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	<title>1579 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1579 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2021 n.1579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-23-2-2021-n-1579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-23-2-2021-n-1579/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2021 n.1579</a></p>
<p>Pres. Frattini, Est. Cogliani Sulla preclusione per il Prefetto, in materia di interdittive antimafia, della possibilità  di escludere le decadenze ed i divieti previsti, nel caso di mancanza dei mezzi di sostentamento all&#8217;interessato ed alla sua famiglia. Interdittive antimafia &#8211; Atti prefettizi &#8211; Ipotesi di mancanza di mezzi di sostentamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-23-2-2021-n-1579/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2021 n.1579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-23-2-2021-n-1579/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2021 n.1579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini, Est. Cogliani</span></p>
<hr />
<p>Sulla preclusione per il Prefetto, in materia di interdittive antimafia, della possibilità  di escludere le decadenze ed i divieti previsti, nel caso di mancanza dei mezzi di sostentamento all&#8217;interessato ed alla sua famiglia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Interdittive antimafia &#8211; Atti prefettizi &#8211; Ipotesi di mancanza di mezzi di sostentamento dell&#8217;interessato &#8211; Questione di legittimità  art. 92, d.lgs. n. 159 del 2011 &#8211; Mancata rimessione alla Corte costituzionale &#8211; Correttezza della sentenza di primo grado.</div>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Risulta corretta la mancata sospensione e/o rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità  avente ad oggetto l&#8217;art. 92 d.lgs.n. 159/2011, che in materia di interdittive antimafia preclude al Prefetto la possibilità  di escludere le decadenze ed i divieti previsti, nel caso di mancanza dei mezzi di sostentamento all&#8217;interessato ed alla sua famiglia.<br /> In assenza di precisi dati a riguardo, si ritiene che non vi siano elementi per ritenere inficiato il provvedimento che &#8211; al contrario &#8211; appare giustificato dalla motivata necessità  di prevenire il pericolo del fenomeno mafioso, i cui aspetti di perniciosità  sono stati da ultimo evidenziati dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 26 marzo 2020 n. 57 quanto alle conseguenti lesioni della libera concorrenza, nonchè della dignità  e libertà  umana.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: justify;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5084 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS-in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Luciano Maria Delfino, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Lucia Falcomatà , con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso il suo studio in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco Pal. Cedir;<br /> Ministero dell&#8217;Interno e Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale era respinto il ricorso per l&#8217;annullamento del provvedimento del Comune di Reggio Calabria prot. n. 21066 del 9 febbraio 2017 e della nota informativa antimafia della Prefettura di Reggio Calabria UTG -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</div>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70/2020, quanto allo svolgimento con modalità  telematica delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio del Consiglio di Stato nel periodo 9 novembre 2020 &#8211; 31 gennaio 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria, del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza da remoto del giorno 28 gennaio 2021 il Cons. Solveig Cogliani; nessuno  comparso per le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</div>
<p style="text-align: justify;">I &#8211; Con l&#8217;appello indicato in epigrafe, la Società  istante censura la sentenza di prime cure, con cui era respinto il ricorso proposto per l&#8217;annullamento del provvedimento di interdittiva ed i successivi provvedimenti con cui il Comune di Reggio Calabria, preso atto dell&#8217;informativa antimafia, comunicava alla Società  medesima l&#8217;impossibilità  a proseguire, in qualità  di impresa indicata dal Consorzio, l&#8217;esecuzione del &#8220;contratto per la progettazione esecutiva dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonchè l&#8217;esecuzione dei lavori di completamento del -OMISSIS-, invitando la Società  capogruppo ad indicare altra impresa in sostituzione di essa -OMISSIS-ai fini dell&#8217;esecuzione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza appellata il giudice di prime cure, partendo dal presupposto che &#8220;<i>ai fini dell&#8217;adozione del provvedimento interdittivo occorra non già  provare l&#8217;intervenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali &#8211; secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale &#8211; sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità  organizzata</i>&#8220;, concludeva nel senso che &#8220;<i>l&#8217;articolato quadro indiziario elaborato dalla Prefettura di Reggio Calabria sia idoneo a sorreggere il giudizio prognostico circa il pericolo di infiltrazione della società  ricorrente da parte della criminalità  organizzata</i>&#8220;, ritenendo, tra l&#8217;altro, &#8220;dimostrate le cointeressenze economiche di -OMISSIS-con le società  riconducibile ad -OMISSIS- e la ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante, pertanto, deduce i motivi di censura di seguito specificati.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Difetto di istruttoria per violazione da parte della normativa interna dell&#8217;art.6, par. 1 del</p>
<p style="text-align: justify;">Trattato dell&#8217;Unione Europea, dell&#8217;art. 41 della Carta dei Diritti fondamentali dell&#8217;UE del</p>
<p style="text-align: justify;">7 dicembre 2000 adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo avente il medesimo valore giuridico dei Trattati.</p>
<p style="text-align: justify;">Contesta l&#8217;appellante la decisione assunta dal giudice di prime cure e, preliminarmente, chiede al pari di quanto già  fatto dalla Sez. III del Tribunale amministrativo regionale di Bari, di richiedere alla Corte di Giustizia dell&#8217;U.E. di chiarire pregiudizialmente se gli art. 91, 92 e 93 del d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui non prevedono l&#8217;obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in favore dell&#8217;impresa, siano compatibili con il principio del contraddittorio, cosi come strutturato e riconosciuto dall&#8217;UE.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Eccesso di potere sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione, della</p>
<p style="text-align: justify;">manifesta illogicità , della insussistenza e della erronea e travisata valutazione dei fatti, posti a presupposto del provvedimento di interdittiva impugnato, avuto particolare riguardo ai caratteri dell&#8217;attualità , della congruità  e della concretezza degli elementi assunti dal Prefetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Contesta l&#8217;appellante la decisione assunta dal giudice di prime cure che avrebbe fondato la propria decisione su un&#8217;informativa, rilasciata dalla Prefettura, riportante circostanze errate oltre che inesatte, in assenza di elementi sintomatici ed univoci che potessero far ritenere che la Società  odierna appellante fosse soggetta ad influenze attraverso comportamenti, legami di cointeressenza, di solidarietà  e/o di copertura.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stretto rapporto familiare intercorrente tra l&#8217;Amministratore della -OMISSIS-, utilizzati, da parte dell&#8217;Autorità  amministrativa, per suffragare la natura di impresa mafiosa di essa -OMISSIS-sarebbero elementi tutti dichiarati insussistenti in sede penale.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con riferimento all&#8217;interdittiva nei confronti della -OMISSIS- , l&#8217;insignificanza, nella fattispecie, del rapporto familiare intercorrente tra l&#8217;Amministratore della &#8211;OMISSIS-con conseguente asserita errata applicazione per proprietà  transitiva della misura interdittiva impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Prefetto non avrebbe addotto alcun elemento concreto dal quale potrebbe desumersi che l&#8217;attività  della società  -OMISSIS- sia stata e/o sia condizionata dalla -OMISSIS-, il quale, peraltro, sarebbe estraneo a qualunque contatto con ambienti malavitosi.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Disparità , in ragione dell&#8217;ordinanza n. 732 dell&#8217;11 dicembre 2020, con la quale il TAR della Calabria, Sezione distaccata di Reggio Calabria ha sollevato, in un caso asseritamente omologo, la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 92 del d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159, per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità  e ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 della Cost., con il diritto al lavoro di cui all&#8217;art.4 e con il diritto di difesa di cui all&#8217;art. 24, Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">In quella sede infatti si evidenziava la disparità  di trattamento tra i soggetti destinatari di misura di prevenzione e quelli attinti da provvedimento di interdittiva antimafia, laddove in quest&#8217;ultima materia esso preclude, all&#8217;autorità  amministrativa irrogatrice il provvedimento (Prefetto) la possibilità  di escludere, al pari di quanto attribuisce al giudice <i>ex</i> art. 67, 5°comma del d.lgs. n. 159/2011, le decadenze ed i divieti previsti, nel caso di mancanza dei mezzi di sostentamento all&#8217;interessato, poichè l&#8217;attività  aziendale della -OMISSIS- costituirebbe, nel caso che occupa, l&#8217;unica fonte di reddito del Sig. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti pe resistere il Comune ed il Ministero per resistere.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria per l&#8217;udienza di discussione il Ministero dell&#8217;Interno ha precisato:</p>
<p style="text-align: justify;">con riferimento al primo motivo, la censura sarebbe innanzitutto inammissibile, poichè</p>
<p style="text-align: justify;">introdotta tardivamente in sede di appello; inoltre infondata, poichè la Corte di Giustizia, con ordinanza del 28 maggio 2020, causa C-17/20 ha già  dichiarato irricevibile la questione pregiudiziale sollevata dal T.A.R. Puglia con la citata ordinanza n. 28 del 2020, poichè il riferimento all&#8217;articolo 41 della Carta, si rivolge non agli Stati membri, bensì unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell&#8217;Unione europea (sentenze del 17 luglio 2014, YS e a., C 141/12 e C 372/12, EU:C:2014:2081, punto 67; dell&#8217;8 maggio 2019, PI, C 230/18, EU:C:2019:383, punto 56, nonchè del 26 marzo 2020, Hungeod e a., C 496/18 e C 497/18, EU:C:2020:240, punto 63); e poichè, inoltre, ove il rinvio si riferisse al principio del rispetto dei diritti della difesa, l&#8217;obbligo derivato incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d&#8217;applicazione del diritto dell&#8217;Unione, quand&#8217;anche la normativa dell&#8217;Unione applicabile non preveda espressamente siffatta formalità  (sentenza del 22 ottobre 2013, Sabou, C 276/12, EU:C:2013:678, punto 38), tuttavia non sarebbe provato il criterio di collegamento tra, da un lato, il diritto dell&#8217;Unione e, dall&#8217;altro, l&#8217;informazione antimafia interdittiva; &#8211; con riferimento al secondo motivo, il provvedimento sarebbe stato assunto sulla base di consolidati principi, secondo i quali l&#8217;interdittiva  volta a contrastare &quot;ab initio&quot; l&#8217;ingerenza della criminalità  organizzata;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto all&#8217;ulteriore motivo, gli elementi, assunti dal Prefetto valutati complessivamente,</p>
<p style="text-align: justify;">sarebbero ragionevolmente univoci nell&#8217;indicare il pericolo di infiltrazione mafiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l&#8217;Amministrazione ha sottolineato i seguenti elementi in fatto:</p>
<p style="text-align: justify;">la Società  appellante  amministrata da -OMISSIS-; essa ha struttura familiare ed </p>
<p style="text-align: justify;">composta, oltre che dal predetto, da -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">in riferimento a -OMISSIS-, indipendentemente dalle vicende penali, sono segnalati e</p>
<p style="text-align: justify;">rapporti d&#8217;affari e cointeressenze societarie con società  ritenute riconducibili ad -OMISSIS- condannato per concorso esterno in associazione mafiosa in via definitiva ed attualmente latitante all&#8217;estero; infatti, lo stesso ha rivestito nel 2007 il ruolo di legale rappresentante della società  -OMISSIS-; altresì, che nel biennio 1999-2000 questi  stato socio di minoranza della -OMISSIS-sono state sequestrate nell&#8217;ambito del procedimento penale -OMISSIS-ancora dai controlli effettuati, sussisterebbero, altresì, cointeressenze economiche dirette della -OMISSIS- con la -OMISSIS- (in particolare, con riferimento alla vicenda relativa -OMISSIS-, che gli inquirenti riferiscono essere stato composto da -OMISSIS&#8211;).</p>
<p style="text-align: justify;">Negli stesso termini la difesa del Comune, che ha precisato la natura vincolata dell&#8217;atto emanato rinviando al consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui in presenza di un&#8217;informativa prefettizia antimafia che accerti il pericolo di condizionamento dell&#8217;impresa da parte della criminalità  organizzata &#8211; come nel caso in esame &#8211; non residuerebbe in capo al Comune alcuna possibilità  di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione, atteso che si tratta di provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico il cui apprezzamento  riservato in via esclusiva all&#8217;Autorità  di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che alla misura interdittiva devono prestare osservanza (cfr. Consiglio di Stato 20 luglio 2016 n. 3247).</p>
<p style="text-align: justify;">Con ulteriore memoria, l&#8217;appellante ha ribadito le proprie difese.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare ha richiamato le puntualizzazioni già  svolte nell&#8217;atto introduttivo d&#8217;appello, di seguito specificate.</p>
<p style="text-align: justify;">1 &#8211; quanto all&#8217;interdittiva -OMISSIS-il provvedimento fa menzione della denuncia per trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori ex art. 123 quinquies, d.l. n. 306 del 1992, nell&#8217;ambito del procedimento penale -OMISSIS-e alla condanna in primo grado alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d&#8217;ufficio e per il corruttore, tuttavia ometterebbe di riferire per quanto afferisce alla prima ipotesi di reato, che il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, ha disposto, con riferimento alla posizione -OMISSIS-, dopo la condanna  stato, unico degli imputati in quel processo, ad essere stato assolto con formula piena (per non aver commesso il fatto) dalla Corte di Appello di Reggio Calabria (cfr. sentenza n. 10280/2015 passata in giudicato);</p>
<p style="text-align: justify;">2 &#8211; con riferimento al reato edilizio menzionato nell&#8217;interdittiva sempre relativamente alla posizione dell&#8217;ing. -OMISSIS-, si tratterebbe di illecito irrilevante;</p>
<p style="text-align: justify;">3 &#8211; in relazione alla perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nell&#8217;ambito del processo -OMISSIS-, emergerebbe che l&#8217;ing. -OMISSIS- ha mostrato, sua sponte, ai funzionari della DIA le pistole &#8211; poi sequestrate &#8211; eppure tutte asseritamente regolarmente denunciate dallo stesso alla Questura di Reggio Calabria (-OMISSIS-); il processo penale sarebbe destinato alla prescrizione;</p>
<p style="text-align: justify;">4 &#8211; sarebbe attribuito all&#8217;ing -OMISSIS-un fatto reato in realtà  commesso dal defunto padre, ing. -OMISSIS&#8211;, e cio &#8220;<i>abbandono o comunque deposito incontrollato di rifiuti costituiti da materiali materiali &#038;&#038;.</i>&#8221; in violazione alle norme di attuazione delle direttive CEE sui rifiuti; tale vicenda sarebbe comunque chiusa con l&#8217;emissione di un decreto penale di condanna che ha estinto il reato;</p>
<p style="text-align: justify;">5 &#8211; quanto alla denuncia sporta dallo stesso ing. -OMISSIS-, in data 16.7.2002 di un incendio doloso sul cantiere del cimitero di -OMISSIS- appaltato allo stesso dalla Prefettura di Reggio Calabria, si tratterebbe di un attentato patito;</p>
<p style="text-align: justify;">6 &#8211; per ciò che attiene al punto 6 dell&#8217;interdittiva, che non  altro che la tautologica riproduzione del motivo di cui al punto 3 della stessa, valgono le medesime considerazioni fatte a proposito di quest&#8217;ultimo punto.</p>
<p style="text-align: justify;">7 &#8211; in ordine al rapporto tra l&#8217;ing. -OMISSIS- e -OMISSIS- sarebbe errato il periodo in cui si attribuisce la rappresentanza legale della -OMISSIS-. , che sarebbe &#8211; diversamente da quanto indicato nell&#8217;interdittiva &#8211; riferibile all&#8217;epoca dal 6 luglio 2005 al 28 settembre 2007, mentre la -OMISSIS-  stata sottoposta a sequestro soltanto a far tempo dal 2014; sarebbe indimostrata l&#8217;affermazione secondo la quale -OMISSIS- attraverso la -OMISSIS- avrebbe favorito la schermatura di affari che il-OMISSIS-nel settore dei lavori pubblici;</p>
<p style="text-align: justify;">8 &#8211; errata sarebbe l&#8217;affermazione secondo cui la -OMISSIS- attraverso la partecipazione -OMISSIS- si sarebbe accaparrata dal 1999 al 2014 appalti pubblici per ¬ 65.000.000,00; in quanto nel periodo predetto la -OMISSIS- avrebbe avuto un portafoglio ordini di complessivamente soli ¬ 13.647.000,00 in tutti e 15 gli esercizi; inoltre non troverebbe riscontro l&#8217;affermazione secondo cui i fornitori della Società  &#8220;<i>per gli anni 2006/2007</i>&#8221; sarebbero &#8220;<i>società  tutte colpite da provvedimenti di sequestro o di confisca, in quanto riconducibili alla criminalità  organizzata reggina. Le numerose forniture effettuate alla -OMISSIS-, negli anni 2006/2007, dalle ditte interessate da provvedimenti giudiziari, sono sintomatiche di una rete di rapporti di affari dell&#8217;impresa con diverse imprese mafiose reggine</i>&#8220;; in particolare le imprese -OMISSIS- (fornitura di appena ¬ 160,00) al tempo non sarebbero state ravvisate da nessuna autorità  come mafiose;</p>
<p style="text-align: justify;">9 &#8211; ancora la sentenza -OMISSIS-, resa dal Tribunale di Reggio Calabria, n. -OMISSIS-ha inoltre assolto i Sigg.-OMISSIS-del reato loro ascritto di intestazione fittizia di beni aggravato dall&#8217;aver agevolato la criminalità  organizzata per non aver commesso il fatto ed ha ordinato il dissequestro di tutti i beni, compresa -OMISSIS- in favore degli aventi diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">10 &#8211; quanto ancora all&#8217;interdittiva -OMISSIS- S.r.l la Prefettura si sarebbe limitata, per ciò che attiene alla -OMISSIS-, a porre a fondamento del provvedimento di interdittiva il mero rapporto parentale, senza asseritamente fornire alcun dato sul coinvolgimento dell&#8217;ing. -OMISSIS-nella attività  economica e gestionale della -OMISSIS-, nè tantomeno alcuna forma di suo possibile condizionamento mafioso nei confronti di essa -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza di discussione del 28 gennaio 2021 la causa  stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">II &#8211; L&#8217;appello  infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">III &#8211; Con riferimento al primo motivo, osserva il Collegio che già  con la sentenza n. 820 del 2020, la Sezione ha avuto modo di pronunziarsi a riguardo, evidenziando &#8211; incidentalmente ed indipendentemente dal giudizio della Corte di giustizia &#8211; che &#8220;<i>l&#8217;assenza di una necessaria interlocuzione procedimentale in questa materia non costituisca un vulnus al principio di buona amministrazione, perchè, come la stessa Corte UE ha affermato, il diritto al contraddittorio procedimentale e al rispetto dei diritti della difesa non  una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che «queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti» (sentenza della Corte di Giustizia UE, 9 novembre 2017, in C-298/16, § 35 e giurisprudenza ivi citata) e, in riferimento alla normativa italiana in materia antimafia, la stessa Corte UE, seppure ad altri fini (la compatibilità  della disciplina italiana del subappalto con il diritto eurounitario), ha di recente ribadito che «il contrasto al fenomeno dell&#8217;infiltrazione della criminalità  organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle regole fondamentali e ai principi generali del TFUE che si applicano nell&#8217;ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici» (Corte di Giustizia UE, 26 settembre 2019, in C-63/18, § 37)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed ancora questa Sezione ha chiarito che &#8220;la delicatezza della ponderazione intesa a contrastare in via preventiva la minaccia insidiosa ed esiziale delle organizzazioni mafiose, richiesta all&#8217;autorità  amministrativa, può comportare anche un&#8217;attenuazione, se non una eliminazione, del contraddittorio procedimentale, che del resto non  un valore assoluto, come ha pure chiarito la Corte di Giustizia UE nella sua giurisprudenza (ma v. pure Corte cost.: sent. n. 309 del 1990 e sent. n. 71 del 2015), o slegato dal doveroso contemperamento di esso con interessi di pari se non superiore rango costituzionale, nè un bene in sè, o un fine supremo e ad ogni costo irrinunciabile, ma  un principio strumentale al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e, in ultima analisi, al principio di legalità  sostanziale (art. 3, comma secondo, Cost.), vero e più profondo fondamento del moderno diritto amministrativo (Cons. St., sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A maggior ragione ad esito della pronunzia di irricevibilità  della Corte di giustizia, come sopra richiamata dalla difesa erariale, non vi  motivo per discostarsi dall&#8217;orientamento espresso, nè si rinvengono &#8211; alla luce delle richiamate pronunzie della Corte europea &#8211; motivi per l&#8217;ulteriore invio della questione di interpretazione.</p>
<p style="text-align: justify;">IV &#8211; Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati insieme sulla base del consolidato orientamento della Sezione.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte appellante cerca di sminuire tutti gli elementi posti a base dell&#8217;informativa, attraverso un&#8217;operazione di frammentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, al di lÃ  di qualche imprecisione, che l&#8217;appellante ha voluto sottolineare nei propri atti, vale riaffermare quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">V &#8211; La giurisprudenza della Sezione (<i>ex multis</i> n. 2343 del 2018)  consolidata nell&#8217;affermare che l&#8217;interdittiva antimafia costituisce misura di carattere cautelare, volta a anticipare la soglia di prevenzione, che non richiede la necessaria prova di un fatto nè la sussistenza di responsabilità  penali, ma solo la presenza di un quadro indiziario univoco e concordante, in base al quale sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste. Ai fini della legittimità  del provvedimento, risulta essenziale l&#8217;individuazione rigorosa di tutti gli elementi raccolti volti a dimostrare il pericolo dell&#8217;ingerenza mafiosa nelle aziende coinvolte, quali ad esempio le frequentazioni con esponenti mafiosi, le interessenze familiari ed economiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende l&#8217;irrilevanza &#8211; in sè &#8211; di quanto dedotto dall&#8217;appellante con riferimento alla posizione dell&#8217;Amministrazione in relazione agli esiti del procedimenti penali relativi all&#8217;operazione -OMISSIS-, nè tanto meno possono assumere alcun rilievo l&#8217;affermata presumile conclusione per prescrizione del procedimento inerente alle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche l&#8217;episodio riferito in cui l&#8217;amministratore avrebbe denunziato un incendio di per sè non esclude l&#8217;esposizione al rischio di infiltrazione mafiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">La funzione preventiva dell&#8217;informativa, infatti, risulta diretta anche ad arginare il pericolo di situazioni di c.d. contiguità  soggiacente, ovvero proprio quella determinata a causa di atti tali da compromettere la capacità  di autodeterminazione dell&#8217;operatore.</p>
<p style="text-align: justify;">VI &#8211; Ancora sui rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, dell&#8217;impresa e familiari, essi assumono rilievo laddove, per la loro natura, intensità , o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, per la logica del «più probabile che non», che l&#8217;impresa abbia una una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività  possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.</p>
<p style="text-align: justify;">Si  avuto modo di affermare a riguardo che una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (come vorrebbe riferire l&#8217;appellante al caso che occupa) che il parente di un mafioso sia anch&#8217;egli mafioso, ma per la considerazione che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, che, per l&#8217;appunto, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della &#8216;famiglia&#8217;. Sotto tale profilo, hanno rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, anche ove non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà  locali, ben potendo l&#8217;Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza &#8211; su un&#8217;area più o meno estesa &#8211; del controllo di una &#8216;famiglia&#8217; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (cfr. Cons. St., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 4792).</p>
<p style="text-align: justify;">VII &#8211; Orbene, senza ripetere tutti i singoli indizi che si sono enucleati in fatti, nella fattispecie in questione, si evincono una pluralità  di elementi, quanto a legami familiari, a coinvolgimento nelle vicende penali, a rapporti societari e successioni nelle cariche sociali, a vicinanze nelle attività  economiche che gli indizi raccolti dalla Amministrazione, riguardati nella loro pluralità  e globalità  e inquadrati nel contesto economico-sociale di riferimento, sono idonei a dimostrare il concreto rischio di infiltrazione della criminalità  organizzata nell&#8217;azienda in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">VIII &#8211; Da quanto sin qui evidenziato discende la completezza istruttoria e motivazionale dell&#8217;informativa e ka conseguenza infondatezza dei motivi di censura dedotti, anche in via derivata, con riferimento ai provvedimenti oggetto di gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">IX &#8211; Quanto all&#8217;ultimo punto di censura, deve ritenersi che essa non attiene alla legittimità  del provvedimento ma ad una diversa valutazione della situazione personale degli interessati, rispetto alla quale, peraltro, l&#8217;appellante non produce alcuna idonea documentazione a supporto.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta, infatti, l&#8217;appellante che nella presente controversia, il T.A.R. non avrebbe valutato la sospensione e/o rimessione alla Corte cost. dell&#8217;art. 92 d.lgs.n. 159/2011, che in materia di interdittive antimafia preclude al Prefetto la possibilità  di escludere le decadenze ed i divieti previsti, nel caso di mancanza dei mezzi di sostentamento all&#8217;interessato ed alla sua famiglia, analogamente a quanto già  fatto con l&#8217;ordinanza 11 dicembre 2020 n. 732.</p>
<p style="text-align: justify;">In assenza di precisi dati a riguardo, ritiene il Collegio che non vi siano elementi per ritenere inficiato il provvedimento che &#8211; al contrario &#8211; appare giustificato dalla motivata necessità  di prevenire il pericolo del fenomeno mafioso, i cui aspetti di perniciosità  sono stati da ultimo evidenziati dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 26 marzo 2020 n. 57 quanto alle conseguenti lesioni della libera concorrenza, nonchè della dignità  e libertà  umana.</p>
<p style="text-align: justify;">X &#8211; Vale ricordare, ancora, che l&#8217;avvenuta interdizione determina un&#8217;incapacità  giuridica <i>ex lege</i> ad essere titolare di rapporti giuridici con la pubblica amministrazione. Il legislatore, infatti, vieta alle amministrazioni di stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti, autorizzare, rilasciare o, comunque, consentire concessioni ed erogazioni di denaro a favore di operatori economici, nei confronti dei quali sussista una causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;art. 67 o un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all&#8217;art. 84, comma 4, ed all&#8217;art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011 (art. 94, d.lgs. 159/2011). Secondo la giurisprudenza consolidata, l&#8217;incapacità  in parola ha natura parziale in quanto limitata ai rapporti giuridici con la pubblica amministrazione e temporanea in quanto può cessare o per effetto dell&#8217;annullamento (amministrativo o giudiziario del provvedimento de quo) o per effetto di un successivo provvedimento del Prefetto, che attesta il venir meno delle condizioni ostative precedentemente riscontate, nel senso di precludere all&#8217;imprenditore (persona fisica o giuridica) la titolarità  della posizione soggettiva, che lo renderebbe idoneo a ricevere somme dovutegli dalla pubblica amministrazione, anche a titolo risarcitorio in relazione ad una vicenda sorta dall&#8217;affidamento (o dal mancato affidamento) di un appalto (Cons. Stato, Ad. plen. 3/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, va osservato che, in vero, il d.lgs. 159/2011 reca gli strumenti per addivenire alla continuità  dell&#8217;impresa con finalità  di tutela del lavoro ove ricorrano i presupposti di cui alla disciplina.</p>
<p style="text-align: justify;">XI &#8211; Per quanto sin qui ritenuto, l&#8217;appello deve essere respinto e deve essere confermata la sentenza di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte appellante  condannata, in ragione del criterio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite, che sono determinate in complessivi euro 3000,00 (tremila/00) da liquidarsi a favore delle Amministrazioni resistenti in parti eguali.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, determinate in complessivi euro 3000,00 (tremila/00), da liquidarsi a favore delle Amministrazioni resistenti in parti eguali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 28 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giulia Ferrari, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Tulumello, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-23-2-2021-n-1579/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2021 n.1579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2013 n.1579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-11-2013-n-1579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia s.r.l. (Avv. D. Schena) c/ Regione Puglia (Avv. T. Colelli) Ambiente e territorio – Energia rinnovabile – Impianti – Installazione – Diniego di autorizzazione unica – Ragioni – Aree non idonee – Legittimità – Sussiste E’ legittimo un provvedimento di diniego di autorizzazione unica, applicativo del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-11-2013-n-1579/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2013 n.1579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-11-2013-n-1579/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2013 n.1579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia s.r.l. (Avv. D. Schena) c/ Regione Puglia (Avv. T. Colelli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Energia rinnovabile – Impianti – Installazione – Diniego di autorizzazione unica – Ragioni – Aree non idonee – Legittimità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo un provvedimento di diniego di autorizzazione unica, applicativo del regolamento regionale n. 24/2010 e contemplante un divieto di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in determinate aree considerate non idonee, in quanto, allo scopo di semplificare e accelerare le procedure autorizzatorie, le Regioni possono legittimamente individuare nell’ambito del proprio territorio “aree non idonee” alla localizzazione di determinate tipologie di impianti, apponendo divieti preventivi, assoluti e non derogabili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2012, proposto da Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Donato Schena, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Paccione in Bari, via Quintino Sella, 120;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa concessione di misure cautelari,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del diniego di autorizzazione unica prot. A00159 n. 0006192 del 26 giugno 2012, comunicato a mezzo p.e.c. in pari data, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato “Wind 1 Sant’Agata”, di potenza nominale pari a 0,99000 MWe, nel Comune di Sant’Agata di Puglia(FG), in località “Accinta”;<br />	<br />
&#8211; ove occorra, del regolamento regionale n. 24/2010 nei limiti indicati in ricorso;<br />	<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota prot. A00159 n. 0005606 del 7 giugno 2012;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 per le parti i difensori avv.ti Rossella Malcangio, su delega dell’avv. Donato Schena, e Tiziana Colelli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>In data 8 agosto 2011 l’odierna ricorrente Società Sviluppo Energie Rinnovabili s.r.l. presentava domanda al fine di ottenere autorizzazione unica <i>ex</i> art. 12 dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l’esercizio di un impianto minieolico in Sant’Agata di Puglia (FG), composto da un aerogeneratore di potenza nominale pari a 0,990000 MWe.<br />	<br />
Con nota del 16 settembre 2011 la Regione Puglia inviava alla ricorrente “comunicazione di preavviso di improcedibilità ed invito al completamento per la pratica CUEU4D3”, all’uopo assegnando il termine di trenta giorni per le integrazioni documentali ivi indicate.<br />	<br />
In data 13 ottobre 2011, la società informava il competente Servizio regionale dell’avvenuta trasmissione dell’ulteriore documentazione richiesta, ivi compresa la dichiarazione attestante la non assoggettabilità dell’impianto in oggetto alla procedura di verifica ovvero alla procedura di V.I.A. <i>ex</i> legge Regione Puglia n. 11/2001.<br />	<br />
Perdurando l’arresto del procedimento, l’odierna istante, dapprima con lettera del 14 ottobre 2011, successivamente con missiva del 17 novembre 2011, diffidava la Regione Puglia affinché convocasse la conferenza di servizi.<br />	<br />
A tali diffide faceva seguito la nota interlocutoria del 28 novembre 2011 n. 14166, con la quale la Regione Puglia comunicava alla proponente che la pratica era in fase istruttoria.<br />	<br />
La società proponeva dinanzi a questo Tribunale ricorso contro il silenzio della Regione Puglia (r.g. n. 537/2012).<br />	<br />
In pendenza di detto giudizio, il Servizio Energia della Regione Puglia, con nota prot. n. 5606 del 7.6.2012, riferiva quanto di seguito riportato:<br />	<br />
«Lo scrivente Ufficio, valutata la compatibilità del progetto con le previsioni del R.R. n. 24/2010, ha riscontrato che le particelle 14, 15, 43 del Foglio 73 del N.C.T. nel Comune di Sant’Agata (FG) rientrano nell’elenco di aree e siti non idonei all’insediamento di specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3 del citato regolamento e, precisamente sono interessate da “Area Tampone” per le quali aree risultano non compatibili gli impianti del tipo E.4c), ai sensi dell’Allegato 2».<br />	<br />
Sulla base di tale rilievo il Dirigente del Servizio comunicava alla società richiedente la sussistenza di motivi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento di autorizzazione unica.<br />	<br />
In replica al preavviso di diniego, la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia, in data 15.6.2012, trasmetteva osservazioni scritte.<br />	<br />
A tali osservazioni faceva seguito l’impugnata nota prot. n. 0006192 del 26 giugno 2012 mediante la quale il dirigente del Servizio Energia confermava «la conclusione negativa del procedimento con il diniego dell’Autorizzazione Unica» in forza della seguente motivazione:<br />	<br />
«… In data 08/08/2011 codesta Società, con nota acquisita al prot. n. AOO_159/15/09/2011/0010953I, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto.<br />	<br />
In data 30/12/2010 entravano in vigore la D.G.R. n. 3029 “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili” ed il R.R. n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010”, recante l’individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, ai quali il progetto in questione soggiace.<br />	<br />
L’Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. AOO_159/16/09/2011/10980U, inoltrava a mezzo PEC una comunicazione di preavviso di improcedibilità ed invito al completamento della pratica risultata carente in parte della documentazione tecnico- amministrativa.<br />	<br />
La Società proponente, con nota PEC acquisita al prot. n. AOO_159/17/10/2011/0012330I, riscontrava la succitata comunicazione di preavviso di improcedibilità, depositando sul portale telematico Sistema Puglia la documentazione richiesta.<br />	<br />
L’Ufficio Energia e Reti Energetiche, valutata la compatibilità del progetto con le previsioni del R.R. n. 24/2010, ha riscontrato che le particelle 14, 15, 43 del foglio 73 del N.T.C. nel Comune di Sant’Agata (FG) rientrano nell’“elenco di aree e siti non idonei all’insediamento di specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili” di cui all’Allegato 3 del citato regolamento e, precisamente, sono interessate da “Area Tampone” per le quali aree risultano non compatibili gli impianti del tipo E.4 c), ai sensi dell’Allegato 2. Il Servizio Energia, pertanto, con nota prot. n. 5606 del 07/06/2012, comunicava alla Società la sussistenza di motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e s. m. e i.<br />	<br />
La Società proponente, in riscontro alla succitata nota n. 5606 del 07/06/2012, con PEC del 18/06/2012 formulava le proprie osservazioni, nelle quali si citavano la Sentenza n. 727/2012 emessa dal TAR Puglia sede di Lecce ed altre di simile tenore, secondo cui le aree non idonee previste dal R.R. n. 24/2010 “non possono essere qualificate come zone soggette a un divieto preliminare assoluto”.<br />	<br />
A tal proposito, si rileva che il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 1350/2012 del 04/04/2012, ha riformato la surrichiamata Sentenza del TAR Lecce che, ad oggi, è in attesa della pronuncia di merito.<br />	<br />
Considerato che la pertinente fase istruttoria invocata dalla Società proponente è stata puntualmente espletata e che il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della Sentenza TAR Lecce rinviandone la decisione all’udienza di merito, lo scrivente ritiene legittima l’applicazione del RR n. 24/2010 all’istanza in oggetto e, pertanto, si conferma la conclusione negativa del procedimento con il diniego dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 0,99 MW sito nel Comune di Sant’Agata di Puglia (FG) proposto dalla Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. …».<br />	<br />
Successivamente, con sentenza n. 1403/2012, depositata in data 10 luglio 2012, il T.A.R. Puglia, Bari dichiarava improcedibile il su indicato ricorso <i>contra silentium</i> r.g. n. 537/2012 per sopravvenuto difetto di interesse.<br />	<br />
La società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia s.r.l. contestava con l’atto introduttivo del presente giudizio il citato diniego di autorizzazione unica prot. A00159 n. 0006192 del 26 giugno 2012, il regolamento regionale n. 24/2010 nei limiti indicati in ricorso, la nota prot. A00159 n. 0005606 del 7 giugno 2012 (preavviso di rigetto).<br />	<br />
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 12 dlgs n. 387/2003; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’Allegato 3 del regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 (“Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010”); violazione del D.M. 10 settembre 2010 (“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”); eccesso di potere (difetto di motivazione e d’istruttoria; errore di fatto; travisamento dei presupposti; ingiustizia manifesta): secondo la prospettazione di parte ricorrente la previsione, contenuta nel regolamento regionale n. 24/2010 (così come interpretata ed applicata dal dirigente regionale nel gravato diniego di autorizzazione unica), di un divieto assoluto (posto in via preliminare ed aprioristica) di insediamento di impianti in determinate aree (tra cui quella entro cui sono ricomprese le particelle 14, 15, 43 del Foglio 73 del N.C.T. nel Comune di Sant’Agata ove la società deducente intende installare l’impianto) contrasterebbe con i principi contenuti nella normativa statale ed in particolare con quanto affermato nelle Linee Guida Nazionali (Allegato 3);<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 dlgs n. 387/2003; violazione degli artt. 3 e 21 <i>septies</i> legge n. 241/1990; eccesso di potere (difetto di motivazione e d’istruttoria): il provvedimento di diniego contestato in questa sede sarebbe stato adottato all’esito di un procedimento amministrativo carente sotto il profilo istruttorio (per omessa convocazione della conferenza di servizi e per mancata valutazione comparativa degli interessi rilevati nel corso del procedimento).<br />	<br />
Si costituiva l’Amministrazione regionale, resistendo al gravame.<br />	<br />
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.<br />	<br />
Invero, con il motivo di ricorso <i>sub</i> 1) la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia s.r.l. censura il diniego di autorizzazione unica in quanto atto applicativo del regolamento regionale n. 24/2010, contestato dalla stessa società nei limiti in cui contempla un divieto di installazione di impianti in determinate aree considerate non idonee.<br />	<br />
Con riferimento a tale doglianza, va evidenziato che “… allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure autorizzatorie, le Regioni possono legittimamente individuare nell’ambito del proprio territorio “aree non idonee” alla localizzazione di determinate tipologie di impianti, apponendo una volta per tutte divieti preventivi, assoluti e non derogabili. …” (cfr. T.A.R., Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2012, n. 1531, resa nel corso del giudizio r.g. n. 471/2011; T.A.R., Puglia, Bari, Sez. I, 5 giugno 2013, n. 912).<br />	<br />
Sul punto si rinvia, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm., alla condivisibile motivazione della citata sentenza n. 1531/2012 di questo T.A.R.<br />	<br />
Peraltro, la successiva sentenza n. 679/2013 (resa nel corso dello stesso giudizio r.g. n. 471/2011) ha ritenuto &#8211; a seguito dell’espletata attività istruttoria &#8211; immune da vizi l’individuazione, ad opera delle linee guida regionali di cui al regolamento n. 24/2010, delle aree non idonee:<br />	<br />
«… Stando alla cartografia appositamente elaborata dalla Regione Puglia, l’estensione delle aree non idonee appare quantitativamente rilevante (prossima al 60% della superficie territoriale complessiva), così come denunciato dalla società ricorrente con riferimento agli impianti di maggiori dimensioni e capacità produttiva. Ma essa, in ogni caso, non integra di per sé una violazione della vigente disciplina legislativa e regolamentare, che assegna alle singole Regioni il potere di prevedere zone non idonee alla realizzazione di specifiche tipologie di impianti, anche tenendo conto dello sviluppo produttivo già raggiunto e delle autorizzazioni già rilasciate negli anni precedenti. …».<br />	<br />
In virtù dei menzionati precedenti giurisprudenziali, il motivo di gravame <i>sub</i> 1) è infondato in quanto gli impianti proposti ricadono in aree di cui all’Allegato 3 del regolamento regionale n. 24/2010 legittimamente indicate dallo stesso come “non idonee” all’installazione.<br />	<br />
Il provvedimento di diniego censurato in questa sede costituisce, pertanto, corretta applicazione dell’Allegato 3 del regolamento regionale n. 24/2010, la cui illegittimità deve essere esclusa per quanto sopra evidenziato.<br />	<br />
Peraltro, nella memoria depositata in data 24.7.2013 la società ricorrente rileva che l’intervento in esame ricade in aree cosiddette “Tampone” di cui a pag. 35677 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 195 del 31.12.2010 &#8211; Allegato 3 del regolamento Regione Puglia n. 24/2010 (così come rimarcato nel gravato provvedimento di diniego), per le quali lo stesso Allegato 3 sconsiglia, ma non vieta aprioristicamente, la realizzazione dell’intervento in esame; che, pertanto, l’impugnato provvedimento avrebbe dovuto motivare diffusamente in ordine al diniego e giustificare le ragioni dell’incompatibilità.<br />	<br />
A tal riguardo, ritiene questo Collegio che le aree “Tampone” di cui a pag. 35677 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 195 del 31.12.2010 &#8211; Allegato 3 del regolamento regionale n. 24/2010 comunque ricadono nell’ambito operativo dell’Allegato 3.<br />	<br />
Pertanto, si tratta di aree nelle quali l’art. 4 del regolamento regionale n. 24/2010 vieta in modo categorico (utilizzando la chiara dizione: “… non è consentita …”) la localizzazione degli impianti in questione.<br />	<br />
Anche la censura <i>sub</i> 2) va disattesa, in applicazione del principio desumibile dalla previsione normativa di cui all’art. 21 <i>octies</i>, comma 2, prima parte legge n. 241/1990 (“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”).<br />	<br />
Infatti, in forza delle considerazioni espresse in precedenza (<i>i.e.</i> legittimità della previsione regionale di aree soggette a divieti preliminari ed assoluti di localizzazione di determinate tipologie di impianti; insistenza degli impianti proposti dalla società istante in aree di cui all’Allegato 3 del regolamento regionale n. 24/2010 indicate dallo stesso come “non idonee” all’installazione), è evidente che il contenuto del provvedimento di diniego gravato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, venendo in rilievo asseriti vizi (da qualificarsi come) “non invalidanti” dell’atto impugnato (omessa convocazione della conferenza di servizi; mancata valutazione comparativa degli interessi rilevati nel corso del procedimento), a fronte, peraltro, di attività amministrativa vincolata al chiaro dettato normativo innanzi richiamato (art. 4 ed Allegato 3 del regolamento n. 24/2010), che non lascia alcun margine di scelta all’Amministrazione regionale.<br />	<br />
Ne discende che il diniego di autorizzazione unica relativamente ad impianto da installare &#8211; come nel caso di specie &#8211; in area “non idonea” è conseguenza (<i>i.e.</i> esito) procedimentale “automatica” e naturale, a seguito di attività amministrativa vincolata; che qualsivoglia ulteriore attività istruttoria e convocazione di conferenza di servizi sarebbero stati nella fattispecie in esame inutili, non essendo possibile addivenire ad una differente definizione del procedimento.<br />	<br />
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.<br />	<br />
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giacinta Serlenga, Primo Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-11-2013-n-1579/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2013 n.1579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2011 n.1579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-16-9-2011-n-1579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-16-9-2011-n-1579/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2011 n.1579</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. G. Palliggiano C. Frunzo ed altri (Avv. Avv. Gherardo Maria Marenghi) c. Regione Campania (Avv. Beatrice dell’Isola) e con l’intervento ad opponendum di E. Bellelli ed altri (Avv. Marcello Fortunato). 1. Enti Pubblici e Privati – Consorzio di Bonifica – Provvedimento di scioglimento degli organi –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-16-9-2011-n-1579/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2011 n.1579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-16-9-2011-n-1579/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2011 n.1579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. G. Palliggiano<br /> C. Frunzo ed altri (Avv. Avv. Gherardo Maria Marenghi) c. Regione Campania (Avv. Beatrice dell’Isola) e con l’intervento ad opponendum di E. Bellelli ed altri (Avv. Marcello Fortunato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Enti Pubblici e Privati – Consorzio di Bonifica – Provvedimento di scioglimento degli organi – Legittimità ad impugnare il provvedimento da parte di ogni singolo componente del disciolto organo direttivo– Sussiste – Ragioni &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Enti Pubblici e Privati – Consorzio di Bonifica – Controllo da parte della P.A. – Art. 32 comma I, Legge Regionale Campania 4 del 25 febbraio 2003 – Qualifica – Conseguenze – Obbligo di notificare il provvedimento con il quale si richiedano chiarimenti – Sussiste – Mancanza – Illegittimità degli atti successivi 	</p>
<p>3. Enti Pubblici e Privati – Consorzio di Bonifica – Scioglimento degli Organi – Istruttoria incompleta sulle le illegittimità ed i danni causati dagli organi direttivi – Provvedimento – Illegittimo &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Avverso l’impugnazione di un provvedimento con il quale la P.A. dispone lo scioglimento degli organi di un Consorzio  (nella specie la Giunta Regionale della Campania ha disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio di Bonifica Paestum – Sinistra Sele) sussiste la legittimazione ad agire di tutti i componenti, atteso che gli stessi all’interno del consorzio sono titolari di cariche e, dunque di un interesse giuridicamente rilevante, ciascuno alla conservazione della propria carica 	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 32, comma I, della Legge Regionale Campania 4 del 25.2.2003, il controllo da parte della Giunta Regionale sull’operato degli organi dei Consorzi di bonifica relativamente agli atti di gestione contabile deve essere qualificato come controllo di regolarità avente carattere straordinario, per cui l’iniziativa di controllo, ovvero le ispezioni, da parte della P.A. devono essere precedute da un provvedimento che illustri con chiarezza e completezza le ragioni poste a fondamento dell’iniziativa di accertamento, con la conseguenza che è illegittimo il provvedimento di scioglimento degli organi di un Consorzio a seguito di un controllo eseguito di sensi dell’art. 32, comma I, L.R. 4/2003 non preceduto da tale motivato provvedimento.	</p>
<p>3. É illegittimo il provvedimento con il quale la Giunta Regionale dispone lo scioglimento degli organi di un Consorzio di Bonifica, se dal contraddittorio con le parti, non vengano poste in evidenza, ed adeguatamente motivate, gravi irregolarità contabili da parte degli Organi del Consorzio stesso (Nella specie il TAR ha accolto il ricorso dei dirigenti del Consorzio di Bonifica Paestum – Sinistra Sele i quali hanno provato di non aver comportato alcun danno contabile al Consorzio ne tanto meno dall’istruttoria effettuata la Regione abbia provato il contrario: Ed invero, è stato dimostrato che l’Attività degli organi direttivi del Consorzio è stata eseguita in conformità della Legge sia per quanto attiene l’attività contabile, sia per quanto attiene l’affidamento di lavori pubblici)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ai sensi degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm.,	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2011, proposto da:	</p>
<p>Carmine Frunzo, Domenico Salzano, Mario Marino, Vincenzo Fraiese, Roberto Ciuccio, Giampaolo Sodano, Luigi Ciliberti, Gianluigi Barlotti, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gherardo Maria Marenghi, con domicilio eletto presso lo studio legale Marenghi in Salerno, via Velia, n.15; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Beatrice dell&#8217;Isola, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Salerno, via Abella Salernitana, n. 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:	</p>
<p>&#8211; Ettore Bellelli, Matteo Franco, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, n. 31;	</p>
<p>&#8211; Roberto D&#8217;Angelo, Giovanni Pacifico, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Francesco Lanocita, con domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via Roma, n. 61; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della delibera della Giunta regionale n. 370 del 19.7.2011 che dispone lo scioglimento degli organi del Consorzio di Bonifica Paestum Sinistra Sele;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento n. 962359 dell’1.12.2010 del Coordinatore dell’A.G.C. 11;<br />	<br />
&#8211; della nota del 2.5.2011 della Commissione ispettiva;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 607430 del 15.7.2010 del Settore regionale ITABI;<br />	<br />
&#8211; della nota del Coordinatore dell’A.G.C. 11 n. 1033497 del 29.12.2010;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 502442 del 27.6.2011 del Settore regionale competente (avvio del procedimento);<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 558858 del 15.7.2011 del Settore ITABI.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;<br />	<br />
Visti gli atti di interventi ad opponendum di Ettore Bellelli, Matteo Franco, Roberto D&#8217;Angelo, Giovanni Pacifico;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti gli avv. Marenghi, dell’Isola, Lanocita e Fortunato;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Con ricorso, notificato il 6 agosto 2011 e depositato l’8 successivo, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato per l’annullamento, previa sospensione, la delibera, e gli atti ad essa collegati, con la quale la giunta regionale ha disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio di Bonifica Paestum – Sinistra Sele.<br />	<br />
Hanno dedotto tre articolati motivi di censura con i quali, sotto diversi profili, hanno lamentato: violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 32 Legge reg. Campania n. 4 del 25.2.2003; violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990; incompetenza; eccesso e sviamento di potere, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà, erroneità dei presupposti.<br />	<br />
Hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti impugnati, con vittoria delle spese.<br />	<br />
La Regione si è costituita in giudizio e, con memoria difensiva depositata il 5 settembre 2011, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti ovvero per carenza d’interesse, in considerazione della natura endoprocedimentale dell’impugnata delibera della giunta; ulteriore profilo di inammissibilità si rinverrebbe nell’omessa notifica ai controinteressati. IN ogni caso, ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso.<br />	<br />
Sono intervenuti in giudizio, con due distinti atti di intervento <i>adopponendum</i>, Ettore Bellelli, Matteo Franco, Roberto D&#8217;Angelo, Giovanni Pacifico; costoro, nella qualità di consiglieri del Consorzio, hanno presentato gli esposti in esito ai quali è stato adottato l’atto impugnato.<br />	<br />
Hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per i medesimi motivi prospettati dalla regione; nel merito ne hanno comunque rilevato l’infondatezza. <br />	<br />
Parte ricorrente ha depositato, il 7 settembre 2011, nota di replica.<br />	<br />
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2011, la causa, inserita nel relativo ruolo per la decisione sull’istanza di sospensione cautelare, dopo discussione orale ed avviso alle parti, è stata introitata per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.<br />	<br />
2.- Vanno respinte le diverse eccezioni d’inammissibilità del ricorso, sulle quali, in particolare, il Collegio precisa che:<br />	<br />
2.1.- Non sussiste un profilo di carenza di legittimazione attiva, posto che i ricorrenti poiché rivestono cariche all’interno del consorzio, sono titolari di un interesse giuridicamente rilevante, ciascuno alla conservazione della propria carica.<br />	<br />
2.2.- Non sussiste, inoltre, la carenza d’interesse ad agire per asserito carattere endoprocedimentale dell’impugnata delibera di giunta; al contrario quest’ultima dispone esplicitamente lo scioglimento del consorzio, tale da assumere evidente ed immediata efficacia lesiva della posizione dei ricorrenti.<br />	<br />
2.3.- Non sussiste, infine, un problema di omessa notifica a soggetti contro interessati; tali infatti non possono annoverarsi alcuno degli interventori ad opponendum, consiglieri del Consorzio, i quali non sono portatori di un interesse contrapposto a quello dei ricorrenti, pur avendo sollecitato con la loro iniziativa il procedimento che si è concluso con lo scioglimento del consorzio medesimo. Essi, infatti, in qualità di consiglieri svolgono una funzione pubblicistica, con connesso esercizio di determinati poteri, la quale tuttavia non si traduce in posizioni giuridiche soggettive individuali; è quindi assente il presupposto giuridico per fondare la sussistenza di una posizione sostanziale e formale di controinteressato.<br />	<br />
3.- Nel merito il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito sinteticamente esposti:<br />	<br />
3.1.- E’ fondato il primo motivo, posto che il provvedimento impugnato è palesemente viziato da difetto di motivazione, eccesso di potere ed incompetenza dell’organo.<br />	<br />
La legge regionale Campania n. 4 del 25 febbraio 2003 sottopone i Consorzi di bonifica ai controlli della Regione. Se ne distinguono di due tipi: di legittimità, ai sensi dell’art. 31, e di regolarità successivo, ai sensi dell’art. 32.<br />	<br />
L’art. 31, comma 1, chiarisce che sono soggette al controllo di legittimità ad opera della Giunta regionale le deliberazioni dei consorzi concernenti:<br />	<br />
a) il bilancio preventivo e sue variazioni;<br />	<br />
b) il conto consuntivo;<br />	<br />
c) l&#8217;assunzione dei prestiti e mutui;<br />	<br />
d) i ruoli di contribuenza.<br />	<br />
Il successivo comma 2 dispone che le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l&#8217;annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali, termine interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi.<br />	<br />
L’art. 32 disciplina, come sopra accennato, il diverso caso del controllo successivo di regolarità, il quale ricorre per due diverse evenienze: la prima, per accertare che non vi siano anomalie nel regolare funzionamento del consorzio (art. 32, comma 1, prima parte); la seconda (art. 32, comma 1, parte seconda e comma 2) per sanare ritardi ed inadempienze nella gestione del consorzio. Riguardo a quest’ultimo tipo di controllo di gestione, volto a sanare ritardi ed inadempienze, la normativa distingue a sua volta due ulteriori ipotesi, diversi essendone i presupposti ed i rimedi. L’art. 32, comma 1, parte seconda, dispone infatti che, nel caso in cui siano accertati ritardi ed inadempienze non gravi, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta perché provveda a ripianare le inefficienze; nel caso, invece, in cui i ritardi e le inadempienze assumano il carattere della gravità, l’art. 32, comma 2, sancisce la massima sanzione amministrativa, ossia lo scioglimento degli organi di amministrazione del consorzio e la nomina di un commissario straordinario. Scioglimento e nomina del commissario, in considerazione della straordinarietà dei rimedi, sono atti a competenza composita perché adottati dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.<br />	<br />
Le disposizioni della legge regionale appaiono quindi sufficientemente chiare nel distinguere il controllo di legittimità, di carattere ordinario, dal controllo di regolarità, di carattere straordinario, questo per l’evidente ragione che il primo si limita a riscontrare la conformità, alla normativa vigente, delle determinazioni relative agli atti di gestione contabile, assunti dagli organi del consorzio; il secondo tipo di controllo attiene invece al riscontro dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità e si fonda sulla necessità di verificare, da un lato, il regolare funzionamento del consorzio, dall’altro il corretto andamento della gestione. Il controllo successivo di regolarità ha carattere straordinario perché, diversamente, ove avesse frequenza ordinaria, sarebbe lesivo della sfera di autonomia dei consorzi. Per questa ragione, l’iniziativa del controllo non può essere dettata da ragioni casuali ma deve fondarsi necessariamente su presupposti certi. La normativa regionale richiede che la Giunta, depositaria in materia di un potere discrezionale, ha l’obbligo di fare precedere le ispezioni e le diverse iniziative, previste dal menzionato art. 32, da un provvedimento che illustri con chiarezza e completezza le ragioni poste a fondamento dell’iniziativa di accertamento.<br />	<br />
Non appaiono sufficienti, a questo proposito, i numerosi esposti provenienti da taluni consiglieri dell’organo amministrativo del Consorzio, gli stessi che in seguito hanno assunto, nell’odierna controversia, il ruolo di intervenienti ad opponendum; è necessario invero che vi siano precise e specifiche ragioni idonee a giustificare l’esercizio di un potere così incisivo sulla sfera autonoma d’azione del Consorzio, qual è il suo scioglimento e la nomina di un commissario straordinario. <br />	<br />
Pertanto, il provvedimento impugnato è viziato da difetto di motivazione, posto che l’atto prodromico dello scioglimento, non è preceduto dalle dovute e circostanziate giustificazioni.<br />	<br />
Emerge inoltre il difetto di competenza, posto che la determinazione è stata impropriamente assunta dalla Giunta regionale e non dal Presidente della Regione. Non si condivide il rilievo in eccezione formulato dalla difesa della Regione secondo cui il provvedimento avrebbe valenza meramente endoprocedimentale, perché costituirebbe una semplice deliberazione preliminare all’assunzione del futuro atto del Presidente. Questa tesi è smentita dai dati di fatto: sia la parte motiva sia quella dispositiva dell’atto impugnato si colorano per contenere un’incontrovertibile valenza dispositiva. <br />	<br />
4.- In ogni caso, nel merito, l’atto della giunta appare sproporzionato, posto che le irregolarità riscontrate, anche alla luce delle circostanziate giustificazioni formulate dai ricorrenti e dal Consorzio medesimo, nel corso del contraddittorio procedimentale, il cui esito si è chiuso con lo scioglimento, si sottraggono all’indefettibile presupposto della gravità.<br />	<br />
In particolare:<br />	<br />
1. la questione relativa al debito contratto con l’ENEL è pregressa agli attuali amministratori, i quali hanno comunque definito un piano finanziario di rientro;<br />	<br />
2. riguardo all’attività contabile, risultano approvati il bilancio di previsione e la relazione sulla gestione del bilancio preventivo per il 2011 nonché il bilancio consuntivo per l’anno 2010. Inoltre dal raffronto tra il consuntivo 2009 e quello del 2010 emerge una contrazione del costo del personale, voce che più delle altre ha destato negli organi di controllo regionale varie perplessità;<br />	<br />
3. riguardo all’affidamento dei lavori di riduzione del rischio idraulico del fiume Testene, trattandosi di lavori complementari da eseguire come opere aggiuntive a quelle ultimate con il collaudo provvisorio e non essendo il collaudo divenuto ancora definitivo, il Consorzio ha fatto corretta applicazione dell’art. 57 del d. lgs. 163 del 2006, il codice dei contratti pubblici;<br />	<br />
4. riguardo ai lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della rete irrigua del comune di Altavilla Silentina, località Olivella, Cerrelli, Campolongo, il Consorzio ha fatto buon governo delle prescrizioni sancite dall’art. 84 del d. lgs. 163 del 2006 per la nomina della Commissione di gara, con riferimento sia alla scelta di non procedere alla nomina dei dipendenti del Consorzio, attesa la carenza di adeguate professionalità attestata dal R.U.P., sia ai tempi della nomina, successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Peraltro, il Consorzio ha risolto il contratto di appalto, avendo l’ATI aggiudicataria violato il principio di non modificabilità del raggruppamento scelto come aggiudicatario in sede di gara e di stretta corrispondenza tra la quota di partecipazione e la quota di esecuzione lavori;<br />	<br />
5. infine, anche il procedimento di pubblica utilità e di approvazione del progetto di “ristrutturazione della rete irrigua nel comune di Altavilla Silentina 4 e 5° stralcio”, appare esente da macroscopiche illegittimità tali da denotare il compimento di atti gravemente irregolari. E’ stato infatti dato regolare avvio del procedimento tramite conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 L. n. 241 del 1990, e formulato correttamente l’invito alla partecipazione degli interessati, mediante avviso pubblico, in applicazione dell’art. 11 dpr 327 del 2011, in presenza di oltre 50 ditte coinvolte nell’esproprio.<br />	<br />
5.- Per quanto sopra, pertanto, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati. Le spese, nei confronti della Regione, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono compensate integralmente nei confronti degli intervenienti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati.<br />	<br />
Condanna la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre Iva e Cassa come per legge nonché rimborso del contributo unificato. Compensa integralmente nei riguardi degli intervenienti ad opponendum. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente<br />	<br />
Francesco Mele, Consigliere	</p>
<p align=center>Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-16-9-2011-n-1579/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2011 n.1579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1579/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1579/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1579</a></p>
<p>sui presupposti per l&#8217;acquisizione della qualifica di professore associato confermato, nonché sull&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dei provvedimenti che comportano illegittimo esborso di pubblico denaro Università – Rapporto di lavoro – Acquisizione della qualifica di professore associato confermato – Necessità del compimento di un triennio nella qualifica di docente associato con effettivo servizio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1579/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1579/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;acquisizione della qualifica di professore associato confermato, nonché sull&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dei provvedimenti che comportano illegittimo esborso di pubblico denaro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Rapporto di lavoro – Acquisizione della qualifica di professore associato confermato – Necessità del compimento di un triennio nella qualifica di docente associato con effettivo servizio.</p>
<p>Annullamento d’ufficio – Provvedimenti comportanti esborsi di denaro pubblico – Interesse pubblico in re ipsa</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;art. 23 del D.P.R. n. 382/1980, nel prevedere che il professore associato viene confermato dopo tre anni di effettivo servizio, comporta che l&#8217;acquisizione dello status di professore associato confermato richiede l&#8217;avvenuto compimento di un triennio nella qualifica di docente associato con effettivo servizio nella stessa, senza possibilità di far retroagire la conferma in ruolo alla data di compimento del triennio dall&#8217;inquadramento al fini giuridici.</p>
<p>L’annullamento d’ufficio dei provvedimenti che comportano l&#8217;illegittimo esborso di pubblico denaro non richiede una specifica valutazione sull&#8217;interesse pubblico, dal momento che la sua sussistenza si considera &#8220;in re ipsa&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente  &#8211;<br />
GIANCARLO MOZZARELLI Cons. &#8211;<br />
BRUNO LELLI Cons., relatore &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 06 Ottobre 2005Visto il ricorso 2294/1994  proposto da:</p>
<p><b>BIANCHI MICHELE</b>rappresentato e difeso da:<br />
MINIERO AVV. ROBERTOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA MAZZINI 2/3presso<br />
MINIERO AVV. ROBERTO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>RETTORE UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI BOLOGNA</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA SCIENT. E TECNOL.</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del Decreto n. 184 del 6/6/1994 con cui il Rettore dell&#8217; Università degli Studi di Bologna ha annullato il precedente decreto n. 150 del 18/10/1990 con cui era stata disposta la ricostruzione di carriera del ricorrente;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
del diritto del ricorrente al diverso inquadramento risultante dall’applicazione della legge e per la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione in favore del ricorrente delle relative somme con interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA<br />
 SCIENTIFICA. E TECNOLOGICA<br />
RETTORE UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI BOLOGNA <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Cons. Bruno Lelli;<br />
Uditi all’udienza pubblica del 6.10.2005 i procuratori delle parti presenti come da verbale;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il Decreto n. 184 del 6/6/1994 con cui il Rettore dell&#8217; Università degli Studi di Bologna ha annullato il precedente decreto n. 150/1990 con cui era stata disposta la ricostruzione di carriera del ricorrente.<br />
Si chiede altresì l’accertamento del diritto del ricorrente al diverso inquadramento risultante dall’applicazione della legge e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione in favore del ricorrente delle relative somme con interessi e rivalutazione monetaria.<br />
All&#8217;atto della ricostruzione della carriera dei professori associati soggetti a conferma si è posto il problema relativo alle modalità di computo ai fini retributivi del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica (assunzione effettiva in servizio). <br />
In un primo tempo l&#8217;Università, col decreto annullato in autotutela,  aveva ritenuto il suddetto periodo utile per intero.<br />
Successivamente, peraltro, sulla base di un parere dell&#8217;Avvocatura dello Stato, il periodo intercorrente tra la data di inquadramento giuridico e quella di decorrenza del trattamento economico è stato valutato in applicazione e nei limiti di cui all&#8217;articolo 103 del DPR 382/1980 e, quindi, limitatamente ai 2/3.<br />
Conseguentemente l&#8217;originario decreto di ricostruzione della carriera è stato annullato d&#8217;ufficio col provvedimento oggetto della presente impugnativa.<br />
I motivi dedotti attengono alla violazione di legge e dall&#8217;eccesso di potere sotto vari profili.<br />
In particolare il ricorrente ritiene che l&#8217;interpretazione posta a base del provvedimento impugnato vanifica la previsione recata dall&#8217;articolo 37 del DPR n. 382/1980 secondo il quale il personale che consegue il primo giudizio di idoneità è inquadrato nella seconda fascia dei professori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del “presente decreto” (1/1/1980) agli effetti giuridici.<br />
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso.</p>
<p>2. Stante la proposizione congiunta di azione di annullamento e di azione di accertamento, occorre esaminare prioritariamente la seconda che appare prevalente, in quanto intende far valere gli interessi sostanziali del ricorrente ad un esatto inquadramento. <br />
L&#8217;articolo 37 del DPR n. 382/1980 prevede che l&#8217;inquadramento dei professori associati nominati a seguito della prima tornata deve essere fissato al 1/8/1980 ai fini giuridici, mentre ai fini economici la decorrenza è quella della effettiva assunzione in servizio.<br />
La differenziazione introdotta dal legislatore fra effetti giuridici dell&#8217;inquadramento ed effetti economici, riferiti alla presa di servizio, comporta l&#8217;impossibilità di valutare il servizio intermedio come se fosse stato già svolto nella posizione di professore associato. Trova invece applicazione l&#8217;articolo 103 del DPR n. 182/1980 il quale, a seguito del superamento dei giudizi di conferma, comporta la valutazione ai fini dell&#8217;inquadramento economico definitivo del suddetto periodo limitatamente a due terzi, in quanto, di fatto, prestato in una diversa posizione.<br />
A tale conclusione si perviene considerando che il ricorrente nel periodo che va dall&#8217;inquadramento giuridico alla effettiva assunzione in servizio nella nuova qualifica di professore associato continua a svolgere le funzioni proprie della qualifica precedentemente rivestita ed è  quindi logico ritenere che gli effetti economici inizino a decorrere dal momento in cui il nuovo inquadramento è diventato effettivamente operante a seguito dell&#8217;assunzione in servizio. (si veda C. ST., sez. VI, n. 637 del 28.6.1995; n. 299/1999. In quest’ultima sentenza si legge che “la fictio iuris della retroattività dell&#8217;inquadramento quale associato ai fini giuridici, in difetto di un&#8217;esplicita previsione di legge, non può avere alcun effetto sul piano del trattamento economico, e quindi non può incidere sulla valutazione del servizio prestato prima dell&#8217;attribuzione delle funzioni di docente, che &#8211; se effettivamente espletato in una diversa qualifica all&#8217;epoca posseduta &#8211; va considerato nella misura, nei limiti e con le modalità previste dall&#8217;art. 103 soprarichiamato.<br />
Conferma quanto sopra l&#8217;art. 23 del D.P.R. n. 382/1980 nel prevedere che il professore associato viene confermato dopo tre anni di effettivo servizio: l&#8217;acquisizione dello status di professore associato confermato, quindi, richiede l&#8217;avvenuto compimento di un triennio nella qualifica di docente associato con effettivo servizio nella stessa, senza possibilità di far retroagire la conferma in ruolo alla data di compimento del triennio dall&#8217;inquadramento al fini giuridici.<br />
Per quanto sopra tutte le censure attinenti l’inquadramento formulate dal ricorrente sono infondate, in quanto le decorrenze contestate discendono dalla modalità di computo ai fini retributivi del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica (assunzione effettiva in servizio). </p>
<p>3. Risultano altresì infondate le censure attinenti all’insussistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio e, quindi, per il recupero delle somme indebitamente corrisposte per effetto del provvedimento poi ritirato.<br />
Costituisce principio consolidato quello per cui l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti che comportano l&#8217;illegittimo esborso di pubblico denaro non richiede una specifica valutazione sull&#8217;interesse pubblico, dal momento che la sua sussistenza si considera &#8220;in re ipsa&#8221;. (C. St. IV n. 7072/2004).<br />
Inoltre il ricorrente era consapevole dell’incertezza dell’originario inquadramento avendo sottoscritto una dichiarazione di impegno a restituire quanto indebitamente percepito “qualora il riconoscimento stabilito venga successivamente riconosciuto illegittimo”.</p>
<p>4. Ciò posto nessun interesse residua all’esame dei motivi che attengono all’esercizio formale dell’azione amministrativa, in quanto il rigetto dell’azione di accertamento, che ha carattere sostanziale, rende inutile affrontare ogni altro aspetto.<br />
Per quanto sopra il ricorso deve essere rigettato.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Spese come da motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-27-10-2005-n-1579/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2005 n.1579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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