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	<title>163 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>163 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>In tema di ristrutturazione edilizia conservativa e modifiche di prospetto</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-ristrutturazione-edilizia-conservativa-e-modifiche-di-prospetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 17:04:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-ristrutturazione-edilizia-conservativa-e-modifiche-di-prospetto/">In tema di ristrutturazione edilizia conservativa e modifiche di prospetto</a></p>
<p>1. Autorizzazione e concessione &#8211; Art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 – Interpretazione &#8211; Fattispecie 2. Autorizzazione e concessione – Sagoma e prospetto – Nozione e differenze &#8211; Non ogni intervento sulla copertura implica modifica dei prospetti – Verifica in concreto &#8211; Necessità 1. L’art. 3, comma 2,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-ristrutturazione-edilizia-conservativa-e-modifiche-di-prospetto/">In tema di ristrutturazione edilizia conservativa e modifiche di prospetto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-ristrutturazione-edilizia-conservativa-e-modifiche-di-prospetto/">In tema di ristrutturazione edilizia conservativa e modifiche di prospetto</a></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Autorizzazione e concessione &#8211; Art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 – Interpretazione &#8211; Fattispecie</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Autorizzazione e concessione – Sagoma e prospetto – Nozione e differenze &#8211; Non ogni intervento sulla copertura implica modifica dei prospetti – Verifica in concreto &#8211; Necessità</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. L’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui afferma che le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, va interpretato nel senso che la normativa urbanistica comunale non può dare agli interventi una classificazione diversa da quella ivi stabilita e non anche che non possa disciplinare in via sostanziale le attività concretamente assentibili, escludendo alcuni interventi riconducibili a una determinata classificazione (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 5187; Id., 18 maggio 2016, n. 2009). Ne deriva nella specie che il fatto che il Piano Operativo del Comune di Siena sugli edifici classificati “t3”, ammetta la ristrutturazione edilizia conservativa non esclude che lo stesso possa al contempo vietare la realizzazione di singole opere che, pur rientrando in tale categoria di intervento, sono ritenute incompatibili con le caratteristiche degli immobili e con l’armonioso sviluppo urbanistico e edilizio dell’area.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In materia edilizia la sagoma riguarda la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale (ovvero il contorno che viene ad assumere l&#8217;edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli oggetti e gli sporti), mentre il prospetto individua gli sviluppi in verticale dell&#8217;edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne. Attengono quindi al prospetto gli interventi che modificano l&#8217;originaria conformazione estetico architettonica dell&#8217;edificio, realizzati o comunque incidenti sulla facciata o sulle pareti esterne del fabbricato, senza superfici sporgenti (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4307 e precedenti richiamati; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 27 marzo 2023, n. 1881; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 1 marzo 2023, n. 660). Ciò significa che occorre verificare, caso per caso, se un interventi edilizio comporti anche una modifica della facciata o delle pareti esterne dell’immobile, circostanza che nel caso di specie non è stata tuttavia evidenziata, di qui la illegittimità del diniego.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p class="fatto">Pubblicato il 06/02/2024</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00163/2024 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00784/2023 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 784 del 2023, proposto da<br />
Biagio Roberto D&#8217;Ignazio, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Righi, Alberto Morbidelli e Andrea Pontenani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Siena, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Sardelli e Sara La Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Regione Toscana, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’ordinanza n. 76 del 12 maggio 2023, notificata in pari data, della Direzione Urbanistica, Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Siena, recante &#8220;Scia alternativa al PdC m. 919/2023 &#8211; Ordinanza di divieto di prosecuzione degli interventi e ripristino dello stato dei luoghi, art 145 comma 6 L.R. 65/2014&#8221;;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nonché, <i>in parte qua</i>, degli artt. 27, 29 e 30 delle N.T.A. del Piano Operativo del Comune di Siena approvato con D.C.C. 216 /2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Siena;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente è proprietario di un immobile ad uso residenziale sito nel Comune di Siena, ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e soggetto, per le sue caratteristiche, alla disciplina dettata dall’art. 27 del Piano Operativo comunale (disciplina di intervento “t3”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il proprietario, nel 2023, ha presentato una s.c.i.a. alternativa a permesso di costruire avente ad oggetto un intervento di ristrutturazione conservativa <i>ex</i> art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di una terrazza a tasca sulla copertura dell’edificio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune di Siena ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica n. 213/2022, sulla base del parere favorevole della competente Soprintendenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Cionondimeno, con l’ordinanza n. 76 del 12 maggio 2023, lo stesso Comune ha vietato la prosecuzione degli interventi e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 145, comma 6 della L.R.T. n. 65/2014, sul presupposto che “per l’interpretazione del P.O. dettata dal Dirigente dell’Area …, la copertura di un edificio è da considerare facente parte del prospetto dello stesso” e che “gli interventi edilizi sulla copertura di un fabbricato sono da valutare come interventi sul suo prospetto … non perseguibili in un edificio classificato con la categoria di intervento “t3” ” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avverso detto provvedimento è insorto il ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la prima censura egli evidenzia che sugli edifici come quello di cui oggi si controverte il Piano Operativo ammette la realizzazione degli interventi classificabili in termini di ristrutturazione edilizia conservativa che &#8211; ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 135, comma 2, lett. d) della L.R.T. n. 65/2014 &#8211; dovrebbero comprendere tutte le opere di trasformazione dell’immobile che non ne comportino la demolizione e la ricostruzione, compresi gli aumenti o le modifiche di volumi, prospetti e sagoma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’interpretazione seguita dal Comune &#8211; che oppone al proprietario un divieto assoluto di modifiche prospettiche per gli immobili classificati “t3” &#8211; comporterebbe un’illegittima modifica delle categorie di intervento delineate dal legislatore nazionale nell’esercizio della propria potestà legislativa esclusiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente, quindi, le n.t.a. del Piano Operativo di Siena che vietano o limitano le modifiche prospettiche andrebbero ritenute operanti solo nei casi in cui l’intervento edilizio progettato, nel suo insieme, trascenda la ristrutturazione edilizia conservativa; pena la dedotta illegittimità di tali norme per violazione degli artt. 3 del d.P.R. n. 380/2001 e 135 della L.R.T. n. 65/2014.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la seconda censura il ricorrente evidenzia che la costruzione della terrazza a tasca, di dimensioni minimali, sarebbe comunque possibile in base al combinato disposto degli artt. 27 e 30 delle n.t.a. del Piano Operativo, nella parte in cui si ammette la realizzazione di “…modifiche all&#8217;aspetto esteriore degli edifici, con l&#8217;introduzione di nuove aperture e/o modifiche a quelle esistenti, nel rispetto del sistema strutturale e a condizione che vengano tutelati i fronti di carattere unitario e compiuto e le originarie caratteristiche architettoniche dell&#8217;edificio…”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Piano Operativo, infatti, non impedirebbe qualsiasi modifica all’aspetto esteriore dell’edificio, ma solo quelle di un certo rilievo, che modifichino i fronti dell’edificio, ossia le facciate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altra parte, l’assimilazione tra copertura e prospetto dell’edificio, operata dal Comune in via interpretativa, sarebbe illogica, arbitraria e in contrasto con il tenore letterale dell’art. 30 cit..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune di Siena si è costituito in giudizio per resistere alle pretese attoree.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 13 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La prima censura è infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non rileva, infatti, che il legislatore nazionale, all’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001, ricomprenda nella nozione di ristrutturazione edilizia conservativa anche le modifiche di prospetto, perché &#8211; per costante giurisprudenza &#8211; il secondo comma della stessa norma, nella parte in cui afferma che le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, va interpretato nel senso che la normativa urbanistica comunale non può dare agli interventi una classificazione diversa da quella ivi stabilita e non anche che non possa disciplinare in via sostanziale le attività concretamente assentibili, escludendo alcuni interventi riconducibili a una determinata classificazione (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 5187; Id., 18 maggio 2016, n. 2009).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, il fatto che il Piano Operativo del Comune di Siena sugli edifici classificati “t3”, come quello di cui si controverte, ammetta la ristrutturazione edilizia conservativa non esclude che lo stesso possa al contempo vietare la realizzazione di singole opere che, pur rientrando in tale categoria di intervento, sono ritenute incompatibili con le caratteristiche degli immobili e con l’armonioso sviluppo urbanistico e edilizio dell’area.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La seconda censura è fondata, nei termini di seguito precisati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato, come evidenziato nelle premesse, reca un’unica motivazione fondata, da un lato, sulla presunta esistenza di un divieto assoluto di modifiche prospettiche per gli edifici classificati con la categoria di intervento “t3” e, dall’altro, sulla equiparazione della copertura dell’edificio ai suoi prospetti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto il primo profilo, la motivazione non è conforme alle norme del Piano Operativo vigente, poiché in base all’art. 30, comma 1, n. 3 sugli edifici “t3” sono ammesse “modifiche all’aspetto esteriore degli edifici, con l’introduzione di nuove aperture e/o modifiche a quelle esistenti, nel rispetto del sistema strutturale e a condizione che vengano tutelati i fronti di carattere unitario e compiuto e le originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio; le nuove aperture dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione quelle esistenti e le caratteristiche tipologiche dell’organismo edilizio originario”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è previsto quindi un divieto assoluto di modifiche ai prospetti degli edifici “t3”, come affermato nell’ordinanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato, nonostante ciò, non contiene alcun riferimento alle reali caratteristiche dell’intervento e non specifica &#8211; come richiesto dalla norma appena citata &#8211; se e come lo stesso incida sull’aspetto esteriore e, in particolare, sul sistema strutturale, sui fronti unitari o sulle caratteristiche architettoniche dell’edificio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il fatto poi che l’art. 30 cit., nel suo prosieguo, preveda che le nuove aperture debbano rispettare per forma, dimensione e partizione di quelle esistenti non significa che, in assenza di aperture assimilabili a quella prevista dal progetto, non sia possibile procedere alla modifica. Si tratta invero di criteri esecutivi volti ad assicurare l’inserimento armonioso degli interventi nell’assetto preesistente dell’edificio, mentre i limiti di ammissibilità dell’intervento rimangono quelli dettati nella prima parte della disposizione, di cui si è già dato conto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto il secondo profilo, il provvedimento appare comunque illogico nella parte in cui opera una aprioristica equiparazione della copertura dell’edificio al suo prospetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va infatti rammentato che, in base ad un costante insegnamento giurisprudenziale, la sagoma riguarda la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale (ovvero il contorno che viene ad assumere l&#8217;edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli oggetti e gli sporti), mentre il prospetto individua gli sviluppi in verticale dell&#8217;edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne. Attengono quindi al prospetto gli interventi che modificano l&#8217;originaria conformazione estetico architettonica dell&#8217;edificio, realizzati o comunque incidenti sulla facciata o sulle pareti esterne del fabbricato, senza superfici sporgenti (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4307 e precedenti richiamati; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 27 marzo 2023, n. 1881; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 1 marzo 2023, n. 660).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò significa che non ogni intervento edilizio realizzato sulla copertura dell’edificio implica modifica dei prospetti, ma occorre verificare, caso per caso, se lo stesso comporti anche una modifica della facciata o delle pareti esterne dell’immobile. Circostanza che nel caso di specie non è stata tuttavia evidenziata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese vanno poste a carico del Comune di Siena, secondo in criterio della soccombenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le stesse, invece, possono essere compensate nei riguardi della Regione Toscana, non costituita in giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Siena al rimborso delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidandole in complessivi euro 4.000,00 oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate nei confronti della Regione Toscana.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Eleonora Di Santo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonio Andolfi, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Silvia De Felice</td>
<td></td>
<td>Eleonora Di Santo</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2020 n.163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-16-3-2020-n-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-16-3-2020-n-163/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2020 n.163</a></p>
<p>Rosanna De Nictolis, Presidente, Elisa Maria Antonia Nuara, Consigliere, Estensore PARTI: (Carmen T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Santi Delia, c. Maria Concetta B. non costituita in giudizio; Università  degli Studi Messina, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato e nei confronti di Mariaconcetta B., rappresentata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-16-3-2020-n-163/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2020 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-16-3-2020-n-163/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2020 n.163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Elisa Maria Antonia Nuara, Consigliere, Estensore PARTI:  (Carmen T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Santi Delia, c. Maria Concetta B. non costituita in giudizio; Università  degli Studi Messina, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato e nei confronti di Mariaconcetta B., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alessandra Processo)</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo: legittimazione passiva e opposizione di terzo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; opposizione di terzo &#8211; terzi legittimati &#8211; individuazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Secondo il disposto dell&#8217;art. 108 c.p.a., come riformulato a seguito del d.lgs. n. 195/2011, i terzi legittimati a proporre opposizione di terzo sono non solo i soggetti titolari di una posizione giuridica autonoma ed incompatibile tale da essere pregiudicata da una sentenza resa tra altri soggetti, ma altresì¬ quei soggetti la cui mancata partecipazione al processo sia riconducibile ad una omissione della integrazione del contraddittorio ovvero ad una situazione tale da rendere necessario il coinvolgimento nel giudizio.</em><br /> <em>La nuova formulazione della norma porta anche a valutare in modo differente gli strumenti a disposizione, giacchè, nel caso di litisconsorte pretermesso, la sua opposizione ha un marcato tratto rescindente, tendendo alla demolizione della sentenza ed alla ripetizione del giudizio; nel caso, invece, del terzo titolare di una posizione autonoma e incompatibile l&#8217;opposizione ha natura rescindente e rescissoria, poichè mira anche all&#8217;accertamento di una pretesa in conflitto con quella accertata giudizialmente.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 16/03/2020<br /> <strong>N. 00163/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00938/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 938 del 2019, proposto da Carmen T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Maria Concetta B. non costituita in giudizio; Università  degli Studi Messina, in persona del Rettore <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliata <em>ex lege</em> in Palermo, via Villareale n. 6;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Mariaconcetta B., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alessandra Processo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 1651/2019, che ha dichiarato inammissibile l&#8217;opposizione di terzo avverso la sentenza n. 431/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Università  degli Studi Messina e di Mariaconcetta B.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Elisa Maria Antonia Nuara e uditi per le parti l&#8217;avv. Maria Stefania Pipia, su delega dell&#8217;avv. Santi Delia, l&#8217;avv. dello Stato Loretta Palazzolo e l&#8217;avv. Alessandra Processo;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. T. Carmen propone il presente appello avverso la sentenza di cui in rubrica che ha dichiarato inammissibile l&#8217;opposizione di terzo proposta avverso la sentenza n. 431/2019, in ragione della ritenuta assenza di una posizione giuridica che consentisse l&#8217;estensione del contraddittorio nei suoi confronti.<br /> 2. E&#8217; opportuno ricostruire, brevemente, i fatti di causa rilevanti al fine di decidere.<br /> 2.1. Con d.R. 3 ottobre 2018 n. 2022 l&#8217;Università  di Messina aveva bandito una procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di un professore di seconda fascia nel settore concorsuale 14/B1- settore disciplinare SPD/3, concorso a cui la odierna appellante aveva partecipato.<br /> 2.2. Frattanto, la dott.ssa Mariaconcetta B. aveva impugnato il bando relativo al concorso di cui sopradetto chiedendone l&#8217;annullamento in quanto riteneva illegittima la scelta della Università  di Messina di bandire tale procedura e non invece procedere allo scorrimento della graduatoria del precedente concorso bandito dalla stessa Università  (d.R. 1312/2016) all&#8217;esito del quale la dott.ssa Mariaconcetta B. era stata giudicata idonea non vincitrice.<br /> Tale giudizio si concludeva con la sentenza del Tar n. 431/2019 che disponeva l&#8217;annullamento del bando.<br /> 2.3. T. Carmen, quale partecipante al concorso il cui bando è stato annullato dalla sentenza del Tar n. 431/2019, ritenendo di essere stata ingiustamente pretermessa dal giudizio che aveva portato alla sentenza n. 431/2019 proponeva avverso la stessa opposizione di terzo ai sensi dell&#8217;art. 108 c.p.a. il cui giudizio si concludeva con la sentenza odiernamente gravata.<br /> 3. La ricorrente ritiene erronea la sentenza e deduce che in forza della riformulazione dell&#8217;art. 108 c.p.a. avvenuta a seguito a seguito del correttivo di cui al d.lgs. n. 195/2011, sarebbe stato ampliato il novero dei soggetti legittimati a valersi del rimedio di cui all&#8217;art. 108 c.p.a. e che pertanto, diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata, la partecipazione ad un concorso non andava considerata alla stregua di mera aspettativa, potendosi considerare essa stessa bene della vita nelle forme del c.d. interesse strumentale.<br /> Nel merito, in via rescissoria, ripropone i motivi dedotti in primo grado e non esaminati.<br /> 3. Ha presentato controricorso la dott.ssa Mariaconcetta B. la quale ha chiesto la conferma della sentenza contestando la fondatezza delle censure prodotte dall&#8217;appellante.<br /> 3.1. Anche l&#8217;Università  di Messina ha chiesto il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 3.2. Le parti hanno prodotto memorie e repliche.<br /> 4. All&#8217;udienza del 6 febbraio 2020 la causa è stata discussa e posta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 5. La questione riguarda la posizione di interesse della appellante e dunque il suo eventuale necessario coinvolgimento nel giudizio da cui poi è scaturita la sentenza che ha disposto l&#8217;annullamento del bando di concorso oggetto di causa.<br /> 5.1. Secondo il disposto dell&#8217;art. 108 c.p.a., come riformulato a seguito del d.lgs. n. 195/2011, i terzi legittimati a proporre opposizione di terzo sono non solo i soggetti titolari di una posizione giuridica autonoma ed incompatibile tale da essere pregiudicata da una sentenza resa tra altri soggetti, ma altresì¬ quei soggetti la cui mancata partecipazione al processo sia riconducibile ad una omissione della integrazione del contraddittorio ovvero ad una situazione tale da rendere necessario il coinvolgimento nel giudizio.<br /> La nuova formulazione della norma porta anche a valutare in modo differente gli strumenti a disposizione, giacchè, nel caso di litisconsorte pretermesso, la sua opposizione ha un marcato tratto rescindente, tendendo alla demolizione della sentenza ed alla ripetizione del giudizio; nel caso, invece, del terzo titolare di una posizione autonoma e incompatibile l&#8217;opposizione ha natura rescindente e rescissoria, poichè mira anche all&#8217;accertamento di una pretesa in conflitto con quella accertata giudizialmente.<br /> Ciò premesso, va evidenziato che il ricorso conclusosi con la sentenza n. 431/2019 per quanto rivolto avverso il bando di concorso, ha inciso su tutti gli ulteriori atti della procedura concorsuale in itinere originata da tale bando (erano giÃ  stati stabiliti i criteri di valutazione e fissata la data delle prove orali), a cui l&#8217;odierna appellante partecipava e nei confronti della quale aveva interesse specifico, almeno alla sua definizione, interesse che è stato inciso in via immediata e diretta dal ricorso della B..<br /> Proprio la presenza di una tale situazione giuridica attiva comportava l&#8217;interesse ad agire in opposizione di terzo.<br /> Va richiamato sul punto quanto precisato dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n.4/2011) e cioè che la legittimazione al ricorso presuppone il riconoscimento di una situazione giuridica attiva protetta dall&#8217;ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall&#8217;Amministrazione; l&#8217;interesse ad agire, invece, è individuato nella utilità  (diretta, concreta e attuale) ricavabile dall&#8217;accoglimento del ricorso.<br /> La legittimazione ed interesse ad agire sussistevano in capo alla appellante perchè la stessa, che non è stata evocata nel giudizio opposto, ha subito dallo stesso un pregiudizio diretto, concreto e attuale quale quello della mancata conclusione del concorso al quale stava partecipando; essa dunque aveva interesse a contrastare l&#8217;annullamento del provvedimento che poteva &#8211; come poi avvenuto- arrecare il pregiudizio della perdita del bene della vita consistente nella partecipazione al concorso- c.d. bene strumentale, ovvero perdita di chance.<br /> Tale interesse ad agire- giÃ  presente al momento del giudizio-si è ulteriormente materializzato in seguito alla citata sentenza del T.a.r., in quanto solo a quel momento l&#8217;appellante ha subito il pregiudizio della perdita di chance (poco importa in tal senso se fosse unica concorrente e in quale fase si trovasse il procedimento).<br /> Quindi, seppure ammesso che l&#8217;appellante non fosse contraddittore illegittimamente pretermesso al momento della notificazione del ricorso di primo grado, (seppure la B. fosse nelle condizioni di conoscere i partecipanti al concorso di cui chiedeva l&#8217;annullamento) è sicuramente divenuta un controinteressato sopravvenuto nel giudizio definito con la sentenza opposta.<br /> Seppure la giurisprudenza amministrativa consolidata ha evidenziato che il ricorso contro il bando di concorso non comporti l&#8217;onere di notifica ai controinteressati, sia perchè in tale fase non sussiste un interesse protetto in capo agli altri concorrenti suscettibile di essere leso dall&#8217;eventuale accoglimento del ricorso, sia perchè comunque il loro interesse non emerge direttamente dal provvedimento impugnato, tale orientamento non esclude che nel corso del giudizio avverso un bando possa emergere la esistenza di controinteressati, nei cui confronti vi è onere di integrare il contraddittorio. Nel caso di specie, benchè l&#8217;opponente non sia beneficiario di alcun atto consequenziale al provvedimento presupposto annullato, in realtà , vuole contrastare la sentenza del Tar che, annullando il citato bando ha compromesso il suo bene della vita di partecipare al concorso.<br /> 6. In conclusione, ritiene il Collegio che sussistano tutti gli elementi necessari e sufficienti per l&#8217;accoglimento, sia pure al momento ai soli fini del <em>iudicium rescindens</em> dell&#8217;appello per l&#8217;esito di quello rescissorio occorrendo invece che si pronunci il Tar originariamente adito.<br /> Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, l&#8217;opposizione di terzo avverso la sentenza di primo grado va dichiarata ammissibile (giudizio rescindente), e per l&#8217;effetto va da un lato riformata la sentenza n. 1651/2019 e dall&#8217;altro lato rescissa la sentenza n. 431/2019; il giudizio rescissorio deve proseguire davanti al Tar, che dovrà  esaminare l&#8217;originario ricorso della B. previa integrazione del contraddittorio nei confronti della T., con onere a carico della B. .<br /> 7. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto:<br /> accoglie il ricorso di primo grado per la fase rescindente e per l&#8217;effetto riforma la sentenza n. 1651/2019 e rescinde la sentenza n. 431/2019;<br /> rimette le parti davanti al Tar per la prosecuzione del giudizio n. 2189/2018 con la integrazione del contraddittorio nei confronti della T. con onere a carico di Mariaconcetta B..<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosanna De Nictolis, Presidente<br /> Silvia La Guardia, Consigliere<br /> Sara Raffaella Molinaro, Consigliere<br /> Elisa Maria Antonia Nuara, Consigliere, Estensore<br /> Antonino Caleca, Consigliere.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2020 n.163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-1-2020-n-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Franco Frattini, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; PARTI: (Associazione della Proprietà  Edilizia della Provincia di Pisa, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, e da Maria Luisa D., rappresentate e difese entrambe dall&#8217;Avvocato Vittorio Angiolini e dall&#8217;Avvocato Paolo Panariti c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-1-2020-n-163/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2020 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; PARTI: (Associazione della Proprietà  Edilizia della Provincia di Pisa, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, e da Maria Luisa D., rappresentate e difese entrambe dall&#8217;Avvocato Vittorio Angiolini e dall&#8217;Avvocato Paolo Panariti c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Giuseppina Gigliotti)</span></p>
<hr />
<p>Va annullata, in sede di appello, la sentenza di prime cure che abbia dichiarato improcedibile il ricorso per il rilievo che l&#8217;atto impugnato (di sospensione) aveva già  esaurito i propri effetti .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; ricorso impugnatorio e risarcitorio &#8211; &#8211; decorso del termine di efficacia dell&#8217;atto impugnato &#8211; declaratoria di improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse &#8211; erroneità  &#8211; ragioni. </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va annullata, in sede di appello, la sentenza di prime cure che abbia dichiarato improcedibile il ricorso per il rilievo che l&#8217;atto impugnato (di sospensione) aveva già  esaurito i propri effetti non considerando che, quando pure l&#8217;annullamento non avesse condotto ad alcuna utilità  pratica (per i ricorrenti &#8211; appellanti), neppure in termini di interesse morale, sarebbe comunque sussistito pacificamente il loro interesse all&#8217;accertamento della eventuale illegittimità  ai fini risarcitori (art. 34, comma 3, c.p.a.), ove risulti (come nel caso di specie) proposta apposita domanda risarcitoria, respinta nel merito: reiezione che dimostra, per contro, come l&#8217;interesse all&#8217;accertamento della illegittimità  degli atti impugnati, quantomeno ai predetti fini risarcitori, sussistesse pienamente e pianamente, anche se il provvedimento di sospensione, al momento della pronuncia da parte del giudice di primo grado, aveva esaurito i propri effetti, sicchè il primo giudice non avrebbe potuto dichiarare, erroneamente, il sopravvenuto difetto di interesse all&#8217;accertamento della illegittimità  per il sol fatto che fosse decorso il termine di efficacia dell&#8217;atto.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
Pubblicato il 09/01/2020<br />
<strong>N. 00163/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04095/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 4095 del 2019, proposto dall&#8217;Associazione della Proprietà  Edilizia della Provincia di Pisa, in persona del Presidente della Giunta Provinciale <em>pro tempore</em>, e da Maria Luisa D., rappresentate e difese entrambe dall&#8217;Avvocato Vittorio Angiolini e dall&#8217;Avvocato Paolo Panariti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Paolo Panariti in Roma, via Celimontana, n. 38;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, e Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, entrambi rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Comune di Pisa, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Giuseppina Gigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio, n. 15;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza n. 1382 del 29 ottobre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, resa tra le parti, che ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto per l&#8217;annullamento dei seguenti atti:<br />
<em>a)</em> del provvedimento prot. 1974/27.6 datato 24 luglio 2014, con il quale il Prefetto di Pisa ha decretato la sospensione dell&#8217;assistenza della forza pubblica nella Provincia di Pisa per l&#8217;esecuzione del rilascio di immobili adibiti ad abitazione nei confronti di 97 soggetti «<em>aventi i requisiti di cui alla legge n.124 del 28 ottobre 2013</em>», a decorrere dal 24 luglio 2014 e sino al 24 settembre 2014 compreso, nonchè dell&#8217;elenco dei nominativi allegato al provvedimento prefettizio;<br />
b) della nota del 29 luglio 2014, prot. uscita n.0014198 del 6 agosto 2014, con la quale il provvedimento è stato comunicato a Confedilizia Pisa;<br />
<em>c)</em> della richiesta in data 23 luglio 2014 del Comune di Pisa, in persona dell&#8217;assessore all&#8217;edilizia residenziale pubblica, di un provvedimento prefettizio di sospensione dell&#8217;assistenza della forza pubblica per l&#8217;esecuzione del rilascio di immobili adibiti ad abitazione per i casi di sfratto per morosità  incolpevole, nonchè dell&#8217;allegato elenco dei nominativi dei soggetti ammessi dalla Commissione territoriale, ad oggi non conosciuti nè comunicati;<br />
<em>d)</em> delle determinazioni assunte dal Comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica in data 23 luglio 2013, ad oggi non conosciute;<br />
<em>e)</em> per quanto occorrere possa, della determinazione del Comune di Pisa DN 01 494 del 21 maggio 2014 (pubblicata sino al 16 giugno 2014 su albo pretorio) di approvazione del primo avviso pubblico per l&#8217;accesso al contributo per la prevenzione dell&#8217;esecutività  degli sfratti nell&#8217;anno 2014, e del relativo bando contributi, nonchè della determinazione del Comune di Pisa DN 01 746 del 4 agosto 2014 (pubblicata sino al 21 agosto 2014 su albo pretorio) di approvazione della graduatoria definitiva per la erogazione contributo per la prevenzione dell&#8217;esecutività  degli sfratti per morosità  anno 2014;<br />
<em>f)</em> di ogni atto presupposto, connesso, o esecutivo;<br />
nonchè per il risarcimento di ogni danno subito e subendo in conseguenza degli atti impugnati.</p>
<p>visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Pisa nonchè del Comune di Pisa;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per gli odierni appellanti l&#8217;Avvocato Paolo Panariti, per il Comune di Pisa l&#8217;Avvocato Maria Romana Ciliutti su delega dell&#8217;Avvocato Giuseppina Gigliotti e l&#8217;Avvocato dello Stato Wally Ferrante;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. Le odierne appellanti, l&#8217;Associazione della Proprietà  Edilizia della Provincia di Pisa e Maria Luisa D., proprietaria di un immobile sito nel Comune di Pisa, hanno impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, insieme con tutti gli atti prodromici e connessi, il provvedimento prot. n. 1974/27.6 del 24 luglio 2014 del Prefetto della Provincia di Pisa che ha sospeso, dal 24 luglio 2014 al 24 settembre 2014, l&#8217;assistenza della forza pubblica nelle procedure di esecuzione forzata per il rilascio degli immobili adibiti ad abitazione nei confronti di 97 soggetti aventi i requisiti richiesti dalla l. n. 124 del 2013.<br />
1.1. Le ricorrenti in prime cure hanno lamentato, con un primo motivo, che il provvedimento prefettizio violerebbe l&#8217;art. 6, comma 5 della l. n. 124 del 2013 e i requisiti stabiliti da tale disposizione per determinare la morosità  incolpevole e hanno dedotto, con un secondo motivo, che detto provvedimento sarebbe affetto da eccesso di potere perchè avrebbe richiamato una carenza di organico della Prefettura nell&#8217;assistenza della forza pubblica durante il periodo estivo.<br />
1.2. Ciò premesso, esse hanno richiesto l&#8217;annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati e il conseguente risarcimento dei danni lamentati.<br />
1.3. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero dell&#8217;Interno, l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Pisa e il Comune di Pisa per resistere al ricorso, di cui hanno chiesto la reiezione.<br />
1.4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con la sentenza n. 1382 del 29 ottobre 2018, ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha compensato le spese di lite tra le parti.<br />
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello l&#8217;Associazione della Proprietà  Edilizia della Provincia di Pisa e Maria Luisa D., articolando tre distinti motivi di censura che di seguito saranno esaminati, e ne hanno chiesto, previa sospensione dell&#8217;esecutività , la riforma.<br />
2.1. Si sono costituiti nel presente grado del giudizio il Ministero dell&#8217;Interno, l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Pisa e il Comune di Pisa per chiedere la reiezione dell&#8217;appello.<br />
2.2. Nella camera di consiglio del 20 giugno 2019, fissata per l&#8217;esame della domanda sospensiva proposta dagli appellanti ai sensi dell&#8217;art. 98 c.p.a., il Collegio, ritenuto di dovere decidere la causa con sollecitudine nel merito, ne ha rinviato la trattazione all&#8217;udienza pubblica del 12 dicembre 2019.<br />
2.3. Infine, nella pubblica udienza del 12 dicembre 2019, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.<br />
3. L&#8217;appello deve essere accolto, seppure per le ragioni che seguono.<br />
3.1. Preliminarmente osserva il Collegio che non viene in rilievo alcuna questione di giurisdizione, che non risulta essere stata sollevata nel primo grado del giudizio nè proposta in appello ai sensi dell&#8217;art. 9 c.p.a., il quale vieta di rilevarlo d&#8217;ufficio in sede di appello, sicchè non può essere conferente rispetto alla presente controversia il precedente di questo Cons. St., sez. III, 27 marzo 2015, n. 1629, che concerne soprattutto la giurisdizione in questa materia.<br />
4. Ciò premesso, e venendo al merito delle censure, è fondato anzitutto il primo motivo (pp. 9-22 del ricorso), con il quale gli odierni appellanti lamentano l&#8217;erronea declaratoria di improcedibilità  del ricorso, proposto in prime cure, da parte del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana per il rilievo che l&#8217;atto impugnato aveva giÃ  esaurito i propri effetti alla data del 24 settembre 2014.<br />
4.1. Il primo giudice non ha considerato che, quando pure l&#8217;annullamento non avesse condotto ad alcuna utilità  pratica per gli odierni appellanti, neppure in termini di interesse morale, sarebbe comunque sussistito pacificamente il loro interesse all&#8217;accertamento della eventuale illegittimità  dei provvedimenti impugnati ai fini risarcitori (art. 34, comma 3, c.p.a.), per avere essi proposto apposita domanda risarcitoria che, tuttavia e contraddittoriamente, lo stesso primo giudice ha respinto nel merito per la ritenuta assenza di allegazioni e prove sugli ulteriori elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.<br />
4.2. Ma proprio questa reiezione nel merito della domanda risarcitoria da parte del primo giudice, all&#8217;evidenza, dimostra che l&#8217;interesse all&#8217;accertamento della illegittimità  degli atti impugnati, quantomeno a fini risarcitori, sussisteva pienamente e pianamente, anche se il provvedimento di sospensione, al momento della pronuncia da parte del giudice, aveva esaurito i propri effetti, sicchè il primo giudice non poteva dichiarare, erroneamente, il sopravvenuto difetto di interesse all&#8217;accertamento della illegittimità  per il sol fatto che fosse decorso il termine di efficacia dell&#8217;atto (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 18 gennaio 2016, n. 133).<br />
4.3. Tra l&#8217;altro la sentenza impugnata, con una motivazione costituente un puro <em>obiter dictum</em> stante la declaratoria di improcedibilità  del ricorso, ha ritenuto che le censure dei ricorrenti fossero comunque infondate anche nel merito, perchè, a suo avviso, l&#8217;art. 6, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013, conv. in l. n. 124 del 2013, riconoscerebbe al Prefetto il potere di graduare gli sfratti anche in presenza di soggetti beneficiari di contributi pubblici regionali e non solo statali, «<em>apparendo</em> &#8211; così¬ si legge negli <em>obiter dicta</em> della sentenza impugnata &#8211; <em>pìù logico, in un contesto in cui l&#8217;intervento &#8220;regionale&#8221; si aggiunge e si integra con quello &#8220;statale&#8221;, che anche soggetti che abbiano avuto accesso a benefici sulla base della pìù ampia disciplina statale </em>[rectius: <em>regionale</em>, n.d.r.]<em> ben possano beneficiare dell&#8217;intervento di graduazione programmata dell&#8217;utilizzo della forza pubblica da parte del Prefetto ai fini dell&#8217;esecuzione degli sfratti</em>».<br />
4.4. L&#8217;art. 6, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013, conv. in l. n. 124 del 2013, che giova qui per chiarezza ricordare, prevede l&#8217;istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e prescrive che le risorse del Fondo possano essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, bandi o altre procedure amministrative per l&#8217;erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.<br />
4.5. Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: tale decreto in effetti è stato adottato dal Ministero, per quanto qui rileva, il 14 maggio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 161 del 14 luglio 2014.<br />
4.6. «<em>Con il medesimo decreto</em> &#8211; stabilisce ancora l&#8217;art. 6, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013, conv. in l. n. 124 del 2013 &#8211;<em> sono stabiliti i criteri e le priorità  da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità  incolpevole che consentono l&#8217;accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell&#8217;intervento della forza pubblica nell&#8217;esecuzione dei provvedimenti di sfratto</em>».<br />
4.7. La tesi del primo giudice &#8211; per quanto espressa <em>incidenter tantum</em> &#8211; secondo cui anche le delibere e i contributi regionali concorrerebbero a determinare le situazioni di morosità  incolpevole, tali da incidere sulla graduazione degli sfratti, è priva di fondamento perchè l&#8217;art. 6, comma 5, della l. n. 124 del 2013 è norma di stretta interpretazione, che rimette al decreto ministeriale di determinare le tassative situazioni di morosità  incolpevole, a livello di legislazione statale, che non possono subire modificazioni, ampliamenti o interpolazioni a livello regionale, sulla base di situazioni di morosità  che, per quanto gravi e bisognose di interventi di sostegno del disagio abitativo nell&#8217;ambito delle diverse politiche sociali, sono pìù ampie e diverse rispetto a quelle contemplate dalla normativa statale.<br />
4.8. Si realizzerebbero altrimenti una indebita interferenza e una inammissibile commistione di diverse finalità , perseguite dalle legislazioni regionali mediante i diversi interventi di sostegno, con la funzione strumentale dell&#8217;organizzazione dell&#8217;ordine pubblico a supporto dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, a livello nazionale, e in ultima analisi un&#8217;invasione nell&#8217;ordinamento civile e nella tutela della proprietà , incidendosi, direttamente o indirettamente, su quegli strumenti &#8211; a cominciare dall&#8217;impiego della forza pubblica &#8211; che il primo predispone a garanzia della seconda per l&#8217;attuazione dei provvedimenti giurisdizionali (e, nel caso di specie, per eseguire le ordinanze di convalida degli sfratti per morosità ).<br />
4.9. Se è vero che alle Regioni spetta la competenza residuale in materia di politiche sociali, per agevolare il passaggio &#8220;da casa a casa&#8221;, e se è vero, altresì¬, che la finalità  di ridurre il disagio abitativo non può neppure essere ridotta a mera questione di ordine pubblico, «<em>giacchè quest&#8217;ultimo potrebbe venire semmai in rilievo solo con riferimento a problemi concreti nascenti dall&#8217;esasperazione del disagio abitativo, che appunto gli interventi di carattere sociale mirano ad evitare</em>» (Corte cost., 23 maggio 2008, n. 166), nondimeno la competenza sulla graduazione programmata degli sfratti è e resta esclusivamente statale, in quanto si tratta di potere che può, per eccezionali ragioni, determinare un differimento nell&#8217;esecuzione dello sfratto stesso e, in quanto tale, potrebbe incidere sulla tutela giurisdizionale della proprietà , conÂ <em>vulnus</em> dell&#8217;art. 24 Cost., ove i presupposti atti ad integrare il requisito della morosità  incolpevole non fossero tassativamente stabiliti dalla legislazione statale e dal citato decreto ministeriale in modo chiaro, preciso e uniforme sull&#8217;intero nazionale e secondo un ragionevole bilanciamento dei valori in gioco e, cioè, tra il diritto di proprietà  e la sua tutela giurisdizionale (artt. 24 e 42 Cost.), da un lato, e la preservazione del diritto all&#8217;abitazione, dall&#8217;altro, per i soggetti in situazione di grave, incolpevole, disagio economico-sociale, nell&#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà  politica, economica e sociale (art. 2 Cost.).<br />
5. La graduazione programmata degli sfratti in questa prospettiva è e resta, infatti, espressione di un potere eccezionale da parte dell&#8217;ordinamento, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 321 del 24 luglio 1998, laddove ha specificato che «<em>il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24, primo comma, Cost.) comprende la fase dell&#8217;esecuzione forzata, la quale è diretta a rendere effettiva l&#8217;attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, che non può essere elusa o condizionata da valutazioni amministrative di opportunità </em>».<br />
5.1. La conseguente sospensione dell&#8217;assistenza della forza pubblica nel rilascio forzato degli immobili oggetto di sfratto per morosità , con l&#8217;adozione di provvedimenti strumentali ed ausiliari rispetto a quelli propri del procedimento di esecuzione forzata per rilascio e non interferenti con l&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, per sottrarsi ad ogni censura di incostituzionalità  quantomeno sotto il profilo di un grave <em>vulnus </em>inferto all&#8217;art. 24 Cost., deve trovare quindi un sicuro, preciso e uniforme fondamento nella legislazione statale solo per le specifiche situazioni contemplate da essa e non giÃ  al di fuori, nella legislazione delle varie Regioni e nei plurimi, mutevoli, interventi a sostegno del disagio abitativo, da queste adottati, o addirittura nelle richieste dei singoli Comuni, per quanto mosse dall&#8217;intento di ridurre l&#8217;emergenza abitativa determinata dal disagio sociale.<br />
5.2. Ora i provvedimenti prefettizi impugnati in prime cure non recano alcun preciso, specifico, individualizzante riferimento alle tassative situazioni di morosità  incolpevole di cui all&#8217;art. 6, comma 5, della l. n. 124 del 2013, cui pure dichiarano formalmente di voler attenersi, nonchè e soprattutto dall&#8217;art. 2, comma 2, del D.M. del 14 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, fatto ancor pìù rilevante, quando pure si volesse interpretare estensivamente la normativa in questione come ha fatto il primo giudice includendovi anche i provvedimenti varati in sede regionale per il contrasto del disagio abitativo, hanno fatto riferimento a situazioni segnalate dal Comune di Pisa che, al momento dell&#8217;adozione del provvedimento prefettizio (24 luglio 2014), non erano state ancora individuate con certezza nella graduatoria definitiva, approvata solo con la determina DN 01/746 del successivo 4 agosto 2014.<br />
5.3. Insomma, anche volendo prescindere dai rilievi di cui si è detto per i quali molte delle situazioni abitative considerate non rientravano nelle previsioni della normativa statale ma, al pìù, regionale, la Prefettura di Pisa ha adottato la sospensione dell&#8217;assistenza della forza pubblica per soggetti che non godevano ancora di una posizione sancita nella graduatoria definitiva del bando, in violazione, comunque, dell&#8217;art. 6 del citato D.M. del 14 maggio 2014, laddove prevede che «<em>i comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture &#8211; Uffici territoriali del Governo l&#8217;elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l&#8217;accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all&#8217;adozione delle misure di graduazione programmata dell&#8221;intervento della forza pubblica nell&#8217;esecuzione dei provvedimenti di sfratto</em>».<br />
6. Per di pìù, e comunque, il provvedimento di sospensione è anche affetto da eccesso di potere nella misura in cui esso ha inteso sopperire alla carenza di organico delle forze dell&#8217;ordine nel periodo estivo, in assenza di rinforzi pur espressamente richiesti dalla Prefettura, destinando tali forze al disbrigo di altri impegni connessi alla tutela della sicurezza e dell&#8217;ordine pubblico, con un evidente sviamento dalle sue finalità  tipiche, ed eccezionali, previste dalla legge, e in violazione, comunque, dell&#8217;art. 2 del R.D. n. 773 del 1931 e dell&#8217;art. 13 della l. n. 121 del 1981 in ordine ai provvedimenti indispensabili per la tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza pubblica, dettati dall&#8217;urgenza e dalla grave necessità  pubblica.<br />
7. I due motivi dell&#8217;originario ricorso riproposti dagli odierni appellanti (v., in particolare e rispettivamente, pp. 12-18 e pp. 18-22), pertanto, erano fondati e solo l&#8217;ormai avvenuto decorso del periodo sospensivo, dal 24 luglio al 24 settembre 2014, priva ormai di qualsivoglia utilità  pratica, anche di ordine morale, a distanza di oltre cinque anni, l&#8217;eventuale annullamento dei (soli) atti prefettizi impugnati nel presente giudizio, annullamento al quale, dunque, il Collegio ritiene di non dover provvedere, ormai.<br />
8. Le ragioni sin qui espresse, che conducono all&#8217;accoglimento del primo motivo in esame (pp. 9-22), sono di per sè bastevoli, senza inutili ripetizioni contrarie all&#8217;obbligo di sintesi prescritto dal codice di rito (art. 3, comma 2, c.p.a.), per accogliere anche il secondo motivo di appello (pp. 22-27 del ricorso).<br />
9. Deve invece essere respinto il terzo motivo di gravame (pp. 27-29 del ricorso), con il quale gli odierni appellanti reiterano in questa sede la domanda risarcitoria, contraddittoriamente, come detto, respinta dal primo giudice dopo avere dichiarato improcedibile il ricorso anche ai fini dell&#8217;art. 34, comma 3, c.p.a.<br />
9.1. La domanda risarcitoria è priva di fondamento per difetto dell&#8217;adeguata prova nell&#8217;<em>an debeatur</em>.<br />
9.2. Quanto alla posizione di Maria Luisa D., infatti, gli odierni appellanti trascurano la circostanza che il differimento dello sfratto per un solo mese, per quanto sia effetto degli atti illegittimi qui in esame, non ha arrecato nessun danno effettivo che dalla stessa non fosse, invero, evitabile con l&#8217;ordinaria diligenza.<br />
9.3. Per espressa ammissione degli appellanti, che ricordano che lo sfratto era esecutivo, alla eventuale permanenza dell&#8217;inquilino moroso per un altro mese poteva e può ovviarsi, sul piano del danno patrimoniale subito, con l&#8217;emissione di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo ai sensi dell&#8217;art. 664 c.p.c., essendo stato convalidato lo sfratto per morosità  ed essendo possibile richiedere e ottenere rapidamente detto decreto «<em>per l&#8217;ammontare dei canoni scaduti e a scadere fino al rilascio dell&#8217;immobile</em>» (art. 1664, comma secondo, c.c.), anche quello conseguente al differimento, di un mese, del rilascio.<br />
9.4. Non risulta provato che Maria Luisa D. abbia tentato di evitare questo (ulteriore) danno rivolgendosi in via monitoria, anzitutto, nei confronti dell&#8217;inquilino moroso al fine di ottenere anche l&#8217;ultimo canone (<em>rectius</em>: indennità  di occupazione in seguito alla risoluzione del contratto determinata dalla convalida dello sfratto) rimasto insoluto sino al rilascio dell&#8217;immobile, sicchè, anche ai sensi dell&#8217;art. 1227, comma secondo c.c., la domanda risarcitoria deve essere respinta, in quanto si tratta di danni «<em>che si sarebbero potuti evitare usando l&#8217;ordinaria diligenza, anche attraverso l&#8217;esperimento degli strumenti di tutela previsti</em>», a norma dell&#8217;art. 30, comma 4, ult. period., c.p.a.<br />
9.5. Nè, sul piano del danno non patrimoniale lamentato, il breve differimento dello sfratto, per il tempo di un mese, pare al Collegio attingere quella soglia di gravità  tale da far riconoscere, secondo le coordinate ermeneutiche stabilite dalla Cassazione in tema di danno non patrimoniale, il risarcimento di detto danno al diritto di proprietà  di Maria Luisa D., senza dire comunque, e pìù radicalmente, che tale danno afferisce non alla persona, ma alla cosa immobile locata ed è dunque inconfigurabile nella sua dimensione di danno non patrimoniale afferente alla persona, almeno nel caso di specie.<br />
9.6. Va anche respinta la domanda risarcitoria dell&#8217;Associazione appellante, in quanto il pregiudizio lamentato &#8211; v. p. 29 del ricorso &#8211; è del tutto ipotetico e indimostrato e non può ritenersi <em>in re ipsa, </em>o presuntivamente, per la sola sospensione dell&#8217;assistenza pubblica nell&#8217;esecuzione degli sfratti durante il limitato periodo di due mesi, atteso che non risulta comprovata una flessione del mercato immobiliare nel territorio interessato o un deprezzamento degli investimenti nel settore causalmente riconducibili ai provvedimenti qui impugnati, durante i due mesi, nè un pur minimo calo delle iscrizioni all&#8217;Associazione stessa per l&#8217;asserito venir meno della sua «<em>influenza anche politica necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi</em>».<br />
9.7. Le generiche deduzioni degli appellanti, sul punto, si fondano su un apriorismo eziologico che non può esentare l&#8217;Associazione dalla prova, almeno in via indiziaria, del danno lamentato sia sul piano patrimoniale che di quello non patrimoniale nè è possibile, come vorrebbero gli appellanti, disporre una c.t.u. che, supplendo alle carenze dell&#8217;onere probatorio sul punto, avrebbe all&#8217;evidenza carattere esplorativo.<br />
10. In conclusione, per le ragioni anzidette, la sentenza appellata, in accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame, deve essere riformata nella declaratoria di improcedibilità  dell&#8217;originario ricorso, ma &#8211; una volta accertata ai fini dell&#8217;art. 34, comma 3, c.p.a. l&#8217;illegittimità  degli atti impugnati &#8211; la domanda risarcitoria, riproposta con il terzo motivo, deve essere respinta nel merito per le ragioni appena esplicitate.<br />
11. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa la complessità  e la novità  del contenzioso di cui non constano a questo Collegio precedenti in termini specifici, possono essere interamente compensate tra le parti.<br />
11.1. Il Ministero dell&#8217;Interno, a cagione, comunque, dell&#8217;accertata illegittimità  del provvedimento prefettizio e degli atti ad esso connessi, deve nondimeno essere condannato a rimborsare in favore delle odierne appellanti il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto dall&#8217;Associazione della Proprietà  Edilizia della Provincia di Pisa e da Maria Luisa D., lo accoglie in parte, ai sensi di cui in motivazione, e in riforma della sentenza impugnata respinge nel merito la domanda risarcitoria proposta in primo grado.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.<br />
Condanna il Ministero dell&#8217;Interno a rimborsare in favore dell&#8217;Associazione della Proprietà  Edilizia della Provincia di Pisa e di Maria Luisa D. il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-1-2020-n-163/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2020 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2016 n.163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-4-10-2016-n-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-4-10-2016-n-163/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2016 n.163</a></p>
<p>Pres. Motolese, Rel. Tenore in tema di rivalsa innanzi alla Corte dei Conti nei confronti del dipendente autore del danno Corte dei Conti – Danno erariale – Danno indiretto – Azionabilità da parte della Procura contabile – Dopo il giudicato civile e non dopo sentenza esecutiva non definitiva – Ragioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-4-10-2016-n-163/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2016 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-4-10-2016-n-163/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2016 n.163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Motolese, Rel. Tenore</span></p>
<hr />
<p>in tema di rivalsa innanzi alla Corte dei Conti nei confronti del dipendente autore del danno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Corte dei Conti – Danno erariale – Danno indiretto – Azionabilità da parte della Procura contabile – Dopo il giudicato civile e non dopo sentenza esecutiva non definitiva – Ragioni – Assenza di danno certo – Conformità ad indirizzi delle sezioni riunite – Necessario recepimento.</strong></p>
<p><strong>Corte dei Conti – Danno erariale – Danno indiretto – Da malpractice medica – Potere riduttivo della Corte – Esercitabilità – A fronte di esborsi in sede civile non coperti da assicurazione – Polizze assicurative aziendali con franchigia aggregata – Meccanismo di funzionamento – Aleatorietà della rivalsa verso il medico – A seconda della erosione o meno della franchigia al momento del pagamento del sinistro dalla azienda – Aleatorietà – Riflessi in sede di riduzione dell’addebito – Esercitabilità</strong>.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In base ai chiari enunciati delle sezioni riunite della Corte dei Conti n.14/2011/QM e n.3/2003/QM, che vanno doverosamente seguiti dalle sezioni di primo e secondo grado ex art.1, co., d.l. n.453/1993, a fronte di un danno risarcito a terzi dalla p.a., la rivalsa innanzi alla Corte dei Conti nei confronti del dipendente autore del danno presuppone il giudicato sulla sentenza risarcitoria che rende “certo” il danno, essendo insufficiente la mera esecutività della condanna civile ancora<em> sub iudice</em>. Ne consegue la improponibilità della domanda per assenza di danno <em>certo</em> e di interesse attuale prima del giudicato civile .</p>
<p>A fronte del risarcimento danni civili da parte di una Azienda sanitaria per errori medici (malpractice), la rivalsa in sede contabile opera solo se la polizza assicurativa aziendale non operi a seguito della non erosione della franchigia al momento del pagamento del sinistro dall’azienda, che quindi non potrà ottenere refusione da parte dell’assicuratore. Tale meccanismo si connota per profili di aleatorietà in capo al medico, evocabile dalla Corte dei conti a seconda della avvenuta erosione o meno del massimale al momento del pagamento aziendale: ne consegue l’esercizio di un notevole potere riduttivo dell’addebito sia per la complessità dell’attività medica, sia per tale peculiare funzionamento del prodotto assicurativo.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">composta dai Magistrati:<br />
Luisa MOTOLESE Presidente f.f.<br />
Vito TENORE Magistrato rel.<br />
Eugenio MUSUMECI Magistrato</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 28407 del registro di segreteria, nei confronti di:<br />
<strong>Rita SPAGNUOLO </strong>nata a Vietri sul Mare (SA) il 6.11.1954 e residente in Milano in Viale Umbria n. 17, CAP 20135, Cod. Fisc. SPGRTI54S46L860K, rappresentata e difesa dall’Avv. Fausto Maniaci e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Milano alla Via Podgora n. 12/b &#8211; CAP 20122 &#8211; Pec: <u><a href="mailto:fausto.maniaci@milano.pecavvocati.it">fausto.maniaci@milano.pecavvocati.it</a></u>;<br />
<strong>Luca PETROCCHI </strong>nato a Milano il 7.1.1955 ed ivi residente alla Via Giovanni da Procida n. 28, CAP. 20149, Cod. Fisc. PTRLCU55A07F205V, rappresentato e difeso dall’Avv. Fausto Maniaci e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Milano alla Via Podgora n. 12/b &#8211; CAP 20122 &#8211; Pec: <u><a href="mailto:fausto.maniaci@milano.pecavvocati.it">fausto.maniaci@milano.pecavvocati.it</a></u>;<br />
<strong>Caterina RONCONI </strong>nata a Chiavenna (SO) il 24.1.1948 e residente in Cusano Milanino alla Via Verdi n. 9, CAP. 20095; Cod. Fisc. RNCCRN48A64C623E, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo dell’Elce e Luigi Contento e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Milano alla Via G. Mazzini n. 20 – CAP 20123 &#8211; Pec: <a href="mailto:lorenzo.dellelce@milano.pecavvocati.it">lorenzo.dellelce@milano.pecavvocati.it</a>,<u><a href="mailto:luigi.contento@milano.pecavvocati.it">luigi.contento@milano.pecavvocati.it</a></u><br />
LETTA la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati; richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio;<br />
ascoltata, nell’odierna udienza pubblica del 28.9.2016, la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e udito l’intervento del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr.Alessandro Napoli e degli avvocati Maniaci, dell’Elce e Contento per i convenuti;<br />
viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.<strong>&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Con atto di citazione depositato il 17.12.205, la Procura Regionale conveniva innanzi a questa Sezione i medici ginecologi della Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese, dott.ssa Rita SPAGNUOLO e dott. Luca PETROCCHI e l’ostetrica Caterina RONCONI per un danno indiretto arrecato alla propria azienda per <em>malpractis</em>e medica, esponendo quanto segue:<br />
<em>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>che, con note prot. n. 51182 del 21.12.2010 e prot. n. 40371 del 26.09.2011 l’Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese aveva denunziato alla Procura una fattispecie di danno erariale indiretto relativa ad un caso di <em>malpractice</em> medica addebitabile ai tre convenuti per avere i medesimi cagionato la lesione personale di un neonato (<em>“Paralisi totale del plesso brachiale destro” con “rottura extraforaminale delle radici C5, C6 e C7” ed “avulsione delle radici C8 e D1”</em>) verificatasi a seguito di distocia di spalla occorsa durante il relativo parto avvenuto in data 11.2.2005;<br />
<em>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>che l’Azienda, all’esito di un contenzioso penale con costituzione in giudizio delle parti civili, aveva corrisposto a luglio 2010 ai danneggiati la somma di euro 238.401,90, quale provvisionale statuita in primo grado dal giudice penale, di cui soltanto l’importo di euro 39.526,73 era stato rifuso all’Ente per effetto di garanzia assicurativa all’uopo stipulata dal dr.Petrocchi, con conseguente residuo danno erariale indiretto&nbsp; pari ad <strong>euro 198.875,17</strong>;<br />
<em>c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>che nel corso del processo penale era stata espletata una CTU che, a chiare lettere, aveva acclarato la sussistenza di una responsabilità professionale dei predetti dipendenti dell’Azienda Ospedaliera&nbsp; sussistendo sia l’elemento oggettivo &#8211; con particolare riguardo al nesso causale tra le condotte colpevoli dei sanitari e l’evento dannoso &#8211; sia l’elemento soggettivo della colpa grave in quanto “<em>la attuale obiettività presentata dal piccolo … è da ritenere conseguenza della distocia occorsa durante il travaglio di parto; tale complicanza è stata trattata in maniera NON corretta dai sanitari presenti in sala parto: costoro infatti NON hanno messo in atto alcuna delle manovre di disimpegno previste in casi consimili … in particolare risulta evidente come a fonte della improvvisa e inaspettata evenienza di distocia della spalla non siano state effettuate manovre atte a facilitare il disimpegno. Trattasi di manovre ben codificate e che specialisti in ostetricia sono tenuti a conoscere</em>” (così la CTU 2.10.2005 agli atti);<br />
<em>d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>che per tale vicenda e sulla scorta della CTU, i convenuti erano stati condannati per lesioni colpose dal Tribunale di Milano, sez. V Penale, con sentenza n. 3554/2009 alla pena di mesi tre di reclusione ciascuno oltre al risarcimento dei danni cagionati alla costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva parti ad euro 150.000,00 e di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 40.000,00, sentenza integralmente confermata dalla Corte di Appello di Milano, Sez. II Penale, con la decisione n. 920/2012 nonchè, quanto alle statuizioni civili, dalla sentenza della Corte di Cassazione,&nbsp; IV Sez. Penale, n. 35953/2014;<br />
<em>e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>che, sulla scorta del parametro probatorio civilistico del “<em>più probabile che non”,</em> era evidente la sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito erariale, al pari dell’elemento soggettivo della colpa grave;<br />
<em>f)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>che le osservazioni formulate dagli attuali convenuti in riscontro all’inoltrato invito a dedurre non erano idonee ad escludere la loro responsabilità.<br />
Tutto ciò premesso, la Procura attrice chiedeva la condanna dei convenuti, a titolo di colpa grave, al pagamento in parti eguali del danno erariale indiretto cagionato alla Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese,&nbsp; pari alla somma di euro 198.875,17, oltre accessori e spese di lite.<br />
<strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Si costituivano i drr.Petrocchi e Spagnuolo, difesi dall’avv.Maniaci, eccependo quanto segue:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che doveva escludersi l’ipotizzata colpa grave a carico dei convenuti in questo:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la distocia di spalla integra una complicanza del parto naturale che, in quanto consistente nel difficoltoso disimpegno della spalla, costituisce un fatto-evento di per sé lesivo, determinante, sempre e comunque, una lesione del plesso brachiale: “il perché rimane un mistero” (cfr. Consulenza Tecnica del P.M. svolta in sede penale – pag. 10 – sub all. doc. 1);</li>
<li style="text-align: justify;">la distocia di spalla integra inoltre, sempre e comunque, un evento patologico del parto, improvviso, imprevisto ed imprevedibile, che si verifica, statisticamente, in una percentuale che va dallo 0,24 al 2% dei nati vivi (cfr. CTP/PM cit., pag. 10);</li>
<li style="text-align: justify;">il rischio del prolungarsi di tale stato patologico è, progressivamente, l’asfissia, il danno cerebrale, la morte;</li>
<li style="text-align: justify;">tale rischio è estremamente incombente, poiché va risolto in un tempo massimo di 5 minuti, e nella fattispecie ne erano trascorsi più di 4;</li>
<li style="text-align: justify;">tutte le manovre consigliate, quali che siano secondo i vari orientamenti tecnico-scientifici, consistono comunque in indicazioni empiriche, senza certezza di fondamento scientifico e senza certezza di risultato, tant’è che, statisticamente, la distocia di spalla provoca lesioni permanenti nel 38 – 42% dei casi (cfr. CTP/PM, cit., pag. 14);</li>
<li style="text-align: justify;">infine, non vi è &nbsp;evidenza scientifica sulla ritenuta conclusione che una certa manovra sia più efficace di un’altra, fra le tante finora individuate o sperimentate dalla scienza medica, alla data del fatto (cfr. Manuale di Sala Parto, pag. 187 – sub all. doc. 2);</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, ai fini dell’accertamento della colpa grave, nella fattispecie non si era trattato di un intervento di <em>routine</em>, considerata l’assoluta imprevedibilità e la peculiare difficoltà della complicanza della distocia della spalla manifestatasi durante il parto in questione;<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che non vi era prova certa della colpa grave dei convenuti alla luce degli esiti penali della vicenda, tradottisi in sentenza di prescrizione a fronte di una richiesta del P.G. di inammissibilità del ricorso in Cassazione per manifesta infondatezza, non ravvisata dal giudicante;<br />
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che in sede penale/civile era stata accertata una cooperazione colposa, che prescinde dal grado della colpa individuale, e che si fonda sulla inosservanza di obblighi comuni o indivisi;<br />
e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, in ordine al danno contestato dalla Procura,&nbsp; ai danneggiati era stata erogata dalla Azienda la somma di somma di € 238.401,90 a titolo di provvisionale liquidata dal giudice di 1° grado, dalla quale andava dedotta la somma di € 39.526,73 rifusa all’Azienda dalla Compagnia assicuratrice del Petrocchi, oltre alla somma di € 450.000 a titolo di transazione liquidata da parte della Compagnia assicuratrice dell’Azienda, al netto della provvisionale già erogata in precedenza: poichè la garanzia assicurativa era destinata a coprire, nei limiti del massimale, l’intero danno da risarcire agli aventi diritto, con l’intervenuta transazione la Compagnia assicuratrice avrebbe dovuto rifondere anche l’Azienda assicurata del residuo importo della provvisionale di € 238.401,90 &nbsp;prima da questa erogata, come già aveva fatto, peraltro, la Compagnia assicuratrice del Petrocchi per la quota di rispettiva competenza. L’avere omesso, da parte dell’Azienda ospedaliera, di richiedere la rifusione alla Compagnia di quella quota di provvisionale indebitamente rimasta a suo carico (o l’aver tollerato una transazione solo parziale del danno) era scelta colpevole non “scaricabile” economicamente sui convenuti.<br />
Tutto ciò premesso, la difesa chiedeva il rigetto della domanda.<br />
<strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Si costituiva la sig.ra Ronconi, difesa dall’avv. dell’Elce e Luigi Contento, eccependo quanto segue:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la prescrizione del diritto al risarcimento danni;<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che l’esborso versato dalla Azienda ai danneggiati a titolo di provvisionale ipotizzato come danno erariale (euro 198.875,17 dopo la refusione di euro 39.526,73 dalla assicurazione del dr.Petrocchi) andava refuso all’Ente dalla Compagnia di assicurazione, ed il non averlo preteso non era ascrivibile alla convenuta;<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che le risultanze penali non avevano evidenziato, sul piano testimoniale, la colpa grave della Ronconi e che la contestata manovra di trazione sulla testa del nascituro aveva rappresentato, nella fattispecie, l’estremo rimedio al fine di evitare l’asfissia dello stesso, considerato peraltro che il bimbo era nato con un pH pari a 7,10 (indice di spiccata acidosi e del rischio di asfissia nel corso del parto). Dunque era da escludere la colpa grave a fronte di un caso di difficile soluzione, a fronte del quale il sanitario si trovava nella necessità di agire in una situazione di emergenza ed urgenza;<br />
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che la “distocia della spalla” è una anomalia possibile e non prevenibile prima del parto e che il bambino, dal momento dell’inizio del parto, deve fuoriuscire dal grembo materno entro cinque minuti: pertanto l’unica manovra fattibile in quella circostanza non poteva che essere la trazione della testa del nascituro;<br />
e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che le manovre alternative che, dalle risultanze dei due giudizi di merito, risulterebbero essere state omesse, ovverosia, in successiva sequenza, la manovra di “Mc Roberts”, la manovra di “Rubin uno” e, quale ultima <em>ratio,</em> la rottura volontaria della clavicola e la manovra di “Jaquemier”, non erano di competenza dell’ostetrica bensì dei ginecologi;<br />
f)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che, a fronte delle condotte attive ed omissive imputate in sede penale due medici ostetrici (alla dr.ssa Spagnuolo “l’aver incitato ripetutamente la partoriente a spingere al fine di consentire la fuoriuscita del nascituro”,&nbsp; al dott. Petrocchi “l’aver effettuato sulla partoriente manovre di Kristeller”’ oltre al non aver adottato le dovute manovre di disimpegno in occasione della distocia occorsa durante il parto) la responsabilità colposa della Ronconi, consistente nella trazione della testa del nascituro, andava valutata nella giusta misura, con contributo causale ben minore rispetto a quello dei due medici;<br />
g)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che in base alla giurisprudenza penale non seguita dalla attrice Procura (v.Cass. pen., sez.un. n. 30328/2002, c.d. sentenza Franzese), per l’accertamento della responsabilità medica andava acclarato il nesso di causalità, che può dirsi esistente soltanto quando vi siano serie ed apprezzabili probabilità confinanti con la certezza (“probabilità logica”) ovvero un alto o elevato grado di “credibilità razionale”, entrambi mancanti nella specie.<br />
La difesa della Ronconi concludeva per la declaratoria di prescrizione del diritto risarcitorio o, in via gradata, per il rigetto della domanda attorea e, in via ulteriormente gradata, per una più equa attribuzione del <em>quantum</em> addebitabile alla convenuta ostetrica, ormai in quiescenza e in non floride condizioni economiche. Formulava richieste istruttorie di produzione documentale da parte dell’Azienda sui profili assicurativi.<br />
<strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>All’udienza del 20.4.2016, udita la relazione del Magistrato designato, la Procura attrice e i difensori dei tre convenuti ribadivano e sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi il Collegio si riservava, depositando poi ordinanza 22.4.206 n.39, con cui venivano richiesti alla Azienda Ospedaliera Salvini chiarimenti sulla operatività della polizza che garantiva l’Ente e sui pagamenti effettuati in franchigia dall’Azienda e su quelli effettuati dalla Compagnia ai danneggiati.<br />
<strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Tali chiarimenti venivano forniti dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Rhodiese in cui era confluita l’azienda Salvini ex art.7, l.rg.Lomb.11.8.1015 n.23, con nota 27.6.2016 prot.0032808 depositata il 30.6.2016.<br />
<strong>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Venivano poi depositate memorie contenenti osservazioni su detta documentazione da parte della difesa della sig.ra Ronconi.<br />
<strong>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>All’udienza del 28.9.2016, udita la relazione del Magistrato designato, la Procura attrice e i difensori dei tre convenuti ribadivano e sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>La fattispecie al vaglio della Sezione concerne un danno indiretto da <em>malpractice</em> medica, orginante giudizio risarcitorio nei confronti della Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese ed imputata dalla Procura ai tre convenuti, per avere i medesimi cagionato la lesione personale di un neonato (<em>“Paralisi totale del plesso brachiale destro” con “rottura extraforaminale delle radici C5, C6 e C7” ed “avulsione delle radici C8 e D1”</em>), verificatasi a seguito di distocia di spalla occorsa durante il relativo parto avvenuto in data 11.2.2005.<br />
<strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp;Va <em>in primis</em> respinta la preliminare e quasi temeraria eccezione di prescrizione della difesa della sig.ra Ronconi afferente la prescrizione del diritto in questa sede azionato, in quanto il danno indiretto in esame trae origine da recente sentenza 35953 del 2014 della Corte di Cassazione che ha reso certo e definitivo il provvisorio esborso pecuniario da parte della Azienda “Guido Salvini” ai soggetti danneggiati dalla suddetta condotta medica di euro 238.401,90, quale provvisionale statuita dal giudice penale (di cui soltanto l’importo di euro 39.526,73 è stato rifuso all’Ente per effetto di garanzia assicurativa all’uopo stipulata dal dr.Petrocchi, con conseguente residuo danno erariale indiretto&nbsp; pari ad euro 198.875,17).<br />
Come di recente chiarito da questa Sezione con sentenza 29 luglio 2016 n.136, in base ai chiari enunciati delle sezioni riunite della Corte dei Conti n.14/2011/QM e n.3/2003/QM, che vanno doverosamente seguiti dalle sezioni di primo e secondo grado ex art.1, co., d.l. n.453/1993, a fronte di un danno risarcito a terzi dalla p.a., la rivalsa innanzi alla Corte dei Conti nei confronti del dipendente autore del danno presuppone il giudicato sulla sentenza risarcitoria che rende “certo” il danno, essendo insufficiente la mera esecutività della condanna civile ancora<em> sub iudice</em>. Ne consegue la improponibilità della domanda per assenza di danno <em>certo</em> e di interesse attuale prima del giudicato civile. Ma nella specie, la Procura ha diligentemente atteso tale giudicato civile, che ha reso certo il danno patito dalla p.a., per cui la domanda è proponibile e non prescritta.<br />
In ogni caso, anche&nbsp; a voler ancorare (ma la Sezione disattende tale tesi) il danno erariale alla data del pagamento (fatalmente provvisorio) della provvisionale fatto dall’Azienda ai danneggiati, sulla base della mera sentenza penale di primo grado, l’8.7.2010 (v. all.1 fasc.Procura), gli inviti a dedurre risultano notificati a giugno 2010 e, dunque, nei limiti della prescrizione quinquennale.<br />
L’azione della Procura è pertanto tempestiva.<br />
<strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Venendo ai fatti oggetto di causa, va premesso che gli stessi, riguardando profili medici, sono stati oggetto di accurata CTU in sede penale, i cui esiti sono stati recepiti nelle sentenze di tale procedimento (ove sono stati ascoltati anche gli imputati sui fatti di causa) in quanto fondati su idonei riscontri materiali (referti e cartelle cliniche ed esame diretto del bimbo), ragionevoli argomenti tecnici e approdi pacifici della letteratura medica. Pertanto non può prescindersi anche in questa sede da tali basilari risultanze e dalla loro ragionevole interpretazione in sede motivazionale nel giudizio penale.<br />
Premesso che, come accertato dai CTU il bimbo presenta “<em>una sostanziale impotenza funzionale dell’arto superiore di destra</em>” (pag.10 CTU, in doc.2, fasc.Procura), &nbsp;come ben rimarcato dalla Procura attrice, la contestazione in sede penale&nbsp; mossa (e acclarata: v. sentenza Trib.Milano, sez.V, 19.3.2005 n.3554 agli atti, confermata in appello e in Cassazione) ai tre convenuti è quella di non aver posto in essere, al momento del parto, &nbsp;le prescritte manovre codificate di disimpegno della spalla del neonato (ed in particolare manovre che determinassero una rotazione delle spalle del neonato così da consentire il disimpegno dalla sinfisi pubica), essendosi invero limitati ad eseguire detti sanitari, in grave spregio delle regole e manovre codificate dalla scienza medica, una importante e devastante trazione sulla testa fetale al momento dell’uscita dal grembo materno. E “<em>l’esistenza di tali regole, la conoscenza/conoscibilità nonché l’esigibilità del loro rispetto”</em>, come rimarcato nella sentenza di primo grado, “<em>non è stato posto in discussione né dai consulenti delle difese né dagli stessi imputati</em> …”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La chiara CTU 2.10.2005, a firma dr.Costa e dr.Scaglione (v. doc.3 fasc.Procura) svolta in sede penale, ha accertato che <em>“…certamente la attuale obiettività presentata dal piccolo … è da ritenere conseguenza della distocia occorsa durante il travaglio di parto; tale complicanza è stata trattata in maniera non corretta dai sanitari presenti in sala parto: costoro infatti non hanno messo in atto alcuna delle manovre di disimpegno previste in casi consimili … in particolare risulta evidente come a fonte della improvvisa e inaspettata evenienza di distocia della spalla non siano state effettuate manovre atte a facilitare il disimpegno. Trattasi di manovre ben codificate e che specialisti in ostetricia sono tenuti a conoscere. Certamente il trattamento prevede che non appena si giunge alla diagnosi occorre smettere di tirare sulla testa; mantener la calma; invitare la donna a non spingere; e occorre non eseguire mai manovre di Kristeller ed effettuare solo le manovre di disimpegno &#8230; Tutti tali principi sono stati disattesi … Nella documentazione clinica esaminata non esiste infatti alcun riferimento all’effettuazione di tali manovre, neppure in modo incompleto</em>”.<br />
Sulla base di tale CTU la sentenza penale di primo grado ha ragionevolmente concluso che “<em>Non vi è dubbio che le lesioni subite dal bambino siano la conseguenza diretta ed immediata di tale attività di trazione … Si deve altresì escludere che vi siano stati altri percorsi causali alternativi (</em>malformazioni dell’utero o infezioni) <em>che hanno determinato le suddette lesioni in quanto non v’è in atti alcun elemento serio e concreto in grado di supportare diverse ipotesi che sono state unicamente ventilate dai consulenti della difese degli imputati ma sono rimaste prive di qualsiasi aggancio probatorio … Da ultimo va escluso il fondamento alla suggestione difensiva secondo cui la trazione sarebbe stata svolta come atto terminale per evitare la morte del feto … Tale spiegazione, che è stata sostenuta dalla “difesa tecnica” per spiegare la presenza del tipo di lesioni subite dal neonato che come detto sono conseguenza tipica dell’attività di trazione, si pone in netto contrasto con quanto dichiarato in udienza dagli imputati … Questi, infatti, hanno negato totalmente che vi sia stato tale momento critico, che avrebbe imposto l’attività di trazione…</em>”.<br />
Orbene, a fronte di tali inequivoche risultanze fattuali e giuridiche, può considerarsi chiaramente accertato che:<br />
<em>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>la tragica e lesiva trazione non è stata svolta come atto terminale per evitare la morte del feto, avendo in udienza gli imputati negato totalmente che vi sia stato tale momento critico, che avrebbe imposto l’attività di trazione;<br />
<em>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>le lesioni subite dal bambino sono la conseguenza diretta ed immediata di tale attività di trazione e non&nbsp; vi siano stati altri percorsi causali alternativi che hanno determinato le suddette lesioni;<br />
<em>c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>la complicanza tradottasi nella distocia della spalla del neonato occorsa durante il travaglio di parto, pur convenendo con quanto rimarcato dalla difesa dei dr.ri Spagnuolo e Petrocchi, ovvero che trattasi di un evento patologico del parto, improvviso, imprevisto ed imprevedibile, che si verifica, statisticamente, in una percentuale che va dallo 0,24 al 2% dei nati vivi, è stata tuttavia trattata, nel caso <em>sub iudice</em>, in maniera non corretta dai sanitari presenti in sala parto, che non hanno messo in atto alcuna delle esigibili manovre di disimpegno previste in casi consimili, manovre ben codificate e che specialisti in ostetricia sono tenuti a conoscere;<br />
<em>d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em>le manovre da effettuare erano in particolare lo smettere di tirare sulla testa; mantener la calma; invitare la donna a non spingere; e non eseguire mai manovre di Kristeller, effettuando solo le manovre di disimpegno.<br />
Evidente appare dunque, sulla scorta degli approdi medico-legali della suddetta CTU, sia a voler seguire il criterio “civilistico” propugnato dalla Procura attrice (parametro probatorio civilistico del “<em>più probabile che non</em>”, ovvero del 50%+1, recepito da Cass., sez.un., 581/2008, id., sez.III civ., n.21619/2007 e n.23676/2008, e richiamato anche da C.conti, sez.giur.Calabria, 4.2.2008 n.92; id., sez.giur.Sardegna n.56/2014), sia a voler seguire il più favorevole (per i convenuti) criterio “penalistico” propugnato dalle difese degli evocati (“<em>al di là di ogni ragionevole dubbio</em> ex art.533 c.p.p.”:&nbsp; Cass. pen., sez.un., n. 30328/2002 c.d. sentenza Franzese, statuente la responsabilità medica solo a fronte di serie ed apprezzabili probabilità confinanti con la certezza, c.d.“<em>probabilità logica</em>”, ovvero un alto o elevato grado di “<em>credibilità razionale</em>”), che nel caso in esame la colpa grave dei convenuti sunteggiata nel precedente punto <em>d),</em> e la riconduzione causale alla stessa dell’evento lesivo nel neonato, appaiono plasticamente evidenti ed inconfutabili.<br />
Del resto la stessa Cassazione, sez.IV pen., nella sentenza 15.5.2014 n.35953 (v. doc.6 in fasc.Procura) che chiude la vicenda penale in esame, statuisce chiaramente che “<em>Se i garanti (l’equipe sanitaria) avesse tenuto la condotta lecita prevista dalla legge, operando secondo il noto principio di controfattualità, guidato sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica &#8211; universale o statistica -, l’evento non si sarebbe verificato. In questo senso l’evento doveva ritenersi evitabile. Senza contare che qui si evidenzia, come si è detto, oltre ad&nbsp; una rilevante colpa per omissione, anche una concorrente e parimenti grave colpa &nbsp;per commissione</em>” (cit. all. 6, pag. 7).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dunque, non risponde al vero quanto eccepito dalla difesa dei convenuti Spagnuolo e Petrocchi, ovvero, da un lato, che tutte le manovre consigliate, quali che siano secondo i vari &nbsp;orientamenti tecnico-scientifici, consistono comunque in “indicazioni empiriche, senza certezza di fondamento scientifico e senza certezza di risultato”, e, dall’altro non vi sarebbe &nbsp;evidenza scientifica sulla ritenuta conclusione che una certa manovra sia più efficace di un’altra, fra le tante finora individuate o sperimentate dalla scienza medica.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tali argomenti sono ragionevolmente smentiti dalla chiara CTU svolta in sede penale, la quale, sulla scorta di approdi scientifici pacifici, &nbsp;ha chiarito che la non applicazione delle regole e delle manovre codificate dalla scienza medica – esistenti, conosciute o comunque doverosamente conoscibili dagli odierni convenuti – e la espletata trazione sul feto effettuata dal personale presente in sala operatoria (non impedita dagli altri membri dell’<em>equipe </em>medica) ha comportato la grave compromissione della salute del neonato: i convenuti si sono limitati ad effettuare la condotta più istintiva, ma più dannosa. E la colpa grave va ravvisata proprio nella esigibilità, nel caso concreto, di una condotta alternativa coerente con le manovre codificate dalla scienza medica, imputabile&nbsp; a tutti e tre i convenuti, che non si sono determinati su un piano paritetico, ad una scelta più idonea, in perfetta sintonia con quanto la giurisprudenza civile afferma in punto di diligenza e prudenza per le responsabilità in caso di cooperazione multidisciplinare nelle operazioni di <em>equipe</em> e ben riassunta nella sentenza , su identica fattispecie di erronea manovra in caso di distocia della spalla, 9 luglio 2003 n.37473 della Cassazione.<br />
In sintesi, la colpa grave in connessione causale con l’evento, va ravvisata nella specie richiamando il principio, logico ancor prima che giuridico, secondo cui una condotta appropriata, e qui mancata, avrebbe avuto apprezzabili e significative probabilità di scongiurare il danno (tali probabilità, che il Collegio ritiene apprezzabili, sono dalle difese dei medici convenuti quantificate nell’ordine del 38/42 % seguendo le prescritte manovre di disimpegno).<br />
<strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Venendo alla quantificazione di tale danno, pari, secondo la Procura, ad euro 198.875,17 (frutto della detrazione dalla somma di euro 238.401,90, quale provvisionale statuita dal giudice penale,&nbsp; della somma di euro 39.526,73 rifusa all’Ente per effetto di garanzia assicurativa all’uopo stipulata dal dr.Petrocchi), osserva la Sezione che non fondate appaiono le eccezione delle difese dei convenuti volte ad escludere la addebitabilità di tale importo ai propri clienti in quanto ai danneggiati era stata erogata dalla Azienda, oltre alla suddetta somma di somma di € 238.401,90 a titolo di provvisionale liquidata dal giudice penale di 1° grado (dalla quale andava dedotta la somma di € 39.526,73 rifusa all’Azienda dalla Compagnia assicuratrice del Petrocchi), anche la somma di € 450.000 a titolo di transazione liquidata da parte della Compagnia assicuratrice dell’Azienda, al netto della provvisionale già erogata in precedenza: poichè la garanzia assicurativa era destinata a coprire, nei limiti del massimale, l’intero danno da risarcire agli aventi diritto, secondo le difese dei convenuti, con l’intervenuta transazione la Compagnia assicuratrice avrebbe dovuto rifondere anche l’Azienda assicurata del residuo importo della provvisionale di € 238.401,90&nbsp; prima da questa erogata, come già aveva fatto, peraltro, la Compagnia assicuratrice del Petrocchi per la quota di rispettiva competenza. L’avere omesso, da parte dell’Azienda ospedaliera, di richiedere la rifusione alla Compagnia di quella quota di provvisionale indebitamente rimasta a suo carico (o l’aver tollerato una transazione solo parziale del danno) era, secondo la difesa dei convenuti, scelta colpevole, non “scaricabile” economicamente sui convenuti.<br />
Osserva, di contro, sul punto la Sezione che ciò che in questa sede giuscontabile rileva è la rivalsa per l’oggettivo pagamento di un risarcimento danno a terzi da parte dell’Azienda&nbsp; Ospedaliera “Guido Salvini” per condotta gravemente colposa ascrivibile agli attuali convenuti. Se tale esborso sia (e in quali limiti) contrattualmente risarcibile alla Azienda “Guido Salvini” dalla sua compagnia assicurativa e se tale copertura sia stata richiesta o meno dai vertici Aziendali, esula dalla giurisdizione “principaliter” di questa Corte ed attiene ai rapporti civilistici tra i convenuti sanitari ed il proprio (asseritamente inerte) datore-Azienda. Pertanto le suddette doglianze dei convenuti, ove fondate, potranno legittimare gli stessi ad una pertinente azione civile nei confronti della Azienda “Guido Salvini”,&nbsp; ove risultasse effettivamente non correttamente attivata la copertura integrale del sinistro risarcito dalla Azienda ed originante, a catena, l’odierna rivalsa.<br />
In ogni caso osserva “incidenter” la Sezione ai fini di una corretta quantificazione ed imputazione del danno qui reclamato, che, alla luce dei chiarimenti forniti a questa Corte, in riscontro ad ordinanza istruttoria 39/2016, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Rhodiese (in cui è confluita l’azienda Salvini ex art.7, l.rg.Lomb.11.8.1015 n.23), con nota 27.6.2016 prot.0032808 depositata il 30.6.2016, &nbsp;appare già evidente anche in questa sede la corretta gestione del sinistro da parte della Azienda Salvini e la non spettanza in refusione dalla Assicurazione di quanto versato alle vittime del sinistro sanitario. Difatti l’Azienda ha doverosamente pagato l’8.7.2010 ai danneggiati euro 238.401,90 a titolo di provvisionale liquidata dal giudice di 1° grado, sopportandone integralmente e necessariamente l’intero costo poichè la polizza sottoscritta con la Compagnia QBE Insurance Europa ltd prevedeva una franchigia aggregata di 750.000 euro e alla data del pagamento (doveroso e non differibile in quanto statuito dal giudice) tale franchigia non era stata erosa. Successivamente, a fronte di altri e distinti sinistri verificatisi nella Azienda Salvini (la circostanza è da ritenere pacifica sulla base sia della attestazione della ASST Rhodense 27.6.2016 cit, sia della allegata dichiarazione della Armour Risk Management limited 17.6.2016), tale franchigia aggregata si è progressivamente erosa, per cui alla data del pagamento transattivo del novembre 2013 (decisamente ragionevole e congruo alla luce degli sviluppi processuali accaloranti la evidente responsabilità dei sanitari convenuti e, quindi, della Azienda), la Compagnia QBE Insurance Europa ltd ha versato, a suo esclusivo ed integrale carico, l’importo di euro 450.000,00 (v.attestazione 17.6.2016 dr.Schmitt von Sydow della Armour risk che amministra i sinistri per la suddetta Compagnia QBE Insurance Europa ltd), che rappresenta ovviamente una parte del più ampio danno arrecato alla vittima (e ai sui genitori) del cattivo intervento neo-natale, che, nel suo complesso, annovera anche la somma versta a titolo di provvisionale dalla Azienda e non solo quanto liquidato direttamente dalla Compagnia ai danneggiati.<br />
Nulla pertanto la Compagnia QBE Insurance Europa ltd avrebbe dovuto rifondere alla azienda Salvini per la provvisionale dalla stessa personalmente versata ai danneggiati, essendo importo contrattualmente rientrante, alla data del doveroso pagamento di luglio 2010, nella franchigia assicurativa, come accade di regola nell’attuale sistema assicurativo per la quasi totalità delle Aziende ospedaliere.<br />
Ben poteva invece la compagnia assicuratrice personale dei singoli convenuti liquidare alla Azienda quanto dalla stessa versato ai danneggiati, evenienza che si è verificata per il solo Petrocchi.<br />
<strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Da tale importo di euro 238.401,90 vanno solo detratti gli importi refusi alla Azienda dalla suddetta compagnia assicuratrice personale del dr. Petrocchi, pari ad euro 39.526,73, così giungendosi all’importo, quantificato dalla Procura, di euro 198.875,17, quale danno erariale. Ma tale quantificazione è, ad avviso della Sezione, parzialmente erronea, in quanto, a fronte di una corresponsabilità dei convenuti non certo solidale (in assenza di dolo, ma di sola colpa grave), non può reputarsi per tutti scomputabile dall’importo di euro 238.401,90 risarciti dalla Azienda ai danneggiati suddetti la somma di 39.526,73 euro, versata dal solo dr. Petrocchi tramite sua personale assicurazione. Tale ultimo versamento giova dunque, con portata decurtante sul danno infradeterminato, al solo corresponsabile Petrocchi e non certo alle convenute Spagnuolo e Ronconi.<br />
<strong>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Il predetto importo di euro 238.401,90 imputabile dunque ai tre convenuti a titolo di colpa grave può tuttavia in questa sede essere più equamente rideterminato, in pertinente esercizio del potere riduttivo dell’addebito, valutando due basilari e assai rilevanti circostanze che, per diversi aspetti, concorrono nel caso di specie ad una più giusta imputazione sostanziale del danno acclarato:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la ontologica difficoltà e complessità dell’arte medica, delle difficoltà naturali che connotano il parto, della varietà delle situazioni che la realtà operativa pone, della non prevedibilità della distocia della spalla del neonato, della non certezza in ordine alla incolumità o minor lesione del neonato in caso di (comunque doverose) manovre alternative, del &nbsp;<em>curriculum</em> pluriennale dei convenuti, che non evidenzia pregressi incidenti, segno della loro sociale e professionale affidabilità come medici, i dr.ri Spagnuolo e Petrocchi, e come ostetrica, la sig.ra Ronconi;<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il “perverso” meccanismo di funzionamento delle polizze assicurative con franchigia aggregata, che affida a circostanze casuali e talvolta cabalistiche, l’imputazione a medici ed infermieri di una quota di danno patito dalla Azienda in occasione di sinistri sanitari. Ed invero, se per circostanze meramente casuali-temporali un sinistro si verificasse sotto la vigenza temporale della parte iniziale di una polizza, <em>ergo</em> in un periodo in cui la franchigia aggregata è totalmente ancora aperta e quindi a carico dell’Azienda, quest’ultima si accollerebbe l’intero costo dell’esborso risarcitorio e, a catena, il medico (o l’infermiere) verrebbe convenuto in sede di rivalsa giuscontabile per il<em> totum </em>di tale importo. Se invece, per parimenti casuali circostanze temporali, il medesimo medico (o infermiere) commettesse un errore sanitario risarcibile sotto la vigenza temporale della fase finale di una polizza, <em>ergo</em> in un periodo in cui la franchigia aggregata si è totalmente erosa, l’Assicurazione pagherebbe in via esclusiva il sinistro al terzo danneggiato, senza oneri sulla Azienda sanitaria e, a catena, senza possibili rivalse giuscontabili sul medico (o infermiere).<br />
Tale meccanismo, seppur giuridicamente e contrattualmente &nbsp;lecito e ancorato a parametri statistico-attuariali alla base del meccanismo assicurativo, porta a situazioni (quelle sopra descritte) logicamente paradossali ed illogiche, a cui si potrebbe sopperire in due modi: <em>a)</em> o imponendo <em>ex lege</em> (ma non si riscontrano ad oggi norme sul punto) una copertura assicurativa&nbsp; integrale (senza scoperti) del richio <em>malpractise</em> a carico delle Aziende sanitarie (evenienza che farebbe però lievitare enormemente i costi delle polizze e, soprattutto,&nbsp; svilirebbe e attenuerebbe la meritoria<em> ratio</em> sottesa alla franchigia assicurativa oggi generalmente vigente, ovvero pungolare le Aziende a condotte gestionali virtuose, a prescegliere medici e infermieri competenti e non politicamente “lottizzati”, ad avere una gestione attenta delle sale operatorie e dei ricoveri); <em>b)</em> oppure, come accade nella prassi, spingendo (ed anzi imponendo) ai medici e agli infermieri di sottoscrivere una personale ed autonoma polizza per i rischi non coperti dalla Azienda con propria polizza.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In ogni caso, l’alea insita in una polizza Aziendale con franchigia aggregata non può essere fatta interamente valere su medici ed infermieri, ma una parte va posta a carico della Azienda stessa, con conseguente esercizio, in questa sede, di congruo potere riduttivo dell’addebito, a fronte di evenienze, quale quella <em>sub iudice</em>, di esborso (provvisionale di 238.401,90 euro) per un sinistro sanitario verificatosi, sfortunatamente per i convenuti, in periodo in cui la franchigia non risultava erosa.<br />
<strong>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Alla luce di tali coordinate logico-valutative, ritiene il Collegio di ascrivere ai tre convenuti, in parti eguali, stante il paritetico contributo attivo ed omissivo nella vicenda dannosa in esame, il minor importo, ad oggi già rivalutato, di euro 120.000,00, con conseguente condanna di ciascuno di essi al pagamento di euro 40.000,00, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al saldo effettivo. Avendo tuttavia il solo Petrocchi già riversato alla Azienda, tramite propria Assicurazione, la somma di euro 39.526,73, lo stesso va condannato al pagamento di soli euro 473,27 già rivalutati, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al saldo effettivo.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">la Corte definitivamente pronunciando, CONDANNA <strong>Rita SPAGNUOLO </strong>nata a Vietri sul Mare (SA) il 6.11.1954 e residente in Milano in Viale Umbria n. 17, CAP 20135, Cod. Fisc. SPGRTI54S46L860K, <strong>Caterina RONCONI </strong>nata a Chiavenna (SO) il 24.1.1948 e residente in Cusano Milanino alla Via Verdi n. 9, CAP. 20095, Cod. Fisc. RNCCRN48A64C623E, al pagamento a favore della Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Rhodiese in cui è confluita l’azienda Salvini ex art.7, l.rg.Lomb.11.8.1015 n.23, della somma di<strong> 40.000,00 euro</strong> ciascuno, &nbsp;oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo e CONDANNA<strong> Luca PETROCCHI </strong>nato a Milano il 7.1.1955 ed ivi residente alla Via Giovanni da Procida n. 28, CAP. 20149, Cod. Fisc. PTRLCU55A07F205V, al pagamento a favore della Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese della somma di <strong>473,27 euro</strong>, &nbsp;oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo.<br />
Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, da ripartire in tre parti eguali, che si quantificano complessivamente in euro<br />
&nbsp;<br />
Così provveduto in Milano nella camera di consiglio del 28 settembre 2016.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>IL GIUDICE ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE f.f.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vito Tenore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luisa Motolese</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-4-10-2016-n-163/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2016 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/7/2016 n.163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-7-7-2016-n-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-7-7-2016-n-163/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/7/2016 n.163</a></p>
<p>Presidente Grossi, redattore Zanon Q.l.c. in tema di successioni di leggi penali Processo penale &#8211; Reati e pene &#8211; Art. 2, c. 6, codice penale &#8211; Disciplina nei casi di mancata conversione di un decreto-legge o di conversione con emendamenti &#8211; Applicabilità anche nell&#8217;ipotesi di una legge delega in materia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-7-7-2016-n-163/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/7/2016 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-7-7-2016-n-163/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/7/2016 n.163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, redattore Zanon</span></p>
<hr />
<p>Q.l.c. in tema di successioni di leggi penali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Processo penale &#8211; Reati e pene &#8211; Art. 2, c. 6, codice penale &#8211; Disciplina nei casi di mancata conversione di un decreto-legge o di conversione con emendamenti &#8211; Applicabilità anche nell&#8217;ipotesi di una legge delega in materia penale, nella specie legge 28 aprile 2014, n. 67, ove questa preveda la depenalizzazione e l&#8217;abrogazione di talune fattispecie di reato, indipendentemente dall&#8217;emanazione del relativo decreto legislativo di attuazione &#8211; Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Bari &#8211; Lamentata violazione degli artt. 3 e 25, c. 2, Cost. &#8211; Restituzione atti<br />
Processo penale &#8211; Reati e pene &#8211; Art. 2, legge 28/04/2014, n. 67 &#8211; Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria (legge 28 aprile 2014, n. 67) &#8211; Applicabilità di una sanzione amministrativa o civile per i fatti commessi anteriormente alla promulgazione della legge delega &#8211; Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Bari &#8211; Lamentata violazione dell’art. 25, c. 2, Cost. &#8211;&nbsp; jus superveniens</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione sollevata in relazione all’illegittimità costituzionale dell’ art. 2, c 6, c.p.;</em><br />
&nbsp;<br />
<em>È disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione sollevata in relazione all’illegittimità costituzionale dell’ art. 2, legge 28 aprile 2014, n. 67</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">ORDINANZA N. 163<br />
ANNO 2016<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
ORDINANZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, sesto comma, del codice penale e dell’art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), promosso dal Tribunale ordinario di Bari nel procedimento penale a carico di V.A., con ordinanza del 15 dicembre 2014, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2016.<br />
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 1° giugno 2016 il Giudice relatore Nicolò Zanon.<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto che, con l’ordinanza menzionata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Bari – nell’ambito del giudizio per l’accertamento della responsabilità penale di V.A. in ordine ai delitti di cui agli artt. 527, primo comma, e 594 del codice penale – ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, sesto comma, cod. pen., nonché, in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., dell’art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili);<br />
che la questione relativa all’art. 2, sesto comma, cod. pen., è sollevata nella parte in cui tale articolo non prevede che le disposizioni contenute in una legge delega, le quali abrogano o trasformano fattispecie incriminatrici in illecito amministrativo, abbiano immediata applicazione, indipendentemente dalla successiva emanazione dei decreti legislativi di attuazione ovvero anche in mancanza degli stessi; mentre quella relativa all’art. 2 della legge delega n. 67 del 2014 è sollevata nella parte in cui tale articolo non esclude l’applicabilità delle sanzioni amministrative e civili introdotte dalla legge in questione, in relazione a condotte tenute in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della stessa;<br />
che, ad avviso del giudice a quo, entrambe le fattispecie incriminatrici, per le quali è processo, sarebbero state incise dall’entrata in vigore dell’art. 2 della legge delega n. 67 del 2014, la quale prevede, tra i principi e i criteri direttivi della delega, la trasformazione in illecito amministrativo, tra gli altri, del delitto di cui all’art. 527, primo comma, cod. pen. (art. 2, comma 2, lettera b, numero 1), nonché l’abrogazione del reato di cui all’art. 594 cod. pen. (art. 2, comma 3, lettera a, numero 2);<br />
che, tuttavia, sussisterebbe un contrasto di giurisprudenza in ordine all’effetto da attribuirsi all’entrata in vigore delle ricordate disposizioni della legge delega: da una parte, infatti, la Corte di cassazione (sezione feriale, 31 luglio-17 settembre 2014, n. 38080) ha affermato che la delega legislativa in esame non è idonea, in mancanza dei corrispondenti decreti legislativi, a modificare il quadro normativo vigente (è richiamata, altresì, in termini, la sentenza pronunciata il 5 novembre 2014 dalla quinta sezione penale del Tribunale ordinario di Torino); mentre, d’altra parte, il Tribunale ordinario di Bari, seconda sezione penale, sentenza 16 giugno 2014, n. 1465, ha ritenuto immediatamente efficace la depenalizzazione disposta dalla legge delega;<br />
che, a fronte di tale contrasto, il giudice a quo ritiene che il pieno riconoscimento dell’immediata efficacia delle disposizioni della legge delega, con conseguente depenalizzazione del primo dei due reati contestati nel giudizio a quo, richieda l’accoglimento della questione sollevata sull’art. 2, sesto comma, cod. pen.;<br />
che, in punto di non manifesta infondatezza, egli considera, innanzitutto, che la legge delega n. 67 del 2014, approvata dai due rami del Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica non solo sia «una fonte primaria», ma lo sia con «rango certamente superiore al suo emanando decreto legislativo, che – a pena di sua incostituzionalità – è una specifica attuazione dei suoi principi e criteri direttivi»;<br />
che egli considera, altresì, che la volontà del legislatore nella legge delega sarebbe «chiara nel voler depenalizzare ed abrogare le fattispecie penali ivi indicate», e che tale volontà non potrebbe essere in alcun modo «inficiata da un successivo decreto legislativo di attuazione, anche se tardivo, mancante o addirittura fuorviante dai principi imposti, caso ultimo, questo, di incostituzionalità nativa»;<br />
che, dunque, il giudice a quo ritiene che il rapporto intercorrente tra legge delega e decreto legislativo sia pienamente assimilabile a quello tra decreto-legge e legge di conversione, sulla base della considerazione che «[i] due atti aventi forza di legge, in buona sostanza, sono atti dell’Esecutivo sottoposti sempre al vaglio parlamentare che rappresenta la volontà del legislatore: in via preventiva nel decreto legislativo ed in via successiva nel decreto-legge»;<br />
che, del resto, secondo il giudice rimettente, solo per ragioni storiche, legate alla circostanza che il codice penale fu promulgato in epoca precedente all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, l’art. 2 cod. pen. non estenderebbe tutte le sue previsioni anche all’ipotesi di legge delega in materia penale, sin dalla sua «promulgazione ed indipendentemente dalla successiva emanazione, o mancanza, del relativo decreto legislativo di attuazione, ove questa preveda espressamente la depenalizzazione e l’abrogazione di un reato»;<br />
che, infine, alla luce del «principio di legalità» di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., risulterebbe a suo avviso evidente l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede l’applicabilità delle disposizioni da esso dettate anche all’ipotesi della legge delega abrogatrice o depenalizzatrice di un reato sin dalla sua data di promulgazione e non da quella successiva in cui viene emesso il decreto legislativo di attuazione;<br />
che, in punto di non manifesta infondatezza della questione relativa all’art. 2 della legge n. 67 del 2014, il giudice rimettente evidenzia che le condotte poste in essere in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge delega – integranti non più un reato, bensì illeciti amministrativi ovvero civili proprio per effetto delle disposizioni contenute in detta legge – non dovrebbero essere sottoposte alle nuove corrispondenti sanzioni, in virtù del principio di legalità dettato anche per le sanzioni amministrative dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);<br />
che, pertanto, se tutti i fatti contestati sino alla promulgazione della legge delega n. 67 del 2014 non fossero più punibili come reati, perché tali ipotesi sarebbero state espressamente abrogate e depenalizzate, al tempo stesso le nuove figure sanzionatorie, poiché entrate in vigore successivamente alla commissione di quei fatti, non potrebbero soddisfare il fondamentale divieto di irretroattività di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., «da intendersi estensivamente non solo come concetto riservato all’illecito penale, ma anche attinente ad ogni altro tipo di condotta antigiuridica comunque sanzionata», con conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge delega, nella parte in cui non esclude che le sanzioni amministrative e civili da essa introdotte siano applicabili in relazione a condotte tenute prima della sua entrata in vigore;<br />
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate manifestamente inammissibili, e, in subordine, non fondate;<br />
che, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, l’inammissibilità dipenderebbe sia dal fatto che l’ordinanza non avrebbe esplicitato la rilevanza delle questioni sollevate nel giudizio a quo, «soprattutto con riferimento al profilo della irrogazione della sanzione amministrativa», sia dal fatto che l’equiparazione della fattispecie in esame alla diversa ipotesi del decreto-legge non convertito in legge risulterebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di atti aventi forza di legge;<br />
che, in ordine alle questioni sollevate sull’art. 2 cod. pen., la difesa statale evidenzia come, ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost., la legge delega non potrebbe produrre effetti sino all’emanazione dei decreti legislativi, mentre il decreto-legge produce immediatamente effetti, sebbene subordinati alla conversione in legge nei successivi sessanta giorni (a conforto è richiamata la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima penale, 19 settembre-29 ottobre 2014, n. 44977);<br />
che, in ogni caso, l’eventuale sentenza di condanna pronunciata prima del tempestivo esercizio della delega potrebbe essere successivamente revocata dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 673 del codice di procedura penale.<br />
Considerato che il Tribunale ordinario di Bari solleva, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, sesto comma, del codice penale, nonché, in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili);<br />
che, ad avviso del rimettente, l’art. 2, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che le disposizioni contenute in una legge delega, le quali abrogano o trasformano fattispecie incriminatrici in illecito amministrativo, abbiano immediata applicazione, indipendentemente dalla successiva emanazione dei decreti legislativi di attuazione ovvero anche in loro mancanza, contrasterebbe con gli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., perché la legge delega, in quanto fonte produttrice di norme immediatamente efficaci, non necessiterebbe dei decreti legislativi di attuazione per determinare effetti favorevoli per il reo;<br />
che inoltre, secondo il giudice a quo, l’art. 2 della legge delega n. 67 del 2014, nella parte in cui non esclude che le sanzioni amministrative e civili da essa introdotte siano applicabili in relazione a condotte tenute prima della sua entrata in vigore, violerebbe l’art 25, secondo comma, Cost., perché tali sanzioni non erano previste all’epoca della commissione dei fatti e, in virtù del principio di legalità, dovrebbero trovare applicazione soltanto per le condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014;<br />
che, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, sono entrati in vigore i decreti legislativi di attuazione della delega di cui all’art. 2 della legge n. 67 del 2014 (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, recante «Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67»; decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante «Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67»);<br />
che l’art. 1 del d. lgs. n. 7 del 2016 abroga il reato previsto dall’art. 594 cod. pen. ed il successivo art. 4 del medesimo decreto legislativo vi sostituisce la previsione di un corrispondente illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile;<br />
che l’art. 12 del d. lgs. n. 7 del 2016 prevede, con specifica disciplina transitoria, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili anche in ordine ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;<br />
che l’art. 1 del d. lgs. n. 8 del 2016 depenalizza il reato di cui all’art. 527, primo comma, cod. pen., trasformandolo in illecito amministrativo soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria;<br />
che l’art. 8 del d. lgs. n. 8 del 2016 detta specifiche disposizioni in ordine all’applicabilità della sanzione amministrativa in questione alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;<br />
che le indicate disposizioni, emanate in attuazione della legge delega n. 67 del 2014, hanno determinato una decisiva trasformazione del quadro normativo di riferimento, alla luce del quale il giudice rimettente aveva sollevato le questioni di legittimità costituzionale in esame;<br />
che va, quindi, disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.<br />
Visto l’art. 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.<br />
per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bari.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016.<br />
&nbsp;<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Nicolò ZANON, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-7-7-2016-n-163/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 7/7/2016 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per l&#8217;Emilia Romagna &#8211; Deliberazione &#8211; 15/12/2015 n.163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-lemilia-romagna-deliberazione-15-12-2015-n-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-lemilia-romagna-deliberazione-15-12-2015-n-163/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per l&#8217;Emilia Romagna &#8211; Deliberazione &#8211; 15/12/2015 n.163</a></p>
<p>DE SALVO &#8211; PATUMI Relazione sullo stato della finanza locale in Emilia-Romagna nel 2015, previsto dalla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo, n. 14 del 26 novembre 2014. Nel referto sono stati riportati i risultati di maggior rilievo emersi dal controllo-monitoraggio, nonché gli esiti delle verifiche e delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-lemilia-romagna-deliberazione-15-12-2015-n-163/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per l&#8217;Emilia Romagna &#8211; Deliberazione &#8211; 15/12/2015 n.163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">DE SALVO &#8211; PATUMI</span></p>
<hr />
<p>Relazione sullo stato della finanza locale in Emilia-Romagna nel 2015, previsto dalla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo, n. 14 del 26 novembre 2014. Nel referto sono stati riportati i risultati di maggior rilievo emersi dal controllo-monitoraggio, nonché gli esiti delle verifiche e delle analisi sulla regolarità delle gestioni e sui controlli interni, sulle società partecipate e su altre tematiche, quali gli incarichi professionali esterni e le spese di rappresentanza; cio&#8217;, unitamente ad alcune brevi riflessioni sullo stato della finanza locale, quale si ricava dalle attività&#8217; di controllo svolte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><b>Relazione sullo stato della finanza locale in Emilia-Romagna – Referto &#8211; Sui risultati di maggior rilievo emersi dal controllo-monitoraggio, nonchè gli esiti delle verifiche e delle analisi sulla regolarita&#768; delle gestioni e sui controlli interni,</b> <b>sulle società partecipate e su altre tematiche, quali gli incarichi professionali esterni e le spese di rappresentanza, che hanno avuto un esito in deliberazioni pubblicate nel corso del 2015.</b></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Deliberazione in esame merita di essere precipuamente segnalata, in quanto, non solo offre un quadro aggiornato e dettagliato della situazione economico-finanziaria degli enti locali della Regione Emilia-Romagna, ma soprattutto perché consente di avere complessivamente contezza delle plurime competenze esercitate dalle Sezioni regionali di controllo, attraverso l’angolo visuale e la prospettiva applicativa di una Sezione operante in una Regione di precipuo rilievo.<br />
Il referto in rassegna offre, infatti, una ricostruzione sistematica dei più importanti controlli esercitati a livello territoriale, nonché, in forma sintetica, dei principali approdi ermeneutici, cui è pervenuta la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, nel corso del 2015. In via meramente cursoria, rinviando alla Deliberazione per un approfondimento sui singoli aspetti, particolare attenzione è stata dedicata, da un lato, alla verifica sugli equilibri di bilancio, dall’altro, non si è mancato di dare conto sia delle verifiche effettuate sull’efficienza del sistema dei controlli interni negli locali che dei controlli effettuati sulla legittimità degli incarichi professionali conferiti e delle spese di rappresentanza sostenute.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">SRCERO/163/2015/REF</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Corte dei Conti<br />
Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
composta dai magistrati:</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:438px;" width="438">
<tbody>
<tr>
<td style="width:231px;height:40px;">dott. Antonio De Salvo</td>
<td style="width:206px;height:40px;">presidente</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:231px;">dott. Marco Pieroni</td>
<td style="width:206px;">consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:231px;">dott. Massimo Romano</td>
<td style="width:206px;">consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:231px;">dott. Italo Scotti</td>
<td style="width:206px;">consigliere</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:231px;">dott.ssa Benedetta Cossu</td>
<td style="width:206px;">primo referendario</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:231px;">dott. Riccardo Patumi</td>
<td style="width:206px;">primo referendario (relatore)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:231px;">dott. Federico Lorenzini</td>
<td style="width:206px;">primo referendario</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>******<br />
Visto l’articolo 100, comma secondo, della Costituzione.<br />
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni.<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.<br />
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008.<br />
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, n. 14/SSRRCO/INPR/14, del 26 novembre 2014.<br />
Vista la propria deliberazione n. 18 del 5 febbraio 2015, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l’anno 2015.<br />
Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa allo stato della finanza locale nella Regione Emilia-Romagna nel 2015.<br />
Vista la relazione concernente gli esiti dell’indagine suddetta, predisposta dal primo referendario Riccardo Patumi.<br />
Vista l’ordinanza presidenziale n. 55 dell’11 dicembre 2015 con la quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione.<br />
Udito il relatore, primo referendario Riccardo Patumi.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Delibera</strong></div>
<p>di approvare la relazione sullo stato della finanza locale nella Regione Emilia-Romagna nell’anno 2015.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Dispone </strong></div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; che la presente deliberazione e la relazione</p>
<ul>
<li>vengano inviate, mediante posta elettronica certificata: al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna, ai Presidenti dei Consigli comunali, ai Sindaci dei Comuni dell’Emilia-Romagna, al Presidente del Consiglio metropolitano e al Sindaco metropolitano della Città di Bologna, ai Presidenti dei Consigli provinciali e delle Giunte delle Province dell’Emilia-Romagna;</li>
<li>siano pubblicate sul sito sul sito istituzionale della Corte dei conti;</li>
</ul>
<p>che l’originale della presente deliberazione resti depositato, in formato cartaceo, presso la segreteria della Sezione.<br />
Così deciso in Bologna, nell’adunanza del 15 dicembre 2015.<br />
&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:245px;">&nbsp;</td>
<td colspan="2" style="width: 248px; text-align: center;">Il presidente</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 245px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td colspan="2" style="width: 248px; text-align: center;">f.to (Antonio De Salvo)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="width: 246px; text-align: center;">Il relatore</td>
<td style="width: 247px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="width: 246px; text-align: center;">f.to (Riccardo Patumi)<br />	<br />
			&nbsp;</td>
<td style="width: 247px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr height="0">
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">Depositata in segreteria il 15 dicembre 2015</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:420px;" width="420">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 175px; text-align: center;">Il direttore di segreteria</td>
<td style="width: 245px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">f.to (Rossella Broccoli)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-lemilia-romagna-deliberazione-15-12-2015-n-163/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per l&#8217;Emilia Romagna &#8211; Deliberazione &#8211; 15/12/2015 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2014 n.163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-28-7-2014-n-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-28-7-2014-n-163/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-28-7-2014-n-163/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2014 n.163</a></p>
<p>Pres. Galtieri, Est. Tenore Procura regionale c. Cecchetti (avv. Ugoccioni) e Galli (avv. Spelta e Corlaita) &#8211; P.M. Napoli 1. Giudizio contabile &#8211; Fondi Gruppi consiliari regionali – Utilizzo per rimborsi spese per pranzi, cene e trasporti &#8211; Natura pubblica dei fondi &#8211; Giurisdizione della Corte dei conti &#8211; Sussiste.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-28-7-2014-n-163/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2014 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-28-7-2014-n-163/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2014 n.163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Galtieri, Est. Tenore<br /> Procura regionale c. Cecchetti (avv. Ugoccioni) e Galli (avv. Spelta e Corlaita) &#8211; P.M. Napoli</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giudizio contabile &#8211; Fondi Gruppi consiliari regionali – Utilizzo per rimborsi  spese per pranzi, cene e trasporti &#8211; Natura pubblica dei fondi &#8211; Giurisdizione della Corte dei conti &#8211; Sussiste.</p>
<p>2. Giudizio contabile &#8211; Fondi Gruppi regionali – Giurisdizione della Corte dei Conti – Ragioni &#8211; Soggettività pubblica o privata dei gruppi consiliari &#8211; Irrilevanza &#8211; Destinazione pubblica del finanziamento ai Gruppi – Rilevanza</p>
<p>3. Giudizio contabile &#8211; Fondi Gruppi consiliari regionali – Destinazione per fini indicati in legge regionale &#8211; Spese di rappresentanza politica e funzionamento – Attività di spesa per pranzi, cene e trasporti  priva di motivazioni idonee &#8211;  Danno erariale &#8211; Sussiste – Ragioni &#8211; Estraneità dell’attività di spesa alle finalità del contributo pubblico erogato.</p>
<p>4. Giudizio contabile &#8211; Fondi Gruppi consiliari regionali – Destinazione per fini indicati in legge regionale – Incontri con simpatizzanti, colleghi, giornalisti &#8211; Spese per pranzi, cene – Imputazione al Gruppo anche per ospiti – Illiceità – Ragioni – Doverosità degli incontri in sedi istituzionali. </p>
<p>5. Giudizio contabile &#8211; Fondi Gruppi consiliari regionali &#8211; Impiego dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari &#8211; Sindacato del giudice – Interferenza sull’attività politica dei consiglieri regionali o sul merito delle scelte discrezionali – Insussistenza.  </p>
<p>6. Giudizio contabile &#8211; Fondi Gruppi consiliari regionali &#8211; Impiego di contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari &#8211; Spese prive di previa adeguata giustificazione &#8211; Contrasto con principi chiarezza di rendicontazione &#8211;  Sussiste.</p>
<p>7. Giudizio contabile &#8211; Fondi gruppi consiliari regionali &#8211; Spese di rappresentanza e funzionamento &#8211; Attività di spesa per pranzi, cene e taxi  priva di motivazioni idonee &#8211;  Responsabilità del beneficiario del rimborso – Corresponsabilità del Capogruppo – Per omessa vigilanza &#8211; Sussiste.</p>
<p>8. Giudizio contabile &#8211; Fondi gruppi consiliari regionali &#8211; Spese di rappresentanza e funzionamento &#8211; Attività di spesa per pranzi, cene e trasporti non giustificata &#8211;  – Corresponsabilità dei componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale &#8211; Per omessa vigilanza e colpevole avallo al rimborso spese oggetto di causa – Ipotizzabilità – Litisconsorzio necessario – Esclusione.</p>
<p>9. Giudizio contabile – Regola delle spese – In caso di cessata materia del contendere – Per intervenuto pagamento stragiudiziale – Valutazione del merito ai fini della soccombenza virtuale – Necessità – Efficacia di giudicato – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in materia di corretto utilizzo di fondi assegnati ai Gruppi consiliari regionali (utilizzati, nella specie, per le spese per pranzi, cene e taxi di un Consigliere regionale componente del Gruppo), stante la destinazione pubblica di detti fondi.</p>
<p>2. A fronte dell’assegnazione di fondi pubblici ai Gruppi consiliari regionali, ai fini della giurisdizione contabile, non assume alcun peculiare rilievo l’argomento della soggettività pubblica o privata dei gruppi consiliari, poiché nella giurisprudenza dominante i tradizionali canoni &#8220;soggettivi&#8221;, tesi a valorizzare, ai fini della giurisdizione, la qualità del soggetto agente sono divenuti recessivi rispetto alla valutazione dell’aspetto &#8220;oggettivo&#8221; della fattispecie, quali la fonte e la destinazione del finanziamento e la natura del danno.</p>
<p>3. L’assegnazione di fondi pubblici ai Gruppi consiliari regionali risponde a specifiche finalità indicate in legge regionale, quali quelle di rappresentanza politica (e non istituzionale) e funzionamento. Detti fondi assolvono a funzioni di rappresentanza diverse da quella istituzionale e non possono essere utilizzati per effettuare spese per pranzi, cene e trasporti prive di motivazioni idonee e di attinenza a finalità pubbliche.</p>
<p>4. Gli incontri con colleghi, giornalisti, simpatizzanti, da parte di un Consigliere regionale vanno effettuati in locali istituzionali a ciò deputati, non potendosi ammettere il rimborso, con finanziamenti regionali, di spese di incontri in ristoranti, anche per gli ospiti. </p>
<p>5. La giurisdizione della Corte dei conti sulle modalità di spesa dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari non comporta l’esercizio di un sindacato sull’attività politica dei consiglieri regionali ovvero sul merito delle scelte discrezionali del Consiglio regionale. Infatti l’azione del pubblico ministero contabile è limitata a prospettare un’illiceità correlata ad un’attività gestoria priva di elementi giustificativi e, dunque, assunta in contrasto con i principi di legittimità, coerenza e chiarezza di rendicontazione che devono assistere ogni impiego di denaro pubblico.</p>
<p>6. Configura danno erariale l’uso dei fondi assegnati ai Gruppi consiliari per spese per pranzi, cene e trasporti prive di indicazioni in merito alle occasioni che le avrebbero rese necessarie, ai nominativi ed  alle funzioni dei soggetti beneficiari delle stesse. Difatti tutti i soggetti beneficiari di un contributo pubblico, avente un vincolo di destinazione a una finalità specifica, non possono sottrarsi all’obbligo di &#8220;dar conto&#8221; del relativo impiego, offrendo la prova di aver destinato le risorse pubbliche alle finalità che costituivano la causa dell’erogazione. Il percettore ha infatti l’onere di dimostrare che l’utilizzo delle risorse pubbliche è avvenuto nel rispetto della legge ed in coerenza con le finalità proprie del contributo erogato.</p>
<p>7. Qualora i fondi assegnati ai Gruppi consiliari regionali per spese di rappresentanza politica e funzionamento siano destinati ad attività di spesa per pranzi, cene e trasporti senza adeguate giustificazioni, si configura la responsabilità per danno erariale, oltre che per il Consigliere regionale beneficiario del rimborso, anche per il Capogruppo, gravando su quest’ultimo specifici obblighi di riscontro e vigilanza.</p>
<p>8. Qualora i fondi assegnati ai Gruppi consiliari regionali per spese di rappresentanza politica e funzionamento siano destinati ad attività di spesa per pranzi, cene e trasporti  priva di idonee giustificazioni, oltre alla responsabilità del Consigliere regionale beneficiario del rimborso, può ipotizzarsi anche una corresponsabilità dei componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per omessa vigilanza e colpevole avallo al rimborso spese oggetto di causa, fermo restando che nei confronti di questi non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, ove gli stessi non siano stati evocati in giudizio.</p>
<p>9. A fini della regola delle spese di lite in caso di cessazione della materia del contendere per refusione stragiudiziale del danno erariale arrecato alla Regione da parte di un Consigliere regionale, il giudice deve applicare la regola della c.d. soccombenza virtuale, vagliando nel merito la fondatezza della domanda azionata dalla Procura regionale attrice. Tale statuizione nel merito non è tuttavia idonea a configurare un giudicato sui fatti.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>-1	Sui danni erariali da spese illecite da parte dei Gruppi regionali v. C. conti sez. giur. Friuli-Venezia Giulia 12 giugno 2014 n. 51; id., n. 31/2014; n.24 e n.25/2014, n.11, n.16, n.17, n. 18 e n. 19/2014; C. Conti, Sez. giur. Lazio, 30.12.2013 n. 914; sulle spese dei Gruppi v. anche C. conti, sez. controllo Lombardia 9.5.2013 n. 204.<br />	<br />
-2	Sulle spese di rappresentanza in generale ex pluribus C. conti, sez. giur. Toscana, 10.7.2013 n. 6; id., sez. giur. Campania, 11.7.2013 n. 36; id., sez. giur. Friuli V.G., 11.2.2011 n. 12; id., sez. giur. Friuli, 31.10.2010 n. 16; id., sez. II app., 29.3.2002 n. 106).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-3-2013-n-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-3-2013-n-163/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.163</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli C. N. e S. P., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore X.Y.(avv.ti C. Lovise e F. Di Pietro) c/ Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l&#8217;Umbria, Scuola Secondaria di I grado “Leonardo Da Vinci e Orazio</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-3-2013-n-163/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli<br /> C. N. e S. P., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore X.Y.(avv.ti C. Lovise e F. Di Pietro) c/ Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l&#8217;Umbria, Scuola Secondaria di I grado “Leonardo Da Vinci e Orazio Nucula” (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica – Alunno disabile – Diritto all’assegnazione di insegnante di sostegno in deroga – Limiti &#8211; Numero massimo di ore di sostegno assegnabili – Coincide con l’orario di cattedra dei docenti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il diritto all&#8217;assegnazione di un insegnante di sostegno &#8220;in deroga&#8221;, non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l&#8217;intero monte ore di frequenza settimanale, dal momento che il massimo numero di ore di sostegno cui possono aspirare gli alunni particolarmente gravi è quello coincidente con l&#8217;orario di cattedra dei docenti stessi: 25 ore per la scuola dell&#8217;infanzia; 24 per la scuola primaria e 18 ore per la media e il superiore</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2013, proposto da:<br />
C. N. e S. P., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore X.Y., rappresentati e difesi dall&#8217;avv.to Cristina Lovise, con domicilio eletto presso Francesco Di Pietro, in Perugia, via G.B. Pontani, 3; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l&#8217;Umbria, Scuola Secondaria di I grado “Leonardo Da Vinci e Orazio Nucula”, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensiva</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; del provvedimento n. prot. 4873 c/1, conosciuto in data 22.12.12, della Scuola Secondaria di I Grado “Leonardo Da Vinci e Orazio Nucula”, e relativo all&#8217;anno scolastico 2012/2013, nella parte in cui assegna all&#8217;alunna X.Y., frequentante la classe 1^ D d<br />
&#8211; del provvedimento relativo all&#8217;organico di fatto dei docenti di sostegno dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale Umbria &#8211; a.s. 2012/2013 &#8211; prot. n. 0013928 del 31.8.2012, nella parte contenente l&#8217;assegnazione all&#8217;istituto Scolastico frequentato dalla minore X<br />
nonché per l&#8217;accertamento ed il riconoscimento del diritto della minore X.Y. all&#8217;istruzione e all&#8217;integrazione scolastica mediante la presenza di un insegnante di sostegno in rapporto 1:1;<br />	<br />
con conseguente condanna della medesima Amministrazione scolastica all&#8217;assegnazione a favore della minore X.Y. frequentante la classe 1^ D della scuola secondaria di I grado “Leonardo Da Vinci e Orazio Nucula” di un insegnante di sostegno per l&#8217;anno scolastico in corso con rapporto 1:1 per l&#8217;intero orario di frequenza, cosi come risulta necessario attesa la certificata disabilità grave della minore.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università&#8217; e della Ricerca, dell’ Ufficio Scolastico Regionale per l&#8217;Umbria e della Scuola Secondaria I Grado “Leonardo Da Vinci e Orazio Nucula”;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm. in merito alla decisione del giudizio con sentenza in forma semplificata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Rilevato che:<br />	<br />
&#8211; gli odierni ricorrenti, genitori dell’alunna X.Y., frequentante la classe 1^ D della Scuola Secondaria di I Grado “Leonardo Da Vinci e Orazio Nucula” di Terni, hanno impugnato il provvedimento prot. 4873 emesso dal Dirigente scolastico del medesimo Isti<br />
&#8211; a fondamento dell’impugnativa deducono censure di violazione di legge ed in particolare degli artt. 2, 3 c. 2, 34 c. 1, 38 commi 3 e 4 Cost., 4, 12, 13 e 40 della L.104/1992, 40 della L. 449/1997, 2 c. 413 e 414 della L. 244/2007 come interpretato dalla<br />
&#8211; in necessaria sintesi, i provvedimenti impugnati sarebbero manifestamente lesivi del diritto “fondamentale ed incomprimibile” degli alunni disabili all’istruzione e all’integrazione sociale, richiamandosi alla sentenza n.80/2010 della Corte Costituziona<br />
&#8211; l’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del gravame per mancata intimazione dei genitori degli altri alunni disabili frequentanti l’Istituto, oltre che il difetto di legittimazione passiva dell’organo perife<br />
&#8211; alla camera di consiglio del 13 febbraio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito con sentenza in forma semplificata, sentiti sul punto i difensori;<br />	<br />
Ritenuto che:<br />	<br />
&#8211; preliminarmente, i genitori degli altri alunni disabili frequentanti l’Istituto non rivestano la posizione di controinteressati in senso tecnico, secondo la nozione comunemente accolta dalla giurisprudenza (<i>ex multis</i> C.G.A.S. 1 giugno 2012, n. 50<br />
&#8211; come recentemente statuito dal Tribunale adito, il diritto dell’istruzione dell’alunno disabile con tutti i mezzi necessari all’apprendimento e all’integrazione, non ha carattere di assolutezza né è suscettibile, di per sé considerato, di derogare al ra<br />
&#8211; infatti, la sentenza della Consulta non ha inciso sull’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall&#8217;art. 21, commi 8 e 9, L. n. 59/1997 e contenuta nel primo comma dell’art. 1 L. n. 449/1997, in base alla quale deve essere re<br />
&#8211; i ricorrenti, più che contestare l’adeguatezza del sostegno, lamentano l’insufficienza del “monte ore” assegnato, asserendo in ragione della gravità dell’handicap, proprio l’inderogabilità del rapporto 1:1 per l’intero orario scolastico di frequenza;<br	
- il diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno "in deroga", non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero monte ore di frequenza settimanale: il massimo numero di ore di sostegno cui po	
- non ritiene il Collegio di poter aderire alla tesi invocata dai ricorrenti e pur invalsa in parte della giurisprudenza di prime cure che, richiamandosi alla citata sentenza n.80/2010 della Corte Costituzionale, riconosce la titolarità in capo agli alunn	
- alla luce delle suesposte considerazioni, i provvedimenti delle Istituzioni scolastiche impugnati sono immuni dalle censure di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte, non solo perché il diritto azionato, da qualificarsi come “finanziariament	
- per i suesposti motivi il ricorso è da ritenersi infondato e deve essere respinto;<br />	<br />
Sussistono giusti motivi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, attesa la particolarità delle questioni trattate e la rilevanza della posizione sostanziale azionata dai ricorrenti;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/03/2013</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-163/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-163/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.163</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento con cui un ufficio scolastico regionale ha proceduto ad accorpare una classe di un Liceo Classico alle altre sezioni, eliminando di fatto, per l&#8217;anno scolastico 2011/2012, la sez. D per la classe III liceale, per mancato rispetto delle norme igieniche e di sicurezza in conseguenza del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-163/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-163/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento con cui un ufficio scolastico regionale ha proceduto ad accorpare una classe di un Liceo Classico alle altre sezioni, eliminando di fatto, per l&#8217;anno scolastico 2011/2012, la sez. D per la classe III liceale, per mancato rispetto delle norme igieniche e di sicurezza in conseguenza del sovraffollamento delle classi prime. Poiche&#8217;, in relazione al richiamato motivo di censura, nessuna deduzione difensiva è stata articolata in fatto o in diritto dalla difesa erariale, in applicazione del generale principio di non contestazione devono ritenersi, allo stato, sussistenti le carenze segnalate dal dirigente scolastico, essendo comunque onere dell’ufficio scolastico regionale, in sede di dimensionamento delle classi, verificare preventivamente il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, pur in presenza di possibili inadempienze imputabili alla Provincia quale ente responsabile della manutenzione degli immobili scolastici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00163/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00274/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 274 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Vincenzo Piparo, Antonia Cannarsa, Mariamichela Fasolino, Maria Vittoria Dina Genovese, Patrizia Lembo, Veneranda Petti, Antonio Prezioso, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Coromano, Marcella Ceniccola</b>, con domicilio eletto presso Michele Coromano Avv. in Campobasso, Principe di Piemonte, 41;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b> in Persona del Ministro P.T., <b>Ufficio Scolastico Reg. Per il Molise</b> in Pers.Del Leg.Rapp.P.T., <b>Liceo Classico &#8220;Mario Pagano&#8221; </b>in Pers. del Dirig. Scol. P.T., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del  provvedimento 24 giugno 2011, con cui l&#8217;Ufficio scolastico regionale per il Molise ha proceduto ad accorpare la classe II (o V ginnasio) sez. D. del Liceo Classico &#8220;Mario Pagano&#8221; alle altre sezioni, eliminando di fatto, per l&#8217;anno scolastico 2011/2012, la sez. D per la classe III (o I) liceale e prevedendo di conseguenza esclusivamente tre classi terze (o prime) liceali;<br />	<br />
di ogni atto preordinato, presupposto e/o comunque consequenziale; nonchè, in via subordinata, per la disapplicazione del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, nella parte in cui si pone in contrasto con la normativa legislativs in materia di edilizia scolastica;<br />	<br />
delle circolari MIUR nn. 21 del 14.03.2011 e 63 del 13.07.2011, nella parte in cui, nel dare attuazione al D.P.R. n. 81/09, si pongono in contrasto con la medesima normativa in materia di edilizia scolastica.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca in Persona del Ministro P.T. e di Ufficio Scolastico Reg. Per il Molise in Pers.Del Leg.Rapp.P.T. e di Liceo Classico &#8220;Mario Pagano&#8221; in Pers. del Dirig. Scol. P.T.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza con particolare riferimento al motivo di censura con il quale è stato contestato il mancato rispetto delle norme igieniche e di sicurezza in conseguenza del sovraffollamento delle classi prime.<br />	<br />
Rilevato in particolare che, in relazione al richiamato motivo di censura, nessuna deduzione difensiva è stata articolata in fatto o in diritto dalla difesa erariale sicchè in applicazione del generale principio di non contestazione devono ritenersi, allo stato, sussistenti le carenze segnalate dal dirigente scolastico con nota del 19 maggio 2011 e del 8 luglio 2011 nonché dal responsabile della sicurezza con nota del 6 luglio 2011 essendo comunque onere dell’ufficio scolastico regionale, in sede di dimensionamento delle classi, verificare preventivamente il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, pur in presenza di possibili inadempienze imputabili alla Provincia quale ente responsabile della manutenzione degli immobili scolastici.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende gli effetti del provvedimento impugnato.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 24.5.2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Goffredo Zaccardi, Presidente<br />	<br />
Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Massimiliano Balloriani, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-163/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2011-n-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2011-n-163/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.163</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. C. L. CardoniF. E. (avv.ti D. Formica, P. A. Siciliano e D. Franchi) c/ Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri (Avv. Distr. St.) sull&#8217;applicabilità o meno dell&#8217;obbligo di comunicazione di avvio del procedimento al trasferimento per incompatibilità ambientale di personale militare Militare e militarizzato</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2011-n-163/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i> C. Lamberti;<i> Est. </i>C. L. Cardoni<br />F. E. (avv.ti D. Formica, P. A. Siciliano e  D. Franchi) c/ Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità o meno dell&#8217;obbligo di comunicazione di avvio del procedimento al trasferimento per incompatibilità ambientale di personale militare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Arma dei Carabinieri &#8211; Trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale – Previa comunicazione di avvio del procedimento – Art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale di un appartenente ai corpi militari dello Stato (nella specie Appuntato dei Carabinieri) deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 203 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><B>F. E.</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Formica, Pietro A. Siciliano, con domicilio eletto presso l’avv. Daniela Franchi in Perugia, via XX Settembre, 76; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero della Difesa</b>, <b>Comando Generale Arma dei Carabinieri</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Perugia, via degli Offici, 14; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; del Decreto n. 258/4-2-2008-T del 17 febbraio 2010 che dispone il trasferimento &#8220;per servizio&#8221; dell&#8217;Appuntato Ercoli Filippo (CIP 688684 AC) dalla Stazione di Gualdo Tadino (PG), quale addetto, con alloggio di servizio, alla Stazione di Colfiorito (PG),<br />
&#8211; della Nota n. 219/1-1 di prot. del Comando Provinciale di Perugia del 9 Febbraio 2010;<br />	<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente..</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale Arma dei Carabinieri;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 maggio 2011 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1- Con il provvedimento impugnato è stato disposto il trasferimento del ricorrente, Appuntato dei Carabinieri, per incompatibilità ambientale.<br />	<br />
Nel ricorso si formulano articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge con le quali, in estrema sintesi, si deduce<br />	<br />
&#8211; la violazione degli obblighi di garanzia procedimentale (art. 7 L. n. 241/1990;<br />	<br />
&#8211; l&#8217;eccesso di potere per difetto di motivazione, di ragionevolezza, di istruttoria e dei presupposti, segnatamente per l&#8217;inadeguata considerazione dei meriti professionali del ricorrente;<br />	<br />
&#8211; la mancata considerazione degli obblighi familiari del ricorrente medesimo che renderebbero applicabile nei suoi confronti l&#8217;art.33 L. n. 104/1992 (protezione dei portatori di handicap).<br />	<br />
2- l&#8217;Amministrazione si è costituita controdeducendo puntualmente.<br />	<br />
3- Il Tribunale ha accolto l&#8217;istanza cautelare con Ordinanza n. 82/2010, riformata dal Consiglio di Stato (sez. IV, 21 maggio 2010 n 32207).<br />	<br />
4- Ciò premesso, il Collegio osserva che con la suddetta Ordinanza n. 82 /2010 ha giudicato sussistente il fumus boni iuris, considerando soggetto all&#8217; art. 7 L. n. 241 / 1990, anche il trasferimento dei militari per incompatibilità ambientale.<br />	<br />
Dal canto suo, il Consiglio di Stato, nell’annullare l’Ordinanza, ha affermato il contrario reputando detto trasferimento ascrivibile alla categoria degli ordini militari, sottratti alla garanzia procedimentale in discorso.<br />	<br />
Al riguardo, si ritiene che il tema, attesa la sua antecedenza logica rispetto alle restanti problematiche, debba essere approfondito per primo in questa sede.<br />	<br />
5- Non sfugge al Collegio la consolidata giurisprudenza che ritiene l’inapplicabilità ai trasferimenti del personale militare delle garanzie in discorso (fra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2010 n. 36905; 21 maggio 2010 32207; 18 febbraio 2010 n. 944; 11 novembre 2010 n. 8018).<br />	<br />
Ciò, essenzialmente, proprio ritenendo che detti provvedimenti siano qualificabili come &#8220;ordini&#8221; che sfuggirebbero alle garanzie procedimentali in ragione del particolare status di soggezione del personale militare.<br />	<br />
Status desumibile, nota il Collegio (conformemente a TAR Emilia Romagna Bologna, Sez. I 19 maggio 2006 n. 621), dagli artt. 4 ,comma 4°,e 12, comma 1°, L. n. 382/1978 (norme di principio sulla disciplina militare) e dagli artt. 1, comma 2°, 2 comma 1°, 23 e 25 D.P.R. n. 545/1986 (regolamento di disciplina militare).<br />	<br />
Il tutto, come ora più chiaramente affermato dell&#8217;art. 1349 del Codice dell&#8217;Ordinamento Militare (D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 266), non applicabile al provvedimento impugnato ratione temporis, che esplicitamente esclude l’applicabilità della L. n. 241/1990 agli ordini militari.<br />	<br />
6- Tanto ricordato, si è dell’avviso che meriti un’ulteriore riflessione la riconducibilità dei trasferimenti del personale militare nella categoria degli ordini.<br />	<br />
Difatti, sembra opportuno classificare come tali solo le disposizioni, comunque impartite, volte all&#8217;impiego operativo di singoli militari o di reparti.<br />	<br />
Per vero, un simile impiego, caratterizzato da esigenze di immediatezza, omogeneità ed efficacia può, anzi deve, prescindere da ogni appesantimento di ordine procedurale, ontologicamente insito nelle garanzie in questione.<br />	<br />
7- Tuttavia, pare opportuno distinguere dagli ordini i provvedimenti, qual è quello qui avversato, di natura organizzativa..<br />	<br />
Tali si profilano quelli volti non tanto ad assicurare l&#8217;immediata azione militare, quanto a predisporre la base strutturale della medesima.<br />	<br />
Sembra evidente, in base alla comune esperienza, che tale predisposizione, attenga essa all&#8217;organizzazione, al reclutamento, agli approvvigionamenti ecc., richieda comunque del tempo e non presupponga l&#8217;immediatezza propria dell&#8217;impiego operativo delle unità militari.<br />	<br />
Tanto esclude, in particolare, che i provvedimenti organizzativi possano considerarsi per loro natura urgenti (quindi sottratti all’obbligo d’avviso, ex art. 7 , 1° comma, cit.). Questo, naturalmente, facendo salvi specifici casi ove l’urgenza può essere esplicitata nei singoli atti, il che qui non si verifica.<br />	<br />
Per tali ragioni, non sembra logico estendere ai provvedimenti organizzativi la disciplina tipica dei provvedimenti operativi, quali appunto gli ordini, in considerazione della loro diversità concettuale e funzionale, or ora messa in luce.<br />	<br />
8- Questo, soprattutto in considerazione del fatto che la limitazione delle garanzie procedimentali per i militari possa giustificarsi solo in via eccezionale, alla luce dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento dell&#8217;Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.) nonché di democraticità dell&#8217;ordinamento delle Forze Armate ex art. 52, comma 3° Cost. (Tar Toscana 19 gennaio 2010 n. 71; Tar Abruzzo Pescara 23 gennaio 2003 n.204).<br />	<br />
9- Deve poi essere messo in evidenza come l’opinione del Collegio, trovi conforto, oltre che in una parte della giurisprudenza (TT.AA.RR. Lazio, Roma, Sez. I bis, 16 febbraio 2011 n. 1450; id. Sez. I, 13 agosto 2003 n. 7097; Toscana n. 71/2010 cit; Abruzzo, Pescara n,.204/2003 cit.) nella stessa normativa interna dell&#8217;Arma dei Carabinieri.<br />	<br />
Difatti, la circolare del Comando Generale n. 243754 del 18 marzo 1993 che disciplina i trasferimenti prevede espressamente l&#8217;avviso d’avvio del procedimento (pag. 7, 8° cpv.), menzionato anche nel modello (4° cpv.), allegato sub 1 alla circolare stessa.<br />	<br />
In tal senso si è pronunciato il Tar Lazio, Sez. I bis, con la menzionata Sentenza n. 1450/2011, citata dall&#8217;attenta difesa del ricorrente (memoria del 31 marzo 2011, non contestata).<br />	<br />
10- Per completezza, si aggiunge che se la garanzia partecipativa è necessaria per i trasferimenti in genere, lo è a maggior ragione per i trasferimenti per incompatibilità ambientale giacché postulano un approfondito esame delle condotte di tutti gli addetti alle unità operative interessate al fine d’individuare, fra l’altro, i soggetti da trasferire.<br />	<br />
E’ evidente che quell&#8217;esame possa essere tanto più accurato quanto più si disponga di informazioni dettagliate, acquisibili anche grazie all&#8217;apporto diretto di tutti i soggetti coinvolti, per cui, a ben vedere, la garanzia procedimentale opera anche nell&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione.<br />	<br />
11- Per tutte le considerazioni sin qui esposte, il Tribunale ritiene fondata la censura di violazione dell&#8217;art. 7 L. n. 241/1990 ed accoglie il ricorso, con assorbimento dell’esame d’ogni altra censura, vista l’antecedenza logica di quella ritenuta fondata.<br />	<br />
In conseguenza, viene annullato il provvedimento impugnato, non soccorrendo l&#8217;art. 21 octies L. n. 241/1990 per la natura ampiamente discrezionale del provvedimento stesso.<br />	<br />
Sussistono motivi più che giusti per compensare le spese del giudizio fra le parti, in considerazione della complessità del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria <br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Compensa le spese del giudizio fra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2011-n-163/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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