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	<title>1627 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1627 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2009 n.1627</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-11-2009-n-1627/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-11-2009-n-1627/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2009 n.1627</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Rovelli G. S. (avv. A. Vinci) c/ il Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia II Sottocommissione Esami Avvocati 2008 Corte Appello Genova, Ministero della Giustizia I Sottocommissione Esami Avvocati 2008 Corte Appello Cagliari (Avv. Distr. St.) e nei confronti di M. G. G. (avv. C.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-11-2009-n-1627/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2009 n.1627</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-11-2009-n-1627/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2009 n.1627</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Rovelli<br /> G. S. (avv. A. Vinci) c/ il Ministero della Giustizia, Ministero della<br /> Giustizia II Sottocommissione Esami Avvocati 2008 Corte Appello Genova, <br />Ministero della Giustizia I Sottocommissione Esami Avvocati 2008 Corte <br />Appello Cagliari (Avv. Distr. St.) e nei confronti di M. G. G. (avv. C. Bilanci)</span></p>
<hr />
<p>sulla rilevanza o meno del parere pro-veritate ai fini del sindacato di legittimità dell&#8217;operato della Commissione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Professioni e mestieri – Esami di abilitazione alla professione forense – Esami scritti –Doveri della Commissione – Correzione degli elaborati ed evidenziazione di errori – Non vi rientrano	</p>
<p>2. Professioni e mestieri – Esami di abilitazione alla professione forense – Esami scritti – Sindacato sui giudizi della Commissione &#8211; Parere pro veritate – Irrilevanza 	</p>
<p>3. Professioni e mestieri – Esami di abilitazione alla professione forense – Esami scritti – Sindacato sui giudizi della Commissione – Brevità dei tempi di correzione dell’elaborato – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La commissione giudicatrice degli esami di abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense non deve svolgere una attività di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l&#8217;insufficienza o l&#8217;erroneità dell&#8217;elaborato, la sua sconclusionatezza o la non rispondenza alla traccia ovvero l&#8217;esposizione di concetti più o meno banali. (1)<br />
2. In sede di impugnazione degli atti riguardanti l&#8217;ammissione alle prove orali della sessione di esami di avvocato, i c.d. pareri pro veritate prodotti dagli interessati al fine di confutare il giudizio di una commissione esaminatrice per gli esami di avvocato sono irrilevanti non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni dalla stessa adottate, il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie de qua. (2)<br />
3. In sede di impugnazione degli atti riguardanti l&#8217;ammissione alle prove orali della sessione di esami di avvocato i tempi di correzione degli elaborati scritti sono di per sé privi di significato, perché i componenti della commissione, in ragione delle loro specifiche competenze poste a base dei loro atti di nomina, sono perfettamente in grado di valutare in breve tempo un elaborato. (3)	</p>
<p></b>_________________________________<br />	<br />
(1) Cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA – Sentenza 6 luglio 2009, n. 4295.<br /> <br />
(2) Cfr. CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 27 gennaio 2009, n. 431.<br />	<br />
(2) Cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 18 giugno 2009, n. 3991.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><B>G. S.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessio Vinci, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via G. Deledda n. 74; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero della Giustizia</b>, Ministero della Giustizia II Sottocommissione Esami Avvocati 2008 Corte Appello Genova, Ministero della Giustizia I Sottocommissione Esami Avvocati 2008 Corte Appello Cagliari, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; <br />	<br />
nei confronti di<br />	<br />
<B>M. G. G.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Bilanci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
in parte qua del verbale del 20.3.2009 della II Sottocommissione degli Esami di Avvocato della Corte di Appello di Genova per la sessione 2008, nella parte in cui alle prove scritte eseguite dal ricorrente è attribuito il punteggio complessivo di 87;<br />	<br />
del giudizio espresso dalla medesima Sottocommissione in relazione a ciascuna delle prove scritte elaborate dal ricorrente;<br />	<br />
in parte qua dell&#8217;atto del 26.6.2009 della Corte di Appello di Cagliari &#8211; I Sottocommissione Esami Avvocato, recante l&#8217;elenco dei candidati ammessi alla prova orale degli esami di avvocato per la sessione 2008, nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente escludendolo dalla prova orale;<br />	<br />
in parte qua del decreto con il quale in data 5.11.2008 il Ministero della Giustizia ha nominato i membri della Commissione e delle Sottocommissioni per l&#8217;esame di abilitazione alla professione forense per la sessione 2008, nella parte in cui dispone la nomina dell&#8217;avvocato Massimo Giovanni Gianardi quale membro della II Sottocommissione presso la Corte d&#8217;Appello di Genova.<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia II Sottocommissione Esami Avvocati 2008 Corte Appello Genova;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia I Sottocommissione Esami Avvocati 2008 Corte Appello Cagliari;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Massimo Giovanni Gianardi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/10/2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:<br />	<br />
violazione dell’art. 22 R.D.L. 1578/1933;<br />	<br />
eccesso di potere per violazione della direttiva del Ministero della Giustizia – Commissione centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense in data 18.12.2008, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ed illogicità manifesta, difetto di istruttoria;<br />	<br />
difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 L. 241 del 1990 e dell’art. 11 comma 5 del d.lgs. 166/2006, violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e di imparzialità;<br />	<br />
eccesso di potere per violazione della direttiva ministeriale del 18.12.2008 sotto altro profilo.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati. <br />	<br />
Si è costituito il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso. <br />	<br />
Alla camera di consiglio del 07.10.2009, il ricorso, previo avviso alle parti è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata sussistendone i presupposti. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Una sintesi delle censure del ricorrente giova ai fini della risoluzione della controversia sottoposta all’attenzione del Collegio<br />	<br />
Il ricorrente si duole:<br />	<br />
della nomina dell’avv. Massimo Giovanni Gianardi che, non avrebbe, seppure per pochi giorni, maturato il periodo minimo richiesto dalla legge affinché potesse essere nominato membro di commissione agli esami di avvocato;<br />	<br />
delle valutazioni della Commissione che sarebbero illegittime in quanto inficiate da eccesso di potere sotto vari profili; a sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente produce anche parere legale pro veritate espresso da docente universitario;<br />	<br />
i provvedimenti sarebbero carenti di motivazione; tale contestazione si dirige non solo nei confronti della prova giudicata non idonea ma anche di quelle valutate in modo sufficiente; assume quindi di essere stato leso non solo a causa della attribuzione del giudizio negativo al parere di diritto civile, ma anche dal basso punteggio attribuito alle restanti due prove che, in sostanza, se valutate correttamente, avrebbero consentito di superare il punteggio minimo richiesto;<br />	<br />
i provvedimenti sarebbero censurabili anche per la scarsità del tempo dedicato alla correzione degli elaborati che non sarebbe stata superiore (mediamente) a cinque minuti per ogni elaborato.<br />	<br />
Nessuna delle censure sopra descritte coglie nel segno. <br />	<br />
Quanto alla prima, va detto che alla camera di consiglio, il difensore del ricorrente, viste le difese del membro della Sottocommissione intimato, dichiara di rinunciare al motivo di ricorso.<br />	<br />
In ordine ai restanti motivi di ricorso, la vicenda controversa è, invero, di agevole soluzione alla luce di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato da cui questo Collegio non trova motivi per discostarsi. <br />	<br />
Va anzitutto precisato che la commissione giudicatrice degli esami di abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense non deve svolgere una attività di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l&#8217;insufficienza o l&#8217;erroneità dell&#8217;elaborato, la sua sconclusionatezza o la non rispondenza alla traccia ovvero l&#8217;esposizione di concetti più o meno banali (Consiglio Stato , sez. IV, 06 luglio 2009, n. 4295). Inoltre, anche dopo l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, i provvedimenti della commissione esaminatrice, che rilevano l&#8217;inidoneità delle prove scritte agli esami per l&#8217;abilitazione all&#8217;esame di avvocato, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa (o comunque dalla competente Commissione istituita presso il Ministero della giustizia) predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; né la circostanza che sugli elaborati non sia stato apposto alcun segno grafico di correzione è elemento significativo, da cui possa desumersi la carenza di motivazione, sia perché essa non può significare che la prova non sia stata oggetto di correzione, sia perché la necessaria correlazione con i predeterminati criteri di valutazione è comunque garantita dalla graduazione ed omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l&#8217;espressione della cifra del voto con il solo limite della contraddizione tra specifici ed obiettivi elementi di fatto, criteri di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto (Consiglio Stato, sez. IV, 06 luglio 2009 , n. 4297). Non muta la situazione, ovviamente, se la valutazione oggetto di critica riguarda addirittura gli elaborati giudicati sufficienti. E’ pacifico che se la valutazione in forma numerica è corretta per i compiti giudicati insufficienti lo è altrettanto per quelli valutati in modo sufficiente. È ancor più pacifico che le valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalla sottocommissione sugli elaborati scritti dei candidati sono di per sé insindacabili, tranne i casi di palese travisamento e di vizio del procedimento, sicché è precluso al giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione a quella rientrante nelle competenze attribuite dalla legge all&#8217;organo tecnico.<br />	<br />
Non muta la questione se il ricorso è accompagnato da un parere legale pro veritate.<br />	<br />
I c.d. pareri pro veritate prodotti dagli interessati al fine di confutare il giudizio di una commissione esaminatrice per gli esami di avvocato, sono irrilevanti non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni dalla stessa adottate, il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie de qua.<br />	<br />
In base al principio sopra esposto, peraltro ripetutamente affermato in giurisprudenza (ex plurimis, da ultimo, Consiglio Stato , sez. IV, 27 gennaio 2009 , n. 431) l’autorevolezza del parere, come nel caso di specie, non può consentire a questo Giudice di sostituirsi alle valutazioni espresse dalla Commissione che, nel caso di specie, sono del tutto immuni da errori logici. <br />	<br />
Quanto alle contestazioni relative ai tempi della correzione degli elaborati, il Collegio ricorda che anche questo punto è stato ripetutamente affrontato dalla giurisprudenza che costantemente ha affermato che “in sede di impugnazione degli atti riguardanti l&#8217;ammissione alle prove orali della sessione di esami di avvocato i tempi di correzione degli elaborati scritti sono di per sé privi di significato, perché i componenti della commissione, in ragione delle loro specifiche competenze poste a base dei loro atti di nomina, sono perfettamente in grado di valutare in breve tempo un elaborato” (Consiglio Stato , sez. IV, 18 giugno 2009 , n. 3991).<br />	<br />
Va anche precisato che il tempo impiegato dalla commissione d&#8217; esami per la correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati all&#8217;esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di avvocato inerisce all&#8217;esercizio di discrezionalità tecnica, ed è quindi incensurabile in sede giurisdizionale salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità, del tutto insussistenti nel caso di specie. <br />	<br />
Nessuna delle censure dedotte dal ricorrente è, in definitiva, idonea ad individuare un vizio invalidante degli atti impugnati.<br />	<br />
Il ricorso deve quindi essere respinto siccome infondato.<br />	<br />
Le spese possono essere compensate con l’Amministrazione e devono invece seguire la regola della soccombenza nei confronti dell’avv. Massimo Giovanni Gianardi. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge.<br />	<br />
Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in favore di Gianardi Massimo Giovanni che liquida in € 1.000/00 (mille/00) e compensa le spese nei confronti dell’Amministrazione. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 07/10/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/11/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-11-2009-n-1627/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2009 n.1627</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2007 n.1627</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-23-2-2007-n-1627/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-23-2-2007-n-1627/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-23-2-2007-n-1627/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2007 n.1627</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe, Est. Taglienti 1. Processo amministrativo – Procedibilità del ricorso – Lesione dell’interesse fatto valere – Presenza al momento della proposizione del giudizio – Permanenza fino alla pronuncia. 2. Processo amministrativo – Concorsi pubblici – Annullamento della graduatoria in un precedente giudizio – Interesse al nuovo giudizio –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-23-2-2007-n-1627/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2007 n.1627</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-23-2-2007-n-1627/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2007 n.1627</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe, Est. Taglienti</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Procedibilità del ricorso – Lesione dell’interesse fatto valere – Presenza al momento della proposizione del giudizio – Permanenza fino alla pronuncia.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Concorsi pubblici – Annullamento della graduatoria in un precedente giudizio – Interesse al nuovo giudizio – Non sussiste – Motivi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della procedibilità del ricorso, la lesione dell’interesse fatto valere in giudizio deve essere presente all’atto della proposizione del giudizio e deve permanere fino al momento della pronuncia.</p>
<p>2. Nel caso in cui una graduatoria impugnata risulti già annullata con precedente sentenza, non sussiste giuridicamente più l’ atto che ha prodotto la lamentata lesione dell’interesse vantato dal ricorrente. Pertanto non può ritenersi sussistere l’interesse perché l’amministrazione non ha dato esecuzione all’ordine del giudice che ha annullato la graduatoria. In effetti, a prescindere dalla circostanza che per l’ottemperanza ovvero per l’adeguamento del comportamento dell’Amministrazione alle situazioni di diritto esistenti sussistono strumenti processuali diversi dal ricorso impugnatorio di “cognizione”,  nei fatti l’ottemperanza non si ottiene annullando due volte lo stesso atto; né può ritenersi sussistere l’interesse  in quanto nel ricorso si adducono motivi di gravame non esaminati (ovvero respinti) nel precedente giudizio, il cui accoglimento potrebbe comportare un preciso vincolo comportamentale dell’Amministrazione. In effetti, premesso che la mancata soddisfazione derivante da una sentenza si tutela con strumenti processuali diversi, quali l’appello o l’opposizione di terzo, l’annullamento della graduatoria con conseguente obbligo giuridico di rinnovare le operazioni di valutazione dei titoli, rende meramente eventuali e future le lesioni lamentate nei motivi di gravame non esaminati, e l’azione giudiziaria si trasforma sostanzialmente in una richiesta di “parere pro futuro” al Giudice, che esula dalle sue competenze istituzionali. In altri termini nel processo amministrativo non può ritenersi assicurata tutela ai soli motivi di gravame, a prescindere dall’esistenza giuridica dell’atto che contiene le potenziali lesioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE III quater<br /></b></p>
<p>composta dai magistrati:<br />
MARIO DI GIUSEPPE 			Presidente<br />	<br />
            CARLO TAGLIENTI  			Consigliere relatore<br />	<br />
            UMBERTO REALFONZO                     Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 6283 del 1995 proposto <br />
dall’avv. <B>CASERTA GAETANO</B>,  rappresentato e difeso da se medesimo e dall’avv.Paolo Di Martino, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, via dell’Orso n. 74; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
L’<B>ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO I.N.A.I.L.</B>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Napolitano, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, viale Angelico n.38;</p>
<p><b>e nei confronti dello<br />
</b>Avvocato <b>Domenico Cundari</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p><b>Per l’annullamento<br />
</b>della delibera 3 novembre 1994 n. 90 del Commissario straordinario dell’INAIL , modificata con atto del 23 novembre 1994 n. 158, di approvazione della graduatoria del concorso per titoli per l’accesso a n. 11 posti di secondo livello di professionalità, X qualifica funzionale del ruolo legale dell’ente;<br />
di ogni atto connesso; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 18 dicembre 2006, con designazione del Cons. Carlo Taglienti relatore della causa, gli avv.ti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso notificato il giorno 11 maggio 1995 e depositato il 20 successivo, l’avv. Gaetano Caserta, del ruolo legale dell’INAIL, ha impugnato l’atto, così come successivamente modificato, di approvazione della graduatoria del concorso per titoli ad 11 posti di secondo livello di professionalità della X qualifica funzionale del ruolo legale.<br />
Deduce il ricorrente:<br />
1)	Incompetenza; violazione dell’art. 5 della legge 9 marzo 1989 n. 88 dell’art. 14 del DPR n.43/90; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia; violazione del giusto procedimento; illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 97 e 39 della Costituzione delle delibere del Consiglio d’Amministrazione n.44 del 12 novembre 1990 e del Comitato esecutivo n.624 del 6 dicembre 1990 e della circolare n. 2 dell’8 gennaio 1991 (atti già impugnati con precedente ricorso);<br />	<br />
2)	Violazione dell’art.8 del d.l.vo n. 29/93 e degli artt. 3 e 97 Cost. per quanto attiene alla Commissione di concorso, non composta di tecnici della materia d’esame; eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia<b> ;<br />	<br />
3)	</b>eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia e perplessità, per omessa predeterminazione di dettagliati criteri di valutazione dei titoli; violazione dell’art. 8 lett. b) ed e) del d.l.vo n. 29/93;<br />	<br />
4)	eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, omessa o carente motivazione.<br />	<br />
Costituitosi l’INAIL ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dei primi due motivi, già contenuti in precedente ricorso, peraltro respinto con conferma in secondo grado; la necessità comunque d’integrazione del contraddittorio e l’infondatezza nel merito delle residue censure.<br />
Con memoria datata 1 dicembre 2006 il ricorrente, allegata la sentenza di questo TAR n. 3607 del 4 luglio 2000 che ha annullato la graduatoria in esame, ha insistito per la permanenza dell’interesse alla decisione del presente ricorso, sia per l’inottemperanza dell’Amministrazione alla decisione del Giudice, sia per la presenza di motivi di gravame non esaminati nel precedente giudizio, avendo il Collegio, con la citata sentenza del 2000, accolto solo per erronea composizione della Commissione di concorso.<br />
Tanto premesso, il Collegio ritiene che nella fattispecie sia sopravvenuta una causa che rende improcedibile il ricorso.<br />
Come noto infatti la lesione dell’interesse fatto valere in giudizio deve essere presente all’atto della proposizione del giudizio e deve permanere fino al momento della pronuncia.<br />
Nel caso in esame la graduatoria impugnata con il presente ricorso risulta già annullata con precedente sentenza da questo stesso Tribunale; pertanto allo stato non sussiste giuridicamente più l’ atto che ha prodotto la lamentata lesione dell’interesse vantato dal ricorrente.<br />
Questi assume che l’interesse permane in primo luogo perché l’amministrazione non ha dato esecuzione all’ordine del giudice che ha annullato la graduatoria.<br />
Ma, a prescindere dalla circostanza che per l’ottemperanza ovvero per l’adeguamento del comportamento dell’Amministrazione alle situazioni di diritto esistenti sussistono strumenti processuali diversi dal ricorso impugnatorio di “cognizione”, è chiaro comunque che, nei fatti, l’ottemperanza non si ottiene annullando due volte lo stesso atto.<br />
Il ricorrente sostiene altresì che l’interesse permane in quanto col presente ricorso si adducono motivi di gravame non esaminati (ovvero respinti) nel precedente giudizio, il cui accoglimento potrebbe comportare un preciso vincolo comportamentale dell’Amministrazione.<br />
Ma anche qui, premesso che la mancata soddisfazione derivante da una sentenza si tutela con strumenti processuali diversi, quali l’appello o l’opposizione di terzo, resta il fatto che l’annullamento della graduatoria con conseguente obbligo giuridico di rinnovare le operazioni di valutazione dei titoli, rende meramente eventuali e future le lesioni lamentate nei motivi di gravame non esaminati, e l’azione giudiziaria si trasforma sostanzialmente in una richiesta di “parere pro futuro” al Giudice, che esula dalle sue competenze istituzionali.<br />
In altri termini deve evidenziarsi come nel processo amministrativo non possa ritenersi assicurata tutela ai soli motivi di gravame, a prescindere dall’esistenza giuridica dell’atto che contiene le potenziali lesioni (cfr. sul principio applicato ad una fattispecie analoga  la sia pur risalente decisione del Consiglio di Stato sez. V del 5 luglio 1983 n. 316).<br />
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.<br />
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza, in considerazione altresì del comportamento processuale del ricorrente.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>   Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez.III quater, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso in epigrafe;<br />
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’INAIL degli oneri di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00<BR><br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione terza quater – nella camera di consiglio del 18 dicembre 2006.<br />
MARIO DI GIUSEPPE Presidente:<br />
  CARLO TAGLIENTI  Relatore estensore</p>
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