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	<title>1570 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1570 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2014 n.1570</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-4-2014-n-1570/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-4-2014-n-1570/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2014 n.1570</a></p>
<p>Pres. Torsello – Est. Gaviano Tradeco S.r.l. (Avv.ti A. Loiodice ed I. Loiodice) c/ Comune di Conversano(Avv. M.F. Ingravalle) e nei confronti di Lombardi Ecologia S.r.l.(Avv.ti A. Clarizia e G. Notarnicola) 1.Giustizia amministrativa &#8211; Appello &#8211; Successivi motivi integrativi &#8211; Proposizione &#8211; Inammissibilità – Ragioni – Divieto di frazionamento dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-4-2014-n-1570/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2014 n.1570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-2-4-2014-n-1570/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2014 n.1570</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Torsello – Est. Gaviano<br /> Tradeco S.r.l. (Avv.ti A. Loiodice ed I. Loiodice) c/ Comune di Conversano(Avv. M.F. Ingravalle) e nei confronti di Lombardi Ecologia S.r.l.(Avv.ti A. Clarizia e G. Notarnicola)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Giustizia amministrativa &#8211; Appello &#8211; Successivi motivi integrativi &#8211; Proposizione &#8211; Inammissibilità – Ragioni – Divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione </p>
<p>2.Giustizia amministrativa &#8211; Principio di consumazione delle impugnazioni-  Deroga &#8211; Impugnazione irrituale &#8211;  Nuovo atto di appello &#8211; Proposizione &#8211; Ammissibilità &#8211;  Sussiste &#8211; Ragioni &#8211; Effetto sanante</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La proposizione di un secondo atto di appello avverso la medesima sentenza,contenente motivi integrativi,Il divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione, sotteso al principio di consumazione delle impugnazioni sancito dagli artt.358 e 387 c.p.c impedisce alla parte che abbia proposto un primo gravame di proporne un secondo, pur quando siano ancora pendenti i termini.</p>
<p>2.	In deroga al principio di consumazione delle impugnazioni è consentito solo nel caso in cui il primo atto di impugnazione sia stato proposto in mod irrituale ed ad esso segua, 						</p>
<p>3.	nel rispetto dei termini perentori previsti dalla disciplina legale di riferimento, un secondo atto di impugnazione inteso a sostituire il precedente viziato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01570/2014REG.PROV.COLL.<br />
N. 00838/2014 REG.RIC.<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 838 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla</p>
<p>Società Tradeco S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Aldo ed Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Ombrone, 12 Pal. B; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Conversano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Lombardi Ecologia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia e Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Principessa Clotilde 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 225/2014, resa tra le parti, concernente affidamento dei servizi spazzatura, raccolta e trasporto rifiuti urbani.<br />
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Conversano e della Lombardi Ecologia S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Vista, in particolare, la sentenza della Sezione n. 1468 del 26 marzo 2014;<br />
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 1° aprile 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Aldo Loiodice, Angelo Clarizia, e Mario Sanino su dichiarata delega dell’avv. Massimo Felice Ingravalle;<br />
DATO AVVISO alle parti, che nulla hanno osservato, circa la possibilità di definire il presente giudizio mediante decisione in forma semplificata, sussistendone tutti i presupposti di legge;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>RITENUTO che non sussistano ragioni idonee a giustificare il pur richiesto rinvio della trattazione della presente controversia, al quale l’appellata si è formalmente opposta;<br />
PRESO ATTO che:<br />
&#8211; avverso la sentenza del T.A.R. per la Puglia n. 225 del 2014 è stato già proposto dalla medesima appellante un rituale atto di appello, mediante impugnativa del relativo dispositivo e successivi motivi aggiunti dopo la pubblicazione integrale della deci<br />
&#8211; che alla Camera di consiglio del 25 febbraio 2014, fissata per la trattazione collegiale dell&#8217;incidente cautelare, la Sezione comunicava ai difensori delle parti la possibilità di definire la causa direttamente nel merito con sentenza in forma semplific<br />
&#8211; che, pertanto, la controversia ha ormai trovato definizione con la citata sentenza n. 1468 del 26 marzo 2014, con la quale la Sezione ha respinto nel merito l&#8217;appello principale della società Tradeco, dichiarato improcedibile l&#8217;appello incidentale della<br />
RILEVATO :<br />
&#8211; che nel frattempo, ma solo successivamente alla detta Camera di consiglio del 25 febbraio 2014, la difesa della società Tradeco, dopo avere depositato un’istanza di rimessione della causa sul ruolo onde acquisire il fascicolo d&#8217;ufficio del giudizio di p<br />
&#8211; che con decreto della Sezione n. 1021 dello stesso 7 marzo 2014 è stata dichiarata inammissibile la nuova istanza di misure cautelari monocratiche, e nel contempo fissata la Camera di consiglio del 1° aprile 2014 per la trattazione collegiale del nuovo<br />
&#8211; che la controinteressata ed il Comune di Conversano hanno eccepito l&#8217;inammissibilità, sotto plurimi profili, della proposizione di queste ulteriori doglianze avverso la medesima sentenza di primo grado;<br />
&#8211; che alla odierna Camera di consiglio del 1° aprile 2014 le parti presenti sono state avvisate, ai sensi dell&#8217;art. 60 C.P.A., in ordine alla possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
CONSIDERATO che il nuovo atto recante motivi integrativi d’appello avverso l&#8217;impugnata sentenza del T.A.R. per la Puglia si rivela inammissibile sulla scorta di consolidati principi, elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (cfr. tra i tanti Cass. civ., SS.UU., 22 aprile 2013, n. 9688; 5 aprile 2007, n. 8521; C.d.S., VI, 27 gennaio 2012, n. 397; V, 6 luglio 2012, n. 3966; IV, 31 gennaio 2007, n. 401; C.G.A., 25 settembre 2001, n. 463; C.d.S., IV, 7 luglio 2000, n. 3818 ), in forza dei quali:<br />
&#8211; il divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione, sotteso al principio di consumazione delle impugnazioni sancito dagli artt. 358 e 387 c.p.c. (che connota qualsiasi processo retto, come anche quello amministrativo, dal principio della domanda e da<br />
&#8211; che una limitata eccezione a tale principio è prevista nel solo caso in cui il primo atto di impugnazione sia stato proposto in modo irrituale e ad esso segua, nel rispetto dei termini perentori previsti dalla disciplina legale di riferimento, un second<br />
OSSERVATO che nel caso di specie non vi è possibilità di dubitare che l’appello avverso la sentenza oggetto del presente giudizio fosse stato proposto ritualmente, tanto da essere stato esaminato e respinto nel merito dalla più volte menzionata sentenza della Sezione n. 1468/2014 (né, del resto, ai nuovi motivi integrativi è stata assegnata la funzione di sanare un’ipotetica inammissibilità del precedente appello); <br />
RITENUTO che, per conseguenza, non sussistendo gli estremi per invocare l’applicazione della vista eccezione al principio di consumazione delle impugnazioni, i motivi integrativi da ultimo proposti incorrono nel divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione, con la conseguenza di risultare inammissibili;<br />
CONSIDERATO che, per quanto precede, risulta infondata in radice l’affermazione di parte secondo cui i termini di proposizione dell’appello non avrebbero potuto formare oggetto di rinuncia ad opera del difensore ma solo della parte da questo assistita, dal momento che alla Camera di consiglio del 25 febbraio del 2014 la facoltà di appellarsi era già preclusa in radice dal predetto divieto di frazionamento;<br />
OSSERVATO, in conclusione, che il nuovo atto recante motivi integrativi d’appello deve essere dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese, secondo soccombenza, mediante il seguente dispositivo;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara inammissibili i motivi integrativi d’appello proposti dalla soc. Tradeco.<br />
Condanna la medesima società al rimborso alle appellate delle ulteriori spese processuali, che si liquidano in favore di ciascuna delle aventi diritto nella misura di euro duemila, oltre gli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 1° aprile 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Mario Luigi Torsello, Presidente<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 02/04/2014</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1570</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1570/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1570/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1570</a></p>
<p>Pres. M. Atzeni, Est. A. Maggio Studio Sibilla Associati, Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., arch. Leonardo Spanu, arch. Enrico Congiu e dott. geol. Piero Nosengo (Avv.ti M. Vignolo e G. Inglese) c. Comune di Sassari (Avv. N. Lorusso) e Pica Ciamarra Associati s.r.l., in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1570/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1570/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1570</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Atzeni, Est. A. Maggio<br /> Studio Sibilla Associati, Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., arch. Leonardo Spanu, arch. Enrico Congiu e dott. geol. Piero Nosengo (Avv.ti M. Vignolo e G. Inglese) c. Comune di Sassari (Avv. N. Lorusso) e Pica Ciamarra Associati s.r.l., in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo Dig.it, (Avv.ti G. Sartorio, M. Provera e G. Dessì)</span></p>
<hr />
<p>ancora in tema di motivi aggiunti di ricorso e procura del difensore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia Amministrativa &#8211; Ricorso giurisdizionale – Motivi aggiunti – Procura specifica – Necessità – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>La proposizione di motivi aggiunti di ricorso richiede che il difensore sia munito di specifica procura ad litem. Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non nella postulazione di un mero strumento di concentrazione processuale, ma nell&#8217;introduzione di un diverso rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere sull&#8217;ampiezza dei poteri di quest&#8217;ultimo; mentre assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 236/04 proposto da</p>
<p><b>Studio Sibilla Associati, Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, nonché arch. Leonardo Spanu, arch. Enrico Congiu e dott. geol. Piero Nosengo, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcello Vignolo, Giuseppe Inglese ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Cagliari, viale Merello n°41;  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Sassari</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Nicola Lorusso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Roberto  Podda, in Cagliari, via Lai  n°56;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Pica Ciamarra Associati s.r.l.</b>, in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo Dig.it, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Sartorio, Marco Provera e Giovanna Dessì ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Cagliari, via Tiziano n°11;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determinazione 28/10/2003 n°03/074378 con cui il Dirigente del Servizio Manutenzioni del Comune di Sassari ha approvato i verbali di gara relativi all’appalto bandito per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori di realizzazione del “Museo della Miniera” ed ha individuato come vincitore il raggruppamento controinteressato;<br />
della determinazione 28/10/2003 n° 74379/213, con cui il medesimo Dirigente ha affidato al raggruppamento capeggiato da Pica Ciamarra s.r.l. l’incarico per lo studio delle linee guida relative all’attività di progettazione del “Museo della Miniera”;<br />
della determinazione 12/12/2003 n°74480/213, con cui il menzionato Dirigente ha affidato al raggruppamento di cui sopra, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori concernenti la realizzazione del suddetto museo, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;<br />
della determinazione 30/12/2003 n°74498/213, con cui il più volte citato dirigente ha corretto un errore materiale rilevato nella determinazione n°74480/213;<br />
della deliberazione della 29/10/2003 n°584 con cui la Giunta Municipale di Sassari ha approvato gli elaborati relativi alle linee guida per la progettazione del “Museo della Miniera”;<br />
del bando di gara, inviato alla GUCE in data 26/4/2004, con cui il Comune di Sassari ha indetto una nuova licitazione privata per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità dei lavori di realizzazione del “Museo della Miniera”;<br />
del verbale di gara in data 4/3/2004 con cui la Commissione aggiudicatrice dell’appalto già affidato al raggruppamento Dig.It., riaperto il procedimento a seguito della sentenza del T.A.R. Sardegna n°1682/03 ha escluso dalla gara tutti i concorrenti;<br />
della determinazione 13/4/2004 n°74133/213 con cui il Dirigente del Servizio Manutenzioni visti gli esiti dei lavori della Commissione aggiudicatrice consacrati nel verbale di gara di cui sopra ha stabilito di bandire una nuova procedura concorsuale per l’affidamento del servizio di che trattasi ed ha nominato una nuova Commissione di gara; <br />
della determinazione 22/4/2004 n°74157/213 con cui lo stesso Dirigente ha indetto la nuova licitazione privata per l’affidamento del suddetto servizio approvando il bando ed il disciplinare di gara;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Udita alla pubblica udienza del 20/10/2004 la relazione del consigliere  Alessandro Maggio e uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Comune di Sassari ha bandito un appalto per l’affidamento dell’incarico inerente alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione, misura e contabilità dei lavori per la realizzazione del “Museo della Miniera”.<br />
Alla gara hanno partecipato, in veste di costituendo raggruppamento temporaneo, lo Studio Sibilla Associati, lo Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, lo STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., nonché l’arch. Leonardo Spanu, l’arch. Enrico Congiu ed il dott. geol. Piero Nosengo, classificatisi al secondo posto, dietro il raggruppamento temporaneo Dig.It., capeggiato da Pica Ciamarra Associati s.r.l., risultato aggiudicatario provvisorio.<br />
Ritenendo il provvedimento di provvisoria aggiudicazione illegittimo lo Studio Sibilla Associati, lo Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, lo STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., nonché l’arch. Leonardo Spanu, l’arch. Enrico Congiu ed il dott. geol. Piero Nosengo, lo hanno impugnato di fronte al T.A.R. Sardegna, il quale, con sentenza 11/12/2003 n°1682, ha annullato il provvedimento di provvisoria aggiudicazione.<br />
Nel frattempo il Dirigente del Servizio Manutenzioni del Comune di Sassari ha emanato la determinazione 28/10/2003 n°03/074378 con cui ha approvato i verbali di gara relativi all’appalto in questione ed ha individuato come vincitore il raggruppamento temporaneo con a capo Pica Ciamarra Associati s.r.l., la determinazione 12/12/2003 n°74480/213 con la quale ha aggiudicato in via definitiva al detto raggruppamento la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori concernenti la realizzazione del suddetto museo, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la determinazione 30/12/2003 n°74498/213 con cui ha corretto un errore materiale riscontrato nella precedente  determinazione n°74480. <br />
Ha, anche, adottato la determinazione 28/10/2003 n° 74379/213 con la quale, tenuto conto dell’esito della gara in parola, ha affidato al raggruppamento Dig.It. l’incarico per lo studio delle linee guida relative all’attività di progettazione del “Museo della Miniera”, linee guida poi approvate dalla Giunta Municipale con deliberazione 29/10/2003 n° 584.<br />
 Ritenendo anche i menzionati provvedimenti, successivi alla provvisoria aggiudicazione, illegittimi, lo Studio Sibilla Associati, lo Studio Tecnico Rocca Bacci Associati, lo STI Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l., nonché l’arch. Leonardo Spanu, l’arch. Enrico Congiu ed il dott. geol. Piero Nosengo li hanno impugnati chiedendone l’annullamento e domandando, altresì, il risarcimento dei danni.<br />
Queste le censure prospettate.<br />
1) Il controinteressato ha applicato sulle voci “prestazioni speciali e rimborso spese” e “prestazioni accessorie” un ribasso del 100%.<br />
L’offerta così configurata viola il disposto degli artt. 2 e 3 del D.M. 4/4/2001 (recante tariffe professionali degli ingegneri ed architetti), i quali assegnano alle spese calcolate in percentuale sull’onorario carattere di minimo inderogabile. <br />
L’aggiudicatario doveva, pertanto, essere escluso dalla gara.<br />
2) L’offerta del raggruppamento controinteressato è anormalmente bassa. E’ pari, infatti, ad un importo di poco superiore alla metà del valore tariffario complessivo della prestazione da eseguire.<br />
Il Comune avrebbe, dunque, dovuto procedere alla verifica di congruità.<br />
Non avendolo fatto risulta violato l’art. 25 del D. Lgs. 17/3/1995 n° 157.<br />
3) Il giudizio espresso dalla Commissione di gara in sede di valutazione delle proposte, attraverso il c.d. metodo del confronto a coppie, è del tutto immotivato.<br />
In particolare, risulta immotivata l’attribuzione dei punteggi con riguardo a ciascun raffronto relativo agli elementi “relazione tecnica” e “curriculum”.<br />
L’attività, sotto questo profilo, posta in essere dalla Commissione di gara viola, inoltre, l’art. 23 del D.Lgs. n° 157/1995 nonché le norme ed i principi che regolano il confronto a coppie, di cui all’allegato “A” del D.P.R. n° 554/1999. <br />
4) L’attività posta in essere dall’Amministrazione intimata è contraria ad ogni regola di corretta amministrazione. <br />
I provvedimenti odiernamente impugnati sono stati, infatti, adottati, in parte pochi giorni prima dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso sull’aggiudicazione provvisoria, ed in parte poco dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale che ha annullato la suddetta aggiudicazione. Il tutto senza alcuna approfondita motivazione in ordine alle ragioni d’urgenza che hanno spinto il comune ad agire nell’imminenza del pronunciamento del giudice.<br />
E’ pertanto manifesto lo sviamento di potere che inficia l’attività posta in essere.<br />
Con atto contenente motivi aggiunti, i ricorrenti hanno successivamente esteso l’impugnazione al bando di gara, inviato alla GUCE in data 26/4/2004, con cui il Comune di Sassari ha indetto una nuova licitazione privata per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità dei lavori di realizzazione del “Museo della Miniera”, deducendo censure di violazione di legge e di eccesso di potere.<br />
Con nuovi motivi aggiunti i ricorrenti hanno ulteriormente ampliato l’oggetto del contendere rivolgendo il gravame contro i seguenti atti: a) verbale di gara in data 4/3/2004 con cui la Commissione aggiudicatrice dell’appalto già affidato al raggruppamento Dig.It., riaperto il procedimento a seguito della sentenza del T.A.R. Sardegna n°1682/03, ha escluso dalla competizione tutti i concorrenti; b) determinazione 13/4/2004 n°74133/213 con cui il Dirigente del Servizio Manutenzioni visti gli esiti dei lavori della Commissione aggiudicatrice, consacrati nel verbale di gara di cui sopra, ha stabilito di bandire una nuova procedura concorsuale per l’affidamento del servizio di che trattasi ed ha nominato una nuova Commissione di gara; c) determinazione 22/4/2004 n°74157/213 con cui lo stesso Dirigente ha indetto la nuova licitazione privata per l’affidamento del suddetto servizio, approvando bando e disciplinare di gara.<br />
Anche in questo caso si deducono avverso gli atti impugnati censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
 Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata che la controinteressata, le quali, con distinte memorie, si sono opposte sia nel rito che nel merito all’accoglimento del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 20/10/2004 la causa, dopo ampia discussione, è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con riguardo agli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio occorre, in via pregiudiziale, esaminare le questioni di rito sollevate dal  comune di Sassari.<br />
Deduce quest’ultimo che il ricorso sarebbe l’inammissibile in quanto fondato su gli stessi motivi già prospettati col ricorso deciso da questo Tribunale con sentenza 11/12/2003 n°1682. Cosa questa che comporterebbe violazione del principio del ne bis in idem.<br />
L’eccezione è palesemente infondata.<br />
Sul punto basta rilevare che i due ricorsi si rivolgono contro atti distinti (aggiudicazione provvisoria il primo, aggiudicazione definitiva e determinazioni ulteriori il secondo), il che è sufficiente ad escludere violazioni del predetto principio. <br />
Deduce, ancora, il Comune, la sopravvenuta carenza di interesse al impugnazione degli atti in questione, stante l’intervenuto annullamento in via di autotutela degli atti stessi. <br />
L’eccezione è solo parzialmente fondata.<br />
Ed invero, con determinazione 3/3/2004 n°74098/213, depositata in giudizio, il Dirigente del Servizio Manutenzioni ha annullato d’ufficio soltanto le proprie precedenti determinazioni 74378 del 28/10/2003 e 74480/213 del 12/12/2003, con le quali aveva, rispettivamente, approvato i verbali di gara ed affidato al raggruppamento controinteressato parte del servizio messo in appalto. Deve, inoltre, ritenersi implicitamente travolta dall’intervenuto annullamento, anche la determinazione 30/12/3003 n°74498/213, con cui il medesimo Dirigente aveva disposto la correzione di un errore materiale rilevato nella citata determinazione 74480/213 del 2003. <br />
Solamente rispetto alle determinazione 74378, 74480/213 e 74498/213 appare, pertanto, fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso.<br />
Il gravame va, invece, dichiarato inammissibile con riguardo alla determinazione 28/10/2003 n°74379/213, relativamente alla quale  l’interesse ad agire difettava sin da principio. <br />
Ed invero, mediante tale atto il più volte citato Dirigente, tenuto conto che il raggruppamento Dig.It. &#8211; capeggiato da Pica Ciamarra Associati s.r.l. &#8211; era risultato vincitore della gara bandita per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori di realizzazione del “Museo della Miniera”, ha assegnato, a trattativa privata, al medesimo raggruppamento l’incarico concernente lo studio delle linee guida della successiva attività di progettazione.<br />
Ora, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale i terzi &#8211; purché operatori del settore (come nella specie gli odierni ricorrenti) &#8211; hanno interesse ad impugnare l’atto con cui l’amministrazione affida un contratto a trattativa privata, affinché la scelta del contraente sia rinnovata sulla base delle prescritte procedure di evidenza pubblica.<br />
Nella fattispecie, tuttavia, al momento della proposizione del ricorso, l’incarico di cui si discute era già stato interamente espletato dal raggruppamento Dig.It., tant’è che i relativi elaborati erano stati approvati dalla Giunta Municipale con deliberazione 29/10/2003 n°584 depositata agli atti. Conseguentemente, non era ormai più possibile reiterare il procedimento di scelta della parte privata del contratto mediante un procedimento di gara; da qui la carenza originaria d’interesse ad agire.<br />
Per identiche ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con riguardo alla menzionata deliberazione di Giunta n°584 del 2003.<br />
Il gravame va dichiarato, altresì, inammissibile in relazione a tutti gli ulteriori provvedimenti oggetto di lagnanza.<br />
L’impugnazione di questi è stata, infatti, proposta con due distinti atti contenenti motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 1 della L. 21/7/2000 n°205, senza che, peraltro, il difensore fosse all’uopo munito di apposito e specifico mandato.<br />
Tale disposizione che, nel modificare l&#8217;art. 21 della L 6/12/1971 n° 1034, ha disposto che « tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le stesse parti, connessi all&#8217;oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti », risponde &#8211; come la giurisprudenza ha chiarito – “allo scopo di concentrare in un unico processo l&#8217;impugnazione di provvedimenti diversi da quello originariamente impugnato ma con essi connessi e riguardanti le stesse parti.<br />
La norma, pertanto, ha carattere eminentemente processuale, ma niente dice in ordine all&#8217;ampiezza ed all&#8217;estensione delle procure rilasciate e non può quindi essere invocata per dedurre da essa anche la possibilità di impugnare provvedimenti diversi da quelli originariamente gravati di ricorso.<br />
Ne deriva che, ferma restando la possibilità di inserire la controversia sul nuovo atto nel processo già instaurato a proposito dell&#8217;atto connesso, ai fini dell&#8217;impugnazione di un atto diverso da quello originariamente impugnato, occorre, secondo le regole generali, una nuova procura ad litem.<br />
Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non nella postulazione di un mero strumento di concentrazione processuale, ma nell&#8217;introduzione di un diverso rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere sull&#8217;ampiezza dei poteri di quest&#8217;ultimo; mentre assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.<br />
Tale esito, coerente con la reale portata della norma di cui all&#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2000, risulta ulteriormente confermato dal fatto che la possibilità di un processo simultaneo, reso possibile dall&#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2000 grazie alla nuova utilizzazione dei «motivi aggiunti» non esclude la legittimità dell&#8217;impugnazione con autonomo ricorso giurisdizionale del nuovo provvedimento; del tutto irragionevole apparirebbe allora, postulare quanto alla procura ed alla sua ampiezza una disciplina diversa per le due ipotesi, con il richiedere una nuova procura nel caso di impugnazione autonoma e con l&#8217;escludere invece tale necessità nel caso di impugnazione del nuovo atto inserita nel processo già esistente” (così Cons. Stato, VI sez. 31/7/2003 n°4440, si veda anche T.A.R. Sardegna 22/10/2004 n° 1501).<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
Dichiara in parte inammissibile ed in parte improcedibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 20/10/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei signori</p>
<p>Manfredo Atzeni,	 	Presidente f.f.;<br />	<br />
Rosa Panunzio, 		Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere – estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1570/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1570</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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