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	<title>1582 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1582 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.1582</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-4-2016-n-1582/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-4-2016-n-1582/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.1582</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. Caputo Sulla irrilevanza del fatturato depositato presso la Camera di Commercio dopo la pubblicazione del bando Contratti della P.A. – Dichiarazione non veritiere – Bilancio – Non ricompreso nel triennio – Inammissibilità – Conseguenze – Esclusione – Ragioni. Ai fini delle&#160;dichiarazioni&#160;sul possesso dei requisiti&#160;economico-finanziari, qualora il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-4-2016-n-1582/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.1582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-4-2016-n-1582/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.1582</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. Caputo</span></p>
<hr />
<p>Sulla irrilevanza del fatturato depositato presso la Camera di Commercio dopo la pubblicazione del bando</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della P.A. – Dichiarazione non veritiere – Bilancio – Non ricompreso nel triennio – Inammissibilità – Conseguenze – Esclusione – Ragioni.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Ai fini delle&nbsp;dichiarazioni&nbsp;sul possesso dei requisiti&nbsp;economico-finanziari, qualora il Disciplinare preveda che il fatturato debba&nbsp;riferirsi a quello indicato nel bilancio regolarmente approvato, deve essere esclusa la società che presenti un bilancio depositato presso la Camera di Commercio successivamente alla pubblicazione del bando e prima che sia scaduto il termine di cui all’art. 2364 c.c..</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01582/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 09822/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9822 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Safety21 s.p.a., in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariano Protto e Marco Sica, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mariano Protto in Roma, Via Cicerone, 44;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Porto San Giorgio, in nome del sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Loira, Salvatore Menditto e Stefano Orena, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabiola Taloni in Roma, Via Sistina, 118;<br />
Provincia di Fermo, Provincia di Fermo &#8211; Stazione Unica Appaltante (S.U.A.);<br />
Cross Control s.r.l., in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Aristide Police e Stefano Colombari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aristide Police in Roma, Via di Villa Sacchetti, 11;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 00835/2015, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di noleggio, installazione, manutenzione, apparecchiature di rilevazione automatica infrazione semaforiche &#8211; mcp</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Porto San Giorgio e di Cross Control Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 marzo 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Mariano Protto, Aristide Police, Stefano Colombari e Stefano Orena;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>Safety21 s.p.a. ha impugnato l’aggiudicazione definitiva del contratto – triennale, avente ad oggetto il servizio di noleggio, istallazione e manutenzione di tre apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e gestione dei procedimenti sanzionatori – disposta, per conto del comune di Porto San Giorgio, dalla Stazione unica appaltante istituita presso la provincia di Fermo.<br />
La ricorrente denunciava che alla procedura aperta ha partecipato esclusivamente anche la Cross Control s.r.l. divenuta, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, aggiudicataria nonostante avesse presentato una dichiarazione non veritiera in merito al requisito del fatturato previsto a pena d’esclusione dal § 5 del disciplinare di gara: il fatturato effettivamente conseguito con riferimento al triennio 2011-2012-2013, prescritto dal disciplinare a pena d’esclusione, sarebbe stato in realtà inferiore all’importo dichiarato di 500.000,00 euro.<br />
In aggiunta, lamentava ancora la ricorrente, la realizzazione degli impianti progettati da Cross Control avrebbe comportato la modifica, non consentita ai termini del bando, dello stato dei luoghi e l’offerta tecnica presentata dalla stessa impresa non avrebbe posseduto i requisiti qualitativi richiesti dal disciplinare.<br />
Si sono costituti in giudizio il comune di Porto San Giorgio e Crosso Control s.r.l. instando per l’infondatezza del ricorso.<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sez. I, dopo avere accolto la domanda incidentale di tutela cautelare, respingeva il ricorso nel merito.<br />
Riteneva il giudice di prime cure che la richiesta di chiarimenti presentata in corso di gara dall’aggiudicataria alla stazione appaltante sul triennio da prendere in considerazione escludesse&nbsp;<em>ipso facto</em>&nbsp;la non veridicità della dichiarazione, mentre con riguardo al possesso del requisito del fatturato, ne affermava la sussistenza “una volta assodato che Cross Control ha fatto riferimento al triennio 2012-2014”, e nel resto respingeva le censura sulla qualità dell’offerta.<br />
Appella la sentenza Safety21 s.p.a..<br />
Resistono il comune di Porto San Giorgio e Cross Control s.r.l..<br />
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2016 la causa, su richiesta delle parti, è trattenuta in decisione.<br />
Col primo motivo d’appello, l’appellante deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, illogicità e perplessità della motivazione della sentenza.<br />
Lamenta che la comprovata non veridicità dell’autodichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445 del 2000 dall’aggiudicataria, con riferimento al fatturato conseguito nel triennio 2011-2012-2013 non inferiore a 500.000,00 euro, costituente requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, espressamente richiesto a pena d’esclusione (cfr. § 5.13 del disciplinare di gara), avrebbe dovuto indurre la stazione ad escludere l’aggiudicataria dalla procedura.<br />
Viceversa, avallandone il comportante omissivo, il Tribunale amministrativo, con la sentenza appellata, avrebbe disatteso la puntuale previsione contenuta nella&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;sulla base dell’anodina motivazione che l’autodichiarazione sarebbe “in linea con i chiarimenti resi” dalla stazione appaltante e che il periodo da prendere in considerazione per verificare il possesso del requisito tecnico-economico s’estendesse al 2014.<br />
Il motivo d’appello è fondato.<br />
È incontroverso il fatto (ossia l’accadimento storico) che la dichiarazione dell’aggiudicataria relativa al fatturato conseguito nel triennio 2011-2012-2013 non corrisponde al fatturato risultante dai bilanci depositati presso la Camera di commercio di Ascoli Piceno.<br />
La dichiarazione diverge dalla realtà documentata dal bilancio per tutte e tre le annualità del triennio preso in considerazione e presenta – per ciascun anno – importi economici nominali maggiori rispetto a quelli realmente conseguiti, sì da raggiungere, una volta sommati, l’importo minimo richiesto dal disciplinare di 500.000,00 euro.<br />
A fronte dell’accertata non veridicità documentale della dichiarazione non sussiste una ragione che giustifichi l’omessa esclusione dalla gara dell’impresa dichiarante, divenuta invece aggiudicataria del contratto.<br />
Dal punto di vista lessicale la&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;non offre argomenti a supporto della rilevanza del chiarimento richiesto dalla dichiarante alla stazione appaltante: la prescrizione del § 5.13 del disciplinare è puntale, specifica ed incontroversa.<br />
In aggiunta, dal punto di vista sostanziale, la disposizione è conforme al dato tecnico-giuridico cui si riferisce ed alla funzione teleologica cui è, parimenti, preordinata.<br />
Sotto il primo profilo, l’indicazione del fatturato si riferisce a quello indicato nel bilancio regolarmente “approvato” (cfr. voce A1 del conto economico). Viceversa il bilancio relativo al 2014 – che secondo il primo giudice in quanto attestante il fatturato effettivamente conseguito, ancorché non ricompreso nel triennio richiesto dal disciplinare, comunque rileva ai fini della partecipazione – è stato invece depositato presso la Camera di commercio da Cross Control l’8 giugno 2015, ossia dopo la pubblicazione del bando, avvenuta in data 22 maggio 2015.<br />
Sotto il secondo profilo, alla data di pubblicazione del bando non era ancora scaduto il termine di cui all’art. 2364 Cod. civ. per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2014: coerentemente, in ragione della finalità sottesa alla richiesta del requisito di capacità tecnico-finanziaria che deve essere effettivamente posseduto dal’impresa partecipante alla gara, il triennio preso in considerazione dalla&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;è stato circoscritto a quello scadente il 2013.<br />
In definitiva la valutazione del primo giudice sull’irrilevanza della dichiarazione non veridica e sull’estensione&nbsp;<em>ope iudicis</em>&nbsp;del triennio da prendere a riferimento, contrasta dal punto di vista letterale, tecnico-giuridico e teleologico-funzionale – e in parallelo sul piano rispettivamente formale e (soprattutto) sostanziale della&nbsp;<em>par condicio</em>&nbsp;che conforma la procedura di gara – con la norma (cfr., § 5.13 del disciplinare) contenuta nella&nbsp;<em>lex specialis</em>.<br />
Questa disposizione non forma oggetto, va sottolineato, di impugnativa alcuna e, secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, qui condiviso, deve essere osservata dalla stazione appaltante e non è suscettibile di disapplicazione giudiziale, incorrendo, in caso contrario, nel rischio che il giudice si sovrapponga alle valutazioni espresse dall’amministrazione nella fase di redazione del bando (cfr.,&nbsp;<em>ex multis</em>, Cons. Stato, V, 8 settembre 2008 n. 4252).<br />
Conclusivamente l’appello deve essere accolto.<br />
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso<br />
Condanna il comune di Porto San Giorgio e Cross Control s.r.l., in solido ed in parti uguali, alla rifusione delle spese di lite in favore di Safety21 S.p.A. che si liquidano in complessivi 6000,00 (seimila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-4-2016-n-1582/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.1582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/2/2008 n.1582</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-21-2-2008-n-1582/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-21-2-2008-n-1582/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/2/2008 n.1582</a></p>
<p>Pres. Savo Amodio, Est. Politi A. Bonsignori (Avv. E. Lamberti) c/ Ministero della Giustizia, Commissione giudicatrice del concorso (Avv. dello Stato) e altri recante norme in materia di concorso notarile Concorsi pubblici &#8211; Concorso notarile – Prove scritte &#8211; Giudizio d’inidoneità &#8211; Obbligo di motivazione – Ex art. 11, co.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-21-2-2008-n-1582/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/2/2008 n.1582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-21-2-2008-n-1582/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/2/2008 n.1582</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savo Amodio,  Est. Politi<br /> A. Bonsignori (Avv. E. Lamberti) c/ Ministero della Giustizia, Commissione giudicatrice del concorso (Avv. dello Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>recante norme in materia di concorso notarile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici &#8211; Concorso notarile – Prove scritte &#8211; Giudizio d’inidoneità &#8211; Obbligo di motivazione – Ex art. 11, co. 2, D.Lgs. 166/06 – Applicazione differita alla prossimo concorso – Irragionevolezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di concorsi notarili, è rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 16, co. 2, D.Lgs. 166/2006, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che l’art. 11 di detto D. lgs. -introduttivo dell’obbligo di motivazione per tutti i giudizi di non ammissione alle prove orali, assegnati ai candidati che non conseguano il voto minimo 35 punti per ciascuna prova scritta-, si applica a partire dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso. Difatti, in presenza del positivo apprezzamento del legislatore, quanto all’introduzione dell’obbligo in discorso, non vi è alcuna ragione per la quale siffatta prescrizione, tesa al perseguimento di un fine di utilità generale, non trovi immediata applicazione anche ai concorsi in itinere, dimostrandosi al contrario illogico e contraddittorio differirne l’operatività alla successiva tornata concorsuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione I</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>Ordinanza<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 4833 del 2007, proposto da</p>
<p><b>Bonsignori Armando</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Egidio Lamberti, per il presente giudizio elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Due Macelli n. 60, presso lo studio dell&#8217;avv. Massimiliano Marsili</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro p.t.;<br />	<br />
&#8211;	la <b>Commissione giudicatrice del concorso a n. 200 posti di notaio</b>, nella persona del Presidente p.t.;<br />	<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12</p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Bardelli Chiara Angela e Pensato Massimiliani</b>, controinteressati, non costituitisi in giudizio</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	dei provvedimenti attraverso i quali si è proceduto all’esclusione del ricorrente dalla prova orale del concorso a 200 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 1° settembre 2004, pubblicato in G.U. n. 71 del 7 settembre 2004;<br />	<br />
&#8211;	del giudizio, avente ad oggetto la prova scritta svolta dal ricorrente (n. di busta 1595) espresso dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 124 del 31 gennaio 2007;<br />	<br />
&#8211;	del verbale anzidetto;<br />	<br />
&#8211;	dei criteri generali di valutazione delle prove di concorso individuati dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 6 del 19 novembre 2005 e di ogni altro eventuale atto dalla stessa successivamente adottato con verbale di cui si ignora numero e data;<br />	<br />
&#8211;	nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>Fatto<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
Espone il ricorrente di aver partecipato alla selezione concorsuale a 200 posti di notaio e di essere stato escluso dalle prove orali in ragione del complessivo punteggio pari a punti 96 conseguito in esito allo svolgimento delle prove scritte, le quali sono state così valutate dalla Commissione:<br />
&#8211;	atto tra vivi: 30;<br />	<br />
&#8211;	atto di ultima volontà: 33;<br />	<br />
&#8211;	ricorso di volontaria giurisdizione: punti 33.<br />	<br />
Questi i motivi di censura articolati con il presente ricorso:<br />
1) <u>Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 16 del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166. Violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, di par condicio dei candidati</u>.<br />
Con D.Lgs. 166/2006 è stato introdotto, relativamente al concorso notarile, l’obbligo per la Commissione di motivare il giudizio di non ammissione dei candidati alle prove orali.<br />
Sulla base di tale principio, del quale si afferma l’operatività anche relativamente alla selezione de qua, assume parte ricorrente che l’avversata determinazione di esclusione sia illegittima in ragione dell’omessa ostensione dell’apparato motivazionale reso obbligatorio per legge.<br />
2) <u>Violazione degli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione. Violazione degli artt. 11, 13, 22, 23, 24 e 27 del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953. Violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 241/1990 alla stregua dei principi interpretativi forniti dal D.Lgs. 166/2006. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Illogicità ed irrazionalità manifesta</u>.<br />
Anche laddove si ritenesse che le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 166/2006 non siano ratione temporis applicabili alla procedura concorsuale in discorso, nondimeno assume parte ricorrente l’illegittimità del provvedimento di esclusione in quanto privo di motivazione: in proposito sottolineandosi la disparità di trattamento fra candidati risultati “insufficienti” (per i quali è prevista l’esplicitazione delle ragioni della disposta esclusione) e candidati “non idonei” (per i quali tale obbligo non era, precedentemente al D.Lgs. 166/2006, contemplato).<br />
3) <u>Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione degli artt. 11, 13, 22, 23, 24 e 27 del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953. Violazione e mancata applicazione degli artt. 11, 12 e 15 del D.P.R. 9 maggio 1984 n. 487. Violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 241/1990. Eccesso di potere per violazione del bando di concorso, per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, di par condicio fra candidati, di ripercorribilità ed affidabilità degli atti endoprocedimentali del concorso, per difetto di istruttoria e di motivazione. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Illogicità ed irrazionalità manifesta. Sviamento di potere.<br />
</u>Lamenta poi il ricorrente la mancata predeterminazione di analitici e puntuali criteri di massima per la valutazione, ad opera della Commissione, degli elaborati predisposti in occasione dello svolgimento delle prove scritte: elemento la cui valenza inficiante vieppiù rileverebbe in presenza di un voto espresso esclusivamente a mezzo di coefficienti numerici.<br />
4) <u>Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953, come modificato dal R.D. 22 dicembre 1932 n. 1728. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Irragionevolezza. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Disparità di trattamento.<br />
</u>La consentita possibilità di formazione di due Sottocommissioni non sarebbe stata preceduta, come imposto dalla legge, da alcuna formale determinazione da parte del Presidente della Commissione esaminatrice; per l’effetto assumendosi che:<br />
&#8211;	l’operato dei due anzidetti organismi (anche in ragione dell’omessa predeterminazione dei componenti di ciascuno di essi) sia illegittimo;<br />	<br />
&#8211;	i criteri di massima sono stati approvati solo dai componenti effettivi e non anche dai membri supplenti;<br />	<br />
&#8211;	la valutazione operata rispetto agli elaborati da ciascuna Sottocommissione non è poi stata sottoposta all’esame dell’altra.<br />	<br />
5) <u>Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953, come modificato dal R.D. 22 dicembre 1932 n. 1728. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990. Irragionevolezza. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Disparità di trattamento.<br />
</u>Nel sottolineare l’assenza di alcun elemento volto a consentire di comprendere le ragioni della disposta esclusione dalla partecipazione alle prove orali, evidenzia parte ricorrente che gli elaborati esaminati siano privi di tracce di errori e/o nullità.<br />
6) <u>Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Disparità di trattamento.<br />
</u>Evidenzia poi il ricorrente che la votazione (33) relativa alla prova avente ad oggetto il ricorso di volontaria giurisdizione non sia stata apposta in chiusura dell’elaborato, ma sul penultimo foglio, con riveniente violazione della disposizione di cui all’art. 23 del R.D. 1953/1926.<br />
7) <u>Si rinnovano qui le censure dedotte in epigrafe del terzo motivo che sussistono anche in ragione del seguente ulteriore profilo</u>.<br />
Sarebbe poi stata omessa dalla Commissione la prescritta indicazione degli eventuali punti aggiuntivi attribuibili, ovvero delle dichiarazione dei commissari in ordine alle ragioni della mancata attribuzione di essi.<br />
8) <u>Si rinnovano qui le censure dedotte in epigrafe del terzo motivo che sussistono anche in ragione del seguente ulteriore profilo</u>.<br />
Nel rammentare il complessivo punteggio di 96 punti conseguito in esito alla correzione delle prove scritte, pone in evidenza il ricorrente – anche con riferimento ad un parere pro veritate depositato in atti del giudizio – la correttezza sostanziale e formale degli elaborati dal medesimo predisposti: conseguentemente contestando l’attribuzione di un punteggio inferiore al minimo (105 punti) per l’ammissione agli orali.<br />
9) <u>Illegittimità costituzionale del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953, come modificato dal R.D. 22 dicembre 1932 n. 1728 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione</u>.<br />
Assume il ricorrente che la fissazione della “soglia” dei 105 punti ai fini dell’accesso alle prove orali sia stata operata dal legislatore quale criterio suppletivo e/o selettivo (rispetto al giudizio di idoneità conseguente al raggiungimento dei 90 punti) in presenza di un particolare numero di posti messi concorso, ovvero di candidati partecipanti alla procedura di selezione.<br />
Argomenta, per l’effetto, l’illegittimità costituzionale delle epigrafate disposizioni nella parte in cui non si consente l’ammissione alle prove orali pur in presenza di un conseguito giudizio di idoneità integrato dal riconoscimento di una soglia di punteggio superiore a 90 punti.<br />
Conclude parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />
L&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />
La domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 3645, pronunziata nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2007.<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008.</p>
<p align=center>
<b>Diritto<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>1.</b> Va in primo luogo osservato come la predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione degli elaborati costituisca espressione di potestà amministrativa discrezionale e, in quanto tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo per manifesta illogicità (<i>ex multis</i>: Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2007 n. 1390).<br />
I criteri di valutazione delle prove scritte in concorsi che, come quello notarile, richiedono un’elevata specializzazione, peraltro, non necessitano di particolare analiticità essendo sostanzialmente in re ipsa, a differenza di altre ipotesi di procedimenti ad evidenza pubblica in cui l’intensità della discrezionalità dell’amministrazione è espressa anche dalla variabilità degli elementi da valutare, con la conseguente esigenza di individuare ed esplicitare gli stessi.<br />
La Commissione, nella fattispecie all’esame, ha deliberato che non può essere attribuito il punteggio minimo richiesto per l’approvazione nei seguenti casi:<br />
&#8211;	travisamento della traccia o contraddittorietà tra le soluzioni adottate, o tra le soluzioni medesime e le relative motivazioni;<br />	<br />
&#8211;	gravi errori di diritto nella scelta delle soluzioni e/o nell’illustrazione delle parti teoriche;<br />	<br />
&#8211;	gravi carenze nella parte teorica, anche per omessa trattazione di punti significativi della stessa;<br />	<br />
&#8211;	vizi formali sanzionati con nullità da leggi;<br />	<br />
&#8211;	gravi e reiterati errori di grammatica e sintassi.<br />	<br />
Tali criteri, elencando le fattispecie in presenza delle quali non è possibile attribuire il punteggio minimo, appaiono funzionali alla finalità per la quale la Commissione li ha previsti.<br />
Né, l’omessa previsione di criteri di valutazione per l’attribuzione di punteggi compresi tra la sufficienza (90 punti) e il punteggio minimo complessivo (105 punti) per l’ammissione alle prove orali, in assenza di uno specifico obbligo normativo, può tradursi in un vizio di legittimità dell’azione amministrativa.<br />
<b><br />
2.</b> Va poi osservato come la disciplina del concorso notarile sia stata modificata dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166: il quale equipara, ai fini dell’ammissione all’orale, il voto di sufficienza a quello di idoneità, stabilendo che il giudizio di non idoneità è motivato mentre nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione.<br />
L’art. 11, comma 3, in particolare, dispone che il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di 35 punti a ciascuna delle tre prove scritte, sicché il nuovo sistema delineato dalla legge non contempla più la figura del “novantista”, ossia di colui che, come il ricorrente, ha conseguito un punteggio compreso tra 90 e 104 (vale a dire, un punteggio di sufficienza, non tale tuttavia da raggiungere l’idoneità), ma prevede l’attribuzione di un giudizio di non idoneità che, ai sensi dell’art. 11, comma 5, deve essere sempre motivato nei confronti del candidato che non consegue un voto minimo di 35 punti in ciascuna delle tre prove scritte ovvero di un giudizio di idoneità non motivato, in quanto il punteggio vale motivazione, verso il candidato che consegue almeno trentacinque punti in ciascuna prova scritta.<br />
L’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 166/2006 stabilisce altresì che le disposizioni di cui all’art. 11 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio.<br />
La nuova disciplina non può ritenersi applicabile ai concorsi le cui prove scritte sono state svolte precedentemente, anche nel caso in cui, come nella specie, la correzione delle prove sia materialmente avvenuta dopo l’emanazione del bando di concorso successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 166/2006.<br />
La norma, nonostante la sua formulazione poco perspicua, dispone evidentemente che le disposizioni de quibus trovino applicazione a partire dal primo concorso successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo.<br />
Ne consegue che il concorso di cui alla presente controversia, in quanto bandito prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 166/2006, rimane disciplinato, per l’aspetto che interessa in questa sede, dall’art. 24 del R.D. 1953/1926, secondo cui non è ammesso agli orali il concorrente che non abbia riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso delle prove stesse, senza nulla indicare circa le motivazioni del giudizio di non idoneità.<br />
In tale contesto normativo ed in un contesto fattuale in cui la Commissione ha stabilito discrezionalmente di motivare i giudizi di totale insufficienza, cioè degli elaborati che non hanno raggiunto la valutazione di 30, occorre quindi stabilire se il candidato “novantista” abbia anch’egli diritto ad una motivazione che chiarisca in concreto le ragioni della mancata attribuzione del punteggio necessario per l’ammissione agli orali.<br />
La giurisprudenza sia del giudice di appello che di primo grado, dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, si è costantemente orientata per l’assenza di uno specifico obbligo motivazionale, evidenziando in particolare che convincenti argomenti di ordine testuale e sistematico portano ad escludere, nel sistema anteriore al D.Lgs. 166/2006, la sussistenza di un obbligo per la Commissione esaminatrice di motivare specificamente il mancato raggiungimento, in sede di valutazione degli elaborati sufficienti, del superiore punteggio necessario per ottenere l’ammissione all’orale (ex multis: Cons. Stato, IV, 26 luglio 2006 n. 4687).<br />
Di qui, impregiudicata la questione di legittimità costituzionale di cui infra, l’infondatezza, in relazione ai profili esaminati, della censura di difetto di motivazione.<br />
<b><br />
3.</b> Con riferimento alla doglianza di omessa verbalizzazione delle espressioni individuali di voto dei singoli commissari, è sufficiente osservare come nessuna norma imponga che ogni operazione compiuta dalla Commissione debba essere verbalizzata a pena di nullità o invalidità della stessa, per cui l’onere di verbalizzazione può dirsi garantito dall’indicazione del giudizio finale.<br />
<b><br />
4.</b> Né, sotto diverso profilo, dimostrano fondatezza le doglianze con le quali parte ricorrente assume che le operazioni di correzione degli elaborati siano state svolte esclusivamente da una delle due sottocommissioni nelle quali si sarebbe diviso l’organismo concorsuale per la valutazione delle prove scritte; senza che il giudizio conclusivamente reso da essa sia stato, poi, sottoposto al vaglio anche dell’altra sottocommissione.<br />
Dalla documentazione versata in atti si evince infatti che, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, con conseguente allegazione della violazione degli artt. 22 – 24 del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953, il Presidente della Commissione non ha inteso formare due sottocommissioni.<br />
Ciò significa, come già evidenziato in precedenti decisioni della Sezione (tra cui T.A.R. Lazio, sez. I, 11 marzo 2004 n. 2368), che le operazioni di correzione dei temi sono state compiute da un’unica Commissione, composta, a norma degli artt. 13 e 14 dello stesso R.D. 1953/26, da cinque membri effettivi (e cinque membri supplenti), di cui un magistrato con funzioni di legittimità che la presiede, un professore universitario di materie giuridiche, un magistrato con funzioni di appello in servizio presso la Corte di appello di Roma, e due notai, anche se cessati dall’attività.<br />
Quanto poi alla “casuale” composizione della Commissione esaminatrice, è sufficiente ricordare che l’art. 27, comma 2, del citato decreto prevede che, nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l’esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato da un membro supplente, sicché sussiste la fungibilità del membro effettivo con uno qualsiasi dei membri supplenti senza la necessità di una specifica motivazione delle ragioni dell’impossibilità dell’esercizio delle funzioni da parte del titolare.<br />
La sostituzione è automatica e non richiede alcuna motivazione, in difformità da quanto previsto (in via generale) dall’art. 9, comma 5, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), a norma del quale i supplenti intervengono alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.<br />
Quella dell’art. 27 del R.D. 1953/26 si atteggia, dunque, quale norma speciale, inequivoca nella sua portata precettiva, e funzionale alle esigenze di speditezza della procedura concorsuale, come è stato evidenziato, in sede di esegesi giurisprudenziale, specialmente con riferimento all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, ed in particolare con riguardo all’art. 22, comma 5, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento della professione di avvocato), dal quale si desume il principio della fungibilità di ogni componente effettivo con qualsiasi membro supplente (in termini, tra le tante, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 11 giugno 2003 n. 3083; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 29 agosto 2002 n. 3755; Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2001 n. 4069, 20 novembre 2000 n. 6160 e 27 aprile 1984 n. 300).<br />
Tale principio di fungibilità dei membri della Commissione esaminatrice, ribadito dal Consiglio di Stato, seppure prevalentemente con pronunce adottate in sede cautelare, anche con riferimento al concorso notarile, merita condivisione: per l’effetto escludendosi la fondatezza delle doglianze al riguardo esposte dalla parte ricorrente.<br />
<b><br />
5.</b> Quanto al merito delle soluzioni prescelte dal ricorrente, giudicata dalla Commissione non sufficienti al fine di disporne l’ammissione alle prove orali, è il caso di rammentare che, dal momento che il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera dell’adito Giudice, del giudizio espresso dalla Commissione (con conseguente sostituzione del primo alla seconda), vale il principio che l’apprezzamento tecnico della Commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.<br />
Come più volte affermato (anche dalla Sezione), il giudizio della Commissione comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172).<br />
Pur essendosi cioè “superata l’equazione concettuale tra discrezionalità tecnica e merito, riservato all’amministrazione nella determinazione del regolamento di interessi più opportuno, e dunque insindacabile […], il limite del controllo giurisdizionale è dato comunque dal fatto che l’applicazione della norma tecnica non sempre si traduce in una legge scientifica universale, caratterizzata dal requisito della certezza […], ed anzi, quando contiene ‘concetti giuridici indeterminati’, dà luogo ad apprezzamenti tecnici ad elevato grado di opinabilità” (si confronti, in proposito, la sentenza 25 giugno 2004 n. 6209 di questa Sezione).<br />
Si dimostra, pertanto, infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa modalità di soluzione del tema oggetto di concorso (anche ove supportata dall’allegazione di pareri “pro veritate”), atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione.<br />
In altri termini, se, per un verso, l’indagine proposta porterebbe ad un completo rifacimento da parte del Tribunale del giudizio della commissione in sostituzione di questa (esito di certo non consentito alla luce degli evidenziati limiti sul sindacato del giudice amministrativo), per altro verso ciò che conta, in sede di valutazione degli elaborati svolti in una procedura per l’accesso ad una professione a numero chiuso, non è solamente la esattezza delle soluzioni giuridiche propugnate e prescelte, ma anche e soprattutto la modalità espositiva.<br />
Ove così non fosse, dovrebbe ammettersi che tutti i candidati estensori di elaborati recanti soluzioni corrette debbano necessariamente superare la prova concorsuale, il che non può sicuramente avvenire, posto che le finalità del concorso risiedono nella selezione dei migliori e non già di tutti coloro che dimostrino di saper comunque giungere a conclusioni esatte.<br />
<b><br />
6.</b> Viene poi in considerazione la censura con la quale parte ricorrente ha ipotizzato che la votazione (33) relativa alla prova avente ad oggetto il ricorso di volontaria giurisdizione non sia stata apposta in chiusura dell’elaborato, ma sul penultimo foglio, con riveniente – asserita – violazione della disposizione di cui all’art. 23 del R.D. 1953/1926.<br />
Tale profilo di censura ha formato oggetto, ad opera della Sezione, di specifica indagine istruttoria (disposta con ordinanza n. 780 del 20 giugno 2007): in esito alla quale si è avuto modo di appurare – come già indicato nell’ordinanza n. 3645/2007 (di reiezione della proposta istanza cautelare) l’assenza di elementi, anche di carattere meramente induttivo, idonei ad escludere che la valutazione del predetto elaborato non sia stata condotta dalla Commissione con correttezza e completezza.<br />
Nell’osservare come tali considerazioni siano state poi confermate anche dal Giudice d’appello (cfr. ordinanza della Sezione IV n. 5469 19 ottobre 2007), il quale ha avuto modo di rilevare che “in relazione alla apposizione del giudizio di inidoneità, che non sarebbe avvenuta sull’ultima pagina dell’elaborato” non è risultata “provata la incompletezza o scorrettezza della lettura”, non può esimersi il Collegio dal disattendere la censura all’esame.<br />
<b><br />
7.</b> Dato atto, alla luce di quanto precedentemente esposto, della infondatezza delle doglianze esaminate, ritiene nondimeno il Collegio che sia rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 166/2006.<br />
Il principio d’uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione non vieta in assoluto discipline differenziate, ma solo discriminazioni irragionevoli, con una presunzione di irrazionalità per le discriminazioni fondate su una delle categorie indicate nello stesso art. 3, per cui il principio di uguaglianza viene ad evolversi in principio di ragionevolezza delle leggi.<br />
Il principio di ragionevolezza esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate e coerenti rispetto al fine di pubblico interesse perseguito dal legislatore ed in tal modo costituisce un limite al potere discrezionale del legislatore impedendone un esercizio arbitrario.<br />
La verifica di ragionevolezza di una legge comporta l’indagine sui suoi presupposti di fatto, la valutazione della congruenza tra mezzi e fini e l’accertamento degli stessi fini ed il giudizio di costituzionalità si compie mediante comparazione tra norma costituzionale, norma della cui costituzionalità si dubita e terza norma ordinaria che funge da parametro di riferimento, nel senso che se la norma impugnata prevede una disciplina discriminatoria rispetto a quella contenuta nella norma di riferimento e non giustificata alla stregua del principio di ragionevolezza, tale norma è incostituzionale.<br />
In altri termini, l’organo legislativo, al quale spetta di compiere le scelte relative alla individuazione dei fini di utilità generale che con la legge si intendono perseguire, deve compiere un apprezzamento dei mezzi necessari per raggiungere i fini individuati che non sia inficiato da criteri illogici, arbitrari o contraddittori, altrimenti la norma è viziata da irragionevolezza ed è lesiva del principio di cui all’art. 3 della Costituzione nonché, quando incide sull’azione amministrativa, del canone di buon andamento di cui all’art. 97 della medesima Carta costituzionale.<br />
Nel caso di specie, l’art. 11 del D.Lgs. 166/2006 ha equiparato il giudizio di sufficienza a quello di idoneità, stabilendo che il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto di minimo di 35 punti a ciascuna delle tre prove scritte, ed ha imposto l’obbligo di motivazione per tutti i giudizi di non idoneità.<br />
La scelta del legislatore, quindi, è stata quella di rendere percepibile, attraverso una specifica motivazione, le ragioni della valutazione che, non attribuendo al candidato la votazione minima di 35 in ciascuna prova scritta, determina la non ammissione dello stesso alle prove orali.<br />
Il fine di utilità generale, che emerge chiaramente dalla norma, appare però perseguito, per quanto riguarda la fase transitoria, con mezzi illogici e contraddittori.<br />
L’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 166/2006 prevede che le relative disposizioni trovino applicazione con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio, vale a dire dal primo concorso bandito successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.<br />
Ne consegue, come in precedenza evidenziato, che un obbligo di motivazione non può ritenersi esistente nelle ipotesi, quale quella oggetto del presente giudizio, in cui il candidato abbia ricevuto una valutazione superiore a 30 per ciascuna delle tre prove scritte ma non tale da raggiungere il punteggio complessivo minimo di 105 in un concorso bandito prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 166/2006, sebbene le prove siano state valutate dopo tale data.<br />
Di qui, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, per violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione in quanto, una volta individuato quale fine di utilità generale un obbligo di motivazione per tutti i giudizi inferiori a 35 per singola prova, appare illogico e contraddittorio non prevedere la sua immediata applicazione, vale a dire la sua applicazione anche al concorso in itinere, ma differire nel tempo ad un concorso successivo l’entrata in vigore delle relative disposizioni.<br />
In altre parole, il Collegio rileva che:<br />
&#8211;	se è vero che l’imposizione di un obbligo di motivazione alla valutazione di non idoneità alle prove scritte del concorso per notaio rientra in una sfera insindacabile di discrezionalità legislativa,<br />	<br />
&#8211;	nondimeno, in presenza del positivo apprezzamento dal Legislatore stesso manifestato quanto all’introduzione dell’obbligo in discorso, non vi allora alcuna ragione per cui esso non trovi immediata applicazione (dimostrandosi, al contrario, illogico e contraddittorio il differimento della operatività della relativa previsione, volta al perseguimento di un fine di utilità generale, alla successiva tornata concorsuale).<br />	<br />
La rilevanza della dedotta questione di costituzionalità, quanto al giudizio in esame, viene in considerazione ove si consideri che, per effetto dell’eventuale annullamento della norma in sede di giudizio di legittimità costituzionale, verrebbe a determinarsi l’immediata applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 166/2006 (introduttive dell’obbligo di motivazione per tutti i giudizi di non idoneità), per cui sarebbe fondata la censura di difetto di motivazione dedotta dal ricorrente.<br />
In ragione di quanto sopra esposto, si presenta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui all’art. 11 D.Lgs. 166/2006 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio.<br />
Dispone conseguentemente il Collegio la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla questione.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I – interlocutoriamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe, così dispone:<br />
&#8211;	dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui all’art. 11 dello stesso D.Lgs. 166/2006 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio;<br />	<br />
&#8211;	dispone, per l’effetto, la sospensione del giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;<br />	<br />
&#8211;	ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2008, con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Antonino SAVO AMODIO – Presidente<br />
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore<br />
Mario Alberto DI NEZZA – Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-21-2-2008-n-1582/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 21/2/2008 n.1582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2007 n.1582</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-28-9-2007-n-1582/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-28-9-2007-n-1582/</guid>

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<p>sul contenuto del ricorso con riguardo al contenzioso elettorale Elezioni – Giudizio elettorale – Formulazione ricorso – Criteri. Nel contenzioso elettorale, il ricorrente deve, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità delle censure, delimitare con riferimenti precisi e concreti l’aria di incidenza delle proprie critiche, il numero (anche se approssimativo) delle</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul contenuto del ricorso con riguardo al contenzioso elettorale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Giudizio elettorale – Formulazione ricorso – Criteri.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel contenzioso elettorale, il ricorrente deve, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità delle censure, delimitare con riferimenti precisi e concreti l’aria di incidenza delle proprie critiche, il numero (anche se approssimativo) delle schede contestate e, comunque, l’influenza delle irregolarità commesse sulla genuinità dei risultati definitivi, non essendo assolutamente ammesse mere supposizioni o illazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul contenuto del ricorso con riguardo al contenzioso elettorale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 01582/2007 REG.SEN.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 679 del 2007, proposto da:<br />
<b>Nicola Costa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Medicina, con domicilio eletto in Genova, via I. D&#8217;Aste, 3/3 Sc. Ds.;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Genova</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>Giuseppe Detto Iosco Barbieri, Giovanna Drago, Giorgio Turbi, Antonietta Detta Etta Mozzoni, Salvatore Trotta, Aldo Carpi, Silvio Frangioni</b>, non costituiti in giudzio;<br />
per l&#8217;annullamento,previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
“della proclamazione degli eletti in parte qua, risultante dal verbale 31 maggio 2007 relativa alla consultazione elettorale amministrativa per l’elezione del Municipio IX Levante svoltosi nei giorni 27 – 28 maggio 2007”.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27/09/2007 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso depositato in data 25 luglio 2007 e notificato, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione il 1 agosto 2007, il sig. Nicola Costa ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, il provvedimento in epigrafe.<br />
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce, con unico articolato motivo, eccesso di potere, violazione di legge, illogicità manifesta, ingiustizia grave e manifesta, lamentando l’erronea attribuzione di voti che avrebbero inficiato l’ordine di classificazione dei candidati.<br />
All’udienza pubblica del 27 settembre 2007 il ricorso è passato in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso in esame è rivolto avverso la proclamazione degli eletti in parte qua, risultante dal verbale 31 maggio 2007 relativa alla consultazione elettorale amministrativa per l’elezione del Municipio IX Levante svoltosi nei giorni 27 – 28 maggio 2007”.<br />
Il ricorso è inammissibile.<br />
Il ricorrente, invero, classificatosi secondo dei non eletti denuncia genericamente una serie di irregolarità che a suo dire avrebbero inficiato la regolarità delle procedure elettorali.<br />
Tuttavia il ricorrente non fornisce neppure un generico elemento di prova tale da consentire di ritenere che le denunciate irregolarità abbiano potuto inficiare il risultato elettorale, e determinare la propria elezione. <br />
Infatti, il ricorrente insta in via istruttoria per la riapertura delle buste e per il ricomputo delle schede delle sezioni 590, 596, 604, 605, 606, 621, 622, 628, 629, 630, 631, 637, 642, 646, 652, 420. <br />
Si tratta di una richiesta che conferma ulteriormente il carattere esplorativo del ricorso.<br />
Sul punto la giurisprudenza è molto chiara:”nel contenzioso elettorale , il ricorrente deve, pena l&#8217; inammissibilità del ricorso per la genericità delle censure, delimitare in qualche modo, con riferimenti precisi e concreti, l&#8217;area di incidenza delle proprie censure, il numero (anche se approssimativo) delle schede contestate e, comunque, l&#8217;influenza derivante sui risultati dalle irregolarità commesse e sulla genuinità dei risultati così come definitivamente conteggiati, non essendo ammesse in ogni caso supposizioni od illazioni secondo cui erronee trascrizioni potrebbero aver compromesso la rispondenza dei voti attribuiti alla volontà del corpo elettorale , senza nemmeno riportare un minimo di effetti di tale irregolarità” (TAR Liguria, sez. II, 22 novembre 2002 n. 1116.<br />
In conclusione il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Non si fa luogo a liquidazione delle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Nulla per le spese. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27/09/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore<br />
Angelo Vitali, Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/09/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2007 n.1582</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-22-5-2007-n-1582/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-22-5-2007-n-1582/</guid>

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<p>Pres.Angelo De Zotti &#8211; Est.Angelo Gabbricci sulla nozione di quiete pubblica e sulla prevalenza rispetto a interessi economici contrapposti Industria e commercio &#8211; Attivita&#8217; commerciale – Nozione di quiete pubblica – Prevalenza del diritto alla quiete pubblica sugli interessi economici contrastanti. La quiete pubblica – intesa come limite di compatibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-22-5-2007-n-1582/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2007 n.1582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-22-5-2007-n-1582/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2007 n.1582</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Angelo De Zotti &#8211; <i>Est.</i>Angelo Gabbricci</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di quiete pubblica e sulla prevalenza rispetto a interessi economici contrapposti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio &#8211; Attivita&#8217; commerciale – Nozione di quiete pubblica – Prevalenza del diritto alla quiete pubblica sugli interessi economici contrastanti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La quiete pubblica – intesa come limite di compatibilità delle emissioni sonore, prodotte da una fonte determinata, con uno specifico ambito territoriale, in relazioni alle caratteristiche di questo, secondo un criterio di media tollerabilità &#8211; costituisce un bene collettivo, il quale si va facendo vieppiù scarso, rispetto al passato, anche nelle ore notturne: e poiché questo è il periodo della giornata che la massima parte della popolazione dedica al riposo, è evidente che, con l’incremento dei rumori, per questa sono aumentati disagi fisici e psicologici che, non di rado, sfociano in malattie vere e proprie. La quiete costituisce, dunque, una condizione necessaria affinché sia garantita la salute, che deve essere tutelata “come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività” (art. 32 Cost.) dagli Enti pubblici competenti.</p>
<p>Il diritto alla quiete, come espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale certamente sugli interessi economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo (come nel caso) un’attività economica di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone viceversa sulla collettività circostante i pregiudizi; egualmente, tale diritto prevale su quello che, nel presente ricorso, viene definito l’interesse della “gioventù utente” ad “aggregarsi” durante la notte in luoghi pubblici, sia perché la socializzazione può svolgersi anche in altro orario, sia, più realisticamente, perché quella ben può riunirsi, durante le ore notturne, in luoghi in cui non interferiscono con le altrui esigenze di riposo, mentre, ovviamente, non è vero l’opposto.</p>
<p>Un assembramento composto da decine di giovani, riuniti a scopo ricreativo, determini oggettivamente, secondo esperienza e ragionevolezza, una fonte di rumore, variabile ma comunque ponderosa, la quale, soprattutto in orario notturno, può sicuramente impedire il riposo di quanti, pur senza avere una particolare sensibilità, costì risiedono, anche a svariate decine di metri, determinando così un concreto pregiudizio per la quiete pubblica, che l’Amministrazione comunale è tenuta a rimuovere, avvalendosi degli strumenti più opportuni, secondo valutazioni di convenienza ed adeguatezza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br /> terza Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Angelo De Zotti		Presidente<br />	<br />
Marco Buricelli		Consigliere<br />	<br />
Angelo Gabbricci		Consigliere, relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio, introdotto con il ricorso n. 1224/2006, proposto da “<br />
<b>Bar Paninoteca Dal Colle di Genovese Enrico &#038; C</b>.” <b>S.a.s</b>., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa dall’avv. M.L. Tezza, con domicilio eletto in Venezia Mestre, via Cavallotti 22, presso lo studio dell’avv. F. Zambelli;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Verona</b>, in persona del sindaco <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso dall’avv. F. Volpe, con domicilio eletto in Venezia, S. Marco 2959, presso lo studio dell’avv. M. De Giudici;<br />
A. per l’annullamento dell’ordinanza 21 marzo 2006, n. 3376, notificata in data 3 aprile 2006, con la quale il dirigente del Settore commercio ed attività produttive del Comune di Verona ha disposto che la ditta Bar Paninoteca Dal Colle di Genovese Enrico &#038; C. S.a.s., avrebbe effettuato la chiusura dell’esercizio non oltre le ore 24 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello della notifica;<br />
B. per il risarcimento del danno sofferto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’ atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi nella pubblica udienza del 1 febbraio 2007 &#8211; relatore il consigliere avv. A. Gabbricci &#8211; l’avv. Bertoldi in sostituzione di Tezza per la ricorrente;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il bar – paninoteca Dal Colle svolge la sua attività di somministrazione di alimenti e bevande in una piazza di Verona.<br />
Nel 2004 e nel 2005, dopo le lagnanze dei vicini, che lo segnalavano come fonte di disturbo nelle ore notturne, furono svolti alcuni successivi controlli dalla locale polizia municipale, la quale confermò le proteste.<br />
Nel giugno 2005, pertanto, il Comune informò l’interessato che era stato avviato il procedimento per la modifica dell’orario d’apertura, poiché era stato accertato che, in orario serale e notturno, “i numerosi avventori che affollano l’esercizio e che stazionano all’esterno dello stesso, provocano una situazione di rumorosità tale da pregiudicare il riposo delle persone”.<br />
Dal Colle inviò le proprie deduzioni indicando alcune misure utili; e, sebbene all’inizio del mese di agosto una relazione della polizia municipale avesse confermato la persistenza del disturbo, l’Amministrazione, con la nota 25 agosto 2005 del Settore commercio, decise di sospendere il procedimento, la cui ripresa venne correlata all’efficacia delle misure, adottate allo scopo sia di prevenire ogni situazione di disturbo, causata “da vociare, schiamazzi, riproduzioni musicali nell’area circostante il pubblico esercizio”, sia, inoltre, di “eliminare il disturbo ed il disagio arrecato ai vicini”. Erano altresì impartite alcune prescrizioni (ridurre a livelli da non arrecare disturbo il volume dell’impianto musicale, che avrebbe dovuto essere spento alle 24, e “conferire l’incarico a personale di sorveglianza affinché provveda a mantenere il tono delle conversazioni dei clienti all’esterno del locale su toni moderati”) rappresentando come l’inosservanza delle stesse avrebbe comportato l’immediata adozione del provvedimento, senza ulteriori avvisi.<br />
Alla fine di settembre 2005, la polizia municipale segnalò al settore commercio che un nuovo sopralluogo aveva rivelato come la situazione fosse sostanzialmente immutata: per cui, con l’ordinanza n. 88, emessa <i>ex</i> art. 54, III comma, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e comunicata il 24 ottobre 2005, il sindaco di Verona ordinò alla Dal Colle di provvedere, per un periodo di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, “alla chiusura dell’esercizio non oltre le ore 24 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica”, con l’ulteriore precisazione che, se tale provvedimento si fosse rivelato insufficiente ad assicurare il rispetto e la tutela della pubblica tranquillità, si sarebbero adottate ulteriori limitazioni dell’orario.<br />
Appena scaduto il termine d’efficacia, il Settore commercio, richiamata l’ordinanza sindacale, avviò, con nota 23 dicembre 2005, il procedimento per la riduzione in via definitiva dell’orario, cui seguirono le nuove osservazioni della ditta interessata, pervenute il giorno 11 gennaio 2006.<br />
Peraltro, la polizia municipale trasmise, negli stessi giorni, un’ulteriore relazione di servizio, riferita ad un sopralluogo del 20 gennaio, in cui fu evidenziato “il riacutizzarsi”, dopo che l’ordinanza aveva esaurito i suoi effetti, “della situazione di disturbo”.<br />
Così, infine, il dirigente del settore adottò l’ordinanza 21 marzo 2006, n. 376, la quale reiterò le limitazioni all’orario d’apertura fissate nella precedente ordinanza sindacale, questa volta però senza alcun termine finale d’efficacia.<br />
Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato con il ricorso in esame; il Comune di Verona si è costituito in giudizio, concludendo per la reiezione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.1. Il primo motivo è rubricato nella violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento, nonché degli artt. 7 e 10 della l. 241/90, e nel vizio di carenza di motivazione.<br />
La censura s’incentra sull’avviso datato 23 dicembre 2005, con cui è stato avviato il procedimento, conclusosi con  il provvedimento impugnato.<br />
Anzitutto, questo sarebbe stato formato prima che la precedente ordinanza sindacale avesse cessato i suoi effetti, e, comunque, senza attendere un ragionevole intervallo di tempo, in cui svolgere le opportune verifiche; inoltre, lo stesso avviso mancherebbe dei contenuti necessari, poiché non indicherebbe le norme applicabili, non chiarirebbe i presupposti e non richiamerebbe alcun accertamento compiuto.<br />
Esso si limiterebbe, invece, a far riferimento alla cessata ordinanza, peraltro emessa a termine, in presenza di una situazione d’urgenza: e volerla confermare, solo perché scaduta, sarebbe palesemente illegittimo ed inficerebbe il provvedimento definitivo per sviamento.<br />
L’unico accertamento eseguito dal Comune sarebbe peraltro avvenuto dopo l’avvio del procedimento, e senza la partecipazione dell’interessato, i cui scritti difensivi, depositati nel corso dello stesso procedimento, non sarebbero stati presi minimamente in considerazione.<br />
1.2. Il secondo motivo è poi rubricato nell’istruttoria carente, insufficiente ed incongrua: il provvedimento, infatti, si fonderebbe su di un unico sopralluogo, svolto un sabato, intorno alle ore 0.40, e perciò del tutto insufficiente a giustificare limitazioni così ampie, e per l’intero fine settimana.<br />
D’altro canto (III motivo di ricorso: travisamento dei presupposti, motivazione incongrua e carente, sviamento) nel relativo verbale si esporrebbe che, “in seguito ad accertamenti effettuati (…) nel fine settimana sono tornati a manifestarsi i fenomeni di disturbo in tutta la loro pesantezza riproponendo pertanto il disagio patito da parte dei residenti”.<br />
Viceversa, secondo la Dal Colle, durante quel sopralluogo non sarebbe stato appurato nulla di simile, ma soltanto che il pubblico  esercizio era “gremito di avventori”, e “pressoché continuo era il via vai della clientela che si alternava da e per il locale, prevalentemente per servirsi di bevande che poi venivano consumate all’esterno”; qui s’intratteneva “una trentina di persone il cui conversare si diffondeva a distanza risultando udibile anche dal lato opposto della piazza”.<br />
Tale situazione non sarebbe idonea ad integrare un disturbo per la quiete pubblica, e, in ogni caso, non potrebbe essere imputata all’esercizio della ricorrente.<br />
1.3. Il quanto motivo è compendiato nell’omessa applicazione della normativa in materia d’inquinamento acustico, nel difetto d’istruttoria e di motivazione. <br />
Il pubblico esercizio <i>de quo</i>, come già detto, si trova in una piazza, in zona classificata tra le aree ad intensa attività umana, per le quali il d.P.C.M. 1 marzo 1991 ha previsto un livello sonoro pari a 65 decibel nelle ore diurne e 55 decibel in quelle notturne.<br />
Così, secondo la ricorrente, il Comune di Verona avrebbe dovuto svolgere indagini tecniche e fonometriche per rilevare l’eventuale superamento dei limiti fissati dal decreto, ovvero dall’eventuale piano comunale approvato.<br />
Viceversa, l’ordinanza non contiene alcun riferimento a tali valori, ovvero ad un qualsiasi metodo di misurazione del livello sonoro: non sarebbe stata svolta alcuna oggettiva indagine tecnica, e tutto si ridurrebbe all’apprezzamento soggettivo di due vigili, per i quali le conversazioni degli astanti sarebbero state udibili anche dal lato opposto della piazza, senza neppure tener conto dei rumori di fondo, conseguenza anche del traffico veicolare.<br />
1.4. Nel V motivo le censure si riferiscono all’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 5 della l.r. 14 aprile 1994, n. 40, la quale disciplina i criteri per la determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande: disposizioni poste espressamente a fondamento del provvedimento impugnato.<br />
Invero, l’art. 4, in particolare, impone al sindaco, nella determinazione degli orari dei detti esercizi, di “assicurare, all’esterno come all’interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica”.<br />
Orbene, nella fattispecie la rumorosità lamentata non sarebbe ricollegabile all’esercizio, e ciò emergerebbe dalla relazione di sopralluogo, nella quale si fa riferimento alle persone presenti all’esterno del locale, una trentina, “il cui conversare si diffondeva a distanza”.<br />
Ora, rileva la ricorrente, la piazza dove si affaccia il locale è un luogo di sosta ed incontro del quartiere: la presenza costì di un locale potrà anche costituire un ulteriore motivo d’incontro, ma non per questo “può imputarsi ad un bar la causa del disturbo provocato dalle persone che si trovano per chiacchierare negli spazi prospicienti”.<br />
Inoltre, seguita il ricorso, l’ordine pubblico, cui si deve avere riguardo, ai sensi del citato art. 5 per valutare l’opportunità dì modificare l’orario, “è esclusivamente quello riferibile agli spazi concessi (interni o esterni) ai locali”; la tutela dell’ordine pubblico al di fuori di spazi opportunamente autorizzati “è infatti di stretta competenza degli organi a ciò preposti”, e non si può certo attribuire ad un privato la responsabilità e l’obbligo di vigilanza sull’ordine di spazi pubblici.<br />
1.5. Nel VI motivo – eccesso di potere per sviamento – si rileva poi come i comportamenti perseguiti con il provvedimento impugnato sono vietati e sanzionati dalle norme in materia di polizia urbana, che al Comune spetta di far osservare attraverso la polizia municipale e non delegando tali compiti ai gestori dei pubblici esercizi: questi, dunque, non possono essere pregiudicati dalla negligenza con cui l’Amministrazione svolge le sue funzioni istituzionali.<br />
1.6. Il VII motivo censura poi il provvedimento per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, nonché di quello dell’adeguatezza, e per omessa comparazione degli interessi.<br />
La chiusura alle 24.00, anziché alle 2.00, determina per la Dal Colle la lesione del suo diritto ad esercitare la propria attività commerciale, ed è sproporzionata rispetto al risultato da conseguire.<br />
Il provvedimento non considera cioè minimamente “l’interesse di tutta quella gioventù utente (ma non solo) del locale della ditta ricorrente nella fascia serale dalle 24.00 alle 02.00”.<br />
Il provvedimento medesimo sarebbe poi eccessivo anche con riferimento all’accadimento che lo fonda: e, cioè, il rumore provocato dalla conversazione di una trentina di persone, occasionalmente accertato in una sola occasione.<br />
1.7. Infine, nell’ultimo motivo (sviamento di potere per difetto del presupposto costituito dal pubblico interesse; mancata ponderazione degli interessi; travisamento ed insussistenza dei presupposti di fatto) si rileva, anzitutto, come il potere d’ordinanza debba essere finalizzato alla tutela di un interesse pubblico, che peraltro non sarebbe qui possibile individuare.<br />
Inoltre, non si potrebbe neppure circoscrivere un ipotetico interesse privato (cui pure l’ordinamento appresta altri strumenti di tutela contro le immissioni pregiudizievoli) pretesamente danneggiato dall’attività svolta, fra le 24.00 e le 2.00, dalla ricorrente, la quale s’è anche accollata una serie d’interventi, con cui sono stati eliminati i problemi di rumorosità, lamentati da alcuni condomini; interventi pienamente efficaci, visto che, dopo la scadenza dell’ordinanza sindacale, non è pervenuta alcuna lamentela dai condomini.<br />
Infine, la ricorrente sottolinea come il locale rappresenti un punto di aggregazione per i giovani &#8211; titolari di interessi pubblici che vanno anch’essi considerati &#8211;  ed idoneo a conferire vitalità alla piazza, come sarebbe confermato da alcuni residenti nell’area.<br />
2.1. Orbene, è anzitutto opportuno sottolineare, in termini generali, come la quiete pubblica – intesa come limite di compatibilità delle emissioni sonore, prodotte da una fonte determinata, con uno specifico ambito territoriale, in relazioni alle caratteristiche di questo, secondo un criterio di media tollerabilità &#8211; costituisca un bene collettivo, il quale si va facendo vieppiù scarso, rispetto al passato, anche nelle ore notturne: e poiché questo è il periodo della giornata che la massima parte della popolazione dedica al riposo, è evidente che, con l’incremento dei rumori, per questa sono aumentati disagi fisici e psicologici che, non di rado, sfociano in malattie vere e proprie.<br />
La quiete costituisce, dunque, una condizione necessaria affinchè sia garantita la salute, che deve essere tutelata “come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività” (art. 32 Cost.) dagli Enti pubblici competenti, tra cui certamente i Comuni: e se questi ne hanno il dovere, certamente i cittadini hanno a loro volta un interesse, variamente azionabile, a che le Amministrazioni reprimano quei comportamenti che pregiudicano la quiete pubblica e, per la conseguenza, la salute di un numero indeterminato di persone. <br />
2.2. Il diritto alla quiete, come espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale certamente sugli interessi economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo (come nel caso) un’attività economica di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone viceversa sulla collettività circostante i pregiudizi; egualmente, tale diritto prevale su quello che, nel presente ricorso, viene definito l’interesse della “gioventù utente” ad “aggregarsi” durante la notte in luoghi pubblici, sia perché la socializzazione può svolgersi anche in altro orario, sia, più realisticamente, perché quella ben può riunirsi, durante le ore notturne, in luoghi in cui non interferiscono con le altrui esigenze di riposo, mentre, ovviamente, non è vero l’opposto.<br />
3.1. Tanto stabilito, si può passare all’esame della fattispecie concreta e, così, ad uno dei profili di maggior rilievo, che concerne la carenza dell’istruttoria svolta prima di emettere il provvedimento gravato: ciò che, in qualche misura, la Sezione aveva inizialmente riconosciuto, ad un primo sommario esame, nell’ordinanza 539/06, con la quale aveva sospeso il provvedimento impugnato.<br />
Orbene, riconsiderando la fattispecie, il Collegio deve invece convenire con le difese dell’Amministrazione che l’accertamento svolto nel gennaio 2006 non costituisce un controllo isolato, che sarebbe di per sé inidoneo a fondare il provvedimento, quanto invece l’ultima di una serie di verifiche, svolte nell’arco di circa due anni, di cui si è dato conto nella precedente esposizione, e che avevano condotto sempre al medesimo risultato: e, cioè, che, nel periodo d’interesse, il bar Dal Colle ha costituito, direttamente o indirettamente una rilevante fonte di disturbo per gli abitanti della zona.<br />
In altri termini, dunque, il provvedimento impugnato si fonda su di un’istruttoria convenientemente approfondita, la quale ha condotto a risultati omogenei e coerenti, che costituiscono a loro volta presupposto idoneo per la decisione assunta dall’Amministrazione comunale.<br />
3.2. Non pare poi revocabile in dubbio che un assembramento composto da decine di giovani, riuniti a scopo ricreativo, determini oggettivamente, secondo esperienza e ragionevolezza, una fonte di rumore, variabile ma comunque ponderosa, la quale, soprattutto in orario notturno, può sicuramente impedire il riposo di quanti, pur senza avere una particolare sensibilità, costì risiedono, anche a svariate decine di metri, determinando così un concreto pregiudizio per la quiete pubblica, che l’Amministrazione comunale è tenuta a rimuovere, avvalendosi degli strumenti più opportuni, secondo valutazioni di convenienza ed adeguatezza.<br />
Uno tra questi è indubbiamente, come rileva la stessa ricorrente, la repressione dei comportamenti di disturbo, nel momento in cui gli stessi si verifichino, <br />
Ciò, peraltro, non esclude che a questi interventi si possa aggiungere un’attività preventiva, per comune esperienza assai più efficace in tali situazioni: e la riduzione dell’orario notturno di un pubblico esercizio, operante nell’area in cui tali rumorosi assembramenti si verificano, costituisce in tal senso uno strumento adeguato, una volta che sia stato stabilito un nesso causale tra questi ed il locale, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe.<br />
3.3. Quest’ultimo, è, in effetti, un aspetto che va in particolare sottolineato: diversamente da quanto il ricorso sembra prospettare, il provvedimento che limita l’orario di apertura, non ha un contenuto sanzionatorio, per cui è insignificante stabilire se il gestore abbia operato o meno nel rispetto degli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti: ciò che rileva, invece, è se la riduzione d’orario possa ragionevolmente comportare un significativo e persistente beneficio per la quiete pubblica, in misura tale da essere prevalente rispetto al sacrificio richiesto al privato.<br />
3.3. Ora, nella fattispecie, non pare possibile dubitare dell’esistenza di tale nesso causale, se si esaminino le relazioni dei sopralluoghi svolte.<br />
Da queste risulta infatti che gli avventori acquistavano, anche a più riprese, presso il bar Dal Colle cibi e bevande, che poi consumano all’esterno, nell’immediata prossimità dello stesso.<br />
È dunque evidente che gli assembramenti sono, se non causati in via esclusiva, comunque oggettivamente agevolati ed incentivati dalla presenza del locale: per cui è del tutto ragionevole supporre che, a partire dall’ora di chiusura dell’esercizio, gli stessi si sciolgano o almeno si riducano celermente, riportando così le emissioni sonore pregiudizievoli entro limiti di tollerabilità.<br />
Pertanto, la limitazione dell’orario appare pienamente giustificata, né il sacrificio imposto alla Dal Colle appare eccessivo, dato che le è stato comunque permesso di continuare ad operare fino alle prime ore della notte.<br />
3.4. D’altronde, il Collegio non ritiene che la determinazione assunta dall’Amministrazione sia in qualche misura preclusa dalle norme citate dalla ricorrente.<br />
Invero, l’art. 4 della citata l.r. 40/94 dispone che, nella determinazione degli orari, per gli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, l’Autorità comunale deve assicurare, “all’esterno come all’ interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica”; inoltre, il seguente art. 5 stabilisce che possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico.<br />
Ora, non v’è dubbio che la verifica strumentale del superamento dei livelli di rumore, previsti per una determinata zona, realizzi presuntivamente una violazione della quiete pubblica, e che ciò consenta all’autorità comunale di disporre per ciò soltanto una limitazione agli orari d’apertura dei locali.<br />
Ciò non significa, peraltro, che tale verifica sia la condizione necessaria per disporre restrizioni d’orario nell’interesse della salute collettiva (cui, come detto, la quiete pubblica è strettamente correlata) vuoi perché la norma non pone espressamente tale condizione, vuoi perché, comunque, il relativo potere è agevolmente derivabile dal disposto dell’ art. 5, non potendosi evidentemente negare che nella materia siano presenti specifici profili d’interesse pubblico.<br />
È evidente che la mancanza di tali verifiche dovrà essere colmata da un’appropriata attività istruttoria, che accerti comunque la lesione degli interessi tutelati, e che, in specie, come già osservato, si può ritenere certamente convenientemente effettuata.<br />
3.5. Resta così soltanto da considerare il primo motivo di ricorso, riferito al procedimento svolto.<br />
La censura, peraltro, tende in qualche modo ad identificare l’avviso di avvio del procedimento con il provvedimento conclusivo, laddove ciò che conta, ai fini della legittimità dell’azione amministrativa, è che quest’ultimo non sia stato assunto immediatamente dopo la precedente ordinanza sindacale, e sia stato preceduto da verifiche, svolte dopo che quella aveva esaurito i suoi effetti come nel caso è accaduto: d’altronde, non è revocabile in dubbio che il momento, in cui l’avviso d’avvio è stato emesso, non ha in sé pregiudicato i diritti partecipativi dell’interessato, già da lungo tempo a piena conoscenza della situazione esistente.<br />
4. In conclusione, il ricorso va integralmente respinto: l’incertezza, anche in giurisprudenza, delle questioni trattate, costituisce comunque motivo sufficiente per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di lite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.<br />
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 1 febbraio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-22-5-2007-n-1582/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2007 n.1582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1582</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-15-4-2005-n-1582/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-15-4-2005-n-1582/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1582</a></p>
<p>Pres. G. Giambartolomei – Est. G. Adamo Consorzio Stadium (avv. F. Titomanlio, R. Titomanlio, F. Biga) c. Comune di Bari (avv. R. Verna, V.A. Pappalepore). rientra nella cognizione del g.a. la controversia avente ad oggetto l&#8217;annullamento di ufficio dell&#8217;atto di riconoscimento della revisione prezzi rispetto ad un appalto di lavori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-15-4-2005-n-1582/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-15-4-2005-n-1582/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1582</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Giambartolomei – Est. G. Adamo<br />  Consorzio Stadium (avv. F. Titomanlio, R. Titomanlio, F. Biga) c. Comune di Bari (avv. R. Verna, V.A. Pappalepore).</span></p>
<hr />
<p>rientra nella cognizione del g.a. la controversia avente ad oggetto l&#8217;annullamento di ufficio dell&#8217;atto di riconoscimento della revisione prezzi rispetto ad un appalto di lavori pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Appalto di lavori pubblici – Revisione prezzi – Riconoscimento – Provvedimento – Annullamento di ufficio – Cognizione – Spetta al giudice amministrativo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui un appaltatore chieda che sia rimosso il provvedimento di annullamento di ufficio, in modo che sia reintegrata la posizione di diritto soggettivo conseguente al riconoscimento della sua pretesa alla revisione prezzi della quale era titolare anteriormente a detto provvedimento, l’azione demolitoria, a tutela del proprio interesse legittimo, non può che essere oggetto di un giudizio amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori<b><br />
GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI 	 PRESIDENTE<br /> <br />
ANTONIO PASCA				 COMPONENTE<br /> <br />
GIUSEPPINA ADAMO			 COMPONENTE, Rel.																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1958 del 2002, proposto da<br />
<b>Consorzio Stadium</b>, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., ing. Michele Matarrese, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Titomanlio, dall’avv. Raffaele Titomanlio e dall’avv. Francesco Biga, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. Francesco Biga, via Abate Gimma n. 59,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Bari</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Renato Verna e dall&#8217;avv. Vito Aurelio Pappalepore ed elettivamente domiciliato in Bari, via De Rossi n. 16, presso lo studio del secondo,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884, notificata il 30 settembre 2002, e di ogni altro atto presupposto, preparatorio o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;<br />viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />visti gli atti tutti della causa;<br />udita alla pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Giuseppina Adamo, e uditi, altresì, l&#8217;avv. Biga e l&#8217;avv. Micaela De Stasio, in sostituzione dell’avv. Pappalepore.<br />Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Comune di Bari, con deliberazione 12 ottobre 1987 n. 1434, affidava al Consorzio Stadium la realizzazione del nuovo stadio, sito in via Torrebella.<br />Nell&#8217;atto di concessione, n. 11483 del 23 marzo 1988, erano pattuite le date del 28 marzo 1989 e 4 settembre 1989 per la consegna, rispettivamente, dell&#8217;impianto sportivo con le aree esterne e della costruzione della copertura con gli impianti elettrici e tecnologici.<br />Il Comune di Bari, in seguito, con deliberazione 13 ottobre 1989 n. 1610, di proroga dei termini scaduti, modificava i detti termini, rispettivamente, al 12 ottobre 1989 e al 19 marzo 1990, specificando che tale dilazione non comportava alcun riconoscimento di eventuali pretese al Consorzio. Con ulteriori deliberazioni n. 1611/1989, n. 1613/1989 e n. 1615/1989, il detto Comune approvava la seconda e la terza perizia di variante, nonché l&#8217;unificazione dei termini al 19 marzo 1990.<br />Le suindicate deliberazioni, sottoposte all&#8217;organo regionale di controllo, venivano approvate nella seduta del 3 gennaio 1990, &#8220;subordinatamente alla stipulazione con il Consorzio concessionario di nuovi, distinti atti accessori modificativi, che, pur se collegati funzionalmente al rapporto concessorio già esistente, non possono e non debbono comportare un maggiore onere finanziario, oltre al costo dei lavori previsto nelle predette perizie, a carico del bilancio comunale e comunque a carico del pubblico erario per le revisioni prezzi&#8221;.<br />Con atto convenzionale accessorio n. 13881 del 12 gennaio 1990, quindi il Consorzio disponeva, all&#8217;articolo 2, l&#8217;espressa rinuncia ad ogni consequenziale forma di compenso e/o al risarcimento comunque connessi all&#8217;eventuale revisione dei prezzi.<br />Avverso la decisione del Comitato di controllo, tuttavia, il Consorzio proponeva ricorso dinanzi a questo Tribunale, che, con sentenza 16 maggio 1992 n. 296, lo accoglieva, ritenendo illegittimo il controllo del CORECO poiché controllo atipico in relazione al visto condizionato.<br />Il Comune, pur liquidando al Consorzio la somma prevista a titolo di compenso revisionale, proponeva appello al Consiglio di Stato, che lo accoglieva, con decisione 30 giugno 1997 n. 755 della quinta sezione.<br />Il Comune allora, con deliberazione 22 luglio 1999 n. 1086, approvava il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, nonché la relazione aggiuntiva sulla revisione dei prezzi del 12 dicembre 1998, disponendo di procedere al recupero della maggior somma corrisposta a titolo di acconto a favore del Consorzio Stadium, aggiornata con gli interessi medio tempore maturati. Tale atto veniva impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il gravame veniva accolto, con decreto 24 maggio 2002, su parere del Consiglio di Stato, prima sezione, 27 febbraio 2002 n. 1238/01. In particolare, veniva osservato che &#8220;dalla decisione surricordata [n. 755/1997] non derivava automaticamente l&#8217;obbligo di negare la revisione prezzi per la parte relativa alle perizie di variante, ma l&#8217;obbligo di rivalutare tutta la situazione per giungere ad un&#8217;autonoma determinazione improntata ad una valutazione globale degli aspetti patrimoniali complessivi della vicenda. Ne consegue che l&#8217;aver posto la decisione del Consiglio di Stato come presupposto unico del diniego, quasi che venisse in rilievo l&#8217;adozione di un atto dovuto in tutti i suoi contenuti, inficia la legittimità del provvedimento sotto il profilo dell&#8217;erroneità del presupposto e del difetto di motivazione&#8230; Resta naturalmente salvo il potere dell&#8217;Amministrazione comunale di rivalutare interamente la vicenda per giungere ad autonome, impregiudicate, determinazioni in senso negativo o positivo, in conformità delle disposizioni e delle linee emergenti dal giudicato e della giurisprudenza che all&#8217;epoca regolavano il rapporto contrattuale”.<br />Il Comune, pertanto, con la delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884, per una serie di ragioni che il Consorzio contesta, ha confermato il diniego di revisione prezzi per le varianti.<br />Il Consorzio Stadium impugna il suddetto atto, deducendo i seguenti motivi:<br />1) carenza di potere;<br />2 ) violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241;<br />3) eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione; omesso esperimento di istruttoria in merito al contenuto del provvedimento;<br />4) violazione dell&#8217;articolo 2 della legge 22 febbraio 1973 n. 37. <br />Si é costituito il Comune di Bari, che ha contestato le tesi attoree.<br />Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie difese in successive memorie e all’udienza pubblica del 3 marzo 2005, alla quale la causa è stata riservata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che il Comune abbia agito in carenza di potere: l’Ente, infatti, non avrebbe potuto revocare (implicitamente) un atto (delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156), che aveva già esaurito i suoi effetti, attraverso la liquidazione della somma dovuta a titolo di revisione prezzi, e porre nel nulla un diritto soggettivo definitivamente soddisfatto; sicché, in questa prospettiva, la medesima istante dubita della giurisdizione del TAR.<br />Il motivo non ha pregio.<br />A tal fine è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte di cassazione, che si è occupata espressamente della questione.<br />Essa ha chiarito che competente a giudicare della legittimità dell&#8217;atto amministrativo che abbia annullato uno precedente che avesse riconosciuto o attribuito un diritto soggettivo è il giudice amministrativo e non il giudice ordinario, in quanto il soggetto, la cui posizione soggettiva é incisa dall’atto di autotutela, nell’esercizio dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione, è portatore di un interesse legittimo all&#8217;annullamento dell&#8217;atto che tale situazione ha modificato; sicché, di conseguenza, quando sostanzialmente il soggetto chieda che sia rimosso il provvedimento di annullamento, in modo che sia reintegrata quella posizione di diritto soggettivo conseguente al riconoscimento della sua pretesa alla revisione prezzi della quale era titolare anteriormente a detto provvedimento, l’azione demolitoria, a tutela appunto del proprio interesse legittimo, non può che essere oggetto di un giudizio amministrativo (Cassazione civile, Sez. un., 6 novembre 1991, n. 11852).<br />Ciò trova in effetti ragione nel fatto che la potestà esercitata con l’atto di autotutela è la medesima da cui è scaturito l’atto ritirato.<br />Né è possibile opporre in generale che l’autotutela debba arrestarsi dinanzi alle posizioni di diritto soggettivo del privato. Le argomentazioni dell’istante, relative a tale aspetto, in effetti, generalizzano (riferendole agli atti di secondo grado) posizioni dottrinarie (invero piuttosto discusse, anche alla luce dell’art. 11, IV comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241) che riguardano esclusivamente la revoca (considerata spesso in una delle sue accezioni, corrispondente alla c.d. “abrogazione”, alla revisione, più che al riesame, secondo il linguaggio di altri autori), definita come il provvedimento capace di far venir meno il perdurare degli effetti (quindi ex nunc) di un precedente atto; quest’ultimo stesso, perciò, ovviamente è, di necessità, un atto ad efficacia prolungata, perdurante al momento del ritiro.<br />L’efficacia ex nunc della revoca è direttamente collegata al presupposto della stessa, consistente in una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico, come attualmente viene percepito, ovvero del merito del provvedimento. E’ chiaro dunque che il medesimo ragionamento, propriamente riferito alla revoca, non è applicabile all’ipotesi in esame in cui la delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884 ha rivalutato interamente la vicenda del compenso revisionale relativo ai lavori effettuati durante il periodo di proroga. La Giunta municipale, reiterando, alla stregua del parere del Consiglio di Stato, prima sezione, 27 febbraio 2002 n. 1238/01, il procedimento che era sfociato nella deliberazione 22 luglio 1999 n. 1086- annullata con decreto 24 maggio 2002 (emesso sulla base del citato parere e in esito al ricorso straordinario proposto dal Consorzio) “sotto il profilo dell&#8217;erroneità del presupposto e del difetto di motivazione”, in quanto il Comune aveva posto la decisione del Consiglio di Stato n. 755/1997 come presupposto unico del diniego della revisione prezzi- è giunta alla conclusione che non sussistevano i presupposti per la detta revisione prezzi, determinando così anche, quale pratico effetto, l’annullamento della delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156 che tale revisione aveva invece accordato.<br />Alla luce di tale costruzione, perde consistenza l’ulteriore argomento della ricorrente, la quale insiste sul fatto che non solo il diritto alla revisione è stato riconosciuto, ma anche (e soprattutto) la relativa somma è stata pagata, sicché l’atto del 1992 ha completamente esaurito i propri effetti. In realtà, una volta ammesso il potere dell’Amministrazione di rivedere i propri atti relativi alla revisione prezzi, non assumerebbe alcun decisivo rilievo la circostanza che il risultato di tale riconsiderazione sia un recupero, anziché un mancato esborso di somme, che evidentemente la parte pubblica ritiene non spettanti all’impresa, visto che in ambedue i casi l’interesse finanziario (attuale e concreto) sotteso è identico.<br />In realtà neppure tale argomento trova, all’attualità, conforto negli atti.<br />Il Comune infatti con delibera 29 giugno 2000 n. 770 ha operato una compensazione parziale tra le somme di cui si è contestualmente dichiarata debitrice (per l’accoglimento di alcune riserve del Consorzio) e quelle, a suo tempo, liquidate a titolo di revisione prezzi, per i lavori del periodo successivo agli originari termini di consegna, le quali erano state ritenute non dovute dalla deliberazione 22 luglio 1999 n. 1086.<br />Di conseguenza, oggi il confermato diniego della revisione prezzi evita l’effettivo esborso di lire 5.376.499.994, derivanti dalle determinazioni prese in ordine alle riserve. <br />1.a) Occorre aggiungere che, all’udienza, la società ricorrente ha in parte ricostruito la vicenda in maniera diversa, evidenziando che la delibera del 1992 in realtà non riguardava (e poi quindi non liquidava) la revisione prezzi relativa al periodo di proroga.<br />Ciò comporterebbe -si deve presumere, visto che il motivo non è stato compiutamente articolato- un vizio logico della delibera impugnata, nella parte in cui nega la revisione prezzi per il periodo successivo alle originarie scadenze, sul presupposto (errato) che essa sia stata invece riconosciuta del 1992.<br />L’argomento, come formulato, oltre a porsi in contraddizione con il primo motivo di ricorso, costituisce una contestazione, che, non essendo stata notificata nei termini, con il mezzo di gravame originario, è inammissibile.<br />1.b) Esso comunque rappresenta l’occasione per chiarire alcuni punti della successione degli atti, utili anche per l’esame delle restanti censure.<br />Quanto alla delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156, essa, in effetti, come sottolineato dal ricorrente, si basa sulla relazione tecnica redatta dalla Direzione lavori dalla quale &#8220;si evince quanto segue: &#8220;Il calcolo revisionale è stato redatto sulla base del programma lavori valido ai fini revisionali presentato nell&#8217;offerta e secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 33 Legge 41/86, considerando, secondo l&#8217;articolo 10 n. 350 del 25/5/1895 come data legale della consegna e quindi come inizio dei lavori la consegna definitiva avvenuta il 20/4/1988&#8230;<br />&#8230;i lavori principali sono stati contenuti nel programma revisionale allegato alla convenzione e anche le perizie, secondo quanto innanzi precisato, sono state inserite nell&#8217;ambito di detto programma senza tener conto in questa fase delle proroghe concesse&#8221;&#8221;.<br />Come si legge sempre nella delibera n. 4156/1992, il Direttore dei lavori aveva inviato la seguente documentazione (poi trasmessa dall&#8217;Ufficio tecnico comunale con nota 17 settembre 1991 n. 20126):<br />&#8220;- relazione tecnica corredata dei conteggi analitici revisionali&#8230;;<br />&#8211; 1° certificato di pagamento revisionale emesso dalla Direzione Lavori in data 2 settembre 1991 nell&#8217;importo netto di £. 3.252.765.590=;<br />&#8211; 1° certificato di pagamento bis revisionale relativo alla restituzione anticipata delle ritenute di garanzia del 15%, emesso dalla Direzione Lavori in data 2 settembre 1991 nell&#8217;importo netto di £. 574.017.457=&#8221;. <br />Tale delibera del 1992 è stato acquisita agli atti processuali senza alcun allegato o documento istruttorio.<br />Nel fascicolo del Comune è però anche presente la delibera 22 luglio 1999 n. 1086 (avente per oggetto &#8220;lavori di costruzione nuovo stadio comunale &#8220;San Nicola&#8221;. Concessionaria consorzio &#8220;Stadium&#8221;. Approvazione certificato di collaudo revisione prezzi definitiva e relazione acclarante i rapporti tra Stato Comune. Recupero crediti di lire 5.567.978.483&#8243;- importo rinveniente dai certificati di pagamento revisionale, sommati agli interessi maturati), con tutti gli allegati. Tra questi compare anche l&#8217;elaborato &#8220;revisione dei prezzi definitiva&#8221;, a firma del medesimo Direttore dei lavori, datata I giugno 1995. Da tale relazione si evince che anche per i lavori delle perizie supplettive si è proceduto alla revisione prezzi, inserendo però, temporalmente, le relative opere non nel periodo successivo agli atti di proroga (in cui i lavori sono stati effettuati), ma nell’ambito del programma di lavori, allegato alla convenzione originaria. Tale punto viene poi esplicitato nella relazione aggiuntiva del 21 settembre 1995, punto 2). Da ciò si deduce che la precisazione “le perizie… sono state inserite nell&#8217;ambito di detto programma senza tener conto in questa fase delle proroghe concesse&#8221;, contenuta nella delibera giuntale del 1992, si riferisca alla metodologia di calcolo dei prezzi adottata, rimanendo invece accertato che anche le poste relative ai lavori di cui alle perizie, realizzati durante il periodo di proroga, sono state sottoposte a revisione.<br />1.c) Quanto al differente profilo del rapporto tra la delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156 e la delibera 19 settembre 2002 n. 884, il ricorrente insiste in tutte le contestazioni sul presupposto che le accomuna, ovvero sul nesso diretto tra i due atti: la delibera n. 884/2002 annullerebbe la precedente nell’esercizio del potere, proprio dell’amministrazione, di autotutela.<br />Come già anticipato al punto 1), l’istante non tiene però conto che la delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884 è stata emanata espressis verbis per eseguire la decisione di accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato (proposto dal Consorzio), come motivata dal parere del Consiglio di Stato, prima sezione, 27 febbraio 2002 n. 1238/01.<br />Tale decisione comportava che il Comune si pronunciasse nuovamente sulla vicenda, visto che la precedente delibera 22 luglio 1999 n. 1086, gravata in sede straordinaria, era stata annullata “sotto il profilo dell&#8217;erroneità del presupposto e del difetto di motivazione”, sul rilievo che essa avesse erroneamente inteso la sentenza Consiglio di Stato n. 755/1997, avendola reputata come produttiva, in modo automatico, dell&#8217;obbligo di negare la revisione prezzi per la parte relativa alle perizie di variante, mentre essa si limitava a sancire “l&#8217;obbligo di rivalutare tutta la situazione per giungere ad un&#8217;autonoma determinazione improntata ad una valutazione globale degli aspetti patrimoniali complessivi della vicenda”.<br />2) Di riflesso, le censure dedotte sub 2) (violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241) sono inconferenti; in ogni caso, non si può neppure tacere sulla circostanza che la delibera 19 settembre 2002 n. 884 rappresenta l’esito di una successione di atti (anche giurisdizionali), perfettamente conosciuti dal Consorzio (che, in parte, li ha provocati, dietro propria iniziativa), atti che imponevano, come già visto, l’attivazione del Comune (per “rivalutare tutta la situazione”) e che costituivano, nel contempo, il materiale istruttorio sul quale la delibera contestata è basata, sicchè è pretestuosa ogni lagnanza inerente alla mancata regolare partecipazione al procedimento.<br />3) Privo di fondamento è anche il terzo motivo di doglianza (eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione; omesso esperimento di istruttoria in merito al contenuto del provvedimento), considerato che, in definitiva, nell’ambito del procedimento i cui contorni sono stati dianzi chiariti, i motivi addotti dal Comune (pur nella difficoltà di rappresentare una situazione assai complessa) risultano congrui e nel complesso chiaramente enunciati.<br />Il Comune, invero, dopo aver riassunto lo svolgersi della vicenda e aver osservato che né la sentenza del TAR 16 maggio 1992 n. 296, né la decisione della quinta Sezione del Consiglio di Stato, 30 giugno 1997 n. 755 (non avendo ad oggetto la spettanza della revisione prezzi), in sé, imponevano o precludevano il riconoscimento della medesima revisione (e, perciò, l&#8217;Amministrazione aveva errato, basandosi sul falso presupposto della vincolatività delle pronunce in tal senso, a riconoscere, prima, nel 1992, a seguito della sentenza di primo grado, e a negare, poi, nel 1999, a seguito della sentenza d&#8217;appello, sic et simpliciter, la revisione prezzi), ha posto a fondamento del rinnovato diniego di riconoscimento della revisione prezzi le (mai impugnate) delibere nn. 1610, 1611, 1613 e 1615 del 1989 (in quanto, la delibera n. 1610/1989 &#8220;in radice, escludeva il riconoscimento di qualsiasi ulteriore compenso oltre a quello contrattualmente pattuito&#8221;), insieme con l&#8217;atto di controllo, uscito indenne dalla verifica giurisdizionale (decisione del Consiglio di Stato n. 755/1997).<br />Si deve dunque valutare, in questa sede, se il dispositivo della delibera n. 1610/1989, nella sua connessione con gli altri provvedimenti, sia sufficiente a fondare il detto diniego.<br />Come già ripetutamente anticipato, con tale atto il Comune deliberava di &#8220;CONCEDERE, in favore della rete Consorzio &#8221; STADIUM&#8221; la proroga dei seguenti termini di consegna fissati nell&#8217;atto di convenzione disciplinante i rapporti contrattuali tra la Concessionaria ed il Comune per la realizzazione delle Nuovo Stadio Comunale senza che ciò comporti alcun riconoscimento di eventuali pretese del Consorzio Stadium&#8230;&#8221;; con delibera consiliare 13 ottobre 1989 n. 1615, l&#8217;Ente, al fine di dare un definitivo assetto al rapporto con la concessionaria, dopo le approvazioni della prima, seconda e della terza variante (delibere n. 1609, 1611 e n. 1613), unificava i termini di consegna (al 19 marzo 1990, modificando contestualmente il testo della clausola dell&#8217;atto di sottomissione), con la ripetuta precisazione &#8220;senza che ciò comporti alcun riconoscimento di eventuali pretese del &#8220;Consorzio Stadium&#8221;&#8221;.<br />Al proposito, la decisione del Consiglio di Stato n. 755/1997 ha osservato: &#8220;L&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di proroga del Consorzio si è basato unicamente su considerazioni di opportunità e di convenienza amministrativa, con le quali il consiglio comunale ha espressamente escluso ogni riconoscimento di responsabilità circa l&#8217;imputabilità dei ritardi che hanno poi condotto alla proroga&#8221;.<br />Ciò deve collegarsi innanzitutto alla circostanza che la proroga, come si evince dalla delibera n. 1615/1989, pagg. 5 e 6, aveva come effetto principale quello di esonerare il Consorzio dal pagamento delle penali per il ritardo. La questione era stata altresì al centro dello stesso dibattito consiliare (come da verbale, prodotto dal ricorrente), in relazione anche al fatto che, in origine, il fattore tempo aveva giocato un importante ruolo nell&#8217;assegnazione della concessione (delibera C.C. 12 ottobre 1987 n. 1434).<br />Alla luce di queste premesse, risulta evidente che la locuzione &#8220;senza che ciò comporti alcun riconoscimento di eventuali pretese del &#8220;Consorzio Stadium&#8221;&#8221;, è sì generica, ma presenta tuttavia un tasso di perentorietà tale da comportare l’automatica reiezione di ogni richiesta del Consorzio, tranne a dimostrare che specificamente la pretesa alla revisione prezzi sia estranea all’indicata preclusione, come formulata. <br />Ora tale dimostrazione non solo non è stata data, ma anche è difficilmente ipotizzabile.<br />Ciò non esclusivamente perché tutti gli atti che si sono succeduti hanno dato per scontato che il diniego generico di riconoscimento si riferisse propriamente alla revisione prezzi, ma altresì (e soprattutto) perché il significato dell&#8217;inciso, nell&#8217;ambito di una proroga dei termini originari di consegna, contrattualmente stabiliti, era chiaramente quello di determinare lo slittamento dei tempi in relazione alle sole penali, rimanendo per il resto immutato il regime della responsabilità, come discendente dai patti a suo tempo intercorsi tra le parti (compresi quelli relativi alle date di consegna). Di conseguenza, tutte le lavorazioni effettuate successivamente al 28 marzo 1989 (per l&#8217;impianto sportivo e le aree esterne) e al 4 settembre 1989 (per la copertura e gli impianti elettrici e tecnologici), ai fini del &#8220;riconoscimento di eventuali pretese del &#8220;Consorzio Stadium&#8221;&#8221;, erano da considerarsi tardivamente realizzate e la concessionaria quindi, rispetto ai termini contrattuali, rimaneva inadempiente.<br />In conclusione, poiché la revisione dei prezzi presuppone la mancanza di colpa dell&#8217;impresa affidataria dei lavori e, invece, nel caso in esame, gli aumenti sopraggiunti (rispetto ai prezzi dell&#8217;offerta) hanno investito economicamente l&#8217;opera per il ritardo, che, alla stregua del dispositivo delle delibere consiliari del 1989, é addebitabile al Consorzio, tali provvedimenti, mai contestati dalla concessionaria, giustificano il mancato riconoscimento della revisione.<br />E’ chiaro perciò che il rilievo del Consorzio, secondo il quale sullo stesso non gravava l&#8217;onere di impugnare le delibere del 13 ottobre 1989, &#8220;nulla esse avendo disposto in merito alla spettanza della revisione prezzi&#8221; -pag. 16 del ricorso, non ha pregio.<br />4) Le conclusioni raggiunte consentono infine di ritenere irrilevante la censura sub 4), in quanto, anche se il Collegio sancisse la nullità (ai sensi dell&#8217;articolo 2 della legge 22 febbraio 1973 n. 37) dell&#8217;espressa rinuncia ad ogni consequenziale forma di compenso e/o al risarcimento comunque connessi all&#8217;eventuale revisione dei prezzi, contenuta nell’atto convenzionale accessorio n. 13881 del 12 gennaio 1990, la revisione prezzi sarebbe comunque preclusa dalle menzionate delibere.<br />Il significato della convenzione integrativa, invero, é assai limitato. Essa è stata conclusa in ossequio all’approvazione dell&#8217;organo regionale di controllo (seduta del 3 gennaio 1990), subordinata &#8220;alla stipulazione con il Consorzio concessionario di nuovi, distinti atti accessori modificativi, che, pur se collegati funzionalmente al rapporto concessorio già esistente, non possono e non debbono comportare un maggiore onere finanziario, oltre al costo dei lavori previsto nelle predette perizie, a carico del bilancio comunale e comunque a carico del pubblico erario per le revisioni prezzi&#8221;.<br />Come ha sottolineato il Consiglio di Stato, nella decisione della quinta Sezione, 30 giugno 1997 n. 755, invero, il CORECO &#8220;ha solo invitato l&#8217;Amministrazione comunale ad applicare correttamente la disciplina sulla revisione prezzi&#8221;; ciò, come si legge nella stessa sentenza, &#8220;Tenuto conto dell&#8217;assenza di ogni riconoscimento da parte del Amministrazione circa l&#8217;imputabilità delle ragioni che avevano portato ai ritardi e all&#8217;opportunità o necessità di approvare le perizie di variante&#8221;. L&#8217;appello é stato accolto (e il ricorso originario é stato respinto), in quanto l&#8217;atto di controllo conteneva, in sé, esclusivamente il richiamo alla disciplina della revisione prezzi, pure nella parte in cui l&#8217;organo tutorio &#8220;ha aggiunto anche la precisazione circa le cautele che dovranno essere prese dall&#8217;Amministrazione per evitare che fosse fondatamente proposta una domanda di revisione prezzi&#8221;, &#8220;poiché le contrapposte posizioni delle parti vanno esaminate nella sede competente e in base ai relativi procedimenti&#8221;.<br />In fatto la domanda di revisione prezzi é stata esplicitamente rigettata dal Comune, al termine di un apposito procedimento, e il relativo atto non è risultato inficiato dai vizi denunciati (e perciò deve ritenersi corretta applicazione della normativa settoriale), trovando plausibile fondamento del dispositivo delle delibere del 1989.<br />Il gravame è dunque da rigettare.<br />Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Bari, respinge il ricorso in epigrafe.<br />Spese compensate.<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 3 marzo 2005.</p>
<p>f.to GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI 	&#8211; Presidente</p>
<p>f.to GIUSEPPINA ADAMO			&#8211; Relatore ed estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito</p>
<p>in Segreteria il 15 aprile 2005</p>
<p>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)</p>
<p></p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2004 n.1582</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-4-2004-n-1582/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Concorso &#8211; inidoneita&#8217; fisica per volontari in ferma breve nelle ff.aa. &#8211; motivazione basata su episodio di assunzione stupefacenti &#8211; sospensione con ammissione con riserva ad ulteriori fasi concorsuali – possibilita’ – esclusione &#8211; accertamenti svolti a distanza di tempo in sede di CTU – irrilevanza – tutela cautelare &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso &#8211; inidoneita&#8217; fisica per  volontari in ferma breve nelle ff.aa. &#8211; motivazione basata su episodio di assunzione stupefacenti &#8211; sospensione con ammissione con riserva ad ulteriori fasi concorsuali – possibilita’ – esclusione &#8211; accertamenti svolti a distanza di tempo in sede di CTU – irrilevanza – tutela cautelare &#8211; rigetto</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1582/2004<br />
Registro Generale:983/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Paolo Salvatore Cons. Antonino Anastasi Cons. Vito Poli Est. Cons. Anna Leoni Cons. Carlo Deodato<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center>ORDINANZA</p>
<p>nella Camera di Consiglio del 06 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE </b>rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>AMARO GIOVANNI</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento <br />
dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA :Sezione II n. 4711/2003 , resa tra le parti, concernente NON IDONEITA&#8217; FISICA PER L&#8217;ARRUOLAMENTO VOLONTARIO IN FERMA BREVE NELLE FF.AA.;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Udito il relatore Cons. Vito Poli;<br />
Nessuno è comparso per le parti; <br />
Considerato che gli assuntori di sostanze stupefacienti che superino la soglia di allarme fissata nel regolamento e nella direttiva tecnica concernenti l’accertamento dei profili sanitari degli aspiranti all’arruolamento, non possono essere ammessi con riserva alle ulteriori fasi concorsuali; che la ricerca positiva di metaboliti urinari a seguito della somministrazione di test clinici non può essere smentita da successivi accertamenti svolti a distanza di tempo in sede di CTU, perchè l’unico momento accertativo dell’idoneità è quello contestuale all’ effettuazione delle apposite fasi concorsuali ad opera della competente Commissione medica militare (cfr ex plurimis, Cons. Stato, sez. I , 22/5/2002,n. 17/2002);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 983/2004 ) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 06 Aprile 2004</p>
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