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	<title>161 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>161 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla competenza a disporre un termine per la rinnovazione della notifica nulla.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-a-disporre-un-termine-per-la-rinnovazione-della-notifica-nulla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 12:06:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-a-disporre-un-termine-per-la-rinnovazione-della-notifica-nulla/">Sulla competenza a disporre un termine per la rinnovazione della notifica nulla.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Notifica nulla &#8211; Rinnovazione della notifica &#8211; Fissazione del termine &#8211; Competenza presidenziale &#8211; Art. 93, co. 2, c.p.a. &#8211; Applicazione analogica. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, applicando in via analogica quanto previsto dall’art. 93, comma 2, c.p.a., deve ritenersi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-a-disporre-un-termine-per-la-rinnovazione-della-notifica-nulla/">Sulla competenza a disporre un termine per la rinnovazione della notifica nulla.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-a-disporre-un-termine-per-la-rinnovazione-della-notifica-nulla/">Sulla competenza a disporre un termine per la rinnovazione della notifica nulla.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Notifica nulla &#8211; Rinnovazione della notifica &#8211; Fissazione del termine &#8211; Competenza presidenziale &#8211; Art. 93, co. 2, c.p.a. &#8211; Applicazione analogica.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, applicando in via analogica quanto previsto dall’art. 93, comma 2, c.p.a., deve ritenersi che spetti al presidente  la fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, e non più al collegio per mezzo di un’ordinanza, non essendo più necessaria la valutazione circa la non imputabilità della nullità al notificante; l’applicazione in via analogica della predetta norma risponde al principio di ragionevole durata del processo ed evita che per tale adempimento debba necessariamente essere fissata una udienza pubblica.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Chieppa &#8211; Est. Chieppa</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10365 del 2021, proposto da<br />
Paolo Popoli, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco De Leonardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Prof. Avv. De Leonardis in Roma, via Cola di Rienzo 212;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Università degli Studi del Sannio, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vittoria Marino, Armando Papa, Francesco Schiavone, Mariapina Trunfio, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 06203/2021, resa tra le parti e avente ad oggetto l’impugnazione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto Rettorale n. 884/2020, prot. n. 0021495 del 2 dicembre 2020, pubblicato in pari data, recante le risultanze della procedura comparativa avente ad oggetto la selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 13/B2 “Economia e Gestione delle Imprese”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/08 “Economia e Gestione delle Imprese”, per le esigenze del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei lavori della Commissione giudicatrice, e nello specifico del verbale n. 1 del 6 ottobre 2020, n. 2 del 15 ottobre 2020, n. 3 del 23 ottobre 2020, n. 4 del 24 novembre 2020, nonché di tutti i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi, ancorché non conosciuti, nei limiti di interesse del ricorrente, ivi compresi gli eventuali atti con i quali siano state approvate la chiamata e la presa in servizio della prof.ssa Marino come docente di prima fascia per il Settore Concorsuale 13/B2 presso l&#8217;Università degli Studi del Sannio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l’istanza del difensore dell’appellante con cui si chiede che con decreto presidenziale venga assegnato un termine perentorio per la rinnovazione della notifica del ricorso in appello, disponendo conseguentemente il rinvio dell’udienza pubblica fissata per il giorno 28 marzo 2023;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che il ricorso in appello è stato notificato all’amministrazione appellata presso ’Avvocatura distrettuale dello Stato e che detta amministrazione non si è costituita;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che in base al combinato disposto degli artt. 144, comma primo c.p.c. e 11, comma terzo del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall’art. 1 della l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10, comma terzo, della l. 3 aprile 1979, n. 103), gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati, a pena di nullità, presso l’Avvocatura individuata in relazione alla sede dell’Autorità giudiziaria adita, ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato, quindi, che la notificazione eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato è nulla e che il vizio non è stato sanato, non essendosi costituita l’amministrazione appellata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che in presenza di una notificazione nulla deve essere fissato al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della stessa, come stabilito dall’art. 44, comma 4, c.p.a. dopo la sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. limitatamente alle parole «, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,» (v. Cons. Stato, II, ord. n. 8436/2021; VII, ord. n. 10328/2022);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che fino al citato intervento della Corte costituzionale spettava pacificamente al Collegio la fissazione di un termine per la rinnovazione della notificazione in base al dato testuale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. (“il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa …”) e che tale competenza si giustificava con la necessità di una valutazione circa la non imputabilità della nullità al notificante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che dopo il menzionato intervento della Corte costituzionale tale valutazione non è più necessaria e la situazione processuale appare del tutto analoga a quella disciplinata dall’art. 93, comma 2, c.p.a., in base al quale spetta al Presidente la fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione che ha avuto esito negativo per il trasferimento senza comunicazione del domiciliatario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che l’applicazione in via analogica dell’art. 93, comma 2, c.p.a. alla situazione in esame è maggiormente rispondente al principio di ragionevole durata del processo (art. 2 c.p.a., rientrante tra i principi del processo amministrativo che devono guidare l’interprete nella soluzione delle singole questioni) ed evita che per tale adempimento debba necessariamente essere fissata una udienza pubblica, senza sottrarre al Collegio ogni valutazione, anche attinente a ulteriori profili della notificazione, quale ad esempio l’accertamento della sua inesistenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, di dover provvedere sulla menzionata istanza dell’appellante con decreto presidenziale, ferma restando ogni valutazione del Collegio in ordine alla sussistenza dei presupposti per la rinnovazione della notificazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, in conclusione, di fissare il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione da parte dell’appellante della notificazione da eseguirsi per l’amministrazione intimata presso l’Avvocatura Generale dello Stato.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione da parte dell’appellante della notificazione del ricorso in appello da eseguirsi per l’amministrazione intimata presso l’Avvocatura Generale dello Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La nuova udienza pubblica verrà fissata con decreto dal Presidente della Sezione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma il giorno 14 febbraio 2023.</p>
<p style="text-align: right;">Il Presidente</p>
<p style="text-align: right;">Roberto Chieppa</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.161</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-1-2020-n-161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-1-2020-n-161/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.161</a></p>
<p>Paolo Corciulo, Presidente , Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Oronzo Caputo,contro COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Raffaello Capunzo Lottizzazione a scopo edificatorio materiale e formale: caratteristiche e differenze. 1. Edilizia ed Urbanistica- Lottizzazione abusiva ex art. 30 del d.P.R. n. 380/2001</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-1-2020-n-161/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-1-2020-n-161/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.161</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Corciulo, Presidente , Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS  tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Oronzo Caputo,contro  COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Raffaello Capunzo</span></p>
<hr />
<p>Lottizzazione a scopo edificatorio materiale e formale: caratteristiche e differenze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Edilizia ed Urbanistica- Lottizzazione abusiva ex art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 &#8211; Lottizzazione a scopo edificatorio materiale- lottizzazione a scopo edificatorio formale- differenze.</p>
<p> 2.Edilizia ed Urbanistica- Lottizzazione abusiva ex art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 &#8211; Lottizzazione a scopo edificatorio materiale- Lottizzazione abusiva formale- caratteristiche.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;articolo 30 del d.P.R. n. 380/2001 &#8211; che riproduce le disposizioni contenute nel previgente articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 &#8211; distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio. La prima, lottizzazione cd. materiale o reale, ricorre quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione. </em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>La seconda, lottizzazione cd. formale, negoziale ovvero cartolare, si delinea quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l&#8217;ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.</em></div>
<p> <em> <br /> 2. Ai sensi dell&#8217; art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, la lottizzazione abusiva materiale ricorre nel caso di realizzazione di opere che comportino la trasformazione urbanistica e edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente da leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione.<br /> La lottizzazione abusiva formale o cartolare si verifica, invece, quando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne siano giÃ  realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita (o altri atti equipollenti) del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l&#8217;ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per gli altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione a uso edificatorio, creando così¬ una variazione in senso accrescitivo tanto del numero dei lotti quanto di quello dei soggetti titolari dei diritti sugli stessi. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00161/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 02908/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2908 del 2016, proposto da <br /> ANTONIO ILARDO, SANDRA BIFULCO, ROSARIA SCALA, EUGENIO DE MARINO ed ARMANDO DE MARINO, questi ultimi tre in proprio e nella qualità  di eredi del Sig. Vincenzo De Marino, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Oronzo Caputo, con domicilio eletto in Napoli alla Via Toledo n. 156 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del loro difensore;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Raffaello Capunzo, con domicilio eletto in Napoli alla Via Tommaso Caravita n. 10 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">a) dell&#8217;ordinanza dirigenziale del Comune di Giugliano in Campania n. 16 del 25 marzo 2016, avente ad oggetto la repressione della lottizzazione abusiva riscontrata nel territorio comunale alla Via Grotta dell&#8217;Olmo, con particolare riferimento agli appartamenti di proprietà  dei ricorrenti facenti parte di un fabbricato individuato catastalmente al foglio 77, particella 519;</p>
<p style="text-align: justify;">b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo del diritto dei ricorrenti, ivi inclusa la relazione istruttoria prot. n. 22118 del 22 marzo 2016, richiamata nella suddetta ordinanza;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">in via subordinata, dell&#8217;amministrazione intimata al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della proprietà  degli appartamenti.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione resistente;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. I ricorrenti sono stati tra i molteplici destinatari dell&#8217;ordinanza dirigenziale n. 16 del 25 marzo 2016, con la quale il Comune di Giugliano in Campania ha inteso reprimere, mediante l&#8217;ingiunzione di sospensione dell&#8217;attività  edilizia in corso ed il divieto di disposizione dei suoli e delle opere realizzate con atti tra vivi, la lottizzazione abusiva riscontrata nel territorio comunale alla Via Grotta dell&#8217;Olmo.</p>
<p style="text-align: justify;">I medesimi impugnano il suddetto provvedimento unitamente alla relazione istruttoria prot. n. 22118 del 22 marzo 2016 in esso richiamata, con particolare riferimento agli appartamenti di loro proprietà  facenti parte di un fabbricato individuato catastalmente al foglio 77, particella 519, acquistati in forza di atti notarili del 2005 e del 2010 dopo che l&#8217;intero fabbricato era stato condonato mediante il rilascio di concessione edilizia in sanatoria del 29 aprile 2005. </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impugnativa è accompagnata da una domanda risarcitoria, con la quale i ricorrenti chiedono, in via subordinata, il ristoro dei danni conseguenti alla perdita della proprietà  degli appartamenti, perdita imputata alla &#8220;omessa effettuazione della doverosa attività  di vigilanza e controllo del territorio&#8221;, alla &#8220;mancata tempestiva emissione del provvedimento di sospensione della lottizzazione nel momento in cui gli atti del frazionamento sono stati trasmessi al Comune&#8221;, nonchè alla &#8220;adozione, invece, del provvedimento di condono edilizio del fabbricato per cui è causa&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intimata amministrazione comunale conclude nei suoi scritti difensivi per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente insiste nelle proprie tesi con memoria conclusiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza pubblica del 3 dicembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La presente impugnativa è affidata alle censure che di seguito si riepilogano:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l&#8217;ordinanza comunale non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, in violazione delle prerogative partecipative garantite dall&#8217;art. 7 della legge n. 241/1990;</p>
<p style="text-align: justify;">b) l&#8217;amministrazione non ha tenuto conto che il fabbricato colpito dalla misura sanzionatoria è stato ultimato &#8220;almeno nel 1993&#8221; o addirittura prima, essendo stato oggetto di istanza di condono presentata nel 1995, con la conseguenza che si tratterebbe di un manufatto &#8220;cronologicamente e giuridicamente autonomo rispetto alla fattispecie lottizzatoria complessiva così¬ come descritta, individuata e sanzionata dal Comune di Giugliano e, soprattutto, estraneo all&#8217;intento di asservire all&#8217;edificazione, per la prima volta, un&#8217;area non urbanizzata&#8221;; </p>
<p style="text-align: justify;">c) l&#8217;amministrazione ha, altresì¬, trascurato di considerare che il fabbricato in questione è stato condonato con concessione in sanatoria del 2005, acquisendo così¬ un&#8217;autonoma legittimazione urbanistico-edilizia che lo estromette dal complessivo intervento lottizzatorio;</p>
<p style="text-align: justify;">d) l&#8217;ordinanza comunale è stata indebitamente emanata anche nei confronti dei ricorrenti acquirenti in buona fede degli appartamenti, in violazione dell&#8217;art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 come interpretato alla luce dei principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo (CEDU), che impediscono la confisca dei beni immobili interessati dalla lottizzazione abusiva in assenza dell&#8217;elemento psicologico del privato direttamente inciso, cioè in danno del proprietario del cespite incolpevolmente inconsapevole della condotta lottizzatoria posta in essere da altri, nonchè in assenza dei requisiti di proporzionalità  della sanzione acquisitiva e di mancanza del contributo colpevole dell&#8217;amministrazione alla realizzazione dell&#8217;illecito;</p>
<p style="text-align: justify;">e) il provvedimento sanzionatorio è stato adottato in assenza dei presupposti di attualità  e concretezza del disegno lottizzatorio implicitamente richiesti dall&#8217;art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, atteso che l&#8217;ordine di sospensione dell&#8217;attività  edilizia è intervenuto &#8220;dopo oltre venti anni dalla costruzione del fabbricato e circa dieci dal suo acquisto&#8221;, ossia quando l&#8217;operazione di lottizzazione si era da tempo conclusa e l&#8217;atto non poteva pìù acquisire &#8220;natura e funzione normativa di provvedimento cautelare&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">Tutte le prefate censure non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Giova premettere che la motivazione della gravata ordinanza si sofferma in maniera adeguata sugli indizi rivelatori della fattispecie lottizzatoria, richiamando puntuali riscontri documentali, catastali ed ambientali. </p>
<p style="text-align: justify;">Si osserva, al riguardo, che l&#8217;articolo 30 del d.P.R. n. 380/2001 &#8211; che riproduce le disposizioni contenute nel previgente articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 &#8211; distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio. La prima, lottizzazione cd. materiale o reale, ricorre &#8220;quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">La seconda, lottizzazione cd. formale, negoziale ovvero cartolare, si delinea &#8220;quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l&#8217;ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del menzionato art. 30, la lottizzazione abusiva materiale ricorre quindi nel caso di realizzazione di opere che comportino la trasformazione urbanistica e edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente da leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione, mentre la lottizzazione abusiva formale o cartolare si verifica quando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne siano giÃ  realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita (o altri atti equipollenti) del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l&#8217;ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per gli altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione a uso edificatorio, creando così¬ una variazione in senso accrescitivo tanto del numero dei lotti quanto di quello dei soggetti titolari dei diritti sugli stessi. </p>
<p style="text-align: justify;">La formulazione dell&#8217;art. 30 cit. consente, dunque, di affermare che può integrare un&#8217;ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opera in concreto idonea a stravolgere l&#8217;assetto del territorio preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, pertanto, a determinare sia un effettivo ostacolo alla futura attività  di programmazione del territorio (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un nuovo e non previsto carico urbanistico. </p>
<p style="text-align: justify;">Il concetto di &#8220;opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia&#8221; dei terreni deve essere, quindi, interpretato in maniera funzionale alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità  di preservare la potestà  programmatoria attribuita all&#8217;amministrazione nonchè l&#8217;effettivo controllo del territorio da parte dell&#8217;ente titolare della stessa funzione di pianificazione, al fine di garantire un&#8217;ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio e uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard compatibile con le esigenze di finanza pubblica (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I, 9 ottobre 2009 n. 9859).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne il frazionamento cartolare si è poi precisato che, sebbene l&#8217;accertamento dei presupposti di cui all&#8217;art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 comporti la ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti di frazionamento e vendita posti in essere dalle parti, è tuttavia sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche solo da alcuni degli indizi o anche da un solo indizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009 n. 2004; TAR Lazio Roma, Sez. II, 5 novembre 2009 n. 10872).</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Applicando tali principi al caso di specie risulta evidente, dall&#8217;esame degli atti di causa, che nell&#8217;area di proprietà  dei ricorrenti (e degli altri soggetti interessati dal provvedimento impugnato) è stata realizzata una vasta operazione di lottizzazione abusiva sia cartolare che materiale (lottizzazione cd. mista).</p>
<p style="text-align: justify;">Come emerge infatti dagli accertamenti tecnici compiuti dal Comune, richiamati nella gravata ordinanza (attraverso il riferimento alla relazione istruttoria prot. n. 22118 del 22 marzo 2016) e rimasti incontestati, un ampio fondo del foglio 77 (con destinazione E1 agricola), originariamente di proprietà  della Sig.ra Giuseppa Marrazzo, è stato oggetto di frazionamento, i relativi lotti sono stati alienati a diversi soggetti e sono stati interessati da numerosi interventi edilizi posti in essere in assenza di qualsiasi titolo abilitativo (peraltro sanzionati con diverse ordinanze di demolizione); inoltre, sull&#8217;intera area sono state realizzate anche alcune opere di urbanizzazione, consistenti in due strade di accesso ai lotti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene, pertanto, il Collegio che il Comune di Giugliano in Campania ha fatto buon governo dei richiamati principi, evidenziando con diffuse e puntuali argomentazioni che sulla suindicata porzione di territorio è stato compiuto, nel corso degli anni a partire dal 1993 e fino al 2016 (epoca di effettuazione degli accertamenti tecnici), un imponente intervento di lottizzazione abusiva. </p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, non può essere negata la sussistenza di univoci indici dell&#8217;illecita attività  lottizzatoria non solo nella sua forma negoziale ma anche in quella materiale, risultando pacificamente acclarato dall&#8217;autorità  comunale che all&#8217;atto di frazionamento dell&#8217;area in lotti di dimensione inferiore al minimo compatibile con una razionale utilizzazione agricola, è seguita la stipula di atti di trasferimento della loro proprietà  a terzi, accompagnata dalla costruzione di numerosi fabbricati abusivi e dall&#8217;implementazione delle minime opere di urbanizzazione (strade di accesso).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Alla luce di quanto esposto, non appare seriamente predicabile la violazione dell&#8217;art. 7 della legge n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, a fronte degli inequivocabili indici di lottizzazione abusiva sopra descritti, l&#8217;eventuale apporto partecipativo degli odierni ricorrenti non avrebbe determinato un esito provvedimentale diverso, come peraltro emergerà  anche dal prosieguo della trattazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende la superfluità  nello specifico della comunicazione di avvio del procedimento, giusta quanto previsto dall&#8217;art. 21-octies della legge n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, anche prescindendo dall&#8217;applicabilità  della suddetta causa esimente, vale rimarcare che l&#8217;amministrazione comunale, in ragione della natura cautelare e dovuta dell&#8217;attività  repressiva della lottizzazione abusiva, non era comunque tenuta ad inviare il preventivo avviso di avvio del procedimento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2018 n. 5805; Consiglio di Stato, Sez. IV, Sez. IV, 9 ottobre 2017 n. 4668 e 11 luglio 2016 n. 3073).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Non si può affermare che il fabbricato colpito dalla misura sanzionatoria fosse estraneo all&#8217;attività  lottizzatoria essendo stato ultimato almeno nel 1993, giacchè, come pacificamente si ricava dalla disamina del contenuto dell&#8217;ordinanza, proprio nello stesso periodo (e precisamente il 10 marzo 1993) veniva effettuato il frazionamento catastale delle originarie particelle 123, 3 e 12 del foglio 77 dando così¬ avvio all&#8217;operazione di lottizzazione, evidentemente giÃ  connotata dalla realizzazione di qualche manufatto abusivo come quello di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che il fabbricato in questione, completato quanto meno nel 1993 in concomitanza con il frazionamento catastale del fondo, non può non ritenersi parte integrante del disegno lottizzatorio contestato con l&#8217;ordinanza comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1 In ogni caso, anche laddove &#8211; pur in assenza di concreti elementi di prova allegati in gravame &#8211; la collocazione temporale del fabbricato fosse da imputare ad un periodo addirittura precedente al 1993 e, quindi, ad una fase anteriore al predetto frazionamento, ciò non comporterebbe comunque l&#8217;estraneità  della posizione dei ricorrenti all&#8217;intervento di lottizzazione abusiva, atteso che l&#8217;eventuale preesistenza del manufatto non è circostanza incompatibile con le opere di trasformazione urbanistico-edilizia poste in essere con riferimento a tutta l&#8217;area interessata dalla lottizzazione, opere di trasformazione che hanno oggettivamente riguardato anche la parte di terreno su cui insiste il fabbricato in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Inoltre, nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;amministrazione comunale abbia individuato una pluralità  di inequivoci indici dell&#8217;attività  lottizzatoria, non può giovare al destinatario dell&#8217;ordine di sospensione delle opere l&#8217;esito favorevole del procedimento di condono. A nulla rileva, infatti, che taluni interventi edilizi siano stati sanati a seguito di istanza di condono, dovendo considerarsi non giÃ  le singole porzioni di suolo in modo isolato e atomistico, ma lo stravolgimento della destinazione di zona nel suo complesso, oggetto precipuo del provvedimento repressivo della lottizzazione abusiva; pertanto, non integrando quest&#8217;ultima una fattispecie assimilabile a quella del singolo abuso edilizio, il rilascio di un provvedimento di sanatoria non è idoneo ad esplicare alcuna influenza sulla pìù estesa attività  lottizzatoria. Ne discende che la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata sebbene, con riguardo ai singoli manufatti facenti parte di un intervento lottizzatorio, sia stato rilasciato, come nella specie, un titolo edilizio in sanatoria a seguito dell&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di condono (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 14 ottobre 2019 n. 6945; Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 giugno 2014 n. 3115; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 19 settembre 2017 n. 4446).</p>
<p style="text-align: justify;">7. Non assume alcun rilievo giuridico la dedotta estraneità  (anche psicologica) dei ricorrenti alla complessiva operazione di lottizzazione abusiva, poichè tale fattispecie di illecito, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti, in quanto si fonda sul dato oggettivo dell&#8217;intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede, estranei all&#8217;illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell&#8217;alienante (orientamento consolidato, che ha ormai superato il minoritario indirizzo giurisprudenziale citato dalla difesa attorea a sostegno delle sue tesi: cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 17 maggio 2019 n. 3196; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2016 n. 26 e 3 aprile 2014 n. 1589; TAR Campania Napoli, Sez. II, 29 gennaio 2018 n. 615 e 8 marzo 2016 n. 1273).</p>
<p style="text-align: justify;">7.1 Inoltre, non si attagliano alla fattispecie in commento i principi espressi dalla CEDU in tema di confisca a seguito di lottizzazione abusiva, giacchè essi sono da reputarsi operanti limitatamente alla sanzione penale accessoria, avente carattere afflittivo, della confisca urbanistica, mentre, viceversa, non possono ritenersi automaticamente applicabili anche alla sanzione amministrativa ex art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, avente natura eminentemente ripristinatoria e connotata dalla conseguente irrilevanza degli stati soggettivi individuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3196/2019 cit.; Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 marzo 2018 n. 1878; TAR Campania Salerno, Sez. II, 7 gennaio 2019 n. 30)</p>
<p style="text-align: justify;">8. Infine, contrariamente a quanto sostenuto in gravame, la fattispecie di lottizzazione abusiva, avendo carattere permanente, conserva le caratteristiche di attualità  e concretezza dell&#8217;illecito fino all&#8217;esecuzione del corrispondente provvedimento sanzionatorio, indipendentemente dalla maggiore o minore risalenza nel tempo dei manufatti che ne costituiscono espressione; ciò non contrasta con la natura cautelare dell&#8217;ordine di sospensione dell&#8217;attività  edilizia, che evidentemente mira ad evitare che l&#8217;intervento lottizzatorio possa espandersi o, comunque, diventare pìù pervasivo in termini di illecita trasformazione urbanistica del territorio (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 agosto 2016 n. 4651). </p>
<p style="text-align: justify;">9. Pertanto, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, la domanda di annullamento degli stessi deve essere rigettata per infondatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Analoga sorte subisce la connessa domanda risarcitoria articolata in via subordinata, dal momento che la realità  del provvedimento repressivo della lottizzazione abusiva &#8211; la quale rende tale tipologia di illecito urbanistico-edilizio soggettivamente trasferibile propter rem e sanzionabile in capo a tutti coloro che siano divenuti titolari dei terreni abusivamente lottizzati e, vieppìù, che abbiano goduto di costruzioni eseguite su tali terreni &#8211; esclude di per sè l&#8217;ingiustizia del danno arrecato dall&#8217;irrogazione del trattamento sanzionatorio, anche qualora l&#8217;amministrazione comunale non si fosse tempestivamente attivata nel sospendere l&#8217;intervento lottizzatorio (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3196/2019 cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, ribadite le suesposte considerazioni, il ricorso merita di essere interamente respinto siccome infondato. </p>
<p style="text-align: justify;">9.1 Sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, in ragione del concreto assetto degli interessi coinvolti, per disporre l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. </p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-1-2020-n-161/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Latina &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2019 n.161</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-latina-sentenza-1-3-2019-n-161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-latina-sentenza-1-3-2019-n-161/">Tribunale di Latina &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2019 n.161</a></p>
<p>A.Vinciguerra, Pres.; A. M. Marra, Est.; PARTI: (XX rapp. avv.to T. Sbandi c. Provincia di Latina rapp. avv.to P. Mariano) Il riconoscimento o meno di determinate somme spettanti a un dipendente di una p.A. (Provincia) a titolo di compenso professionale incentivante per attività  di progettazione concerne un diritto soggettivo patrimoniale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-latina-sentenza-1-3-2019-n-161/">Tribunale di Latina &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2019 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-latina-sentenza-1-3-2019-n-161/">Tribunale di Latina &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2019 n.161</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A.Vinciguerra, Pres.; A. M. Marra, Est.; PARTI: (XX rapp. avv.to T. Sbandi c. Provincia di Latina rapp. avv.to P. Mariano)</span></p>
<hr />
<p>Il riconoscimento o meno di determinate somme spettanti a un dipendente di una p.A. (Provincia) a titolo di compenso professionale incentivante per attività  di progettazione concerne un diritto soggettivo patrimoniale in materia di pubblico impiego privatizzato, come tale devoluto alla cognizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Giurisdizione &#8211; riparto &#8211; Giudice Ordinario &#8211; Giudice Amministrativo &#8211; lavoro presso le pp.AA &#8211; compenso professionale incentivante &#8211; diritto soggettivo &#8211; giurisdizione del giudice ordinario &#8211; sussiste.</p>
</p>
<p>2.- Giurisdizione amministrativa &#8211; ricorso avverso il silenzio ex art. 117 CPA &#8211; superamento dell&#8217;inerzia della pubblica amministrazione &#8211; finalità  &#8211; presupposti &#8211; carenza di giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; inammissibilità  del ricorso &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1.Il riconoscimento o meno di determinate somme spettanti a un dipendente di una p.A. (Provincia) a titolo di compenso professionale incentivante per attività  di progettazione concerne un diritto soggettivo patrimoniale in materia di pubblico impiego privatizzato, come tale devoluto alla cognizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">2.Il ricorso avverso il silenzio ex art. 117 CPA è uno strumento diretto a superare l&#8217;inerzia della p.a. nell&#8217;emanazione di un provvedimento amministrativo, a fronte di una posizione di interesse legittimo in capo al cittadino.Â E&#8217; inammissibile il ricorso proposto al fine di accertare il silenzio formatosi sull&#8217;istanza presentata all&#8217;Amministrazione e in ordine alla quale essa non ha provveduto espressamente allorchè il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si tratti comunque di posizioni di diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un&#8217;ipotesi di giurisdizione esclusiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/03/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>N. 00161/2019 REG.PROV.COLL.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>N. 00593/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 593 del 2018, proposto da XX, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Tommasina Sbandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Peppino Mariano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento del silenzio inadempimento serbato dall&#8217;ente locale datore di lavoro su un procedimento avviato a suo carico per il recupero di compensi professionali indebitamente percepiti;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Latina;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso all&#8217;esame, notificato il 15 ottobre 2018, tempestivamente depositato, proposto dal sig. Geom. XX, dipendente della Provincia di Latina, in merito al silenzio serbato dall&#8217;ente locale datore di lavoro su un procedimento avviato a suo carico per il recupero di compensi professionali indebitamente percepiti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., in tema di azione avverso il silenzio delle pubbliche amministrazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, relativo all&#8217;obbligo per le pubbliche amministrazioni di concludere i procedimenti amministrativi mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che è inammissibile il ricorso proposto al fine di accertare il silenzio formatosi sull&#8217;istanza presentata all&#8217;Amministrazione e in ordine alla quale essa non ha provveduto espressamente, per come richiesto dall&#8217;art. 2 comma 1, l. n. 241 del 1990, allorchè il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si tratti comunque di posizioni di diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un&#8217;ipotesi di giurisdizione esclusiva (Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2006 n. 3009; TAR Campania, Napoli, sez. V, 2 dicembre 2014 n. 6300; TAR Lazio, Roma, sez. I, 14 dicembre 2012 n. 10403; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 23 ottobre 2012 n. 631; TAR Lazio, Roma, sez. II, 9 giugno 2011 n. 5146; TAR Lazio, Roma, sez. II, 18 ottobre 2010 n. 32853; TAR Campania, Napoli, sez. V, 7 dicembre 2004 n. 18515);</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, infatti, che l&#8217;istituto del silenzio è uno strumento diretto a superare l&#8217;inerzia della p.a. nell&#8217;emanazione di un provvedimento amministrativo, a fronte di una posizione di mero interesse legittimo in capo al cittadino, con la conseguenza che, in presenza di una posizione di diritto soggettivo, la tutela giurisdizionale è ammissibile solo attraverso la proposizione di un&#8217;azione di accertamento o di condanna davanti al giudice munito di giurisdizione;</p>
<p style="text-align: justify;">Dato atto che nella specie si verte sulla spettanza o meno di determinate somme spettanti a un dipendente provinciale a titolo di compenso professionale incentivante per attività  di progettazione e, quindi, su un diritto soggettivo patrimoniale in materia di pubblico impiego privatizzato, come tale devoluto alla cognizione del giudice ordinario, e non di un interesse legittimo;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che pertanto, per le ragioni sopra esposte, il presente ricorso sia inammissibile;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi e nei termini di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-latina-sentenza-1-3-2019-n-161/">Tribunale di Latina &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2019 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2016 n.161</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-25-3-2016-n-161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-25-3-2016-n-161/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2016 n.161</a></p>
<p>Pres. Ciliberti &#8211; Est. De Falco Rimessa alla Corte Costituzionale la riforma sui compensi dell’Avvocatura di Stato Professione e mestieri – Compensi Avvocatura di Stato – Art. 9, D.L. 90/2014 modificato da L. 114/2014 – Questione di legittimità costituzionale – In relazione agli artt. 3 e 77 Cost. – Rilevanza</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ciliberti &#8211; Est. De Falco</span></p>
<hr />
<p>Rimessa alla Corte Costituzionale la riforma sui compensi dell’Avvocatura di Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Professione e mestieri – Compensi Avvocatura di Stato – Art. 9, D.L. 90/2014 modificato da L. 114/2014 – Questione di legittimità costituzionale – In relazione agli artt. 3 e 77 Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza.</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è irrilevante e manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 77,&nbsp; comma 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato, dall’art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114 rubricato “<em>Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici</em>”, il quale ha dettato una nuova disciplina per i compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato. Infatti, da un lato, i commi 3 e 6 dell’art. 9 D.L. 90/2014 hanno introdotto la decurtazione degli onorari solo per gli Avvocati di Stato e non anche per gli avvocati di altre Pubbliche amministrazioni in violazione del principio di uguaglianza di cui all’art 3 Cost.; dall’altro, tali modifiche ai sensi dell’art. 77 Cost. non possono essere assunte con lo strumento del decreto legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 00161/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00102/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 102 del 2015, proposto da:</p>
<p>Giuseppe Albano, Piero Vitullo, Alfonso Peluso, Iolanda Luce, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Luciani e Michele Sansone, con domicilio eletto presso il secondo in Campobasso, via Campania, n. 83;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri, in p.l.r.p.t., Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze in persona del Ministro p. t., Avvocatura dello Stato in persona dell&#8217;Avvocato Generale p. t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, n. 124;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per l’accertamento,</em></div>
<p><em>previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dei compensi professionali senza le decurtazioni e le limitazioni previste dall’art. 9 del d.l. 90/2014 citato;</em></p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e dell’Avvocatura Generale dello Stato;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>I ricorrenti, tutti Avvocati dello Stato attualmente in servizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso premettono che ad essi è conferita, oltre alla rappresentanza e la difesa in giudizio dello Stato e di numerosi enti pubblici statali e territoriali, anche una generale attività di consulenza in favore delle Amministrazioni. Essi espongono che fino alle modifiche introdotte con d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n. 114, il proprio trattamento economico comprendeva:<br />
1) una parte fissa, commisurata a ruolo, titolo e grado e che è relativamente al quantum è equiparata al trattamento dei magistrati dell’ordine giudiziario;<br />
2) una parte variabile riconosciuta articolata ai sensi dell’art. 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull&#8217;ordinamento dell&#8217;Avvocatura dello Stato) che si articolava:<br />
&#8211; nelle competenze di avvocato liquidate con sentenza od ordinanza oppure pattuite per rinuncia o transazione;<br />
&#8211; in una somma corrispondente alla metà delle competenze che sarebbero state liquidate per le ipotesi in cui l’Amministrazione non fosse soccombente ma fosse stata disposta la compensazione delle spese ovvero concordata una transazione su sentenza favorev<br />
Questo regime è stato, poi, parzialmente modificato dall&#8217;art. 1, comma 457, della l. 27.12.2013, n. 147, che ha disposto una riduzione temporanea (per il triennio 2014-2016) dei compensi liquidati a seguito di sentenza che riconosceva la Pubblica amministrazione non soccombente.<br />
In tale contesto, è stato introdotto l’art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 che, per quanto qui di interesse:<br />
i) ha incluso gli onorari professionali nel tetto massimo degli emolumenti di cui all’art. 23-ter del d.l. 6 dicembre 2011convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214;<br />
ii) nei casi di pronuncia con condanna della controparte dell’Amministrazione alle spese, ha stabilito di ripartire tra gli avvocati degli enti pubblici le somme recuperate, escludendo da tale regime gli Avvocati dello Stato, ai quali, ha invece riconosciuto solo il 50% delle somme in questione;<br />
iii) nei casi di pronuncia in cui l’Amministrazione risulti non soccombente e sia stata disposta la compensazione delle spese, ha riconosciuto agli avvocati e ai dipendenti delle Amministrazioni i compensi in base alle norme regolamentari vigenti in ciascun ente (nei limiti dello stanziamento previsto per l’anno 2013), escludendo gli Avvocati dello Stato ai quali quindi, in tali casi, non viene riconosciuta alcuna somma.<br />
Sul presupposto che la disciplina appena riportata riduca illegittimamente il proprio trattamento economico, gli Avvocati dello Stato in epigrafe indicati, hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio al fine di sentire dichiarare il proprio diritto alla corresponsione degli onorari professionali secondo il regime previgente, senza le decurtazioni e limitazioni previste dal citato art. 9, con condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle somme dovute.<br />
E’chiaro che l’accoglimento di dette domande presuppone la declaratoria di illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 9 del d.l. n. 90/2014, convertito dalla l. n. 114 del 2014, pertanto i ricorrenti hanno prospettato svariate questioni di legittimità costituzionale della novella disciplina che, a loro dire, violerebbe numerosi parametri costituzionali nonché norme del diritto europeo e internazionale (segnatamente gli artt. 3, 4, 23, 35, 36, 42, 53, 77, 97 e 117 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e agli art. 3 e 13 CEDU, circostanza, questa, che, secondo i ricorrenti, ridonda in altrettante violazioni dell&#8217;art. 117, comma 1, della Costituzione).<br />
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio argomentando diffusamente per l’infondatezza delle censure di incostituzionalità della disciplina introdotta con l&#8217;art. 9 del d.l. n. 90 del 2014 e chiedendo, pertanto, la reiezione del ricorso nel merito.<br />
All’udienza del 19 novembre 2015, la causa è stata chiamata e, dopo articolata discussione, ne è stata riservata la decisione. Nella camera di consiglio del 9 marzo 2016, la causa è stata decisa, nel senso di cui alla seguente motivazione e al seguente dispositivo di ordinanza.<br />
Il presente giudizio ha ad oggetto le sensibili riduzioni che il citato art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 dei compensi professionali da riconoscere agli Avvocati (e Procuratori) dello Stato.<br />
E’utile ai fini di una migliore comprensione del giudizio riportare il contenuto dell’art art. 9 del d.l. n. 90/2014:<br />
&lt;&lt;<em>(Riforma degli onorari dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).</em><br />
<em>1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell&#8217;Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all&#8217;articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.</em><br />
<em>2. Sono abrogati il comma 457 dell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell&#8217;articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L&#8217;abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</em><br />
<em>3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell&#8217;amministrazione.</em><br />
<em>4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell&#8217;Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l&#8217;Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all&#8217;articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.</em><br />
<em>5. I regolamenti dell&#8217;Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l&#8217;altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.</em><br />
<em>6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell&#8217;Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all&#8217;anno 2013. Nei giudizi di cui all&#8217;articolo 152 delle disposizioni per l&#8217;attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all&#8217;anno 2013.</em><br />
<em>7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.</em><br />
<em>8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall&#8217;adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1ºgennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell&#8217;Avvocatura dello Stato.</em><br />
<em>9. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica</em>&gt;&gt;.<br />
In sintesi, per quanto attiene al trattamento economico degli Avvocati dello Stato, la disciplina appena riportata ha stabilito che:<br />
i) i compensi professionali dovuti agli Avvocati dello Stato siano inclusi nel tetto massimo degli emolumenti di cui all’art. 23-ter del d.l. 6 dicembre 2011convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cfr. comma 1 articolo 9 del d.l. 90/2014);<br />
ii) nelle ipotesi di sentenza favorevole all’Amministrazione con condanna della controparte alle spese, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati delle singole Amministrazioni, sono invece esclusi gli Avvocati dello Stato ai quali, invece, tali somme sono riconosciute nei limiti del 50% (cfr. commi 3 e 4 dell’art. 9 del d.l. 90/2014);<br />
iii) in tutti i casi di pronuncia favorevole con compensazione delle spese (ivi compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole) agli avvocati e ai dipendenti delle Amministrazioni sono corrisposti i compensi in base alle norme regolamentari vigenti (nei limiti dello stanziamento previsto per l’anno 2013), ma non invece agli Avvocati dello Stato ai quali quindi per tali casi non è più prevista la corresponsione di alcun compenso (comma 6 del d.l. 90/2014).<br />
I) Rilevanza delle questioni.<br />
Chiarito il contesto normativo, occorre stabilire se ricorrano i presupposti di cui all’art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87 di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale e di non manifesta infondatezza delle stesse, necessari ai fini dell’ammissibilità del rinvio alla Corte Costituzionale.<br />
Ora, il requisito della rilevanza implica che la questione dedotta abbia nel procedimento<em>&nbsp;a quo</em>&nbsp;un’incidenza attuale e non meramente eventuale ricorrente quando il dubbio investa una norma dalla cui applicazione il giudice dimostri di non poter prescindere, realizzando una pregiudizialità necessaria.<br />
La pregiudizialità necessaria della questione di legittimità costituzionale rispetto alla decisione del giudizio<em>&nbsp;a quo</em>&nbsp;va intesa considerando tale decisione come conclusione di un itinerario logico, ciascuno dei cui passaggi può dare luogo a un incidente di costituzionalità, ogni qualvolta il giudice dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni normative che, in quel momento, è chiamato ad applicare per la prosecuzione e/o la definizione del giudizio.<br />
Nel caso di specie, non vi è dubbio che ricorra il requisito in parola, atteso che la definizione della domanda di accertamento del diritto al conseguimento dei compensi professionali senza le decurtazioni e le limitazioni previste dall’art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 proposta dai ricorrenti, presuppone necessariamente la declaratoria di incostituzionalità di tale disciplina.<br />
Occorre infatti osservare che alcune delle norme di cui all’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014 sono di immediata applicazione:<br />
&#8211; il limite massimo degli emolumenti comprensivo dei compensi professionali (c.d. “tetto retributivo” di cui all&#8217;art. 23 ter del d.l. n. 201 del 2011), stabilito al comma 1; l’abrogazione del sistema previgente della quota variabile quando la Pubblica amm<br />
&#8211; anche la disposizione di cui al comma 7 (i compensi professionali non possono superare il trattamento economico complessivo) è di immediata cogenza;<br />
&#8211; inoltre, a decorrere dall’1 gennaio 2015 l’Amministrazione pubblica può corrispondere i compensi professionali agli avvocati dello Stato nella nuova misura (il 50 per cento delle somme recuperate in caso di sentenza favorevole) solamente “<em>in base al<br />
Ciò considerato e sempre in relazione alla rilevanza, il Tribunale osserva che le disposizioni in esame, per il loro contenuto univoco e (su alcuni profili) di immediata applicazione, non si prestano in alcun modo a una interpretazione costituzionalmente orientata, imponendo la rimessione della questioni alla Corte costituzionale in relazione agli aspetti che ad avviso del Collegio non sono manifestamente infondati e che di seguito si illustrano.<br />
II) Non manifesta infondatezza.<br />
II.1) Ravvisata la rilevanza della legittimità costituzionale della disciplina in questione ai fini della definizione del giudizio a quo, per potere investire la Corte Costituzionale, occorre che il giudice rimettente ritenga la questione di illegittimità costituzionale della norma scrutinata “non manifestamente infondata”.<br />
Ora, con riferimento alla disciplina oggetto del giudizio, il Collegio nutre effettivamente dubbi su due delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti.<br />
La prima di tali questioni concerne la possibilità, ai sensi dell’art. 77 Cost., di introdurre una vera e propria riforma strutturale del trattamento economico spettante agli Avvocati dello Stato, con lo strumento del decreto legge (peraltro a contenuto plurimo).<br />
La questione menzionata riveste peraltro carattere pregiudiziale rispetto a quelle di merito in quanto riguarda la stessa ammissibilità dello strumento del decreto legge ed è stata già scrutinata in giudizio identico dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, che l’ha rimessa alla Corte Costituzionale, ritenendola non manifestamente infondata, con argomenti che il Collegio ritiene condivisibili (cfr. ordinanza 10 marzo 2016, n. 138).<br />
Possono, pertanto, riportarsi &#8211; anche nella presente sede &#8211; le ragioni che il Tribunale di Giustizia Amministrativa ha posto a fondamento della rimessione alla Corte Costituzionale:<br />
&lt;&lt;<em>l’art. 77, commi secondo e terzo, della Costituzione prevede la possibilità per il Governo di adottare, sotto la propria responsabilità, atti con forza di legge (nella forma del decreto legge) come ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise. Tali atti, qualificati dalla stessa Costituzione come “provvisori”, devono risultare fondati sulla presenza di presupposti “straordinari” di necessità ed urgenza e devono essere presentati, il giorno stesso della loro adozione, alle Camere, ai fini della conversione in legge, conversione che va operata nel termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Ove la conversione non avvenga entro tale termine, i decreti-legge perdono la loro efficacia fin dall&#8217;inizio, salva la possibilità per le Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti.</em><br />
<em>Al riguardo la Corte costituzionale (che, inizialmente, aveva reputato la legge di conversione quale atto di novazione della fonte, il che rendeva impossibile lo scrutinio sui presupposti del decreto legge una volta intervenuta la conversione, cfr. sentenza n. 108 del 1986), a partire dalla metà degli anni novanta del secolo scorso ha affermato che “la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l&#8217;urgenza di provvedere tramite l&#8217;utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell&#8217;adozione del predetto atto, di modo che l&#8217;eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell&#8217;ambito applicativo costituzionalmente previsto”. La Corte ha altresì precisato che lo scrutinio di costituzionalità “deve svolgersi su un piano diverso” rispetto all&#8217;esercizio del potere legislativo, in cui “le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti”. Ha specificato al riguardo che “il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione d&#8217;urgenza, in sede di scrutinio di costituzionalità”, deve “risultare evidente”, e che tale difetto di presupposti, “una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge”. Ha perciò escluso, con ciò, l&#8217;eventuale efficacia sanante di quest&#8217;ultima, dal momento che “affermare che tale legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie” (sentenze n. 128 del 2008; n. 171 del 2007; n. 29 del 1995).</em><br />
<em>La Corte ha poi precisato che il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti fattuali di cui all’art. 77, secondo comma, si ricollega “ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico”, e che l’urgente necessità del provvedere “può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall’intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare”. In tale ottica, la Corte ha conferito rilievo anche all&#8217;art. 15, comma 3, della l. 23.8.1988, n. 400, che “pur non avendo, in sé e per sé rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità … costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell&#8217;art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell&#8217;intero decreto legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell&#8217;eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento” (sentenza n. 22 del 2012 sul cosiddetto “decreto milleproroghe”).</em><br />
<em>14. Ora, applicando gli insegnamenti della Corte costituzionale, occorre verificare se la “evidente” carenza del requisito della straordinarietà, del caso di necessità e di urgenza di provvedere, renda la prospettata questione non manifestamente infondata.</em><br />
<em>Al riguardo si osserva che l&#8217;epigrafe del decreto reca l&#8217;intestazione “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari”.</em><br />
<em>Il preambolo del decreto così recita: “Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, a realizzare interventi di semplificazione dell&#8217;organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per l&#8217;accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire lo svolgimento dell&#8217;evento Expo 2015; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l&#8217;efficiente informatizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario, nonché misure per l&#8217;organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l&#8217;innovazione dei modelli organizzativi e il più efficace impiego delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione”.</em><br />
<em>A sua volta, l’art. 9 all’esame è parte del Titolo I rubricato “Misure urgenti per l&#8217;efficienza della p.a. e per il sostegno dell&#8217;occupazione” e del Capo I denominato “Misure urgenti in materia di lavoro pubblico”. Gli articoli del Capo dispongono, principalmente, in materia di ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificazione e flessibilità nel turn-over, di mobilità obbligatoria e volontaria, di assegnazione di nuove mansioni, di divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, di prerogative sindacali, di incarichi negli uffici di diretta collaborazione.</em><br />
<em>15. Occorre ora ricordare che, ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 1, della l. n. 400 del 1988, i decreti legge sono presentati per l&#8217;emanazione “con l&#8217;indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l&#8217;adozione”, mentre il comma 3 sancisce che “i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”.</em><br />
<em>Ebbene, il dubbio di costituzionalità dell&#8217;art. 9 del decreto legge n. 90 del 2014 insorge in relazione alla circostanza che nessun collegamento pare ravvisabile tra le riportate premesse e le previsioni normative di cui si prospetta l&#8217;illegittimità costituzionale.</em><br />
<em>Difatti, il primo paragrafo del preambolo fa riferimento a interventi organizzativi e semplificatori nella e della Pubblica amministrazione, il secondo alle procedure dei lavori pubblici, il terzo all’informatizzazione processuale. Ambiti, dunque, che con la disposizioni di cui si discute &#8211; volta a riformare la struttura degli onorari degli avvocati dello Stato e degli altri enti pubblici nell’ottica del contenimento della spesa pubblica &#8211; non sembrano aver nulla a che vedere. Appare dunque carente il rapporto tra la norma censurata e l’elemento funzionale &#8211; finalistico proclamato nel preambolo, come espressamente richiesto dalla Corte costituzionale.</em><br />
<em>Per converso, in nessun punto del preambolo è stato dato conto delle ragioni di necessità e di urgenza che imponevano l&#8217;adozione &#8211; a mezzo di decreto legge &#8211; delle disposizioni di riforma strutturale degli onorari all’Avvocatura dello Stato di cui all&#8217;art. 9. L’infrazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione appare, quindi, questione non manifestamente infondata.</em><br />
<em>A tale stregua occorre ancora rammentare che la Corte costituzionale ha specificato come “l&#8217;inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge»”, di cui all’art. 77, e che “il presupposto del «caso» straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno”, per cui “la scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale” (sentenza n. 22 del 2012).</em><br />
<em>Ne discende che l’immissione delle disposizioni all’esame (come si è detto, di riforma strutturale degli onorari) nel corpo di un decreto legge volto, dichiaratamente, alla “più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, a realizzare interventi di semplificazione dell&#8217;organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e a introdurre ulteriori misure di semplificazione per l&#8217;accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione”, non vale a trasmettere alle stesse &#8211; che appaiono quindi dissonanti &#8211; il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate invece tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità.</em><br />
<em>Per altro, ma correlato, profilo, occorre osservare che l’art. 9 contiene anche alcune misure che non sono “auto-applicative”, ossia “di immediata applicazione” come sancito dall&#8217;art. 15, comma 3, della l. n. 400 del 1988.</em><br />
<em>Sul punto si rileva che, nonostante sia previsto che la nuova disciplina si applichi alle sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2014, il comma 8 stabilisce però che il nuovo regime dei compensi (nella parte che riconosce il 50 per cento delle somme recuperate &#8211; commi 3, 4 e 5, secondo e terzo periodo del comma 6) può trovare applicazione solo a decorrere dall’introduzione, nei regolamenti dell&#8217;Avvocatura dello Stato, di regole che prevedano criteri di riparto delle somme “in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l&#8217;altro della puntualità negli adempimenti processuali”.</em><br />
<em>Sicché, trova ulteriore conferma il dubbio circa la concreta sussistenza del caso straordinario di necessità e di urgenza, il solo che può legittimare il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento</em>&gt;&gt;.<br />
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale della Giustizia Amministrativa di Trento ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte costituzionale, limitatamente alla questione appena illustrata e il Collegio ritiene che analoga rimessione debba essere disposta anche nell’ambito del presente giudizio.<br />
II.2) Tuttavia, unitamente alla questione appena illustrata, il Collegio nutre perplessità su altra questione di legittimità costituzionale della disciplina in esame, con cui i ricorrenti lamentano la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) tra Avvocati dello Stato ed Avvocati di altre Amministrazioni pubbliche, avendo i commi 3 e 6 dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014 introdotto la decurtazione degli onorari solo per i primi (corresponsione nei limiti del 50% delle somme liquidate nei provvedimenti giurisdizionali in favore dell’Amministrazione in caso di vittoria della causa ed azzeramento dei compensi stessi in caso di transazione e compensazione delle spese).<br />
Ritiene il Collegio che tale profilo di censura renda effettivamente dubbia la legittimità costituzionale delle disposizioni, sia pure nei limiti e alla stregua delle considerazioni che di seguito si espongono.<br />
La Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi “<em>che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica</em>”, si giustificano sotto il profilo della ragionevolezza “<em>in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica &#8722; sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono &#8722; e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio</em>” (Corte Cost. n. 310/2013).<br />
Si tratta, quindi, di provvedimenti che, pur diversamente modulati, “<em>devono applicarsi all’intero comparto pubblico e impongono limiti e restrizioni generali</em>”, in una dimensione che la Corte ha connotato in senso solidaristico (sentenza n. 310 del 2013, punto 13.5. del Considerato in diritto, già citato e sentenza n. 178 del 2015).<br />
Alla luce delle riportate coordinate, destano perplessità le specifiche deroghe specificamente riferite all’Avvocatura di Stato nei commi 3 e 6 del contestato articolo 9 del d.l. 90/2014, atteso che mentre agli avvocati delle Amministrazioni pubbliche non statali è accordata la possibilità di acquisire le somme liquidate in favore dell’Amministrazione patrocinata, anche in misura integrale secondo quanto previsto nei regolamenti dei rispettivi enti, per gli Avvocati dello Stato una tale possibilità è limitata&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;ante al 50%, mentre è del tutto esclusa con riguardo ai casi di sentenza favorevole con compensazione delle spese ove invece gli avvocati delle altre Amministrazioni incontrano il solo limite dello stanziamento di bilancio per l’anno 2013.<br />
Ritiene il Collegio che una tale divaricazione della disciplina non trovi giustificazione nel livello della “componente fissa” della retribuzione degli Avvocati dello Stato, non potendo addursi a pretesa giustificazione la circostanza per cui siffatta componente fissa sarebbe superiore in media a quella degli avvocati delle Amministrazioni pubbliche, poiché, come noto, i difensori, soprattutto quelli posti in posizione apicale, di altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle Autorità di regolazione, godono di un trattamento economico che, nella parte fissa, è superiore a quello degli Avvocati dello Stato.<br />
E infatti, gli avvocati delle Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato hanno statuti e inquadramenti che mutano da un ente all’altro senza possibilità di individuare una disciplina giuridico/economica unitaria, di modo che l’assegnazione ai soli Avvocati dello Stato di un trattamento economico variabile peggiorativo rispetto agli altri, potrebbe assumere il carattere di una penalizzazione discriminante, soprattutto se il trattamento deteriore consegue alla semplice appartenenza alle fila dell’Avvocatura e non sia agganciata ad una soglia stipendiale specifica.<br />
I dubbi di costituzionalità non si sarebbero posti qualora il provvedimento contestato, anziché identificare specificamente negli Avvocati dello Stato i destinatari della deroga, avesse stabilito la limitazione del riconoscimento delle competenze nei confronti di tutti gli avvocati di enti pubblici che superassero nella quota fissa una determinata retribuzione; ciò in linea con la richiamata giurisprudenza costituzionale secondo cui la prioritaria azione di risanamento delle finanze, pur legittimando l’adozione di misure che comportano sacrifici per le categorie di volta in volta incise, non può non essere condotta nel rispetto del fondamentale principio di ragionevolezza e deve avere riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego sia pure valorizzando le distinzioni statutarie esistenti (cfr.: Corte Costituzionale sentenza 310 del 2013, cit.).<br />
Nella fattispecie, l’art. 9 del d.l. n. 90/2014 è rivolto alla riforma della retribuzione della parte variabile dei compensi non solo dell’Avvocatura dello Stato ma di tutte le avvocature pubbliche, di modo che la coerenza e ragionevolezza dell’intervento normativo deve essere letta nel contesto più generale in cui l’intervento è posto in essere, con la conseguenza che ogni differenziazione del trattamento, quale è quello deteriore riservato all’Avvocatura dello Stato nel riconoscimento delle “spese legali”, dovrebbe fondarsi su circostanze obiettive che nella specie non paiono ravvisabili.<br />
Con ciò non si vuole trascurare di considerare il particolare statuto che regola l’attività degli Avvocati dello Stato i quali, a differenza degli avvocati delle altre Amministrazioni pubbliche, appartengono ad un plesso organizzativo distinto rispetto a quello dell’ente (lo Stato) che essi sono chiamati difendere in sede giudiziale; sennonché, il Collegio ritiene che tale circostanza rilevi al fine di garantire una posizione di maggiore indipendenza ai primi, ma non può valere a giustificarne la sottoposizione ad un trattamento economico deteriore rispetto a quello goduto dalle altre avvocature pubbliche, soprattutto nei casi in cui queste godano del medesimo trattamento economico di parte fissa.<br />
III) Le considerazioni esposte ai punti precedenti fondano, in definitiva, il giudizio di rilevanza, ai fini della compiuta decisione nel merito della controversia, e di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, di “<em>Riforma degli onorari dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici</em>”, per contrasto con gli artt. 77, secondo comma, e 3 della Costituzione, nei termini e per le ragioni sopra esposte.<br />
Tanto premesso, il Collegio ritiene rilevanti e non manifestamente infondate le esposte questioni di costituzionalità e, per l’effetto, sospende il giudizio, mandando alla Segreteria di trasmettere alla Corte la presente ordinanza, di notificarla alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché di comunicarla ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.<br />
Riserva alla sentenza di merito lo scrutinio delle ulteriori censure proposte da parte ricorrente.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), visti l’art. 134 della Costituzione e l’art. 23 della legge 11.3.1953, n. 87,<br />
&#8211; dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 77, secondo comma, e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 3, 4 e 6 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificaz<br />
&#8211; sospende il presente giudizio, con rinvio di ogni definitiva statuizione all’esito del promosso giudizio incidentale davanti alla Corte Costituzionale, cui la presente ordinanza va immediatamente trasmessa, a cura della Segreteria del Tribunale unitamen<br />
&#8211; dispone, sempre a cura della Segreteria del Tribunale, che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.<br /
Così deciso in Campobasso, nelle camere di consiglio dei giorni 19 novembre 2015 e 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:<br />
Orazio Ciliberti, Presidente<br />
Luca Monteferrante, Consigliere<br />
Domenico De Falco, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-25-3-2016-n-161/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza &#8211; 25/3/2016 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2015 n.161</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-27-3-2015-n-161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-27-3-2015-n-161/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2015 n.161</a></p>
<p>Pres., est. Umberto Zuballi Servizi Associati Società Cooperativa (Avv.ti Barbara Bracarda e Alessandro Giadrossi) c. Azienda Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia Udine -Dipartimento Servizi Condivisi (Avv. Federico Rosati) sulla applicazione di uno specifico CCNL in materia di contratti pubblici 1. Contratti con la p.a.- Stazione Appaltante &#8211; Condizioni economiche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-27-3-2015-n-161/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2015 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-27-3-2015-n-161/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2015 n.161</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. Umberto Zuballi<br /> Servizi Associati Società Cooperativa (Avv.ti Barbara Bracarda e Alessandro Giadrossi) c. Azienda Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia Udine -Dipartimento Servizi Condivisi (Avv. Federico Rosati)</span></p>
<hr />
<p>sulla applicazione di uno specifico CCNL in materia di contratti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti con la p.a.- Stazione Appaltante &#8211;  Condizioni economiche da porre a base d&#8217;asta – Determinazione – Contratto di categoria – Scopo – Livello idoneo a consentire il rispetto del costo del lavoro – Ditta di settore che garantisce lo svolgimento del servizio richiesto – Applicazione di un differente CCNL – Esclusione – Illegittimità – Sussiste</p>
<p>2. Contratti con la p.a.- Lex specialis di gara – Applicazione di uno specifico contratto – Espressa previsione – Assenza – Esclusione – Impresa per asserito contrasto tra la clausola del capitolato e il C.C.N.L. di settore proposto – Illegittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di contratti con la p.a., la Stazione Appaltante, nel procedere alla determinazione delle condizioni economiche da porre a base d&#8217;asta,  indica un contratto di categoria  al solo scopo di garantire un livello idoneo a consentire il rispetto del costo del lavoro risultante dalla contrattazione collettiva di categoria, riferito alla generalità delle imprese che ordinariamente esercitano l&#8217;attività oggetto dell&#8217;appalto, con la conseguenza che  l&#8217;indicazione di una tipologia di contratto non può escludere la partecipazione di una ditta del settore, che pur applicando un differente contratto, garantisca lo svolgimento del servizio richiesto. (Nel caso di specie, il TAR Friuli Venezia Giulia ha ritenuto legittima l’aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata, pur applicando la stessa ai propri dipendenti un CCNL diverso da quello espressamente previsto dal bando, ed ha pertanto respinto il ricorso avverso la sua aggiudicazione) </p>
<p>2. In materia di contratti con la p.a., in assenza di un&#8217;espressa previsione della &#8220;lex specialis&#8221; di gara in ordine all&#8217;applicazione di uno specifico Contratto Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) e all&#8217;esclusione di tutte quelle offerte che propongano un C.C.N.L. non corrispondente alla effettiva attività oggetto dell&#8217;appalto, è illegittima l&#8217;esclusione dell’impresa concorrente, motivata con riferimento all&#8217;asserito contrasto tra la clausola del capitolato e il C.C.N.L. di settore proposto (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr: T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 724 del 19/05/2009</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 16 del 2015, proposto da:<br />
Servizi Associati Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Bracarda e Alessandro Giadrossi, con domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, Via S. Caterina da Siena 5; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Azienda Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia Udine -Dipartimento Servizi Condivisi (ora Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi EGAS), rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Federico Rosati, con domicilio eletto presso il suo studio, in Trieste, Via Donota 3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Coopservice S.Coop.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Ermes Coffrini, Marcello Coffrini e Giuseppe Sbisa&#8217;, con domicilio eletto presso l’ultimo, in Trieste, Via Donota 3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>quanto al ricorso principale,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>per l&#8217;annullamento<br />
-della nota prot. n. 72291 dd. 5.12.2014 dell&#8217;Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine con la quale è stato comunicato alla Servizi Associati Soc.Coop l&#8217;esito della procedura aperta, indetta per l&#8217;affidamento della gestione in outsourcing del servizio d<br />
-della determinazione dirigenziale n. 954/2014 dd. 4.12.2014, con la quale si è proceduto all&#8217;approvazione delle risultanze delle operazioni di gara, e conseguentemente all&#8217;aggiudicazione, in via definitiva, in favore della ditta Coopservice S.Coop p.a.;<
-di tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate della Commissione giudicatrice;<br />
-di tutti gli atti di indizione della procedura di gara, e precisamente della delibera a contrarre, bando, Norme di partecipazione alla gara, Capitolato Speciale d&#8217;appalto e schema di contratto;<br />
nonchè per la declaratoria e/o accertamento dell&#8217;inefficacia del contratto medio tempore stipulato con la ditta Coopservice S.Coop p.A., attuale aggiudicataria, con contestuale richiesta, di subentro della Servizi Associati Soc. Coop, odierna ricorrente nel contratto eventualmente stipulato;<br />
-per la condanna dell&#8217;Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento in forma specifica sotto forma dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto di gestione in outsourcing del servizio di logistica per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale ed in subordine per i<br />
quanto al ricorso incidentale<br />
per l’esclusione dalla gara della ditta ricorrente;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia Udine -Dipartimento Servizi Condivisi (ora Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi EGAS) e di Coopservice S.Coop.P.A.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Coopservice S.Coop.P.A., rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Coffrini, Ermes Coffrini e Giuseppe Sbisa&#8217;, con domicilio eletto presso l’ultimo, in Trieste, Via Donota 3;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. La società cooperativa ricorrente Servizi associati società cooperativa chiede l&#8217;annullamento dell&#8217;atto dell&#8217;Azienda ospedaliera – Dipartimento servizi condivisi del 5 dicembre 2014 che ha comunicato l&#8217;esito della gara a procedura aperta per l&#8217;affidamento in gestione del servizio di logistica delle aziende regionali del servizio sanitario, nonché della determinazione dirigenziale del 4 dicembre che ha approvato i risultati della gara e l&#8217;aggiudicazione in via definitiva a favore della cooperativa controinteressata Coopservice SCPA.<br />
Chiede poi la dichiarazione d’inefficacia del contratto stipulato e la condanna dell&#8217;amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica o in subordine per equivalente.<br />
2. Fa presente che era stata indetta una gara con procedura aperta per il contratto di gestione del servizio di logistica delle aziende sanitarie regionali per 48 mesi. La gara è stata indetta con il sistema dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità tecnica per punti 40/100 e per il prezzo per punti 60/100. Dopo aver riprodotto le norme del capitolato e di partecipazione alla gara fa presente che pervenivano sei offerte; peraltro dopo l&#8217;analisi degli elaborati progettuali due imprese venivano escluse non avendo raggiunto il punteggio tecnico minimo richiesto pari a punti 20.<br />
3. L&#8217;odierna ricorrente otteneva il massimo punteggio per il profilo tecnico qualitativo, 40 punti a fronte di punti 31,48 dell’aggiudicataria. Peraltro esaminate le offerte economiche la ditta vincitrice otteneva 60 punti mentre l&#8217;odierna ricorrente punti 50,62. In totale la ditta vincitrice otteneva punti 91,48 mentre l&#8217;odierna ricorrente punti 90,62.<br />
4. In via di diritto deduce il seguente motivo di ricorso:<br />
Violazione della disciplina di gara, del bando, del capitolato speciale e dello schema di contratto, violazione degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 163 del 2006 e dell&#8217;articolo 36 della Costituzione, violazione dei principi di buona amministrazione, imparzialità, omessa valutazione, congruità e incoerenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato rispetto alla natura delle prestazioni oggetto dell&#8217;appalto e omessa verifica della congruità dell&#8217;offerta economica, difetto di presupposti e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, incoerenza, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.<br />
Ad avviso della ricorrente l&#8217;aggiudicazione è viziata dall&#8217;applicazione nella formulazione dell&#8217;offerta economica di un contratto collettivo nazionale di lavoro estraneo alle specifiche prestazioni oggetto dell&#8217;appalto. Invero l&#8217;applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro per pulizie, servizi integrati e multiservizi non attiene alla natura e tipologia delle prestazioni dedotte in contratto e determina l&#8217;illegittimità e l’inammissibilità dell&#8217;offerta formulata.<br />
5. Vi è, infatti, un principio che il contratto di lavoro deve risultare coerente con le prestazioni oggetto dei contratti posti a gara.<br />
Invero le attività del contratto che riguarda la ricezione, il magazzinaggio, la preparazione della spedizione e il trasporto di farmaci, di beni sanitari e non sanitari, non si concilia con il contratto collettivo nazionale per i servizi di pulizia, servizi integrati e multi servizi, laddove essi rientrano nell&#8217;ambito di applicazione del contratto di lavoro di logistica, trasporti merci e spedizioni.<br />
In sostanza le prestazioni oggetto dell&#8217;appalto non sono riconducibili alle attività rientranti nella sfera di applicazione del contratto di lavoro di pulizia multiservizi. Ciò viene confermato dal bando di gara; ne consegue che l&#8217;applicazione di un contratto di lavoro non pertinente ha consentito all&#8217;aggiudicataria di determinare un costo di manodopera notevolmente più basso come risulta dal confronto tabellare.<br />
6. Anche in assenza di una espressa previsione della legge di gara comunque bisognava valutare la coerenza del contratto collettivo con le prestazioni oggetto del contratto, come emerge anche da una costante giurisprudenza. Ciò viene confermato anche dall&#8217;obbligo della ditta aggiudicataria di assorbire e utilizzare prioritariamente i lavoratori già adibiti all&#8217;attività. Dal momento che tutto il personale uscente era inquadrato nel contratto di lavoro logistica, trasporto merci e spedizioni è evidente che non poteva essere applicato un diverso contratto di lavoro.<br />
Inoltre risulterebbe che il guadagno della ditta vincitrice sarebbe pari a zero con un utile inesistente e quindi l&#8217;offerta doveva comunque essere esclusa anche sotto tale profilo.<br />
7. Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione, cui è subentrato ex legge l&#8217;Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi EGAS, il quale osserva come in nessuna parte del bando di gara e della legge di gara si è stabilito quale contratto di lavoro dovesse essere applicato all&#8217;appalto, posto che la normativa non prevede alcun obbligo in tal senso.<br />
L&#8217;elencazione delle attività risulta esemplificativa e non esaustiva. Inoltre i costi orari dichiarati della ricorrente nella propria offerta sono più bassi di quelli indicati nella tabella allegata al ricorso. Conclude per il rigetto.<br />
8. Si è costituita in giudizio anche la ditta vincitrice che eccepisce l&#8217;inammissibilità del ricorso principale per nullità della notificazione. Inoltre nel merito anch&#8217;essa osserva come la disciplina di gara non indicava espressamente quale contratto dovesse essere applicato. L&#8217;elencazione poi era esemplificativa e non esaustiva.<br />
9. La ditta controinteressata ha proposto altresì un ricorso incidentale in riferimento alla cauzione provvisoria presentata dalla società ricorrente. Il bando di gara ha prescritto la validità della cauzione per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell&#8217;offerta; dopo la proroga della presentazione dell&#8217;offerta, la controinteressata ha stipulato una variazione della polizza originaria con una nuova data di inizio della garanzia, mentre la società ricorrente non ha fatto altrettanto.<br />
Come unico motivo del ricorso incidentale viene quindi dedotta la violazione dell&#8217;articolo 15 del decreto legislativo 163 del 2006, la violazione dell&#8217;articolo 3 del disciplinare di gara riferito alla cauzione provvisoria, illogicità, travisamento dei fatti e del presupposto e difetto istruttorio. La ricorrente non avrebbe rispettato la regola del bando di gara.<br />
10. Con apposita memoria depositata il 9 marzo la ricorrente contesta l&#8217;unico motivo del ricorso incidentale, a suo avviso smentito dagli atti di gara, sia perché la stazione appaltante non ha chiesto di sostituire o integrare la cauzione provvisoria, sia perché non si trattava di un adempimento previsto a pena di esclusione. Si trattava poi di una irregolarità sanabile e integrabile su richiesta della stazione appaltante tramite il soccorso istruttorio. Ribadisce poi le argomentazioni del ricorso principale.<br />
11. Con memoria di replica depositata l&#8217;11 marzo 2015 la società vincitrice ribadisce le proprie argomentazioni e in particolare l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione.<br />
Con apposita memoria di replica depositata il 14 marzo l&#8217;amministrazione eccepisce l’inammissibilità della tardiva integrazione dei motivi di ricorso con una nuova censura.<br />
Infine nella pubblica udienza del 25 marzo 2015 la causa è stata introitata per la decisione in forma semplificata.<br />
12. L&#8217;ordine logico di esame del presente ricorso, del ricorso incidentale e dell’eccezione comporta innanzitutto l&#8217;esame dell&#8217;eccezione di inammissibilità del gravame per asserita erronea notifica presso la sede della stazione appaltante e non presso l&#8217;avvocatura dello Stato.<br />
In disparte che la costituzione in giudizio della stazione appaltante stessa sana eventuali vizi della notificazione, va osservato come, a seguito della legge regionale 17 del 2014, tutte le funzioni già svolte dell&#8217;Azienda ospedaliera universitaria &#8211; Dipartimento servizi condivisi sono state trasferite dal 1 gennaio 2015 all&#8217;Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi EGAS. Pertanto il ricorso è stato regolarmente notificato all&#8217;amministrazione che ha emanato l&#8217;atto, cui è subentrata la base della citata legge regionale l&#8217;ente che si è difeso in giudizio.<br />
13. Va ora esaminato il ricorso principale.<br />
L&#8217;unico motivo di ricorso s’incentra sulla asserita ingiustificata e irragionevole applicazione da parte della ditta vincitrice del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla pulizia, i servizi integrati e multiservizi invece del contratto di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione, l&#8217;unico applicabile alla fattispecie, il che avrebbe consentito alla ditta vincitrice di proporre un&#8217;offerta economica palesemente illogica e erronea.<br />
La censura non appare fondata.<br />
Invero, nella legge di gara non si specifica in nessun punto quale contratto collettivo di lavoro dovesse essere in concreto applicato; inoltre l&#8217;elencazione delle attività svolte contenuta nella legge di gara e negli allegati risulta espressamente esemplificativa e non esaustiva.<br />
Posto che le clausole di esclusione vanno interpretate in modo restrittivo sulla base del favor partecipationis, l’assunto fondamentale di parte ricorrente non può essere condiviso.<br />
14. In generale, va premesso che una clausola che impone ai concorrenti l&#8217;applicazione al personale impiegato nei servizi oggetto dell&#8217;appalto di uno specifico contratto collettivo di lavoro si pone in contrasto con il principio costituzionale che tutela l&#8217;iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e con i principi comunitari in materia di concorrenza tra le imprese. Ciò vale a fortiori qualora tale obbligo non risulta indicato nella legge di gara, come ammesso dalla stessa parte ricorrente.<br />
15. Lo scopo di indicare un contratto di categoria, nel procedere alla determinazione delle condizioni economiche da porre a base d&#8217;asta, è quello di garantire un livello idoneo a consentire il rispetto del costo del lavoro risultante dalla contrattazione collettiva di categoria, riferito alla generalità delle imprese che ordinariamente esercitano l&#8217;attività oggetto dell&#8217;appalto; per cui vanno presi in considerazione i costi della manodopera che risultano dai contratti collettivi applicabili a tutte le imprese del settore, che sono potenzialmente partecipanti alla medesima.<br />
Ne consegue che l&#8217;indicazione di una tipologia di contratto non può escludere la partecipazione di una ditta del settore, che pur applicando un differente contratto, garantisce lo svolgimento del servizio richiesto.<br />
16. Inoltre è stato affermato che in assenza di un&#8217;espressa previsione della &#8220;lex specialis&#8221; di gara in ordine sia all&#8217;applicazione di uno specifico Contratto Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.), sia alla sanzione con l&#8217;esclusione di tutte quelle offerte che propongano un C.C.N.L. non corrispondente alla effettiva attività oggetto dell&#8217;appalto, è illegittima l&#8217;esclusione dalla procedura di gara motivata con riferimento all&#8217;asserito contrasto tra la clausola del capitolato e il C.C.N.L. di settore proposto della ricorrente (T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 724 del 19/05/2009).<br />
17. Parimenti rilevante appare la decisione del TAR Toscana, che, sotto altro angolo prospettico, cioè partendo dal principio di libera determinazione delle condizioni lavorative ad opera delle parti interessate, espresso dall&#8217;art. 2607 ss. del codice civile, ha affermato che &#8220;spetta all&#8217;autonomia negoziale delle parti definire l&#8217;ambito di applicazione dei contratti collettivi di lavoro che esse stipulano. La previsione in sede di gara dell&#8217;applicazione obbligatoria di un determinato contratto collettivo quale condizione per la partecipazione alla stessa violerebbe il principio di libera contrattazione delle condizioni di lavoro previsto nel nostro ordinamento&#8221; (T.A.R. Toscana I, 11 luglio 2013 n. 1160).<br />
Inoltre la clausola contrattuale di riassorbimento non può essere un elemento su cui valutare l&#8217;equipollenza, stante le variabili cui la sua applicazione è sottoposta (TAR Piemonte 9 gennaio 2015 n 23).<br />
18. Risulta poi pacifico, che, per giurisprudenza consolidata, che i valori desumibili da un Contratto collettivo di lavoro non assumono valore inderogabile, e che possono subire delle variazioni in diminuzione, pur applicando il principio che i valori salariali determinati secondo la legge rimangono parametri di riferimento del giudizio di congruità.<br />
Valgono altresì i principi di diritto comunitario, i quali hanno stabilito che una retribuzione non adeguata del lavoro prestato dagli addetti al servizio pubblico possa incidere sulla affidabilità dell&#8217;offerta, sicché il pedissequo recepimento di trattamenti salariali di un qualunque contratto collettivo ad efficacia nazionale non è, di per sé, idoneo ad assolvere la stazione appaltante dall&#8217;obbligo di verificarne la congruità con riferimento ad un parametro puntualmente prestabilito (C d S 27 aprile 2012 n 2462).<br />
19. A tale proposito va aggiunto come la documentazione prodotta in causa non dimostra affatto l’incongruità dell&#8217;offerta economica della vincitrice, nè che essa sia illogica e non conforme al bando.<br />
In sostanza, posto che la legge di gara non obbligava all&#8217;utilizzo di uno specifico contratto collettivo nazionale, le affermazioni contenute nella censura si risolvono in un&#8217;inammissibile processo alle intenzioni.<br />
20. L&#8217;infondatezza dell’unica censura del ricorso principale esime il collegio da esaminare il ricorso incidentale, da considerarsi improcedibile per carenza di interesse, il quale comunque, basandosi su un presunto obbligo di modifica della polizza fideiussoria per quanto riguarda i termini, risulta infondato in quanto da un lato l&#8217;obbligo non viene sancito a pena di esclusione e d&#8217;altro lato in quanto l&#8217;integrazione e modifica dei termini della polizza potevano formare oggetto di soccorso istruttorio.<br />
21. In conclusione. l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso va rigettata, il ricorso stesso va rigettato laddove il ricorso incidentale risulta improcedibile.<br />
Le spese di giudizio si possono compensare nei confronti della controinteressata mentre per il resto fanno carico alla parte soccombente e sono poste a favore dell’amministrazione e vengono liquidate in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, rigetta il ricorso principale e dichiara improcedibile quello incidentale.<br />
Condanna parte ricorrente al rimborso a favore dell’amministrazione delle spese di giudizio che liquida in € 5.000 oltre agli oneri accessori; compensa le spese nei confronti della ditta controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore<br />
Manuela Sinigoi, Primo Referendario<br />
Alessandra Tagliasacchi, Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/03/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-27-3-2015-n-161/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2015 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/6/2012 n.161</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-14-6-2012-n-161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-14-6-2012-n-161/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/6/2012 n.161</a></p>
<p>Non va sospeso il decreto di aggiudicazione della gara a procedura aperta indetta dal Ministero per i beni culturali per progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori e forniture necessari alla ristrutturazione di un ex mattatoio da destinare a sede provvisoria del Museo nazionale d&#8217;Abruzzo: l’eventuale accoglimento del ricorso, basato sul</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-14-6-2012-n-161/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/6/2012 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-14-6-2012-n-161/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/6/2012 n.161</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto di aggiudicazione della gara a procedura aperta indetta dal Ministero per i beni culturali per progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori e forniture necessari alla ristrutturazione di un ex mattatoio da destinare a sede provvisoria del Museo nazionale d&#8217;Abruzzo: l’eventuale accoglimento del ricorso, basato sul preteso vizio di motivazione del giudizio a fondamento dell’aggiudicazione alla controinteressata, non comporterebbe l’automatica aggiudicazione in favore della ricorrente, richiedendo, quantomeno, una ulteriore valutazione delle rispettive offerte; sotto diverso profilo, prevale inoltre dell’interesse pubblico alla celere esecuzione dell’opera. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00161/2012 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00222/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 222 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Di Maulo Costruzioni Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Piergiorgio Merli, Riccardo Lopardi, con domicilio eletto presso avv. Riccardo Lopardi in L&#8217;Aquila, via A. De Gasperi, 67;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ati De Sanctis Spa</b> e <b>S.I.R.E.Co.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Linguiti, Francesco Bafile, con domicilio eletto presso avv. Francesco Bafile in L&#8217;Aquila, via Portella, 1 &#8211; Monticchio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DEL DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA IN DETTO DAL MIBAC PER L&#8217;AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL&#8217;EX MATTATOIO COMUNALE DA DESTINARE A SEDE PROVVISORIA DEL MUSEO NAZIONALE D&#8217;ABRUZZO.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali e di Ati De Sanctis Spa e S.I.R.E.Co.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che l’eventuale accoglimento del ricorso, basato sul preteso vizio di motivazione del giudizio a fondamento dell’aggiudicazione alla controinteressata, non comporterebbe l’automatica aggiudicazione in favore della ricorrente, richiedendo, quantomeno, una ulteriore valutazione delle rispettive offerte;<br />	<br />
Ritenuta, sotto diverso profilo, la prevalenza dell’interesse pubblico alla celere esecuzione dell’opera;<br />	<br />
Ritenuta, pertanto, l’insussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;<br />	<br />
Ritenuta la ricorrenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo – L’AQUILA,<br />	<br />
respinge l’istanza cautelare.	</p>
<p>Spese di fase compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elvio Antonelli, Presidente FF<br />	<br />
Paolo Passoni, Consigliere<br />	<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2012 n.161</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-4-2012-n-161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-4-2012-n-161/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-4-2012-n-161/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2012 n.161</a></p>
<p>Pres.ff C.L. Cardoni: Est. P. Ungari I. M. S.p.A. (avv. F. Pacciani, S. Starace e A. Formica) c/ H.W. S.r.l. (avv.ti G. Caia e A. Bartolini) W. S.p.A.; Regione Umbria; nei confronti di N. S.p.A. (avv.ti Carlo Baseggio e Fabrizio Figorilli) sulla disciplina applicabile a una procedura di dismissione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-4-2012-n-161/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2012 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-4-2012-n-161/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2012 n.161</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.ff C.L. Cardoni: Est. P. Ungari<br /> I. M. S.p.A. (avv. F. Pacciani, S. Starace e A. Formica) c/ H.W. S.r.l. (avv.ti G. Caia e A. Bartolini) W. S.p.A.; Regione Umbria; nei confronti di N. S.p.A. (avv.ti Carlo Baseggio e Fabrizio Figorilli)</span></p>
<hr />
<p>sulla disciplina applicabile a una procedura di dismissione del ramo di azienda di una società pubblica strumentale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Procedura di dismissione ramo di azienda – Disciplina applicabile – Principi desumibili dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Principio della lex specialis e della par condicio – Vi rientrano	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Procedura di dismissione ramo di azienda – – Offerte – Garanzie – Lex specialis – Garanzia fideiussoria definitiva ad hoc – Mancata presentazione &#8211; Esclusione – Necessità &#8211; Violazione dell’art. 46, co.1-bis D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. in relazione all’art. 75 D. Lgs. cit. – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Alla procedura per la selezione dell’acquirente del ramo di azienda di una società pubblica (più in particolare, procedura di selezione dell’acquirente del ramo “sanità” che la società HiWeb S.r.l., controllata al 100% da Webred S.p.a. (società a capitale pubblico totalitario ex art. 13 del d.l. 223/2006, convertito in legge 248/2006), sono applicabili, non direttamente tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, bensì i soli principi da esse desumibili, quali attuazione dei principi del Trattato, ivi compresi quelli del rispetto della lex specialis – che si concretizza, tra l’altro, nell’impossibilità di una sua disapplicazione, se non per effetto di una puntuale disposizione normativa – e della par condicio tra i concorrenti	</p>
<p>2. In una procedura per la selezione dell’acquirente del ramo di azienda di una società pubblica la violazione della clausola del bando di gara che prevede l’impegno del soggetto che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare, in caso di aggiudicazione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 20% dell’importo offerto per l’acquisto del ramo di azienda oggetto di dismissione, a copertura degli impegni assunti dal concorrente e riportati nel contratto di compravendita, comporta l’esclusione del concorrente anche in mancanza di espressa sanzione espulsiva, senza che ciò implichi violazione dell’art. 46 co- 1-bis D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in relazione all’art. 75 D. Lgs. cit. (nella specie, l’offerente aveva presentato, in luogo della speciale garanzia fideiussoria richiesta dal bando, un impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui all’art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 21 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>I. M. S.p.A., con sede in Trieste, rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Pacciani e Sergio Starace, con domicilio eletto presso Alessandro Formica in Perugia, via delle Fratte 2/P; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; H.W. S.r.l., con sede in Perugia, rappresentata e difeso dagli avv. Giuseppe Caia e Antonio Bartolini, con domicilio eletto presso Antonio Bartolini in Perugia, corso Vannucci, 10;<br />
&#8211; W. S.p.A.;<br />
&#8211; Regione Umbria; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
N. S.p.A., con sede in Bologna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Baseggio e Fabrizio Figorilli, con domicilio eletto presso Fabrizio Figorilli in Perugia, via Bontempi, 1; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
* con il ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; della mancata esclusione della NoemaLife S.p.A. dalla gara per la cessione del ramo di azienda “Sanità” della HiWeb S.r.l.;<br />	<br />
&#8211; in subordine, del bando di gara, nella parte in cui non esplicita la sanzione dell’esclusione per l’ipotesi di mancata presentazione dell’impegno del soggetto che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare, in caso di aggiudicazione definitiva,<br />
&#8211; in via ulteriormente gradata, del bando stesso, nella parte in cui prevede l’apertura in seduta riservata delle buste contenenti le offerte tecniche (Buste B), unitamente al verbale della Commissione di gara n. 2 in data 22 dicembre 2011;<br />	<br />
&#8211; dell’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale n. 5 in data 29 dicembre 2011;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, inclusi, ove necessario, gli atti di costituzione della HiWeb S.r.l. e di conferimento alla stessa del ramo d’azienda “Sanità”;<br />	<br />
<i>nonché per il risarcimento del danno conseguente;</i></p>
<p>** con i motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; dell’aggiudicazione definitiva comunicata con nota prot. 20 in data 11 gennaio 2012;<br />	<br />
&#8211; del diniego opposto con nota prot. 18 in data 11 gennaio 2012 all’accesso ai documenti costituenti l’offerta tecnica della NoemaLife S.p.A.; <br />	<br />
<i>nonché per il risarcimento del danno conseguente;</i></p>
<p>Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della HiWeb S.r.l. e della NoemaLife S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 marzo 2012 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La controversia riguarda la procedura di selezione dell’acquirente del ramo “sanità” che la società HiWeb S.r.l., controllata al 100% da Webred S.p.a. (società a capitale pubblico totalitario, che, nel rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 13 del d.l. 223/2006, convertito in legge 248/2006, produce beni e servizi strumentali alle attività istituzionali delle amministrazioni partecipanti), intende dismettere.<br />	<br />
La dismissione è riconducibile al comma 3 del predetto articolo 13, che, per assicurare il divieto imposto alle società strumentali di svolgere, anche tramite società partecipate, prestazioni a favore di soggetti diversi dalle amministrazioni di riferimento, richiede che queste attività siano cedute sul mercato &#8220;<i>nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica</i>&#8220;, oppure siano scorporate in società autonome ed indipendenti dalle società strumentali.<br />	<br />
La <i>lex specialis</i> (bando reso disponibile sul sito web della società, ed avviso per estratto pubblicato in data 21 novembre 2011) prevedeva il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 50/100 assegnati all’offerta economica (rialzo sul prezzo d’acquisto base stimato in euro 700.098,79) e 50/100 all’offerta tecnica (Business Plan, da valutare secondo i parametri e sottoparametri stabiliti dal bando).<br />	<br />
Hanno chiesto di partecipare sei imprese. Entro il termine, stabilito al 7 dicembre 2011, hanno presentato offerte soltanto la Insiel Mercato S.p.a. e la NoemaLife S.p.a.<br />	<br />
All’esito della procedura, è risultata aggiudicataria provvisoria la NoemaLife, con 100/100, mentre alla Insiel Mercato, odierna ricorrente, sono stati assegnati 72,5/100 (verbale n. 5 in data 29 dicembre 2011).<br />	<br />
2. Col ricorso introduttivo, la ricorrente impugna detto provvedimento, unitamente al bando presupposto ed alla mancata esclusione dell’aggiudicataria, deducendo i due ordini di censura indicati in prosieguo.<br />	<br />
Con motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnazione all’aggiudicazione definitiva, disposta in data 11 gennaio 2012 (e comunicata con nota in pari data, prot. n. 20), ed ha altresì impugnato il provvedimento in pari data, prot. 18, con cui le è stato negato l’accesso ai documenti costituenti l’offerta tecnica della NoemaLife.<br />	<br />
3. Resistono, controdeducendo puntualmente, la HiWeb S.r.l. e la NoemaLife S.p.a.<br />	<br />
4. Prima di esaminare le censure, va sottolineato che, nella seduta del 9 dicembre 2011, la Commissione di gara aveva rilevato che la documentazione presentata da NoemaLife non conteneva &#8220;<i>l’impegno del soggetto che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare, in caso di aggiudicazione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 20% dell’importo offerto per l’acquisto del ramo, a copertura degli impegni assunti dal concorrente e riportati nel contratto di compravendita</i>&#8221; richiesto dal bando (par. 7.2., pag. 8), bensì un impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui all’art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006.<br />	<br />
Pur rilevando che detto ultimo impegno &#8220;<i>non corrisponde alle richieste contenute nel bando</i>&#8220;, la Commissione, &#8220;<i>prendendo atto che il bando non contempla cause di esclusione in tal senso</i>&#8220;, aveva chiesto all’offerente di &#8220;<i>adeguare lo schema prodotto alle previsioni del suddetto bando</i>&#8220;, così come poi è avvenuto.<br />	<br />
4.1. Alla luce di quanto appena precisato, la ricorrente lamenta anzitutto che la Commissione non abbia provveduto ad escludere la controinteressata.<br />	<br />
Infatti, la sanatoria contrasta con l’articolo 13, commi 1 e 3, del d.l.. 223/2006, con i principi di non discriminazione e <i>par condicio</i> nelle procedure di gara ad evidenza pubblica ricavabili dal Trattato UE e dagli articoli 1, 2 e 27 del d.lgs. 163/2006, con gli articoli 46 e 75 del d.lgs. 163/2006, e dà luogo anche a falsa applicazione dell’articolo 7 del bando, nonché ad eccesso di potere per falsa causa, illogicità manifesta, difetto di motivazione e sviamento. Pertanto, a prescindere da un’espressa previsione a pena di esclusione, questa avrebbe dovuto comunque discendere dal carattere essenziale della dichiarazione mancante. <br />	<br />
4.2. Le parti resistenti obiettano che l’articolo 75 del Codice dei contratti pubblici non trova applicazione in una procedura di alienazione di un ramo d’azienda, il cui bando di gara non ne richiama, nemmeno implicitamente, i contenuti; mentre l’articolo 46 risulta correttamente applicato dalla Commissione di gara.<br />	<br />
Il Collegio osserva che la procedura in esame, non solo (per quanto sopra sintetizzato) presenta i tratti tipici di una procedura ad evidenza pubblica, ma è tale per disposizione normativa. Anche se, stante il carattere generico dell’articolo 13, comma 3, della legge 248/2006, devono ritenersi applicabili alla procedura in esame, non direttamente tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, bensì i soli principi da esse desumibili, quali attuazione dei principi del Trattato.<br />	<br />
Tra essi, quelli del rispetto della <i>lex specialis</i> – che si concretizza, tra l’altro, nell’impossibilità di una sua disapplicazione, se non per effetto di una puntuale disposizione normativa – e della <i>par condicio</i> tra i concorrenti.<br />	<br />
Peraltro, la difformità sembra indiscutibile, posto che l’articolo 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006, richiamato nella dichiarazione presentata dalla controinteressata, prevede una fidejussione calcolata al 10% dell’offerta presentata, mentre il par. 7.2. la richiede in misura pari al 20%.<br />	<br />
Trattandosi di difformità sostanziale rispetto ad una previsione univoca, non la si può ritenere frutto di mero errore materiale (caso mai, potrebbe ipotizzarsi una disattenzione nella lettura del bando, ma si tratterebbe di circostanza comunque imputabile al concorrente).<br />	<br />
Né, infine, può ritenersi – come pure sostengono le parti resistenti – che la funzione indennitaria della fidejussione e la sua estraneità alla valutazione comparativa delle offerte la renda irrilevante ai fini della <i>par condicio</i>, in quanto si tratta pur sempre di un impegno oneroso richiesto a tutti i concorrenti, e come tale avente carattere sostanziale. O che – come sostiene la stazione appaltante – la sanzione dell’esclusione prevista dal comma 8 del citato articolo 75, consegua soltanto alla totale omissione dell’impegno di garanzia, essendo evidente come non possa distinguersi la rilevanza della difformità in base all’entità di essa.<br />	<br />
4.3. Tuttavia, la controinteressata obietta anche che la previsione del par. 7.2. deve ritenersi nulla, in applicazione dell’articolo 46, comma 1-bis, del Codice (introdotto dal d.l. 70/2011), che ha previsto la tassatività delle clausole di esclusione valide, tra le quali non rientrerebbe quella del par. 7.2.<br />	<br />
Va ricordato che, secondo il predetto comma 1-bis: &#8220;<i>La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l&#8217;offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.</i> &#8220;.<br />	<br />
Giova altresì ricordare che l’articolo 75, ai commi 1 e 6, prescrive l’obbligo di corredare l&#8217;offerta di una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell&#8217;invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell&#8217;offerente, a garanzia della serietà dell’impegno di sottoscrivere il contratto e quale liquidazione preventiva e forfettaria del danno in caso di mancata stipula per fatto dell&#8217;affidatario. La norma non prevede, però, alcuna sanzione di inammissibilità dell’offerta o di esclusione del concorrente per l’ipotesi in cui la garanzia in parola non venga prestata; a differenza di quanto prevede, invece, il successivo comma 8, con riferimento alla garanzia fideiussoria del dieci per cento dell&#8217;importo contrattuale per l&#8217;esecuzione del contratto, qualora l&#8217;offerente risultasse affidatario, garanzia che parimenti deve essere presentata unitamente all’offerta.<br />	<br />
Il Collegio osserva che – pur nella incertezza interpretativa circa la portata del comma 1-bis dell’articolo 46, anche alla luce dell&#8217;orientamento inizialmente manifestato dall’A.V.C.P. (con un parere del 2 agosto 2011) circa la riconducibilità della mancata prestazione della cauzione provvisoria a tali ipotesi, quale condizione essenziale dell&#8217;offerta &#8211; la giurisprudenza sembra smentire la tesi delle parti resistenti.<br />	<br />
Infatti, sulla base del raffronto tra le due previsioni dell’articolo 75, suddette, è stato recentemente affermato (Cons. Stato, III, 1 febbraio 2012, n. 493) che:<br />	<br />
&#8211; l’interpretazione giurisprudenziale precedente l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 46, era nel senso che, assolvendo la cauzione provvisoria allo scopo di garantire la serietà dell’offerta, essa ne costituisse parte integrante e non elemento di<br />
&#8211; la novella legislativa impone una diversa interpretazione anche dell’articolo 75, valorizzando la diversa formulazione letterale del comma 6, in relazione al comma 8, e rendendo evidente l’intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata presta<br />
Sulla base di tale orientamento, il Collegio è portato a concludere che, anche volendo ritenere che l’articolo 46, comma 1-bis, esprima un principio applicabile alla gara in questione, dalla sua applicazione non possa discendere la nullità della clausola di cui al par. 7.2. <br />	<br />
Né, peraltro, viene argomentato dalla ricorrente che la clausola (pure impugnata) sia altrimenti illegittima.<br />	<br />
5. La fondatezza del primo ordine di censure comporta l’accoglimento del ricorso e determina l’annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione impugnati.<br />	<br />
6. Non vi è pertanto motivo per disporre l’acquisizione istruttoria richiesta dalla ricorrente; né può esaminarsi il secondo ordine di censure – con il quale la ricorrente, alla luce del principio evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, A.P., 28 luglio 2011, n. 13), lamenta che la Commissione di gara abbia aperto le Buste “B”, contenenti le offerte tecniche, in seduta riservata anziché pubblica (cfr. verbale n. 2 del 22 dicembre 2011) – in quanto dedotto espressamente in via subordinata, poiché volto ad ottenere la rinnovazione della gara.<br />	<br />
7. Stante la relativa novità ed incertezza del quadro normativo, sussistono motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di aggiudicazione impugnati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/04/2012</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-27-4-2012-n-161/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2012 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2012 n.161</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-18-4-2012-n-161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-18-4-2012-n-161/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-18-4-2012-n-161/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2012 n.161</a></p>
<p>L. Marzano Pres.ff &#8211; M. Poppi Est. A. El Mansouri (Avv. C. Lombardo) contro il Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato) sulla competenza a decidere un ricorso avverso il silenzio serbato su un&#8217;istanza per l&#8217;attribuzione della cittadinanza italiana Giurisdizione e competenza – Competenza territoriale &#8211; Silenzio su istanza per l’attribuzione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-18-4-2012-n-161/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2012 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-18-4-2012-n-161/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2012 n.161</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Marzano Pres.ff &#8211; M. Poppi Est. <br /> A. El Mansouri (Avv. C. Lombardo) contro il Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza a decidere un ricorso avverso il silenzio serbato su un&#8217;istanza per l&#8217;attribuzione della cittadinanza italiana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Competenza territoriale &#8211; Silenzio su istanza per l’attribuzione della cittadinanza – Impugnazione – Art. 13, comma 1 CPA – Applicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sui provvedimenti di attribuzione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., sussiste la competenza del TAR Lazio. Tuttavia lo specifico oggetto del giudizio in esame, costituito dal comportamento inerte dell’Amministrazione su una istanza per l’attribuzione della cittadinanza italiana, comporta l’applicabilità dell’art. 13, comma 1, c.p.a. in base al quale, “il tribunale amministrativo regionale e&#8217; comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all&#8217;ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 28 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Ali El Mansouri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Catia Lombardo, con domicilio eletto presso l’Avv. Roberto Ollari, in Parma, borgo Taccagni n. 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale di Bologna presso la quale è ex lege domiciliato in Bologna, via Guido Reni 4;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’illegittimo silenzio oltre i termini prestato sull’istanza e l’ordine di provvedere da parte dell’Amministrazione sull’istanza presentata dal ricorrente in data 31.01.2008, volta ad ottenere la cittadinanza italiana, con la nomina, fin da ora di un “commissario ad acta”.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorrente, in data 31 gennaio 2008, ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della L. n. 91/1992 cui l’Amministrazione non ha dato riscontro nonostante il decorso del termine di giorni 730 di cui all’art. 3 del DPR n. 362/1994.<br />	<br />
Con il presente ricorso, il ricorrente chiede:<br />	<br />
l’accertamento dell’illegittimo silenzio serbato dall’Amministrazione;<br />	<br />
l’acquisizione in via istruttoria di tutti gli atti adottati nel procedimento in corso;<br />	<br />
la nomina di un Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione in caso di perdurante inerzia della medesima.<br />	<br />
L’Amministrazione si è costituita in giudizio confutando le avverse doglianze e sostenendo, in particolare, la non perentorietà del termine invocato.<br />	<br />
All’esito della camera di consiglio del 4 aprile 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
Preliminarmente deve rilevarsi che in relazione ai provvedimenti di attribuzione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., sussiste la competenza del TAR Lazio.<br />	<br />
Parte ricorrente ritiene, tuttavia, che nel caso di specie, come affermato da un recente indirizzo giurisprudenziale (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 22 ottobre 2010, n. 4113), lo specifico oggetto del giudizio costituito da un mero comportamento inerte comporti l’applicabilità dell’art. 13, comma 1, c.p.a., in base al quale, “il tribunale amministrativo regionale e&#8217; comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all&#8217;ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”.<br />	<br />
Il Collegio ritiene di conformarsi al richiamato orientamento in quanto nel presente giudizio non è in discussione la legittimità del provvedimento attributivo dello status cui il ricorrente aspira ma unicamente la condotta inadempiente dell’Amministrazione cui è riconducibile il solo effetto processuale di legittimare l’istante ad attivare il giudizio avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a..<br />	<br />
Coerentemente con il principio espresso, in questa sede non potranno essere scrutinate tanto l’istanza istruttoria (peraltro ormai superata dalle produzioni processuali) quanto la domanda tesa alla nomina del commissario ad acta che presupporrebbe valutazioni che, per quanto sopra esposto, non sono di competenza di questo giudice.<br />	<br />
Quanto al merito, il ricorso è fondato. <br />	<br />
Il richiamato art. 3 del DPR n. 362/1994, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana” dispone che “per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda”.<br />	<br />
La richiamata disposizione configura in capo all’Amministrazione un preciso obbligo di determinarsi in ordine all’istanza del ricorrente adottando un provvedimento espresso (TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, 1 marzo 2011, n. 1874) che, non essendo ancora intervenuto nonostante lo spirare del termine legale, comporta l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
A nulla rileva, infatti, la circostanza rappresentata dall’Amministrazione con memoria depositata il 10 febbraio 2012, riferita all’intervenuto parere contrario formulato dalla Prefettura in data 25 ottobre 2010 che, semmai, connota di evidente gravità la successiva inerzia stante l’acquisizione di tutti gli elementi necessari a provvedere.<br />	<br />
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto.<br />	<br />
Le spese di giudizio devono essere poste a carico della resistente Amministrazione nella misura di € 1.500,00 oltre ad oneri di legge (12,5%, IVA e CPA) e deve essere disposta la comunicazione della presente decisione alla Corte dei Conti per le eventuali valutazioni di competenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto con conseguente obbligo del Ministero dell’Interno intimato di provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica della medesima se precedente.<br />	<br />
Manda alla Segreteria del Tribunale di comunicare la sentenza alla Corte dei Conti per ogni eventuale provvedimento. <br />	<br />
Spese a carico come da motivazione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Laura Marzano, Presidente FF<br />	<br />
Ugo De Carlo, Primo Referendario<br />	<br />
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-sentenza-18-4-2012-n-161/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2012 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.161</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-161/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-161/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.161</a></p>
<p>Non va sospesa l’esclusione da una gara di appalto somministrazione pasti, ritenuto che, in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, le esigenze del ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, valutata la revoca della gara dell’appalto nel corso della quale è</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione da una gara di appalto somministrazione pasti, ritenuto che, in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, le esigenze del ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, valutata la revoca della gara dell’appalto nel corso della quale è stato adottato il provvedimento di esclusione impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00161/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00238/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 238 del 2012, proposto da:<br />	<br />
Societa&#8217; <b>Cardamone Group S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Morrone, Emilio Martucci, con domicilio eletto presso Emilio Martucci in Catanzaro, via Madonna dei Cieli, 32;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori,Servizi e Forniture; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DEL PROVVEDIMENTO N 865/12 DI ESCLUSIONE GARA D&#8217;APPALTO	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che, in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, le esigenze del ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, valutata la revoca della gara dell’appalto nel corso della quale è stato adottato il provvedimento di esclusione impugnato;<br />	<br />
ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati non possa essere accolta;<br />	<br />
che debba essere fissata l’udienza per la trattazione di merito;<br />	<br />
che le spese della fase cautelare debbano essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda):<br />	<br />
Rigetta l&#8217;istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.	</p>
<p>Fissa la trattazione di merito all’udienza pubblica del 22 giugno 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della fase.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giovanni Iannini, Presidente FF<br />	<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Emiliano Raganella, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 23/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.161</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-161/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.161</a></p>
<p>Giuseppe Romeo – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del ricorso avverso la revoca dell&#8217;incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza Contratti della p.a. – Giurisdizione e competenza – Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza – Incarico – Revoca – Controversia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-161/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-8-2-2012-n-161/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2012 n.161</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Romeo – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del ricorso avverso la revoca dell&#8217;incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Giurisdizione e competenza – Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza – Incarico – Revoca – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’impugnazione dell’atto di revoca dell’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di attuazione integra una controversia che non ricade nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 7, d. lg. 2 luglio 2010 n. 104, poiché concerne la fase esecutiva del contratto con la p.a., in cui si configurano posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali e autoritativi della p.a., anche se la decisione dell&#8217;Autorità amministrativa in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell&#8217;atto amministrativo, il quale, per questo suo connotato, non cessa di operare nell&#8217;ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso R.G. n. 606 del 2009, proposto da </p>
<p>Lanfranco Bilotti, rappresentato e difeso dagli avv. ti Emilio Reitano Pandullo e Rossana Uva, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Catanzaro, via F. Crispi, n. 61; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di San Floro, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Caristo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tommaso Ricci in Catanzaro, via G. Alberti, n. 27;<br />
Ufficio Tecnico del Comune di San Floro, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Floro n. 14 del 10.03.2009, comunicata all’odierno ricorrente in data 21.03.2009, giusta attestazione delle Poste Italiane via internet, con la quale è stata disposta la revoca dell’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di attuazione conferito all’Ing. Lanfranco Bilotti, giusta Determina n° 129 del 9.09.2003 del Comune di San Floro, nonchè di tutti gli atti pregressi e derivati.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di San Floro; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato in data 14.05.2009 e depositato in data 28.5.2009, il ricorrente premetteva che, con Determina n° 129 del 9.9.2003, era stato incaricato, insieme ad altri professionisti, della redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per gli interventi di recupero e riqualificazione di Palazzo Pugliese, nonchè per la trasformazione e valorizzazione delle risorse ambientali per la creazione di un percorso naturalistico eco – compatibile.<br />	<br />
Precisava che, in data 13 maggio 2004, i professionisti precedentemente incaricati venivano nominati anche responsabili per il coordinamento tecnico e di previdenza sulla salute e sicurezza dei lavoratori e che, in particolare, il ricorrente, ing. Bilotti, veniva nominato coordinatore per la progettazione e la direzione dei lavori.<br />	<br />
Esponeva che la progettazione esecutiva veniva depositata con atto prot. n. 3395 del 26.09.2007 e che, a seguito di ciò, il Comune di San Floro indiceva una gara d’appalto per la realizzazione dei lavori, che venivano aggiudicati a due diverse imprese, e, cioè la ditta Torchia, per il percorso naturalistico eco – compatibile e la ditta Kairos Scral di Siracusa per il recupero di Palazzo Pugliese, la quale, a sua volta, faceva eseguire i lavori ad una propria impresa consorziata, la Polis S.r.l. di Monasterace.<br />	<br />
Con il presente ricorso, impugnava l’epigrafata Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Floro n. 14 del 10.03.2009, comunicata in data 21.03.2009, con la quale gli veniva revocato l’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di attuazione dei lavori.<br />	<br />
Dopo aver puntualmente ricostruito, mediante espressa menzione del vasto carteggio (prodotto in atti), una complessa vicenda, in punto di fatto caratterizzata da disaccordi e contestazioni, intercorsi fra l’impresa esecutrice dei lavori, il ricorrente stesso nella qualità di Direttore dei lavori, e l’Ufficio Tecnico Comunale, deduceva svariati profili di illegittimità, sia sotto il profilo della partecipazione procedimentale e del difetto motivazionale nonché per eccesso e sviamento di potere.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. <br />	<br />
Con atto depositato in data 4.6.2009, si costituiva il Comune di S. Florio per resistere al presente gravame ed eccepiva l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse a ricorrere, in quanto interposto unicamente avverso la Delibera di G.C. n° 14 del 10.03.2009, di conferma della Determinazione n. 1074 del 10.03.2009 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, nonostante l’atto lesivo di presunti diritti avanzati dal ricorrente, sarebbe da individuare nella Relazione del 10.03.2009 prot. n. 1074, a firma del R.U.P.<br />	<br />
Nel merito insisteva per l’infondatezza del ricorso, con conseguente statuizione anche in ordine alle spese. <br />	<br />
Con memoria depositata in data 19.5.2011, il Comune di S. Florio deduceva altresì difetto di giurisdizione, ribadendo anche le eccezioni e deduzioni di merito, già svolte.<br />	<br />
Con due distinte memorie, depositate, rispettivamente, alla data del 7.10.2011 e del 19.10.2011, il ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del giorno 10 novembre 2011, il ricorso passava in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Viene impugnata la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Floro n. 14 del 10.03.2009, con la quale è stata disposta la revoca dell’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di attuazione -conferita al ricorrente, ing. Lanfranco Bilotti, con Determina n° 129 del 9.09.2003 del Comune di San Floro- a seguito di una complessa vicenda, in punto di fatto caratterizzata da disaccordi e contestazioni, intercorsi fra l’impresa esecutrice dei lavori, il ricorrente stesso nella qualità di Direttore dei lavori, e l’Ufficio Tecnico Comunale.<br />	<br />
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune di San Floro con la memoria depositata in data 19.5.2011.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che la presente controversia non ricada nella sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell&#8221;art. 7 del D. L.gvo 2.7.2010 n. 104, innanzi tutto poiché concerne la fase esecutiva del contratto con la P.A., in cui si configurano posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali e autoritativi della Pubblica Amministrazione, anche se la decisione dell&#8221;Autorità amministrativa in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell&#8221;atto amministrativo, il quale, per questo suo connotato, non cessa di operare nell&#8221;ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti (Cass., SS.UU., 19 novembre 2001, n. 14539; T.A.R. Lazio, I, 19 febbraio 2003, n. 1269; T.A.R. Puglia &#8211; Lecce, 7 febbraio 2003, n. 420; T.A.R. Campania &#8211; Napoli, 22 settembre 2003, n. 11539 e dal ultimo Cass. SS.UU. 12.5.2006 n. 10998). <br />	<br />
Invero, nel caso di specie, l’atto impugnato appare qualificabile alla stregua di un atto di esercizio di poteri negoziali della P.A., che agisce &#8220;iure privatorum&#8221; ai fini della risoluzione o del recesso dal contratto di affidamento di progettazione e direzione dei lavori, ai sensi dell&#8221;art. 1373 c.c. (per inadempienze del professionista espressamente indicate), sebbene con eventuali &#8220;deviazioni&#8221; dovute alla natura pubblica di uno dei contraenti, che, comunque, non assumono connotati tali da non trasformare la natura privata del rapporto. <br />	<br />
Ad avviso del Collegio, nella specie, difetta l&#8221;esercizio di una potestà amministrativa, che costituisce il presupposto della “revoca&#8221; in senso proprio, a prescindere dalla formale “autoqualificazione” dell&#8221;atto ( &#8220;revoca&#8221;), che va valutato (anche ai fini della giurisdizione) non già in relazione al &#8220;nomen juris&#8221; attribuito dalla P.A., ma in relazione al tipo di potere esercitato ed alla posizione giuridica soggettiva di cui è titolare il destinatario. Ma, a ben vedere, nel caso di specie, la giurisdizione del G.O. va affermata anche in relazione al momento genetico del rapporto di conferimento, da parte dell’ente pubblico, dell’incarico professionale al soggetto non inserito nella struttura organica dell&#8221;ente stesso. In particolare, il conferimento, da parte di un Ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell&#8221;Ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l&#8221;iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, per cui appartiene alla sfera di cognizione del giudice ordinario la controversia concernente la revoca dell&#8221;incarico di progettazione affidato ad un libero professionista, ancorché unilateralmente disposta con atto autoritativo, poiché il potere esercitato inerisce ad un rapporto contrattualmente sorto e paritario al quale si riconnette altresì il recesso sostanzialmente operato e ricadente nella disciplina privatistica (conf.: T.A.R. Bari n. 715 del 27 ottobre 1997). <br />	<br />
Nella specie, a corroborare vieppiù tale convincimento di non spettanza della giurisdizione a questo Giudice, milita la valutazione dell&#8221;amministrazione posta a sostegno del provvedimento avente il nomen juris di “revoca”, che perimetra la fattispecie in un ambito riconducibile alla sfera di applicazione degli artt. 2224 cc. e 2237 c.c. <br />	<br />
Va, infine, osservato che la deliberazione comunale di revoca dell’incarico professionale, non essendo qualificabile come provvedimento autoritativo, ma come atto avente natura sostanziale di atto di recesso dal rapporto contrattuale (inquadrabile nella previsione dell&#8221;art. 2237 c.c.), è come tale sindacabile e disapplicabile da parte del giudice ordinario, a tutela del diritto a compenso che debba essere eventualmente riconosciuto al ricorrente, alla stregua della disciplina privatistica del rapporto (conf.: Cassazione Civile, Sez. Un., 17 novembre 1984 , n. 5833). <br />	<br />
In definitiva, nella specie, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione dell&#8221;A.G.O. <br />	<br />
Ne consegue l&#8221;inammissibilità dell&#8221;impugnazione, con preclusione al Collegio di procedere alla disamina di ogni altra questione in rito e nel merito della controversia, riservata al giudice ordinario. <br />	<br />
Alla declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo ed all&#8221;affermazione di quella del Giudice Ordinario consegue, peraltro, la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice Ordinario territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma II° del D. Lgvo 2.7.2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell’orientamento espresso da Corte cost. n. 77/2007 e Cass. S.S.U.U. n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della legge n. 69/2009. <br />	<br />
Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie .<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando essa al Giudice Ordinario territorialmente competente, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />	<br />
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Lopilato, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2012</p>
<p align=justify>
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