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	<title>1568 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1568 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.1568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2020-n-1568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2020-n-1568/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.1568</a></p>
<p>Marco Lipari Presidente, Giulio Veltri Consigliere Estensore; (P. Stefano Igino, M. s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Malinconico, Rosa Sciatta, c. Marina B., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Misserini, Giuseppe Adeo Ostillio; Comune di Taranto, Azienda Sanitaria Locale per la Provincia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2020-n-1568/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.1568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-3-2020-n-1568/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.1568</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari Presidente, Giulio Veltri Consigliere Estensore;  (P. Stefano Igino, M. s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Malinconico, Rosa Sciatta, c. Marina B., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Misserini, Giuseppe Adeo Ostillio; Comune di Taranto, Azienda Sanitaria Locale per la Provincia di Taranto, non costituiti in giudizio e nei confronti di Maria Teresa L., non costituita in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Successione nella titolarità  di una farmacia : il computo del termine per la cessione della titolarità   è variabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Farmacie &#8211; trapasso della titolarità  della farmacia &#8211; art. 12 L. n. 475/1968 &#8211; termine semestrale &#8211; è tale.<br /> <br /> 2.- Farmacie &#8211; successione nella titolarità  di una farmacia &#8211; termine per la cessione della titolarità  &#8211; computo &#8212; è variabile.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. A norma dell&#8217;art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità  della farmacia (&#8220;a norma dei commi precedenti&#8221;) a favore di farmacista iscritto nell&#8217;albo professionale, che abbia conseguito la titolarità  o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l&#8217;esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità  di un direttore.</em><br /> <em>Su tale norma è poi intervenuto l&#8217;art. 7, della legge n. 362/1991 (e le successive modifiche), il quale, nel disciplinare analoga vicenda successoria per il caso di quote di società  titolari di sede farmaceutica, ha previsto un diverso termine per l&#8217;avente causa &#8211; sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione &#8211; ed al contempo lo ha dichiarato applicabile anche alla vendita della farmacia da parte &#8220;degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell&#8217;articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475&#8221;, id estalla successione delle farmacie a titolarità  individuale. Non sussiste, pertanto, dubbio che, qualunque sia il soggetto titolare della farmacia, persona fisica o giuridica, attualmente il termine applicabile è di sei mesi dalla dichiarazione di successione.</em><br /> <br /> <em>2. In caso di vicenda successoria della titolarità  di una farmacia, il termine per la cessione è variabile, poichè la dichiarazione di successione, dalla quale il termine è computato, può essere presentata in tempi diversi a seconda del modo in cui l&#8217;eredità  è accettata. In particolare, nel caso di accettazione semplice la dichiarazione di successione dev&#8217;essere presentata entro un anno dall&#8217;apertura della successione, ex art. 31 comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, e dunque entro un anno dalla morte del de cuius(ex art. 456 c.c.); se invece l&#8217;eredità  è accettata con beneficio la dichiarazione deve essere presentata, in forza della medesima disposizione, entro un anno &#8220;dalla scadenza del termine per la formazione dell&#8217;inventario&#8221;.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/03/2020<br /> <strong>N. 01568/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03185/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3185 del 2019, proposto da P. Stefano Igino, M. s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Malinconico, Rosa Sciatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 284;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Marina B., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Misserini, Giuseppe Adeo Ostillio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30; Comune di Taranto, Azienda Sanitaria Locale per la Provincia di Taranto, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Maria Teresa L., non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda), n. 260/2019, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Marina B.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Carlo Malinconico, Giuseppe Misserini e Giuseppe Adeo Ostillio;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> In data 13 luglio 2015 decedeva, senza disposizione testamentaria, il dr. Giuseppe P., titolare e direttore della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Taranto, situata in via Galeso n. 52.<br /> In qualità  di chiamati per legge alla successione ereditaria, la Sig.ra Maria Teresa L. e il dott. Stefano Igino P., rispettivamente coniuge e figlio del defunto, presentavano in data 21 luglio 2015, all&#8217; A.S.L. e al Comune di Taranto, richiesta di autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia, sotto la responsabilità  di un direttore abilitato, nell&#8217;esercizio della facoltà  di cui all&#8217;art. 12, comma 12, della legge 2 aprile 1968, n. 475.<br /> Il Sindaco del Comune di Taranto, nella veste di Autorità  sanitaria locale, concedeva, con decreto del 23 luglio 2015, l&#8217;autorizzazione alla gestione provvisoria, affidando la direzione della farmacia alla dott.ssa Giovanna Interno.<br /> Con atto notarile del 19 maggio 2016, il dott. Stefano Igino P., dopo l&#8217;iniziale rinuncia all&#8217;eredità , accettava con beneficio di inventario l&#8217;eredità  paterna.<br /> In data 21 luglio 2016 redigeva l&#8217;inventario. Successivamente, in conformità  al disposto di cui all&#8217;art. 31, comma 2, lett. d), d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, il 17 luglio 2017 presentava la dichiarazione di successione all&#8217;Agenzia delle Entrate.<br /> In data 28 dicembre 2017, ossia entro il termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione accettata con beneficio d&#8217;inventario, il dott. Stefano Igino P., in proprio nonchè quale rappresentante della vedova Maria Teresa L., sottoscriveva il contratto di cessione di azienda farmaceutica, in favore della società  M. s.r.l..<br /> Di conseguenza, il giorno 4 gennaio 2018, la società  cessionaria &#8211; in costanza di proroga della gestione provvisoria disposta con provvedimento sindacale del 16 gennaio 2018 &#8211; richiedeva il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla titolarità  della sede farmaceutica in oggetto.<br /> Il sindaco di Taranto autorizzava il predetto trasferimento con decreto del 26 marzo 2018. Nel provvedimento si dava atto delle modalità  e della tempistica della vicenda successoria, della mancanza di atti che sancissero la decadenza e della buona fede del dott. P..<br /> Tale decreto veniva impugnato dinanzi al TAR Puglia dalla dott.ssa B. Marina, farmacista iscritta al relativo albo professionale.<br /> La ricorrente sosteneva, in sintesi che, essendo decorso il termine massimo per la vendita, ai sensi dei commi 10 e 9 del predetto art. 7 della L. n. 362/1991, nonchè dell&#8217;art. 12 della Legge n. 475/1968, la sede farmaceutica avrebbe dovuto essere messa a concorso dal Comune. Concorso al quale essa ricorrente avrebbe avuto interesse a partecipare.<br /> Il TAR, superate le eccezioni preliminari relative alla mancanza di legittimazione del ricorrente e all&#8217;utilizzabilità  della documentazione prodotta in giudizio, ha accolto il ricorso, sostenendo che dalle disposizioni normative &#8220;<em>si ricava che, in caso di decesso del titolare, una farmacia può essere trasferita, da parte degli aventi causa del de cuius, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione</em>&#8220;, e che nel caso di specie il termine è stato oltrepassato.<br /> Avverso la sentenza ha proposto appello la M. s.r.l.<br /> Nel giudizio si è costituita la dott.ssa B. Marina e ha chiesto la reiezione del gravame.<br /> La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza del 30 gennaio 2020.<br /> DIRITTO<br /> 1.La vicenda oggetto dell&#8217;odierno esame concerne le modalità  e i tempi per la cessione a terzi della farmacia da parte degli eredi in caso di morte del titolare.<br /> 2. Nel caso di specie è pacifico che: la morte del titolare della farmacia è avvenuta in data 13 luglio 2015; gli eredi (Maria Teresa L. e Stefano Igino P.) sono stati autorizzati all&#8217;esercizio provvisorio con decreto del 23 luglio 2015; il (solo) dott. Stefano Igino P. ha formalizzato, in data 7 agosto 2015, rinuncia all&#8217;eredità  stessa; dopo l&#8217;iniziale rinuncia all&#8217;eredità , il medesimo, in data 19 maggio 2016, ha accettato con beneficio di inventario l&#8217;eredità  paterna; la redazione dell&#8217;inventario è stata completata il 21 maggio 2016; la dichiarazione di successione presentata all&#8217;Agenzia delle Entrate il 17 luglio 2017; la cessione della farmacia è infine avvenuta il 28 dicembre 2017.<br /> 3. Le norme rilevanti e applicabili al caso di specie sono le seguenti: l&#8217;art. 7, comma 9, della L. n. 362/1991, il quale prevede che &#8220;<em>a seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società  di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l&#8217;avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione</em>&#8220;. Il successivo comma 10 della medesima disposizione in forza della quale &#8220;<em>il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell&#8217;articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475</em>&#8220;. Tale ultima disposizione stabilisce che &#8220;<em>nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità  della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell&#8217;albo professionale, che abbia conseguito la titolarità  o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l&#8217;esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità  di un direttore</em>&#8220;.<br /> 4. A mezzo del provvedimento impugnato l&#8217;amministrazione ha verificato che fossero trascorsi meno di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione ed ha autorizzato.<br /> 5. La tesi della ricorrente in primo grado è che, in realtà , in totale siano trascorsi due anni e sei mesi dalla morte del titolare e ciò a causa della tardiva presentazione della dichiarazione di successione. Un arco temporale ben superiore al termine massimo di un anno e sei mesi collegato alla tempestiva presentazione della dichiarazione.<br /> 6. Il TAR Puglia, in accoglimento del ricorso introduttivo ha annullato l&#8217;autorizzazione comunale alla cessione della farmacia, sulla base dei seguenti assunti logico giuridici:<br /> &#8211; il termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione, entro il quale la farmacia può essere trasferita da parte degli aventi causa del <em>de cuius</em>, è un termine perentorio;<br /> <em>&#8211; </em>gli eredi del farmacista titolare avrebbero dovuto trasferire la farmacia alla M. s.r.l., entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione, cioè entro sei mesi dalla scadenza del termine di 12 mesi a sua volta decorrente dall&#8217;apertura della successione, cioè dalla morte del dante causa;<br /> <em>&#8211; </em>il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione non poteva essere, nel caso di specie, quello legato all&#8217;accettazione con beneficio di inventario e alla redazione dell&#8217;inventario, posto che: a) l&#8217; istanza di autorizzazione all&#8217;esercizio provvisorio è sintomatica dell&#8217;accettazione dell&#8217;eredità , senza beneficio d&#8217;inventario; b) anche volendo considerare, al momento dell&#8217;apertura della successione e della istanza di autorizzazione all&#8217;esercizio, il coniuge e il figlio del <em>de cuius</em> non come eredi ma come chiamati all&#8217;eredità , sta di fatto che essi erano comunque nel possesso dei beni ereditari, perciò avevano l&#8217;onere di redigere un inventario entro tre mesi dalla morte del <em>de cuius</em> qualora avessero voluto accettare l&#8217;eredità  con beneficio d&#8217;inventario. Ciò non risulta avvenuto, con la conseguenza che il chiamato all&#8217;eredità  è considerato erede puro e semplice.<br /> 7. Secondo l&#8217;appellante il TAR avrebbe errato: a) nel non dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto, in mancanza della decadenza, ed anzi, in presenza di provvedimenti comunali contrastanti con l&#8217;accertamento della decadenza, e in mancanza di una dichiarata volontà  del farmacista di acquistare l&#8217;azienda farmaceutica (connessa alla titolarità  della sede), non sussisterebbe l&#8217;interesse a ricorrere avverso l&#8217;autorizzazione alla cessione; b) nel non dichiarare inammissibile il ricorso per mancata impugnazione della decisione (implicita) di ritenere ancora valida l&#8217;assegnazione della sede farmaceutica (I motivo).<br /> 8. Il giudice di prime cure avrebbe altresì¬ errato nel non attribuire alla concreta ed effettiva presentazione della dichiarazione di successione, il senso di un evento documentalmente comprovato idoneo a segnare ilÂ <em>dies a quo</em>del termine di sei mesi previsto dalla legge per la cessione. Si sarebbe dovuto limitare a ciò, e a computare da tale momento i sei mesi, senza preoccuparsi del termine complessivo, posto che quest&#8217;ultimo è variabile, legato com&#8217;è: nel caso di accettazione pura e semplice, all&#8217;apertura della successione; nel caso di accettazione con beneficio d&#8217;inventario, al tempo dato per effettuare tale accettazione e il successivo inventario.<br /> La mobilità  del termine correlata alle vicende della successione (accettazione pura e semplice o con beneficio di inventario) non avrebbe del resto alcun impatto sull&#8217;interesse pubblico protetto dalle norme, atteso che, in costanza dell&#8217;esercizio provvisorio, l&#8217;interesse pubblico rilevante sarebbe quello alla continuità  del servizio pubblico farmaceutico e non quello della concorrenza.<br /> Secondo l&#8217;appellante, inoltre, la presenza di una valida dichiarazione di successione, effettuata tempestivamente con riferimento alla dichiarazione di accettazione con beneficio d&#8217;inventario dell&#8217;eredità , efficace per la normativa tributaria (e nel caso di specie lo sarebbe posto che l&#8217;Agenzia delle Entrate non ne ha mai contestato la validità ) escluderebbe che l&#8217;amministrazione prima, e il giudice amministrativo poi, nel computare il successivo termine di sei mesi da tale dichiarazione di successione per la vendita della farmacia privata, possa procedere ad un diverso accertamento, o richiamarne uno compiuto dal tribunale civile in sede di volontaria giurisdizione (come avvenuto nel caso di specie).<br /> 9. Con il terzo motivo l&#8217;appellante contesta la statuizione del TAR secondo la quale la richiesta di autorizzazione alla gestione provvisoria, difettando di esplicite precisazioni circa la precipua finalità  conservativa dell&#8217;asse ereditario ex art 460 c.c., integra necessariamente una fattispecie di accettazione tacita di eredità . Nel caso di specie, invece, gli interessati avrebbero presentato l&#8217;istanza di gestione provvisoria della farmacia esercitando il potere di compimento di atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea previsti espressamente dal secondo comma dell&#8217;art. 460 c.c., quali chiamati all&#8217;eredità  in attesa della accettazione. Tale accertamento di fatto sarebbe in ogni caso devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, sicchè il Tar, con la pronunzia impugnata avrebbe di fatto proceduto all&#8217;accertamento travalicando la propria sfera di giurisdizione. Nè deve ritenersi &#8211; secondo l&#8217;appellante &#8211; corretta l&#8217;interpretazione data dal Tar laddove afferma che comunque i contro interessati erano nel possesso della farmacia &#8211; bene ereditario &#8211; e che pertanto avevano l&#8217;onere di redigere l&#8217;inventario entro tre mesi dalla morte del <em>de cuius</em> qualora avessero voluto accettare l&#8217;eredità  con beneficio d&#8217;inventario, posto che, nel caso di specie, la rinuncia all&#8217;eredità  avrebbe impedito il decorso del termine di tre mesi per la redazione dell&#8217;inventario, che è reiniziato a decorrere il 16.5.2016, data dell&#8217;accettazione con beneficio di inventario.<br /> La sentenza impugnata sarebbe erronea anche nella parte in cui attribuisce rilievo determinante al provvedimento di volontaria giurisdizione del Tribunale di Taranto dell&#8217; 8 gennaio 2018 (che aveva negato la necessità  della richiesta di autorizzazione alla vendita della farmacia da parte dell&#8217;erede con beneficio d&#8217;inventario, sul presupposto che si era ormai verificata un&#8217;accettazione pura e semplice), senza considerare che avverso tale provvedimento è stato proposto reclamo innanzi alla Corte d&#8217;Appello di Lecce- sezione distaccata di Taranto, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere proprio per intervenuta cessione a terzi dell&#8217;azienda farmaceutica.<br /> 10. Con il quarto motivo, infine, l&#8217;appellante deduce che il Tar, sovrapponendosi alla valutazione fatta dall&#8217;amministrazione comunale, avrebbe contraddetto gli orientamenti giurisprudenziali in materia di provvedimenti incidenti su situazioni economiche e giuridiche giÃ  ampiamente consolidate, per di pìù non nell&#8217;interesse del servizio farmaceutico, unico interesse pubblico rilevante, bensì¬ nell&#8217;interesse di un privato aspirante all&#8217;acquisto della farmacia, in luogo dell&#8217;acquirente scelto dal proprietario.<br /> 11. Ritiene il Collegio che l&#8217;appello sia infondato.<br /> 11.1. Nessun dubbio sussiste sull&#8217;ammissibilità  dell&#8217;originario ricorso introduttivo. L&#8217;interesse di cui è portatrice l&#8217;originaria ricorrente si attesta sulla possibilità  di essere assegnataria della sede farmaceutica oggetto dell&#8217;odierna controversia una volta indetta la relativa procedura concorsuale per infruttuoso decorso dei termini fissati dall&#8217;ordinamento per la cessione. Trattasi pacificamente di un interesse legittimo, ossia di un interesse in ordine a un bene della vita (la futura assegnazione della farmacia) meritevole di protezione e mediato dall&#8217;azione amministrativa, nel caso di specie estrinsecatasi nell&#8217;autorizzazione alla cessione, ritenuta lesiva. Sul piano dell&#8217;interesse ad agire ex art. 100 cpc, non occorre che il titolare della situazione giuridica comprovi altresì¬ la disponibilità  ad acquistare, unitamente alla titolarità  della sede, anche l&#8217;azienda attraverso la quale la farmacia è esercitata. Trattasi di questioni troppo remote per poter rilevare in punto di interesse ad agire, di per se integrato dalla semplice possibilità  di ottenere, per il tramite degli effetti demolitori e conformativi della pronuncia, il risultato della messa a concorso della sede, secondo quanto previsto dalle norme.<br /> 11.2. Nemmeno sussiste l&#8217;inammissibilità  del ricorso introduttivo per mancata impugnazione dell&#8217;implicito e presupposto atto di &#8220;non decadenza&#8221; dell&#8217;assegnazione della sede. Semplicemente perchè un tale atto non è stato mai emesso, nè può ritenersi formatosi perÂ <em>silentium</em>.<br /> 12. Può dunque passarsi all&#8217;esame del &#8220;merito&#8221; della vicenda.<br /> 12.1. La fattispecie oggetto di interesse nel caso di specie è quella prevista dall&#8217;art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, a mente del quale &#8220;<em>nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità  della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell&#8217;albo professionale, che abbia conseguito la titolarità  o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l&#8217;esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità  di un direttore</em>&#8220;.<br /> Sulla norma è intervenuto l&#8217;art. 7, della legge n. 362/1991 (e le successive modifiche), il quale, nel disciplinare analoga vicenda successoria per il caso di quote di società  titolari di sede farmaceutica, ha previsto un diverso termine per l&#8217;avente causa &#8211; sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione &#8211; e al contempo lo ha dichiarato applicabile anche alla vendita della farmacia da parte &#8220;<em>degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell&#8217;articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475</em>&#8220;, <em>id est</em>alla successione delle farmacie a titolarità  individuale.<br /> Dunque, non v&#8217;è dubbio che, qualunque sia il soggetto titolare della farmacia, persona fisica o giuridica, oggi il termine applicabile è di sei mesi dalla dichiarazione di successione.<br /> 12.2. L&#8217;appellante sostiene che la decorrenza del termine è variabile a seconda che l&#8217;erede accetti puramente e semplicemente, o con beneficio d&#8217;inventario, con conseguente variabilità  del termine massimo concesso per la cessione a terzi.<br /> 12.3.Il Collegio ha sul punto molte perplessità  alla luce del tenore testuale delle disposizioni. Il comma 10 del predetto art. 7 della L. n. 362/1991 dichiara applicabile il termine di sei mesi dalla dichiarazione di successione anche alla fattispecie della morte del titolare della farmacia, ma non sopprime il termine di un anno previsto dall&#8217;art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475. Dal combinato disposto delle due norme dovrebbe ricavarsi, secondo gli ordinari criteri esegetici, che il termine ordinario è quello di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione, purchè ricompreso nel termine massimo di un anno, previsto dall&#8217;art. 12 cit. .<br /> Tuttavia, siffatta esegesi, che al Collegio sembra la pìù lineare, dev&#8217;essere rispettosa del principio dispositivo. Il giudice di prime cure ha costruito il suo impianto argomentativo su un assunto diverso e cioè che il termine sia nella specie di un anno e sei mesi (un anno per la presentazione della dichiarazione e sei mesi per cessione a terzi) e le parti oggi, a seguito del gravame e della correlata devoluzione della materia del contendere secondo il criterio <em>quantum appellatum tantum devolutum</em>, discutono esclusivamente del termine di presentazione della dichiarazione. Sicchè il Collegio non può che ritenere irretrattabile, quanto al caso di specie, l&#8217;assunto esegetico di fondo fatto proprio dal TAR e non contestato dalle parti, e valutare, alla luce di questo approccio esegetico, quale sia la tesi pìù corretta in ordine al termine di presentazione della dichiarazione (evento a partire dal quale scattano i sei mesi).<br /> 12.4. In tale ottica è nel giusto l&#8217;appellante nel sostenere che il termine è variabile, poichè la dichiarazione di successione, dalla quale il termine è computato, può essere presentata in tempi diversi a seconda del modo in cui l&#8217;eredità  è accettata. In particolare, nel caso di accettazione semplice la dichiarazione di successione dev&#8217;essere presentata entro un anno dall&#8217;apertura della successione, ex art. 31 comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, e dunque entro un anno dalla morte del <em>de cuius</em>(ex art. 456 c.c.); se invece l&#8217;eredità  è accettata con beneficio la dichiarazione deve essere presentata, in forza della medesima disposizione, entro un anno &#8220;dalla scadenza del termine per la formazione dell&#8217;inventario&#8221;.<br /> 12.5. Non può invece essere condivisa la tesi secondo la quale la dichiarazione di successione, al quale l&#8217;art. 7, della L. n. 362/1991 ricollega il termine di sei mesi, costituisce adempimento squisitamente tributario la cui validità  e tempestività , anche ove non rispettosa dei termini legali previsti dal diritto delle successioni per la formazione dell&#8217;inventario, esula dalle valutazioni dell&#8217;amministrazione e dalla cognizione del giudice amministrativo.<br /> 12.6. Ai sensi dell&#8217;art 8 cpa &#8220;<em>Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale&#8221;.</em><br /> Nel caso di specie, la questione principale è la legittimità  dell&#8217;atto che ha autorizzato la cessione a terzi della farmacia da parte degli eredi. La questione pregiudiziale da accertare, ovviamente ai soli fini della verifica del rispetto del termine di legge per il trapasso della farmacia e senza efficacia di giudicato, è invece se la dichiarazione di successione sia stata presentata nei termini di legge.<br /> L&#8217;accertamento è necessario al fine di garantire l&#8217;effettività  della tutela. Se il giudice amministrativo si ritraesse dinanzi alle problematiche successorie per valutare, così¬ come fatto dall&#8217;amministrazione, esclusivamente il fatto storico della presentazione di una dichiarazione di successione, alla cui data agganciare il termine semestrale, nessuna tutela sarebbe erogabile in relazione a dichiarazioni palesemente tardive e, a monte, alla sostanziale disponibilità  da parte dell&#8217;erede del termine per il trapasso.<br /> 13. Premesso quanto sopra, ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente risolto la questione pregiudiziale della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione, alla luce del concreto comportamento serbato dagli eredi.<br /> 13.1. Come chiarito dal primo giudice la richiesta con la quale il coniuge e il figlio del defunto farmacista, dichiaramente consapevoli della disciplina speciale regolante il trasferimento, hanno chiesto l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio provvisorio dell&#8217;attività  non può che essere inteso quale contegno deponente per l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità . E del resto è agli eredi, e non ai meri chiamati all&#8217;eredità , che la legge accorda il &#8220;diritto&#8221; di gestire provvisoriamente, per favorire la continuità <em>iure successionis</em> della relativa titolarità  sino alla futura cessione, piuttosto che la conservazione dell&#8217;azienda farmaceutica ai fini di una eventuale accettazione con beneficio d&#8217;inventario.<br /> 13.2. Del pari non è seriamente contestabile che al momento dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio provvisorio i chiamati fossero nel possesso dei beni ereditari, non rilevando di per sè la loro residenza a Roma al fine di escludere il possesso (essendo noto, peraltro, che si può possedere un bene anche tramite un terzo, che ne ha la detenzione, ex art. 1140, comma 2, c.c.). Con il corollario che anche volendo considerare, al momento dell&#8217;apertura della successione e in base all&#8217;istanza del 21 luglio 2015 (e al successivo atto di autorizzazione del 23 luglio 2015), il coniuge e il figlio del <em>de cuius</em> non come eredi ma come chiamati all&#8217;eredità , essi, in quanto nel possesso dei beni ereditari, avevano l&#8217;onere di redigere l&#8217;inventario entro tre mesi dalla morte del <em>de cuius</em>, qualora avessero voluto accettare l&#8217;eredità  con beneficio d&#8217;inventario (ex art. 485 c.c.), pena l&#8217;essere considerati eredi puri e semplici (ex art. 485, comma 2, c.c.).<br /> In quanto eredi puri e semplici, come sopra chiarito, gli appellanti avrebbero inoltre dovuto presentare la dichiarazione di successione nei dodici mesi dall&#8217;apertura della successione, nonchè cedere la farmacia entro i successivi 6 mesi, giusto quanto chiarito in prime cure.<br /> 14. La sentenza di prime cure, in conclusione, merita conferma.<br /> 15. Nelle memorie conclusive l&#8217;appellante non manca di eccepire &#8211; per il caso (qui verificatosi) in cui debba ritenersi corretta la sentenza di prime cure &#8211; l&#8217;incostituzionalità  della normativa sopra richiamata, e in particolare degli articoli 7 della legge n. 362/1991 e 12 della legge n. 245/1968, nella parte in cui consentono l&#8217;assegnazione a mezzo selezione pubblica di una farmacia caduta in comunione ereditaria, senza la preventiva determinazione dell&#8217;indennizzo dovuto all&#8217;erede con riferimento alla azienda farmaceutica, per contrasto con gli articoli 3 e 42 della Costituzione.<br /> Ritiene il Collegio che la questione sia manifestamente infondata. Ciò che è messa a concorso è l&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura o al mantenimento di una sede farmaceutica e non l&#8217;azienda connessa. Come affermato dallo stesso appellante, &#8220;l&#8217;eventualità  del ricorso alla selezione pubblica per l&#8217;assegnazione della farmacia privata è norma di chiusura a garanzia della continuità  del servizio farmaceutico; non si tratta certo di un&#8217;espropriazione di un bene che è e resta privato&#8221;. In linea di principio, infatti, occorre distinguere l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio della farmacia, dall&#8217;azienda farmaceutica che è il complesso di beni organizzati per l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa farmaceutica che non può che rimanere in proprietà  degli eredi (sul tema Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 5-03-2014, n. 5087).<br /> 16. Per tutte le indicate ragioni l&#8217;appello è da respingere.<br /> 17. Avuto riguardo alla novità  e peculiarità  delle questione, il Collegio ritiene comunque sussistano i presupposti per compensare del spese del grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere, Estensore<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere<br /> Umberto Maiello, Consigliere.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2005 n.1568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-4-2005-n-1568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Iannotta, est. Pietronilla Bellavia Custer s.r.l. (Avv.ti E. Picozza e S. Segneri) c. Comune di Olbia (Avv. ti L. Armandi e E. Traina) non sussiste la giurisdizione del G.A. sulle controversie vertenti in tema di attività strumentali ed accessorie a pubblici servizi Servizi pubblici – Giurisdizione e competenze –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, est. Pietronilla Bellavia<br /> Custer s.r.l. (Avv.ti E. Picozza e S. Segneri) c. Comune di Olbia (Avv. ti L. Armandi e E. Traina)</span></p>
<hr />
<p>non sussiste la giurisdizione del G.A. sulle controversie vertenti in tema di attività strumentali ed accessorie a pubblici servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Giurisdizione e competenze – Controversie concernenti pagamenti di attività strumentali ed accessorie ad un servizio pubblico – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie nascenti da un contratto avente ad oggetto la formazione di una banca dati concernenti i titolari di diritti reali su beni immobili individuati ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e della T.A.R.S.U. ed i titolari delle utenze acquedotto. Infatti tale contratto non può configurarsi come concessione di un pubblico servizio, bensì come un contratto stipulato tra la P. A. ed un soggetto privato, finalizzato unicamente alla rilevazione di dati utili per lo svolgimento di pubblici servizi da parte dell’Amministrazione, che ne ha mantenuto la diretta gestione. Ne deriva pertanto l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. art. 6 205 del 2000.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non sussiste la giurisdizione del G.A. sulle controversie vertenti in tema di attività strumentali ed accessorie a pubblici servizi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			 <br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p>N.1568/05REG.DEC.<br />
		 N. 5611 REG.RIC.<br />	<br />
ANNO  2004 </p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
  Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 5611/2004, proposto da<br />
<b>CUSTER s.r.l.</b>, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Picozza e Sergio Segneri ed elettivamente domiciliata presso il primo dei detti patroni, in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 16, giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Olbia</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.ssa Luisa Armandi e dall’avv.ssa Emanuela Traina, con le quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense, n. 104, presso la sig.ra Antonia De Angelis, giusta procura a margine dell’atto di costituzione in giudizio, rilasciata a seguito di autorizzazione della Giunta comunale, con delibera 5 giugno 2004, n. 157;</p>
<p>per la riforma<br />
previa sospensine dell’esecuzione, della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 97/2004, depositata il 3 febbraio 2004;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati,<br />
Visto l’atto di costituzione del Comune di Olbia;<br />
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 3877 del 30 luglio 2004, con la quale è stata respinta la domanda cautelare incidentalmente proposta dall’appellante;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 9, commi 1 e 2, della L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Alla camera di consiglio del 30 luglio 2004, relatrice cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia e uditi per le parti gli avv.ti E. Piccozza e L. Armandi.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La CUSTER s.r.l., con ricorso avanzato ex art. 8 della L. 21 luglio 2000, n. 205, ha chiesto al Presidente del T.A.R. Sardegna di ingiungere al Comune di Olbia il pagamento a suo favore della totale somma di euro 2.519.149,38 più gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quale corrispettivo in acconto per il servizio svolto di “censimento utenze”, al fine di accertare tutti gli utenti rilevanti sia per le imposte e tasse comunali (I.C.I. e T.A.R.S.U.) sia per i proventi patrimoniali (utenze acquedotto), giusto contratto stipulato il 21 maggio 1997. integrato con atto aggiuntivo del 1° giugno 1998.<br />
Il Presidente del T.A.R., in accoglimento del detto ricorso, con proprio decreto 17 maggio 2002, n. 5/2002, ha ingiunto al Comune di Olbia di pagare alla CUSTER s.r.l. l’anzidetta somma più gli interessi legali e le spese di giudizio.<br />
Contro il citato decreto ingiuntivo il Comune di Olbia ha proposto ricorso in opposizione, eccependo, preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, contestando nel merito la pretesa avversaria ed avanzando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti a causa del negligente adempimento da parte della CUSTER s.r.l. delle proprie obbligazioni contrattuali.<br />
Il T.A.R. Sardegna, con la sentenza n. 97/2004, depositata il 3 febbraio 2004, avendo ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Olbia, ha accolto il ricorso in opposizione del Comune ed ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da CUSTER s.r.l. e, per l’effetto, ha revocato l’anzidetto decreto ingiuntivo.<br />
Con il presente ricorso in appello, la CUSTER s.r.l. ha impugnato la citata sentenza, assumendo che l’incarico affidatole rientrerebbe tra i pubblici servizi e che, conseguentemente, la relativa vertenza sarebbe di competenza del Giudice amministrativo.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La questione posta con il ricorso concerne la qualificazione dell’oggetto del contratto stipulato il 21 maggio 1997 tra l’appellante CUSTER s.r.l. ed il resistente Comune di Olbia e cioè se l’incarico assunto dalla CUSTER s.r.l. con tale contratto configuri, o meno, la concessione di un pubblico servizio.<br />
Da tale qualificazione consegue, infatti, quale sia l’Autorità giurisdizionale competente a conoscere della relativa vertenza: il Giudice amministrativo ove si verta in tema di pubblici servizi o il giudice ordinario ove si verta in tema di attività strumentali ed accessorie a pubblici servizi.<br />
Tanto premesso, si nota che l’opus dell’anzidetto contratto è costituito da una banca dati concernenti i titolari di diritti reali su beni immobili individuati ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e della T.A.R.S.U. ed i titolari delle utenze acquedotto.<br />
Tale opus non comprende la riscossione delle dette imposte né di altri proventi patrimoniali, come emerge dal fatto che la Società appellante non era tenuta, né vi ha provveduto, a richiedere ai contribuenti il pagamento di imposte o proventi né ad esentarli da tale pagamento, non avendo avuto in concessione il servizio di esattoria per conto del Comune di Olbia.<br />
Va, pure, escluso che nella fattispecie sia ravvisabile il servizio di accertamento nei confronti dei singoli contribuenti o utenti.<br />
Nel caso non si verte, quindi, in tema di pubblici servizi, bensì in tema di esecuzione di un contratto stipulato tra una Pubblica Amministrazione ed un soggetto privato, finalizzato unicamente alla rilevazione di dati utili per lo svolgimento di pubblici servizi da parte dell’Amministrazione, che ne ha mantenuto la diretta gestione.<br />
Ciò stante ed atteso che l’art. 6 della L. 21 luglio 2000, n. 205, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo soltanto le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, di servizi o di forniture, la controversia in esame, riguardante diritti soggettivi conseguenti ad un contratto concernente unicamente prestazioni strumentali ed accessorie ad un pubblico servizio, rientra nella competenza del Giudice ordinario.<br />
Né la tesi del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo affermata nell’appellata sentenza dal T.A.R. può essere disattesa secondo il prospettato assunto, da parte dell’appelllante, che l’incarico da essa assunto con il succitato contratto sarebbe riconducibile nell’ambito di un pubblico servizio.<br />
La Corte Costituzionale, con la recente sentenza 5-6 luglio 2004, n. 204, ha, infatti, dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a, della L. 21 luglio 2000, n. 205, in relazione all’art. 103 della Costituzione, “nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli” anziché “le controversie in materia di pubblici servizi, relative a concessione di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.<br />
Alla stregua di quanto considerato, l’appellata sentenza va confermata e l’appello va respinto.<br />
Quanto alle spese del presente giudizio sussistono giusti motivi perché siano integralmente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 luglio 2004, con l’intervento dei signori:<br />
Raffaele Iannotta				Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni				Consigliere<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	Consigliere redattrice<br />	<br />
Giuseppe Farina				Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti				Consigliere																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 5 aprile 2005<br />
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2004 n.1568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-7-2004-n-1568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-7-2004-n-1568/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-7-2004-n-1568/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2004 n.1568</a></p>
<p>Luigi Antonio Esposito – Presidente, Pierina Biancofiore – Estensore De Marco (avv. F. Tallarico) c. A.s.l. n. 3 di Rossano (avv. A. Fasanella), Merlino (avv. N. Candiano), Turco (avv. I. Zagordi), Catizone (n.c.) Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza – Incarico di dirigente medico a tempo determinato – Procedura selettiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-7-2004-n-1568/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2004 n.1568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-7-2004-n-1568/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2004 n.1568</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Antonio Esposito – Presidente, Pierina Biancofiore – Estensore<br /> De Marco (avv. F. Tallarico) c.  A.s.l. n. 3 di Rossano (avv. A. Fasanella), Merlino (avv. N. Candiano),  Turco (avv. I. Zagordi), Catizone (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza – Incarico di dirigente medico a tempo determinato – Procedura selettiva – Controversia – Ricorso dinanzi al g.a. – Inammissibilità per difetto di giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso avverso gli atti di una procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico di dirigente medico in ostetricia e ginecologia a tempo determinato presso un’Azienda sanitaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">spetta al g.o. la cognizione degli atti di una procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico di dirigente medico a tempo determinato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>alla presenza dei Signori:LUIGI ANTONIO ESPOSITO,	Presidente;<br />
PIERINA BIANCOFIORE,	Primo referendario est.;<br />
EZIO FEDULLO,	Referendario,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 356/2004   proposto dalla</p>
<p><b>dr.ssa  Loredana DE MARCO</b> rappresentata e difesa dall’Avv.  Francesco TALLARICO  e domiciliata presso l’Ufficio di Segreteria del Tribunale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Azienda sanitaria locale n. 3 di Rossano</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Anna FASANELLA giusta delibera del D.G. n.499 del 10 marzo 2004, e domiciliato presso l&#8217;Ufficio di Segreteria del T.A.R.,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>dr. Paolo MERLINO</b> controinteressato, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola CANDIANO e Domenico TURCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;Avv. Immacolata ZAGORDI in Catanzaro alla Via Magna Grecia, n. 5,<br />
e del</p>
<p><b>dr. Camillo CATIZONE</b>,  controinteressato, non costituito in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione della deliberazione n. 2391 del 30 dicembre 2003 con la quale il Commissario straordinario presso l&#8217;Azienda sanitaria n. 3 di Rossano ha approvato la graduatoria relativa all’avviso pubblico di dirigente medico di ginecologica e ostetricia, nonché di ogni atto presupposto, propedeutico e consequenziale ivi compreso l’avviso pubblico n. 22589 del 21 novembre 2003 ed il verbale unico del 23 dicembre 2003 relativo alla valutazione dei titoli e se in quanto necessario dell’art. 27 comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 nella parte in cui prevede che la specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs n. 257/91 debba essere valutata mezzo punto per anno di corso;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda sanitaria e di uno dei controinteressati;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 6 maggio 2004 la dr.ssa Pierina BIANCOFIORE; uditi altresì  i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per l&#8217;adozione della decisione in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 26 della L. T.A.R.;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espone in ricorso l&#8217;interessata di aver partecipato ad un avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato di mesi otto per la copertura di un posto a dirigente medico nella disciplina di ostetricia e ginecologia, senza tuttavia superarla atteso che si graduava al terzo posto con punti 9,75, mentre il controinteressato dr. MERLINO si collocava al 1° posto con punti 11,28 ed il dr. CATIZONE al 2° con punti 10,00.<br />
Ha dedotto la violazione dell&#8217;art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, l&#8217;eccesso di potere sotto vari profili, la violazione dell&#8217;art. 3 Cost.<br />
In buona sostanza ha lamentato che la Commissione esaminatrice non aveva predeterminato i criteri di valutazione dei titoli, vi era stata disparità di trattamento nella valutazione dei singoli candidati e che l&#8217;intero procedimento valutativo si era svolto senza garantire agli aspiranti imparzialità, equità di trattamento e trasparenza, tutto ciò malgrado l&#8217;avviso pubblico facesse espresso richiamo al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 quanto ai criteri di valutazione dei titoli ed ai Decreti del Ministero della Sanità 30 e 31 gennaio 1998.<br />
Uno dei controinteressati, costituitosi in giudizio, ha contestato la mancanza del periculum in mora per la sospensione del provvedimento impugnato, in quanto egli avrebbe già preso servizio a decorrere dal 15 gennaio 2004, ha inoltre eccepito che la pretesa potrebbe trovare semmai soddisfazione sul piano del risarcimento del danno ed ha concluso per la reiezione del provvedimento.<br />
L&#8217;Azienda sanitaria, costituitasi anch&#8217;essa in giudizio, ha eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso per carenza di interesse,  ha contestato ogni doglianza e ne ha chiesto la reiezione.<br />
Alla Camera di Consiglio del 6 maggio 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, attesa la completezza del contraddittorio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In via pregiudiziale va rilevato il difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
La ricorrente impugna tutti gli atti della procedura per l&#8217;attribuzione dell&#8217;incarico di dirigente medico in ostetricia e ginecologia per otto mesi presso l’Azienda sanitaria di Rossano, compreso l&#8217;avviso pubblico del 21 novembre 2003 e il verbale unico in data 23 dicembre 2003 della Commissione esaminatrice, deducendo la mancata osservanza delle norme regolatrici delle procedure selettive nelle amministrazioni pubbliche, l’eccesso di potere per disparità di trattamento, nonché la violazione del regolamento per l’accesso alle qualifiche dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.<br />
E’ da ritenersi che la questione, pur essendo rivolta ad ottenere l’annullamento degli atti di una procedura culminata in una sorta di graduatoria che vedeva la ricorrente collocata al terzo posto e quindi esclusa, di talchè, prefigurandosi nella stessa una selezione delle candidature, si potrebbe sostenere l’applicazione dell’art. 63, quarto comma del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, tuttavia vada proposta dinanzi al giudice ordinario.<br />
Invero in altre analoghe circostanze di richiesta di annullamento di una procedura di conferimento di incarichi dirigenziali la sezione aveva inteso valorizzare la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (decisione del 15 ottobre 2003, n. 15403) stante la quale laddove l&#8217;art. 63, 4° comma, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l&#8217;accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore, con conseguente attribuzione della giurisdizione su dette procedure al giudice amministrativo.<br />Ma tale giurisprudenza,  per altro condivisa dal giudice del lavoro di Cosenza che con tale motivazione ha rigettato la richiesta di applicazione dell&#8217;art. 700 c.p.c. in fattispecie concernente l&#8217;accesso alla fascia dirigenziale medica superiore,  non è stata comunque condivisa dal Consiglio di Stato che con le ordinanze n. 1120 e 1121 del 16 marzo 2004 e n. 2044 del 4 maggio 2004 ha riformato le ordinanze di sospensione concesse dalla Sezione in entrambi i casi.<br />
Si trattava è vero di due ipotesi differenti dal caso in esame, riguardando le due fattispecie l&#8217;accesso alla fascia dirigenziale medica superiore a quella di appartenenza degli interessati, mentre attualmente la controversia verte sull&#8217;attribuzione dell’incarico di dirigente medico a tempo determinato nell&#8217;ambito dell&#8217;unità operativa di ginecologia e ostetricia dell&#8217;ASL n. 3 di Rossano da parte di candidati interni ed esterni all’Azienda e tra questi ultimi appunto la ricorrente.  E per le fattispecie in paragone vi era stata nelle more una ulteriore pronuncia a cura della Corte di Cassazione che con decisione del 27 gennaio 2004, n. 1478 ha con estrema chiarezza sostenuto che la procedura che precede il conferimento dell&#8217;incarico di dirigente sanitario di secondo livello (ora di struttura complessa) non ha le caratteristiche, né la natura giuridica, del concorso, finendo per concludere che pure l&#8217;avviso dell&#8217;avvio della procedura in realtà serve soltanto ad ampliare il campo dei soggetti nell&#8217;ambito dei quali, una volta verificata la loro idoneità da parte della commissione, il Direttore sanitario possa operare la propria scelta con conseguente attribuzione della giurisdizione sull&#8217;intera procedura al giudice ordinario.<br />
Nel caso in esame tuttavia la vicenda assume sin dall&#8217;inizio caratteri privatistici. L&#8217;atto che le ha dato origine, scaturito dalla necessità di ricoprire per otto mesi un posto di dirigente medico di ginecologia, va qualificato come atto di esercizio del potere del privato datore di lavoro in questo caso del direttore sanitario dell&#8217;Azienda di Rossano, di modificare un rapporto di lavoro di diritto privato  dei dirigenti in  servizio, conferendo l&#8217;incarico nell&#8217;ambito di una struttura afferente all&#8217;ASL in cui si era reso vacante uno dei posti, ad uno dei dirigenti partecipanti alla procedura bandita e la cui pubblicità, come rilevato dalla Cassazione, ha avuto soltanto lo scopo di allargare le possibilità di scelta dell&#8217;Azienda che l’ha operata in base a criteri aziendalistici sfuggenti al normale sindacato di legittimità del giudice amministrativo.<br />Si potrebbe argomentare che l’avviso pubblico del 22 novembre 2003  affermava che la valutazione dei titoli sarebbe stata effettuata in base al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ed ai Decreti del Ministero della Sanità 30 e 31 gennaio 1998 che recano rispettivamente il regolamento della disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale e le tabelle delle equipollenze e delle affinità tra le specializzazioni e le discipline di concorso, da ciò desumendosi che quella attuata in base al detto avviso era una procedura concorsuale con conseguente deferimento della giurisdizione al giudice amministrativo ex art. 63, quarto comma del D.Lgs. n. 165 del 2001.<br />
La tesi appare tuttavia difficilmente sostenibile avuto riguardo alla circostanza che la ricorrente ed i partecipanti erano tutti dirigenti medici già in servizio o presso la stessa Azienda sanitaria che l&#8217;ha bandita o comunque presso altre Aziende sul territorio nazionale e che, quindi, trattavasi realmente di una vicenda modificativa del rapporto di lavoro e più precisamente attinente alla sede di servizio, anche attesa la lettera dell&#8217;avviso con cui è stato dato inizio alla procedura che la definiva chiaramente come &#8220;conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato&#8221;.<br />
Per quanto sopra appare pertanto vieppiù  indubbia la giurisdizione del giudice ordinario sulla materia de qua rilevata pure la lettera dell&#8217;art. 63, comma 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001 che espressamente attribuisce tali controversie a quel giudice, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti, come nel caso in esame.<br />
In questa sede piuttosto occorre tener conto di un altro orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione relativo al conferimento di incarichi dirigenziali medici, che partendo dal considerare il conferimento dell’incarico dirigenziale medico quale atto paritetico importante una vicenda modificativa del rapporto di lavoro di diritto privato, afferma la cognizione del giudice ordinario sulla controversia che lo concerne, tenuto conto che l’art. 18 del D.lgs. n. 387 del 1998, nel modificare l’art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998, ha stabilito l’estensione della giurisdizione del giudice ordinario alle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, e che la disciplina della dirigenza sanitaria, seppure regolata da disposizioni speciali in materia (art. 26 e 27 bis del D.Lgs n. 80 del 1998 come successivamente modificato ed integrato), non contiene alcuna deroga al principio fondamentale della privatizzazione, secondo il quale gli atti che riguardano il funzionamento degli apparati sono espressione della capacità di diritto privato e, correlativamente, i poteri di gestione del personale rispondono ad uno schema normativamente unificato, che non è quello del potere pubblico, ma quello dei poteri privati. (Cassazione civile, sezioni unite, 27 giugno 2003, n. 10288).<br />
Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle  spese di lite ed onorari</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul  ricorso  in epigrafe, lo  dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del  6 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-12-7-2004-n-1568/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2004 n.1568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pubblico impiego &#8211; inquadramento &#8211; graduatoria relativa alla procedura di riqualificazione per l&#8217;accesso al profilo B3 ministeriali &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2760 del 11 giugno 2004 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIOROMA &#8211; SEZIONE TERZA BIS RICORSO n. 02249/2004Ord.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1568</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; inquadramento &#8211; graduatoria relativa alla procedura di riqualificazione per l&#8217;accesso al profilo B3 ministeriali  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4305/g">Ordinanza n. 2760 del 11 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>RICORSO n. 02249/2004<br />Ord. n.1568/2004<br />
composta dai signori:<br />Giulio	AMADIO,  PRESIDENTE F.F.<br />	<br />
Domenico LUNDINI, CONSIGLIERE<br />
Francesco ARZILLO, CONSIGLIERE,Rel.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 15/03/2004<br />
Visto l&#8217;art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e l&#8217;art. 36del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Visto il ricorso proposto da:<br /><b>ALTERI MAURO, ACITELLI DONATELLA, MAGNIFICO SILVIA, MELONI FEDERICO E SANTI STEFANIA</b>rappresentati e difesi dall&#8217;avv.BARBARA ROEFARO AVV.domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv.BARBARA ROEFARO AVV.VIA O. GENTILONI, 4100139 ROMA</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;<b>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</b><br />
Per l’annullamento,<br />previa emanazione di misure cautelari<br />
degli atti indicati nell’epigrafe del ricorso, nonché per gli accertamenti richiesti nei limiti della domanda.</p>
<p>Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Uditi alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2004 con designazione del Cons. Francesco Arzillo, relatore della causa, i procuratori delle parti come da verbale.</p>
<p>Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis – respinge la suindicata domanda cautelare attesa la carenza del requisito del danno grave ed irreparabile.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 15 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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