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	<title>1613 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1613 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.1613</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2016-n-1613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2016-n-1613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.1613</a></p>
<p>Pres. Balucani &#8211; Est. Santoleri Sull’ammissibilità dell’autorizzazione paesistica postuma anche nel caso di box prefabbricati. 1. Ambiente e territorio – Vincolo paesaggistico – Art. 167 d.lgs. n 42/2004 – Parere vincolante Soprintendenza – Termine 90 giorni – Superamento – Conseguenze. &#160; 2. Ambiente e territorio – Vincolo paesaggistico – Autorizzazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2016-n-1613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.1613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2016-n-1613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.1613</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Balucani &#8211; Est. Santoleri</span></p>
<hr />
<p>Sull’ammissibilità dell’autorizzazione paesistica postuma anche nel caso di box prefabbricati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Vincolo paesaggistico – Art. 167 d.lgs. n 42/2004 – Parere vincolante Soprintendenza – Termine 90 giorni – Superamento – Conseguenze.<br />
&nbsp;<br />
2. Ambiente e territorio – Vincolo paesaggistico – Autorizzazioni postume – Nel caso di box prefabbricati – Ammissibilità – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Qualora non sia rispettato il termine di novanta giorni per l’emissione del parere della Sovrintendenza stabilito dall’art. 167, comma 5, del Codice per il paesaggio, il potere dell’Amministrazione continua a sussistere (tanto che un suo parere tardivo resta comunque disciplinato dal medesimo comma 5), ma l’interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo, per contestare l’illegittimo silenzio-inadempimento dell’organo statale. La perentorietà del termine riguarda non la sussistenza del potere, ma l’obbligo di concludere la fase del procedimento (obbligo che, se rimasto inadempiuto, può essere dichiarato sussistente dal giudice, con le relative conseguenze sulle spese del giudizio derivato dall’inerzia del funzionario). Infatti, nel caso di superamento del medesimo termine (e così come avviene nel caso di superamento del termine di centottanta giorni, fissato dal medesimo art. 167, comma 5, per la conclusione del procedimento, nonché nel caso di superamento di quello di quarantacinque giorni, fissato dall’art. 146, comma 5), il Codice non ha determinato né la perdita del relativo potere, né alcuna ipotesi di silenzio qualificato o significativo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">2. I box prefabbricati sono riconducibili alla nozione di “volume tecnico” trattandosi di opere prive di una qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima.&nbsp;Come tali non generano alcun aumento di carico territoriale o di impatto visivo. Di conseguenza la realizzazione di piccoli box non costituisce elemento ostativo al rilascio dell’autorizzazione paesistica postuma disposta dall’art. 167 d.lgs. n 42/2004.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01613/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 10299/2014 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>
sul ricorso numero di registro generale 10299 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Pietro Casella, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Granara, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Portovenere, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Federico Pardini, con domicilio eletto presso Massimo Dellago in Roma, Via Ennio Quirino Visconti N. 103; Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Rai-Radiotelevisione Italiana Spa, Società Liguria Sud, Società Video International Sas; Società Rai Way, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni De Vergottini, Alessio Camastra, con domicilio eletto presso Giovanni De Vergottini in Roma, Via A. Bertoloni N.44; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE I n. 00695/2014, resa tra le parti, concernente compatibilità paesaggistica delle opere di modifica del preesistente impianto di ripetizione televisiva &#8211; ris.danni</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Portovenere (GE) e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria e dell’Agenzia del Demanio e della Società Rai Way e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Federica Scafarelli su delega di Federico Tedeschini, Federico Pardini, Giovanni De Vergottini e l&#8217;avvocato dello Stato Tito Varrone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>1. &#8211; Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Liguria, il ricorrente – proprietario di un immobile sito nel Comune di Portovenere, Località Le Grazie – sito a confine con un’area demaniale sulla quale insiste un impianto ripetitore per la radiotelevisione –, ha impugnato il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria del 27 settembre 2011 prot. SP MON 61 -0028740, relativo alla richiesta di sanatoria ai sensi del D.Lgs. 42/04 con il quale è stata dichiarata la compatibilità paesaggistica dell’impianto.<br />
Nel ricorso ha rappresentato che l’area sulla quale ricade (distinta al N.C.T. del Comune di Portovenere al foglio 3, mappale 146) è gravata da molteplici vincoli, e che l’impianto stesso – che dista dalla propria abitazione circa 80 metri &#8211; si compone di un alto traliccio su cui sono collocate varie parabole e antenne ed una serie di box prefabbricati.<br />
In particolare, sull’area interessata dall’impianto gravano molteplici vincoli imposti con D.M. 6 giugno 1956 (perché l’area è collocata a meno di 100 metri sul livello del mare), con D.M. 3 marzo 1959 (con il quale è stato apposto il vincolo specifico sull’intero territorio di Portovenere), ex art. 142 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 42/04 (essendo l’area ricompresa nella fascia costiera di 300 metri dalla linea di battigia); inoltre sull’area demaniale si colloca il “Forte Pezzino Alto” sottoposto a vincolo monumentale con D.M. 27 settembre 2000, e sul territorio insiste anche il vincolo idrogeologico.<br />
Secondo il P.T.C.P. l’area è classificata come soggetta al Regime di Conservazione (CE), e secondo il P.R.G. del Comune di Portovenere l’area è soggetta al regime normativo CE.3 “Forte Pezzino Alto”.<br />
Ha poi precisato che nell’anno 2010 sono stati eseguiti lavori di ampliamento dell’impianto che ne hanno mutato l’aspetto esteriore modificando il suo impatto paesistico ambientale.<br />
In seguito all’accesso agli atti, il signor Casella ha appreso che l’impianto ed i successivi interventi operati su di esso erano stati eseguiti in assenza di qualsivoglia autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici della Liguria.<br />
Ciò è stato confermato dalla stessa Soprintendenza che aveva preannunciato la possibilità di avviare la procedura di demolizione.<br />
Il Comune, con nota del 28 agosto 2010, ha comunicato la possibilità di una ricollocazione dell’impianto, ma ha poi avviato il “procedimento per l’accertamento della compatibilità ex art. 167 dell’installazione con il vincolo paesaggistico” e l’acquisizione del parere della Soprintendenza in sanatoria.<br />
All’esito del procedimento, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha reso parere favorevole alla sanatoria.<br />
Avverso detto atto il signor Casella ha dedotto molteplici censure di violazione di legge e di eccesso di potere.<br />
2. &#8211; Con la sentenza n. 695 del 5 maggio 2014, il T.A.R. Liguria ha respinto il ricorso.<br />
2.1 &#8211; Con ricorso in appello il signor Casella ha dedotto una pluralità di motivi di impugnazione in seguito esaminati.<br />
2.2. &#8211; Si è costituito in giudizio il Comune di Portovenere che, dopo aver replicato alle censure proposte, ha chiesto il rigetto dell’appello.<br />
2.3 &#8211; Ha proposto intervento ad opponendum la società Ray Way S.p.a., titolare dell’impianto, che ha insistito per il rigetto dell’appello.<br />
2.4 &#8211; In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e memorie di replica.<br />
All’udienza pubblica del 10 marzo 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.<br />
3. &#8211; Ritiene la Sezione di dover riportare – in sintesi &#8211; il parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria oggetto del ricorso di primo grado.<br />
Con detto atto la Soprintendenza ha rilevato che:<br />
&#8212; la legge non prevede la sanatoria per le opere eseguite in assenza o in difformità dell’autorizzazione per i beni sottoposti a tutela ai sensi del codice di Beni Culturali e del Paesaggio;<br />
&#8212; l’opera in questione, infrastruttura di teleradiocomunicazioni funzionale all’erogazione del servizio radiotelevisivo di interesse pubblico, non è lesiva delle esigenze di tutela di cui al D.Lgs. 42/04;<br />
&#8212; in relazione alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42/04, dopo aver esaminato il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, ha espresso parere favorevole confermando le condizioni già espres<br />
4. &#8211; Con il primo motivo di appello il signor Casella ha censurato il capo di sentenza che ha respinto la censura di illegittimità del parere in quanto rilasciato oltre il termine perentorio di novanta giorni.<br />
4.1 &#8211; Il primo giudice ha respinto il motivo rilevando che:&nbsp;<em>“Costituisce orientamento giurisprudenziale, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, che dal mancato rispetto del termine, previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs 42 del 2004 per il rilascio del parere, non maturi alcuna decadenza del potere della Soprintendenza.</em><br />
<em>S’è convincentemente affermato che la perentorietà del termine non riguarda affatto la sussistenza del potere bensì l’obbligo di concludere la fase del procedimento. A corollario: il parere tardivo non è ex se illegittimo tant’è che il provvedimento conclusivo del procedimento deve comunque attenersi al parere ancorché emesso dopo che è spirato il termine di cui al 5° comma dell’art. 167 d.lgs cit. (cfr, ex multis, Cons. St., sez. VI, 18 settembre 2013 n. 4656; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 12 luglio 2013 n. 1681)”.</em><br />
4.2 &#8211; Con il primo motivo di appello, l’appellante rileva che il parere impugnato è stato emesso tardivamente (dopo 108 giorni): pertanto, esso sarebbe nullo avendo perso l’Amministrazione il potere di rilasciarlo, e comunque detto atto – ove pure fosse ritenuto valido – non sarebbe più stato vincolante, con la conseguenza che l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto motivare autonomamente la propria determinazione non potendo limitarsi a richiamare il parere della Soprintendenza.<br />
4.3 &#8211; Il Comune di Portovenere ha replicato che – ove detto parere dovesse ritenersi non vincolante – il ricorso sarebbe inammissibile trattandosi di atto endoprocedimentale.<br />
4.4. &#8211; La difesa della società Rai Way, invece, ha sottolineato l’infondatezza della censura richiamando il costante orientamento della giurisprudenza.<br />
4.5 &#8211; La doglianza non può essere accolta.<br />
Condivide, infatti, la Sezione i principi affermati dal primo giudice che richiamano la giurisprudenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato.<br />
L’art. 167 del d. lgs. n 42 del 2004, al comma 5, dispone che&nbsp;<em>“il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vicolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni […]”</em>.<br />
Ritiene innanzitutto il Collegio che, qualora non sia rispettato il termine di novanta giorni stabilito dall’art. 167, comma 5, del Codice per il paesaggio, il potere dell’Amministrazione continua a sussistere (tanto che un suo parere tardivo resta comunque disciplinato dal medesimo comma 5), ma l’interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo, per contestare l’illegittimo silenzio-inadempimento dell’organo statale: la perentorietà del termine riguarda non la sussistenza del potere, ma l’obbligo di concludere la fase del procedimento (obbligo che, se rimasto inadempiuto, può essere dichiarato sussistente dal giudice, con le relative conseguenze sulle spese del giudizio derivato dall’inerzia del funzionario).<br />
Infatti, nel caso di superamento del medesimo termine (e così come avviene nel caso di superamento del termine di centottanta giorni, fissato dal medesimo art. 167, comma 5, per la conclusione del procedimento, nonché nel caso di superamento di quello di quarantacinque giorni, fissato dall’art. 146, comma 5), il Codice non ha determinato né la perdita del relativo potere, né alcuna ipotesi di silenzio qualificato o significativo.<br />
Pertanto, il superamento del sopra richiamato termine di novanta giorni:<br />
&#8211; consente all’interessato di proporre il ricorso previsto dall’art. 117 del codice del processo amministrativo (così come in linea di principio ha ritenuto la sentenza di primo grado);<br />
&#8211; non rende illegittimo in quanto tale il parere tardivo;<br />
&#8211; comporta che comunque il provvedimento conclusivo del procedimento deve attenersi al parere vincolante, sia pure emesso dopo il superamento del termine fissato dal richiamato art. 167, comma 5. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4656).<br
Ne consegue l’infondatezza della censura.<br />
5. &#8211; Con la seconda doglianza l’appellante ha censurato il capo di sentenza che ha respinto la censura di contraddittorietà del provvedimento e di carenza di motivazione (motivi n. 3, 4 e 5 del ricorso introduttivo), rilevando che il parere sarebbe adeguatamente motivato tenuto conto che il traliccio esisterebbe dal 1992 e sarebbe stato costruito prima dell’apposizione del vincolo monumentale e paesaggistico; inoltre l’opera avrebbe rilevanza nazionale in considerazione della funzione svolta con conseguente graduazione dell’onere di motivazione.<br />
Nel censurare il capo di sentenza, ha dedotto l’appellante che il tempo trascorso non avrebbe rilevanza – trattandosi di illecito permanente – e che comunque l’impianto sarebbe stato edificato senza alcuna autorizzazione paesaggistica pur sussistendo sull’area molteplici vincoli; inoltre il paesaggio sarebbe un bene primario ed assoluto avente rilevanza prevalente su qualsiasi altro interesse protetto.<br />
5.1 &#8211; Ha replicato Rai Way che le opere sono state realizzate fin dal 1992 prima dell’imposizione del vincolo monumentale e che l’autorizzazione edilizia n. 136/92 non è mai stata impugnata dal signor Casella; inoltre le opere in contestazione sono dirette a consentire lo svolgimento di un servizio pubblico quale è quello radiotelevisivo.<br />
5.2 &#8211; La censura non può essere condivisa essendo condivisibili le tesi difensive dell’interveniente.<br />
La Soprintendenza nel rendere il parere di compatibilità paesaggistica ha operato un bilanciamento tra gli opposti interessi, dando correttamente rilievo alla natura dell’impianto e alle finalità di pubblico servizio da esso assolte, prevedendo delle misure di mitigazione e la possibilità della sua delocalizzazione.<br />
Sotto quest’ultimo profilo può condividersi l’assunto del Comune di Portovenere secondo cui il rilascio di un parere positivo a fronte di una possibile ricollocazione in attesa dell’approvazione del PUV che ha previsto “il mantenimento e/o la ricollocazione dell’infrastruttura di radio telecomunicazioni” non sia né illogico né contraddittorio, avendo cercato la Soprintendenza di tutelare gli opposti interessi : – quello della tutela del paesaggio – e quello di garantire la continuità dello svolgimento del pubblico servizio di informazione avente anch’esso rilevanza costituzionale.<br />
6. &#8211; Con il quarto motivo di appello l’appellante ha reiterato le censure assorbite del primo giudice.<br />
6.1 &#8211; Ha quindi riproposto la censura di violazione dell’art. 167 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 42/04, sottolineando come l’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma sia possibile “per i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, rilevando che nel caso di specie, invece, vi sarebbe stata la realizzazione di volumi consistenti in box prefabbricati.<br />
6.2 &#8211; La censura è infondata.<br />
Occorre preventivamente rilevare che i box prefabbricati sono riconducibili alla nozione di “volume tecnico” trattandosi di opere prive di una qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima: come tali non generano alcun aumento di carico territoriale o di impatto visivo (cfr. Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31/03/2014, n. 1512).<br />
La realizzazione di questi piccoli box non costituisce quindi elemento ostativo al rilascio dell’autorizzazione paesistica postuma.<br />
6.3 &#8211; Altrettanto infondata è la censura diretta a contestare l’idoneità delle misure di mitigazione, trattandosi di valutazioni tecnico discrezionali non sindacabili se non nei limiti della illogicità ed irragionevolezza, circostanza che nel caso di specie non ricorre, tenuto conto che il parere di compatibilità paesaggistico è stato rilasciato nella previsione di una possibile futura delocalizzazione dell’impianto.<br />
6.4 &#8211; Infine deve essere respinto anche l’ultimo motivo con il quale l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 48 delle norme di attuazione del PTCP, che non consente l’edificazione di nuovi edifici né l’alterazione di quelli esistenti se non per adeguarli ai caratteri propri della zona: innanzitutto l’autorizzazione paesaggistica postuma è stata rilasciata tenuto conto di tutti i vincoli esistenti, e comunque nel caso di specie la norma appare inconferente non essendo stati realizzati né “nuovi edifici” né l’alterazione di quelli esistenti, trattandosi non di opere edilizie bensì di semplici impianti per la trasmissione di radiotelevisione.<br />
7. &#8211; L’appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado, e per l’effetto, il ricorso di primo grado va respinto.<br />
Quanto alle spese del grado, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />
respinge l &#8216;appello RG. 10299/2014 e, per l&#8217;effetto, confermando la sentenza di primo grado, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Lanfranco Balucani, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere<br />
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-4-2016-n-1613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.1613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2011 n.1613</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-2-2011-n-1613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-2-2011-n-1613/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-2-2011-n-1613/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2011 n.1613</a></p>
<p>Pres. Orciuolo – Est. RussoV. G. e L. K. (Avv. R. Scillia) c/ Ministero dell&#8217;Interno e Ministero degli Affari Esteri (Avv. Stato) sulla giurisdizione in materia di diritto all&#8217;unità familiare Giustizia amministrativa – Ricongiungimento familiare – Permesso di soggiorno – Giurisdizione g.a. – Esclusione E’ inammissibile per difetto di giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-2-2011-n-1613/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2011 n.1613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-2-2011-n-1613/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2011 n.1613</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo – Est. Russo<br />V. G. e L. K. (Avv. R. Scillia) c/ Ministero dell&#8217;Interno e Ministero degli Affari Esteri (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in materia di diritto all&#8217;unità familiare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricongiungimento familiare – Permesso di soggiorno – Giurisdizione g.a. – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dinanzi al g.a. avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari. Infatti, a norma dell’art. 30, comma VI del t.u. sull’immigrazione, le controversie in materia di diritto all’unità familiare sono devolute al g.o..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01613/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00150/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 150 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Vescio Giuseppe</b> e <b>Lidja Krychyska</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Rossana Scillia, con domicilio eletto presso Rosella Zofrea in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 134; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, <b>Ministero degli Affari Esteri</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>di provvedimenti (e silenzio) non meglio specificati nel ricorso relativi al ricongiungimento familiare richiesto dai ricorrenti; </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Ministero degli Affari Esteri;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori Avv. Rossana Scilla, per i ricorrenti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>In data 11.6.2010 i ricorrenti hanno presentato richiesta nominativa di nulla osta ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 286/1998 e art. 6 DPR n. 394/1999 (rilascio visto per ricongiungimento familiare). <br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe gli interessati hanno prospettato i seguenti motivi di diritto : <br />	<br />
1). Violazione ed errata applicazione art. 29 D. Lgs. n. 286/1998 così come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. n. 160/2008; contrasto e contraddittorietà; <br />	<br />
2). Violazione e falsa applicazione art. 2 L. n. 241/1990 e succ. mod. ed integrazioni ex L. n. 15/2005 e n. 80/2005; omissione;<br />	<br />
3). Violazione ed errata applicazione art. 3 D. Lgs. n. 30/2007; omissione; <br />	<br />
4). Violazione ed errata applicazione art. 9, comma 2, TU Immigrazione. <br />	<br />
In data 31.1.2011 il Ministero resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto – contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e il permesso di soggiorno per motivi familiari – la giurisdizione è del giudice ordinario.<br />	<br />
Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta inammissibilità del ricorso; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti. <br />	<br />
In particolare, la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che il ricorso, ai sensi dell&#8217;articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 (secondo cui sono devoluti al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero risiede, i ricorsi &#8220;contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell&#8217;autorità amministrativa in materia di diritto all&#8217;unità familiare&#8221;), rientra nella giurisdizione dell&#8217;A.G.O. (cfr., tra le tante, TAR Umbria, 25 marzo 2004, n. 127 e 22 maggio 2007, n. 466; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 30 agosto 2010, n. 4425; T.A.R. Lazio, Roma, II, 2 febbraio 2010, n. 1414; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, I, 15 dicembre 2009, n. 872).<br />	<br />
Il ricorso deve –dunque- essere dichiarato inammissibile.<br />	<br />
In applicazione dell&#8217;art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al giudice ordinario munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.<br />	<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione. <br />	<br />
Compensa tra le parti il pagamento delle spese del presente giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elia Orciuolo, Presidente<br />	<br />
Pierina Biancofiore, Consigliere<br />	<br />
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/02/2011</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.1613</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-3-7-2008-n-1613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Amedeo Urbano – Presidente, Giacinta Serlenga – Estensore Calalunga s.p.a. (avv.ti E. e I. Follieri) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia (Avv. Stato) sul controllo più penetrante che, dopo le</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-3-7-2008-n-1613/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.1613</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Giacinta Serlenga – Estensore<br /> Calalunga s.p.a. (avv.ti E. e I. Follieri) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul controllo più penetrante che, dopo le recenti riforme, il ministero può esercitare in sede di esercizio del potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio e patrimonio indisponibile – Beni culturali – Nulla-osta paesaggistico – Annullamento ministeriale – Natura giuridica – Dopo la riforma della l. n.241 del 1990 – Controllo più penetrante</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico, le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio devono essere interpretate alla luce dei principi codificati nella l. 7 agosto 1990 n.241, nel testo vigente, secondo l’evoluzione culminata nella duplice riforma del 2005, sicché il controllo ministeriale, pur muovendosi apparentemente in un ambito immodificato, si risolve in un controllo più penetrante che in passato sulle scelte dell’amministrazione locale, con la conseguenza che il Ministero può ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione comunale, pervenendo ad  una diversa soluzione e  in qualche modo di fatto sovrapponendo il proprio giudizio, sempre che l’annullamento sia sorretto da un’adeguata motivazione ed istruttoria, allo scopo di consentirne la sindacabilità in sede giurisdizionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Terza)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2006, proposto da: </p>
<p><b>Calalunga Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. F.Lofoco, alla via P. Fiore n.14; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bari alla via Melo n. 97; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>del decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia del 31.8.2006, prot. n.5785, di annullamento del provvedimento n.42 del 4.7.2006 del Comune di Peschici che rilasciava autorizzazione paesaggistica per “ristrutturazione edilizia per edificio ad albergo ubicato alla località Calalunga Fortezze” in favore della società ricorrente.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 09/04/2008 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.-Con il ricorso in epigrafe, la società Calalunga p.a. ha proposto gravame avverso l’annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico rilasciato dal Comune di Peschici in relazione ad un intervento edilizio in località “Le Fortezze”, per il recupero di due edifici da destinare ad albergo, riportati da moltissimi anni sulla cartografia aerofotogrammetria-I.G.M..<br />
Con atti depositati in data 17.11.2006, si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali e la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Bari e Foggia.<br />
2.-Con ordinanza n.843/2007 di questa Sezione è stato disposto incombente istruttorio e, in esecuzione della stessa, sia la Sovrintendenza –per quanto di competenza- sia il Comune di Peschici hanno provveduto al deposito in giudizio della documentazione richiesta.<br />
Con memorie –rispettivamente- in data 17 marzo 2007 e 28 marzo 2008, la società ricorrente ha meglio articolato e puntualizzato le proprie censure. Così anche l’Avvocatura distrettuale in data 14 marzo 2007, ha meglio supportato le ragioni contrarie attraverso il deposito di una relazione della Sovrintendenza.<br />
All’udienza del 9 aprile 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.-Con il gravame in epigrafe, la società ricorrente ha articolato tre distinti –e parzialmente alternativi- motivi di ricorso avverso l’impugnato annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico.<br />
1.1-Con il primo motivo ha dedotto il –presunto- sconfinamento nel merito dell’indagine condotta dalla Sovrintendenza.<br />
Assume, invero, la ricorrente che anche alla luce della normativa attualmente vigente in materia di tutela paesaggistica, dovrebbe potersi confermare la validità degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in base alla precedente normativa in merito ai poteri spettanti al Ministero e alla Sovrintendenza, giacchè anche con la modifica introdotta dal d.lgs. n.157/06, il recente codice dei beni culturali e del paesaggio, all’art.159, comma 3°, riproduce in via transitoria la previsione introdotta dal D.L. n.312/85 convertito con legge n.431/85; sicchè dovrebbe concludersi per una limitazione del controllo ministeriale ai vizi di legittimità secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale.<br />
Orbene, l’assunto appare fondato su di un piano strettamente logico; senonchè le disposizioni del codice in parola debbono essere interpretate alla luce dei principi codificati nella legge n.241/90, testo vigente, secondo l’evoluzione culminata nella duplice riforma del 2005, di cui non si può continuare ad ignorare gli effetti su di un piano logico-sistematico; sia con riferimento all’azione amministrativa sia in relazione agli ambiti del sindacato giurisdizionale.<br />
Non è in effetti in discussione che il controllo ministeriale sui nulla-osta paesaggistici debba esercitarsi nell’ambito dei vizi di legittimità; ma è in discussione lo stesso principio di legalità ,di cui il legislatore ha da tempo esteso le frontiere, modificandone i parametri normativi.<br />
Non può davvero dubitarsi che in particolare il principio di efficacia, assunto a parametro legale dell’azione della p.A., debba comportare un’indagine più penetrante sull’esercizio della discrezionalità amministrativa, posto che implica una valutazione puntuale del rapporto tra scelte in concreto effettuate e possibili opzioni in relazione agli obiettivi di legge.<br />
In particolare, per quel che qui rileva, un’azione amministrativa efficace in materia di tutela paesaggistica, considerati gli obiettivi di salvaguardia di cui alla normativa vigente, deve inevitabilmente collegarsi all’idoneità delle scelte operate dagli organi competenti a preservare il bene paesaggio; sicchè il successivo controllo –ministeriale e giurisdizionale- su tali scelte, sebbene a carattere indubbiamente discrezionale, non potrà non impingere nel “merito”, utilizzandosi criteri mutuabili da scienze diverse da quelle giuridiche (cfr. sul punto precedente decisione di questa Sezione, n.708 del 31.3.2008). <br />
Deve cioè ritenersi ormai superata l’equivalenza tra controllo di legalità e controllo formale. In tal senso depongono non solo i principi di cui all’art.1 della citata legge n.241/90 con le relative ricadute sul contenuto del principio di legittimità stesso; ma anche l’art.21-octies, la cui ratio è inequivocabilmente quella di disancorare il sindacato giurisdizionale da un mero controllo formale sugli atti amministrativi, consentendo al giudice di valutare il contenuto delle scelte operate in concreto dalla p.A., nonché di verificare che –sempre in concreto- non si ponessero differenti opzioni potenzialmente più idonee ad un’equa regolamentazione degli interessi pubblici e privati. <br />
Deve quindi convenirsi con la società ricorrente che, in linea generale, l’Amministrazione sarà chiamata ad applicare la norma bensì giuridica ma riempita di contenuti tecnici, anche quando questi siano opinabili, operando una selezione tra di essi sulla base del metodo proprio della scienza specificamente considerata dalla norma stessa; e che, in particolare nella materia che ci occupa, la p.A. sarà chiamata alla cura dell’interesse pubblico alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici propri della scienza che concretamente rileva nella fattispecie specifica.<br />
Nello stesso ambito dovrà muoversi, dunque, il giudice amministrativo senza che l’opinabilità dei criteri tecnici possa –per quanto detto- comportare la violazione di alcuna “riserva” al potere amministrativo di scelta, in quanto è la stessa “riserva” ad apparire recessiva nel quadro normativo vigente. <br />
In quest’ottica inevitabilmente il controllo ministeriale, pur muovendosi apparentemente in un ambito immodificato, si risolve in un controllo più penetrante che in passato sulle scelte dell’amministrazione locale.<br />
Nulla quaestio, dunque, se il Ministero ripercorra l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione comunale pervenendo ad una diversa soluzione e in qualche modo di fatto sovrapponendo il proprio giudizio, sempre che l’annullamento sia sorretto da un’adeguata motivazione ed istruttoria, proprio allo scopo di consentirne la sindacabilità in sede giurisdizionale. <br />
Questo ci conduce –nella fattispecie in esame- a respingere il primo motivo di gravame e ad esaminare le censure articolate sub 2 e 3, tese a porre in discussione la scelta operata in sede di controllo. <br />
2.-Con il secondo motivo, invero, la società ricorrente contesta la valutazione operata dalla Sovrintendenza sotto il profilo dei parametri utilizzati, asseritamente creati per l’occasione anziché mutuati dal P.U.T.T. approvato con delibera di G.R. n.1749 del 15.12.2000.<br />
Sostiene infatti la ricorrente, in linea di principio, che una volta che la Regione si sia dotata dei piani paesistici, le Autorità preposte non possano decidere caso per caso se si sia in presenza di un manufatto compatibile o incompatibile con la tutela paesaggistica, bensì debbano rifarsi ai criteri codificati nel piano stesso. <br />
Nella Regione Puglia, pertanto, si potrebbe negare il nulla osta paesaggistico solo quando l’intervento non risulti conforme al P.U.T.T./P; e che questo debba essere il parametro cui raffrontare la fattibilità di un intervento lo si troverebbe affermato nella stessa relazione della Sovrintendenza versata in atti.<br />
In particolare, poi, facendo riferimento al P.U.T.T. vigente, la ricorrente rimarca che l’area su cui insiste l’intervento per cui è causa sarebbe ricompresa nei cd. Territori costruiti, in quanto tali sottratti alla disciplina di salvaguardia del piano stesso.<br />
2.1.-Orbene, il secondo motivo di ricorso è fondato. <br />
La stessa disciplina del P.U.T.T. in parola ha previsto che “l’entrata in vigore del piano fa decadere….le disposizioni di leggi vigenti in assenza del Piano, in conformità di quanto prescritto dalle stesse leggi” (cfr. art.7.05 delle relative N.T.A.); questo in perfetta coerenza con gli obiettivi e il previsto campo di applicazione dello stesso.<br />
E’ stabilito infatti all’art.1.01 delle N.T.A. che il piano “…in adempimento di quanto disposto dall’art.149 del D.vo n.490/29.10.99 e dalla legge regionale 31.05.80 n.56, disciplina i processi di trasformazione fisica e l’uso del territorio allo scopo di: tutelarne l’identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali” (comma 1°; cfr. anche comma 2°); e che il relativo “campo di applicazione…sono le categorie dei beni paesistici di cui: al Titolo II del D.vo n.490/29.10.99, al comma 5° dell’art.82 del D.P.R. 24.07.77 n.616 (così come integrato dalla legge n.431/85), con le ulteriori articolazioni e specificazioni….individuate dal PUTT/P stesso” (cfr. comma 3°).<br />
Il carattere per così dire “assorbente” delle valutazioni di compatibilità ivi operate non può, pertanto, essere posto in discussione. <br />
2.2.-E’ ben vero che la normativa citata è stata sostituita nelle more dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n.42/2004 che ne ha disposto espressamente l’abrogazione; e che il decreto in parola, come modificato dal d.lgs. n.157/2006, ha fatto espressamente salva l’applicazione dei “provvedimenti emanati ai sensi dell’art.1-ter del D.L. 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431”.<br />
Tuttavia deve rilevarsi che, come la società ricorrente stessa si cura di precisare, essa stessa non ha inteso porre in discussione l’efficacia del vincolo imposto anche sull’area in discussione con D.M. 15.11.1971 a seguito dell’entrata in vigore del P.U.T.T., bensì ha voluto affermare la centralità dei piani regionali nella programmazione della salvaguardia dei valori paesistico-ambientali; centralità che, in effetti, la stessa Sovrintendenza ammette nella relazione versata in atti (cfr. pag.3), come strumento per assicurare il superamento dell’episodicità inevitabilmente connessa ai semplici interventi autorizzatori.<br />
In buona sostanza, la società ricorrente suggerisce una lettura del vincolo alla luce delle esigenze di tutela convogliate nel piano paesistico vigente, senza porre in discussione che il vincolo stesso svolga un ruolo determinante con riferimento alla tutela paesaggistica dell’area in parola; che rappresenti in un certo senso la fonte prima di tale disciplina. <br />
2.3.-Orbene, il vincolo di cui si discute risulta esteso all’intero territorio comunale e non impone l’inedificabilità bensì una mera verifica delle caratteristiche costruttive in relazione all’esigenze di tutela dell’ambiente; per altro verso, il piano urbanistico specificamente preordinato alla tutela ambientale non ha dettato prescrizioni di particolare tutela per l’area in discorso poiché inclusa nei territori costruiti, rispetto ai quali il piano esclude –appunto- la necessità di specifiche cautele. E di tali circostanze vi è prova nella documentazione in atti.<br />
In sintesi: il P.U.T.T. non impone prescrizione alcuna e il vincolo derivante dal Galassino non impedisce l’edificazione con la realizzazione di nuovi volumi, bensì una mera verifica del rispetto delle caratteristiche ambientali.<br />
Non si comprendono, pertanto, le ragioni di cautela paventate dalla Sovrintendenza sotto il profilo della tutela ambientale. <br />
2.3.- Altra è invero la valutazione di compatibilità edilizia ed urbanistica dell’intervento stesso, rimessa tuttavia all’Amministrazione comunale nell’ambito di un procedimento parallelo ma distinto. Altra questione sarà, cioè, quella di valutare la compatibilità con le prescrizioni dello strumento urbanistico generale e la qualificazione edilizia dell’intervento per cui è causa ai fini dell’individuazione del titolo autorizzatorio necessario per realizzarlo; sebbene non ci si possa esimere dal rimarcare sin d’ora che l’intervento stesso appare in linea di massima compatibile con la destinazione alberghiera impressa dallo strumento urbanistico vigente nel Comune di Peschici.<br />
2.4.- Venendo quindi, ai concreti rilievi mossi dalla Sovrintendenza, deve osservarsi quanto segue.<br />
In particolare, per quel che concerne le contestazioni afferenti la volumetria prevista in progetto rispetto al preesistente, esorbitano dall’indagine afferente la materia di tutela ambientale non essendo rinvenibile alcuna specifica prescrizione in tal senso nel P.U.T.T. ovvero nel Galassino, che –si ribadisce- non vieta nuove costruzioni.<br />
Deve, pertanto, convenirsi con la società ricorrente che, in ogni caso, quand’anche la consistenza dell’immobile, progettualmente prevista, non fosse quella effettiva dei fabbricati preesistenti, non per questo potrebbe affermarsi che l’intervento sia incompatibile con il vincolo (cfr. 3° motivo di ricorso, lett. C), pag.14).<br />
Così pure deve ammettersi che inconferente appare ogni considerazione sull’intorno paesaggistico, che in alcun modo verrebbe compromesso dall’intervento di cui si discute (cfr. sempre 3° motivo di ricorso, lett.B), pag.13)..<br />
Quanto all’ultimo rilievo, certamente pertinente rispetto alle verifiche rimesse al Ministero in sede di controllo, non può tuttavia ritenersi preclusivo ove singolarmente considerato, giacchè il giudizio negativo, in effetti generico, privo di riferimenti concreti e non supportato da adeguata istruttoria, avrebbe potuto tradursi nell’individuazione delle prescrizioni necessarie a rendere il progetto conforme alle esigenze di preservazione ambientale. E questo sarebbe stato imposto anche dal principio di leale collaborazione tra gli Enti.<br />
3.-In sintesi, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento in relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso, con condanna del Ministero resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, come liquidate in dispositivo. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia-Bari, Sez.III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato. Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in €.2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 09/04/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />
Vito Mangialardi, Consigliere<br />
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-3-7-2008-n-1613/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.1613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1613</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1613/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1613</a></p>
<p>Pres. Farina, est. Fera Molino Borgioli srl (Avv.ti S. Grassi e R. Nania) c. Comune di Calenzano (Avv. Felix Hofer). sulla necessità dell&#8217;accertamento concreto della pericolosità dello stabilimento ai fini della sua classificazione quale industria insalubre 1) Processo amministrativo – Provvedimento di classificazione delle industrie insalubri &#8211; Autonoma Impugnabilità &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1613</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Farina, est. Fera<br /> Molino Borgioli srl (Avv.ti S. Grassi e R. Nania) c. Comune di Calenzano (Avv. Felix Hofer).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità dell&#8217;accertamento concreto della pericolosità dello stabilimento ai fini della sua classificazione quale industria insalubre</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Provvedimento di classificazione delle industrie insalubri &#8211; Autonoma Impugnabilità &#8211; Sussistenza.</p>
<p>2) Ambiente e territorio – Industria e commercio – Classificazione delle industrie insalubri – Accertamento concreto della pericolosità – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Il provvedimento di classificazione di cui all&#8217;articolo 102 del RD 3 febbraio 1901 n. 45 deve ritenersi autonomamente impugnabile essendo escluso il suo carattere ricognitivo. Ciò perché, seppur adottato sulla base di un potere vincolato, contiene in sé l&#8217;accertamento in concreto della pericolosità dell&#8217;impianto e produce un effetto giuridico diretto sulla situazione giuridica dell&#8217;amministrato, operando così una qualificazione giuridica dell&#8217;attività dal medesimo svolta, che viene in tal modo assoggettata ad un particolare regime giuridico.																																																																																												</p>
<p>2)	Il decreto ministeriale 2 marzo 1987, che ha aggiornato l&#8217;elenco delle industrie insalubri, deve essere interpretato in conformità alle leggi di rango superiore del settore che impongono il concreto accertamento della pericolosità dell’industria. Ne discende che non è sufficiente a far si che una industria, inclusa in una classe, venga ascritta ad altra classe solo perché impieghi una determinata sostanza nel ciclo produttivo; occorre, invece, che l’impiego di tale sostanza modifichi le caratteristiche operative della categoria cui l&#8217;industria appartiene.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />  Sezione Quinta </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10121 del 1996  proposto<br />
 dalla Molino Borgioli srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi e Roberto Nania, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via delle Tre Madonne n. 16;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Calenzano</b>, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Felix Hofer, con domicilio eletto presso la Grez associati srl in Roma, lungotevere Flaminio n. 46 ;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del TAR Toscana, seconda sezione, 24 novembre 1995 n. 73;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  29 ottobre 2004 il Consigliere Aldo Fera;<br />
Uditi per le parti gli avvocati Grassi e Hofer come specificato nel verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Molino Borgioli srl esercita l&#8217;attività molitoria in uno stabilimento situato in località di nome di Gesù del Comune di Calenzano, su di un&#8217;area a destinazione urbanistica industriale limitrofa ad altre destinate, con una variante generale del 1994, all&#8217;espansione residenziale. Fin dall&#8217;attivazione, lo stabilimento è stato qualificato come industria insalubre di seconda classe (articolo 116, secondo comma, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1965).<br />
In concomitanza con l&#8217;adozione di una variante urbanistica, la giunta municipale, con deliberazione 23 agosto 1994, n. 737, ha modificato l&#8217;originaria classificazione ascrivendo lo stabilimento alla categoria delle industrie insalubri di prima classe. Ciò è stato motivato con la considerazione che lo stabilimento impiegava, nella disinfestazione dei propri depositi, gas tossici classificati di prima classe ai punti A 70 e A 75 dell&#8217;elenco allegato al decreto ministeriale del 2 marzo 1987.<br />
La Molino Borgioli ha impugnato tale provvedimento davanti al Tar della Toscana, sostenendo:<br />
1)	Violazione dell&#8217;articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265. Violazione del decreto ministeriale 2 marzo 1987 e decreto ministeriale 5 settembre 1994. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di motivazione. Sostiene la ricorrente che la nuova classificazione sarebbe stata effettuata senza che vi fosse stato un concreto accertamento dell&#8217;effettiva pericolosità per l&#8217;igiene pubblica dell&#8217;attività del mulino.<br />	<br />
2)	 Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dello sviamento. In quanto il provvedimento sarebbe stato adottato non per ragioni di carattere igienico sanitarie, ma solo perché s’intendeva destinare le altre limitrofe ad edilizia residenziale.<br />	<br />
Il Tar ha respinto il ricorso, sostenendo tra l&#8217;altro che l&#8217;inclusione delle sostanze in questione nell&#8217;elenco allegato al decreto ministeriale del 2 marzo 1987 rende superfluo ogni accertamento sulla pericolosità della lavorazione in quanto svincola il giudizio da ogni valutazione quantitativa della sostanza tossica impiegata.<br />
La Molino Borgioli propone appello contro la sentenza, ribadendo, nella sostanza la bontà delle proprie tesi.<br />
L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, l&#8217;annullamento del provvedimento amministrativo impugnato con il ricorso di primo grado.<br />
Resiste all’appello il comune di Calenzano, che solleva, in via pregiudiziale la seguente eccezione:<br />
difetto di interesse, sotto i profili della natura meramente ricognitiva dell&#8217;atto di classificazione e della mancata impugnazione dei decreti ministeriali 2 marzo 1987 e 5 settembre 1994, che hanno stabilito i parametri cui ancorare la classificazione.<br />
Nel merito contesta la fondatezza delle tesi avversarie e conclude per il rigetto dell’appello.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello proposto dalla Molino Borgioli srl è fondato. <br />
Oggetto dell&#8217;impugnazione proposta in primo grado è la deliberazione 23 agosto 1994 n. 737, con la quale la Giunta municipale di Calenzano, ha modificato l&#8217;originaria classificazione di seconda classe dello stabilimento esercitato in località di &#8220;Nome di Gesù&#8221; ascrivendolo alla categoria delle industrie a insalubri di prima classe.<br />
In via preliminare, l&#8217;amministrazione comunale ha eccepito l’inammissibilità delle ricorso di primo grado per difetto di interesse sotto due profili: il primo derivante dalla natura meramente ricognitiva dell&#8217;atto di classificazione; il secondo legato alla mancata impugnazione dei decreti ministeriali 2 marzo 1987 e 5 settembre 1994, che hanno stabilito i parametri cui ancorare la classificazione. <br />
Entrambe le eccezioni sono prive di pregio.<br />
Quanto alla prima, giova premettere come l&#8217;articolo 102 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, stabilisce che &#8220;in base all&#8217;elenco compilato da consiglio superiore di sanità, giusta l&#8217;articolo 38 della legge (ora articolo 216 del regio decreto n. 1965 del 1934), delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo dannose alla salute degli abitanti, la giunta municipale dovrà, a richiesta dell&#8217;ufficiale sanitario (ora azienda sanitaria locale), procedere alla classificazione dei predetti stabilimenti in attività del territorio comunale, di determinare se quelli compresi nella prima classe siano sufficientemente isolati nelle campagne, e lontani dalle abitazioni, e se degli altri siano adottate cautele speciali necessarie per evitare documento al vicinato.&#8221;<br />
Ora, è pacifico che l&#8217;atto meramente ricognitivo, insuscettibile di impugnazione autonoma davanti agli organi della giustizia amministrativa, è caratterizzato dal fatto che esso non produce effetti giuridici diretti incidenti sulla sfera della destinatario. Con riferimento alla fattispecie è di tutta evidenza che il provvedimento di classificazione, di cui all&#8217;articolo 102 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, non può essere ritenuto meramente ricognitivo, in quanto, seppur adottato sulla base di un potere vincolato, sotto il profilo amministrativo, anche se connotato da un elevato grado di discrezionalità tecnica, contiene in sé l&#8217;accertamento in concreto della pericolosità dell&#8217;impianto e produce un effetto giuridico diretto sulla situazione giuridica dell&#8217;amministrato, operando così una qualificazione giuridica dell&#8217;attività dal medesimo svolta, che viene in tal modo assoggettata ad un particolare regime giuridico.<br />
Quanto alla seconda eccezione, è altrettanto pacifico che il ricorrente non ha inteso affatto impugnare i decreti ministeriali 2 marzo 1987 e 5 settembre 1994, che ad avviso dell&#8217;amministrazione resistente sarebbero gli atti effettivamente lesivi dell&#8217;interesse dedotto in giudizio, ma lamenta la cattiva applicazione che dei medesimi avrebbe fatto l&#8217;amministrazione.<br />
Entro questi parametri, la contestazione mossa dei ricorrenti si dimostra esatta.<br />
La modifica della classificazione disposta dalla giunta municipale di Calenzano è stata motivata con la considerazione che lo stabilimento impiegava, nella disinfestazione dei propri depositi, gas tossici classificati di prima classe ai punti A 70 e A 75 dell&#8217;elenco allegato al decreto ministeriale del 2 marzo 1987. Secondo l&#8217;amministrazione, in ciò seguita dal giudice di primo grado, il mero impiego della sostanza potenzialmente nociva comporta la necessaria classificazione delle industrie nella prima classe, essendo rinviati ad un successivo momento, quello autorizzatorio della lavorazione, &#8220;gli accertamenti specifici sulla pericolosità delle lavorazioni al fine di prescrivere le eventuali cautele che di volta in volta si rendessero necessarie&#8221;.<br />
La tesi non convince.<br />
Una impostazione ermeneutica così rigorosa, infatti, non coincide con la lettera della legge, che considera gli impianti industriali ritenuti pericolosi per la salute degli abitanti in ragione della immissione nell&#8217;ambiente circostante di &#8221; vapori, gas o altre esalazioni insalubri&#8221; ( articolo 216 del regio decreto n. 1965 del 1934) e non all&#8217;impiego in sé di sostanze nocive. Il che ovviamente non vuol dire che l&#8217;impiego di tali sostanze sia irrilevante, ai fini della classificazione, ma solo che la rilevanza passa attraverso l&#8217;analisi del processo produttivo e di come la sostanza sia suscettibile di produrre una immissione nociva per l’ambiente. Per cui non è sufficiente a far si che una industria, inclusa in una classe, venga ascritta ad altra classe solo perché impieghi una determinata sostanza nel ciclo produttivo. Occorre, invece, che l’impiego di tale sostanza modifichi le caratteristiche operative della categoria cui l&#8217;industria appartiene. <br />
Inoltre, sotto il profilo procedimentale, la tesi vanifica un sistema fondato su due distinti momenti: il primo consistente in una valutazione preliminare di carattere generale, condotta dal Consiglio superiore di sanità con riferimento alla tipologia delle imprese; il secondo in un procedimento di accertamento concreto della pericolosità dell&#8217;impianto, di competenza della giunta municipale, il quale si fonda su un&#8217;istruttoria tecnica condotta dal competente organo sanitario.  <br />
Sostenere infine che il decreto ministeriale 2 marzo 1987, che ha aggiornato l&#8217;elenco delle industrie insalubri, abbia introdotto un automatismo che renderebbe superfluo ogni accertamento, solo perché, in relazione ai gas qui considerati, include nella prima classe sia la produzione che l’impiego ed il deposito, appare altrettanto poco convincente. Ciò per l&#8217;assorbente ragione che una riscrittura della norma, nel senso di una vanificazione del concreto accertamento della pericolosità assegnato al provvedimento di classificazione (articolo 102 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45) non può essere effettuata con uno strumento amministrativo ma necessita di una modifica legislativa. <br />
Ora, nel caso di specie, posto che l&#8217;impianto industriale era ricompreso tra le lavorazioni ascritte alla seconda classe (n. 10) dal decreto ministeriale 2 marzo 1987, il mutamento della classificazione non poteva essere fatto solo perché la ditta impiegava &#8220;nella disinfestazione dei propri depositi di gas tossici dell&#8217;elenco allegato alla regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147&#8221;, ma andava preceduto da un accertamento tecnico concreto sulla pericolosità dell&#8217;impianto. <br />
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere accolto.<br />
Le spese possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie  l’appello e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2004, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giuseppe Farina				Presidente<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani 	Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi				Consigliere<br />	<br />
Aldo Fera					Consigliere estensore<br />	<br />
Aniello Cerreto				Consigliere																																																																																									</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Giuseppe Farina</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
f.to Aldo Fera</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1613</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1613/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1613</a></p>
<p>Stranieri &#8211; sicurezza pubblica &#8211; diniego richiesta di legalizzazione rapporto di lavoro di extracomunitario- procedimento cautelare &#8211; motivazione – giudizio di costituzioanlita’ su norma da applicare – rilevanza di questione di legittimita’ gia’ proposta – mancanza di punto di fatto di requisiti per ingresso dello straniero nel territorio nazionale &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1613</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri &#8211; sicurezza pubblica &#8211;  diniego richiesta di legalizzazione rapporto di lavoro di extracomunitario- procedimento cautelare &#8211; motivazione – giudizio di  costituzioanlita’ su  norma da applicare – rilevanza di  questione di legittimita’ gia’ proposta – mancanza di punto di fatto di requisiti per ingresso dello straniero nel territorio nazionale &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche:T.A.R. LOMABRDIA – BRESCIA – <a href="/ga/id/2004/4/3829/g">Ordinanza sospensiva 23 settembre 2003 n.807</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1613/2004<br />
Registro Generale: 905/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Paolo Salvatore Cons. Antonino Anastasi Cons. Vito Poli Cons. Anna Leoni Est. Cons. Carlo Deodato<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 06 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO QUESTURA DI MANTOVAUFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MANTOVA</b> rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CORICELLO GIUSEPPE IN PR. E Q.L.R.SOCIETA&#8217; CORIFER S.N.C.</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA &#8211; n. 807/2003, resa tra le parti, concernente DINIEGO RICHIESTA DI LEGALIZZAZIONE RAPPORTO DI LAVORO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Anna Leoni.<br />
Nessuno è comparso per le parti.</p>
<p>Ritenuto, in adesione a consolidato orientamento giurisprudenziale, che la tutela cautelare non possa essere esclusa anche in presenza di norme sospette di incostituzionalità;<br />
Visto l’art. 5, co. 5, D. lgs. n. 286/98;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 905/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 06 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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