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	<title>159 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>159 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-159/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.159</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Presidente, Silvana Sciarra, Redattore; PARTI: (Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma del 12 aprile 2018, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018). Le indennità  di fine rapporto sono corrisposte all&#8217;atto della cessazione dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-159/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-159/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Presidente, Silvana Sciarra, Redattore; PARTI:  (Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma del 12 aprile 2018, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018).</span></p>
<hr />
<p>Le indennità   di fine rapporto sono corrisposte all&#8217;atto della cessazione dal servizio allo scopo precipuo di agevolare il superamento delle difficoltà  economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione: in ciù² si coglie la funzione previdenziale che coesiste con la natura retributiva e rappresenta l&#8217;autentica ragion d&#8217;essere dell&#8217;erogazione delle indennità  dopo la cessazione del rapporto di lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Lavoro pubblico &#8211; lavoro privato &#8211; assimilabilità  completa &#8211; non sussiste.</p>
</p>
<p>2.- Rapporto di lavoro &#8211; indennità  di fine rapporto &#8211; indennità  di fine rapporto nel settore pubblico &#8211; natura &#8211; retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale.</p>
</p>
<p>3.- Rapporto di lavoro &#8211; indennità  di fine rapporto &#8211; indennità  di fine rapporto nel settore pubblico &#8211; art. 36 Cost. &#8211; richiamo.</p>
</p>
<p>4.- Rapporto di lavoro &#8211; indennità  di fine rapporto &#8211; indennità  di fine rapporto nel settore pubblico &#8211; pagamento rateale e differito delle indennità  di fine rapporto con riguardo ai lavoratori che non hanno raggiunto i limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza &#8211; principio di ragionevolezza e di proporzionalità  &#8211; lesione &#8211; non sussiste.</p>
</p>
<p>5.- Rapporto di lavoro &#8211; indennità  di fine rapporto &#8211; indennità  di fine rapporto nel settore pubblico &#8211; pagamento rateale e differito delle indennità  di fine rapporto con riguardo ai lavoratori che hanno raggiunto i limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza &#8211; estraneità  della questione &#8211; monito al Legislatore &#8211; va pronunciato.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Il lavoro pubblico e il lavoro privato «non possono essere in tutto e per tutto assimilati e le differenze, pur attenuate, permangono anche in sì©guito all&#8217;estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni. Il lavoro pubblico rappresenta un aggregato rilevante della spesa di parte corrente, che, proprio per questo, incide sul generale equilibrio tra entrate e spese del bilancio statale (art. 81 Cost.). L&#8217;esigenza di esercitare un prudente controllo sulla spesa, connaturata all&#8217;intera disciplina del rapporto di lavoro pubblico è estranea all&#8217;Ã mbito del lavoro privato. Le indennità  di fine rapporto, pur nella differente configurazione che hanno assunto nel volgere degli anni, si atteggiano come una categoria unitaria connotata da identità  di natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo. L&#8217;evoluzione normativa ha ricondotto le indennità  di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell&#8217;Ã mbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall&#8217;art. 2120 del codice civile. Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell&#8217;autonomia collettiva, rispecchia la finalità  unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell&#8217;uscita dalla vita lavorativa attiva. Nel settore pubblico, le indennità  in esame presentano una natura retributiva, avvalorata dalla correlazione della misura delle prestazioni con la durata del servizio e con la retribuzione di carattere continuativo percepita in costanza di rapporto. Esse rappresentano il frutto dell&#8217;attività  lavorativa prestata e costituiscono parte integrante del patrimonio del beneficiario, che spetta ai superstiti nel caso di decesso del lavoratore in servizio.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2.Le indennità  sono corrisposte all&#8217;atto della cessazione dal servizio allo scopo precipuo di agevolare il superamento delle difficoltà  economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione: in ciù² si coglie la funzione previdenziale che coesiste con la natura retributiva e rappresenta l&#8217;autentica ragion d&#8217;essere dell&#8217;erogazione delle indennità  dopo la cessazione del rapporto di lavoro.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3. Il carattere di retribuzione differita, comune alle indennità  di fine rapporto, le attira nella sfera dell&#8217;art. 36 Cost., che prescrive, per ogni forma di trattamento retributivo, la proporzionalità  alla quantità  e alla qualità  del lavoro prestato e l&#8217;idoneità  a garantire, in ogni caso, un&#8217;esistenza libera e dignitosa. La garanzia costituzionale della giusta retribuzione, proprio perchè trascende la logica meramente sinallagmatica insita nei contratti a prestazioni corrispettive e investe gli stessi valori fondamentali dell&#8217;esistenza umana, si sostanzia non soltanto nella congruità  dell&#8217;ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività  dell&#8217;erogazione. E&#8217; tale tempestività  che assicura al lavoratore ed alla sua famiglia un&#8217;esistenza libera e dignitosa attraverso il soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita. Anche per le indennità  di fine rapporto, legate a una particolare e più¹ vulnerabile stagione dell&#8217;esistenza umana, la garanzia costituzionale opera in tutta la pregnanza delle sue implicazioni. La funzione previdenziale di tali trattamenti, che sopperiscono alle molteplici necessità  del lavoratore e della comunità  di vita cui appartiene, rischia di essere vanificata da una liquidazione in tempi irragionevolmente protratti.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. Vanno dichiarate non fondate, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito nella legge n. 140 del 1997, nella parte in cui prevede che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, l&#8217;ente erogatore provveda «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro», e dell&#8217;art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito nella legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede il pagamento rateale delle indennità  spettanti a seguito di cessazione dall&#8217;impiego nelle ipotesi diverse dalla «cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell&#8217;amministrazione».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>5. Pur non essendo sottoposte al vaglio di costituzionalità  le questioni di legittimità  costituzionale della normativa che dispone il pagamento differito e rateale delle indennità  di fine rapporto anche nelle ipotesi di raggiungimento dei limiti di età  e di servizio o di collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio va segnalato al Parlamento l&#8217;urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell&#8217;Ã mbito di una organica revisione dell&#8217;intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare: la disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha, infatti, smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l&#8217;aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età  e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità  di fine rapporto, conquistate attraverso la prestazione dell&#8217;attività  lavorativa e come frutto di essa rischia di essere compromessa, in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità  della persona umana.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell&#8217;art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio instaurato da A. C. contro l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 12 aprile 2018, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione di A. C. e dell&#8217;INPS, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Federazione Confsal-Unsa;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nella udienza pubblica del 17 aprile 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra;</p>
<p style="text-align: justify;">uditi gli avvocati Antonio Mirra per A. C., Flavia Incletolli per l&#8217;INPS e l&#8217;avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 12 aprile 2018, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2018, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell&#8217;art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui dispongono il pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Il rimettente espone di dovere decidere sul ricorso proposto da A. C., dipendente del Ministero della giustizia, «in pensione per anzianità  dal 1-9-2016», che ha chiesto il pagamento dell&#8217;indennità  di buonuscita senza dilazioni e rateizzazioni e comunque con il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione dal dovuto al saldo. In virtà¹ delle disposizioni censurate, la parte ricorrente nel giudizio principale percepirebbe l&#8217;indennità  di buonuscita «in maniera rateale e dilazionata, con pagamento dell&#8217;ultima rata al settembre del 2020».</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di rilevanza delle questioni sollevate, il rimettente osserva che solo la declaratoria di illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 e dell&#8217;art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, renderebbe «illegittima la dilazione e rateizzazione della indennità  di buonuscita» e condurrebbe all&#8217;accoglimento delle pretese della parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- Nell&#8217;avvalorare la non manifesta infondatezza delle questioni proposte, il giudice a quo muove dal rilievo che «il trattamento per la cessazione del rapporto di lavoro» si configura come retribuzione, seppure differita, e che consente al lavoratore di fare fronte alle «principali necessità  di vita» e agli impegni finanziari giù  assunti.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina in esame, nel prevedere «una corresponsione dilazionata e rateale del trattamento di fine rapporto» per i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni, contravverrebbe al principio di parità  di trattamento (art. 3 Cost.). Il trattamento deteriore riservato ai dipendenti pubblici, difatti, non potrebbe rinvenire alcuna ragionevole giustificazione nella specialità  del rapporto di lavoro pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina in esame contrasterebbe con l&#8217;art. 36 Cost., che tutela il diritto del lavoratore di percepire una retribuzione proporzionata alla quantità  e alla qualità  del lavoro svolto, idonea «a garantire al lavoratore una utilità  congrua rispetto al valore professionale dell&#8217;attività  prestata». Un pagamento dilazionato comprometterebbe l&#8217;adeguatezza stessa della retribuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore, in violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), avrebbe bilanciato in modo arbitrario il «diritto tutelato dall&#8217;art. 36 Cost. con l&#8217;interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica».</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente, che pure reputa legittime restrizioni generali, destinate a operare, in una dimensione solidaristica e in un ciclo pluriennale, per l&#8217;intero comparto pubblico, osserva che l&#8217;intervento del legislatore deve fondarsi sulla «particolare gravità  della situazione economica e finanziaria del momento» e collocarsi «in un disegno organico improntato a una dimensione programmatica».</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il giudice a quo denuncia una «protrazione, in via permanente, della dilazione e scaglionamento» dei trattamenti di fine servizio, che rischierebbe di «oscurare il criterio di proporzionalità  della retribuzione, riferito alla quantità  e alla qualità  del lavoro svolto» (si menziona la sentenza n. 178 del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Con atto depositato il 30 ottobre 2018, si è costituita in giudizio A. C., parte ricorrente nel giudizio principale, e ha chiesto di accogliere le questioni di legittimità  costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte costituita argomenta che per i «soli dipendenti in rapporto di pubblico impiego», senza alcuna giustificazione apprezzabile, si dilatano i tempi di erogazione del trattamento di fine servizio, con evidente disparità  di trattamento rispetto ai lavoratori privati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pagamento in ritardo dei trattamenti di fine servizio, che costituiscono retribuzione differita, si porrebbe in contrasto anche con il principio di proporzionalità  della retribuzione, sancito dall&#8217;art. 36 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esigenza di contenimento della spesa pubblica potrebbe giustificare un intervento temporaneo e legato a una situazione di «emergenza contabile», e non giù  una misura definitiva, che, in mancanza di ogni meccanismo compensativo, «determina una perdita patrimoniale certa».</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, il differimento disposto dalle previsioni censurate si tradurrebbe in un mero rinvio della spesa, che svilirebbe «la capacità  autorganizzativa» dell&#8217;amministrazione datrice di lavoro e lederebbe l&#8217;affidamento «del pubblico dipendente nell&#8217;ordinario sviluppo economico della carriera, comprensivo del trattamento collegato alla cessazione del rapporto di impiego».</p>
<p style="text-align: justify;">3.- L&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si è costituito in giudizio con atto depositato il 26 ottobre 2018 e ha chiesto di dichiarare non fondate le questioni di legittimità  costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni censurate supererebbero «lo scrutinio &#8220;stretto&#8221; di costituzionalità », in quanto rispetterebbero tutte le condizioni che questa Corte ha enucleato nella sentenza n. 173 del 2016 con riguardo al contributo di solidarietà  sui trattamenti pensionistici più¹ elevati.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nel caso di specie, il sacrificio imposto ai dipendenti pubblici sarebbe improntato alla solidarietà  previdenziale, in quanto concorrerebbe a «finanziare gli oneri del sistema previdenziale, peraltro in un contesto di grave crisi del sistema stesso», e sarebbe rispettoso del principio di proporzionalità , alla luce della sua incidenza «sui trattamenti più¹ elevati».</p>
<p style="text-align: justify;">Non sussisterebbe la denunciata violazione degli artt. 3 e 36 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Il trattamento di fine servizio, gestito e liquidato dall&#8217;INPS e finanziato con un contributo previdenziale obbligatorio, non potrebbe essere equiparato al trattamento di fine rapporto disciplinato dall&#8217;art. 2120 del codice civile e sarebbe comunque &#8211; rispetto a quest&#8217;ultimo &#8211; più¹ vantaggioso.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla conformità  all&#8217;art. 36 Cost., non dovrebbe essere valutata con riguardo a singoli istituti, ma alla stregua di tutte le voci del trattamento complessivo del lavoratore, «peraltro in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza».</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Con atto depositato il 30 ottobre 2018, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare non fondate le questioni di legittimità  costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il differimento dell&#8217;erogazione delle indennità  di buonuscita e di altre indennità  analoghe non pregiudicherebbe la garanzia sancita dall&#8217;art. 36 Cost., in quanto le indennità  spettanti ai dipendenti pubblici non sarebbero negate o decurtate, ma soltanto, e soltanto in parte, differite mediante un meccanismo che «privilegia i soggetti con importi di prestazione più¹ bassi». Tale meccanismo, destinato a operare per tutti i dipendenti pubblici e ispirato a «esigenze di solidarietà  sociale», sarebbe volto «a fronteggiare la grave situazione di crisi della finanza pubblica insorta nella recente fase del processo di integrazione europea».</p>
<p style="text-align: justify;">Non si ravviserebbe, inoltre, alcuna ingiustificata disparità  di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti privati. La disciplina applicabile ai due settori sarebbe, difatti, eterogenea e, con riguardo al lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, si apprezzerebbero inderogabili esigenze di equilibrio finanziario, estranee all&#8217;Ã mbito del lavoro privato. Peraltro, i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici, quanto a criteri di computo e a modalità  di finanziamento, presenterebbero peculiarità  tali da renderli incomparabili «rispetto agli omologhi istituti prettamente privatistici».</p>
<p style="text-align: justify;">5.- E&#8217; intervenuta ad adiuvandum, con atto depositato il 30 ottobre 2018, la Federazione Confsal-Unsa, per chiedere l&#8217;accoglimento delle questioni di legittimità  costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La federazione ha sostenuto di essere titolare di un interesse diretto, attuale e concreto, connesso alla posizione soggettiva dedotta nel giudizio principale, e di essere, in tale veste, legittimata all&#8217;intervento.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- In prossimità  dell&#8217;udienza, l&#8217;INPS ha depositato una memoria illustrativa, per svolgere nuove argomentazioni a sostegno delle conclusioni giù  formulate.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;INPS ha ribadito le differenze che permangono tra l&#8217;indennità  di buonuscita e il trattamento di fine rapporto regolato dall&#8217;art. 2120 cod. civ., differenze che si riscontrerebbero anche per il trattamento di fine rapporto disciplinato in Ã mbito pubblicistico dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti). Inoltre, il carattere più¹ vantaggioso dell&#8217;indennità  di buonuscita escluderebbe l&#8217;irragionevolezza della scelta di differirne la liquidazione, quando la cessazione del rapporto di lavoro non avvenga per inabilità  o decesso.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;INPS ha soggiunto che le previsioni censurate si collocano in un articolato insieme di misure, volte a ridurre la spesa corrente dell&#8217;intero settore pubblico, e sono ispirate alla solidarietà  previdenziale. I lavoratori in servizio, in virtà¹ di un sistema a ripartizione, finanzierebbero «il pagamento del trattamento di fine servizio per coloro che vengono collocati a riposo», in una prospettiva di «mutualità  intergenerazionale».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accoglimento delle questioni di legittimità  costituzionale implicherebbe per le casse dell&#8217;istituto, giù  chiamato a fronteggiare la complessa successione all&#8217;Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell&#8217;amministrazione pubblica (INPDAP), un onere oltremodo gravoso.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;INPS, difatti, dovrebbe farsi carico del pagamento immediato di tutte le cessazioni per pensionamento anticipato intervenute nel 2017 e nel 2018, dell&#8217;integrazione degli importi relativi alle cessazioni del 2017 e del 2018 e del pagamento di tutte le rate non ancora corrisposte, destinate a scadere nel 2019 e nel 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tali rilievi, l&#8217;INPS conclude che le disposizioni censurate attuano «un corretto bilanciamento tra le esigenze finanziarie dello Stato e, in particolare, dell&#8217;Ente previdenziale e il diritto ad una tutela previdenziale adeguata del dipendente pubblico, al fine di realizzare quel risparmio di spesa richiesto al nostro Paese dagli impegni assunti in sede Comunitaria».</p>
<p style="text-align: justify;">7.- All&#8217;udienza pubblica del 17 aprile 2019, le parti costituite e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno ribadito le conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato in diritto</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza del 12 aprile 2018 (reg. ord. n. 136 del 2018), il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica),</p>
<p style="text-align: justify;">convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell&#8217;art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente assume che le disposizioni censurate, nel prevedere un pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici, si pongano in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). I lavoratori del settore pubblico sarebbero assoggettati a un regime deteriore rispetto ai lavoratori del settore privato, i quali ottengono senza ritardo l&#8217;erogazione del trattamento di fine rapporto. La denunciata sperequazione non troverebbe una giustificazione ragionevole nella specialità  del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La «corresponsione dilazionata e rateale» dei trattamenti di fine servizio, disposta «in via generale, permanente e definitiva», sarebbe, per altro verso, lesiva del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e del diritto di percepire una retribuzione proporzionata alla quantità  e alla qualità  del lavoro svolto (art. 36 Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">La «particolare gravità  della situazione economica e finanziaria del momento» potrebbe giustificare esclusivamente «un intervento temporaneo e mirato sui trattamenti di fine rapporto», applicabile «all&#8217;intero comparto pubblico», secondo le coordinate di «un disegno organico improntato a una dimensione programmatica», che si proietta nell&#8217;arco pluriennale delle politiche di bilancio. Nondimeno, tale intervento non potrebbe risolversi in una «irragionevole protrazione, in via permanente, della dilazione e scaglionamento» dell&#8217;erogazione dei trattamenti di fine servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Un assetto così congegnato, che procrastina il pagamento dei trattamenti di fine servizio, contrasterebbe con il principio di proporzionalità  della retribuzione alla quantità  e alla qualità  del lavoro prestato e ne comprometterebbe l&#8217;adeguatezza, in violazione dell&#8217;art. 36 Cost. Tali trattamenti, qualificabili come retribuzione differita, sarebbero corrisposti alla cessazione del rapporto di lavoro allo scopo di soddisfare le «principali necessità  di vita (per esempio, acquisto di una casa, spese per il matrimonio di un figlio, necessità  di cure mediche [&#038;])», legate anche all&#8217;esigenza di onorare altri impegni finanziari assunti.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum, con atto depositato il 30 ottobre 2018, la Federazione Confsal-Unsa.</p>
<p style="text-align: justify;">La federazione, che non riveste la qualità  di parte del giudizio principale, ha fondato la legittimazione all&#8217;intervento sulla titolarità  di un interesse diretto, attuale e concreto, connesso alla posizione soggettiva dedotta nel giudizio a quo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intervento è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Per costante giurisprudenza di questa Corte, ribadita anche con riguardo alle richieste di intervento di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (fra le molte, ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 248 del 2018), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità  costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).</p>
<p style="text-align: justify;">A tale disciplina è possibile derogare senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità  soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (fra le molte, sentenza n. 153 del 2018, punto 3. del Considerato in diritto). In tale prospettiva, un interesse qualificato sussiste allorchè si configuri una «posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall&#8217;esito del giudizio incidentale» (ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 194 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">La Federazione Confsal-Unsa non vanta un interesse qualificato, ma soltanto «un mero indiretto, e più¹ generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti» (sentenza n. 77 del 2018, punto 4. del Considerato in diritto, con riguardo all&#8217;intervento della Confederazione generale italiana del lavoro), che non vale a rendere ammissibile l&#8217;intervento spiegato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Allo scopo di definire il tema del decidere rimesso all&#8217;esame di questa Corte, occorre delineare i tratti salienti della disciplina riguardante la liquidazione dei trattamenti di fine servizio e le particolarità  della fattispecie concreta che ha dato origine al dubbio di costituzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- L&#8217;art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 fissa i termini per la liquidazione dei «trattamenti di fine servizio, comunque denominati», spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, oggi definite dall&#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e al personale in regime di diritto pubblico di cui all&#8217;art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla liquidazione l&#8217;ente erogatore provvede «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell&#8217;amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro». All&#8217;effettiva corresponsione si deve dar corso «entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi».</p>
<p style="text-align: justify;">Al differimento della liquidazione dei trattamenti di fine servizio si affiancano le disposizioni in tema di pagamento rateale, introdotte dall&#8217;art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 con l&#8217;obiettivo di concorrere «al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall&#8217;Aggiornamento del programma di stabilità  e crescita».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;originaria scansione dei pagamenti, modulata in una rata annuale per le indennità  di fine servizio fino a 90.000,00 euro, in due rate annuali per le indennità  oltre i 90.000,00 e fino ai 150.000,00 e in tre rate annuali per le indennità  pari o superiori a 150.000,00 euro, sempre al lordo delle trattenute fiscali, è stata modificata dall&#8217;art. 1, comma 484, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2014)».</p>
<p style="text-align: justify;">Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, «come individuate dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell&#8217;articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196», l&#8217;indennità  di buonuscita, l&#8217;indennità  premio di servizio, il trattamento di fine rapporto e «ogni altra indennità  equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall&#8217;impiego» sono oggi riconosciuti «in un unico importo annuale se l&#8217;ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro» (lettera a), «in due importi annuali se l&#8217;ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro» (lettera b) e «in tre importi annuali se l&#8217;ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro» (lettera c).</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.1.- Sulle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Roma non incidono le novità  introdotte dall&#8217;art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevedono la facoltà  di richiedere il finanziamento di una somma, pari all&#8217;importo massimo di 45.000,00 euro, dell&#8217;indennità  di fine servizio maturata.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale facoltà , accordata, tra l&#8217;altro, al ricorrere dei presupposti definiti dalla legge, ai «lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», non altera i termini delle questioni proposte, che si incentrano sui tempi di corresponsione delle indennità  di fine servizio, tempi che lo ius superveniens non interviene a modificare.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.- Il rimettente espone di dovere decidere sul ricorso proposto da una dipendente del Ministero della giustizia «in pensione per anzianità  dal 1-9-2016», che percepisce il trattamento di fine servizio «in maniera rateale e dilazionata, con pagamento dell&#8217;ultima rata al settembre 2020».</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;atto di costituzione, la parte ricorrente nel giudizio principale ha specificato che operano le modalità  di corresponsione regolate dall&#8217;art. 12, comma 7, lettera c), del d.l. n. 78 del 2010, «mediante tre importi annuali successivi».</p>
<p style="text-align: justify;">Sui dati di fatto menzionati dal rimettente con riguardo al collocamento in pensione per anzianità  il 1° settembre 2016 e al termine quadriennale per conseguire il saldo del trattamento di fine servizio, l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Presidente del Consiglio dei ministri non hanno articolato rilievi critici di sorta.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.- Dalle indicazioni, peraltro non contestate, che offre il giudice a quo si può desumere in maniera inequivocabile che la parte ricorrente percepisce il trattamento di fine servizio «in tre importi annuali». Alla liquidazione del primo importo annuale l&#8217;ente erogatore non può che provvedere solo dopo che siano «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro» (art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997). La ricorrente, difatti, è «in pensione per anzianità » e non beneficia dell&#8217;applicazione del più¹ favorevole termine annuale, che il legislatore sancisce per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio nelle diverse ipotesi di «cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell&#8217;amministrazione».</p>
<p style="text-align: justify;">La necessità  &#8211; riferita dal rimettente &#8211; di attendere quattro anni per il «pagamento» del trattamento di fine servizio discende dunque dall&#8217;applicazione congiunta delle disposizioni dell&#8217;art. 12, comma 7, lettera c), del d.l. n. 78 del 2010 e dell&#8217;art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, che stabiliscono, rispettivamente, il pagamento rateale in tre importi annuali e la liquidazione del primo importo annuale non prima del decorso di ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Alla luce di tali precisazioni, devono essere conseguentemente dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità  costituzionale che vertono sull&#8217;art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, nella parte in cui individua un termine di dodici mesi per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio o per collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio. Tale previsione non è applicabile al giudizio principale, rientrante invece nella autonoma disciplina che, per la liquidazione, contempla il termine di ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, pur provvisto di portata generale e caratterizzato da previsioni tra loro concatenate di soglie crescenti, non può che essere scrutinato dalla peculiare angolazione che rileva nel giudizio principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Devono essere dunque dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, anche le questioni di legittimità  costituzionale della normativa sul pagamento rateale delle indennità  spettanti a seguito della cessazione dall&#8217;impiego, nella parte in cui si applica alle ipotesi &#8211; estranee alla cognizione del rimettente &#8211; di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio o per collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo scrutinio di costituzionalità  è dunque circoscritto alle disposizioni dell&#8217;art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, riguardanti il termine di liquidazione di ventiquattro mesi, e alla speculare disciplina del pagamento rateale dei trattamenti di fine servizio (art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010), che si applica in tale specifica ipotesi.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Le questioni, così delimitate, non sono fondate, in relazione a tutti i profili che il rimettente ha prospettato.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Il giudice a quo denuncia, in primo luogo, un&#8217;arbitraria disparità  di trattamento tra il settore pubblico e il settore privato, quanto ai tempi di liquidazione delle indennità  di fine rapporto.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura non è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per costante giurisprudenza di questa Corte &#8211; ricordata dallo stesso giudice rimettente &#8211; il lavoro pubblico e il lavoro privato «non possono essere in tutto e per tutto assimilati (sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in sì©guito all&#8217;estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 178 del 2015, punto 9.2. del Considerato in diritto).</p>
<p style="text-align: justify;">Il lavoro pubblico rappresenta un aggregato rilevante della spesa di parte corrente, che, proprio per questo, incide sul generale equilibrio tra entrate e spese del bilancio statale (art. 81 Cost.). L&#8217;esigenza di esercitare un prudente controllo sulla spesa, connaturata all&#8217;intera disciplina del rapporto di lavoro pubblico ed estranea all&#8217;Ã mbito del lavoro privato, preclude il raffronto che il rimettente prospetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alla liquidazione delle somme dovute, lo stesso giudice a quo, nell&#8217;accogliere nei limiti indicati le eccezioni di illegittimità  costituzionale formulate dalla parte ricorrente, non propone un&#8217;integrale equiparazione delle indennità  di fine rapporto vigenti nei settori pubblico e privato, ma prefigura il ripristino del termine di novanta giorni, stabilito per l&#8217;effettiva erogazione dell&#8217;indennità  di buonuscita dall&#8217;art. 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), così come modificato dall&#8217;art. 7 della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall&#8217;articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità  e di riliquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell&#8217;articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il rimettente, dunque, nell&#8217;evocare la pregressa disciplina sui termini di erogazione delle indennità  di buonuscita, mostra di riconoscere la peculiarità  del regime applicabile in tale materia al settore pubblico, in considerazione della preminente esigenza di ordinata e trasparente programmazione nell&#8217;impiego delle limitate risorse disponibili. Tanto basta per rendere ragione delle differenze censurate e per escludere la denunciata violazione dell&#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo della dedotta disparità  di trattamento.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- Il secondo nucleo di censure, formulate con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., riguarda l&#8217;intrinseca irragionevolezza dei termini relativi alla liquidazione, che pregiudicherebbero il diritto del dipendente pubblico di percepire una retribuzione differita proporzionata alla quantità  e qualità  del lavoro prestato.</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione della finalità  unitaria che ispira le disposizioni denunciate e del legame inscindibile che intercorre tra le censure di irragionevolezza e quelle di lesione della proporzionalità  e dell&#8217;adeguatezza della retribuzione differita, esse devono essere esaminate congiuntamente. Tali censure non sono fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1.- Le indennità  di fine rapporto, pur nella differente configurazione che hanno assunto nel volgere degli anni, si atteggiano come «una categoria unitaria connotata da identità  di natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo» (sentenza n. 243 del 1993, punto 5. del Considerato in diritto).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;evoluzione normativa, «stimolata dalla giurisprudenza costituzionale» (sentenza n. 243 del 1993, punto 4. del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità  di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell&#8217;Ã mbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall&#8217;art. 2120 del codice civile (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti»).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell&#8217;autonomia collettiva (sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità  unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell&#8217;uscita dalla vita lavorativa attiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel settore pubblico, le indennità  in esame presentano una natura retributiva, avvalorata dalla correlazione della misura delle prestazioni con la durata del servizio e con la retribuzione di carattere continuativo percepita in costanza di rapporto. Esse rappresentano il frutto dell&#8217;attività  lavorativa prestata (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto) e costituiscono parte integrante del patrimonio del beneficiario, che spetta ai superstiti «nel caso di decesso del lavoratore in servizio» (sentenza n. 243 del 1997, punto 2.3. del Considerato in diritto).</p>
<p style="text-align: justify;">Le indennità  sono corrisposte al momento della cessazione dal servizio allo scopo precipuo di «agevolare il superamento delle difficoltà  economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto). In questo si coglie la funzione previdenziale che coesiste con la natura retributiva e rappresenta l&#8217;autentica ragion d&#8217;essere dell&#8217;erogazione delle indennità  dopo la cessazione del rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.- Il carattere di retribuzione differita, comune a tali indennità , le attira nella sfera dell&#8217;art. 36 Cost., che prescrive, per ogni forma di trattamento retributivo, la proporzionalità  alla quantità  e alla qualità  del lavoro prestato e l&#8217;idoneità  a garantire, in ogni caso, un&#8217;esistenza libera e dignitosa.</p>
<p style="text-align: justify;">La garanzia costituzionale della giusta retribuzione, proprio perchè trascende la logica meramente sinallagmatica insita nei contratti a prestazioni corrispettive e investe gli stessi valori fondamentali dell&#8217;esistenza umana, si sostanzia non soltanto nella congruità  dell&#8217;ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività  dell&#8217;erogazione. E&#8217; tale tempestività  che assicura «al lavoratore ed alla sua famiglia un&#8217;esistenza libera e dignitosa attraverso il soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita» (sentenza n. 82 del 2003, punto 2. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 459 del 2000, punto 7. del Considerato in diritto).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche per le indennità  di fine rapporto, legate a una particolare e più¹ vulnerabile stagione dell&#8217;esistenza umana, la garanzia costituzionale opera in tutta la pregnanza delle sue implicazioni. La funzione previdenziale di tali trattamenti, che sopperiscono alle molteplici necessità  del lavoratore e della comunità  di vita cui appartiene, rischia di essere vanificata da una liquidazione in tempi irragionevolmente protratti.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla stregua dei principi richiamati, occorre dunque verificare se la disciplina dei tempi di pagamento apprestata dal legislatore sia conforme ai canoni di proporzionalità  e di adeguatezza di cui all&#8217;art. 36 Cost. e attui un equilibrato componimento dei contrapposti interessi in gioco.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sindacato devoluto a questa Corte postula la valutazione della globalità  del trattamento retributivo (sentenza n. 213 del 2018, punto 8.1. del Considerato in diritto) e della complessiva disciplina in cui esso si colloca (sentenza n. 366 del 2006, punto 3. del Considerato in diritto) e non può non considerare la pluralità  di variabili che vengono in rilievo nell&#8217;apprezzamento discrezionale del legislatore, vincolato a «tenere conto anche delle esigenze della finanza pubblica» (sentenza n. 91 del 2004, punto 4. del Considerato in diritto) e di quelle di razionale programmazione nell&#8217;impiego di risorse limitate.</p>
<p style="text-align: justify;">8.- La disciplina del pagamento rateale e differito delle indennità  di fine rapporto, nei limiti oggi devoluti all&#8217;esame di questa Corte, riguarda i lavoratori che non hanno raggiunto i limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Per costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 104 del 2018, punto 6.1. del Considerato in diritto), ben può il legislatore «disincentivare i pensionamenti anticipati (fra le molte, sentenza n. 416 del 1999, punto 4.1. del Considerato in diritto) e, in pari tempo, promuovere la prosecuzione dell&#8217;attività  lavorativa mediante adeguati incentivi a chi rimanga in servizio e continui a mettere a frutto la professionalità  acquisita, come questa Corte ha avuto occasione di affermare in riferimento alla valutazione dei particolari servizi prestati da dipendenti civili e militari dello Stato (sentenza n. 39 del 2018, punto 4.4. del Considerato in diritto) e in tema di coefficiente di trasformazione della contribuzione versata, più¹ elevato per chi presti servizio più¹ a lungo (sentenza n. 23 del 2017, punto 4.1. del Considerato in diritto)».</p>
<p style="text-align: justify;">Le scelte discrezionali adottate in tale Ã mbito dal legislatore, anche in un&#8217;ottica di salvaguardia della sostenibilità  del sistema previdenziale, non possono tuttavia sacrificare in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti tutelati dagli artt. 36 e 38 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1.- Nel caso di specie, i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzione non sono stati valicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine di ventiquattro mesi per l&#8217;erogazione dei trattamenti di fine servizio, nelle ipotesi diverse dal raggiungimento dei limiti di età  o di servizio, è stato introdotto giù  dall&#8217;art. 1, comma 22, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intervento del legislatore travalica l&#8217;obiettivo contingente di conseguire immediati e cospicui risparmi, puntualmente stimati dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del d.l. n. 138 del 2011, e si raccorda, in una prospettiva di più¹ ampio respiro, a una consolidata linea direttrice della legislazione, che si ripromette di scoraggiare le cessazioni del rapporto di lavoro in un momento antecedente al raggiungimento dei limiti di età  o di servizio. La misura restrittiva in esame si colloca dunque in una congiuntura di grave emergenza economica e finanziaria, che registra un numero cospicuo di pensionamenti in un momento anteriore al raggiungimento dei limiti massimi di età  o di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso oggi all&#8217;attenzione della Corte il differimento dell&#8217;erogazione dei trattamenti di fine servizio fa riscontro a una cessazione del rapporto di lavoro che può intervenire anche quando non sia ancora maturato il diritto alla pensione. Il trattamento più¹ rigoroso si correla alla particolarità  di un rapporto di lavoro che, per le ragioni più¹ disparate, peraltro in prevalenza riconducibili a una scelta volontaria dell&#8217;interessato, cessa anche con apprezzabile anticipo rispetto al raggiungimento dei limiti di età  o di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina è graduata in funzione di tale elemento distintivo sul presupposto che, proprio con il raggiungimento dei limiti indicati, si manifestino in maniera più¹ pressante i bisogni che le indennità  di fine servizio mirano a soddisfare e che impongono tempi di erogazione più¹ spediti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assetto delineato dal legislatore non solo è fondato su un presupposto non arbitrario, ma è anche temperato da talune deroghe per situazioni meritevoli di particolare tutela, come la «cessazione dal servizio per inabilità  derivante o meno da causa di servizio, nonchè per decesso del dipendente», che impone all&#8217;amministrazione competente, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, di trasmettere la documentazione competente all&#8217;ente previdenziale, obbligato a corrispondere il trattamento «nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione» (art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997).</p>
<p style="text-align: justify;">Il regime di pagamento differito, analizzato nel peculiare contesto di riferimento, nelle finalità  e nell&#8217;insieme delle previsioni che caratterizzano la relativa disciplina, non risulta dunque complessivamente sperequato.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2.- Le medesime considerazioni possono essere svolte per il pagamento rateale delle indennità  di fine servizio, disciplinato dall&#8217;art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 e poi irrigidito dall&#8217;art. 1, comma 484, lettera a), della legge n. 147 del 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso l&#8217;ulteriore sacrificio imposto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni discende pur sempre da una cessazione anticipata dal servizio e nelle particolarità  di tale fattispecie, appena passate in rassegna, rinviene la sua ragione giustificatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Il meccanismo introdotto dal legislatore prevede, inoltre, una graduale progressione delle dilazioni, via via più¹ ampie con l&#8217;incremento delle indennità , ed è pertanto calibrato in modo da favorire i beneficiari dei trattamenti più¹ modesti e da individuare, anche per questa via, un punto di equilibrio non irragionevole.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3.- La disciplina censurata, esaminata nel suo complesso e riferita alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, contempera, allo stato, in modo non irragionevole i diversi interessi di rilievo costituzionale, con particolare attenzione a situazioni meritevoli di essere più¹ intensamente protette.</p>
<p style="text-align: justify;">9.- Restano impregiudicate, in questa sede, le questioni di legittimità  costituzionale della normativa che dispone il pagamento differito e rateale delle indennità  di fine rapporto anche nelle ipotesi di raggiungimento dei limiti di età  e di servizio o di collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante l&#8217;estraneità  di questo tema rispetto all&#8217;odierno scrutinio, questa Corte non può esimersi dal segnalare al Parlamento l&#8217;urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell&#8217;Ã mbito di una organica revisione dell&#8217;intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l&#8217;aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età  e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità  di fine rapporto, conquistate «attraverso la prestazione dell&#8217;attività  lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità  della persona umana.</p>
<p style="text-align: justify;">PER QUESTI MOTIVI</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara inammissibile l&#8217;intervento spiegato dalla Federazione Confsal-Unsa;</p>
<p style="text-align: justify;">2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui prevede che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, l&#8217;ente erogatore provveda «nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell&#8217;amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro», sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe;</p>
<p style="text-align: justify;">3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede il pagamento rateale delle indennità  spettanti a seguito di cessazione dall&#8217;impiego «nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell&#8217;amministrazione», sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe;</p>
<p style="text-align: justify;">4) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito nella legge n. 140 del 1997, nella parte in cui prevede che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, l&#8217;ente erogatore provveda «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro», e dell&#8217;art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito nella legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede il pagamento rateale delle indennità  spettanti a seguito di cessazione dall&#8217;impiego nelle ipotesi diverse dalla «cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età  o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d&#8217;ufficio a causa del raggiungimento dell&#8217;anzianità  massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell&#8217;amministrazione», sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2018 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2018-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2018-n-159/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2018 n.159</a></p>
<p>Presidente Lattanzi, Redattore Cartabia Sull&#8217;illegittimità del divieto di nuove nomine e di commissariamento delle aziende sanitarie della Regione Sicilia Igiene e sanità Medici e personale sanitario Art. 3 della legge della Regione Siciliana 01/03/2017, n. 4. Sanità pubblica Norme della Regione Siciliana Norme urgenti per le procedure di nomina nel</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Lattanzi, Redattore Cartabia</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità del divieto di nuove nomine e di commissariamento delle aziende sanitarie della Regione Sicilia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Igiene e sanità    Medici e personale sanitario    Art. 3 della legge della Regione Siciliana 01/03/2017, n. 4.    Sanità pubblica    Norme della Regione Siciliana    Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale    Incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione    Previsione della conferma, sino alla naturale scadenza degli incarichi attualmente vigenti, nelle more della modifica legislativa a seguito della sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale    Divieto di procedere a nuove nomine    Previsione della nomina di commissario ai sensi dell&#8217;art. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, ove non ricorra l&#8217;incarico ordinario    Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri    Asserita violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma della Costituzione e art. 17, lettere b) e c), statuto reg. Siciliana    Illegittimità costituzionale.</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>E&#8217; costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4 (Proroga dell&#8217;esercizio provvisorio per l&#8217;anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,</p>
<p>
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4 (Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2-5 maggio 2017, depositato il successivo 8 maggio 2017, iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 23 dell’anno 2017.<br />
Udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia;<br />
udito l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Con ricorso notificato il 2-5 maggio 2017 e depositato il successivo 8 maggio 2017 (r.r. n. 38 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4 (Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché all’art. 17, lettere b) e c) del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.<br />
La norma impugnata interviene in materia di nomine dei direttori generali sanitari regionali, statuendo che «[n]elle more della modifica legislativa discendente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 e considerato il mancato aggiornamento dell’elenco regionale secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed è fatto divieto di procedere a nuove nomine, ove non ricorra l’incarico ordinario si procede alla nomina di commissario ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Resta confermato quanto stabilito dall’articolo l della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43».<br />
1.1.– Secondo il ricorrente, tale disposizione, nell’introdurre un regime speciale e transitorio per i casi di naturale scadenza degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie regionali, articolato sul divieto di nuove nomine, da un lato, e sulla nomina di un commissario ad acta, dall’altro – senza prevedere né i requisiti necessari per accedere all’incarico, né le procedure da seguire per pervenire a tali nomine, né i relativi termini di decadenza – contrasterebbe con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di dirigenza sanitaria – direttamente riconducibile, per il ricorrente, alla tutela della salute – come fissati dagli art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), dagli artt. 1, 2, 5 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria», nonché dall’art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in base ai quali la nomina di dette figure, da parte delle Regioni, deve necessariamente ed obbligatoriamente avvenire mediante ricorso ad elenchi di idonei a tal fine predisposti.<br />
2.– Il ricorrente illustra le profonde riforme che hanno interessato la dirigenza sanitaria nel quadro della più generale riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in linea con il disegno di progressivo affrancamento dei vertici dell’amministrazione dai condizionamenti di carattere politico, già perseguito dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189.<br />
2.1.– Il legislatore infatti, con la legge delega n. 124 del 2015, ha stabilito, per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, i seguenti principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost.: «selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l’inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell’ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell’elenco nazionale, manifestano l’interesse all’incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni […]» (art. 11, comma 1, lettera p).<br />
In attuazione della delega contenuta nello stesso articolo, è stato quindi adottato il d.lgs. n. 171 del 2016, il quale, ai fini del conferimento dell’incarico in questione, ha previsto una doppia selezione: la prima, a livello nazionale, per la costituzione di un elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale (art. 1); la seconda, a livello regionale, preceduta da avviso pubblico destinato unicamente agli iscritti nell’elenco nazionale, diretta alla formazione di una rosa di candidati da proporre per la nomina al Presidente della Regione (art. 2).<br />
Il citato decreto legislativo contiene poi, all’art. 5, una disciplina transitoria per cui, fino alla costituzione dell’elenco nazionale (e degli elenchi regionali di cui all’art. 3, relativi al conferimento dell’incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli enti del Servizio sanitario nazionale), si applicano le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.<br />
Chiude il sistema l’art. 9 del medesimo decreto legislativo, a mente del quale, per quanto qui rileva, a decorrere dalla data di istituzione dell’elenco nazionale, sono abrogate le disposizioni del d.lgs. n. 502 del 1992, di cui all’art. 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7 e commi 13 e 15.<br />
2.2.– Ad avviso del ricorrente, il quadro normativo così ricostruito non sarebbe stato inciso, per quanto d’interesse, dall’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 19 (recte, art. 11), comma 1, lettera p), legge n. 124 del 2015, nella parte in cui ha previsto che il decreto legislativo attuativo fosse adottato previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, atteso che la dichiarata illegittimità è circoscritta alle disposizioni di delegazione di cui alla citata legge n. 124 e non si estende alle relative disposizioni attuative, come precisato dalla stessa Corte nella sentenza citata e ribadito altresì dal Consiglio di Stato nel parere del 9 gennaio 2017, n. 83.<br />
2.3.– Tale essendo la disciplina statale, ne seguirebbe che la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie da parte delle Regioni debba avvenire, a regime, esclusivamente scegliendo tra gli iscritti all’elenco nazionale dei direttori generali e, in via transitoria nelle more dell’istituzione di detto elenco, secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, cioè, in base al combinato disposto degli artt. 5 e 9 d.lgs. n. 171 del 2016 e 3-bis d.lgs. n. 502 del 1992, mediante ricorso obbligatorio all’elenco regionale degli idonei ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni.<br />
3.– L’art. 3 della legge regionale impugnata introdurrebbe, invece, un’ipotesi speciale di commissariamento, non prevista né dal d.lgs. n. 171 del 2016, né dall’art. 3-bis d.lgs. n. 502 del 1992, pure richiamato dalla stessa disposizione regionale, violando il sistema di regole che la legge n. 124 del 2015 prima, e il d.lgs. n. 171 del 2016 poi, hanno inteso apprestare per garantire la trasparenza, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.<br />
Vietando di procedere a nuove nomine, la norma censurata si porrebbe anche in contrasto con il comma 2 dello stesso art. 3-bis d.lgs. n. 502 del 1992, il quale stabilisce che la nomina del direttore generale debba essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell’ufficio, scaduto il quale è previsto un intervento sostitutivo del Governo, ai sensi dell’art. 120 Cost., anche attraverso la designazione di un commissario ad acta, in virtù del rinvio operato, dal suddetto comma, all’art. 2, comma 2-octies, d.lgs. n. 502 del 1992. La legge statale, dunque, contempla il commissariamento di un’azienda sanitaria soltanto da parte del Governo e per il caso di inerzia della Regione competente.<br />
Inoltre, la disposizione impugnata sarebbe in contrasto anche con il comma 3 dell’art. 3-bis d.lgs. n. 502 del 1992, cui l’art. 5 d.lgs. n. 171 del 2016 rinvia per la disciplina transitoria, il quale stabilisce che, fino alla costituzione dell’elenco nazionale, le Regioni devono obbligatoriamente attingere da quello regionale di idonei, ovvero dagli analoghi elenchi di altre Regioni.<br />
Ne deriva, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, che, laddove si debba procedere al conferimento di nuovi incarichi dirigenziali nelle more dell’istituzione dell’elenco nazionale, ove pure l’elenco regionale non sia stato costituito – fattispecie che il ricorrente ritiene assimilabile a quella in cui, pur costituito, l’elenco non sia stato aggiornato – l’ente territoriale sarebbe comunque tenuto ad attingere dagli elenchi delle altre Regioni.<br />
Il ricorrente osserva poi che il riferimento contenuto nella disposizione impugnata all’art. 3-bis d.lgs. n. 502 del 1992, ai fini della nomina del commissario regionale, sarebbe improprio, rectius, illegittimo, atteso che la disposizione statale richiamata disciplina la modalità di scelta dei direttori generali, non già dei commissari delle aziende sanitarie.<br />
Anche il richiamo a «quanto stabilito dall’art. 1 della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43», contenuto nell’ultimo periodo dell’impugnato art. 3, sarebbe oscuro.<br />
Detta legge regionale è intervenuta sulla legge della Regione Siciliana 28 marzo 1995, n. 22 (Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale), introducendovi, tra l’altro, l’art. 3-bis, recante «Norme in materia di nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione», il quale ha mantenuto ferme le disposizioni previste dalla normativa vigente per i casi di cessazione anticipata degli incarichi conferiti dal Presidente, dalla Giunta o dagli Assessori della Regione, che, nello specifico settore sanitario, si rinvengono negli articoli 19 e 20 della legge della Regione Siciliana 14 aprile 2009, n. 5 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale).<br />
Ad avviso del ricorrente quindi, il richiamo di cui all’ultimo periodo della norma impugnata non sarebbe pertinente, sia perché l’intero complesso normativo regionale deve ritenersi superato dalla successiva legislazione statale in materia, a cominciare dal d.l. n. 158 del 2012, sia perché le ipotesi di vacanza dell’ufficio, previste dagli artt. 19 e 20, legge reg. siciliana n. 5 del 2009, integrano tutte casi di cessazione anticipata dall’incarico (morte, dimissioni, decadenza), ontologicamente diverse da quella che qui rileva, relativa ad un’ipotesi di cessazione naturale per scadenza del termine finale di durata del mandato, per la quale l’ordinamento già prevede, a regime e in via transitoria, una propria disciplina.<br />
Ponendosi pertanto in contrasto con i sopraddetti principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia di tutela della salute, la disciplina censurata violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., oltre a non essere rispettosa neppure dell’art. 17, lettere b) e c), statuto reg. Siciliana, che delimitano l’ambito della potestà legislativa regionale in materia di sanità pubblica e assistenza sanitaria, prevedendo che essa debba esercitarsi «[e]ntro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato».<br />
4.– Da ultimo, il ricorrente ritiene altresì violati i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto, pur in presenza di un sistema di norme che impone di attingere, a seconda dei casi, dall’elenco nazionale o da quelli regionali degli idonei, la norma regionale prevederebbe invece il divieto di procedere a nuove nomine ed il ricorso ad un organo straordinario quale il commissario.<br />
5.– Con memoria depositata il 30 aprile 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, dando conto dell’evoluzione del quadro normativo verificatasi a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria», ha evidenziato la persistenza del proprio interesse alla decisione del ricorso e alla declaratoria di illegittimità costituzionale, in ragione dell’avvenuta applicazione medio tempore della normativa impugnata e della permanenza dei suoi effetti sino alla conclusione della procedura di selezione dei nuovi direttori generali, frattanto avviata dall’Assessorato della salute della Regione Siciliana, con l’avviso pubblico di selezione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie speciale concorsi, della Regione Siciliana del 2 marzo 2018.<br />
6.– La Regione Siciliana non si è costituita in giudizio.<br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4 (Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale), per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché con l’art. 17, lettere b) e c) del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.<br />
La disposizione censurata statuisce, in particolare, che «[n]elle more della modifica legislativa discendente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 e considerato il mancato aggiornamento dell’elenco regionale secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed è fatto divieto di procedere a nuove nomine, ove non ricorra l’incarico ordinario si procede alla nomina di commissario ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Resta confermato quanto stabilito dall’articolo l della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43».<br />
Secondo il ricorrente, il regime speciale e transitorio introdotto dalla legislazione regionale, articolato sulla conferma degli incarichi in atto, fino alla naturale scadenza, e sul divieto di nuove nomine con il ricorso ad un commissario ad acta «ove non ricorra l’incarico ordinario», si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97, nonché con l’art. 117, terzo comma, Cost., che annovera la tutela della salute tra le materie di competenza legislativa concorrente, e con l’art. 17, lettere b) e c), dello statuto speciale regionale, che circoscrive la potestà legislativa della Regione Siciliana in materia di sanità pubblica e assistenza sanitaria «[e]ntro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato», in quanto la disposizione impugnata non rispetterebbe i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.<br />
Il ricorso richiama l’art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), gli articoli 1, 2, 5 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria», nonché l’art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), disposizioni dalle quali si desumerebbe il principio fondamentale secondo cui la nomina del direttore generale delle aziende sanitarie, da parte delle Regioni, deve necessariamente ed obbligatoriamente avvenire mediante ricorso ad elenchi di idonei a tal fine predisposti, allo scopo di affrancare le relative scelte da condizionamenti di carattere politico, mediante la predefinizione dei requisiti e delle procedure di nomina di dette figure.<br />
A tal fine, la legge delega n. 124 del 2015 e il relativo decreto legislativo di attuazione n. 171 del 2016, proseguendo lungo una direzione già intrapresa dal legislatore sin dal 2012, hanno previsto un procedimento di nomina basato su una doppia selezione: la prima, diretta alla formazione di un elenco nazionale, istituito presso il Ministero della salute, in cui iscrivere tutti i soggetti idonei a ricoprire l’incarico de quo; la seconda, spettante alle Regioni e Province autonome, tesa alla nomina del direttore generale, da scegliersi nell’ambito di una rosa di candidati, costituita da coloro che, iscritti nell’elenco nazionale, abbiano manifestano l’interesse all’incarico a seguito di apposito avviso pubblico.<br />
In via transitoria, fino alla costituzione di detto elenco nazionale, si applicano le procedure vigenti, anch’esse basate su un sistema di elenchi regionali di idonei.<br />
2.– Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, il quadro normativo di riferimento non sarebbe stato inciso, per quanto d’interesse, dall’intervenuta sentenza di questa Corte n. 251 del 2016, che pure ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge delega del 2015, nella parte in cui prevedevano il parere anziché l’intesa per l’adozione dei decreti legislativi, in quanto la dichiarata illegittimità è circoscritta alle sole disposizioni della legge di delegazione e non si estende alle relative disposizioni attuative. In senso analogo si sarebbe espresso anche il Consiglio di Stato nel parere del 9 gennaio 2017, n. 83.<br />
Questa Corte condivide la prospettazione dell’Avvocatura generale dello Stato. Infatti, benché la sentenza n. 251 del 2016 abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge delega n. 124 del 2015 – tra cui quelle relative alla dirigenza pubblica (incluso l’art. 11, comma 1, lettera p, concernente specificamente la dirigenza sanitaria) – la stessa decisione fa salvi i decreti legislativi già emanati. In tale pronuncia, la Corte ha perimetrato gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, come già accaduto in differenti occasioni, con salvaguardia delle disposizioni attuative, e ciò anche in ragione della prospettata possibilità di «soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione» (sent. n. 251 del 2016). Nella conclusione della motivazione, infatti, la Corte precisa che le «pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative» (sentenza n. 251 del 2016). Sicché, il d.lgs. n. 171 del 2016 in materia di dirigenza sanitaria, al pari degli altri decreti legislativi già emanati al momento della decisione di questa Corte, non è stato travolto dalla pronuncia di illegittimità costituzionale.<br />
3.– Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, neppure la successiva adozione del decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria» – sul cui schema, in data 6 aprile 2017, è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ed acquisito, in pari data, il parere della Conferenza unificata, anch’esso favorevole – avrebbe inciso sul quadro normativo sopra delineato, restando quindi immutati i termini della questione di legittimità qui sollevata. Pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha manifestato la permanenza dell’interesse ad una pronuncia di illegittimità della norma impugnata, in ragione dell’applicazione datane medio tempore dalla Regione Siciliana mediante il commissariamento di diverse aziende sanitarie.<br />
Anche su tale punto, questa Corte condivide le osservazioni dell’Avvocatura generale dello Stato e ritiene che l’intervenuta adozione del d.lgs. n. 126 del 2017 non determini la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia, benché esso realizzi la condizione cui il legislatore regionale aveva espressamente ancorato il termine di efficacia del proprio intervento, destinato a valere «nelle more della modifica legislativa discendente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016». Secondo una giurisprudenza costante, infatti, il sindacato di costituzionalità deve trovare spazio ogniqualvolta la norma impugnata, seppure ad efficacia temporale limitata qual è quella impugnata, abbia prodotto effetti (sentenza n. 260 del 2017).<br />
4.– Prima di esaminare nel merito la questione sollevata, occorre ancora preliminarmente osservare che, in ordine al riparto di competenze, il Presidente del Consiglio dei ministri ha indicato tra i parametri violati, sia l’art. 117, terzo comma Cost., sia l’art. 17, lettere b) e c), statuto reg. Siciliana, il quale circoscrive la potestà legislativa regionale in materia di sanità pubblica e assistenza sanitaria «[e]ntro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato».<br />
Questa Corte ha già ritenuto che l’ampiezza della potestà legislativa della Regione Siciliana in materia di sanità pubblica coincide con quella di tipo concorrente, delineata dal Titolo V della Costituzione per le Regioni ordinarie in materia di «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), «con la conseguenza che i “principi generali” della materia ai quali deve attenersi la legislazione siciliana corrispondono ai “principi fondamentali” che, nella stessa materia, vincolano le Regioni a statuto ordinario» (sentenza n. 430 del 2007; nello stesso senso, sentenza n. 448 del 2006).<br />
Pertanto, occorre procedere esaminando nel merito la questione di legittimità costituzionale alla luce dei parametri costituzionali e di quelli statutari, congiuntamente considerati.<br />
5.– Nel merito la questione è fondata.<br />
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, laddove si denunci la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. è onere del ricorrente indicare specificamente la disposizione statale interposta che si ritiene violata ed in particolare il principio fondamentale della materia asseritamente leso (ex plurimis, sentenza n. 54 del 2015).<br />
Nel caso di specie, tale onere è stato pienamente assolto dal ricorrente, che ha descritto il complesso delle disposizioni statali in materia di dirigenza sanitaria dal quale desumere l’esistenza del principio fondamentale secondo cui la nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale deve necessariamente e obbligatoriamente avvenire mediante ricorso agli elenchi di idonei predisposti a tale scopo.<br />
Quanto alla natura di «principi fondamentali della materia» delle disposizioni richiamate dal ricorrente come parametri interposti – accanto alla considerazione, di per sé non risolutiva, che molte delle stesse sono espressamente autoqualificate come tali (in particolare, i criteri di cui all’art. 11, comma 1, lettera p, legge n. 124 del 2015, e le norme del d.lgs. n. 502 del 1992, indicate dall’art. 19 dello stesso decreto) – occorre osservare che l’intervento del legislatore statale è stato caratterizzato, sin dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189, dall’intento di circoscrivere la scelta dei dirigenti – rimessa alle Regioni – tra i candidati in possesso di comprovati titoli e capacità professionali, iscritti in appositi elenchi, allo scopo di affrancare la dirigenza sanitaria da condizionamenti di carattere politico e di privilegiare criteri di selezione che assicurino effettive capacità gestionali e un’elevata qualità manageriale del direttore generale.<br />
In tale ottica, la previsione di un elenco in cui devono essere iscritti i soggetti che intendono partecipare alle singole selezioni regionali è da ricondursi all’esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, i quali debbono possedere requisiti curriculari unitari. Tale esigenza è espressione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, data l’incidenza che la professionalità delle persone che ricoprono gli incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla qualità delle prestazioni sanitarie rese.<br />
Le disposizioni invocate dal ricorrente debbono pertanto ritenersi espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute.<br />
6.– Così ricostruita la cornice normativa statale di riferimento, deve ritenersi che, con la norma impugnata, la Regione Siciliana abbia oltrepassato i limiti della competenza legislativa ad essa riconosciuta.<br />
La legge regionale è stata adottata al dichiarato fine di dettare una disciplina urgente e transitoria, anche in considerazione del «mancato aggiornamento dell’elenco regionale secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi» (art. 3, legge reg. Siciliana n. 4 del 2017).<br />
Al riguardo, va però evidenziato che il mancato aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei non vale a giustificare una previsione volta a derogare agli ordinari criteri per il conferimento degli incarichi in questione, atteso che, proprio ai sensi dell’art. 3-bis d.lgs. n. 502 del 1992, richiamato dalla norma censurata, in mancanza dell’elenco regionale, l’ente territoriale deve attingere a quelli delle altre Regioni.<br />
Pertanto, non sussistono le ragioni invocate dal legislatore regionale a giustificazione dell’adozione di una disciplina temporanea ed eccezionale, che stabilisce il divieto di procedere alla nomina di nuovi direttori generali delle aziende sanitarie provinciali e, in caso di scadenza naturale dell’incarico, dispone la nomina di commissari. Per di più, la genericità della previsione regionale, che non definisce né le procedure, né i requisiti, né i termini di decadenza dei commissari, consente alla Regione di conferire gli incarichi apicali della dirigenza sanitaria in maniera ampiamente discrezionale, al di fuori del sistema delineato dal legislatore statale, mettendo quindi a rischio le finalità perseguite da quest’ultimo.<br />
7.– In favore della legittimità della norma regionale impugnata, non può valere neppure il richiamo, operato dalla stessa, all’art. 1 della legge della Regione Siciliana 2 agosto 2012, n. 43 (Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione), che ha inserito, nella legge della Regione Siciliana 28 marzo 1995, n. 22 (Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale), gli artt. 3-bis e 3-ter, volti a disciplinare le nomine per gli incarichi di vertice da parte del Presidente della Regione, dopo l’indizione delle nuove elezioni regionali, ovvero nei sei mesi anteriori alla data di indizione delle elezioni. Le disposizioni richiamate prevedono che, dopo la data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni dell’Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale, non si può procedere a nuove nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, o enti, aziende, soggetti comunque denominati, di diritto pubblico o privato, sottoposti a tutela, controllo o vigilanza della Regione. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, il Governo regionale dovrà se del caso nominare commissari straordinari, laddove la cessazione dall’incarico per scadenza naturale avvenga in una delle ipotesi sopra dette (indizione delle elezioni o conclusione anticipata della legislatura).<br />
Come evidenziato dall’Avvocatura generale dello Stato, il richiamo a tale normativa risulta oscuro e inconferente, trattandosi di ipotesi diverse e non assimilabili a quelle disciplinate dalla norma impugnata.<br />
8.– Alla luce delle considerazioni sopra espresse, deve essere dichiarata l’illegittimità dell’art. 3 legge reg. Siciliana n. 4 del 2017, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e all’art. 17, lettere b) e c), statuto reg. Siciliana.<br />
Resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura.</p>
<p>Per Questi Motivi</p></div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4 (Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale).<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018.<br />
F.to:<br />
Giorgio LATTANZI, Presidente<br />
Marta CARTABIA, Redattore<br />
Filomena PERRONE, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2018.<br />
Il Cancelliere<br />
F.to: Filomena PERRONE<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2018-n-159/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2018 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2017 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-3-2017-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-3-2017-n-159/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2017 n.159</a></p>
<p>Pres. Monticelli, Est. Plaisant Sulla legittimità dei provvedimenti con cui la Asl n. 5 di Oristano ha, da un lato, riservato al servizio pubblico la funzione di ambulatorio pre-dialisi e, dall’altro, ha ridotto ex post il tetto di spesa annuale per l’anno 2016 da assegnare alla ricorrente struttura privata accreditata.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-3-2017-n-159/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2017 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-3-2017-n-159/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2017 n.159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monticelli, Est. Plaisant</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità dei provvedimenti con cui la Asl n. 5 di Oristano ha, da un lato, riservato al servizio pubblico la funzione di ambulatorio pre-dialisi e, dall’altro, ha ridotto ex post il tetto di spesa annuale per l’anno 2016 da assegnare alla ricorrente struttura privata accreditata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Prestazioni sanitarie – Contenimento della spesa pubblica – Ambulatorio pre-dialisi – Strutture pubbliche.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Tetto di spesa annuale – Riduzione rispetto all’importo medio autorizzato nel triennio precedente e nel primo semestre dell’anno cui il tetto di spesasi riferisce – Determinazione adottata con ritardo – Atti di programmazione – Potere discrezionale – Contemperamento ragionevole tra molteplici esigenze.&nbsp;</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In tema di prestazioni sanitarie, laddove una delibera regionale prevede l’erogazione da parte di strutture pubbliche di un servizio, come quello dell’ambulatorio pre-dialisi, volto alla razionalizzazione della scelta terapeutica, concertata anche con il paziente, in grado non solo di scongiurare diagnosi tardive, ma altresì idoneo ad evitare la duplicazione degli esami diagnostici e dei ricoveri ospedalieri, con ulteriori positivi effetti di contenimento della spesa pubblica, la Asl può inibire alle strutture private accreditate lo svolgimento del medesimo servizio, consentendo l’erogazione delle sole singole prestazioni di cui quest’ultimo si compone.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;In tema di finanziamento del tetto di spesa annuale, non è illegittima una determinazione dell’Asl di fissazione del suddetto tetto, per il solo fatto che essa sia stata adottata con ritardo e che il tetto di spesa abbia subito una riduzione rispetto all’importo medio autorizzato nel triennio precedente e nel primo semestre dell’anno cui si riferisce. Infatti, nell’adozione degli atti autoritativi e vincolanti di programmazione, con i quali si provvede alla fissazione dei tetti di spesa annuali, all’amministrazione è riconosciuto un ampio potere discrezionale al fine di realizzare un ragionevole ed equilibrato apprezzamento di molteplici esigenze; peraltro, la fissazione dei tetti di spesa in una fase avanzata dell’anno deve intendersi fisiologica, non potendo prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento (conforme a Cons. St., III, 19 dicembre 2016, n. 5371).</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00159/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00684/2016 REG.RIC</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Sul ricorso numero di registro generale 684 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Casa di Cura Madonna del Rimedio s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, via Garibaldi n. 105;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Salvatore Angelo Miscali, domiciliata ex art. 25 del c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna, in Cagliari, via Sassari n. 17;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Studio dott.ssa Maria Carmela Marras, non costituito in giudizio;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l’annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">con il ricorso introduttivo:<br />
&#8211; di tutti gli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano recanti la determinazione del tetto di spesa e del contratto della ricorrente per le prestazioni di nefrologia e dialisi per l&#8217;anno 2016, tra i quali l&#8217;allegato Y (recante i volumi e il t<br />
con i motivi aggiunti depositati il 2 novembre 2016:<br />
&#8211; della nota prot. P.G./2016/50205 del Commissario Straordinario della A.S.L. n. 5 di Oristano;<br />
con i motivi aggiunti depositati in data 5 dicembre 2016:<br />
&#8211; della deliberazione n. 776 del 29 novembre 2016 del Commissario della Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano e dell&#8217;allegato Y, recanti il nuovo tetto di spesa della ricorrente per le prestazioni di nefrologia e dialisi per l&#8217;anno 2016;<br />
&#8211; di tutti gli ulteriori atti afferenti il tetto di spesa, la proposta e il contratto per le prestazioni di nefrologia e dialisi per l&#8217;anno 2016.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della A.S.L. n. 5 di Oristano.<br />
Viste le memorie difensive.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Casa di Cura Madonna del Rimedio (da qui in poi “Casa di Cura”), accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, eroga prestazioni di nefrologia e dialisi in convezione con la A.S.L. n. 5 di Oristano (da qui in poi “ASL”), che per il triennio 2013/2015 le aveva assegnato un tetto di spesa annuo di euro 2.441.579.<br />
Con successiva deliberazione del Direttore Generale 25 febbraio 2016, n. 91, la ASL aveva poi autorizzato in via provvisoria, per il primo trimestre 2016, la somma di euro 610.394 (pari a 3/12 del precedente tetto annuo), poi recepita in apposito contratto del 23 marzo 2016; con successiva determinazione dell’11 luglio 2016 la stessa somma era stata provvisoriamente autorizzata anche in relazione al secondo trimestre del 2016, per cui nei primi sei mesi del 2016 la Casa di Cura si era vista complessivamente autorizzare euro 1.220.789.<br />
Dopo averli presentati agli operatori del settore in apposita riunione del 13 luglio 2016, con deliberazione del Commissario Straordinario 21 luglio 2016, n. 487, la ASL aveva approvato i nuovi tetti di spesa per il 2016 (come da Allegato Y alla citata deliberazione), assegnando alla Casa di Cura la cifra onnicomprensiva annuale di euro 1.426,507, lasciandole di fatto, per il secondo semestre 2016, la residua somma di euro 205.718, quale differenza tra il nuovo stanziamento annuo (euro 1.426.507) e la cifra (euro 1.220.789) già spesa nel primo semestre 2016 in base alle sopra descritte autorizzazioni trimestrali (vedi <em>supra</em>).<br />
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 5 agosto 2016, la Casa di Cura ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, di tale atto aziendale di individuazione del tetto di spesa per l’anno 2016, unitamente ai provvedimenti presupposti.<br />
In data 16 settembre 2016 si è costituita l’Azienda resistente, sollecitando la reiezione del ricorso.<br />
Con ordinanza di questa Sezione 22 settembre 2016, n. 230, l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata accolta.<br />
Nel frattempo, con nota dell’11 agosto 2016, la Casa di Cura aveva comunicato alla ASL di <em>“aver provveduto ad attivare tale servizio</em> (il c.d. “ambulatorio predialisi”: n.d.r.) <em>in base a quanto disposto dalla suddetta delibera</em> (la sopra citata D.G.R. n. 55/17 del 2015: n.d.r.), <em>garantendo personale medico, personale infermieristico dedicato, attività di counseling dietetico, personale addetto al supporto psicologico”,</em> presso la propria struttura; ma con determinazione del Direttore Generale 25 agosto 2016, n. 50205, la ASL le ha comunicato che unico “ambulatorio predialisi” sarebbe rimasto quello (già attivo dal 2012) presso l’Ospedale pubblico San Martino, in applicazione dei criteri stabiliti dalla citata D.G.R. n. 55/17 del 2015, precisando che la Casa di Cura avrebbe, comunque, potuto effettuare la c.d. <em>“valutazione dietetico-nutrizionale”, </em>intesa quale servizio diverso dalla <em>“predialisi”</em> in quanto carente delle altre caratteristiche a tal fine richieste, sotto il profilo della <em>“valutazione ed offerta delle varie opzioni terapeutiche sostitutive e conservative”</em>.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 28 ottobre 2016, la Casa di Cura ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, di quest’ultima determinazione, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.<br />
Con determinazione del Commissario Straordinario 29 novembre 2016, n. 776 -dopo aver ottenuto dalla Regione Sardegna un’integrazione al proprio budget complessivo, previa correzione di alcuni errori materiali che inficiavano gli originari prospetti di spesa- la ASL ha rideterminato il tetto di spesa assegnato alla ricorrente per l’anno 2016 in euro 1.752.833, all’incirca corrispondente al costo delle prestazioni già erogate dalla stessa Casa di Cura sino a tutto il mese di novembre 2016 (pari a euro 1.752.54): in tal modo è rimasto di fatto scoperto il mese di dicembre del 2016.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 5 dicembre 2016, la Casa di Cura ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, anche di quest’ultima determinazione, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.<br />
Con ordinanza di questa Sezione 22 dicembre 2016, n. 317, l’istanza cautelare contenuta nei secondi motivi aggiunti è stata accolta, con fissazione dell’udienza del 19 gennaio 2017 per l’esame della causa nel merito.<br />
Con ulteriori memorie difensive ciascuna della parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.<br />
All’esito della pubblica udienza del 19 gennaio 2017 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">In primo luogo deve rilevarsi la sopravvenuta carenza d’interesse della ricorrente relativamente al gravame introduttivo del giudizio, avente a oggetto la deliberazione del Commissario Straordinario 21 luglio 2016, n. 487 (e i relativi atti del procedimento) con cui era stato assegnato alla Casa di Cura un tetto di spesa per il 2016 pari a euro 1.426,507, nonché preannunciata l’intenzione di riservare al solo Ospedale pubblico di San Martino il c.d. ambulatorio predialisi.<br />
Difatti entrambe le citate previsioni sono state superate da successivi atti della ASL, in particolare:<br />
con la determinazione del Direttore Generale 25 agosto 2016, n. 50205, la stessa Azienda ha definitivamente comunicato che la Casa di Cura non poteva svolgere la funzione di “ambulatorio predialisi”;<br />
con la determinazione del Commissario Straordinario 29 novembre 2016, n. 776, la ASL ha rideterminato (rispetto a quanto previsto con gli atti oggetto del ricorso introduttivo) il tetto di spesa 2016 della ricorrente, fissandolo in euro 1.752.833, il che priva di sostanziale rilevanza anche tutta la fase iniziale della vicenda -cui pure le difese di entrambe le parti hanno fatto ampio riferimento- durante la quale era emerso un errore materiale inficiante i prospetti previsionali originariamente inviati dalla ASL alla Regione, da cui era derivata l’assegnazione di un budget particolarmente ridotto: queste criticità sono state, poi, superate, avendo la Regione, con deliberazione 25 ottobre 2016, n. 57/7, aumentato il budget complessivamente assegnato alla ASL n. 5 di Oristano e quest’ultima, come detto, rideterminato il tetto di spesa assegnato alla ricorrente, proprio con la determinazione n. 776/2016: è, perciò, a quest’ultima determinazione che occorre ora fare riferimento.<br />
Peraltro le dianzi citate determinazioni n. 50205/2016 e n. 776/2016 costituiscono l’oggetto degli ulteriori gravami proposti dalla ricorrente, che si passa a esaminare nel merito.<br />
Con i motivi aggiunti depositati il 2 novembre 2016, la Casa di Cura chiede l’annullamento della determinazione direttoriale n. 50205/2016, relativa all’ambulatorio predialisi, deducendo:<br />
la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e della D.G.R. 17 novembre 2015, n. 55/17;<br />
la contraddittorietà rispetto al riconosciuto (dalla stessa ASL) aumento dell’incidenza della malattia renale nel territorio interessato;<br />
il difetto di motivazione, non avendo l’Azienda tenuto conto del fatto che la ricorrente assiste da anni circa la metà dei pazienti affetti da malattie renali croniche nel territorio di riferimento.<br />
Tali censure, che possono essere unitariamente esaminate, non meritano accoglimento.<br />
Occorre partire dal fatto che -in base a quanto si legge nella stessa D.G.R. 17 novembre 2015, n. 55/17- il c.d. “ambulatorio predialisi” svolge un’importante funzione di <em>“razionalizzazione della scelta terapeutica, concertata anche con il paziente, del trattamento sostitutivo più idoneo”</em>, a fini di <em>“prevenzione… della malattia renale, controllo e rallentamento della sua progressione”</em>: si tratta, insomma, di una sorta di “filtro a monte” della relativa domanda sanitaria, finalizzato a evitare <em>“diagnosi tardive”, </em>nonché la <em>“duplicazione degli esami diagnostici”</em> e dei <em>“ricoveri ospedalieri”</em>, con l’ulteriore positivo effetto di contribuire al contenimento della spesa pubblica per le prestazioni dialitiche, dimostratasi particolarmente elevata a causa, tra l’altro, delle prestazioni erogate -al di fuori della logica organizzativa sopra descritta- proprio dalle strutture sanitarie private: tale impostazione di fondo risulta espressa a chiare lettere nella citata D.G.R. n. 55/17, dalla quale sono tratte le parole sopra riportate tra virgole e ove si afferma, altresì, che l’ambulatorio, proprio per la sua funzione di “razionalizzazione in apice” e corretto indirizzo dei successivi trattamenti, è <em>“individuato nel settore pubblico”</em> (cfr. pag. 1 dell’Allegato alla citata D.G.R.).<br />
Si spiega così la scelta dell’odierna resistente di concentrare le funzioni dell’ambulatorio nell’ambito del relativo sevizio da tempo offerto dall’Ospedale pubblico San Martino, così da evitare rischi di quella possibile “frammentazione valutativa” che potrebbe rivelarsi disfunzionale rispetto alla necessità di razionalizzare i percorsi terapeutici e contenere i costi complessivi del servizio; del resto la ASL non ha vietato alla ricorrente l’erogazione di tutte le singole prestazioni proprie dell’ambulatorio, tanto da averle espressamente consentito la c.d. <em>“valutazione dietetico-nutrizionale”</em> (narrativa), ma ha precisato che la più articolata e complessiva funzione di “ambulatorio predialisi” resta riservata al servizio pubblico, quale filtro delle successive prestazioni: tale decisione è, quindi, perfettamente motivata e del tutto conforme alle scelte programmatiche della Giunta.<br />
Né, infine, sussiste la denunciata omissione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, giacché l’onere del preavviso di rigetto sussiste solo a fronte di un’istanza del privato interessato, mentre nel caso in esame la Casa di Cura -con la sopra descritta nota dell’11 agosto 2016- aveva semplicemente “comunicato” di aver già attivato l’ambulatorio e la ASL, a quel punto, non poteva far altro che precisare come le relative prestazioni non sarebbero state considerate, sul piano sanitario ed economico, equivalenti all’istituzione di un vero e proprio ambulatorio predialisi, per le ragioni già ampiamente evidenziate.<br />
Restano, a questo punto, da esaminare i motivi aggiunti depositati il 5 dicembre 2016, volti all’annullamento della determinazione commissariale n. 776 del 29 novembre 2016, con cui la ASL ha definitivamente stabilito il tetto di spesa assegnato alla ricorrente per l’anno 2016 in euro 1.752.833.<br />
A sostegno di tale domanda la Casa di Cura sostiene che:<br />
nel rideterminare il tetto di spesa annuale per il 2016 a novembre dello stesso anno, in termini riduttivi rispetto al pregresso, la ASL avrebbe assunto una decisione illegittimamente retroattiva, come tale in contrasto con l’art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e con l’art. 8 della legge Regione Sardegna 28 luglio 2006, n. 10, senza, comunque, tenere conto delle prestazioni già erogate dalla ricorrente nel primo semestre 2016, su autorizzazione della stessa ASL, per importi proporzionalmente superiori a quanto poi individuato come tetto annuo;<br />
il complesso di tali decisioni aziendali sarebbe, quindi, contraddittorio, avendo la ASL assegnato, nell’ordine, alla ricorrente: &#8211; con determinazione del febbraio 2016, euro 1.220.789 per il primo trimestre 2016 (pari a 3/12 del tetto di spesa del 2015); &#8211; con determinazione dell’agosto 2016 euro 1.220.789 (anche) per il secondo trimestre 2016; &#8211; con la determinazione impugnata, euro 1.752.833 per tutto il 2016, di fatto riservando al secondo semestre la somma di euro 532.044, a fronte della somma già autorizzata (e spesa) per il primo semestre di euro 1.220.789;<br />
in questo modo la ASL avrebbe leso il legittimo affidamento della Casa di Cura circa la possibilità di conseguire un budget capace di coprire, anche per il secondo semestre 2016, costi di entità proporzionale a quanto già autorizzato per il primo semestre 2016;<br />
tale <em>modus operandi</em> si porrebbe, altresì, in contrasto con i criteri previsionali stabiliti dalla D.G.R. 29 dicembre 2015, n. 67/19 &#8211;<em>id est</em> il fatturato storico dell’ultimo triennio e la capacità di erogazione dimostrata dalla struttura- utilizzati per tutte le altre prestazioni sanitarie in regime di accreditamento e incomprensibilmente disapplicati solo per le prestazioni nefrologiche.<br />
in ultima analisi la Casa di Cura sostiene che controparte avrebbe dovuto riconoscerle un tetto di spesa annuale in grado di coprire anche i costi del mese di dicembre (pari a euro 163.482,02: cfr. doc. 21 prodotto dalla difesa della ricorrente), quindi: euro 1.752.833 (tetto di spesa annuale riconosciuto con il provvedimento impugnato) + euro 163.482,02 (costi ulteriormente sostenuti a dicembre) = 1.916.315.02; tanto è vero che con nota del 28 novembre 2016 la stessa Casa di Cura aveva chiesto alla ASL di fissare il tetto annuale in euro 1.950.000.<br />
Il Collegio, prima di passare all’esame del nucleo centrale della vicenda, ritiene opportuno rimarcare alcuni dati di fondo.<br />
Innanzitutto è pacifico che spetti all’Amministrazione <em>“provvedere, con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale e distribuire le risorse disponibili, per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché stabilire i preventivi annuali delle prestazioni, assicurando l&#8217;equilibrio complessivo del sistema sanitario dal punto di vista organizzativo e finanziario; nell&#8217;esercizio dell&#8217;indicata funzione di programmazione, le Amministrazioni competenti beneficiano di un ampio potere discrezionale nelle scelte relative all&#8217;utilizzo delle risorse disponibili, che devono essere assunte in esito a un ragionevole ed equilibrato apprezzamento di molteplici esigenze quali il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, l&#8217;efficienza delle strutture pubbliche, le legittime aspettative degli operatori privati che operano secondo logiche imprenditoriali e l&#8217;interesse pubblico al contenimento della spesa”</em>;inoltre è stato chiarito, e ciò rileva particolarmente nel caso ora in esame, che<em> “la fissazione dei tetti di spesa in una fase avanzata dell&#8217;anno deve intendersi fisiologica, non potendo prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento; la determinazione retroattiva del budget, come affermato dall&#8217;Adunanza Plenaria nella sentenza n. 3 del 2012, non vale, di per sé, a inficiare la legittimità dell&#8217;assegnazione del limite di spesa sopravvenuta nel corso dell&#8217;anno”</em> (le parole tra virgole sono tratte da Consiglio di Stato, Sez. III, 19 dicembre 2016, n. 5371, ove si richiamano numerose pronunce dello stesso segno, tra cui, Sez. III, 8 giugno 2016, n. 2444).<br />
A consegue che gli atti impugnati in questa sede non possano considerarsi illegittimi per il solo fatto che il tetto annuale 2016 è stato fissato con ritardo e che lo stesso ha subito una diminuzione rispetto all’importo medio autorizzato nel triennio precedente e nel primo semestre 2016; difatti, quanto al primo profilo, il mancato rispetto del “principio di predeterminazione del tetto” non è previsto dalla legge a pena d’illegittimità, anche perché il ritardo nella fissazione del tetto è spesso funzionale all’acquisizione dei complessi elementi istruttori necessari alla sua corretta determinazione, nonché alla necessità di rispettare i criteri programmatori e i budget stabiliti, in apice, dalla Regione (il che è proprio quanto accaduto nel caso in esame: vedi <em>supra</em>); così come è evidente, quanto al secondo aspetto, come la ASL non possa considerarsi vincolata a ribadire i tetti fissati per gli precedenti, ben potendo modificarli purché in modo coerente con i criteri regionali di assegnazione e con le risultanze istruttorie, nonché sulla base di adeguata motivazione, il che si riscontra nel caso ora in esame, come fra breve si vedrà.<br />
Neppure può condividersi l’assunto di parte ricorrente circa la violazione del suo legittimo affidamento -che la stessa ricorrente ricollega soprattutto al fatto che, nel primo semestre del 2016, era stata autorizzata in via provvisoria all’erogazione di prestazioni di importo proporzionalmente corrispondente ai tetti degli anni precedenti (pari, su base annua, a quasi due milioni e mezzo di euro: vedi <em>supra</em>).<br />
Infatti l’invocato affidamento è nel caso di specie escluso dalla circostanza che, poco dopo la scadenza del primo semestre 2016, il Commissario Straordinario della ASL, con deliberazione n. 487 del 21 luglio, aveva fissato il tetto annuale per il 2016 in euro 1.426.507, importo persino più basso di quello che la Casa di Cura ora contesta (euro 1.752.833) e che è stato introdotto successivamente, mediante apposita “correzione”, dalla determinazione della ASL n. 776 del 29 novembre 2016, impugnata con i motivi aggiunti ora in esame: in sostanza, dopo la deliberazione n. 487/2016, e fino alla deliberazione n. 776/2016, la Casa di Cura ha operato conoscendo perfettamente la vigenza di un tetto annuo decisamente inferiore a quello dell’anno precedente, per cui non può ora invocare la lesione del proprio affidamento.<br />
Tutto ciò premesso deve osservarsi come la legittimità del tetto 2016 stabilito con la determinazione n. 776/2016 (euro 1.752.833) debba essere ora esaminata tenendo conto degli elementi valutativi di cui l’amministrazione poteva disporre nel momento in cui l’ha assunta, cioè alla data del 29 novembre 2016: se, per un verso, la tardività della fissazione del tetto non costituisce autonoma ragione di illegittimità (vedi <em>supra</em>), per altro verso, una decisione assunta “a fine anno” non potrà che essere esaminata (sotto il profilo estrinseco, ovviamente) alla luce dell’intero corredo istruttorio a quel punto emerso (vedi, anche su questo aspetto, la già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5371/2016).<br />
Giova, allora, ricordare che la Casa di Cura ha documentato l’erogazione di prestazioni, da gennaio 2016 a novembre 2016, di importo complessivo all’incirca pari a quello poi individuato come tetto annuale 2016 dalla determinazione impugnata (vedi <em>supra</em>), della quale, perciò, contesta la legittimità nella parte in cui, in questo modo, ha sostanzialmente “tagliato fuori” le ulteriori prestazioni dialitiche erogate nel mese di dicembre 2016, documentate in euro 163.482 (vedi <em>supra </em>e docc. 21 e 23 di parte ricorrente).<br />
Sul punto la difesa aziendale ha eccepito che:<br />
con la già più volte richiamata deliberazione n. 55/17 del 17 novembre 2015, la Giunta Regionale aveva introdotto il nuovo <em>“limite di utilizzo per le metodiche ad alto costo pari al 50% del totale dei trattamenti dialitici entro l’1 marzo 2016”</em> e questo all’esito di una ricognizione sull’andamento della spesa da cui era emerso che <em>“i volumi di attività riferiti alle prestazioni di dialisi ad alto costo sono molto elevati presso le strutture private accreditate; i centri dialisi complessivamente analizzati presentano una variabilità nell’utilizzo delle metodiche ad alto costo (dal 30% al 70%) che non è giustificata dalla complessità della casistica trattata”</em>;<br />
pertanto, nel rideterminare a novembre il tetto annuo per il 2016, la ASL ha detratto -dal complesso delle spese sino ad allora documentate dalla Casa di Cura- quelle relative a prestazioni di alto costo erogate in misura superiore al 50% del totale: per questa via ha individuato la somma complessiva di euro 78.628, quale importo da detrarre, a tale titolo, dal novero delle prestazioni rimborsabili (vedi prospetto riepilogativo delle voci in esame, prodotto quale doc. 44 di parte resistente);<br />
la ASL ha poi ulteriormente detratto le somme relative ai trattamenti dialitici erogati dalla Casa di Cura a pazienti provenienti dall’estero (per un importo totale di euro 20.025: vedi doc. 42 di parte resistente) ovvero da regioni italiane diverse dalla Sardegna (per un importo totale di euro 45.948), in quanto convenzionalmente escluse a priori dal tetto annuo;<br />
in base a queste premesse ha ritenuto che da quest’ultimo dovesse essere detratta la somma complessiva di euro 144.601 (78.628 + 20.025 + 45.948).<br />
Il Collegio condivide in parte queste argomentazioni difensive e reputa, quindi, solo parzialmente fondati i motivi aggiunti in esame.<br />
Va, innanzitutto, premesso che, a fronte delle dianzi descritte eccezioni aziendali, parte ricorrente:<br />
non ha specificamente messo in dubbio, in fatto, la seconda voce di decurtazione (quella relativa ai non residenti in Sardegna), che, pertanto, sarà data per scontata;<br />
ha, invece, contestato la prima voce di decurtazione (quella relativa al divieto di prestazioni di alto costo in percentuale superiore al 50%) nella memoria difensiva depositata in data 16 dicembre 2016 (a pag. 5), peraltro limitandosi a rilevare che -con nota dell’11 luglio 2016 (prodotta in questa sede quale doc. 24)- aveva comunicato alla ASL di avere impugnato la D.G.R. n. 55/17 (recante il descritto limite del 50%) con ricorso straordinario al Capo dello Stato e aveva, comunque, sostenuto che il rispetto del suddetto limite avrebbe dovuto essere verificato a fine anno, invece che mese per mese.<br />
Queste argomentazioni difensive non convincono il Collegio, la prima perché l’interessata non ha poi precisato la sorte del citato ricorso straordinario (e, anzi, stando alle complessive prospettazioni delle parti, anche successive, sembra che entrambe diano per scontata la perdurante efficacia della D.G.R. n. 55/17), la seconda perché il tetto annuale di cui ora si discute è stato fissato a fine novembre 2016, quindi “a fine anno” proprio chiedeva la ricorrente nella nota sopra citata.<br />
Quest’ultima sostiene, inoltre, che le descritte eccezioni aziendali rappresentino un’illegittima integrazione postuma della motivazione, giacché alle citate decurtazioni non si faceva cenno nell’impugnata determinazione commissariale n. 776/2016.<br />
Neppure tale assunto può essere condiviso: a fronte di una fissazione del tetto operata a fine anno, come nel caso ora in esame, ciò che conta sono inevitabilmente i “dati reali”, per cui un eventuale annullamento dell’atto impugnato per difetto di motivazione neppure gioverebbe concretamente alla ricorrente, potendo e dovendo, a quel punto, la ASL ribadire la stessa quantificazione semplicemente “corredandola” del richiamo alle sopra descritte decurtazioni; del resto queste ultime si collegano a dati oggettivi e vincolanti (il limite del 50% per la rimborsabilità delle prestazioni ad alto costo stabilito dalla Giunta, la non rimborsabilità delle prestazioni rese ai pazienti non residenti in Sardegna), cristallizzate in atti presupposti, per cui il denunciato difetto di motivazione appare, in concreto, privo di effettiva pregnanza.<br />
Né, infine, può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui la riduzione del tetto rispetto agli anni precedenti si porrebbe in contrasto con i criteri di quantificazione stabiliti dalla D.G.R. 29 dicembre 2015, n. 67/19 (fatturato storico dell’ultimo triennio e capacità di erogazione dimostrata dalla struttura), infatti applicati alle strutture accreditate operanti in tuti i settori diversi dalla nefrologia.<br />
Si ribadisce, sul punto, che la ASL -pur dovendo tenere conto, quale criterio orientativo, dell’andamento pregresso del rapporto- conserva intatta la propria discrezionalità e, soprattutto, la propria funzione di verificare la concreta rimborsabilità delle prestazioni; funzione, questa, nel caso di specie correttamente esercitata laddove, all’esito della corretta ricognizione delle prestazioni rientranti nel tetto, è stata operata una conseguente decurtazione; peraltro una significativa conferma della correttezza di tale <em>modus operandi</em> proviene dalla stessa Casa di Cura, la quale con istanza del 28 novembre 2016 aveva chiesto la fissazione del tetto in euro 1.950.000 e persino nella presente sede contesta la somma stanziata dalla ASL sostanzialmente perché inferiore a euro 1.916.315 (cioè alla somma tra quanto riconosciuto dalla ASL e le prestazioni erogate a dicembre 2016): è, quindi, la stessa ricorrente a riconoscere, seppure implicitamente, che i ben maggiori importi relativi agli anni precedenti non possono essere estesi a quello in esame, essendo necessario tenere conto dei dati reali.<br />
Tutto ciò chiarito resta, però, un dato, che rende, comunque, parzialmente illegittima l’impugnata determinazione commissariale n. 776 del 29 novembre 2016, con cui la ASL ha definitivamente stabilito il tetto di spesa assegnato alla ricorrente per l’anno 2016 in euro 1.752.833.<br />
Si tratta della circostanza, puramente materiale, che le decurtazioni cui la stessa ASL ha fatto riferimento (prestazioni ad alto costo in misura superiore al 50% e prestazioni erogate a pazienti non residenti in Sardegna), in base ai dati economici forniti dalla stessa difesa aziendale, coprono una cifra pari a euro 144.601 (vedi <em>supra</em>), insufficiente a “compensare” interamente i costi sostenuti a dicembre dalla Casa di Cura, documentati in euro 163.482 e dalla stessa ASL in fatto non contestati (vedi <em>supra</em>): residua, perciò, una cifra pari a euro 18.881 (163.482 &#8211; 144.601) rispetto alla quale il “taglio” del tetto annuale a euro 1.752.833 si rivela sprovvisto di idonea giustificazione, per cui la determinazione commissariale 29 novembre 2016, n. 776, che l’ha stabilito, è da ritenersi illegittima <em>in parte qua</em>, con ciò che ne consegue.<br />
Per quanto premesso, in conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, i motivi aggiunti depositati il 2 novembre 2016 sono infondati e devono essere perciò, respinti, mentre i motivi aggiunti depositati in data 5 dicembre 2016 meritano parziale accoglimento nella parte in cui, con l’impugnata determinazione n. 776/2016, il tetto annuale di spesa per il 2016 assegnato alla ricorrente è stato fissato in euro 1.752.833, anziché in euro 1.771.714 (1.752.833 + 18.881).<br />
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, respinge i motivi aggiunti depositati il 2 novembre 2016 e accoglie parzialmente i motivi aggiunti depositati in data 5 dicembre 2016, nei termini e nei limiti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Rovelli, Consigliere<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-3-2017-n-159/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2017 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2016 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-23-3-2016-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-23-3-2016-n-159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-23-3-2016-n-159/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2016 n.159</a></p>
<p>Pres. Est. Serlenga Sul soccorso istruttorio nell’ipotesi di presunte carenze tecniche del materiale offerto desunte esclusivamente dalle relative schede tecniche Contratti della P.A. – Gara – Materiale offerto risultante da schede tecniche – Dichiarazione di compatibilità del concorrente – Soccorso istruttorio – Necessità . Va sospesa l’esclusione dalla gara disposta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-23-3-2016-n-159/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2016 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-23-3-2016-n-159/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2016 n.159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Serlenga</span></p>
<hr />
<p>Sul soccorso istruttorio nell’ipotesi di presunte carenze tecniche del materiale offerto desunte esclusivamente dalle relative schede tecniche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Materiale offerto risultante da schede tecniche – Dichiarazione di compatibilità del concorrente – Soccorso istruttorio – Necessità .</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospesa l’esclusione dalla gara disposta per carenze tecniche del materiale offerto, la cui incompatibilità sia stata desunta in via esclusiva dalle informazioni contenute nelle schede tecniche allegate all’offerta, laddove la <i>lex specialis</i>, unitamente alle schede tecniche, richiedesse un’espressa dichiarazione di compatibilità del materiale di consumo, tenuto conto che l’Amministrazione nell’esercizio del potere di soccorso istruttorio avrebbe dovuto consentire ai partecipanti di fornire delucidazioni e chiarimenti in ordine ai rilevati profili di incompatibilità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 00159/2016 REG.PROV.CAU.<br />
N. 00276/2016 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 276 del 2016, proposto da:</p>
<p>
Fresenius Kabi Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore, 14;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Simonetta Mastropieri, con domicilio eletto presso l’avv. Loredana Papa in Bari, alla via Calefati, 133; Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Raffaella Travi, con domicilio eletto presso l’avv. Antonia Lampugnani in Bari, alla via P. Amedeo 379; Azienda Sanitaria Locale Foggia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Hospira Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Diego Vaiano e Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Notarnicola in Bari, alla via Piccinni, 150; Medisan Sud;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<p><em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br />
&#8211; del verbale n. 3 della seduta riservata tenutasi in data 11.11.2015, nella parte in cui la Commissione tecnica di gara, ha disposto l’esclusione dell’odierna ricorrente Fresenius Kabi Italia S.r.l.;<br />
&#8211; del verbale n. 7, concernente la riunione pubblica di apertura delle offerte economiche ed aggiudicazione provvisoria del 21.1.2016;<br />
&#8211; della determinazione del Direttore della Struttura Gestione Patrimonio dell’AO di Foggia, n. 420, dell’1.2.2016 concernente il provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura;<br />
&#8211; della nota prot. n. 870 dell’11.2.2016;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui tutti i verbali di gara (nn. da 1 a 6 );<br />
per l’accertamento e la dichiarazione<br />
&#8211; della inefficacia del contratto ovvero dei contratti eventualmente nelle more stipulato/i dalle Amministrazioni resistenti con l’aggiudicatario Medisan Sud S.r.l.;<br />
nonché per l’accertamento del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti, da risarcirsi, in via principale, mediante la riammissione alla gara;e per la conseguente condanna- dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia e, ove occorrer possa delle altre Amministrazioni resistenti in epigrafe indicate, al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e dell’Hospira Italia S.r.l.;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giorgia Costanza, su delega dell&#8217;avv. Giuseppe Franco Ferrari, per la ricorrente, avv. Simonetta Mastropierri, per l&#8217;Azienda Ospedaliero, avv. Raffaella Travi, per l&#8217;Azienda Bat e avv. Giorgia Marcaccini, su delega dell&#8217;avv. Diego Vaiano, per la controinteressata;</p>
<p>Considerato che le ragioni di esclusione dell’odierna ricorrente sono incentrate su presunte carenze tecniche del materiale offerto (più specificamente è in contestazione la compatibilità delle prolunghe con i set offerti e di questi ultimi con la pompa di infusione prevista, che sarebbe diversa da quella validata);<br />
Rilevato che l’asserita –ma indimostrata- incompatibilità sembra essere stata desunta in via esclusiva dalle informazioni contenute nelle schede tecniche allegate dall’odierna ricorrente all’offerta (relative alle voci 8 e 9);<br />
Rilevato che la lex specialis, unitamente alle schede tecniche, richiedeva un’espressa dichiarazione di compatibilità del materiale di consumo con le pompe offerte in gara (cfr. punto K del disciplinare) e che tale dichiarazione è stata resa dalla ricorrente, come comprovato dalla documentazione agli atti;<br />
Ritenuto pertanto che, a fronte del corretto adempimento di tale onere e delle relative responsabilità conseguentemente assunte dal dichiarante, l’Amministrazione -nell’esercizio del potere di soccorso istruttorio- avrebbe dovuto consentire all’odierna ricorrente di fornire delucidazioni e chiarimenti in ordine ai rilevati profili di incompatibilità, come invece consentito alle aziende ammesse in gara, classificatesi rispettivamente prima e seconda;<br />
Ritenuto, infine, sussistere l’estrema gravità ed urgenza ai fini della concessione della richiesta misura cautelare posto che, ove si consentisse il completamento della procedura, verrebbero definitivamente travolte le aspettative di parte ricorrente di essere eventualmente riammessa in gara;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare nei termini di cui in motivazione. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 24 maggio 2016 e compensa le spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore<br />
Paola Patatini, Referendario<br />
Flavia Risso, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-23-3-2016-n-159/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2016 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-159/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.159</a></p>
<p>Non va sospesa la determinazione dirigenziale con il quale un Comune ha aggiudicato il servizio di pulizia degli uffici a seguito della procedura aperta indetta dal suddetto ente per l&#8217;affidamento del servizio in questione; cio’ perche’ la rilevanza primaria che ha assunto il prezzo in seguito alle valutazioni abbastanza uniformi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-159/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-159/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determinazione dirigenziale con il quale un Comune ha aggiudicato il servizio di pulizia degli uffici a seguito della procedura aperta indetta dal suddetto ente per l&#8217;affidamento del servizio in questione; cio’ perche’ la rilevanza primaria che ha assunto il prezzo in seguito alle valutazioni abbastanza uniformi degli altri fattori non appare manifestamente illogica visto il modesto contenuto tecnologico del servizio oggetto della gara; a cio’ va aggiunto che la giurisprudenza è attestata, in linea di massima, nel riconoscere che il giudizio dell’Amministrazione sulle giustificazioni delle offerte anomale può essere sintetico e anche formulato per relationem rispetto alle giustificazioni stesse. Quanto al danno: non si e’ dimostrato che la mancata aggiudicazione del servizio avesse effetti esiziali per la ricorrente; inoltre, la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio non deriva automaticamente dalla circostanza che la ricorrente attualmente gestisca il servizio; &#8211; nell’ipotesi (meramente teorica) di accoglimento integrale del gravame la ricorrente, essendo settima in graduatoria, non otterrebbe l’aggiudicazione del servizio, ma soltanto la rinnovazione della gara (con la connessa alea) e non il ristoro diretto del supposto danno; nell’ipotesi di accoglimento parziale (limitatamente alla posizione dell’aggiudicataria controinteressata) la ricorrente ugualmente non otterrebbe, attesa la sua posizione in graduatoria, l’assegnamento del servizio e dunque, anche in questo caso, non godrebbe di alcun ristoro immediato del pregiudizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00159/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00475/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 475 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Dinamica Centro Servizi Soc. Coop.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gloria Loreti, con domicilio eletto presso la stessa in Perugia, via XX Settembre 57;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Foligno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Luisa Buttaro, con domicilio eletto presso Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo S.n.c.; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Pulitori ed Affini Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Brugnoletti, Fabio Buchicchio, con domicilio eletto presso Fabio Buchicchio in Perugia, via , XX Settembre,76; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale area servizi finanziari n. 605 del 6.7.2012, con il quale il comune di foligno ha aggiudicato in via definitiva il servizio di pulizia degli uffici del comune di foligno alla societa&#8217; pulitori e affini spa, con sede in<br />
&#8211; per l&#8217;annullamento e/o declaratoria di nullita&#8217; e/o inefficacia del contratto di affidamento dei servizi, qualora sia stato medio tempore e nelle more della notifica del ricorso stipulato tra il comune di foligno e la pulitori ed affini apa, societa&#8217; ri<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e consequenziale e/o comunque connesso, coordinato, antecedente e susseguente a quelli impugnati, ancorchè non conosciuti, in quanto lesivi, compresi il bando di gara, la lettera di invito, il capitolato speciale d&#8217;appalto<br />
&#8211; per la condanna della stazione appaltante intimata al risarcimento di tutti i danni ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 35 d.lgs 31.3.1998, n. 80, nonchè in virtu&#8217; della sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, sez. iii, 30.9.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Foligno e di Pulitori ed Affini Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Il Collegio considera quanto di seguito esposto.<br />	<br />
a- Il ricorso non appare, alla luce della sommaria delibazione cautelare, assistito da un adeguato fumus boni iuris perché:<br />	<br />
&#8211; la rilevanza primaria che ha assunto il prezzo in seguito alle valutazioni abbastanza uniformi degli altri fattori non appare manifestamente illogica visto il modesto contenuto tecnologico del servizio oggetto della gara;<br />	<br />
&#8211; la giurisprudenza è attestata, in linea di massima, nel riconoscere che il giudizio dell’Amministrazione sulle giustificazioni delle offerte anomale può essere sintetico e anche formulato per relationem rispetto alle giustificazioni stesse.<br />	<br />
b- Quanto al danno:<br />	<br />
&#8211; non si dimostra che la mancata aggiudicazione del servizio abbia effetti esiziali per la ricorrente;<br />	<br />
&#8211; la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio non deriva automaticamente dalla circostanza che la ricorrente attualmente gestisca il servizio;<br />	<br />
&#8211; nell’ipotesi (meramente teorica) di accoglimento integrale del gravame la ricorrente, essendo settima in graduatoria, non otterrebbe l’aggiudicazione del servizio, ma soltanto la rinnovazione della gara (con la connessa alea) e non il ristoro diretto de<br />
&#8211; nell’ipotesi di accoglimento parziale (limitatamente alla posizione dell’aggiudicataria controinteressata) la ricorrente ugualmente non otterrebbe, attesa la sua posizione in graduatoria, l’assegnamento del servizio e dunque, anche in questo caso, non g	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria<br />	<br />
Respinge l’istanza cautelare	</p>
<p>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € . 1.000 (mille).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-159/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2012 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-7-2012-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-7-2012-n-159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-7-2012-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2012 n.159</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento della Prefettura che revoca delle licenze relative alla gestione ed attività di un istituto di investigazioni private, se l’Amministrazione ha valutato la gravità dei reati per i quali il ricorrente è stato condannato e la stretta correlazione delle relative condotte criminose con l’esercizio dell’attività investigativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-7-2012-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2012 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-7-2012-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2012 n.159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento della Prefettura che revoca delle licenze relative alla gestione ed attività di un istituto di investigazioni private, se l’Amministrazione ha valutato la gravità dei reati per i quali il ricorrente è stato condannato e la stretta correlazione delle relative condotte criminose con l’esercizio dell’attività investigativa autorizzata motivando il venir meno dell’affidabilità dello stesso proprio sulla base di detta specifica circostanza; inoltre, le argomentazioni addotte dalla Prefettura, non irragionevoli né illogiche, sono pienamente compatibili con l’esercizio della lata discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nel rilascio di autorizzazioni di polizia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00159/2012 REG.PROV.CAU.<br /> <br />
N. 00238/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br /> <br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br /> <br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente 	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 238 del 2012, proposto da:<br /> <br />
<b>Giuseppe Chierici</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Toni Donato e Roberto Gobbi, con domicilio eletto presso Gl Investigazioni Istituto in Parma, via Jenner 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Emilia</b>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;<br /> <br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br /> <br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br /> <br />
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Reggio Emilia in data 30 aprile 2012, prot. n. 11645/1.25.7/area 1, con il quale è stata disposta la revoca delle licenze relative alla gestione ed attività di Istituto di investigazioni private denominato &#8220;Bismantova s.n.c.&#8221;;	</p>
<p>di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Reggio Emilia;<br /> <br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br /> <br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br /> <br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore la dott.ssa Laura Marzano;<br /> <br />
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012, i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, il provvedimento impugnato si profila immune dalle censure dedotte in ricorso avendo l’Amministrazione valutato la gravità dei reati per i quali il ricorrente è stato condannato e la stretta correlazione delle relative condotte criminose con l’esercizio dell’attività investigativa autorizzata motivando il venir meno dell’affidabilità dello stesso proprio sulla base di detta specifica circostanza;<br /> <br />
Rilevato che le argomentazioni addotte dalla Prefettura, non irragionevoli né illogiche, sono pienamente compatibili con l’esercizio della lata discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nel rilascio di autorizzazioni di polizia;<br /> <br />
Ritenuto, per quanto precede, che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare pur potendosi compensare le spese della presente fase cautelare; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /> </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.<br /> <br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> <br />
Santo Balba, Presidente<br /> <br />
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore<br /> <br />
Marco Poppi, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br /> <br />
Il 25/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br /> <br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-7-2012-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2012 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-27-2-2012-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-27-2-2012-n-159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-27-2-2012-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.159</a></p>
<p>G. Mozzarelli Pres. &#8211; U. Giovannini Est. CPL Concordia s.p.a. (Avv.ti B. Caravita, E. Zani e G. Pittalis) contro l’Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola (Avv. A. Zanetti) e nei confronti di Manutencoop Facility Management s.p.a. (Avv.ti F. Mastragostino e C. Carpani) sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 95, comma 2,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-27-2-2012-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mozzarelli Pres. &#8211; U. Giovannini Est. <br /> CPL Concordia s.p.a. (Avv.ti B. Caravita, E. Zani e G. Pittalis) contro l’Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola (Avv. A. Zanetti) e nei confronti di Manutencoop Facility Management s.p.a. (Avv.ti F. Mastragostino e C. Carpani)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/99 sui requisiti minimi di partecipazione alla gara per un RTI e sulle modalità di riduzione della cauzione in un appalto inerente una pluralità di lavori o servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999 &#8211; Misura minima del 10% per R.T.I. di tipo orizzontale &#8211; È riferita unicamente ai “requisiti economico – finanziari e tecnico –organizzativi” 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; Requisiti economico/finanziari e tecnico/organizzativi – RTI– Correlazione con la misura della partecipazione individuale all&#8217;esecuzione – Insussistenza &#8211; Mandante di RTI orizzontale in possesso del requisito minimo &#8211; Esecuzione &#8211; Realizzarne di una quota inferiore dei lavori – Ammissibilità – Corrispondenza alla quota di partecipazione al Raggruppamento &#8211; Necessità	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Cauzione – Riduzione – Appalto inerente una pluralità di lavori o servizi &#8211; Corrispondenza solo tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Dal chiaro enunciato dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999 si evince con nettezza che la misura minima percentuale del 10% di cui deve essere in possesso ciascuna impresa mandante costituita in R.T.I. di tipo orizzontale è riferita unicamente (e ciò trova conferma anche nel collocamento sistematico della disposizione all’interno del Titolo VI del D.P.R. n. 554 del 1999: “Soggetti abilitati ad assumere lavori pubblici”) al possesso dei “requisiti economico – finanziari e tecnico –organizzativi” per la partecipazione alla gara 	</p>
<p>2. Nei casi di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, non vi è una correlazione logica tra il possesso dei requisiti e la misura della partecipazione individuale all&#8217;esecuzione stessa, tanto è vero che l&#8217;offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti della amministrazione di tutte le imprese raggruppate. La ripartizione tra i partecipanti dell&#8217;aliquota che ciascuno di essi s&#8217;impegna ad effettuare, mentre assume un valore significativo all&#8217;interno, del raggruppamento, non incide quindi sul rapporto contrattuale con l&#8217;amministrazione appaltante. Ne discende che non è precluso che un’impresa mandante di RTI orizzontale in possesso del requisito minimo di partecipazione alla gara ai sensi di cui all’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999, possa poi, in fase di esecuzione dei lavori, realizzarne una quota inferiore, fermo restando, però, che tale quota corrisponda a quella di partecipazione della stessa mandante al Raggruppamento, secondo quanto espressamente prescrive l’art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163 del 2006.	</p>
<p>3. La riduzione dell&#8217;importo cauzionale è giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell&#8217;impresa ed è pertanto necessario che tale requisito sia posseduto con riferimento all&#8217;oggetto specifico dell&#8217;appalto. Tale collegamento comporta che, nel caso l’appalto ricomprenda una pluralità di lavori o servizi, debba esservi corrispondenza solo tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>CPL Concordia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale impresa mandataria del R.T.I. avente quali imprese mandanti Ing. Ferrari s.p.a. e ACEA Costruzioni s.p.a., società rappresentate e difese dagli avv. Beniamino Caravita, Ezio Zani e Gualtiero Pittalis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bologna, via S.Vitale n. 55; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bologna, via Marsala n. 28; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Manutencoop Facility Management s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria di R.T.I. avente quali mandanti SIRAM s.p.a. e ITER società coop., società rappresentate e difese dagli avv. Franco Mastragostino e Cristiana Carpani, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, p.zza Aldrovandi n. 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a)della deliberazione del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Ospedaliera &#8211; Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola &#8211; Malpighi n. 290 del 31.8.2011, con la quale è stata aggiudicata, in via definitiva, a R.T.I. Manutencoop – SIRAM &#8211; ITER la concessione di progettazione, costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi dell&#8217;Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola &#8211; Malpighi; b)della relativa nota di comunicazione P.G. 0830705 in data 2.9.2011; c)della deliberazione dello stesso Direttore Generale n. 192 del 15.6.2011, di aggiudicazione provvisoria della concessione a R.T.I. controinteressato; d)di ogni altro atto connesso, e, in particolare degli atti e verbali di gara con cui d1) non è stato escluso il R.T.I. Manutencoop – SIRAM &#8211; ITER; d2) é stato ad esso attribuito un punteggio migliore ed aggiudicata la concessione; d3) é stato attribuito al R.T.I. ricorrente un punteggio illegittimamente inferiore, per i motivi e nelle parti di cui al presente ricorso; e) per la declaratoria di inefficacia della convenzione eventualmente stipulata nelle more; f) e per il conseguente subentro del ricorrente nella posizione di aggiudicatario della concessione e di titolare della relativa convenzione;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola e di R.T.I. Manutencoop Facility Management s.p.a. – SIRAM s.p.a – ITER coop. e visto, altresì, il ricorso incidentale proposto da R.T.I. Manutencoop Facility Management S.p.A. – SIRAM s.p.a. – ITER coop.;<br />	<br />
Vista l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 901 del 10/11/2011, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare presentata dal ricorrente e vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 5518 del 16/12/2011, con la quale, in appello, detta istanza cautelare è stata accolta, con compensazione delle spese di giudizio relative a tale fase processuale; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Riferisce il ricorrente R.T.I. -Raggruppamento Temporaneo di Imprese-, costituito tra CPL Concordia s. coop., Ing. Ferrari s.p.a. e ACEA Costruzioni s.p.a. che, con deliberazione in data 19/5/2010, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola – Malpighi ha indetto una gara ai sensi dell’art. 153 commi 1-14 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (c.d. “finanza di progetto”), per l’affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione e la costruzione di una nuova centrale tecnologica, inclusi gli interventi edili, di un impianto di tri/cogenerazione, di nuovi cunicoli tecnologici nonché la gestione del patrimonio impiantistico ed immobiliare del Policlinico. Il bando prevede una gara a procedura ristretta ex art 55 del D. Lgs. n. 163 del 2006 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
R.T.I. ricorrente riferisce, inoltre, che hanno partecipato alla procedura ristretta quattro concorrenti, tra cui lo stesso ricorrente e R.T.I. odierno controinteressato e che, al termine delle operazioni, quest’ultimo è risultato vincitore con un punteggio superiore a quello di R.T.I. ricorrente, secondo classificato, per soli 4 centesimi di punto.<br />	<br />
Ritiene il ricorrente che gli atti impugnati siano illegittimi per i seguenti motivi in diritto:<br />	<br />
1)Violazione del bando e della lettera d’invito; degli artt. 37, 38, 40 del D. Lgs. n. 163 del 2006; dell’art. 95 del D.P.R. n. 554 del 1999 e del D.P.R. n. 34 del 2000; Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, falsità dei presupposti in fatto e in diritto; <br />	<br />
1a) &#8211; Quanto dichiarato da R.T.I. aggiudicatario nella domanda di partecipazione alla gara è in contrasto con le prescrizioni del bando e della lettera d’invito in tema di partecipazione alla gara di R.T.I.. Nella specie, la mandante ITEM coop. partecipa al Raggruppamento per la quota del 8,50% e per la stessa quota essa esegue i lavori appartenenti alla categoria prevalente (OG11-Impianti tecnologici). Il bando prevede, infatti, che i concorrenti in forma di R.T.I. possono partecipare alla gara anche nel rispetto dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006; norma che, al comma 13, stabilisce, in caso di RTI, che le imprese riunite in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. La Lettera d’invito a sua volta richiede a tali imprese l’indicazione, per ciascun componente del Raggruppamento, della quota percentuale di partecipazione al R.T.I. e della quota percentuale di esecuzione delle prestazioni. Il bando inoltre prescrive il rispetto dell’art. 95 del D.P.R. n. 554 del 1999, nella parte in cui richiede che, in caso di RTI di tipo orizzontale, ogni mandante debba possedere i requisiti di partecipazione nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Di conseguenza, risulta illegittima l’ammissione alla gara di RTI aggiudicataria, in ragione del fatto che la mandante ITER coop., oltre a non eseguire alcuna opera scorporabile, partecipa all’esecuzione dei lavori per la categoria prevalente per una quota del 8,50% che è inferiore alla quota minima del 10% prevista dalla “lex specialis” di gara e dalle norme sopra rubricate.<br />	<br />
1b)- Inoltre, sempre la mandante ITER coop. nemmeno risulta in possesso dei requisiti di qualificazione per la cat. OG 11 – impianti tecnologici &#8211; , come emerge dal certificato di qualificazione estratto dal sito ufficiale del’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 5/8/2011 (v. doc. n. 32 della ricorrente), con conseguente violazione del par. III.1.3. del bando di gara. 1c) &#8211; Infine, R.T.I. controinteressato (e sempre in relazione alla posizione della mandante ITER coop) avrebbe dovuto essere escluso, in quanto R.T.I. indebitamente ammesso a versare la cauzione in misura dimidiata ex art. 40, c. 7, D. Lgs. n. 163 del 2006, non essendo essa in possesso della certificazione di sistema di qualità richiesta dalla suddetta norma per fruire della riduzione della cauzione. Tale inosservanza avrebbe dovuto essere sanzionata con l’esclusione dalla gara, come prevede il par. 5.V della Lettera d’invito.<br />	<br />
2)Eccesso di potere sotto i profili di: manifesta illogicità, difetto di motivazione, falsi presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento;<br />	<br />
Come risulta dal verbale di gara n. 17, R.T.I. ricorrente del tutto illogicamente si è visto assegnare solo il punteggio di punti 0,93 su 3 punti disponibili per il sottocriterio 1.1.c “Organizzazione del cantiere”. Con questa valutazione, la Commissione ha immotivatamente penalizzato il ricorrente sia rispetto alla valutazione di tale elemento dell’offerta tecnica di altro concorrente (R.T.I. Cofely) sia rispetto alla stessa offerta di R.T.I. aggiudicatario. E’ chiaro, infatti, che un distacco pari a oltre 2 punti su 3 attribuibili avrebbe potuto essere giustificato solo in presenza di motivazioni analitiche indicative di una altrettanto marcata differenza qualitativa delle offerte in ordine al predetto elemento; cosa che, nella specie, non è avvenuta, dato che le motivazioni analitiche della Commissione circa le offerte di R.T.I. ricorrente e di R.T.I. Cofely pressoché coincidono e che, peraltro, nell’offerta di R.T.I. aggiudicatario non si rinvengono soluzioni tali da giustificare una così considerevole differenza di punteggio.<br />	<br />
La Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola Malpighi – costituitasi in giudizio, con comparsa di costituzione e successive memorie chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato.<br />	<br />
Si è inoltre costituito in giudizio R.T.I costituito da: Manutencoop Facility Management s.p.a. impresa mandataria, da SIRAM s.p.a quale mandante e da ITER coop. quale mandante, che, nel rilevare l’infondatezza del ricorso, ne chiede conseguentemente la reiezione.<br />	<br />
Con atto depositato il 4/11/2011,previamente e ritualmente notificato alle controparti, R.T.I. controinteressato ha proposto ricorso incidentale avverso gli stessi atti della gara già gravati in via principale, a sua volta deducendo motivi in diritto rilevanti: <br />	<br />
A)Violazione del punto III.1.2 bando di gara e dell’art. 98 D.P.R. n. 554 del 1999; Violazione dei principi in tema di giusto procedimento, “par condicio” e concorrenzialità; Eccesso di potere per difetto di istruttoria;<br />	<br />
R.T.I. ricorrente principale doveva essere escluso dalla gara per violazione del par. III.I.2. del bando, in quanto tutte e tre le imprese che compongono il raggruppamento non possedevano i requisiti inerenti la capacità economico – finanziaria ivi prescritti alle lettere c) e d) (svolgimento negli ultimi 5 anni antecedentemente alla data di pubblicazione del bando di gara: c) di servizi affini a quelli previsti dall’intervento, per un determinato importo medio annuo; d) di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento, per un determinato importo medio annuo. Le suddette imprese, infatti, si sono avvalse della facoltà di incrementare del doppio i requisiti di cui alle lettere a) e b) della suddetta norma del bando, nulla invece dichiarando circa il possesso dei requisiti di cui alle lett. c) e d) e con l’ulteriore precisazione che esse avrebbero eseguito direttamente tutte le prestazioni oggetto della concessione, con conseguente violazione sia del bando di gara sia dell’art. 98 del D.P.R. n. 554 del 1999.<br />	<br />
B) Violazione del punto n. 5 della Lettera d’invito; dei principi di: giusto procedimento, “par condicio” e concorrenzialità; Eccesso di potere per travisamento e illogicità manifesta;<br />	<br />
R.T.I. ricorrente ha violato il suddetto punto della Lettera d’invito, non avendo prodotto la documentazione ivi richiesta, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto informatico, non potendo essere considerato tale, la piattaforma web di cui esso è proprietario indicata nella domanda, al fine di potere accedere, tramite apposite username e password, ai documenti e ai dati in questione.<br />	<br />
C) – Violazione del punto 7 della Lettera d’invito e del criterio di aggiudicazione prescelto; Eccesso di potere per illogicità manifesta;<br />	<br />
Il punteggio maturato da R.T.I. ricorrente incidentale è palesemente erroneo in difetto. Riguardo al parametro “corrispettivo integrativo di disponibilità”, R.T.I. ric. principale ha infatti offerto “0” mentre R.T.I. ric. incidentale ha offerto 0,01. A fronte di una differenza di offerta così minima, la Commissione non ha ripartito il punteggio proporzionalmente alle diverse offerte, avendo correttamente assegnato solo punti 2 all’offerta migliore, per attribuire poi erroneamente ed in modo palesemente non proporzionale solo punti 0 ad entrambe le altre concorrenti, e ciò per non avere tenuto conto dell’effetto distorsivo sulla formula di proporzionalità delle altre offerte, causato dal corrispettivo “0” contenuto nell’offerta di R.T.I. ricorrente principale. Stante la fondatezza delle suddette censure, dovrà essere accolto il ricorso incidentale, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 16/2/2012, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La presente controversia concerne la legittimità della deliberazione del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Ospedaliera &#8211; Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola &#8211; Malpighi n. 290 del 31.8.2011, con la quale è stata definitivamente aggiudicata a R.T.I. costituto da Manutencoop Facility Management s.p.a., quale impresa mandataria, SIRAM s.p.a. e ITER società cooperativa, quali imprese entrambe mandanti (di seguito: RTI Manutencoop), la concessione di progettazione, costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi dell&#8217;Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpighi. E’ parte ricorrente il R.T.I. costituito da CPL Concordia società cooperativa, quale impresa mandataria; Ing. Ferrari s.p.a. e ACEA Costruzioni s.p.a., quali imprese mandanti (di seguito: RTI CPL Concordia), che impugna, oltre al provvedimento di aggiudicazione definitiva, anche i seguenti atti: nota di comunicazione dell’aggiudicazione in data 2.9.2011; deliberazione del Direttore Generale n. 192 del 15.6.2011, di aggiudicazione provvisoria a RTI Manutencoop e, infine, gli atti e i verbali di gara nelle parti in cui o non escludono RTI Manutencoop dalla gara, o attribuiscono a tale concorrente un punteggio migliore o, infine, attribuiscono a R.T.I. ricorrente principale un punteggio illegittimamente inferiore a quello dovuto. RTI CPL Concordia chiede infine, declaratoria di inefficacia della convenzione che eventualmente fosse stata stipulata con RTI controinteressato, con conseguente subentro nella posizione di aggiudicatario della concessione e di titolare della relativa convenzione.<br />	<br />
Si è costituita in resistenza la Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola – Malpighi (di seguito: Azienda Ospedaliera S.Orsola) chiedendo la reiezione del gravame in quanto infondato.<br />	<br />
Si è inoltre costituito in giudizio RTI Manutencoop, parimenti chiedendo che il ricorso sia respinto per infondatezza dello stesso. Con atto depositato in data 4/11/2011, previamente notificato alle controparti, RTI Manutencoop ha proposto ricorso incidentale.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che il ricorso principale debba essere respinto.<br />	<br />
Per quanto attiene il primo mezzo d’impugnazione dell’atto introduttivo del giudizio, il Collegio ritiene che – come già sostenuto da questa Sezione nella fase cautelare del presente giudizio (v. ord. N. 901 del 10/11/2011) – non sia condivisibile la tesi interpretativa dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999 propugnata nel ricorso principale.<br />	<br />
Secondo il ricorrente, RTI Manutencoop avrebbe dovuto essere escluso dalla gara perché la quota di partecipazione all’esecuzione dei lavori nella categoria prevalente dell’impresa mandante ITER s. coop., essendo pari al 8,5%, é inferiore alla quota minima del 10% prescritta dall’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999; norma, questa, espressamente richiamata nel bando di gara.<br />	<br />
Tale disposizione recita: “Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’art. 10, primo comma, lett. d), e) ed e-bis), della legge, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.”.<br />	<br />
Dal chiaro enunciato della norma si evince con nettezza che la misura minima percentuale del 10% di cui deve essere in possesso ciascuna impresa mandante costituita in R.T.I. di tipo orizzontale è riferita unicamente (e ciò trova conferma anche nel collocamento sistematico della disposizione all’interno del Titolo VI del D.P.R. n. 554 del 1999: “Soggetti abilitati ad assumere lavori pubblici”) al possesso dei “requisiti economico – finanziari e tecnico –organizzativi” per la partecipazione alla gara (v. C.G.A.R.S. sez. I, 2/1/2012 n. 12).<br />	<br />
Il Collegio condivide, inoltre, quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa in riferimento ai R.T.I. di tipo orizzontale (come è RTI Manutencoop nel caso in esame), laddove ha precisato che, in generale, “….nei casi di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, non vi è una correlazione logica tra il possesso dei requisiti e la misura della partecipazione individuale all&#8217;esecuzione stessa, tanto è vero che l&#8217;offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti della amministrazione di tutte le imprese raggruppate; per cui la ripartizione tra i partecipanti dell&#8217;aliquota che ciascuno di essi s&#8217;impegna ad effettuare, mentre assume un valore significativo all&#8217;interno, del raggruppamento, non incide sul rapporto contrattuale con l&#8217;amministrazione appaltante” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24.4.2002 n. 2808; T.A.R. Puglia –BA-sez. I, 8/9/2009 n. 2036).<br />	<br />
Da tali premesse logicamente discende che detta disposizione in alcun modo preclude che un’impresa mandante di RTI orizzontale in possesso del predetto requisito minimo di partecipazione alla gara, possa poi, in fase di esecuzione dei lavori, realizzarne una quota inferiore; fermo restando, però, che tale quota corrisponda a quella di partecipazione della stessa mandante al Raggruppamento, secondo quanto espressamente prescrive l’art. 37, comma 13, del D. Lgs. n. n. 163 del 2006.<br />	<br />
D’altra parte, la tesi della ricorrente risulta smentita anche da una corretta interpretazione teleologica delle norme, stante che la specifica “ratio” di entrambe è quella di impedire che un’impresa associata quale mandante in R.T.I. di tipo orizzontale (in cui tutte le imprese partecipano indistintamente all’esecuzione dei lavori) possa, con riferimento all’art. 95, comma 2, della L. n. 554 del 1999, eseguire lavori per una quota superiore rispetto a quella minima di possesso dei sopra citati requisiti per partecipare alla gara e possa, quindi, con riferimento all’art. 37, c. 13, D. Lgs. n. 163 del 2006, partecipare a un R.T.I. per una quota superiore rispetto a quella di possesso dei requisiti di partecipazione. In buona sostanza, quello che il legislatore ha voluto impedire è la possibilità per l’impresa mandante in RTI di tipo orizzontale di svolgere i lavori per una quota percentuale superiore sia a quella di possesso dei requisiti di partecipazione alla gara alla quale concorre in forma di R.T.I. sia a quella di partecipazione all’interno dello stesso R.T.I.. <br />	<br />
In quest’ottica, risulta infine del tutto condivisibile l’argomentazione difensiva di Azienda Ospedaliera S. Orsola, ove l’amministrazione sanitaria rileva – con argomento “a contrario” rispetto a quanto sostiene il ricorrente principale – che seguendo fino in fondo tale ultima tesi, si perverrebbe all’illogico risultato che un’impresa in possesso del 95% dei requisiti richiesti dal bando non potrebbe partecipare alla gara, dal momento che non potrebbe esistere un’altra impresa – stante l’asserita necessità di corrispondenza del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, di partecipazione al R.T.I. quale mandante e, infine, di esecuzione dei lavori per almeno una quota minima del 10% &#8211; che ne consentisse – associandosi alla prima in RTI orizzontale con una quota del 5% &#8211; la partecipazione alla gara. <br />	<br />
Tale conclusione è, ad avviso del Collegio, palesemente irragionevole, con conseguente ulteriore supporto, sotto il profilo logico, alle considerazioni di cui sopra, tutte univocamente dirette a ritenere infondato l’esaminato motivo di ricorso. <br />	<br />
Per quanto concerne il secondo mezzo d’impugnazione, il Collegio osserva che anch’esso é infondato, stante che l’Azienda Ospedaliera S. Orsola ha prodotto in atti la documentazione comprovante il possesso, da parte della mandante ITER coop. di R.T.I. aggiudicatario, della qualificazione per la categoria OG 11 sia nella fase di prequalifica della gara (doc. n. 2 della produzione dep. il 7/11/2011) sia al momento dell’aggiudicazione provvisoria (v. successivo doc. n. 3) sia al momento dell’aggiudicazione definitiva (v. successivo doc. n.4). Riguardo al punto in esame, il Collegio deve infine rilevare che il contenuto di tale produzione documentale non é stato successivamente fatto oggetto di ulteriori puntuali confutazioni o censure da parte di RTI CPL Concordia, che si è limitato a ribadire le argomentazioni sostenute nel ricorso principale (v. pag. 40 della memoria dep. il 17/1/2012). <br />	<br />
Con ulteriore motivo, RTI ricorrente principale sostiene che la Commissione di gara avrebbe dovuto escludere RTI Manutencoop perché ha presentato una cauzione provvisoria di importo dimezzato senza averne diritto, stante che la mandante ITER s. coop. è esecutrice di categorie di lavori in riferimento alle quali non è in possesso della relativa certificazione di qualità richiesta ai sensi dell’art. 40, comma 7, D. Lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
Il Collegio rileva che anche tale motivo é infondato. La giurisprudenza amministrativa ha osservato in proposito che, &#8220;…poiché la riduzione dell&#8217;importo cauzionale è giustificata dalla maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell&#8217;impresa, è necessario che tale requisito sia posseduto con riferimento all&#8217;oggetto specifico dell&#8217;appalto, ma che tale collegamento significa che, nel caso l’appalto ricomprenda una pluralità di lavori o servizi, debba esservi corrispondenza solo tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità&#8221; (v. T.A.R. Puglia -BA- sez. I, 3/6/2009 n. 1379; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 28 giugno 2005 n. 8841).<br />	<br />
Nella specie, infatti, avendo la gara quale oggetto specifico una pluralità di lavori e risultando ITER s. coop in possesso della certificazione di qualità relativamente alla categoria di lavori prevalente nella gara stessa (dato, questo, non contestato dal ricorrente principale), RTI aggiudicatario era in possesso di tutti i requisiti richiesti per il dimezzamento della prestazione di cauzione, non essendo tra questi incluso, come è stato accertato, anche il possesso, in capo a ciascuna componente del R.T.I., della certificazione di qualità per le categorie residuali dei lavori svolti dall’impresa. <br />	<br />
E’ infondato, infine, anche il terzo e ultimo mezzo di impugnazione, con il quale RTI ricorrente censura l’operato della commissione di gara, che, in occasione dell’attribuzione del punteggio al sottocriterio 1.1.c. dell’offerta tecnica, avrebbe del tutto illogicamente penalizzato RTI CPL Concordia con punti 0,93 su punti 3 al massimo attribuibili a detto elemento; valutazione, questa, che, a dire del ricorrente, si pone in contrasto sia con la stessa motivazione di tale deteriore punteggio, sia con la motivazione del ben più alto punteggio assegnato ad altre concorrenti che hanno presentato, in riferimento a tale parametro, offerte similari.<br />	<br />
La Sezione deve rilevare, in proposito, che i diversi punteggi attribuiti alle concorrenti relativamente al richiamato sotto criterio dell’offerta tecnica non risultano palesemente illogici e irragionevoli, tenuto conto, soprattutto, dell’oggettiva chiarezza e coerenza della giustificazione data dalla Commissione al (basso) punteggio attribuito a RTI ricorrente in ragione della previsione – unicamente nell’offerta tecnica di tale concorrente – della realizzazione di un ulteriore tunnel interrato, oltre a quelli già esistenti sotto l’area ospedaliera del Policlinico S. Orsola (v. verbale di gara n. 10 doc. n. 16 del ricorrente). Risulta evidente, pertanto, che in sede di valutazione di un sottocriterio dell’offerta tecnica mediante il quale si valuta l’organizzazione del cantiere in riferimento all’esigenza di garantire continuità dei servizi sanitari e alle modalità di gestione delle interferenze, non sia irragionevole la penalizzazione, in termini di punteggio, dell’offerta che prevede la costruzione di un nuovo tunnel interrato rispetto alle altre soluzioni che, invece, mantenendo inalterato il numero dei tunnel esistenti, non presentano tale ulteriore profilo di criticità rispetto alla dichiarata esigenza di garantire la continuità dei servizi ospedalieri nel corso dello svolgimento dei lavori oggetto di concessione.<br />	<br />
Per le suesposte ragioni il ricorso principale è respinto.<br />	<br />
A tale esito del ricorso principale consegue, ulteriormente, l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto da RTI Manutencoop, non avendo tale parte più alcun interesse all’annullamento degli atti in forza dei quali essa è stata dichiarata aggiudicataria della gara (v. T.A.R. Campania –NA- sez. I, 18/3/2011 n. 1495).<br />	<br />
Riguardo alle spese del presente giudizio, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e anche del diverso esito della fase cautelare nei due gradi di quel giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara altresì improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse il ricorso incidentale proposto da RTI Manutencoop.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere<br />	<br />
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-27-2-2012-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-159/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.159</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento dirigenziale del Comune di Brindisi con cui è stata autorizzata la cattura di n. 416 esemplari di lepre (lepus europaeus) in un Parco Naturale Regionale; relazione tecnica di censimento resa dall&#8217;Ambito caccia; considerato che l’art. 19, comma 2, l. 157/1992 e l’art. 34, commi 4, 5</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-159/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-159/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento dirigenziale del Comune di Brindisi con cui è stata autorizzata la cattura di n. 416 esemplari di lepre (lepus europaeus) in un Parco Naturale Regionale; relazione tecnica di censimento resa dall&#8217;Ambito caccia; considerato che l’art. 19, comma 2, l. 157/1992 e l’art. 34, commi 4, 5 e 6, l.r. 27/1998, prevedono che le operazioni di controllo delle specie di fauna selvatica deve essere “praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici”; &#8211; che il provvedimento impugnato non ha preso in alcuna considerazione l’utilizzo di metodi ecologici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00159/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00013/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 13 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Associazione Lepa Lega Protezione Animali, Associazione Legambiente Circolo Tonino di Giulio, Associazione Wwf Brindisi</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Sergio Corbascio, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Brindisi</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Trane, Emanuela Guarino, con domicilio eletto presso Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28; <b>Atc Br/A Ambito Territoriale e di Caccia di Brindisi</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale di Brindisi, Cia Confederazione Italiana Agricoltori Puglia</b>.; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Associazione Lav Lega Antivivisezione Onlus</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudia Roma, con domicilio eletto presso Flavio Santoro in Lecce, via S. Grande 3/B; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento dirigenziale del Comune di Brindisi &#8211; Settore Ambiente prot. n. 3451 del 23.12.2011, con cui è stata autorizzata la cattura di n. 416 esemplari di lepre (lepus europaeus) nel Parco Naturale Regionale &#8220;Saline di Punta della Contessa&#8221;; ove e per quanto occorra, della relazione tecnica di censimento resa dall&#8217;A.T.C. BR/A in data 08.11.2011 e delle connesse note ATC BR/A prot. n. 1272/11-SA/EMC del 17.11.2011 e prot. n. 1345/11-SA/EMC del 2.12.2011; di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché non conosciuto.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Brindisi;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti S. Corbascio, per la ricorrente, l’avv. C. Roma, per l’interventrice, e l’avv. e A. Astuto, in sostituzione degli avv.ti E. Guarino e F.sco Trane, per il Comune;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che l’art. 19, comma 2, l. 157/1992 e l’art. 34, commi 4, 5 e 6, l.r. 27/1998, prevedono che le operazioni di controllo delle specie di fauna selvatica deve essere “praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici”;<br />	<br />
&#8211; che il provvedimento impugnato non ha preso in alcuna considerazione l’utilizzo di metodi ecologici.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
Accoglie la richiesta domanda cautelare.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 26 aprile 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Primo Referendario<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-2-2012-n-159/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2012 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2011 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-3-2011-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-3-2011-n-159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-3-2011-n-159/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2011 n.159</a></p>
<p>Non va sospeso il decreto del Prefetto della Provincia di Latina che vieta di detenere armi ed il decreto del Questore di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, considerato che da un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non appare sprovvisto di “fumus boni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-3-2011-n-159/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2011 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-3-2011-n-159/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2011 n.159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto del Prefetto della Provincia di Latina che vieta di detenere armi ed il decreto del Questore di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, considerato che da un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non appare sprovvisto di “fumus boni iuris”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00159/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00198/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 198 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Alberto Palazzi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nives Arduini, con domicilio eletto presso Pamela Avv. Rossi in Latina, viale dello Statuto, 35;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Prefettura di Latina e Questura di Latina</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., non costituiti; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del Decreto n. 19999/10 Area emesso in data 5 novembre 2010 del Prefetto della Provincia di Latina di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;<br />	<br />
del decreto del 16 dicembre 2010 del Questore della Provincia di Latina di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che da un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non appare sprovvisto di “fumus boni iuris”;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina ACCOGLIE la suindicata domanda di tutela cautelare e, per l&#8217;effetto, sospende i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 20 ottobre 2011;<br />	<br />
Compensa le spese della fase cautelare;	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-24-3-2011-n-159/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2011 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-2-2010-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-2-2010-n-159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-2-2010-n-159/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.159</a></p>
<p>R.M.P. Panunzio – Presidente; T. Aru &#8211; Estensore G. C. (avv.ti A. Pogliani, A. Usala e M. Salis) c/ l’Ente Foreste della Sardegna (avv.ti G. Rutilio e G. Campus), la Regione Sardegna (n.c.) e nei confronti di E. U. e M. M. (n.c.) sull&#8217;onere di immediata impugnazione di clausole immediatamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-2-2010-n-159/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-2-2010-n-159/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R.M.P. Panunzio – Presidente; T. Aru &#8211; Estensore<br /> G. C. (avv.ti A. Pogliani, A. Usala e M. Salis) c/  l’Ente Foreste della<br /> Sardegna (avv.ti G. Rutilio e G. Campus), la Regione Sardegna (n.c.) e nei<br /> confronti di E. U. e M. M. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;onere di immediata impugnazione di clausole immediatamente lesive contenute nell&#8217;avviso di selezione per la stabilizzazione di personale alle dipendenze della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblici concorsi – Stabilizzazione personale precario &#8211; Avviso di selezione &#8211; Clausole immediatamente lesive – Individuazione &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito di una procedura selettiva, l&#8217;onere di immediata impugnazione non deve intendersi limitato alla sole clausole che impediscono l&#8217;ammissione alla procedura di gara, atteso che la questione della immediata lesività non può essere circoscritta al solo ambito dei requisiti richiesti per parteciparvi ma deve essere riguardata in sé, e come tale essa è propria di ogni situazione rispetto alla quale è certo che l&#8217;applicazione della clausola non potrà essere fatta se non in un unico senso, cioè quello che presenta con evidenza carattere di asserito pregiudizio (nella specie, l’avviso di selezione di una procedura di stabilizzazione prevedeva la compilazione di una graduatoria unica degli aspiranti all’assunzione, anziché graduatorie distinte su base territoriale, con riflessi peggiorativi per le aspettative di stabilizzazione del ricorrente)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 16 del 2010, proposto da:<br />
<B>G. C.</B>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Pogliani, Annalisa Usala e Mariella Salis, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del primo, via Dante n. 18; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro</p>
<p><b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>l’Ente Foreste della Sardegna</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppa Rutilio e Gesuino Campus, con domicilio eletto presso in Cagliari presso l’Ufficio Legale dell’Ente, viale Merello n. 86;<br />
<b>la Regione Sardegna in Persona del Presidente P.T.</b>, non costituita in giudizio; </p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i>i signori <b>E. U. e M. M.</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
<b><br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>a) dell’avviso di selezione approvato dal Direttore Generale dell&#8217;Ente Foreste, pubblicato sul Buras in data 22/12/2008, per la stabilizzazione del personale appartenente alla categoria operai con contratto a tempo determinato semestrale dell&#8217;Ente Foreste della Sardegna, nonchè del relativo allegato, e dei relativi provvedimenti di approvazione da parte del Direttore Generale dell&#8217;Ente Foreste, i cui estremi e data non sono conosciuti perchè non pubblicati;<br />	<br />
b) delle graduatorie provvisorie del suddetto concorso, e del relativo provvedimento di approvazione da parte del Direttore Generale dell&#8217;Ente Foreste, i cui estremi e data non sono conosciuti perchè non pubblicato;<br />	<br />
c) delle graduatorie definitive del suddetto concorso, e del relativo provvedimento di approvazione da parte del Direttore Generale dell&#8217;Ente Foreste, pubblicato sul BURAS in data 09/11/2009;<br />	<br />
d) di tutti i provvedimenti comunque adottati nella procedura selettiva, allo stato non conosciuti o solo parzialmente conosciuti, nonchè di tutti gli atti presupposti, preliminari, consequenziali e successivi, anche se allo stato non conosciuti o parzialmente conosciuti..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Ente Foreste Sardegna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13/01/2010 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000, della possibilità di decidere il presente ricorso con una sentenza in forma semplificata:<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con avviso pubblicato il 22 dicembre 2008, l’Ente Foreste della Sardegna ha indetto una procedura selettiva per la stabilizzazione del personale del medesimo ente, appartenente alla categoria operai, con contratto a tempo determinato semestrale.<br />	<br />
Tale procedura di stabilizzazione riguardava i contingenti di personale suddivisi per Servizio Territoriale secondo la ripartizione di cui all’art. 3 dell’avviso di selezione.<br />	<br />
Le 850 unità così individuate andavano poi ulteriormente suddivise, ai sensi del 2° comma del predetto art. 3 “…secondo quanto precisato nell’Allegato al presente avviso di selezione, nel quale sono indicati i posti messi a bando per ogni unità produttiva o Comune, avuto riguardo alla sussistenza di progetti speciali da gestire”.<br />	<br />
Ai fini della predisposizione delle graduatorie, infine, l’art. 4 stabiliva che “Fino alla concorrenza del numero di posti come suddivisi ai sensi del precedente art. 3, verrà redatta una graduatoria per ogni foresta e/o cantiere nei quali è presente personale operaio a tempo determinato. Relativamente al personale operaio a tempo determinato operante presso i nuclei antincendi la cui postazione ricade in un comune dove non siano presenti cantieri o foreste, verrà redatta una graduatoria per il comune in cui ricade la postazione AIB di appartenenza”.<br />	<br />
Prevedeva ancora l’avviso di selezione, all’art. 4, comma 2°, che ogni dipendente potesse fare una sola domanda per i posti vacanti nella foresta e/o cantiere e/o postazione del nucleo antincendi presso cui svolge normalmente la propria attività lavorativa.<br />	<br />
Il ricorrente, ritenendo di avere i necessari requisiti, ha presentato domanda di partecipazione alla selezione secondo le modalità disciplinate dal bando.<br />	<br />
Sennonchè, al momento della pubblicazione della graduatoria, apprendeva che per l’unità di Nuraxifigus-Funtanamare era stata fatta una graduatoria unica (che comprendeva al suo interno anche l’AIB di Carbonia e quelli di Sant’Antioco e Carloforte) anziché una specifica per il Comune di Carbonia, e che in tale unica graduatoria si collocava al decimo posto.<br />	<br />
Di qui il ricorso in esame, col quale contesta, per i motivi precisati nell’atto introduttivo del giudizio, l’anzidetto procedimento seguito dalla commissione giudicatrice.<br />	<br />
Il ricorso è irricevibile perché tardivamente proposto rispetto agli atti dai quali è scaturita la lesione di cui oggi si duole il ricorrente.<br />	<br />
Ed invero, come già evidenziato, il 2° comma del’art. 3 dell’avviso di selezione prevedeva che la commissione avrebbe proceduto, con riguardo alla formazione delle graduatorie relative alle unità da stabilizzare “…secondo quanto precisato nell’Allegato al presente avviso di selezione, nel quale sono indicati i posti messi a bando per ogni unità produttiva o Comune, avuto riguardo alla sussistenza di progetti speciali da gestire”.<br />	<br />
Ebbene, tale allegato, richiamato espressamente, per farne parte integrante, dalla lex specialis della selezione, con riguardo al servizio territoriale di Cagliari, Distretto Sarcidano, Complesso Marganai, indicava chiaramente che per l’unità di Nuraxifigus-Funtanamare, e per l’AIB di Carbonia, di Sant’Antioco e di Carloforte, sarebbe stata fatta una graduatoria unica per complessivi 2 posti.<br />	<br />
Fin dal 22 dicembre 2008, dunque, il sig. Cucchiara ben conosceva le regole della procedura di stabilizzazione per cui è causa e che, oggi, contesta, censurando le decisioni della commissione giudicatrice che, a ben vedere, si limitano a dare concreta applicazione alla lex specialis del procedimento.<br />	<br />
Orbene, in materia il Tribunale condivide l’orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale, nell’ambito di una procedura selettiva, l&#8217;onere di immediata impugnazione non deve intendersi limitato alla sole clausole che impediscono l&#8217;ammissione alla procedura di gara, atteso che la questione della immediata lesività non può essere circoscritta al solo ambito dei requisiti richiesti per parteciparvi ma “…deve essere riguardata in sé, e come tale essa è propria di ogni situazione rispetto alla quale è certo che l&#8217;applicazione della clausola non potrà essere fatta se non in un unico senso, cioè quello che presenta con evidenza carattere di asserito pregiudizio” (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 26.11.2009 n. 7441).<br />	<br />
Per quanto sopra, poiché l’anzidetta disposizione dell’allegato escludeva senz’altro la possibilità della commissione giudicatrice di procedere nei sensi oggi invocati dal sig. Cucchiara, vi era, per lo stesso, avverso la clausola che imponeva la compilazione di un’unica graduatoria per l’unità di Nuraxifigus-Funtanamare, un onere di immediata impugnazione, onere non assolto giacchè l’atto introduttivo del giudizio è stato affidato per la notifica solo in data 22 dicembre 2009.<br />	<br />
Di qui, inevitabilmente, l’irricevibilità del ricorso perché tardivo nella parte in cui si impugna tale prescrizione.<br />	<br />
Dalla suddetta irricevibilità deriva l’inammissibilità dell’impugnativa dei conseguenti provvedimenti assunti dalla Commissione, che si limitano a dare concreta applicazione alla lex specialis del procedimento.<br />	<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13/01/2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-2-2010-n-159/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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