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	<title>1629 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1629 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2010 n.1629</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2010-n-1629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2010-n-1629/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2010 n.1629</a></p>
<p>Pres. Barbagallo &#8211; Est. Vigotti AGCM (Avv. Stato) c/ Mario Cirino Pomicino S.p.a. (Avv.ti R. Marini e C. Di Nanni) 1. Pubblicità ingannevole – Messaggio – Prodotto – Realizzazione all’estero &#8211; Provenienza da azienda italiana – Indicazione &#8211; Ingannevolezza – Sussiste. 2. Pubblicità ingannevole – AGCM &#8211; Valutazione – Professionalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2010-n-1629/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2010 n.1629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2010-n-1629/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2010 n.1629</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo &#8211; Est. Vigotti<br /> AGCM (Avv. Stato) c/ Mario Cirino Pomicino S.p.a. (Avv.ti R. Marini e C. Di Nanni)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblicità ingannevole – Messaggio – Prodotto – Realizzazione all’estero &#8211; Provenienza da azienda italiana – Indicazione &#8211;  Ingannevolezza – Sussiste.  	</p>
<p>2. Pubblicità ingannevole – AGCM &#8211; Valutazione – Professionalità degli utenti – Considerazione – Esclusione – Ragioni.	</p>
<p>3. Pubblicità ingannevole – Messaggio &#8211; Parte generale – Prodotti &#8211; Certificazione di qualità – Attestazione &#8211;  Parte speciale – Diversa attestazione – Ingannevolezza – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ ingannevole un messaggio pubblicitario che indichi la provenienza di un prodotto da un’azienda Italiana certificata mentre l’attività di produzione è svolta presso stabilimenti situati all’estero ed appartenenti ad una diversa impresa, poiché l’attività di promozione dei prodotti e la conseguente pubblicità degli stessi non può prescindere dalla veridicità delle affermazioni indirizzate al pubblico dei potenziali acquirenti.    	</p>
<p>2. La valutazione dell’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario non deve tener conto della competenza e professionalità degli utenti a cui è rivolto. Infatti,  ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 74 del 1992 un messaggio pubblicitario è ingannevole se non corrisponde alle reali caratteristiche del prodotto stesso e se induce in errore le persone alle quali è rivolto potendone pregiudicare il comportamento economico. 	</p>
<p>3. E’ ingannevole un messaggio pubblicitario diffuso in un catalogo in cui si attesta nella parte generale, che ha valore di presentazione e promozione degli articoli proposti, la certificazione europea di qualità dei prodotti, mentre nella seconda parte, specificamente dedicata alla descrizione dei beni, si evidenzia che non tutti i prodotti  rispettano la più aggiornata normativa tecnica europea. Infatti, in tale caso il messaggio promozionale risulta non veritiero e, dunque, idoneo a distorcere le scelte dei consumatori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 254 del 2005, proposto da: 	</p>
<p><b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Mario Cirino Pomicino S.p.A.<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Marini e Carlo Di Nanni, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via dei Monti Parioli N.48; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA :Sezione I n. 09338/2004, resa tra le parti, concernente PUBBLICITA&#8217; INGANNEVOLE.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società Mario Cirino Pomicino;<br />	<br />
Vista la memoria difensiva depositata dalla società appellata;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2010 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Fiorentino e l&#8217;avvocato Di Nanni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’Autorità garante della concorrenza e del mercato chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla società Mario Cirino Pomicino per l’annullamento della deliberazione con la quale la medesima Autorità ha ritenuto ingannevole il messaggio pubblicitario contenuto nel catalogo 2002 per la promozione dei chiusini e delle caditoie in ghisa distribuiti dalla società ricorrente, e ne ha vietato l’ulteriore diffusione.<br />	<br />
La sentenza impugnata considera che il catalogo, indirizzato a soggetti professionalmente operanti nel settore dell’edilizia, non può trarre in confusione i destinatari circa il rispetto della norme EN 124 edizione del 1985 ovvero edizione del 1995, da parte dei singoli articoli, per definire i quali assume rilevanza l’apposita simbologia riportata nella seconda parte della pubblicazione; inoltre, secondo il Tar, l’attestazione della società di essere produttore certificato ISO 9001 dei prodotti, che in realtà sono realizzati in Cina, non configura una pubblicità ingannevole, posto che la società in questione cura effettivamente le attività di progettazione e controllo della produzione.<br />	<br />
L’appello deve essere accolto.<br />	<br />
Va preliminarmente respinta l’eccezione di improcedibilità sopravvenuta dell’appello, sollevata dalla società ricorrente in primo grado (che si è costituita in questo secondo grado, per chiedere la conferma della sentenza impugnata) sul presupposto che l’infrazione contestata si riferisce al catalogo 2002, ormai superato. Non può infatti ritenersi venuto meno l’interesse dell’Amministrazione ad una pronuncia che accerti la legittimità del provvedimento impugnato ai fini del danno eventualmente prodotto, oltre che di regolazione e di accertamento dei limiti e delle condizioni della propria azione.<br />	<br />
Nel merito, l’Autorità ha fondato la qualificazione della pubblicità considerata come ingannevole su un duplice presupposto: l’affermazione, posta all’inizio della pubblicazione, sul possesso della certificazione europea UNI EN 124 nella versione 1995, in realtà posseduta solamente per alcuni prodotti presenti nel catalogo; l’indicazione che i chiusini e le caditoie sono prodotti dalla Mario Cirino Pomicino s.p.a., azienda certificata ISO 9001, mentre l’attività di produzione è svolta presso stabilimenti situati in Cina ed appartenenti a diversa impresa.<br />	<br />
Sotto entrambi i profili il provvedimento impugnato è legittimo e giustificato, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tar.<br />	<br />
L’attività di promozione dei prodotti e la connessa pubblicità degli stessi non può prescindere, infatti, dalla veridicità delle affermazioni che a tale scopo si intendono indirizzare al pubblico dei potenziali acquirenti: e se, come osserva il Tar, è certamente usuale che prodotti realizzati in Cina siano poi commercializzati con il marchio della impresa che li progetta e li controlla in Italia, nondimeno non può essere consentita l’affermazione, a fini promozionale, che gli articoli così realizzati sono prodotti dalla Mario Cirino Pomicino s.p.a., poiché tale affermazione non corrisponde al vero. <br />	<br />
In altre parole, il messaggio pubblicitario, che ha come scopo quello di evidenziare il “valore aggiunto” che dovrebbe rendere più appetibile il prodotto reclamizzato rispetto ai concorrenti, deve corrispondere alle reali caratteristiche del prodotto stesso, indipendentemente dalle competenze del pubblico al quale si rivolge: ciò è reso palese dall’art. 1 d.lgs. n. 74 del 1992, secondo il quale per pubblicità ingannevole deve intendersi “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente”. La circostanza che la sfera dei potenziali acquirenti sia costituita da esperti del settore, enfatizzata dal Tar, non toglie evidenza alla non veridicità della caratteristica sottolineata (“prodotti dalla MCP, azienda certificata ISO 9001”), secondo il comune senso delle parole come potrebbe essere inteso dalle persone raggiunte dal messaggio.<br />	<br />
Del pari, non tutti i prodotti contenuti nel catalogo in esame posseggono la certificazione europea EN 124/95, invece attestata nella parte generale del catalogo, che ha valore di presentazione e promozione degli articoli proposti: come riconosce il Tar, dalla seconda parte della pubblicazione, specificamente dedicata alla descrizione dei prodotti, emerge che non tutti i dispositivi rispettano la più aggiornata normativa tecnica europea, mentre alcuni sono conformi solo a quella del 1987. Contrariamente a quanto ritiene la sentenza impugnata, da tale specificazione non può tuttavia trarsi la conseguenza della non ingannevolezza del massaggio promozionale: per non essere ingannevole, il messaggio deve, infatti, essere veritiero, e quello in esame, pur destinato ad imprenditori del settore, non lo è.<br />	<br />
In conclusione, in accoglimento dell’appello la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.<br />	<br />
Le spese del doppio grado del giudizio vanno poste, come di regola, a carico della parte soccombente, e si liquidano in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Condanna la società appellata a rifondere all’Amministrazione ricorrente le spese di lite, nella misura di 6.000 (seimila) euro per il doppio grado del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />	<br />
Domenico Cafini, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 11/12/2009 n.1629</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-11-12-2009-n-1629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-11-12-2009-n-1629/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 11/12/2009 n.1629</a></p>
<p>Pres. Pugliese, Est. Caminiti O. Diliberto, D. Berardi, S. Boccadutri, R. Soffritti (Avv. S. Crapolicchio) c/ Ufficio Elettorale Nazionale e altri (n.c.), Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato), G. Uggias (Avv.ti G. Carta, S. Pinna) e altri solleva q.l.c. sull&#8217;art. 21, co.1, n. 2, l. 18/79, c.m. dalla l. 10/09, nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-11-12-2009-n-1629/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 11/12/2009 n.1629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-11-12-2009-n-1629/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 11/12/2009 n.1629</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese,  Est. Caminiti<br /> O. Diliberto, D. Berardi, S. Boccadutri, R. Soffritti (Avv. S. Crapolicchio) c/ Ufficio Elettorale Nazionale e altri (n.c.), Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato), G. Uggias (Avv.ti G. Carta, S. Pinna) e altri</span></p>
<hr />
<p>solleva q.l.c. sull&#8217;art. 21, co.1, n. 2, l. 18/79, c.m. dalla l. 10/09, nella parte in cui, in materia di elezione dei membri del Parlamento Europeo, non riconosce&nbsp; alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all&#8217;assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; Parlamento Europeo &#8211; Liste escluse dalla soglia di sbarramento &#8211; Assegnazione seggi con il meccanismo  dei resti  &#8211; Inammissibilità &#8211; Q.l.c. &#8211; Non manifesta infondatezza &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di elezione dei membri del Parlamento Europeo, è rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell&#8217;art. 21, co. 1, n. 2), ultimo periodo, della legge n. 18 del 1979, c.m. dalla l. 20 febbraio 2009, n. 10, nella parte in cui stabilisce una rigida soglia nazionale di sbarramento -pari al 4 % dei voti validi- per l’ammissione delle liste alla ripartizione dei seggi, senza consentire alle liste escluse dalla predetta soglia di partecipare all’assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti (c.d. diritto di tribuna). Trattasi, difatti, di una previsione manifestamente irragionevole e non proporzionale rispetto alle perseguite finalità di maggiore efficacia del sistema politico democratico, comportante altresì la violazione del circuito democratico che, secondo gli artt. 1, 3, 48, 49 e 51 della Cost., deve assicurare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica nazionale nonché a quella delle Istituzioni comunitarie alla stregua del richiamo operato dall’art. 11 della Cost..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso R.G.n.6586 del 2009, proposto</p>
<p>dai Signori <b>On.le Oliviero DILIBERTO</b>, nella qualità di candidato per le elezioni europee nella Lista “Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Partito dei Comunisti Italiani” nella Circoscrizione III-Italia Centrale e di cittadino elettore per le elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009, dal sig. <b>Danilo BERARDI</b>, nella qualità di delegato per le elezioni europee della Lista “Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Partito dei Comunisti Italiani” nella Circoscrizione III-Italia Centrale e di cittadino elettore per le elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009,e dai Signori <b>Sergio BOCCADUTRI e On.leRoberto SOFFRITTI</b>, quali legali rappresentanti dell’Associazione denominata “Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Partito dei Comunisti Italiani”, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Silvio Crapolicchio, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Belsiana, 100; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; l’<b>Ufficio Elettorale Nazionale e l’Ufficio Elettorale Centrale</b>, istituiti entrambi presso la Corte di Cassazione, <b>Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Circoscrizione I° Italia Nord Occidentale, Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Circoscrizione II° Italia Nord Orientale, Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Circoscrizione III° Italia Centrale, Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Circoscrizione IV° Italia Meridionale, Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Circoscrizione V Italia Insulare</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;	</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del sig. <b>On.le Giommaria Uggias</b>, residente in Olbia (OT), proclamato eletto al Parlamento Europeo nella qualità di candidato nella Lista denominata “Italia dei Valori-Lista Di Pietro” nella Circoscrizione V-Italia insulare, rappresentato e difeso in proprio e dagli avv. Giorgio Carta, Silvio Pinna, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Bruno Buozzi, 87; 	</p>
<p>&#8211; del sig. <b>On.le Claudio Morganti</b>, residente in Vaiano (PO), proclamato eletto al Parlamento Europeo nella qualità di candidato nella Lista denominata “Lega Nord” nella Circoscrizione III-Italia Centrale, non costituito in giudizio;	</p>
<p>&#8211; del sig. <b>On.le Oreste Rossi</b>, detto Tino, residente ad Alessandria, proclamato eletto al Parlamento Europeo nella qualità di candidato nella Lista denominata “Lega Nord” nella Circoscrizione I-Italia Nord Occidentale, non costituito in giudizio;<b	
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />	<br />
&#8211; dell’<b>avv. Sonia Viale</b>, quale cittadina elettrice e candidata nella lista Lega Nord per la Circoscrizione III Italia Nord Occidentale, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Manzi, Pietro Piciocchi, Giampaolo Parodi, con domicilio eletto pres	</p>
<p>&#8211; dell&#8217;<b>Associazione politica denominata “Lega Nord per l&#8217;Indipendenza della Padania”</b>, con sede legale in Milano, via C.Bellerio, n. 41, in persona del Segretario e legale rappresentante p.t. On.le Umberto Bossi , il quale agisce anche in proprio ne	</p>
<p>&#8211; dell’“<b>Italia dei Valori</b>”, in persona del Tesoriere e legale rappresentante p.t., On.le Silvana Mura, con sede in Milano, via Felice Casati, n. 1/A, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sergio Scicchitano, con domicilio eletto presso lo studio dello s<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del verbale delle operazioni del 26.6.2009 dell’Ufficio Elettorale Nazionale istituito presso la Corte Suprema di Cassazione per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 6 e 7 giugno 2009, nella parte in cui non è stato assegnato un seggio alla lista denominato “Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Partito dei Comunisti Italiani nonchè, per quanto necessario, &#8211; del verbale dell’Ufficio elettorale Circoscrizionale per l’Italia centrale istituito presso la Corte d’Appello di Roma nella parte nel quale è stato proclamato eletto l’On. Umberto Bossi; &#8211; dell’attestato inviato dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale per l’Italia Centrale istituito presso la Corte d’Appello di Roma all’On. Umberto Bossi, con il quale si è provveduto a comunicare l’avvenuta elezione al Parlamento Europeo; &#8211; del verbale dell’Ufficio elettorale Circoscrizionale per l’Italia Insulare istituito presso la Corte d’Appello di Palermo nella parte nel quale è stato proclamato eletto l’On. Antonio Di Pietro; &#8211; dell’attestato inviato dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale per l’Italia Insulare istituito presso la Corte d’Appello di Palermo all’On. Antonio Di Pietro, con il quale si è provveduto a comunicare l’avvenuta elezione al Parlamento Europeo; &#8211; del verbale dell’Ufficio elettorale Circoscrizionale per l’Italia Nord Occidentale nella parte nel quale è stato proclamato eletto l’On. Umberto Bossi; &#8211; dell’attestato inviato dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale per l’Italia Nord Occidentale, con il quale si è provveduto a comunicare l’avvenuta elezione al Parlamento Europeo all’On. Umberto Bossi; &#8211; del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Nazionale istituito presso la Corte di Cassazione con il quale si è dato atto delle rinunce dell’On. Umberto Bossi, dell’On. Antonio Di Pietro, dell’On. Leoluca Orlando e delle opzioni per le altre circoscrizioni dell’On. Mario Borghezio, dell’On. Luigi De Magistris e dell’On. Sonia Alfano; &#8211; del Comunicato dell’Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione pubblicato nella Serie Generale della G.U. n.158 del 10.7.2009, con il quale è stata resa nota l’elezione dell’On. Claudio Morganti ovvero dell’On. Oreste Rossi, detto Tino ovvero dell’On. Giommaria Uggias, </p>
<p>nonchè per la dichiarazione<br />	<br />
dell’avvenuta elezione al Parlamento Europeo nelle elezioni dei membri spettanti all’Italia del 6 e 7 giugno 2009 dell’On. Prof . Oliviero Diliberto anziché dell’On. Claudio Morganti ovvero dell’On. Oreste Rossi detto Tino ovvero dell’On. Giommaria Uggias. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno – Ufficio Elettorale Centrale; <br />	<br />
Visti gli atti di intervento dell’avv. Sonia Viale nonché dell’Associazione politica denominata “Lega Nord per l’indipendenza della Padania”;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’On.le Giommaria Uggias;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento in giudizio dell’Italia dei Valori;<br />	<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il 1^ Referendario Mariangela Caminiti e uditi per i ricorrenti l’avv.Crapolicchio, per l’Amministrazione intimata l’Avvocato dello Stato M. Borgo, per l’avv. S. Viale l’avv. Reggio D’Aci per delega dell’avv. L.Manzi, l’avv. G. Parodi e l’avv. P Piciocchi , per la Lega Nord e per l’On.Umberto Bossi l’avv. A.Manzi e l’avv. G. Parodi per delega dell’avv. C.Troubetzkoy Hahn , per l’Italia dei Valori l’avv. V. Di Benedetto per delega dell’avv. S.Scicchitano, l’avv. G.Uggias, che si difende in proprio,come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visti l’art. 134 della Costituzione, l’art.1 della L.cost.9 febbraio 1948, n. 1 e succ. mod., l’art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87 e succ. mod.; <br />	<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti rappresentano che in data 1° aprile 2009, con decreto pubblicato nella G.U. del 3.4.2009, il Presidente della Repubblica ha convocato i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo da svolgersi nei giorni 6 e 7 giugno 2009. Precedentemente, con la legge 20 febbraio 2009, n.10, è stato modificato il sistema elettorale vigente per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, prevedendosi la ripartizione dei seggi tra le liste che abbiano superato lo sbarramento del 4 per cento, con l’introduzione nell’art. 21, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo il n.1, il successivo n.1-bis e la sostituzione del n. 2 dello stesso primo comma.<br />	<br />
Concluse le votazioni, l’Ufficio Elettorale Nazionale, istituito presso la Corte di Cassazione, ha redatto il verbale delle operazioni individuando le liste che hanno conseguito una cifra elettorale nazionale pari almeno al 4 per cento dei voti validi espressi. Dopo aver rilevato che il totale delle cifre elettorali nazionali conseguite da tutte le liste è stato pari a n. 30.623.840 voti, l’Ufficio ha attestato il 4 per cento di tale cifra pari a 1.224.953,60 corrispondente a 1.224.954, con approssimazione per eccesso all’unità.<br />	<br />
L’Ufficio Elettorale Nazionale ha individuato poi, ai sensi del predetto art.21, primo comma, n.1 bis, le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, e poi ha proceduto al riparto dei seggi tra le medesime liste, applicando la disposizione di cui al successivo n. 2 del predetto primo comma : <br />	<br />
&#8211; ha diviso il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi, pari a 26.572.238, per il numero dei seggi da attribuire, pari a 72, ottenendo il quoziente elettorale nazionale, pari dunque a 369.058 (tralasciando l<br />
&#8211; ha diviso poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, attribuendo ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risultava contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista; <br />	<br />
&#8211; i restanti seggi, nella specie 2, sono stati assegnati dall’Ufficio Elettorale Nazionale “alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti” (in particolare, Italia dei Valori-Lista Di Pietro, collegata nella Circoscrizione I – Itali<br />
Lamentano i ricorrenti che l’Ufficio Elettorale Nazionale nel fare detti conteggi non avrebbe tenuto conto della memoria presentata in data 26.6.2009 dall’Associazione “Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Partito dei Comunisti Italiani”, sull’applicazione della norma in questione.<br />	<br />
In seguito, l’Ufficio Elettorale Nazionale ha provveduto, ai sensi del predetto art.21, primo comma, n. 3, alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi attribuiti alle predette liste. A tal fine, l’Ufficio ha anzitutto diviso la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero di seggi attribuiti alla lista stessa, ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Ha poi attribuito a ciascuna lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista è risultato contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista ed ha assegnato i seggi non assegnati ad ogni lista con il metodo dei quozienti interi, a favore delle circoscrizioni nelle quali la lista ha conseguito il maggior numero di resti. E così l’Ufficio Elettorale ha assegnato il nono seggio spettante alla “Lega Nord” nella Circoscrizione III-Italia Centrale, con un resto di 186.988 e ha assegnato il settimo seggio spettante all’”Italia dei Valori-Lista Di Pietro”, nella Circoscrizione V-Italia Insulare, con un resto di 186.326.<br />	<br />
Con comunicato del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –Serie Generale n.158 del 10.7.2009, l’Ufficio Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione ha infine proclamato gli eletti al Parlamento Europeo. A seguito delle rinunce e opzioni ammesse nella Circoscrizione III-Italia Centrale per la lista “Lega Nord” è stato proclamato eletto l’On. Claudio Morganti (con 2710 preferenze), nella Circoscrizione 1 – Italia Nord Occidentale, per la lista “Lega Nord” è stato proclamato eletto l’On. Oreste Rossi , detto Tino (con 14.390 preferenze), nella Circoscrizione V – Italia Insulare per la lista “Italia dei Valori-Lista Di Pietro” è stato proclamato eletto l’On. Giommaria Uggias (con 17.476 preferenze).<br />	<br />
Ne è derivato che alla lista “Partito della Rifondazione Comunista-SinistraEuropea- Partito dei Comunisti Italiani”, odierna ricorrente, nonché alla lista “Sinistra e Libertà-Federazione dei Verdi” non sono stati assegnati seggi, pur avendo le stesse avuto candidati maggiormente votati rispetto a coloro che hanno beneficiato dell’assegnazione dei due seggi residuati dopo l’assegnazione dei seggi “a quoziente pieno”.<br />	<br />
Pertanto, i ricorrenti hanno impugnato gli atti, meglio indicati in epigrafe, con ricorso proposto a questo Tribunale amministrativo regionale, deducendo le seguenti censure: 1) Erronea e illegittima applicazione degli artt. 21 e 22 della Legge n. 18 del 1979, così come modificati dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento, irragionevolezza, illogicità, carente, assente e/o erronea motivazione, vessatorietà, disparità di trattamento, violazione del principio di uguaglianza, ingiustizia manifesta, assenza del presupposto, difetto di istruttoria: in particolare, non sarebbe stata correttamente applicata la norma di cui all’ultimo periodo della norma recata dall’art.21, primo comma, n. 2, della citata legge n. 18 del 1979 e succ. mod., il quale prevede che “si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale”. Questa disposizione imporrebbe di considerare, nell’assegnazione dei seggi che rimangono ancora da attribuire dopo che si è divisa la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale nazionale, non solo le liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti, ma anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno partecipato all’attribuzione dei seggi non avendo raggiunto il quoziente elettorale nazionale: ossia delle liste che non hanno conseguito sul piano nazionale il 4 per cento dei voti validi e non hanno dunque partecipato all’assegnazione dei seggi a coefficiente c.d. pieno.<br />	<br />
Secondo i ricorrenti l’intenzione del legislatore sarebbe quella di prevedere un meccanismo tale da consentire a quelle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4 per cento un diritto di tribuna, consentendo alle stesse di partecipare all’assegnazione di quei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti. <br />	<br />
Ciò si evincerebbe anche dal comunicato del Ministero dell’Interno del 24.2.2009 che, nell’annunciare l’entrata in vigore del quoziente elettorale del 4 per cento, ha segnalato che in virtù di tale sbarramento sono individuate “le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi “, ma pure che “si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale”.<br />	<br />
Inoltre, secondo i ricorrenti la circostanza per la quale la norma ammetterebbe al riparto dei seggi residui da attribuire con i resti anche le liste che non hanno raggiunto il 4 per cento dei voti validi risulterebbe confermata,“a contrario”, dai lavori preparatori della legge 20 febbario 2009, n. 10 e, in particolare dalla relazione accompagnatoria all’A.S. n. 1360-A, disegno di legge di approvazione delle modifiche alla legge n. 18 del 1979. Secondo detta relazione, in assenza dell’ultimo periodo, vi sarebbe il rischio di ritenere escluse dall’assegnazione dei resti anche liste che avessero superato lo sbarramento, ma che non avessero raggiunto il quoziente elettorale nazionale, che in quel caso sarebbe superiore al 4 per cento: caso, questo, che potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui il numero dei seggi spettanti all’Italia &#8211; non fissato per legge e determinato sulla base di un rinvio alle competenti fonti europee &#8211; scendesse al di sotto delle venticinque unità.<br />	<br />
Ma in realtà, secondo i ricorrenti, il legislatore, al momento dell’approvazione della norma, non può non aver tenuto conto del numero dei seggi spettanti all’Italia; e anche del fatto che a regime, sulla base del Trattato di Lisbona, detto numero sarà pari a 73.<br />	<br />
Quindi la lettura data dai relatori della legge apparirebbe slegata sia dalla realtà che dalla lettera della norma. Secondo i ricorrenti, occorrerebbe far riferimento al significato proprio delle parole e dall’intenzione del legislatore: ove esso avesse voluto escludere le suddette liste dall’assegnazione dei seggi restanti con il meccanismo dei maggiori resti, lo avrebbe potuto fare esplicitamente, non inserendo tale ultimo periodo nella disposizione in questione.<br />	<br />
L’interpretazione accolta dai ricorrenti intende rispondere anche a principi di ragionevolezza ed equità, nonché al criterio della “non ridondanza”, che impone di evitare &#8211; fino ai limiti del possibile &#8211; di intendere come inutili le parole impiegate dal legislatore.<br />	<br />
2) Profili di manifesta illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 3, 48 e 49 della Costituzione Italiana: l’introduzione di una soglia di sbarramento del 4 per cento che impedirebbe ad ogni lista che non ha raggiunto tale limite la possibilità di ottenere degli eletti, seppure solo per attribuire loro di ottenere un diritto di tribuna, presenterebbe profili di manifesta illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 3, 48 e 49 della Cost.. Infatti, una soglia di sbarramento così alta, non mitigata dall’introduzione di un c.d. diritto di tribuna, finirebbe per non dare alcun valore ai voti di milioni di elettori, che in tal modo non potrebbero concorrere con metodo democratico a determinare la politica italiana, ai sensi dell’art.49 della Cost., con la conseguenza che la norma per superare lo scoglio dell’illegittimità costituzionale dovrebbe essere interpretata nel senso proposto dai ricorrenti, con la conseguente assegnazione dell’ultimo seggio attribuito con i resti nelle circoscrizioni III-Italia Centrale ovvero I-Italia Nord Occidentale e V-Italia Insulare.<br />	<br />
Concludono con la richiesta di annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e la proclamazione del candidato On. Oliviero Diliberto in sostituzione del candidato On. Claudio Morganti, ovvero dell’On. Oreste Rossi, detto Tino ovvero dell’On. Giommaria Uggias.<br />	<br />
Hanno proposto analoghi atti di intervento ad opponendum l’avv. Sonia Viale, elettrice candidata nella Lista Lega Nord alle predette elezioni europee, nonché l’Associazione politica “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania”; in particolare, la prima ha rappresentato di aver proposto parallelo gravame a questo Tribunale avverso gli atti con cui l’Ufficio Elettorale Nazionale ha attribuito il seggio spettante alla lista “Lega Nord” nella circoscrizione III Italia Centrale all’On.. Morganti, secondo non eletto della Lista, proclamandolo eletto, per effetto dell’esercizio di opzione dell’On. Borghezio. Tale circostanza avrebbe impedito alla ricorrente di potere confidare nell’esercizio del diritto di opzione per l’elezione nella Circoscrizione III da parte dell’On. Borghezio, collocandosi in posizione utile per essere eletta in surrogazione nella Circoscrizione I, nella quale ella in seguito alla rinuncia dell’On. Bossi, era risultata prima dei non eletti, ovvero di poter beneficiare in caso di inerzia dell’On. Borghezio rispetto all’esercizio dell’opzione, dell’eventuale sorteggio favorevole previsto dall’art.41, primo comma, secondo periodo della legge n. 18 del 1979. Gli intervenienti evidenziano che la situazione in cui versa la Lista istante sarebbe completamente diversa da quella evocata dalla norma citata che si riferisce alle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale, sul presupposto che &#8211; a seguito dell’introduzione dello sbarramento del 4 per cento – esse abbiano superato tale soglia integrando così la condizione principale per l’ammissione al riparto dei seggi. La lista in questione pur avendo superato il quoziente elettorale nazionale (pari a 369.058), avrebbe tuttavia ottenuto un numero di voti inferiore al 4 per cento di quelli validi. Inoltre, precisa l’interveniente che la disposizione evocata non sarebbe stata inserita dal legislatore elettorale del 2009, contestualmente alla clausola di sbarramento, risultando già presente nella legge n. 18 del 1979. Essa in seguito all’introduzione della soglia di sbarramento presenterebbe una diversa e più ridotta portata. Infine, nel replicare agli asseriti profili di incostituzionalità sollevati, l’interveniente ha evidenziato che l’introduzione della clausola di sbarramento non rappresenterebbe una scelta irragionevole, in quanto volta a rafforzare la stabilità delle maggioranze parlamentari e del potere esecutivo evitando eccessive frammentazioni. <br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno-Ufficio Elettorale Centrale eccependo il difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo, trattandosi di organo straordinario e temporaneo che si scioglie subito dopo la proclamazione degli eletti esaurendo la propria funzione, mentre l’unica legittimata passiva è l’Amministrazione interessata.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio l’avv.Giommaria Uggias, in proprio, per resistere al ricorso e ha controdedotto alle censure attoree eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione dei ricorrenti atteso che la lista ricorrente non avrebbe diritto ad alcun seggio in quanto avrebbe ottenuto una cifra elettorale nazionale superiore al quoziente elettorale nazionale pari a 369.058, non sussistendo così i presupposti per l’applicazione della disposizione invocata. La lista non ha conseguito il 4 per cento dei voti validi e, pertanto, sarebbe stata correttamente esclusa dal riparto dei seggi. Lamenta il controinteressato che parte avversa sembrerebbe sovrapporre la nozione di quoziente elettorale nazionale con la nozione di soglia di sbarramento, mentre si tratterebbe di concetti giuridicamente e matematicamente distinti. Inoltre, il legislatore elettorale del 2009 non avrebbe inteso riconoscere alcun diritto di tribuna, ma pur introducendo la soglia dello sbarramento del 4 per cento avrebbe mantenuto invariata la norma di chiusura nella sua formulazione originaria, e cioè che costituiscono “resto” anche i voti delle liste che non hanno raggiunto almeno una volta il quoziente elettorale nazionale.<br />	<br />
Con atto ritualmente notificato l’ “Italia dei Valori” è intervenuta in giudizio, sostenendo la legittimità della clausola dello sbarramento nella ripartizione dei seggi introdotta dalla legge n. 10 del 2009 e ha concluso per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Con memoria conclusionale i ricorrenti hanno ribadito le proprie posizioni riguardo la illegittimità degli atti impugnati e la richiesta di annullamento degli stessi insistendo sugli asseriti profili di incostituzionalità dell’art. 21 della legge n. 18 del 1979. <br />	<br />
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2009, dopo la discussione la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Collegio deve preliminarmente esaminare, ai fini della decisione, il quadro normativo che regola la materia ponendo l’attenzione sulla prospettata questione di legittimità costituzionale avanzata dai ricorrenti, in relazione all’art.21 della legge n. 18 del 1979, con particolare riferimento agli artt. 3, 48 e 49 della Costituzione. <br />	<br />
1.1. Al riguardo, occorre richiamare la pregiudiziale disciplina comunitaria e, nello specifico,la Decisione del Consiglio 76/787/CECA/CEE/EURATOM del 20.9.76, che all’art.189 stabilisce che “Il Parlamento europeo, composto da rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita poteri che gli sono attribuiti dal presente Trattato” e all’art. 190 prevede che “I rappresentanti al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:…(…).il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un’adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità…”. <br />	<br />
La materia elettorale europea è stata disciplinata a livello nazionale con la legge n. 18 del 1979, la quale dispone all’art. 1 che “i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22”, e all’art. 2 prevede che “Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A….Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all’Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”.<br />	<br />
Il successivo art. 21 della citata legge n. 18 del 1979 prevede il computo dei voti e il riparto dei seggi secondo il seguente schema seguito dall’Ufficio Elettorale Nazionale, il quale, compiuto lo scrutinio:<br />	<br />
a) riceve gli estratti dei verbali degli uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso le corrispondenti circoscrizioni;<br />	<br />
b) sulla base di tali atti, procede a determinare la cifra nazionale di ciascuna lista, ottenuta dalla somma dei voti validi conseguiti da ciascuna lista su tutto il territorio nazionale;<br />	<br />
c) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi; <br />	<br />
d) procede al riparto dei seggi tra le liste che abbiano superato la soglia del 4 per cento in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine si divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale; il quoziente nazionale così ottenuto,di cui si tralascia l’eventuale parte frazionaria indica, in buona sostanza, il numero dei voti necessari per ottenere un seggio;<br />	<br />
e) infine, per conoscere il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista, provvede a dividere la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista (cioè la suddetta somma dei voti ottenuti da ogni lista) per tale quoziente elettorale nazionale;<br />	<br />
f) attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista (assegnazione dei seggi a quoziente intero);<br />	<br />
g) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale.<br />	<br />
Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista si procede alla distribuzione successiva nelle singole circoscrizioni. A tal fine:<br />	<br />
&#8211; si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il totale dei seggi ad essa già attribuiti, determinando così il quoziente elettorale di lista;<br />	<br />
&#8211; si dividono i voti ottenuti da ogni lista nella singola circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale) per il quoziente elettorale di lista. In tal modo si assegnano i seggi a quoziente intero; i seggi che eventualmente rimangono ancora da attribuir<br />
&#8211; se in una circoscrizione ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi componenti, risultano eletti tutti i candidati della lista e di procede ad un nuovo riparto dei seggi per tutte le altre circoscrizioni sulla base del secondo quoziente di l<br />
Il richiamato art. 21 della legge n. 18 del 1979 ha subìto delle modificazioni e integrazioni per effetto della legge 20 febbraio 2009, n. 10, che ha aggiunto il n.1-bis al primo comma del predetto articolo, stabilendo una soglia di sbarramento non superiore al 4 per cento dei suffragi espressi per le liste che partecipano al voto (alla luce di quanto consentito dalla Decisione 2002/772/CE, EURATOM del 25 giugno 2002).<br />	<br />
Secondo i ricorrenti, tale meccanismo derogatorio va applicato unitamente al criterio della proporzionalità che contraddistingue il sistema elettorale del Parlamento europeo (rapporto tra popolazione e numero di seggi che varia in funzione della popolazione) e, nella specie, censurano il fatto che i voti raccolti dalle liste che non superano il 4 per cento non concorrano all’assegnazione dei seggi con il meccanismo dei resti.<br />	<br />
Nel verbale delle operazioni del 26.6.2009, l’Ufficio Elettorale Nazionale ha replicato alle osservazioni avanzate dai candidati esclusi, che hanno contestato tra l’altro l’antinomia tra l’art.2 e l’art. 21 della legge n. 18 del 1979 sul meccanismo del riparto dei seggi, precisando che l’assegnazione dei seggi alle liste è un’operazione che presuppone che vi siano dei voti da ripartire in seggi, e che pertanto avviene dopo aver individuato la cifra elettorale nazionale superiore al 4 per cento con successivo travaso a livello circoscrizionale sulla base dei voti conseguiti.<br />	<br />
I candidati esclusi contestano il mancato rispetto del carattere proporzionale del voto e la necessità di rendere operativo l’ultimo periodo del n. 2 del primo comma dell’art.21 in esame, il quale, pur essendo stato confermato anche a seguito della novella di cui all’art.1 della legge n. 10 del 2009, non sarebbe stato tuttavia applicato dall’Ufficio Elettorale.<br />	<br />
Secondo detti candidati esclusi, pertanto, sarebbe illegittima l’applicazione della norma fatta dal predetto Ufficio Elettorale, il quale precisa che “i resti prodotti dai quozienti di lista possono essere utilizzati coerentemente per confrontare le performances della stessa lista nelle diverse circoscrizioni, ma risultano inutilizzabili, per la loro disomogeneità, per il confronto dei risultati conseguiti nelle diverse liste nella stessa circoscrizione”. Al contrario, secondo parte ricorrente, il rispetto del carattere proporzionale del voto porterebbe a ritenere che nell’assegnazione dei seggi da attribuire dopo che si è divisa la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale nazionale, andrebbero considerate non solo le liste per le quali le ultime divisioni hanno ottenuto maggiori resti, ma anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno partecipato all’attribuzione dei seggi non avendo raggiunto il quoziente elettorale nazionale per il mancato conseguimento sul piano nazionale di almeno il 4 per cento dei voti validi.<br />	<br />
Il risultato elettorale derivato, al contrario, dall’applicazione dell’art. 21 della citata legge n. 18 del 1979 ad opera dell’Ufficio Elettorale ha fatto sì che i ricorrenti abbiano ottenuto un numero di voti superiore, in termini di resti, rispetto a quelli ottenuti dalla “Lega Nord” e “IDV”, senza che agli stessi sia stato attribuito alcun seggio.<br />	<br />
Conseguenza di ciò è che i voti delle liste escluse per effetto dello sbarramento, espressi da cittadini elettori della UE, non appaiono aver avuto alcun peso nella competizione elettorale, con pregiudizio del principio di rappresentanza parlamentare (territoriale e politica). Tale effetto discorsivo sarebbe derivante dalla scelta legislativa adottata da ultimo con la modifica del predetto art. 21. L’introduzione della soglia di sbarramento, seppur consentita dalla decisione del Consiglio del 1976 e non contestata dai ricorrenti nel ricorso, andrebbe tuttavia ponderata, relativamente alle sue modalità di attuazione &#8211; e soprattutto qualora vi sia la combinazione con il meccanismo di suddivisione in circoscrizioni, nel senso di non svilire il principio di proporzionalità e di consentire che il Parlamento europeo, risultante a seguito delle elezioni svolte negli Stati membri, sia composto “di rappresentanti dei cittadini dell’Unione”.</p>
<p>2. Nel merito, assume rilievo, in via preliminare la verifica della possibilità di attribuire al primo comma, n. 2, dell’art. 21 citato, il significato invocato dai ricorrenti, ai fini dell’eventuale accoglimento del ricorso.<br />	<br />
2.1. In particolare secondo i ricorrenti, come si è detto, l&#8217;Ufficio Elettorale Nazionale, nel procedere all&#8217;assegnazione dei seggi, avrebbe applicato in maniera erronea e illegittima il disposto dell&#8217;art. 21, primo comma, n.2) della legge n. 18 del 1979, come modificato dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, secondo cui “si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale&#8221;. La corretta applicazione di questa disposizione avrebbe dovuto portare all’attribuzione di un seggio a ciascuna delle liste denominate &#8220;Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea-Partito dei Comunisti Italiani&#8221; (nella Circoscrizione II-Italia Centrale) e &#8220;Sinistra e Libertà-Federazione dei Verdi&#8221; (Circoscrizione IV -Italia Meridionale). Ciò in quanto dell&#8217;assegnazione dei seggi che rimangono ancora da attribuire, dopo che si è divisa la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale nazionale, beneficiano non solo le liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti, ma anche le liste che non hanno partecipato all&#8217;attribuzione dei seggi non avendo raggiunto il quoziente elettorale nazionale (4 per cento dei voti validi).<br />	<br />
Secondo i ricorrenti, quindi, il legislatore avrebbe previsto un &#8220;diritto di tribuna&#8221;, consentendo anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all&#8217;assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti.<br />	<br />
Il predetto contenuto applicativo della norma sarebbe confermato da molteplici elementi. In primo luogo, in caso contrario il legislatore si sarebbe dovuto limitare a non inserire il periodo in esame, che non potrebbe avere altro significato: in particolare, secondo i ricorrenti andrebbe considerato come del tutto non plausibile il tentativo di spiegazione “postuma” della norma fornito dai relatori al Disegno di legge A.S. n. 1360-A, di approvazione delle modifiche alla legge n.18 del 1979, secondo i quali si sarebbe trattato di una sorta di norma di chiusura volta a garantire il funzionamento del sistema di riparto anche nel caso di liste prive del quorum necessario ad ottenere un seggio “pieno”, pur avendo superato il 4 per cento dei voti.<br />	<br />
Infatti -argomentano i ricorrenti- si tratterebbe di un’ipotesi allo stato del tutto teorica, avendo oggi l’Italia ben 72 seggi fra cui ripartire i voti ottenuti dalle molto meno numerose liste in lizza, e comunque irrealistica anche per il futuro, in base al rispetto del metodo proporzionale.<br />	<br />
In secondo luogo, la clausola in esame, secondo i ricorrenti, risponderebbe in realtà all’esigenza costituzionale di introdurre un correttivo alla citata clausola di sbarramento, la quale altrimenti vanificherebbe del tutto la volontà di circa 3 milioni e 400 mila elettori italiani (cifra ottenuta sommando tutte le liste sotto al 4 per cento).<br />	<br />
In terzo luogo, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’attuazione della norma nel senso indicato sarebbe doverosa, essendo l’unica che consentirebbe di evitare l’illegittimità costituzionale dell’intera disposizione, con particolare riguardo alla violazione degli artt. 3, 48 e 49 della Costituzione.<br />	<br />
2.2. In realtà, a giudizio del Collegio occorre evitare di fraintendere il concetto di “cifra elettorale nazionale” (presupposto previsto, nel minimo del 4 per cento, per l&#8217;ammissione al riparto dei seggi) con quello di “quoziente elettorale nazionale” (frutto di un’elaborazione matematica per l’assegnazione in concreto dei seggi).<br />	<br />
Ne consegue che il riferimento della norma al mancato raggiungimento del quoziente elettorale nazionale non può essere esteso al caso del mancato raggiungimento del quorum elettorale nazionale del 4 per cento da parte di una lista: non sembra infatti possibile assimilare i risultati delle liste che in ipotesi non hanno raggiunto un quoziente elettorale nazionale intero nel meccanismo di ripartizione dei seggi, da un lato, a quelli delle liste che non hanno affatto partecipato all&#8217;attribuzione dei seggi, in quanto non hanno raggiunto il quorum minimo del 4 per cento dei voti validi espressi, dall’altro.<br />	<br />
Infatti, secondo l’inequivocabile lettera della legge, si ricorre ai maggiori resti per l&#8217;attribuzione eventuale dei seggi che non si siano potuti assegnare con i quozienti interi, ma senza con questo poter derogare alla esplicita previsione normativa dello sbarramento del 4 per cento: nel senso che partecipano all&#8217;assegnazione con i resti solo quei partiti o gruppi che, pur avendo superato il 4 per cento, non abbiano eventualmente raggiunto un quoziente elettorale intero, ovvero abbiano i maggiori resti tra i voti riportati dai partiti ammessi all’assegnazione dei seggi per aver superato il 4 per cento.<br />	<br />
La lettura testuale della norma è confermata dall’oggettiva ratio legis, atteso che la clausola invocata dai ricorrenti era già presente nel testo della legge elettorale prima dell’introduzione della soglia del 4 per cento, ed è ora stata mantenuta, nella complessiva riformulazione dell’articolo interamente novellato, presumibilmente per le stesse ragioni che a suo tempo portarono all’ introduzione della stessa come norma di chiusura del sistema (coerentemente con il carattere generale e astratto della legge, rivolta in ipotesi anche alle possibili &#8211; per quanto improbabili -evenienze del futuro); mentre nessun indizio sembra consentire di attribuirle una nuova e ulteriore funzione di correttivo degli effetti del previsto sbarramento, a fronte del chiaro tenore testuale della disposizione che &#8211; nel testo ora sostituito &#8211; limita la ripartizione dei seggi alle liste che abbiano superato la soglia del 4 per cento.<br />	<br />
2.3. Conclusivamente, a giudizio del Collegio il disposto dell&#8217;art. 21, primo comma , n. 2), ultimo periodo, della legge n. 18 del 1979, come modificato dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, secondo cui “si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale&#8221;, in base al suo tenore letterale, alla sua collocazione sistematica nell’ambito dell’art. 21, e alla oggettiva ratio della legge, non si presta all’applicazione evolutiva auspicata dai ricorrenti, volta a porre un correttivo alla soglia del 4 per cento in conformità alla disciplina costituzionale richiamata dai medesimi: di conseguenza, la prospettazione contenuta al riguardo nel ricorso deve essere disattesa in applicazione del citato art. 21, che diventa così norma rilevante ai fini della decisione del giudizio a quo.</p>
<p>3. Premessa la indicata rilevanza della norma ai fini del detto giudizio, diviene allora necessario che il Collegio esamini la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dai ricorrenti.<br />	<br />
3.1. Preliminarmente, è necessario chiarire che la questione sollevata riguarda, in realtà, non la specifica disposizione (art.21, primo comma, n. 2, ultimo periodo), che come si è visto non risulta affatto applicabile alla fattispecie (non assumendo quindi alcun rilievo nel giudizio in epigrafe) e neppure la mancata previsione di quel “correttivo” (alla soglia di sbarramento) rappresentato dalla medesima clausola nel significato attribuito dai ricorrenti (questione di merito, suscettibile di una valutazione “quantitativa” e, quindi, riconducibile alla discrezionalità del legislatore), bensì la più complessiva previsione dell’art. 21 della legge n. 18 del 1979 che, nel testo sostituito dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, al n.1 bis del primo comma, stabilisce una rigida soglia di sbarramento pari al 4 per cento dei voti validi per l’ammissione delle liste alla ripartizione dei seggi e al rimborso delle spese elettorali, e impedisce l’accoglimento della domanda dei ricorrenti, presentando però profili, a giudizio del Collegio non manifestamente infondati, di possibile incostituzionalità per la manifesta irragionevolezza e ingiustizia (nei confronti di quegli elettori) della previsione di legge, e per il conseguente possibile eccesso o sviamento di potere del legislatore rispetto alle dichiarate finalità di maggiore razionalità ed efficacia del sistema, in violazione delle norme costituzionali che disciplinano l’esercizio della sovranità popolare nel nostro Paese.<br />	<br />
3.2. E’ quindi opportuno un secondo chiarimento preliminare, concernente il profilo di illegittimità costituzionale che riguarda &#8211; in primo luogo e in via diretta &#8211; non la compatibilità della norma in esame con il diritto dell’Unione europea bensì la possibile violazione, da parte della stessa, della nostra Carta Costituzionale, con riguardo al procedimento relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali la cui disciplina è rimessa al diritto nazionale alla stregua del noto criterio di sussidiarietà. Sotto tale ultimo aspetto, risulta poi confermata la rilevanza della questione, atteso che una eventuale pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale, imporrebbe di decidere la posizione dei ricorrenti, ancora non definitiva in ragione del giudizio in corso, alla stregua della nuova disciplina che ne risulterebbe.<br />	<br />
3.3. Ciò premesso, il Collegio deve necessariamente richiamare le disposizioni costituzionali e comunitarie di riferimento rilevanti in questa sede. <br />	<br />
3.4. Viene dunque in primo luogo in rilievo l’articolo 11 Cost., che secondo la più autorevole dottrina e la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale costituisce la base giuridica dell’adesione dell’Italia all’Unione Europea, e secondo il quale “L’Italia (…) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”. Lo stesso tenore letterale della norma richiama alla mente l’art. 1 Cost, secondo cui “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, risultandone confermata la necessità &#8211; comunque rinvenibile dal complessivo sistema giuridico &#8211; che anche l’esercizio delle procedure nazionali relative all’attribuzione di profili di sovranità all’Unione Europea, quali l’elezione degli europarlamentari, avvenga in conformità al principio democratico, così come disciplinato dalla nostra Costituzione, in modo analogo a quanto accade per l’esercizio della sovranità popolare in ambito nazionale mediante le elezioni politiche, partecipando quindi i due momenti (elezioni nazionali e al Parlamento europeo) alla medesima esigenza di rispetto dei principi costituzionali che disciplinano l’esercizio della sovranità popolare ai sensi dell’art. 1 della Costituzione.<br />	<br />
3.5. Peraltro, la Costituzione italiana non prevede alcuna disposizione in materia di sistema elettorale strettamente inteso, limitandosi a sancire, all’art. 48, che “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto” e a prescrivere, all’art.56, il suffragio universale e diretto per l’elezione della Camera dei Deputati.<br />	<br />
Da ciò discende, come ricordato dai controinteressati intervenuti in giudizio, che &#8220;la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa, censurabile in sede di giudizio di costituzionalità solo quando risulti manifestamente irragionevole&#8221; (Corte cost., ord. n. 260 del 2002).<br />	<br />
La Corte costituzionale ha, altresì, precisato che i correttivi che possono essere introdotti nell&#8217;ambito di un sistema elettorale &#8220;non incidono sulla parità di condizione dei cittadini e sull&#8217;eguaglianza del voto, che non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettore, rimessa ai meccanismi del sistema elettorale determinati dal legislatore&#8221; (Corte cost., sent. n. 356 del 1998). In altri termini, &#8220;il principio di eguaglianza non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell&#8217;elettore. Risultato che dipende, invece, dal sistema che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche ed amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni elettorali&#8221; (Corte cost. sent. n. 43 del 1961).<br />	<br />
3.6. Nel caso specifico, inoltre, la decisione del Consiglio dell&#8217;Unione europea del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 -recante modifiche alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, EURATOM (Atto relativo all&#8217;elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale e diretto) – ha consentito agli Stati membri di prevedere la fissazione di una soglia minima per l&#8217;attribuzione dei seggi, precisando solo che non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5 per cento dei suffragi espressi, e molti Paesi comunitari risultano averla introdotta.<br />	<br />
Ne consegue che, a giudizio del Collegio, la disciplina di legge nazionale che ha introdotto una clausola di sbarramento del 4 per cento -inferiore, quindi, al limite massimo consentito dal legislatore comunitario -non può solo per questo ritenersi in contrasto con il citato articolo 48 Cost. e con le ulteriori disposizioni costituzionali sopra richiamate.<br />	<br />
Ne discende, sotto tale profilo, la manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale.</p>
<p>4. Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover approfondire, anche “d’ufficio”, gli ulteriori profili di costituzionalità della questione sollevata dai ricorrenti, e osserva, pertanto, che proprio la sopra richiamata giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la determinazione dei sistemi elettorali è comunque censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti “manifestamente irragionevole&#8221;. La valutazione del Collegio in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale deve, quindi, estendersi ai possibili ulteriori profili direttamente connessi della dedotta manifesta irragionevolezza e ingiustizia della previsione normativa di cui al citato art. 21 (in quanto non riconosce il c.d.”diritto di tribuna” anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all’assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti) rispetto alla dichiarata finalità di garantire una maggiore razionalità ed efficacia del sistema rafforzando la stabilità delle maggioranze parlamentari e del potere esecutivo e favorendo le aggregazioni politiche nella sede comunitaria.<br />	<br />
4.1. Anche in questo caso il Collegio ritiene, in conformità a quanto osservato al precedente paragrafo n. 3.4., che il rispetto del principio costituzionale democratico che disciplina l’esercizio della sovranità popolare ai sensi dell’art. 1 Cost. debba essere valutato (così per le elezioni nazionali come per quelle al Parlamento europeo) alla stregua della ragionevolezza della norma di legge con esclusivo riguardo alle specifiche disposizioni costituzionali di riferimento.</p>
<p>5. Appare allora necessario partire dalla ricognizione dei diversi modi di esercizio della sovranità popolare: innanzitutto, “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” (art. 49 Cost); essi possono, inoltre, partecipare a sindacati (art. 39 Cost.), associazioni e comitati (artt. 2 e 18 Cost), impegnarsi direttamente nel sociale (alla stregua del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost.) ed hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero, informare ed essere informati (art. 21 Cost.). Diverso è il caso, in cui, tramite il voto (uguale, libero e segreto ai sensi dell’art. 48 Cost.) ciascun componente del corpo elettorale (organo del Popolo) può partecipare agli strumenti di democrazia diretta e rappresentativa, poiché in questo caso, evidentemente, la disciplina di legge ordinaria (quale quella in esame) deve essere coerente e non contraddittoria rispetto al ruolo attribuito dall’ordinamento costituzionale all’assemblea rappresentativa che viene in tal modo eletta.</p>
<p>6. Per quanto concerne l’ambito nazionale la nostra Costituzione delinea uno Stato di diritto democratico caratterizzato da una forma di governo parlamentare, ovvero in cui il Parlamento è eletto direttamente dal Popolo e lo rappresenta, e quindi adotta le leggi e accorda la fiducia all’Esecutivo, operando secondo le previste maggioranze (art. 64 Cost.).<br />	<br />
La duplice conseguenza di questo sistema è costituita, da un lato, dalle prerogative d’indipendenza garantite ad “ogni membro del Parlamento”, poiché ciascun parlamentare “rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato” (art. 67 Cost.) e, dall’altro, dalla latitudine dei compiti conferiti, nel rispetto del principio della separazione dei Poteri, al Parlamento e a ciascuno dei parlamentari, mediante il potere d’iniziativa legislativa, di proposizione di mozioni, d’inchiesta (art. 82 Cost.) e di sindacato ispettivo (mozioni, interrogazioni, interpellanze). Questi elementi sfuggono al principio maggioritario e valorizzano, invece, la funzione autonomamente e personalmente svolta di ogni rappresentante democraticamente eletto al Parlamento.</p>
<p>7. Per il Parlamento europeo, fermo restando quanto osservato circa la necessaria conformità delle norme nazionali di disciplina delle elezioni europee al principio democratico disciplinato dalla nostra Costituzione, valgono analoghe considerazioni, atteso che:<br />	<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 9 A del Trattato europeo tale organo esercita, oltre alle funzioni legislativa e di bilancio (congiuntamente al Consiglio) anche le funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai Trattati;<br />	<br />
&#8211; le sopra richiamate Decisioni del Consiglio del 1976 e del 2002 hanno imposto l’adozione di un sistema elettorale proporzionale, consentendo la ripartizione nazionale in circoscrizioni purchè “senza pregiudicare complessivamente il carattere proporziona<br />
<br />	<br />
8. Da quanto finora osservato discende, a giudizio del Collegio, la possibile illegittimità costituzionale di una norma di legge elettorale che pregiudichi la garanzia di indipendenza dei parlamentari nella rappresentanza della Nazione senza vincoli di mandato e che, quindi, offuschi nei loro confronti il principio di responsabilità diretta e personale di ogni soggetto investito di pubbliche funzioni. Principio che costituisce invece il cardine fondante di ogni moderna democrazia liberale, sia al momento della presentazione delle candidature, che, come nella fattispecie in esame, nei momenti successivi senza interrompere il “filo” democratico che, secondo la Costituzione, lega i seguenti momenti: &#8211; la possibilità di ciascun cittadino di concorrere a determinare la politica nazionale associandosi in un partito politico (art. 49 Cost); &#8211; il diritto di ciascun componente del corpo elettorale, nel determinare la politica nazionale, di concorrere direttamente (mediante il proprio voto uguale, libero e segreto ai sensi dell’art. 48 Cost) all’elezione dei Parlamentari; &#8211; il potere di ciascun Parlamentare, in tal modo eletto, di rappresentare la Nazione ed esercitare le sue funzioni senza vincolo di mandato (ai sensi dell’art. 67 Cost.); &#8211; il conseguente esercizio, da parte di ciascun parlamentare dei propri poteri d’iniziativa legislativa, d’indirizzo politico e di sindacato ispettivo previsti (direttamente o indirettamente) dalla Costituzione, che sfuggono al principio maggioritario e che postulano, viceversa, un’adeguata “rappresentanza politica” dell’intera “Nazione” (e non solo di una più o meno ampia cerchia, politica, territoriale o economico-professionale, di elettori). <br />	<br />
Resta, pertanto, preclusa, secondo la ricostruzione del vigente ordinamento costituzionale operata dal Collegio, la legittima introduzione di clausole maggioritarie o di sbarramento, come quella in esame, le quali non si limitino a conformare i risultati pratici della competizione elettorale secondo i previsti meccanismi elettorali (così come espressamente consentito dalla giurisprudenza costituzionale), ma che, al contrario, pongano più radicalmente nel nulla la volontà popolare di una più o meno ampia platea di elettori, che viene in tal modo privata, di fatto, del proprio diritto di concorrere alla politica nazionale (in questo caso svolta in ambito comunitario mediante gli europarlamentari italiani); e ciò in modo non ragionevole e non proporzionato rispetto al superiore interesse ad un più efficace funzionamento del sistema democratico.</p>
<p>9. Sotto il profilo da ultimo considerato, appare quindi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per manifesta irragionevolezza e ingiustizia, dell’art. 21 della legge n. 18 del 1979, come sostituito dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, in quanto la novella legislativa del 2009, pur mantenendo la suddivisione del territorio nazionale in più collegi territoriali, richiede il raggiungimento da parte di ciascuna lista di un rigido quorum minimo complessivo nazionale, per poi ripartire i seggi nuovamente su base territoriale, però in relazione alla cifra elettorale nazionale dei soli partiti che hanno superato la soglia di sbarramento. Questi ultimi così si vedono attribuire, in sede di computo dei resti eccedenti il quorum elettorale intero, con riferimento a ciascun collegio territoriale, ulteriori europarlamentari (nella fattispecie, due) sulla base di cifre elettorali irragionevolmente ben più modeste (nel caso specifico, circa 263 mila voti complessivi per “Italia dei Valori” e 173 mila per “Lega Nord”) rispetto a quelle riportate dalle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4 per cento e che vengono escluse dalla norma in esame anche dal predetto riparto dei resti (nella fattispecie e con riguardo ai diversi ricorrenti, circa 1 milione e 40 mila voti complessivi per “Rifondazione Comunista”, 960 mila per “Sinistra e Libertà”). Si creano, in tal modo, evidenti alterazioni dell’iniziale ripartizione dei seggi fra i previsti collegi territoriali e, per quanto interessa in questa sede, si lascia irragionevolmente priva di ogni rappresentanza e di ogni altro effetto la volontà politica espressa da molti elettori (circa 3 milioni e 400 mila, sommando tutte le liste sotto al 4 per cento), premiando, in sede di riparto dei resti, quorum molto più bassi in modo non congruo e, comunque, non proporzionato rispetto alle finalità di razionalizzazione del sistema politico perseguite con l’introduzione di una soglia di sbarramento. </p>
<p>10. Conclusivamente, il citato art. 21 della legge n. 18 del 1979 , nel testo vigente, stabilisce una rigida soglia di sbarramento nazionale, estesa alla ripartizione (prevista invece su base territoriale) dei resti eccedenti i quorum elettorali “interi”, e così nega la sussistenza del c.d. “diritto di tribuna” di una consistente parte dell’elettorato, ai fini dell’esercizio degli indicati poteri di iniziativa, indirizzo e controllo sull’operato dell’Esecutivo, in rappresentanza della Nazione, da parte dei singoli parlamentari in tal modo eletti. Occorre, altresì, evidenziare che un ulteriore possibile profilo di irragionevolezza della norma in esame è costituito dal denegato accesso al rimborso delle spese effettuate dai partiti che hanno partecipato con proprie liste alla competizione elettorale, ma che non hanno raggiunto il quorum, in quanto ciò appare suscettibile di determinare una possibile disparità di trattamento fra i diversi attori politici operanti alla stregua del citato art. 49 della Costituzione. <br />	<br />
Relativamente agli effetti descritti, lo stesso art. 21 palesa, a giudizio del Collegio, un possibile profilo di irragionevolezza manifesta, in quanto le illustrate ulteriori conseguenze della norma potrebbero ritenersi non giustificate dalle dichiarate finalità di rafforzamento della stabilità delle maggioranze parlamentari e del potere esecutivo in favore di più ampie aggregazioni politiche nella sede comunitaria, atteso che tali esigenze vengono già assicurate dalla generale esclusione delle liste minori dal meccanismo di ripartizione dei seggi fra le liste che hanno superato lo sbarramento del 4 per cento, palesando una possibile e non manifestamente infondata questione di costituzionalità della norma di legge in esame sotto il profilo di eccesso o sviamento di potere del legislatore in violazione degli artt. 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione. </p>
<p>11. Inoltre, per le medesime considerazioni sopra svolte, deve essere altresì valutata la possibile violazione dell’art. 11 Cost., sotto il diverso profilo della compatibilità del citato art. 21 con l’art. 8 A del Trattato, secondo cui “il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa” (paragrafo 1) e “ogni cittadino ha diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione” (paragrafo 3): disposizioni recepite dall’ordinamento italiano ai sensi dello stesso art. 11 Cost. e ulteriormente specificate dalla decisione del Consiglio dell&#8217;Unione Europea del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 -recante modifiche alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, EURATOM, che impone il “rispetto complessivo del carattere proporzionale del voto”. Si può, pertanto, seriamente dubitare che una norma di legge nazionale che ha consentito di nominare due europarlamentari sulla base di resti elettorali di poco superiori a 400 mila voti, lasciando senza alcuna rappresentanza politica i circa due milioni di elettori delle due principali liste rimaste sotto alla soglia del 4 per cento, possa corrispondere al predetto criterio.</p>
<p>12. Infine, deve essere valutata oltre la richiamata possibile violazione dell’art. 11 Cost. sotto il diverso profilo della compatibilità del predetto art. 21 con la citata norma del Trattato anche il contrasto con quei principi che trovano conferma nell’ “acquis communautaire” di cui sono espressione gli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU – i quali non possono non porsi anche a fondamento della necessità di rappresentanza degli elettori comunitari nel Parlamento europeo. Tali articoli della Convenzione, sanciscono, infatti, il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni e di godere dell’elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo, diritto strettamente connesso a quelli tutelati dagli articoli che nella Carta Costituzionale affermano la regola democratica secondo il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.</p>
<p>13. In conclusione, la questione di costituzionalità dell’art. 21, primo comma, n. 2, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nel testo vigente, viene ritenuta dal Collegio rilevante e non manifestamente infondata in quanto la predetta norma, prevedendo la soglia nazionale di sbarramento nell’ambito di un sistema che già disciplinava l’attribuzione dei seggi su base circoscrizionale, senza stabilire alcun correttivo, anche in sede di ripartizione dei “resti”, osta all’accoglimento, da parte di questo Tribunale, della domanda dei ricorrenti di partecipare con i propri voti (superiori a tali “resti”) a detta ripartizione (c.d. diritto di tribuna) e comporta una irragionevolezza e non proporzionalità della previsione legislativa rispetto alle perseguite finalità di maggiore efficacia del sistema politico democratico nonché la violazione del circuito democratico che, secondo gli articoli 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione, deve assicurare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica nazionale nonché a quella delle Istituzioni comunitarie alla stregua del richiamo operato dall’art.11 della Costituzione..</p>
<p>14. Per le ragioni fin qui esposte, a giudizio del Collegio, la delineata questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e succ. mod. e integr. con riferimento agli art. 1, 3 , 11, 48 ,49 e 51 della Costituzione è rilevante ai fini del decidere e non è manifestamente infondata. <br />	<br />
Pertanto, essa va sottoposta al vaglio della Corte costituzionale nei termini che precedono.<br />	<br />
Deve conseguentemente disporsi la sospensione del presente giudizio con l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. <br />	<br />
Deve ordinarsi, altresì, che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.<br />	<br />
Rimane riservata alla decisione definitiva ogni statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione II Bis, non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.21 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18 per la parte e i profili precisati in motivazione con riferimento agli articoli 1, 3, 11, 48, 49 e 51 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio.<br />	<br />
Ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.<br />	<br />
Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.<br />	<br />
Rimane riservata alla decisione definitiva ogni statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere<br />	<br />
Mariangela Caminiti, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/12/2009</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-11-12-2009-n-1629/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 11/12/2009 n.1629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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