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	<title>1590 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1590 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;obbligo per la p.a. di motivare, in vigenza di una graduatoria concorsuale, la scelta di coprire i posti vacanti senza attingere dalla medesima.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-di-motivare-in-igenza-di-una-graduatoria-concorsuale-la-scelta-di-coprire-i-posti-vacanti-senza-attingere-dalla-medesima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 09:04:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-di-motivare-in-igenza-di-una-graduatoria-concorsuale-la-scelta-di-coprire-i-posti-vacanti-senza-attingere-dalla-medesima/">Sull&#8217;obbligo per la p.a. di motivare, in vigenza di una graduatoria concorsuale, la scelta di coprire i posti vacanti senza attingere dalla medesima.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Graduatoria concorsuale &#8211; Vigenza &#8211; Copertura dei posti vacanti mediante nuovo concorso &#8211; Obbligo di motivazione. Riaffermata la natura discrezionale delle scelte organizzative in materia assunzionale, va richiamato il principio, affermato dal pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l’Amministrazione decida di provvedere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-di-motivare-in-igenza-di-una-graduatoria-concorsuale-la-scelta-di-coprire-i-posti-vacanti-senza-attingere-dalla-medesima/">Sull&#8217;obbligo per la p.a. di motivare, in vigenza di una graduatoria concorsuale, la scelta di coprire i posti vacanti senza attingere dalla medesima.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-per-la-p-a-di-motivare-in-igenza-di-una-graduatoria-concorsuale-la-scelta-di-coprire-i-posti-vacanti-senza-attingere-dalla-medesima/">Sull&#8217;obbligo per la p.a. di motivare, in vigenza di una graduatoria concorsuale, la scelta di coprire i posti vacanti senza attingere dalla medesima.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Graduatoria concorsuale &#8211; Vigenza &#8211; Copertura dei posti vacanti mediante nuovo concorso &#8211; Obbligo di motivazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Riaffermata la natura discrezionale delle scelte organizzative in materia assunzionale, va richiamato il principio, affermato dal pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l’Amministrazione decida di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima, deve solo adeguatamente motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta ad effettuare tale scelta in luogo del ricorso allo scorrimento della graduatoria.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Russo &#8211; Est. Russo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2023 proposto da Antonio D’Amico, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da P.E.C. avvscarano@pec.giuffre.it;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da P.E.C. criscuolo.sabato@legalmail.it;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Lanzuise, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>quanto al ricorso introduttivo,</em></p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:</p>
<p style="text-align: justify;">– della delibera n. 173/2023 adottata dalla Giunta municipale del Comune di Nocera Inferiore, avente ad oggetto il “Piano Triennale Assunzioni 2023-2025”;</p>
<p style="text-align: justify;">– della determinazione dirigenziale prot. n. 1790/2023, col relativo avviso pubblico di selezione, adottata dal dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Nocera Inferiore con la quale è stata bandita, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la procedura selettiva per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per la copertura del posto di dirigente tecnico del Settore Territorio e Ambiente;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Nocera Inferiore di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al bando di concorso approvato con determina n. 384 del 19 agosto 2022, per il posto di Dirigente del Settore Territorio e Ambiente;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto ai motivi aggiunti, notificati e depositati il 9.4.2024, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:</p>
<p style="text-align: justify;">– della delibera n. 100 del 5.4.2024 adottata dalla Giunta municipale del Comune di Nocera Inferiore recante l’approvazione del P.I.A.O. 2024/26;</p>
<p style="text-align: justify;">– del P.I.A.O., allegato alla citata delibera di Giunta, e dei relativi Piani che nello stesso confluiscono, nella parte in cui ledono gli interessi del ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">– per quanto di interesse, della delibera di Consiglio comunale n. 2 del 15 marzo 2024, di approvazione del bilancio pluriennale 2024/2026, della delibera di Giunta municipale n. 99 del 5 aprile 2024, di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2024/2026 nonché di ogni altro atto anteriore, successivo, connesso e conseguenziale, ivi compresa la delibera di Consiglio comunale n. 33 del 28 dicembre 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto monocratico n. 344 dell’11 settembre 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza cautelare n. 382 dell’11 ottobre 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti i motivi aggiunti;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza cautelare n. 154 dell’8 maggio 2024;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti di causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2024 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorrente ha esposto di aver partecipato alla procedura di reclutamento indetta con la determinazione n. 66/2021 del Settore Affari Generali del Comune di Nocera Inferiore, per la copertura a tempo pieno e indeterminato della posizione di dirigente tecnico del Settore Territorio e Ambiente, collocandosi al secondo posto nella graduatoria finale approvata con atto n. 384 del 19 agosto 2022. Ha soggiunto che, dopo alcuni mesi di regolare servizio presso l’Ente comunale, il primo classificato, arch. Giovanni Lanzuise, ha rassegnato le proprie dimissioni, in quanto vincitore di altro concorso bandito dalla Regione Campania.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Successivamente, il Comune, con la determinazione del Settore AA.GG. n. 1790 del 6 settembre 2023, attuativa della delibera di Giunta n. 173/2023, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria vigente e, comunque, senza motivare sulla mancata utilizzazione della stessa, ha avviato una procedura di selezione ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 267/2000 per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per la copertura della stessa figura di Dirigente Tecnico, Settore Territorio e Ambiente, per la durata di anni 3, eventualmente prorogabili (comunque non oltre la scadenza del mandato del Sindaco).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Quest’ultima scelta amministrativa è stata censurata dall’instante col ricorso introduttivo, affidato a due motivi di diritto così rubricati:</p>
<p style="text-align: justify;">I – “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST., 2, 3 E 7 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 6 E 6-TER d.Lgs. n. 165/2001, ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO”;</p>
<p style="text-align: justify;">II) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST., 2, 3 E 7 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 110 D.LGS. 267/2000, 6 E 6 TER D.LGS. N. 165/2001, 16 BANDO DI GARA DI CUI ALLA DET. N. 384 DEL 19.8.2022 ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO”.</p>
<p style="text-align: justify;">A detta dell’esponente, la delineata scelta della modalità assunzionale non avrebbe in alcun modo preso in considerazione la vigenza della graduatoria ove egli risulta utilmente collocato e avrebbe altresì generato una irragionevole manovra organizzativa a danno dell’interesse pubblico e privato, atteso che, per reperire le risorse necessarie all’esperimento della procedura ex art. 110 T.U.E.L., l’Ente avrebbe sospeso un parallelo iter già fissato per il profilo dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, assegnandovi, nelle more, personale ad interim. Si profilerebbe, pertanto, il vizio di eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche dell’irragionevolezza, del travisamento, della contraddittorietà e dello sviamento nonché il vizio di difetto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si è costituito in resistenza il Comune di Nocera Inferiore, chiedendo, in primo luogo, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R. a favore del G.O. – discorrendosi nel caso di specie di un preteso diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria concorsuale approvata il 19 agosto 2022 – e per difetto di legittimazione ed interesse ad agire in capo all’odierno ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, il Comune resistente ha difeso la legittimità del proprio operato, afferente a scelte ampiamente discrezionali, concludendo per il rigetto delle domande attoree siccome infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">5. In esito alla camera di consiglio del 10 ottobre 2023, è stata accolta la richiesta incidentale di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati col ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Successivamente, con delibera di Giunta n. 100 del 5 aprile 2024, il Comune ha approvato il Piano Integrato delle Attività ed Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.) ove, tra le varie previsioni, ha deciso di riattivare la selezione a tempo determinato per la posizione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e, contestualmente, di procrastinare la copertura del posto di dirigente del Settore Territorio e Ambiente all’anno 2025, per asserite ragioni di contenimento della spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Anche quest’ultima delibera della Giunta comunale, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, è stata gravata con due doglianze contenute nei motivi aggiunti, notificati e depositati il 9 aprile 2024, così formulati in rubrica:</p>
<p style="text-align: justify;">I) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST., 2, 3 E 7 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 6 E 6-TER d.Lgs. n. 165/2001, ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO”;</p>
<p style="text-align: justify;">II) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST., 2, 3 E 7 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I., 6 E 6-TER d.Lgs. n. 165/2001, ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ E TRAVISAMENTO. SVIAMENTO”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’instante ha lamentato che anche l’ulteriore azione dall’Amministrazione comunale sarebbe affetta dai medesimi vizi già denunciati e, in particolare, dal difetto di motivazione circa il mancato scorrimento della graduatoria approvata nel 2022; inoltre, al di là delle formali dichiarazioni, avrebbe avuto in realtà il fine sviato di impedire l’utilizzo dell’anzidetta graduatoria, così da giungere al termine ultimo di efficacia della stessa (agosto 2024) senza procedere all’assunzione del deducente in qualità di primo idoneo non vincitore.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2024 è stata accolta anche la domanda cautelare proposta coi motivi aggiunti mercé la sospensione dell’efficacia delle nuove determinazioni comunali.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Le parti hanno successivamente depositato articolate memorie difensive con le quali hanno insistito nelle rispettive richieste.</p>
<p style="text-align: justify;">10. All’udienza pubblica del 16 luglio 2024, sentite le parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">11. Preliminarmente, si rivela priva di pregio l’eccezione formulata dalla difesa comunale sull’asserito difetto di giurisdizione di questo Tribunale, venendo chiaramente in rilievo la spendita di un potere pubblico discrezionale circa la scelta della modalità assunzionale e non il mero accertamento di un preteso diritto allo scorrimento della graduatoria, approvata con atto n. 384 del 19 agosto 2022, in cui il ricorrente è classificato al secondo posto. Come sostenuto dalla pacifica giurisprudenza, pienamente condivisa dal Collegio, la regola di riparto “rinviene una deroga, allorquando la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento con cui l’amministrazione opti per la copertura del posto vacante mediante il ricorso a procedure concorsuali ovvero con modalità diverse dal mero scorrimento, cosicché l’articolata contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione di merito, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo e la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 (Cassazione civile, sez. un., 15/02/2022, n. 4870)” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, 24 maggio 2023, n. 3164).</p>
<p style="text-align: justify;">12. Va agevolmente disattesa anche l’eccezione di carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo all’odierno ricorrente, atteso che questi, primo idoneo non vincitore nella già citata graduatoria, è portatore di una posizione giuridica differenziata e qualificata che indubbiamente lo abilita ad impugnare gli atti lesivi del bene finale della vita cui aspira.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Coerentemente con quanto appena osservato in punto di giurisdizione, non può trovare favorevole ingresso in giudizio la domanda di accertamento dell’obbligo del Comune di Nocera Inferiore di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al bando di concorso approvato con determina n. 384 del 19 agosto 2022, proposta contestualmente a quella principale di tipo impugnatorio. Invero, in subiecta materia non sussiste l’obbligo per l’Ente locale di utilizzare le graduatorie di cui dispone, ben potendo determinarsi nell’ottica di soddisfare diversamente le esigenze pubblicistiche, contemperandole con l’interesse privato.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Tanto premesso, venendo al merito della domanda impugnatoria, come integrata dai motivi aggiunti, la stessa è fondata, palesandosi la sussistenza del vizio di difetto di motivazione, già censurato dalla Sezione, ad una prima sommaria delibazione, in occasione delle due pronunce cautelari, sopra richiamate, le quali vanno integralmente confermate anche in questa sede.</p>
<p style="text-align: justify;">14.1. Riaffermata la natura discrezionale delle scelte organizzative in materia assunzionale, va richiamato il principio, affermato dal pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l’Amministrazione decida di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima, “deve solo adeguatamente motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta ad effettuare tale scelta in luogo del ricorso allo scorrimento della graduatoria” (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2024, n. 3870).</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, nitide risultano le lapidarie statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011: “La decisione di “scorrimento”, quindi, poiché rappresenta un possibile e fisiologico sviluppo della stessa procedura concorsuale, attuativo dei principi costituzionali, non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso. Entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta derivazione dai principi dell’articolo 97 della Costituzione e, quindi, devono essere sottoposti alla medesima disciplina, anche in relazione all’ampiezza dell’obbligo di motivazione. In termini generali, poi, l’ampia portata dell’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è ormai saldamente acquisita nel nostro ordinamento, già in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 241/1990. Detto dovere motivazionale è particolarmente rilevante nei casi in cui l’amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati e quando deve comunque considerare le posizioni giuridiche di determinati soggetti, titolari di aspettative protette dall’ordinamento”. Continua l’Adunanza statuendo che: “Non può condividersi l’argomento secondo cui le decisioni organizzative dell’amministrazione, comprese quelle con cui si indice un nuovo concorso, afferendo al “merito”, non richiederebbero alcuna particolare motivazione. Detta tesi, infatti, trascura di considerare non solo il valore di principio dell’articolo 3 della legge n. 241/1990, ma anche la circostanza secondo cui le opzioni compiute dal soggetto pubblico in questo ambito hanno importanti ricadute in termini di efficacia ed efficienza e incidono, comunque, sulle aspettative e sugli interessi dei soggetti idonei (…) Il dovere di motivazione dell’atto di indizione del concorso, pertanto, rileva in una duplice direzione: – evidenzia l’interesse pubblico dell’amministrazione sotteso alla scelta compiuta; – indica l’attenta considerazione degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci (…). Ne deriva, quindi, che sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”.</p>
<p style="text-align: justify;">14.2. Ebbene, alla luce delle illustrate direttrici ermeneutiche, nel caso di specie, con l’ordinanza n. 382 dell’11 ottobre 2023, nell’accogliere l’istanza cautelare, questa Sezione ha osservato che “la scelta amministrativa di indire una nuova procedura concorsuale e, dunque, di ricorrere all’istituto di cui all’art. 110, comma 1, TUEL., in luogo dello scorrimento della graduatoria vigente, non si rivela suffragata da idonea motivazione, apparendo evidente che non vi fosse alcuna necessità (né tantomeno è stata compiutamente giustificata) di sostituire la previsione del posto di Dirigente Settore Lavori Pubblici con quella di Dirigente Settore Territorio e Ambiente, da assumere con nuova procedura”; invero “nel provvedimento impugnato, alcun passaggio motivazionale è stato riservato: a) alla indicazione dei presupposti in base ai quali non sarebbe stata applicabile la graduatoria esistente, b) alla preesistenza di una graduatoria concorsuale per il posto di dirigente area Ambiente e Territorio a tempo pieno ed indeterminato, c) all’interesse pubblico prevalente per procedere alla modifica della pianta organica, alla indizione di una nuova procedura concorsuale, all’esborso di altre spese”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’ordinanza n. 154 dell’8 maggio 2024, la Sezione ha poi reputato che “anche le delibere del Comune di Nocera Inferiore gravate coi motivi aggiunti siano affette da deficit della motivazione, circa la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria nella quale è inserito il ricorrente, vizio già censurato dalla Sezione con l’ordinanza n. 382 dell’11.10.2023”.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, non è stato ragionevolmente spiegato dall’Amministrazione il motivo per il quale, dopo le dimissioni dell’arch. Lanzuise, originario vincitore del concorso, si è proceduto dapprima con l’emissione di un avviso pubblico ex art. 110 T.U.E.L. poi con la riorganizzazione della pianta organica, nonostante la vigenza della graduatoria e la previsione contenuta nell’art. 12 del relativo bando di concorso (adottato con determinazione Affari Generali n. 66/2021) secondo cui “la graduatoria conserva efficacia per il periodo previsto da norme di legge o regolamentari e, nello stesso arco temporale, potrà essere utilizzata sia per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato che per assunzioni a tempo determinato”. Peraltro lo stesso Comune aveva considerato che “per l’indispensabilità rispetto ai programmi dell’Ente l’Amministrazione ritiene necessario ed indifferibile conferire con immediatezza l’incarico di Dirigente Tecnico – Settore Territorio e Ambiente” (cfr. pag. 2 determinazione Affari Generali n. 1790/2023). Invero, la delibera di Giunta n. 173 del 19 luglio 2023 ha collocato le dimissioni dell’arch. Lanzuise nel novero delle “situazioni nuove e non prevedibili” legittimanti la modifica “in corso d’anno” del piano triennale assunzioni 2023/2025 e, conseguentemente, l’indizione della nuova procedura ex art. 110 T.U.E.L., ma ha omesso completamente, nelle dodici pagine in cui si sviluppa, la motivazione sul non utilizzo della graduatoria approvata con la determinazione Affari Generali n. 384/2022.</p>
<p style="text-align: justify;">14.3. Fermo il rilevato difetto di motivazione sotto il profilo appena delineato – che da solo consentirebbe l’annullamento dei provvedimenti in discussione – il Collegio osserva che le ulteriori ragioni prospettate dall’Amministrazione non risultano idonee a giustificare altrimenti la scelta organizzativa operata, la quale si palesa complessivamente illogica, contraddittoria e, persino, sintomatica di sviamento del potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Per assicurare la fattibilità economica della scelta assunzionale, è stato traslato l’impegno finanziario già stanziato nel 2023 per la figura dirigenziale del Settore Lavori Pubblici (108.123,00 €) sulla figura dirigenziale del Settore Territorio e Ambiente da assumere a tempo determinato (cfr. tabelle indicate a pag. 10 della delibera G.M. n. 54/223 e a pag. 11 della delibera G.M. n. 173/2023). In sintesi, invece di garantire in tempi brevi e certi la copertura delle figure apicali de quibus, il Comune ha preferito operare con le evidenziate modalità lasciando medio tempore vacanti entrambe le posizioni e continuando ad usufruire degli incarichi ad interim di altri dirigenti: “con decreto n. 1 del 11.01.2023, nelle more dell’espletamento e della definizione della procedura selettiva per l’assunzione di una figura dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato per il Settore LL.PP. – Patrimonio – Servizi Informativi ed al fine di garantire la continuità del Settore, nonché per evitare il blocco dell’azione amministrativa accordandola al principio di continuità della medesima azione ex art. 97 Cost., è stato conferito incarico dirigenziale ad interim a far data dal 10.01.2023 al Dirigente del Settore AA.GG.II., Dott.ssa…, limitatamente al servizio manutenzioni e cura della città, servizio cimitero, servizio sistemi informativi; ed al Dirigente del Settore EE.FF., Dott.ssa …, limitatamente al servizio patrimonio-gestione immobili – ERP” (pag. 6 delibera G.M. n. 173/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">Dal perimetro dei divisati atti, emerge chiara la contraddittorietà dell’azione pubblicistica, che richiama l’indifferibilità e l’urgenza di ricoprire la figura dirigenziale del Settore Territorio e Ambiente e, contestualmente, attiva ex novo una selezione a tempo determinato, nonostante l’esistenza di un’utile graduatoria immediatamente disponibile, bloccando altresì la similare proceduta incardinata presso il Settore Lavori Pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, con la programmazione contenuta nel P.I.A.O. 2024/2026 (cfr. pagina 179), il Comune ha, da un lato, rivitalizzato la procedura di concorso a tempo determinato per la dirigenza del Settore Lavori Pubblici, ritenuto “strategico all’interno della mission dell’Ente”, e, dall’altro, sospeso l’iter d’assegnazione del dirigente al Settore Territorio e Ambiente, per il solo anno 2024, “in considerazione delle prioritarie esigenze dell’Ente surrichiamate e delle risorse finanziarie disponibili, di programmare per il 2025 la copertura del posto di Dirigente del Settore Territorio e Ambiente (continuando nell’attualità ad avvalersi della copertura del posto con l’incarico ad interim ai Dirigenti dipendenti a tempo indeterminato dell’ente)”. Ciò in elusione della prima pronuncia cautelare di questo T.A.R., non avendo la P.A. ponderato, neppure in tal sede, l’interesse degli idonei collocati nella graduatoria in argomento e stabilendo, paradossalmente, di assegnare la figura dirigenziale al detto Settore nel 2025, allorquando la suindicata graduatoria avrà ormai perso efficacia, scadendo ad agosto 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Né vale richiamare le esigenze del settore PNNR, inerenti la digitalizzazione, che certamente non investe, in via esclusiva, il Settore Lavori Pubblici, ma tutti i settori dell’Ente (insediamenti produttivi, recupero dei tributi, controllo della viabilità, sicurezza del territorio, servizi alla cittadinanza, etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, irragionevolmente, il posto di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio a tempo pieno ed indeterminato è stato cancellato (con la delibera di G.M. n. 173/2023) solo per un anno, fino al termine del 2024, per poi essere nuovamente previsto a partire dal 2025 ossia quando l’interesse del ricorrente a conseguire il bene della vita cui aspira sarebbe irrimediabilmente frustrato.</p>
<p style="text-align: justify;">15. In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, i provvedimenti impugnati risultano viziati da difetto di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità e vanno pertanto annullati nei limiti dell’interesse del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sede staccata di Salerno – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti gravati.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Nocera Inferiore a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori, come per legge, ed oltre alla refusione del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Pierluigi Russo, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Pierluigi Buonomo, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Di Martino, Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1590</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2010-n-1590/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2010-n-1590/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1590</a></p>
<p>Pres. Salvatore Est. Cacace Ministero della Giustizia 8 Avv. dello Stato) c/ Chicchi ( n.c.) sulla insussistenza dell&#8217;obbligo di chiarimenti riguardo errori o inesattezze giuridiche nell&#8217; esame di avvocato Concorsi pubblici – Esame avvocato – Prove scritte – Segni di errore o inesattezze &#8211; Specificazione &#8211; Obbligo &#8211; Non sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2010-n-1590/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2010-n-1590/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1590</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore Est. Cacace<br /> Ministero della Giustizia 8 Avv. dello Stato) c/ Chicchi ( n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla insussistenza dell&#8217;obbligo di chiarimenti riguardo errori o inesattezze giuridiche nell&#8217; esame di avvocato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Esame avvocato – Prove scritte – Segni di errore o inesattezze  &#8211; Specificazione   &#8211;  Obbligo &#8211;  Non sussiste – Ragioni – Punteggio – Sufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nei concorsi pubblici ( esame di avvocato), la fase della correzione degli elaborati non è isolabile dalla relativa attività di giudizio e non richiede l’annotazione, né sugli elaborati stessi né nel verbale delle attività della commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevanti: ciò perché ,da un lato, alla lettura dei lavori segue l’assegnazione del punteggio, che non può considerarsi diversa od ulteriore rispetto alla correzione; dall’altro , detto punteggio, è sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico – discrezionale demandato alla Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01590/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 07655/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 7655 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Ministero della Giustizia, Commissione Centrale Esami Avvocato c/o Min. della Giustizia, Commiss. Esami Avvocato Sess. 2007-2008 c/o Corte Appello di Bari, Commiss. Esami Avvocato Sess. 2007-2008 c/o Corte Appello di Milano,</b> rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Grazia Chiechi, non costituitasi in giudizio, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE II n. 01452/2009, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI ABILITAZIONE PROF. AVVOCATO AA.2007-2008 &#8211; MCP.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto che non si è costituita in giudizio l’appellata;<br />	<br />
Vista l&#8217;istanza di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza impugnata, contenuta nell&#8217;atto di appello; <br />	<br />
Visti tutti gli atti di causa; <br />	<br />
Visto l&#8217;articolo 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consente al Collegio di decidere la causa in forma semplificata in sede di trattazione dell’istanza cautelare; <br />	<br />
Rilevato che nella specie sussistono i presupposti per l&#8217;immediata definizione dell&#8217;affare nel merito ai sensi della citata disposizione, essendo stata in particolare accertata la completezza del contraddittorio necessaria ai fini della presente pronuncia;<br />	<br />
Informate le parti presenti circa la possibilità di definizione del giudizio nei termini di cui sopra; <br />	<br />
Data per letta, alla Camera di Consiglio del 27 ottobre 2009, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;<br />	<br />
Udito, alla stessa Camera di Consiglio, l’avv. Giovanni Palatiello dello Stato per gli appellanti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata contro la sua mancata ammissione alle prove orali degli esami indicati in epigrafe in ragione della ritenuta violazione del disposto dell’art. 23, comma 3, del R.D. n. 37/1934 ( non emergendo dal verbale una fase di correzione distinta da quella di giudizio ), nonché in ragione della asserita intervenuta violazione dei criterii direttivi per la correzione degli elaborati, di cui al verbale n. 2 in data 20 dicembre 2007 della Commissione per l’esame di avvocato istituita presso il Ministero della Giustizia ed alla cui osservanza la Commissione si sarebbe autovincolata, “atteso che gli elaborati scritti in atti evidenziano la pressoché totale assenza di segni e indicazioni grafiche” ( pag. 7 sent. ).<br />	<br />
L&#8217;iter logico argomentativo della indicata sentenza viene censurato dall&#8217;appellante Amministrazione della Giustizia sotto i profili della violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 17-bis e 23 del R.D. n. 37/1934, nonché della irrilevanza della mancata apposizione di segni grafici sulle prove scritte.<br />	<br />
Non si è costituita in giudizio l’appellata.<br />	<br />
L’appello dev’essere accolto, alla stregua dell&#8217;orientamento consolidato della Sezione (v. decisioni n. 1229/09 e n. 2576/09), secondo cui la fase della correzione degli elaborati non è isolabile dalla relativa attività di giudizio e non richiede pertanto l&#8217;annotazione, né sugli elaborati stessi né nel verbale delle attività della Commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati: ciò perché, da un lato, secondo la stessa lettera della legge ( v. penultimo comma dell’art. 23 citato ), alla lettura dei “lavori” segue l’assegnazione del punteggio, che dunque non può considerarsi diversa od ulteriore rispetto alla “correzione” di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo; e, dall’altro, detto punteggio, pacificamente, è sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico-discrezionale demandato alla Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti ( v., per tutte, Cons. St., IV, 17 febbraio 2009, n. 855 ).<br />	<br />
Se è vero, poi, che tale attività è regolata dai criterii fissati dalla Commissione di cui all’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, agli stessi non è certo riconducibile l’invito formulato nel caso di specie dalla anzidetta Commissione “ad indicare sull’elaborato il punto o i punti che eventualmente si ritengano non conformi alle direttive sopraindicate” ( come da verbale n. 2 in data 20 dicembre 2007 ), risultando esso del tutto estraneo al momento della valutazione e del giudizio tecnico-discrezionale di competenza della sottocommissione ( che, come già detto, è sufficientemente sintetizzato dal voto numerico ) e dunque piuttosto attinente a mere operazioni materiali dell’attività della sottocommissione stessa, sì da non essere in alcun modo in grado di assumere per essa quell’efficacia vincolante riconoscibile ai criterii di valutazione propriamente detti; e nemmeno una qualche limitazione dell&#8217;attività delle competenti sottocommissioni può derivare dal conforme verbale, successivo alla adozione dei criterii di cui si è detto, dell&#8217;assemblea dei Presidenti titolari e supplenti delle sottocommissioni medesime, atteso che solo da deliberazioni delle sottocommissioni preposte alla revisione possono scaturire autolimitazioni, nella fattispecie non individuabili, alla attività a ciascuna di esse demandata (fermo, peraltro, che, anche in caso di autolimitazione in tal senso formalmente adottata, il mero dato formale della omessa effettuazione di operazioni materiali, cui la sottocommissione si fosse autovincolata in sovrappiù rispetto alle già minuziose indicazioni procedurali dettate dal legislatore, non può in ogni caso assumere carattere invalidante quando, come accade nella situazione in esame, criterii di riferimento per la valutazione siano comunque sussistenti e non vengano comunque segnalati errori di fatto nel giudizio reso ovvero elementi di macroscopica irrazionalità dello stesso, sì che la stessa eventuale omissione non è comunque di per sé idonea, in assenza quanto meno di un sufficiente principio di prova di erroneità del giudizio, a fornire un idoneo indizio di una valutazione palesemente incongrua o comunque di un qualche possibile sviamento).<br />	<br />
2. &#8211; Alla stregua delle suesposte considerazioni, l&#8217;appello va accolto, con conseguente rigetto, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso proposto in primo grado.<br />	<br />
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Condanna l’appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore delle Amministrazioni appellanti nella misura di Euro 3.500,00=.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 27 ottobre 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />	<br />
Costantino Salvatore, Presidente<br />	<br />
Luigi Maruotti, Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi, Consigliere<br />	<br />
Armando Pozzi, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2010-n-1590/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1590</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1590/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1590/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1590/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1590</a></p>
<p>Procedimento cautelare &#8211; esecuzione della sospensiva – pubblico impiego – domanda di trasferimento – rigetto – sospensiva &#8211; accoglimento – mancata esecuzione della sospensiva &#8211; necessità di una decisione nel merito dell’istanza da parte dell’amministrazione &#8211; tutela cautelare esecutiva &#8211; accoglimento REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze:</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1590/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1590</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento cautelare &#8211; esecuzione della sospensiva – pubblico impiego – domanda di trasferimento – rigetto – sospensiva &#8211; accoglimento – mancata esecuzione della sospensiva &#8211; necessità di una decisione nel merito dell’istanza da parte dell’amministrazione &#8211; tutela cautelare esecutiva &#8211; accoglimento</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1590/2004<br />
Registro Generale: 8710/2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Paolo Salvatore Cons. Antonino Anastasi Est. Cons. Vito Poli Cons. Anna Leoni Cons. Carlo Deodato<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 06 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>GRIMALDI GIUSEPPE</b> rappresentato e difeso da: Avv. RAFFAELE PADRONE con domicilio eletto in Roma VIA G. KOCH N. 42 presso VITANTONIO AMODIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZACOMANDO REGIONALE MARCHE DELLA GUARDIA DI FINANZA</b> rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA &#8211; Sezione II, n. 4408/2003 , resa tra le parti, concernente REIEZIONE ISTANZA TRASFERIMENTO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA COMANDO REGIONALE MARCHE DELLA GUARDIA DI FINANZA MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />
Udito il relatore Cons. Antonino Anastasi e uditi, altresì, per le parti l’Avv. R. Padrone e l’Avvocato dello Stato Giannuzzi.<br />
Rilevato che l’ord.za n. 4985/2003 della quale si chiede l’esecuzione ha sospeso l’efficacia del provvedimento 15.5.2003 col quale il Comando regionale Marche ha dichiarato inammissibile la domanda di trasferimento ordinario presentata dal m.llo Grimaldi;<br />
Considerato che la sospensione del provvedimento di rigetto per ragioni di rito comporta la necessità di una decisione nel merito dell’istanza prodotta dal sottufficiale;<br />
Rilevato che l’Amministrazione non ha invece provveduto in tali sensi;<br />
Considerato che è necessario disporre affinchè il suddetto esame venga espletato nel termine di giorni 90 dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente ordinanza;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza come in motivazione.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 06 Aprile 2004</p>
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