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	<title>157 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>157 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2020 n.157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-16-9-2020-n-157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-16-9-2020-n-157/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2020 n.157</a></p>
<p>Fulvio Rocco, Presidente, Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore PARTI: Bigfive S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Ceriani e Antonio MarchianÃ² contro Muse &#8211; Museo delle Scienze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato; Provincia Autonoma di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-16-9-2020-n-157/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2020 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-16-9-2020-n-157/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2020 n.157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fulvio Rocco, Presidente, Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore PARTI:  Bigfive S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Ceriani e Antonio MarchianÃ² contro Muse &#8211; Museo delle Scienze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato; Provincia Autonoma di Trento non costituita in giudizio; nei confronti Comunicazionedesign S.r.l. non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>La stazione appaltante può procedere alla rettifica di errori materiali e di calcolo nell&#8217;offerta solo a condizione che gli stessi siano percepibili ictu oculi .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Contratti della PA &#8211; offerte di gara &#8211; principio della immodificabilità  dell&#8217;offerta- è vigente</p>
<p> 2. Contratti della PA &#8211; offerte di gara- errori materiali e di calcolo- rettifica- errore percepito ictu oculi- condizione necessaria &#8211; è tale<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità  dell&#8217;offerta, a tutela della concorrenza e della parità  di trattamento tra gli operatori economici, nonchè dell&#8217;imparzialità  e trasparenza dell&#8217;agire dell&#8217;amministrazione. In ragione di ciò, è certamente vero che le offerte sono suscettibili di essere interpretate al fine di ricercare l&#8217;effettiva volontà  dell&#8217;impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità . </em><br /> <br /> <br /> <em>2. La stazione appaltante può procedere alla rettifica di errori materiali e di calcolo nell&#8217;offerta solo a condizione che gli stessi siano percepibili ictu oculi, senza necessità  di attingere a fonti di conoscenza estranee all&#8217;offerta medesima o a dichiarazioni integrative dell&#8217;offerente, che implicherebbero un&#8217;inammissibile operazione manipolativa, in violazione della par condicio e delle esigenze di certezza e trasparenza delle regole di gara.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/09/2020<br /> <strong>N. 00157/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00104/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> ex art. 60 e 74 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 104 del 2020, proposto da<br /> Bigfive S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Ceriani e Antonio MarchianÃ², con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong>contro</strong><br /> Muse &#8211; Museo delle Scienze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Trento, largo Porta Nuova, 9;<br /> Provincia Autonoma di Trento non costituita in giudizio;<br /> <strong>nei confronti</strong><br /> Comunicazionedesign S.r.l. non costituita in giudizio;<br /> <strong>per l&#8217;annullamento</strong><br /> con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi:<br /> &#8211; del verbale di gara telematica rubricato &#8220;Servizio di Grafica Comunicazione Muse MTSN-0003707-22/06/2020-A&#8221; (prot n. 0003707 del 22/06/2020) del 22/06/2020, redatto nella procedura negoziata ex art. 21 L.P. n. 23/1990 e ss.mm.ii. avente ad oggetto l'&#8221;affidamento di grafica ed impaginazione di materiali di comunicazione per il MUSE &#8211; Muse delle Scienze di Trento&#8221; (RDO ME-PAT n. 90104) nella parte in cui il seggio di gara, durante la seduta del 18/06/2020 disponeva l&#8217;esclusione della Bigfive S.r.l. dalla procedura in oggetto con la seguente motivazione &#8220;Dal controllo emerge che il valore totale offerto da BIG FIVE SRL nel diverge da quello indicato nel di Euro 37.420,00. Vi è una palese contraddittorietà  tra i due documenti e si configura come offerta alternativa o condizionata e pertanto non valida&#8221;, comunicato sia su piattaforma ME-PAT il successivo 23/06/2020 sia a mezzo pec in pari data;<br /> &#8211; della determinazione dirigenziale del Direttore del Museo n. 114 del 02/07/2020, comunicata su piattaforma ME-PAT il successivo 10/07/2020, avente ad oggetto &#8220;Aggiudicazione della gara telematica/RDO n. 90104 pubblicata sul portale della Provincia Autonoma di Trento, per l&#8217;affidamento dei servizi di grafica del Museo delle Scienze di Trento / MUSE, per tre anni rinnovabili di ulteriori due (codice CIG: 82475383AA)&#8221; nella parte in cui, mediante l&#8217;approvazione dei verbali di gara, veniva confermata l&#8217;esclusione della deducente dalla selezione concorsuale e contestualmente disposta l&#8217;aggiudicazione della procedura de qua a Comunicazionedesign S.r.l.;<br /> &#8211; ove occorrer possa, dei verbali di gara del 29/05/2020, 08/06/2020 e 10/06/2020 nonchè della lex specialis di gara e, segnatamente, della lettera di invito alla procedura de qua (cfr. All. n. 6), del capitolato speciale di appalto e della determinazione dirigenziale del Direttore del Museo n. 41 del 16/03/2020 avente ad oggetto &#8220;Autorizzazione all&#8217;indizione di Gara telematica/RDO da pubblicare sul portale della Provincia Autonoma di Trento &lt; em=&quot;&quot;&gt;&gt;, per l&#8217;affidamento dei servizi di grafica del Museo delle Scienze di Trento/MUSE, per tre anni rinnovabili di ulteriori due, per una spesa presunta complessiva di Euro 220.000,00 oltre IVA (codice CIG: 82475383AA). Proroga dal 1 maggio al 30 giugno 2020 del contratto di appalto uscente, per una spesa ulteriore di Euro 5.376,00 oltre IVA (codice CIG: 7426928EDB)&#8221;, così¬ come meglio descritto nel prosieguo del presente gravame;<br /> e per la conseguente condanna della stazione appaltante<br /> IN PRINCIPALItà€, all&#8217;accoglimento della domanda della ricorrente finalizzata a conseguire l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, previa riammissione alla selezione concorsuale, e la stipulazione del relativo contratto, attività  questa positivamente vincolata e da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito.<br /> Con richiesta, in ogni caso, della declaratoria ex art. 122 c.p.a. d&#8217;inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del gravame, e di cui non è pervenuta comunicazione ai sensi di legge, in ragione della richiesta di subentro che sin d&#8217;ora si propone.<br /> IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi d&#8217;impossibilità  di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 d. lgs. 104/2010, con conseguente DECLARATORIA dei criteri in base ai quali la stazione appaltante dovrà  formulare una proposta di pagamento che dovrà  comunque comprendere:<br /> &#8211; il danno emergente comprensivo dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara, che ci si riserva di quantificare/produrre in seguito;<br /> &#8211; il danno professionale (id està curriculare) conseguente all&#8217;impossibilità  di indicare nel prosieguo dell&#8217;attività , fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure identiche e/o analoghe, quanto ad oggetto a quella di cui è gravame, danno da liquidarsi equitativamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., nella misura pari al 5% del danno patrimoniale;<br /> &#8211; il lucro cessante che la ricorrente avrebbe conseguito con l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, come emergente dalle giustificazioni dell&#8217;anomalia fornite.<br /> Con salvezza, in ogni caso, rispetto alle somme ut supra liquidate della:<br /> &#8211; rivalutazione monetaria dalla data d&#8217;inizio del servizio a quella di deposito della decisione, disputandosi di un risarcimento del danno cioè di un debito di valore;<br /> &#8211; degli interessi legali, secondo il tasso medio tempore vigente, sulle somme progressivamente rivalutate, a decorrere dalla data d&#8217;inizio del servizio fino a quella di deposito della decisione, il tutto, ovviamente, in funzione remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità  della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno;<br /> &#8211; degli ulteriori interessi legali sulle somme come sopra dovute e calcolate, con computo a partire dalla data di deposito della decisione fino all&#8217;effettivo pagamento.<br /> IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, alla riedizione delle operazioni di gara.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Muse-Museo delle Scienze;<br /> Visti l&#8217;articolo 60 del cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto il decreto n. 24 del 31.08.2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 la dott.ssa Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori avvocato MarchianÃ² Antonio per la ricorrente e Avvocato dello Stato Davide Volpe per l&#8217;Amministrazione intimata;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</p>
<p> 1. Con l&#8217;odierno ricorso BIGFIVE S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, lamenta di essere stata illegittimamente esclusa dalla gara d&#8217;appalto indetta da MUSE &#8211; Museo delle Scienze di Trento &#8211; per l&#8217;affidamento del servizio di grafica ed impaginazione di materiali di comunicazione.<br /> In particolare impugna il verbale di gara telematica del 22 giugno 2020, nonchè la successiva determinazione del Direttore del Museo n. 114 del 02/07/2020 recante l&#8217;aggiudicazione nei confronti di altra concorrente. Nel predetto verbale si dÃ  conto che il seggio di gara ha escluso l&#8217;offerta economica della ricorrente in quanto &#8220;Dal controllo emerge che il valore totale offerto da BIG FIVE SRL nel diverge da quello indicato nel di Euro 37.420,00. Vi è una palese contraddittorietà  tra i due documenti e si configura come offerta alternativa o condizionata e pertanto non valida&#8221;.<br /> Il ricorso è affidato ai seguenti motivi<br /> I. &#8220;Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 della l.p. 2/2016; 18 e 21 l.p. 23/1990 e ss.mm.ii; 13 e 30 d.p.g.p. 22/05/1991 n. 10-40/leg.; 34 d.g.c. 2317 del 28/12/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 59, 94 e 95 d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1329, 1430 e 1433 del codice civile; violazione della lex specialis di gara; violazione dei principi informanti le procedure ad evidenza pubblica, sub specie irrevocabilità  della proposta negoziale e valutazione dell&#8217;offerta economica; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, illogicità  ed ingiustizia manifesta&#8221;.<br /> In sintesi deduce la ricorrente che la discrasia tra gli importi di offerta esposti nel &#8220;Modulo offerta&#8221; e nel &#8220;Documento di sintesi&#8221;, che ha dato luogo all&#8217;esclusione, non conduce affatto alla presentazione di un&#8217;offerta &#8220;condizionata o alternativa&#8221;, come emerge dalla motivazione dell&#8217;esclusione, ma è frutto di un errore ostativo, ed in particolare di un mero errore di calcolo, di cui la stazione appaltante poteva e doveva avvedersi agevolmente, operando la doverosa conseguente interpretazione e rettifica dell&#8217;offerta presentata, alla luce degli insegnamenti costanti della giurisprudenza. Inoltre, l&#8217;unica e sola offerta vincolante doveva intendersi costituita dal &#8220;Modulo offerta&#8221;, senza rilievo, a tal fine, del successivo &#8220;Documento di sintesi&#8221; richiesto, che ne doveva invece costituire solo la sintesi ed il riassunto.<br /> Nel dettaglio, il &#8220;Documento di sintesi&#8221; riporta correttamente quanto risultante dal &#8220;Modulo offerta&#8221; relativamente alla &#8220;Tabella A Servizi di grafica (art. 2.1. e art. 2.2.)&#8221; &#8211; i &#8220;servizi ordinari&#8221; &#8211; , pari ad euro 163.200,00, e, per mero errore materiale, in tesi della ricorrente riconoscibile, un importo di euro 4.980,00 relativo ai &#8220;Servizi grafica progetti speciali&#8221;- i &#8220;servizi facoltativi&#8221; -. Tale ultimo importo corrisponde in realtà  alla sommatoria dei &#8220;prezzi unitari&#8221; di cui alla sola Tabella B del &#8220;Modulo offerta&#8221;, mentre nel &#8220;Documento di sintesi&#8221; si omette la moltiplicazione per gli anni di riferimento (pari a 5), così¬ come del tutto mancanti nel medesimo Documento sono gli importi economici del &#8220;Modulo offerta&#8221;Â di cui alle Tabelle C e D, riferiti anch&#8217;essi ai &#8220;Servizi grafica progetti speciali&#8221;- &#8220;servizi facoltativi&#8221;- . Il tutto deriverebbe da un errore facilmente riconoscibile, stante il rilievo da parte dell&#8217;Amministrazione in ordine alla rilevata differenza tra l&#8217;importo espresso nel Documento e l&#8217;importo del &#8220;Modulo offerta&#8221;Â (pari ad euro 37.420,00). Quindi nella specie non sussisterebbe nè un&#8217;offerta alternativa, avendo la ricorrente riportato nel &#8220;Modulo offerta&#8221; tutti i contenuti richiesti dell&#8217;offerta economica (Tabelle A, B, C e D), nè un&#8217;offerta condizionata, in quanto &#8220;non vi è stata alcuna subordinazione della volontà  così¬ espressa a condizioni o, men che meno, a documenti/circostanze estranee rispetto a quelle individuate dalla legge di gara&#8221;.<br /> Infine, stante l&#8217;ambiguità  delle clausole di gara e la mancata espressa previsione di una clausola di esclusione per simile situazione, l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto comunque applicare il principio del favor partecipationis.<br /> In via subordinata BIGFIVE s.r.l. impugna la lex specialis e, segnatamente, gli articoli 6, 6.1 e 6.2 della lettera di invito per le medesime ragioni di cui alla sopradescritta censura, deducendo la:<br /> II. &#8220;Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 della l.p. 2/2016; 18 e 21 l.p. 23/1990 e ss.mm.ii; 13 e 30 d.p.g.p. 22/05/1991 n. 10-40/leg.; 34 d.g.c. 2317 del 28/12/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 59, 94 e 95 d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1329, 1430 e 1433 del codice civile; violazione dei principi informanti le procedure ad evidenza pubblica, sub specie irrevocabilità  della proposta negoziale e valutazione dell&#8217;offerta economica; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, illogicità  ed ingiustizia manifesta&#8221;.<br /> In conclusione è richiesta, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati e nel merito, in via principale, l&#8217;annullamento dell&#8217;esclusione dalla gara e l&#8217;aggiudicazione in proprio favore, previa riammissione alla procedura concorsuale, &#8220;con contestuale subentro nella gestione dell&#8217;opus ed eventuale declaratoria di inefficacia del contratto medio-tempore stipulato&#8221;, nonchè in subordine, ove ciò non fosse possibile, il risarcimento per equivalente ex art. 124 del c.p.a.; in via ulteriormente subordinata si insta per la riedizione della gara.<br /> 2. Si è costituita l&#8217;Amministrazione, a mezzo dell&#8217;Avvocatura dello Stato , a&#8217; sensi dell&#8217;art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, come sostituito dall&#8217;art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto palesemente infondato, poichè il tenore delle clausole di gara (Richiesta di offerta &#8211; RDO &#8211; e capitolato) depongono anzitutto per la essenzialità  del &#8220;Documento di sintesi&#8221;, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente che considera rilevante il solo &#8220;Modulo offerta&#8221;; in secondo luogo, la discrasia tra &#8220;Documento di sintesi&#8221; e &#8220;Modulo offerta&#8221; era tutt&#8217;altro che rilevabile quale errore ostativo da parte della stazione appaltante, e ciò è dimostrato dal fatto che solo le argomentazioni espresse nel ricorso hanno consentito di comprendere quale sia stato l&#8217;errore in cui è incorsa BIGFIVE s.r.l., stante anche il divieto del soccorso istruttorio a norma dell&#8217;articolo 83, comma 9 del d.l.gs. 18 aprile 2020, n. 50, per quanto attiene all&#8217;offerta tecnica ed economica. In realtà  l&#8217;offerta si è presentata, se non condizionata o alternativa, certamente incerta, per cui l&#8217;Amministrazione era tenuta alla relativa esclusione in applicazione dei principi di par condicio.<br /> 3. La controinteressata, impresa Comunicazionedesign S.r.l., ancorchè regolarmente intimata, non si è costituita.<br /> 4. All&#8217;odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione, a&#8217; sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 120 c.p.a. e successive modifiche.<br /> 5. Tutto ciò doverosamente premesso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte relativamente ad entrambi i motivi di impugnazione, che recano le medesime censure e che pertanto devono trattarsi congiuntamente.<br /> Come risulta dalla ricostruzione in fatto esposta nei punti precedenti, non si verte, nel caso oggetto del presente scrutinio, in un errore ostativo nell&#8217;estrinsecazione della volontà  negoziale giÃ  chiaramente espressa nell&#8217;offerta economica, segnatamente nel &#8220;Modulo Offerta&#8221;, ed erroneamente riportata nel &#8220;Documento di sintesi&#8221;: errore, in tesi della ricorrente, riconoscibile ictu oculi da parte della stazione appaltante.<br /> Solo tale connotazione permette, infatti, nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, la rettifica e/o correzione dell&#8217;offerta presentata, secondo la giurisprudenza consolidata e da confermare in questa sede, in ossequio ai principi di par condicio e delle esigenze di certezza e trasparenza delle regole di gara, stante l&#8217;espresso divieto di attivazione del soccorso istruttorio per il chiarimento dell&#8217;offerta tecnica ed economica, a mente dell&#8217;articolo 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016, così¬ come riconosciuto dal ricorrente che ne invoca l&#8217;applicazione (ex multis, T.A.R. Liguria, sez I, 22.05.2020, n. 319: &#8220;Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità  dell&#8217;offerta, a tutela della concorrenza e della parità  di trattamento tra gli operatori economici, nonchè dell&#8217;imparzialità  e trasparenza dell&#8217;agire dell&#8217;amministrazione. In ragione di ciò, è certamente vero che le offerte sono suscettibili di essere interpretate al fine di ricercare l&#8217;effettiva volontà  dell&#8217;impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità . Tuttavia, la stazione appaltante può procedere alla rettifica di errori materiali e di calcolo solo a condizione che gli stessi siano percepibili ictu oculi, senza necessità  di attingere a fonti di conoscenza estranee all&#8217;offerta medesima o a dichiarazioni integrative dell&#8217;offerente, che implicherebbero un&#8217;inammissibile operazione manipolativa, in violazione della par condicio e delle esigenze di certezza e trasparenza delle regole di gara (in argomento si vedano, ex plurimis, Cons. St., sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; Cons. St., sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347; Cons. St., sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1132; Cons. St., sez. III, 17 giugno 2016, n. 2684; Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2016, n. 627)&#8221;.<br /> A tale conclusione si perviene ove si consideri, in punto di fatto, che la comprensione di quanto effettivamente occorso si ottiene solo per effetto dei chiarimenti resi in sede di ricorso. Infatti il &#8220;Documento di sintesi&#8221;, se espone correttamente l&#8217;importo relativo ai &#8220;servizi ordinari&#8221;, che puntualmente coincide con l&#8217;importo di cui alla &#8220;Tabella A Servizi di grafica (art. 2.1. e art. 2.2.)&#8221; del &#8220;Modulo offerta&#8221;, tuttavia riporta, quanto ai servizi facoltativi di cui alle &#8220;Tabella B, C e D Servizi di grafica per progetti speciali&#8221; un importo pari ad euro 4.980,00, che per certo non corrisponde ad alcun valore economico evincibile ictu oculi dal &#8220;Modulo offerta&#8221;. In particolare il ridetto importo non trova immediato riscontro nel predetto Modulo, non corrispondendo neppure alla sommatoria dei soli costi unitari di cui alle Tabelle B, C e D. Infatti, solo attraverso i chiarimenti resi successivamente, e nel caso concreto evincibili in sede contenziosa, si è potuto acclarare che tale valore economico si riferisce alla sommatoria dei costi unitari di cui alla sola Tabella B), e pertanto, non immediatamente percepibile quale mero refuso. Nè può, quindi, concludersi con la ricorrente che &#8220;così¬ come emerge dal modulo di offerta economica la medesima era stata formulata dalla deducente in complessivi € 205.600,00.&#8221; (pag.16 del ricorso).<br /> Corrobora siffatto approdo interpretativo quanto segue:<br /> &#8211; la lex specialis, innanzitutto, prescrive che il perfezionamento della presentazione dell&#8217;offerta economica è dato sia dalla compilazione del &#8220;Modulo offerta&#8221; che dalla presentazione del &#8220;Documento di sintesi&#8221;, quest&#8217;ultimo generato dal sistema, a seguito della compilazione delle posizioni di offerta, relative all&#8217;importo complessivo offerto sia per i servizi ordinari che per i servizi facoltativi, con le modalità  previste dal punto 4 del paragrafo 6.2. della RDO, ove si richiede al concorrente di &#8220;Compilare l&#8217;allegato , reso disponibile sui Sistema all&#8217;interno della visualizzazione dell&#8217;appalto (tab. nella sezione ), nel quale il concorrente è tenuto a fornire obbligatoriamente tutti i prezzi relativi alla/e Posizione/i, a pena di invalidazione dell&#8217;offerta. Il economica da allegare si riferisce sia ai servizi ordinari, che a possibili servizi aggiuntivi richiesti dal Museo. Questi ultimi sono inclusi nella base d&#8217;asta per un importo annuale di presunti Euro 10.000,00 (che per i cinque anni quindi corrispondono ad Euro 50.000,00), (ved. Capitolato art. 2.3). In particolare, su tale modulo dovrà  essere indicato il costo di ogni servizio identificato e le tipologie di costo orario offerto. Questo riferimento economico fa parte della base d&#8217;asta e formerà  il generato automaticamente dal sistema. Per tali progetti speciali, a sistema, il concorrente troverà  la relativa posizione (seconda posizione dell&#8217;unico lotto di gara) e tale posizione avrà  come base da ribassare Euro 50.000,00 totali per i cinque anni. II totale della base d&#8217;asta di gara è quindi pari all&#8217;intero lotto corrispondente ad Euro 220.000,00 suddiviso in Euro 170.000,00 (prima posizione del lotto di gara) per servizi ordinari ed Euro 50.000,00 (seconda posizione del lotto di gara) per servizi progetti speciali, entrambi da ribassare&#8221;;<br /> &#8211; in secondo luogo, la medesima RDO, proprio quanto alla compilazione della posizione relativa ai sopraindicati servizi facoltativi, al fine di correttamente determinare la generazione del contenuto economico del &#8220;Documento di sintesi&#8221; prevede espressamente nel &#8220;Modulo offerta&#8221; (come si evince nella dicitura testualmente riportata nella relativa colonna delle Tabelle B, C e D, cfr. documento 9 della ricorrente) &#8220;per la predisposizione dell&#8217;offerta in Mepat&#8221;, quanto alle Tabelle B, C, e D, l&#8217;obbligo di moltiplicare per cinque il valore annuale esposto nelle medesime Tabelle (&#8221; I valori riportati sono annuali e quindi, per predisporre l&#8217;offerta in Mepat andranno moltiplicati per 5 anni&#8221;) ed inoltre la necessità , per i costi orari unitari espressi nelle Tabelle C e D, &#8211; del tutto omessi nel computo dell&#8217;importo espresso nel &#8220;Documento di sintesi&#8221; &#8211; di moltiplicare preventivamente rispettivamente per 50 ore e per 25 ore l&#8217;importo unitario per condurre all&#8217;importo annuale;<br /> &#8211; da ultimo assume rilievo anche il fatto che il &#8220;Documento di sintesi&#8221;, esprime il contenuto dell&#8217;offerta economica in termini di costo complessivo &#8220;a corpo&#8221;, il che non consente, soprattutto proprio per i &#8220;servizi facoltativi di cui alle Tabelle B, C e D&#8221;, di interpretare univocamente la volontà  negoziale del concorrente come erroneamente riportante i soli prezzi unitari indicati in offerta (tra l&#8217;altro solo quelli relativi Tabella B del &#8220;Modulo offerta&#8221;) ma in realtà  da intendersi come complessivamente riferita all&#8217;importo risultante dal complessivo calcolo indicato nel Modulo medesimo, come pretenderebbe la ricorrente, anzichè prestarsi ad essere interpretata come un nuovo (alternativo) importo economico.<br /> 6. In definitiva, il richiamo alla giurisprudenza che consente la rettifica dell&#8217;errore materiale non è pertinente per il caso di specie, mancando l&#8217;immediata rilevabilità  dell&#8217;errore in cui è incorsa la ricorrente, con conseguente fondatezza, in tal senso, degli argomenti versati in giudizio da parte della stazione appaltante. Infatti, a completamento di quanto giÃ  ampiamente osservato, l&#8217;errore rettificabile deve essere percepito ictu oculi, ossia essere riconoscibile ex ante da parte della stazione appaltante: circostanza, questa, che non si ritiene ricorrere nel caso concreto (così¬ T.A.R. Toscana, sez. I, 16 gennaio 2020, n. 35). Nè poteva essere applicato il principio di favor partecipationis, parimenti dedotto nel ricorso, stante l&#8217;asserita ambiguità  della documentazione di gara e la mancata, espressa previsione dell&#8217;esclusione dell&#8217;offerta relativa all&#8217;omessa o erronea compilazione del &#8220;Documento di sintesi&#8221;. Infatti, tale documento è inequivocabilmente prescritto dalla lex specialis quale elemento costitutivo della presentazione dell&#8217;offerta economica, le a sua mancanza non è prevista tra i casi di espressa esclusione dalla RDO al punto 6.2, per la semplice circostanza che il documento è generato dal sistema e riproduce le voci complessive di offerta, per i servizi ordinari e facoltativi, secondo la compilazione effettuata dal concorrente delle relative &#8220;posizioni&#8221;Â a sistema e che avrebbe dovuto essere conforme con le indicazioni del Modulo offerto.<br /> Sotto altro profilo, peraltro, tale documento non può essere considerato, come vorrebbe BIGFIVE s.r.l., tamquam non essetà a fini negoziali, ed in particolare non ha fondamento, alla luce degli atti di gara, la deduzione che solo l&#8217;offerta economica espressa dal &#8220;Modulo offerta&#8221; sia idonea a vincolare l&#8217;offerente. Infatti, il &#8220;Documento di sintesi&#8221; ha una sua specifica ed essenziale finalità , relativa non solo alla gestione telematica della procedura, ma anche e propriamente a fini negoziali, e ciò in quanto è il solo documento di gara che assolve alla funzione di esprimere l&#8217;importo complessivo offerto dal concorrente proprio poichè si compone non solo dell&#8217;importo offerto per i servizi ordinari ma anche dell&#8217;importo complessivo relativo ai servizi facoltativi, sulla cui base è determinato il ribasso di gara e, dunque, la relativa graduatoria. In ordine ai servizi facoltativi il &#8220;Modulo offerta&#8221;, come giÃ  esposto, prescriveva solamente di indicare il costo unitario, nel mentre era demandato al concorrente la determinazione dell&#8217;importo complessivo, secondo quanto giÃ  si è dianzi illustrato. Coerentemente il &#8220;Documento di sintesi&#8221;Â costituisce, ex articolo 6. punto a5) del capitolato speciale d&#8217;appalto, il solo documento d&#8217;offerta che integra il contratto di appalto, il che connota tale documento di decisiva, se non addirittura esclusiva rilevanza negoziale, in relazione all&#8217;affidamento del servizio di cui si tratta: e ciò, dunque, all&#8217;opposto di quanto osservato nel ricorso, stante il fatto che esso è il solo documento di offerta che espone l&#8217;importo complessivo offerto. Quanto complessivamente argomentato rende ragione del fatto che l&#8217;Amministrazione si è trovata al cospetto di un&#8217;offerta incerta nei suoi contenuti, e non suscettibile di soccorso istruttorio (secondo quanto previsto dall&#8217;art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016), in tal senso determinandosi in maniera vincolata alla relativa invalidazione.<br /> 7. Le medesime ragioni che giustificano il rigetto del primo motivo di ricorso determinano anche l&#8217;infondatezza del secondo motivo di gravame, espresso in via subordinata, che, in disparte il carattere generico e non puntualmente perspicuo della doglianza, deve intendersi mirato a censurare l&#8217;illegittimità  della lex specialis di gara nei punti 6., 6.1 e 6.2, i quali parificherebbero illegittimamente i due documenti che costituiscono l&#8217;offerta economica, mentre solo ilÂ &#8220;Modulo offerta&#8221;Â avrebbe idoneità  a vincolare l&#8217;offerente (e non ilÂ &#8220;Documento di sintesi&#8221;). Tale assunto è poi destituito di fondamento anche alla luce della assorbente considerazione che, viceversa, come giÃ  detto, solo ilÂ &#8220;Documento di sintesi&#8221;Â costituirà  il contenuto economico del contratto come precisato dall&#8217;articolo 6, lett. a 5) del capitolato speciale d&#8217;appalto. La previsione di entrambi i documenti, quali elementi che conducono a costituire l&#8217;offerta economica presentata in gara deve ritenersi in definitiva del tutto ragionevole e non inficiata da alcuna illegittimità , in quanto corrisponde alla finalità  di conseguire un&#8217;offerta certa nei suoi contenuti, stante le caratteristiche del servizio posto in gara.<br /> 8. In conclusione in ricorso è infondato e deve essere respinto.<br /> Le spese di giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, nella misura indicata nel dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.<br /> Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Muse &#8211; Museo delle Scienze resistente, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Fulvio Rocco, Presidente<br /> Carlo Polidori, Consigliere<br /> Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore</div>
<p> <em>  Â  Â  </em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-16-9-2020-n-157/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2020 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2017 n.157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-5-2017-n-157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-5-2017-n-157/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2017 n.157</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Barbera L’autorizzazione per una determinata attività di servizi deve avere durata temporanea e non può essere rinnovata automaticamente Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali – Art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-5-2017-n-157/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2017 n.157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Barbera</span></p>
<hr />
<p>L’autorizzazione per una determinata attività di servizi deve avere durata temporanea e non può essere rinnovata automaticamente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/serinabbogiur?sezione=articoli&amp;clausola=AND%20argomento%20=%20149&amp;presentaper=arg&amp;mese=&amp;anno=&amp;par=#_blank"><strong>Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali</strong></a><strong> – Art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015) – Rilascio concessioni demaniali marittime – Finalità turistico-ricreative con durata ultra sessennale – Violazione della competenza statale – Q.l.c. sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Asserita violazione degli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettere a), e), l) e s), della Costituzione – Illegittimità costituzionale</strong><br />
&nbsp;<br />
<a href="http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/serinabbogiur?sezione=articoli&amp;clausola=AND%20argomento%20=%20149&amp;presentaper=arg&amp;mese=&amp;anno=&amp;par=#_blank"><strong>Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali</strong></a><strong> – Art. 2, comma 1, lettere a), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 – Affidamento a terzi di attività in concessione – Potere di assentire – Soggetto del potere – Amministrazione – Oggetto del potere – Attività principale e attività secondarie ed accessorie – Possibilità per il concessionario di affidare a terzi le attività oggetto della concessione – Necessità di autorizzazione dell’ente concedente&nbsp; &#8211; &nbsp;Violazione della competenza statale – Q.l.c. sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Asserita violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – Non fondatezza</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015);</em><br />
&nbsp;<br />
<em>non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 31 del 2016, promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p></div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere a), c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11 luglio 2016, depositato in cancelleria il 14 luglio 2016 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2016.<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana, nonché l’atto di intervento, fuori termine, della Confesercenti Toscana Nord – Sezione Federazione Italiana Imprese Balneari – FIBA;&nbsp;<br />
udito nell’udienza pubblica del 23 maggio 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;<br />
uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Damiano Pallottino per la Regione Toscana.</p>
<p>
<a name="fatto"></a><br />
<em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Con il ricorso in epigrafe, spedito per la notifica l’11 luglio 2016 e depositato il 14 luglio del 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2, comma 1, lettere a), c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015), norme ritenute in contrasto con gli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettere a), e), l) e s), della Costituzione.&nbsp;<br />
2.– Il ricorrente premette che la legge regionale impugnata mira (art. 1) ad introdurre disposizioni per l’applicazione «dell’articolo 3 (rectius: 03), comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400» (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494. In particolare, si segnala che l’art. 2 della citata legge regionale stabilisce i criteri e le condizioni chiamate a disciplinare il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative aventi durata ultrasessennale.&nbsp;<br />
Il comma 1 dell’articolo 2 in oggetto, nell’ambito delle relative procedure comparative, prevede, alla lettera a), che:<br />
«costituisce condizione per il rilascio del titolo concessorio, l’impegno, da parte dell’assegnatario, a non affidare a terzi le attività oggetto della concessione, fatte salve:<br />
1) la possibilità di affidamento in gestione delle attività secondarie ai sensi dell’articolo 45-bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione);<br />
2) la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta da parte dell’assegnatario stesso».<br />
Con le successive lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 2 della legge impugnata, si prevede altresì, sempre nell’ottica della valutazione comparativa delle diverse istanze di concessione, che:&nbsp;<br />
«c) in caso di area già oggetto di concessione, l’ente gestore acquisisce il valore aziendale dell’impresa insistente su tale area attestato da una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione ultrasessennale; d) al concessionario uscente è riconosciuto il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al 90 per cento del valore aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della concessione, attestato dalla perizia giurata di cui alla lettera c), da pagarsi integralmente prima dell’eventuale subentro».<br />
3.– In riferimento all’addotta illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), il Governo muove dalle vicende che hanno caratterizzato l’adeguamento della normativa nazionale di settore in esito alle contestazioni che la Commissione europea ha formulato in danno dell’Italia nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2008/4908. Procedura, quest’ultima, archiviata (con decisione della Commissione del 27 febbraio 2012), in ragione dell’abrogazione – ad opera dell’art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 – dell’art. 37, comma 2, del codice della navigazione nella parte in cui prevedeva la preferenza accordata ai concessionari uscenti per il rinnovo del titolo (cosiddetto diritto di insistenza); sia delle disposizioni contenute nell’art. 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee-Legge comunitaria 2010).&nbsp;<br />
Nel ricorso viene anche fatto cenno, sempre in via di premessa, all’art. 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), inserito dalla legge di conversione del 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale il termine di durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo in essere è stato prorogato al 31 dicembre 2020; ancora, ai due rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (le cause riunite C-458/14, Promoimpresa srl, e C-67/15, Mario Melis e altri) disposti, in esito a tale ultimo intervento normativo, da due Tribunali amministrativi regionali (il TAR della Lombardia e il TAR della Sardegna), sul presupposto della dubbia compatibilità della detta proroga con i principi dettati dal diritto dell’Unione in riferimento, per quel che qui immediatamente interessa, al disposto dell’art. 12 della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno) (da qui: direttiva servizi).&nbsp;<br />
Alla luce di tale premessa, il Governo ricorrente mette in evidenza gli aspetti di contrarietà della previsione contenuta nelle lettere c) e d), del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale impugnata con il diritto dell’Unione europea e, in particolare, con il citato art. 12 della direttiva servizi avuto riguardo all’esigenza, dettata dal paragrafo 2 di tale articolo, di evitare l’attribuzione di vantaggi al prestatore uscente; disposizione, questa, trasposta nell’ordinamento interno dall’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in forza del quale, nell’esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, il legislatore statale ha previsto che «[n]ei casi di cui al comma 1» – ossia laddove il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato – «il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo».&nbsp;<br />
4.– Secondo il Governo la regola da ultimo citata non consente di escludere, in linea di principio, che, allo spirare del termine della concessione, sia possibile riconoscere, entro certi limiti, una tutela degli investimenti realizzati dal concessionario, a maggior ragione se effettuati in un periodo nel quale si poteva confidare sulla stabilità del titolo conferita dal diritto di insistenza o dalle proroghe dettate ope legis. Tuttavia, tali limiti rischiano certamente di essere superati dall’attribuzione indiscriminata al concessionario uscente di un indennizzo corrispondente al novanta per cento di una grandezza, quale il «valore aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della concessione», la cui definizione, non contenuta nella legge regionale, resta del tutto incerta. Così, del resto, un’eccessiva barriera all’ingresso dei nuovi entranti deriva dalla previsione dell’indennizzo da pagare al subentrato «a fronte della acquisizione, da parte dell’ente gestore, di tale valore aziendale dell’impresa, ossia di un coacervo dai confini incerti, suscettibile di comprendere, ad esempio, beni già in proprietà del concessionario uscente e beni, come quelli immobili, che in linea di principio dovrebbero risultare già automaticamente acquisti al demanio per accessione».&nbsp;<br />
5.– In ogni caso, ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale in oggetto contrasta con l’esigenza di garantire la parità di trattamento e l’uniformità delle condizioni del mercato sull’intero territorio nazionale; esigenza che solo la legge statale può assicurare, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, manifestamente violata dalla legge regionale.&nbsp;<br />
Sarebbe, inoltre, invasa la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nel momento in cui, con legge regionale, si onera il concessionario subentrante del pagamento del predetto indennizzo e si introduce una deroga all’art. 49 cod. nav., in base al quale, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando «venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest’ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi d’ufficio a termini dell’articolo 54».&nbsp;<br />
Viene, a tal fine, ribadito che in tema di demanio marittimo questa Corte avrebbe già chiarito che la competenza della Regione nella materia in disamina non può comunque incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario. Queste, infatti, precedono logicamente la ripartizione delle competenze e ineriscono alla capacità giuridica dell’ente secondo i principi dell’ordinamento civile.&nbsp;<br />
6.– Si dubita, inoltre, della legittimità costituzionale del solo art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale impugnata anche in relazione agli artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s), Cost.&nbsp;<br />
Ad avviso del Governo, la disposizione censurata non contempla alcuna valutazione dell’ente gestore in merito all’effettiva consistenza dell’impresa insistente sull’area demaniale: la relativa stima potrebbe, dunque, ricomprendere anche opere non amovibili, eventualmente costruite nella zona demaniale, in deroga all’art. 49 cod. nav. Il permanere del diritto all’utilizzazione dei beni da parte del concessionario subentrante viene, dunque, previsto senza alcuna verifica preliminare dell’interesse pubblico alla eliminazione delle opere non amovibili, secondo quanto stabilito dalla citata disposizione del codice della navigazione.&nbsp;<br />
Di qui una evidente diminuzione dei livelli di tutela del paesaggio e la conseguente violazione dei parametri costituzionali evocati.&nbsp;<br />
7.– Il Governo dubita, inoltre, della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale impugnata.&nbsp;<br />
Con la disposizione censurata viene disciplinato l’affidamento a terzi delle iniziative assentite dal titolo concessorio che – unitamente al subingresso nella concessione – sarebbe materia riservata alla sfera di competenza esclusiva della legge statale, attenendo al settore dell’«ordinamento civile».&nbsp;<br />
Ad avviso del Governo, la disposizione si discosta, inoltre, dal regime derivante dagli articoli 45-bis e 46 cod. nav., dal cui combinato disposto si evince che è consentito l’affidamento a terzi della gestione delle attività oggetto di concessione, purché vi sia la previa autorizzazione dell’autorità competente. Si prevedono, dunque, ostacoli all’affidamento a terzi non dettati dalla disciplina statale; e si trascura di subordinare l’eventuale subentro all’autorizzazione dell’autorità competente.<br />
Di qui la violazione dell’art 117, secondo comma, lettera l), Cost.&nbsp;<br />
8.– La Regione convenuta si è costituita in giudizio con memoria depositata il 4 agosto 2016, concludendo per la infondatezza delle questioni prospettate dal Governo con il ricorso in esame.<br />
8.1.– In ordine alle censure mosse in riferimento alle lettere c) e d) della disposizione impugnata, si adduce che la previsione contestata rientra nella competenza legislativa della Regione in materia di turismo e gestione del demanio marittimo, poiché persegue l’obiettivo di valorizzare e salvaguardare il sistema turistico balneare della Toscana assicurando, al contempo, condizioni di sviluppo alle medie e piccole imprese che ne costituiscono il tessuto produttivo.&nbsp;<br />
In questa ottica, la previsione di un indennizzo in favore del concessionario uscente consente un adeguato ammortamento degli investimenti all’uopo effettuati sull’area demaniale: attraverso tale contemperamento viene così tutelato il legittimo affidamento che i titolari delle autorizzazioni in essere riponevano nella prosecuzione del rapporto una volta espunto dal sistema il diritto alla rinnovazione automatica delle concessioni in essere. Ciò in linea, del resto, con quanto evidenziato dalla Corte di Giustizia UE nel definire, con la decisione assunta il 14 luglio 2016, le due questioni pregiudiziali indicate nel ricorso, interpretando all’uopo il disposto dell’art. 12 della direttiva servizi in termini da ritenere contraria al diritto dell’Unione la proroga automatica del rapporto senza che tanto impedisca, tuttavia, agli Stati membri, per imperativi motivi di interesse generale, di prevedere misure utili a tutelare l’affidamento dei concessionari uscenti tramite l’ammortamento degli investimenti effettuati, realizzando un contemperamento proporzionato con i principi di tutela della concorrenza e libertà di stabilimento.<br />
8.2.– Tanto premesso, ad avviso della Regione, la previsione dell’indennizzo non costituisce violazione del principio di concorrenza; piuttosto, tutela l’affidamento del concessionario uscente ad una remunerazione dei capitali investiti. Ragionando diversamente, l’adeguamento dell’ordinamento interno ai principi comunitari evocati a sostegno della affermata violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., finirebbe per tradursi in un sacrificio non proporzionato del diritto del concessionario uscente che, con i suoi investimenti, ha valorizzato e riqualificato il bene demaniale dato in concessione, con conseguente arricchimento indebito del gestore subentrante.<br />
8.3.– Quanto, poi, alla possibilità di considerare – all’interno del valore aziendale da stimare per quantificare il corrispettivo dell’indennizzo da porre a carico del concessionario subentrante – i beni inamovibili che l’art. 49 del cod. nav. dispone vengano acquisiti al demanio al cessare della concessione, deve ritenersi che gli stessi non siano computabili se non ai fini della determinazione degli investimenti effettuati e non ammortizzati.&nbsp;<br />
La disposizione regionale non sarebbe, dunque, lesiva delle prerogative dominicali che lo Stato esercita sul bene demaniale, non essendo nel potere del concessionario disporre di tali beni oltre la cessazione del rapporto concessorio.&nbsp;<br />
Da qui l’infondatezza della censura prospettata con riferimento al secondo comma, lettera l), dell’art. 117, Cost.<br />
8.4.– Infine, sempre in riferimento alle lettere c) e d) della disposizione regionale censurata, ad avviso della Regione deve negarsi fondatezza alla affermata violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br />
Per le concessioni oggetto della legge regionale impugnata, la valutazione in ordine alla esistenza di un preminente interesse pubblico ad un uso diverso del bene avviene all’interno della pianificazione dell’utilizzo degli arenili in conformità alle previsioni del Piano Integrato Territoriale con valenza paesaggistica. Ciò garantisce un livello di tutela dell’ambiente e del paesaggio più elevato così da escludere la lesione prospettata a sostegno della censura in oggetto.<br />
8.5.– In ordine alla questione prospettata con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale impugnata, la difesa della convenuta adduce l’infondatezza della censura perché i limiti alla possibilità di affidamento a terzi della concessione dettati dalla disciplina regionale mirano a frenare effetti speculativi e distorsivi della concorrenza, legati a fenomeni di concentrazione monopolistica in capo a soggetti dotati di una maggiore forza finanziaria; fenomeni, questi, forieri di una omologazione dell’offerta turistica nonché di una sensibile riduzione della concorrenza.&nbsp;<br />
Del resto, non è escluso in modo assoluto l’affidamento a terzi; piuttosto, in linea con le competenze regionali in materia di gestione del demanio marittimo, se ne regolamenta l’applicazione in coerenza con le previsioni del codice della navigazione che lasciano all’amministrazione lo spazio per valutazioni discrezionali in ordine all’affidamento a terzi, anche nell’ottica volta a prevenire eventuali effetti elusivi dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione.&nbsp;<br />
9.– Con memoria depositata il 26 aprile 2017 il ricorrente, dopo aver fatto cenno alle novità giurisprudenziali (la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, indicata dalla difesa della Regione e quella di questa Corte, distinta dal n. 40 del 2017) e alle modifiche normative sopravvenute alla proposizione del ricorso (il comma 3-septies dell’art. 24 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160) ha ribadito la fondatezza delle censure, replicando alle osservazioni critiche esposte dalla resistente nella memoria di costituzione.<br />
10.– Con memoria depositata il 28 aprile 2017 la Regione Toscana ha ulteriormente argomentato in ordine alla ritenuta infondatezza del ricorso.&nbsp;<br />
In tale ottica è stata ribadita la conformità delle disposizioni censurate alle indicazioni di principio offerte dal diritto dell’Unione; la strumentalità dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente, siccome diretto alla tutela dell’affidamento dello stesso ad un puntuale ammortamento degli investimenti effettuati in ragione del portato garantito dalla pregressa disciplina di settore quanto alla durata del rapporto, che legittimava proroghe automatiche ora certamente in conflitto con le indicazioni provenienti dalla citata sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016; la coerenza di sistema della previsione inerente l’indennizzo destinato all’uscente, analoga a quanto dettato nell’ordinamento in altre ipotesi inerenti la gestione di un servizio definita senza garantire l’integrale ammortamento degli investimenti così da evitare indebiti arricchimenti del subentrante; l’inconferenza della addotta violazione dell’art. 49 cod. nav. perché il valore aziendale oggetto di stima in funzione dell’indennizzo da versare all’uscente non potrà mai considerare i beni inamovibili, computabili non oltre il limite degli investimenti non ammortizzati; l’assenza di conflittualità tra la disciplina regionale censurata e la previsione contenuta nell’art. 45-bis cod. nav.&nbsp;<br />
11.– Con memoria depositata il 2 maggio 2017 è intervenuta la Confesercenti Toscana Nord – Sezione Federazione Italiana Imprese Balneari – FIBA, in persona del legale rappresentante pro tempore, opponendosi all’accoglimento del ricorso, se del caso previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (da qui, TFUE) della questione interpretativa relativa alla compatibilità dell’art. 49 cod. nav. con gli artt. 49 e 56 TFUE o previa auto-rimessione della questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 49 cod. nav. perché in asserito contrasto con gli artt. 2, 3, 41, 42 e 117 Cost.&nbsp;</p>
<p>
<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 1, lettere a), c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015) in relazione agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettere a), e), l) e s), della Costituzione.&nbsp;<br />
2.– Preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile l’intervento della Confesercenti Toscana Nord – Sezione Federazione Italiana Imprese Balneari – FIBA, per la pregiudiziale e assorbente ragione che è avvenuto con atto depositato il 2 maggio 2017 e quindi oltre il termine stabilito dall’art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (richiamato per i giudizi principali, dall’art. 23 delle citate norme integrative); termine cui va ascritta natura perentoria, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, sentenze n. 98 del 2017 e n. 242 del 2016).&nbsp;<br />
3.– La legge regionale impugnata detta disposizioni destinate ad incidere sulle procedure comparative inerenti il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative per le quali è prevista una durata ricompresa tra i sei e i venti anni a seconda dell’entità e della rilevanza delle opere da realizzare, nonché in ragione dei piani di utilizzazione delle aree demaniali predisposti dalla Regione (articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante: «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime» convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;legge 4 dicembre 1993, n. 494, cui fa esplicito riferimento l’art. 1 della legge regionale in disamina nel perimetrare l’ambito di operatività della relativa disciplina).&nbsp;<br />
4.– Il Governo censura anzitutto la previsione contenuta nel combinato disposto delle lettere c) e d) del comma 1, dell’impugnato art. 2.&nbsp;<br />
Con tali disposizioni, da leggere unitariamente per l’inscindibile nesso che le connota, si prevede, alla scadenza naturale del rapporto concessorio, l’acquisizione, da parte dell’ente concedente, del «valore aziendale relativo all’impresa insistente» sull’area demaniale (lettera c). Al concessionario uscente è riconosciuto un indennizzo pari al novanta per cento del valore aziendale di riferimento, attestato da una perizia redatta da un professionista abilitato, acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione ultrasessennale; indennizzo che è fatto gravare sul concessionario subentrante, obbligato a pagarlo integralmente, prima dell’eventuale subentro (lettera d).&nbsp;<br />
4.1.– Secondo il ricorrente tali previsioni violerebbero l’art. 12, paragrafo 2 della direttiva del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno) che impedisce l’attribuzione di qualsiasi vantaggio al concessionario uscente. Norma, questa, trasposta nell’ordinamento interno dall’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).<br />
4.2.– In ogni caso, ad avviso del Governo, le disposizioni oggetto di scrutinio non garantirebbero la parità di trattamento e l’uniformità delle condizioni del mercato sull’intero territorio nazionale avuto riguardo alle possibilità di accesso al titolo concessorio: obiettivi, questi, che solo la legge statale può assicurare, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza.&nbsp;<br />
4.3.– Sarebbe, poi, invasa la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nella parte in cui, con legge regionale, si impone al concessionario subentrante il pagamento del predetto indennizzo. Si darebbe luogo, in tal modo, ad una deroga all’art. 49 del regio decreto 30 marzo 1972, n. 327 (Codice della navigazione), che limita l’acquisizione alle sole opere non amovibili, sempre che l’amministrazione interessata non preferisca optare per la riduzione in pristino dell’area demaniale, a spese del concessionario uscente.&nbsp;<br />
4.4.– Si dubita, inoltre, della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale impugnata, anche in relazione agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. All’ente gestore, ad avviso del Governo, non sarebbe consentito di verificare l’interesse pubblico alla eliminazione delle opere non amovibili, rispetto alle quali l’acquisizione non sarebbe più discrezionale.&nbsp;<br />
Di qui l’addotta diminuzione dei livelli di tutela del paesaggio e la conseguente violazione dei parametri costituzionali evocati.&nbsp;<br />
4.5.– Il ricorso, infine, contiene un mero riferimento nominale all’art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., senza che siano svolte specifiche argomentazioni a sostegno della relativa censura.&nbsp;<br />
5.– In ordine alle censure in questione, la Regione convenuta ha rilevato che le disposizioni impugnate devono ricondursi alle materie del turismo e della gestione del demanio marittimo. La previsione di un indennizzo sarebbe posta a tutela delle aspettative del concessionario uscente in ordine ad una proporzionata remunerazione dei capitali investiti, evitando l’ingiustificato sacrificio del diritto dello stesso e l’arricchimento indebito del gestore subentrante.&nbsp;<br />
Non vi sarebbe, inoltre, contrasto con l’art. 49 cod. nav.: la disposizione regionale non sarebbe infatti lesiva delle prerogative dominicali che lo Stato esercita sul bene demaniale, perché non mette in discussione la possibilità dell’ente concedente di disporre altrimenti delle opere non amovibili.&nbsp;<br />
6.– Per economia di giudizio, e facendo ricorso al proprio potere di decidere l’ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre (sentenze n. 107 del 2017 e n. 98 del 2013), questa Corte ritiene di dovere esaminare, anzitutto, l’eccepita lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., relativa alla tutela della concorrenza.<br />
In riferimento al citato parametro, il ricorso deve ritenersi fondato.&nbsp;<br />
6.1.– La disciplina concernente il rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale (da ultimo, sentenza n. 40 del 2017).&nbsp;<br />
In primo luogo va rimarcato, infatti, che, le competenze amministrative inerenti al rilascio delle concessioni in uso di beni del demanio marittimo risultano conferite alle Regioni in virtù di quanto previsto dall’art. 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).&nbsp;<br />
Le relative funzioni sono esercitate, di regola, dai Comuni in forza dell’art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni), rispetto ai quali le Regioni mantengono poteri di indirizzo (con riferimento alle attività di impresa turistico-balneari, si veda il comma 6 dell’art. 11 della legge 15 novembre 2011, n. 217, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee-legge comunitaria 2010») .&nbsp;<br />
Con il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) anche la titolarità dei beni demaniali in questione è stata devoluta alle Regioni (artt. 3, comma 1, lettera a e 5, comma 1, lettera a). Il trasferimento è stato tuttavia condizionato alla emanazione di specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti alla individuazione dei singoli beni e alla conseguente traslazione della relativa proprietà; decreti allo stato non adottati. E ciò rende ancora attuale la divaricazione tra titolarità dei beni demaniali in oggetto e competenze amministrative inerenti alla gestione degli stessi (si veda la sentenza n. 22 del 2013).&nbsp;<br />
In secondo luogo va ribadito che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime devono essere stabiliti nell’osservanza dei «principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale» (sentenza n. 213 del 2011, da ultimo ribadita dalla citata sentenza n. 40 del 2017); ambiti da ritenersi estranei, in via di principio, alle possibilità di intervento legislativo delle Regioni.<br />
6.2.– Le disposizioni oggetto di censura disciplinano due profili fondamentali dell’affidamento concessorio in disamina, tra loro strettamente collegati.&nbsp;<br />
Riguardano, da un lato, la fase di cessazione – per intervenuta scadenza del rapporto – delle concessioni in essere, la disciplina delle utilità correlate all’attività di impresa e delle aspettative patrimoniali del concessionario uscente.&nbsp;<br />
Riguardano, dall’altro lato, gli obblighi che dovrà assumere il nuovo concessionario in conseguenza dell’avvenuto subentro.&nbsp;<br />
6.3.– La disciplina legislativa statale di riferimento, contenuta nel codice della navigazione, in caso di ordinaria definizione del rapporto, non assegna alcun rilievo alle componenti economico-aziendali dell’impresa del concessionario uscente; le stesse realizzazioni non amovibili, se acquisite dal demanio ai sensi dell’art. 49 cod. nav., non comportano oneri destinati a gravare sul nuovo concessionario.<br />
In altre parole, le disposizioni censurate, anche prescindendo dal merito delle scelte normative, introducono evidenti novità nella regolamentazione delle situazioni patrimoniali conseguenti alla cessazione, per scadenza del termine, delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, differenziando la disciplina della Regione resistente da quella prevista per il resto del territorio nazionale.&nbsp;<br />
6.4.– Tali considerazioni portano a ritenere fondata la censura prospettata con riferimento alla citata lettera e), del secondo comma, dell’art. 117 Cost.<br />
6.4.1.– Assume, a tale fine, rilievo determinante la previsione del pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante.&nbsp;<br />
A prescindere dalle giustificazioni addotte dalla Regione a sostegno della scelta normativa in esame, è di chiara evidenza che un siffatto obbligo, cui risulta condizionato il subentro al concessionario uscente, influisce sensibilmente sulle prospettive di acquisizione della concessione, rappresentando una delle componenti del costo dell’affidamento.&nbsp;<br />
La previsione dell’indennizzo di cui al citato art. 2, comma 1, lettera d), subordinando il subentro nella concessione all’adempimento del suindicato obbligo, incide infatti sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all’affidamento.<br />
La normativa regionale impugnata viola dunque la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», non essendo peraltro qualificabile come pro-concorrenziale (sentenze n. 165 del 2014 e n. 288 del 2010).&nbsp;<br />
6.4.2. – L’inscindibile correlazione dei precetti normativi oggetto delle lettere c) e d) impone di riferire ad entrambe la dichiarazione di illegittimità costituzionale.<br />
6.5.– Restano assorbite le ulteriori censure proposte nei confronti dell’impugnato art. 2, comma 1, lettere c) e d).&nbsp;<br />
7.– Il Governo ha, inoltre, impugnato il suindicato art. 2, comma 1, lettera a).&nbsp;<br />
7.1.– La disposizione censurata subordina il rilascio della concessione all’impegno, assunto dall’assegnatario, a «non affidare a terzi le attività oggetto della concessione, fatte salve: 1) la possibilità di affidamento in gestione delle attività secondarie ai sensi dell’articolo 45-bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione); 2) la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta da parte dell’assegnatario stesso».<br />
In sostanza, escluse le deroghe esplicitate, è impedito al concessionario di dare in affidamento a terzi le attività oggetto della concessione; facoltà che, invece, il codice della navigazione consente, senza limiti di sorta, purché autorizzata dall’ente concedente (art. 45-bis cod. nav.).&nbsp;<br />
7.2.– Ad avviso del ricorrente, la disciplina dell’affidamento a terzi – unitamente al subingresso nella concessione – discostandosi dal regime derivante degli artt. 45-bis e 46 cod. nav., afferendo all’«ordinamento civile», incide su una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.&nbsp;<br />
7.3.– La Regione sostiene che la norma in esame non viola l’art. 45-bis cod. nav.; piuttosto, disciplina l’ipotesi dell’affidamento a terzi in coerenza con le indicazioni offerte da quest’ultima norma, nella parte in cui lascia all’amministrazione competente lo spazio per valutazioni ostative a tale modalità di affidamento, anche per prevenire eventuali effetti elusivi dei principi di concorrenza, trasparenza, e non discriminazione.&nbsp;<br />
7.4.– La questione non è fondata.&nbsp;<br />
7.4.1.– L’esercizio concessorio dei beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative include un complesso di attività svolte sull’area demaniale, con frequente suddivisione, all’interno di quelle assentite dal titolo, tra una attività principale ed altre secondarie, tipizzate, in via esemplificativa, dal già citato art. 01 del d.l. n. 400 del 1993.&nbsp;<br />
Nel corso del rapporto possono verificarsi casi di sostituzione del concessionario nel godimento delle utilità che si ritraggono dall’area demaniale. Sostituzioni che possono essere oggetto di una vera e propria successione a titolo particolare (è il caso del subingresso disciplinato dall’art. 46 cod. nav., che prevede una cessione della concessione con integrale surroga del cessionario nella posizione del concessionario cedente); oppure consistere nell’attribuzione a terzi di diritti dal contenuto identico o anche solo parzialmente coincidente con quelli assentiti dal titolo (perché riguardano una o più delle attività accessorie che ineriscono all’area), così da permettere una gestione indiretta ed anche frazionata delle attività correlate alla concessione. E ciò senza che muti necessariamente la figura soggettiva del concessionario (è il caso dell’affidamento ai sensi del citato art. 45-bis cod. nav.).&nbsp;<br />
In tutti questi casi è comunque imprescindibile la preventiva autorizzazione dell’amministrazione concedente.&nbsp;<br />
7.4.2.– La disciplina statale di riferimento, nella parte in cui subordina l’affidamento a terzi (locuzione di contenuto ampio, capace di includere tutte le ipotesi indicate dal ricorrente) alla preventiva autorizzazione della concedente, attrae tali profili della vicenda concessoria nell’ambito del diritto pubblico: la possibilità di affidamento a terzi, prevista in linea di principio, rimane infatti condizionata a valutazioni che restano di esclusiva competenza dell’amministrazione chiamata alla gestione dell’area demaniale.&nbsp;<br />
La legge regionale in questione, del resto, come recita il preambolo, persegue la finalità di impartire linee di indirizzo ai Comuni costieri, quali enti cui l’art. 27 della legge regionale della Toscana 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) affida funzioni amministrative nell’ambito delineato dal citato art. 03, comma 4-bis del d.l. n. 400 del 1993.&nbsp;<br />
In questa cornice, la norma censurata si inserisce a pieno titolo nell’ambito delle già descritte competenze amministrative e di indirizzo ascritte alle Regioni in materia di demanio marittimo, senza sconfinare nel titolo di competenza esclusiva – l’«ordinamento civile» – evocato a sostegno della censura.&nbsp;<br />
All’amministrazione competente spetta infatti il potere di assentire l’affidamento a terzi, sia dell’attività principale sia di quelle secondarie ed accessorie. Con la disposizione censurata la Regione ha esercitato, in via generale, le prerogative di sua pertinenza, restringendo a monte le possibilità di gestione indiretta delle iniziative economiche di rilievo principale legate all’area demaniale concessa in uso.&nbsp;<br />
Di qui la non fondatezza della relativa questione.&nbsp;</p>
<p>
<a name="dispositivo"></a><br />
Per Questi Motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">1) dichiara inammissibile l’intervento della Confesercenti Toscana Nord – Sezione Federazione Italiana Imprese Balneari – FIBA;<br />
2) dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015);&nbsp;<br />
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 31 del 2016, promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.&nbsp;<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Augusto Antonio BARBERA, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2017.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-5-2017-n-157/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2017 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Deliberazione &#8211; 17/2/2016 n.157</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-deliberazione-17-2-2016-n-157/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Deliberazione &#8211; 17/2/2016 n.157</a></p>
<p>Allegati Deliberazione n_157_2016 (141 kB)</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-deliberazione-17-2-2016-n-157/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Deliberazione &#8211; 17/2/2016 n.157</a></p>
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<hr />
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            <h3>Allegati</h3>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2015 n.157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-17-12-2015-n-157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-17-12-2015-n-157/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2015 n.157</a></p>
<p>Pres. L. Bay Larsen – Rel. J. Malenovský, M. Safjan sulla corretta interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, riguardante le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari e dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-17-12-2015-n-157/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2015 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Bay Larsen – Rel. J. Malenovský, M. Safjan</span></p>
<hr />
<p>sulla corretta interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, riguardante le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari e dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Rinvio pregiudiziale – regolamento (CE) n. 1924/2006- acque minerali e naturali.</strong><br />	<br />
<strong>2. Rinvio pregiudiziale –direttiva 2009/54/CE – utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali.</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’utilizzo dell’indicazione “a bassissimo contenuto di sodio/sale” presente sulle confezioni delle acque minerali naturali e delle altre acque, così come qualsiasi altra indicazione che possa falsare la corretta informazione per il consumatore sul reale contenuto di sodio nelle acque destinate al consumo, è vietato dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in combinato disposto con l’allegato a tale regolamento.<br />
2. Qualora il contenuto complessivo di sodio nelle acque minerali naturali destinate al consumo sia superiore ai limiti di sodio o del valore equivalente di sale previsti dalla normativa dell’Unione (da intendere in tutte le sue forme chimiche presenti), è vietata dall’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, e successive modifiche l’introduzione di indicazioni o menzioni sulle confezioni, sulle etichette o sulla pubblicità delle acque minerali naturali in grado di far credere al consumatore che tali prodotti contengano un basso contenuto di sodio o di sale.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Corte giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 17-12-2015, n. 157/14<br />
Fatto &#8211; Diritto P.Q.M.<br />
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)<br />
&nbsp;<br />
17 dicembre 2015<br />
&nbsp;<br />
«Rinvio pregiudiziale &#8211; Regolamento (CE) n. 1924/2006 &#8211; Direttiva 2009/54/CE &#8211; Articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea &#8211; Tutela del consumatore &#8211; Indicazioni nutrizionali e sulla salute &#8211; Acque minerali naturali &#8211; Contenuto di sodio o di sale &#8211; Calcolo &#8211; Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio &#8211; Libertà di espressione e d&#8217;informazione &#8211; Libertà d&#8217;impresa»<br />
&nbsp;<br />
Nella causa C-157/14,<br />
&nbsp;<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Conseil d&#8217;État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 26 marzo 2014, pervenuta in cancelleria il 4 aprile 2014, nel procedimento<br />
&nbsp;<br />
Neptune Distribution SNC<br />
&nbsp;<br />
contro<br />
&nbsp;<br />
Ministre de l&#8217;Économie et des Finances,<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE (Quarta Sezione),<br />
&nbsp;<br />
composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan (relatore), A. Prechal e K. Jurimae, giudici,<br />
&nbsp;<br />
avvocato generale: N. Jaaskinen<br />
&nbsp;<br />
cancelliere: V. Tourrès, amministratore<br />
&nbsp;<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all&#8217;udienza del 26 febbraio 2015,<br />
&nbsp;<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
&nbsp;<br />
&#8211; per la Neptune Distribution SNC, da D. Bouthors, M. Fayat e A. Vermersch, avocats;<br />
&nbsp;<br />
&#8211; per il governo francese, da S. Menez, D. Colas e S. Ghiandoni, in qualità di agenti;<br />
&nbsp;<br />
&#8211; per il governo ellenico, da I. Chalkias, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, in qualità di agenti;<br />
&nbsp;<br />
&#8211; per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Santoro, avvocato dello Stato;<br />
&nbsp;<br />
&#8211; per il Parlamento europeo, da A. Tamas e J. Rodrigues, in qualità di agenti;<br />
&nbsp;<br />
&#8211; per il Consiglio dell&#8217;Unione europea, da J. Herrmann e O. Segnana, in qualità di agenti;<br />
&nbsp;<br />
&#8211; per la Commissione europea, da K. Herbout-Borczak e S. Grunheid, in qualità di agenti,<br />
&nbsp;<br />
sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 9 luglio 2015,<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
&nbsp;<br />
Sentenza<br />
&nbsp;<br />
Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione<br />
&nbsp;<br />
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull&#8217;interpretazione dell&#8217;allegato al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9, e rettifica GU 2007, L 12, pag. 3), come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (GU L 39, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento n. 1924/2006»), e, dall&#8217;altro, sulla validità dell&#8217;articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l&#8217;etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29), dell&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull&#8217;utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164, pag. 45), nonché dell&#8217;allegato III a quest&#8217;ultima, alla luce dell&#8217;allegato al regolamento n. 1924/2006.<br />
&nbsp;<br />
2 Tale domanda è stata sollevata nell&#8217;ambito di una controversia tra la Neptune Distribution SNC (in prosieguo: la «Neptune Distribution») ed il ministre de l&#8217;Économie et des Finances (Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze) in merito alla legittimità della decisione di intimazione, del 5 febbraio 2009, emessa dal chef de l&#8217;unité départementale de l&#8217;Allier de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d&#8217;Auvergne (capo dell&#8217;unità dipartimentale dell&#8217;Allier della direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi dell&#8217;Auvergne), nonché della decisione del ministre de l&#8217;Économie, de l&#8217;Industrie et de l&#8217;Emploi (Ministro dell&#8217;Economia, dell&#8217;Industria e del Lavoro), che respinge il ricorso gerarchico proposto dalla Neptune Distribution.<br />
&nbsp;<br />
Contesto normativo<br />
&nbsp;<br />
La CEDU<br />
&nbsp;<br />
3 Sotto il titolo «Libertà di espressione», l&#8217;articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), dispone quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
«1. Ogni persona ha diritto alla libertà d&#8217;espressione. Tale diritto include la libertà d&#8217;opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. (&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
2. L&#8217;esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla (&#8230;) protezione della salute (&#8230;), alla protezione (&#8230;) dei diritti altrui (&#8230;)».<br />
&nbsp;<br />
Il diritto dell&#8217;Unione<br />
&nbsp;<br />
La Carta<br />
&nbsp;<br />
4 L&#8217;articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), intitolato «Libertà di espressione e d&#8217;informazione», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
«Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».<br />
&nbsp;<br />
5 Ai sensi dell&#8217;articolo 16 della Carta, intitolato «Libertà d&#8217;impresa»:<br />
&nbsp;<br />
«È riconosciuta la libertà d&#8217;impresa, conformemente al diritto dell&#8217;Unione e alle legislazioni e prassi nazionali».<br />
&nbsp;<br />
6 L&#8217;articolo 52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi», così dispone:<br />
&nbsp;<br />
«1. Eventuali limitazioni all&#8217;esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall&#8217;Unione o all&#8217;esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell&#8217;Unione conceda una protezione più estesa.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
7. I giudici dell&#8217;Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l&#8217;interpretazione della presente Carta».<br />
&nbsp;<br />
7 Le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17; in prosieguo: le «spiegazioni relative alla Carta») precisano, per quanto riguarda l&#8217;articolo 11 della Carta, che, in applicazione dell&#8217;articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il diritto alla libertà di espressione e d&#8217;informazione ha lo stesso significato e la stessa portata di quello garantito dalla CEDU.<br />
&nbsp;<br />
Il regolamento n. 1924/2006<br />
&nbsp;<br />
8 I considerando 1 e 9 del regolamento n. 1924/2006 enunciano quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
«(1) Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti, compresi quelli importati, immessi sul mercato dovrebbero essere sicuri e adeguatamente etichettati. Una dieta variata e bilanciata costituisce un requisito fondamentale per una buona salute e i singoli prodotti hanno una relativa importanza nel contesto della dieta nel suo complesso.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
(9) Vi è un&#8217;ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutrizionale e fisiologico, compresi, ma non solo, (&#8230;) minerali, oligoelementi, (&#8230;) con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un&#8217;indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l&#8217;industria alimentare».<br />
&nbsp;<br />
9 L&#8217;articolo 1 di tale regolamento prevede che:<br />
&nbsp;<br />
«1. Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l&#8217;efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.<br />
&nbsp;<br />
2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell&#8217;etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
5. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie seguenti:<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
b) [la] direttiva [2009/54]<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)».<br />
&nbsp;<br />
10 Ai sensi dell&#8217;articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento:<br />
&nbsp;<br />
«Si applicano inoltre le seguenti definizioni:<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
4) &#8220;indicazione nutrizionale&#8221;: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che<br />
&nbsp;<br />
i) contiene,<br />
&nbsp;<br />
ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o<br />
&nbsp;<br />
iii) non contiene;<br />
&nbsp;<br />
5) &#8220;indicazioni sulla salute&#8221;: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l&#8217;esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)».<br />
&nbsp;<br />
11 L&#8217;articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento, così dispone:<br />
&nbsp;<br />
«Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell&#8217;allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento».<br />
&nbsp;<br />
12 L&#8217;articolo 13 del regolamento n. 1924/2006 prevede quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
«1. Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi:<br />
&nbsp;<br />
a) il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell&#8217;organismo (&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
che sono indicate nell&#8217;elenco di cui al paragrafo 3 possono essere fornite senza essere oggetto delle procedure di cui agli articoli da 15 a 19, purché siano:<br />
&nbsp;<br />
i) basate su prove scientifiche generalmente accettate e<br />
&nbsp;<br />
ii) ben comprese dal consumatore medio.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
3. Previa consultazione dell&#8217;Autorità [europea per la sicurezza alimentare (EFSA)], entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta (&#8230;) un elenco comunitario, inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)».<br />
&nbsp;<br />
13 L&#8217;allegato a tale regolamento, intitolato «Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione», contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:<br />
&nbsp;<br />
«A basso contenuto di sodio/sale<br />
&nbsp;<br />
L&#8217;indicazione che un alimento è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva [2009/54], questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml.<br />
&nbsp;<br />
A bassissimo contenuto di sodio/sale<br />
&nbsp;<br />
L&#8217;indicazione che un alimento è a bassissimo contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque».<br />
&nbsp;<br />
La direttiva 2000/13<br />
&nbsp;<br />
14 Ai sensi dell&#8217;articolo 2 della direttiva 2000/13:<br />
&nbsp;<br />
«1. L&#8217;etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:<br />
&nbsp;<br />
a) essere tali da indurre in errore l&#8217;acquirente, specialmente:<br />
&nbsp;<br />
i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l&#8217;identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l&#8217;origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento,<br />
&nbsp;<br />
ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede,<br />
&nbsp;<br />
iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;<br />
&nbsp;<br />
b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad un&#8217;alimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
3. I divieti o le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 valgono anche per:<br />
&nbsp;<br />
a) la presentazione dei prodotti alimentari, in particolare la forma o l&#8217;aspetto conferito agli stessi o al rispettivo imballaggio, il materiale utilizzato per l&#8217;imballaggio, il modo in cui sono disposti e l&#8217;ambiente nel quale sono esposti;<br />
&nbsp;<br />
b) la pubblicità».<br />
&nbsp;<br />
La direttiva 2009/54<br />
&nbsp;<br />
15 I considerando 5, 8 e 9 della direttiva 2009/54 enunciano quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
«(5) Le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l&#8217;obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori siano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
(8) Le acque minerali naturali sono soggette, per quanto riguarda l&#8217;etichettatura, alle norme generali fissate dalla direttiva [2000/13]. La presente direttiva può quindi limitarsi ad adottare i completamenti e le deroghe che è opportuno apportare a dette norme generali.<br />
&nbsp;<br />
(9) L&#8217;indicazione della composizione analitica dell&#8217;acqua minerale naturale dovrebbe essere obbligatoria per garantire l&#8217;informazione del consumatore».<br />
&nbsp;<br />
16 Ai sensi dell&#8217;articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/54:<br />
&nbsp;<br />
«Le etichette delle acque minerali naturali recano anche le seguenti informazioni obbligatorie:<br />
&nbsp;<br />
a) l&#8217;indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici».<br />
&nbsp;<br />
17 L&#8217;articolo 9 di detta direttiva prevede quanto segue:<br />
&nbsp;<br />
«1. È vietato l&#8217;uso, sia sulle confezioni o etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che:<br />
&nbsp;<br />
a) per quanto riguarda le acque minerali naturali, evochino caratteristiche non possedute dalle acque, in ordine all&#8217;origine, alla data di autorizzazione all&#8217;esercizio, ai risultati delle analisi o a riferimenti analoghi a garanzie di autenticità;<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
2. Sono vietate tutte le indicazioni che attribuiscono a un&#8217;acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.<br />
&nbsp;<br />
Sono tuttavia autorizzate le menzioni di cui all&#8217;allegato III a condizione che siano rispettati i criteri corrispondenti ivi fissati o, qualora non ve ne siano, i criteri fissati dalle legislazioni nazionali e purché siano state stabilite sulla base di analisi fisico-chimiche e, se necessario, di esami farmacologici, fisiologici e clinici effettuati secondo metodi scientificamente sperimentati, conformemente alle disposizioni dell&#8217;allegato I, parte I, punto 2.<br />
&nbsp;<br />
Gli Stati membri possono autorizzare le menzioni &#8220;stimola la digestione&#8221;, &#8220;può favorire le funzioni epatobiliari&#8221; o menzioni analoghe. Essi possono inoltre autorizzare altre menzioni purché non siano in contrasto con i principi di cui al primo comma e siano compatibili con i principi di cui al secondo comma.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)».<br />
&nbsp;<br />
18 L&#8217;allegato III alla direttiva 2009/54, intitolato «Menzioni e criteri previsti all&#8217;articolo 9, paragrafo 2», contiene la menzione «Indicata per le diete povere di sodio», seguita dal criterio che prevede «un tenore di sodio inferiore a 20 mg/l».<br />
&nbsp;<br />
Il diritto francese<br />
&nbsp;<br />
19 Ai sensi dell&#8217;articolo R. 112-7, primo e secondo comma, del codice del consumo (code de la consommation), che traspone l&#8217;articolo 2 della direttiva 2000/13:<br />
&nbsp;<br />
«L&#8217;etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l&#8217;acquirente o il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l&#8217;identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l&#8217;origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento.<br />
&nbsp;<br />
(&#8230;)<br />
&nbsp;<br />
I divieti e le limitazioni summenzionati valgono altresì per la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari (&#8230;)».<br />
&nbsp;<br />
20 Gli articoli R. 1322-44-13 e R. 1322-44-14 del codice della sanità pubblica (code de la santé publique) sono diretti, dal canto loro, a trasporre l&#8217;articolo 9 della direttiva 2009/54.<br />
&nbsp;<br />
Procedimento principale e questioni pregiudiziali<br />
&nbsp;<br />
21 La Neptune Distribution si occupa della vendita e della distribuzione delle acque minerali naturali frizzanti denominate «Saint-Yorre» e «Vichy Célestins».<br />
&nbsp;<br />
22 Con decisione del 5 febbraio 2009, il capo dell&#8217;unità dipartimentale dell&#8217;Allier della direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi dell&#8217;Auvergne ha ingiunto alla Neptune Distribution di sopprimere dalle etichette e dalla pubblicità delle suddette acque le menzioni seguenti:<br />
&nbsp;<br />
&#8211; «Il sodio di St-Yorre è sostanzialmente bicarbonato di sodio. La St Yorre contiene soltanto 0,53 g di sale (o cloruro di sodio) per litro, ossia meno che in un litro di latte!!!»;<br />
&nbsp;<br />
&#8211; «Non bisogna confondere sale e sodio &#8211; il sodio di Vichy Célestins è sostanzialmente quello apportato dal bicarbonato di sodio. In particolare, non va confuso con il sale da tavola (cloruro di sodio). La Vichy Célestins contiene solo 0,39 g di sale per<br />
&nbsp;<br />
&#8211; qualsiasi menzione volta a far credere che le acque di cui trattasi abbiano un basso o bassissimo contenuto di sale o di sodio.<br />
&nbsp;<br />
23 Con decisione del 25 agosto 2009, il Ministre de l&#8217;Économie, de l&#8217;Industrie et de l&#8217;Emploi (Ministro dell&#8217;Economia, dell&#8217;Industria e del Lavoro) ha respinto il ricorso gerarchico presentato dalla Neptune Distribution avverso la suddetta ingiunzione.<br />
&nbsp;<br />
24 Con sentenza del 27 maggio 2010, il tribunal administratif de Clermont-Ferrand (Tribunale amministrativo di Clermont-Ferrand) ha respinto la domanda della Neptune Distribution volta all&#8217;annullamento per eccesso di potere di detta ingiunzione e di detta decisione.<br />
&nbsp;<br />
25 L&#8217;impugnazione proposta dalla Neptune Distribution avverso tale sentenza è stata respinta dalla cour administrative d&#8217;appel de Lyon (Corte d&#8217;appello amministrativa di Lione), con sentenza del 9 giugno 2011.<br />
&nbsp;<br />
26 La Neptune Distribution ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno di tale impugnazione, la Neptune Distribution ha fatto valere, in particolare, un mezzo vertente sul fatto che la cour administrative d&#8217;appel de Lyon (Corte d&#8217;appello amministrativa di Lione) sarebbe incorsa in un errore di diritto alla luce degli articoli R. 112-7 del codice del consumo e degli articoli R. 1322-44-13 e R. 1322-44-14 del codice della sanità pubblica.<br />
&nbsp;<br />
27 Il giudice del rinvio rileva che la risposta da dare a tale motivo di impugnazione dipende dalla risposta alla domanda se l&#8217;allegato al regolamento n. 1924/2006 indica come base di calcolo dell&#8217;«equivalente di sale» della quantità di sodio presente in un prodotto alimentare la sola quantità di sodio che, associata a ioni di cloruro, forma cloruro di sodio, o sale da tavola, oppure la quantità complessiva di sodio contenuta nell&#8217;alimento, in qualunque forma.<br />
&nbsp;<br />
28 Infatti, in quest&#8217;ultimo caso, un&#8217;acqua ad elevato contenuto di bicarbonato di sodio potrebbe non essere considerata come «a basso contenuto di sodio/sale», anche qualora avesse un basso o bassissimo contenuto di cloruro di sodio.<br />
&nbsp;<br />
29 Pertanto, il distributore di un&#8217;acqua minerale ricca di bicarbonato di sodio non potrebbe far figurare sulle sue etichette e i suoi messaggi pubblicitari una menzione, anche se corretta, relativa al basso contenuto di sale o di cloruro di sodio, in quanto tale indicazione potrebbe indurre l&#8217;acquirente in errore riguardo al contenuto complessivo di sodio dell&#8217;acqua minerale in questione.<br />
&nbsp;<br />
30 In tale contesto, il giudice del rinvio aggiunge che, come emerge in particolare dal parere dell&#8217;EFSA del 21 aprile 2005, l&#8217;aumento della pressione arteriosa è il principale effetto indesiderato individuato in relazione ad un accresciuto apporto di sodio. Sebbene il sodio ne sia il principale responsabile, anche gli ioni di cloruro avrebbero un ruolo nell&#8217;aumento della pressione arteriosa. Numerosi studi tenderebbero a dimostrare che una dieta ricca di bicarbonato di sodio non abbia lo stesso effetto indesiderato, per le persone che soffrono di ipertensione, di una dieta ad elevato contenuto di cloruro di sodio. È vero che l&#8217;EFSA, in un parere pubblicato nel giugno 2011, si è rifiutata di ricomprendere, nell&#8217;elenco delle indicazioni sulla salute autorizzate di cui all&#8217;articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, l&#8217;indicazione secondo cui il bicarbonato di sodio non ha effetti nocivi sulla pressione arteriosa, in quanto lo studio prodotto a sostegno di tale indicazione non presentava garanzie metodologiche sufficienti per poterne trarre conclusioni definitive. Tuttavia, questa circostanza di per sé sola non consentirebbe neppure di affermare che il bicarbonato di sodio debba essere considerato idoneo a indurre o ad aggravare l&#8217;ipertensione arteriosa allo stesso modo e nelle stesse proporzioni del cloruro di sodio.<br />
&nbsp;<br />
31 Secondo tale giudice, pertanto, esistono dubbi sull&#8217;equivalenza, in termini di rischi per la salute dei consumatori, tra il consumo di acque ad alto contenuto di bicarbonato di sodio e quello di acque ad alto contenuto di cloruro di sodio. Occorrerebbe di conseguenza valutare se le restrizioni alla libertà di espressione e di informazione pubblicitaria e alla libertà di impresa della Neptune Distribution siano necessarie e proporzionate, alla luce, in particolare, dell&#8217;esigenza di garantire un livello elevato di tutela della salute dei consumatori.<br />
&nbsp;<br />
32 In tale contesto, il Conseil d&#8217;État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
&nbsp;<br />
«1) Se la base di calcolo dell'&#8221;equivalente di sale&#8221; della quantità di sodio presente in un prodotto alimentare, ai sensi dell&#8217;allegato al regolamento n. 1924/2006, sia costituita unicamente dalla quantità di sodio che, associata a ioni di cloruro, forma cloruro di sodio, ovvero sale da tavola, oppure comprenda la quantità complessiva di sodio contenuto nel prodotto, in qualunque forma.<br />
&nbsp;<br />
2) Nel secondo caso, se le disposizioni dell&#8217;articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/13 e dell&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/54, in combinato disposto con l&#8217;allegato III alla suddetta direttiva, lette alla luce del rapporto di equivalenza stabilito tra il sodio e il sale nell&#8217;allegato al regolamento n. 1924/2006, vietando a un distributore di acqua minerale di far figurare sulle sue etichette e sui suoi messaggi pubblicitari qualsiasi indicazione relativa al basso contenuto di sale che potrebbe essere quello del suo prodotto, peraltro ricco di bicarbonato di sodio, in quanto tale indicazione potrebbe indurre l&#8217;acquirente in errore circa il contenuto complessivo di sodio dell&#8217;acqua, violino l&#8217;articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, in combinato disposto con l&#8217;articolo 11, paragrafo 1 (libertà di espressione e di informazione) e l&#8217;articolo 16 (libertà di impresa) della Carta, nonché l&#8217;articolo 10 della CEDU».<br />
&nbsp;<br />
Sulle questioni pregiudiziali<br />
&nbsp;<br />
Sulla prima questione<br />
&nbsp;<br />
33 Occorre preliminarmente ricordare che, nell&#8217;ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall&#8217;articolo 267 TFUE, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. La Corte ha infatti il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell&#8217;Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono stati investiti, anche qualora tali disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici (sentenza Doc Generici, C-452/14, EU:C:2015:644, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).<br />
&nbsp;<br />
34 Di conseguenza, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua prima questione all&#8217;interpretazione dell&#8217;espressione «equivalente di sale» contenuta nell&#8217;allegato al regolamento n. 1924/2006, ciò non impedisce alla Corte di fornirgli tutti gli elementi interpretativi del diritto dell&#8217;Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare la propria questione. A tale proposito, spetta alla Corte trarre dall&#8217;insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del suddetto diritto che richiedano un&#8217;interpretazione, tenuto conto dell&#8217;oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenza Doc Generici, C-452/14, EU:C:2015:644, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).<br />
&nbsp;<br />
35 Nel caso di specie, occorre rilevare che il giudice del rinvio fa riferimento, nella motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, anche alle disposizioni della direttiva 2009/54.<br />
&nbsp;<br />
36 Inoltre, emerge da tale motivazione che, al fine di statuire sull&#8217;impugnazione di cui è investito, il giudice del rinvio intende verificare se le confezioni, le etichette o la pubblicità delle acque minerali naturali possano suggerire che tali acque abbiano un basso contenuto di sodio o di sale, in particolare indicando la quantità presente in tali acque di un unico composto chimico contenente sodio, nel caso di specie cloruro di sodio, ovvero sale da tavola, senza precisare il contenuto totale di sodio, in tutte le sue forme chimiche presenti, in quanto tale contenuto totale potrebbe essere superiore ai limiti delle quantità di sodio, o del valore equivalente di sale, previsti dalla normativa dell&#8217;Unione applicabile alle indicazioni od alle menzioni utilizzate nei confronti delle acque minerali naturali.<br />
&nbsp;<br />
37 Occorre quindi intendere la prima questione come diretta, in sostanza, a stabilire se il diritto dell&#8217;Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a che le confezioni, le etichette o la pubblicità delle acque minerali naturali contengano indicazioni o menzioni volte a far credere al consumatore che le acque in questione abbiano un basso, se non bassissimo, contenuto di sodio o di sale oppure che siano indicate per le diete povere di sodio qualora il contenuto complessivo di sodio, in tutte le sue forme chimiche presenti, sia superiore ai limiti di sodio, o del valore equivalente di sale, previsti dalla normativa dell&#8217;Unione applicabile in materia.<br />
&nbsp;<br />
38 Al fine di fornire una risposta utile a detta questione, occorre tenere conto delle disposizioni sia del regolamento n. 1924/2006, sia della direttiva 2009/54.<br />
&nbsp;<br />
39 Ai sensi dell&#8217;articolo 1, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006, quest&#8217;ultimo si applica fatte salve le disposizioni della direttiva 2009/54.<br />
&nbsp;<br />
40 Infatti, mentre detto regolamento disciplina, in via generale, l&#8217;uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, detta direttiva prevede norme specifiche sulle menzioni che possono figurare sulle confezioni, sulle etichette e nella pubblicità delle acque minerali naturali.<br />
&nbsp;<br />
41 L&#8217;articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006 consente le indicazioni nutrizionali soltanto qualora siano elencate nell&#8217;allegato di tale regolamento e siano conformi alle condizioni stabilite da detto regolamento.<br />
&nbsp;<br />
42 Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali riferite al contenuto di sodio o di sale, detto allegato consente di definire un prodotto alimentare come «a basso contenuto di sodio/sale» o «a bassissimo contenuto di sodio/sale», oppure di utilizzare ogni altra indicazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore, a condizione che tale prodotto contenga non più di g 0,12 di sodio, o un valore equivalente di sale, per g 100 o ml 100, per la prima di tali indicazioni, oppure non più di g 0,04 dei medesimi elementi, per la seconda di dette indicazioni.<br />
&nbsp;<br />
43 Le acque sono tuttavia sottoposte a norme specifiche al riguardo.<br />
&nbsp;<br />
44 Più precisamente, in primo luogo, l&#8217;allegato al regolamento n. 1924/2006 vieta, per le acque minerali naturali e le altre acque, l&#8217;utilizzo dell&#8217;indicazione «a bassissimo contenuto di sodio/sale» e ogni altra indicazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.<br />
&nbsp;<br />
45 In secondo luogo, l&#8217;indicazione «a basso contenuto di sodio/sale», al pari di ogni altra indicazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore, è consentita, secondo quanto disposto dal medesimo allegato, per le acque diverse dalle acque minerali naturali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/54, a condizione che il valore in questione non sia superiore a mg 2 di sodio per ml 100, ossia mg 20 per litro.<br />
&nbsp;<br />
46 Ai sensi dell&#8217;articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/54, sono autorizzate le menzioni di cui all&#8217;allegato III a tale direttiva, a condizione che siano rispettati i criteri corrispondenti ivi fissati o, qualora non ve ne siano, i criteri fissati dalle legislazioni nazionali, purché vengano rispettate alcune condizioni di carattere tecnico.<br />
&nbsp;<br />
47 Detto allegato contiene la menzione «indicata per le diete povere di sodio», accompagnata dal criterio «con un tenore di sodio inferiore a 20 mg/l».<br />
&nbsp;<br />
48 Nello specificare, nella direttiva 2009/54, il quantitativo massimo di sodio nel caso in cui le confezioni, le etichette o la pubblicità delle acque minerali contengano una menzione che faccia riferimento ad un basso contenuto di sodio, il legislatore dell&#8217;Unione non distingue il sodio in funzione del composto chimico di cui fa parte o dal quale deriva.<br />
&nbsp;<br />
49 Per quanto riguarda gli obiettivi del regolamento n. 1924/2006 e della direttiva 2009/54, occorre ricordare che, come previsto dall&#8217;articolo 1 di tale regolamento, quest&#8217;ultimo è volto a garantire l&#8217;efficace funzionamento del mercato interno garantendo al contempo un livello elevato di tutela del consumatore. A tale proposito, i considerando 1 e 9 di detto regolamento precisano che occorre, in particolare, fornire al consumatore le informazioni necessarie affinché compia scelte con piena cognizione di causa (sentenza Ehrmann, C-609/12, EU:C:2014:252, punto 40).<br />
&nbsp;<br />
50 Le norme in materia di acque minerali naturali devono perseguire, alla luce del considerando 5 della direttiva 2009/54, l&#8217;obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori siano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali. In tal senso, il considerando 9 di tale direttiva precisa che, per garantire l&#8217;informazione del consumatore, l&#8217;indicazione della composizione analitica dell&#8217;acqua minerale naturale dovrebbe essere obbligatoria (v. sentenza Hotel Sava Rogaska, C-207/14, EU:C:2015:414, punto 40).<br />
&nbsp;<br />
51 Si deve pertanto rilevare che, nell&#8217;adottare le disposizioni del regolamento n. 1924/2006 e della direttiva 2009/54, il legislatore dell&#8217;Unione ha ritenuto necessario garantire che il consumatore riceva un&#8217;informazione adeguata e trasparente sul contenuto di sodio delle acque destinate al consumo.<br />
&nbsp;<br />
52 Tali garanzie devono essere valutate anche alla luce dell&#8217;importanza del livello di consumo di sodio per la salute umana.<br />
&nbsp;<br />
53 Ebbene, poiché è pacifico che il sodio è un componente di diversi composti chimici, ossia, in particolare, del cloruro di sodio, o sale da tavola, e del bicarbonato di sodio, la sua quantità presente nelle acque minerali naturali deve essere valutata, in base alle disposizioni della direttiva 2009/54, tenendo conto della sua presenza complessiva nelle acque minerali naturali in questione, qualunque sia la sua forma chimica.<br />
&nbsp;<br />
54 È vero che, ai sensi dell&#8217;articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/54, le etichette delle acque minerali naturali recano obbligatoriamente l&#8217;indicazione della composizione analitica, precisando i componenti caratteristici.<br />
&nbsp;<br />
55 Tuttavia, occorre rilevare che le confezioni, le etichette e la pubblicità delle acque minerali naturali che, indipendentemente dall&#8217;indicazione sull&#8217;etichetta del contenuto complessivo di sodio in tali acque, conformemente alla disposizione di cui al precedente punto della presente sentenza, contengono una menzione che fa riferimento ad un basso contenuto di sodio delle acque possono anch&#8217;esse indurre in errore il consumatore in quanto possono suggerire che tali acque siano a basso contenuto di sodio o di sale, oppure che siano indicate per le diete povere di sodio mentre, in realtà, contengono mg/l 20 o più di sodio (v., per analogia, sentenza Teekanne, C-195/14, EU:C:2015:361, punti da 38 a 41).<br />
&nbsp;<br />
56 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che:<br />
&nbsp;<br />
&#8211; L&#8217;articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, in combinato disposto con l&#8217;allegato a tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso vieta, per le acque minerali naturali e le altre acque, l&#8217;utilizzo dell&#8217;indicazione «a bassissi<br />
&nbsp;<br />
&#8211; L&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/54, in combinato disposto con l&#8217;allegato III a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le confezioni, le etichette o la pubblicità delle acque minerali naturali contengano in<br />
&nbsp;<br />
Sulla seconda questione<br />
&nbsp;<br />
57 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/13, e l&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/54, in combinato disposto con l&#8217;allegato III a quest&#8217;ultima, nonché con l&#8217;allegato al regolamento n. 1924/2006, siano validi nella parte in cui vietano di far figurare sulle confezioni, sulle etichette e nella pubblicità delle acque minerali naturali qualsiasi indicazione o menzione relativa al basso contenuto, in tali acque, di cloruro di sodio, o sale da tavola, che può indurre in errore il consumatore in merito al contenuto complessivo di sodio nelle acque in questione.<br />
&nbsp;<br />
58 Il giudice del rinvio chiede alla Corte di valutare la validità di tali disposizioni alla luce dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, in combinato disposto con gli articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta, nonché con l&#8217;articolo 10 della CEDU.<br />
&nbsp;<br />
59 In via preliminare, si deve osservare che, benché con la sua seconda questione il giudice del rinvio chieda alla Corte di valutare la validità di una disposizione della direttiva 2000/13, quest&#8217;ultima non è in discussione nel procedimento principale.<br />
&nbsp;<br />
60 Infatti, l&#8217;articolo 2, paragrafi 1, lettera a), e 3, della direttiva 2000/13, si limita a prevedere che l&#8217;etichettatura, la presentazione e la pubblicità non devono essere tali da indurre in errore l&#8217;acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare.<br />
&nbsp;<br />
61 Così, a differenza delle disposizioni del regolamento n. 1924/2006 e della direttiva 2009/54, le disposizioni della direttiva 2000/13 non contengono obblighi specifici, nei confronti dei produttori e dei distributori di acque minerali naturali, riguardo all&#8217;utilizzo di indicazioni o di menzioni che possano suggerire che l&#8217;acqua in questione abbia un basso od un bassissimo contenuto di sodio o di sale, oppure che sia indicata per le diete povere di sodio.<br />
&nbsp;<br />
62 Di conseguenza, soltanto la validità dell&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/54, in combinato disposto con l&#8217;allegato III alla medesima, nonché con l&#8217;allegato al regolamento n. 1924/2006, necessita di un esame nel caso di specie.<br />
&nbsp;<br />
63 A tale riguardo, occorre ricordare che la libertà di espressione e d&#8217;informazione è sancita dall&#8217;articolo 11 della Carta, alla quale l&#8217;articolo 6, paragrafo 1, TUE, riconosce lo stesso valore giuridico dei trattati.<br />
&nbsp;<br />
64 Tale libertà è altresì tutelata ai sensi dell&#8217;articolo 10 della CEDU che si applica, in particolare, come emerge dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, alla diffusione da parte di un imprenditore di informazioni di carattere commerciale, segnatamente sotto forma di messaggi pubblicitari (v. Corte eur D.U., sentenze Casado Coca c. Spagna del 24 febbraio 1994, serie A n. 285, §§ 35 e 36, nonché Krone Verlag GmbH &amp; Co. KG c. Austria (n. 3) dell&#8217;11 dicembre 2003, Recueil des arrets et décisions 2003-XII, §§ 19 e 20).<br />
&nbsp;<br />
65 Ebbene, dal momento che la libertà di espressione e d&#8217;informazione di cui all&#8217;articolo 11 della Carta, come risulta dall&#8217;articolo 52, paragrafo 3, della medesima e dalle spiegazioni relative alla Carta in merito al suo articolo 11, ha lo stesso significato e la stessa portata della medesima libertà garantita dalla CEDU, si deve constatare che detta libertà comprende l&#8217;utilizzo, da parte di un imprenditore, sulle confezioni, sulle etichette e nella pubblicità delle acque minerali naturali, di indicazioni e di menzioni che facciano riferimento al contenuto di sodio o di sale di tali acque.<br />
&nbsp;<br />
66 Inoltre, occorre rilevare che la libertà d&#8217;impresa, tutelata ai sensi dell&#8217;articolo 16 della Carta, va considerata alla luce della sua funzione sociale (v., in tal senso, sentenza Deutsches Weintor, C-544/10, EU:C:2012:526, punto 54).<br />
&nbsp;<br />
67 Il divieto di far figurare sulle confezioni, sulle etichette e nella pubblicità delle acque minerali naturali qualsiasi indicazione o menzione che faccia riferimento al basso contenuto di sodio di tali acque, la quale possa indurre in errore il consumatore circa tale contenuto, costituisce una ingerenza nella libertà di espressione e d&#8217;informazione dell&#8217;imprenditore, nonché nella libertà d&#8217;impresa di quest&#8217;ultimo.<br />
&nbsp;<br />
68 Sebbene tali libertà possano essere limitate, qualsiasi limitazione del loro esercizio dev&#8217;essere, ai sensi dell&#8217;articolo 52, paragrafo 1, della Carta, prevista dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di dette libertà. Inoltre, come emerge da tale disposizione, nel rispetto del principio di proporzionalità possono essere apportate limitazioni solo qualora siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall&#8217;Unione o all&#8217;esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.<br />
&nbsp;<br />
69 A tale riguardo, occorre rilevare che, da un lato, l&#8217;ingerenza di cui al punto 67 della presente sentenza è prevista dalla normativa, ossia dall&#8217;articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, in combinato disposto con l&#8217;allegato a tale regolamento, e dall&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/54, in combinato disposto con l&#8217;allegato III a tale direttiva.<br />
&nbsp;<br />
70 Dall&#8217;altro lato, il contenuto essenziale della libertà di espressione e d&#8217;informazione dell&#8217;imprenditore non è pregiudicato da dette disposizioni, qualora queste ultime si limitino a sottoporre l&#8217;informazione che può essere comunicata al consumatore circa il contenuto di sodio o di sale delle acque minerali naturali a talune condizioni, quali precisate ai punti da 44 a 56 della presente sentenza.<br />
&nbsp;<br />
71 Peraltro, lungi dal proibire la produzione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale si limita, in un settore ben circoscritto, a disciplinare l&#8217;etichettatura e la pubblicità ad esse relative. Così facendo, essa non incide affatto sul contenuto essenziale della libertà d&#8217;impresa (v., in tal senso, sentenza Deutsches Weintor, C-544/10, EU:C:2012:526, punti 57 e 58).<br />
&nbsp;<br />
72 Come è stato ricordato ai punti da 49 a 52 della presente sentenza, le disposizioni del regolamento n. 1924/2006 e della direttiva 2009/54, in particolare quelle che prevedono limitazioni all&#8217;utilizzo delle indicazioni e delle menzioni di cui al procedimento principale, mirano a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, un&#8217;informazione adeguata e trasparente di quest&#8217;ultimo circa il contenuto di sodio delle acque destinate al consumo, ad assicurare la lealtà delle operazioni commerciali ed a tutelare la salute umana.<br />
&nbsp;<br />
73 Come ha rilevato l&#8217;avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, la tutela della salute umana nonché la tutela dei consumatori ad un livello elevato costituiscono obiettivi legittimi di interesse generale attuati dal diritto dell&#8217;Unione, conformemente alle disposizioni, in particolare, degli articoli 9 TFUE, 12 TFUE, 114, paragrafo 3, TFUE, 168, paragrafo 1, TFUE, 169, paragrafo 1, TFUE, nonché degli articoli 35 e 38 della Carta.<br />
&nbsp;<br />
74 Ebbene, la necessità di garantire al consumatore l&#8217;informazione più precisa e trasparente possibile circa le caratteristiche del prodotto è in stretta connessione con la tutela della salute umana e costituisce una questione di interesse generale (v., in tal senso, Corte eur. D.U., sentenze Hertel c. Svizzera del 25 agosto 1998, Recueil des arrets et décisions 1998-VI, § 47, nonché Bergens Tidende e a. c. Norvegia del 2 maggio 2000, Recueil des arrets et décisions 2000-IV, § 51), che può giustificare limitazioni alla libertà di espressione e d&#8217;informazione dell&#8217;imprenditore, nonché alla libertà d&#8217;impresa di quest&#8217;ultimo.<br />
&nbsp;<br />
75 Ciò posto, la valutazione della validità delle disposizioni contestate deve essere effettuata nel rispetto della necessaria conciliazione tra i requisiti connessi alla tutela di questi diversi diritti fondamentali ed obiettivi legittimi di interesse generale protetti dall&#8217;ordinamento giuridico dell&#8217;Unione ed un giusto equilibrio tra di essi (v., in tal senso, sentenza Deutsches Weintor, C-544/10, EU:C:2012:526, punto 47).<br />
&nbsp;<br />
76 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di attuazione del principio di proporzionalità, occorre riconoscere al legislatore dell&#8217;Unione un ampio potere discrezionale in un settore come quello del caso di specie, che richiede da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale e rispetto al quale esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse [v., in tal senso, sentenze British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, C-491/01, EU:C:2002:741, punto 123, nonché Alliance for Natural Health e a., C-154/04 e C-155/04, EU:C:2005:449, punto 52].<br />
&nbsp;<br />
77 A tale riguardo si deve osservare, in primo luogo, che ammettendo che un&#8217;indicazione od una menzione che fa riferimento al contenuto di sodio, associato a ioni di cloruro, delle acque minerali naturali possa essere considerata, di per sé, sostanzialmente esatta, essa risulta comunque incompleta qualora suggerisca che le acque sono povere di sodio mentre, in realtà, il loro contenuto complessivo di sodio supera i limiti previsti dalla normativa dell&#8217;Unione (v., in tal senso, sentenza Deutsches Weintor, C-544/10, EU:C:2012:526, punto 51).<br />
&nbsp;<br />
78 In una tale situazione, l&#8217;informazione che figura sulle confezioni, sulle etichette e nella pubblicità che contiene detta indicazione o menzione può indurre in errore il consumatore circa il contenuto di sodio delle acque minerali di cui trattasi nel procedimento principale.<br />
&nbsp;<br />
79 In secondo luogo, non si può accogliere l&#8217;argomento della Neptune Distribution secondo il quale le disposizioni controllate eccederebbero quanto necessario per tutelare la salute dei consumatori in quanto si applicano indistintamente al sodio in tutte le sue forme chimiche, compresa la forma del bicarbonato di sodio, mentre quest&#8217;ultima molecola non sarebbe nociva per la salute umana, poiché è solo il cloruro di sodio ad essere fonte di ipertensione arteriosa.<br />
&nbsp;<br />
80 Infatti, senza che occorra pronunciarsi sulla questione se il carattere nocivo, per quanto riguarda il rischio di sviluppo dell&#8217;ipertensione arteriosa, del consumo abbondante di sodio associato a ioni di cloruro sia comparabile al rischio legato al consumo di sodio presente in un altro composto chimico, in particolare il bicarbonato di sodio, si deve constatare che tale rischio è determinato dal legislatore dell&#8217;Unione riguardo, da un lato, all&#8217;obbligo di tutela della salute umana e, dall&#8217;altro, al principio di precauzione in tale ambito.<br />
&nbsp;<br />
81 Come ha rilevato l&#8217;avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, il legislatore dell&#8217;Unione deve tenere conto del principio di precauzione, secondo il quale quando sussistono incertezze riguardo all&#8217;esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (v. sentenza Acino/Commissione, C-269/13 P, EU:C:2014:255, punto 57).<br />
&nbsp;<br />
82 Qualora risulti impossibile determinare con certezza l&#8217;esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura non concludente dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell&#8217;ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l&#8217;adozione di misure restrittive (v., in tal senso, sentenza Acino/Commissione, C-269/13 P, EU:C:2014:255, punto 58).<br />
&nbsp;<br />
83 Ebbene, alla luce del fascicolo di cui dispone la Corte, e in particolare del parere dell&#8217;EFSA del 21 aprile 2005, di cui al punto 30 della presente sentenza, al quale la decisione di rinvio fa riferimento, non sembra escluso un rischio per la salute umana derivante dal consumo abbondante di sodio presente in diversi composti chimici, in particolare nel bicarbonato di sodio.<br />
&nbsp;<br />
84 Alla luce di ciò, si deve rilevare che il legislatore dell&#8217;Unione ha potuto correttamente ritenere che vincoli e restrizioni, come quelli previsti dalle disposizioni oggetto della prima questione, per quanto concerne l&#8217;utilizzo di indicazioni o menzioni che fanno riferimento ad un basso contenuto di sodio delle acque minerali naturali, erano adeguati e necessari per garantire la tutela della salute umana all&#8217;interno dell&#8217;Unione.<br />
&nbsp;<br />
85 Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che l&#8217;ingerenza nella libertà di espressione e d&#8217;informazione dell&#8217;imprenditore, nonché nella libertà d&#8217;impresa di quest&#8217;ultimo è, nel caso di specie, proporzionata agli obiettivi perseguiti.<br />
&nbsp;<br />
86 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che dall&#8217;esame della seconda questione non è emerso alcun elemento tale da incidere sulla validità dell&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/54, in combinato disposto con l&#8217;allegato III a quest&#8217;ultima, nonché con l&#8217;allegato al regolamento n. 1924/2006.<br />
&nbsp;<br />
Sulle spese<br />
&nbsp;<br />
87 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
&nbsp;<br />
P.Q.M.<br />
&nbsp;<br />
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:<br />
&nbsp;<br />
1) L&#8217;articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in combinato disposto con l&#8217;allegato a tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso vieta, per le acque minerali naturali e le altre acque, l&#8217;utilizzo dell&#8217;indicazione «a bassissimo contenuto di sodio/sale» e ogni altra indicazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.<br />
&nbsp;<br />
L&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull&#8217;utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, in combinato disposto con l&#8217;allegato III a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le confezioni, le etichette o la pubblicità delle acque minerali naturali contengano indicazioni o menzioni volte a far credere al consumatore che le acque in questione abbiano un basso contenuto di sodio o di sale oppure che siano indicate per le diete povere di sodio qualora il contenuto complessivo di sodio, in tutte le sue forme chimiche presenti, sia uguale o superiore a mg/l 20.<br />
&nbsp;<br />
2) Dall&#8217;esame della seconda questione non è emerso alcun elemento tale da incidere sulla validità dell&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/54, in combinato disposto con l&#8217;allegato III a quest&#8217;ultima, nonché con l&#8217;allegato al regolamento n. 1924/2006.<br />
&nbsp;<br />
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:<br />
&nbsp;<br />
1) L&#8217;articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in combinato disposto con l&#8217;allegato a tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso vieta, per le acque minerali naturali e le altre acque, l&#8217;utilizzo dell&#8217;indicazione «a bassissimo contenuto di sodio/sale» e ogni altra indicazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.<br />
&nbsp;<br />
L&#8217;articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull&#8217;utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, in combinato disposto con l&#8217;allegato III a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le confezioni, le etichette o la pubblicità delle acque minerali naturali contengano indicazioni o menzioni volte a far credere al consumatore che le acque in questione abbiano un basso contenuto di sodio o di sale oppure che siano indicate per le diete povere di sodio qualora il contenuto complessivo di sodio, in tutte le sue forme chimiche presenti, sia uguale o superiore a mg/l 20.<br />
&nbsp;<br />
2) Dall&#8217;esame della seconda questione non è emerso alcun elemento tale da incidere sulla validità dell&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/54, in combinato disposto con l&#8217;allegato III a quest&#8217;ultima, nonché con l&#8217;allegato al regolamento n. 1924/2006.<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-17-12-2015-n-157/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2015 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-3-2013-n-157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-3-2013-n-157/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-3-2013-n-157/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.157</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. M. Perrelli S. G. (avv.ti A. Segoloni, M. Lorenzini e M. L. Campiani) c/ Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l&#8217;Umbria di Perugia (Avv. Distr. St.) e nei confronti di A. S., R. A. L. Procedimento amministrativo – Autotutela – Annullamento d’ufficio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-3-2013-n-157/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-3-2013-n-157/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. M. Perrelli<br /> S. G. (avv.ti A. Segoloni, M. Lorenzini e M. L. Campiani) c/ Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l&#8217;Umbria di Perugia (Avv. Distr. St.) e nei confronti di A. S., R. A. L.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Autotutela – Annullamento d’ufficio – Inserimento in graduatoria per l’abilitazione all’insegnamento in carenza di titoli di studio &#8211; Legittimità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il provvedimento con il quale l’amministrazione scolastica, dopo circa undici anni dall’espletamento di concorso e in presenza dello svolgimento continuo dell’attività di insegnamento, anche se in forma precaria, depenna l’insegnante dalla graduatoria di merito relativa alle classi di concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per mancanza del titolo di studio richiesto nel bando di concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 343 del 2011, proposto da:<br />
S. G., rappresentata e difesa dagli avv. Annalisa Segoloni, Monica Lorenzini, Marco Lucio Campiani, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Perugia, via M. Fanti, 2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l&#8217;Umbria di Perugia, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ambretta Stroppa, Roberto Angelo Longo; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; del provvedimento emesso in data 23 giugno 2011 dall’ufficio scolastico regionale per l‘Umbria, prot. AO0DRU.M — 3664/C4C, comunicato a mezzo del servizio postale il successivo 29/30 giugno 2011, nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connes<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l&#8217;Umbria di Perugia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con decreto del 23 giugno 2011, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per l’Umbria ha depennato la sig.ra Sara Giuliani dalla graduatoria di merito relativa alle classi di concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento relativo all’ambito disciplinare n. 1, per la materia A025 (disegno e storia dell’arte) e A028 (educazione artistica) per mancanza del titolo di studio richiesto nel bando di concorso. Per il concorso ordinario a cattedre per esami e titoli bandito con decreto ministeriale n. 31 del 20 marzo 1999 nelle scuole e negli istituti secondari di primo grado cui la ricorrente aveva partecipato, erano previsti quali titoli di ammissione la laurea in architettura ovvero la laurea in disciplina delle arti della musica e dello spettacolo ovvero il diploma di accademia di belle arti o il diploma di istituto superiore per le industrie artistiche purché congiunto a diploma di istruzione secondario di secondo grado. Nel compilare il modulo di domanda di ammissione al concorso per ambedue gli ambiti disciplinari (materia A025 &#8211; disegno e storia dell’arte e materia A028 &#8211; educazione artistica), la ricorrente ha dichiarato di essere in possesso del diploma di maturità artistica e diploma di maestra d’arte applicata in decorazione pittorica. La sig.ra Giuliani ha superato tutte le prove scritte, pratiche e la prova orale e ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento per entrambe le classi di concorso con il punteggio complessivo di 75,50 ed è stata inserita nella graduatoria di merito giusta provvedimento dell’ufficio scolastico regionale dell’Umbria n. 46862 del 31 agosto 2000 e ha prestato continuamente servizio in diversi istituti scolastici dell’Umbria dall’anno 2000 in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.<br />	<br />
Dopo circa undici anni dall’espletamento di concorso e di svolgimento continuo dell’attività di insegnamento anche se in forma precaria in relazione alla quale la ricorrente aveva progressivamente abbandonato sia l’attività di decoratrice sia gli studi presso la facoltà di lettere di Venezia, la sig.ra Giuliani è stata depennata da ambedue la graduatorie per mancato possesso dei titoli di studio richiesti dal bando di concorso. Nel presente ricorso, ove si denuncia la violazione dei principi in materia di affidamento e di proporzionalità e si afferma l’eccesso di autotutela amministrativa, si costituita l’Avvocatura dello Stato con controricorso e memoria. Il provvedimento è stato sospeso con ordinanza n. 128 del 31 agosto 2011. Prima della presente udienza l’Amministrazione ha depositato documenti e memoria.<br />	<br />
Osserva il collegio che dei documenti depositati dall’Avvocatura, è irrilevante ai fini del decidere il d.m. 30 gennaio 1998 contenente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre a posti di insegnamento tecnico pratico di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica: la ricorrente non contesta che i titoli richiesti per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento fossero quelli precisati nel bando di concorso ordinario a cattedre per esami e titoli di cui al decreto ministeriale n. 31 del 20 marzo 1999 ma afferma che l’esercizio dell’autotutela sarebbe avvenuto in misura sproporzionata e illegittima sia perché al momento di partecipare al concorso era stato esattamente indicato il titolo di studio di cui era in possesso sia perché la difformità dello stesso rispetto a quelli richiesti nel bando di concorso era emersa dopo undici anni dal suo espletamento, in sede di verifica dei requisiti per la compilazione dello stato di servizio del personale. È altrettanto evidente l’errore di prospettiva e la conseguente inconferenza della decisione in data 9 settembre 2011 del giudice del lavoro di Perugia. Il punto di domanda non è certo la “sussistenza del diritto alla conservazione dell’abilitazione professionale ed al mantenimento della posizione nella graduatoria generale di merito del concorso a cattedre” sebbene la corretta applicazione dell’autotutela al consolidamento di una aspettativa maturata per effetto dell’inerzia serbata dall’amministrazione sulla corrispondenza del tutolo di studio indicato nella domanda di partecipazione con quello richiesto dal bando. Inerzia dalla quale non insorge alcun diritto acquisito &#8211; per effetto del lungo lasso temporale trascorso prima dell’annullamento e peraltro impiegato con l’espletamento di continui incarichi di docenza tali da determinare la scelta della via dell’insegnamento in forma esclusiva &#8211; sebbene una legittima aspettativa alla comparazione dell’interesse astratto all’esatta corrispondenza del titolo di studio presentato e indicato dalla ricorrente con quello richiesto dal bando di concorso per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola e negli istituti secondari di primo grado.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio, la questione interpretativa che pone il ricorso nasce dalla combinazione degli articoli 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990: l’annullabilità del provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, se pronunciata d’ufficio, entro un termine ragionevole, trova infatti il limite nelle ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e … dall&#8217;organo che lo ha emanato. Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato nel modulo di domanda di ammissione al concorso di abilitazione bandito con decreto ministeriale n. 31 del 20 marzo 1999 di essere in possesso del diploma di maturità artistica e diploma di maestra d’arte applicata in decorazione pittorica laddove il bando condizionava espressamente l’ammissione al concorso al possesso di una serie di titoli di studio diversi da quello dichiarato (laurea in architettura ovvero laurea in disciplina delle arti della musica e dello spettacolo ovvero diploma di accademia di belle arti o il diploma di istituto superiore per le industrie artistiche purché congiunto a diploma di istruzione secondario di secondo grado). È pertanto ineccepibile che l’amministrazione nel comunicare alla ricorrente l’ammissione alla procedura concorsuale e il successivo superamento della prova scritta e di quella pratica (note 11326 del 23.03.2000 e n. 22977 del 9.05.2000) sia venuta meno all’onere di verifica delle dichiarazioni della ricorrente e della documentazione in suo possesso; è però altrettanto ineccepibile la consapevolezza della ricorrente della diversità del titolo da lei posseduto da quelli prescritti dal bando di concorso e pertanto della difformità della sua domanda dallo schema allegato al bando di concorso e dalle indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire, come previsto dall’art. 4, co. 3, del DPR n. 487/1994 (regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi). L’impossibilità di escludere che la stessa ricorrente fosse consapevole dell’errore in cui l’amministrazione era stata indotta dalla sua dichiarazione circa il titolo posseduto esclude la possibilità di individuare il limite “degli interessi dei destinatari” all’esercizio del potere di autotutela, come &#8211; diversamente &#8211; sarebbe stato, se fosse stato imputabile unicamente al fatto dell’amministrazione l’errore da cui ha tratto origine l’illegittimità dell’abilitazione all’insegnamento nell’ambito disciplinare n. 1, per la materia A025 (disegno e storia dell’arte) e A028 (educazione artistica). La consapevolezza dell’interessata dalla diversità del titolo dichiarato da quello richiesto vale anche ad escludere che il termine in cui l’autotutela è stata esercitata, dopo altre dieci anni dal conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, possa considerarsi irragionevole. Il depennamento della ricorrente dalla graduatoria di merito è infatti avvenuto a seguito di controlli sul titolo di studio effettuati su segnalazione della scuola media di Serra San Quirico (nota 31.05.2011 dell’U.S.R. Umbria) e pertanto in osservanza del pubblico interesse alla correttezza dell’azione amministrativa specie se subordinata al possesso di titoli abilitanti specifici come è quella dell’insegnamento di natura squisitamente formativa e pertanto subordinata al possesso di ben precisi titoli formativi e abilitativi. L’inesistenza delle ragioni di interesse pubblico esclude anche la possibilità di convalida dell’abilitazione come anche previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. In disparte la difficoltà di concepire, sul piano concettuale, l’equivalenza del titolo di studio posseduto dalla ricorrente con quelli richiesti dal bando di concorso come necessario per la convalida dell’abilitazione, non appare possibile ravvisare nella diuturnitas dell’insegnamento prestato e nella condizione personale della ricorrente che per svolgere la funzione d’insegnamento ha rinunziato all’esercizio dell’attività privata, la natura pubblica dei motivi da cui scaturisce per legge il presupposto della convalida.<br />	<br />
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. Sussistono nella particolarità della situazione i giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />	<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-3-2013-n-157/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/3/2012 n.157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-2-3-2012-n-157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-2-3-2012-n-157/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-2-3-2012-n-157/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/3/2012 n.157</a></p>
<p>Non va sospesa, con istruttoria, l&#8217;autorizzazione a collocare un impianto radio Vodafone, se la parte ricorrente non fornisce elementi concreti atti a supportare l’ipotesi che l’impianto di che trattasi possa essere nocivo per la salute loro e dei loro congiunti, essendosi in realtà limitata ad evidenziare presunte manchevolezze istruttorie senza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-2-3-2012-n-157/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/3/2012 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-2-3-2012-n-157/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/3/2012 n.157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa, con istruttoria, l&#8217;autorizzazione a collocare un impianto radio Vodafone, se la parte ricorrente non fornisce elementi concreti atti a supportare l’ipotesi che l’impianto di che trattasi possa essere nocivo per la salute loro e dei loro congiunti, essendosi in realtà limitata ad evidenziare presunte manchevolezze istruttorie senza accompagnare tali affermazioni da una perizia tecnica; inoltre, l’opera oggetto del provvedimento impugnato è considerata di pubblica utilità per legge e che, comunque, Vodafone deduce la necessità della stessa allo scopo di assicurare la continuità sia del segnale GSM sia del segnale UMTS; in tale situazione, con riferimento alle emissioni provocate dal generatore i ricorrenti possono eventualmente dolersi innanzi al Giudice Ordinario; nella valutazione bilanciata dei contrapposti interessi appare, allo stato, recessivo l’interesse dei ricorrenti, in ragione della già precisata mancanza di prova concreta sulla idoneità dell’impianto a produrre emissioni nocive alla salute o superiori ai limiti individuati dal decreto ministeriale 8 luglio 2003; ritenuto tuttavia opportuno disporre, in vista della discussione del merito, verificazione allo scopo di accertare la completezza della documentazione che Vodafone ha allegato alla domanda di autorizzazione relativa all’impianto di che trattasi nonché gli effetti che il medesimo, in esito alla attivazione del segnale, sta determinando sull’ambiente circostante (stato dei luoghi circostante ed alla esistenza di altre stazioni radio base le cui emissioni si propaghino anche sulla proprietà dei ricorrenti; tipologìa e la entità delle emissioni rilevabili all’esterno ed all’interno dei locali di proprietà dei ricorrenti, effettuando tale accertamento in loco sia con l’antenna attivata, sia con l’antenna disattivata), ferma restando la possibilità per i ricorrenti di riproporre domanda cautelare in caso di sopravvenienza di fatti nuovi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00157/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00041/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 41 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonini Maria Grazia Straniero Daniele E</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Straniero, Alessio Straniero, Antonino Galletti, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Agrate Conturbia</b>, <b>A.R.P.A. Piemonte</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Vodafone Omnitel N.V.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Borghi, Marco Sica, con domicilio eletto presso Paolo Borghi in Torino, corso V. Emanuele II, 96/I-L; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;autorizzazione n. 1 del 3.11.2011 depositata in pari data ed affissa per i successivi 15 gg. presso l&#8217;albo pretorio del Comune di Agrate Conturbia (NO);<br />	<br />
del presupposto parere dell&#8217;Arpa Piemonte del 21.7.2011 (prot. n. 0072015) allegato alla nota Arpa Piemonte del 28.12.2011 (prot. n. 0128363/SC21) pure impugnata, nonché<br />	<br />
di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o conseguenziale e comunque connesso con gli atti impugnati ed, ove occorra, anche l&#8217;eventuale provvedimento autorizzatorio o abilitativo anche implicitamente formato	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Vodafone Omnitel N.V.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Il Collegio,<br />	<br />
&#8211; rilevato che parte ricorrente non fornisce elementi concreti atti a supportare l’ipotesi che l’impianto di che trattasi possa essere nocivo per la salute loro e dei loro congiunti, essendosi in realtà limitata ad evidenziare presunte manchevolezze istru<br />
&#8211; dato atto che l’opera oggetto del provvedimento impugnato è considerata di pubblica utilità per legge e che, comunque, Vodafone deduce la necessità della stessa allo scopo di assicurare la continuità sia del segnale GSM sia del segnale UMTS;<br />	<br />
&#8211; ritenuto che con riferimento alle emissioni provocate dal generatore i ricorrenti possono eventualmente dolersi innanzi al Giudice Ordinario;<br />	<br />
&#8211; ritenuto pertanto che allo stato non ricorrano i presupposti per la concessione della invocata tutela cautelare, tenuto conto del fatto che nella valutazione bilanciata dei contrapposti interessi appare, allo stato, recessivo l’interesse dei ricorrenti,<br />
&#8211; ritenuto tuttavia opportuno disporre, in vista della discussione del merito, verificazione allo scopo di accertare la completezza della documentazione che Vodafone ha allegato alla domanda di autorizzazione relativa all’impianto di che trattasi nonché g	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>&#8211; respinge allo stato la suindicata domanda cautelare;<br />	<br />
&#8211; dispone verificazione allo scopo di accertare: a) se la documentazione che Vodafone ha allegato alla domanda di autorizzazione sia, con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, completa ed esaurientemente compilata, e ciò con pa<br />
&#8211; nomina verificatore il Direttore dell’ARPA Piemonte- distaccamento di Novara, o suo delegato, al quale assegna termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito dell’elaborato;<br />	<br />
&#8211; manda al verificatore di dare avviso alle parti dell’inizio delle operazioni di verifica a mezzo raccomandata a/r almeno dieci giorni prima;<br />	<br />
&#8211; autorizza le parti a farsi assistere, durante le operazioni di verifica, da un consulente di parte, la cui eventuale nomina dovrà essere comunicata dalle parti al verificatore entro il termine di inizio delle operazioni di verifica;<br />	<br />
&#8211; fissa al verificatore un compenso di E. 1.000,00 (euro mille) salvo conguaglio, che pone provvisoriamente a carico di parte ricorrente;<br />	<br />
&#8211; delega il magistrato relatore dott.ssa Ravasio a provvedere con atto monocratico su eventuali richieste di proroga dei termini o eventuali richieste di chiarimenti;<br />	<br />
&#8211; fissa udienza pubblica per la discussione del merito del ricorso al 22 novembre 2012.<br />	<br />
Manda alla cancelleria per le comunicazione di rito.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Presidente<br />	<br />
Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Paola Malanetto, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2012 n.157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-1-2012-n-157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-1-2012-n-157/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-1-2012-n-157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2012 n.157</a></p>
<p>Pres. A. Pagano, est. C. Polidori Prisco Caterina (Avv. Luisa Acampora) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Vico Equense (N.C.) sui pareri resi dalla Soprintendenza a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-1-2012-n-157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2012 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-1-2012-n-157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2012 n.157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pagano, est. C. Polidori<br /> Prisco Caterina (Avv. Luisa Acampora) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Vico Equense (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sui pareri resi dalla Soprintendenza a seguito della riformulazione del progetto da parte del privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Parere reso dalla soprintendenza – Riformulazione del proggetto – Nuovo parere – Non può essere fondato sic et simplicer sul precedente parere &#8211; Conseguenze  	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Risarcimento dei danni &#8211; Derivanti da lesione di interessi legittimi &#8211; Prova dei danni subiti &#8211; Necessità &#8211; Sussiste ex art. 2697 cod. civ. &#8211; Principio dispositivo con metodo acquisitivo &#8211; Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve essere dichiarato illegittimo per eccesso di potere, per arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti, il parere reso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 146, comma V, D.Lgs. 42/2004, che richiami sic et simplicer un precedente parere negativo già reso e, nonostante la parte abbia dimostrato di aver riformulato il proprio progetto per renderlo conforme al parere reso dalla medesima P.A.	</p>
<p>2. In base al principio basilare sancito dall’art. 2697 c.c. (secondo cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda), deve ritenersi, in linea generale, che ai fini del risarcimento dei danni provocati da illegittimo esercizio del potere amministrativo il ricorrente debba fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del danno, non potendosi invocare il c.d. principio acquisitivo, perché tale principio attiene allo svolgimento dell’istruttoria e non all’allegazione dei fatti (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17.10.2008, n. 5098</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso n. 6184/2011, proposto da </p>
<p>PRISCO Caterina rappresentata e difesa dall’avvocato Luisa Acampora, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, viale Gramsci n. 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il Ministero per i beni e le attività culturali &#8211; Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli nei cui uffici è ope legis domiciliato in Napoli via A. Diaz n. 11;<br />
&#8211; il Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) della nota della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia n. 16768 del 1° agosto 2011, con la quale è stato espresso parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in relazione ad un intervento di realizzazione di un’autorimessa seminterrata; b) della successiva nota n. 22561 del 15 settembre 2011, con la quale è stato confermato il predetto parere negativo; c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, collegato o comunque connesso a quello impugnato sub a); nonché per il risarcimento dei danni cagionati dall’adozione dei provvedimenti impugnati;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>CONSIDERATO, in punto di fatto, che:<br />	<br />
&#8211; con la nota della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia n. 16768 del 1° agosto 2011 è stato espresso parere negativo evidenziando in motivazione che l’intervento comporta «la realizzazione di un garage seminte<br />
&#8211; con la successiva nota n. 22561 del 15 settembre 2011 &#8211; in relazione al nuovo progetto dell’intervento presentato dalla ricorrente, caratterizzato da una nuova soluzione tecnica per l’accesso all’autorimessa, comportante la sostituzione del portellone b<br />
&#8211; la ricorrente ha dedotto quattro distinti motivi. In particolare: a) il primo motivo, relativo al secondo parere, è sostanzialmente incentrato sul difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’Amministrazione «non potendo più evidentemente addurr<br />
CONSIDERATO che il secondo ed il terzo motivo partono dall’erroneo presupposto che i pareri impugnati siano stati adottati nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004, che effettivamente precludeva alla Soprintendenza un controllo di merito sulle valutazioni operate dall’amministrazione comunale; invece tali pareri sono stati adottati ai sensi dell’art. 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, dal quale si desume che, nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza è chiamata a rendere, in piena autonomia dalla Regione o dall’ente dalla stessa delegato, un parere vincolante per tali soggetti in ordine alla “compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico” (art. 146, comma 8, del decreto legislativo n. 42/2004); <br />	<br />
CONSIDERATO che il primo motivo ricorso risulta invece fondato in quanto &#8211; ferma restando la natura tecnico-discrezionale delle valutazioni spettanti alla Soprintendenza nell’espressione del parere di cui al’art. 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 e che tali valutazioni non sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo laddove risultino inficiate, <i>ictu oculi</i>, da eccesso di potere, <i>sub specie</i> delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, dell’irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti &#8211; il Collegio deve rilevare che il secondo parere effettivamente non reca alcuna indicazione in merito alle ragioni per cui la Soprintendenza ha ritenuto in contrasto con il vincolo il nuovo progetto dell’intervento presentato dalla ricorrente, che risulta presentato proprio al fine di superare i rilievi evidenziati dalla Soprintendenza con il primo parere, attraverso una nuova soluzione tecnica per l’accesso all’autorimessa comportante la sostituzione del portellone basculante in legno con una struttura a scorrimento su binari in carpenteria metallica, completamente rivestita in pietra calcarea a faccia vista, che appare effettivamente idonea a garantire la continuità visiva del varco d’accesso con il muro di contenimento;<br />	<br />
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per ritenere assorbita la censura incentrata sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 in quanto tale censura, sebbene riferibile anche al primo parere, se accolta porterebbe soltanto ad un nuovo esercizio del potere rispetto al quale l’interesse della ricorrente può ritenersi, allo stato, superato dall’annullamento del secondo parere;<br />	<br />
CONSIDERATO che, secondo una consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5098), nel rispetto del principio sancito dall’art. 2697, c.c., secondo cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, ai fini del risarcimento dei danni provocati da illegittimo esercizio del potere amministrativo il ricorrente deve fornire in modo rigoroso la prova dell&#8217;esistenza del danno, non potendosi invocare il cd. principio acquisitivo, perché tale principio attiene allo svolgimento dell&#8217;istruttoria e non all&#8217;allegazione dei fatti; pertanto è inammissibile e comunque infondata la domanda risarcitoria formulata in maniera del tutto generica senza alcuna allegazione dei fatti costitutivi della stessa. Ne consegue che la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente non può trovare accoglimento, non essendo supportata da alcuna allegazione in merito ai danni cagionati dai provvedimenti impugnati;<br />	<br />
CONSIDERATO che, stante quanto precede:<br />	<br />
&#8211; il presente ricorso deve essere accolto in parte, con conseguente annullamento della nota n. 22561 del 15 settembre 2011 e assorbimento della censura incentrata sulla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990;<br />	<br />
&#8211; tenuto conto del parziale accoglimento del presente gravame, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6184/2011 lo accoglie in parte e, per l&#8217;effetto, annulla la nota della Soprintendenza n. 22561 del 15 settembre 2011.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-1-2012-n-157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2012 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2010 n.157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-11-5-2010-n-157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-11-5-2010-n-157/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-11-5-2010-n-157/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2010 n.157</a></p>
<p>M. Perrelli Pres. &#8211; I. Caso Est. Aneghini E. (Avv. F. Fasani) contro il Comune di Parma (Avv. F. Soncini) sull&#8217;illegittimità della norma regolamentare che prevede un divieto assoluto di mostre con esposizione di animali vivi con l&#8217;unica eccezione di quelle collegate a spettacoli circensi Autorizzazione e concessione – Occupazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-11-5-2010-n-157/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2010 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-11-5-2010-n-157/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2010 n.157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Perrelli Pres. &#8211; I. Caso Est.<br /> Aneghini E. (Avv. F. Fasani) contro il Comune di Parma (Avv. F. Soncini)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della norma regolamentare che prevede un divieto assoluto di mostre con esposizione di animali vivi con l&#8217;unica eccezione di quelle collegate a spettacoli circensi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico – Regolamento comunale che prevede un divieto assoluto di mostre con esposizione di animali vivi con l’unica eccezione di quelle collegate a spettacoli circensi – Illegittimità – Diniego – Illegittimità derivata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il «regolamento comunale sulla concessione di aree per l’esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi» del Comune di Parma nella parte in cui dispone che “…sono vietate le mostre con esposizione di animali vivi, fatta eccezione per quelle allestite in stretta connessione e dallo stesso soggetto autorizzato ad effettuare spettacoli circensi, purché fornisca adeguate assicurazioni tecniche in ordine alla tutela del benessere degli animali esposti …” (art. 31, comma 4). Difatti nell’esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle competenze riconosciute da altre fonti normative, i comuni possono dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma non hanno al contempo titolo ad introdurre divieti generalizzati di spettacoli che sull’uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di spettacolo. Ciò posto, la scelta operata in sede regolamentare dal Comune di Parma, se anche fa salve le attività circensi, introduce una distinzione che è in sé inammissibile, oltre che incomprensibile. Le mostre faunistiche, espressamente considerate dall’elenco tenuto in sede ministeriale, difatti non possono essere oggetto di un divieto assoluto, ma sono semmai suscettibili di regolamentazione quanto alle modalità di utilizzo degli animali – a salvaguardia degli interessi affidati alla cura dell’ente locale –, tanto più che risultano imperscrutabili le ragioni per le quali una simile attività di esposizione al pubblico, solo ove associata ai circhi, garantirebbe l’integrità psico-fisica e il benessere degli animali stessi, mentre sarebbe inidonea a farlo negli altri casi. Ne consegue l’illegittimità del diniego all’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico che su tale norma regolamentare fonda il suo presupposto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 479 del 2003 proposto da</p>
<p>Aneghini Emilio, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Fasani, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Soncini e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, stradello Boito n. 1;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
del provvedimento prot. n. 117279 del 6 ottobre 2003, a firma del Direttore del Settore Attività economiche del Comune di Parma, con cui veniva negata al ricorrente, intenzionato a realizzare uno spettacolo denominato “Museo vivente di fauna marina e terrestre”, l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico per la durata di due giorni;<br />	<br />
della deliberazione consiliare n. 224/44 del 16 novembre 2002, con cui si è modificato l’art. 31 del «regolamento comunale sulla concessione di aree per l’esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi», inserendo un parziale divieto per le mostre con esposizione di animali vivi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />	<br />
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 27 aprile 2010 i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con istanza presentata il 26 settembre 2003 il ricorrente, titolare di un’attività di spettacolo viaggiante, chiedeva al Comune di Parma di essere autorizzato ad occupare per due giorni un’area pubblica di mq. 200, allo scopo di realizzarvi uno spettacolo denominato “Museo vivente di fauna marina e terrestre”, consistente in una mostra faunistica con rettili, rapaci, squali, animali da compagnia e da cortile. Ma, richiamando il divieto contenuto nell’art. 31, comma 4, del «regolamento comunale sulla concessione di aree per l’esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi», l’Amministrazione locale rigettava l’istanza (v. provvedimento prot. n. 117279 del 6 ottobre 2003, a firma del Direttore del Settore Attività economiche).<br />	<br />
Avverso l’atto di diniego e la norma regolamentare in tal modo applicata ha proposto impugnativa l’interessato. Assume violata la disciplina statale in materia di circhi equestri e spettacoli viaggianti (legge n. 337/68), e ritiene in particolare disattesa la disposizione ministeriale che tra le attività consentite include proprio le “mostre faunistiche zoo”, con conseguente indebito divieto di un’iniziativa economica che l’ordinamento tollera, anche perché coerente con la funzione sociale che il legislatore ha riconosciuto al settore. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, resistendo al gravame.<br />	<br />
All’udienza del 27 aprile 2010, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.<br />	<br />
Osserva il Collegio che la risoluzione della controversia implica che si definisca se è legittimo il «regolamento comunale sulla concessione di aree per l’esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi» nella parte in cui dispone che “…<i>sono vietate le mostre con esposizione di animali vivi, fatta eccezione per quelle allestite in stretta connessione e dallo stesso soggetto autorizzato ad effettuare spettacoli circensi, purché fornisca adeguate assicurazioni tecniche in ordine alla tutela del benessere degli animali esposti</i> …” (art. 31, comma 4). Secondo il ricorrente, l’Amministrazione comunale avrebbe ingiustificatamente precluso l’esercizio di attività ammesse dalla disciplina statale e così indebitamente sacrificatol’iniziativa economica privata.<br />	<br />
La questione è fondata.<br />	<br />
L’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337 («Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante») prevede che “<i>lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore</i>”. Il successivo art. 4, poi, dispone che “<i>é istituito presso il Ministero … un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione</i>” (comma 1) e che “<i>il Ministero … provvederà periodicamente all’aggiornamento dello elenco</i>” (comma 4). L’art. 9, infine, stabilisce che “<i>le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento</i>” (comma 1) e che “<i>le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali</i>” (comma 5).<br />	<br />
La giurisprudenza ne ha desunto che, poiché il potere regolamentare delle Amministrazioni comunali deve pur sempre svolgersi nel rispetto dei principi fissati dalla legge – come disposto dall’art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000 –, l’attuazione della disciplina relativa allo spettacolo viaggiante risulta limitata all’individuazione delle aree destinate a simili attività e alla determinazione delle modalità di concessione di dette aree (v., tra le altre, TAR Abruzzo, Pescara, 24 aprile 2009 n. 321). Per il resto, è pur vero che il nuovo testo dell’art. 117 Cost. (a seguito della riforma del 2001) dà esplicita copertura costituzionale alla potestà regolamentare degli enti locali, ma senza tuttavia sottrarla ai limiti stabiliti dall’ordinamento, e quindi, per quel che riguarda il settore dello spettacolo viaggiante, senza consentirne scelte incompatibili con i principi informatori della relativa disciplina statale (v. TAR Toscana, Sez. I, 26 maggio 2008 n. 1536); con la conseguenza che, nell’esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle competenze riconosciute da altre fonti normative, i comuni possono sì dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma non hanno al contempo titolo ad introdurre divieti generalizzati di spettacoli che sull’uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di spettacolo (v. TAR Abruzzo, Pescara, n. 321/2009 cit.).<br />	<br />
Ciò posto, la scelta operata dal Comune di Parma, se anche fa salve le attività circensi, introduce una distinzione che è in sé inammissibile, oltre che incomprensibile. Le mostre faunistiche, espressamente considerate dall’elenco tenuto in sede ministeriale, non possono essere oggetto di un divieto assoluto, ma sono semmai suscettibili di regolamentazione quanto alle modalità di utilizzo degli animali – a salvaguardia degli interessi affidati alla cura dell’ente locale –, tanto più che risultano imperscrutabili le ragioni per le quali una simile attività di esposizione al pubblico, solo ove associata ai circhi, garantirebbe l’integrità psico-fisica e il benessere degli animali stessi, mentre sarebbe inidonea a farlo negli altri casi.<br />	<br />
In conclusione, la norma regolamentare impugnata è illegittima. Dal che, previo accoglimento del ricorso, l’annullamento della disposizione comunale e, quindi, dell’atto di diniego che ne costituisce l’applicazione.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione comunale, e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00) – oltre agli accessori di legge –, con rimborso del contributo unificato pari a € 310,00 (trecentodieci/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2010, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/05/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-11-5-2010-n-157/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2010 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/1/2010 n.157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-1-2010-n-157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-1-2010-n-157/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-1-2010-n-157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/1/2010 n.157</a></p>
<p>Pres. S. Veneziano – Est. G. Passarelli Di Napoli Gaia s.r.l. (Avv.ti S. Di Pardo e G. Di Pardo) c/ Regione Campania (Avv. G. M. Talarico) e altri Ambiente e territorio – Energia – Impianti eolici – Realizzazione – Società comunale – Costituzione – Illegittimità – Ragioni E’ illegittima la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-1-2010-n-157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/1/2010 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-1-2010-n-157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/1/2010 n.157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Veneziano – Est. G. Passarelli Di Napoli<br /> Gaia s.r.l. (Avv.ti S. Di Pardo e G. Di Pardo) c/ Regione Campania (Avv. G. M. Talarico) e altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Energia – Impianti eolici – Realizzazione – Società comunale – Costituzione – Illegittimità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la delibera con la quale un Comune costituisce una società partecipata dallo stesso Ente per ottenere la priorità nella costruzione di impianti eolici nel territorio rispetto alle domande già presentate da società private, in quanto si tratta di una finalità estranea a quelle istituzionali dell’Ente locale ai sensi dell’art. 3 co. 27 l. 244/2007; né tale delibera può trovare giustificazione in base ad esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, poiché tale potere non rientra nelle competenze del Comune ma in quelle della Soprintendenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3186 del 2009, proposto da:<br />
<br />	<br />
Gaia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura a margine del ricorso dall&#8217;Avv. Salvatore Di Pardo e dall&#8217;Avv. Giuliano Di Pardo e con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli presso l&#8217;Avv. Alessandra Ingangi, alla Via Michele Zannotti n° 20	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Guido Maria Talarico, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso l’Avvocatura Regionale;<br />
<br />	<br />
Comune di San Bartolomeo in Galdo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alfonso Fiorilli e Erminio Pacifico, con domicilio eletto in Napoli, alla via Duomo n. 314 presso l’avv. Mario Barretta;<br />
<br />	<br />
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, n. c.; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) Del decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n° 34/09, ad oggetto &#8220;D.Lgs. 387/2003, art. 12 DGR n° 460 del 19/03/2004. Impianti alimentati da fonte rinnovabile: autorizzazione alla costruzione e all&#8217;esercizio di un impianto per produzione di energia, con tecnologia eolica, della potenza di 32 MW da realizzare in località Monte Taglianaso Poggio della Faiola nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) &#8211; Diniego dell&#8217;autorizzazione &#8211; Proponente: Gaia S.r.l. &#8220;, b) di tutti i verbali della Conferenza di Servizi, ivi compreso quello del 6.11.08, della Deliberazione del Consiglio Comunale di San Bartolomeo in Galdo n° 44/2006, nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto, ancorché ignoto o non conosciuto, preordinato, conseguente o comunque connesso a quelli indicati, ivi compresi gli eventuali decreti VIA e gli eventuali pareri assunti nonché le precedenti delibere del C.C. di S. Bartolomeo in Galdo 7/9/12 del 2006; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune di San Bartolomeo in Galdo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso iscritto al n. 3186 dell’anno 2009, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br />	<br />
&#8211; di aver depositato, in data 07.12.2005, presso la Regione Campania Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico Settore Regolazione dei Mercati, un&#8217;istanza per l&#8217;ottenimento dell&#8217;autorizzazione unica, ai sensi dell&#8217;art. 12, D.Lgs. 387/2003, relativ<br />
&#8211; che, nelle more del procedimento unico, la Regione Campania ha approvato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1955/06 con cui ha adottato le Linee Guida relative alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabi<br />
&#8211; che in data 18.12.2006 il Comune di San Bartolomeo in Galdo, consapevole della istanza per la realizzazione dell&#8217;impianto eolico della società ricorrente, approvava la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/06 con cui ha individuato, tra gli altri as<br />
&#8211; che la delibera veniva adottata al fine di costituire una società partecipata dallo stesso Comune per ottenere la priorità nella costruzione di impianti eolici nel territorio rispetto alle domande già presentate da società private, società che poi veniv<br />
&#8211; tuttavia la Regione adottava l’atto impugnato, negando l’autorizzazione, proprio perché l’area non coincideva con quella individuata dal Comune, ai sensi del punto m) dell’allegato I alle linee guida regionali approvate con DGR n. 1955 del 30.11.06.<br />	<br />
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />	<br />
Si costituivano le Amministrazioni chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />	<br />
All’udienza del 02.07.2009, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 1601/2009.<br />	<br />
All’udienza del 17.12.2009, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) incompetenza, atteso che è la Regione a dover decidere; la delibera del Comune non ha alcun valore cogente, dovendo essa essere trasfusa del piano urbanistico; 2) la delibera comunale è in realtà un mero parere negativo non vincolante per la Regione; 3) le autorizzazioni uniche di cui all’art. 12 d.lgs. 387/2003 ben possono derogare alla programmazione comunale; 4) eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso che la Regione si è limitata a proporre al Comune di rivedere la propria delibera, attesa l’inidoneità dell’area, pur sapendo del commissariamento dell’ente; 5) le linee guida, approvate in data 30.11.2006, non sono applicabili al progetto della ricorrente, presentato già in data 07.12.2005; la delibera del comune è in realtà una moratoria, come tale illegittima; 6) eccesso di potere, come si evince dai fatti di rilevanza penale che si evincono dal comunicato della Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere in data 28.04.2009.<br />	<br />
La Regione eccepiva l’irricevibilità del ricorso per omessa impugnativa della delibera n. 44/2006 del Comune ed in subordine l’infondatezza del ricorso nel merito perché la Regione non può scavalcare la decisione politica del Comune, non essendo vero che la competenza spetti alla sola Regione. In data 4.12.2009 la Regione depositava memoria difensiva in cui precisava che il ricorso era irricevibile per omessa impugnativa della delibera n. 44/2006 del Comune, atto lesivo e non meramente endoprocedimentale; nel merito ribadiva che la Regione non poteva eludere l’impedimento oggettivo posto dalla delibera del Comune e precisava che l’art. 12 co. 3 del d.lgs. 387/2003, introdotto dall’art. 2 co. 158 l. 244/07, è stato poi soppresso dall’art. 27 co. 44 l. 99/2009, sicché tale norma non era in vigore né al momento della proposizione dell’istanza, né all’inizio dell’istruttoria regionale.<br />	<br />
Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.<br />	<br />
Preliminarmente, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità opposta dalla Regione: come si evince dal ricorso, la delibera n. 44/2006 del Comune è stata impugnata. Ma, in realtà, deve negarsi l’autonoma lesività di tale delibera: l’art. 12 d.lgs. 387/2003 prevede il rilascio di un’autorizzazione unica, da parte della Regione o della Provincia delegata (dalla Regione stessa), all’esito di una conferenza cui devono partecipare tutte le Amministrazioni interessate (commi 3 e 4). L’atto del Comune, pertanto, deve ritenersi endoprocedimentale e non autonomamente lesivo: solo il diniego dell’autorizzazione da parte della Regione va impugnato entro il termine di decadenza suo proprio, pena l’irricevibilità del ricorso. Altrimenti, se il Comune potesse autonomamente adottare atti di sostanziale diniego dell’autorizzazione, di per sé lesivi, la ratio dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 (una conferenza unificata, con un’autorizzazione unica) sarebbe vanificata (in tema, C.G.A. nn. 295 e 763 del 2008, nonchè le recentissime pronunzie nn. 9345 e 9367 del 2009 con le quali questa stessa Sezione ha avuto modo di affermare che nel procedimento dato dal coordinato convergere dell’art. 12 del Decr. Leg.vo n. 387/2003 e della normativa della legge n. 241 del 1990, si è in presenza di una conferenza di servizi “di natura istruttoria” destinata a concludersi con un provvedimento unico, avente efficacia sostitutivo-assorbente dei titoli autorizzativi necessari, come rilevato da Cons. Stato, sezione sesta 4 giugno 2004 n. 3502, ai cui sensi: “il legislatore ha quindi previsto non una decisione pluristrutturata, tipica della conferenza di servizi decisoria, in cui il provvedimento finale concordato, sostituisce i necessari assensi delle amministrazioni partecipanti, ma una decisione monostrutturata, in cui vi è un’unica amministrazione competente che deve acquisire l’avviso di altre amministrazioni”.<br />	<br />
Pertanto, anche l’eccezione opposta dal Comune (di irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione della delibera n. 44/2006) va respinta.<br />	<br />
Nel merito, come già rilevato in sede cautelare, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, la competenza a rilasciare l’autorizzazione spetta alla Regione (o alla Provincia delegata dalla Regione stessa) e dunque la Regione non può, di fatto, riconoscere al Comune un potere di veto che il legislatore ha inteso escludere.<br />	<br />
Né si può condividere l’assunto della Regione, in forza del quale l’art. 12 co. 3 del d.lgs. 387/2003, introdotto dall’art. 2 co. 158 l. 244/07, è stato poi soppresso dall’art. 27 co. 44 l. 99/2009, sicché tale norma non era in vigore né al momento della proposizione dell’istanza, né all’inizio dell’istruttoria regionale. Infatti, è vero che l’art. 27 co. 44 della l. 44/2009 ha soppresso, nel co. 4 dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, l’inciso in forza del quale “In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano”. Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell’art. 12, la competenza a rilasciare l’autorizzazione unica resta in capo alla Regione o alla Provincia delegata dalla Regione: non è condivisibile l’assunto in forza del quale deve essere riconosciuto al Comune una sorta di potere di veto. Tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, che al contrario ha inteso semplificare e snellire la procedura, al fine di favorire l’istallazione di impianti destinati alla produzione delle energie rinnovabili. <br />	<br />
Inoltre, se anche si volessero riconoscere al Comune poteri pianificatori in materia di istallazione dei predetti impianti, giova ricordare che la delibera impugnata non è stata adottata per finalità di governo del territorio, ma al fine di costituire una società partecipata dallo stesso Comune per ottenere la priorità nella costruzione di impianti eolici nel territorio rispetto alle domande già presentate da società private. Si tratta di una finalità palesemente estranea a quelle istituzionali dell’ente locale, ed infatti la società poi effettivamente costituita (la S. Bartolomeo – Energie rinnovabili) è stata sciolta dal Commissario straordinario del predetto Comune in data 10.03.2009 per violazione dell’art. 3 co. 27 l. 244/2007, proprio perché l’oggetto della società era estraneo alle finalità istituzionali dell’ente. Ed il limite posto dall’art. 3 co. 27 l. 244/2007 resta tuttora in vigore, ancorché tale norma sia stata modificata dall&#8217;articolo 18, comma 4-octies, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e successivamente dall&#8217;articolo 71, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69. <br />	<br />
Non a caso, nella memoria difensiva, il Comune cerca di giustificare la propria delibera in base ad esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico. Tuttavia, ciò non è consentito in forza del divieto di motivazione postuma, tuttora vigente nel nostro ordinamento, secondo la giurisprudenza nettamente maggioritaria; tanto più che, nel caso di specie, il potere esercitato è discrezionale e non può trovare applicazione l’art. 21 octies co. 2 l. n. 241/1990. Inoltre, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico non rientra nelle competenze del Comune ma in quelle della Soprintendenza.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi, attesa la complessità e la parziale novità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />	<br />
1. Accoglie il ricorso n. 3186 dell’anno 2009 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;<br />	<br />
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/01/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-1-2010-n-157/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/1/2010 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2009 n.157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-1-2009-n-157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-1-2009-n-157/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2009 n.157</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Doris Durante – Estensore Laricchia e altro (avv. F.S. Dodaro) c. Comune di Capurso (avv. F. Gagliardi La Gala), Regione Puglia sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 32 comma 1 lett. g), d.lg. n. 163 del 2006, nel caso di un intervento edilizio destinato a servizi collettivi da realizzarsi direttamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-1-2009-n-157/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2009 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-1-2009-n-157/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2009 n.157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Doris Durante – Estensore<br /> Laricchia e altro (avv. F.S. Dodaro) c. Comune di Capurso (avv. F. Gagliardi La Gala), Regione Puglia</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 32 comma 1 lett. g), d.lg. n. 163 del 2006, nel caso di un intervento edilizio destinato a servizi collettivi da realizzarsi direttamente dal privato proprietario dell&#8217;area e che rimane nella proprietà del privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Norme applicabili – Intervento edilizio destinato a servizi collettivi da realizzarsi direttamente dal privato proprietario dell’area – Art.32 comma 1 lett. g), d.lg. n.163 del 2006 – Non trova applicazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non trova applicazione l’art. 32 comma 1 lett. g), d.lg. 12 aprile 2006 n.163, quando non si tratti di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione ma di un intervento edilizio destinato a servizi collettivi da realizzarsi direttamente dal privato proprietario dell’area e che rimane nella proprietà del privato, il quale è tenuto solo a mantenerne la destinazione ad uso collettivo in conformità alle disposizioni del piano particolareggiato che disciplina l’area.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1415 del 2007, proposto da: </p>
<p><b>Laricchia Vincenzo e Stea Maria</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto in Bari, via Imbriani, 26; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il <b>Comune di Capurso</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 94;<br />
la <b>Regione Puglia</b>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento del Capo Settore Assetto del Territorio del Comune di Capurso, comunicato con nota del 21 giugno 2007, protocollo 13541, con il quale si sostiene che la proposta progettuale formulata dai ricorrenti in data 3 novembre 2005, a seguito dell&#8217;entrata in vigore del d. lgs. n. 163 del 2006, sarebbe “attuabile esclusivamente con la procedura ad evidenza pubblica del promotore (project financing)”;<br />	<br />
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti comunque lesivi ed in particolare, ove modifica-te, delle Norme Tecniche del PRG e del PPIP;<br />	<br />
nonché per l&#8217;accertamento del diritto<br />	<br />
dei ricorrenti ad essere risarciti per avere la Civica Amministrazione illegittimamente ritardato la realizzazione dell&#8217;intervento edilizio per cui è causa con conseguente condanna del Comune di Ca-purso a risarcire gli istanti, per le casuali di cui innanzi, della complessiva somma di euro 100.000,00 ovvero del maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Capurso;<br />	<br />
Vista la propria ordinanza n. 1102 del 5 dicembre 2007;<br />	<br />
Vista l’ordinanza Cons. Stato, sezione IV, n. 1286 dell’11 marzo 2008;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il consigliere Doris Durante;<br />	<br />
Uditi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 novembre 2008, i difensori delle parti come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I ricorrenti, proprietari di un suolo edificatorio sito in Capurso alla via Montesanto angolo via Len-za, compreso in un piano particolareggiato che prevede insediamenti destinati a servizi pubblici o collettivi, con istanza del 3 novembre 2005, chiedevano al Comune di “poter esaminare preventi-vamente prima di inoltrare pratica per permesso di costruire…” il progetto relativo alla costruzione di un fabbricato adibito ad attività per servizi collettivi, costituito da piano seminterrato per depositi e parcheggio ambulanze, piano terra adibito a bar e sala ristorante e primo piano adibito a uffici consortili e sala congressi.<br />	<br />
Il Capo Settore Assetto del Territorio, con nota del 21 giugno 2007, escludeva la possibilità di un intervento diretto, sostenendo che “in seguito all’entrata in vigore del d. lgs. 163/06 (Codice dei Contratti Pubblici), la realizzazione da parte dei privati di opere di urbanizzazione secondaria (…) è attuabile esclusivamente con la procedura ad evidenza pubblica del promotore (project financing)”, invitando, “per dar corso al precitato intervento edilizio”, a ripresentare l’istanza con le modalità e nei termini di cui al precitato d. lgs. 163 del 2006 in qualità di promotore del precitato project finan-cing.<br />	<br />
I ricorrenti deducono la illegittimità del provvedimento, di cui chiedono l’annullamento per i seguen-ti motivi:<br />	<br />
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 per omessa comuni-cazione di avvio del procedimento;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990 per difetto di motivazione, non essendo state evidenziate le ragioni per cui dovrebbe essere utilizzata la speciale procedura del project financing;<br />	<br />
3) violazione del limite che l’amministrazione si è autoimposto, nonché illegittima disapplica-zione di atti amministrativi mai revocati o annullati; contraddittorietà, trattandosi di intervento del tutto conforme alle norme tecniche di attuazione;<br />	<br />
4) violazione del principio del tempus regit actum; eccesso di potere per travisamento ed erro-nea rappresentazione; motivazione perplessa, insufficiente e contraddittoria; difetto di presupposto in relazione all’applicazione di una disciplina sopravvenuta;<br />	<br />
5) violazione e falsa applicazione di legge, precisamente dell’art. 32 del d. lgv. 163 del 2006, in quanto la norma suddetta, diversamente da quanto sostiene il Comune, non è applicabile alla fattispecie de qua.<br />	<br />
Chiedono, altresì, il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo, grave e colpevole ritardo nella realizzazione dell’intervento edilizio.<br />	<br />
Il Comune di Capurso, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la le-gittimità della sua decisione.<br />	<br />
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 1102 del 5 dicembre 2007, confermata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1286 dell’11 marzo 2008.<br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie con le quali hanno illustrato le rispettive tesi difensive ed alla pubblica udienza del 26 novembre 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
Le censure dedotte si riassumono in sostanza nella violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d. lgv. 163 del 2006 come modificato e integrato dal d. lgv. 113 del 2007.<br />	<br />
Il Comune di Capurso sostiene, infatti, che un intervento edilizio per servizi collettivi debba essere assoggettato alla procedura di evidenza pubblica.<br />	<br />
In particolare, la tesi del Comune, meglio illustrata dal suo difensore, è che il d. lgv. 113 del 2007 che ha integrato l’art. 32, comma 1, lett. g), nonché l’art. 122, comma 8 del d. lgv. 163 del 2006 avrebbero ricalibrato le regole per l’individuazione dei soggetti esecutori delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, imponendo: a) una procedura di gara secondo il quadro prefigurato dalla parte II del d. lgv. 163 del 2006, indetta ed effettuata dal privato titolare del permesso di costruire che viene ad essere assimilato ad una amministrazione aggiudicatrice; b) una procedura prevista dall’amministrazione che rilascia il titolo per costruire ove il soggetto privato richiedente assuma il ruolo di promotore e realizzi il progetto preliminare che pone a disposizione dell’amministrazione affinché possa effettuare la gara e aggiudicare i lavori.<br />	<br />
L’esimente da tale procedura sarebbe consentita, ai sensi dell’art. 122, comma 8, per l’affidamento dei lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria di valore inferiore alla soglia comunitaria, giammai per le opere di urbanizzazione secondaria.<br />	<br />
Parte ricorrente contesta la fondatezza di tale interpretazione che – a suo dire &#8211; muove da una inesatta qualificazione giuridica della fattispecie.<br />	<br />
Osserva il Collegio che l’art. 32, comma 1, lettera g) annovera tra i contratti soggetti alle regole dell’evidenza pubblica i “lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati titolari di per-messo di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scom-puto totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’art. 16, com-ma 2 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 28, comma 5, l. 17 agosto 1942, n. 1150….”.<br />	<br />
Va rammentato che secondo principi affermatasi in materia urbanistica nel settore delle lottizzazioni e successivamente trasfusi in norme di legge, il titolare del permesso di costruire è tenuto a corri-spondere al Comune la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione all&#8217;atto del rilascio del permesso di costruire; in alternativa, può realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale della quota dovuta (art. 2 del d.p.r. 380 del 2001 e art. 28, comma 5 della legge 1150 del 1942, come modificato e integrato dalla l. 765 del 1967).<br />	<br />
La ratio delle disposizioni è quella di soddisfare l’esigenza primaria dell’amministrazione comunale di urbanizzare le aree di espansione contestualmente all’edificazione, sicché il privato agisce nell’interesse ed in luogo della pubblica amministrazione e le opere, seppure realizzate dal privato – con le modalità e le garanzie stabilite dal comune -, vengono acquisite al patrimonio indisponibile del comune.<br />	<br />
Questo sistema della assunzione diretta delle urbanizzazioni da parte del privato a scomputo degli oneri è stato oggetto di rivisitazione del legislatore dopo la sentenza della Corte Europea del 12 lu-glio 2001, con la quale si è affermato il principio dell’affidamento mediante gara pubblica dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo quando il valore superi la soglia fissata dalla norma comunitaria.<br />	<br />
Da ciò la previsione dell’art. 2, comma 5 della legge n. 109 del 1994 (c.d. legge Merloni), sostituita dall’art. 32, primo comma, lettera g) del d. lgv. 163 del 2006, di recente novellata dall’art. 2, comma 1, lett. f), d. lgv. n. 113 del 2007 che ha riportato nell’ambito dell’evidenza pubblica e delle sue regole la realizzazione delle opere pubbliche di urbanizzazione che, attraverso convenzioni accessive ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata, finivano con l’essere realizzate direttamente dal privato, con elusione delle regole dei contratti pubblici.<br />	<br />
Nel caso in questione, tuttavia, non si discute di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione ma di un intervento edilizio destinato a servizi collettivi da realizzarsi direttamente dal privato proprietario dell’area e che rimane nella proprietà del privato, che è tenuto solo a mante-nerne la destinazione ad uso collettivo in conformità alle disposizioni del piano particolareggiato che disciplina l’area.<br />	<br />
La fattispecie è, quindi, diversa da quella di cui al più volte citato art. 32, comma 1, lettera g) del d. lgv. 163 del 2006.<br />	<br />
Obietta, invero, la difesa del Comune che l’art. 4 delle norme tecniche di attuazione del piano parti-colareggiato (insediamenti per servizi pubblici o collettivi) stabilisce che “l’approvazione del P.P. costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità di tutte le opere in esso previste e, pertanto, le aree destinate a servizio degli insediamenti per attività produttive, e cioè quelle desti-nate a spazi pubblici o ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, vengono espropriate o cedute volontariamente ed acquisite al patrimonio del Comune”.<br />	<br />
Non considera, però, che la stessa disposizione prevede che la utilizzazione edilizia nell’ambito del suddetto piano, può essere anche di iniziativa privata, ove sia relativa – come nel caso &#8211; alla costru-zione e gestione di uffici consortili, posto di pronto soccorso, uffici comunali, mensa e bar, officine e similari, previa stipula di una convenzione che disciplina impegni e oneri, onde assicurarne la de-stinazione a servizi collettivi.<br />	<br />
Analoga previsione è contenuta nelle norme tecniche di attuazione in relazione alle aree di uso pub-blico (art. 2.1); essa stabilisce in via generale che le aree per urbanizzazioni primarie e secondarie nelle zone di espansione sia residenziali che produttive devono essere cedute dai lottizzanti al Co-mune oppure acquisite dal Comune col piano particolareggiato.<br />	<br />
Consente, però, che le opere di urbanizzazione secondaria possano essere di proprietà privata con il solo onere di regolamentare con convenzione e idonee garanzie l’uso, salva la facoltà del Comune, nel termine di 12 mesi dalla presentazione della istanza del privato, di realizzare direttamente l’opera acquisendone l’area.<br />	<br />
Nel caso in questione, il Comune di Capurso non ha espropriato il suolo, né ha esercitato nei termini il diritto di realizzare direttamente l’opera di interesse collettivo, sicché rimane integra la facoltà del privato proprietario dell’area di realizzare direttamente l’infrastruttura sul proprio suolo, in confor-mità alle norme regolamentari del comune e, quindi con l’assunzione a mezzo convenzione dell’onere di garantirne la destinazione d’uso.<br />	<br />
In conclusione, deve ritenersi che il caso in questione esuli dalla previsione dell’art. 32, comma 1, lett. g) del codice dei contratti pubblici, poiché non si tratta né della realizzazione di lavori pubblici, né della realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria a scomputo degli oneri afferenti una licenza di costruzione, ma di esercizio dello ius aedificandi da parte del proprietario nel rispetto del-la destinazione ad uso collettivo dell’intervento edilizio.<br />	<br />
Unico interesse da tutelare è quindi, quello della effettiva fruibilità dell’opera da parte della colletti-vità che è garantita a mezzo le ordinarie forme della pubblicità dei vincoli di destinazione, nonché dalla convenzione accessiva al permesso di costruire che impegna le parti a rispettare e regolamen-tare l’uso in favore della collettività.<br />	<br />
Quanto poi alla previsione della lettera d) dell’art. 32, comma 1 del codice dei contratti che assog-getta alle regole dell’evidenza pubblica i lavori affidati da soggetti privati relativi ad ospedali, im-pianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a fun-zioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, non può trovare applica-zione, a tacer d’altro, in relazione al modesto importo dei lavori di cui si discute che non supera i 500.000,00 euro.<br />	<br />
Va, quindi, accolta la domanda di annullamento dell’atto impugnato, in ragione di quanto esposto, assorbito ogni altro motivo.<br />	<br />
Quanto alla domanda di risarcimento danni da ritardo nel rilascio dell’atto di assenso alla co-struzione, deve osservarsi che gli interessati, con la istanza del 3 novembre 2005, non hanno ri-chiesto il permesso di costruire, ma la valutazione del Comune sulle modalità di intervento edilizio nell’ambito del piano particolareggiato, sottoponendo la loro soluzione e riservandosi, ove fosse stata condivisa, di presentare il progetto esecutivo.<br />	<br />
Vero che è decorso un notevole lasso di tempo tra la istanza e la risposta del Comune, ma gli in-teressati non hanno sollecitato l’amministrazione in alcun modo, né hanno adottato formale atto di costituzione in mora che evidenziasse il danno riveniente dal ritardo dell’amministrazione nella valutazione della loro istanza.<br />	<br />
Non sussistono, quindi, i presupposti della domanda di risarcimento danni, che va respinta.<br />	<br />
In conclusione, il ricorso va accolto quanto alla domanda di annullamento, per il resto va respinto.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, accoglie la domanda impugnatoria e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Respinge la domanda di risarcimento danni.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Savio Picone, Referendario	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/01/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-30-1-2009-n-157/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2009 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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