<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1605 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1605/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1605/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1605 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1605/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2020 n.1605</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-3-2020-n-1605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-3-2020-n-1605/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-3-2020-n-1605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2020 n.1605</a></p>
<p>Pres. Severini Est. Bottiglieria PARTI: -OMISSIS- in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Migliarotti, contro -OMISSIS-non costituita in giudizio; -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Francesco Minichiello nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-3-2020-n-1605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2020 n.1605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-3-2020-n-1605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2020 n.1605</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini Est. Bottiglieria PARTI: -OMISSIS- in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Migliarotti,  contro -OMISSIS-non costituita in giudizio; -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Francesco Minichiello nei confronti -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Clarizia  e con l&#8217;intervento di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Occagna</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità  dell&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico dalla gara per omessa dichiarazione di risoluzioni contrattuali ante triennio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della p.a. &#8211; Grave illecito professionale &#8211; Risoluzioni <em>ante</em>triennio &#8211; Omessa dichiarazione &#8211; Gara &#8211; Esclusione &#8211; Illegittimità  &#8211; Ragioni<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 57, Â§ 7 della Direttiva 2014/24/UE, che ha fissato in tre anni dalla data del fatto la rilevanza del grave illecito professionale trova diretta applicazione nell&#8217;ordinamento nazionale. Pertanto, sono inidonee ai fini di disporre l&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico dalla gara exart. 80 comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016 le risoluzioni contrattuali antetriennio, periodo da computarsi a ritroso dalla data del bando, tenendo conto della data di adozione della determinazione amministrativa di risoluzione unilaterale. In effetto, l&#8217;obbligo dichiarativo di tali risoluzioni, laddove diversamente inteso, per un verso sarebbe eccessivamente oneroso per l&#8217;operatore economico, per altro verso non apporterebbe significativi elementi di conoscenza alla stazione appaltante, trattandosi di vicende professionali ampiamente datate o, comunque, ormai del tutto insignificanti. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/03/2020<br /> <strong>N. 01605/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06237/2019 REG.RIC.</strong><br /> <strong>N. 06272/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 6237 del 2019, proposto da<br /> -OMISSIS- in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con -OMISSIS-in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS-non costituita in giudizio;<br /> -OMISSIS- in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Francesco Minichiello, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS-in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Occagna, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;</p>
<p> sul ricorso in appello numero di registro generale 6272 del 2019, proposto da<br /> -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS-non costituita in giudizio;<br /> -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Francesco Minichiello, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.</p>
<p> Visto il ricorso in appello n.r.g. 6237 del 2019;<br /> Visto il ricorso in appello n.r.g. 6271 del 2019;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-in entrambi gli appelli;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS&#8211;OMISSIS- nell&#8217;appello n. 6237 del 2019;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- nell&#8217;appello n. 6271 del 2019;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 28 novembre 2019 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Francesco Migliarotti, Antonio Francesco Minichiello e Angelo Clarizia;<br /> Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> I. -OMISSIS- bandiva il 14 novembre 2018 gara per l&#8217;affidamento di lavori di recupero e valorizzazione di un immobile sito nel -OMISSIS-denominato -OMISSIS-che aggiudicava con determinazione n. 5/2019 a -OMISSIS&#8211;OMISSIS- (di seguito, -OMISSIS-<br /> -OMISSIS- che aveva partecipato alla gara in raggruppamento temporaneo con -OMISSIS- classificandosi in seconda posizione, impugnava gli atti di gara con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania. Sosteneva che -OMISSIS-andava esclusa dalla procedura per omessa dichiarazione del grave errore professionale, rilevante ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>c)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016, attestato dalla risoluzione contrattuale subita nel 2012 in relazione all&#8217;appalto pubblico dei lavori di adeguamento funzionale dell&#8217;approdo della stazione marittima del -OMISSIS-<br /> Nel giudizio così¬ instaurato si costituivano in resistenza, con eccezioni di rito e di merito, il -OMISSIS-e -OMISSIS- che proponeva altresì¬ ricorso incidentale, sostenendo l&#8217;inammissibilità  per carenza di interesse del ricorso principale di -OMISSIS-, che avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara <em>ex</em> art. 80, comma 5, lett. <em>c)</em> e lett. <em>f-</em>bis<em>)</em> del <em>Codice dei contratti pubblici</em>, avendo sottaciuto due risoluzioni contrattuali del 2015 per grave inadempimento in fase di esecuzione, pronunziate dal -OMISSIS- e dal -OMISSIS- in relazione all&#8217;affidamento di due appalti pubblici, relativi ai lavori, rispettivamente, di restauro dell&#8217;edificio denominato &#8220;<em>Ex</em> -OMISSIS- e di bonifica e messa in sicurezza -OMISSIS-<br /> L&#8217;adito giudice, con sentenza breve della prima sezione n. -OMISSIS-, accoglieva sia il ricorso incidentale che quello principale, compensando tra le parti le spese di giudizio, fatto salvo il pagamento del contributo unificato, restante a carico delle due società  ricorrenti.<br /> La sentenza, in particolare:<br /> &#8211; respingeva l&#8217;eccezione di irricevibilità  per tardività  del ricorso principale di -OMISSIS- sollevata dal -OMISSIS-e da -OMISSIS- per l&#8217;inapplicabilità  alla controversia del rito c.d. &#8220;super-accelerato&#8221; di cui all&#8217;art. 120, comma 2-<em>bis</em>, Cod. proc. amm., operante solo in caso di netta distinzione tra la fase di ammissione dei concorrenti e la fase di aggiudicazione della gara, che nella specie era mancata. Rilevava, comunque, che il ricorso principale sarebbe stato tempestivo anche ai sensi del predetto rito, tenuto conto della data in cui la stazione appaltante aveva deliberato in via definitiva le ammissioni alla gara;<br /> &#8211; respingeva l&#8217;eccezione di irricevibilità  del ricorso incidentale di -OMISSIS- spiegata dalla ricorrente principale -OMISSIS-, ribadendo trattarsi di rito speciale in materia di appalti pubblici (non super accelerato), con la conseguenza della tempestività  dell&#8217;impugnativa incidentale, proposta nei rituali termini di impugnazione, decorrenti dal perfezionamento della notifica del ricorso principale;<br /> &#8211; riteneva di esaminare sia il ricorso principale che quello incidentale, entrambi a carattere escludente, in applicazione della giurisprudenza eurounitaria (Corte di Giustizia UE, 4 luglio 2016, C-689/2013, Puligienica);<br /> &#8211; provvedeva alla ricognizione della giurisprudenza amministrativa relativa all&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>c)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione applicabile <em>ratione temporis</em>, ricavandone l&#8217;obbligo dei concorrenti delle gare pubbliche di dichiarare indistintamente ogni pregressa vicenda concernente fatti risolutivi, errori o altre negligenze professionali rilevanti ai fini della formazione del giudizio di integrità  e di affidabilità  rimesso alla stazione appaltante, pena l&#8217;estromissione dalla procedura per l&#8217;ipotesi di dichiarazione non veritiera o comunque incompleta, a prescindere dalla colposità  o dolosità  della sottesa condotta;<br /> &#8211; riteneva, respingendo tutte le giustificazioni al riguardo invocate dalle due società , che sia -OMISSIS- che -OMISSIS-, non dichiarando le vicende risolutive di cui sopra, avevano contravvenuto al predetto obbligo;<br /> &#8211; annullava così¬ l&#8217;atto di ammissione alla gara della ricorrente principale, disponendo a carico della stazione appaltante la verifica della sussistenza dei presupposti per rinnovare l&#8217;intera procedura.<br /> II. -OMISSIS- ha proposto appello avverso la sentenza sia nella parte che ha accolto il ricorso incidentale di -OMISSIS-sia nella parte che ha annullato la sola sua ammissione alla gara e non anche l&#8217;ammissione di -OMISSIS-e l&#8217;aggiudicazione a favore di questa, deducendo: <em>1)</em> Irricevibilità  del ricorso incidentale di -OMISSIS- <em>2)</em> Infondatezza dello stesso ricorso incidentale; <em>3)</em> Violazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>c)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016, erroneità  della motivazione. Ha concluso per la riforma della sentenza, l&#8217;annullamento degli atti impugnati in primo grado e la declaratoria di inefficacia del contratto <em>medio tempore</em> eventualmente stipulato, dichiarando la propria disponibilità  a subentrarvi.<br /> Il -OMISSIS-e -OMISSIS-si sono costituite in resistenza, entrambi domandando la reiezione dell&#8217;appello.<br /> III. -OMISSIS- ha proposto appello avverso la stessa sentenza <em>in parte qua</em>, deducendo: <em>1)</em> <em>Error in iudicando</em> ed <em>error in procedendo</em>: sull&#8217;omessa considerazione di circostanze rilevanti ai fini della decisione, sull&#8217;illegittimità  della sentenza nella parte in cui accoglie il ricorso principale, violazione della direttiva 2014/24/UE e dell&#8217;art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016, violazione del principio di certezza del diritto e del principio di proporzionalità ; <em>2)</em> <em>Error in iudicando</em> ed <em>error in procedendo</em>: sull&#8217;illegittimità  della sentenza nella parte in cui accoglie il ricorso principale e sugli effetti che ne fa conseguire; <em>3)</em> In via subordinata, <em>error in procedendo</em>, <em>error in iudicando</em> sulla erronea priorità  delle questioni da trattare e sulle correlate conseguenze. Ha concluso per la riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha accolto il ricorso di -OMISSIS-.<br /> Il -OMISSIS-e -OMISSIS- si sono costituite in resistenza, entrambi domandando la reiezione dell&#8217;appello.<br /> IV. Con ordinanze n. 4500/2019 e n. 4496/2019 questa V Sezione ha respinto le domande cautelari formulate in entrambi gli appelli.<br /> Nel prosieguo, tutte le parti private hanno depositato memorie; in tale ambito il -OMISSIS-ha rappresentato il proprio intendimento di attendere l&#8217;esito dei due appelli per procedere in conformità  alla relativa decisione.<br /> Le cause sono state contestualmente chiamate e trattenute in decisione alla pubblica udienza del 28 novembre 2019.<br /> DIRITTO<br /> <em>1.</em> In via preliminare, va disposta la riunione ai fini della decisione degli appelli in epigrafe ai sensi dell&#8217;art. 96, comma 1, Cod. proc. amm., che stabilisce che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.<br /> <em>2.</em> Sempre in via preliminare, deve darsi atto che la costituzione del -OMISSIS- nell&#8217;appello n.r.g. 6237/2019 è frutto di un mero errore materiale, non essendo il predetto Comune parte del relativo giudizio.<br /> <em>3.</em> Può ora passarsi all&#8217;esame degli appelli autonomi in trattazione, a iniziare da quello di -OMISSIS-, proposto per primo, che si rivela completamente destituito di fondamento<br /> <em>3.1.</em> Va premesso che non è contestato che -OMISSIS-, nella dichiarazione resa <em>ex</em> art. 80, comma 5, lett. <em>c)</em> d.lgs. n. 50 del 2016, ha sottaciuto due risoluzioni contrattuali subite nel 2015 per grave inadempimento in fase di esecuzione di lavori pubblici, pronunziate dal -OMISSIS- e dal -OMISSIS- in relazione agli affidamenti, rispettivamente, del restauro dell&#8217;edificio denominato &#8220;Ex -OMISSIS- e della bonifica e messa in sicurezza -OMISSIS-<br /> <em>3.2.</em> Con il primo mezzo -OMISSIS- torna ad affermare che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il ricorso incidentale con cui -OMISSIS-ha sostenuto che, per le predette omissioni dichiarative, -OMISSIS- andava esclusa dalla gara ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>c)</em> e lett. <em>f-</em>bis<em>)</em> d.lgs. n. 50 del 2016, era irricevibile in quanto notificato il 29 aprile 2019, ovvero oltre il termine, applicabile <em>ratione temporis</em>, di cui all&#8217;art. 120, comma 2-<em>bis</em>, Cod. proc. amm., decorrente dal 6 marzo 2019, data in cui la commissione di gara, sciolte le riserve precedentemente formulate, ha ammesso alla gara tutti gli operatori economici che avevano presentato offerte, tra cui la stessa -OMISSIS-.<br /> Rammenta il Collegio che il rito c.d. &#8220;super-accelerato&#8221;, &#8220;super-speciale&#8221; o &#8220;specialissimo&#8221; o &#8220;sulle ammissioni ed esclusioni&#8221; invocato dalla società  è stato poi abrogato dall&#8217;art. 1, comma 22, lett. <em>a)</em> d.-l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55. Lo stesso art. 1 ha peraltro disposto al comma 23 che l&#8217;abrogazione si applica ai <em>processi </em>iniziati dopo l&#8217;entrata in vigore della legge di conversione (18 giugno 2019). In tale novero non rientra l&#8217;impugnativa in esame, proposta antecedentemente a tale data (17 gennaio 2019), che, pertanto, era astrattamente soggetta al rito in esame.<br /> Ciò posto, nella vigenza del rito, orientato a dare certezze definitive e preventive circa la platea dei concorrenti (Cons. Stato, Ad plen., 26 aprile 2018, n. 4), è sorta la questione della compiuta conoscenza dell&#8217;ammissione o dell&#8217;esclusione da impugnare nei trenta giorni: dunque della precisa individuazione per gli interessati del <em>dies a quo</em> del breve termine per ricorrere in giustizia ivi previsto. Sulla questione ha statuito l&#8217;art. 29 d.lgs. n. 50 del 2016, sia nella versione originaria che in quella recata dal decreto legislativo integrativo e correttivo (d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56), a seguito del quale la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato si è prevalentemente orientata per escludere l&#8217;applicabilità  del rito super-accelerato in difetto della pubblicazione degli atti di ammissione od esclusione nelle forme previste dall&#8217;art. 29, sola formalità  atta a fare decorrere quel breve termine decadenziale: conoscenza insuscettibile di essere supplita dalla conoscenza <em>aliunde</em> degli stessi provvedimenti (da ultimo, Cons. Stato, V, 22 ottobre 2019, n. 7187; III, 17 giugno 2019, n. 4025; V, 15 maggio 2019, n. 3151; 22 marzo 2019, n. 1923; III, 25 febbraio 2019, n. 1312; V, 11 febbraio 2019, n. 985; V, 21 novembre 2018, n. 6574). Alcune decisioni hanno anche assunto che le modifiche apportate all&#8217;art. 29 dal d.lgs. n. 56 del 2017 sono state solo esplicative dell&#8217;interdipendenza originaria tra l&#8217;adempimento da parte della stazione appaltante delle previste formalità  pubblicitarie e il rito super-accelerato (espressamente, Cons. Stato, III, 29 marzo 2019, n. 2079; implicitamente, V, 8 gennaio 2019, n. 173).<br /> Ciò posto, la sentenza appellata, nel respingere l&#8217;eccezione di tardività  spiegata da -OMISSIS-e dal -OMISSIS-avverso l&#8217;atto introduttivo del giudizio della stessa -OMISSIS-, ha aderito a tale orientamento, ritenendo l&#8217;inapplicabilità  del rito super-accelerato alla gara <em>de qua</em> perchè la distinzione tra la fase di ammissione dei concorrenti e la fase di aggiudicazione della gara, che ne costituisce l&#8217;ineludibile presupposto, era mancata.<br /> Sullo stesso presupposto, ha respinto anche l&#8217;eccezione qui riproposta da -OMISSIS-, osservando che &#8220;<em>nel caso di specie, trovando applicazione il rito speciale in materia di appalti, non super accelerato, la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso incidentale resta ancorata al perfezionarsi della notifica del ricorso principale, avvenuta nel caso di specie in data 4 aprile 2019, così¬ consentendo di ritenere rispettati i termini rituali di impugnazione. E&#8217; appena il caso di aggiungere che l&#8217;abrogato regime speciale processuale di cui all&#8217;art. 120 commi 2 bis e 6 bis che imponeva l&#8217;immediata impugnazione sia degli atti di esclusione che di ammissione dei concorrenti ad una gara, attesa la sua natura eccezionale, non trovava applicazione, come visto, nelle ipotesi in cui, nelle more della decorrenza del termine di impugnazione, fosse stato adottato il provvedimento di aggiudicazione; invero, convergendo l&#8217;interesse processuale ormai sull&#8217;atto conclusivo della procedura, non vi sarebbe stata alcuna concreta utilità  per l&#8217;aggiudicatario di impugnare l&#8217;ammissione alla gara dei concorrenti non vincitori, se non nell&#8217;ipotesi di proposizione di un ricorso principale da parte di alcuno di costoro avverso l&#8217;aggiudicazione, situazione in cui lo strumento di tutela non avrebbe potuto che essere quello del ricorso incidentale, esperibile in via ordinaria</em>&#8220;.<br /> Il primo giudice ha indi reso sul punto una articolata serie di argomentazioni, che -OMISSIS- con il motivo in esame non ha confutato, limitandosi a ribadire l&#8217;applicabilità  alla controversia dell&#8217;art. 120, comma 2-<em>bis</em>, Cod. proc. amm..<br /> Risulta allora evidente l&#8217;inammissibilità  del mezzo ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 1, Cod. proc. amm.: per consolidato orientamento giurisprudenziale, l&#8217;appellante non può limitarsi a riproporre i motivi del ricorso di primo grado senza articolare puntuali censure avverso la sentenza gravata, tanto contrastando col generale principio della specificità  dei motivi di appello che discende dal carattere impugnatorio del gravame (tra tante, Cons. Stato, II, 21 maggio 2019, n. 3253; V, 30 luglio 2018, n. 4655; IV, 16 febbraio 2018, n. 993).<br /> Resta solo da precisare che, avendo il primo giudice individuato la decorrenza del termine dell&#8217;impugnazione incidentale nella data di notifica dell&#8217;impugnazione principale, in applicazione del combinato disposto degli artt. 120, comma 5, ultimo periodo e 42, comma 1, Cod. proc. amm., non era necessario accertare, come pure sostenuto da -OMISSIS- nel terzo mezzo, in un diverso contesto censorio, il momento in cui -OMISSIS-<em>&#8220;ha avuto conoscenza delle illegittimità  lamentate con il ricorso incidentale&#8221;</em>.<br /> <em>3.3.</em> Con il secondo mezzo -OMISSIS- sostiene che le contestazioni a suo tempo svolte da -OMISSIS-in ordine alle risoluzioni contrattuali da essa subite erano infondate.<br /> La censura è inammissibile per le ragioni indicate al capo che precede: -OMISSIS- confuta direttamente i rilievi formulati da -OMISSIS- nell&#8217;impugnativa incidentale senza sottoporre a critica quanto affermato nella sentenza appellata in accoglimento degli stessi rilievi.<br /> <em>3.4.</em> Con il terzo mezzo -OMISSIS- sostiene che le due risoluzioni contrattuali del 2015 considerate nella sentenza appellata non addebitano alla società  alcuna condotta contraria a norma nè accertano la contrarietà  dei comportamenti della società  a un dovere posto da norme civili, penali e amministrative. Pìù in dettaglio, la censura si sostanzia nell&#8217;affermazione che l&#8217;omessa dichiarazione delle due risoluzioni contrattuali di cui sopra non concreterebbe una violazione del principio del <em>clare loqui</em>, come ritenuto dal primo giudice, non essendovi al riguardo un onere dichiarativo della società , trattandosi di fattispecie &#8220;non ricomprese nella norma primaria&#8221;, in quanto:<br /> <em>a)</em> nell&#8217;appalto del -OMISSIS- -OMISSIS- rivestiva il ruolo di mandante e aveva eseguito la propria quota di lavori con un buon esito certificato dall&#8217;Amministrazione;<br /> <em>b)</em> l&#8217;opera di cui all&#8217;appalto del -OMISSIS- è stata collaudata con esito positivo per essere stata eseguita a regola d&#8217;arte e nei tempi contrattuali.<br /> Il motivo è infondato e va respinto.<br /> In relazione alla risoluzione del contratto relativo all&#8217;affidamento dei lavori per la messa in sicurezza -OMISSIS- emerge dagli atti di causa che: il -OMISSIS-, con determina dirigenziale n. 461/2015, ha risolto il contratto di appalto stipulato con -OMISSIS- il 3 aprile 2015, che si era aggiudicata la gara, per grave inadempimento della società  nell&#8217;esecuzione dei lavori; la risoluzione è stata confermata all&#8217;esito del ricorso<em> ex</em> art. 700 Cod. proc. civ. proposto da -OMISSIS- innanzi al Tribunale di Napoli. Il Comune, anzichè revocare la risoluzione, si è determinato a comporre la controversia con -OMISSIS- mediante un atto transattivo, finalizzato a <em>&#8220;restituire il bene alla collettività  con pieno utilizzo del finanziamento concesso all&#8217;ente&#8221;</em> (delibera comunale n. 77/2016.<br /> Si rende pertanto applicabile alla fattispecie il principio, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, per cui &#8220;<em>la transazione stipulata a seguito della risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante per grave inadempimento impedisce l&#8217;accertamento giudiziale circa la legittimità  o meno della risoluzione stessa, ma determina definitivamente il consolidamento del fatto storico costituito dalla risoluzione per inadempimento disposta dalla stazione appaltante, che richiede, ai sensi dell&#8217;art. 1455 c.c., l&#8217;importanza e quindi la gravità  dell&#8217;inadempimento. Tale circostanza (risoluzione contrattuale composta mediante transazione), integra comunque il presupposto del grave errore nell&#8217;esecuzione della prestazione, rilevante ai sensi dell&#8217;art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06. Pertanto deve essere dichiarata in sede di partecipazione, potendo rilevare potenzialmente come grave illecito professionale, la risoluzione di un contratto d&#8217;appalto seppur poi si è giunti a transazione, non potendo il concorrente dichiarante omettere di rendere la dichiarazione facendo riferimento ad una propria valutazione di non gravità  della vicenda</em>&#8221; (Cons. Stato, III, 13 giugno 2018, n. 3628).<br /> Chiarito, per quanto sopra, che l&#8217;avvenuta esecuzione dell&#8217;opera pubblica non ha fatto venir meno nè il grave inadempimento professionale nè il conseguente obbligo dichiarativo, e che, pertanto, si è realizzata almeno una delle omissioni dichiarative rilevanti considerate dalla sentenza appellata, resta assorbita ogni questione introdotta da -OMISSIS- in relazione relativa all&#8217;ulteriore risoluzione contrattuale pure subita da -OMISSIS-.<br /> <em>3.5.</em> In definitiva, l&#8217;appello di -OMISSIS- va respinto.<br /> <em>4.</em> Passando all&#8217;esame dell&#8217;appello di -OMISSIS- si rileva che anch&#8217;esso verte sull&#8217;estensione dell&#8217;obbligo dichiarativo di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>c)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016 e che le questioni sollevate rendono necessaria la precisazione di alcuni elementi.<br /> <em>4.1.</em> La gara venne indetta con bando del 14 novembre 2018. Pertanto l&#8217;art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 applicabile <em>ratione temporis</em> è quello del testo anteriore alle modifiche apportate dall&#8217;art. 5, comma 1, d.-l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. La disposizione transitoria dello stesso art. 5, comma 2 prevede infatti: <em>«Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto</em> <em>[&#8230;]Â»</em>, cioè successivamente al 15 dicembre 2018.<br /> Le norme dell&#8217;art. 80, comma 5 di riferimento della fattispecie sono pertanto quelle per cui le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d&#8217;appalto un operatore economico rispetto al quale si dimostri con mezzi adeguati che il medesimo <em>«si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità  o affidabilità . Tra questi rientrano: le significative carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all&#8217;esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione ovvero l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione»</em>.<br /> Nel vigore di tale disposizione, che individuava condotte da qualificarsi <em>ex lege</em> <em>«gravi illeciti professionali»</em>, la giurisprudenza ha ritenuto che l&#8217;individuazione fosse solo esemplificativa, potendo la stazione appaltante desumere il compimento di <em>«gravi illeciti professionali»</em> da ogni altra vicenda pregressa dell&#8217;attività  professionale dell&#8217;operatore economico di cui fosse accertata la contrarietà  a un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 586; V, 25 gennaio 2019, n. 591; V, 3 gennaio 2019, n. 72; III, 27 dicembre 2018, n. 7231) se stimata idonea a metterne in dubbio l&#8217;integrità  e l&#8217;affidabilità .<br /> Tale conclusione è rimasta valida dopo la modifica dell&#8217;art. 80, comma 5, realizzata con il giÃ  citato art. 5 d.-l. n. 135 del 2018, che ha sdoppiato nelle successive lettere <em>c-bis)</em> e <em>c-ter)</em> la preesistente elencazione, mantenendo peraltro nella lett. <em>c)</em> la previsione di portata generale sopra trascritta (Cons. Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171).<br /> Ciò posto, in relazione agli obblighi informativi che la previsione pone a carico dell&#8217;operatore economico per consentire alla stazione appaltante un&#8217;adeguata e ponderata valutazione sull&#8217;affidabilità  e sull&#8217;integrità  del medesimo (Cons. Stato, V, 4 febbraio 2019, n. 827; V, 16 novembre 2018, n. 6461; V, 3 settembre 2018, n. 5142; V, 17 luglio 2017, n. 3493; V, 5 luglio 2017, n. 3288) si possono rilevare in linea di massima due fattispecie tipiche:<br /> &#8211; l&#8217;omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, che comprende anche la reticenza, cioè l&#8217;incompletezza, con conseguente facoltà  della stazione appaltante di valutare la stessa ai fini dell&#8217;attendibilità  e dell&#8217;integrità  dell&#8217;operatore economico (Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5142);<br /> &#8211; la falsità  delle dichiarazioni, ovvero la presentazione nella procedura di gara in corso di dichiarazioni non veritiere, dove si rappresenta una circostanza in fatto diversa dal vero, cui consegue l&#8217;automatica esclusione dalla procedura di gara poichè depone in maniera inequivocabile nel senso dell&#8217;inaffidabilità  e della non integrità  dell&#8217;operatore economico, mentre ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l&#8217;esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull&#8217;affidabilità  dello stesso (Cons. Stato, V, 12 aprile 2019, n. 2407).<br /> In questo quadro la giurisprudenza, anche se non univocamente (in senso parzialmente contrario, Cons. Stato, III, 23 agosto 2018, n. 5040; V, 3 aprile 2018, n. 2063; III, 12 luglio 2018, n. 4266), ha interpretato l&#8217;ultimo inciso l&#8217;art. 80, comma 5, lett. <em>c)</em>, attribuendogli il rigoroso significato di una norma di chiusura che impone agli operatori economici di portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione (Cons. Stato, V, 11 giugno 2018, n. 3592; 25 luglio 2018, n. 4532; 19 novembre 2018, n. 6530; III, 29 novembre 2018, n. 6787).<br /> Non si è mancato peraltro di osservare che un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, senza la individuazione di un generale limite di operatività  (tale non essendo, come meglio in seguito, il comma 10 dello stesso art. 80 nella formulazione qui in rilievo) &#8220;<em>potrebbe rilevarsi eccessivamente onerosa per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa</em>&#8221; (Cons. Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171; 3 settembre 2018, n. 5142).<br /> La necessità  di un siffatto limite generale di operatività  deriva, del resto, dall&#8217;art. 57, Â§ 7 della Direttiva 2014/24/UE, che ha fissato in tre anni dalla data del fatto la rilevanza del grave illecito professionale, seguita dalle Linee guida ANAC n. 6/2016, precedute dal parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 2286/2016 del 26 ottobre 2016, che ha affermato, tra altro, la diretta applicazione nell&#8217;ordinamento nazionale della previsione di cui al predetto paragrafo.<br /> Anche questa V Sezione, in disparte ogni questione inerente il non completo recepimento della predetta Direttiva nel comma 10 dell&#8217;art. 80 [perchè tale articolo &#8220;<em>nella versione originaria, prevedeva la moratoria quinquennale solo con riferimento alla condanna definitiva in sede penale alla pena accessoria dell&#8217;incapacità  a contrarre con la pubblica amministrazione, nulla disponendo per le cause di esclusione di cui ai comma 4 (violazione fiscali e contributive) e 5 (in particolare, lett. c, relativa ai gravi illeciti professionali</em>&#8220;], ne ha ritenuto l&#8217;efficacia diretta c.d. &#8220;verticale&#8221; nell&#8217;ordinamento interno, reputando pertanto inidonee ai fini di disporre l&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico dalla gara le risoluzioni ante triennio, periodo da computarsi a ritroso dalla data del bando, tenendo conto della data di adozione della determinazione amministrativa di risoluzione unilaterale (Cons. Stato, V, 21 novembre 2018, n. 6576).<br /> Altro orientamento, invece, ha ritenuto che la mancanza nell&#8217;art. 80 di una <em>&#8220;espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali&#8221;Â </em>sia omissione &#8220;<em>coerente con il potere discrezionale di valutazione di tali fattispecie attribuito alla stazione appaltante; una limitazione triennale è invero richiamata dal successivo comma 10, ma attiene alla diversa rilevanza della pena accessoria dell&#8217;incapacità  a contrarre con la P.A. (limitazione che ben si giustifica con la natura necessariamente temporanea della sanzione afflittiva) e non attiene in alcun modo all&#8217;esercizio del potere della P.A. di escludere l&#8217;operatore economico, ai sensi del comma 5, lett. c) da una procedura di appalto</em>&#8220;, con la conseguenza del riconoscimento dell&#8217;obbligo dichiarativo di significative carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne avevano causato la risoluzione anticipata indipendentemente dalla circostanza che le stesse fossero contenute o meno nel triennio in parola (Cons. Stato, V, 19 novembre 2018, n. 6530). La decisione evidenzia peraltro trattarsi di risoluzione non contestata in giudizio, ovvero confermata all&#8217;esito di un giudizio.<br /> Si è poi posta la questione dell&#8217;autonoma rilevanza a fini espulsivi dell&#8217;omissione in relazione a condotte <em>ex se</em> non passibili di esclusione (con risposta negativa, Cons. Stato, V, 12 aprile 2019, n. 2407; positiva, Cons. Stato, V, 15 aprile 2019, n. 2430; III, 27 dicembre 2018, n. 7231).<br /> Nel descritto quadro, si inseriscono ancora:<br /> &#8211; la sentenza CGUE, Sezione IV, 24 ottobre 2018, C-124/17, secondo cui &#8220;<em>ai sensi dell&#8217;articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24, gli Stati membri determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l&#8217;operatore economico non adotti nessuna misura di cui all&#8217;articolo 57, paragrafo 6, di tale direttiva per dimostrare la propria affidabilità ; detto periodo non può, se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, nei casi di esclusione di cui all&#8217;articolo 57,</em><br /> <em>paragrafo 4, di tale direttiva, superare i tre anni dalla data del fatto in questione</em>&#8220;;<br /> &#8211; la recente sentenza della V Sezione 6 maggio 2019, n. 2895, che ha affermato l&#8217;illegittimità , per sproporzionalità , di un&#8217;esclusione fondata su una risoluzione ante triennio, chiarendo, come giÃ  Cons. Stato, V, n. 6576/2018, che rileva, ai fini della decorrenza di tale periodo, la data di adozione della determinazione amministrativa di risoluzione unilaterale.<br /> <em>4.2.</em> Il Collegio ritiene di aderire a tale ultimo orientamento, che -OMISSIS-ha invocato nel primo motivo del suo appello, in uno all&#8217;art. 57, Â§ 7 della Direttiva 2014/24/UE, stante la sua aderenza al chiaro e inequivocabile portato della disciplina europea, di cui la V Sezione ha giÃ  fatto applicazione nei precedenti sopra richiamati (Cons. Stato, V, n. 6576/2018; n. 2895/2019) sulla scorta della sua riconosciuta efficacia diretta e verticale nell&#8217;ordinamento interno e della conseguente immediata applicabilità .<br /> Deve pertanto concludersi per l&#8217;insussistenza dell&#8217;omissione dichiarativa relativa alla risoluzione del 2012 opposta a -OMISSIS-dalla sentenza appellata (peraltro ancora in via di contestazione giudiziale), in quanto avvenuta ben oltre il triennio, da computarsi come sopra, ovvero tenendo conto sia della data della risoluzione che di quella di pubblicazione del bando (14 novembre 2018), trovando applicazione il limite di operatività  posto dall&#8217;art. 57, Â§ 7 della direttiva 2014/24/UE, con conseguente impossibilità  di rilevare nei confronti della società  l&#8217;inadempimento a un obbligo che, come pure osservato dalla Sezione, laddove diversamente inteso, per un verso sarebbe eccessivamente oneroso per l&#8217;operatore economico, per altro verso non apporterebbe significativi elementi di conoscenza alla stazione appaltante, trattandosi di vicende professionali ampiamente datate o, comunque, ormai del tutto insignificanti (Cons. Stato, V, n. 5171/2019 e n. 51423/2018, cit.).<br /> Del resto, come emerge anche dalla sentenza appellata, -OMISSIS-non si è sottratta all&#8217;obbligo dichiarativo, che ha adempiuto nella misura in cui lo stesso deve ritenersi applicabile secondo quanto sopra rilevato, avendo dichiarato, sia nel DGUE che ai sensi dell&#8217;art. 80, d.lgs. n. n. 50 del 2016, una risoluzione contrattuale del 2015, disposta nei suoi confronti dal -OMISSIS-, che la stazione appaltante, disponendo l&#8217;aggiudicazione, non ha ritenuto evidentemente rilevante in senso negativo sull&#8217;affidabilità  del concorrente; anche sotto tale profilo emerge pertanto l&#8217;insussistenza del vizio rilevato dal primo giudice.<br /> <em>4.3.</em> Assorbita pertanto ogni altra censura, l&#8217;appello di -OMISSIS- va accolto.<br /> <em>5.</em> Per tutto quanto precede, l&#8217;appello di -OMISSIS- va respinto e l&#8217;appello di -OMISSIS-va accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata <em>in parte qua</em>, nei limiti dell&#8217;interesse da quest&#8217;ultima azionato nell&#8217;odierno appello.<br /> Le spese di giudizio del grado, stante l&#8217;andamento complessivo della controversia e la sua peculiarità , possono essere compensate tra le parti<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli di cui in epigrafe: <em>a)</em> li riunisce; <em>b)</em> dÃ  atto che il -OMISSIS-, costituitosi per mero errore materiale nell&#8217;appello n.r.g. 6237/2019, non è parte del relativo giudizio; <em>c)</em> respinge l&#8217;appello di -OMISSIS-; <em>d)</em> accoglie l&#8217;appello di -OMISSIS-disponendo, per l&#8217;effetto, la riforma della sentenza appellata <em>in parte qua</em>, nei limiti dell&#8217;interesse da quest&#8217;ultima azionato in giudizio.<br /> Compensa tra le parti le spese di giudizio del grado.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016], a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  delle parti del giudizio e degli estremi del procedimento amministrativo che ne forma oggetto.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Severini, Presidente<br /> Raffaele Prosperi, Consigliere<br /> Valerio Perotti, Consigliere<br /> Giovanni Grasso, Consigliere<br /> Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-3-2020-n-1605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2020 n.1605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/4/2011 n.1605</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-12-4-2011-n-1605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-12-4-2011-n-1605/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-12-4-2011-n-1605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/4/2011 n.1605</a></p>
<p>Va sospeso (dopo un decreto presidenziale favorevole) il provvedimento della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, nella parte in cui dispone il trasferimento provvisorio di un magistrato da Bari a Matera. Il trasferimento cautelare dei magistrati esige una distinzione tra il provvedimento disciplinare, ancorché cautelare (impugnabile dinanzi alle Sezioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-12-4-2011-n-1605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/4/2011 n.1605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-12-4-2011-n-1605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/4/2011 n.1605</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso (dopo un decreto presidenziale favorevole) il provvedimento della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, nella parte in cui dispone il trasferimento provvisorio di un magistrato da Bari a Matera. Il trasferimento cautelare dei magistrati esige una distinzione tra il provvedimento disciplinare, ancorché cautelare (impugnabile dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione) e l’individuazione della sede di destinazione (che, avendo natura amministrativa, va impugnata dinanzi al giudice amministrativo); inoltre il potere della Sezione Disciplinare del CSM di “indicare” la sede di destinazione non esclude che sulla definitiva individuazione di detta sede si esprimano, poi, dapprima la Terza Commissione e quindi il plenum del C.S.M.; tenuto conto dell’imminenza dell’udienza di merito (45 giorni), appare prevalente l’esigenza di evitare non solo il pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente immediatamente trasferito, nonche&#8217; gli inconvenienti organizzativi derivanti da trasferimenti suscettibili di essere travolti da successive contrarie determinazioni giurisdizionali. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01605/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02079/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello nr. 2079 del 2011, proposto dal <b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, in persona del Ministro pro tempore, e dal <b>CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il dottor <b>Giuseppe DE BENEDICTIS</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Terracciano e Vincenzo Barrasso, con domicilio eletto presso il primo in Roma, largo Arenula, 34, 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I nr. 881/2011, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO PROVVISORIO AL TRIBUNALE DI MATERA.	</p>
<p>Visto l’art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato dott. Giuseppe de Benedictis;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore, alla camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011, il Consigliere Raffaele Greco;	</p>
<p>Uditi l’avv. Terracciano per l’appellato e l’avv. dello Stato Giustina Noviello per l’Amministrazione appellante;	</p>
<p>Ritenuto che l’appartenenza di una controversia all’una o all’altra giurisdizione dipende non dall’organo che materialmente emana il provvedimento impugnato, ma dalla natura sostanziale (nella specie, amministrativa o giurisdizionale) di esso;	</p>
<p>Rilevato che, con riguardo al trasferimento cautelare dei magistrati, già in occasione di precedenti controversie è giunto all’attenzione di questa Sezione l’orientamento del T.A.R. del Lazio secondo cui va fatta distinzione tra il provvedimento disciplinare, ancorché cautelare (che è impugnabile dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione) e l’individuazione della sede di destinazione (che, avendo natura amministrativa, va impugnata dinanzi al giudice amministrativo), senza che rispetto a tale indirizzo l’Amministrazione eccepisse alcunché in punto di giurisdizione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, nr. 2556);	</p>
<p>Ritenuto che l’unico fatto nuovo intervenuto, e cioè la scelta del C.S.M. di attribuire alla Sezione Disciplinare il potere di indicare la sede di destinazione in una all’adozione del provvedimento cautelare, è dichiaratamente ispirato unicamente da ragioni pratiche di celerità ed efficienza, e pertanto non costituisce ex se circostanza idonea a modificare il suindicato indirizzo sul riparto della giurisdizione in subiecta materia (che la Sezione condivide);	</p>
<p>Rilevato, altresì, che il richiamato potere della Sezione Disciplinare di “indicare” la sede di destinazione non esclude affatto che la normativa primaria e secondaria possa essere interpretata nel senso di ritenere ancora necessario che sulla definitiva individuazione di detta sede si esprimano, poi, dapprima la Terza Commissione e quindi il plenum del C.S.M.;	</p>
<p>Ritenuto che, tenuto conto di quanto sopra evidenziato nonché dell’imminenza dell’udienza di merito (nella quale potrà essere approfondita, fra le altre, anche la questione interpretativa da ultimo evocata), appare prevalente l’esigenza di evitare non solo il pregiudizio grave e irreparabile che riverrebbe al ricorrente in primo grado dall’immediata esecuzione del trasferimento nella sede allo stato individuata, ma anche gli inconvenienti organizzativi derivanti da trasferimenti suscettibili di essere travolti da successive contrarie determinazioni giurisdizionali;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello (Ricorso numero: 2079/2011).<br />	<br />
Tenuto conto della relativa novità delle questioni esaminate, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-12-4-2011-n-1605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/4/2011 n.1605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.1605</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-4-2008-n-1605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-4-2008-n-1605/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-4-2008-n-1605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.1605</a></p>
<p>Pres. S. SANTORO Est. V. POLI Comune di Roma (Avv. B. Ceccarani) c./ G. B. (Avv. A. Dierna) In tema di translatio judicii 1. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego privatizzato – Giurisdizione del g.o. – Condizioni. 2. Giurisdizione e competenza – Difetto di giurisdizione – Translatio judicii – Necessità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-4-2008-n-1605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.1605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-4-2008-n-1605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.1605</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. SANTORO Est. V. POLI Comune di Roma (Avv. B. Ceccarani) c./ G. B. (Avv. A. Dierna)</span></p>
<hr />
<p>In tema di translatio judicii</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego privatizzato – Giurisdizione del g.o. – Condizioni.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Difetto di giurisdizione – <i>Translatio judicii</i> – Necessità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la conoscenza della controversia relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. laddove la lesione sia stata determinata da atti emanati successivamente al 30 giugno 1998 (secondo quanto dispone l’art. 45, co. 17 del d.lgs. n. 80 del 1998), anche nel caso in cui tali atti sarebbero inseriti in una complessa vicenda che traeva origine in data anteriore al 30 giugno 1998, laddove questi esibiscano una autonoma valenza giuridica in quanto  espressione di scelte gestionali distinte rispetto al pregresso rapporto di lavoro, non afferendo al piano della c.d. macro organizzazione dell’ente.</p>
<p>2. Nel caso in cui venga pronunciato il difetto di giurisdizione è immediatamente e direttamente operante nell’ordinamento la possibilità di <i>translatio judicii</i>, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, nel giudizio che venga instaurato davanti al giudice che ha giurisdizione, secondo quanto dispongono le pronunzie delle sezioni unite n. 4109 del 2007 e della Corte costituzionale n. 77 del 2007, non essendo più consentita, in caso di difetto di giurisdizione, una pronuncia di annullamento senza rinvio, bensì di annullamento con rinvio al giudice che ha giurisdizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.  1605/08 REG.DEC.<b>     <br />
</b>N.1464-1674 REG. RIC. <br />
ANNO 2000<b></p>
<p></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi riuniti iscritti al NRG 14642000,proposto dal</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Roma</b>, in persona del sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Ceccarani elettivamente domiciliato presso l’avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;</p>
<p align=center>contro</p>
<p align=justify></p>
<p><b>Bottazzi Giovanni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Dierna, domiciliato in Roma, via S. Tommaso d’Aquino n. 116;</p>
<p><i><b>e nei confronti di <br />
</i>Renzi Sandro<i></b></i>, non costituito;</p>
<p><B>NRG 16742000</B>, proposto da <br />
<b>Renzi Sandro</b><i>,</i> rappresentato e difeso dagli avvocati Augusto Sinagra e Franco Sabatini, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, viale Gorizia n. 14;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Bottazzi Giovanni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Dierna, domiciliato in Roma, via S. Tommaso d’Aquino n. 116;</p>
<p><i><b>e nei confronti di <br />
</i>Comune di Roma<i></b></i> in persona del sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Ceccarani elettivamente domiciliato presso l’avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;</p>
<p><i><b>per la riforma<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione II <i>bis</i>, n. 2684 del 24 dicembre 1999.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanni Bottazzi e del comune di Roma;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
data per letta alla pubblica udienza del 18 marzo 2008 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati Patriarca su delega dell’avv.to Ceccarani, Dierna e Sanci su delga dell’avv.to Sabatini;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
1. </b>Il dott. Giovanni Bottazzi, dirigente della Polizia municipale di Roma, ha impugnato davanti al T.a.r. del Lazio &#8211; con quattro  ricorsi rubricati ai nn.rr.gg. 3447/1998, 7644/1998, 15315/1998 e 3853/1999 – tutti i provvedimenti con cui nel tempo è stato conferito al dott. Sandro Renzi l’incarico di comandante della polizia municipale (cfr. determinazioni nn. 605 del 31 dicembre 1997, 186 del 7 aprile 1998, 425 del 25 settembre 1998,  22 del 9 febbraio 1999). <br />
<b>2.</b> L’impugnata sentenza, per quanto qui rileva:<br />
a) ha riunito i quattro ricorsi (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);<br />
b) ha dichiarato improcedibili i primi due per sopravvenuta carenza di interesse (anche tale capo non è stato impugnato);<br />
c) ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sui restanti due e li ha accolti;<br />
d) ha compensato integralmente fra le parti le spese di giudizio. <br />
<b>3.</b> Hanno interposto appello sia il comune di Roma che il dottor Renzi, contestando diffusamente tutti i capi sfavorevoli, e reiterando espressamente l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
<b>4.</b> Si costituiva l’appellato in entrambi i giudizi deducendo l’infondatezza dei gravami in fatto e diritto.<br />
Si è costituito il comune di Roma nell’appello proposto dal dottor Renzi per aderirvi.<br />
<b>5. </b>Con ordinanze di questa sezione nn. 1559 e 1563 del 31 marzo 2000 sono state accolte le domande di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.<br />
Con nota del 12 novembre 2007 la difesa del dott. Renzi ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla coltivazione del giudizio.<b><br />
</b>Le cause sono state assunte in decisione all’udienza collegiale del 18 marzo 2008.<br />
<b>6.</b> I due appelli, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti a mente dell’art. 335 c.p.c.<br />
Gli appelli sono fondati e devono essere accolti.<br />
Preliminarmente la sezione rileva che l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione, comune ad entrambi i gravami, è pregiudiziale rispetto alla richiesta di declaratoria dell’improcedibilità dell’appello proposto dal dottor Renzi, stante l’inscindibilità del rapporto sostanziale e processuale oggetto del presente giudizio.<br />
<b>6.1.</b> Come noto, l’art. 68, co. 1, d.lgs. n. 29 del 1993 nel testo novellato dal d.lgs. n. 80 del 1998, applicabile <i>ratione temporis</i>, stabilisce che <i><<Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie …. ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti….>>.<br />
</i>In base a tale norma, pertanto, le controversie, come quella odierna, aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali sono attribuite alla cognizione del giudice ordinario.<br />
L’art. 45, co. 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 ha individuato il discrimine temporale fra le giurisdizioni alla data del 30 giugno 1998.<br />
Le sezioni unite della Cassazione hanno ripetutamente chiarito il significato della norma sancita dal menzionato art. 45, puntualizzando che il riparto avviene non con riferimento al momento dell’instaurazione della controversia ma in relazione al dato storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze così come poste a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (cfr. <i>ex plurimis</i> Cass. sez. un., 14 maggio 2007, n. 10937; 24 febbraio 2000, n. 41).<br />
Si è precisato che, ove la lesione  (come nel caso di specie) sia prodotta da un atto (indifferentemente provvedimentale o negoziale), deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione; mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di cessazione della permanenza (cfr. <i>ex plurimis</i> Cass. sez. un., n. 10937 del 2007 cit.; 12 marzo 2004, n. 5176; Cons. Stato, sez. VI, 20 settembre 2002, n. 4781; Cass. sez. un., n. 41 del 2000 cit.).<br />
Facendo doverosa applicazione dei su esposti principi al caso di specie emerge con chiarezza il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito per l’impugnativa di atti, recanti il conferimento dell’incarico dirigenziale contestato, ampiamente successivi al 30 giugno 1998.<br />
Né assume rilievo la circostanza che tali atti si sarebbero inseriti in una complessa vicenda che traeva origine in data anteriore al 30 giugno 1998; gli atti impugnati, infatti, esibiscono una autonoma valenza giuridica in quanto  espressione di scelte gestionali distinte rispetto al pregresso rapporto di lavoro, non afferendo al piano della c.d. macro organizzazione dell’ente.<br />
<b>6.2. </b>Dopo le pronunce della Corte costituzionale (12 marzo 2007, n. 77) e della Cassazione (sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109) si impongono alcune precisazioni in ordine alle conseguenze dell’accertamento della insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
La decisione della Corte costituzionale ha implicazioni di ordine <<politico>> e <<tecnico>>.<br />
Sul piano <<politico>> la Corte considera attuale e coerente la scelta della Costituzione di mantenere una pluralità di ordini giurisdizionali in luogo della giurisdizione unica, scelta ritenuta funzionale ad una migliore e più effettiva tutela dei singoli, purché vi sia il correttivo della conservazione degli effetti dell’originaria domanda, in caso di pronunce che declinano la giurisdizione.<br />
Sempre sul piano <<politico>>, la Corte ritiene che i diversi ordini giurisdizionali abbiano pari dignità e poteri, e che nessun ordine giurisdizionale possa <<dettar legge>> ad altro ordine per quanto attiene alle questioni di <<merito>>. <br />
Sul piano più strettamente tecnico, alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 4109 del 2007 e della Corte costituzionale n. 77 del 2007 è immediatamente e direttamente operante nell’ordinamento la possibilità di <i>translatio judicii</i> in caso di pronuncia di difetto di giurisdizione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, nel giudizio che venga instaurato davanti al giudice che ha giurisdizione.<br />
Invero la pronuncia del giudice delle leggi, pur riguardando formalmente solo l’art. 30 l. Tar, ha una portata generale che è quella di affermare l’incostituzionalità del divieto di <i>translatio judicii</i> in caso di pronunce di difetto di giurisdizione. Si deve pertanto ritenere espunto dall’ordinamento tale divieto, in qualsivoglia norma sia esso contenuto.<br />
Infatti la Corte afferma espressamente che l’art. 30, l. Tar, nel testo anteriore alla declaratoria di incostituzionalità, si ispira <<al principio per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l'esigenza di instaurare <i>ex novo </i>il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio; principio questo che, non formulato espressamente in una o più disposizioni di legge ma presupposto dall&#8217;intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali e tra i giudici speciali, deve essere espunto, come tale, dall&#8217;ordinamento>>.<br />
La caducazione dell’art. 30, l. Tar, <i>in parte qua, </i>implica che non è più consentita, in caso di difetto di giurisdizione, una pronuncia di annullamento senza rinvio, bensì di annullamento con rinvio al giudice che ha giurisdizione.<br />
Conseguentemente l’art. 34, l. Tar và interpretato nel senso più limitato, e conforme al dato testuale, di impedire la regressione della causa al giudice amministrativo di primo grado perché sfornito di giurisdizione, giacché la stessa prosegue davanti a quello indicato come munito di giurisdizione.<br />
Contrariamente a quanto affermato dalle menzionate sezioni unite, secondo la Corte costituzionale la sentenza che declina la giurisdizione, deve indicare il giudice che la ha; non può però statuire sulle modalità della riassunzione e sulla conservazione degli effetti della domanda, trattandosi di questioni che vanno esaminate dal giudice <i>ad quem.<br />
</i>Sotto tale angolazione, stante la chiarezza e vincolatività del percorso argomentativo posto a base della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 30 cit. (che ha escluso espressamente la possibilità di applicare l’art. 50 c.p.c. al processo amministrativo ritenendo espressiva di una scelta di fondo rimessa alla discrezionalità del legislatore l’individuazione della disciplina della riassunzione), non è condivisibile l’orientamento giurisprudenziale che:<br />
a)	in sede di declinatoria della giurisdizione non si limita ad indicare il giudice avente giurisdizione, ma afferma anche direttamente la conservazione degli effetti della domanda (Cons. St., sez. VI, 28 giugno 2007 n. 3801);<br />	<br />
b)	ritiene, nonostante il <i>dictum</i> di Corte cost. n. 77 del 2007, che la conservazione degli effetti della domanda non perdura a tempo indeterminato ma deve considerarsi subordinata all’osservanza di un termine di decadenza che, allo stato attuale, non può che essere quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza, stabilito dall’art. 50 c.p.c. per l’ipotesi di difetto di competenza.<br />	<br />
Rimane inteso che la salvaguardia degli effetti sostanziali e processuali conseguenti alla proposizione della domanda davanti al giudice sfornito di giurisdizione non costituisce, <i>de iure condito, </i>uno mezzo per aggirare i termini decadenziali o di prescrizione previsti dalla legge per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi nella sede propria, ovvero davanti al giudice munito della giurisdizione.<br />
<b>7.</b> Sulla scorta delle rassegnate conclusioni gli appelli devono essere accolti.<br />
Nel particolare andamento del processo il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti meglio specificati in epigrafe, li accoglie e per l’effetto:<br />
&#8211;	dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;<br />	<br />
&#8211;	dichiara inammissibili i ricorsi di primo grado rubricati ai NN.RR.GG. 15315/1998 e 3853/1999;<br />	<br />
&#8211;	annulla in parte l’impugnata sentenza senza rinvio al giudice di primo grado;<br />	<br />
&#8211;	dichiara integralmente compensate fra le parti costituite le spese di entrambi i gradi di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2008, con la partecipazione di:<br />
Sergio Santoro	   &#8211; Presidente<br />	<br />
Cesare Lamberti	   &#8211; Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari	   &#8211; Consigliere<br />	<br />
Vito Poli Rel. Estensore     &#8211; Consigliere<br />
Francesco Caringella	    &#8211; Consigliere</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14-04-2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-4-2008-n-1605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.1605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2008 n.1605</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-3-2008-n-1605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-3-2008-n-1605/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-3-2008-n-1605/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2008 n.1605</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, &#8211; est. G. Nunziata Comune di Calvi (Avv. M. Liviero) c. Azienda Consortile Servizi Ambientali (Avv. D. D’Alessandro). sulla giurisdizione del Giudice Ordinario ai sensi dell&#8217;art. all&#8217;art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall&#8217;art. 7 della L. n. 205 del 2000 in ordine alle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-3-2008-n-1605/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2008 n.1605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-3-2008-n-1605/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2008 n.1605</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, &#8211; est. G. Nunziata<br /> Comune di Calvi (Avv. M. Liviero) c. Azienda Consortile Servizi Ambientali (Avv. D. D’Alessandro).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del Giudice Ordinario ai sensi dell&#8217;art. all&#8217;art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall&#8217;art. 7 della L. n. 205 del 2000 in ordine alle controversie relative a diritti di credito, in materia di servizi pubblici, nelle quali la P.A. non sia coinvolta come Autorità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e Competenza – Pubblici Servizi &#8211; Controversie relative a diritti di credito, nelle quali la P.A. non sia coinvolta come Autorità &#8211; In base all’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204 – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art.33 del D. Lgs. n.80/1998 come modificato dall’art.7 della Legge n. 205/2000 e nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.204/2004, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi non comprende le controversie riguardanti diritti di credito, nelle quali la Pubblica Amministrazione non sia coinvolta come Autorità (1). Peraltro la suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 27.4.2007, nn. da 4430 a 4478.</p>
<p>2. Cass. Civ., SS. UU., 6.5.2002, n.6487.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE	<br />	<br />
PER LA CAMPANIA<br />
SEDE DI NAPOLI – V^  SEZIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composto dai Signori Magistrati:<br />
&#8211; ANTONIO     ONORATO         &#8211;         Presidente  <br />
&#8211; ANDREA       PANNONE         &#8211;        Consigliere     <br />
&#8211; GABRIELE    NUNZIATA        &#8211;       Primo Referendario Estensore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sull’opposizione proposta dal </p>
<p><b>Comune di Calvi</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Liviero e domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. di Napoli; </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Azienda Consortile Servizi Ambientali (di seguito A.C.S.A.) CE3</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico D’Alessandro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Antonio Affabile in Napoli, Via Toledo n.16;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>AVVERSO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice delegato dal Presidente di questo Tribunale ai sensi dell’art.8 della Legge n.205/2000 sul ricorso n. 2898/2002 R.G. presentato dalla predetta parte creditrice.</p>
<p>Visto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato dall’A.C.S.A.CE3;  <br />
Visto il decreto n.674 del 14/4//2002 emesso dal Giudice delegato dal Presidente di questo Tribunale in accoglimento del predetto ricorso;<br />
Vista l’opposizione avanzata avverso il decreto ingiuntivo n.674 del 2002 dal Comune di Calvi; <br />
Vista la memoria depositata dall’A.C.S.A.CE3;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 6 marzo 2008, ed ivi uditi l’Avv. D’Alessandro e l’Avv. Liviero;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato dall’A.C.S.A. CE3, in quanto Consorzio che ha fra i propri compiti quello della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, venne richiesto il pagamento di €3.619,78 per mancato pagamento dei corrispettivi del servizio di conferimento e smaltimento in discarica di rifiuti; questo Tribunale emanò sulla base della documentazione prodotta il decreto n.674 del 2002 in accoglimento del predetto ricorso per € 3.619,78 oltre spese per € 30,99 , diritti per € 316,10 ed onorario per € 25,82 oltre il 10% per rimborso spese generali.  <br />
        Viene ora avanzata dal Comune di Calvi opposizione a detto decreto ingiuntivo, deducendosi tra l’altro il difetto di giurisdizione e comunque il difetto di legittimazione passiva dell’Ente.<br />
L’A.C.S.A. CE3 si è costituita in giudizio per sostenere l’infondatezza delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva. <br />
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2008 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1. </b>Con il ricorso per opposizione in esame il Comune di Calvi deduce il difetto di giurisdizione e comunque il difetto di legittimazione passiva dell’Ente. <br />
<b>2.</b> La questione su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi in via assolutamente prioritaria è la verifica della sua giurisdizione a conoscere della controversia, per cui qualsiasi dichiarazione di rinuncia o difetto d’interesse, anche sopravvenuta, deve essere esaminata successivamente e solo se è stata risolta positivamente la questione di giurisdizione.<br />
<b>2.1</b> Nella fattispecie in esame, come in analoghe vicende (<i>ex multis</i>, T.A.R. Campania, Napoli, V, 27.4.2007, nn. da 4430 a 4478), va evidenziato che, in base all’art. 33 del Decr. Legisl. n.80/1998 come modificato dall’art.7 della Legge n. 205/2000 e nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.204/2004, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi non comprende le controversie riguardanti diritti di credito, nelle quali la Pubblica Amministrazione non sia coinvolta come Autorità. Peraltro la suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti (Cass., SS. UU., 6.5.2002, n.6487).<br />
<b>          3.</b> Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa della parte creditrice, va pertanto dichiarata, in sede di accoglimento dell’opposizione quale formulata dal Comune di Calvi e di revoca del decreto ingiuntivo n.674 del 2002 di questo Tribunale, l’inammissibilità del ricorso introduttivo in esame per difetto di giurisdizione del T.A.R., essendo l’oggetto del gravame devoluto alla cognizione del giudice ordinario.<br />
          Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di causa.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie l’opposizione quale formulata dal Comune di Calvi, dichiarando l’inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n.674 del 2002.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a  darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2008.</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-3-2008-n-1605/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2008 n.1605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1605</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1605/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1605/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1605</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. S. Romano Est. Piccadilly Pub s.r.l. (Avv. Prof. F. Merusi) contro l’Unità Sanitaria Locale n. 12 dell’Area pisana (non costituita), il Comune di Pisa (non costituito) e la Regione Toscana (non costituita) sulla natura non provvedimentale di una nota di una U.S.L. successiva all&#8217;autorizzazione sanitaria per l&#8217;esercizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1605/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1605/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1605</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. S. Romano Est.<br /> Piccadilly Pub s.r.l. (Avv. Prof. F. Merusi) contro l’Unità Sanitaria Locale n. 12 dell’Area pisana (non costituita), il Comune di Pisa (non costituito) e la Regione Toscana (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura non provvedimentale di una nota di una U.S.L. successiva all&#8217;autorizzazione sanitaria per l&#8217;esercizio di &#8220;ristorante con somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni commerciali – Autorizzazione sanitaria per l’esercizio di “ristorante con somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche” – Successiva nota dell’U.S.L. n. 12 di invito al rispetto delle prescrizioni del regolamento comunale di Igiene – Non ha natura provvedimentale – Irrilevanza – Impugnazione – Inammissibilità del ricorso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile il ricorso proposto avverso la nota del servizio Igiene Pubblica del territorio dell’U.S.L. n. 12 di invito al rispetto delle prescrizioni del regolamento comunale di Igiene, per quel che attiene agli esercizi pubblici nei quali si manipolano e si somministrano sostanze alimentari. L’atto impugnato, difatti, non ha natura provvedimentale e segue il rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione, necessario e sufficiente per il regolare svolgimento dell’attività in oggetto. Occorre inoltre sottolineare che, nella fattispecie, prima del rilascio del provvedimento, l’organo competente in materia sanitaria si era già pronunciato con parere favorevole. Tanto basta a far ritenere ultronea, in specie con riguardo alla sua collocazione temporale rispetto alle fasi del procedimento amministrativo conclusosi con l’avvenuto rilascio del titolo autorizzativo, la nota-quesito trasmessa alla Regione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />           &#8211; III SEZIONE-</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2275/1992 (n. 611/1992 Sez.) proposto da<br /><b>PICCADILLY PUB s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. prof. Fabio Merusi ed elettivamente domiciliata presso la segreteria del Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UNITA’ SANITARIA LOCALE n. 12 dell’Area pisana</b>, non costituitasi in giudizio;<br />
<b>COMUNE DI PISA</b>, in persona del sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;<br />
<b>REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>PER L‘ANNULLAMENTO<br />
della nota n. 1823 del 21 maggio 1992;</p>
<p>Visto il  ricorso e la relativa documentazione;<br />
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 27 gennaio 2005 &#8211; relatore il Consigliere dott. Saverio Romano &#8211; l’ avv. A. Cuccurullo, delegato dall&#8217;avv. F. Merusi;<br />Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La s.r.l. Piccadilly Pub, che aveva chiesto ed ottenuto, previo parere favorevole dell’U.S.L. n. 12, l’autorizzazione sanitaria per l’esercizio di “ristorante con somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”, con  ricorso notificato in data 8-10 luglio 1992  impugnava la nota in epigrafe indicata, con la quale il servizio Igiene Pubblica del territorio dell’U.S.L. n. 12 la invitava al rispetto delle prescrizioni del regolamento comunale di Igiene, per quel attiene agli esercizi pubblici nei quali si manipolano e si somministrano sostanze alimentari.<br />
Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il provvedimento impugnato fa riferimento all’autorizzazione sanitaria in data 26.2.1992, chiesta dalla ricorrente per l’esercizio di ristorante con somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, e rilasciata, previo parere favorevole dell’U.S.L. n. 12 del 19.2.1992, con l’annotazione che il rilascio avveniva “in attesa della risposta al quesito inviato da questo servizio al Dipartimento sicurezza sociale della Regione Toscana in merito alla possibilità di areazione-illuminazione artificiale del vano cucina”.<br />
Dopo la nota di risposta della regione, che faceva rinvio a quanto stabilito dai regolamenti comunali d’igiene, l’U.S.L. comunicava alla ricorrente, con la nota del maggio 1992 (oggi impugnata), che l’autorizzazione doveva intendersi valida solo se la società avesse ottemperato, nel termine di 30 giorni, a quanto prescritto dal regolamento comunale d’igiene; fino alla data di notifica del gravame (10 luglio 1992), non era seguito alcun provvedimento amministrativo.<br />
Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente deduce: che il regolamento comunale d’igiene nulla prevede per il vano cucina degli esercizi pubblici in cui si somministrano sostanze alimentari; che altre norme prevedono l’illuminazione naturale diretta ma anche che alla stessa si possa derogare; che anzi il d.p.r. n. 327 del 1980 prevede espressamente l’aerazione naturale o artificiale dei locali dove si producono o confezionano alimenti e che tale disposizione sia applicabile nella fattispecie; che comunque l’organo competente aveva già espresso il proprio<br /> parere favorevole.<br />
Il ricorso è inammissibile.<br />
L’atto impugnato, emesso dall’U.S.L., segue il rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione chiesto dalla ricorrente, necessario e sufficiente per il regolare svolgimento dell’attività; prima del rilascio del provvedimento, l’organo competente in materia sanitaria si era pronunciato con parere favorevole.<br />
Tanto basta, ad avviso del Collegio, a far ritenere ultronea, in specie con riguardo alla sua collocazione temporale rispetto alle fasi del procedimento amministrativo conclusosi con l’avvenuto rilascio del titolo autorizzativo, la nota-quesito trasmessa alla regione.<br />
L’irrilevanza della nota in questione appare vieppiù confermata dalla risposta dell’ente interpellato, la quale rinvia al regolamento comunale d’igiene, già favorevolmente esaminato in sede di rilascio del provvedimento (come risulta dalle premesse dell’atto).<br />
Nel contesto delineato, la successiva nota dell’U.S.L. – oggetto di impugnazione – che si limita ad un generico richiamo del regolamento comunale e che pretende di subordinare, a posteriori, la validità del provvedimento autorizzatorio rilasciato dal comune all’ottemperanza “a quanto prescritto dal locale regolamento d’igiene”, non appare fornito di alcuna valenza provvedimentale e, comunque, non è idoneo a porre in dubbio la validità e l’efficacia dell’atto di autorizzazione di cui la ricorrente è titolare, rilasciato dall’ente competente ad emanarlo.<br />
Considerata l’assenza di natura provvedimentale dell’atto impugnato, esso non è in grado di arrecare alcuna effettiva lesione dell’interesse legittimo della ricorrente, con la conseguenza che il ricorso proposto deve dichiararsi inammissibile.<br />
Nulla per le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile; nulla per le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze, il 27 gennaio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI     &#8211; Presidente<br />
Dott. Saverio ROMANO      &#8211; Consigliere, rel.est. <br /> <br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 aprile 2005<br />
Firenze, lì 13 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1605/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
