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	<title>1599 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1599 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 29/4/2016 n.1599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-29-4-2016-n-1599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-29-4-2016-n-1599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 29/4/2016 n.1599</a></p>
<p>Pres. Santoro &#8211; Est. Lopilato Sul commissariamento dell&#8217;Osservatorio vesuviano, con breve nota di Vinca Giannuzzi Savelli E’ legittimo e risponde a&#160; criteri di interesse pubblico il Commissariamento dell’Osservatorio vesuviano disposto in considerazione dell’impossibilità oggettiva di proseguire la gestione ordinaria&#160; a causa di gravi criticità organizzative Con breve nota a margine&#160;di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-29-4-2016-n-1599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 29/4/2016 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-29-4-2016-n-1599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 29/4/2016 n.1599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro &#8211; Est. Lopilato</span></p>
<hr />
<p>Sul commissariamento dell&#8217;Osservatorio vesuviano, con breve nota di Vinca Giannuzzi Savelli</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo e risponde a&nbsp; criteri di interesse pubblico il Commissariamento dell’Osservatorio vesuviano disposto in considerazione dell’impossibilità oggettiva di proseguire la gestione ordinaria&nbsp; a causa di gravi criticità organizzative<br abp="1606" /><br />
<br abp="1607" /><br />
Con breve nota a margine&nbsp;di Vinca Giannuzzi Savelli<br abp="1608" /><br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Con nota di Vinca Giannuzzi Savelli</span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1611" style="text-align: right;">N. 01599/2016 REG.PROV.CAU.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1613" style="text-align: right;">N. 02837/2016 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1615" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br abp="1616" /><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</div>
<p>&nbsp;<br abp="1617" /><br />
Il Consiglio di Stato<br abp="1618" /><br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br abp="1619" /><br />
ha pronunciato la presente</p>
<div abp="1620" style="text-align: center;">ORDINANZA</div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2837 del 2016, proposto da:<br abp="1621" /><br />
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<div abp="1622" style="text-align: center;">contro</div>
<p>Giuseppe De Natale, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Nicolò Porpora 12;<br abp="1623" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1625" style="text-align: center;">per la riforma</div>
<p>dell&#8217; ordinanza cautelare n. 491 del 2016 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sezione IV.<br abp="1626" /><br />
<br abp="1627" /><br />
Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br abp="1628" /><br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br abp="1629" /><br />
Visti tutti gli atti della causa;<br abp="1630" /><br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Giuseppe De Natale;<br abp="1631" /><br />
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br abp="1632" /><br />
viste le memorie difensive;<br abp="1633" /><br />
relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli e Abbamonte.<br abp="1634" /><br />
<br abp="1635" /><br />
Considerato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che il ricorrente in primo grado, prof. Giuseppe De Natale, è Direttore dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli, Sezione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;<br abp="1636" /><br />
che, con delibera del Consiglio di amministrazione del 17 febbraio 2016, n. 214, è stato disposto, con effetto immediato, il commissariamento della Sezione diretta dal Prof. De Natale;<br abp="1637" /><br />
che il Tribunale amministrazione regionale della Campania, con ordinanza 24 marzo 2016, sul presupposto che il commissariamento non “è basato su elementi che denotano una impossibilità di gestione oggettiva dell’ente”, ha accolto la domanda cautelare e ha fissato, per la trattazione nel merito, l’udienza pubblica del 12 ottobre 2016;<br abp="1638" /><br />
che, in esecuzione di detta ordinanza, l’Istituto, con atto del 29 marzo 2016, ha reintegrato l’odierna parte appellante nelle funzioni di Direttore;<br abp="1639" /><br />
che, a seguito dell’appello proposto dall’Avvocatura generale dello Stato, con decreto monocratico 13 aprile 2016, n. 1253 il Presidente della Sezione ha accolto la domanda cautelare, al fine di assicurare “la funzionalità dell’Osservatorio”, consentendo il mantenimento del comissariamento;<br abp="1640" /><br />
che, successivamente a tale decreto, con atto 14 aprile 2016, n. 183, il Direttore generale dell’Istituto ha dato esecuzione al provvedimento cautelare del Consiglio di Stato e ha disposto la reintegra del commissario;<br abp="1641" /><br />
che, in questa sede, il Collegio ritiene che si debba confermare il contenuto del decreto monocratico cautelare;<br abp="1642" /><br />
che la Sezione rileva che è stato lo stesso prof. Di Nalale, in una lettera inviata al Presidente dell’Istituto e al Direttore generale del 18 febbraio 2016, ad affermare, dopo avere esposto gli ottimi risultati di gestione sino ad allora perseguiti, quanto segue “<em abp="1643">oggi mi trovo a dovere certificare l’impossibilità di gestione del personale per il corretto funzionamento di una Sezione che ha una valenza cruciale, oltre che di alto valore scientifico, anche la sicurezza di diversi milioni di persone a rischio vulcanico</em>”;<br abp="1644" /><br />
che la Sezione rileva come la valutazione contestuale di una serie di elementi &#8211; costituiti <em abp="1645">i</em>) dal contenuto della predetta lettera redatta dalla stessa parte appellata; <em abp="1646">ii</em>) dalla situazione attuale conseguita al decreto monocratico della Sezione; <em abp="1647">iii</em>) dal tempo mancante per la scadenza dell’incarico – inducono a dare prevalenza all’interesse pubblico alla prosecuzione dell’attività del commissario nominato per assicurare la massima funzionalità dell’Istituto;<br abp="1648" /><br />
che le specifiche contestazioni della parte appellata verranno esaminate nel merito all’udienza pubblica che il primo giudice ha già fissato.</p>
<div abp="1649" style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello cautelare e, per l’effetto, rigetta la domanda cautelare proposta in primo grado dalla parte appellata.<br abp="1650" /><br />
Spese compensate.<br abp="1651" /><br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br abp="1652" /><br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br abp="1653" /><br />
Sergio Santoro, Presidente<br abp="1654" /><br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br abp="1655" /><br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br abp="1656" /><br />
Andrea Pannone, Consigliere<br abp="1657" /><br />
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore</p>
<table abp="1658" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody abp="1659">
<tr abp="1660">
<td abp="1661">&nbsp;</td>
<td abp="1663">&nbsp;</td>
<td abp="1665">&nbsp;</td>
</tr>
<tr abp="1667">
<td abp="1668">&nbsp;</td>
<td abp="1670">&nbsp;</td>
<td abp="1672">&nbsp;</td>
</tr>
<tr abp="1674">
<td abp="1675">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td abp="1676">&nbsp;</td>
<td abp="1678">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr abp="1679">
<td abp="1680">&nbsp;</td>
<td abp="1682">&nbsp;</td>
<td abp="1684">&nbsp;</td>
</tr>
<tr abp="1686">
<td abp="1687">&nbsp;</td>
<td abp="1689">&nbsp;</td>
<td abp="1691">&nbsp;</td>
</tr>
<tr abp="1693">
<td abp="1694">&nbsp;</td>
<td abp="1696">&nbsp;</td>
<td abp="1698">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1701" style="clear: both;">&nbsp;</div>
<p><br abp="1703" /><br />
<br abp="1704" /><br />
<br abp="1705" /><br />
<br abp="1706" /><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br abp="1707" /><br />
Il 29/04/2016<br abp="1708" /><br />
IL SEGRETARIO<br abp="1709" /><br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br abp="1710" /><br />
<br abp="1711" /><br />
<br abp="1712" /><br />
<br abp="1713" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1714" style="text-align: center;"><strong abp="1715"><span abp="1716">Il potere di commissariamento “atipico”degli enti pubblici</span></strong><br abp="1717" /><br />
<span abp="1718">di Vinca Giannuzzi Savelli</span><br abp="1719" /><br />
<span abp="1720">Avvocato dello Stato</span></div>
<p>&nbsp;<br abp="1721" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1723" style="text-align: justify;"><span abp="1724">L’ordinanza si segnala perché riprende e conferma il principio secondo cui in presenza di disfunzioni o anomalie gestionali il soggetto preposto al controllo dell’ente o della struttura pubblica può sostituirne i vertici “commissariandoli” anche in assenza di espresse e precise previsioni normative in tal senso.</span><br abp="1725" /><br />
<span abp="1726">L’interesse generale al buon funzionamento della struttura pubblica legittima infatti il “commissariamento” quale possibile esternazione del generale potere di controllo.</span><br abp="1727" /><br />
<span abp="1728">La decisione di avviare la gestione straordinaria dovrà comunque essere procedimentalizzata&nbsp; e fondata su elementi oggettivi e di gravità tale da rendere necessario l’azzeramento dei vertici.</span><br abp="1729" /><br />
<span abp="1730">Il Supremo Organo della giustizia amministrativa riconosce dunque l’esistenza nel nostro&nbsp; ordinamento dell’istituto del cd. commissariamento “atipico” di&nbsp;carattere oggettivo, disposto cioè per ragioni per così dire funzionali.</span><br abp="1731" /><br />
<span abp="1732">In passato era già stato ritenuto ammissibile e legittimo il provvedimento “sostitutivo” degli organi di amministrazione ordinaria anche in mancanza di un’attribuzione normativa, costituendo tale potere esplicazione dei cosiddetti “poteri impliciti&#8221;&nbsp;che l’ordinamento attribuisce alla Pubblica amministrazione.</span><a abp="1733" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup abp="1734"><span abp="1735"><span abp="1736"><sup abp="1737"><span abp="1738">[1]</span></sup></span></span></sup></a><br abp="1739" /><br />
<span abp="1740">Ma ciò limitatamente a decadenze dal mandato&nbsp; o a&nbsp; specifiche deficienze funzionali dei vertici(es omissioni nella rendicontazione all’ organo di controllo)</span><a abp="1741" href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><sup abp="1742"><span abp="1743"><span abp="1744"><sup abp="1745"><span abp="1746">[2]</span></sup></span></span></sup></a>.<br abp="1747" /><br />
<span abp="1748">Nel caso in esame, invece, pur in assenza di una specifica condotta ascrivibile al direttivo ma in ragione di una oggettiva difficoltà di funzionamento dell’ente&nbsp;si sostiene che la continuità dell’azione amministrativa venga legittimamente garantita attraverso il commissariamento</span><a abp="1749" href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><sup abp="1750"><span abp="1751"><span abp="1752"><sup abp="1753"><span abp="1754">[3]</span></sup></span></span></sup></a><span abp="1755">.</span><br abp="1756" /><br />
<span abp="1757">Il progressivo ampliamento dello spazio operativo di questo “potere implicito” è del resto strettamente connesso al potenziamento della funzione di controllo avutosi&nbsp; nell’ultimo decennio.</span><br abp="1758" /><br />
<span abp="1759">In questi anni l’azione amministrativa&nbsp; di&nbsp; vigilanza si è spinta fino ad assumere molto spesso la forma del “commissariamento” extra ordinem di enti o organismi in ragione di una cattiva gestione delle risorse economiche o per incapacità dei titolari degli organi competenti a superare gravi emergenze organizzative</span><a abp="1760" href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><sup abp="1761"><span abp="1762"><span abp="1763"><sup abp="1764"><span abp="1765">[4]</span></sup></span></span></sup></a><span abp="1766">.</span><br abp="1767" /><br />
<span abp="1768">Ed è proprio il controllo sulla “funzionalita’” e sulla corretta gestione del denaro pubblico&nbsp; che giustifica l’intervento sostitutivo degli organi di vertice da parte dei soggetti pubblici a ciò preposti ,anche al di fuori di procedimenti tipici.</span><br abp="1769" /><br />
<span abp="1770">Rimane quindi al giudice amministrativo il sindacato sul corretto esercizio quanto ai presupposti concreti e alla utilità del rimedio: il giudice amministrativo che anche in questa occasione si propone come giudice della “funzione” e garante dell’interesse pubblico.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1772">
<div abp="1773" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr abp="1775" align="left" size="1" width="33%" />
<div abp="1776" id="ftn1" style="text-align: justify;"><a abp="1777" href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><sup abp="1778"><span abp="1779"><sup abp="1780"><span abp="1781">[1]</span></sup></span></sup></a><span abp="1782"><span abp="1783">v C.d.S.sez. IV sentenza n. 2596/2013, Tar Sardegna sentenza n. 22/2013</span></span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1785" id="ftn2" style="text-align: justify;"><a abp="1786" href="#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><sup abp="1787"><span abp="1788"><sup abp="1789"><span abp="1790">[2]</span></sup></span></sup></a><span abp="1791"><span abp="1792"> Corte Costituzionale sentenza n.27/2004:”il potere di nomina del Commissario Straordinario costituisce attuazione del principio generale, applicabile a tutti gli enti pubblici, del superiore interesse pubblico al sopperimento, con tale rimedio, degli organi di ordinaria amministrazione, i cui titolari siano scaduti o mancanti”</span></span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1794" id="ftn3" style="text-align: justify;"><a abp="1795" href="#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><sup abp="1796"><span abp="1797"><sup abp="1798"><span abp="1799">[3]</span></sup></span></sup></a><span abp="1800"><span abp="1801"> v. A. Coletti, La gestione commissariale in Enti pubblici ,1982 p.933 e s, L. Iannotta , Osservazioni sullo scioglimento e commissariamento degli enti pubblici in Foro amm Tar,2003 p.2661</span></span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1803" id="ftn4" style="text-align: justify;"><a abp="1804" href="#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><sup abp="1805"><span abp="1806"><sup abp="1807"><span abp="1808">[4]</span></sup></span></sup></a><span abp="1809"><span abp="1810"> Basti pensare alle strutture commissariali&nbsp; designate&nbsp; per fronteggiare&nbsp; le emergenze ambientali in Campania o in Liguria ; sulla vicenda del commissariamento del CONI v. Tar Lazio sentenza n. 1972/2014</span></span></div>
</div>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-29-4-2016-n-1599/?download=823">osservatorio pdf</a> <small>(70 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-29-4-2016-n-1599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 29/4/2016 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.1599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-4-2016-n-1599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-4-2016-n-1599/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-4-2016-n-1599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.1599</a></p>
<p>Pres. Saltelli – Est. Prosperi Sulla inconfigurabilità della responsabilità precontrattuale della P.A. in caso di revoca di gara d&#8217;appalto 1.Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione provvisoria – Revoca –Presupposti – Risparmio economico – Copertura finanziaria – Carenza – Legittimità 2. Contratti della P.A. – Risarcimento del danno – Responsabilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-4-2016-n-1599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-4-2016-n-1599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.1599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli – Est. Prosperi</span></p>
<hr />
<p>Sulla inconfigurabilità della responsabilità precontrattuale della P.A. in caso di revoca di gara d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione provvisoria – Revoca –Presupposti – Risparmio economico – Copertura finanziaria – Carenza – Legittimità</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Risarcimento del danno – Responsabilità precontrattuale – Presupposti – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;E’ legittima la revoca di una gara di appalto motivata con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa ovvero per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata corrispondenza della procedura alle esigenze dell’interesse pubblico.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ai fini della domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale della P.A. in presenza di una revoca legittima è necessario che tale &nbsp;responsabilità sia connessa alla violazione delle regole di condotta tipiche della formazione del contratto ingenerando nella parte un ragionevole affidamento nella conclusione della gara e nella possibilità di aggiudicarsi l’appalto stesso. Pertanto un danno da responsabilità precontrattuale è inconfigurabile anteriormente alla scelta del contraente, vale a dire della sua individuazione, allorchè gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare solo un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione.Di conseguenza in caso di&nbsp;revoca della gara &nbsp;intervenuta prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, &nbsp;nessun affidamento può ragionevolmente ingenerarsi nei concorrenti, quand’anche la comunicazione della revoca fosse a questi ultimi pervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e dopo la effettiva presentazione di queste ultime.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">N. 01599/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 10092/2015 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</div>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 10092 del 2015, proposto dalla Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Vettor Grimani e Nicola Marcone, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza dell&#8217;Orologio, n, 7;&nbsp;<br />
contro<br />
Il Comune di San Bonifacio, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sala e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Agsm Lighting Srl;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. I n. 852/2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica, adeguamento e gestione impianti e fornitura di energia elettrica -(ris.danni);</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di San Bonifacio;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore all&#8217;udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Marcone e Reggio d&#8217;Aci, in dichiarata delega di Manzi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">I. Con deliberazione n. 56 del 2 maggio 2013 la Giunta comunale di San Bonifacio, in accoglimento della proposta avanzata dalla società AGSM Verona spa &#8211; cui è subentrata AGSM Lighting srl &#8211; e relativa all’affidamento in finanza di progetto del servizio di gestione della illuminazione pubblica, aveva attivato la procedura di cui all’art. 278 d.P.R. n. 207 del 2010 per l’affidamento in concessione del servizio per la durata di 18 anni, per un importo a base d’asta di €. 10.506.034,00.<br />
La Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. presentava la sua offerta in data 23 giugno 2014, ultimo giorno utile; l’amministrazione tuttavia il precedente 21 giugno aveva pubblicato all’albo pretorio la delibera di Giunta n. 1, pure del 21 giugno 2014, di revoca della gara. Di tale fatto l’interessata veniva notiziata con apposita nota del giorno successivo alla presentazione dell’offerta, nota che richiamava la peculiare situazione di contrazione del bilancio comunale che non consentiva di fronte al previsto impegno annuo di €. 500.000,00, in uno con l’evoluzione tecnica nel campo della produzione e distribuzione di energia elettrica che mal si conciliavano con i lunghi tempi previsti per la concessione; ciò oltre al fatto che al momento della revoca non solo non era pervenuta altra offerta – tre erano giunte successivamente &#8211; ma non poteva essere stato ingenerato negli interessati alcun affidamento, vista la non avvenuta aggiudicazione e l’assenza di altri concorrenti al momento della revoca.<br />
La predetta Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. impugnava dinanzi al TAR del Veneto i citati atti del Comune di San Bonifacio, deducendo con un unico ed articolato motivo di censura la violazione dell’art. 21 quinques della L. 241/1990, perché la revoca risultava carente dei requisiti di legge; chiedeva inoltre il risarcimento del danno per fatto illecito, ovvero, in subordine, per responsabilità precontrattuale, o, infine, la corresponsione della indennità di cui al citato art. 21 quinques, giacchè anche le asserite difficoltà finanziarie non risultavano dimostrate come elementi concreti.<br />
L’adito tribunale, nella resistenza del Comune di Bonifacio e della AGSM Lighting s.r.l., con sentenza n. 852 del 23 luglio 2015, dichiarato inammissibile l’intervento di quest’ultima (che avendo anch’essa richiesto l’annullamento degli stessi atti avrebbe dovuto proporre tempestivamente apposita impugnazione, cosa che non consentiva la conversione dell’atto di intervento in atto di ricorso), respingeva il ricorso, poiché risultava dagli atti la grave situazione finanziaria, caratterizzata da una forte riduzione delle provvidenze statali del fondo di solidarietà, fatto estemporaneo e non prevedibile, cui si doveva far fronte con riduzioni di spesa; pertanto la revoca della gara, peraltro non ancora iniziata, per la mancanza di copertura finanziaria dovuta a fattori estemporanei non prevedibili al momento della sua pubblicazione, non poteva configurarsi illegittima, visto che la valutazione comparativa degli interessi pubblici e la gerarchia degli stessi rientrava nella discrezionalità propria dell’amministrazione.<br />
A ciò conseguiva anche l’infondatezza della domanda risarcitoria da danno ingiusto; né poteva essere accolta la domanda da responsabilità precontrattuale e neppure quella di indennizzo, non sussistendone i presupposti.<br />
II. L’Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. ha chiesto la riforma di tale sentenza con atto di appello notificato il 23 novembre 2015, alla stregua di due ordini di motivi, il primo rubricato “Mancata o errata valutazione della censura concernente la violazione dell’art. 21 quinquies L. 7.8.90, n. 241, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Mancata o errata valutazione della domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 commi 2 e 3 CPA” e il secondo “Mancata o errata valutazione della domanda di risarcimento del danno ex art. 30 comma 2 c.p.a.”.<br />
Richiamente le circostanze in cui era maturata la revoca della gara, l’appellante ha insistito sulla mancata dimostrazione di una copertura finanziaria e sulla vaghezza delle sopravvenienze delle difficoltà di bilancio, comunque non dimostrate, a fronte, da un lato, di un servizio essenziale e non rinunciabile e, dall’altro,del risparmio che sarebbe conseguito dal nuovo servizio; ha poi ribadito la richiesta di risarcimento del danno dalla revoca derivato, in punto di danno emergente e di perdita di chanches ovvero anche a titolo di responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 c.c., per violazione dei doveri di correttezza in relazione al mancato preavviso di voler procedere alla revoca.<br />
Il Comune di San Bonifacio si è costituito in giudizio, rivendicando la legittimità dei propri atti e la correttezza del suo operato e chiedendo la conferma della sentenza.<br />
All’odierna udienza del 10 marzo 2016 la causa è passata in decisione.<br />
III. L’appello è infondato e deve essere respinto.<br />
In punto di fatto deve sottolinearsi che la revoca è stata deliberata dalla giunta comunale di San Bonifacio con atto n. 1 del 21 giugno 2014, circa un anno dopo la deliberazione con cui si era deciso di avviare la proposta per l’affidamento in finanza di progetto del servizio di gestione della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale e circa quattro mesi dopo aver indetto una gara a procedura aperta per la scelta dell’affidatario in concessione, il tutto prima quindi delle elezioni della nuova amministrazione comunale svoltesi il 25 maggio e l’8 giugno 2014.<br />
Proprio la nuova amministrazione, appena insediatasi, ha riscontrato l’impegno di risorse finanziarie derivante dalla procedura in parola, quantificabile in canone annuo pari a €. 500.000,00 eventualmente ribassati per un periodo di diciotto anni, limitabili a quindici, tale da irrigidire per lungo tempo il bilancio comunale ed impedendo margini di manovra per gli esercizi futuri: ciò ha indotto la predetta nuova valutazione ad una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa, alla luce delle contrazioni di risorse pubbliche per effetto della normativa statale più recente, da ultimo dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e dal decreto legge di 4 aprile 2014, n. 66, convertito nella L. 23 giugno 2014 n. 89.<br />
Non può sottacersi che l’evidenziazione della enorme spesa rispetto al calo dei finanziamenti è stata accostata dall’amministrazione nella stessa deliberazione di revoca anche alla continua rapida evoluzione delle tecnologie per la produzione e la distribuzione di energia elettrica, le quali nello spazio di 18 anni avrebbero potuto determinare consistenti risparmi di bilancio.<br />
Tali motivazioni risultano ragionevoli, non illogiche, né irrazionali e soprattutto fondate su non implausibili elementi di fatto, così che la scelta di revocare la gara, che rientra nella discrezionalità propria di cui è titolare esclusiva la pubblica amministrazione, non può considerarsi illegittima.<br />
In tal senso è sufficiente rammentare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è legittima la revoca dell’aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto motivata con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa ovvero per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata corrispondenza della procedura alle esigenze dell’interesse pubblico (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748; 26 settembre 2013, n. 4809; 6 maggio 2013, n. 2418).<br />
Alla legittimità della revoca consegue l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno.<br />
Deve essere a questo punto esaminata la fondatezza della domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, che è astrattamente ammissibile anche in presenza della legittimità della revoca (Cons. Stato, sez. VI, 1 febbraio 2013, n. 633).<br />
A tal fine deve venire in considerazione un comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza dell’amministrazione che, accortasi delle ragioni che consigliavano di procedere alla revoca della gara, non ha invece provveduto a tanto, ingenerando nella parte un ragionevole affidamento nella conclusione della gara e nella possibilità di aggiudicarsi l’appalto stesso.<br />
Sennonché nel caso di specie tale situazione non è ravvisabile, giacché la revoca della gara è intervenuta prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, senza quindi che nessun affidamento si sia potuto ragionevolmente ingenerare nei concorrenti, quand’anche la comunicazione della revoca fosse a questi ultimi pervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e dopo la effettiva presentazione di queste ultime.<br />
Al riguardo può ancora richiamarsi la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per la quale la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione è connessa alla violazione delle regole di condotta tipiche della formazione del contratto e quindi non può che riguardare fatti svoltisi in tale fase; perciò la responsabilità precontrattuale non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, vale a dire della sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione (Cons. Stato, V, 21 agosto 2014 n. 4272), corretto esercizio di cui non può dubitarsi nel vaso di specie, visti i tempi seguiti dall’Amministrazione comunale per l’adozione della revoca in questione e la plasubilità della motivazione.<br />
E’ appena il caso di aggiungere che non essendosi prodotto alcun effetto durevole vantaggiosa in favore dell’appellante in ragione dell’atto legittimamente revocato, non sussistono neppure i presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 21 quinqquies della l. n. 241 del 1990.<br />
IV, Per le suesposte considerazioni l’appello deve essere dunque respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge..<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Comune di San Bonifacio, liquidandole in complessivi €. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo Saltelli, Presidente<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-4-2016-n-1599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.1599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-2-11-2005-n-1599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-2-11-2005-n-1599/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.1599</a></p>
<p>sulla motivazione degli atti dell&#8217;autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d&#8217;armi Procedimento amministrativo &#8211; Revoca di porto d’armi &#8211; Difetto o insufficienza di motivazione &#8211; Illegittimità In tema di revoca di licenza di porto d&#8217;armi ai soggetti ritenuti di non buona condotta o che non diano affidamento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-2-11-2005-n-1599/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-2-11-2005-n-1599/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.1599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla motivazione degli atti dell&#8217;autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d&#8217;armi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo &#8211; Revoca di porto d’armi &#8211; Difetto o insufficienza di motivazione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di revoca di licenza di porto d&#8217;armi ai soggetti ritenuti di non buona condotta o che non diano affidamento di non abusare delle armi stesse, adottabile da parte dell’Autorità di P.S. ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., l&#8217;ampia discrezionalità rimessa all&#8217;amministrazione deve trovare adeguato bilanciamento in una motivazione del provvedimento che, seppure succinta, deve comunque risultare non palesemente irragionevole e non meramente formale; e ciò anche per evitare di svuotare di ogni contenuto il già limitato sindacato giurisdizionale.<br />
(Nella specie, il TAR ha ritenuto sussistenti i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria denunciati dal ricorrente avverso il provvedimento di revoca del permesso di polizia motivato soltanto per la proposizione di una querela nei suoi confronti).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Dott. Bartolomeo Perricone			Presidente &#8211;<br />
Dott. Alberto Pasi					Consigliere &#8211;<br />
Dott. Carlo Testori					Consigliere rel.est.	&#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 406 del 2005 proposto da</p>
<p><b>Vonvilli Giovanni</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Barbara Panzacchi, Simona Pasquali e Gabriele Strada ed elettivamente domiciliato in Bologna, vicolo Santa Lucia n. 2/2, presso lo studio degli Avv.ti Barbara Panzacchi e Simona Pasquali,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell&#8217;Interno e la Questura di Bologna</b>, costituitasi in giudizio in persona del Questore in carica, rappresentata e difesa ex lege dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliata in via G. Reni n. 4,<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione,<br />
del decreto n. 95/04 emesso dalla Questura di Bologna in data 15/12/2004.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 20 ottobre 2005 l’Avv. G. Strada e l’Avv. dello Stato L. Mariani;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO     e     DIRITTO</b></p>
<p>1) Con decreto del 15 dicembre 2004 il Questore della provincia di Bologna ha revocato la licenza di porto di fucile per l&#8217;esercizio venatorio rilasciata nel 2003 al sig. Giovanni Vonvilli. Contro tale provvedimento l&#8217;interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione intimata chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Nella camera di consiglio del 5 maggio 2005 questo Tribunale, con ordinanza n. 454, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell&#8217;atto impugnato. <br />
All&#8217;udienza del 20 ottobre 2005 la causa è passata in decisione.</p>
<p>2) Il provvedimento di revoca impugnato nel presente giudizio è stato adottato sulla base del seguente iter argomentativo: <br />
&#8211; il sig. Vonvilli in data 18/9/2004 veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per i reati di minacce continuate ed ingiurie nei confronti del convivente della sua ex coniuge;<br />
&#8211; per i reati di cui sopra il predetto palesa l&#8217;assenza della buona condotta e quindi non dà affidamento di non abusare delle armi (tenuto anche conto che la licenza per il porto di fucile abilita all&#8217;acquisto e alla detenzione di armi in genere).<br />
Le censure formulate dal ricorrente si incentrano, in sintesi, sui seguenti punti: la valutazione negativa espressa dalla Questura circa la buona condotta del sig. Vonvilli e la conseguente prognosi di non affidabilità del medesimo sono prive di adeguata motivazione, perché si fondano esclusivamente sulle dichiarazioni del querelante e della sua convivente, non suffragate da alcun ulteriore elemento; in realtà l&#8217;Amministrazione non ha operato alcuna concreta valutazione in ordine alla possibilità di abuso delle armi da parte dell&#8217;interessato; è mancata, innanzitutto, una fase istruttoria, non avendo la Questura verificato in alcun modo la veridicità delle affermazioni del querelante che il ricorrente nega di avere mai minacciato; l&#8217;illegittimità delle valutazioni poste a base del provvedimento impugnato è confermata dalla circostanza che la querela è stata rimessa prima dell&#8217;adozione del decreto di revoca, che peraltro non fa alcun cenno a tale circostanza.</p>
<p>3) Il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi degli artt. 11 e 43 del TULPS, in base ai quali l&#8217;Autorità di P.S. può revocare la licenza di porto d&#8217;armi ai soggetti ritenuti di non buona condotta o che non diano affidamento di non abusare delle armi stesse. In proposito va innanzitutto evidenziato che il nostro ordinamento non solo non riconosce al cittadino un generalizzato diritto a portare armi, ma è anzi caratterizzato da un rigoroso sistema di controlli volti, in sostanza, a ridurre al minimo il possesso e la circolazione delle armi stesse ed i rischi connessi; e ciò allo scopo di salvaguardare i preminenti interessi della tutela dell&#8217;ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività. In tale quadro la giurisprudenza amministrativa formatasi in ordine ai provvedimenti di revoca del porto d&#8217;armi ha costantemente sottolineato: che la revoca “è sufficientemente supportata da una valutazione della capacità di abuso fondata su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus; ciò in quanto, nella materia che ne occupa, l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere a fronte del bene della sicurezza collettiva”; che “le valutazioni dell’Autorità di polizia hanno carattere preventivo rispetto a fatti lesivi della sicurezza pubblica, sicché ben può ritenersi sufficiente il convincimento dell’Amministrazione circa la prevedibilità dell’abuso, ancorché non ricorra alcuna delle ipotesi descritte, ai fini della revoca, dal T.U.L.P.S.”; che “l’Amministrazione dispone invero di un ambito valutativo particolarmente esteso che…… incontra il solo limite dell’arbitrio: il che delimita il sindacato giurisdizionale alla verifica della sussistenza di presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o manifestamente incoerenti” (così, testualmente, Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2003 n. 2424; si veda anche, della medesima Sezione, 19 marzo 2003 n. 1466, nonché in termini analoghi TAR Piemonte, Sez. II, 29 dicembre 2004 n. 3854 e 11 settembre 2004 n. 1763; TAR Napoli, Sez. III, 3 giugno 2004 n. 9120; TRGA Bolzano 11 febbraio 2004 n. 46).<br />
Il Collegio concorda con le affermazioni riportate, ma sottolinea la necessità che l&#8217;ampia discrezionalità rimessa all&#8217;Autorità di P.S. trovi adeguato bilanciamento in una motivazione del provvedimento che, seppure succinta, deve comunque risultare non palesemente irragionevole e non meramente formale; e ciò anche per evitare di svuotare di ogni contenuto il già limitato sindacato giurisdizionale. Applicando tali criteri di giudizio al decreto impugnato questo Tribunale ravvisa effettivamente, nello stesso, i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria denunciati nel ricorso; si deve infatti osservare:<br />
&#8211; nel provvedimento di revoca il deferimento del sig. Vonvilli all’A.G. per i reati di minacce continuate ed ingiurie si configura come unico presupposto in base al quale la Questura di Bologna ha espresso una valutazione di non buona condotta e di inaffi<br />
&#8211; tale valutazione risulta formulata in via di sostanziale automatismo, con testuale riferimento ai &#8220;reati di cui sopra&#8221;, che non hanno peraltro formato oggetto di alcun accertamento;<br />
&#8211; le dichiarazioni rese dal querelante e dalla sua convivente, infatti, oltre ad essere contestate dal ricorrente (che nega di avere mai minacciato alcuno), non hanno trovato ulteriori riscontri, stante il fatto che la querela è stata rimessa già prima de<br />
&#8211; la remissione della querela, se non può assumere decisivo rilievo al fine di escludere il verificarsi del fatto storico a cui la querela stessa si riferiva, non può tuttavia andare sostanzialmente in danno del querelato ai fini della valutazione relativ<br />
&#8211; in tale quadro non trova adeguato supporto logico-motivazionale il rapporto di stretta conseguenzialità fra la querela poi rimessa e il giudizio di non buona condotta e di inaffidabilità del ricorrente, formulato, tra l&#8217;altro, senza alcuna considerazion<br />
Le considerazioni appena svolte portano dunque a concludere che la motivazione del provvedimento impugnato risulta inadeguata a dar conto della concreta inaffidabilità dell&#8217;interessato (ad analoghe conclusioni è pervenuto, in casi similari, il TAR Bari: cfr. Sez. I 27 gennaio 2005 n. 245 e 25 novembre 2004 n. 5478). Ciò non significa che l&#8217;Amministrazione non potesse legittimamente pervenire al medesimo giudizio e quindi legittimamente adottare un provvedimento di identico dispositivo; ciò però avrebbe dovuto fare (e potrebbe ancora fare, in via di rinnovazione del procedimento) con il supporto di un iter istruttorio e argomentativo più puntuale ed approfondito.</p>
<p>4) Per le ragioni illustrate il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l&#8217;Amministrazione riterrà eventualmente di adottare.<br />
Sussistono validi motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 20 ottobre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-2-11-2005-n-1599/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2005 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est. Soc. Fattoria Quercia al Poggio s.r.l. (Avv.ti G. Esposito e S. Lorini) contro la Regione Toscana (Avv. S. Fantappiè), la Provincia di Firenze (Avv.ti L. Cardona, E. Possenti e F. De Santis) e l&#8217;Azienda agricola Palmas di Mario Luciano (non costituita) sull&#8217;interpretazione della lex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-13-4-2005-n-1599/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2005 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est.<br /> Soc. Fattoria Quercia al Poggio s.r.l. (Avv.ti G. Esposito e S. Lorini) contro la Regione Toscana (Avv. S. Fantappiè), la Provincia di Firenze (Avv.ti L. Cardona, E. Possenti e F. De Santis) e l&#8217;Azienda agricola Palmas di Mario Luciano (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione della lex specialis in relazione alle domande di finanziamento nell&#8217;ambito del Piano di sviluppo rurale della Toscana [Reg. CE n. 1257/99]</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Agricoltura – Bando per il finanziamento nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Toscana (reg. CE n. 1257/99) &#8211; Espressa prescrizione del possesso di un requisito ad una certa data “a pena di inammissibilità – Interpretazione rigorosa – Domanda di finanziamento – Requisito del possesso di idonea concessione edilizia – Concessione ottenuta il giorno successivo a quello di presentazione della domanda – Esclusione &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La lex specialis contenuta nel bando deve essere rigorosamente interpretata ed applicata quando vi sia l’espressa prescrizione del possesso di un requisito ad una certa data “a pena di inammissibilità” e, in siffatta evenienza, il principio del conseguimento dell’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle gare trova un limite invalicabile nel dettato del bando. Il principio generale secondo cui i requisiti prescritti per la partecipazione ad una procedura concorsuale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, opera soltanto quando per gli stessi requisiti non sia previsto espressamente il possesso in un momento diverso e specie se a tale mancanza è ricollegata l’inammissibilità delle domande. Ne consegue che nella specie, poiché la concessione edilizia è stata rilasciata il giorno successivo a quello di presentazione della domanda, è legittima l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Toscana (reg. CE n. 1257/99</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; III^SEZIONE-<br /></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1285/2003 proposto<br />
dalla <b>SOC. FATTORIA QUERCIA AL POGGIO S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Esposito e Sergio Lorini con domicilio eletto in Firenze, via B. Varchi n. 14, presso lo studio dell&#8217;avv. Massimiliano Liti; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>LA REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Silvia Fantappiè con domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio legale della Regione in Firenze, via Cavour n. 18;<br /> &#8211; <b>LA PROVINCIA DI FIRENZE</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Cardona, Elena Possenti e Francesca De Santis, con domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio Legale della Provincia in Firen<br />
&#8211; <b>L&#8217;AZIENDA AGRICOLA PALMAS</b> di Mario Luciano, in persona de legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>PER  L‘ANNULLAMENTO<br />
&#8211; della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento nell&#8217;ambito del Piano di Sviluppo rurale della Toscana (Reg. CE 1257/99 N. Bando annualità 2003) approvata dalla Provincia di Firenze con atto dirigenziale n. 117 del 15 aprile 2003,<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.<br />
nonchè , per quanto occorrer possa, del bando approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 18 dicembre 2000, n. 7273, modificato con decreto 12 gennaio 2001, n. 81 (pubblicati sul B.U.R.T n. 4 del 24 gennaio 2001), nella parte in cui hanno stabilito, tra i requisiti di accesso &#8220;la cantierabilità dei lavori alla data della presentazione della domanda&#8221;;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli  atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 17 Marzo 2005, &#8211; relatore il Consigliere Marcella Colombati -, gli avv.ti S. Lorini e F. Ciari, delegato dall&#8217;av. S. Fantappiè e F. De Santis; <br />Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato l’ 1.7.2003 la s.r.l. Fattoria La Quercia al Poggio, in persona del legale rappresentante, ha chiesto l’annullamento: a) della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Toscana (reg. CE n. 1257/99, annualità 2003), approvata dalla Provincia di Firenze con atto dirigenziale n. 1177 del 15.4.2003, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata esclusa  con la seguente motivazione: “progetto non cantierabile – concessione ottenuta in data successiva alla domanda di aiuto”; l’esito è stato comunicato con lettera della Provincia di Firenze del 28 aprile 2003, notificata il 7.5.2003; b) di ogni altro atto connesso e conseguente e, per quanto occorrer possa, del bando approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 18.12.2000 n. 7273, modificato con decreto 12.1.2001 n. 81, nella parte in cui  si è stabilito, tra i requisiti di accesso al beneficio, la cantierabilità dei lavori alla data di presentazione della domanda.<br />
La scadenza del termine di presentazione delle domande è stata fissata al 6.4.2001; la società ricorrente ha presentato la sua domanda con istanza del 30.3.2001, ricevuta dalla Provincia di Firenze il 3.4.2001 e cioè prima della scadenza del termine finale; con la detta domanda chiedeva di essere ammessa al beneficio del contributo in conto capitale di 57.000,00 euro per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e la realizzazione di due appartamenti ad uso di agriturismo; nella stessa domanda la società dichiarava di essere in possesso del requisito attinente alla cantierabilità dei lavori programmati; senonché la concessione edilizia (attestante il requisito in parola) veniva rilasciata il 31.3.2001, il giorno successivo all’inoltro della sua domanda, benché anteriore al termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande; ne conseguiva la sua esclusione dalla graduatoria.<br />
Questi i motivi: 1) e 2) violazione del regolamento CE del Consiglio n. 1257/99 e del regolamento CE della Commissione n. 445/2002, violazione del bando e dei principi generali in tema di partecipazione alle procedure concorsuali; eccesso di potere per difetto dei presupposti, istruttoria carente e perplessa, motivazione insufficiente, falsità della causa e ingiustizia manifesta: il  momento di riferimento per il possesso dei requisiti è quello della scadenza del termine ultimo e non della data di presentazione della domanda che può essere antecedente; il requisito (la concessione edilizia) è indiscutibilmente posseduto alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; il bando va correttamente interpretato; 3)  violazione dei medesimi regolamenti comunitari e dei principi generali  in tema di partecipazione alle procedure concorsuali: diversamente il bando (punto 2.1.5) sarebbe illegittimo e la sua impugnazione tempestiva perché, secondo la giurisprudenza amministrativa (ad. pl. n. 1/2003), l’immediata impugnazione del bando attiene unicamente alle clausole che impediscono la partecipazione alla procedura; il bando, se diversamente interpretato nel senso di escludere l’ammissione della ricorrente pur in possesso del requisito, sarebbe in contrasto con il principio fondamentale comunitario di proporzionalità, il quale richiede che le clausole siano idonee a favorire il risultato desiderato, necessarie e proporzionali all’interesse pubblico perseguito e non ingiustificatamente limitative della partecipazione; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e seg. della legge n. 241/90; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento: l’esclusione non è stata preceduta dal necessario avviso dell’avvio del procedimento.<br />
Si sono costituite in giudizio la Regione Toscana e la Provincia di Firenze (e non invece una controinteressata), opponendosi al ricorso.<br />
Con ordinanza n. 1034/2003 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Con successive memorie le parti costituite hanno illustrato le rispettive tesi difensive.<br />
All’udienza del 17 marzo 2005 la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso è rivolto avverso l’esclusione della società ricorrente dalla graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Toscana (reg. CE n. 1257/99 – bando annuale 2003); la non ammissione è stata così motivata: “progetto non cantierabile – concessione ottenuta in data successiva alla domanda di aiuto”. La società aveva richiesto l’aiuto (contributo in conto capitale) per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e la realizzazione di due appartamenti destinati ad agriturismo.<br />
2. Il ricorso non è fondato.<br />
E’ pacifico che la domanda di aiuto è stata inoltrata il 30.3.2001 e la concessione edilizia, che prova il requisito della cantierabilità dei lavori, è stata rilasciata il giorno successivo (31.3.2001).<br />
Il bando, ove è previsto il 6.4.2001 quale termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande, richiede che gli aspiranti producano una documentazione obbligatoria da allegare alla domanda nell’ambito della quale è indicata la “dichiarazione relativa alla cantierabilità dei lavori alla data di presentazione della domanda”.<br />
Al momento in cui la ricorrente ha fatto la domanda, dichiarando di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando, non era ancora in possesso della concessione edilizia, che è stata rilasciata il giorno successivo.<br />
Il bando espressamente considera “ammissibili” le domande corredate della documentazione e della dichiarazione in argomento; il che comporta che la concessione edilizia doveva precedere il momento della domanda, perché diversamente la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti sarebbe stata non veritiera.<br />
Come correttamente osserva la Regione – che è titolare del potere di elaborare il Piano di sviluppo rurale 2000/2006 in attuazione della disposizione comunitaria e di dettare le disposizioni relative all’individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi requisiti di accesso all’aiuto  nonché le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle istruttorie – la scelta di richiedere come requisito di accesso la cantierabilità dei lavori era motivata dall’esigenza di garantire che il soggetto che avesse presentato la domanda potesse immediatamente dare inizio ai lavori. A ciò va aggiunto, ad avviso del Collegio, la necessità di garantire la par condicio tra i partecipanti alla procedura concorsuale.<br />
All’esito della doverosa istruttoria la ricorrente è risultata priva di un requisito obbligatoriamente richiesto per accedere ai finanziamenti e, per questo, la sua domanda è stata ritenuta inammissibile in conformità a quanto richiesto dal bando.<br />
Secondo la giurisprudenza  amministrativa prevalente, che il Collegio condivide, la lex specialis contenuta nel bando deve essere rigorosamente interpretata ed applicata quando vi sia l’espressa prescrizione del possesso di un requisito ad una certa data “a pena di inammissibilità” e, in siffatta evenienza, il principio del conseguimento dell’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle gare trova un limite invalicabile nel dettato del bando che fissa gli adempimenti cui sono tenuti i partecipanti, essendosi la p.a. autolimitata quanto alle procedure per l’ammissibilità delle domande.<br />
Il principio generale, invocato dalla ricorrente, secondo cui i requisiti prescritti per la partecipazione ad una procedura concorsuale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, opera soltanto quando per gli stessi requisiti non sia previsto espressamente il possesso in un momento diverso e specie se a tale mancanza è ricollegata l’inammissibilità delle domande (Tar Toscana, I, n. 287/95).<br />
Anche l’asserita illegittimità del bando per violazione delle norme comunitarie è priva di fondamento.<br />
Il regolamento n. 1257/99, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del F.E.O.G.A., detta, tra l’altro, “a livello comunitario i criteri fondamentali in base ai quali è possibile ottenere il sostegno” (par. 15 dei considerando), ma nulla dispone in ordine alle modalità e ai tempi di presentazione delle domande e ai requisiti degli aspiranti. La Regione Toscana,  nell’ambito delle sue competenze nella materia, ha dettato disposizioni ulteriori rispetto a quelle comunitarie ed attuative delle stesse, al fine di garantire il rispetto delle scadenze e dei requisiti per l’assunzione degli impegni relativi all’attuazione degli interventi.<br />
Infondato è anche il motivo della violazione dell’art. 7 e seg. della legge n. 241/90, perché, per giurisprudenza costante della Sezione, le  disposizioni garantistiche ivi previste (comunicazione dell’avvio del procedimento) non si applicano ai procedimenti che si svolgono ad istanza di parte, pena una duplicazione di attività con innegabile aggravio dell’amministrazione non compensato da particolare utilità per i soggetti interessati (Cons. di Stato, nn. 2823 e 1381 del 2001 e n. 191 del 2000).<br />
3. Per l’infondatezza di tutti i motivi il ricorso non può essere accolto, ma le spese possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe; spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze, il 17 Marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                             &#8211; Consigliere, est.<br />
Avv.  Rita       CERIONI                                     &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 aprile 2005<br />
Firenze, lì 13 aprile 2005</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1599/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1599</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione – commercio &#8211; attività di commercio ambulante abusivo in chiosco mobile – provvedimento amministrativo di cessazione dell’attività – impugnazione della determinazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V – Ordinanza n. 1971 del 30 aprile 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – commercio &#8211; attività di commercio ambulante abusivo in chiosco mobile – provvedimento amministrativo di cessazione dell’attività – impugnazione della determinazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V – <a href="/ga/id/2004/5/3803/g">Ordinanza n. 1971 del 30 aprile 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA TER </b></p>
<p>Registro Ordinanze:1599/2004<br />Registro Generale:1786/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ROBERTO SCOGNAMIGLIO Presidente<br />ANTONIO AMICUZZI Cons.<br />GIANCARLO LUTTAZI Cons. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 15 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 1786/2004 proposto da:<br />
<b>SOC MISTERY SNC DI MOLINARO ANTONIO E C.</b>rappresentato e difeso da:<br />
DI MEGLIO AVV. GIANFRANCOCASTELLANA AVV. ALESSANDROcon domicilio eletto in ROMAVIA INNOCENZO XI, 8presso<br />
DI MEGLIO AVV. GIANFRANCO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA</b> rappresentato e difeso da: MONTANARO AVV. CRISTINA C/O con domicilio eletto in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE, 21 presso AVVOCATURA COMUNE DI ROMA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, degli atti indicati nel ricorso in epigrafe tra i quali la d.d. n. 24 del 13.1.2004.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI ROMA<br />
Udito il relatore Cons. GIANCARLO LUTTAZI e uditi altresì i procuratori delle parti comparsi come da verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che, con riferimento agli elementi richiesti dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2001, n. 205, allo stato NON appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte ricorrente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, RESPINGE la suindicata domanda cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma addì 15 marzo 2004</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-1599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-1599/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-1599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1599</a></p>
<p>Pres. Cossu, Est. Dell’Utri Siemens S.p.A. (Avv.ti Monatti, Amadio ed Izzo) c. Consip S.p.A. (Prof. Avv. Angelo Clarizia) e nei confronti GE Medical Systems Italia S.p.A. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Giudizio sulla qualità di un prodotto – Giudizio che rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-1599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-1599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu, Est. Dell’Utri<br /> Siemens S.p.A. (Avv.ti Monatti, Amadio ed Izzo) c. Consip S.p.A. (Prof. Avv. Angelo Clarizia) e nei confronti GE Medical Systems Italia S.p.A.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Giudizio sulla qualità di un prodotto – Giudizio che rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice – E’ Tale – Qualità di apparecchiatura di “ultima generazione” desunta dall’anno della sua commercializzazione – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di contratti ad evidenza pubblica, il giudizio sulla qualità “di ultima generazione” di un’apparecchiatura rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice; giudizio che, logicamente, deve basarsi sulle caratteristiche della medesima apparecchiatura e non sull’anno di commercializzazione, il quale di per sé non prova né smentisce la presenza di detta qualità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nei contratti ad evidenza pubblica, la qualità di “ultima generazione” di una apparecchiatura, non si desume dall’anno della sua commercializzazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><b><br />
<center><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center><br />
</b></p>
<p><b><br />
<center><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III</center><br />
</b></p>
<p>N. 7188 Reg.Ric. &#8211; Anno 2003<br />
composto dai signori Luigi Cossu PRESIDENTE Vito Carella COMPONENTE Angelica Dell&#8217;Utri COMPONENTE, relatore ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<center><br />
SENTENZA</center><br />
</b></p>
<p>sul ricorso n. 7188/03 Reg. Gen., proposto da<br /><b>SIEMENS S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rinaldo Bonatti, Bruno Amadio e Raffaele Izzo, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Cicerone n. 28;<br />
<center><br />
CONTRO</center></p>
<p>la <b>Consip S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;</p>
<p>E NEI CONFRONTI<br />
di <b>GE Medical Systems Italia S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Corrado Diaco ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR in Roma;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva e dei relativi verbali di gara nel procedimento di pubblico incanto indetto da Consip con bando 16 dicembre 2002 per la fornitura di ecotomografi e servizi connessi, relativamente al lotto 2, e di ogni altro provvedimento comunque collegato, ivi compreso l’atto di convenzione con l’aggiudicataria;<br />
e per la condanna<br />
dell’Amministrazione al risarcimento di danni ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 L. n. 205/00.<br />
Visti il ricorso con i relativi allegati ed i successivi atti contenenti motivi aggiunti;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consip e della controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2004 data per letta la relazione del consigliere Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli Avv.ti Amadio, Clarizia e Diaco;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b><br />
<center><br />
F A T T O</center><br />
</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 2 ed il 4 luglio 2003 la Siemens S.p.A., partecipante alla gara indetta da Consip con bando 16 dicembre 2002 per la fornitura di ecotomografi e servizi connessi e classificata al secondo posto della graduatoria relativa al lotto 2, ha impugnato i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva del detto lotto 2 in favore della GE Medical Systems Italia S.p.A., unitamente ad ogni altro provvedimento comunque collegato, ivi compreso l’atto di convenzione con l’aggiudicataria, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di danni ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 L. n. 205/00.<br />
A sostegno dell’impugnativa ha dedotto:<br />
I.- Violazione della lex specialis della gara sotto diversi profili.<br />
1.- La controinteressata doveva essere esclusa per incompletezza della dichiarazione di cui all’all. 4, mancante infatti di una pagina recante le dichiarazioni di cui ai punti da 9 a 13. Benché la prescrizione fosse a pena di esclusione, la Commissione ha ritenuto l’omissione sanabile con una integrazione postuma. Inoltre la stessa non ha prodotto l’indice completo del contenuto della busta A, espressamente richiesto dall’all. 1 al disciplinare.<br />
2.- Il prodotto offerto dalla GE non è di ultima generazione, come invece prescritto dal capitolato tecnico, sicché la concorrente doveva essere esclusa ai sensi dell’art. 5 del disciplinare, il quale prevede appunto l’esclusione in caso di prodotti privi delle caratteristiche minime prescritte dal capitolato tecnico.<br />
3.- In via subordinata: circa la fase di verifica dei macchinari, non è stato osservato il termine, previsto dalle norme di gara per la consegna dei macchinari, di dieci giorni solari dalla data di spedizione del calendario, essendo invece stato assegnato il termine di soli due giorni. Una volta consegnate le macchine, ad alcuni concorrenti è stato consentito di ritirarle (il 7 aprile mancava l’apparecchiatura di GE), in violazione del disciplinare laddove impone l’esclusione in caso di mancata consegna nei termini stabiliti.<br />
II.- Illegittimità dell’operato della Commissione tecnica per omessa verbalizzazione, delega di funzioni valutative, eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.</p>
<p>Non sono stati redatti i verbali delle operazioni di verifica tecnica degli apparecchi, ma solo tabelle riassuntive del punteggio assegnato ai vari campioni. Non è dato conoscere quando si sono svolte le prove, giacché i calendari sono stati modificati, né chi le ha effettuate e come lo sono state.<br />
La delega della Commissione ad alcuni componenti tecnici non espressamente individuati per le operazioni di verifica e la relativa attribuzione di punteggio contrasta con i principi in materia di plenum dei collegi perfetti.<br />
La Consip e la GE Medical Systems Italia si sono costituite in giudizio ed hanno svolto controdeduzioni.<br />
Con atto notificato il 22 ed il 23 luglio 2003, depositato il 28 seguente, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti:<br />
a) in relazione all’omissione delle suddette dichiarazioni, il profilo della “causa” dell’errato confezionamento del documento è estraneo ai criteri “oggettivi” che devono presiedere alla corretta valutazione, pena altrimenti privare di senso il termine perentorio di presentazione delle offerte.<br />b) in relazione al prodotto offerto dalla GE, dalla documentazione pubblicitaria della medesima emerge che non è di ultima generazione; difatti dalle relative pagine web risulta che si tratta di aggiornamento di un prodotto risalente al 1994 e che altro è l’apparecchio di ultima generazione, mentre il depliant reca la data del 1999; lo stesso prodotto è poi privo di talune caratteristiche minime prescritte dal capitolato tecnico, come risulta dal rispettivo manuale dell’utente, per cui doveva essere escluso;<br />c) le prove dei “delegati” tecnici della Commissione sono viziate anche perché tra la documentazione da allegare manca l’immagine della sonda n. 1 per la prova 15;<br />d) dall’atto di nomina dei membri della Commissione emerge che esso è stato adottato lo stesso giorno nella quale la stessa Commissione si è insediata, sicché la scelta dev’essere avvenuta in altra, informale sede ed in data anteriore alla presentazione delle offerte; il che contrasta con i principi di imparzialità delle gare pubbliche, recepiti espressamente dal codice deontologico della Consip; è poi evidente il difetto di motivazione e di istruttoria nella scelta dei membri, stante l’assenza di un qualsiasi cenno ai curricula dei medesimi, alla loro qualifica ed idoneità a svolgere l’incarico di particolare delicatezza; inoltre il prof. Vallone vanta un’esperienza diagnostica quasi esclusivamente su prodotti GE ed il prof. Di Gennaro è ingegnere nucleare, privo di esperienze nel settore elettromedicale.<br />Con successivo atto notificato il 10 settembre 2003, in relazione alla mancata concessione di accesso da lei richiesto la Siemens ha dedotto i seguenti ulteriori motivi aggiunti:<br />
a) in ordine ai documenti di trasporto delle apparecchiature della GE utilizzati per le prove in ingresso ed in uscita dai locali: trova conferma, fino a prova contraria, la censura di cui al punto 1.3 dell’atto introduttivo, di violazione del disciplinare di gara poiché l’opportunità di ritirare (e poi riconsegnare) il prodotto viola la par condicio e pone il concorrente in grado di apportare modifiche alla propria offerta in corso di gara;<br />b) in ordine al calendario delle prove con indicazione delle prove effettuate e degli operatori: le prove, effettuate ora da un componente (medico) e ora dall’altro (ingegnere) violano il principio di collegialità e quello di parità di trattamento;<br />c) in ordine a copia dei cd e delle stampe contenenti le immagini riprese durante le prove pratiche: alcune immagini sono assenti e tale incompletezza ridonda in illegittimità della verifica per difetto di istruttoria.<br />Con memorie del 30 ottobre 2003 la Consip e la GE hanno confutato anche i motivi aggiunti sopra riassunti. Infine, con memorie del 15 gennaio 2004 la ricorrente e la Consip hanno ulteriormente insistito nelle rispettive tesi e richieste.<br />
All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione, previa trattazione orale.</p>
<p><b><br />
<center><br />
D I R I T T O</center><br />
</b></p>
<p>1.- Con il ricorso in esame la Siemens S.p.A., partecipante alla gara bandita dalla Consip S.p.A. per la stipula di convenzioni per la fornitura di ecotomografi ad uso internistico multidisciplinare e dei servizi connessi alle amministrazioni, aziende ed enti pubblici ordinanti, distinta in tre lotti a seconda della fascia bassa, media ed alta delle apparecchiature richieste, impugna l’aggiudicazione, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del lotto 2 in favore della GE Medical Systems Italia S.p.A.<br />
2.- Con il primo profilo del primo motivo originario ed il primo motivo aggiunto la ricorrente, classificata al secondo posto della relativa graduatoria, sostiene che la GE avrebbe dovuto essere esclusa sia perché la dichiarazione da redigersi in base al facsimile di cui all’allegato 4 al disciplinare di gara, da lei prodotta, mancava di una pagina destinata a contenere le dichiarazioni di cui ai punti da 9) a 13) riguardanti i requisiti di partecipazione, sia per omessa allegazione dell’indice completo del contenuto della busta “A”.<br />
Al riguardo, invoca la prescrizione posta nell’allegato 1 al disciplinare, secondo cui la busta “A” relativa alla documentazione amministrativa “dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara” la documentazione sotto elencata, tra cui la predetta dichiarazione (lett. E); prescrizione alla stregua della quale sarebbe impedita ogni regolarizzazione, invece nella specie consentita.<br />
In ordine alla mancata allegazione dell’indice, è agevole osservare che la norma del disciplinare non vi collega alcuna sanzione di esclusione, questa riferendosi ad altra più sostanziale carenza, come poi sarà meglio chiarito.<br />
Circa l’altra omissione, occorre premettere che dagli atti di causa risulta come nella seduta aperta al pubblico del 7 febbraio 2003 (verb. n. 1) la Commissione, dopo aver constato l’integrità e la tempestività del plico pervenuto dalla concorrente, ha proceduto all’apertura del plico stesso e della busta “A”, ha elencato i documenti contenuti (sicché la carenza dell’elenco della concorrente si è dimostrata anche in fatto irrilevante), prendendo atto della presenza di quelli prescritti, nonché riservandosi di verificarne la completezza, regolarità e conformità. Nella successiva seduta riservata del 19 febbraio 2003 la Commissione “dopo approfondito esame, constata la regolarità e la conformità” dei prescritti documenti prodotti dalla GE Medical Systems e che “le dichiarazioni rese dalla società, ivi comprese quelle relative ai requisiti economico finanziari, soddisfano quanto richiesto dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara”. Osserva peraltro “in riferimento alla dichiarazione di cui all’Allegato 4” che “non risulta presente la terza di quattro pagine e, precisamente, quella che avrebbe dovuto contenere le dichiarazioni relative ai punti da 9) a 13)”, ma “dopo un’ampia discussione sul punto, conviene nel ritenere tale incompletezza un semplice difetto di impaginazione e ritiene necessario, pertanto, procedere ad una richiesta di integrazione, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 358/1992, invitando la GE Medical Systems S.p.A. a completare la documentazione presentata, producendo le dichiarazioni mancanti, espressamente riferite alla data del 7 febbraio 2003, giorno di presentazione dell’offerta”.<br />
In proposito il Collegio ritiene, pur nella non felice formulazione della prima parte del riportato brano (che non può non essere intesa come constatazione della regolarità, ad eccezione della dichiarazione di cui trattasi, di tutti gli altri documenti prodotti), che la determinazione della Commissione deve ritenersi legittima.<br />
Si è visto infatti che l’allegato 1 al disciplinare di gara commina testualmente l’esclusione per l’assenza del documento, nella specie invece presente &#8211; ancorché incompleto –, e non già delle singole dichiarazioni; in altri termini, la lex specialis di gara prevede la sanzione dell’esclusione unicamente nel caso in cui i documenti ivi indicati, e tra questi la integrale dichiarazione in parola, non siano contenuti nella busta “A”; esso non contempla, invece, l’ipotesi dell’incompletezza o irregolarità del documento.<br />
Né la Commissione avrebbe potuto estendere la portata della prescrizione poiché, com’è noto, le clausole di esclusione sono di stretta e rigorosa interpretazione in quanto limitative della massima partecipazione che, a sua volta, costituisce principio a cui l’Amministrazione deve attenersi nell’interesse pubblico alla migliore scelta del contraente privato.<br />D’altra parte, la segnalata circostanza della mancanza della terza pagina su quattro, nell’ambito di un documento caratterizzato da continuità ed unità di contenuto (l’elenco di dichiarazioni di cui all’allegato 4, tutte da presentarsi congiuntamente appunto secondo il relativo schema), deponeva logicamente per un palese caso di errore nella confezione dell’atto, per il resto conforme al facsimile. Pertanto, nella specie giustamente la Commissione ha ravvisato un mero errore verificatosi nella formazione materiale del documento, per il quale – giova ribadirlo – il disciplinare non stabiliva alcuna comminatoria di esclusione; ed altrettanto giustamente ha fatto applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 358/92, appunto in osservanza del principio della massima concorrenzialità a garanzia della miglior cura dell’interesse pubblico.<br />Ciò tanto più che la lex specialis di gara, ed in particolare il disciplinare, in linea con la generale disposizione normativa appena menzionata, precisa che “ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n. 358/92 e successive modifiche, la Consip S.p.A. e/o la Commissione giudicatrice si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate” (pag. 15), ed ancor più puntualmente, a proposito dell’esame in seduta riservata da parte della Commissione del contenuto dei documenti della busta “A”, che “in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse della Consip S.p.A., il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n. 358/92” (pag. 16).<br />
Né può sostenersi che la consentita integrazione vìoli la par condicio. Invero, talune dichiarazioni riguardano elementi documentati in atti, qual è quella n. 11, relativa ai bilanci comunque da allegarsi a termine dell’allegato 1, lett. I), del disciplinare di gara. In ogni caso, tutte le dichiarazioni sono soggette a verifica all’esito della gara, ivi compresa, ovviamente, quella relativa al fatturato specifico. Del resto, che si tratti di questione puramente formale e non sostanziale è dato che emerge dal fatto che la concorrente ha poi tempestivamente reso le dichiarazioni mancanti riferite alla data di presentazione dell’offerta, e che esse sono incontestatamente idonee alla partecipazione.<br />
3.- Con il secondo profilo del motivo originario ed il secondo motivo aggiunto la Siemens deduce che la GE avrebbe dovuto essere esclusa per aver offerto un ecotomografo immesso sul mercato fin dal 1999, costituente aggiornamento di prodotto del 1994, dunque privo del requisito tecnico minimo dell’essere “di ultima generazione” (previsto al punto 3.2.1 del capitolato tecnico), nonché di altri indicati requisiti minimi, richiesti a pena di esclusione dal punto 5 del disciplinare.<br />Tali deduzioni sono però inammissibili perché impingenti nel merito della valutazione tecnico discrezionale sulla sussistenza delle caratteristiche minime effettuata dalla Commissione, alla quale si vorrebbe contrapporre quella dell’istante, oltretutto basata su dati ricavati dai siti internet della GE, da materiale pubblicitario e manuali, non già non sulla documentazione esibita in sede di gara dall’interessata.<br />
E’ inoltre indubbio che anche il giudizio sulla qualità “di ultima generazione” di un’apparecchiatura rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice; giudizio che, logicamente, deve basarsi sulle caratteristiche della medesima apparecchiatura e non sull’anno di commercializzazione, il quale di per sé non prova né smentisce la presenza di detta qualità.<br />
4.- Di contro, coglie nel segno il secondo motivo originario, inteso a contestare la delega conferita a due membri della Commissione per l’effettuazione delle verifiche tecniche, lo svolgimento di dette prove e la mancata verbalizzazione delle relative operazioni.<br />
In fatto, va premesso che, come si legge nel verbale n. 5 della seduta riservata in data 7 marzo 2003, “il Presidente delega i membri tecnici della commissione a presiedere, anche disgiuntamente, all’effettuazione delle verifiche sugli ecotomografi presentati, alla necessaria presenza del tecnico del concorrente interessato dalla verifica stessa. L’esito della verifica dovrà essere documentato su apposite schede da allegare nei successivi verbali”. Poi nella seduta riservata del 24 marzo 2003 (verbale n. 6) “il Presidente prende atto che le operazioni di verifica si stanno regolarmente svolgendo alla presenza, anche disgiunta, di almeno due membri tecnici della Commissione e di almeno un tecnico della ditta interessata”. Infine, nella seduta riservata del 19 maggio seguente (verbale n. 7) “i membri tecnici della Commissione comunicano l’avvenuta conclusione dell’effettuazione delle prove tecniche degli ecotomografi presentati dalle ditte in riferimento alla presente gara. Il materiale attestante l’effettuazione delle prove, ivi inclusi tracciati e foto istantanee, viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale”; dopo di che la Commissione procede all’attribuzione per ogni lotto del punteggio tecnico.<br />
In ordine alle prove di valutazione delle “qualità funzionali” il disciplinare stabilisce che tali prove “saranno effettuate dalla Commissione di gara in sedute riservate alle quali sarà consentito l’accesso solo ad un tecnico nominato dal concorrente sulla cui apparecchiatura devono essere compiute le prove e solo per il periodo di effettuazione delle prove medesime”.<br />
Come risulta dal dato testuale della lex specialis di gara, il compito di effettuare le prove in parola è affidato alla Commissione, evidentemente perché la stessa Consip ha ritenuto, al contrario di quanto sostenuto dalle parti resistenti, non trattarsi di mere rilevazioni di dati non opinabili, ovverosia di attività propriamente istruttorie o, meglio, preparatorie in vista della valutazione rimessa al plenum dell’organo collegiale, bensì di attività che, comunque, comportano l’apprezzamento opinabile di elementi tecnici in base a cognizioni tecniche e/o scientifiche, oltre alla conformità delle operazioni compiute dal tecnico del concorrente al “protocollo” dettato dalla Consip ed alle “modalità” stabilite dalla Commissione. E ciò ancorché l’uso materiale dell’apparecchiatura sia appunto riservato al detto tecnico del concorrente e questa specifica fase non comprenda l’attribuzione di punteggio; attribuzione che, peraltro, consegue automaticamente, sulla scorta delle formule all’uopo previste dal capitolato tecnico (punti 3.1.4, 3.2.4 e 3.3.4, voce “qualità funzionali”), tanto che la Commissione semplicemente ne “prende atto” (così nel cit. verb. n. 7). In altri termini, alla stregua della stessa lex di gara il vero momento valutativo tecnico-discrezionale va individuato proprio in quello dell’effettuazione delle prove, del resto anche formalmente definite “di valutazione”, come di valutazione, con riferimento specifico all’acquisizione dei dati e non all’attribuzione del punteggio, si parla anche nel “protocollo” (per tutte le prove) e nelle “modalità” (vedansi prove nn. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).<br />
Ne deriva che siffatta attività non poteva essere delegata ai commissari cosiddetti tecnici &#8211; peraltro non nominativamente indicati &#8211; e tanto meno disgiuntamente.<br />
Tali conclusioni comportano, altresì, la fondatezza anche della censura relativa alla mancata verbalizzazione dell’effettuazione delle prove. E’ chiaro infatti che, stante i ritenuti connotati dell’attività in questione, occorreva che ne fosse redatto verbale al fine di rendere ricostruibile la stessa attività e di consentirne la verifica della regolarità.<br />
Non senza dire che lo stesso Presidente della Commissione, nel conferire la delega, aveva previsto la redazione di “schede” da allegare a verbale, mentre poi ciò che è stato dichiarato allegato è il diverso “materiale attestante l’effettuazione delle prove” che, se mai, avrebbe a sua volta dovuto essere allegato alle schede.<br />
5.- Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, gli atti impugnati, a partire dal verbale 24 marzo 2003 n. 6, nel punto riguardante il conferimento della delega di cui si è discusso, si rivelano illegittimi e, pertanto, vanno annullati in accoglimento della domanda impugnatoria avanzata in ricorso e con assorbimento di ogni altra doglianza non trattata, sia contenuta nell’atto introduttivo del giudizio che nei due successivi atti recanti motivi aggiunti, atteso che, in relazione alle ragioni dell’annullamento, la procedura di gara dovrà essere rinnovata dal momento procedimentale anzidetto.<br />
Non può invece essere accolta all’ulteriore domanda risarcitoria, tenuto conto dell’evidenziata necessità della rinnovazione sia pur parziale della gara, solo all’esito della quale potrà essere eventualmente raggiunta la prova della sussistenza di un danno risarcibile, ove ne risulti che all’istante andava aggiudicata la gara stessa.<br />
Quanto alle spese di causa, la complessità della vicenda e delle questioni trattate ne consiglia la compensazione tra tutte le parti.<br />
<b><br />
<center><br />
P.Q.M.</center><br />
</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, così decide sul ricorso in epigrafe:<br />
a) accoglie per quanto di ragione la domanda impugnatoria e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione;<br />
b) respinge la domanda risarcitoria.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennaio 2004.<br />
Luigi Cossu PRESIDENTE<br />
Angelica Dell&#8217;Utri ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-1599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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