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	<title>1618 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1618 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2019 n.1618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-3-2019-n-1618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-3-2019-n-1618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2019 n.1618</a></p>
<p>Pres., Est. Lageder E&#8217; competenza delle province autonome, ma anche delle regioni a statuto ordinario, l&#8217;adozione di misure in materia di gioco d&#8217;azzardo finalizzate a tutelare soggetti maggiormente vulnerabili, sia per la giovane età  sia perchè bisognosi di cure di tipo sanitario o socioassistenziale, o a prevenire forme di gioco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-3-2019-n-1618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2019 n.1618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-3-2019-n-1618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2019 n.1618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Est. Lageder</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; competenza delle province autonome, ma anche delle regioni a statuto ordinario, l&#8217;adozione di misure in materia di gioco d&#8217;azzardo finalizzate a tutelare soggetti maggiormente vulnerabili, sia per la giovane età  sia perchè bisognosi di cure di tipo sanitario o socioassistenziale, o a prevenire forme di gioco compulsivo, nonchè ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità  e la quiete pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p><b>1. Autorizzazioni &#8211; Rilascio &#8211; Regioni e province &#8211; Competenza &#8211; Finalità  &#8211; Tutela della salute</b></p>
<p><b>2. Autorizzazioni &#8211; Rilascio &#8211; Finalità  &#8211; Tutela della salute &#8211; Deroga &#8211; Principi eurounitari &#8211; Compatibilità </b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. E&#8217; competenza delle province autonome, ma anche delle regioni a statuto ordinario, l&#8217;adozione di misure in materia di gioco d&#8217;azzardo finalizzate a tutelare soggetti maggiormente vulnerabili, sia per la giovane età  sia perchè bisognosi di cure di tipo sanitario o socioassistenziale, o a prevenire forme di gioco compulsivo, nonchè ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità  e la quiete pubblica. Tali disposizioni non possono essere ricondotte alla competenza legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in quanto perseguono finalità  di carattere sociosanitario e rientrano, pertanto, nella materia di legislazione concorrente &#8220;tutela della salute&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Non solo sono legittime le discipline, regionali e delle province autonome, che pongono limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di apparecchiature per giochi leciti, ma esse sono anche compatibili con il diritto euro-unitario. Ai sensi degli articoli 36, 49, 52 e 56 TFUE, sono ammesse misure derogatorie in materia di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi, purchè giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità  pubblica. Le restrizioni alle attività  di gioco d&#8217;azzardo, perciù², possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, sicchè, in assenza di un&#8217;armonizzazione euro-unitaria in materia, spetta ad ogni Stato membro valutare in tali settori, alla luce della propria scala dei valori, le esigenze che la tutela degli interessi di cui trattasi implica.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/03/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01618/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00176/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00764/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00943/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01110/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01114/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01133/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01248/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01365/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01474/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 02998/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 176 del 2017, proposto da:Â GARDASANIC INES IN PROPRIO E QUALE L.R. DELLA JENNIFER GAMES DI GARDASANIC INES &amp; C. S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Busetti, Andrea Nervi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Nervi in Roma, via Sallustiana n. 26;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Lukas Plancker, Michele Purrello, Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>e con l&#8217;intervento di</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">ad opponendum:<br /> CODACONS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio Codacons Ufficio Legale Nazionale in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;  ART. 32 &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO &#8211; AIDMA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Luciana Selmi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, n. 9;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 764 del 2017, proposto da:Â NIHAO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, n. 24;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">COMUNE DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Merini, Gudrun Agostini, Bianca Maria Giudiceandrea, Laura Polonioli, con domicilio eletto presso lo studio Alessandra Merini in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;  PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Lukas Plancker, Laura Fadanelli, Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;  AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">CENTRO CULTURALE LA SENTINELLA, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>e con l&#8217;intervento di</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">ad opponendum:<br /> CODACONS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio Codacons Ufficio Legale Nazionale in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;  ART. 32 &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO &#8211; AIDMA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Luciana Selmi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, n. 9;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 943 del 2017, proposto da:Â IRONY GAMES S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Cino Benelli, Alberto Gallippi, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federico Mazzella in Roma, Lungotevere Sanzio, n. 1;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Lukas Plancker, Purrello Michele, Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">CENTRO GIOVANILE &#8220;IL MELOGRANO&#8221;, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>e con l&#8217;intervento di</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">ad opponendum:<br /> CODACONS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio Codacons Ufficio Legale Nazionale in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;  ART. 32 &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO &#8211; AIDMA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Luciana Selmi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, n. 9;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2017, proposto da:Â GIOVANNI VITIELLO IN PROPRIO E NELLA QUALItà€ DI LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA PRAGMA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli, Andrea Meneghello, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina, n. 47;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">COMUNE DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Merini, Gudrun Agostini, Bianca Maria Giudiceandrea, Laura Polonioli, con domicilio eletto presso lo studio Alessandra Merini in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;  PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Jutta Segna, Michele Purrello, Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>e con l&#8217;intervento di</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">ad opponendum:<br /> CODACONS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio Codacons Ufficio Legale Nazionale in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;  ART. 32 &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO &#8211; AIDMA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Luciana Selmi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, n. 9;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2017, proposto da:Â LUCA DARIO IN P.E N.Q. DI L.R.P.T. DELLA EUROBAR DI PRIETH MAR-GHERITA &amp; C. SAS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli, Andrea Meneghello, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina, n. 47;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Laura Fadanelli, Jutta Segna, Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;  COMUNE DI PRATO ALLO STELVIO, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>e con l&#8217;intervento di</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">ad opponendum:<br /> CODACONS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio Codacons Ufficio Legale Nazionale in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;  ART. 32 &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO &#8211; AIDMA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Luciana Selmi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, n. 9;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2017, proposto da:Â GIOVANNI VITIELLO IN PROPRIO E NELLA QUALItà€ DI LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA PRAGMA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli, Andrea Meneghello, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina, n. 47;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Jutta Segna, Michele Purrello, Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;  COMUNE DI ORTISEI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Anton von Walther, Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Massimo Colarizi in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>e con l&#8217;intervento di</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">ad opponendum:<br /> CODACONS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio Codacons Ufficio Legale Nazionale in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;  ART. 32 &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO &#8211; AIDMA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Luciana Selmi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, n. 9;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2017, proposto da:Â GIOVANNI VITIELLO IN PROPRIO E NELLA QUALItà€ DI LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA PRAGMA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli, Andrea Meneghello, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina, n. 47;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Lukas Plancker, Michele Purrello, Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;  COMUNE DI SALORNO, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>e con l&#8217;intervento di</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">ad opponendum:<br /> CODACONS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio Codacons Ufficio Legale Nazionale in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;  ART. 32 &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO &#8211; AIDMA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Luciana Selmi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, n. 9;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2017, proposto da:Â SALA GIOCHI ROSSI DI ROSSI MICHELE E C. S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Busetti, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Andrea Nervi in Roma, via Sallustiana, n. 26;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Cristina Bernardi, Lukas Plancker, Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">ISTITUTO COMPRENSIVO VIPITENO SECONDO, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>e con l&#8217;intervento di</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">ad opponendum:<br /> ART. 32 &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO &#8211; AIDMA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Luciana Selmi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, n. 9;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2017, proposto da:Â WU CONG IN PROPRIO E QUALE SOCIO L.R. DELLA WU S.N.C. DI CONG &amp; ZHANG XUEFEN, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Busetti, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Nervi in Roma, via Sallustiana, n. 26;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Lukas Plancker, Michele Purrello, Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">C.N.G.E.I. SEZIONE DI BOLZANO &#8211; SECONDO GRUPPO, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>e con l&#8217;intervento di</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">ad opponendum:<br /> ART. 32 &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO &#8211; AIDMA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi, Luciana Selmi, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, n. 9;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2998 del 2017, proposto da:Â PASCARELLA GIOVANNI, IN QUALItà€ DI TITOLARE DELL&#8217;OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Cino Benelli e Alberto Gallippi, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federico Mazzella in Roma, Lungotevere Sanzio, n.1;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Laura Fadanelli, Michele Purrello, Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;  MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSItà€ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">ISTITUTO COMPRENSIVO MERANO 2 &#8211; SCUOLA ELEMENTARE GALILEO GALILEI, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 176 del 2017:</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 341/2016, concernente decadenza dall&#8217;autorizzazione alla gestione di una sala giochi e diniego di rinnovo dell&#8217;autorizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 764 del 2017:</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 24/2017, concernente decadenza dall&#8217;autorizzazione alla gestione di una sala giochi e diniego di rinnovo dell&#8217;autorizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 943 del 2017:</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 16/2017, concernente decadenza dall&#8217;autorizzazione alla gestione di una sala giochi e diniego di rinnovo dell&#8217;autorizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 1110 del 2017:</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 17/2017, concernente decadenza dall&#8217;autorizzazione alla gestione di una sala giochi e diniego di rinnovo dell&#8217;autorizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 1114 del 2017:</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 31/2017, concernente decadenza dall&#8217;autorizzazione alla gestione di una sala giochi e diniego di rinnovo dell&#8217;autorizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 1133 del 2017:</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 15/2017, concernente decadenza dall&#8217;autorizzazione alla gestione di una sala giochi e diniego di rinnovo dell&#8217;autorizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 1248 del 2017:</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 18/2017, concernente decadenza dall&#8217;autorizzazione alla gestione di una sala giochi e diniego di rinnovo dell&#8217;autorizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 1365 del 2017:</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 10/2017, concernente decadenza dall&#8217;autorizzazione alla gestione di una sala giochi e diniego di rinnovo dell&#8217;autorizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 1474 del 2017:</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 14/2017, concernente decadenza dall&#8217;autorizzazione alla gestione di una sala giochi e diniego di rinnovo dell&#8217;autorizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 2998 del 2017:</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 25/2017, concernente decadenza dall&#8217;autorizzazione alla gestione di una sala giochi e diniego di rinnovo dell&#8217;autorizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione delle rispettive parti appellate e intervenienti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018, il Pres. f.f. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Michele Busetti, Michele Purrello anche per delega dell&#8217;avvocato Stephan Beikircher, Carlo Rienzi, Gino Giuliano, Carlo Geronimo Cardia, Alessandra Merini, Massimo Colarizi, Francesco Saverio Cantella per delega degli avvocati Cino Benelli e Filippo Lattanzi, e l&#8217;avvocato dello Stato Valentina Fico;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con le dieci sentenze in epigrafe il Tribunale regionale di giustizia amministrativa &#8211; Sezione autonoma di Bolzano respingeva i ricorsi proposti dalle imprese odierne appellanti, che gestiscono sale giochi rispettivamente nei comuni di Bolzano, Merano, Vipiteno, Ortisei, Salorno e Prato allo Stelvio, avverso i provvedimenti di decadenza, per intervenuta scadenza legale, delle rispettive autorizzazioni alla gestione delle sale giochi e di contestuale diniego di rinnovo negli stessi siti, adottati nei mesi di aprile e maggio 2016 dall&#8217;amministrazione provinciale sul rilievo che le sale giochi erano ubicate entro un raggio di 300 m da luoghi c.d. sensibili, quali definiti dall&#8217;art. 5-<i>bis</i>, comma 1, l. prov. 13 maggio 1992, n. 13 &#8211; articolo, inserito dall&#8217;art. 1, comma 1, l. prov. 22 novembre 2010, n. 13 &#8211; che testualmente recita: «<i>(1) Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, per l&#8217;esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. L&#8217;autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il T.r.g.a. con le sentenze in epigrafe provvedeva come segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dichiarava l&#8217;improcedibilità  dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte in cui erano state impugnate le (asserite presupposte) deliberazioni della giunta provinciale n. 341 del 12 marzo 2012 e n. 1570 del 29 ottobre 2012 &#8211; con le quali la giunta provinciale, ai sensi del comma 2 del citato art. 5-<i>bis</i> l. prov. n. 13/1992, aveva individuato ulteriori siti sensibili -, essendo le citate deliberazioni provinciali giù  state annullate dallo stesso T.r.g.a., per carenza d&#8217;istruttoria, per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità  e per &#8216;eccesso di delega&#8217;, con le sentenze n. 301/2016 e n. 302/2016 pronunciate in fattispecie analoghe;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; escludeva, tuttavia, che l&#8217;acclarata invalidità  delle menzionate deliberazioni della giunta provinciale comportasse l&#8217;illegittimità  dei gravati provvedimenti di decadenza e diniego di rinnovo, i quali restavano validamente motivati con riguardo alla violazione del limite distanziale dai luoghi sensibili di diretta derivazione legislativa (con la precisazione che il T.r.g.a., nelle sentenze n. 15/2017 e n. 18/2017, relative ai ricorsi proposti da Vitiello Giovanni, in proprio e quale rappresentante legale della Pragma S.r.l., avverso i provvedimenti di decadenza dall&#8217;autorizzazione alla gestione della sala giochi &#8216;<i>Bar 181</i>&#8216; nel comune di Ortisei e, rispettivamente, della sala giochi &#8216;<i>Palagames 4</i>&#8216; nel comune di Salorno, rilevava che l&#8217;annullamento delle menzionate deliberazioni provinciali comportava l&#8217;illegittimità  per vizio derivato delle deliberazioni consiliari n. 32 del 17 agosto 2012 del comune di Ortisei e n. 478 del 5 novembre 2013 del comune di Salorno, aventi ad oggetto l&#8217;approvazione della planimetria, per la parte riguardante i siti sensibili individuati dall&#8217;amministrazione provinciale, annullando di conseguenza <i>in parte qua</i> le deliberazioni consiliari, ma confermando, anche in tali giudizi, i provvedimenti di decadenza e diniego di rinnovo con riferimento ai siti sensibili ostativi direttamente riconducibili alla previsione legislativa);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; riteneva integrata e comprovata, in tutte le fattispecie dedotte in giudizio, la violazione del limite distanziale riferito ai luoghi sensibili di diretta derivazione legislativa, il cui accertamento non esigeva ulteriori esplicazioni motivazionali in sede di declaratoria di decadenza e contestuale diniego di rinnovo, con conseguente infondatezza anche dei correlativi profili di censura di eccesso di potere per carenza di motivazione e d&#8217;istruttoria (dedotti nell&#8217;ambito di alcuni dei ricorsi di primo grado);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; respingeva le censure di violazione delle garanzie procedimentali, articolate nell&#8217;ambito di alcuni dei ricorsi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; affermava la corretta individuazione della scadenza <i>ex lege</i> alla data del 31 dicembre 2015, in relazione a tutte le fattispecie dedotte in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con richiamo alla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, dichiarava manifestamente infondate le questioni di legittimità  costituzionale sollevate dalle difese delle imprese ricorrenti sotto vari profili, in particolare per il contrasto dell&#8217;art. 5-<i>bis</i> l. prov. n. 13/1992 con gli artt. 3, 41, 117, comma 2, lettere e), h) e m), e 118 Cost., escludendo altresì, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, il denunziato contrasto con il diritto eurounitario, in particolare con la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d&#8217;informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società  dell&#8217;informazione [abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015].</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso tali sentenze interponevano appello le originarie ricorrenti meglio indicate in epigrafe, sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, sebbene adattate all&#8217;impianto motivazionale delle impugnate sentenze, e chiedendone la riforma, previa sospensione della provvisoria esecutorietà , nonchè l&#8217;accoglimento dei ricorsi di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. In tutti i giudizi d&#8217;appello si costituiva la Provincia autonoma di Bolzano, contestando la fondatezza degli appelli e chiedendone la reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Nei giudizi incardinati <i>sub</i> r.g. n. 764/2017 e n. 1110/2017 si costituiva il Comune di Bolzano, mentre nel giudizio <i>sub</i> r.g. n. 1133/2017 si costituiva il Comune di Ortisei, entrambi chiedendo la reiezione degli appelli.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Nel giudizio <i>sub</i> r.g. n. 2998/2017 si costituiva il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca, resistendo.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In tutti i giudizi venivano accolte le domande cautelari, ritenute fondate sotto l&#8217;esclusivo profilo delÂ <i>periculum in mora</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con atti depositati il 19 maggio 2017, nei primi sette giudizi indicati in epigrafe interveniva in causa il CODACONS, opponendosi all&#8217;accoglimento degli appelli e chiedendone la reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Dopo la pronuncia delle ordinanze collegiali n. 3214/2017 e n. 3309/2017 adottate in esito alla prima udienza pubblica fissata al 25 maggio 2017, con le quali &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; stata disposta l&#8217;estromissione del CODACONS per tardività  degli interventi, con atti depositati il 18 luglio 2017 interveniva in giudizio l&#8217;associazione ART. 32 &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO &#8211; AIDMA, sostanzialmente recependo le difese del CODACONS e opponendosi all&#8217;accoglimento degli appelli.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con le citate ordinanze collegiali n. 3214/2017 (pronunciata nell&#8217;ambito dei ricorsi <i>sub</i> r.g. n. 764/2017, n. 1248/2017, n. 1365/2017 e n. 1474/2017) e n. 3309/2017 (pronunciata nell&#8217;ambito dei ricorsi <i>sub</i> r.g. n. 176/2017, n. 943/2017, n. 1110/2017, n. 1114/2017 e n. 1133/2017) è stata disposta consulenza tecnica d&#8217;ufficio sui seguenti quesiti:</p>
<p style="text-align: justify;">«<i>Esaminati gli atti di causa e compiuto ogni accertamento ritenuto utile ai fini della valutazione peritale, dica il consulente tecnico d&#8217;ufficio, in base allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili nei settori disciplinari che qui vengono in rilievo ed alla luce della letteratura scientifica in materia:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>(i) se &#8211; previa analisi della struttura della domanda e dell&#8217;offerta nel segmento del mercato delle sale da gioco, quali quelle gestite dalle odierne appellanti, nonchè tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nei Comuni di ubicazione degli esercizi di cui è causa e nei Comuni limitrofi (sempre in ambito provinciale) sul cui territorio l&#8217;attività  potrebbe eventualmente essere delocalizzata &#8211; sia attendibile ritenere che l&#8217;applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell&#8217;art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992, sia idonea a determinare una contrazione del segmento di mercato de quo, e se, in particolare (come assunto dagli odierni appellanti), sia attendibile ritenere che vi possa derivare una privazione dell&#8217;intero segmento di mercato in ambito provinciale;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>(ii) se sia attendibile ritenere che l&#8217;eventuale marginalizzazione topografica delle sale da gioca in cinture extraurbane possa incidere, in senso positivo o negativo (in termini di affluenza), sul comportamento dei consumatori giocatori (tenuto conto del comportamento del consumatore medio) e, correlativamente, sull&#8217;attività  d&#8217;impresa, tenuto conto dell&#8217;assetto territoriale provinciale e dei comuni di ubicazione degli esercizi gestiti dagli odierni appellanti;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>(iii) quali possano essere gli effetti di potenziale variazione della domanda, cioè le dinamiche di variazione del numero degli utenti-consumatori disposti, nelle nuove condizioni comparate con quelle precedenti, ad accedere ai servizi offerti dalle odierne parti appellanti alle nuove condizioni imposte dalla censurata disciplina provinciale»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">A consulente tecnico d&#8217;ufficio è stato nominato il professore Cesare Pozzi, docente di Economia dell&#8217;impresa, della concorrenza e dei mercati globali presso l&#8217;Università  LUISS Guido Carli di Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">6. All&#8217;esito del deposito delle relazioni peritali, tutti i ricorsi in appello (cui si è aggiunto il ricorso n. 2998/2017) sono stati discussi all&#8217;udienza pubblica del 15 novembre 2018 e trattenuti in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">7. Preliminarmente si ravvisa opportuna la riunione dei ricorsi in appello indicati in epigrafe &#8211; ancorchè proposti avverso sentenze tra di loro distinte -, in funzione della loro trattazione e decisione congiunta, attesa la parziale connessione soggettiva ed oggettiva e considerata l&#8217;identità  delle questioni centrali versate in giudizio (tant&#8217;è che le sentenze sono di tenore motivazionale e dispositivo a tratti sostanzialmente identico).</p>
<p style="text-align: justify;">8. In linea pregiudiziale di rito occorre, altresì, premettere che con le due ordinanze collegiali n. 3214 del 30 giugno 2017 e n. 3309 del 5 luglio 2017 è stata disposta l&#8217;estromissione del CODACONS dal giudizio, per la tardività  degli interventi <i>ad opponendum</i> spiegati nei giudizi d&#8217;appello, con atti depositati in forma digitale il 19 maggio 2017, a fronte dell&#8217;udienza pubblica di discussione fissata al 25 maggio 2017, attesa la mancata osservanza del termine di trenta giorni prima dell&#8217;udienza pubblica, previsto dal combinato disposto degli artt. 50, comma 3, 28, comma 2, 38 e 97 cod. proc. amm. per gli intervenienti volontari che non siano litisconsorti necessari (quale, nel caso di specie, il CODACONS). Si precisa, al riguardo, che la previsione di tale termine per l&#8217;intervento assolve alla funzione di garantire, per un verso, il pieno contraddittorio per le altre parti giù  costituite in giudizio, le quali sono onerate di depositare le memorie difensive almeno trenta giorni prima dell&#8217;udienza pubblica di discussione, e, per altro verso, l&#8217;ordinato svolgimento del processo mettendo l&#8217;organo giudicante di condizione di affrontare la decisione <i>causa cognita</i> nella udienza di discussione, a prescindere dal relativo esito.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, dovendosi alle statuizioni di inammissibilità  dell&#8217;intervento del CODACONS, contenute nelle citate ordinanze collegiali, attribuire carattere decisorio e sostanza di sentenza, in quanto idonee a definire il rapporto processuale relativo all&#8217;interveniente, su tale questione si è ormai formato il giudicato interno, sicchè resta preclusa ogni rinnovata decisione sulle questioni medesime nella presente sede. Ciù², in applicazione del generale principio processuale della prevalenza della sostanza sulla forma, applicabile anche al processo amministrativo, per cui, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, occorre aver riguardo non giù  alla sua forma esteriore e alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre, sicchè deve definirsi sentenza il provvedimento con cui il giudice, pur senza definire il giudizio, pronunci su questioni di merito o sui presupposti e sulle condizioni processuali della domanda (v.,Â <i>ex plurimis</i>, Cass. Civ. 19 febbraio 2018, n. 3945; Cass. Civ. 19 dicembre 2014, n. 27127), oppure, come nel presente giudizio, sulle condizioni di ammissibilità  di un intervento.</p>
<p style="text-align: justify;">9. In accoglimento delle relative eccezioni sollevate dalle controparti devono, altresì, essere dichiarati inammissibili gli interventi spiegati dall&#8217;associazione ART. 32 &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO &#8211; AIDMA nei presenti giudizi (ad eccezione del ricorso n. 2998/2017) con atti depositati in forma digitale il 18 luglio 2017, ossia due giorni prima dell&#8217;udienza di conferimento dell&#8217;incarica al consulente tecnico d&#8217;ufficio, fissata al 20 luglio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, a prescindere dalla mancata notificazione degli atti di intervento a tutte le parti processuali, in particolare a quelle non costituite in giudizio, di per sì© integrante ragione autonoma di inammissibilità , gli interventi devono ritenersi tardivi, in quanto, ancorchè proposti formalmente da un&#8217;associazione a tutela dei consumatori (v. relativo statuto, in atti), sono manifestamente diretti ad eludere la sanzione dell&#8217;inammissibilità  per tardività  in cui in precedenza era incorso il CODACONS, acclarata dalle sopra citate ordinanze collegiali, con conseguente estensione della causa di inammissibilità  &#8211; ripetesi, ormai accertata con l&#8217;efficacia preclusiva propria del giudicato interno, con conseguente irrilevanza della riapertura dell&#8217;istruttoria all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 25 maggio 2017 &#8211; anche all&#8217;associazione in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Nel merito, gli appelli sono infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. Premesso che, in tutte le fattispecie dedotte in giudizio, l&#8217;amministrazione provinciale ha individuato correttamente, in aderenza alla previsione di cui all&#8217;art. 5-<i>bis</i>, comma 1, l. prov. n. 13/1992, al 31 dicembre 2015 la data di decadenza <i>ex lege</i> delle autorizzazioni di cui sono titolari le odierne appellanti, con conseguente infondatezza di ogni correlativo profilo di censura, si osserva che infondate sono le censure dedotte avverso le statuizioni dichiarative della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 5-<i>bis</i> l. prov. n. 13/1992, per asserito contrasto con gli artt. 3, 41, 117, comma 2, lettere e), h) e m), e 118 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1.1. Quanto al dedotto contrasto con gli artt. 117, comma 2, lettere e), h) e m), e 118 Cost., in tema di riparto tra competenza legislativa tra le Provincie autonome e lo Stato, si osserva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 300/2011, ha giù  dichiarato infondata la correlativa questione di legittimità  costituzionale, promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che investiva in modo specifico gli artt. 1 e 2, comma 2, l. prov. n. 13/2010, introduttivi sia dell&#8217;art. 5-<i>bis</i> l. prov. n. 13/1992 &#8211; ossia della disposizione che qui viene in rilievo, la quale, al dichiarato fine di tutelare «<i>determinate categorie di persone</i>» e di «<i>prevenire il vizio del gioco</i>», esclude che l&#8217;autorizzazione possa essere rilasciata ove le sale da giochi o di attrazione siano ubicate nelle vicinanze («<i>in un raggio di 300 metri</i>») di «<i>istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale</i>», consentendo, altresì, alla giunta provinciale di individuare ulteriori «<i>luoghi sensibili</i>» nei quali le predette sale non possono essere ubicate, in considerazione dell&#8217;«<i>impatto</i>» che esse avrebbero «<i>sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonchè dei problemi connessi con la viabilità , l&#8217;inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica</i>» -, sia del nuovo comma 1-<i>bis</i> dell&#8217;art. 11 l. prov. n. 58/1988 per cui i giochi leciti, individuati tramite rinvio all&#8217;art. 110, sesto comma, del TULPS, non possono essere «<i>messi a disposizione</i>» in un raggio di 300 metri dai «<i>luoghi sensibili</i>» sopra elencati e di quelli ulteriormente individuati dalla giunta provinciale.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la Corte costituzionale ha basato la declaratoria di infondatezza della questione sui seguenti rilievi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;identificazione della materia nella quale si collocano le norme impugnate richiede, secondo il consolidato orientamento della Corte, di fare riferimento all&#8217;oggetto e alla disciplina stabilita dalle medesime, tenendo conto della loro <i>ratio</i>, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l&#8217;interesse tutelato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nella specie, le disposizioni oggetto del giudizio sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età  o perchè bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonchè ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità  e la quiete pubblica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le caratteristiche ora evidenziate valgono a differenziare le disposizioni impugnate dal contesto normativo, in materia di gioco, di cui giù  si era occupata la Corte, rendendo la normativa provinciale in esame non riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di «<i>ordine pubblico e sicurezza</i>»: materia che, per consolidata giurisprudenza della Corte, attiene alla «<i>prevenzione dei reati ed al mantenimento dell&#8217;ordine pubblico</i>», inteso questo quale «<i>complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità  nazionale</i>»;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel caso in esame, le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell&#8217;ordine pubblico, inteso nei termini dianzi evidenziati, preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell&#8217;offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più¹ deboli, nonchè dell&#8217;impatto sul territorio dell&#8217;afflusso a detti giochi degli utenti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le disposizioni impugnate, infatti, non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità  a determinati luoghi e la pubblicità ) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più¹ vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità  suggestiva dell&#8217;illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall&#8217;altro, influire sulla viabilità  e sull&#8217;inquinamento acustico delle aree interessate.</p>
<p style="text-align: justify;">Come correttamente rilevato dal T.r.g.a. nelle appellate sentenze, la Corte costituzionale ha, con ciù², escluso che le disposizioni in questione rientrino nella competenza esclusiva dello Stato in materia di misure di prevenzione dei reati e mantenimento dell&#8217;ordine pubblico, sostanzialmente riconducendole alle materie sociale della tutela dei minori e a quella della tutela del territorio, nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita la potestà  legislativa esclusiva ai sensi dell&#8217;art. 8, numeri 25) e 5), d.P.R. n. 670/1972, di approvazione dello statuto speciale.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte costituzionale, anche con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, ha affermato la legittimità  costituzionale delle previsioni normative regionali in materia di distanze delle sale giochi dai c.d. siti sensibili, in particolare dichiarando, con la sentenza n. 108/2017, non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «<i>Contrasto alla diffusione del gioco d&#8217;azzardo patologico (GAP)</i>», sollevate dal T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, in riferimento all&#8217;art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione. Con tale pronuncia, la Corte ha ribadito che il legislatore regionale con la censurata disposizione persegue in via preminente finalità  di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «<i>tutela della salute</i>» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale le regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, muovendosi la norma regionale su un piano distinto da quella del TULPS, in quanto essa non mira a contrastare i fenomeni criminosi e le turbative dell&#8217;ordine pubblico collegati al mondo del gioco e delle scommesse, ma si preoccupa, piuttosto, delle conseguenze sociali dell&#8217;offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più¹ deboli, segnatamente in termini di prevenzione di forme di gioco cosiddetto compulsivo. La Corte ha, in tale contesto, anche escluso il contrasto della disposizione regionale con la norma interposta di cui all&#8217;art. 7, comma 10, d.-l. n. 158/2012, ricavandosi dalla citata norma statale soltanto il principio della legittimità  di interventi di contrasto della ludopatia fondati sul rispetto di distanze minime dai luoghi c.d. sensibili, non anche quello della necessità  della previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale. Tale impostazione è, peraltro, rimasta confermata anche da successivi interventi dello stesso legislatore statale, quali l&#8217;art. 14 l. n. 23/2014, che ha conferito al Governo la delega legislativa per il riordino in un codice delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, l&#8217;art. 1, comma 936, l. n. 208/2015 che ha previsto che entro il 30 aprile 2016 vengano definite, in sede di Conferenza unificata, «<i>le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonchè i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell&#8217;ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età </i>», nonchè, da ultimo, il d.-l. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96/2018, laddove è vietata qualsiasi forma di pubblicità , anche indiretta, di giochi e scommesse con vincite di denaro e di gioco d&#8217;azzardo, in linea con la <i>ratio legis</i> della previsione di un distanziometro, quale quella in esame, diretta alla protezione di categorie &#8216;deboli&#8217; e alla prevenzione di possibili dipendenze patologiche da gioco.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciù² si aggiunge l&#8217;orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza amministrativa che, in recepimento delle citate pronunce della Corte costituzionale (cui <i>adde</i>, sotto ulteriori profili, Corte cost. n. 220/2014, quale richiamata da Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4201), ha ripetutamente affermato la legittimità  delle discipline, regionali e delle Province autonome, che pongono limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età  o perchè bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale (v.,Â <i>ex plurimis</i>, oltre alla sentenza da ultimo citata, Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2018; Cons. Stato, Sez. V, 6 settembre 2018, n. 5237), affermandone, altresì, la compatibilità  con il diritto eurounitario.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo si osserva che gli articoli 36, 49, 52 e 56 TFUE ammettono le misure derogatorie in materia di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi «<i>che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità  pubblica</i>». Per giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia UE, le restrizioni alle attività  di gioco d&#8217;azzardo possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell&#8217;incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco, sicchè, in assenza di un&#8217;armonizzazione eurounitaria in materia, spetta ad ogni singolo Stato membro valutare in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi di cui trattasi implica, ed ai giudici nazionali assicurarsi, in modo coerente e sistematico, tenendo conto delle concrete modalità  di applicazione della normativa restrittiva di cui trattasi, che quest&#8217;ultima risponda veramente all&#8217;intento di ridurre le occasioni da gioco e di limitare le attività  in tale settore (v. Corte di giustizia UE 22 ottobre 2014, nelle cause C-344/13 e C-367/13; id., 24 gennaio 2013, nella causa C-33/2013; id., 16 febbraio 2012, nelle cause C-70/10 e C-77/10; nonchè Corte giustizia UE, 30 giugno 2011, nella causa C-212/08, secondo cui «<i>gli obiettivi perseguiti dalle normative nazionali adottate nell&#8217;ambito dei giochi e delle scommesse si ricollegano, di regola, alla tutela dei destinatari dei servizi interessati e dei consumatori, nonchè alla tutela dell&#8217;ordine sociale; siffatti obiettivi rientrano nel novero dei motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare limitazioni alla libera prestazione dei servizi; anche le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonchè le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l&#8217;individuo e la società  che sono collegate ai giochi d&#8217;azzardo e alle scommesse possono giustificare che le autorità  nazionali dispongano di un potere discrezionale sufficiente a determinare, secondo la propria scala di valori, le prescrizioni a tutela del consumatore e dell&#8217;ordine sociale</i>»). La Corte di giustizia ha, del pari, escluso la necessità  di una previa comunicazione alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (che prevede una procedura d&#8217;informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società  dell&#8217;informazione), sulla base del rilievo che i principi di libera circolazione e di divieto di limitazione o restrizione presidiati dalle regole di trasparenza e pubblicità  della direttiva 98/34 non sono nè assoluti nè generalizzati, rientrando, in particolare, la disciplina dei giochi d&#8217;azzardo nei settori in cui sussistono fra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale, in base alle quali restrizioni alle predette attività  di gioco possono essere introdotte se giustificate da ragioni imperative di interesse generale, come, ad es., la dissuasione dei cittadini da una spesa eccessiva legata al gioco medesimo (v. sentenza 24 gennaio 2013, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che il T.r.g.a. nelle impugnate sentenze correttamente ha escluso la sussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè tali presupposti sono ravvisabili nella presente sede d&#8217;appello, in quanto, pur essendo questo Consiglio di Stato giudice di ultima istanza per gli effetti dell&#8217;obbligo di rimessione alla Corte europea sancito dall&#8217;art. 267, comma 3, TFUE, tale obbligo resta escluso nelle ipotesi in cui la questione sollevata sia materialmente identica ad altra sollevata in relazione ad analoga fattispecie giù  decisa in via pregiudiziale della Corte, o la giurisprudenza costante della Corte risolva il punto di diritto controverso, indipendentemente dalla natura del procedimento in cui tale giurisprudenza si sia formata (c.d. teoria dell&#8217;<i>acte èclairà©</i>); ipotesi, quest&#8217;ultima, che, alla luce della sopra riportata giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di gioco d&#8217;azzardo, ricorre nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Concludendo sulle questioni all&#8217;esame, meritano conferma le statuizioni del T.r.g.a., dichiarative della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 5-<i>bis</i> l. prov. n. 13/1992 sotto il profilo del riparto delle competenze tra Stato e Provincia autonoma, nonchè reiettive delle istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1.2. Scendendo all&#8217;esame delle questioni di legittimità  costituzionale della disposizione provinciale per contrasto con l&#8217;art. 41 Cost., occorre precisare che le sopra citate pronunce della Corte costituzionale non hanno riguardato direttamente tale parametro costituzionale. Infatti, i passaggi motivazionali contenuti nelle menzionate sentenze, laddove si afferma che «<i>le norme impugnate, le quali dettano limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età  o perchè bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale</i>», rispettivamente che la disciplina regionale è finalizzata «<i>ad evitare la prossimità  delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più¹ esposti all&#8217;illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d&#8217;azzardo</i>», sono diretti a individuare le materie oggetto di disciplina ai fini del vaglio della legittimità  costituzionale sotto il profilo del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, non giù  a vagliarne la ragionevolezza e proporzionalità  in funzione della giustificazione di limitazioni poste all&#8217;iniziativa economica privata onde escluderne il contrasto con l&#8217;utilità  sociale o lo svolgimento a danno della sicurezza, della libertà  e della dignità  umana, ai sensi dell&#8217;art. 41 della Costituzione. Infatti, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 108/2017 &#8211; in risposta al rilievo delle parti private svolte in quel giudizio, per cui la norma regionale censurata, per come era congegnato, avrebbe, di fatto, reso praticamente impossibile installare sale da gioco nella quasi totalità  dei comuni della Puglia, compreso il suo capoluogo &#8211; ha espressamente precisato che le censure di illegittimità  costituzionale, articolate sotto tali profili, erano inconferenti rispetto alla censura sottoposta all&#8217;esame della Corte, non incidendo gli stessi sul versante della competenza ad adottare la norma impugnata, ma su quello del contenuto della regolamentazione concretamente adottata ed esulando gli stessi pertanto dalÂ <i>thema decidendum</i>, in quanto, in quel giudizio, la Corte non era stata chiamata a verificare la conformità  della norma impugnata a parametri diversi da quelli attinenti a profili di competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, preso atto che con le qui appellate sentenze è stato, tra l&#8217;altro, respinto il motivo incentrato sulla questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 5-<i>bis</i> l. prov. n. 13/1992 per contrasto con l&#8217;art. 41 Cost. &#8211; dedotto sotto il profilo che il citato articolo di legge, laddove individua una serie di siti c.d. sensibili in un raggio di 300 m dalle sale giochi, di fatto produrrebbe un effetto espulsivo dell&#8217;attività  d&#8217;impresa, di per sì© lecita, dall&#8217;intero territorio dei comuni in cui si trovano le sale da gioco gestite dalle imprese medesime, se non dall&#8217;intero territorio provinciale, nel senso che la distanza minima prevista e l&#8217;ampiezza del catalogo dei luoghi ritenuti sensibili renderebbe praticamente impossibile installare sale da gioco nella quasi totalità  dei comuni del territorio provinciale di Bolzano, come emergerebbe dalle relazioni peritali prodotte in giudizio -, e che i relativi profili di censura sono stati devoluti in appello, accompagnati dalla richiesta istruttoria di disporre consulenza tecnica d&#8217;ufficio, nonchè tenuto conto che la Corte costituzionale non si è pronunciata <i>ex professo</i> sulla questione del contrasto con l&#8217;art. 41 Cost., la Sezione ha ritenuto che l&#8217;esame della questione non potesse che passare attraverso una verifica del concreto atteggiarsi del quadro fattuale connotante il segmento di mercato delle sale da gioco di cui all&#8217;art. 5-<i>bis</i> l. prov. n. 13/1992, inciso dalla disposizione legislativa in esame. Ciù², al fine di vagliare, se la censurata disposizione legislativa costituisca l&#8217;anello &#8216;giusto&#8217; (nel senso di ragionevole, congruo, adatto) di collegamento tra potere legislativo e assetto del settore di mercato inciso dalla disciplina normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, il parametro di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 41 Cost. e dell&#8217;ivi contenuta clausola di utilità  sociale deve essere rapportato al principio di ragionevolezza <i>ex</i> art. 3, comma 2, Cost., la cui valutazione deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità  dei mezzi prescelti dal legislatore, nella sua insindacabile discrezionalità , rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità  perseguite, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti (sul principio di ragionevolezza riconducibile all&#8217;art. 3, secondo comma, Cost., v. Corte cost. n. 1130/1988).</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto l&#8217;aspetto metodologico, occorre precisare che il sommario e preventivo giudizio sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità  insorta nel processo si risolve nella necessità  di accertare, in linea di mera delibazione, se sussista un dubbio sulla legittimità  costituzionale della disposizione legislativa censurata. A tal fine, è irrilevante che le valutazioni da compiere in via delibativa richiedano un procedimento ermeneutico anche non agevole, nè breve: come appunto, nel caso di specie, in cui s&#8217;impone una ricognizione degli effetti scaturenti dalla disposizione di legge sospetta di incostituzionalità  sul settore di mercato da essa inciso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alle fattispecie concrete dedotte in giudizio, è da escludere che la questione possa essere risolta facendo ricorso a <i>topoi </i>argomentativi basati sull&#8217;<i>id quod plerumque accidit</i>, su asserite &#8216;massime di comune esperienza&#8217; o sul &#8216;notorio&#8217;, rischiando siffatta impostazione metodologica di risolversi in una motivazione meramente apparente, in quanto autopoietica, apodittica e tautologica.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le esposte ragioni la Sezione, con le due ordinanze collegiali n. 3214/2017 e n. 3309/2017 (relative ai due gruppi di ricorsi ivi specificati), ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d&#8217;ufficio sui quesiti riportati sopra <i>sub</i> 5.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1.3. In linea di diritto, giova premettere che, per un verso, l&#8217;individuazione, ad opera del legislatore provinciale, dei c.d. siti sensibili non poteva che essere effettuata per categorie generali, con una previsione normativa munita di un certo margine di indeterminatezza, immanente al carattere generale e astratto proprio degli atti normativi, e che, per altro verso, la disciplina legislativa all&#8217;esame (art. 5-<i>bis</i> l. prov. n. 13/1992), attraverso la chiara e univoca individuazione della destinazione funzionale dei siti sensibili (istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, nonchè le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività  di accoglienza, assistenza e consulenza, contemplate dal comma 1-<i>bis</i> inserito nel citato art. 5-<i>bis</i> dalla l.prov. 24 maggio 2016, n. 10), è munita di un sufficiente grado di determinatezza onde escludere una restrizione dell&#8217;attività  d&#8217;impresa rimessa all&#8217;arbitrio dell&#8217;amministrazione (peraltro recentemente, con il d.P.G.P. n. 505 del 29 maggio 2018 &#8211; in applicazione del principio <i>tempus regit actum</i> non direttamente applicabile alle fattispecie procedimentali/provvedimentali <i>sub iudice</i> -, è stata adottata una deliberazione che, per dichiarati «<i>motivi di trasparenza e ai fini di una uniforme attuazione della disposizione normativa a livello provinciale</i>», ha specificato quali fossero le strutture da potersi classificare come luoghi sensibili all&#8217;interno della categoria delle «<i>strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività  di accoglienza, assistenza e consulenza</i>»).</p>
<p style="text-align: justify;">10.1.4. Ebbene, alla luce delle risultanze delle due relazioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio &#8211; redatte a conclusione delle operazioni peritali nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e involgenti la necessità  di una ricognizione dei vari territori comunali di ubicazione delle sale giochi delle parti ricorrenti &#8211; deve essere escluso che si sia verificato l&#8217;effetto espulsivo lamentato dalle parti ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il consulente tecnico d&#8217;ufficio è, al riguardo, pervenuto alle conclusioni di seguito esposte, pienamente condivise da questo Collegio, in quanto sorrette da ampi e complessi accertamenti istruttori compiuti in applicazione di una corretta impostazione metodologica, non infirmata in modo decisivo dalle osservazioni dei consulenti di parte, da ritenersi superate dalle puntuali e analitiche repliche sviluppate dal c.t.u. (e prodotte in appendice alle due relazioni peritali), pure integralmente fatte proprie dal Collegio.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1.4.1. In primo luogo è emerso che, sotto un profilo geografico-territoriale-urbanistico, l&#8217;applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell&#8217;art. 5-<i>bi</i>s, commi 1 e 1-<i>bis</i>, l. prov. n. 13/1992 non determina in nessuno dei comuni presi in considerazione nei due elaborati peritali una privazione dell&#8217;intero segmento di mercato (quanto al comune di Ortisei, neppure nell&#8217;ipotesi in cui la <i>Sportclinic</i>, ubicata nel raggio di 300 m dalla sala giochi &#8216;<i>Bar 181</i>&#8216;, venga ricompresa nel novero dei siti sensibili), in quanto l&#8217;applicazione del criterio distanziale non comporta un&#8217;interdizione/espulsione assoluta degli esercizi gestiti dalle imprese ricorrenti nè dal territorio dei singoli comuni interessati dai vari ricorsi (compresi i territori dei comuni limitrofi) nè, tanto meno, dall&#8217;intero territorio provinciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, le simulazioni e i rilevamenti effettuati dal consulente tecnico d&#8217;ufficio hanno evidenziato la persistente sussistenza di uno spazio utile residuo nell&#8217;ambito dei singoli terrori comunali, bensì tendenzialmente ristretto, ma pur sempre idoneo e sufficiente per l&#8217;organizzazione economica delle attività  delle sale giochi gestite dalle imprese odierne appellanti [v. la tabella 2.7. riportata nelle due relazioni peritali, con l&#8217;evidenziazione dell&#8217;estensione delle aree potenzialmente disponibili che consente la (ri)collocazione, in ognuno dei territori comunali in questione, oggetto dei due gruppi di ricorsi, di esercizi dedicati al gioco].</p>
<p style="text-align: justify;">10.1.4.2. In secondo luogo, il consulente tecnico d&#8217;ufficio &#8211; sviluppando <i>ex novo</i> un modello di stima della domanda potenziale, in relazione all&#8217;ubicazione delle sale gioco sul territorio, che consente di comprendere l&#8217;influenza del posizionamento delle sale sulla raccolta effettivamente realizzata e di valutare l&#8217;impatto che le nuove diverse condizioni di localizzazione, stabilite dalla normativa provinciale, produrrebbero sull&#8217;attività  d&#8217;impresa dei ricorrenti a parità  di ogni altra condizione -, è pervenuto alla conclusione (in risposta al secondo quesito sottopostogli) che l&#8217;attuale configurazione dell&#8217;offerta provinciale mostra come le sale gioco abbiano operato nel corso degli anni passati in modo da rendere la localizzazione un parametro strategicamente non rilevante per la propria raccolta di gioco. In altri termini, la raccolta di gioco complessivamente realizzata dalle sale gioco in un orizzonte temporale sufficientemente ampio (2011-2017) risulta essere indipendente dalla loro distribuzione sul territorio, e i differenti risultati in termini di raccolta di gioco per apparecchio da intrattenimento delle singole sale sembrano determinati da fattori diversi, probabilmente riconducibili alla tipologia e alla varietà  di servizi offerti in grado di attirare in misura maggiore o minore le differenti tipologie di consumatori.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, da un raffronto tra i dati di raccolta nella media annuale relativi al periodo 2011-2017 e la raccolta di gioco stimata in esito alla ricollocazione degli esercizi (v. le tabelle dalla 3.13. alla 3.19. delle due relazioni peritali), emerge che la distanza degli esercizi dal baricentro dei vari comuni non costituisce un fattore incidente sulla capacità  complessiva di raccolta degli esercizi medesimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali conclusioni, in linea con il comportamento che può essere attribuito a operatori economici razionali, sono state confermate dall&#8217;applicazione del modello definito dal consulente tecnico d&#8217;ufficio <i>ad hoc</i> per il caso di specie, che si basa sulle caratteristiche dei consumatori/giocatori desunte dallo studio indipendente più¹ completo e attendibile ora a disposizione in Italia effettuato dall&#8217;Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ifc-CNR), sulla distribuzione della popolazione nei territori in questione e sulla posizione delle sale da gioco.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul lato della domanda, il consulente tecnico d&#8217;ufficio ha preso le mosse dalle varie classificazioni delle tipologie di consumatori/giocatori:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; secondo un primo approccio metodologico, i consumatori/giocatori sono classificabili nelle categorie:Â <i>i)</i> del giocatore sociale (<i>social gambler</i>), per il quale il gioco d&#8217;azzardo ha una motivazione prevalente di socializzazione o di intrattenimento da cui deriva una frequenza di gioco occasionale e una spesa complessiva contenuta;  <i>ii)</i> del giocatore problematico, che si caratterizza per una maggiore frequenza nel consumo oltre che per un aumento del tempo e della spesa dedicata alle attività  di gioco e, per tali ragioni, risulta esposto allo sviluppo di una dipendenza patologica;  <i>iii)</i> del giocatore patologico (<i>pathological gambler</i>), il quale presenta una dipendenza patologica e che mostra una frequenza di gioco quotidiana o intensiva associata all&#8217;impossibilità  di resistere al desiderio di giocare (cosiddetto <i>craving</i>) e all&#8217;insorgenza di problemi di astinenza;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; seguendo un altro approccio metodologico &#8211; riconducibile all&#8217;applicazione di uno dei numerosi strumenti diagnostici e di valutazione dei disturbi associati al gioco d&#8217;azzardo &#8211; i giocatori sono classificabili secondo quattro distinti profili di problematicità  connessi al comportamento di gioco di azzardo, precisamente i giocatori esposti <i>i)</i> a nessun rischio (<i>no risk gambler</i>, o giocatore sociale),Â <i>ii)</i> a basso rischio (<i>low-risk gambling</i>),Â <i>iii)</i> a rischio moderato (<i>moderate-risk gambling</i>) e <i>iv)</i> a rischio severo (<i>severe problem gambling</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, collegando la struttura dell&#8217;offerta alla struttura della domanda, il consulente tecnico d&#8217;ufficio, in applicazione del modello sviluppato, poggia la conclusione della sostanziale indifferenza, in termini di entità  della raccolta e dei ricavi, della ricollocazione delle sale gioco di ciascun ricorrente nelle aree disponibili in conseguenza del criterio distanziale previsto dalla normativa provinciale, sui rilievi che, per un verso, la spesa complessiva destinata ai diversi prodotti di gioco è molto più¹ elevata nel caso di giocatori problematici e patologici (v. tabella 3.11.), i quali, al contempo, sono molto più¹ propensi allo spostamento verso i nuovi siti (v. tabella 3.10.), e che, per altro verso, la specializzazione dell&#8217;offerta sulle categorie dei giocatori ad elevato rischio è più¹ redditizia per le imprese offerenti.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1.4.3. Alla luce delle sopra riportate risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, deve escludersi che la censurata disciplina provinciale determini un&#8217;espulsione delle imprese ricorrenti dal settore di mercato in questione, nè sotto il profilo dell&#8217;interdizione assoluta dai singoli territori comunali (compresi quelli limitrofi) e/o dall&#8217;intero territorio provinciale, nè sotto il profilo dell&#8217;abbattimento delle raccolte e dei ricavi.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale ultimo riguardo giova rilevare, sotto un profilo processuale, che nei ricorsi introduttivi di primo grado e nei ricorsi in appello l&#8217;effetto espulsivo paventato dalle imprese ricorrenti risulta ricollegato &#8211; in via di prospettazione &#8211; esclusivamente all&#8217;asserita interdizione dell&#8217;attività  d&#8217;impresa dall&#8217;intero territorio comunale e/o provinciale, per l&#8217;assunta insussistenza di rimanenti spazi idonei alla ricollocazione degli esercizi, e non anche all&#8217;eventuale incidenza pregiudizievole sull&#8217;entità  della raccolta e dei ricavi conseguente alla ricollocazione negli spazi eventualmente disponibili, sicchè tale profilo di censura, oltre ad essere comunque infondato, non risulta essere stato introdotto ritualmente nel processo e, come tale, si tratta di profilo di censura inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, conclusivamente, escludersi che la censurata disciplina legislativa determini un&#8217;interdizione assoluta del diritto all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  economica del gioco lecito in ambito comunale e/o provinciale e una soppressione di tale settore di mercato, con sequela di manifesta infondatezza, sotto tale profilo, della questione di legittimità  costituzionale per violazione della libertà  di iniziativa economica sancita dall&#8217;art. 41, primo comma, della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1.5. Quanto al profilo dell&#8217;adeguatezza della disciplina legislativa provinciale in questione rispetto alle finalità  perseguite &#8211; vòlte, oltre a preservare il contesto urbano dai danni alla viabilità  e alla quiete pubblica, a tutelare determinate categorie di persone (giovani o soggetti in particolari condizioni sociali e psichiche) e di prevenire il gioco d&#8217;azzardo patologico, ovvero la dipendenza dal gioco &#8211; ritiene il Collegio che, nella specie, le scelte del legislatore rientrino ampiamente nei limiti della discrezionalità  riservata all&#8217;attività  legislativa, nella specie esercitata correttamente, attesa l&#8217;indubbia ragionevolezza della disciplina censurata, realizzando la stessa in modo plausibile il bilanciamento dei valori costituzionali in gioco tramite l&#8217;introduzione di criteri distanziali di localizzazione, idonei ad arginare in via preventiva le esternalità  negative dell&#8217;attività  d&#8217;impresa del gioco lecito sulla salute pubblica, con ciù² concretizzando, nel settore di riferimento, la clausola del mancato contrasto con l&#8217;utilità  sociale di cui all&#8217;art. 41, secondo comma, Cost. (nella quale rientrano anche le esigenze di tutela della sanità  e della salute pubblica), e superando con ciù² la norma limitativa dell&#8217;attività  d&#8217;impresa il vaglio positivo di ragionevolezza, nel rispetto di tale principio generale enucleabile dall&#8217;art. 3 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, premesso che deve ritersi assodato che lo spostamento delle sale gioco in aree periferiche e la minore capillarità  nella distribuzione delle stesse comportino una riduzione significativa del gioco negli apparecchi da intrattenimento in prevalenza nell&#8217;ambito della categoria dei giocatori consumatori occasionali/sociali, si osserva che, sebbene secondo le valutazioni del c.t.u. tale categoria di giocatori sia caratterizzata da un profilo di rischio assente o basso rispetto alla possibilità  di sviluppare comportamenti patologici di gioco, l&#8217;introduzione del distanziometro, sotto il profilo della tutela della salute, ben può essere ritenuto un intervento idoneo ed efficace per prevenire forme di ludopatia, nella misura in cui il gioco occasionale sia interpretato come lo stadio iniziale di un processo che, ancorchè in termini probabilistici, porti linearmente allo sviluppo di una dipendenza. Siffatta interpretazione, ancorchè controversa nella letteratura del settore, si muove pur sempre entro i limiti dell&#8217;attendibilità  tecnico-scientifica &#8211; infatti il c.t.u., nelle relazioni peritali, dà  atto che «<i>le tre categorie di consumatori descritte </i>[ossia, quelle del giocatore sociale, del giocatore problematico e del giocatore patologico; n.d.e.]<i>Â sono spesso implicitamente o esplicitamente collocate in un continuum che va dai giocatori sociali a quelli patologici e dunque interpretate da alcuni studiosi come differenti stadi di un&#8217;evoluzione in senso patologico del comportamento di gioco che, purtuttavia, va considerata come sequenza di fasi di un processo lineare solo per alcuni soggetti</i>», citando correlativa letteratura -, sicchè alla disciplina dei criteri distanziali dai siti sensibili può essere attribuita, in modo non implausibile, un&#8217;efficacia preventiva nella lotta a fenomeni di ludopatia. Occorre, sul punto, precisare che la discrezionalità  del legislatore non va confusa con la discrezionalità  (amministrativa e/o tecnica) dell&#8217;amministrazione pubblica, nel senso che la prima costituisce l&#8217;esplicazione delle scelte politiche degli organi investiti del potere legislativo e trova i suoi limiti nelle sole norme sovraordinate di rango costituzionale (ed, eventualmente, nel diritto eurounitario), talchè la stessa, una volta rispettati tali limiti (compresi i principi di ragionevolezza e di razionalità  intrinseca), non appare ulteriormente sindacabile (in sede di giudizio di costituzionalità ).</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriori elementi utili a suffragio dell&#8217;efficacia del distanziometro possono trarsi dalla tabella 3.1. delle relazioni peritali, da cui emerge che la percentuale di giocatori con profili di rischio moderato e severo, nell&#8217;arco temporale 2007-2017, cresce nella fascia di età  dai 15 ai 34 anni, raggiungendo nel 2017-2018 il 9,9% del totale dei giocatori, rispetto al 5,4% del 2007-2008. Ne deriva l&#8217;indubbia congruità /adeguatezza dell&#8217;individuazione di siti sensibili frequentati da appartenenti alla fascia della popolazione giovanile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè le considerazioni innanzi svolte possono ritenersi infirmate dalle osservazioni del c.t.u. per cui la contrazione dei segmenti di domanda da servire porterebbe inevitabilmente gli operatori degli esercizi dedicati a concentrare le proprie strategie commerciali verso i giocatori non occasionali, disposti a spostarsi per soddisfare il proprio bisogno di giocare, talchè, nel breve termine, la raccolta di gioco relativa ai giocatori patologici o problematici, ovvero relativa a coloro che si caratterizzano per profilo di rischio moderato e/o severo, non dovrebbe subire per il complesso delle sale ubicate nel territorio provinciale variazioni significative, poichè tali consumatori, per i meccanismi sottesi alle dipendenze, sarebbero disposti a spostarsi anche di molto al fine di soddisfare il bisogno di gioco, con il conseguente rischio di una concentrazione delle strategie degli operatori verso i giocatori problematici con la finalità  di attirarne un maggior numero all&#8217;interno delle sale e con la possibilità  che una parte più¹ o meno ampia di questi possa aggravare il proprio comportamento di gioco nella direzione dello sviluppo di una reale dipendenza patologica. Trattasi, invero, di effetti negativi nel breve periodo, da affrontare in un momento successivo con interventi adeguati incentrati sulle categorie dei giocatori problematici, mentre nella presente sede appare dirimente la non implausibile efficacia preventiva sulle categorie dei giocatori sociali/occasionali e delle fasce giovanili, onde impedirne un&#8217;evoluzione in senso patologico nel comportamento di gioco.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva l&#8217;indubbia congruità /adeguatezza della disciplina legislativa provinciale in questione rispetto alle finalità  perseguite e la mancata violazione dell&#8217;art. 41 Cost. e del principio di ragionevolezza, con conseguente insussistenza dei presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1.6. Nel settore dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  imprenditoriale del gioco lecito, pure a livello di diritto eurounitario le esigenze di tutela della salute vengono ritenute del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche che muovono le imprese odierne appellanti [v. le citazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, riportate sopra <i>sub</i> 10.1.1.], e le considerazioni innanzi svolte in ordine alla ragionevolezza e proporzionalità  della disciplina distanziale dai siti sensibili valgono, sostanzialmente, ad escludere anche la violazione dei parametri eurounitari, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">10.2. Le risultanze delle disposte consulenze tecniche d&#8217;ufficio sono opponibili anche all&#8217;appellante Pascarella Giovanni, in qualità  di titolare dell&#8217;omonima impresa individuale (nel ricorso in appello <i>sub</i> r.g. n. 2998/2017), ancorchè le ordinanze collegiali pronunciate in esito all&#8217;udienza pubblica del 25 maggio 2017, con cui sono state disposte le consulenze tecniche d&#8217;ufficio, siano state adottate nei due gruppi di ricorsi che non comprendevano ancora il ricorso n. 2998/2017, in quanto proposto solo in data 26 aprile 2017, allorquando gli altri ricorsi giù  erano pendenti in avanzata fase processuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, il ricorso è stato chiamato all&#8217;udienza pubblica del 15 novembre 2018, unitamente a tutti gli altri ricorsi in epigrafe, ed è stato ivi discusso congiuntamente a tutti gli altri, senza che il difensore dell&#8217;appellante Pascarella abbia sollevato eccezione alcuna, avendo lo stesso per contro nella memoria del 12 giugno 2018 espressamente evidenziato la rilevanza degli esiti della consulenza tecnica d&#8217;ufficio anche nell&#8217;ambito di tale giudizio, con conseguente inconfigurabilità  di una violazione del diritto di difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciù² si aggiunge che, sotto il profilo oggettivo, l&#8217;esercizio gestito dall&#8217;impresa Pascarella è ubicato nel territorio comunale di Merano, giù  ricompreso negli accertamenti del consulente tecnico d&#8217;ufficio, essendovi ubicati esercizi di altri ricorrenti, con la conseguente sostanziale estensibilità  del nucleo centrale delle risultanze peritali anche all&#8217;esercizio in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">10.3. Quanto al ricorso in appello <i>sub</i> r.g. n. 1365/2017, relativo alla sala giochi &#8216;<i>Rossi</i>&#8216; sito in Vipiteno, vicolo del Forno, n. 4/A, il T.r.g.a. correttamente ha ritenuto esente da carenza d&#8217;istruttoria l&#8217;impugnato provvedimento di diniego di rinnovo basato sull&#8217;ubicazione della sala giochi entro il perimetro distanziale di 300 m dal focolare per giovani <i>Casa Kolping</i>, rientrando tale tipologia di struttura in modo univoco nel novero degli «<i>istituti frequentati principalmente dai giovani</i>», contemplati dall&#8217;art. 5-<i>bis</i>, comma 1, l. prov. n. 13/1992, con conseguente infondatezza del correlativo motivo di gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">10.4. Considerazioni analoghe valgono,Â <i>mutatis mutandis</i>, a respingere la censura dell&#8217;erronea individuazione, quale sito sensibile, della struttura <i>Sportclinic</i> nel territorio comunale di Ortisei &#8211; oggetto del ricorso d&#8217;appello n. 1133/2017, relativo alla sala gioco &#8216;<i>Bar 181</i>&#8216; gestita dalla Pragma S.r.l., ubicata nello stesso edificio della struttura sanitaria -, trattandosi di clinica sportiva, nella quale si svolgono servizi di diagnostica e di assistenza medico-sportiva, nonchè servizi residenziali e semi-residenziali di <i>day-hospital</i>, con conseguente corretta sussunzione nella categoria legislativamente predeterminata della «<i>strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario</i>», tanto più¹ che la struttura risulta notoriamente frequentata da giovani sportivi.</p>
<p style="text-align: justify;">10.5. In disparte il rilievo di natura processuale per cui, nell&#8217;ambito dei giudizi d&#8217;appello instaurati con i ricorsi in epigrafe diversi da quelli menzionati <i>sub</i> 10.3. e 10.4., non risultano devoluti al presente grado questioni specifiche in ordine alla natura dei siti indicati come sensibili nei gravati provvedimenti, si osserva che gli stessi, ad ogni modo, appaiono essere stati ricondotti correttamente nell&#8217;alveo delle categorie legislativamente predeterminate.</p>
<p style="text-align: justify;">10.6. Per le considerazioni tutte sopra svolte s&#8217;impone la reiezione degli appelli, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">In applicazione del criterio della causalità , le spese della consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; le quali saranno liquidate all&#8217;esito di un separato procedimento, non risultando alla data dell&#8217;udienza pubblica del 15 novembre 2018 e del passaggio delle cause in decisione essere stata presentata la relativa istanza di liquidazione &#8211; vanno poste a carico definitivo delle parti appellanti, in solido tra di loro (previa detrazione dell&#8217;acconto eventualmente giù  versato).</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e tra di loro riuniti (ricorsi n. 176/2017, n. 764/2017, n. 943/2017, n. 1110/2017, n. 1114/2017, n. 1133/2017, n. 1248/2017, n. 1365/2017, n. 1474/2017 e n. 2998/2017), provvede come segue:</p>
<p style="text-align: justify;">1.) dichiara l&#8217;inammissibilità  degli interventi dell&#8217;associazione ART. 32 &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO &#8211; AIDMA;</p>
<p style="text-align: justify;">2.) respinge gli appelli e, per l&#8217;effetto, conferma le impugnate sentenze;</p>
<p style="text-align: justify;">3.) dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti, ponendo l&#8217;onere del contributo unificato a carico delle parti appellanti;</p>
<p style="text-align: justify;">4.) pone l&#8217;onere di corrispondere i compensi al c.t.u., da liquidare all&#8217;esito di separato procedimento, a carico definitivo delle parti appellanti, in solido tra di loro (previa detrazione dell&#8217;acconto eventualmente giù  versato).</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2007 n.1618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-6-7-2007-n-1618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-6-7-2007-n-1618/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2007 n.1618</a></p>
<p>C. Piscitello Pres &#8211; C. Testori Est. E. Palmisano ed altri ( Avv.ti F. Gualandi e F. Minotti ) contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero per gli Affari Regionali (Avvocatura dello Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-6-7-2007-n-1618/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2007 n.1618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-6-7-2007-n-1618/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2007 n.1618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres &#8211; C. Testori Est.<br /> E. Palmisano ed altri ( Avv.ti F. Gualandi e F. Minotti ) contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero per gli Affari Regionali (Avvocatura dello Stato in Bologna) e la Regione Emilia-Romagna (Avv.ti S. Baccolini e F. Rizzo) e nei confronti della Provincia di Bologna (Avv.ti V. Domenichelli e P. Onorato) nonché del Comune di Bologna (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla carenza di legittimazione dei comitati spontanei ad impugnare &#8220;l&#8217;intesa generale quadro&#8221; per il c.d. &#8220;passante autostradale nord&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – “Intesa generale quadro&#8221; che individua il cd. &#8220;Passante autostradale Nord&#8221; come opera di &#8220;preminente interesse strategico&#8221; &#8211; Comitati spontanei &#8211; Impugnazione con l&#8217;azione popolare di cui all’art. 9 T.U.E.L. – Difetto di legittimazione attiva – Sussistenza – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In relazione alla cd. &#8220;Intesa generale quadro&#8221; sottoscritta a Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui individua il cd. &#8220;Passante autostradale Nord&#8221; come opera di &#8220;preminente interesse strategico&#8221;, considerato che l&#8217;orientamento degli Enti locali interessati alla questione è stato manifestato dai rispettivi organi rappresentativi in senso complessivamente positivo, i cd. &#8220;Comitati spontanei contro il Passante Nord&#8221; non sono legittimati ad impugnare tale atto con l&#8217;azione popolare di cui all’art. 9 T.U.E.L.. Difatti manca il fondamento per l&#8217;esercizio di una tale azione la cui natura suppletiva presuppone una inerzia che nel caso di specie non è ravvisabile. Anzi, a fronte dell&#8217;atteggiamento complessivamente favorevole (ancorché condizionato) assunto dai Comuni e dalla Provincia coinvolti, l&#8217;azione proposta presenta quel carattere &#8220;correttivo&#8221; (cioè di contrapposizione) che la giurisprudenza amministrativa ritiene incompatibile con la natura dell&#8217;azione popolare ex art. 9 T.U.E.L.. Né sussiste la legittimazione dei singoli cittadini, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, atteso che tale principio trova nell&#8217;ordinamento concreta attuazione, per il profilo che qui interessa, proprio attraverso la previsione del citato art. 9, posto che una diversa conclusione aprirebbe le porte ad una inammissibile generalizzazione dell&#8217;azione popolare. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE I</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
</b>composto dai signori:<br />
<b>Dott. Calogero Piscitello	&#8211;			Presidente<br />	<br />
Dott. Giorgio Calderoni	&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Dott. Carlo Testori		&#8211;			Consigliere Rel.est.	<br />	<br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 560 del 2004 proposto da</p>
<p><b>Palmisano Enrico, Zuffa Marino, Boldreghini Liana, Bassi Maria Teresa, Stefani Elvezio, Cristofori Barbara, Stefani Cesarino, Cristofori Maria, Galli Gianni, Giacobino Maria Maddalena, Albertazzi Carlo, Pozzati Andrea, Piccioni Teresa, Bergamaschi Bruna, Mengoli Lorenzo, Armaroli Roberto, Vighi Luciana, Bonazzi Alberto, D’Emelio Loredana, Senni Guidotti Magnani Paolo, Senni Guidotti Magnani Maria Alessandra, Ghini Severino, Bortolotti Graziella, Fabbri Marco, Fazioli Angela, Righi Patrizia, Righi Fabio, Guglielmi Giuseppe, Martelli Andrea, Gaiardi Enrico, Tirelli Elena e Randi Roberto</b>, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Federico Gualandi e Francesca Minotti, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Bologna, via Marconi n. 20, </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero per gli Affari Regionali</b>, costituitisi in giudizio in persona dei rispettivi legal<br />
<br />
&#8211; la <b>Regione Emilia-Romagna</b>, costituitasi in giudizio in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Baccolini e Francesco Rizzo, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Bologna,</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; della <b>Provincia di Bologna</b>, costituitasi in giudizio in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Vittorio Domenichelli e dall’Avv. Patrizia Onorato ed elettivamente domiciliata presso la sede dell&#8217;Avvocatura provinciale in Bo<br />
<br />
&#8211; del <b>Comune di Bologna</b>, non costituitosi in giudizio,</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento, previa sospensione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
della cd. &#8220;<i>Intesa generale quadro</i>&#8221; sottoscritta a Roma il 19 dicembre 2003 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui individua il cd. &#8220;<i>Passante autostradale Nord</i>&#8221; come opera di &#8220;preminente interesse strategico&#8221;; nonché, per quanto occorrer possa, del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2004-2007, nella parte in cui prevede (anche a seguito dell&#8217;Intesa di cui sopra), il cd. &#8220;Passante autostradale Nord&#8221; come intervento infrastrutturale di &#8220;preminente interesse strategico&#8221; e, sempre per quanto occorrer possa, dell&#8217;Intesa preliminare sottoscritta in data 8 agosto 2002.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministero per gli Affari Regionali; della Regione Emilia-Romagna; della Provincia di Bologna;<br />
Visti gli atti tutti della causa e, in particolare:<br />
A) i motivi aggiunti (depositati il 24/6/2004) proposti dai medesimi ricorrenti (contro la Provincia di Bologna e la Regione Emilia-Romagna e nei confronti del Comune di Bologna) per l&#8217;annullamento:<br />
•	della delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 con cui è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bologna, nella parte in cui prevede e localizza il cd. &#8220;<i>Passante autostradale Nord</i>&#8220;, nonché, per quanto occorrer possa, della delibera della Giunta Regionale n. 405/2004 avente ad oggetto la cd. &#8220;Intesa&#8221; al PTCP;<br />	<br />
B) i motivi aggiunti (depositati il 20/4/2005) proposti da Palmisano Enrico, in proprio e quale rappresentante dei cd. &#8220;Comitati spontanei contro il Passante Nord&#8221; (contro la Provincia di Bologna e nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna, di ANAS s.p.a. e di R.F.I. s.p.a.) per l&#8217;annullamento:<br />
•	della delibera della G.P. di Bologna n. 18 del 25 gennaio 2005 con cui è stato approvato lo schema dell&#8217;Accordo procedimentale relativo alle procedure per la riorganizzazione del sistema tangenziale-autostradale bolognese;<br />	<br />
C) i motivi aggiunti (depositati il 30/5/2005) proposti da Palmisano Enrico, in proprio e quale rappresentante dei cd. &#8220;Comitati spontanei contro il Passante Nord&#8221; (contro la Regione Emilia-Romagna e nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Provincia di Bologna, del Comune di Bologna, di ANAS s.p.a. e di R.F.I. s.p.a.) per l&#8217;annullamento:<br />
•	della delibera G.R. n. 352 del 14 febbraio 2005 con cui è stato approvato lo schema dell&#8217;Accordo procedimentale relativo alle procedure per la riorganizzazione del sistema tangenziale-autostradale bolognese;<br />	<br />
D) i motivi aggiunti (depositati il 28/11/2005) proposti da Palmisano Enrico, in proprio e quale rappresentante dei cd. &#8220;Comitati spontanei contro il Passante Nord&#8221;, nonché da WWF Sezione regionale dell’Emilia-Romagna; Legambiente Emilia-Romagna; Italia Nostra Onlus, Sezione regionale dell&#8217;Emilia Romagna (contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e il Comune di Bologna e nei confronti di ANAS s.p.a. e di R.F.I. s.p.a.) per l&#8217;annullamento:<br />
•	dell&#8217;Accordo procedimentale relativo alle procedure per la riorganizzazione del sistema tangenziale-autostradale bolognese e per la realizzazione del Passante Autostradale Nord, sottoscritto a Roma il 27 luglio 2005, nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, ivi comprese le delibere successivamente adottate dai singoli Enti, con riferimento alla sottoscrizione dell&#8217;Accordo stesso (delibera G.R. n. 1420 del 5/9/2005; delibera G.P. n. 31 del 29/7/2005; delibera di Giunta del Comune di Bologna n. 240 del 27/9/2005).<br />	<br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 24 maggio 2007 i difensori delle parti, presenti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<u></p>
<p align=center>
</u><b>FATTO</p>
<p>
</b><u></p>
<p align=justify>
</u><br />
Con l&#8217;atto introduttivo del giudizio 32 cittadini, qualificandosi come residenti in vari Comuni dell&#8217;hinterland bolognese e appartenenti ai cd. &#8220;Comitati spontanei contro il Passante Nord&#8221;, hanno impugnato &#8211; limitatamente alla parte riguardante il cd. &#8220;Passante autostradale Nord&#8221; &#8211; l&#8217;Intesa Generale Quadro stipulata il 19 dicembre 2003 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Emilia-Romagna, con cui è stato convenuto che rivestono carattere di &#8220;preminente interesse strategico&#8221; le infrastrutture interessanti il territorio emiliano-romagnolo comprese nel Programma approvato dal CIPE il 21 dicembre 2001 (tra cui figura, appunto, l&#8217;infrastruttura autostradale di cui sopra). Contro detta Intesa i ricorrenti hanno formulato censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.<br />
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate (con memoria di forma), nonché la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna, che hanno eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e, comunque, ne hanno contestato la fondatezza.<br />
Nella camera di consiglio del 20 maggio 2004 questo Tribunale, con ordinanza n. 658, ha respinto la domanda cautelare formulata insieme all&#8217;originaria impugnazione.<br />
Con successivi atti recanti motivi aggiunti proposti nel giudizio già pendente (depositati rispettivamente: &#8211; il 24/6/2004 da parte dei medesimi ricorrenti; &#8211; il 20/4/2005 ed il 30/5/2005 da parte del solo sig. Enrico Palmisano, in proprio e quale rappresentante dei cd. &#8220;Comitati spontanei contro il Passante Nord&#8221;; &#8211; il 28/11/2005 da parte del medesimo Palmisano, in proprio e quale rappresentante dei cd. &#8220;Comitati spontanei contro il Passante Nord&#8221;, nonché delle sezioni regionali delle associazioni WWF, Legambiente e Italia Nostra) l&#8217;impugnazione è stata estesa ad ulteriori atti (il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale <i>in parte qua</i>; le approvazioni regionale e provinciale dello schema dell&#8217;Accordo procedimentale relativo alle procedure per la riorganizzazione del sistema tangenziale-autostradale bolognese; il medesimo Accordo procedimentale, sottoscritto a Roma il 27 luglio 2005) comunque incidenti sulla realizzazione del contestato Passante Nord.<br />
Le parti hanno depositato memorie e documentazione in vista dell&#8217;udienza del 24 maggio 2007, in cui la causa è passata in decisione. <br />
<u></p>
<p align=center>
</u><b>DIRITTO</p>
<p>
</b><u></p>
<p align=justify>
</u><br />
1) Il Collegio è innanzitutto chiamato a pronunciarsi sulla legittimazione attiva dei ricorrenti, che le Amministrazioni regionale e provinciale hanno insistentemente contestato sotto diversi profili.<br />
Nell&#8217;atto introduttivo del giudizio i 32 sottoscrittori del ricorso hanno affermato la propria legittimazione ad agire per un duplice ordine di ragioni:<br />
a) con riferimento alla previsione di cui all’art. 9 del T.U.E.L. n. 267/2000, che così dispone al primo comma: &#8220;<i>Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia</i>&#8220;;<br />
b) in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale e dei principi costituzionali che riconoscono la centralità, nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento giuridico, dell&#8217;individuo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.<br />
Nella memoria conclusiva depositata il 12/5/2007 la difesa dei ricorrenti sottolinea poi che la legittimazione dei predetti ad agire contro gli atti impugnati consegue anche alla loro posizione di soggetti destinatari di scelte fondamentali dell&#8217;Amministrazione in materia di viabilità, come tali comportanti cospicui trasferimenti di risorse in favore di una soluzione diversa da quelle precedentemente deliberate.<br />
2) La giurisprudenza amministrativa afferma che l&#8217;azione popolare di cui al citato art. 9 co. 1 T.U.E.L. ha natura sostitutiva o suppletiva, in quanto è volta ad assicurare la tutela dei diritti e degli interessi del comune o della provincia nel caso di inerzia degli amministratori locali in ordine all&#8217;esercizio di tale tutela; si tratta dunque di una azione di tipo eccezionale, esercitata da un soggetto diverso da quello che è titolare della situazione sostanziale tutelata e che non può trasformarsi in una azione di tipo correttivo, in cui il cittadino faccia valere una posizione contrastante con quella espressa dall&#8217;ente esponenziale della collettività; in altre parole, l&#8217;azione popolare ex art. 9 presuppone che il comune o la provincia abbia omesso di esercitare le azioni ed i ricorsi che gli competevano e non può essere invece utilizzata dal cittadino per opporsi alla volontà manifestata dall&#8217;ente locale, perché ciò concreterebbe un evidente <i>vulnus</i> del principio di rappresentatività (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 settembre 2003 n. 5034 e 28 maggio 2001 n. 2889; TAR Salerno, Sez. II, 24 ottobre 2005 n. 1984; TAR Toscana, Sez. I, 13 luglio 2004 n. 2524; TAR Veneto, Sez. III, 27 maggio 2004 n. 1728).<br />
Prima della sottoscrizione, in data 19 dicembre 2003, dell&#8217;Intesa Generale Quadro impugnata con l&#8217;atto introduttivo del giudizio:<br />
•	è stato sottoscritto in data 8 agosto 2002 dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Bologna e dal Comune di Bologna, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un accordo (doc. 3 prodotto dalla Provincia resistente) in cui si conviene che &#8220;<i>per quanto riguarda la questione tangenziale-autostrada nell&#8217;area bolognese è fondamentale procedere alla realizzazione di un nuovo passante autostradale a norma dell&#8217;attuale che colleghi A1/A 13/A 14…</i>&#8220;;<br />	<br />
•	i Sindaci dei Comuni interessati dalla realizzazione dell&#8217;intervento in questione (Argelato, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castelmaggiore, Castenaso, Granarolo, Ozzano dell&#8217;Emilia, Sala Bolognese, San Lazzaro di Savena, Zola Predosa), prendendo spunto dall&#8217;accordo di cui sopra, hanno successivamente sottoscritto un documento comune (doc. 4 della produzione provinciale) in cui si riconosce che l&#8217;ipotesi del passante autostradale a nord di Bologna costituisce &#8220;<i>la soluzione che appare attualmente più logica</i>&#8220;, pur evidenziando una pluralità di questioni alla cui definizione viene subordinato l&#8217;assenso conclusivo; tale orientamento sostanzialmente favorevole all&#8217;intervento in questione, seppure variamente condizionato, è stato poi espresso singolarmente dai Comuni di Argelato, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castelmaggiore, Castenaso, Granarolo, Sala Bolognese (si vedano i doc.ti 5-12 depositati dalla Provincia).<br />	<br />
In tale quadro, in cui l&#8217;orientamento degli Enti locali interessati alla questione è stato manifestato dai rispettivi organi rappresentativi in senso complessivamente positivo, manca il fondamento per l&#8217;esercizio di una azione la cui natura suppletiva presuppone una inerzia che nel caso di specie non è ravvisabile; anzi, a fronte dell&#8217;atteggiamento come detto complessivamente favorevole (ancorché condizionato) assunto dai Comuni e dalla Provincia coinvolti, l&#8217;azione proposta dai ricorrenti presenta quel carattere &#8220;correttivo&#8221; (cioè di contrapposizione) che la giurisprudenza amministrativa ritiene incompatibile con la natura dell&#8217;azione popolare ex art. 9 T.U.E.L.<br />
3) Quanto alla legittimazione che, nella prospettazione dei ricorrenti, deriverebbe ai singoli cittadini del principio di sussidiarietà orizzontale, il Collegio ritiene che tale principio trovi nell&#8217;ordinamento concreta attuazione, per il profilo che qui interessa, proprio attraverso la previsione del citato art. 9, posto che una diversa conclusione aprirebbe le porte ad una inammissibile generalizzazione dell&#8217;azione popolare. Non è dunque nel principio di cui sopra che può rinvenirsi la legittimazione ad agire dei ricorrenti, né rileva la posizione di soggetti coinvolti in scelte fondamentali delle Amministrazioni sotto il profilo della viabilità e, conseguentemente, della allocazione delle relative risorse finanziarie; non essendo stata evidenziata una lesione personale, concreta e diretta derivante in capo ai ricorrenti dalle determinazioni impugnate, le stesse si configurano per i predetti come scelte politico-amministrative non suscettibili di impugnazione in sede giurisdizionale.<br />
4) In conclusione, non sussistono presupposti idonei a legittimare i ricorrenti ad agire nella presente sede giurisdizionale contro l&#8217;Intesa Generale Quadro impugnata con l&#8217;atto introduttivo del giudizio, che dunque va dichiarato inammissibile.<br />
5) Le stesse considerazioni valgono ad escludere la legittimazione dei medesimi ricorrenti ad impugnare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera C.P. n. 19 del 30 marzo 2004, contro il quale sono stati formulati i motivi aggiunti depositati il 24/6/2004. Non essendo stati prospettati, al fine di sostenere la legittimazione attiva, profili ulteriori rispetto a quelli illustrati nell&#8217;atto introduttivo del giudizio e, soprattutto, non essendo stato evidenziato quali concreti ed attuali pregiudizi comporterebbe il P.T.C.P. (<i>in parte qua</i>) per le posizioni giuridiche dei ricorrenti, va dichiarata l&#8217;inammissibilità anche dell’azione impugnatoria così proposta.<br />
6) Gli atti recanti motivi aggiunti depositati il 20/4/2005 ed il 30/5/2005 (con cui sono state impugnate, rispettivamente, le approvazioni regionale e provinciale dello schema dell&#8217;Accordo procedimentale relativo alle procedure per la riorganizzazione del sistema tangenziale-autostradale bolognese) sono stati proposti dal solo sig. Enrico Palmisano, in proprio e quale rappresentante dei cd. &#8220;Comitati spontanei contro il Passante Nord&#8221;. La legittimazione ad agire singolarmente va esclusa per le stesse ragioni già illustrate ai punti precedenti in relazione agli originari 32 ricorrenti (tra cui il medesimo Palmisano); va altresì esclusa la legittimazione ad agire in qualità di rappresentante, posto che tale ruolo è affermato in termini del tutto generici e che, comunque, non è stato fornito alcun elemento riguardante la natura e l&#8217;esistenza stessa dei comitati che il ricorrente pretende di rappresentare.<br />
7) Resta l&#8217;ultimo atto recante motivi aggiunti, depositato il 28/11/2005 e riguardante l&#8217;Accordo procedimentale relativo alle procedure per la riorganizzazione del sistema tangenziale-autostradale bolognese e per la realizzazione del Passante Autostradale Nord, sottoscritto a Roma il 27 luglio 2005; tale atto è stato proposto ancora dal sig. Palmisano, in proprio e quale rappresentante dei cd. &#8220;Comitati spontanei contro il Passante Nord&#8221;, nonché dalle sezioni regionali delle associazioni WWF, Legambiente e Italia Nostra. <br />
Al riguardo si deve innanzitutto escludere la legittimazione ad agire del privato per le ragioni illustrate al precedente punto 6). Quanto alle predette associazioni va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la speciale legittimazione delle associazioni di protezione ambientale a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l&#8217;annullamento di atti illegittimi, riconosciuto dall&#8217;art. 18 dalla legge n. 349/1986, riguarda l&#8217;associazione ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta e non le sue strutture territoriali, che non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione processuale neppure per l&#8217;impugnazione di provvedimenti ed efficacia territorialmente limitata. Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, che nella sentenza 14 aprile 2006 n. 2151 ha affermato: &#8221; <i>……il carattere nazionale o ultraRegionale dell&#8217;Associazione (concretizzandosi negli elementi di filtro richiamati dall&#8217;art. 13 L. n. 349: finalità programmatiche, continuità e rilevanza esterna) costituisce al tempo stesso presupposto del riconoscimento e limite della legittimazione speciale, che ha dunque carattere ontologicamente unitario.</i><b> </b><i>Solo l&#8217;Associazione nazionale in quanto tale è dunque titolare ex lege, proprio in virtù delle caratteristiche che ne consentono il riconoscimento, della legittimazione alla causa e solo questa è giusta parte, anche nel caso di giudizio introdotto dall&#8217;impugnazione di provvedimenti ad effetti ambientali circoscritti</i>&#8220;. Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato ha, in quell&#8217;occasione, dichiarato inammissibile un ricorso proposto dal Presidente del Comitato regionale pugliese di Legambiente; e richiamandosi alle medesime considerazioni il TAR Veneto, Sez. II, con la sentenza 26 febbraio 2007 n. 513 ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto da Legambiente Veneto. La situazione non è diversa nel caso in esame, in cui l&#8217;azione impugnatoria introdotta con gli ultimi motivi aggiunti è stata proposta dalle articolazioni regionali di associazioni ambientalistiche nazionali formalmente riconosciute e dunque, in relazione a quanto precedentemente esposto, è da ritenersi inammissibile.<br />
8) In conclusione il giudizio va definito con una declaratoria di inammissibilità riguardante tanto l&#8217;atto introduttivo del giudizio, quanto i motivi aggiunti successivamente depositati.<br />
La particolarità della vicenda induce a ritenere equa l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.<br />
<u></p>
<p align=center>
</u><b>P.Q.M.</p>
<p>
</b><u></p>
<p align=justify>
</u><br />
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 24 maggio 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 6.7.2007</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-6-7-2007-n-1618/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2007 n.1618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 25/1/2007 n.1618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-25-1-2007-n-1618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-25-1-2007-n-1618/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 25/1/2007 n.1618</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Rordorf – P.M. Ceniccola Salvatore Gaias ed altri (avv. Massidda) c. Fall.to Coop. C.E.B. (avv. Piredda) E.r.p.: le SS.UU. puntualizzano la distinzione fra fase pubblicistica e privatistica del procedimento di erezione mediante cooperativa edile Giurisdizione e competenza – Cooperativa edilizia – Fallimento – Contratti preliminari di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-25-1-2007-n-1618/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 25/1/2007 n.1618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-25-1-2007-n-1618/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 25/1/2007 n.1618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Rordorf – P.M. Ceniccola<br /> Salvatore Gaias ed altri (avv. Massidda) c. Fall.to Coop. C.E.B. (avv. Piredda)</span></p>
<hr />
<p>E.r.p.: le SS.UU. puntualizzano la distinzione fra fase pubblicistica e privatistica del procedimento di erezione mediante cooperativa edile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Cooperativa edilizia – Fallimento – Contratti preliminari di compravendita degli alloggi realizzati – Scioglimento – Controversia – Procedimento di realizzazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica – Fase privatistica – Giurisdizione del G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di edilizia residenziale pubblica, le controversie relative allo scioglimento dei contratti preliminari di compravendita degli alloggi realizzati da cooperativa edile sottoposta a fallimento attengono alla fase privatistica del procedimento, con il che spetta al Giudice Ordinario conoscere delle medesime.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9325_9325.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-25-1-2007-n-1618/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 25/1/2007 n.1618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1618</a></p>
<p>Ambiente &#8211; Radio televisione &#8211; demolizione impianti radiomobili – provvedimento comunale che consente una localizzazione alternativa di impianti, senza divieti generalizzati e con possibilita&#8217; di chiedere deroghe &#8211; tutela cautelare in appello &#8211; rigetto V. anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – Ordinanza sospensiva 8 gennaio 2004 n.27 REPUBBLICA ITALIANA IN</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente &#8211;  Radio televisione &#8211;  demolizione impianti radiomobili – provvedimento comunale che  consente una localizzazione alternativa di impianti, senza divieti generalizzati  e con possibilita&#8217; di chiedere deroghe  &#8211; tutela cautelare in appello &#8211; rigetto</span></span></span></p>
<hr />
<p>V. anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/4/3592/g">Ordinanza sospensiva 8 gennaio 2004 n.27</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1618/2004<br />
Registro Generale: 1821/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Paolo Salvatore Cons. Antonino Anastasi Cons. Vito Poli Cons. Anna Leoni Est. Cons. Carlo Deodato<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 06 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>COMUNE DI CAVALLINO</b> rappresentato e difeso da: Avv. LUCIO GIUSEPPE LONGOcon domicilio eletto in Roma VIA L. MANTEGAZZA 24, presso LUIGI GARDIN</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>H3G S.P.A.</b> rappresentata e difesa da: Avv. MARCELLO CLARICH con domicilio eletto in Roma PIAZZA DI MONTECITORIO, N. 115 presso MARCELLO CLARICH</p>
<p>per l&#8217;annullamento <br />
dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE &#8211; Sezione I, n. 27/2004, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE RELATIVE AD INSTALLAZIONE IMPIANTI RADIOMOBILI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
H3G S.P.A.<br />
Udito il relatore Cons. Anna Leoni e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti G. L. Longo e M. Clarich;</p>
<p>Ritenuto che nei provvedimenti adottati dal Comune di Cavallino, oggetto di impugnazione di I grado, non possa ravvisarsi la fissazione, mediante divieto generalizzato, di standard di esposizione derogatorio rispetto a quelli nazionali, emergendo da essi una indicazione di localizzazione alternativa per gli impianti, nonchè la possibilità, da parte dei soggetti interessati, di richiedere una deroga alle previsioni regolamentari (che nella fattispecie, non risulta essere stata azionata).</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1821/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 06 Aprile 2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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