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	<title>1607 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1607 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2009 n.1607</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-11-2009-n-1607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-11-2009-n-1607/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2009 n.1607</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim L. F. (avv. P. Franceschi) c/ DIRIGENTE POLIZIA DI STATO &#8211; Compartimento POLIZIA FERROVIARIA di Cagliari; MINISTERO dell’ INTERNO, COMMISSIONE MEDICA di 2^ ISTANZA del COMANDO militare autonomo della Sardegna – comando del servizio sanità; COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA C/0 OSPEDALE MILITARE di Cagliari –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-11-2009-n-1607/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2009 n.1607</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-11-2009-n-1607/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2009 n.1607</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim<br /> L. F. (avv. P. Franceschi) c/ DIRIGENTE POLIZIA DI STATO &#8211; Compartimento POLIZIA FERROVIARIA di Cagliari; MINISTERO dell’ INTERNO, COMMISSIONE MEDICA di 2^ ISTANZA del COMANDO militare autonomo della Sardegna – comando del servizio sanità; COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA C/0 OSPEDALE MILITARE di Cagliari – centro militare di medicina legale; MINISTERO DIFESA (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla piena conoscenza ai fini del dies a quo del termine per l&#8217;impugnazione del provvedimento e sulla dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infarto al miocardio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale &#8211; Termine – Decorrenza – Elementi essenziali – Piena conoscenza – Estremi<br />
2. Pubblico impiego &#8211; Infermità e lesioni &#8211; Equo indennizzo – Rilevanza concausale del servizio – In caso di infarto al miocardio – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Al fine della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento, non basta la mera notizia della sua esistenza e del suo carattere sfavorevole per il destinatario, occorrendo conoscerne, invece, il contenuto per poter valutare se l&#8217;atto è illegittimo o meno; ne consegue che, laddove l&#8217;amministrazione comunichi l&#8217;esistenza di un provvedimento sfavorevole, senza la motivazione posta a corredo, il destinatario ha una mera facoltà, non un onere, di impugnare subito l&#8217;atto per poi proporre i motivi aggiunti, ma ben può attendere di conoscere la motivazione dell&#8217;atto per poter, una volta avuta conoscenza del contenuto dell&#8217;atto, quindi dell&#8217;effetto lesivo, valutare se impugnarlo o meno.(1)<br />
2. Va ammessa la rilevanza, anche solo concausale, del servizio nel determinismo dell&#8217;infarto del miocardio, trattandosi di patologia che, pur essendo caratterizzata dalla &#8220;multifattorialità&#8221; tipica delle affezioni cardiache, può essere scatenata da uno stimolo neurovegetativo, legato a una prestazione lavorativa particolarmente stressante e logorante protrattasi per lungo tempo; pertanto, è illegittimo il parere connotato da discrezionalità tecnica che, in presenza di attività svolta dal dipendente in modo impegnativo e stressante, ritiene di escludere ogni efficienza causale e concausale nel determinismo dell&#8217;infarto per l&#8217;esistenza di pregressi fattori di rischio.(2)<br />	<br />
(1) Nello stesso senso CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI – Sentenza 8 febbraio 2007, n. 522; contra Id., SEZIONE IV – Sentenza 12 giugno 2009 n. 3730, in questa rivista, secondo cui ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, con la locuzione “piena conoscenza” del provvedimento lesivo non deve intendersi che il destinatario debba conoscere l’atto in tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che egli sia stato edotto di quelli essenziali, quali l’autorità amministrativa che l’ha emanato, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto. Di conseguenza, in presenza di siffatti elementi, sull’interessato incombe l’onere della immediata impugnazione, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla sua conoscenza integrale emergano ulteriori profili di illegittimità.<br />	<br />
(2) Cfr. T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I BIS &#8211; Sentenza 19 giugno 2002 n. 5596, in questa rivista. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2001, proposto da:<br />
<B>L. F.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Piero Franceschi, con domicilio eletto presso Piero Franceschi in Cagliari, via Sonnino N.33; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;<b>DIRIGENTE POLIZIA DI STATO &#8211; Compartimento POLIZIA FERROVIARIA di Cagliari</b>,<br />
<b>-MINISTERO dell’ INTERNO.<br />
</b>&#8211;<b>COMMISSIONE MEDICA di 2^ ISTANZA del COMANDO militare autonomo della Sardegna – comando del servizio sanità</b>;<br />
&#8211;<b>COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA C/0 OSPEDALE MILITARE di Cagliari – centro militare di medicina legale</b>,<br />
&#8211;<B>MINISTERO DIFESA</B>,<br />
tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del DINIEGO RICONOSCIMENTO INFERMITA&#8217; DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO (per la patologia infarto acuto del miocardio), in particolare :<br />	<br />
-del verbale della commissione medica ospedaliera di prima istanza del 26/1/2001;<br />	<br />
-del verbale della commissione medica di seconda istanza del 26/7/2001;<br />	<br />
-della comunicazione del 26/9/2001, ricevuta l’1/10/2001, del commissario capo del compartimento di polizia ferroviaria della Polizia di Stato di Cagliari, di comunicazione della decisione assunta dalla commissione medica di seconda istanza;<br />	<br />
nonché di ogni altro atto presupposto, inerente, o consequenziale, anche se non conosciuto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di tutte le amministrazioni intimate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 07/10/2009 la dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Franceschi per il ricorrente e avvocato dello Stato Bonomo per le amministrazioni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’ispettore della polizia di Stato Loi Franco, in servizio dal marzo 1978, operante presso la questura di Oristano, il giorno 18 gennaio 1999 veniva colpito da un “infarto acuto inferiore” con conseguente necessità di sottoporsi (il 27/2/1999) all’intervento di angioplastica della coronaria destra con impianto di “stent”.<br />	<br />
Quel giorno aveva scortato (nel turno mattutino) un treno di tifosi da Oristano a Cagliari (10.40-13.10), e al rientro (nel turno pomeridiano), alle ore 15.15 aveva inseguito e fermato una persona straniera sospetta che si aggirava fra i binari della stazione ferroviaria di Oristano, compiendo degli sforzi per costringerlo ad entrare nel fabbricato viaggiatori.<br />	<br />
L’ispettore Loi in data 24/4/1999 ha presentato istanza per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infarto subìto.<br />	<br />
La commissione medica di 1^ istanza il 26/1/2001 ha negato il riconoscimento della dipendenza, ritenendo che “la patologia oggetto di richiesta riconosce un eziopatogenesi tuttora non del tutto sconosciuta, tuttavia vengono ritenuti fattori di rischio molto probabili la predisposizione eredo- costituzionale e l’ipercolesterolemia. Nell’anamnesi lavorativa svolta dall’interessato <non si rilevano elementi di rischi specifico e/o generico aggravato> tali da porre in rapporto di causa ed effetto la patologia oggetto di richiesta ed il servizio prestato”.<br />	<br />
L’interessato ha proposto ricorso alla commissione medica di 2^ istanza, producendo approfondita consulenza tecnica di parte di un cardiologo-medico legale dr. Montisci; la CMO di II°, in data 26 luglio 2001 ha confermato il provvedimento della CMO di primo grado considerando che “l’infarto del miocardio è un quadro di ischemia del miocardio dovuto a processi aterosclerotici delle coronarie <nel cui determinismo nessun evento di servizio può aver svolto un ruolo causale>”.<br />	<br />
La decisione è stata conosciuta dall’interessato il 24 settembre 2001; successivamente il 1° ottobre 2001 egli ha ricevuto, per posta, il provvedimento negativo che l’Amministrazione (Polizia di Stato- Compartimento Polizia Ferroviaria di Cagliari-Ufficio Agffari del Personale) provvedeva a comunicargli, facendolo, in sostanza, proprio.<br />	<br />
In pratica, aderendo al parere medico CMO che invocava esclusivamente a cause sostanzialmente costituzionali la patologia, come tali non riconducibili al servizio, la domanda non veniva accolta dall’Amministrazione (ancorchè in via implicita, per adesione al presupposto parere della CMO, con la sua formale comunicazione/notifica del mero parere negativo della CMO di 2^ istanza).<br />	<br />
In mancanza di formale adozione del provvedimento negativo da parte dell’amministrazione di appartenenza (Polizia di Stato) ed in considerazione dell’orientamento formatosi sull’articolo 5-bis della legge n. 472/1987 in ordine al carattere definitivo dei giudizi collegiali espressi dalle Commissioni medico ospedaliere, nonché in relazione al fatto che il Responsabile dell’Uffico personale dell’amministrazione di appartenenza aveva comunque provveduto alla notifica del giudizio della CMO di seconda istanza con nota del 26 settembre 2001, l’interessato ha ritenuto necessario proporre ricorso giurisdizionale.<br />	<br />
Con il ricorso notificato il 30 novembre 2001 e depositato il successivo 21/12 il ricorrente ha sostenuto che negli anni di servizio svolti dal 1978 in poi è stato sottoposto a disagi di natura climatico ambientale in “servizi di scorta, di pattuglia e di ordine pubblico, che hanno verosimilmente configurato nel complesso una situazione di <stress cronico>. In particolare si sostiene che è nota la rilevante incidenza sull’insorgenza dell’infarto del miocardio di fattori fisici come lo stress, lo spasmo, la fatica ed il freddo.” E’ stata depositata in giudizio anche la consulenza tecnica di parte di un cardiologo-medico legale (dr. Montisci) che era stata redatta per la Commissione medica di 2^ istanza..<br />	<br />
Sono state formulate, in ricorso, le seguenti censure di diritto:<br />	<br />
violazione dell’articolo 64 del d.p.r. n. 1092/1973 e dei principi generali in materia di riconoscimento della causa di servizio;<br />	<br />
eccesso di potere, carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà;<br />	<br />
violazione dell’articolo 5 del d.p.r. n. 349/1994 – difetto di istruttoria – eccesso di potere.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio tutte le amministrazioni chiamate in causa, tramite l’avvocatura dello Stato, che ha prodotto tutti gli atti e documenti, ha eccepito la tardività del ricorso (rispetto alla notifica del 24.9.2001 del parere CMO di 2^istanza, compiuta dall’addetto –non meglio specificato- appartenente al Compartimento di Polizia Ferroviaria), ha affermato la carenza di legittimazione passiva del Ministero della difesa, ed ha chiesto, comunque, il rigetto dell’impugnazione.<br />	<br />
All’udienza del 7 ottobre 2009 il ricorso è stato spedito in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I) Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura dello Stato.<br />	<br />
Il ricorso è stato presentato per la notifica il 30 novembre 2001; la decisione negativa, ma in termini di mero “parere” della commissione medico ospedaliera di seconda istanza del 26 luglio 2001, è stata “notificata” all’interessato personalmente il 24 settembre 2001, peraltro senza consegna di copia del provvedimento. La decisione formale di “adeguamento” e condivisione da parte dell’Amministrazione d’appartenenza (Polizia di Stato) al parere espresso dalla CMO di 2° grado è avvenuta solo successivamente con la nota trasmessa (da parte dell’organo competente Ufficio personale) per posta il 26-28 settembre 2001, ricevuta dal ricorrente il 1 ottobre 2001 (doc. n. 7 del fascicolo ricorrente).<br />	<br />
Solo il dispositivo della decisione assunta con il provvedimento del 26 luglio 2001 della CMO di seconda istanza, che ha confermato il giudizio espresso dalla CMO di prima istanza del 26/1/2001, è stato, in sostanza, portato a conoscenza dell’interessato già il 24 settembre 2001 alle ore 17 (la relata di notifica è stata apposta sul retro del provvedimento, ma la copia gli è stata consegnata solo successivamente), con sottoscrizione sia da parte del ricorrente Loi Franco, sia da parte dell’addetto alla notifica Loche (doc. n. 11 del fascicolo dall’avvocatura – deposito del 22.4.2002). <br />	<br />
Ma il provvedimento dell’Amministrazione è stato assunto successivamente (con la trasmissione formale del parere, con implicito adeguamento al suo contenuto).<br />	<br />
Il parere CMO non sarebbe stato, del resto, autonomamente impugnabile, trattandosi di mero atto endo-procedimentale (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 giugno 2008 , n. 5665; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 marzo 2007 , n. 1788 e sez. VII, 14 febbraio 2007 , n. 1086; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 17 ottobre 2005 , n. 2061; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 01 dicembre 2004 , n. 6192).<br />	<br />
Sia l’ininpugnabilità diretta del parere, sia la circostanza inerente la mancata “consegna di una copia” del provvedimento (documentata nella medesima relata, con la espressa cancellatura della frase prestampata) consente di affermare che il ricorso è stato promosso tempestivamente rispetto alla successiva comunicazione del documento (avvenuta l’1.10.01), ed è quindi ricevibile, avendo il ricorrente solo in quel momento potuto concretamente disporre di tutti gli elementi della decisione effettivamente assunta dalla propria Amministrazione (anch’essa negativa, in adeguamento) per consentire la propria tutela con una difesa tecnica, ai fini della presentazione (poi ritualmente avvenuta) dell’impugnazione giurisdizionale dell’atto dell’Amministrazione d’appartenenza che definiva (ancorché implicitamente) il procedimento.<br />	<br />
In merito alle questioni del “dies a quo” va rilevato che addirittura il Consiglio Stato , sez. VI, 08 febbraio 2007, n. 522 ha affermato (in fattispecie di già avvenuta acquisita conoscenza parziale dell’atto finale – nel ns caso la conoscenza dell’atto finale si è avuta solo l’1.10.01) che “Al fine della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento, non basta la mera notizia della sua esistenza e del suo carattere sfavorevole per il destinatario, occorrendo conoscerne invece il contenuto per poter valutare se l&#8217;atto è illegittimo o meno. Ne consegue che laddove l&#8217;amministrazione comunichi l&#8217;esistenza di un provvedimento sfavorevole, senza la motivazione posta a corredo, il destinatario ha una mera facoltà, non un onere, di impugnare subito l&#8217;atto per poi proporre i motivi aggiunti, ma ben può attendere di conoscere la motivazione dell&#8217;atto per poter, una volta avuta conoscenza del contenuto dell&#8217;atto, quindi dell&#8217;effetto lesivo, valutare se impugnarlo o meno.”<br />	<br />
Di recente anche il T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 5 maggio 2009 , n. 2360 e 24 marzo 2009 , n. 1595 ha affermato (nello stesso senso) che “nel caso in cui ancora non si conosca l&#8217;effettiva motivazione del provvedimento, non è configurabile per l&#8217;interessato l&#8217;onere di una doppia impugnazione (prima con il ricorso introduttivo e poi con i motivi aggiunti) e deve invece essere affermato il principio secondo il quale, in tale ipotesi (in cui sia stata comunicata l&#8217;esistenza del provvedimento, senza la motivazione), il destinatario ha una mera facoltà, non un onere, di impugnare subito l&#8217;atto e poi articolare i motivi aggiunti, ben potendo attendere di conoscere la motivazione dell&#8217;atto per valutare se impugnarlo o meno: ciò in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 3, l. n. 241 del 1990, la motivazione non ha carattere opzionale ma è obbligatoria, sicché la mera notizia che esiste un provvedimento non può essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo” (così anche T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 23 gennaio 2008 , n. 105). <br />	<br />
Sempre il Consiglio Stato , sez. VI, 16 giugno 2005 , n. 3167 ha sostenuto che “La conoscenza piena del provvedimento amministrativo richiede la conoscenza del contenuto essenziale dell&#8217;atto, non potendo il termine per l&#8217; impugnazione decorrere dalla semplice conoscenza del contenuto dispositivo sfavorevole dell&#8217;atto, ma occorrendo anche la consapevolezza dei vizi da cui eventualmente l&#8217;atto è affetto, conseguita attraverso la valutazione della motivazione , della quale sia stata data comunicazione formale o di cui l&#8217;interessato abbia altrimenti acquisito conoscenza nel suo contenuto essenziale.” (analoga Consiglio Stato , sez. VI, 07 giugno 2005 , n. 2937). <br />	<br />
Analogamente per il T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 16 marzo 2007 , n. 790 “Il termine di sessanta giorni, previsto dall&#8217;art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 per impugnare un provvedimento che si assume lesivo, decorre dal momento in cui il soggetto destinatario del provvedimento stesso ha avuto conoscenza dei contenuti motivazionali di quest&#8217;ultimo, non essendo sufficiente in proposito la mera conoscenza del carattere sfavorevole della determinazione nella specie assunto dalla pubblica amministrazione e non potendosi pretendere la proposizione di una doppia impugnazione, ossia dapprima del provvedimento in quanto tale e poi della sua motivazione”.<br />	<br />
A maggior ragione, nel caso di specie, ove il ricorrente, prima della formale comunicazione, non conosceva l’orientamento assunto, in definitiva, dalla propria Amministrazione (ma solo il parere della CMO, oltretutto non autonomamente impugnabile).<br />	<br />
***<br />	<br />
II) Va disposta l’estromissione del Ministero della Difesa, come richiesta dall’Avvocatura, per difetto di legittimazione passiva delle Commissioni mediche ospedaliere (cfr. TAR Sardegna, II, 1575 del 15.11.2004; TAR Puglia, Bari, n.667 e 668/2004; TAR Piemonte n. 1205 del 4.10.2003; TAR Toscana, II, 579/2000; TAR Lombardia n. 159 del 21.1.1999).<br />	<br />
***<br />	<br />
III)<br />	<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />	<br />
L’Ispettore Loi è stato colto da infarto all’età di 41 anni.<br />	<br />
I valori di colesterolo e trigliceridi, dalle analisi compiute il giorno successivo al ricovero (cfr. referto del 19.1.1999 depositato in giudizio da entrambe le parti) segnalavano la sussistenza di valori “superiori ai limiti”:<br />	<br />
240 per il colesterolo totale (valori di riferimento: 140-220) e 206 per i trigliceridi (a fronte del valore 30-170 per i parametri normali).<br />	<br />
L’”ipercolesterolemia” risultava anche esplicitamente indicata nella cartella clinica all’atto del ricovero del 18.1.1999 (cfr. doc. 3 del deposito del 7.8.2009 dell’Avvocatura e doc. 7 del deposito del 22.4.2002), nell’ambito dell’ “anamnesi patologica remota” – sub voce “varie” .<br />	<br />
Questo dato, quindi, risulta assodato (sussistenza, in sostanza, di un moderato rischio individuale costituzionale).<br />	<br />
Non si rinveniva, invece, né familiarità né ipertensione.<br />	<br />
Sussistendo una solo “moderata” predisposizione soggettiva alle patologie del sistema vascolare, si tratta di verificare se, nel caso di specie, potevano esservi, a livello “concausale”, concreti fattori di “rischio” lavorativo.<br />	<br />
Si premette che il ruolo concausale di un fattore può assumere rilievo (ai fini dell’accertamento della dipendenza della causa di servizio) solo qualora questo incida (quale rischio “specifico”) in modo evidente, costante e duraturo nel tempo.<br />	<br />
Si ammette, cioè, con riferimento all’ infermità « infarto » la possibilità della dipendenza da causa di servizio, nonostante la prevalente natura degenerativa, laddove risulti attestata un&#8217;attività lavorativa “particolarmente impegnativa e stressante” del dipendente (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 14 novembre 2007 , n. 2716).<br />	<br />
Cioè ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infarto del miocardio è necessaria la prova dell&#8217;espletamento di attività lavorativa “particolarmente stressante e logorante protrattasi per lungo tempo” (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 14 dicembre 2006 , n. 10555).<br />	<br />
Nel caso in cui l&#8217;infermità sia costituita da un infarto, l&#8217;insorgenza di detta patologia, ancorché in presenza di un substrato endogeno-costituzionale, è più frequente in soggetti sottoposti a “forte affaticamento fisico e psichico”, costituendo tale fattore una concausa efficiente e concorrente nel determinismo dell&#8217;infarto stesso (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 settembre 2007 n. 8918 e TAR Lombardia, Brescia, I, 655 16.6.2008). <br />	<br />
In sostanza il giudizio di esclusione della dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infermità &#8220;infarto del miocardio&#8221; per il solo fatto della preesistenza di fattori di rischio, in fattispecie nella quale sia documentata l&#8217; “attività continuativa particolarmente impegnativa e stressante” del pubblico dipendente, costituisce affermazione di criterio tecnico inadeguato (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 20 dicembre 2004 , n. 16731).<br />	<br />
In sintesi “l&#8217;esistenza di un carattere endogeno e costituzionale della cardiopatia ischemica o la predisposizione ad essa non possono essere considerati di ostacolo all&#8217;eventuale riconoscimento della causa di servizio, dovendosi poter escludere con certezza che il servizio abbia provocato l&#8217;episodio acuto” (Consiglio Stato , sez. VI, 25 luglio 2006 , n. 4624).<br />	<br />
Occorre, quindi, verificare se nell’attività lavorativa del ricorrente possano individuarsi tali profili di incidenza.<br />	<br />
In domanda, per il riconoscimento della causa di servizio, del 14.4.1999, presentata il 24/4 (doc. n. 1 Avvocatura) l’Ispettore Loi dichiarava che:<br />	<br />
-aveva svolto sempre gravosi e delicati servizi di Polizia (presso il Reparto Celere di Roma dal novembre 1978 al gennaio 1981; presso il V Gruppo Volanti di Roma dal febbraio 1981 al novembre 1985; presso il Posto Polfer di Chilivani dal novembre 1985 al<br />
-in particolare il giorno dell’accaduto (il 18.1.1999) aveva svolto, al mattino, il servizio di scorta al treno dei tifosi del Cagliari ed inseguito, nel pomeriggio, un tedesco che si aggirava fra i binari.<br />	<br />
*<br />	<br />
Istruito il procedimento il 15 febbraio 2000 il Dirigente del Servizio Sanitario (Medico Principale dr. M. Carpineti) della Polizia di Stato, trasmettendo all’Ufficio del Personale Polfer di Cagliari il proprio giudizio (tale dichiarazione medica è stata acquisita in quanto specificamente prescritta dall’art. 5 del RD n. 1024 del 15.4.1928). Dopo aver esaminato la documentazione a corredo della pratica sanitaria, “favorevole” al dipendente, egli affermava, nel peculiare esercizio delle sue funzioni:<br />	<br />
-“che l’Ispettore Loi è stato sottoposto a causa del servizio svolto a disagi di natura climatico-ambientale, in servizi di scorta, di pattuglia e in servizi di ordine pubblico, che hanno verosimilmente configurato nel complesso, una situazione di <stress	
-“che tra le cause che vanno prese in considerazione nella patogenesi dell’ischemia acuta del miocardio, gioca un ruolo determinante uno stato di <stress cronico>;”<br />	<br />
-“che l’infermità sofferta è da considerarsi contratta in servizio e dipendente da causa di servizio” (cfr. doc. n. 2 del ricorrente, deposito del 21.12.2001). <br />	<br />
Immediatamente dopo, il 21.2.2000, anche il Dirigente della Polizia di Stato – Polfer di Cagliari, in sede di rilascio del parere –anch’esso“favorevole”-, riteneva che “detta malattia (infarto acuto del miocardio) sia da ritenersi SI dipendente da causa di servizio” (cfr. doc. n. 3 del ricorrente, deposito del 21.12.2001 e doc. 3 Avvocatura).<br />	<br />
In sostanza con il parere della CMO di I° grado si è creata “discordanza” con il parere espresso dal Comandante del Corpo, con conseguente necessità di richiesta di ulteriore parere da parte della CMO di seconda istanza (al quale si rivolgeva anche l’interessato per non accettazione del giudizio della CMO di primo grado, con produzione di consulenza tecnica di parte).<br />	<br />
Sebbene dagli atti istruttori emerga che era stato adeguatamente (e positivamente) valutato dall’Amministrazione il ruolo “concausale” del fattore di rischio del servizio svolto dall’interessato (le cui caratteristiche erano state evidenziate dai 2 atti sopracitati –Medico Principale della Polizia di Stato-Questura di Cagliari; e Dirigente Polfer di Cagliari), la successiva decisione è stata, invece, negativa in quanto le CMO hanno ritenuto, nella loro autonomia di giudizio, che il servizio svolto non avesse le caratteristiche idonee per poter influire, con ruolo concausale, nel determinismo della malattia.<br />	<br />
***<br />	<br />
Si premette che il potere di discrezionalità tecnica attribuito ad un soggetto pubblico è sindacabile non solamente in base al mero controllo formale ed estrinseco dell&#8217;iter logico seguito per giungere alla determinazione conclusiva (secondo i canoni di congruità e ragionevolezza), ma è anche censurabile per l&#8217;attendibilità o meno delle operazioni tecniche condotte, sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 11/4/2006 n. 2001; Consiglio Stato , sez. IV, 09 aprile 1999, n. 601; TAR Sardegna, I, 1550 del 16.10.2009).<br />	<br />
Il Collegio ritiene che la peculiare attività del soggetto (scorte, pattugliamenti, turni di notte, …….) non sia stata adeguatamente valutata nell’analisi, quanto meno, del nesso “concausale” nell’insorgenza della patologia cardiaca.<br />	<br />
L’art. 64 3° comma del DPR 1092/1973 afferma che si considerano dipendenti da fatti di servizio quando questi ne siano stati “causa ovvero concausa efficiente e determinante”.<br />	<br />
La sostanziale omessa considerazione di tale elemento (semplicemente lo si nega) impone la rivalutazione, da parte dell’Amministrazione, del ruolo svolto dal servizio –quale fattore concausale-, alla luce delle considerazioni operate dalla giurisprudenza sopra richiamata (specifica per i casi di infarto), che dichiara che la patologia cardiaca ben può ricollegarsi, anche, al servizio, qualora questo risulti svolto in regime di forte stress psico-fisico. <br />	<br />
Pure la approfondita consulenza di parte (del cardiologo D. Montisci del 15.3.2001, predisposta per il giudizio medico di II^ istanza), prodotta in giudizio dal ricorrente (in copia non firmata, ma adeguatamente sottoscritta in tutte le pagine nella copia prodotta dall’Avvocatura, cfr. doc. n. 10 della produzione del 22.4.2002, in quanto essa era stata predisposta per la CMO di 2^ istanza), esprime la considerazione medica che “l’infarto non insorge solo ed esclusivamente per fattori degenerativi di tipo aterosclerotico, a prevalente predisposizione costituzionale, bensì anche per fattori che si acquisiscono nella vita di relazione e di lavoro, e che quasi sempre agiscono come fattori scatenanti e quindi sul piano medico-legale di rilevante importanza perché sono concause efficienti e preponderanti nel determinismo dell’infermità”.<br />	<br />
La “modesta” dislipidemia (valore totale colesterolo e trigliceridi superiori ai limiti ) è l’unico fattore di rischio che è stato riscontrato nel caso di specie (a fronte di HDL buono –cfr. le stesse analisi del 19.1.1999-; valori normali della pressione; soggetto non fumatore; mancanza di familiarità –cfr. cartella clinica del ricovero-); erroneamente, quindi, nella relazione del Colonnello medico G. De Simone del 14.4.2009, prodotta in giudizio dall’Avvocatura, doc. n. 2 della produzione del 7.8.2009, si afferma, invece, che sarebbero stati riscontrati “alti livelli di LDL”.<br />	<br />
Non sono stati comunque adeguatamente considerati dalle CMO “lo stress emotivo, lo sforzo fisico intenso, il persistente affaticamento” (che, nella relazione medica di parte –pag. 8- vengono indicati come possibili cause, il giorno 18.1.99, della “rottura della placca, iniziando una cascata di eventi che porta all’infarto miocardico acuto”), elementi che l’Amministrazione stessa, in sede di acquisizione dei pareri, anche medici, in corso di procedimento aveva, invece, ritenuto sussistere.<br />	<br />
In sostanza la valutazione compiuta dalle CMO ( di prima e seconda istanza) è generica, limitandosi a sostenere che “non si rilevano fattori di rischio specifico e/o generico aggravato”, negando l’analisi approfondita delle reali modalità di svolgimento del servizio, sottovalutando lo stress maturato sia, in acuto, nella giornata del 18.1.1999 (scorta ai tifosi del Cagliari calcio e inseguimento di uno straniero), che quello accumulato nel corso degli anni,(in servizio dal 1978: Celere Roma; volante Roma; Polfer). L’Amministrazione non ha, cioè, colto ed analizzato tutti i profili realmente concausali, e ciò, oltretutto, sebbene altri due pareri, interni all’Amministrazione (succitati, entrambi del febbraio 2000), fossero stati espressi in modo favorevole, proprio in riferimento alle “peculiari mansioni” ed al riconosciuto grave “stress psico-fisico” riconosciuto in capo all’Ispettore di Polizia ricorrente (sia nella giornata dell’infarto, che nel servizio continuativo precedentemente svolto).<br />	<br />
Solo con la “successiva” (rispetto agli atti impugnati) relazione del Colonnello medico Oliverio, del 28.3.2002, predisposta per l’odierno giudizio, si sostiene che le mansioni svolte dal dipendente, descritte nella relazione di servizio del 28.4.1999 –dr. Pacella-, rappresenterebbero un fattore troppo generico, condiviso da tutti gli addetti nel medesimo ambito lavorativo, inidoneo a creare una “verosimile condizione di stress cronico” (come , invece, era stato sostenuto dal Medico Principale-Dirigente del Servizio sanitario- nel caso specifico) e non in grado di soddisfare un rischio “specifico o generico aggravato” di insorgenza della patologia cardiovascolare.<br />	<br />
Si sostiene, in questa “nuova” sede, che “dai rapporti informativi allegati viene evidenziata una condizione lavorativa apparentemente normale, pur nella specificità della mansione, senza segnalare nessun elemento particolare per gravità o straordinarietà legato all’attività di servizio”. Si afferma, quindi, che il parere espresso dal dr. Carpineti, Dirigente del Servizio sanitario- Medico Principale della Polizia di Stato della Questura di Oristano, sarebbe “un giudizio non adeguatamente circostanziato” (in relazione allo “stress cronico” maturato con le mansioni di scorta, pattuglia e servizi di ordine pubblico).<br />	<br />
Ma tali valutazioni, oltre ad essere “esterne “ al presente giudizio, in quanto formulate solo successivamente, non tengono in alcun conto del concreto svolgimento dei fatti nella giornata del 18.1.1999, quando il ricorrente non ha svolto ordinarie mansioni d’ufficio, ma è stato addetto ad una “servizio non programmato” di scorta al treno dei tifosi del Cagliari calcio da Oristano a Cagliari.<br />	<br />
Neppure risultano analizzati, nei pareri forniti dalle 2 CMO qui impugnati (gli unici organi collegiali competenti a rilasciare la appropriata valutazione), con idonea contromotivazione, i pareri espressi all’interno dell’Amministrazione nel 2000 e la dettagliata consulenza di parte prodotta alla CMO di 2° grado, con l’effetto che i giudizi negativi espressi si presentano del tutto immotivati, in quanto rispetto ai suddetti atti nulla si deduce, meramente negando la sussistenza del presupposto.<br />	<br />
Invece va ammessa la rilevanza, anche solo concausale, del servizio nel determinismo dell&#8217;infarto del miocardio, trattandosi di patologia che, pur essendo caratterizzata dalla &#8220;multifattorialità&#8221; tipica delle affezioni cardiache, può essere scatenata da uno stimolo neurovegetativo, legato a una prestazione lavorativa particolarmente stressante e logorante protrattasi per lungo tempo. È, quindi, illegittimo il parere connotato da discrezionalità tecnica che, in presenza di attività svolta dal dipendente in modo impegnativo e stressante, ritiene di escludere ogni efficienza causale e concausale nel determinismo dell&#8217;infarto per l&#8217;esistenza di pregressi fattori di rischio (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 11 ottobre 2004 , n. 10708).<br />	<br />
In definitiva il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
Ne deriva l’ obbligo di rinnovo del procedimento (entro 30 giorni) con la doverosa considerazione degli elementi segnalati nella presente decisione ai fini della formulazione del nuovo giudizio, ed in particolare con esplicita analisi :<br />	<br />
-del servizio concretamente svolto dal ricorrente, con particolare riferimento alla giornata del 18.1.99, e se idoneo, in generale, a creare una situazione di cronico stress emotivo;<br />	<br />
-del parere fornito dal Medico Principale dr. Carpineti del febbraio 2000;<br />	<br />
-della consulenza di parte dr. Montisci del marzo 2001.<br />	<br />
Le spese e gli onorari di giudizio vanno posti a carico dell’Amministrazione d’appartenenza (Ministero dell’Interno) e quantificati in dispositivo.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
-Accoglie il ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati; <br />	<br />
-estromette il Ministero della Difesa dal presente giudizio.<br />	<br />
-condanna l’Amministrazione al pagamento di Euro 3000,00 (tremila/00) , in favore del ricorrente, per spese ed onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari in camera di consiglio nei giorni 07/10/2009 e 4.11.2009, con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore</p>
<p><b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/11/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-11-2009-n-1607/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2009 n.1607</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2005 n.1607</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-2-3-2005-n-1607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-2-3-2005-n-1607/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-2-3-2005-n-1607/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2005 n.1607</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, Est. Scala è illegittima l&#8217;esclusione di un candidato a concorso per ammissione a Corso di carabinieri effettivi fondata su un accertamento generico del requisito morale Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Carenza del requisito morale accertato in modo generico – Esclusione del candidato – Legittimità – Non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-2-3-2005-n-1607/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2005 n.1607</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-2-3-2005-n-1607/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2005 n.1607</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, Est. Scala</span></p>
<hr />
<p>è illegittima l&#8217;esclusione di un candidato a concorso per ammissione a Corso di carabinieri effettivi fondata su un accertamento generico del requisito morale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Carenza del requisito morale accertato in modo generico – Esclusione del candidato – Legittimità – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima  l’esclusione di un candidato da un concorso per ammissione a Corso di carabinieri effettivi, fondata sulla base di un’asserita carenza del requisito morale accertato in modo generico, con riferimento a circostanze che non possono essere ragionevolmente considerate pregnanti a tali fini ( nella fattispecie l’appartenenza  ad un nucleo familiare di estimazione morale non indiscussa)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è illegittima l’esclusione di un candidato a concorso per ammissione a Corso di carabinieri effettivi fondata su un accertamento generico del requisito morale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
–	Sez. 1^ bis –</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7655/97, proposto da<br />
<b>VERDE Salvatore</b>, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto introduttivo, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Romano e Michele Cioffi, con i quali è elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Mauro Stella, in Roma, v. Trionfale, n. 21,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO della DIFESA</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
&#8211;	della determinazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, prot. RECO n. 113757/61 – 1 del 13 febbraio 1997, notificata in data 3 aprile 1997, con la quale è stata determinata l’esclusione del ricorrente dal concorso per l’ammissione l 107° Corso dei carabinieri effettivi;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti antecedenti e preparatori, connessi, consequenziali e successivi, nessuno escluso ed eccettuato; 																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati<br />
per la declaratoria<br />
del diritto del ricorrente ad essere ammesso al 107° Corso di carabinieri effettivi; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione intimata;</p>
<p>Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Viste le ordinanze n. 1743/97 del 23 giugno 1997, e n. 78/98 del 12 gennaio 1998;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del 7 aprile 2004 il Primo Referendario Donatella Scala;<br />
Udito l’avv. Stella, su delega dell’avv. Romano, per il ricorrente e l’avv. dello Stato Elena Pino per la resistente Amministrazione;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, notificato il 22 maggio 1997, e depositato il successivo 4 giugno, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’intimato Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri lo ha escluso dalla selezione pubblica per l’ammissione al 107° Corso di 1.400 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, a mente del disposto di cui all’art. 4 del relativo bando, per non essere in possesso dei requisiti morali e di condotta richiesti dall’art. 26, legge 1.2.1989, n. 53, nonchè di quelli previsti dall’artt. 17, comma 2, legge 11.7.1978, n. 382.<br />
Ha, pertanto, dedotto il difetto di motivazione, non essendo indicate le ragioni ed i presupposti di fatto che hanno indotto l’intimata Amministrazione ad adottare il provvedimento espulsivo, ritenendo, per mera supposizione, che lo stesso possa essere stato determinato dal fatto che un fratello del ricorrente sia tossicodipendente, peraltro in cura presso il Servizio Tossicodipendenze – SERT, dell’ASL 2 di Aversa.<br />
L’avversata determinazione non sarebbe, dunque, supportata da congrua motivazione, apparendo improprio il riferimento alla mancanza dei requisiti di cui all’art. 26, legge 53/89, non essendo riferibile al ricorrente l’appartenenza a famiglia di discussa estimazione morale, nè potendo legittimamente essere contestati al ricorrente comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza, in assenza di ogni valutazione di specifici fatti obiettivamente verificabili.<br />
Nel rilevare come nemmeno la circostanza che il congiunto, peraltro non convivente, sia tossicodipendente potrebbe risolversi in un giudizio di riprovevolezza morale, attesa la natura di patologia medica cui detto stato va ricondotto, oggetto di trattamento terapeutico sin dal 1990, conclude il ricorrente per l’accoglimento del gravame, con ogni effetto in ordine all’ammissione al corso per carabinieri effettivi.  <br />
L’Avvocatura Generale dello Stato si è ritualmente costituita in giudizio in difesa dell’intimata Amministrazione.<br />
Con ordinanza collegiale n. 1743/97 del 23 giugno 1997, è stata accolta l’incidentale istanza cautelare; con la successiva ordinanza n. 78/98 del 12 gennaio 1998, l’adito tribunale ha disposto, in esecuzione della richiamata ordinanza, l’ammissione del ricorrente, ove ancora possibile, al 107° corso, ovvero a quello immediatamente successivo.<br />
La resistente Amministrazione ha poi depositato, il 9 febbraio 1998, in esecuzione dell’ordinanza n. 78/98, il decreto in data 23 gennaio 1998, con cui è stata disposta l’ammissione del ricorrente al 108° corso allievi carabinieri effettivi, con inizio il 15/9/1998.   <br />
Alla pubblica udienza del 7 aprile 2004, le difese delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, ed il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il gravame in esame il ricorrente reclama l’annullamento del provvedimento con cui il medesimo, aspirante allievo carabiniere effettivo, è stato escluso dalla procedura selettiva attivata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per l’ammissione al 107° Corso, non essendo stato ritenuto in possesso dei requisiti morali e di condotta richiesti dall’art. 26, legge 1 febbraio 1989, n. 53, e dall’art. 17, secondo comma, legge 11 luglio 1978, n. 382. <br />
Il ricorso è fondato.<br />
Con la richiamata legge n. 53/1989 è stato previsto che l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, e delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, tra cui l’Arma dei Carabinieri, è subordinato all’accertamento del possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.<br />
La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla legittimità della richiamata norma, ne ha dichiarato l’incostituzionalità, con sentenza 23/31 marzo 1994, n. 108, nella parte in cui prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo apprezzamento discrezionale ed insindacabile, “appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa”. <br />
Ancora, con più recente sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391, il giudice delle leggi ha dichiarato l’incostituzionalità della medesima norma nella parte in cui prevede l’esclusione di coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale.        <br />
L’impugnata determinazione reca nella premessa la considerazione che il ricorrente, secondo quanto risultante da informazioni raccolte, “vive in contesto familiare non adeguato alla corretta formazione della sua personalità che può essere stata negativamente influenzata dalla condotta di alcuni congiunti conviventi”.<br />
Da tale premessa, peraltro espressa in termini probabilistici, (personalità che può essere stata influenzata negativamente) è tratta quale indefettibile conseguenza che il ricorrente “non è in possesso dei requisiti morali e di condotta” richiesti dalle norme sopra richiamate.<br />
In altri termini, l’Amministrazione ha ritenuto radicalmente l’assenza in capo al giovane aspirante carabiniere effettivo dei prescritti requisiti, senza tenere in minimo conto le indicazioni fornite in ordine all’applicazione della norma de qua dalla Corte Costituzionale, che ha escluso che la stessa sia parametrata sul principio costituzionale di personalità della responsabilità ove interpretata in modo da ricomprendervi estensivamente comportamenti o situazioni esterne alla condotta del soggetto.   <br />
Ed invero, non risulta che la medesima Amministrazione abbia accertato se il medesimo soggetto fosse privo della necessaria affidabilità di scrupolosa fedeltà alla Costituzione ed alle ragioni di sicurezza dello Stato, come pure richiesto, ovvero se avesse mai commesso condotte antigiuridiche, o comunque tali da fare ritenere l’assenza delle doti morali richieste a chi aspira all’esercizio delle funzioni proprie dello status di militare.<br />
Dal contesto motivazionale dell’impugnata esclusione emerge, invero per tabulas, che detta negativa convinzione è stata ricavata induttivamente, desumendola da non meglio identificate informazioni circa la “condotta di congiunti”, peraltro nemmeno indicate specificamente, ma riferite in via generica.<br />
Ma se è vero che il requisito del possesso delle qualità morali e di condotta incensurabili, richiesto per l’accesso a posti nelle Pubbliche amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, oltre che di polizia e di giustizia, deve essere inteso non già in astratto ma avuto riguardo a comportamenti riferibili all’aspirante che facciano dubitare che il medesimo possa mantenere un comportamento consono alle funzioni da espletare, secondo i parametri sopra indicati, non può rilevare ai detti fini l’appartenenza a famiglia, che, ancorchè non esplicitamente definita di estimazione morale indiscussa, possa essere composta anche da soggetti in situazione soggettiva di particolare difficoltà.<br />
Alla luce delle superiori considerazioni è illegittima l’impugnata esclusione per essere stata fondata sulla base di asserita carenza in capo al ricorrente del requisito morale accertato in modo generico, con riferimento a circostanze che non possono essere ragionevolmente considerate pregnanti a tali fini, quale l’appartenenza a nucleo familiare.              <br />
Conclusivamente, il ricorso è meritevole di accoglimento, e l’impugnato provvedimento deve essere annullato, con ogni effetto in ordine all’ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale de qua, e stabilizzazione dei provvedimenti assunti medio tempore dalla resistente Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza cautelare richiamata in narrativa.  <br />
Sussistono, peraltro, sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 7 aprile 2004, in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei sigg. magistrati:<br />
Dott. Cesare Mastrocola	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Pietro Morabito                        &#8211; Consigliere<br />
Dr.ssa Donatella Scala		      &#8211; Primo Referendario, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-2-3-2005-n-1607/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2005 n.1607</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1607</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1607/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1607</a></p>
<p>Radio televisione &#8211; Ambiente &#8211; Inquinamento &#8211; diniego concessione edilizia per l&#8217;installazione impianti di telecomunicazione &#8211; disciplina paesistica – rilevanza &#8211; tutela cautelare in appello &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LIGURIA – GENOVA – Ordinanza sospensiva 16 ottobre 2003 n.634 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze: 1607/2004</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Radio televisione &#8211; Ambiente &#8211; Inquinamento   &#8211; diniego concessione edilizia per l&#8217;installazione impianti di telecomunicazione &#8211; disciplina paesistica – rilevanza &#8211; tutela cautelare in appello &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LIGURIA – GENOVA – <a href="/ga/id/2004/4/3618/g">Ordinanza sospensiva 16 ottobre 2003 n.634</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1607/2004<br />
Registro Generale:1342/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Paolo Salvatore Cons. Antonino Anastasi Cons. Vito Poli Cons. Anna Leoni Cons. Salvatore Cacace Est.<br />	<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 06 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>RTI S.P.A. (RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.) ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A. </b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIOVANNI GERBI, GIUSEPPE SALA e STEFANO GATTAMELATA con domicilio eletto in Roma VIA DI MONTE FIORE 22 presso STEFANO GATTAMELATA</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>COMUNE DI COGORNO</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti DANIELE GRANARA e FEDERICO SORRENTINO con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30 presso FEDERICO SORRENTINO REGIONE LIGURIA non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
dell&#8217;ordinanza del TAR LIGURIA &#8211; GENOVA: Sezione I n. 634/2003, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA PER L&#8217;INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI COGORNO<br />
Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati S. Gattamelata e F. Sorrentino;<br />
Considerato che il riferimento alle previsioni dello strumento urbanistico, di destinazione della zona “de qua” ad ambito rurale, rispondenti anche a finidi tutela ambientale, consente di ritenere congrua e sufficiente la motivazione dei provvedimenti impugnati;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1342/2004.<br />
Spese a carico nella misura di Euro 1.000.00=.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 06 Aprile 2004</p>
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