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	<title>1634 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1634 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2019 n.1634</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-3-2019-n-1634/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-3-2019-n-1634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2019 n.1634</a></p>
<p>Collegio: Roberto Garofoli, Presidente Solveig Cogliani, Estensore Parti: OMISSIS (Avv. Simone Lazzarini) Ministero della Salute (Avvocatura Generale dello Stato) L&#8217;azione contro il silenzio è esperibile a fronte del rifiuto opposto dalla P.A. ad un&#8217;istanza di transazione 1. Silenzio della P.A. &#8211; Istanza di transazione &#8211; Incidenza &#8211; Interesse legittimo &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-3-2019-n-1634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2019 n.1634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-3-2019-n-1634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2019 n.1634</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio: Roberto Garofoli, Presidente Solveig Cogliani, Estensore Parti: OMISSIS (Avv. Simone Lazzarini) Ministero della Salute (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;azione contro il silenzio è esperibile a fronte del rifiuto opposto dalla P.A. ad un&#8217;istanza di transazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Silenzio della P.A. &#8211; Istanza di transazione &#8211; Incidenza &#8211; Interesse legittimo &#8211; Conseguenze &#8211; Azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. &#8211; Applicabilità  &#8211; Ragioni </strong><br /> <strong>2. Processo amministrativo &#8211; Sentenza di primo grado &#8211; Annullamento con rinvio &#8211; Tassatività </strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il rifiuto opposto dalla P.A. all&#8217;istanza di transazione (nella specie per danni da emotrasfusione) del danneggiato non incide sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull&#8217;interesse all&#8217;osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva. Infatti, il danneggiato, dolendosi dell&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione relativa all&#8217;istanza presentata, fa valere una situazione che si configura quale interesse legittimo alla corretta conclusione della procedura, con la conseguente possibilità  di esperire anche l&#8217;azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.<br /> 2. Le ipotesi di annullamento con rinvio della sentenza di primo grado sono da intendersi come tassative. Tra queste non rientra la erronea dichiarazione di irricevibilità , inammissibilità  o improcedibilità  del ricorso di primo grado, nè la mancanza totale di pronuncia da parte del primo giudice su una delle domande del ricorrente.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 11/03/2019 </p>
<p>N. 01634/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 06476/2018 REG.RIC. </p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6476 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Simone Lazzarini, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;</p>
<p>contro</p>
<p>Ministero della Salute, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., finalizzato alla dichiarazione di illegittimità  del silenzio del Ministero della Salute sulla domanda di accesso alla transazione per risarcimento danni, validata in via definitiva in data 15 gennaio 2010(domanda n. -OMISSIS-, Prot. n. -OMISSIS-), nonchè all&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda, mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso e, sin d&#8217;ora, per la contestuale nomina di un commissario <i>ad acta</i> che, in caso di perdurante inadempienza del Ministero della Salute, provveda senza ulteriore ritardo;</p>
</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti l&#8217;Avvocato Amalia Re su delega dell&#8217;Avvocato Simone Lazzarini e l&#8217;Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>I &#8211; La sig. -OMISSIS-, appellante, in qualità  di erede del sig. -OMISSIS- &#8211; giù  attore in sede civile contro il Ministero della salute per il risarcimento dei danni subiti a seguito di terapia trasfusionale &#8211; chiedeva al Ministero della Salute, con apposita istanza del 15 gennaio 2010, di aderire alla procedura per la definizione transattiva delle controversie pendenti ai sensi delle leggi n. 222 e 244 del 2007. Evidenziava l&#8217;appellante &#8211; giù  in primo grado, in punto di fatto &#8211; che ilÂ <i>de cuius</i>, in quanto affetto da thalassemia major, era stato sottoposto a terapia trasfusionale e, purtroppo aveva contratto epatite cronica HCV positiva; di seguito, dunque, aveva agito giudizialmente in sede civile contro il Ministero della Salute per il risarcimento dei danni subiti.</p>
<p>Successivamente, la Sig.ra -OMISSIS-, in qualità  di erede, essendo il -OMISSIS- deceduto, manifestava al Ministero della Salute l&#8217;intenzione di aderire alla procedura per la definizione transattiva delle controversie pendenti ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 222 e 244 del 2007.</p>
<p>La domanda di adesione alla suddetta procedura era validata in via definitiva il 15 gennaio2010 e la richiesta di integrazioni istruttorie avanzata dal Ministero era regolarmente evasa con comunicazione pec del 12 ottobre 2010 (come documentato nel fascicolo di parte nel primo grado di giudizio).</p>
<p>Nonostante la diffida inviata dalla parte appellante per riattivare e/o concludere il procedimento amministrativo nel termine di 90 giorni, l&#8217;Amministrazione, rimaneva inerte.</p>
<p>La ricorrente e odierna appellante, decideva quindi di agire avverso il silenzio dell&#8217;Amministrazione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., innanzi al Tribunale amministrativo regionale per Lombardia &#8211; sede di Milano, che, tuttavia, con l&#8217;ordinanza n. -OMISSIS-, declinava la sua competenza in favore del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio &#8211; sede di Roma.</p>
<p>La causa veniva, quindi, riassunta innanzi al nuovo giudice competente che, tuttavia, con la sentenza appellata dichiarava inammissibile il ricorso in quanto &#8220;<i>risulta inequivocabilmente diretto non ad accertare l&#8217;esistenza in capo alla p.a. dell&#8217;obbligo di adottare un provvedimento autoritativo e unilaterale a consistenza tipicamente amministrativa, quanto piuttosto a concludere una vera e propria transazione, il cui spessore negoziale, assieme alla conseguente portata paritetica, emerge giù  chiaramente dalla definizione in termini di &#8220;contratto&#8221; rinvenibile nel codice civile art. 1965</i>&#8220;.</p>
<p>Avverso tale sentenza, l&#8217;appellante ha proposto i motivi di gravame di seguito riportati.</p>
<p>1 &#8211; Travisamento e/o erronea valutazione dei presupposti, dei fatti e dello scopo della domanda in quanto quest&#8217;ultima non sarebbe affatto diretta a concludere l&#8217;accordo transattivo con il Ministero, bensì sarebbe soltanto finalizzata a sollecitare la medesima P.A. a fornire, tramite l&#8217;esercizio del potere regolamentare che gli è proprio, i criteri generali per la successiva stipula delle transazioni. In particolare, la normativa, complessivamente vista e sinteticamente richiamata, vede in capo alla P.A. un vero e proprio dovere di esperire un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica diretto a: a) individuare i soggetti a cui il Ministero della Salute deve proporre gli schemi transattivi tra coloro che hanno presentato le domande di adesione alle &#8220;transazioni&#8221;; b) verificare il possesso dei requisiti in capo ad essi; c) determinare l&#8217;importo oggetto della &#8220;transazione&#8221; da proporre e stipulare successivamente. Si tratterebbe, a ben vedere e a tutti gli effetti, di un procedimento ad evidenza pubblica, che costituisce il presupposto per la successiva stipula di un accordo transattivo, nel caso in cui il soggetto intenzionato ad aderire alla procedura accetti lo schema di accordo transattivo proposto.</p>
<p>2 &#8211; Violazione e/o erronea applicazione e/o erronea interpretazione delle norme di legge e dei principi nazionali e/o sovranazionali, in quanto l&#8217;inammissibilità  del ricorso determinerebbe un vuoto di tutela per il cittadino interessato al provvedimento favorevole della P.A.</p>
<p>L&#8217;appellante, dunque, insiste per l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  del silenzio illegittimamente serbato dal Ministero della salute sulla domanda di adesione alla procedura transattiva validata in via definitiva in data 15 gennaio 2010 e, per la conseguente condanna del predetto Ministero a provvedere in ordine alla suddetta istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nominando, fin da ora, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva a spese dell&#8217;Amministrazione decorso l&#8217;ulteriore termine per adempiere, comunque non superiore a 30 giorni, con riserva di successiva separata azione per il risarcimento del danno subito in conseguenza dell&#8217;inosservanza dolosa e/o colposa del termine di conclusione del procedimento e con ogni conseguente pronuncia, anche in ordine alle spese del giudizio per tutti i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procurato anticipatario.</p>
<p>L&#8217;Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria in rito.</p>
<p>All&#8217;udienza del 28 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>II &#8211; L&#8217;appello, alla stregua dei diversi precedenti formatisi in casi totalmente analoghi (cfr. Cons. St., Sezione III, n. 3512 dell&#8217;11 giugno 2018, nonchè Cons. St., sez. III, n. 3858 del 22 giugno 2018) deve ritenersi fondato.</p>
<p>La stessa Suprema Corte di Cassazione ha affermato, del resto, che: &#8220;in tema di danni da emotrasfusione, il rifiuto opposto dalla P.A. all&#8217;istanza di transazione del danneggiato non incide sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull&#8217;interesse all&#8217;osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva&#038;&#8221; (Cass., Sezioni Unite, 3 febbraio 2016, ord. n. 2050 nonchè, più¹ di recente, Cassazione civ., sez. un., 21 febbraio 2018, ord. n. 4233).</p>
<p>Quanto affermato, trova applicazione anche nel caso di specie, in quanto, l&#8217;appellante, dolendosi dell&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione relativa all&#8217;istanza presentata, fa valere una situazione che si configura quale interesse legittimo alla corretta conclusione della procedura, con la conseguente possibilità  di esperire anche l&#8217;azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. .</p>
<p>La normativa legislativa e regolamentare in materia (leggi n. 222 e 244 del 2007, nonchè d.m. 28 aprile 2009 n. 132 e d.m. 4 maggio 2012), infatti, nel momento in cui determina le modalità  attuative per la stipulazione degli atti di transazione con l&#8217;individuazione dei presupposti per la stipulazione e dei criteri di valutazione delle diverse fattispecie e nel momento in cui prevede dei termini per la presentazione delle domande nonchè la modulistica e la documentazione da allegarsi, disciplina un&#8217;attività  di tipo pubblicistico con conseguente applicabilità  delle previsioni in materia di termine del procedimento e silenzio previste dalla l. n. 241 del 1990 e dal codice del processo amministrativo.</p>
<p>Per quanto fin qui esposto, ne consegue in definitiva che bisogna mantenere distinti due profili: da un lato, l&#8217;adesione o meno dell&#8217;Amministrazione alla transazione sulla quale non sussiste alcun obbligo giuridico, dall&#8217;altro, la risposta che l&#8217;Amministrazione, invece, è tenuta a dare a seguito di un procedimento avviato dalla parte in capo alla quale sussiste un interesse legittimo al rispetto del procedimento amministrativo (cfr. T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, 30 maggio 2018, n. 1371).</p>
<p>Quanto detto comporta pertanto l&#8217;accoglimento dei motivi di ricorso e la riforma della pronunzia di inammissibilità  de primo giudice, dovendo affermarsi, invece, la sussistenza &#8211; nella specie &#8211; della condizione per l&#8217;esperimento dell&#8217;azione avverso l&#8217;inerzia della P.A..</p>
<p>Del resto, come è stato affermato costantemente da questo Consiglio, non si vede quale tutela avrebbe il cittadino in casi di questo genere laddove l&#8217;Amministrazione continuasse a rimanere inerte senza emanare alcun tipo di provvedimento espresso.</p>
<p>III &#8211; Ciù² posto, ritiene il Collegio, tuttavia, ad un&#8217;approfondita analisi della fattispecie, che non si verta qui nell&#8217;ipotesi disciplinata dall&#8217;art. 105, comma 1, c.p.a., ovvero di una decisione tesa a negare la giurisdizione del giudice adito, quanto piuttosto nell&#8217;ipotesi di una pronunzia di inammissibilità  &#8211; come detto &#8211; per l&#8217;affermata (da parte del primo giudice) improponibilità  della domanda, quanto alla riconducibilità  della stessa alla fattispecie normativa di cui all&#8217;art. 117 c.p.a..</p>
<p>Deve rilevarsi, infatti, che, nella specie, la pronunzia del primo giudice si è attestata nel senso di negare che la domanda fosse diretta all&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  del silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione in un ambito caratterizzato da autoritatività , ritenendo che essa fosse invece relativa ad azionare la pretesa ultima al bene della vita, consistente nella conclusione del contratto transattivo.</p>
<p>Deve, pertanto, farsi applicazione del principio di diritto ribadito dall&#8217;Adunanza plenaria (da ultimo, con la sentenza 30 luglio 2018, n. 11), con cui si afferma il carattere tassativo delle ipotesi di annullamento con rinvio della sentenza di primo grado, tra le quali non rientra la erronea dichiarazione di irricevibilità , inammissibilità  o improcedibilità  del ricorso di primo grado, nè la mancanza totale di pronuncia da parte del primo giudice su una delle domande del ricorrente.</p>
<p>IV &#8211; Tutto ciù² premesso, deve procedersi all&#8217;esame della pretesa, procedendo alla verifica della sussistenza di un comportamento inerte della P.A..</p>
<p>A riguardo, non può che rilevarsi come, a fronte delle richieste inoltrate, non risulta che il Ministero della salute abbia mai concluso il procedimento amministrativo, dando una risposta definitiva, in termini di accoglimento o di rigetto della medesima, sulla base dei noti principi di chiarezza e di certezza dell&#8217;azione della P.A. puntualmente richiamati nella legge generale sul procedimento amministrativo.</p>
<p>Sostiene il Ministero &#8211; nelle difese svolte in primo grado &#8211; che il termine di conclusione del procedimento sarebbe fissato alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell&#8217;art. 27Â <i>bis</i> l. n. 114/2014.</p>
<p>Tale precisazione, lungi dall&#8217;eliminare l&#8217;illegittimità  dell&#8217;inerzia della pubblica amministrazione, semmai, anzi evidenzia la tempestività  dell&#8217;azione esperita con ricorso notificato dall&#8217;odierna appellante nel 2018.</p>
<p>Va, dunque, ritenuto che una simile inerzia della pubblica amministrazione, come affermato giù  da questo Consiglio, si rivela &#8220;<i>tanto più¹ biasimevole, e meritevole di tutela anche nella forma dell&#8217;azione contro il silenzio, quanto più¹ si consideri che la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo a più¹ riprese</i> &#8211; v., da ultimo, la sentenza del 14 gennaio 2016, ric. 68060/12, D.A. e autres c. Italia &#8211;<i>ha stigmatizzato le disfunzioni sistemiche dell&#8217;ordinamento italiano nel risarcire i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, emotrasfusioni ed emoderivati infetti</i> (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2018, n. 3512)&#8221;.</p>
<p>Alla luce di quanto esposto e precisato il presente ricorso merita dunque accoglimento, conseguendone l&#8217;ordine di provvedere espressamente sull&#8217;istanza dell&#8217;appellante.</p>
<p>In conclusione, si ritiene di ordinare all&#8217;intimata amministrazione statale di concludere il procedimento in esame nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.</p>
<p>In difetto si nomina sin da ora il Prefetto di Roma, con facoltà  di delega, il quale provvederà  in luogo dell&#8217;Amministrazione intimata in caso di infruttuoso scadere del termine di cui sopra.</p>
<p>Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dell&#8217;Amministrazione soccombente e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza n. -OMISSIS- del 2018, ordina all&#8217;Amministrazione di provvedere con atto espresso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione/notificazione della presente decisione.</p>
<p>Nomina sin da ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà  di delega, per il caso di infruttuosa scadenza del termine di cui sopra, alla esatta esecuzione della presente decisione.</p>
<p>Condanna l&#8217;Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese del doppio grado, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.000 (duemila/00), oltre IVA e CPA, con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Roberto Garofoli, Presidente</p>
<p>Pierfrancesco Ungari, Consigliere</p>
<p>Giovanni Pescatore, Consigliere</p>
<p>Giulia Ferrari, Consigliere</p>
<p>Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2016 n.1634</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-10-2016-n-1634/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-10-2016-n-1634/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-10-2016-n-1634/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2016 n.1634</a></p>
<p>Pres. Palmieri – Est. Perpetuini Sulla competenza ministeriale in merito alle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale. Inquinamento del suolo – Siti di interesse nazionale – Procedure di bonifica – Competenza – Ministero dell’Ambiente – Misure di messa in sicurezza di emergenza – Competenza provinciale &#160; In relazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-10-2016-n-1634/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2016 n.1634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-10-2016-n-1634/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2016 n.1634</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Palmieri – Est. Perpetuini</span></p>
<hr />
<p>Sulla competenza ministeriale in merito alle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inquinamento del suolo – Siti di interesse nazionale – Procedure di bonifica – Competenza – Ministero dell’Ambiente – Misure di messa in sicurezza di emergenza – Competenza provinciale<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In relazione ai siti di interesse nazionale, l’art. 252, d.lgs. n. 152/2006 devolve al Ministero dell’Ambiente la sola competenza in merito alle procedure di bonifica, lasciando inalterata la competenza delle province, desumibile dall’art. 244 d.lgs. n. 152/2006, ad ordinare l’adozione di misure ritenute, in via provvisoria, necessarie per la messa in sicurezza di emergenza, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente del sito di competenza statale. Tale tesi trova riscontro anche nella lettera dell’art. 252 medesimo, il quale, nel rinviare all’art. 242 del decreto, devolve al Ministero dell’Ambiente la sola competenza sulle procedure di bonifica, in relazione ai siti di interesse nazionale, senza menzionare i provvedimenti espressamente attribuiti alla competenza provinciale dell’art. 244, d.lgs. n. 152/2006.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01634/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 01376/2012 REG.RIC.<br />
<img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_2f32/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="76" /><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2012, proposto da:<br />
Societa&#8217; Tecnomec Engineering Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Bice Annalisa Pasqualone C.F. PSQBNN71D57F376M, con domicilio eletto presso Paola Chiriatti in Lecce, via Zanardelli, 4;<br />
contro<br />
Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;<br />
Comune di Taranto, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Puglia, Azienda Sanitaria Locale Taranto, Provincia di Taranto, Regione Puglia non costituiti in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del Decreto Direttoriale prot. n. 3349/TRI/DI/B del 17 maggio 2012;<br />
&#8211; del Verbale della Conferenza di Servizi del 03.05.2012;<br />
&#8211; del Verbale della Conferenza di Servizi del 20.12.2011;<br />
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
La Società Tecnomec Engineering S.r.l. ha acquisito nel giugno 2005 uno stabilimento industriale sito nel Comune di Taranto, alla via Ariosto n. 14 &#8211; Zona Industriale.<br />
Lo stabilimento industriale ricade nel sito di bonifica di <strong>interesse</strong> <strong>nazionale</strong> di Taranto istituito con Legge 9.12.1998, n. 426, perimetrato con D.M. 10 gennaio 2000.<br />
In data 14 marzo 2008, la Tecnomec ha trasmesso al Ministero dell&#8217;Ambiente il piano di caratterizzazione relativo all&#8217;area ove insiste il proprio stabilimento industriale, nel rispetto di quanto previsto dall&#8217; art. 242, dall&#8217;Allegato I, II, III e V, al Titolo V, della Parte IV del d.l.vo n. 152/2006.<br />
Con nota prot. n. 16333 del 10.7.2008, il Ministero dell&#8217;Ambiente e Tutela del Territorio ha comunicato alla società ricorrente che il piano di caratterizzazione presentato &#8220;è ritenuto approvabile&#8221;.<br />
In ottemperanza di quanto stabilito nel piano di caratterizzazione, così come approvato dal Ministero dell&#8217;Ambiente e Tutela del Territorio, sono stati svolti i campionamenti e le analisi nel suolo, nel sottosuolo e nella la falda.<br />
Nella seduta della Conferenza dei Servizi del 24.02.2011, la Direzione della Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, nel prendere atto della documentazione presentata dalla ditta ricorrente ha richiesto una serie di interventi, compresa l&#8217;adozione di misure di messa in sicurezza di emergenza della falda.<br />
Il verbale della conferenza dei servizi è stato, quindi, approvato con Decreto Direttoriale prot. n. 1204 del 23.3.2011.<br />
Con ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Puglia, Sede di Lecce, la Società Tecnomec ha chiesto l&#8217;annullamento &#8220;a) del Decreto Direttoriale prot. n. 1204/TRI/DI/B del 23 marzo 2011; b) del Verbale della Conferenza di Servizi del 24.02.2011&#8221;, nella parte in cui ha richiesto alla società Tecnomec: 1) &#8220;la immediata adozione di misure di messa in sicurezza di emergenza della falda al fine di delimitare fino ad impedire la propagazione del flusso contaminato all&#8217;esterno del sito ad evitare usi impropri e potenzialmente pericolosi della medesima acqua nelle attività di stabilimento&#8221;; 2) &#8220;di individuare i superamenti della tabella A per i parametri arsenico, cadmio, cromo totale, mercurio piombo e zinco e procedere alla realizzazione di una Analisi di Rischio, integrativa di quella già presentata dall&#8217;Azienda per il cloroformio, al fine di valutare la sicurezza dei lavoratori che sono chiamati ad operare in tale contesto&#8221;; 3) di procedere &#8220;all&#8217;analisi della falda approfondendo, di concerto con l&#8217;ARPA Puglia, alcuni dei piezometri già individuati&#8221;; 4) di &#8220;fornire le già richieste informazioni in merito alla presenza o meno dei rifiuti materiali di riporto di natura metallica &#8211; loppa d&#8217;altoforno&#8221;.<br />
Con Sentenza n. 359 del 23.02.2012, questo T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dalla società Tecnomec.<br />
Con il Decreto prot. n. 3349/TRI/DI/B del 17 maggio 2012, il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ha ordinato alla società ricorrente di procedere alla immediata chiusura del pozzo profondo, utilizzando gli scarichi idrici a servizio del W.C. l&#8217;acqua prelevata da apposita cisterna riempita con autobotti autorizzate, in attesa di allaccio all&#8217;acquedotto attualmente in fase di ultimazione.<br />
Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale prot. 3349/TRI/DI/B del 17 maggio 2012, il verbale della conferenza di servizi decisoria del 3 maggio 2012, nonché il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 20 dicembre 2011. In particolare, la ricorrente chiede l&#8217;annullamento delle prescrizioni a suo dire già annullate dal TAR Puglia con sentenza 359/12 e richiamate nei verbali oggetto di impugnativa.<br />
Si è costituito il Ministero dell&#8217;ambiente e Tutela del Territorio e del Mare resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione in quanto infondato.<br />
All’udienza pubblica del 26 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di legge (art. 21 septies l. n. 241/1990 e s.m.i.); eccesso di potere per difetto di istruttoria, omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi del giusto procedimento e di efficienza ed efficacia dell&#8217;azione amministrativa; violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990; difetto assoluto di motivazione); violazione dell&#8217;art. 97 cost..<br />
Sostiene la ricorrente che, nonostante l&#8217;intervenuta sentenza del TAR Lecce n. 359/12, l&#8217;Amministrazione avrebbe richiamato le prescrizioni della conferenza di servizi del 24/2/11, atto annullato dal G.A., imponendo la chiusura immediata del pozzo profondo, obbligando ad utilizzare, per gli scarichi idrici a servizio del W.C., l&#8217;acqua prelevata da apposita cisterna riempita con autobotti autorizzate, in attesa dell&#8217;allaccio all&#8217;acquedotto.<br />
La censura non è fondata.<br />
Si osserva, infatti, che nei verbali impugnati non vi è alcun riferimento né un rinvio recettizio alle imposizioni già annullate. La conferenza istruttoria del 20 dicembre 2011, infatti, richiama la nota del 30.5.11 nella parte in cui &#8220;&#8230; prende atto dei contenuti del documento di risposta alla prescrizione della Conferenza di Servizi decisoria del 24.2.11 trasmesso dalla Tecnomec Engineering s.r.l. con nota del 30.5.11, acquisita al protocollo del Ministero dell&#8217;Ambiente e n. 18665 /TRI/ DI 9/ 6/11&#8221;, ma non fa riferimento alle prescrizioni avanzate in precedenza ed annullate dal TAR chiedendo solo la chiusura del pozzo profondo. Stessa identica prescrizione è stata avanzata in sede di conferenza di servizi decisoria del 3 maggio 2012, anch&#8217;essa oggetto di odierna impugnativa, nel cui verbale si legge &#8220;di richiedere alla ditta Tecomec Engineering s.r.l. di ottemperare a quanto riportato negli esiti della Conferenza di Servizi Istruttoria del 20.12.11 (Allegato 1)&#8221;, senza null&#8217;altro richiedere a controparte.<br />
Peraltro, a pagina 4 del suddetto verbale di conferenza di servizi istruttoria, si ribadiscono prescrizioni formulate nei precedenti verbali di conferenze ad una serie di aziende tra le quali non figura la parte ricorrente.<br />
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di legge (art. 244 e art. 252 del d.l.vo n. 152/2006), violazione e falsa applicazione di legge (art. 21 septies l. n. 241/1990 e s.m.i.) incompetenza; sviamento; violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.<br />
In particolare la ricorrente sostiene il difetto di competenza del Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Mare prendendo le mosse dall&#8217;art. 244 del d.l.vo n. 152/2006, secondo il quale &#8220;Le pubbliche amministrazioni che nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni individuano <strong>siti</strong> nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell&#8217;evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo&#8221;.<br />
L&#8217;art. 252, nel rinviare all&#8217;art. 242, devolverebbe al Ministero dell&#8217;Ambiente la sola competenza delle procedure di bonifica, in relazione ai <strong>siti</strong> di <strong>interesse</strong> <strong>nazionale</strong>, senza però menzionare i provvedimenti espressamente attribuiti alla competenza provinciale dall&#8217;art. 244.<br />
La censura è fondata e deve essere accolta.<br />
Come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa “Il Collegio, infatti, ritiene che l&#8217;art. 252 d.lgs. n. 152/2006, in relazione ai <strong>siti</strong> di <strong>interesse</strong> <strong>nazionale</strong>, devolva al Ministero dell&#8217;Ambiente la sola competenza in merito alle procedure di bonifica, lasciando, invece, inalterata la competenza della Provincia, desumibile dell&#8217;art. dall&#8217;art. 244 cit., ad ordinare l&#8217;adozione delle misure ritenute, in via provvisoria necessarie per la messa in sicurezza di emergenza, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente del sito di competenza statale.<br />
A favore di tale conclusione, secondo cui, anche nei <strong>siti</strong> di <strong>interesse</strong> <strong>nazionale</strong> l&#8217;esclusiva competenza ministeriale di cui all&#8217;art. 252 cit. comprende soltanto le misure di bonifica e di messa in sicurezza permanente, ma non anche quelle di prevenzione e di messa in sicurezza d&#8217;emergenza depongono le seguenti considerazioni.<br />
4.1. Sul piano letterale, tale tesi trova riscontro nell&#8217;art. 252, il quale, nel rinviare all&#8217;art. 242, devolve al ministero dell&#8217;Ambiente la sola competenza in relazione a procedure di bonifica, in relazione ai <strong>siti</strong> di <strong>interesse</strong> <strong>nazionale</strong>, senza però menzionare i provvedimenti espressamente attribuiti alla competenza provinciale dall&#8217;art. 244.<br />
Per meglio delimitare il contenuto dei provvedimenti che rientrano nella competenza provinciale occorre rapidamente ripercorrere i tratti salienti della procedura di bonifica descritta dagli artt. 242 e ss.<br />
Queste norme prevedono che, in presenza di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, il procedimento amministrativo relativo alla bonifica possa iniziare o su iniziativa del soggetto privato responsabile dell&#8217;inquinamento o su iniziativa dell&#8217;Amministrazione.<br />
Nel primo caso, il responsabile dell&#8217;inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un&#8217;indagine preliminare sui parametri oggetto dell&#8217;inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. Qualora l&#8217;indagine preliminare accerti l&#8217;avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell&#8217;inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate In tal senso, si esprime chiaramente l&#8217;art. 242, commi 2, e 3, il quale, quindi, prevede l&#8217;obbligo del privato di responsabile, nelle more del procedimento di bonifica, di adottare le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza d&#8217;emergenza, dandone comunicazione all&#8217;Amministrazione.<br />
Nel caso in cui, invece, in assenza di una segnalazione del privato, il procedimento inizi d&#8217;ufficio viene in rilievo l&#8217;art. 244, il quale prevede che, la Provincia, &#8220;dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell&#8217;evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo&#8221;.<br />
Tale norma deve essere letta nel senso che la Provincia abbia il potere di ordinare al responsabile dell&#8217;inquinamento l&#8217;adozione di quelle misure, preventive e di messa in sicurezza d&#8217;emergenza, che egli, ai sensi dell&#8217;art. 242, commi 1 e 2, avrebbe già dovuto adottare di sua iniziative.<br />
4.2. Tale competenza provinciale permane anche in presenza di un sito di <strong>interesse</strong> <strong>nazionale</strong>.<br />
Va, infatti, evidenziato che:<br />
a) l&#8217;art. 244 non distingue tra <strong>siti</strong> di <strong>interesse</strong> <strong>nazionale</strong> e <strong>siti</strong> diversi; b) l&#8217;art. 252 riserva al Ministero soltanto le procedure di bonifica di cui all&#8217;art. 242, facendo riferimento ad una fase del procedimento certamente successiva rispetto a quella in cui si innesta la competenza provinciale; c) nel momento in cui la Provincia adotta l&#8217;ordinanza di cui all&#8217;art. 244 non è nemmeno certo che il sito necessiti di bonifica (perché non è stato ancora accertato il superamento delle soglie di cui all&#8217;art. 242, comma 2); d) sul piano della ratio, del resto, tale interpretazione trova ulteriore conferma nella considerazione che la messa in sicurezza d&#8217;emergenza presuppone esigenze di celerità che possono certamente giustificare la deroga alla competenza ministeriale a favore dell&#8217;Amministrazione più vicina al territorio contaminato e, quindi, presumibilmente meglio in grado di intervenire rapidamente.” (Consiglio di Stato, sez. VI, 12/04/2011, n. 2249).<br />
Affermata la competenza della Provincia, e respinti i restanti motivi di ricorso a causa della loro indeterminatezza e genericità essendo formulati in relazione ai provvedimenti sui quali si è già pronunciato questo TAR con la sentenza n. 359 del 23.02.2012, deve concludersi per l’accoglimento del ricorso limitatamente al Decreto prot. n. 3349/TRI/DI/B del 17 maggio 2012, del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare in quanto viziato da incompetenza.<br />
La particolare complessità della fattispecie e la novità delle questioni affrontate al momento dell’adozione del provvedimento consentono di compensare le spese di giudizio tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Roberto Michele Palmieri, Presidente FF<br />
Jessica Bonetto, Referendario<br />
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Mario Gabriele Perpetuini</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Roberto Michele Palmieri</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-31-10-2016-n-1634/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2016 n.1634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2010 n.1634</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-30-4-2010-n-1634/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-30-4-2010-n-1634/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-30-4-2010-n-1634/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2010 n.1634</a></p>
<p>Pres. Petruzzelli &#8211; Est. Russo Comune di Quinzano D’Oglio (Avv. D. Bezzi) c/ Regione Lombardia (Avv. P. Pujatti) ed altri 1. Ambiente – Rifiuti – Discarica – Definizione – Depositi nel suolo o sul suolo &#8211; Necessità 2. Ambiente – Rifiuti – Compost – Definizione – Trattamento biologico – Impianto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-30-4-2010-n-1634/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2010 n.1634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-30-4-2010-n-1634/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2010 n.1634</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Petruzzelli &#8211; Est. Russo<br /> Comune di Quinzano D’Oglio (Avv. D. Bezzi) c/ Regione Lombardia (Avv. P.<br /> Pujatti) ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Rifiuti – Discarica – Definizione – Depositi nel suolo o sul suolo &#8211; Necessità	</p>
<p>2. Ambiente – Rifiuti – Compost – Definizione – Trattamento biologico – Impianto di compostaggio – Insufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Posto che &#8211; ai sensi de D.Lgs. n. 36/03 – la discarica è l’area adibita allo smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito nel suolo o sul suolo, l’impianto nel quale non avvengano depositi non può essere qualificato come tale.	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 183 D.Lgs. n. 152/06 il compost è il prodotto ottenuto dal compostaggio, vale a dire da quel processo aerobico di decomposizione biologica della sostanza organica che avviene in condizioni controllate, che si svolge nelle due fasi della biossidazione e della maturazione e che porta alla produzione dell’acqua, anidride-carbonica, calore e compost. Dunque, la circostanza che in un impianto sia presente una linea di trattamento biologico asseritamente servente all’aumento dell’efficacia del processo di rimozione della sostanza organica, non è sufficiente per qualificare l’impianto come impianto di compostaggio poiché del compost mancano alcune fasi di lavorazione (la fermentazione e – quindi &#8211; la maturazione) e manca la formazione del prodotto finale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />	<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b> 	</p>
<p align=center>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia	</p>
<p>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 307 del 2008, proposto da:	</p>
<p><B>COMUNE DI QUINZANO D&#8217;OGLIO</B>,<br />
rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Bezzi,<br />
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Bezzi in Brescia, via Cadorna, 7;	</p>
<p align=center>
contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p><B>REGIONE LOMBARDIA</B>,<br />
rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Piera Pujatti,<br />
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Donatella Mento in Brescia, via Cipro, 30 (Fax=030/2449770);	</p>
<p>                                                              nei confronti di	</p>
<p align=center>
<p><B>W.T.E. SRL,<br />
</B>rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Ballerini, Paolo Dell&#8217; Anno,<br />
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37 (Fax=030/46565);	</p>
<p><B>PROVINCIA DI BRESCIA</B>,<br />
rappresentata e difesa dagli avv. Katiuscia Bugatti, Gisella Donati, Magda Poli,<br />
con domicilio eletto presso Magda Poli in Brescia, c.so Zanardelli, 38;	</p>
<p><B>CONSORZIO ROGGIA CESARESCA</B>,<br />
non costituito in giudizio;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,	</p>
<p>del decreto della Regione Lombardia datato 22/11/2007, di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale alla controinteressata.	</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di W.T.E. Srl e di Provincia di Brescia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.	</p>
<p><B>FATTO</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>Il Comune di Quinzano d’Oglio impugna il provvedimento del 22. 11. 2007 con cui la Regione Lombardia ha rilasciato l’autorizzazione integrata ambientale alla ditta WTE s.r.l. per l’esercizio sul territorio del comune ricorrente di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi.	</p>
<p>La vicenda dell’impianto di trattamento rifiuti della WTE s.r.l. è stata già oggetto di un procedimento giurisdizionale, il n. 845/06, in cui il Comune di Quinzano d’Oglio contestava la legittimità della autorizzazione rilasciata alla WTE s.r.l.; il ricorso in esame, dopo iniziale pronuncia di sospensiva del provvedimento impugnato, era stato poi dichiarato improcedibile dal Tribunale con sentenza n. 283/08 perché nel frattempo era intervenuta l’autorizzazione impugnata con il presente ricorso che sostituiva ad ogni effetto quella precedente.	</p>
<p>Per quanto non si sovrapponga del tutto con la vicenda oggetto del presente ricorso, è il caso di segnalare inoltre che un ulteriore ricorso giurisdizionale, rubricato con il n. 716/05, ed attinente sempre lo stesso impianto, era stato presentato dalla WTE s.r.l. contro il provvedimento del Comune di diniego allo scarico in fognatura comunale dei reflui provenienti dall’impianto; il ricorso era stato deciso dal Tribunale con sentenza n. 403/08 che respingeva la domanda dell’azienda.	</p>
<p>Nel procedimento in esame i motivi di ricorso del Comune sono i seguenti:	</p>
<p>1. il provvedimento della Regione sarebbe illegittimo per mancata preliminare sottoposizione del progetto a valutazione d’impatto ambientale, atteso che le dimensioni dell’impianto andrebbero valutate non con riferimento alla mera dichiarazione unilaterale dell’impresa che ha chiesto l’autorizzazione a metterlo in esercizio (che dichiarava poco meno di 100 t/g giornaliere, e cioè circa 98 t/g), ma in base alla capacità operativa massima dello stesso (che era superiore a 100 t/g giornaliere).	</p>
<p>Nel motivo è contenuto anche un argomento subordinato in quanto si rileva che, quand’anche non fosse stato necessario sottoporre il progetto a v.i.a., occorreva comunque avviare la procedura di screening prevista per gli impianti dalla capacità operativa superiore a 10 t/g, quale è pacificamente quello in esame.	</p>
<p>2. il provvedimento della Regione sarebbe illegittimo per eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza motivazionale in quanto, nel rilasciare l’autorizzazione, non sarebbe stata indagata accuratamente la questione delle emissioni in atmosfera, meritando in particolare un approfondimento il valore delle emissioni di fondo esistenti in loco al netto di quelle destinate ad essere prodotte dall’impianto;	</p>
<p>3. il provvedimento della Regione sarebbe illegittimo per violazione di legge, e segnatamente della delibera di Giunta regionale 26. 6. 2005, n. 8/220 che prescrive che le discariche di rifiuti non pericolosi non putrescibili non possano essere collocate a meno di 200 m. dai centri abitati, e gli impianti di compostaggio a meno di 500 m. dagli stessi, laddove nel caso in esame l’abitazione più vicina all’impianto disterebbe soli 108 m. dallo stesso;	</p>
<p>4. il provvedimento della Regione sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 3 l. 241/90 per l’insufficienza della motivazione addotta in ordine alla questione sollevata dal Comune sulla natura (corpo idrico superficiale o suolo) della Roggia Cesaresca in cui l’impianto era autorizzato a scaricare;	</p>
<p>5. il provvedimento della Regione sarebbe illegittimo per ulteriore violazione dell’art. 3 l. 241/90 per l’insufficienza della motivazione addotta sulla circostanza che l’impianto in esame era stato classificato dal Comune quale industria insalubre di prima classe ex art. 216 testo unico leggi sanitarie.	</p>
<p>Si costituivano in giudizio la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia, che deducevano l’infondatezza dei motivi di ricorso.	</p>
<p>Si costituiva altresì la controinteressata WTE s.r.l., che deduceva l’inammissibilità del motivo relativo alla mancata sottoposizione a v.i.a., e comunque l’infondatezza nel merito dei motivi di ricorso.	</p>
<p>Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.	</p>
<p>Con ordinanza del 17. 4. 2008, n. 315 il Tribunale respingeva la domanda cautelare, rilevando “ad un sommario esame: &#8211; che la procedura di screening risulta essere stata già compiuta dalla Regione nel 2005 con esito negativo, e il provvedimento non risulta impugnato; &#8211; che il limite di 98,14 t/giorno appare puntualmente individuato nell’atto di autorizzazione e l’autorità amministrativa ha imposto rigorose prescrizioni finalizzate a garantirne il rispetto; &#8211; che le emissioni in atmosfera sono state esaminate e vagliate dall’autorità regionale, con l’adozione di dettagliate prescrizioni (cfr. pagg. 42 e segg. autorizzazione); &#8211; che la Conferenza di servizi – riunitasi il 7/11/2007 – ha espresso parere favorevole con la sola eccezione del Comune, convalidando l’allegato tecnico elaborato dall’ARPA”.	</p>
<p>Con ordinanza del 29. 7. 2008, n. 5224, invece, il Consiglio di Stato, adito in fase cautelare, sospendeva interinalmente il provvedimento impugnando, disponendo nel frattempo il riesame del provvedimento con particolare riferimento alla quantità di rifiuti trattabili pro die nell’impianto.	</p>
<p>Con successiva ordinanza del 5. 12. 2008, n. 6548 il Consiglio di Stato rigettava l’istanza cautelare ritenendo nelle more acclarato, a seguito dell’approfondimento istruttorio, che il quantitativo massimo di rifiuti suscettibile di trattamento biologico nell’impianto fosse inferiore al limite di 100 t/g pro die che faceva scattare l’obbligo di sottoposizione alla procedura di v.i.a..	</p>
<p>Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 18. 4. 2010, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.	</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>1. Nel primo motivo di ricorso, occorre vagliare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità presentata dalla controinteressata che ha rilevato che nel contesto del ricorso contro il provvedimento impugnato (che è una autorizzazione integrata ambientale) non sarebbe possibile ridiscutere questioni inerenti l’esistenza di una v.i.a., che sono state decise con altri provvedimenti a suo tempo non impugnati.	</p>
<p>Questa eccezione, in effetti, è fondata.	</p>
<p>Il progetto in esame, infatti, non è stato sottoposto a valutazione d’impatto ambientale, ma ha affrontato la procedura di screening prevista per gli impianti dalla capacità superiore a 10 t/g. All’esito della procedura di screening, la Regione Lombardia ha deciso di non sottoporre il progetto a v.i.a. con provvedimento del 10. 6. 2005.	</p>
<p>Il Comune di Quinzano ha avuto la piena conoscenza di tale provvedimento sicuramente almeno in data 28. 6. 2005, perché il relativo provvedimento era contenuto in allegato alla conferenza di servizi convocata in quella data.	</p>
<p>Ne consegue che, nella parte in cui deduce profili relativi alla decisione di non sottoporre il progetto a v.i.a., il ricorso, notificato a più di due anni e mezzo di distanza, è irricevibile per tardività.	</p>
<p>2. Nel secondo motivo si deduce che il provvedimento della Regione sarebbe illegittimo per eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza motivazionale in quanto, nel rilasciare l’autorizzazione, non sarebbe stata indagata la questione delle emissioni in atmosfera, meritando in particolare un approfondimento il valore delle emissioni di fondo esistenti in loco al netto di quelle destinate ad essere prodotte dall’impianto.	</p>
<p>Si tratta del profilo di doglianza centrale perché attiene alla questione delle emissioni odorifere, notoriamente particolarmente moleste in impianti quali quelli di trattamento rifiuti, emissioni che sono destinate ad essere sopportate dalla comunità locale in cui viene insediato l’impianto, che finisce quindi per scontare il prezzo di un impianto che è posto a servizio di una collettività più ampia di quella che ne sopporta le conseguenze.	</p>
<p>Si tratta di questione che, in un ordinamento che sta progressivamente affinando la tutela civile dei diritti, meriterebbe di essere approfondita anzitutto dal legislatore che potrebbe introdurre meccanismi compensativi modellati su quello dell’art. 42, co. 3, Cost., in favore non (solo) delle amministrazioni locali nel cui territorio sono collocati impianti di questo tipo, ma anche delle persone fisiche che per motivi di interesse generale si vedono ridurre la qualità della vita, oltre che il valore delle eventuali proprietà.	</p>
<p>Nei termini de jure condito dedotti in questo giudizio, peraltro, la questione non è fondata.	</p>
<p>Deve essere notato immediatamente che nel motivo di ricorso ci si dilunga sugli asseriti vizi di altra precedente autorizzazione (la 1444/06) che aveva sottovalutato l’aspetto delle emissioni odorifere rispetto alla autorizzazione impugnata in questo procedimento che, invece, ne riconosce l’esistenza e ne evidenzia le criticità.	</p>
<p>Quando però si passa a specificare quali sarebbero i vizi &#8211; sotto il profilo delle emissioni in atmosfera &#8211; dell’autorizzazione oggi impugnata la censura si rivela piuttosto generica. Ci si limita, infatti, ad affermare che l’aspetto delle emissioni odorifere non avrebbe ricevuto “adeguata” considerazione in sede istruttoria, e si appunta l’attenzione su una frase dell’autorizzazione della cui fondatezza si dubita (frase in cui si sostiene che non si può assumere come valore di fondo quello del nullo del bianco perché vi possono essere emissioni preesistenti con valori difformi dallo zero).	</p>
<p>In realtà, leggendo l’autorizzazione impugnata si noterà che essa contiene numerose valutazioni in ordine alle problematiche odorifere dell’impianto, ma ritiene che tali criticità possano essere superate mediante il ricorso alle migliori tecniche disponibili (c.d. MTD) riferite ai sistemi di abbattimento ed alla valutazione dell’efficienza delle condizioni operative ottimali.	</p>
<p>L’autorizzazione prescrive, infatti, che la concentrazione odorigena massima in ingresso al biofiltro dovrà essere tale per cui l’efficienza di abbattimento garantisca un valore teorico in uscita dal biofiltro inferiore alle 300 u.o/Nmc (pagina 43), aggiunge che devono essere evitare emissioni diffuse e fuggitive anche attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere via di fuga delle emissioni stesse (pagina 44)	</p>
<p>Nelle altre pagine si evidenzia, inoltre, che il sistema di abbattimento scrubber proposto dalla ditta in un primo momento non sarebbe risultato conforme alle miglior tecniche disponibili per l’abbattimento degli odori, ma nel seguito della motivazione si dà atto nel punto successivo che la ditta ha riscontrato tale criticità ed ha previsto un sistema di modifica dell’aspirazione e convogliamento all’esterno delle emissioni (pagina 40).	</p>
<p>Si dà conto anche delle modifiche progettuali chieste dal N.O.E. Carabinieri nell’ambito del procedimento penale aperto davanti alla Procura della Repubblica di Brescia, e quindi si evidenzia che su richiesta della polizia giudiziaria specializzata in materia ambientale è stato aggiunto un canale di aspirazione aggiuntiva in P.V.C. colluttante gli sfiati dei serbatoi e tre sistemi di erogazione e dissoluzione di prodotto a base enzimatica e deodorizzante, nonché due ventilatori centrifughi aggiuntivi.	</p>
<p>Le valutazioni sull’adeguatezza di tali scelte progettuali, decise o avallate dalla Regione, è materia di discrezionalità tecnica. A fronte di attività espressione di discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo può censurare l’operato dell’amministrazione soltanto nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico (Cons. St., IV, 6 ottobre 2001, n. 5287). Nel caso di specie, il ricorso non evidenzia alcuno specifico errore tecnico in cui l’amministrazione sarebbe incorsa, limitandosi a definire non adeguata la soluzione tecnica scelta dall’amministrazione per risolvere il problema in esame.	</p>
<p>Né si può recuperare l’errore tecnico dell’amministrazione attraverso l’inciso sull’impossibilità di attribuire alle emissioni preesistenti il valore nullo del bianco (che serve per calcolare le emissioni odorifere dell’impianto sottraendo quelle preesistenti in atmosfera) posto che lo stesso ricorrente evidenzia nel seguito del ricorso che ci si trova in prossimità del centro abitato (che per la concentrazione di attività umane provoca inevitabilmente emissioni odorifere), che per di più l’impianto sorge in area artigianale (che è attività a sua volta fonte di emissioni in atmosfera), e che d’altronde persino in piena campagna si avrebbe difficoltà ad attribuire al preesistente il valore nullo del bianco posto che anche la maggior parte delle attività agricole provocano emissioni odorifere di sottofondo attraverso concimazioni naturali irrorazione delle piante con prodotti antiparassitari. Talchè, in definitiva, la circostanza che l’amministrazione non abbia assunto come valore di fondo quello nullo del bianco non può integrare in alcun modo una scelta incoerente o un errore tecnico che possa viziare la discrezionalità (tecnica) esercitata.	</p>
<p>3. Nel terzo motivo di ricorso si sostiene che il provvedimento della Regione sarebbe illegittimo per violazione di legge, e segnatamente della delibera di Giunta regionale 26. 6. 2005, n. 8/220, che prescrive che le discariche di rifiuti non pericolosi non putrescibili non possano essere collocate a meno di 200 m. dai centri abitati, e gli impianti di compostaggio a meno di 500 m. dagli stessi, laddove nel caso in esame l’abitazione più vicina all’impianto disterebbe soli 108 m. dallo stesso.	</p>
<p>Sul punto occorre rilevare preliminarmente che è la stessa autorizzazione impugnata a riferire che l’impianto viene ad essere collocato a breve distanza dal centro abitato, specificando in particolare che l’insediamento in oggetto “è situato a ridosso del centro abitato di Quinzano d’Oglio che si sviluppa ad ovest rispetto all’area di interesse; l’abitazione più vicina è posta a circa 108 m. dal perimetro dell’impianto”.	</p>
<p>Anche, d’altronde, le produzioni documentali depositate dalle parti, e segnatamente quelle del 3. 2. 2010, depongono chiaramente nel senso della vicinanza dell’impianto non con singola abitazione, ma con un nucleo urbano ben individuato (si ricorda che l’art. 2, lett. t), d.lgs 36/03 definisce come centro abitato un raggruppamento continuo di 25 fabbricati, anconchè intervallati da strade o piazze, e nelle fotografie depositate dal ricorrente si nota come il nucleo abitato di Quinzano si estenda senza soluzione di continuità dopo la prima abitazione posta a m. 108 dall’impianto in parola).	</p>
<p>La censura, però, non è fondata, in quanto l’impianto in esame non può essere assimilato né ad una discarica, né ad un impianto di compostaggio.	</p>
<p>La definizione di discarica è individuata dalla normativa, essendo contenuta (come nota la difesa della controinteressata) nel d.lgs. 36/03, che la definisce come un’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito nel suolo o sul suolo.	</p>
<p>L’art. 183 d.lgs. 152/06, invece, definisce il compost come il “prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualita&#8217;”. La definizone normativa richiama una espressione tecnica quale compostaggio che si qualifica per essere un processo aerobico di decomposizione biologica della sostanza organica che avviene in condizioni controllate, e che si svolge nelle due fasi della biossidazione e della maturazione, e che porta alla produzione di acqua, anidride carbonica, calore e compost.	</p>
<p>Ciò posto, e rilevato con immediatezza che l’impianto in parola non è assimilabile in alcun modo ad una discarica, posto che non vi avviene alcun deposito nel suolo o sul suolo, esso però non può essere ricondotto neanche ad un impianto di compostaggio.	</p>
<p>Nell’autorizzazione oggetto d’impugnativa, infatti, vengono individuate le attività che è autorizzata ad effettuare la controinteressata nell’esercizio dell’impianto in esame, e si può così notare che nell’impianto sono effettuate operazioni di deposito preliminare di rifiuti non pericolosi (D15), miscelazione all’interno di serbatoi di stoccaggio (D14) e smaltimento (D8 e D9), messa in riserva e deposito preliminare (R13/D15). Alle pagine 13 e ss. sono descritti, inoltre, i rifiuti in ingresso (fanghi di vario tipo) ed il processo di lavorazione degli stessi. Si tratta di attività non sovrapponibili a quella del compostaggio, in quanto non comportano la fase di maturazione del prodotto, che porta poi alla produzione di acqua, anidride carbonica, calore e compost.	</p>
<p>In definitiva, la circostanza che nell’impianto sia presente una linea di trattamento biologico (descritta tra l’altro a pag. 18 dell’autorizzazione), che serve asseritamente per aumentare l’efficacia del processo di rimozione della sostanza organica, non è sufficiente per qualificare l’impianto in esame &#8211; definito “depuratore” negli atti autorizzatori &#8211; come un impianto di compostaggio, perché del compost mancano alcune fasi di lavorazione (la fermentazione e, quindi, la maturazione), e comunque, la formazione del prodotto finale.	</p>
<p>4. E’ infondato anche il quarto motivo di ricorso, in cui si afferma che il provvedimento della Regione sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 3 l. 241/90 per l’insufficienza della motivazione addotta in ordine alla questione sollevata dal Comune sulla natura (corpo idrico superficiale o suolo) della Roggia Cesaresca in cui l’impianto era autorizzato a scaricare.	</p>
<p>Si tratta di un motivo che, a differenza dei precedenti, attiene ad un aspetto del tutto secondario della complessiva autorizzazione rilasciata alla W.T.E.; la marginalità della prescrizione relativa allo scarico nella roggia Cesaresca rispetto alla complessiva attività industriale esercitata dalla controinteressata è attestata anche dalla produzione documentale dalla stessa effettuata in data 4. 2. 2010, da cui risulta che la W.T.E. non ha in realtà mai attivato lo scarico in corpo idrico superficiale dei reflui provenienti dalla lavorazione dell’impianto. Nel verbale 1. 2. 2010 del Corpo di polizia municipale risulta, infatti, che “la ditta non esegue e non ha mai eseguito per quanto accertabile, nessun tipo di scarico in corpo idrico superficiale ed il contatore di misurazione risulta bloccato ed al momento riportante le misurazioni rilevate anche da documentazione fotografica: 00,000”.	</p>
<p>A questo punto una qualsiasi censura di tipo formale relativa alla sufficienza della motivazione con cui l’amministrazione regionale aveva autorizzato tale scarico di fronte alle obiezioni del Comune resterebbe comunque travolta dal giudizio di inammissibilità del motivo per difetto di interesse, posto che l’impianto è stato in grado di funzionare anche senza lo scarico nella roggia in questione, ed il ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità dall&#8217;eventuale annullamento di tale atti.	</p>
<p>5. Nel quinto motivo di ricorso si afferma che il provvedimento della Regione sarebbe illegittimo per ulteriore violazione dell’art. 3 l. 241/90 per l’insufficienza della motivazione addotta sulla circostanza che l’impianto in esame era stato classificato dal Comune quale industria insalubre di prima classe ex art. 216 testo unico leggi sanitarie, ma anche tale motivo è infondato.	</p>
<p>E’ il caso anzitutto di precisare che la circostanza che l’impianto in questione fosse classificato come industria insalubre di prima classe era stata acquisita alla conferenza di servizi che ha deciso sulla concessione dell’autorizzazione allo stesso, come concordemente rilevato da entrambe le parti.	</p>
<p>Ma il ricorrente afferma che “la condotta procedimentale dell’amministrazione resistente si è manifestata assai lacunosa giacchè il provvedimento impugnato neppure menziona l’esistenza della delibera di classificazione dell’impianto WTE quale industria insalubre di prima classe” (la frase è sottolineata in ricorso).	</p>
<p>Se, alla fin fine, la censura è soltanto il non aver neppure menzionato l’esistenza della delibera di classificazione dell’impianto, essa non può che essere infondata.	</p>
<p>La norma dell’art. 11, co. 5, d.lgs. 59/05, infatti, non prevedeva che occorresse menzionare l’esistenza della delibera di classificazione del Sindaco ex art. 216 testo unico delle leggi sanitarie, ma si limitava a disporre che fossero “acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217” del predetto testo unico.	</p>
<p>Se nel classificare l’impianto come industria insalubre il Sindaco avesse dettato delle prescrizioni rimaste disattese in sede di conferenza di servizi si potrebbe discutere della legittimità dell’autorizzazione, ma visto che la censura è solo quella di non aver menzionato l’esistenza di tali provvedimento, essa è infondata perché la pretesa di dover riportare nel provvedimento impugnato il provvedimento del Sindaco recante la classificazione in questione non poggia su alcuna norma di legge.	</p>
<p>5. La particolare complessità della questione e l’interesse pubblico sotteso anche alle ragioni del ricorrente impongono di compensare tra le parti le spese di lite.	</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, I sezione interna, così definitivamente pronunciando:	</p>
<p>Respinge il ricorso.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese di lite.	</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:	</p>
<p>Giuseppe Petruzzelli, Presidente<br />
Sergio Conti, Consigliere<br />
Carmine Russo, Referendario, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/04/2010	</p>
<p><b></p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-30-4-2010-n-1634/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2010 n.1634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1634</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1634/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1634/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1634</a></p>
<p>est. Lamberti De Vizia transfer s.p.a. (avv.ti A. Contieri, G. Macri, M. De Cilla e S. Napolitano) c. Comune di Arzachena (avv.ti G. C. Ragnedda e M. Zoppolato) sui termini temporali di operatività del periodo transitorio di deroga in relazione al divieto generale di affidamento di servizi pubblici locali a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1634</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">est. Lamberti De Vizia transfer s.p.a.  (avv.ti A. Contieri, G. Macri, M. De Cilla e S. Napolitano) c. Comune di Arzachena (avv.ti G. C. Ragnedda e M. Zoppolato)</span></p>
<hr />
<p>sui termini temporali di operatività del periodo transitorio di deroga in relazione al divieto generale di affidamento di servizi pubblici locali a società a cui sono già stati affidati altri servizi pubblici locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Aggiudicazione della gare per l’affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica – Divieto di affidamento per le società già gestori di servizi pubblici locali – Generalità del divieto – Periodo c.d. transitorio di deroga al divieto generale – Operatività – Disciplina</p>
<p>2. Processo amministrativo – Normativa sopravvenuta in materia di partecipazione alla gara d’appalto che rende impossibile la partecipazione del ricorrente – Improcedibilità del ricorso – Non sussiste – Deve dichiararsi l’inammissibilità per carenza originaria di interesse – Eccezione – Nel caso che il ricorrente non abbia potuto acquisire la qualità di aggiudicatario in virtù della normativa sopravvenuta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le società già gestori a qualunque titolo di servizi pubblici locali in affidamento diretto al momento di emanazione della l. n. 448/2001 potevano aggiudicarsi le gare per ulteriori affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica dal 1° gennaio 2002 (data di entrata in vigore della legge n. 448/2001) al 1° ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269/2003). Nel quadro normativo precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003 vi era infatti la possibilità di derogare al divieto generale di partecipazione a gare per affidamenti di servizi pubblici per quelle società già gestori di servizi pubblici, in virtù del disposto dall’art. 35, co. 1 L.  448/2001. Quest’ultimo articolo disponeva infatti che il divieto generale di partecipazione alle gare per le società già gestori di servizi pubblici locali dovesse decorrere dalla conclusione del periodo transitorio (da definirsi ai sensi dell’art. 113, co. 16, D.Lgs. 267/2000). Successivamente il D.L. 269 del 2003, all’art. 14, co. 3, ha espressamente abrogato lo stesso art. 35 proprio nella parte in cui subordinava l’operatività del divieto generale di partecipazione alla conclusione del predetto periodo transitorio. Pertanto deve ritenersi che il divieto generale ex art. 35, co. 1 L. n. 448/2001, che impedisce la partecipazione delle società che gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali alle gare previste dall’art. 113, co. 5, D.Lgs. 267/2000, ha ricominciato ad operare con decorrenza 1° gennaio 2002. Ciò comporta che gli affidamenti di servizi ad imprese già gestori di servizi pubblici locali possono essere ritenuti legittimi solo se iniziati e definiti entro il lasso di tempo intercorrente tra il 1 gennaio 2002 ed il 1 ottobre 2003, per non incorrere nel divieto nuovamente introdotto dallo jus superveniens costituito dal D. L. 269/2003. Quest’ultimo opera nei procedimenti &#8220;in itinere&#8221; con il solo limite dell&#8217;intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite e non per i procedimenti che all&#8217;atto della sua entrata in vigore non siano stati ancora definitivamente realizzati o conclusi.<br />
2. Nel processo amministrativo, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è dovuta ad un comportamento delle parti o a un fatto materiale loro estraneo che si inserisce nell’iter procedimentale o processuale determinando il venir meno dell’utilità della decisione, per essersi realizzata una modificazione dell’assetto giuridico o fattuale incompatibile con gli effetti della decisione. Per converso, laddove il ricorrente non abbia potuto rivestire la qualità di aggiudicatario in una gara d’appalto anteriormente alla data di proposizione del ricorso per l’effetto modificativo di una norma di legge successiva, è legittima la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse in quanto mancante sin dall’origine.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />(Quinta Sezione)  </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1975/2004, proposto dalla<br /><b>società De Vizia transfer S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante Vincenzo De Vizia, rappresentata e difesa per procura a margine dell&#8217;atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Alfredo Contieri, Gennaro Macri ed elettivamente domiciliata in Roma, via Zara n. 16, presso lo studio degli avv.ti Michele De Cilla e Salvatore Napolitano;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Arzachena</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso per procura a margine dell&#8217;atto di costituzione dagli avv.ti Gian Comita Ragnedda e Maurizio Zoppolato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via del Mascherino, n. 72;</p>
<p>E NEI CONFRONTI<br />
del <b>Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (CINES)</b> già Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Olbia (C.P.S.I.O.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura a margine dell&#8217;atto di costituzione dagli avv.ti Sergio Segneri e Rino Cudoni ed elettivamente domiciliato in Roma, via Lima, 20, presso lo studio dell&#8217;avv. Ivo Sangiorgio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tar della Sardegna in data 26 novembre 2003 n. 1542 che ha respinto il ricorso di De Vizia transfer S.p.a. avverso la deliberazione n. 11 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio comunale di Arzachena ha stabilito l&#8217;affidamento al Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Olbia del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena e del Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (CINES) già Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Olbia (C.P.S.I.O.);<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2004, relatore il Consigliere Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati B. Ricciardelli, per delega dell’avv. A. Contieri, S. Segineri e Zoppolato.<br />
</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società De Vizia transfer opera nei servizi di igiene urbana ed ambientale ed ha impugnato innanzi al Tar della Sardegna la deliberazione 27 marzo 2003, n. 11 del Comune di Arzachena che ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani al C.P.S.I.O. senza esperire alcuna procedura di evidenza pubblica. Deduceva, in particolare che in materia di servizi pubblici locali l&#8217;art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 e l&#8217;art. 267 del R.D. n. 1175/1931 prevedono espressamente che l&#8217;affidatario del servizio sia individuato attraverso l&#8217;espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica: il comportamento del Comune avrebbe violato le disposizioni sull’esternalizzazione dei servizi e la libera concorrenza tra le imprese. Il servizio sarebbe stato affidato senza alcuna valutazione comparativa tra le ditte operanti nel mercato anche in violazione della direttiva 92/50/CEE e l’aggiudicatario C.I.P.S.I.O. non era in possesso del requisito previsto dall’art. 9 del d.m. n. 406/1998 con riguardo alla categoria di iscrizione nell’elenco speciale delle imprese che svolgono la raccolta dei rifiuti, che consentirebbe lo svolgimento dell’attività di raccolta solo per comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti (il Comune di Arzachena, per diversi periodi dell’anno, superera abbondantemente tale numero). Innanzi al primo giudice si costituiva il Comune di Arzachena, eccependo in via preliminare la carenza di interesse al ricorso in quanto, ai sensi dell’art. 113, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 35 della legge n. 448/2001, la società ricorrente non avrebbe potuto comunque partecipare alla procedura concorsuale in quanto già titolare in affidamento diretto preso il Comune di Quartu S.Elena di un servizio sostanzialmente analogo a quello oggetto della gara. Il comune ha addotto nel merito l’infondatezza delle censure. Anche il C.I.P.S.I.O. è costituito in giudizio, evidenziando il carattere speciale della normativa applicata. In accoglimento dell’eccezione del Comune, la decisione in epigrafe ha dichiarato inammissibile il ricorso. Avverso la sentenza ha proposto appello la società De Vizia transfer S.p.a.,. Nel giudizio si sono costituiti il comune e il C.I.P.S.I.O., ora Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (C.I.N.E.S.). In vista dell’udienza le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	In accoglimento delle eccezioni proposte dal comune di Arzachena e dalla controinteressata, il Tar della Sardegna ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla De Vizia transfer S.p.a. avverso la deliberazione consiliare n. 11 del 27 marzo 2003, di affidamento al Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Olbia (C.P.S.I.O.) -ora Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (C.I.N.E.S.)- del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Secondo il primo giudice la partecipazione alla gara della società ricorrente incorreva nella preclusione stabilita dall’art. 113 comma sesto, D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) per le società che gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in affidamento diretto, con procedura non ad evidenza pubblica, o relativi rinnovi. Tale preclusione era applicabile alla società De Vizia transfer perché già titolare dell’affidamento diretto di analogo servizio preso il Comune di Quartu S.Elena: l&#8217;originario differimento della preclusione dell’art. 113, comma 6 D.Lgs. n. 267/2000 alla conclusione del periodo transitorio indicato nel regolamento di cui al comma 16 dell&#8217;art. 35 della legge n. 448/2001 era venuto meno con l&#8217;abrogazione della norma da opera dell’art. 14, comma terzo del D.L. n. 269/2003. Discendeva la carenza d&#8217;interesse a della De Vizia transfer, non essendo la società portatrice di un interesse giuridicamente tutelato all’annullamento del servizio, non potendo partecipare all’eventuale gara.<br />2.	Nei confronti della declaratoria d’improcedibilità della sentenza di primo grado la ricorrente oppone:<br />2.a)	il ricorso di primo grado non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ma improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la preclusione a partecipare alla gara dell&#8217;art. 113, comma 6 D.Lgs. n. 267/2000 si era verificata dopo che la procedura concorsuale era stata indetta: al momento della proposizione del ricorso, la società era ancora titolare dell’interesse a concorrere in una eventuale nuova gara per l&#8217;affidamento del servizio, la cui lesione è risarcibile per equivalente;<br />2.b)	la preclusione di cui all’art. 113, comma 6, D.Lgs. n. 267/00 come modificato dall&#8217;art. 35, l. n. 448/2001, seppure temporaneamente efficace ai sensi dell&#8217;art. 14 del D.L. n. 269/2003, è di nuovo divenuta inoperante ex art. 4, comma 234, l. n. 350/2003 che, introducendo il comma 15-quater dell&#8217;art. 113 D.Lgs. n. 267/2000, ne ha differito l&#8217;efficacia al 1.1.2007. Il divieto di partecipazione alla gara non operava né all’atto di emanazione dell’affidamento del servizio al C.P.S.I.O né al momento della proposizione del ricorso, ma è sopravvenuto al momento della decisione di primo grado e della pubblicazione della sentenza e cioè durante la pendenza del processo: sarebbe stato possibile, in caso di accoglimento dell&#8217;appello, l’espletamento della gara cui ammettere la ricorrente. La sospensione della preclusione ha prodotto l’espandersi dell’interesse della ricorrente (reso temporaneamente quiescente tra l&#8217;entrata in vigore del D.L. n. 269/03 e quello della legge 350/03) importa la necessità di rendere una decisione di merito in secondo grado;<br />2.c)	il criterio del doppio grado, sia pur legittimamente derogato potrebbe indurre al rinvio della causa al giudice di primo grado per l&#8217;esame del merito in applicazione dell&#8217;art. 35 l. n. 1034/1971;<br />2.d)	l&#8217;art. 113 D.Lgs. n. 267/00 come modificato dall&#8217;art. 35. l. n. 448/2001 concerne esclusivamente le ipotesi di affidamenti diretti operati in forza di atti normativi o amministrativi costitutivi di posizioni di privilegio in favore di soggetti a totale o prevalente partecipazione pubblica al di fuori delle regole e procedure dell&#8217;evidenza pubblica e risponde alla finalità di permettere una apertura del mercato alla piena partecipazione dei privati operanti in regime paritario. Non preclude la partecipazione alla gara per un&#8217;impresa privata né priva tali imprese della legittimazione a contestare l’elusione dell&#8217;obbligo di gara e la costituzione dell’affidamento diretto in favore di un ente consortile pubblico;<br />2.e)	è erronea l’applicazione della norma fatta dal giudice di primo grado che preclude la partecipazione a qualsiasi gara ad un’impresa privata affidataria legittima e in base a un contratto di servizi in epoca precedente l’emanazione della legge con pregiudizio all’attività imprenditoriale: siffatta interpretazione pone la norma in contrasto con gli artt. art. 41 e 3 cost.;<br />2.f)	erroneamente la sentenza di primo grado ha ritenuto il contratto con il Comune di Quartu S. Elena un affidamento diverso dall’evidenza pubblica in quanto tale è anche la trattativa privata, salva l’illegittimità costituzionale dell’art. 113 D.Lgs. n. 267/2000 nella modifica ex art. 35, l. n. 448/2001) come interpretato dal Tar Sardegna;<br />2.g)	erroneamente la sentenza impugnata ha qualificato il rapporto tra il Comune di Quartu S. Elena e la ricorrente De Vizia transfer un nuovo contratto (e non il rinnovo del precedente) per l&#8217;affidamento alla società di taluni servizi integrativi, il cui affidamento è una facoltà espressamente consentita dall&#8217;art 7 del D.Lgs. n. 157/95. In attuazione di specifiche clausole del contratto originario, il comune prorogato la durata del precedente rapporto, onde consentire un congruo periodo di ammortamento del costo dei mezzi necessari per i servizi integrativi. Non è perciò in alcun modo concretata la preclusione della partecipazione alle gare prevista dalla norma;<br />2.h	la sentenza sarebbe stata emanata sulla scorta di documentazione prodotta tardivamente perché erano scaduti i termini di cui all’art. 23-bis della legge n. 1034/1971.<br />2.1.	Nel merito, la ricorrente ha ribadito che<br />2.1.a)	 non sussistevano i presupposti per l’affidamento diretto del servizio ai sensi della legge n. 22/1997 in quanto le presenza nel comune di Arzachena sono superiori ai 20.000 abitanti per otto mesi l’anno.<br />2.1.b)	il C.I.P.S.I.O. non era in possesso della qualificazione per svolgere il servizio ai sensi dell’art. 9 D.M. n. 406/1998.<br />2.1.c)	l’affidamento diretto del servizio è difforme dalla normativa comunitaria.<br />3.	Le eccezioni e le ragioni di appello della società De Vizia transfer sono tutte infondate.<br />3.1.	Secondo l’emendamento introdotto all’art. 113, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000 dall’art. 35, comma 1°, l. n. 448/2001, non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 (cioè per l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) le società che gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi. Nel testo originario della legge n. 448/2001 (sulla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2002), la preclusione non operava dal 1° gennaio 2002, di entrata in vigore dalla legge medesima, ma -a mente del comma 2 dell’art. 35- dalla conclusione del periodo transitorio per l’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 35 l. n. 448/2001 (separazione degli impianti dall’erogazione del servizio e nuovi assetti societari), periodo da definire fra i tre e i cinque anni nel regolamento di attuazione che doveva essere emanato ai sensi dell’art. 113, comma 16, D.Lgs. n. 267/2000. Detto termine al divieto di partecipazione, è stato poi espressamente abrogato dall’art. 14, comma 3°, D.L. n. 269/2003 (conv. l. n. 326/2003): ai sensi dell’art. 53, il decreto legge n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre 2003, rendendo, a tale data, applicabile l’anzidetta preclusione ai procedimenti non ancora conclusi. Una volta abrogata la paralisi dell’efficacia del divieto sino alla fine del periodo transitorio, lo stesso opera sin dall’entrata in vigore dall’art. 35, comma 1, l. n. 448/2001 e pertanto dal 1° gennaio 2002. In sintesi, le società gestori a qualunque titolo di servizi pubblici locali in affidamento diretto al momento di emanazione della l. n. 448/2001 potevano aggiudicarsi le gare per l’affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica dal 1° gennaio 2002 (di entrata in vigore della legge n. 448/2001 al 1° ottobre 2003 (di entrata in vigore del D.L. n. 269/2003), dopo il quale l’anzidetta preclusione ha ricominciato ad operare con decorrenza 1° gennaio 2002, allorché è stata emanata la citata legge n. 448/2001 di modifica all’art. 113 D.Lgs. n. 267/2000. La deroga dell’art. 35 comma 2. l. n. 488/2001 ha operato come una parentesi della preclusione stabilita in via di principio da comma 1, all’interno della la quale gli affidamenti di servizi ad imprese già titolari in assenza di gara dovevano essere iniziati e definiti per non incorrere nel divieto nuovamente introdotto dallo jus superveniens costituito dal D.L. n. 269/2003. Quest’ultimo opera nei procedimenti &#8220;in itinere&#8221; con il solo limite dell&#8217;intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite e non per i procedimenti che all&#8217;atto della sua entrata in vigore non siano stati ancora definitivamente realizzati o conclusi (Cons. Stato, VI, 26 maggio 1999, n. 694; sez. VI, 7 aprile 1999, n. 401).<br />La delibera consiliare 27 marzo 2003, n. 11 del Comune di Arzachena che ha approvato l’affidamento diretto al C.P.S.I.O. del contratto di servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, in conformità della proposta del dirigente di settore 12.12.2003, n. 4 è stata impugnata al Tar della Sardegna con ricorso notificato il 23 maggio 2003 dalla società De Vizia transfer con ricorso notificato il 23 maggio e depositato il 4 giugno 2003, quando non operava la preclusione a partecipare alle gare per l’aggiudicazione dei servizi pubblici locali nei confronti delle società che ne fossero state già gestori per affidamento diretto e di procedura senza evidenza pubblica, stante la vigenza dell’art 35, comma 2, l. n. 448/2001 perché non ancora abrogato dall’art. 14, comma 3 del decreto legge n. 269/2003. Al momento della discussione del ricorso avvenuta 8 ottobre 2003 e del deposito della sentenza 26 novembre 2003, la preclusione aveva già iniziato ad operare, in quanto il decreto legge n. 269/2003 era stato emanato a decorrere dal 2 ottobre 2003, con gli inevitabili effetti sull’interesse a ricorrere. Quest’ultimo si puntualizza, infatti, nel momento in cui il ricorso è proposto o deciso, senza che a nulla rilevino le norme intervenute dopo, come lo è l’art. 4, comma 234, l. n. 350/2003 ((legge finanziaria 2004) che, nel comma 15-quater dell&#8217;art. 113 D.Lgs. n. 267/2000, ha ulteriormente differito l&#8217;efficacia al 1.1.2007.<br />Il venire meno della paralisi del divieto di aggiudicazione del servizio alle imprese già esercenti con affidamento diretto sin dall’emanazione dell’art. 35 l. n. 448/2001, ha vanificato l’interesse della ricorrente ad impugnare l’affidamento al C.I.P.S.I.O. sin dalla data di proposizione del ricorso e non già al momento della trattazione del ricorso o dell’emanazione della sentenza, come è necessario per la declaratoria d’improcedibilità sostenuta dalla società De Vizia transfer (Cons. Stato, IV, 23 giugno 1986, n. 429). Nel processo amministrativo, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse è dovuta a un comportamento delle parti o a un fatto materiale loro estraneo che si inserisce nell’iter procedimentale o processuale determinando il venire meno dell’utilità della decisione, per essersi realizzata una modificazione dell’assetto giuridico o fattuale incompatibile con gli effetti del giudicato (Cons. Stato, IV, 24 febbraio 2004, n. 738). Per effetto dell’abrogazione della paralisi del divieto, la preclusione della ricorrente a partecipare alla eventuale gara per l’aggiudicazione del servizio operava però sin dall’entrata in vigore dell’art. 35, l. n. 448/2001 e cioè dal 1° gennaio 2002. Da tale data, anteriore alla proposizione del ricorso la società De Vizia transfer non avrebbe potuto rivestire la qualità di aggiudicataria, con gli inevitabili riflessi sulle condizioni dell’azione, correttamente considerate dalla sentenza impugnata mancanti sin dall’origine come previsto per la declaratoria l’inammissibilità per carenza d’interesse, ove dalla rimozione dell&#8217;atto non consegua alcun vantaggio per il ricorrente (Cons. Stato, V, 1 marzo 1989, n. 155).<br />3.2.	Oltre all’infondatezza dei primi due profili di censura (sub 2.a e 2.b) dell’appello in esame, va dichiarata l’inammissibilità di quello sub 2.c, non esistendo il presupposto per il rinvio della causa ivi richiesto al giudice di primo grado per riesame del merito.<br />3.3.	Sono altresì da respingere gli ulteriori aspetti di violazione dell&#8217;art. 113 D.Lgs. n. 267/00 nella modifica dall&#8217;art. 35. l. n. 448/2001 (sub 2.d e 2.e) circa l’efficacia soggettiva della preclusione, che diversamente da quanto ivi addotto, concerne non solo le società a totale o prevalente partecipazione pubblica, ma anche quelle a capitale interamente privato, in parallelo al comma 5 della norma che individua anche tali società fra i possibili assuntori dell’erogazione del servizio. In quanto destinataria della preclusione anche la ricorrente non è legittimata a contestare la supposta elusione della gara e l’affidamento diretto in favore di un ente consortile pubblico, qual è il C.I.P.S.I.O.. La finalità di precludere l’assunzione a qualsiasi titolo di servizi pubblici locali a soggetti che abbiano beneficiato della gestione diretta, senza sottostare alle procedure dell’evidenza pubblica prescritte in sede comunitaria vale a sottrarre la disposizione ai dubbi di costituzionalità sollevati con riferimento agli artt. art. 41 e 3 cost..<br />3.4.	Va ribadito, a sostegno della sentenza impugnata (ed a confutazione della censure sub 2.f e 2.g) il carattere di rinnovo del precedente e non di nuovo contratto del rapporto tra la ricorrente De Vizia transfer e il Comune di Quartu S. Elena, data la riorganizzazione servizio prevista nel nuovo rapporto scaturito anche da numerosi accordi intermedi (delibera n. 911/1998 e n. 367/2000 e determine n. 2426/11 e n. 2557/11 del 29/12/2000) di modifica dell&#8217;appalto originario con la gestione di numerosi nuovi servizi, non previsti in precedenza dietro separato e differente corrispettivo.<br />3.5.	Non è poi sostenibile la tardiva produzione dei documenti dopo il termine ex art. 23-bis, l. n. 1034/1971 (sub 2.h), in quanto l’udienza per la discussione del ricorso è stata fissata l’8 ottobre 2003 e pertanto oltre i trenta giorni dal deposito dell’ordinanza cautelare avvenuto l’11 giugno 2003, per i quali sono previsti i suddetti termini acceleratori.<br />4.	Per le suesposte considerazioni vanno dichiarati inammissibili i motivi di merito dell’appello concernenti la mancanza dei presupposti per l’affidamento diretto del servizio al C.I.P.S.I.O. in ragione dell’effettiva popolazione del comune di Arzachena, dei requisiti di qualificazione del Consorzio allo svolgimento del servizio ex art. 9, D.M. n. 406/1998 e della difformità dell’affidamento diretto dai precetti della normativa comunitaria.<br />5.	L’appello deve essere conclusivamente respinto e va confermata la decisione impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo sull’appello in premesse, lo respinge, confermando la decisione impugnata. Condanna l’appellante a euro 3.000,00 complessive da dividere in parti uguali fra gli appellati costituiti.<br />Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:</p>
<p>Emidio Frascione				Presidente<br />Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	Consigliere<br />Chiarenza Millemaggi Cogliani		Consigliere<br />Cesare Lamberti				Consigliere est.<br />Claudio Marchitiello			Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />Il 12 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.1634</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2004-n-1634/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2004-n-1634/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2004-n-1634/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.1634</a></p>
<p>Presidente Dott. Ezio Maria Barbieri, Estensore Dott.ssa Elena Quadri. Provincia di Pavia (avv.ti Mariarosa Cantarella e Valeria Maggiani) contro Regione Lombardia (Avvocatura Regionale) e nei confronti di CR S.R.L. (avv.to Tiziano Giovanelli) e altri. in tema di valutazione regionale di impatto ambientale per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2004-n-1634/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.1634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-10-5-2004-n-1634/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/5/2004 n.1634</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Dott. Ezio Maria Barbieri, Estensore Dott.ssa Elena Quadri.<br /> Provincia di Pavia (avv.ti Mariarosa Cantarella e Valeria Maggiani) contro Regione Lombardia (Avvocatura Regionale) e nei confronti di CR S.R.L. (avv.to Tiziano Giovanelli) e altri.</span></p>
<hr />
<p>in tema di valutazione regionale di impatto ambientale per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Valutazione regionale di impatto ambientale – Impianti di inertizzazione e di termodistruzione di rifiuti pericolosi &#8211; Art. 5 D.P.C.M.  3 settembre 1999 – Occorre che i lavori siano già iniziati – Richiamo alla giurisprudenza amministrativa in tema di decadenza dalla concessione edilizia per mancato inizio dei lavori.</p>
<p>2. Ambiente – Valutazione regionale di impatto ambientale – Impianti di incenerimento e di trattamento termico di rifiuti pericolosi – D.P.R. 12 aprile 1996 – Dichiarazione di intento circa l’impegno a mantenersi al di sotto del limite previsto dalla legge – Irrilevanza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 5 D.P.C.M. 3 settembre 1999, l’effettivo inizio dei lavori deve essere valutato con specifico e puntuale riferimento all’entità ed alle dimensioni dell’intervento edificatorio programmato ed autorizzato.</p>
<p>2. Non hanno alcun rilievo le dichiarazioni di intento della ditta circa il proprio impegno a mantenersi al di sotto del limite previsto dalla legge, dato che la normativa fa esclusivo riferimento alla capacità nominale dell’impianto.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento della Dott.ssa Rita Previtali <a href="/ga/id/2004/6/1540/d">&#8220;Sulla necessità di procedere alla Valutazione d’Impatto Ambientale in caso di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività di smaltimento e/o recupero rifiuti</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di valutazione regionale di impatto ambientale per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />prima sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1406/02 proposto da</p>
<p><b>PROVINCIA DI PAVIA</b>, rappresentata  e difesa  dagli avv.ti Mariarosa Cantarella e Valeria Maggiani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Fontana n.25; </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata  e difesa  dall’avv. Antonella Forloni ed elettivamente domiciliata presso l’avvocatura regionale in Milano, via 4 novembre n. 5;</p>
<p><b>CR S.R.L., </b>costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Monforte n.16;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
della delibera della giunta regionale n. VII/8220 dell’1.3.2002 con cui si rinnova l’autorizzazione alla CS S.r.l. all’esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti non pericolosi e speciali pericolosi svolte presso l’impianto di Sannazzaro de’ Burgondi;</p>
<p>con ricorso per motivi aggiunti, della deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 nella parte in cui delibera di “disporre che la sospensione parziale dell’efficacia della d.g.r. 8220/02 ha validità sino all’avvenuto rilascio di nulla osta all’esercizio da parte della Provincia di Pavia a seguito della realizzazione delle strutture previste dal progetto autorizzato e, comunque, non oltre il 1/03/05” e per il conseguente accertamento e declaratoria della decadenza della ditta CR S.r.l. dall’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio delle sezioni degli impianti identificati alle sezioni nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11, per il decorso del termine annuale per l’inizio dei lavori nelle sezioni sopra identificate, così come indicato nella D.G.R. del 6.8.2002, n. 7/10161 e dal richiamato d. dirett. 5.8.1998, n. 4301 Tutela Ambientale, avente per oggetto “Circolare sugli effetti della Delib. G.R. ex art. 27 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”.</p>
<p>sul ricorso n. 1429/02 proposto da</p>
<p><b>COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI,</b><br />
rappresentato  e difeso  dall’avv. Francesco Adavastro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Fontana n.25; </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata  e difesa  dall’avv. Antonella Forloni ed elettivamente domiciliata presso l’avvocatura regionale in Milano, via 4 novembre n. 5;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>CR S.R.L., </b>costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Monforte n.16;<br />
<b>PROVINCIA DI PAVIA</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
delle determinazioni in ordine al rinnovo dell’autorizzazione a C.R. S.r.l. per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l’impianto in Sannazzaro de’ Burgondi di cui alla delibera della giunta regionale n. VII/8220 dell’1.3.2002 in ogni sua parte o quantomeno relativamente all’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio, con varianti sostanziali, degli impianti di inertizzazione e termodistruzione di rifiuti anche pericolosi; dei verbali della conferenza dei servizi in data 18.2.2002, 7.2.2002, 18.10.2001; nonché del connesso provvedimento di autorizzazione ex DPR 203/88 alla “installazione di un impianto per la termodistruzione di rifiuti speciali e tossico-nocivi…” di cui al decreto n. 659 del 21.1.2002 del Dirigente dell’Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale della regione Lombardia, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso ed in specie, occorrendo, della DGR VII/1003 del 3.8.2000;<br />
con ricorso per motivi aggiunti, del Decreto n. 401 in data 21.1.2003 a firma del Dirigente della Struttura Protezione Aria della regione Lombardia, recante autorizzazione all’istanza di variante presentata da C.R. S.r.l. per la rilocalizzazione e l’aumento della potenzialità ricettiva di un impianto di incenerimento in comune di Sannazzaro de’ Burgundi ed atti connessi;<br />
con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, della deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 nella parte in cui delibera di “disporre che la sospensione parziale dell’efficacia della d.g.r. 8220/02 ha validità sino all’avvenuto rilascio di nulla osta all’esercizio da parte della Provincia di Pavia a seguito della realizzazione delle strutture previste dal progetto autorizzato e, comunque, non oltre il 1/03/05” e per il conseguente accertamento e declaratoria della decadenza della ditta CR S.r.l. dall’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio delle sezioni degli impianti identificati alle sezioni nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11, per il decorso del termine annuale per l’inizio dei lavori nelle sezioni sopra identificate, ed atti connessi.</p>
<p>sul ricorso n. 2022/03 proposto da</p>
<p><b>CR S.R.L., </b>rappresentata e difesa dall’avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Monforte n.16;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata  e difesa  dall’avv. Marco Cederle ed elettivamente domiciliata presso l’avvocatura regionale in Milano, via 4 novembre n. 5;</p>
<p>e con l’intervento ad opponendum di</p>
<p><b>CIRCOLO LEGAMBIENTE L’AIRONE DELLA LOMELLINA</b>,<br />
rappresentato  e difeso  dagli avv.ti Francesco Adavastro e Serena Filippi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Fontana n.25;per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione della giunta regionale n. VII/12640 del 7.4.2003 con la quale è stata denegata sia l’approvazione del progetto della variante sostanziale relativa all’impianto di termovalorizzazione che l’autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in comune di Sannazzaro de’ Burgondi; della comunicazione n. 5761 del 20.2.2003 e dei verbali delle conferenze di servizi del 14.10.2002, del 17.6.2002 e del 15.5.2002 ed atti connessi;</p>
<p>e per la condanna<br />
della regione Lombardia al risarcimento del danno ingiusto così arrecato, ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. 31.3.1998, n. 80, come sostituiti dall’art. 7 della legge 21.7.2000, n. 205.</p>
<p>sul ricorso n. 2939/03 proposto da</p>
<p><b>CR S.R.L., </b>rappresentata e difesa dall’avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Monforte n.16;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata  e difesa  dall’avv. Marco Cederle ed elettivamente domiciliata presso l’avvocatura regionale in Milano, via Pola n.14;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 con la quale è stata disposta la “sospensione parziale dell’efficacia dell’autorizzazione di cui alla d.g.r. 1 marzo 2002, n. 8220…” ed atti connessi, comprese le note nn. 21976 del 27.6.2003 e 32576 del 6.10.2003;<br />
e per la condanna<br />
della regione Lombardia al risarcimento del danno ingiusto così arrecato, ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. 31.3.1998, n. 80, come sostituiti dall’art. 7 della legge 21.7.2000, n. 205.</p>
<p>Visti i ricorsi  con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Lombardia e della C.R. S.r.l.;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Circolo Legambiente l’Airone della Lomellina;<br />
Visti i ricorsi per motivi aggiunti relativi al primo ed al secondo gravame;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti  a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />
Udito il ref. Elena Quadri, designato relatore per l’udienza del 25.3.2004; Uditi i difensori delle parti;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I ricorsi all’esame del Collegio concernono provvedimenti relativi all’esercizio dell’attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti non pericolosi e speciali pericolosi svolta dalla società CR s.r.l. presso l’impianto sito nel comune di Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia. Con il primo gravame la provincia di Pavia impugna la d.g.r. dell’1.3.2002 indicata in epigrafe, che ha disposto il rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio delle suddette operazioni di smaltimento e/o recupero, sostanzialmente nella parte afferente l’attività di incenerimento ed inertizzazione di rifiuti tossico/nocivi, deducendo un unico, articolato, motivo:</p>
<p>Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, sviamento dall’interesse pubblico, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento dei fatti. La delibera impugnata si porrebbe, infatti, in contrasto con la normativa vigente in tema di valutazione di impatto ambientale e di conferenza di servizi, atteso che l’autorizzazione all’attività di incenerimento ed inertizzazione di rifiuti tossico/nocivi, costituente un nuovo impianto, avrebbe dovuto essere sottoposta alla preventiva valutazione di impatto ambientale regionale, come risultante dai pareri negativi espressi dalla provincia di Pavia  e dal comune di Sannazzaro de’ Burondi, nonché della stessa regione in occasione della conferenza di servizi del 18.10.2001. <br />
Si sono costituiti la regione intimata e la società controinteressata, che hanno chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato parzialmente la deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 indicata in epigrafe, deducendo la violazione dell’art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 22/97; della d.g.r. del 6.8.02, n. 7/10161, nonché del decreto dirett. della tutela ambientale n. 4301/98; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, per sviamento dall’interesse pubblico, per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà, per travisamento dei presupposti e dei fatti, atteso che nel maggio 2003, data dei sopralluoghi effettuati, la società controinteressata non avrebbe ancora dato inizio ai lavori di realizzazione di gran parte delle sezioni impiantistiche di cui all’autorizzazione del 28.2.97, poi rinnovata l’1.3.02, dovendo, di conseguenza, essere considerata decaduta dall’autorizzazione medesima.  <br />
Con il secondo ricorso il comune ha impugnato la d.g.r. dell’1.3.2002 e gli altri provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:</p>
<p>Violazione della normativa nazionale, regionale e comunitaria in materia di VIA; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, sviamento, contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifesta, difetto di istruttoria, violazione del principio del buon andamento, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà; violazione di legge per difetto assoluto di motivazione, atteso che l’amministrazione, tra l’altro, avrebbe omesso l’espletamento della preliminare procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente alla nuova attività di inertizzazione e termodistruzione di rifiuti speciali e pericolosi;<br />
Si sono costituiti la regione intimata e la società controinteressata, che hanno chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.<br />
Con il ricorso per motivi aggiunti il comune impugna il decreto n. 401 del 21.1.2002, con il quale il Dirigente della Struttura Protezione Aria della regione Lombardia ha autorizzato la variante richiesta da C.R. S.r.l. per la rilocalizzazione e l’aumento della potenzialità ricettiva di un impianto di incenerimento, deducendo sostanzialmente gli stessi motivi dedotti nel ricorso principale.<br />
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato parzialmente la deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 indicata in epigrafe, deducendo sostanzialmente gli stessi motivi dedotti dalla provincia avverso il medesimo provvedimento.<br />
Con il terzo ricorso la CR s.r.l. impugna la deliberazione della giunta regionale n. VII/12640 del 7.4.2003 con la quale è stata denegata sia l’approvazione del progetto della variante sostanziale relativa all’impianto di termovalorizzazione che l’autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:</p>
<p>Violazione degli artt. 7 e 3 della legge 7.8.1990, n. 241; eccesso di potere per carenza di istruttoria, mancanza di motivazione e aggravamento del procedimento; violazione del DPR 12.4.1996 (All. A); eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e buon andamento, per contraddittorietà, sviamento e ingiustizia manifesta.<br />
Si è costituita in giudizio la regione intimata, che ha chiesto il rigetto del gravame per infondatezza nel merito, eccependone in via preliminare l’irricevibilità in relazione ad alcuni atti con il medesimo impugnati.<br />
Successivamente è intervenuto in giudizio ad opponendum il circolo Legambiente “L’airone della Lomellina”, che ha in via preliminare eccepito l’inammissibilità del gravame, chiedendone, comunque, il rigetto per infondatezza nel merito.<br />
La ricorrente ha successivamente eccepito l’inammissibilità ed infondatezza dell’atto di intervento formulando, inoltre, istanza risarcitoria, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 31.3.1998, n. 80.<br />
Con il quarto ricorso la CR s.r.l. ha impugnato la deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 con la quale è stata disposta la sospensione parziale dell’efficacia dell’autorizzazione di cui alla d.g.r. 1 marzo 2002, n. 8220 e gli altri atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:</p>
<p>Violazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 5.2.1997, n. 22, della L.R. 7.6.1980, n. 94 e del R.R. 9.1.1982, n. 3; eccesso di potere per carenza di istruttoria e per mancanza di motivazione; Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, per mancanza di motivazione e per aggravamento del procedimento. <br />
La ricorrente ha, poi, formulato istanza risarcitoria, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 31.3.1998, n. 80.</p>
<p>Si è costituita in giudizio la regione intimata, che ha chiesto il rigetto del gravame per infondatezza nel merito.<br />
Successivamente le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 25.3.2004, i gravami sono stati, quindi, trattenuti per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con i gravami all’esame i ricorrenti assumono l’illegittimità di alcuni provvedimenti relativi all’esercizio dell’attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti non pericolosi e speciali pericolosi svolta dalla società CR s.r.l. presso l’impianto sito nel comune di Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia.  <br />
Deve in via preliminare disporsi la riunione dei presenti gravami, il cui merito il collegio ritiene di esaminare congiuntamente, attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.<br />
I primi due ricorsi (R.G. n. 1406/02 e n. 1429/02) risultano fondati per le seguenti considerazioni.<br />
Le amministrazioni ricorrenti lamentano, in sostanza, l’illegittimo operato della regione nella procedura di rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi svolte dalla CR s.r.l. presso l’impianto sito in Sannazzaro de’ Burgondi, assumendone l’illegittimità nella parte in cui non avrebbe sottoposto i nuovi impianti di inertizzazione e termoutilizzazione di rifiuti pericolosi alla preventiva procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.P.R. 12.4.1996, la cui necessità sarebbe stata, peraltro, riconosciuta dalla stessa regione in sede di rinnovo dell’autorizzazione nel 1997, nonché nel corso della conferenza di servizi del 2001.<br />
Per la difesa regionale, al contrario, il rinnovo dell’autorizzazione sarebbe del tutto legittimo, non essendo necessaria la V.I.A. regionale in quanto le due linee di inertizzazione e di termoutilizzazione sarebbero state già autorizzate in precedenza ed in fase di realizzazione, come si evincerebbe dai verbali di sopralluogo versati in atti, attestanti la cantierizzazione mediante recinzione con rete plastificata arancione dell’area adibita alla realizzazione di tali impianti. <br />
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. 3.9.1999, infatti, : “Le regioni disciplinano le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, che possano avere notevoli ripercussioni negative sull&#8217;ambiente, per i quali la procedura di VIA è sottoposta alla loro competenza”.<br />
In proposito il collegio osserva che gli impianti di inertizzazione e di termodistruzione di rifiuti pericolosi, in quanto nuovi e comportanti notevoli rischi per l’ambiente, dovevano essere sottoposti alla preventiva procedura regionale di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del D.P.R. 12.4.1996 e del relativo allegato A.<br />
Dai sopralluoghi effettuati dalla provincia di Pavia, i cui verbali risultano depositati in atti, si evince, infatti, che, nonostante le aree destinate alla realizzazione di tali impianti fossero recintate con la rete plastificata arancione, non era stato effettuato alcun intervento edilizio.<br />In proposito appare utile richiamare il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa in tema di decadenza dalla concessione  edilizia, per il quale  l’effettivo  inizio dei lavori deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico  e puntuale riferimento all’entità ed alle dimensioni dell’intervento edificatorio  programmato  ed   autorizzato,   all’evidente scopo  di  evitare  che il  termine  prescritto possa essere eluso con ricorso a  lavori  fittizi e  simbolici e non oggettivamente significativi di un  effettivo   intendimento  del titolare  della  concessione  stessa di  procedere  alla costruzione  dell’opera  progettata (cfr., per tutte,  Cons. di Stato,  sez. V, 16 novembre 1998, n. 1615).<br />
Dall’esame del rinnovo dell’autorizzazione operato con delibera n. 25625 del 1997 risulta, inoltre, che le attività suddette (di inertizzazione e termodistruzione di rifiuti tossico nocivi o pericolosi ex d.lgs. n. 22/97) non erano affatto ricomprese nel rinnovo, proprio per il mancato espletamento delle necessaria procedura di V.I.A.(vedi pag. 5, nn. 2 e 3, della citata delibera).<br />
Non potevano, dunque, ricevere applicazione né l’art. 5 del D.P.C.M. 3.9.1999, né la D.G.R. n. 42226 del 24.3.2000, invocati, invece, dalla regione a giustificazione della mancata effettuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, atteso che gli impianti di inertizzazione e di termodistruzione di rifiuti pericolosi non erano stati autorizzati e non erano in fase di realizzazione.<br />
Tale assunto risulta, del resto, confermato dai successivi provvedimenti adottati dalla regione Lombardia.<br />
Con il terzo ricorso (R.G. n.2022/03), infatti, la C.R. s.r.l. impugna  la deliberazione della giunta regionale n. VII/12640 del 7.4.2003 con la quale è stata denegata sia l’approvazione del progetto della variante sostanziale relativa all’impianto di termovalorizzazione che l’autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.<br />
Il collegio ritiene di poter assorbire le eccezioni preliminari sollevate con riferimento ad alcuni atti impugnati con tale gravame, nonché in relazione all’atto di intervento ad opponendum del circolo Legambiente “L’airone della Lomellina”, in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso. <br />
La CR lamenta, in sostanza, l’illegittimità del provvedimento per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento teso all’emanazione dell’atto impugnato, per la carenza di istruttoria e di motivazione, per l’aggravamento del procedimento amministrativo, nonché per la violazione del D.P.R. 12.4.1996 (allegato A). Infine, censura il contraddittorio operato  dell’amministrazione che, dopo essersi pronunziata favorevolmente, avrebbe denegato l’autorizzazione.<br />
Il collegio osserva, in proposito, che la delibera regionale impugnata ben esplicita l’iter istruttorio espletato, nonché le ragioni tecniche della necessità di sottoporre l’impianto alla procedura di V.I.A. regionale, ragioni che risultano, altresì, limpidamente evidenziate nella nota prot. n. 2802 del 31 gennaio  2003 richiamata dalla delibera del 7.4.2003.<br />
In particolare, per la vigente normativa nazionale e comunitaria devono essere assoggettati alla V.I.A. regionale i progetti di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento termico con capacità nominale dei forni superiore a 100 t/giorno, tenuto conto del valore calorifico dei rifiuti, espresso in quantità oraria dei rifiuti inceneriti.<br />
Non possono, dunque, avere alcun rilievo le dichiarazioni di intento della ricorrente circa il proprio impegno a mantenersi al di sotto del limite previsto dalla legge, atteso che la normativa fa esclusivo riferimento alla capacità nominale dell’impianto, quindi alla sua potenziale capacità di incenerimento in relazione alle caratteristiche dei rifiuti.<br />
Poiché la ditta ha dichiarato nella nota del 13.1.2003 che “è tecnicamente ed economicamente necessario anzi indispensabile, utilizzare rifiuti con un potere calorifico di almeno 3600 Kcal/Kg” e tenuto conto dei dati progettuali indicati nel prospetto del costruttore, la capacità di incenerimento del forno è risultata superiore alle 100 t/giorno e, come tale, l’impianto doveva essere assoggettato alla procedura di V.I.A. regionale, come chiaramente e specificamente esplicitato nella delibera impugnata.<br />
Nonostante la ricorrente fosse stata messa a conoscenza di tale necessità con le note regionali del 20.12.2002 e del 20.2.2003, la stessa, in data 21.2.2003, ha ribadito la propria contrarietà ad attivare la procedura di V.I.A. regionale, impedendo l’ulteriore prosecuzione del procedimento e determinando l’emissione della delibera regionale impugnata. <br />
Riguardo, poi, ai vizi procedurali lamentati, per costante giurisprudenza non sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio dei procedimenti instaurati su istanza di parte, come nella fattispecie in questione; dalle precedenti considerazioni, nonché dall’esame della delibera impugnata, risulta, inoltre, l’evidente infondatezza delle censure relative all’assunta carenza di motivazione e di istruttoria, nonché di quelle relative all’aggravamento del procedimento ed alla contraddittorietà dell’azione amministrativa.<br />
Dalle risultanze dell’approfondita istruttoria regionale, fondata sulla vigente normativa del settore, è, infatti, inequivocabilmente emersa la necessità di sottoporre preventivamente il progetto relativo agli impianti alla V.I.A. regionale, a nulla rilevando gli eventuali pareri in senso opposto espressi in precedenza da alcuni uffici tecnici.<br />
Il gravame va, dunque, respinto, unitamente all’istanza risarcitoria, in considerazione del legittimo operato della regione.<br />
Per le stesse ragioni risultano fondati anche i motivi aggiunti presentati nel secondo ricorso (R.G. n.1429/02) avverso il decreto n. 401 in data 21.1.2003 a firma del Dirigente della Struttura Protezione Aria della regione Lombardia, con il quale è stata autorizzata senza il preventivo esperimento della valutazione regionale di impatto ambientale la variante presentata da C.R. S.r.l. per la rilocalizzazione e l’aumento della potenzialità ricettiva dell’impianto di incenerimento.<br />
Con il quarto gravame (R.G. n. 2939/03) la C.R. s.r.l. impugna la deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 con la quale è stata disposta la sospensione parziale dell’efficacia dell’autorizzazione di cui alla d.g.r. 1 marzo 2002, n. 8220, assumendone sostanzialmente l’illegittimità per la violazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 5.2.1997, n. 22, della L.R. 7.6.1980, n. 94 e del R.R. 9.1.1982, n. 3, nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, per mancanza di motivazione e per aggravamento del procedimento, oltre che per violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90.<br />
Il gravame è fondato con riferimento al primo motivo di doglianza, non essendo stata effettuata la “previa diffida” prevista dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 22/97, in base al quale: “Quando a seguito di controlli successivi all&#8217;avviamento degli impianti questi non risultino conformi all&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell&#8217;atto di autorizzazione all&#8217;esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest&#8217;ultima è sospesa, previa diffida,…”.<br />
Né, in proposito, può aderirsi alla difesa dell’amministrazione regionale, secondo la quale la diffida sarebbe costituita dalla nota del 27 giugno 2003, costituendo tale nota una mera comunicazione dell’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione ex art. 28 del d.lgs. 22/97 a seguito degli accertamenti e delle valutazioni emerse nel corso dei sopralluoghi effettuati dalla provincia di Pavia e dalla regione in data 22 e 23 maggio 2003 presso l’impianto di Sannazzaro de’ Burgondi, al fine della presentazione di eventuali osservazioni da parte dell’interessata.<br />
Il ricorso va, dunque, accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, salvo che con riferimento alla parte dei provvedimenti relativa agli impianti di incenerimento e di termovalorizzazione, per la quale va dichiarata l’improcedibilità del gravame non sussistendo più l’interesse della ricorrente alla decisione in virtù dell’annullamento del presupposto provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione disposto mediante l’accoglimento dei primi due gravami.<br />
La   domanda  di   risarcimento   del  danno, non  sostenuta  dalle  allegazioni   probatorie necessarie   all’accertamento   della   responsabilità  dell’amministrazione, risulta proposta in  modo generico e, quindi, va  respinta.  Ai fini del risarcimento grava, infatti,  sul  danneggiato l’onere  di provare,  ai  sensi  dell’art.  2697 c.c.,  tutti  gli  elementi costitutivi della   responsabilità per fatto illecito: danno, nesso  di causalità e colpa (cfr., per tutte, Cons. di Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 416).<br />
Il collegio ritiene, infine, che i motivi aggiunti presentati nei ricorsi n. 1406/02 e n. 1429/02 avverso la deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 debbano dichiararsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’accoglimento dei primi due ricorsi e del quarto gravame.<br />
Per le suesposte considerazioni i ricorsi n. 1406/02 e n. 1429/02 vanno accolti, e, per l’effetto, deve disporsi l’annullamento degli atti avversati, limitatamente alle parti oggetto delle impugnazioni; il ricorso n. 2022/03  va respinto, unitamente all’istanza risarcitoria formulata, assorbendosi le eccezioni sollevate in via preliminare; il ricorso n. 2939/03 va accolto in parte e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento alla porzione di atto riguardante gli impianti di incenerimento ed inertizzazione, in ragione dell’accoglimento dei primi due gravami; l’istanza di risarcimento va respinta per genericità; i motivi aggiunti presentati nei ricorsi n. 1406/02 e n. 1429/02 avverso la deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003 vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’accoglimento dei primi due ricorsi e del quarto gravame; i motivi aggiunti presentati nel ricorso n. 1429/02 avverso il decreto n. 401 in data 21.1.2003 a firma del Dirigente della Struttura Protezione Aria della regione Lombardia vanno accolti, disponendosi l’annullamento dell’atto avversato. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione &#8211;  accoglie i ricorsi n. 1406/02 e n. 1429/02; respinge il ricorso n. 2022/03; accoglie in parte il ricorso n. 2939/03 e nella restante parte lo dichiara improcedibile; dichiara improcedibili i motivi aggiunti presentati nei ricorsi n. 1406/02 e n. 1429/02 avverso la deliberazione della giunta regionale n. VII/13927 dell’1.8.2003; accoglie i motivi aggiunti presentati nel ricorso n. 1429/02 avverso il decreto n. 401 in data 21.1.2003, come in motivazione.<br />Spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso, in Milano, il 25.3.2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Ezio Maria Barbieri         Presidente <br />
Elena Quadri                    giudice est.<br />
Luca Monteferrante         giudice</p>
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