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	<title>1620 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1620 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2007 n.1620</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-27-2-2007-n-1620/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-27-2-2007-n-1620/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2007 n.1620</a></p>
<p>Pres. Tosti, Est. Mezzacapo O.F. De Napoli(Avv. M.C. Conidi) c/ Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato) Atto amministrativo – Diritto d’accesso – Alla documentazione inerente i procedimenti relativi ai collaboratori di giustizia – Esclusione – Ex art. 24 L. 241/90, c.m. dall’art. 22 L. 45/2001 – Anche dopo le modifiche apportate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-27-2-2007-n-1620/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2007 n.1620</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-27-2-2007-n-1620/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2007 n.1620</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.    Tosti,           Est. Mezzacapo<br /> O.F. De Napoli(Avv. M.C. Conidi) c/ Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Diritto d’accesso – Alla documentazione inerente i procedimenti relativi ai collaboratori di giustizia – Esclusione – Ex art. 24 L. 241/90, c.m. dall’art. 22 L. 45/2001 – Anche dopo le modifiche apportate dall’art. 16, L 15/2005 – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È sottratta all’accesso la documentazione amministrativa inerente i procedimenti di cui alla L. 82/91 e s.m.i., relativi ai collaboratori di giustizia ammessi a programmi speciali di protezione, in applicazione del combinato disposto dell’art. 24 L. 241/90, c.m. dall’art. 22 L. 45/2001, e dell’art. 8, co, 5, lett. c) d.p.r. 352/1992, non rilevando in altro senso la circostanza che l’art. 24, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 16, L. 15/2005, non riproduca tale ipotesi di esclusione. Difatti, quanto ai casi di esclusione, a norma dell’art. 23, co. 3, L. 15/2005, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento di cui al suddetto art. 24, co. 6, continua ad applicarsi la disciplina normativa antecedente la novella del 2005.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>In nome del popolo italiano</p>
<p align=justify>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
sezione Prima ter</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 composto dai Signori Magistrati:<br />
Luigi Tosti	Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo	Consigliere, est.<br />	<br />
Maria Ada Russo                       Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>216/2007</b> Reg. Gen., proposto da <br />
<b>DE NAPOLI Oreste Francesco</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Claudia Conidi con la quale elettivamente domicilia in Roma, via Lero n. 14 presso lo studio dell’Avv. Virgilio Di Meo</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell’interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede domicilia ex lege</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento</b><br />
del provvedimento del Servizio centrale di protezione con cui è respinta la domanda di accesso ai documenti prodotta dal ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le difese delle parti costituite;<br />
Viste le memorie difensive per l’udienza di discussione del ricorso;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 25 gennaio 2007 il magistrato relatore, Consigliere Salvatore Mezzacapo;<br />
Uditi altresì gli avvocati delle parti costituite come indicati nel verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con formale istanza di accesso l’odierno ricorrente, collaborante di giustizia ammesso a programma di protezione unitamente al proprio nucleo familiare, chiedeva al Servizio centrale di protezione copia e visione dei documenti amministrativi relativi alla ex sua convivente, anch’essa ammessa a programma di protezione, madre delle figlie del ricorrente, dal luogo ove attualmente la ex convivente e le figlie si trovano agli eventuali contatti della detta ex convivente con terze persone. E ciò nella dichiarata qualità di genitore esercente la patria potestà sulle minori. Il tutto poi era richiesto per il tramite di accesso al fascicolo del ricorrente medesimo in quanto in detto fascicolo tutte le notizie relative al nucleo protetto sono raccolte nell’interesse dello stesso.<br />
Con l’avversato provvedimento del 23 novembre 2006, a firma del direttore del servizio centrale di protezione, l’accesso era negato in quanto la documentazione richiesta “<i>è sottratta alla disciplina della legge n. 241/1990, ai sensi dell’art. 24, comma 1°, che esclude espressamente dalla disciplina dell’accesso gli atti relativi ai procedimenti dei collaboratori di giustizia</i>”.<br />
Avverso il detto diniego è dunque proposto il presente ricorso, a sostegno del quale il ricorrente deduce eccesso di potere per mancanza di motivazione dell’atto amministrativo e violazione di legge, con riguardo alla lamentata ed asserita soppressione dei diritti del ricorrente.<br />
Si è costituita in giudizio con memoria di stile l’Amministrazione dell’interno.<br />
Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2007 la causa è stata rimessa in decisione, in esito alla discussione orale.<br />
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.<br />
L’avversato diniego risulta espressamente motivato con il richiamo al disposto dell’art. 24, primo comma della legge n. 241 del 1990, e dunque con la espressa esclusione dalla disciplina dell’accesso degli atti relativi ai procedimenti dei collaboratori di giustizia. Ed infatti, ai sensi della novella recata dall’art. 22 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, tra i procedimenti esplicitamente sottratti per disposto di legge all’esercizio del diritto di accesso sono da ricomprendere i procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, appunto concernente i collaboratori di giustizia (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82). Tale è senza ombra di dubbio il disposto normativo vigente cui occorre fare riferimento, atteso che l’art. 24 della legge n. 241 del 1990 nella sua nuova formulazione, quella cioè frutto della novella recata dall’art. 16 della legge n. 15 del 2005 e che per un evidente difetto di coordinamento non riproduce il disposto dell’art. 22 della legge n. 45 del 2001 citata, ha effetto, giusta quanto dispone lo stesso art. 23, terzo comma della legge n. 15 del 2005, solo dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dello stesso articolo 23. Il riferimento è al regolamento governativo di attuazione delle norme di legge in tema di accesso chiamato a sostituire il D.P.R. n. 352 del 1992, che appunto recava la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione dal diritto di accesso in attuazione dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990. In verità siffatto nuovo regolamento è stato adottato  con il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, ma poiché esso non reca disposizioni di attuazione della legge sul punto dei casi di esclusione abroga l’intero D.P.R. n. 352 del 1992 ad eccezione, appunto, del suo art. 8, relativo ai casi di esclusione. Detto art. 8 è abrogato invece dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all&#8217;articolo 24, comma 6, della legge (relativo alla disciplina dei casi di esclusione), non ancora adottato. In altri termini, quanto alla disciplina delle esclusioni, vige tuttora il combinato disposto dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990 nella formulazione antecedente la novella del 2005 (e dunque sicuramente comprensiva della modifica recata dalla legge n. 45 del 2001 sul punto dei procedimenti relativi ai collaboratori di giustizia), dell’art. 8 del D.P.R. n. 352 del 1992 (per il resto, infatti, abrogato dal D.P.R. n. 184 del 2006) e delle disposizioni di settore dei singoli regolamenti ministeriali.<br />
Ricorda il Collegio per completezza di disamina del quadro di riferimento, ferma restando quindi l’espressa previsione normativa che esclude i procedimenti concernenti i collaboratori di giustizia dall’accesso, che il tuttora vigente art. 8 comma 5, lettera c) del D.P.R. n. 352 del 1992 stabilisce che i documenti amministrativi possono essere sottratti all&#8217;accesso “<i>quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell&#8217;ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all&#8217;attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini</i>”. Sulla scorta di detta previsione, il Ministero dell’interno ha quindi previsto, all’art. 3, comma 1, lett. n) del decreto 10 maggio 1994 n. 415, la sottrazione dall’accesso, in relazione all&#8217;esigenza di salvaguardare l&#8217;ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, della “<i>documentazione relativa all&#8217;istruzione, alla definizione e alla attuazione delle misure di protezione e dei programmi speciali di protezione previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di tutti gli atti concernenti i collaboratori di giustizia e le persone con essi sottoposte a misure tutorie ed assistenziali</i>”. <br />
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio legittimo l’operato della resistente Amministrazione, dovendosi anche osservare come risulti logica e ragionevole la scelta di sottrarre all’accesso la documentazione concernente i collaboratori di giustizia e le persone con essi sottoposte a misure tutorie ed assistenziali, essendo di tutta evidenza come l’esperibilità del diritto di accesso ai detti documenti possa ragionevolmente compromettere l’effettività di quella tutela del collaboratore e dei suoi familiari cui l’ordinamento di settore mira. Detta segnalata esigenza appare dunque assolutamente prevalente rispetto a pur riconoscibili pretese conoscitive. Nel caso di specie è agevole osservare come l’accesso richiesto dal ricorrente, ragionevolmente richiesto per meglio esercitare le prerogative connesse all’esercizio delle patria potestà sulle figlie minori, rischia tuttavia di pregiudicare, con la conoscibilità di determinati dati e notizie, le ricordate esigenze di tutela, la cui efficacia è direttamente proporzionata alla riservatezza dei dati che concernono i soggetti inseriti nel programma di protezione. <br />
Da tutto ciò discende che il Collegio ritiene legittimo il diniego di accesso di cui all’avversata nota del direttore del servizio centrale di protezione.<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso in esame è respinto poiché infondato.<br />
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione interna Prima Ter, <B>RESPINGE</B> il ricorso proposto da De Napoli Oreste Francesco, di cui in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 gennaio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-27-2-2007-n-1620/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2007 n.1620</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1620</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-4-2005-n-1620/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-4-2005-n-1620/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1620</a></p>
<p>Pres. Carboni, Rel. Pullano. Azienda Unitaria Sanitaria Locale 10 di Firenze (Avv. A. Ragazzini) c. Gianni Antonio Galli e altri sulla legittimità della delibera che disponga il pagamento del &#8220;plus orario&#8221; nei limiti del fondo di incentivazione ubblico impiego – Pagamento del cd. plus orario nei limiti delle risorse del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-4-2005-n-1620/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1620</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-4-2005-n-1620/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1620</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carboni, Rel. Pullano.<br /> Azienda Unitaria Sanitaria Locale 10 di Firenze (Avv. A. Ragazzini) c. Gianni Antonio Galli e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della delibera che disponga il pagamento del &#8220;plus orario&#8221; nei limiti del fondo di incentivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ubblico impiego – Pagamento del cd. plus orario nei limiti delle risorse del fondo di incentivazione – Legittimità –Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Se è vero che il fondo per il pagamento dei compensi autorizzati in regime di incentivazione (c.d. plus orario) deve essere gestito in modo da garantire un parallelismo costante tra prestazioni autorizzate e risorse di copertura, tale assunto esprime una giusta esigenza di buona amministrazione, ma non ha un rilievo giuridico, in quanto in materia la normativa è chiarissima nel circoscrivere la possibilità di utilizzare questa forma di incentivazione esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul fondo in questione. Pertanto è legittima la delibera che disponga il pagamento del “plus orario” nei limiti del fondo di incentivazione.</p>
<p><i>Giurisprudenza conforme: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30 settembre 2002 n. 5040</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />Quinta Sezione<br />
</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n.2317 del 1998, proposto<br />
dall’<b>Azienda Unitaria Sanitaria Locale 10 di Firenze</b>, in persona del Direttore Generale dott. Paolo Ritzu, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Ragazzini ed elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso il dott. Gianmarco Grez</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p>i sigg. <b>Gianni Antonio Galli, Franco Sgambati, Guido Salesia, Carla Ciccarelli, Francesco Antonio Vallone, Alfonso Scalia, Vittorio Frizzi, Maurizio Giuseppe Severino, Giorgio Monzani, Giovanni Mancini, Franco Bergesio, Mirella Bertazzi, Paolo Campi, Silvana Aristodemo, Francesco Giambi, Cristina Grimaldi, Giovanni Da Vela, Giuseppe Di Pietro, Federica Manescalchi</b>, n.c.</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana, Sezione III, n. 225 del 21 novembre 1997.</p>
<p>Vista la memoria prodotta dall’amministrazione appellante;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 30 novembre 2004, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed udito, inoltre, l’avv.to Sciacca;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il TAR per la Toscana, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso proposto dagli attuali appellati per l’annullamento della delibera del Comitato di Gestione della USL 10/C di Firenze (attualmente AUSL 10 di Firenze) n. 670 del 30.12.1986, avente per oggetto l’individuazione del “plus orario” per la incentivazione della produttività per l’anno 1985, e per la declaratoria del loro diritto alla liquidazione delle somme corrispondenti a tutte le prestazioni effettuate in regime di “plus orario” nell’anno 1985.<br />
In particolare (secondo quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata, non disponendo del fascicolo d’ufficio di primo grado, in quanto il TAR Toscana ha omesso di trasmetterlo perchè privo dei fascicoli di parte, già ritirati), i ricorrenti avevano lamentato che con la delibera impugnata era stato disposto il pagamento del “plus orario” nei soli limiti del fondo di incentivazione, come determinato per l’anno 1985, e non per tutte le ore eccedenti, rispetto a quelle attribuite, che erano state effettuate in regime di plus orario.<br />
Il TAR ha ritenuto che la prestazione lavorativa in plus orario, svolta con l’assenso dell’amministrazione, rispondendo ad esigenze di pubblico interesse e non trovando limitazione negli appositi strumenti posti dalla normativa, dia vita ad un vero e proprio diritto soggettivo e non possa subire limitazioni “a posteriori” causate dalla insufficienza del fondo, che l’amministrazione ha, invece, il preciso obbligo di programmare correttamente.<br />
L’amministrazione appellante chiede la riforma della sentenza e la reiezione dell’originario ricorso, deducendo che la delibera impugnata è del tutto in linea con la giurisprudenza concernente la interpretazione delle norme che disciplinano l’istituto delle incentivazioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è fondato.<br />
La giurisprudenza puntualmente richiamata dall’appellante &#8211; e, del resto, anche dallo stesso giudice di primo grado &#8211; è univoca nell’affermare che, ai sensi dell&#8217;art. 60, d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, la retribuzione delle prestazioni in “plus orario” dei dipendenti delle UUSSLL è subordinata alla sufficiente copertura dell&#8217;apposito fondo e che, pertanto, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, le prestazioni eventualmente effettuate in eccedenza vanno retribuite non già alla stregua del compenso incentivante, ma come ore di lavoro straordinario.<br />
Il TAR, pur prendendo atto del suddetto indirizzo giurisprudenziale, osserva, però, che l’amministrazione è tenuta ad “una efficiente e corretta programmazione preventiva dei mezzi finanziari &#8230; opportunamente rapportandoli al livello quantitativo delle prestazioni del personale”.<br />
Tale argomentazione non può essere condivisa.<br />
Al riguardo, questa Sezione (cfr. dec. n. 5040 del 30.9.2002) ha avuto occasione di precisare che la tesi, secondo la quale il fondo per il pagamento dei compensi autorizzati in regime di incentivazione (c.d. plus orario) deve essere gestito in modo da garantire un parallelismo costante tra prestazioni autorizzate e risorse di copertura, esprime una giusta esigenza di buona amministrazione, ma non ha un rilievo giuridico, in quanto in materia la normativa è chiarissima nel circoscrivere la possibilità di utilizzare questa forma di incentivazione esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul fondo in questione e che, pertanto, il punto stà semmai nel trovare forme alternative per compensare le ore di lavoro effettivamente prestate oltre l&#8217;orario normale.<br />
In conclusione, la delibera impugnata, che il TAR ha ritenuto illegittima, è del tutto conforme alle norme in materia, in quanto il Comitato di Gestione ha provveduto alla rideterminazione del fondo per il 1985, secondo precisi criteri (puntualmente richiamati e che non hanno formato oggetto di alcuna contestazione), lo ha ripartito tra i capitoli di spesa relativi al personale dei ruoli interessati ed ha individuato il debito orario individuale (v. allegati A e B della delibera).<br />
L’appello va, quindi, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va respinto, fermo restando che le prestazioni effettuate in eccedenza vanno, comunque, retribuite con altre forme e modalità.<br />
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado, fermo restando che le prestazioni effettuate in eccedenza vanno, comunque, retribuite con altre forme e modalità.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 novembre 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Raffaele	CARBONI	Presidente<br />	<br />
Giuseppe	FARINA	Consigliere<br />	<br />
Aniello	CERRETO	Consigliere<br />	<br />
Nicolina	PULLANO	Consigliere est.<br />	<br />
Michele 	CORRADINO	Consigliere																																																																																											</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Raffaele Carboni</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
F.to Nicolina Pullano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-12-4-2005-n-1620/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1620</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2004 n.1620</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-5-2004-n-1620/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est. Ge.Mont. Geotermica Montaggi s.r.l. (Avv. Riccardo Di Falco) contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (non costituita) sulla giurisdizione in caso di contestazioni al fermo amministrativo di un autoveicolo ex art. 86 D.P.R. 602/71 e succ. mod. Giurisdizione e competenza &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est.<br /> Ge.Mont. Geotermica Montaggi s.r.l. (Avv. Riccardo Di Falco) contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in caso di contestazioni al fermo amministrativo di un autoveicolo ex art. 86 D.P.R. 602/71 e succ. mod.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Fermo amministrativo degli autoveicoli &#8211; Ex art. 86, comma 1° del D.P.R. n. 602/1971 e succ.mod. – Eventuali contestazioni &#8211; Giurisdizione dell’A.G.O. &#8211; Sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia avente ad oggetto la comunicazione di inizio della procedura di fermo amministrativo di alcuni autoveicoli, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. q), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (1). Trattasi difatti di un atto discrezionale della procedura esecutiva volto alla realizzazione coattiva del credito di cui è titolare la Pubblica amministrazione, attraverso i poteri conferiti al concessionario della riscossione, il quale incide su posizioni di diritto soggettivo che pertanto sfuggono alla cognizione del G.A.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) nello stesso senso v. T.A.R. Veneto, sez. I, 15 gennaio 2003, n. 2840; T.A.R. Liguria, sez. I, 29 aprile 2004, n. 639.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla giurisdizione in caso di contestazioni al fermo amministrativo di un autoveicolo ex art. 86 D.P.R. 602/71 e succ. mod.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE</p>
<p> </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni,  nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2004.</p>
<p>Visto il ricorso n. 859/2004  proposto da:</p>
<p><b>SOC. GE.MONT. GEOTERMICA MONTAGGI S.R.L.</b> rappresentata e difesa da: DI FALCO RICCARDO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEI DELLA ROBBIA N. 67 presso DI FALCO RICCARDO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</b> QUALE CONCESSIONARIO non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento del Concessionario &#8211; Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, comunicato a mezzo di racc. a/r pervenuta il 16.02.2004, recante comunicazione  preventiva di fermo amministrativo per i veicoli tg CC740ML AH1878HT, di proprietà della società ricorrente, nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ancorchè incognito alla ricorrente.</p>
<p>Visto gli atti e documenti presentati col ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Designato relatore, alla Camera di Consiglio del 26 maggio 2004, il Consigliere dott. Bernardo Massari;<br />
Udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv.R.Di Falco; <br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art.21, nono comma, della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;<br />
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;<br />
Considerato che con il ricorso in esame viene impugnato l’atto, in epigrafe indicato, di comunicazione di inizio della procedura di fermo amministrativo avente ad oggetto alcuni autoveicoli di proprietà della società ricorrente, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. q), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193;<br />
ritenuto che l’istituto disciplinato dalle norme sopra menzionate costituisca un atto della procedura esecutiva, volta alla realizzazione coattiva del credito di cui è titolare la Pubblica Amministrazione, attraverso i poteri conferiti al concessionario della riscossione, temporalmente successivo alla notifica della cartella di pagamento e preordinato al buon esito dell’eventuale procedimento di esecuzione forzata, rivestendo natura insieme rafforzativa dell’obbligo di pagamento e funzionale al pignoramento (TAR Veneto, sez. I, 15 gennaio 2003, n. 2840; TAR Liguria, sez. I, 29 aprile 2004, n. 639); <br />
che detta natura non muta per il solo fatto che la nuova formulazione dell’art. 86 &#8211; introdotta dall’art. 1, comma 2, lett. q) del cit. d.lgs. n. 193/2001 &#8211; ha eliminato ogni riferimento alla previa, obbligatoria ricerca del bene da pignorare ed al suo mancato reperimento, connotando in senso discrezionale le attribuzioni del concessionario, stabilendo che lo stesso &#8220;può disporre il fermo” (TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 15 gennaio 2004, n. 72); <br />
che, incidendo, perciò su posizioni di diritto soggettivo del ricorrente il sindacato sull’atto impugnato sfugge alla cognizione del giudice amministrativo per essere attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario (TAR Piemonte, sez. I, 3 ottobre 2002, n. 1577; TAR Veneto, sez. I, 15 gennaio 2003, n. 2840; Trib. di Novara, 9 maggio 2003, Autocorriere Didino S.n.c./Sestri S.p.a.);<br />
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio, sussistendone giusti motivi;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione .<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 26 maggio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente <br />	<br />
Dott. Giuseppe DI NUNZIO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	&#8211; Consigliere, rel.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 MAGGIO 2004<br />
Firenze, lì 26 MAGGIO 2004</p>
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