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	<title>16253 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla competenza funzionale del TAR Lombardia, sede di Milano, rispetto agli atti esecutivi o applicativi dei provvedimenti dell’ARERA.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-funzionale-del-tar-lombardia-sede-di-milano-rispetto-agli-atti-esecutivi-o-applicativi-dei-provvedimenti-dellarera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 08:41:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-funzionale-del-tar-lombardia-sede-di-milano-rispetto-agli-atti-esecutivi-o-applicativi-dei-provvedimenti-dellarera/">Sulla competenza funzionale del TAR Lombardia, sede di Milano, rispetto agli atti esecutivi o applicativi dei provvedimenti dell’ARERA.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; TAR Lombardia &#8211; Competenza funzionale &#8211; ARERA &#8211; Art. 14 c.p.a. &#8211; Atti esecutivi o applicativi dei provvedimenti ARERA &#8211; Sussistenza. Sussiste la competenza funzionale del T.a.r. Lombardia, sede di Milano, anche laddove vengano in rilievo atti esecutivi o applicativi dei provvedimenti dell’ARERA, ancorché adottati</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-funzionale-del-tar-lombardia-sede-di-milano-rispetto-agli-atti-esecutivi-o-applicativi-dei-provvedimenti-dellarera/">Sulla competenza funzionale del TAR Lombardia, sede di Milano, rispetto agli atti esecutivi o applicativi dei provvedimenti dell’ARERA.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; TAR Lombardia &#8211; Competenza funzionale &#8211; ARERA &#8211; Art. 14 c.p.a. &#8211; Atti esecutivi o applicativi dei provvedimenti ARERA &#8211; Sussistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sussiste la competenza funzionale del T.a.r. Lombardia, sede di Milano, anche laddove vengano in rilievo atti esecutivi o applicativi dei provvedimenti dell’ARERA, ancorché adottati da enti terzi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Tomassetti &#8211; Est. Biffaro</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8741 del 2024, proposto da Termica Celano S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Piron, Tiziana Sogari e Massimino Crisci, con domicilio eletto presso CBA Studio legale e tributario in Roma, via Gaetano Donizetti, 10;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Edoardo Cazzato, Mario Percuoco, Daniela Carria, Enrico Spagnolello e Maria Teresa Pirozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Foro Traiano, 1/A;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">EP Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
B2G Sicily S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Cuocolo e Domitilla Sapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Cuocolo in Genova, via G. Mameli, 3/19A;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><i>ad opponendum</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Eni S.p.A. e Dolomiti Energia Trading S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Todarello, Claudia Sarrocco e Massimo Colicchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Edison S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Aldo Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Busto Arsizio (VA), via Ferraris, 7;<br />
Utilitalia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Claudia Sarrocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
A2A S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar e Mattia Malinverni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Energia Libera, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Michele Mercati, 39;<br />
Engie Italia S.p.A., Axpo Italia S.p.A., Tirreno Power S.p.A. e Sorgenia S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario e Simona Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgia Romitelli, Anna Mazzoncini e Angelo Crisafulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Elettricità Futura – Unione delle Imprese Elettriche Italiane, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano e Francesca Briccoli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza San Bernardo, 101;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del 23.7.2024 con cui Terna S.p.A. ha comunicato a Termica Celano S.r.l. la non ammissione al <i>Capacity Market</i> per l’anno 2025 come “<i>Unità di Produzione da Adeguare</i>”, in asserita applicazione delle FAQ alla “<i>Disciplina del Sistema di Remunerazione della Disponibilità di Capacità Produttiva di Energia Elettrica</i>”, approvata con Decreto MASE del 9.5.2024, nella parte in cui non ha consentito la partecipazione all’Asta Madre per il 2025, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della comunicazione del 12 luglio 2024, con cui Terna S.p.A. comunicava l’ammissione di Termica Celano all’Asta Madre del <i>Capacity Market</i> per l’anno 2025 quale “<i>Unità di Produzione Esistente</i>”, essendo in fase di verifica la sussistenza dei presupposti per l’ammissione alla medesima Asta Madre quale “<i>Unità di Produzione da Adeguare</i>”, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento conclusivo dell’Asta Madre del <i>Capacity Market</i> per l’anno 2025 – di estremi sconosciuti – nella parte in cui esclude Termica Celano S.r.l. dagli esiti della procedura, nonché in ogni parte di interesse per l’odierna impugnativa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; delle FAQ pubblicate da Terna S.p.A. il 22 luglio 2024, nella parte in cui le stesse introducono nuovi e più stringenti parametri di accesso al <i>Capacity Market</i> per le “<i>Unità di Produzione da Adeguare</i>” (punto 1.3.), in contrasto con la Disciplina approvata con D.M. del 9 maggio 2024, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">nonché, ove occorrer possa,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della Disciplina di Mercato del <i>Capacity Market</i>, approvata con Decreto Ministeriale del 9 maggio 2024, in ogni parte ritenuta in contrasto con le ragioni della ricorrente, nonché in ogni altra parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto Ministeriale n. 180 del 9 maggio 2024, con cui si approvava la Disciplina di Mercato del <i>Capacity Market</i>, in ogni altra parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale, ove anche non ancora conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e per il risarcimento del danno, patrimoniale e non, conseguente all’illegittima esclusione della ricorrente dal <i>Capacity Market</i> per l’anno 2025 quale “<i>Unità di Produzione da Adeguare</i>”, nonché di ogni altra posta di danno che ci si riserva fin d’ora di quantificare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., di EP Produzione S.p.A. e di B2G Sicily S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di intervento <i>ad opponendum</i> spiegati da Eni S.p.A., Dolomiti Energia Trading S.p.A.,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Edison S.p.A., Utilitalia, A2A S.p.A., Energia Libera, Engie Italia S.p.A., Axpo Italia S.p.A., Tirreno Power S.p.A., Sorgenia S.p.A., Enel Produzione S.p.A. ed Elettricità Futura – Unione delle Imprese Elettriche Italiane;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli articoli 14 e 15 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che con il ricorso in esame la ricorrente Termica Celano S.r.l. (“<i>Termica</i>”) ha impugnato la comunicazione di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (“<i>Terna</i>”) del 23 luglio 2024 – con la quale veniva confermata l’ammissione di Termica all’asta madre del mercato della capacità per l’anno di consegna 2025 solo come unità di produzione esistente, “<i>non ricorrendo le condizioni per la qualifica come UP da Adeguare, così come chiarito, da ultimo, anche nella FAQ pubblicata sul sito di Terna in data 22 luglio 2024</i>” – in uno con gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, incluso, <i>inter alia</i>, il decreto ministeriale n. 180 del 9 maggio 2024, con cui è stata approvata la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica (“<i>Disciplina del</i> <i>Capacity Market</i>”);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che la resistente Terna, la controinteressata EP Produzione S.p.A. e gli intervenienti <i>ad opponendum</i> Energia Libera, Engie Italia S.p.A., Axpo S.p.A., Tirreno Power S.p.A., Sorgenia S.p.A., Enel Produzione S.p.A., Dolomiti Energia Trading S.p.A., Utilitalia, Eni S.p.A. e A2A S.p.A., hanno eccepito, con le proprie memorie ed atti di intervento, l’incompetenza territoriale di questo Tribunale per essere funzionalmente competente a conoscere della presente controversia, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, giusto quanto disposto dall’art. 14, comma 2, c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che l’anzidetta eccezione di incompetenza risulta meritevole di accoglimento, in quanto questo Tribunale non risulta territorialmente competente a conoscere della presente causa in virtù di quanto sancito dall’art. 14, comma 2, c.p.a. che stabilisce quanto segue “<i>Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato, in proposito, che il capo IV del codice di rito, nel dettare le regole sulla competenza giurisdizionale degli organi della Giustizia amministrativa, all’art. 14, comma 2, ha espressamente previsto una specifica competenza funzionale inderogabile in favore del T.a.r. Lombardia, sede di Milano, in ordine alle controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“<i>ARERA</i>”). Tale regola di competenza prevale, in ogni caso, sui criteri di riparto di ordine territoriale dettati dall’art. 13 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. II, ord. n. 583 del 24 gennaio 2019), stante la rilevanza degli interessi che il legislatore ha inteso tutelare mediante la previsione di una regola di competenza funzionale inderogabile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato, in particolare, che relativamente alla fattispecie in esame vi sono almeno due ragioni alla luce delle quali deve ritenersi applicabile il suddetto criterio di competenza funzionale:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in primo luogo, giova evidenziare che la società ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame, ha impugnato anche la Disciplina del <i>Capacity Market</i>approvata con il d.m. n. 180/2024 che, come specificato dal suo articolo 1, contiene “<i>le regole di funzionamento del Mercato della Capacità adottate ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 e in conformità ai criteri e alle condizioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito: Autorità o anche ARERA) con Delibera ARG/elt 98/11 e s.m.i. e alla Legge del 3 Agosto 2017, n. 123</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Disciplina del <i>Capacity Market</i>, invero, risulta sostanzialmente attuativa della cornice regolatoria dettata a monte dall’ARERA, atteso che spetta <i>ex lege</i> a tale Autorità fissare i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete di trasmissione nazionale (<i>i.e.</i>, Terna) è tenuto ad elaborare una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, giusto quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 19 dicembre 2003, n. 379.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Se è vero poi che, formalmente, la Disciplina del <i>Capacity Market</i> viene approvata dalla Autorità ministeriale, è pur vero che il legislatore ha attribuito all’ARERA anche poteri di natura consultiva con riguardo alla fase di approvazione delle proposte presentate da Terna. Orbene, la <i>ratio</i> di una siffatta attribuzione non può che essere rinvenuta nella esigenza di assicurare il pieno rispetto del quadro regolatorio, attesa la complessità e la natura altamente tecnica del mercato della capacità. Peraltro, con precipuo riferimento alla Disciplina del <i>Capacity Market</i> rilevante ai fini del presente giudizio, l’ARERA, con la deliberazione 145/2024/R/eel del 16 aprile 2024, ha svolto anche una vera e propria “<i>Verifica di conformità delle proposte di Terna S.p.A. per la modifica della disciplina del mercato della capacità e delle relative disposizioni tecniche di funzionamento</i>”, il che costituisce un ulteriore indice del fatto che l’attività che Terna ha posto in essere <i>ratione materiae</i>assume un carattere sostanzialmente esecutivo e/o applicativo delle previsioni regolatorie dettate dall’ARERA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto tale divisato profilo, in particolare, assume rilevanza il fatto che la definizione di “<i>Unità di produzione da adeguare</i>”, centrale ai fini della controversia in esame, presenta una matrice regolatoria (cfr., ad esempio, gli Allegati A delle deliberazioni di ARERA ARG/elt 98/11 del 21 luglio 2011 e 261/2018/R/eel dell’11 aprile 2018) condizionando e riverberandosi sulla predisposizione della disciplina di dettaglio da parte di Terna.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla scorta delle precedenti considerazioni, dunque, trova applicazione anche nel caso di specie quel consolidato orientamento pretorio secondo il quale sussiste la competenza funzionale del T.a.r. Lombardia, sede di Milano, anche laddove vengano in rilievo atti esecutivi o applicativi dei provvedimenti dell’ARERA, ancorché adottati da enti terzi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 7427 del 30 ottobre 2019; Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 718 del 28 gennaio 2019; Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 5782 del 24 novembre 2014; T.A.R. Lazio, sez. III, ord. n. 6261 del 29 marzo 2024; T.A.R. Lazio, sez. III-<i>ter</i>, ord. n. 1329 del 23 gennaio 2024; T.A.R. Lazio, sez. III-<i>ter</i>, ord. n. 16295 del 6 dicembre 2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, la Disciplina del <i>Capacity Market</i> risulta essere stata espressamente impugnata dalla società ricorrente, non essendo stata meramente considerata, come pure sostenuto da Termica in corso di causa, come parametro di legittimità asseritamente violato da Terna. Anche tale circostanza risulta dirimente ai fini della individuazione del giudice competente in quanto, laddove la presente causa permanesse dinanzi a questo giudice (<i>quod non</i>, stante la dichiarata incompetenza), non sarebbe possibile esaminarne il “merito” ove si ritenesse che le gravate FAQ di Terna presentino una natura squisitamente interpretativa; in tal caso, infatti, la sfera giuridica della società ricorrente risulterebbe incisa, negativamente e in via diretta, dalla impugnata Disciplina del <i>Capacity Market</i> che, sulla scorta delle precedenti considerazioni, risulta attuativa del quadro regolatorio dettato dall’ARERA. Ciò avvalora ulteriormente come la presente controversia rientri, nella sua interezza, nella sfera di competenza funzionale del T.a.r. Lombardia, sede di Milano, non potendo trovare ingresso impostazioni teoriche che subordinino l’individuazione del giudice competente all’andamento del giudizio, soprattutto tenendo in considerazione la natura inderogabile dei criteri di riparto di competenza sanciti dal codice di rito;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in secondo luogo, anche laddove si volesse, per ipotesi, prescindere dalle dirimenti considerazioni testé esposte, il carattere cumulativo della presente impugnativa comporterebbe comunque l’attrazione dell’intera controversia dinanzi al T.a.r. Lombardia, sede di Milano, stante la <i>vis attractiva</i> della competenza funzionale rispetto a quella territoriale, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., ord. n. 4 del 4 febbraio 2013);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, in definitiva, che in applicazione dell’anzidetto criterio legale sancito dall’art. 14, comma 2, c.p.a., debba essere declinata la competenza territoriale del Tribunale adito in favore di quella funzionale del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto a norma dell’art. 15, comma 4, c.p.a. nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della presente ordinanza o dalla sua comunicazione se anteriore;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che in ragione della circostanza per cui rimane ancora impregiudicata la decisione collegiale sulla domanda cautelare proposta dalla società ricorrente, non v’è allo stato nulla da liquidare in ordine alle spese del giudizio sino ad ora maturate;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quel che concerne, infine, gli effetti del decreto cautelare monocratico n. 3645 del 10 agosto 2024 – con il quale è stata interinalmente disposta la sospensione della esecutività dei provvedimenti impugnati nelle more della trattazione collegiale della domanda cautelare all’udienza camerale del 5 settembre 2024 – si evidenzia come trovi applicazione il disposto di cui all’art. 56, comma 4, c.p.a., in quanto questo giudice, all’udienza camerale del 5 settembre 2024, non si è pronunciato sulla domanda cautelare proposta dalla società ricorrente in ragione della propria dichiarata incompetenza,</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara la propria incompetenza territoriale in relazione alla controversia in epigrafe e indica quale Tribunale competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini indicati in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nulla per le spese di lite sino ad ora maturate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alessandro Tomassetti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Biffaro, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Caputi, Referendario</p>
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