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	<title>1592 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1592 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2013 n.1592</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-9-7-2013-n-1592/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-9-7-2013-n-1592/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-9-7-2013-n-1592/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2013 n.1592</a></p>
<p>R. Trizzino – Presidente, P. Marotta – Estensore. in tema di omessa produzione in sede di gara della dichiarazione riguardante il socio di maggioranza relativa della società ausiliaria Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Società ausiliaria – Socio di maggioranza relativa – Dichiarazione – Società ricorrente – Omessa produzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-9-7-2013-n-1592/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2013 n.1592</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-9-7-2013-n-1592/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2013 n.1592</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino – Presidente, P. Marotta – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>in tema di omessa produzione in sede di gara della dichiarazione riguardante il socio di maggioranza relativa della società ausiliaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Società ausiliaria – Socio di maggioranza relativa – Dichiarazione – Società ricorrente – Omessa produzione – Non può essere imputata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di affidamento di un appalto pubblico, non può imputarsi (esclusivamente) alla società ricorrente di aver omesso di produrre in sede di gara la dichiarazione relativa al socio di maggioranza relativa (al 40%) della società ausiliaria, potendo (verosimilmente) detta omissione esser dipesa dall’aver confidato in buona fede nell’orientamento giurisprudenziale che delimita l’obbligo delle dichiarazione di cui all’art 38 del codice dei contratti al solo socio di maggioranza assoluta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9 del 2013, proposto da:<br />
Merico s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Antonio Scalcione, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt Fanteria n.9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Unione dei Comuni Terra di Leuca Bis (Miggiano &#8211; Montesano Salentino -Ruffano- Specchia), rappresentata e difesa dall’avv.to Annarita Marasco, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;<br />
Comune di Ruffano,n.c.;<br />
Comune di Specchia, n.c.;<br />
Comune di Miggiano, n.c.;<br />
Comune di Montesano Salentino, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento n. 907 del 30 novembre 2012, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla gara avente ad oggetto &#8220;Appalto integrato lavori di rigenerazione territoriale denominata borghi in Padula&#8221;, indetta dall&#8217;Unione dei Comuni &#8220;Terra di Leuca Bis&#8221;;<br />	<br />
&#8211; della determinazione dell’11 dicembre 2012 con la quale il Responsabile del servizio/Presidente della Commissione di gara ha confermato il predetto provvedimento di esclusione;<br />	<br />
&#8211; dei verbali di gara e, in particolare, di quello in occasione del quale è stata determinata l’esclusione della società ricorrente dalla gara;<br />	<br />
&#8211; ove occorra, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva;<br />	<br />
&#8211; del bando e del disciplinare di gara.<br />	<br />
per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi degli artt. 121 e segg. d.lgs. n. 104/2010, ed il subentro dell’impresa ricorrente nell’esecuzione dell’appalto;<br />	<br />
per il risarcimento del danno per equivalente, da determinarsi in misura non inferiore al 10% sull’importo contrattuale offerto dall’impresa ricorrente ovvero sulla parte del contratto che resterà ineseguita dall’impresa medesima;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca Bis (Miggiano &#8211; Montesano Salentino -Ruffano- Specchia);<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. Paolo Marotta e uditi l’avv. A. Scalcione, per la ricorrente, e l’avv.to A. R. Marasco, per l’Unione dei Comuni Terra di Leuca Bis;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La società ricorrente ha partecipato ad una procedura aperta di gara, indetta, con determinazione n. 35 del 10 settembre 2012, dall’Unione dei Comuni “Terra di Leuca Bis” per l’affidamento dei lavori di rigenerazione territoriale denominata “Borghi in Padula” (importo a base di gara € 1.796.567,48 al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato la nota del 30 settembre 2012 (prot. 907), con la quale è stata comunicata la sua esclusione dalla gara, nonché la determinazione dell’11 dicembre 2012, con la quale il Responsabile unico del procedimento ha confermato l’esclusione dalla gara, ed i relativi verbali della Commissione di gara.<br />	<br />
Oltre all’annullamento degli atti impugnati, la società ricorrente chiede la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il risarcimento del danno in forma specifica (mediante subentro nel contratto) ovvero il risarcimento del danno per equivalente, quantificato in misura non inferiore al 10% dell’importo offerto dalla società ricorrente per l’esecuzione dell’appalto ovvero della parte dell’appalto non eseguito dalla impresa medesima.<br />	<br />
A fondamento della proposta impugnativa, la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 38 d.lgs. n. 163/06. Erronea presupposizione;<br />	<br />
&#8211; Violazione del principio di massima partecipazione. Perplessità dell’azione amministrativa.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca Bis”, contestando la fondatezza delle dedotte censure e chiedendone pertanto la reiezione.<br />	<br />
Con ordinanza n. 29/2013 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla società ricorrente (ma il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 878/2013, ha accolto l’appello cautelare proposto dalla società ricorrente, ai fini della sua ammissione alla gara).<br />	<br />
Con memoria depositata in data 11 giugno 2013, la società ricorrente rappresenta che, in relazione alla ordinanza emessa in sede di appello cautelare, la medesima società è stata riammessa alla gara e individuata quale aggiudicataria provvisoria.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 27 giugno 2013, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
2. L’oggetto del proposto gravame è rappresentato dall’accertamento della legittimità del provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara di cui sopra, disposto dalla stazione appaltante in considerazione della mancata allegazione in sede di gara della dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici da parte del socio al 40% (Fachechi Maria Abbondanza) della società ausiliaria (CO.GE.FA. s.r.l.).<br />	<br />
Con il primo motivo di impugnativa, la società ricorrente contesta infatti la legittimità degli atti gravati, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’espressione “socio di maggioranza” (per il quale nelle società di capitali con meno di quattro soci l’art. 38 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 prescrive l’obbligo di rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti normativamente previsti per la partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici) non può che riferirsi al socio titolare della maggioranza assoluta, ossia del 50 + 1% del capitale sociale (T.A.R. Lecce, Sez. III, 1 agosto 2012 n. 1449; T.A.R. Campania, Napoli n. 1624/2012; T.A.R. Campania, Salerno, n. 1356/2012).<br />	<br />
3. In disparte la considerazione che la giurisprudenza richiamata dalla società ricorrente si riferisce alla diversa (seppur connessa) problematica della delimitazione dell’obbligo dichiarativo in caso di soci paritari al 50%, questa Sezione, in sede cautelare, ha ritenuto di non poter accogliere la tesi formulata dalla parte ricorrente in considerazione del fatto che il legislatore non distingue tra socio di maggioranza assoluta e relativa (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus), evidenziando peraltro che la parte ricorrente non aveva allegato neppure in sede di ricorso il possesso da parte del socio al 40% della società ausiliaria dei requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
4. Pur tuttavia, ritiene ora il collegio di dover rimeditare la posizione assunta in sede cautelare, per le seguenti ragioni.<br />	<br />
4.1 Anzitutto, la parte ricorrente ha depositato in atti copia di una visura estratta dal casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, dalla quale con riguardo alla posizione del socio al 40% della società ausiliaria non risulta alcuna sentenza di condanna.<br />	<br />
4.2 Oltre a ciò, il collegio rileva che con sentenza parziale n. 590, depositata in segreteria in data 17 giugno 2013, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dando atto della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ha rimesso all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la soluzione di due controverse questioni interpretative, chiedendo al Supremo Consesso Amministrativo di precisare: I) “se l’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, laddove menziona, in relazione alle società, composte da meno di quattro soci e costituite in forma diversa dalla società in nome collettivo e da quella in accomandita semplice, la locuzione “socio di maggioranza” sia da riferire al socio che disponga di una partecipazione, in azioni o in quote, superiore al 50% del capitale (maggioranza assoluta) oppure ad entrambi i soci con una partecipazione al capitale sociale esattamente pari al 50% (ipotesi A di maggioranza relativa) o, ancora, al socio con un partecipazione al capitale inferiore al 50%, ma comunque superiore, anche in misura minima, a quella degli altri due soci (ipotesi B di maggioranza relativa)”; II) “se, qualora non possa circoscriversi l’interpretazione della locuzione “socio di maggioranza” al solo caso del socio con maggioranza assoluta, la medesima locuzione, al ricorrere del caso definito nel precedente punto I) come “ipotesi B di maggioranza relativa” e, segnatamente, al ricorrere dell’ipotesi del capitale diviso per tre, l’interprete debba prendere in considerazione unicamente il dato matematico della maggiore consistenza della partecipazione al capitale suddiviso in azioni o in quote o se, piuttosto, debba farsi riferimento, caso per caso, all’intensità e all’effettività dei poteri giuridici di interferenza e condizionamento dell’attività sociale in concreto riconducibili alla partecipazione di maggioranza relativa” (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 17 giugno 2013 n. 590).<br />	<br />
4.3 La rimessione alla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato delle complesse questioni giuridiche sopra prospettate è direttamente ricollegabile alla formulazione letterale della disposizione normativa sopra richiamata, che, in relazione alle sue varie possibili opzioni ermeneutiche, ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali non uniformi.<br />	<br />
Stando così le cose, a giudizio del collegio, non può imputarsi (esclusivamente) alla società ricorrente di aver omesso di produrre in sede di gara la dichiarazione relativa al socio di maggioranza relativa (al 40%) della società ausiliaria, potendo (verosimilmente) detta omissione esser dipesa dall’aver confidato in buona fede nell’orientamento giurisprudenziale che delimita l’obbligo delle dichiarazione di cui all’art 38 del codice dei contratti al solo socio di maggioranza assoluta.<br />	<br />
La meditata conclusione cui il collegio è pervenuto appare viepiù meritevole di condivisione in relazione alla non rilevata sussistenza di elementi ostativi alla partecipazione della società ricorrente alla gara de qua con riguardo alla posizione del socio al 40% (Fachechi Maria Abbondanza) della società ausiliaria.<br />	<br />
5. Pertanto, assorbita ogni altra censura, ritiene il collegio che il ricorso vada accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara, senza una preventiva verifica della sussistenza, con riguardo al socio al 40%, di elementi ostativi alla sua partecipazione alla gara.<br />	<br />
Non vi è luogo a provvedere sull’istanza risarcitoria in forma specifica o su quella per equivalente, essendo la società ricorrente stata riammessa alla procedura di gara e individuata quale aggiudicataria provvisoria.<br />	<br />
In considerazione della particolare complessità della questione giuridica dedotta in giudizio, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda,definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla gara d’appalto di cui sopra.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario<br />	<br />
Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/07/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-9-7-2013-n-1592/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2013 n.1592</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1592</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-1592/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-1592/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-1592/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1592</a></p>
<p>A. Radesi Pres. A. Migliozzi Est.L. Fuccini (Avv.ti G. Lo Manto e R. Salimbeni) contro il Comune di Bucine (Avv. P. E. Paolini) sulla necessità del titolo autorizzatorio per una piscina di modeste dimensioni ma che ha modificato in maniera significativa lo stato dei luoghi; sulla natura di illecito permanente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-1592/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1592</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-1592/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1592</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. A. Migliozzi Est.<br />L. Fuccini (Avv.ti G. Lo Manto e R. Salimbeni) contro il Comune di Bucine (Avv. P. E. Paolini)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità del titolo autorizzatorio per una piscina di modeste dimensioni ma che ha modificato in maniera significativa lo stato dei luoghi; sulla natura di illecito permanente dell&#8217;abuso edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Piscina accompagnata da una serie di opere, quali l’intelaiatura in ferro, la pavimentazione in legno ad uso solarium ed un muretto di recinzione &#8211; È assoggettabile al regime concessorio</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Abuso edilizio – Natura – Illecito permanente &#8211; Regime sanzionatorio applicabile – Quello vigente al momento in cui l’Amministrazione provvede ad irrogare la sanzione<br />
3. Edilizia ed urbanistica &#8211; Art.134 della L.R. Toscana n.1/2001 &#8211; Prevede la sanzione della demolizione per le opere “pertinenziali” eseguite sine titulo – Sanzione più afflittiva rispetto alla norma del DPR n.380/2001 &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Una piscina, ancorchè di modeste dimensioni ma accompagnata da una serie di opere, quali l’intelaiatura in ferro, la pavimentazione in legno ad uso solarium ed un muretto di recinzione costituisce un manufatto edilizio che, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato, ha modificato in maniera significativa lo stato dei luoghi, sì da assumere aspetti e consistenza di un intervento di ristrutturazione edilizia. Pertanto è assoggettabile al regime concessorio</p>
<p>2. L’abuso edilizio costituisce un illecito permanente, sicchè in sede di repressione del medesimo è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’Amministrazione provvede ad irrogare la sanzione medesima<br />
3. Ai sensi del riformulato art.117 del nuovo titolo V della Costituzione, in materia di governo del territorio spetta alla legislazione statale determinare i principi fondamentali, mentre è riservato alla legislazione regionale la disciplina in dettaglio della materia urbanistico- edilizia. Ne consegue che appare costituzionalmente legittima la norma di cui all’art.134 della L.R. Toscana n.1/2001 seppur nel prevedere la sanzione della demolizione per le opere “pertinenziali” eseguite sine titulo sembrerebbe più afflittiva rispetto alla norma del DPR n.380/2001( Testo Unico sull’edilizia) che prevede la sola sanzione pecuniaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità del titolo autorizzatorio per una piscina di modeste dimensioni ma che ha modificato in maniera significativa lo stato dei luoghi; sulla natura di illecito permanente dell&#8217;abuso edilizio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p> N. 01592/2008 REG.SEN.<br />
N. 00720/2006 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 720 del 2006, proposto da:<br />
<b>Fuccini Leonardo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Lo Manto, Renato Salimbeni, con domicilio eletto presso Renato Salimbeni in Firenze, via XX Settembre N. 60;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Bucine</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Emilio Paolini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dell’ordinanza n.17 del 13/2/2006 a firma del Responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune di Bucine con cui è stata ordinata la demolizione di opere abusivamente realizzate, costituite da una piscina installata in area scoperta in frazione Duddova.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Bucine;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13/03/2008 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente espone di aver realizzato in un’area scoperta facente parte di un complesso edilizio adibito ai fini turistico-ricettivi, nella frazione Duddova del Comune di Bucine una piscina fuori terra di modeste dimensioni, senza aver ottenuto alcun titolo abilitativo.<br />
Sulla scorta di accertamenti eseguiti dagli organi competenti, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sul rilievo che la piscina e le strutture ad esse connesse si configurano come opera pertinenziale di carattere permanente ai sensi dell’art.79, comma 2, lettera d) punto £) ordinava la demolizione delle opere abusive realizzate nonché il ripristino dello stato dei luoghi.<br />
L’interessato ha impugnato tale ordinanza, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione di legge 8 art.7 legge n.94 del 1982; 7 e 10 della legge n.47/85; 2,3,4 , 1° comma lettera d) , 31 e 34 della legge regionale n.52 del 1999) . Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti;<br />
2) Violazione di legge ( artt.10, comma 1, lettara a,comma 1, e 6 del DPr 6 giugno 2001 n.380, come modificato dal dlgs n.301 del 2002; art.79 e 134 legge regionale n.1/05): Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art.134 legge regionale n.1 del 2005 per violazione dell’art.117 della Costituzione .<br />
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Bucine che contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto la reiezione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Col primo motivo mezzo d’impugnazione parte ricorrente contesta la legittimità della irrogata sanzione demolitoria, atteso che l’opera realizzata sine titulo costituirebbe una pertinenza dell’immobile adibito ad azienda turistica e, come tale, sarebbe assoggettabile unicamente al regime autorizzzatorio di cui all’art.10 della legge n..47/85, rendendosi, perciò applicabile la sola sanzione pecuniaria.<br />
L’assunto non è condivisibile.<br />
L’opera abusiva oggetto del provvedimento di demolizione è una piscina realizzata in un’area scoperta all’interno di un complesso immobiliare adibito a residenza turistica, in zona considerata centro storico della frazione Duddova del Comune di Bucine. Ora, come emerge dalla documentazione versata in giudizio , la piscina ancorchè di modeste dimensioni è accompagnata da una serie di opere , quali l’intelaiatura in ferro, la pavimentazione in legno ad uso solarium, un muretto di recinzione le quali fanno assumere al manufatto , inteso nel sistemico insieme dei suoi elementi complementari una indubbia rilevanza urbanistica. che comporta una innegabile, permanente trasformazione urbanistica.<br />
In altri termini , con la struttura posta in essere il ricorrente ha realizzato un manufatto edilizio che, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato, ha modificato in maniera significativa lo stato dei luoghi, sì da assumere, l’opera in questione, aspetti e consistenza di un intervento di ristrutturazione edilizia, come tale, assoggettabile al regime concessorio ( cfr Cons Stato Sezione V 20/3/2000 n.1507).<br />
Nessuna rilevanza quindi può assumere la circostanza per cui il,manufatto è posto a servizio dell’immobile adibito a residenza turistica, giacchè, al di là della funzione servente che si voglia attribuire alla piscina, siamo comunque in presenza di una struttura che innova lo stato dei luoghi, altera l’assetto urbanistico del territorio e una siffatta tale trasformazione urbanistica per essere realizzata necessita del preventivo rilascio della concessione edilizia(cfr Cons Stato Sezione VI 27/1/2003).<br />
Quanto sopra induce a ritenere che le tesi difensive del ricorrente in ordine alla qualificazione dell’opera sono infondate, lì dove, in particolare, la realizzazione sine titulo della piscina in questione ha comportato l’avvenuta aggregazione ad un preesistente organismo edilizio di un’entità edilizia che, indipendentemente dalla sua destinazione funzionale costituisce un quid novi di consistenza e natura tali da dovere essere assentita con concessione edilizia, in difetto della quale va adottata , come correttamente fatto dall’Amministrazione procedente, la misura sanzionatoria del ripristino ( cfr TAR Campania Sez IV 5/12/2001 n.5220).<br />
Né parte ricorrente può invocare il regime giuridico più favorevole costituito dal combinato disposto dell’art.7 della legge n.94/82 e dell’art.7 della legge n.47/85,sul rilievo che l’abuso è stato realizzato precedentemente alla nuova normativa di cui al DPR 380/2001 e alla legge regionale n.1/2005: invero, come più volte ribadito da questa stessa Sezione l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente, sicchè in sede di repressione del medesimo è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’Amministrazione provvede ad irrogare la sanzione medesima ( vedi sentenze n.1657/2001 e 2417/2002)<br />
Per non dire poi che l’intervento de quo si pone in contrasto con la normativa edilizia recata dagli strumenti urbanistici di cui è dotato il Comune che relativamente alle zone di interesse storico come la frazione Duddova dove è ubicato l’immobile del ricorrente è volta a consentire esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo, mentre nella specie nell’opera realizzata si riscontrano gli elementi identificativi di una vera e propria addizione .<br />
Con il secondo motivo di gravame parte ricorrente dubita della legittimità costituzionale della norma di cui all’art.134 della legge regionale n.1/2001, in quanto questa disposizione nel prevedere la sanzione della demolizione per le opere “pertinenziali” eseguite sine titulo sarebbe più affilittiva rispetto alla norma del DPR n.380/2001( Testo Unico sull’edilizia) che prevederebbe la sola sanzione pecuniaria.<br />
La tesi difensiva testè illustrata si appalesa infondata.<br />
Invero, proprio ai sensi del riformulato art.117 del nuovo titolo V della Costituzione, in materia di governo del territorio spetta alla legislazione statale determinare i principi fondamentali, mentre è riservato alla legislazione regionale la disciplina in dettaglio della materia urbanistico- edilizia.<br />
In tali sensi, nel pieno rispetto del principio di concorrenzialità, il Testo Unico sull’edilizia ha stabilito che debbono rimanere ferme le sanzioni penali stabilite per determinate tipologie di interventi subordinati al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività,rimanendo però ferma la facoltà delle Regioni di ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni in esso contenute e fermo restando che la predeterminazione operata dal legislatore statale attiene alle sole sanzioni penali e non già a quella amministrative, come appunto è la misura demolitoria.<br />
Pure insussistenti si rivelano gli altri profili di illegittimità dedotti, tutti incentrati sulla natura meramente pertinenziale dell’opera. Vale qui ribadire, come nella specie l’intervento ha una sua autonoma individualità strutturale, costituisce un nuovo impianto, sì da rendersi inquadrabile nella nozione di nuovi organismi edilizi comprensivi delle pertinenze, come tale, assoggettato al regime scelto dalla Regione Toscana con l’art.79 della L.R. n.1/2005.<br />
Per le suesposte considerazioni il ricorso si rivela infondato e va, conseguentemente , respinto.<br />
Le spese e competenze del giudizio seguono la regola della soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Rigetta.<br />
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del resistente Comune di Bucine, delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila) + IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13/03/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Angela Radesi, Presidente<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />
Giuseppe Di Nunzio, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/06/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1592</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1592/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pubblico impiego &#8211; trasferimenti &#8211; trasferimento d&#8217;autorita&#8217; con effetto immediato – guardia di finanza – equiparazioine tra esigenze edi serivizio e trasferimento per incompatibilita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze: 1592/2004 Registro Generale: 12060/2003 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; trasferimenti &#8211; trasferimento d&#8217;autorita&#8217; con effetto immediato – guardia di finanza – equiparazioine tra esigenze edi serivizio e trasferimento per incompatibilita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1592/2004<br />
Registro Generale: 12060/2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori: 	Pres. Paolo Salvatore Cons. Antonino Anastasi Est. Cons. Vito Poli Cons. Anna Leoni Cons. Carlo Deodato<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 06 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>CANCIELLO CARMINE</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCO BUBANI e VINCENZO FARINA con domicilio eletto in Roma VIA ROSASCO, 6, presso ANNA MARIA TINTI</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZECOMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA</b> rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI, 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; Sezione I, n. 5240/2003, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO D&#8217;AUTORITA&#8217; CON EFFETTO IMMEDIATO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />
Udito il relatore Cons. Antonino Anastasi e udito, altresì, per la parte l’Avv. De Lorenzo su delega dell’Avv. Marco Bubani.</p>
<p>“Ricordato che nei trasferimenti dei militari disposti per esigenze di servizio rientrano, oltre a quelli rispondenti a finalità strettamente organizzative, anche i trasferimenti che trovano fondamento in motivi di opportunità in senso più ampio, ivi comprese le situazioni che per gli impiegati civili dello Stato legittimano il trasferimento per «incompatibilità ambientale» e che in quest&#8217;ultimo caso, il provvedimento ha natura di ordine (IV Sez., 22.10.2001, n. 5538)</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 12060/2003).<br />
Spese al definitivo.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 06 Aprile 2004</p>
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