<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1587 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1587/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1587/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1587 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1587/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.1587</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-11-2015-n-1587/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-11-2015-n-1587/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-11-2015-n-1587/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.1587</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. C. Testori sulla non necessità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell’attività di c.d. “decapaggio” consistente in una ripulitura dei materiali saldati mediante immersione Sulla non necessità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell’attività di c.d. “decapaggio” consistente in una ripulitura dei materiali saldati mediante immersione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-11-2015-n-1587/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.1587</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-11-2015-n-1587/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.1587</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. C. Testori</span></p>
<hr />
<p>sulla non necessità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell’attività di c.d. “decapaggio” consistente in una ripulitura dei materiali saldati mediante immersione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla non necessità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell’attività di c.d. “decapaggio” consistente in una ripulitura dei materiali saldati mediante immersione<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;attività di c.d. “decapaggio” (consistente in una ripulitura dei materiali mediante immersione, allo scopo di &#8220;<em>eliminare tutte quelle malformazioni superficiali che si sono generate sullo stesso durante le operazioni di saldatura</em>&#8220;) non è riconducibile alla tipologia di cui al punto 2.6 dell’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dunque non è soggetta ad AIA in base alla previsione di cui all’art. 6 comma 13 del Codice dell&#8217;ambiente. A maggior ragione se tale attività non è svolta da impianti di nuova installazione, bensì da impianti già esistenti.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01587/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00461/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2015, proposto dalla società L.A.I.P. s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via Maggio 7;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Provincia di Prato in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Agostino Zanelli Quarantini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno A. Vespucci 58;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; del provvedimento inibitorio, determina della Provincia di Prato avente ad oggetto “<em>Parte seconda D. gs. 152/2006. LAIP s.r.l. diffida</em>”, del 02.03.2015, successivamente conosciuta, con la quale è stato determinato “<em>di diffidare, ai sensi de<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui la nota, richiamata nel provvedimento impugnato, prot. prov. n. 438 del 09.01.2015 inviata dal Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato ad ARPAT.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Prato;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1) La società L.A.I.P. s.r.l. con sede in Prato svolge attività di officina meccanica per la fabbricazione, riparazione e manutenzione di macchinari tessili. Tra le diverse fasi di lavorazione figura il &#8220;<em>decapaggio</em>&#8221; che consiste (secondo quanto precisato dalla stessa società nella relazione descrittiva del ciclo produttivo allegata alla domanda per il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica ambientale e depositata in giudizio: doc. 10) &#8220;<em>nell&#8217;immergere i pezzi metallici inox in una vasca contenente la soluzione decapante</em>&#8220;, tenendo in immersione il materiale allo scopo di &#8220;<em>eliminare tutte quelle malformazioni superficiali che si sono generate sullo stesso durante le operazioni di saldatura</em>&#8220;. La realizzazione della vasca in questione, avente volume totale di 97,6 m³, è stata autorizzata dal Comune di Prato con provvedimento del 4/9/1998; l&#8217;autorizzazione per l&#8217;immissione dello scarico nella pubblica fognatura è stata da ultimo rinnovata dall&#8217;Autorità idrica toscana con provvedimento n. 140 del 21/8/2013, avente scadenza il 21/8/2017.<br />
In data 3/7/2014 la Provincia di Prato ha ricevuto un’istanza presentata da LAIP s.r.l. volta ad ottenere il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 con specifico riferimento alle emissioni in atmosfera derivanti dall&#8217;attivazione di un nuovo sistema di aspirazione e filtrazione; la domanda faceva altresì riferimento all&#8217;autorizzazione agli scarichi idrici industriali di cui alla citata autorizzazione n. 140/2013.<br />
Sulla domanda in questione si sono espressi favorevolmente l&#8217;Azienda USL 4 di Prato, l’ARPAT e GIDA s.p.a.; la Provincia di Prato ha quindi convocato una Conferenza di servizi che nella riunione del 4/12/2014, pur esprimendo parere positivo al rinnovo dell&#8217;autorizzazione allo scarico idrico, ha peraltro deciso di sospendere il procedimento in attesa di ricevere integrazioni circa le caratteristiche costruttive e le modalità di utilizzazione della vasca di decapaggio.<br />
Successivamente, però, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori il Direttore dell&#8217;Area tutela e valorizzazione dell&#8217;ambiente, pianificazione territoriale, trasporto e infrastrutture della Provincia di Prato, con nota del 9/1/2015, ha segnalato all’ARPAT che l&#8217;attività di decapaggio svolta da LAIP potrebbe rientrare nella fattispecie di cui al punto 2.6 dell&#8217;allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed essere quindi soggetta ad autorizzazione integrata ambientale (AIA); e ha chiesto un parere in proposito.<br />
Con determina n. 580 del 2/3/2015 il medesimo Direttore, ritenendo l&#8217;attività in questione effettivamente riconducibile alla nozione di &#8220;<em>Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3</em>&#8221; (di cui al citato punto 2.6 dell&#8217;allegato VIII alla Parte seconda del Codice dell&#8217;ambiente) ha disposto &#8220;<em>di diffidare, ai sensi dell’art. 29-decies comma 9 del D.Lgs. n. 152/06, la LAIP S.r.l. … affinché provveda a richiedere l’A.I.A.</em> &#8221; per l&#8217;attività in questione.<br />
2.1) Con il ricorso in epigrafe LAIP s.r.l. ha impugnato la determina dirigenziale n. 580 del 2/3/2015 formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Per resistere al gravame si è costituita in giudizio la Provincia di Prato, che ha depositato una memoria corredata da documentazione.<br />
2.2) Nella camera di consiglio del 16 aprile 2015 questo Tribunale, con l&#8217;ordinanza n. 260, ritenuto che ”<em> le esigenze della ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito</em>&#8220;, ha fissato per la trattazione del ricorso la pubblica udienza del 22 ottobre 2015.<br />
2.3) Nelle more, la società ricorrente ha presentato alla Provincia di Prato, in data 14/5/2015, un’istanza di sospensione della determinazione impugnata, che è stata esaminata dalla Conferenza di servizi nella riunione del 24/6/2015; in quella sede i presenti hanno espresso parere favorevole all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, subordinatamente alla presentazione della domanda di AIA da parte della società; e con la precisazione che la sospensione &#8220;<em>è da intendersi riferita alla parte inibitoria di cui alla determinazione sopra richiamata e sarà temporalmente limitata fino alla conclusione del procedimento di A.I.A.</em> &#8220;. In data 22/7/2015 LAIP ha presentato la richiesta di autorizzazione integrata ambientale al SUAP del Comune di Prato, che ha provveduto a trasmetterla agli enti interessati, tra cui la Provincia di Prato.<br />
2.4) Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell&#8217;udienza del 22 ottobre 2015, in cui la causa è passata in decisione.<br />
3) Preliminarmente occorre soffermarsi sulle questioni di rito.<br />
Va in primo luogo rilevata la tardività della memoria depositata dalla Provincia di Prato il 22/9/2015, in quanto non rispettosa del termine di 30 giorni liberi prima dell&#8217;udienza stabilito dall’art. 73 comma 1 c.p.a. Di tale atto non si deve dunque tenere conto, ma in concreto la circostanza è irrilevante ai fini del giudizio, considerato che l&#8217;eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (formulata nella memoria in questione) è stata poi ribadita dalla Provincia nella replica tempestivamente depositata in data 1/10/2015 e confermata in sede di discussione orale.<br />
Detta eccezione è peraltro infondata. Essa è stata proposta dall&#8217;Amministrazione resistente in relazione alla circostanza che LAIP ha infine presentato al SUAP del Comune di Prato, in data 22/7/2015, la richiesta di autorizzazione integrata ambientale; e ciò costituirebbe puntuale adempimento della diffida impugnata, circostanza che farebbe venir meno l&#8217;interesse alla decisione della causa nel merito.<br />
Il Collegio è di diverso avviso. Dagli atti acquisiti al giudizio e, in particolare, dalla domanda presentata il 22/7/2015 emerge chiaramente che LAIP ha presentato la richiesta di AIA al solo fine di ottenere, nelle more della definizione del presente giudizio, la sospensione della determina dirigenziale n. 580 del 2/3/2015 qui impugnata e dichiaratamente &#8220;<em>senza con ciò prestare acquiescenza</em>&#8220;. Permane dunque l&#8217;interesse alla decisione della causa nel merito (che comporterebbe il riconoscimento della fondatezza delle ragioni addotte dalla ricorrente contro la diffida della Provincia di Prato), anche per i possibili profili risarcitori.<br />
4.1) Nel merito, con il primo motivo di ricorso si sostiene che l&#8217;attività svolta dalla società ricorrente non è assoggettabile ad AIA, bensì unicamente ad AUA; ciò in quanto gli impianti gestiti da piccole e medie imprese, qual è LAIP, sono sottratti alla disciplina dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale.<br />
4.2) Il secondo motivo di ricorso si articola in due parti.<br />
Con una prima censura si sostiene l&#8217;inapplicabilità dell’AIA all&#8217;attività e all&#8217;impianto della società ricorrente in quanto quest&#8217;ultimo non è qualificabile come &#8220;<em>installazione</em>&#8221; (come definita dall’art. 5 comma 1 lett. i-quater del Codice dell&#8217;ambiente) soggetta all&#8217;autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 6 comma 13 del medesimo Codice, trattandosi invece di &#8220;<em>installazione esistente</em>&#8220;, come definita dall’art. 5 comma 1 lett. i-quinqies.<br />
Con una seconda censura la società ricorrente deduce che l&#8217;attività svolta mediante utilizzazione della vasca di decapaggio non rientra tra quelle elencate nell’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dunque soggette ad AIA in base alla previsione di cui all’art. 6 comma 13 del Codice.<br />
4.3) Con il terzo motivo di ricorso si censura la contraddittorietà del provvedimento impugnato rispetto all&#8217;autorizzazione allo scarico rilasciata alla ricorrente nel 2013 dall&#8217;Autorità idrica toscana e valida fino al 2017; e la lesione del legittimo affidamento maturato da LAIP circa l&#8217;utilizzabilità della vasca di decapaggio.<br />
4.4) Il quarto motivo di ricorso riguarda: l&#8217;asserita violazione delle disposizioni procedimentali riguardanti la conferenza di servizi; la mancata conclusione del procedimento relativo alla domanda di rilascio dell’AUA; il mancato preavviso di rigetto, ove il provvedimento impugnato equivalga a diniego.<br />
5) Risulta fondata la censura formulata nel secondo motivo di ricorso secondo cui l&#8217;attività svolta dalla ricorrente mediante utilizzazione della vasca di decapaggio non rientra tra quelle elencate nell’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dunque soggette ad AIA in base alla previsione di cui all’art. 6 comma 13 del Codice.<br />
Nel provvedimento impugnato l&#8217;attività in questione viene ricondotta al punto 2.6 dell&#8217;allegato, che riguarda: &#8220;<em>Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3</em>&#8220;.<br />
Nel ricorso si sostiene:<br />
&#8211; che l&#8217;attività di cui al punto 2.6 comporta &#8220;<em>alterazioni della superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico</em>&#8220;, secondo la definizione contenuta nella circolare interpretativa del Ministero dell&#8217;ambiente del 13/7/2014;<br />
&#8211; che peraltro lo stesso Ministero, nel D.M. 1 ottobre 2008 (recante &#8220;<em>Linee guida per l&#8217;individuazione e l&#8217;utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell&#8217;allegato I d<br />
&#8211; che nella fase di decapaggio svolta presso l&#8217;impianto di LAIP non si verifica alcuna alterazione delle caratteristiche dei materiali immersi nella vasca, che vengono semplicemente ripuliti dei residui delle lavorazioni precedenti; ciò esclude che tale a<br />
La replica della difesa della Provincia di Prato è affidata alle seguenti argomentazioni:<br />
&#8211; la fase di decapaggio altera la superficie dei materiali come risultato di un processo chimico;<br />
&#8211; la circolare ministeriale del 13/7/2014 esclude dall&#8217;ambito di applicazione del punto 2.6 le &#8220;<em>vasche per lavaggio, ultrasuoni, granigliatura, water blasting</em>&#8220;, ma non fa riferimento all&#8217;attività di decapaggio; tant&#8217;è che lo stesso Ministero dell<br />
&#8211; non è pertinente il richiamo al D.M. 1 ottobre 2008, perché le Linee guida ivi contenute sono finalizzate ad individuare le migliori tecniche disponibili, a cui devono conformarsi gli impianti che svolgono attività rientranti nel punto 2.6, ma non valgo<br />
6) L’insieme degli elementi precedentemente richiamati induce a ritenere fondate le tesi espresse nel ricorso. A fronte di atti ministeriali almeno in parte contraddittori tra di loro, risulta favorevole alle posizioni della società ricorrente il testo più dettagliato nella descrizione delle attività di cui si controverte, costituito dalle Linee guida del 2008; testo che risulta anche il più autorevole per quanto riguarda la fonte normativa, in quanto approvato con decreto ministeriale. E la circostanza che dette linee guida riguardino l&#8217;individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili non diminuisce il rilievo che assume, ai fini che qui interessano, la puntuale illustrazione &#8211; nelle sue varie fasi e sottofasi (o macro fasi e fasi) &#8211; del processo produttivo nei trattamenti elettrolitici.<br />
D&#8217;altra parte, quanto rappresentato dalla società ricorrente circa le caratteristiche concrete e le finalità proprie dell&#8217;attività di decapaggio svolta presso il suo impianto, che consisterebbe sostanzialmente in una ripulitura dei materiali immersi, allo scopo di &#8220;<em>eliminare tutte quelle malformazioni superficiali che si sono generate sullo stesso durante le operazioni di saldatura</em>&#8220;, non è puntualmente contestato dalla controparte, che si limita ad affermare che l&#8217;attività in questione altera la superficie dei materiali stessi come risultato di un processo chimico.<br />
In tale quadro è ragionevole concludere che l&#8217;attività in questione non è riconducibile alla tipologia di cui al punto 2.6 dell’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dunque non è soggetta ad AIA in base alla previsione di cui all’art. 6 comma 13 del Codice dell&#8217;ambiente.<br />
7) Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.<br />
La novità della questione giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Viola, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/11/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-11-2015-n-1587/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2015 n.1587</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1587</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1587/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1587/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1587/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1587</a></p>
<p>Pres. Buonvino, Est. Cacciari &#8211; Società Cooperativa L&#8217;Arca e Maurizio Pacini Impresa Individuale (Avv.ti Santoro e Scarafiocca) c. Ente per i Servizi Tecnico amministrativi di Area Vasta Nord Ovest (n.c.) e Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola a r.l. (Avv. Grassi) è suscettibile di inficiare il principio di segretezza delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1587/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1587</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1587/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1587</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Buonvino, Est. Cacciari <br />&#8211; Società Cooperativa L&#8217;Arca e Maurizio Pacini Impresa Individuale (Avv.ti Santoro e Scarafiocca) c. Ente per i Servizi Tecnico amministrativi di Area Vasta Nord Ovest (n.c.) e Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola a r.l. (Avv. Grassi)</span></p>
<hr />
<p>è suscettibile di inficiare il principio di segretezza delle offerte e pertanto determina l&#8217;esclusione del concorrente, la presenza all&#8217;interno della busta dell&#8217;offerta economica, di un modulo di offerta in bianco sottoscritto dal legale rappresentante dell&#8217;impresa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Principio di segretezza delle offerte – Rinvenimento di un modulo di offerta in bianco sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa – Violazione – Sussiste – Esclusione – Va disposta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La presenza, all’interno della busta dell’offerta economica, di un modulo di offerta in bianco sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, oltre a violare le previsioni della legge di gara (espressamente richiamate) è suscettibile di inficiare il principio di segretezza delle offerte e determina l’esclusione del concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01587/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 1558 del 2011, proposto da: <br />	<br />
Società Cooperativa L&#8217;Arca e Maurizio Pacini Impresa Individuale in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dagli avvocati Sara Santoro e Germano Scarafiocca, con domicilio eletto presso Massimo Abbagnale in Firenze, via Duca D&#8217;Aosta 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’Ente per i Servizi Tecnico amministrativi di Area Vasta Nord Ovest in persona del legale rappresentante in carica, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola a r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Teresa Grassi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Vittorio Alfieri, 5; <br />	<br />
Orange Soc. a r.l. con socio unico in persona del legale rappresentante in carica, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione dirigenziale n. 795 del 24.06.11, contenente il provvedimento di aggiudicazione definitiva nella procedura aperta per l&#8217;affidamento triennale del servizio di manutenzione, a ridotto impatto ambientale, delle Aree Verdi della Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, comunicata alla ricorrente ex art. 79 d.legs. 163/06, mediante lettera raccomandata ricevuta in data 30.06.11;<br />	<br />
&#8211; del verbale n. 4 redatto dalla Commissione esaminatrice in data 20 maggio 2011 di apertura, in seduta pubblica, delle buste offerta economica;<br />	<br />
&#8211; del verbale n. 3, sedute nn. 4.a, 5.a, 8.a rispettivamente delle sedute del 4.04.11, 5.04.11 e del 10.05.11, relativi alla valutazione delle offerte tecniche e alla formulazione dei giudizi con assegnazione dei relativi punteggi relativamente alle impre<br />
&#8211; del verbale n. 1, prima seduta del 25 ottobre 2010 relativo alla prima seduta della Commissione;<br />	<br />
&#8211; del verbale n. 1, seconda seduta del 5.01.2011 relativo alla operazioni di verifica della Documentazione amministrativa;<br />	<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, nonché per il risarcimento del danno, sia in forma specifica, mediante l&#8217;aggiudicazione alla ricorrente, che per equivalente, conseguente alla illegittimità degli atti impugnati.<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola a r.l.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Premesso che:<br />	<br />
&#8211; con il presente ricorso è impugnata l’aggiudicazione, con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un contratto pubblico triennale per la manutenzione delle aree verdi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, <b	
- la ricorrente, terza classificata all’esito della gara, lamenta l’esistenza di irregolarità nelle offerte presentate dalla prima e dalla seconda classificata tali, a suo dire, da doverne determinare l’esclusione dalla procedura;<br />	<br />
&#8211; la controinteressata qui costituita ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la ricorrente avrebbe dovuto esserne esclusa per avere allegato all’offerta una cauzione provvisoria di importo ridotto della metà senza comprovare il relativo titolo, n<br />
Considerato che l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale renderebbe il ricorso principale carente di interesse e la sua trattazione è quindi prioritaria;<br />	<br />
Ritenuto di respingere il ricorso incidentale poiché il possesso sia dei requisiti per la riduzione della cauzione provvisoria sia del requisito speciale di partecipazione in discussione sono stati correttamente autodichiarati dalla ricorrente secondo le previsioni di cui all’art. 41, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge di gara, che legittimamente è quindi stata ammessa alla procedura salvo il controllo sull’effettivo possesso dei medesimi ex art. 48, comma 2, del medesimo d.lgs. 163/06; <br />	<br />
Premesso inoltre che:<br />	<br />
&#8211; l’impresa seconda classificata all’esito della gara è stata successivamente esclusa, sicché le censure relative alla sua ammissione sono divenute carenti di interesse;<br />	<br />
&#8211; relativamente all’aggiudicataria la ricorrente lamenta, tra l’altro, che all’interno della sua busta-offerta economica fosse contenuto un modulo di offerta in bianco sottoscritto dal legale rappresentante, circostanza non rilevata dalla Commissione di g<br />
Tale circostanza è acclarata nel verbale di accesso del 13 luglio 2011 che non è oggetto di contestazione; <br />	<br />
Considerato che tale irregolarità, oltre a violare le previsioni della legge di gara (Sez. V, primo capoverso) è suscettibile di inficiare il principio di segretezza delle offerte e ritenuto pertanto di accogliere il ricorso principale per tale ragione, con assorbimento delle ulteriori doglianze e annullamento dell’aggiudicazione a favore della controinteressata;<br />	<br />
Considerato infine, quanto alla richiesta della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione del contratto pubblico in discussione, che nella fase procedimentale in esame si è esaurita la discrezionalità della stazione appaltante ed è quindi possibile predicare il risultato finale della procedura conseguente all’accoglimento del gravame,<br />	<br />
Ritenuto pertanto di stabilire che l’esclusione delle imprese classificate avanti alla ricorrente comporti l’aggiudicazione del contratto pubblico <i>de quo</i> alla stessa, salva la verifica sull’effettivo possesso dei requisiti autodichiarati;<br />	<br />
Ritenuto infine di condannare l’Ente per i Servizi Tecnico amministrativi di Area Vasta Nord Ovest e l’impresa Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola a r.l. ciascuno al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), cui dovranno essere aggiunte le sole somme per IVA e CPA, e di compensarle per Orange s.r.l. uscita dalla presente vicenda processuale;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale, e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale 24 giugno 2011 n. 795 e ordina all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa di affidare il contratto pubblico di cui è causa all’impresa ricorrente, nei termini di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna l’Ente per i Servizi Tecnico amministrativi di Area Vasta Nord Ovest e l’impresa Terra Uomini Ambiente Soc. Cooperativa Agricola a r.l. ciascuno al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA e CPA; spese compensate per Orange s.r.l. <br />	<br />
Manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/10/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-10-2011-n-1587/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1587</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1587</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1587/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1587/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1587/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1587</a></p>
<p>Contratti &#8211; forniture &#8211; fornitura calzature per vv.ff. – anomalia dell’offerta – omesse giustificazioni &#8211; contratto di fornitura gia’ stipulato &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze:1587/2004 Registro Generale: 1679/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta composto dai Signori: Pres.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1587/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1587</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1587/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1587</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; forniture &#8211; fornitura calzature per vv.ff. – anomalia dell’offerta – omesse giustificazioni &#8211; contratto di fornitura gia’ stipulato &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1587/2004<br />
Registro Generale: 1679/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Paolo Salvatore Cons. Antonino Anastasi Cons. Vito Poli Est. Cons. Anna Leoni Cons. Carlo Deodato<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 06 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>SOC. SALVATORE PISANO S.P.A.</b> rappresentato e difeso dall’Avv.ti ROBERTO VALENTINO e VALERIA COPPOLA con domicilio eletto in Roma VIA B. TELESIO N. 12, presso SIMONA RICCI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI, 12<br />
e nei confronti di<br />
<b>DE RISI SUD S.P.A. QUALE MANDATARIA R.T.I.</b> rappresentata e difesa da: Avv. RAFFAELE BARONE con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13, presso SEGRETERIA SEZIONALE CDSRTI &#8211; BATTISTINI non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA &#8211; Sezione I TER, n. 290/2004, resa tra le parti, concernente MANCATA AGGIUDICAZIONE FORNITURA CALZATURE PER VV.FF.;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
DE RISI SUD S.P.A. QUALE MANDATARIA R.T.I. MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. Vito Poli e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati Roberto Valentino, Raffaele Barone e l’Avvocato dello Stato Giannuzzi;</p>
<p>&#8211; Considerato che l’amministrazione ha fatto corretta applicazione dell’art. 16, d. lvo. n. 402 del 1998 e che l’impresa appellante non ha fornito le giustificazioni richieste;<br />
&#8211; che può prescindersi dall’esame dell’eccezione pregiudiziale di omessa integrazione del contraddittorio sollevata dalla difesa della De Risi Sud s.p.a.;<br />
&#8211; preso atto, sotto il profilo del pregiudizio irreparabile, che il contratto di fornitura è stato stipulato;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1679/2004). Condanna l’appellante a rifondere, salvo accollo definitivo, in favore del Ministero dell’interno e della De Risi Sud s.p.a. le spese della presente fase cautelare che liquida in complessivi euro Mille per ciascuna parte.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 06 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1587/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1587</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
