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	<title>1625 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1625 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2016 n.1625</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-10-11-2016-n-1625/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-10-11-2016-n-1625/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-10-11-2016-n-1625/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2016 n.1625</a></p>
<p>R. Trizzino Pres., R. Gisondi, Est. Sulla incomprimibilità dell’attività di edilizia c.d. libera, sostanzialmente estrinsecantesi in attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, quale forma di gestione del diritto dominicale che generalmente non incontra limiti negli strumenti urbanistici 1 Autorizzazione e concessione- Autorizzazioni edilizie- Edilizia libera e S.C.I.A. – Differenze- Natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-10-11-2016-n-1625/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2016 n.1625</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-10-11-2016-n-1625/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2016 n.1625</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino Pres., R. Gisondi, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla incomprimibilità dell’attività di edilizia c.d. libera, sostanzialmente estrinsecantesi in attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, quale forma di gestione del diritto dominicale che generalmente non incontra limiti negli strumenti urbanistici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1 Autorizzazione e concessione- Autorizzazioni edilizie- Edilizia libera e S.C.I.A. – Differenze- Natura non provvedimentale delle pronunce dell’ente sulle attività di edilizia libera- Interesse ad agire – Sussistenza.</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione- Edilizia libera- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria- Frazionamento di unità abitativa- Forme di gestione del diritto dominicale- Incomprimibile.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Il regime della edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380 del 2001, diversamente da quello della scia, non prevede una fase di controllo successivo da parte della P.A.. Gli interventi che rientrano nella sfera di “libertà” definita dalla predetta norma non sono soggetti ad alcun titolo edilizio tacito o espresso, ne deriva che in relazione agli stessi l’amministrazione dispone di un unico potere che è quello sanzionatorio da esercitarsi nel caso in cui gli stessi vengano realizzati in contrasto con la disciplina urbanistica o edilizia. Eventuali pronunciamenti anticipati dell’ente in ordine alla ammissibilità degli interventi comunicati con CILA non hanno, quindi, carattere provvedimentale ma meramente informativo. Tuttavia sussiste comunque l’interesse del titolare del diritto sul bene all’accertamento da parte del g.a. circa la realizzabilità dell’intervento, senza con questo violare il disposto di cui all’art. 34 c.p.a. “<em>il giudice amministrativo non può pronunciarsi con riferimento a poteri non ancora esercitati</em>”.<br />
&nbsp;<br />
2. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria- espressione dell’edilizia libera- sono da sempre considerate forme di gestione che, in quanto finalizzate alla tutela della integrità ed alla conservazione funzionale del patrimonio edilizio esistente, non possono essere indiscriminatamente vietate. Si tratta di attività rientranti nel nucleo del diritto dominicale che deve ritenersi normalmente incomprimibile da parte degli strumenti urbanistici e territoriali i quali possono disciplinarne il <em>quomodo</em> solo in funzione di specifiche esigenze che, solitamente, attengono alla tutela del paesaggio o del patrimonio storico artistico. Il frazionamento in sé non determina una variazione del carico urbanistico ammesso in una certa zona, posto che lo stesso (concretandosi in una perequazione di superfici già autorizzate interne ad un medesimo edificio) non comporta un incremento complessivo di superficie utile o di volume. Deve considerarsi pertanto illegittima la norma che in alcun modo lo comprime.</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
Pubblicato il 10/11/2016<br />
<strong>N. 01625/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00613/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 00545/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%203/2016/201600613/Provvedimenti/stemma.jpg" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2016, proposto da:<br />
Ernesto Schiatti, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Guglielmo Saporito C.F. SPRGLL53B09F839L, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. per la Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Forte dei Marmi, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuliano Turri C.F. TRRGLN54E12E625Y, con domicilio eletto presso lo Studio Giallongo e Associati in Firenze, via V. Alfieri n. 19;<br />
Regione Toscana non costituita in giudizio;<br />
&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2016, proposto da:<br />
Ernesto Schiatti, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Guglielmo Saporito C.F. SPRGLL53B09F839L, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Forte dei Marmi, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuliano Turri C.F. TRRGLN54E12E625Y, con domicilio eletto presso lo Studio Giallongo e Associati in Firenze, via V. Alfieri n. 19;<br />
Regione Toscana non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
quanto al ricorso n. 613 del 2016:<br />
dei provvedimenti che incidono sullo ius utendi di un immobile sito in Forte dei Marmi (Lucca), in via Versilia 3, impedendone il funzionamento, ed in particolare:<br />
a &#8211; del provvedimento del Comune di Forte di Marmi (18.02.2016 prot. 3869) che si pronuncia sfavorevolmente su una &#8220;comunicazione inizio attività&#8221; (in avanti, CILA) presentata dal ricorrente per il frazionamento di un&#8217;unità immobiliare. In tale provvedimento si afferma che per il frazionamento non sarebbe necessario alcun titolo, ma ciononostante il Comune impedisce il frazionamento stesso;<br />
b &#8211; del parere (18.03.2015 prot. 6938) con cui il Comune ritiene “inefficace&#8221; la &#8220;comunicazione inizio lavori&#8221;, parere che osta al frazionamento dell&#8217;immobile da una a tre unità immobiliari;<br />
c- della nota interlocutoria (26.02.2015 prot. 5031) con cui il Comune torna ad esprimersi sulla CILA predetta per gli aspetti disciplinati dalla legge statale 164 del 2014, in tema di opere di manutenzione;<br />
d &#8211; dell&#8217;orientamento (10.03.2015 prot. 9827) con il quale il Comune fornisce chiarimenti in merito alla CILA predetta, richiamando &#8211; quale motivo ostativo all&#8217;operatività della CILA &#8211; l&#8217;art. 10 comma quater del locale Regolamento urbanistico e l&#8217;art. 136 della L.R.T. 65 del 2014;<br />
nonché qualora necessario:<br />
&#8211; del regolamento urbanistico del Comune di Forte dei Marmi (Norme tecniche di attuazione approvate il 12.08.2013, nella parte in cui (art. 10.co.1 quater) sembra porre un limite al frazionamento dell&#8217;unità immobiliare del ricorrente;<br />
e infine &#8211; per l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente allo ius utendi sull&#8217;immobile di via Versilia 3, con il consequenziale diritto:<br />
a) ad attuarvi il frazionamento da 1 a 3 unità;<br />
b) a disporre del proprio bene con il solo rispetto delle normative igienico sanitarie, antinfortunistiche ed ambientali, e ciò anche con frazionamenti;<br />
c) &#8211; per la condanna del Comune al risarcimento dei danni causati dall&#8217;ostacolo alla fruizione di tre unità immobiliari in luogo dell&#8217;unica, attuale unità di via Versilia 3..<br />
quanto al ricorso n. 545 del 2016:<br />
a) del provvedimento del Comune di Forte dei Marmi (18.02.2016 prot. 3869) che si pronuncia sfavorevolmente su una &#8220;comunicazione inizio attività&#8221; (in avanti, CILA) presentata dal ricorrente per il frazionamento di un&#8217;unità immobiliare;<br />
b) del parere (18.03.2015 prot. 6838) con cui il Comune ritiene &#8220;inefficace&#8221; la &#8220;comunicazione inizio lavori&#8221; presentata dal ricorrente il 16.03.2015 prot. 6638, parere che osta al frazionamento dell&#8217;immobile da una a tre unità immobiliari;<br />
c) della nota interlocutoria 26.02.2015 prot. 5031) con cui il Comune torna ad esprimersi sulla CILA predetta per gli aspetti disciplinati dalla legge statale 164 del 2014, in tema di opere di manutenzione;<br />
d) dell&#8217;orientamento (10.04.2015 prot. 9827) con il quale il Comune fornisce chiarimenti in ordine alla CILA predetta, richiamando &#8211; quale motivo ostativo all&#8217;operatività della CILA &#8211; l&#8217;articolo 10 comma uno quater del locale Regolamento urbanistico e l&#8217;art. 136 della L.R.T. 65 del 2014;<br />
nonché, qualora necessario, del Regolamento urbanistico del Comune di Forte dei Marmi (Norme tecniche di attuazione approvate il 12.08.2013) nella parte in cui (l&#8217;art. 10 co. 1 quater) sembra porre un limite al frazionamento dell&#8217;unità immobiliare del ricorrente;<br />
e infine, per l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente allo ius utendi sull&#8217;immobile di via Versilia 5, con il consequenziale diritto:<br />
a) ad attuarvi il frazionamento da 1 a tre unità;<br />
b) a disporre del proprio bene con il solo rispetto delle normative igienico sanitarie, antinfortunistiche ed ambientali, e ciò anche con frazionamenti;<br />
c) per la condanna del Comune al risarcimento dei danni causati dall&#8217;ostacolo alla fruizione di tre unità immobiliari in luogo dell&#8217;unica, attuale unità di via Versilia 5.<br />
&nbsp;<br />
Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti delle cause;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 settembre 2016 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori avv. G. Saporito per la parte ricorrente e avv. G. Turri per l&#8217;amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
La controversia in esame ha ad oggetto la pretesa del Sig. Ernesto Schiatti di frazionare liberamente un appartamento di sua proprietà ubicato in Forte dei Marmi alla via Versilia n. 5 in relazione al quale egli ha presentato una CILA ex art. 6 t.u.e. dichiarata inefficace dall’omonimo comune in base all’assunto che l’intervento contrasterebbe con il divieto di incremento delle unità immobiliari previsto dalle n.t.a. del vigente regolamento urbanistico.<br />
Il comune di Forte dei Marmi, costituitosi in giudizio, ha eccepito in primo luogo la tardività del ricorso in quanto il provvedimento impugnato avrebbe carattere meramente confermativo di precedenti atti con cui l’Ente si era già espresso in ordine alla non conformità dell’intervento allo strumento urbanistico.<br />
L’eccezione è priva di fondamento per le ragioni che si vanno ad esporre.<br />
Il regime della edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380 del 2001, diversamente da quello della scia, non prevede una fase di controllo successivo (da esperirsi entro un termine perentorio) che – in caso di esito negativo &#8211; si chiude con un provvedimento di carattere inibitorio.<br />
Gli interventi che rientrano nella sfera di “libertà” definita dalla predetta norma non sono infatti soggetti ad alcun titolo edilizio tacito o espresso: in relazione agli stessi, pertanto, l’amministrazione dispone di un unico potere che è quello sanzionatorio da esercitarsi nel caso in cui gli stessi vengano realizzati in contrasto con la disciplina urbanistica o edilizia.<br />
Eventuali pronunciamenti anticipati dell’ente in ordine alla ammissibilità degli interventi comunicati con CILA non hanno, quindi, carattere provvedimentale ma meramente informativo, non rispondendo gli stessi ad un potere legislativamente tipizzato.<br />
Dalla predetta premessa non consegue, tuttavia, l’inammissibilità del ricorso, atteso che il ricorrente non ha solo formulato una domanda di annullamento ma ha anche richiesto l’accertamento della legittimità dell’intervento che intende realizzare.<br />
A tale domanda non osta il disposto dell’art. 34 c.p.a laddove prevede che il g.a. non possa pronunciarsi con riferimento a poteri non ancora esercitati.<br />
Con tale formula il legislatore ha voluto, infatti, conservare il carattere reattivo del processo amministrativo prevedendo che lo stesso non possa surrogarsi al procedimento amministrativo e presupponga, quindi, un preventivo esercizio della funzione.<br />
Si tratta, però, di un principio che non va assolutizzato dovendo lo stesso bilanciarsi con altra regola fondamentale di ogni tipo di processo che è quella dell’interesse ad agire.<br />
L’interesse ad agire, denotando un bisogno di tutela riferito ad una posizione soggettiva, radica l’esercizio del diritto di azione assicurato a difesa dei diritti e degli interessi legittimi dall’art. 24 Cost.. E poiché l’interesse legittimo è oramai pacificamente considerato come posizione sostanziale che preesiste all’atto non vi possono essere ostacoli ad ammettere la sussistenza di un interesse alla sua tutela – entro i limiti della giurisdizione di legittimità &#8211; anche prima della adozione di un provvedimento lesivo tutte le volte che la dinamica procedimentale si riveli, per una qualche ragione, insufficiente o inidonea ad assicurarne la soddisfazione (come, ad esempio, accade nei casi di mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento).<br />
Con riferimento al regime della edilizia libera non v’è dubbio che l’interesse del titolare del diritto sul bene all’accertamento circa la realizzabilità dell’intervento divisato può insorgere ancor prima che sia irrogata dalla p.a. una eventuale misura sanzionatoria (impugnabile con domanda di annullamento).<br />
Siffatto interesse diviene, infatti, attuale e concreto già nel momento in cui vi sia stata in ordine all’intervento una contestazione preventiva da parte dell’amministrazione, contestazione che, sebbene (per le ragioni già dette) non possa assumere carattere propriamente provvedimentale, vale, comunque, a creare i presupposti per l’esperimento innanzi al g.a. di un’azione di accertamento (sulla falsa riga di quanto accade anche nel processo civile).<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />
Il comune di Forte dei Marmi asserisce che l’attività edilizia libera si connoterebbe come tale solo per il fatto di non essere sottoposta, diversamente dalle attività soggette a permesso, dia o scia, ad un potere amministrativo di controllo preventivo o successivo, ma non formerebbe, invece, un ambito sottratto al potere di regolamentazione della attività edilizia, restando subordinata al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore.<br />
In altre parole la categoria in esame, secondo questa tesi, sarebbe stata concepita dal legislatore in un ottica di mera liberalizzazione dai controlli ma non come deregolazione sostanziale.<br />
Siffatta impostazione, tuttavia, non coglie appieno l’esatta portata giuridica della categoria in esame.<br />
Il legislatore, infatti, non si è limitato a sottrarre le tipologie di intervento che vi rientrano ad ogni forma di controllo preventivo o successivo ma le ha contestualmente fatte refluire nell’ambito delle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />
Tale operazione possiede una sua specifica rilevanza in quanto manutenzione ordinaria e straordinaria sono da sempre considerate forme di gestione che, in quanto finalizzate alla tutela della integrità ed alla conservazione funzionale del patrimonio edilizio esistente, non possono essere indiscriminatamente vietate.<br />
Si tratta, in altre parole, di attività rientranti nel nucleo del diritto dominicale che deve ritenersi normalmente incomprimibile da parte degli strumenti urbanistici e territoriali i quali possono disciplinarne il <em>quo modo</em> solo in funzione di specifiche esigenze che, solitamente, attengono alla tutela del paesaggio o del patrimonio storico artistico (Corte Cost. 529/1995).<br />
Non a caso, infatti, il loro svolgimento è ex lege ammesso anche nei comuni e nelle zone privi di disciplina urbanistica ed è sottratto al controllo paesaggistico nei casi in cui non comporti un’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici.<br />
La specifica qualificazione manutentiva dei lavori che il legislatore ha incluso nell’ambito della edilizia libera è, quindi, rivelatrice del fatto che gli stessi sono stati considerati come facoltà di uso del bene che, non incidendo – di regola – sugli interessi protetti dalle varie discipline che regolamentano l’uso del territorio, costituiscono una libera manifestazione del diritto di proprietà che recede solo a fronte di esigenze pubbliche ben determinate e riconoscibili.<br />
Per cui, se è ben vero, come rimarca la difesa comunale, che a mente dell’art. 6 del D.P.R. 380 del 2001 (e dell’art. 136 comma 1 della L.R. 64/2015 che deve essere interpretato in senso ad esso conforme) gli interventi di edilizia libera possono essere soggetti alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nondimeno, a seguito delle recenti modifiche legislative del D.P.R. 380 del 2001, ciò può avvenire solo nelle ipotesi eccezionali in cui la regolamentazione urbanistica ed edilizia delle costruzioni possa riguardare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />
Nel caso di specie la norma che secondo il comune osterebbe alla ammissibilità dell’intervento pone un divieto di incremento di unità abitative nella zona del centro, andando così a precludere l’esercizio di una facoltà che a mente del combinato disposto dell’art. 3 comma 1 lett. c) e dell’art. 6 comma 1 del D.P.R. 380 del 2001 rientra nell’ambito degli interventi manutentivi di edilizia libera.<br />
Non si comprendono, tuttavia, le superiori ragioni di interesse pubblico che tale norma intenderebbe proteggere.<br />
Il frazionamento non incide, infatti, sull’aspetto esteriore dell’edificio e non chiama, quindi, in causa profili di tutela del paesaggio.<br />
Nemmeno può dirsi che il frazionamento in sé determini una indesiderata variazione del carico urbanistico ammesso nella zona, posto che lo stesso (concretandosi in una perequazione di superfici già autorizzate interne ad un medesimo edificio) non comporta un incremento complessivo di superficie utile o di volume (che costituiscono i parametri in relazione ai quali si commisurano gli standards giusto il disposto dell’art. 3 comma 1 del DM 1444 del 1968).<br />
Sicché, la norma in questione nella parte in cui va a limitare indiscriminatamente una attività di tipo manutentivo rientrante nell’ambito della edilizia libera ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 1 e 6 comma 1 del d.p.r. 380 del 201 deve considerarsi illegittima e deve, quindi, essere annullata.<br />
Rimane assorbito ogni altro motivo.<br />
La domanda risarcitoria formulata nel ricorso deve essere respinta in difetto di prova di un danno nell’an e nel quantum.<br />
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe:<br />
1) annulla l’art. 10 comma 1 quater del regolamento urbanistico del comune di Forte dei Marmi nella parte in cui comporta il divieto di aumento di unità immobiliari nell’ambito di operazioni di frazionamento costituenti manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) del d.p.r. 380 del 2001;<br />
2) accerta che l’esecuzione dell’intervento di cui alla CILA presentata dal ricorrente non trova limite nella norma di piano di cui al precedente punto n. 1 e che il comune di Forte dei marmi non può sanzionarne la violazione;<br />
3) respinge la domanda risarcitoria;<br />
4) compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore<br />
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<td><strong>Raffaello Gisondi</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Rosaria Trizzino</strong></td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-10-11-2016-n-1625/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2016 n.1625</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2012 n.1625</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2012-n-1625/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2012-n-1625/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2012-n-1625/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2012 n.1625</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso a 40 posti di dirigente di II^ fascia del personale del ministero della giustizia, nonche’ provvedimento con il quale è stato approvato l&#8217;elenco degli ammessi alle prove orali escludendo la parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2012-n-1625/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2012 n.1625</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso a 40 posti di dirigente di II^ fascia del personale del ministero della giustizia, nonche’ provvedimento con il quale è stato approvato l&#8217;elenco degli ammessi alle prove orali escludendo la parte ricorrente. Considerato che parte ricorrente impugna la mancata ammissione alle prove orali, proponendo essenzialmente una serie di censure relative alla illegittima composizione e nomina della commissione esaminatrice; Ritenuto che, prima facie, non emergono profili di fumus boni juris in ordine alla prospettazione dell’effettiva incidenza negativa della composizione sulla valutazione delle prove, analogamente a quanto rilevato da questo Tribunale con l’ordinanza n. 1057 del 2012, né con riferimento ai criteri di valutazione ed all’espressione del giudizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01625/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01631/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Monica Cammarota</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Lattanzio, Silvio Tolesino, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Ravidà in Roma, via Bertoloni 44/46;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Accordino Mariagrazia</b>, <b>Bonanni Paragallo Vincenzo</b>, n.c.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento, ad oggi ignoto, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso, ovvero di ogni atto ad esso preordinato e conseguente o comunque connesso e correlato ivi compresi quelli di nomina dei componenti in sostituzione<br />
&#8211; del provvedimento, allo stato non conosciuto, con il quale è stato approvato l&#8217;elenco degli ammessi alle prove orali, dell&#8217;elenco stesso, del provvedimento laddove esistente, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalle prove orali, ovvero di ogni a<br />
&#8211; dei provvedimenti, laddove esistenti, con i quali sono state fissate le prove orali del concorso e convocati i candidati ammessi a sostenerle	</p>
<p>e per i motivi aggiunti<br />	<br />
&#8211; dei provvedimenti datati 13.02.08 e 15.06.10 della Commissione esaminatrice del concorso impugnato di giudizio degli elaborati della ricorrente;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli altri atti costitutivi della Commissione antecedenti e successivi emanati ovvero di ogni atto ad essi preordinato e conseguente o comunque connesso e correlato ivi compresi quelli di nomina dei componenti in sostituzione e, per l&#8217;effetto, d<br />
&#8211; del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 11 febbraio 2008 nel quale sono riportati e descritti i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, nonchè del verbale redatto nella seduta del 15 giugno 2010, nella quale i su<br />
&#8211; dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 13.02.08 e 15.06.10, rispettivamente di prima e seconda correzione degli elaborati della ricorrente;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento, allo stato non conosciuto, con il quale è stato approvato l&#8217;elenco degli ammessi alle prove orali e dell&#8217;elenco stesso;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento, del quale non sono noti gli estremi, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalle prove orali, ovvero, di ogni atto precedente e consequenziale e comunque connesso e presupposto;<br />	<br />
&#8211; in via tuzioristica del Decreto del Ministro della Giustizia del 10.09.2009 di modifica della Commissione esaminatrice con sostituzione dei membri Zini e Sileo;<br />	<br />
&#8211; dei provvedimenti, laddove esistenti, con i quali sono state fissate le prove orali del concorso e convocati i candidati ammessi a sostenerle;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che parte ricorrente impugna la mancata ammissione alle prove orali, proponendo essenzialmente una serie di censure relative alla illegittima composizione e nomina della commissione esaminatrice;<br />	<br />
Ritenuto che, prima facie, non emergono profili di fumus boni juris in ordine alla prospettazione dell’effettiva incidenza negativa della composizione sulla valutazione delle prove, analogamente a quanto rilevato da questo Tribunale con l’ordinanza n. 1057 del 2012, né con riferimento ai criteri di valutazione ed all’espressione del giudizio;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;<br />	<br />
Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio devono essere poste a carico della parte ricorrente e sono determinate in euro 1000,00 (mille/00), da liquidarsi a favore dell’Amministrazione resistente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
Respinge la domanda cautelare.	</p>
<p>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1000,00 (mille/00) a favore dell’Amministrazione resistente.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />	<br />
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2007 n.1625</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-4-2007-n-1625/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-4-2007-n-1625/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-4-2007-n-1625/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2007 n.1625</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore. Studio associato dott.ri M. Muratori-C. Siciliano (avv. A. Caggiula) c. Regione Puglia (avv. E. De Luca). sulla natura giuridica dell&#8217;affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti di una Regione ad uno studio associato Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-4-2007-n-1625/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2007 n.1625</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore.<br /> Studio associato dott.ri M. Muratori-C. Siciliano (avv. A. Caggiula) c. Regione Puglia (avv. E. De Luca).</span></p>
<hr />
<p>sulla natura giuridica dell&#8217;affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti di una Regione ad uno studio associato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti di una Regione – Affidamento ad uno studio associato – Prestazione professionale e non appalto di servizio – Controversia – Cognizione del giudice ordinario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti di una Regione ad uno studio associato rientra nell’istituto della prestazione professionale e non già in quello dell’appalto di servizi, il quale ultimo, si distingue dal contratto d&#8217;opera in quanto l&#8217;appaltatore deve necessariamente essere una impresa e deve avere ad oggetto un risultato, differenziandosi dal contratto d&#8217;opera, che riguarda una prestazione intellettuale, senza che sia presupposta un&#8217;organizzazione di mezzi, con la conseguenza che la relativa controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
</b><br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA PUGLIA <br />
LECCE </p>
<p>SECONDA SEZIONE  
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Registro Decis.:1625/07</b><br />
<b>		Registro Generale:	</b>174/2007 <br />	<br />
<b></p>
<p></b>nelle persone dei Signori:</p>
<p><b>ANTONIO CAVALLARI Presidente  <br />
TOMMASO CAPITANIO Ref. </b><br />
<b>PATRIZIA MORO Ref. , relatore <br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Visto il ricorso 174/2007  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>STUDIO ASSOCIATO DI  MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE AMBIENTALE DEI DOTTORI  MASSIMO MURATORE E CARLO SICILIANO 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>CAGGIULA ALFREDO </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in LECCE <br />
<i></p>
<p align=center>VIA 95 RGT FANTERIA, 9 <br />
presso<br />
CAGGIULA ALFREDO  <br />
</i><br />
<b>contro<br />
</b><i><br />
REGIONE PUGLIA &#8211; BARI   <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
DE LUCA ELIANA <br />
con domicilio eletto in LECCE <br />
VIA 95 RGT FANTERIA, 9 <br />
presso STICCHI DAMIANI ERNESTO   <br />
</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	della nota della Regione Puglia prot. n. 238 del 24.11.2006 e materialmente pervenuta in data 28.11.2006;<br />	<br />
&#8211;	dell’avviso di gara per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti della Regione Puglia, pubblicato sul BURP in data 4.1.2007;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p><i><P ALIGN=CENTER>REGIONE PUGLIA &#8211; BARI <br />
</i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>Udito nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2007 il relatore Ref. PATRIZIA MORO  e uditi gli avv.ti Caggiula e De Luca</p>
<p>Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione ed erronea applicazione della L. n. 537 del 24.12.1993 e s.m.i. nonché dei principi generali in materia di incarichi professionali da parte della P.A. Violazione della convenzione n. 819 di repertorio del 9.7.2003. Contraddittorietà dell’azione amministrativa;</p>
<p>
Considerato che lo Studio associato ricorrente impugna l’avviso di gara per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti della Regione Puglia, indetto da quest’ultima, dopo aver, con nota prot.n.238 del 24.11.2006 , rilevata la scadenza della convenzione n.819 stipulata nel 2003, dichiarato la impossibilità di ritenere operante il rinnovo tacito della stessa in considerazione del disposto di cui all’art.6 della L.537/1993, come modificato dall’art.44 della L.724/1994 e dall’art.23 c.1 della L.62/2005, il quale sanziona di nullità la specifica clausola contrattuale prevedente l’eventuale rinnovo.<br />
Considerato che debba in primo luogo verificarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla vicenda.<br />
Deve  rilevarsi che, in base all’orami acquisito orientamento giurisprudenziale in materia di riparto di giurisdizione, quest’ultima si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto &#8220;petitum&#8221; sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della &#8220;causa petendi&#8221;, ossia dell&#8217;intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata in astratto a quest&#8217;ultima dal diritto positivo(Cassazione civile, sez. un., 10 giugno 1998, n. 5762<b>).<br />
</b>Nella fattispecie, lo Studio ricorrente non deduce la illegittimità dell’avviso pubblico citato per violazione di norme procedimentali attinenti al medesimo, ma deduce la illegittimità dello stesso in quanto fondato sul presupposto, a suo dire errato, della non applicabilità, alla convenzione  posta in essere con il ricorrente,  del disposto normativo citato che impedisce il rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni.<br />
Deve pertanto verificarsi se tale presupposto logico investa una controversia attratta alla giurisdizione del G.A. o del G.O. e, quindi,  se il rapporto intercorrente tra il ricorrente e la Regione Puglia sia configurabile come fornitura di servizio ( e quindi rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art.6 c.2 della L.537/93 e s.m.i citata e della riconduzione della vicenda nell’ambito della giurisdizione amministrativa in via esclusiva), o come prestazione d’opera professionale di natura fiduciaria(  con conseguente inapplicabilità delle conseguenze di cui all’art.6 citato ed  al tempo stesso riconduzione della vicenda nell’ambito della giurisdizione ordinaria).<br />
Il Collegio ritiene che l’attività posta in essere dallo studio ricorrente, come risultante nella convenzione stipulata in data 19 luglio 2000 tra la regione Puglia ed lo Studio Associato di Medicina del Lavoro e Igiene Ambientale dei dott.ri Massimo Muratore e Massimo Siciliano, non possieda  i caratteri propri dell&#8217;appalto di servizio, ex art. 1655 c.c. e 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della direttiva CEE 18 giugno 1992, n. 50.<br />
Invero, la convenzione  suddetta , dopo aver dato atto della disponibilità manifestata dallo studio associato citato alla prestazione della propria opera professionale, prevede espressamente che ” l’opera del medico competente si espliciterà: in accertamenti sanitari preventivi  intesi a constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati, con l’obbligo di valutare l’idoneità lavorativa specifica; in accertamenti periodici come per legge per controllare lo stato di salute dei  dipendenti relativo alla lavorazione effettuata; formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica”; peraltro, l’art.29 prevede espressamente che il “medico competente svolgerà l’attività libero –professionale di cui sopra …”. E’ previsto ancora che gli accertamenti ospedalieri necessari saranno svolti dal datore di lavoro.<br />
Le considerazioni che precedono conducono alla conseguenza della sussumibilità della prestazione oggetto della convenzione citata all’istituto della prestazione professionale  e non già a quello dell’appalto di servizi, il quale ultimo, si distingue dal contratto d&#8217;opera in quanto l&#8217;appaltatore deve necessariamente essere una  impresa e deve avere ad oggetto un risultato, differenziandosi dal contratto d&#8217;opera, che riguarda una prestazione intellettuale, senza che sia presupposta un&#8217;organizzazione di mezzi.<br />
In questa prospettiva non giova che l&#8217;allegato I, n. 12 al decreto n. 157 del 1995 cit. &#8211; recante la pedissequa trasposizione dell&#8217;allegato IA, n. 12 richiamato dall&#8217;art. 8 della direttiva sopra citata &#8211; enumeri i servizi sanitari e sociali,  atteso che, a tal fine , come si è visto, assumeranno rilevanza  i suindicati elementi(requisito soggettivo dell&#8217;organizzazione in forma d&#8217;impresa del soggetto appaltatore, obbligazione di risultato, autonomia organizzativa ) .<br />
In particolare, il Collegio ritiene che l’elemento discriminante del contratto d’opera professionale, rispetto a quello di appalto, risulti essere l’utilizzo o meno di autonomia organizzativa, mediante l’esplicazione dell’attività con propria organizzazione e apprestandone i mezzi.<br />
Nella fattispecie tali elementi non vi sono, con la conseguente riconducibilità della prestazione resa dallo tra lo Studio Associato ricorrente alla Regione Puglia alla figura della prestazione d’opera professionale.<br />
Deve altresì aggiungersi che  i compiti del  c.d. medico competente , come definiti dall’art. 17 del D.legs. 626/1994, possono essere svolti sia da uno, o più, prestatori d’opera professionale, sia da un appaltatore, purchè le prestazioni siano rese da soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto d) dell’art.2 del D.legs. 626/1994 ; ciò in considerazione dell’art.7 c.1 del D.legs ( che distingue il contratto d’appalto dal contratto di opera) e dal fatto che l’art.17 comma 5 del testo in questione non esaurisce l’ambito delle configurazioni  che “ il medico competente” può assumere sempre nel rispetto dell’ordinamento.<br />
A tanto consegue che, avendo i ricorrenti impugnato l’avviso pubblico in questione, richiedendo la tutela della propria posizione sostanziale di prestatori d’opera professionale, in ossequio alla regola del c.d. “petitum sostanziale” , deve riconoscersi che la controversia attiene alla giurisdizione del G.O.<br />
In proposito risulta del tutto irrilevante la circostanza che l’avviso pubblico de qua attenga  ad un atto di macro-organizzazione, estrinsecazione di potere pubblicistico, con il quale la Regione Puglia ha inteso affidare il servizio ( in questo caso la P.A. ha scelto di affidare espressamente un servizio pubblico e, nella fattispecie il servizio di sorveglianza sanitaria da espletarsi con le modalità di cui alla normativa in materia di evidenza pubblica, e richiedendo l’esecuzione dello stesso in forma imprenditoriale mediante l’utilizzo di una adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa), giacchè i ricorrenti non impugnano tale bando per violazione di regole procedimentali proprie dello stesso, data l’assenza di alcuna censura in proposito, ma sostanzialmente, richiedono la tutela della propria posizione di diritto soggettivo quali prestatori d’opera professionale, lesi dal bando in quanto privati della possibilità del rinnovo contrattuale rivendicato.<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo .<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di  giudizio.</p>
<p>Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce<br />
Dichiara inammissibile  il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2007</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente</p>
<p>Dott.ssa Patrizia Moro &#8211; Estensore</p>
<p></p>
<p>Pubblicata il 16 aprile 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-4-2007-n-1625/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2007 n.1625</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2007 n.1625</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-5-4-2007-n-1625/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-5-4-2007-n-1625/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-5-4-2007-n-1625/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2007 n.1625</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento prefettizio che, nei confronti di un investigatore privato, diffida dallo svolgere l’attivita’, non autorizzata, di antitaccheggio finalizzata alla vigilanza sui beni esposti alla pubblica fede, se non risulta che il servizio “antitaccheggio” autorizzato sia stato svolto con modalita’ abusiva. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento prefettizio che, nei confronti di un investigatore privato, diffida dallo svolgere l’attivita’, non autorizzata, di antitaccheggio finalizzata alla vigilanza sui beni esposti alla pubblica fede, se non risulta che il servizio “antitaccheggio” autorizzato sia stato svolto con modalita’ abusiva. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1625/2007<br />
Registro Generale: 2285/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI TOSTI Presidente<br /> ITALO VOLPE Cons.<br />FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 05 Aprile 2007<br />
Visto il ricorso 2285/2007  proposto da:<br />
CORVINO MARCO<br />rappresentato e difeso da:MANZI AVV. ANDREA &#8211; RIZZO AVV. VITTORIO ENEA con domicilio eletto in ROMAVIA F. CONFALONIERI, 5pressoMANZI AVV. ANDREA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento Proc. w.a.n.8176/06/A.Ibis del 29.11.2006, notificato il 5.1.2007, con il quale il Prefetto di Verona decretava l’incameramento della cauzione costituita a garanzia delle obbligazioni inerenti l’esercizio dell’attivita’ investigativa e diffidava il sig. Corvino dallo svolgere l’attivita’, non autorizzata, di antitaccheggio finalizzata alla vigilanza sui beni esposti alla pubblica fede”;<br />
del decreto del Prefetto di verona del 5.4.2001 prot. n. 515/2000 Sett.II/1;<br />
della segnalazione della Questura di Verona Cat. 13.C/06-P.A.S. del 26.6.2006;<br />
della circolare del Ministero dell’Interno 559/C 14426.10089. del 23.10.1996;<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI  e uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto, in considerazione del fatto che gli atti di causa non comprovano con sufficiente chiarezza che il servizio “antitaccheggio” di cui è causa (allo svolgimento del quale il ricorrente era stato espressamente autorizzato con decreto prefettizio) sia stato svolto con modalita’ abusiva di accogliere la domanda cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione prima ter –accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 05 Aprile 2007<br />
PRESIDENTE<br />
RELATORE</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2005 n.1625</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-3-2005-n-1625/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-3-2005-n-1625/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2005 n.1625</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Santoleri è rilevante, al fine di stabilire l&#8217;idoneità di un certo compenso a fare parte della base contributiva dell&#8217;indennità di buonuscita, il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento Pubblico impiego – Stipendi, assegni e indennità – Indennità di buonuscita – Regime impresso dalla legge a ciascun</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Santoleri</span></p>
<hr />
<p>è rilevante, al fine di stabilire l&#8217;idoneità di un certo compenso a fare parte della base contributiva dell&#8217;indennità di buonuscita, il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Stipendi, assegni e indennità – Indennità di buonuscita  – Regime impresso dalla legge a ciascun emolumento – Rilevanza &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per stabilire l’idoneità di un certo compenso a fare parte della base contributiva dell’indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno), ma il dato formale e cioè il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO <br /> &#8211; SEZIONE TERZA TER	</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Francesco Corsaro        Presidente<br />
Dott. Silvestro Maria Russo  Consigliere<br />
Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore                     Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 16755/98, proposto da<br /><b>CASAVECCHIA Umberto, DI NATALE Giuseppe, CRISTOFARI Rinaldo, MORICI Domenico, INGRASSIA Vincenzo</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Angelo Lanzilao ed elettivamente domiciliati presso  il suo studio sito in Roma, Via Cola di Rienzo n. 149.</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – I.N.P.D.A.P.</b> – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Edoardo Urso ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente siti in Roma, Via C. Beccaria n. 29.<br />
il MINISTERO DELLA DIFESA ed MINISTERO DEL TESORO in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati per legge</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />
del diritto al computo del compenso per le cosiddette “due ore di straordinario obbligatorio” ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita, del trattamento di quiescenza e della tredicesima mensilità, con contestuale condanna al pagamento delle differenze riconosciute oltre interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 17 febbraio 2005 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, gli avvocati come da verbale di udienza.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>I ricorrenti sono tutti ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri.<br />
Chiedono con il presente ricorso l’accertamento del diritto al computo delle due ore di straordinario obbligatorio ai fini della liquidazione  dell’indennità di buonuscita, del trattamento di quiescenza e della tredicesima mensilità.<br />
A sostegno della loro pretesa deducono i seguenti motivi di diritto:<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 38 del D.P.R. n. 1032/73 in relazione agli artt. 63 della L. 1/4/81 n. 121, 7 del D.P.R. 27/3/84 n. 69 e 7 del D.P.R. 26/3/88 n. 234.<br />
Ritengono i ricorrenti che il servizio in questione abbia natura obbligatoria e che quindi il relativo compenso abbia natura stipendiale e come tale debba essere conteggiato ai fini dell’indennità di buonuscita.<br />
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16 della L. 29/4/76 n. 177 in relazione all’art. 63 L 1/4/81 n. 121, art. 7, D.P.R. 27/3/84 n. 69 e art. 7 D.P.R. 26/3/88 n. 234.<br />
Dovendo considerarsi il  compenso in questione come parte della retribuzione, ne deriverebbe la sua computabilità nel trattamento di quiescenza.<br />
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 D.Lvo C.P.S. 25/10/46 n. 263 e successive modifiche ed integrazioni.<br />
La natura retributiva del compenso comporterebbe la sua valutabilità ai fini della liquidazione della tredicesima mensilità.<br />
In conclusione chiedono l’accoglimento del ricorso.<br />
L’INPDAP si è costituito in giudizio ed ha eccepito preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto poiché alcuni ricorrenti sono stati collocati a riposo più di cinque anni prima dalla data di notifica del ricorso, avvenuta il 4/12/98.<br />
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
All’udienza pubblica del 17 febbraio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’eccezione di prescrizione è fondata.<br />
Dalla documentazione versata in atti dall’INPDAP si evince che i ricorrenti CASAVECCHIA, CRISTOFARI, MORICI e DI NATALE sono stati collocati a riposo in date anteriori ai cinque anni decorrenti dalla data di notifica del ricorso.<br />
Il loro diritto, decorrente dalla data di collocamento a riposo, si è pertanto prescritto.<br />
In merito alla posizione del ricorrente INGRASSIA l’eccezione di prescrizione non è stata invece sollevata.<br />
La sua posizione deve essere quindi esaminata nel merito.<br />
La sua pretesa relativamente all’indennità di buonuscita – come quella degli altri ricorrenti per i quali è decorsa la prescrizione &#8211;  è infondata nel merito come già ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato Sez VI 16/99).<br />
Come più volte precisato dal Consiglio di Stato e da questa Sezione, successivamente alle decisioni dell&#8217;Adunanza Plenaria nn. 4 del 21 maggio 1996 e 18 del 17 settembre 1996, la natura retributiva di un emolumento, quale che sia la sua rilevanza ai fini del trattamento di pensione, non costituisce, da sola, elemento sufficiente per inferirne anche la computabilità ai fini dell&#8217;indennità di buonuscita.<br />
Ed infatti, l&#8217;indennità di buonuscita corrisposta agli ex dipendenti dello Stato ha dichiaratamente una funzione previdenziale, onde risultano inapplicabili ad essa i principi elaborati in funzione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori privati o dell&#8217;indennità di anzianità spettante ai dipendenti degli Enti pubblici non economici in forza dell&#8217;art. 13 L. 20 marzo 1975, n. 70, che hanno natura, invece, di retribuzione differita.<br />
Nell&#8217;ambito di tale assetto giuridico, tipico dell&#8217;attuale sistema di previdenza obbligatoria, deve, dunque, considerarsi imprescindibile la sussistenza di un nesso sinallagmatico tra la contribuzione e la prestazione previdenziale, nel senso che questa non può essere garantita senza quella.<br />
Da tale postulato deriva che la composizione della indennità de qua è connessa all&#8217;ampiezza della base retributiva e che la configurazione e la stessa struttura dell&#8217;indennità, nonché l&#8217;entità delle diverse partecipazioni contributive, sono riservate esclusivamente alle valutazioni discrezionali del legislatore.<br />
Ora, sia l&#8217;art. 38 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, sia l&#8217;art. 2 della legge n. 75 del 20 marzo 1980 (che ha espressamente riconosciuto la 13^ mensilità come utile ai fini della liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita) precisano che possono concorrere a formare la citata base contributiva soltanto gli assegni e le indennità specificamente indicati, nonché, come norma di chiusura, quelli previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale, laddove nessuna disposizione normativa consente, ai medesimi fini, la utilizzabilità del compenso per lavoro straordinario comunque prestato.<br />
Per detti compensi non si rinviene nell’ordinamento alcuna norma espressa che ne stabilisca l’utilizzabilità a fini previdenziali; e neppure può ritenersi che siano ricompresi nella voce stipendio, paga o retribuzione che costituiscono la base contributiva dell’indennità di buonuscita (da intendersi, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, come mera paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità e a scadenza fissa).<br />
Infatti, per stabilire l’idoneità di un certo compenso a fare parte della base contributiva dell’indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno), ma il dato formale e cioè il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento.<br />
Poiché non vi è alcuna norma che stabilisca la computabilità di detti compensi ai fini dell’indennità di buonuscita, ne consegue l’infondatezza della pretesa.<br />
Lo stesso deve ritenersi per quanto concerne il computo della tredicesima mensilità: in assenza di una specifica disposizione normativa che includa espressamente le due ore di straordinario nella tredicesima mensilità, il relativo compenso non può entrare nella relativa base di computo, vigendo in materia – analogamente a quanto avviene per la buonuscita &#8211; il principio della tassatività dell’indicazione degli elementi da prendere in considerazione.<br />
Per quanto riguarda, invece, la questione della computabilità dell’emolumento ai fini del trattamento di quiescenza, il giudice amministrativo difetta di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia alla  Corte dei Conti.<br />
Ai sensi degli artt. 13 e 62 del RD 12/7/34 n. 1214, infatti, tutte le controversie in materia di pensionistica sono devolute alla cognizione della Corte dei Conti, sia se riguardano l’an, sia se riguardano il quantum.<br />
In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato.<br />
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-<br />
         Così dispone in ordine al ricorso in epigrafe indicato:<br />
&#8211;	respinge la domanda volta ad ottenere il computo del compenso per le due ore di straordinario obbligatorio con riferimento all’indennità di buonuscita e alla tredicesima mensilità;<br />	<br />
&#8211;	dichiara inammissibile la domanda diretta ad ottenere il calcolo del suddetto emolumento ai fini del trattamento di quiescenza.<br />	<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2005.																																																																																												</p>
<p>Francesco Corsaro                         PRESIDENTE<br />
Stefania Santoleri                           ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-3-2005-n-1625/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2005 n.1625</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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