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	<title>16262 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16262 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 29/7/2020 n.16262</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-29-7-2020-n-16262/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-29-7-2020-n-16262/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 29/7/2020 n.16262</a></p>
<p>Roberta Vivaldi Presidente; Antonio Greco Relatore; PARTI: (E. Power s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Belli 39, presso lo studio dell&#8217;avvocato Francesco Mangazzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Ciro Sito, Rosa Laura di Maro ed Alfonso Capotorto; &#8211; ricorrente &#8211; contro Regione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-29-7-2020-n-16262/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 29/7/2020 n.16262</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-29-7-2020-n-16262/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 29/7/2020 n.16262</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberta Vivaldi Presidente; Antonio Greco Relatore; PARTI: (E. Power s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Belli 39, presso lo studio dell&#8217;avvocato Francesco Mangazzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Ciro Sito, Rosa Laura di Maro ed Alfonso Capotorto; &#8211; ricorrente &#8211; contro Regione Puglia, in persona del vice presidente della giunta regionale, elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini 36, presso la delegazione romana della regione stessa, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Tiziana Teresa Colelli; &#8211; controricorrente &#8211; nonchè contro Ministero per i beni e le attività  culturali e per il turismo, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria- Trani e Foggia, provincia di Foggia, Comune di Rocchetta Sant&#8217;Antonio, Comune di Lacedonia)</span></p>
<hr />
<p>In una pronuncia di rigetto non è ipotizzabile  uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi nella discrezionalità  e opportunità  dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Giurisdizione &#8211; giudice amministrativo &#8211; sentenza di rigetto &#8211; sconfinamento nel merito &#8211; inconfigurabilità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Allorchè la pronuncia del giudice amministrativo è di rigetto, la stessa si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all&#8217;atto amministrativo, conservando l&#8217;autorità  che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l&#8217;atto non fosse stato impugnato, eccetto la possibilità  di ravvisarvi i vizi di legittimità  ritenuti insussistenti dal giudice: non è pertanto ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi nella discrezionalità  e opportunità  dell&#8217;azione amministrativa.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Ritenuto che la srl E. Power impugnÃ² davanti al TAR per la Puglia il diniego di autorizzazione unica all&#8217;impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico nel Comune di Rocchetta Sant&#8217;Antonio, località  Serro del Bosco; che il TAR adito, con sentenza 28 gennaio 2016 n. 1633, accolse il ricorso per difetto di istruttoria e di motivazione ed annullÃ² il provvedimento recante il diniego di autorizzazione unica all&#8217;impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico proposto dalla società  ricorrente, diniego fondato sulla ritenuta incompatibilità  paesaggistica dell&#8217;impianto proposto, in base ai pareri espressi dal Ministero per i beni e le attività  culturali e dal servizio assetto del territorio della Regione Puglia, nonostante il provvedimento provinciale di VIA fosse stato favorevole; che il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 29 marzo 2017, ha accolto l&#8217;appello della Regione Puglia, ha rigettato l&#8217;appello incidentale della srl E. Power, e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado; che il giudice amministrativo d&#8217;appello muove dal rilievo che le scelte operate dalla P.A., in particolare quelle fondate su esercizio di discrezionalità  tecnica, sono sindacabili in sede di legittimità  solo laddove ricorrano le figure sintomatiche di eccesso di potere per illogicità  e/o irragionevolezza, ovvero per evidente contraddittorietà  della motivazione; che entro tali limiti, per evitare di svolgere un non previsto sindacato di merito, la verifica del giudice amministrativo deve attenere alla coerenza della scelta o misura adottata dall&#8217;amministrazione con le premesse argomentative da essa stessa poste, evitando di giustapporre un distinto percorso argomentativo a quello giÃ  esplicitato dalla stessa amministrazione; che ciò posto, con riguardo alla fase pìù propriamente istruttoria, la Regione ha tenuto pìù conferenze di servizi alle quali ha partecipato la società  interessata, che ha quindi potuto avere modo di esporre le proprie ragioni e controdedurre ai rilievi espressi; che la motivazione del provvedimento amministrativo ben può riportarsi a quanto esposto in un parere, ponendosi tale rinvio non come dismissione del potere di decidere, ma essere il frutto, come nella specie, di una precisa ed espressa condivisione delle ragioni giÃ  addotte dall&#8217;organo consultivo; che per altro verso risultavano essere state congruamente discusse, come emergeva dagli atti del procedimento amministrativo &#8211; ed in sede di conferenza di servizi, la possibilità  di soluzioni progettuali diverse e di minore impatto; che, ancora, la valutazione di compromissione del bene paesaggistico, pur se limitata a non numerose &quot;pale eoliche&quot; e solo ad una assunta &quot;interferenza visiva&quot; causata dalle stesse &#8211; appare il prodotto di una ponderazione frutto di esercizio non irragionevole di discrezionalità  tecnica, posto che la lesione del bene paesaggistico può avvenire non solo mediante &quot;aggressione fisica&quot; e trasformazione del bene, ma anche privandolo, con l&#8217;alterarne la visione di insieme, della sua peculiare funzione di godimento estetico; che, infine, con riguardo all&#8217;approfondimento istruttorio svolto ed alla intervenuta comparazione degli interessi pubblici coinvolti, era la stessa sentenza impugnata che affermava che l&#8217;amministrazione aveva &quot;proceduto ad un&#8217;ampia comparazione fra le divergenti posizioni, entrando in maniera approfondita nelle valutazioni di merito compiute dalle amministrazioni in sede consultiva&quot; (ciò al fine del superamento della VIA positiva in precedenza espressa); che per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato la srl E. Power ha proposto ricorso sulla base di un motivo; che la Regione Puglia resiste con controricorso; che il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell&#8217;art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; che la società  ricorrente ha depositato memoria in prossimità  della camera di consiglio.<br /> <strong>Considerato che</strong> con l&#8217;unico motivo la srl E. Power denunciando &quot;error in iudicando &#8211; eccesso di potere giurisdizionale &#8211; violazione e falsa applicazione art. 3, 4 e 110 c.p.a. &#8211; violazione dell&#8217;art. 111, ultimo comma, Cost. &#8211; violazione degli artt 1,2, 3, 14, ter e quater, legge n. 241 del 1990; Violazione dell&#8217;art. 12 d.lgs. 387/03; Violazione del d.m. 10.12.2010; Violazione degli artt. 6, 19, 20, 23, 23, 24, 25, 26 del d.lgs. 152/06; Difetto di motivazione e carenza istruttoria&quot;, si duole che il Consiglio di Stato con la sentenza in discorso abbia di fatto travalicato il suo potere, confinato nei limiti della valutazione di legittimità , spingendosi fino a sostituirsi all&#8217;Amministrazione, confermandone l&#8217;operato e celando i vizi di legittimità , evidenziati fin dal ricorso di primo grado, dietro la discrezionalità  tecnica insindacabile se non per vizi di illogicità  ed irrazionalità ; che, in particolare, accogliendo l&#8217;appello della Regione Puglia (e nel contempo rigettando l&#8217;appello incidentale dell&#8217;odierna ricorrente), il Consiglio di Stato avrebbe di fatto sanato i difetti di istruttoria evidenziati con la sentenza di primo grado senza la benchè minima motivazione, sul rilevato e comprovato difetto di istruttoria e motivazione; che il motivo è inammissibile; che infatti il lamentato eccesso di potere giurisdizionale per usurpazione della funzione amministrativa si realizza, secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass., sez. un., 22 dicembre 2003, n. 19664, e Cass. sez. un., 6 giugno 2018, n. 14648, tra le altre), quando il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità  del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, riservata alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell&#8217;opportunità  e convenienza dell&#8217;atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell&#8217;annullamento, esprima la volontà  dell&#8217;organo giudicante di sostituirsi a quella dell&#8217;amministrazione, così¬ esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità ; che il vizio lamentato dalla ricorrente non è riscontrabile giÃ  in base al tipo di decisione emessa dal Consiglio di Stato, consistente (in accoglimento dell&#8217;appello della Regione Puglia e nel rigetto dell&#8217;appello incidentale della srl E. Power), in riforma della sentenza impugnata, nel rigetto del ricorso instaurativo del giudizio di primo grado; che difatti, poichè la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all&#8217;atto amministrativo &#8211; conservando l&#8217;autorità  che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l&#8217;atto non fosse stato impugnato eccetto la possibilità  di ravvisarvi i vizi di legittimità  ritenuti insussistenti dal giudice -, non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi nella discrezionalità  e opportunità  dell&#8217;azione amministrativa (Cass., sez. un., 9 novembre 2001, n. 13927, Cass. sez. un., 6 dicembre 2001, n. 15496, Cass., sez. un., 17 dicembre 2018, n. 32619; Cass., 30 novembre 2018, n. 31104, in motivazione) che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all&#8217;art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 &#8211; della sussistenza dell&#8217;obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.<br /> P.Q.M.<br /> dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Regione controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge. Ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall&#8217;art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. <em>Omissis </em></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-29-7-2020-n-16262/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 29/7/2020 n.16262</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2004 n.16262</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-16-12-2004-n-16262/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-16-12-2004-n-16262/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2004 n.16262</a></p>
<p>Pres, Scognamiglio, Est. Restaino Impresa Dante geom. Rinaldo (Avv. A. Riziero) c. Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Rieti – Cittaducale (Avv.ti Federico, Antonio e Arianna Belloni) e nei confornti di Calgea costruzioni a.r.l. (Avv. prof. Paolo Stella Richter) e della soc. Vivai Piante Mazzucchi (n.c.) negli appalti pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-16-12-2004-n-16262/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2004 n.16262</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-16-12-2004-n-16262/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2004 n.16262</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres, Scognamiglio, Est.  Restaino<br /> Impresa Dante geom. Rinaldo (Avv. A. Riziero) c. Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Rieti – Cittaducale (Avv.ti Federico, Antonio e Arianna Belloni) e nei confornti di Calgea costruzioni a.r.l. (Avv. prof. Paolo Stella Richter) e della soc. Vivai Piante Mazzucchi (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>negli appalti pubblici è sufficiente che la garanzia fideiussoria sia sottoscritta dalla capogruppo dell&#8217;istituendo R.T.I.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Gara d’appalto – Garanzie di concorrenti riuniti ex art. 108 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 – Garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sottoscritta dalla sola impresa capogruppo dell’istituendo R.T.I. – E’ validamente prestata</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di garanzie di concorrenti riuniti, la avvenuta sottoscrizione della polizza e la intestazione a suo favore da parte della sola impresa capogruppo dell’istituendo R.T.I. è sufficiente a prestare la detta garanzia, qualora sia provato che la domanda di partecipazione alla gara contenente la offerta venga sottoscritta dalle imprese impegnatesi a costituire il raggruppamento con mandato di conferimento della rappresentanza ad una di esse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
DEL  LAZIO &#8211; SEZIONE II ter</b></p>
<p>composta dai Signori:<br />
Consigliere 	Roberto	SCOGNAMIGLIO,	Presidente<br />
#NOME?	Paolo	RESTAINO,		Relatore<br />
#NOME?	Silvia 	Martino,		Correlatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3257 del 2003 proposto</p>
<p>dall’<b>Impresa Dante geom. Rinaldo</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Riziero Angeletti con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Rieti, Via dei Gerani n. 8;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Rieti – Cittaducale</b> in persona del Presidente del C.d.A.;<br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico, Antonio e Arianna Belloni con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, Via Cassia n. 240 (Pal. 1 int. 27);</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>soc. Calgea costruzioni r.l.</b> e della <b>soc. Vivai Piante Mazzucchi n.c.</b> rappresentate e difese dall’Avv. prof. Paolo Stella Richter con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Viale G. Mazzini n. 11;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento di aggiudicazione alla ditta soc. Calgea costruzioni r.l. della gara indetta dal Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Rieti – Cittaducale per l’appalto di lavori di manutenzione stradale e di aree destinate a verde con impiantagioni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Rieti – Cittaducale e delle soc. Calgea costruzioni e  Vivai Piante Mazzucchi;<br />
Visto il ricorso incidentale presentato dalle società Calcea e vivai Mazzucchi;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 9/2/2004, il Relatore Consigliere Restaino e uditi, altresì, l’avv. Angeletti per l’Impresa ricorrente e l’avv. Stella Richter per la Soc. Calgea Costruzioni;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Viene impugnato dalla ricorrente impresa di costruzioni il provvedimento di aggiudicazione della gara di appalto relativa alla esecuzione di lavori di manutenzione stradale e di aree verdi destinate ad impiantagioni indetta dal Consorzio per il Nucleo Industriale di Rieti – Cittaducale con il quale è stata dichiarata aggiudicataria la Ditta Ca.lgea Costruzioni.<br />
Rappresenta la ditta istante che il bando di gara all’art. 10 ha previsto la partecipazione anche di imprese riunite o consorziate e che la ditta risultata aggiudicataria, la sunnominata soc. CALGEA r.l. nonché la soc. VIVAI PIANTE MAZZUCCHI n.c. avevano chiesto di partecipare alla stessa gara con l’intento di costituirsi in Associazione Temporanea di Impresa con raggruppamento di tipo verticale.<br />
Vengono dedotti come motivi di gravame:<br />
I) Violazione art. 108 DPR 21.12.1999 n. 554.<br />
A norma dell’art. 8 del bando di gara (lett. b), la ditta Calgea avrebbe dovuto prestare garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tale garanzia fideiussoria, a norma dell’art. 108 d.PR 554/’99, in caso di riunione di concorrenti avrebbe dovuto essere presentata dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti e, nella ipotesi di cui all’art. 13 – comma 3 della stessa legge con responsabilità “pro quota”.<br />
Al contrario, pur essendo la domanda di partecipazione stata presentata da ditte esprimenti l’intento di ATI di tipo verticale per cui i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, della legge n. 109/1994, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo e per i lavori scorporati da ciascun mandante per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo è stata depositata una polizza recante come ditta contraente solo la “Vivai Piante Mazzocchi snc” e non anche la CA.LGEA. srl. Per tale ragione la domanda di partecipazione era da ritenersi inammissibile;<br />
II) Violazione dell’art. 13 L. 109/’94 in combinato disposto con l’art. 8 lett. b) del Bando di gara che impongono la presentazione di una polizza in favore della stazione appaltante valida per tre anni dalla data di consegna dei lavori mentre la polizza prodotta in sede di gara contiene una modifica della sua scadenza sino al 30/6/2003 per una gara da svolgersi in data 10/12/2002. Anche per tale ragione la domanda dei controinteressati era inammissibile, non rivestendo alcun valore la “postilla” a penna aggiunta all’art. 1 delle condizioni generali di assicurazione “Valida fino a tre anni dalla data di consegna” peraltro neppure sottoscritta da ambo le parti e con firma illeggibile che non consente alcun riferimento soggettivo.<br />
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti:<br />
1) del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Rieti – Cittaducale costituitosi in giudizio.<br />
2) della soc. CA.LGEA costruzioni r.l. che, costituitasi anch’essa in giudizio ha prodotto ricorso incidentale con cui viene eccepita la illegittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente ditta Dante geom. Rinaldo perché:<br />
a) la domanda di partecipazione alla gara conteneva una dichiarazione di mera pendenza della richiesta di certificazione del possesso della relativa qualificazione, non ottenuta entro il termine ultimo (9/12/2002) stabilito dal bando;<br />
b) la polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva conteneva impegni di garanzia assunti con clausola generale prestampata e priva della prescritta durata temporale.<br />
E’ comunque contenuta, nello stesso atto di ricorso incidentale, anche memoria difensiva di confutazione di tutti i motivi su cui è basato il ricorso principale con conclusioni di rigetto, anche nel merito, del gravame.<br />
Alla udienza del 9/2/2004 la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La ditta ricorrente, che ha partecipato alla gara di appalto per l’aggiudicazione di lavori di manutenzione stradale e di aree verdi contenenti implantagioni di piante ed arbusti, da eseguirsi in un comprensorio consortile dei Comuni di Cittaducale e Rieti, classificandosi al secondo posto in ragione della percentuale di ribasso dalla stessa proposta, si duole, nel primo motivo, che la aggiudicazione della gara stessa è stata effettuata in favore della ditta Ca.lgea Costruzioni che, invece, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver presentato polizza fideiussoria per la cauzione di eventuale mancata sottoscrizione del contratto, sottoscritta dal rappresentante di una sola impresa anziché da tutte quelle che, per intendimento espresso nella stessa domanda di partecipazione, avrebbero dovuto costituire un raggruppamento in A.T.I. con mandato di capogruppo conferito alla Vivai Piante Mazzucchi s.r.l..<br />
Sostiene la ricorrente, dopo aver evidenziato il tipo a raggruppamento verticale della sopraindicata riunione di imprese, che la polizza assuntiva della garanzia riferita alla cauzione pari al 2% dell’importo complessivo della gara avrebbe dovuto essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le ditte componenti l’istituendo raggruppamento in osservanza di prescrizioni dettate dall’art. 108 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 (contenente il Regolamento attuativo della legge quadro sui lavori pubblici 11/2/1994 n. 109 e successive modificazioni) e dall’art. 13 della stessa legge n. 109/94 le quali disposizioni, in caso di riunione di concorrenti, imporrebbero sì la presentazione di garanzie fideiussorie o assicurative da parte della impresa mandataria capo gruppo tale qualificata attraverso un mandato irrevocabile, ma che per le associazioni di tipo verticale (stesso art. 13 l.n. 109/1994 comma 3), ove trattasi di lavori scorporati da eseguirsi da ciascun mandante, esigerebbero il possesso di tutti i requisiti previsti per la categoria dei lavori che si intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.<br />
Desume la istante che nel caso di specie, per quanto concerne la polizza assicurativa richiesta dall’art. 8 (lett. b) del bando di gara, la stessa avrebbe dovuto interessare, in ragione delle rispettive percentuali dei lavori, entrambe le società esprimenti l’intento istitutivo di una A.T.I.<br />
La sottoscrizione di una polizza, quella depositata per la gara, da parte di un solo contraente (la “Vivai Piante Mazzucchi s.n.c.) e non anche dall’altra, la soc. Ca.lgea, non soddisfarebbe gli obblighi che, secondo le prospettazioni della ricorrente, sarebbero da ricondursi alla osservanza delle suindicate disposizioni di legge (oltre che bandizie).<br />
I rilievi della deducente non appaiono al Collegio condivisibili.<br />
La domanda di partecipazione alla gara era stata presentata con l’intento, espressamente dichiarato nella stessa domanda, di costituire una associazione temporanea di imprese di cui capogruppo mandataria era la Vivai Piante Mazzucchi s.n.c. mentre la Ca.lgea costruzioni appariva la impresa conferente mandato alla sunnominata Vivai Piante per la ipotesi di aggiudicazione.<br />
La polizza fideiussoria della cauzione, da presentarsi ai sensi dell’art. 30 – comma 1 – della legge n. 109/1994 e all’uopo presentata per la partecipazione alla gara di cui trattasi, era stata emessa il 29/10/2002 dalla UNIPOL Assicurazioni e sottoscritta dal rappresentante della Vivai Piante Mazzucchi n.c. mentre il 28/11/2002 venivano alla stessa polizza apportate variazioni costituenti parti integrative della polizza originaria nel senso che la ditta contraente, cioè la Vivai Piante Mazzucchi, dichiarava di partecipare alla gara in qualità di impresa capo gruppo con intento costitutivo di una associazione temporanea di impresa.<br />
Non può dunque revocarsi in dubbio la avvenuta sottoscrizione della polizza e la intestazione a suo favore, da parte della sola impresa capo gruppo dell’istituendo R.T.I. Resta tuttavia provato che la domanda di partecipazione alla gara contenente la offerta era stata sottoscritta da entrambe le imprese impegnatesi a costituire il raggruppamento con mandato di conferimento della rappresentanza ad una di essa, individuata, già in sede di offerta, nella stessa ditta Vivai Piante Mazzucchi ed espressamente qualificata come capogruppo.<br />
Tale duplice sottoscrizione attua la osservanza della disposizione (art. 13 comma 5 della legge n. 109/1994) che puntualizza gli obblighi dei concorrenti nella ipotesi di costituzione di raggruppamenti di imprese nel senso della necessità della sottoscrizione della offerta da parte di tutte le imprese costituenti il raggruppamento e del conferimento di mandato collettivo alla impresa qualificata come capogruppo destinata a stipulare il contratto in nome proprio e delle mandanti.<br />
Risultano tuttavia distinguibili, poiché individuabili dallo stesso sistema normativo, gli oneri costituenti i formali ed inderogabili obblighi di partecipazione alla gara delle imprese riunite, mediante la sottoscrizione della offerta da parte di tutte le imprese destinate a costituire i raggruppamenti e che nel caso di specie risultano puntualmente osservati, da quelli riferibili alla sola impresa capogruppo cui è legalmente riconosciuta (art. 93 del D.P.R. n. 554/1999) la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto.<br />
Essendo solo la impresa capogruppo legalmente legittimata a rendere, in qualità di impresa mandataria, dichiarazioni negoziali al fine della assunzione dei relativi impegni, la stessa impresa viene a costituire anche il formale riferimento in caso di imputazione di eventuali condotte omissive nel senso che, nella eventuale ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto, la polizza fideiussoria rilasciata a favore della impresa mandataria copre per intero la misura della relativa cauzione e tanto nell’ammontare percentuale (il 2% del complessivo importo dell’appalto) riferito a quello legalmente previsto (per orientamenti giurisprudenziali di recente emanazione in materia cfr. C.d.S. V n. 1384/2003 nonché la sentenza del giudice ordinario nella stessa richiamata).<br />
Consegue che ove tale condizione risulti soddisfatta, nel senso cioè che la fideiussione con polizza rilasciata a favore della impresa capogruppo copra tutto l’ambito percentuale della garanzia pretesa dalla legge in caso di mancata sottoscrizione del contratto, non trova campo di rilevanza il distinguo, operato dalla ditta ricorrente, tra le ipotesi si associazione temporanea di impresa e la ipotesi di associazione temporanea di tipo verticale che, per i lavori scorporati in capo a ciascun mandante, esigerebbe da parte di ciascun mandante il possesso dei requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere nella misura indicata per il concorrente singolo e perciò anche, secondo la deducente, intestazioni fideiussorie (polizze) riferite ad ogni titolare dei lavori scorporati e nella percentuale del loro valore.<br />
Nel sistema normativo che attribuisce alla impresa qualificata come capogruppo già in sede di offerta, la stipulazione del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, appare evidente che la sottoscrizione del contratto va riferita al valore dell’appalto nella sua interezza, indipendentemente cioè dalla ripartizione collettiva dei lavori tra le imprese raggruppate sicché la eventuale sua mancata sottoscrizione resta parimenti garantita nella forma prevista dalla legge e cioè con la emissione di una fideiussione che, anche se intestata alla sola impresa destinataria del mandato di Capo del raggruppamento, copra tuttavia la intera misura prevista dalla legge quale cauzione della eventuale mancata sottoscrizione del contratto.<br />
Non trova base di fondatezza neppure il secondo motivo con cui viene rilevata la mancanza, nella polizza presentata dalla ditta Vivai Piante Mazzucchi, di una garanzia di durata triennale come previsto dall’art. 13 della legge n. 109/1994.<br />
A prescindere da qualunque altro genere di considerazioni è sufficiente osservare che la validità triennale della polizza fideiussoria è rilevabile dalla stessa, contenente una clausola apposta a penna e sottoscritta dalla sigla del procuratore della compagnia di assicurazione che la ha rilasciata.<br />
Per tutte le ragioni sopraindicate il ricorso va dunque respinto non rendendosi necessaria, a ragione della reiezione del ricorso principale, l’esame di quello incidentale proposto dalla soc. Ca.lgea. Costruzioni.<br />
Si ravvisa la presenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>   Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. II ter) rigetta il ricorso indicato in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amm.va.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 febbraio 2004.</p>
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