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	<title>1560 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1560 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2012 n.1560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1560/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2012 n.1560</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; A. Cacciari Est. M. Ravaglia (Avv. M. Spatocco) contro il Comune di Fiesole (Avv. P. Stolzi) e nei confronti di A. Belardi (Avv. D. Iaria) sui limiti al controllo giurisdizionale della discrezionalità tecnica della Commissione e sul momento in cui diviene lesivo il provvedimento di nomina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1560/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2012 n.1560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1560/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2012 n.1560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; A. Cacciari Est.<br /> M. Ravaglia (Avv. M. Spatocco) contro il Comune di Fiesole (Avv. P. Stolzi) e nei confronti di A. Belardi (Avv. D. Iaria)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti al controllo giurisdizionale della discrezionalità tecnica della Commissione e sul momento in cui diviene lesivo il provvedimento di nomina di quest&#8217;ultima</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorso – Valutazioni – Espressione di discrezionalità tecnica &#8211; Controllo giurisdizionale sul suo corretto esercizio – Sussistenza – Limiti 	</p>
<p>2. Concorso – Provvedimento di nomina di una commissione concorsuale – Carattere lesivo &#8211; Può emergere al momento di approvazione della graduatoria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non vi è motivo per escludere dal controllo giurisdizionale l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione, e segnatamente le valutazioni espresse nell’ambito di procedure concorsuali per l’accesso ai pubblici impieghi. Ciò potrà essere fatto senza limitarsi ad un controllo di tipo estrinseco mediante massime di comune esperienza, ma spingendosi se del caso anche ad un controllo intrinseco concretantesi nella verifica tecnico specialistica della decisione assunta dall’amministrazione, alla luce delle regole della scienza rilevante nel caso di specie. Ciò il giudice amministrativo potrà fare o autonomamente, laddove abbia padronanza della materia, ovvero tramite l’ausilio di un consulente esperto. Tale sindacato deve limitarsi alla verifica sulla congruenza del procedimento tecnico adottato e non può pretendere di sovrapporre il proprio giudizio a quello espresso dall’amministrazione medesima	</p>
<p>2. Il carattere lesivo del provvedimento di nomina di una commissione concorsuale può emergere al momento di approvazione della graduatoria, quando il concorrente è in grado di apprezzare se il suo operato l’abbia pregiudicato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 210 del 2012, proposto da:	</p>
<p>Marco Ravaglia, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale Spartaco Lavagnini 41; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Fiesole in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Stolzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 183; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Alessandro Belardi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il suo studio (Studio Legale Lessona) in Firenze, via dei Rondinelli 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>di tutti i verbali della Commissione esaminatrice della “selezione interna per la copertura tramite l’istituto della progressione verticale di n. 1 posto di specialista in attività dell’area di vigilanza” e relativi allegati, della prova scritta e relativi risultati, delle graduatorie della procedura concorsuale, delle valutazioni sia della prova scritta sia della prova orale, degli atti di indizione nonché di tutti gli atti ad essi comunque connessi, ivi comprese espressamente le determinazioni del Responsabile del Dipartimento Risorse n. 191 reg. gen. 638 del 3-10-2011, che conferma la nomina della commissione avvenuta con det. Resp. Dip. Ris. 20-5-2009 n. 140 reg. gen. 352, nonché da ultimo la Resp. Dip. Ris. n. 764 del 28.11.2011 relativa all’approvazione della graduatoria finale del concorso in oggetto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fiesole e di Alessandro Belardi;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente ha partecipato ad una selezione indetta dal Comune di Fiesole per la copertura, mediante progressione verticale, di un posto di specialista in attività dell’area di vigilanza. Non essendo risultato vincitore, ha impugnato gli atti della procedura ottenendone l’annullamento con sentenza di questo Tribunale 2 dicembre 2010, n. 6710, confermata con sentenza del Consiglio di Stato 8 settembre 2011, n. 5061. L’annullamento è stato determinato dalla genericità e dall’insufficienza dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione giudicatrice. <br />	<br />
Il Comune ha quindi avviato nuovamente la procedura riprendendo le operazioni concorsuali con la predeterminazione di nuovi criteri per la valutazione dei concorrenti. <br />	<br />
All’esito della (nuova) prova teorico pratica il ricorrente è stato escluso per avere riportato una valutazione insufficiente mentre il controinteressato Alessandro Belardi, agente della Polizia Municipale dell’intimato Comune, ha superato sia questa prova che quella orale ed è quindi stato dichiarato vincitore. L’attuale ricorrente ha quindi impugnato gli atti della nuova procedura con il presente gravame, notificato il 12 gennaio 2012 e depositato il 9 febbraio 2012, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. <br />	<br />
Si sono costituiti il controinteressato e l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso, e il primo ha anche proposto ricorso incidentale notificato il 14 febbraio 2012 e depositato l’1 marzo 2012.<br />	<br />
Alla camera di consiglio fissata per la decisione sulla domanda cautelare, la stessa è stata oggetto di rinuncia come da ordinanza 29 febbraio 2012, n. 155.<br />	<br />
All’udienza del 27 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Oggetto della presente controversia è la legittimità di una procedura concorsuale indetta dal Comune di Fiesole per la copertura, mediante progressione verticale, di un posto di specialista in attività dell’area di vigilanza. Il presente concorso costituisce prosecuzione di altra procedura annullata in sede giurisdizionale per genericità e insufficienza dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione giudicatrice. <br />	<br />
Non è superfluo ricordare che solo due fra i soggetti ammessi all’attuale procedura, ossia il ricorrente e il controinteressato, hanno completato gli elaborati delle prove scritte; gli altri concorrenti hanno consegnato elaborati “in bianco” e quindi non sono stati oggetto di valutazione.<br />	<br />
1.1 Il ricorrente, con primo motivo, lamenta che la Commissione di concorso sia stata nominata da un organo tecnico, il Responsabile del dipartimento risorse umane dell’intimato Comune, mentre tale potere di nomina spetterebbe esclusivamente all’organo politico, anche per previsione del vigente regolamento comunale di Fiesole sulle progressioni verticali.<br />	<br />
Inoltre alla carica di presidente di commissione è stato nominato il Comandante della Polizia Municipale del Comune resistente il quale avrebbe assunto una posizione non imparziale nei confronti del controinteressato, come dimostrerebbe l’attribuzione al medesimo dell’esercizio delle mansioni superiori in assenza di reali esigenze e la concessione di un periodo feriale durante il loro esercizio. Infine nello stesso provvedimento di attribuzione delle mansioni superiori è stata indicata la riattivazione del procedimento concorsuale. Tutto questo avrebbe posto il controinteressato in posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati. <br />	<br />
Con secondo motivo il ricorrente deduce che sarebbe stato omesso da parte della Commissione concorsuale il controllo sull’integrità dei sigilli apposti ai plichi in cui erano contenuti gli elaborati della prova teorica pratica.<br />	<br />
Con terzo motivo lamenta che sia stata concessa solo un’ora di tempo ai candidati per lo svolgimento di un elaborato complesso, decisione tanto più irragionevole poiché nel concorso per la progressione verticale relativa al profilo inferiore indetto dalla stessa Amministrazione è stato concesso un tempo maggiore.<br />	<br />
Con quarto motivo deduce che i quesiti preparati dalla Commissione di concorso fuoriuscissero dall’oggetto indicato dal bando, il quale prevedeva la predisposizione di un elaborato complesso concernente l’organizzazione e la gestione di un servizio di polizia locale annonaria, territoriale e viabile. <br />	<br />
Con quinto motivo lamenta irragionevolezza nelle valutazioni svolte dalla Commissione sugli elaborati dei candidati.<br />	<br />
Con sesto motivo infine deduce censure inerenti la prova orale svolta dal controinteressato. In particolare la Commissione non avrebbe dato lettura dei quesiti non estratti e il tempo di durata della prova stessa (sei minuti) risulterebbe eccessivamente breve per poter esprimere un giudizio sulla preparazione del candidato, il quale avrebbe anche dimostrato incertezze secondo alcune dichiarazioni testimoniali.<br />	<br />
1.2 Il controinteressato e l’Amministrazione intimata replicano puntualmente alle deduzioni del ricorrente. Eccepiscono in particolare l’inammissibilità della censura relativa all’incompetenza dell’organo che ha nominato la commissione concorsuale, poiché tale nomina deriverebbe dalla presa d’atto dei provvedimenti non incisi dall’annullamento del primo concorso. L’originaria determinazione 140/09 di nomina della Commissione di esso non é stata impugnata dal ricorrente e non potrebbe essere messa odiernamente in discussione, sia perché l’atto di nomina successivo sarebbe meramente confermativo della suddetta determinazione e in ogni caso la mancata impugnazione tempestiva di questa ne precluderebbe l’annullamento, sia perché la questione sarebbe coperta dal giudicato formatosi in occasione dell’annullamento del concorso precedente. <br />	<br />
L’Amministrazione ricorda poi che anche il ricorrente è stato nominato in un posto di identica categoria a quello conferito al contro interessato, con attribuzione di mansioni superiori presso altra Amministrazione, ed eccepisce l’inammissibilità della censura relativa alla presunta conoscenza anticipata da parte del controinteressato della volontà dell’Amministrazione di rieditare la procedura concorsuale.<br />	<br />
Quanto ai successivi motivi di gravame, Amministrazione e controinteressato eccepiscono l’inammissibilità per carenza di interesse del terzo motivo poiché i candidati hanno avuto il medesimo tempo a disposizione per svolgere la prova scritta, e comunque la decisione sul tempo di durata della prova concorsuale sarebbe rimessa alla discrezionalità della Commissione e non potrebbe essere sindacata dal giudice amministrativo. Inoltre eccepiscono inammissibilità delle censure contenute nel quarto e quinto motivo perché impingerebbero nel merito amministrativo. Deducono infine l’inammissibilità del sesto motivo per carenza di interesse relativamente alla censura avente ad oggetto il tempo di svolgimento della prova orale del controinteressato, perché il ricorrente non è stato ammesso alla stessa e l’accoglimento del ricorso sulla base di essa non avrebbe l’effetto di riammetterlo alla prova né travolgerebbe l’intera procedura.<br />	<br />
Con il ricorso incidentale il controinteressato impugna il Regolamento comunale per la progressione verticale del Comune di Fiesole, nella parte in cui prevede che la commissione concorsuale sia nominata da un organo politico, per l’ipotesi in cui le censure contenute nel primo motivo dovessero essere ritenute ammissibili e fondate. Detta previsione contrasterebbe infatti con la normativa in tema di enti locali, e segnatamente con l’art. 107, comma 3, lett. b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale attribuisce alla dirigenza la responsabilità delle procedure di concorso. Il ricorrente principale eccepisce l’inammissibilità del ricorso incidentale poiché a suo dire avrebbe dovuto essere rivolto anche contro il bando di concorso, laddove rinvia al regolamento comunale impugnato incidentalmente.</p>
<p>2. Nella controversia in esame viene richiesto a questo Giudice, nell’ambito di diverse censure formulate dal ricorrente, di sottoporre a controllo l’esercizio della discrezionalità esercitata dall’Amministrazione intimata per individuare il migliore tra i candidati in un concorso a pubblico impiego. Occorre quindi effettuare una preliminare ricognizione sull’ampiezza ed i limiti del sindacato che il giudice amministrativo può esercitare in materia.<br />	<br />
Nel giudizio espresso dalle commissioni di concorso viene in rilievo la cosiddetta discrezionalità tecnica, che si concretizza nell’esame di fatti o situazioni in base a cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico anziché in base ai canoni della buona amministrazione. Essa comporta la formulazione di un giudizio tecnico da parte dell’amministrazione al quale, però, non si affianca il momento della scelta della soluzione più opportuna mediante una comparazione degli interessi prioritari, affidati alla cura dell’ente procedente, con quelli che ad essi si contrappongono. Alla fase di giudizio non si affianca cioè la fase della volontà provvedimentale, ovvero l’espressione del bilanciamento di interessi effettuato dall’amministrazione poiché questa, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, non deve contemperare l’interesse pubblico con altri interessi contrastanti ma giungere ad una determinata conclusione in base ai criteri dettati dalle scienze tecniche rilevanti nel caso di specie. <br />	<br />
Anche in tale fattispecie si svolge una istruttoria ed avviene una scelta tra diverse soluzioni, le quali possono apparire tutte opinabili; manca però il <i>proprium </i>della discrezionalità propriamente detta, ovvero la selezione dell’interesse preminente attraverso una ponderazione comparativa. Nel caso della discrezionalità tecnica la valutazione ed i giudizi espressi dall’amministrazione si presentano come una scelta fra le diverse opzioni possibili in applicazione dei criteri della scienza rilevante nel caso di specie, ma il suo svolgimento non può mai spingersi fino alla considerazione degli interessi coinvolti nel giudizio stesso, i quali sono già stati verificati e bilanciati dalla legge e nei momenti antecedenti del procedimento amministrativo. <br />	<br />
Sulla base di queste considerazioni la moderna dottrina ha superato l’impostazione tradizionale che ricomprendeva anche la discrezionalità tecnica, al pari di quella amministrativa, nell’ambito del merito insindacabile in sede giudiziaria. Non può ritenersi infatti afferente al merito quell’attività valutativa nella quale l’amministrazione non debba compiere una valutazione sugli interessi in gioco, ma effettuare una scelta utilizzando i criteri di scienze tecniche. Non vi è pertanto motivo per escludere dal controllo giurisdizionale l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione, e segnatamente le valutazioni espresse nell’ambito di procedure concorsuali per l’accesso ai pubblici impieghi. Ciò potrà essere fatto senza limitarsi ad un controllo di tipo estrinseco mediante massime di comune esperienza, ma spingendosi se del caso anche ad un controllo intrinseco concretantesi nella verifica tecnico specialistica della decisione assunta dall’amministrazione, alla luce delle regole della scienza rilevante nel caso di specie. Ciò il giudice amministrativo potrà fare o autonomamente, laddove abbia padronanza della materia, ovvero tramite l’ausilio di un consulente esperto.<br />	<br />
Ma questo non significa che il sindacato giudiziario sulla discrezionalità tecnica possa giungere fino a formulare una valutazione in sede giurisdizionale che sia alternativa a quella dell’amministrazione procedente. <br />	<br />
Si ritiene che, se il giudice amministrativo ben può effettuare un controllo di tipo intrinseco sull’utilizzo della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione, tuttavia tale sindacato deve limitarsi alla verifica sulla congruenza del procedimento tecnico adottato e non può pretendere di sovrapporre il proprio giudizio a quello espresso dall’amministrazione medesima. Diversamente opinando, infatti, il giudice si sostituirebbe ad essa nella cura degli interessi a lei affidati dall’ordinamento, con ciò violando la riserva di amministrazione e finanche il principio di separazione tra i poteri dello Stato (C.d.S. IV, 3 maggio 2011 n. 2628; 11 novembre 2010 n. 8023). Laddove quindi il giudice amministrativo rilevi un cattivo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione, non potrà decidere la questione secondo il proprio giudizio ma dovrà limitarsi ad annullare la decisione amministrativa viziata e a rimettere l’affare nelle mani dell’ente procedente affinché provveda nuovamente, in base ai principi ed agli indirizzi affermati dalla sentenza.<br />	<br />
Queste considerazioni valgono anche nella materia dei pubblici concorsi, ove la commissione non ha il compito di effettuare la ponderazione di interessi ma deve accertare, secondo criteri scientifici, il possesso dei requisiti attitudinali in capo ai partecipanti alla selezione. <br />	<br />
Al giudice amministrativo ben potrà essere richiesto di esaminare le valutazioni tecniche espresse dalla stessa sotto il profilo della manifesta illogicità, del travisamento di fatto o dell’evidente irragionevolezza (Cass. SS.UU. 21 giugno 2010, n. 14893). Non possono quindi essere ritenuti inammissibili le censure relative a valutazioni espresse nell’ambito di un pubblico concorso, le quali pretendano di individuare detti vizi nell’operato della commissione concorsuale; sono invece da ritenere tali quelle rivolte a sostituire le valutazioni del ricorrente, altrettanto opinabili, al risultato cui la stessa è giunta. Il giudice amministrativo infatti può censurare le sole valutazioni che si pongono fuori dall’ambito dell’opinabilità poiché altrimenti, si ripete, verrebbe a sostituirsi all’apprezzamento dell’amministrazione (C.d.S. VI, 7 aprile 2010 n. 1970). <br />	<br />
L’esame della controversia in esame sarà quindi effettuato secondo i principi sopraesposti.</p>
<p>3. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che seguono.<br />	<br />
3.1 Il primo motivo deve essere respinto sotto entrambi i profili di censura che il ricorrente pretende di fare valere.<br />	<br />
3.1.1 La determinazione dirigenziale comunale 191/2011 si è limitata a prendere atto dei provvedimenti che non sono stati travolti dalla pronuncia di annullamento della precedente procedura concorsuale, emessa da questo Tribunale con sentenza n. 6710/10. Tra detti provvedimenti figura la nomina della commissione giudicatrice di cui alla determinazione 140/09, la quale non era stata gravata dal ricorso deciso con la suddetta sentenza. La successiva determinazione 191/2011 ha carattere meramente confermativo poiché non risulta che in occasione della sua adozione sia stata effettuata una nuova istruttoria dall’Amministrazione e in ogni caso, come detto, la determinazione 140/2009, con la quale è stata originariamente nominata la commissione concorsuale, non era stata gravata con il ricorso che ha condotto all’annullamento della precedente procedura e pertanto é ampiamente consolidata. Ne segue che, come replicano correttamente le difese dei resistenti, anche laddove, in via ipotetica, si debba ritenere che la determinazione 191/2011 abbia carattere non meramente confermativo, tuttavia l’impugnazione attualmente proposta dell’originaria determinazione n. 140/2009 risulta preclusa dal suo consolidamento conseguente al decorso del termine decadenziale.<br />	<br />
È vero, come sostiene il ricorrente nella memoria di replica, che il carattere lesivo del provvedimento di nomina di una commissione concorsuale può emergere al momento di approvazione della graduatoria, quando il concorrente è in grado di apprezzare se il suo operato l’abbia pregiudicato. Ed è quanto avvenuto nell’ambito della prima procedura concorsuale: all’esito della graduatoria l’odierno ricorrente ben avrebbe potuto fare valere la (odiernamente) denunciata censura di incompetenza, che già sussisteva e già possedeva, in tale momento, carattere lesivo; da tale momento quindi decorreva il termine decadenziale di impugnazione trascorso il quale, l’odierna impugnazione appare irrimediabilmente tardiva.<br />	<br />
La reiezione di questa censura comporta improcedibilità del ricorso incidentale per difetto di interesse sopravvenuto.<br />	<br />
3.1.2 Parimenti inammissibili sono le censure contenute nel secondo ordine di argomentazioni del primo motivo di gravame, riguardanti il conferimento delle mansioni superiori al controinteressato da parte dell’Amministrazione intimata e la fruizione delle ferie da parte del medesimo. Trattasi infatti di questioni che attengono ad un rapporto giuridico intercorrente tra l’Amministrazione e il controinteressato al quale il ricorrente è totalmente estraneo, e che per di più é regolamentato dal diritto civile. In altri termini il ricorrente, con la censura in esame, non aziona una posizione giuridicamente tutelata risolvendosi la sua pretesa, al più, in un interesse di mero fatto che non può ricevere protezione dall’ordinamento. Relativamente alla censura in esame il ricorrente é quindi sprovvisto di legittimazione alla causa e pertanto la stessa deve essere dichiarata inammissibile.<br />	<br />
3.1.3 Quanto al fatto che il provvedimento di nomina del controinteressato a Specialista in attività dell’Area di vigilanza (cat. D) indicasse la volontà dell’Amministrazione di rieditare la procedura concorsuale, trattasi di circostanza che non appare in alcun modo idonea a favorirlo poiché anche il ricorrente, all’annullamento della precedente procedura concorsuale, ben poteva immaginarsi che la stessa sarebbe stata riattivata.<br />	<br />
Il superamento delle doglianze ora dette, formulate con il primo motivo di gravame, comporta, poi, l’improcedibilità del ricorso incidentale svolto, dal controinteressato, solo con riguardo all’ipotesi di fondatezza del motivo stesso.<br />	<br />
3.2 Il secondo motivo di ricorso è palesemente infondato poiché dalla lettura del verbale della Commissione redatto il 15 novembre 2011, a pag. 2, emerge che la stessa ha effettuato il controllo sulla sigillatura delle buste contenenti gli elaborati, e richiedere particolari adempimenti o formule sacramentali nel verbale della procedura che dimostrino l’avvenuto controllo sull’integrità dei sigilli risulterebbe sproporzionato.<br />	<br />
3.3 Deve essere respinto anche il terzo motivo di gravame poiché non risulta in alcun modo violato il principio di parità di trattamento fra i concorrenti dalla circostanza che a tutti loro sia stato concesso il medesimo tempo per lo svolgimento dell’elaborato. <br />	<br />
3.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che i quesiti sottoposti ai candidati non fossero coerenti con l’oggetto del concorso, così come risultante dal bando di indizione dello stesso. Quest’ultimo stabiliva che la prova teorico pratica consistesse nella redazione di un elaborato complesso concernente l’organizzazione e la gestione di un servizio di polizia locale annonaria, territoriale e viabile.<br />	<br />
La traccia del primo quesito era la seguente: “nel caso di rilevazione di un sinistro stradale in cui è coinvolto un veicolo che trasporta rifiuti speciali quali documenti sono da controllare e quali le eventuali sanzioni in caso di mancata o errata compilazione”. La traccia del secondo quesito recitava: “nel corso del servizio un agente di polizia locale, in seguito ad un diverbio, viene pesantemente offeso da un cittadino. Individuate i reati ipotizzabili e le varie fattispecie”. Infine il terzo quesito recitava: “dovete intervenire per un presunto disturbo della quiete pubblica causato dagli avventori di un bar. Descrivete gli atti che devono essere fatti”. <br />	<br />
A dire del ricorrente il primo quesito non avrebbe alcuna attinenza con la pratica professionale della polizia municipale, poiché riguarda la disciplina in materia di rifiuti e le competenze in materia di accertamento dei relativi illeciti sono riservate alla polizia statale. Anche il secondo e terzo quesito fuoriuscirebbero dall’ambito concorsuale poiché concernono argomenti di diritto e procedura penale che non sarebbero compresi nel bando di concorso. <br />	<br />
Le doglianze sono prive di fondamento. <br />	<br />
Va premesso, facendo applicazione dei principi esposti al precedente punto 2), che in materia l’amministrazione gode di ampia discrezionalità e pertanto la scelta delle tracce da sottoporre ai candidati di un pubblico concorso può essere sindacata nei limiti della manifesta irragionevolezza.<br />	<br />
Tale sintomo di cattivo uso del potere non si riscontra nel caso di specie, poiché non vi è dubbio che nella gestione di un servizio di polizia locale in materia di viabilità può capitare di rilevare un sinistro stradale in cui sia coinvolto un veicolo che trasporta rifiuti speciali, mentre la gestione di un qualunque servizio di polizia locale può comportare (purtroppo) l’essere oggetto di offesa da parte di terzi sicché il (futuro) operatore deve sapere quali siano le fattispecie penali rilevanti per assumere le iniziative conseguenti al fine di ripristinare il rispetto dovuto all’Istituzione. Infine costituisce dato di comune esperienza la circostanza che la polizia municipale sia spesso chiamata ad intervenire laddove si verifichino situazioni di disturbo della quiete pubblica a seguito di schiamazzi provenienti da pubblici esercizi.<br />	<br />
Non si ravvisa quindi alcuna manifesta irragionevolezza nella scelta dei quesiti rispetto alle previsioni contenute nel bando di concorso, e pertanto il motivo deve essere respinto.<br />	<br />
3.5 Con il quinto motivo il ricorrente censura le valutazioni espresse dalla Commissione concorsuale relativamente agli elaborati dei candidati redatti per la prova teorico pratica della procedura in discussione. Va ricordato che solo il ricorrente ed il controinteressato hanno consegnato il proprio elaborato completo; gli altri tre candidati ammessi alla procedura risultano avere consegnato “in bianco”. Il ricorrente intende dimostrare l’esistenza di errori manifesti nella valutazione compiuta dalla Commissione. <br />	<br />
Con richiamo ai principi espressi al precedente punto 2), deve dirsi che tali censure non sono inammissibili come pretenderebbero i resistenti, poiché è principio di diritto vivente quello secondo cui le valutazioni tecnico discrezionali dell’amministrazione ben possono essere sindacate anche sotto il profilo intrinseco, con riguardo cioè all’uso della scienza che nel caso di specie venga in rilievo. Poiché nel caso in esame si tratta della scienza giuridica, ritiene il Collegio che a tal fine non debba essere disposta consulenza tecnica disponendo esso stesso delle competenze necessarie.<br />	<br />
3.5.1 La traccia del primo quesito era la seguente: “Nel caso di rilevazione di un sinistro stradale in cui è coinvolto un veicolo che trasporta rifiuti speciali quali documenti sono da controllare e quali le eventuali sanzioni in caso di mancata o errata compilazione”. <br />	<br />
Il giudizio espresso dalla Commissione con riguardo all’elaborato del ricorrente afferma che la prova è “sbilanciata sul piano della necessaria documentazione generica con scarso approfondimento del tema specifico riguardante il trasporto di rifiuti speciali. Non è indicato, tra l’altro, che vi possono essere due fattispecie di violazioni (amministrativa e/o penale) e l’organo <br />	<br />
competente a ricevere gli atti”. È stato quindi assegnato il punteggio di 14/30.<br />	<br />
Sull’elaborato del controinteressato la Commissione si esprime affermando “risposta esaudiente in quanto risponde a tutti i punti in modo esauriente”. È stato assegnato il punteggio di 23/30.<br />	<br />
Il ricorrente sostiene che tale valutazione sarebbe manifestamente errata poiché il controinteressato non avrebbe tenuto conto della differenza tra rifiuti speciali e pericolosi a fini penali. <br />	<br />
La censura coglie nel segno.<br />	<br />
Il controinteressato, nell’elaborato, afferma che “se si tratta di rifiuto speciale ogni nostra azione avrà una valenza penale”. Ma tale affermazione è errata poiché l’art. 258, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, accanto al regime sanzionatorio di cui all’art. 483 c.p. correlato a talune infrazioni, prevede anche che “le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all&#8217;articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro….” .Il sistema sanzionatorio è quindi duplice, per cui la risposta fornita dal controinteressato è inesatta laddove circoscrive le sanzioni al solo ambito penale. Non si tratta di una mera imprecisione, come replicano le parti resistenti, ma di un vero e proprio errore di diritto del quale la Commissione non ha tenuto conto nel formulare il proprio giudizio, e sotto tale profilo non appare giustificata l’attribuzione di punti quattro su cinque nei due descrittori “individuazione della normativa di riferimento” e “applicazione della medesima” nell’ambito dell’indicatore “capacità di individuazione ed applicazione della corretta normativa di riferimento per la soluzione del quesito”. Il giudizio espresso sull’elaborato del controinteressato non tiene conto dell’errore compiuto ma si limita, in modo apodittico, ad affermare che il candidato ha risposto a tutti i punti in modo esauriente. Sotto questo profilo la valutazione compiuta dalla Commissione appare manifestamente irragionevole, e in questa sede non possono essere prese in esame le valutazioni in proposito espresse dalle difese dell’Amministrazione e del controinteressato, poiché si palesano come motivazione postuma.<br />	<br />
3.5.2 Non altrettanto convincenti appaiono le argomentazioni svolte dalla difesa del ricorrente per dimostrare l’erroneità delle valutazioni espresse dalla Commissione sugli elaborati nn. 2 e 3.<br />	<br />
Quanto all’elaborato 2, avente ad oggetto “nel corso del servizio un agente di polizia locale, in seguito ad un diverbio, viene pesantemente offeso da un cittadino. Individuate i reati ipotizzabili e le varie fattispecie”, va anzitutto sottolineato che entrambi i candidati hanno ottenuto il medesimo punteggio di 24/30 il quale viene correttamente motivato dalla genericità delle risposte. Contrariamente a quanto vorrebbe il ricorrente, non ha rilievo il fatto che il suo elaborato contenga quattordici righi contro i nove del controinteressato perché la qualità di uno scritto non può essere misurata con la sua lunghezza. Dalla lettura degli elaborati, poi, non si evincono elementi tali da far ritenere l’esistenza di errori manifesti nel giudizio della Commissione.<br />	<br />
Il terzo quesito recitava “ dovete intervenire per un presunto disturbo della quiete pubblica causato dagli avventori di un bar. Descrivete gli atti che devono essere fatti”. Il ricorrente ha ottenuto punti. 17/30 mentre il controinteressato ne ha ottenuti 24/30. Anche in questo caso non si evincono errori manifesti nel giudizio della Commissione poiché la motivazione dello scarso punteggio attribuito al ricorrente è espressa nel fatto che questi ha scambiato un reato perseguibile d’ufficio con uno perseguibile a querela di parte, mentre per il resto detto giudizio é ampiamente e correttamente esplicitato. E’ irrilevante poi il fatto che la Commissione, nel giudicare l’elaborato del controinteressato, abbia scambiato la parola “fotograferemo” usata in senso metaforico con l’acquisizione di documentazione fotografica, a fronte di un elaborato che nel complesso appare esauriente. Il punteggio assegnato al controinteressato non può dunque ritenersi affetto da vizi di illogicità manifesta ed appare espressione della discrezionalità di cui godono le commissioni concorsuali, cui questo Giudice non può sostituirsi. </p>
<p>4. Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti sopradescritti. <br />	<br />
L’accoglimento del ricorso, per i motivi e nei limiti ora detti, comporta l’annullamento del verbale di Commissione in data 15 novembre 2011 limitatamente alla correzione degli elaborati del primo quesito della prova teorico pratica, e degli atti successivi della procedura in esame. Restano assorbite le censure di cui al sesto motivo, inerenti lo svolgimento della prova orale. <br />	<br />
A fini conformativi l’Amministrazione intimata dovrà provvedere alla nomina di una nuova commissione giudicatrice la quale effettuerà la correzione degli elaborati redatti da entrambi i candidati relativamente al solo primo quesito della prova teorico pratica, e determinerà la graduatoria finale di detta prova tenendo fermi i risultati già ottenuti da loro nei quesiti nn. 2 e 3; successivamente provvederà a svolgere l’eventuale nuova prova orale.<br />	<br />
Le spese processuali vengono integralmente compensate per il controinteressato stante il mancato apporto all’emanazione degli atti annullati, ed a carico del Comune intimato vengono determinate in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, di cui si ritiene equo compensarne la metà in ragione della soccombenza del ricorrente con riguardo ai primi motivi di gravame.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi e termini di cui motivazione, e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.<br />	<br />
Condanna il Comune di Fiesole al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge; spese compensate per il controinteressato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/09/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-9-2012-n-1560/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2012 n.1560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1560/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1560/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1560</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. Donadono Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, La Casa del Consumatore, Confconsumatori, Codici Campania (Avv.ti Francesco Casillo, Anna Nunziante e Giuseppe Romano) c. Regione Campania (Avv. Guido Maria Talarico) c. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli (Avv. Andrea Abbamonte) c. Consiglio Nazionale Consumatori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1560/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1560/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. F. Donadono<br /> Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, La Casa del Consumatore, Confconsumatori, Codici Campania (Avv.ti Francesco Casillo, Anna Nunziante e Giuseppe Romano) c. Regione Campania (Avv. Guido Maria Talarico) c. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli (Avv. Andrea Abbamonte) c. Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (N.C.) c. Adiconsum (Avv. Giuseppe Iurilli) c. Adiconsum Campania (Avv. Stefano Vitale) c. Adoc (Avv. Simone Filonzi) c. Adoc Napoli (Avv. Giuseppe Gillo) c. Federconsumatori (Avv. Massimo Cerniglia e Umberto Saetta) c. Adiconsum Campania, Adoc Napoli e Federconsumatori Napoli (Avv. Giuseppe Gillo, Stefano Vitale e Umberto Saetta) e con l&#8217;intervento ad adiuvandum Movimento Difesa del Cittadino (Avv. Eugenio Diffidenti)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità del provvedimento di individuazione delle associazioni di consumatori per la designazione di componenti della CCIA senza le verifiche istruttorie da parte dell&#8217;Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Pregiudiziale penale &#8211; Sospensione giudizio amministrativo &#8211; Presupposti 	</p>
<p>2. Amministrazione Pubblica &#8211; Designazione componenti della CCIA &#8211; Associazioni di consumatori – Individuazione da parte della Regione senza le opportune verifiche istruttorie – Comporta l’illegittimità del Provvedimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di sospensione del processo, affinché operi la pregiudiziale penale, con la conseguente esigenza di sospendere il giudizio dinanzi al giudice amministrativo, è necessario che sussista un vincolo di consequenzialità tra le due controversie, per cui il giudizio penale oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, che costituisca cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale sia determinante, in tutto o in parte, per l&#8217;esito della causa da sospendere. Pertanto in assenza di un rapporto di consequenzialità logico-giuridica deve escludersi l’operatività dell’istituto (1)	</p>
<p>2. È illegittimo per difetto istruttorio il provvedimento con il quale la Regione individua le associazioni di consumatori che hanno diritto a designare un componente del Consiglio della Camera di Commercio Artigianato ed Agricoltura senza procedere neanche a campione alle opportune verifiche istruttorie sui dati autodichiarati dalle associazioni stesse per verificare il grado di rappresentatività e il reale numero di iscritti ai sensi dell’art. 74 D.P.R. 445/00.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Cassazione, Sez. III, 29 settembre 2009, n. 21251</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sui ricorsi riuniti:<br />	<br />
1) ricorso numero di registro generale 4448 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, La Casa del Consumatore, Confconsumatori, Codici Campania, rappresentate e difese dagli avv. Francesco Casillo, Anna Nunziante e Giuseppe Romano, con domicilio eletto presso Anna Nunziante in Napoli, via S. Lucia n. 36; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Regione Campania, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Guido Maria Talarico, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso l’avvocatura regionale; 	</p>
<p>&#8211; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, n. 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, non costituito;<br />
&#8211; Adiconsum, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Iurilli, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Vitale in Napoli alla via Medina n. 5;<br />
&#8211; Adiconsum Campania, rappresentata e difesa all’avv. Stefano Vitale, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Vitale in Napoli alla via Medina n. 5;<br />
&#8211; Adoc, rappresentata e difesa dall’avv. Simone Filonzi, con domicilio legale in Napoli presso la Segreteria del Tribunale amministrativo;<br />
&#8211; Adoc Napoli, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Gillo, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli alla via del Chiostro n. 9;<br />
&#8211; Federconsumatori, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Cerniglia e Umberto Saetta, con domicilio legale in Napoli presso la Segreteria del Tribunale amministrativo;<br />
&#8211; Adiconsum Campania, Adoc Napoli e Federconsumatori Napoli, rappresentate e difese dagli avv. Giuseppe Gillo, Stefano Vitale e Umberto Saetta, con domicilio eletto presso Giuseppe Gillo in Napoli, via del Chiostro n. 9, ricorrenti incidentali;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad adiuvandum:<br />	<br />
Movimento Difesa del Cittadino, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Eugenio Diffidenti, con domicilio legale in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.; </p>
<p>2) ricorso numero di registro generale 1289 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, La Casa del Consumatore, Confconsumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Codici Campania, Assoutenti, Codacons, Movimento Consumatori, Cittadinanza Attiva, rappresentate e difese dagli avv. Eugenio Diffidenti, Anna Nunziante, Giuseppe Romano e Giuseppe Ursini, con domicilio eletto presso Anna Nunziante in Napoli, via S. Lucia n. 36;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Regione Campania, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosaria Palma, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso l’avvocatura regionale;<br />
&#8211; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, n. 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Adiconsum Campania e Adoc Napoli, rappresentate e difese dagli avv. Giuseppe Gillo e Stefano Vitale, con domicilio eletto presso Giuseppe Gillo in Napoli, via del Chiostro n. 9, ricorrenti incidentali;<br />
&#8211; Federconsumatori di Napoli, non costituita;<br />
&#8211; Luciana Del Fico, non costituita;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>= quanto al ricorso n. 4448 del 2009:<br />	<br />
&#8211; con il ricorso principale: del decreto dirigenziale n. 316 del 24.6.2009, nella parte in cui riconosce alle associazioni Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, il diritto a designare un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigia<br />
&#8211; con i motivi aggiunti: del decreto dirigenziale n. 674 del 1/12/2009 di conferma del decreto dirigenziale n. 316 del 24/6/2009 concernente il rinnovo del Consiglio della CCIAA di Napoli; delle note n. 33711 del 25/8/2008 e n. 34627 del 5.9.2008; dell’av<br />
&#8211; per quanto riguarda il ricorso incidentale: della nota n. 2009.0723276 del 12/8/2009, nella parte in cui specificando i criteri seguiti nella scelta del raggruppamento attribuisce alle ricorrenti incidentali il punteggio per il parametro relativo alla d<br />
<br />	<br />
= quanto al ricorso n. 1289 del 2010:<br />	<br />
&#8211; con il ricorso principale: del decreto dirigenziale n. 674 del 1/12/2009 di conferma del decreto dirigenziale n. 316 del 24/6/2009 concernente il rinnovo del Consiglio della CCIAA di Napoli nella parte in cui riconosce al raggruppamento tra le associazi<br />
&#8211; con i motivi aggiunti: del decreto del 29/3/2010 recante la nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli nella parte concernente la designazione della Sig.a Luciana Del Fico, nonché degli atti connessi;<br />	<br />
&#8211; per quanto riguarda il ricorso incidentale: del decreto dirigenziale n. 674 del 1/12/2009, nella parte in cui attribuisce alle ricorrenti incidentali il punteggio per il parametro relativo alla diffusione territoriale;</p>
<p>Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania, di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, di Adiconsum, di Adoc, di Federconsumatori;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento nel giudizio relativo al ricorso n. 4448/09;<br />	<br />
Visti i ricorsi incidentali;<br />	<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso che:<br />	<br />
&#8211; con avviso pubblicato il 25/6/2008, veniva avviato il procedimento per il rinnovo del Consiglio della CCIAA di Napoli;<br />	<br />
&#8211; l’apparentamento tra Adiconsum, Adoc e Federconsumatori (d’ora innanzi “Adiconsum”) e quello tra Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, Casa del Consumatore, Movimento Difesa del Cittadino, Assoutenti, Movimento Consumatori, Cittadinanza Attiva<br />
&#8211; il raggruppamento “Lega Consumatori”, con esposto del 16/9/2008 segnalava alla Regione, al Ministero delle attività produttive e al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti anomalie nei dati comunicati dall’altro raggruppamento concorrente;<br />	<br />
&#8211; con nota n. 2008.0837654 del 9/10/2008, la Regione invitava le associazioni interessate a fornire chiarimenti ed a inviare gli elenchi numerati degli iscritti con il numero di tessera al 31/12/2007 per la provincia di Napoli;<br />	<br />
&#8211; il raggruppamento “Adiconsum”, con nota del 4/2/2009, confermava la veridicità dei dati già comunicati;<br />	<br />
&#8211; con decreto dirigenziale n. 316 del 24/6/2009, la Regione individuava le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori più rappresentative ed assegnava in particolare all’apparentamento “Adiconsum” la designazione del componente del Consig<br />
&#8211; con la nota n. 2009.0723276 del 12/8/2009, la Regione precisava che il decreto dirigenziale n. 316 del 2009, pur facendo riferimento alla sola consistenza numerica dei due apparentamenti, aveva definito il grado di rappresentatività, ai sensi dell’art.<br />
&#8211; con decreto dirigenziale n. 674 del 1/12/2009, la Regione confermava la determinazione in merito alla attribuzione del componente del consiglio camerale all’apparentamento “Adiconsum”, con un grado di rappresentatività del 50,69%, rispetto al 49,31% del<br />
&#8211; con decreto presidenziale n. 85 del 29/3/2010, la Regione provvedeva alla costituzione del Consiglio camerale sulla base delle designazioni delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e di categoria, nominando in particolare la sig.a Luciana Del Fic<br />
Rilevato che:<br />	<br />
&#8211; le associazioni componenti dell’apparentamento “Lega Consumatori”, impugnavano gli atti in epigrafe, mentre le associazioni dell’apparentamento “Adicomsum” proponevano ricorso incidentale;<br />	<br />
&#8211; i giudizi vanno riuniti, attesa la connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi;<br />	<br />
Considerato che:<br />	<br />
&#8211; va preliminarmente disattesa la richiesta delle associazioni ricorrenti di sospensione del giudizio in attesa della conclusione del procedimento penale n. 35239/2009 della Procura della Repubblica di Napoli relativo ai fatti esposti in una denuncia pres<br />
&#8211; infatti, la sospensione del processo può essere disposta solo quando la previa definizione di altra controversia sia imposta da un&#8217;espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l&#8217;indispensabile antecedent<br />
&#8211; con l&#8217;entrata in vigore del nuovo codice di rito, si evince il venir meno del principio della cosiddetta pregiudiziale penale sancita, in via generale, dall&#8217;art. 3 dell&#8217;abrogato codice di procedura penale (cfr. Cass., sez III, 29/9/2006, n. 21251);<br />	<br />
&#8211; in sede amministrativa è possibile giungere ad un apprezzamento dei fatti contestati dalle associazioni ricorrenti, anche in via autonoma, senza attendere l’esito del giudizio penale;<br />	<br />
Considerato che:<br />	<br />
&#8211; l’impugnativa proposta contro il decreto dirigenziale n. 316/2009, proposta con il ricorso n. 4448/09, si palesa improcedibile in quanto tale determinazione è stata emendata e sostituita dal sopravvenuto decreto dirigenziale n. 674/2009, per cui l’inter<br />
&#8211; tale ricorso risulta presentato da tutte le associazioni rientranti nell’apparentamento e notificato, a seguito delle integrazioni del contraddittorio disposte con le ordinanze n. 805 del 14/4/2010 e n. 1284 del 23/6/2010, a tutti i soggetti controinter<br />
Rilevato che le associazioni ricorrenti deducono che:<br />	<br />
&#8211; i dati comunicati dall’apparentamento “Adiconsum” evidenzierebbero un anomalo incremento degli iscritti dal 2006 al 2007, già segnalato in sede procedimentale dall’apparentamento “Lega Consumatori”; <br />	<br />
&#8211; la discrasia dei dati sarebbe tale da aver determinato l’esposto di un componente del direttivo nazionale della stessa Federconsumatori, in relazione al quale sarebbe in corso un procedimento penale; <br />	<br />
&#8211; la Regione, pur avendo chiesto chiarimenti ed approfondimenti in proposito e pur disponendo di dati relativi dell&#8217;elenco regionale delle associazioni dei consumatori istituito con la legge regionale n. 19 del 2002, non avrebbe dato seguito agli opportun<br />
&#8211; la Regione non avrebbe adempiuto all’obbligo di effettuare una approfondita verifica dell’attendibilità dei dati risolvendo i dubbi sorti in proposito, accontentandosi di una mera nota di conferma della veridicità dei dati da parte dei controinteressati<br />
&#8211; lo scarto conclusivo del grado di rappresentatività tra i due apparentamenti sarebbe tanto esiguo che anche una minima differenza dei parametri potrebbe sovvertire l’esito della selezione;<br />	<br />
&#8211; l’attribuzione del punteggio massimo (12) ad entrambe gli apparentamenti per il parametro relativo ai “servizi resi” sarebbe irragionevole ed in contrasto con l’art. 3 del decreto ministeriale n. 501 del 1996, in quanto non sarebbe stata valutata anche<br />
Ritenuto che:<br />	<br />
&#8211; in base all’art. 3 del decreto ministeriale n. 501 del 1996 le associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno tre anni sono tenute a comunicare informazioni documentate sulla loro natura e finalità e tutti gl<br />
&#8211; in base all’art. 2, i dati e le notizie relativi alla rappresentatività devono essere forniti dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione resa a norma dell&#8217;art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (poi sostituito dal<br />
&#8211; in base al successivo art. 5, il grado di rappresentatività è determinato dall’autorità regionale attribuendo, in termini comparativi, a ciascuna associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno dei tre parametri di cui all<br />
&#8211; nondimeno le citate disposizioni, nel costruire il procedimento per il rinnovo del consiglio camerale esclusivamente sulle autodichiarazioni dei soggetti interessati, non escludono la necessità che, nel caso di dubbi sulla correttezza ed esattezza dei d<br />
&#8211; infatti, in base ai principi regolanti il procedimento amministrativo desumibili dalla legge n. 241 del 1990, l’amministrazione ha il potere-dovere di effettuare una istruttoria completa e esauriente, anche esercitando i propri poteri d’ufficio;<br />	<br />
&#8211; peraltro l’art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000 (testo unico in materia di documentazione amministrativa) prevede espressamente che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgon<br />
&#8211; del resto la stessa Regione resistente, con la nota del 9/10/2008, ha manifestato l’intendimento di effettuare una specifica verifica, invitando le associazioni a fornire chiarimenti e ad inviare gli elenchi numerati degli iscritti con il relativo numer<br />
&#8211; l’approfondimento istruttorio risultava inoltre particolarmente significativo per effetto della minima differenza di punteggio tra le concorrenti, tale che anche un piccolo errore nei dati poteva acquisire rilevanza sull’esito delle determinazioni concl<br />
&#8211; sennonché, contraddittoriamente, una siffatta verifica non è stato poi di fatto eseguita e neppure sono stati analizzati e confrontati i dati eventualmente già in possesso della stessa amministrazione regionale, quale titolare dell’elenco di cui all’art<br />
&#8211; la fondatezza della esaminata doglianza, comportante l’esigenza di riaprire l’istruttoria per la valutazione del grado di rappresentatività delle associazioni di consumatori, è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte dalle organizzazioni rico<br />
Ritenuto, altresì, che il ricorso incidentale si palesa inammissibile per carenza di interesse, in quanto con esso si contesta un aspetto della determinazione regionale (attribuzione dei punteggi per il parametro relativo alle sedi) che non solo non esclude né paralizza, ma anzi postula la riapertura dell’istruttoria procedimentale, già conseguente all’accoglimento del ricorso principale, recante appunto la statuizione del potere-dovere dell’autorità regionale di provvedere all’adozione delle conseguenti determinazioni sulla base di una rinnovata ed approfondita istruttoria, estesa se del caso a tutti gli aspetti che influiscono sulla valutazione del grado di rappresentatività;<br />	<br />
Ravvisata comunque la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, attese le peculiarità della complessa vicenda;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), riuniti i giudizi, così provvede:<br />	<br />
&#8211; dichiara l’improcedibilità dell’impugnativa contro il decreto dirigenziale n. 316 del 2009;<br />	<br />
&#8211; in accoglimento del ricorso n. 1289/10, annulla il decreto dirigenziale n. 674 del 2009 e gli atti consequenziali nella parte relativa alla designazione e nomina del componente il consiglio camerale in rappresentanza delle associazioni di consumatori;<b	
- dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale.<br />	<br />
Spese compensate, fatto salvo il rimborso a carico della Regione dei contributi unificati, come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Guarracino, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1560/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2009 n.1560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-10-2009-n-1560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-10-2009-n-1560/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2009 n.1560</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; I. Correale Est. R. Abate (in giudizio personalmente ai sensi della l. n. 1147/1966) contro l’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Firenze, la Commissione Elettorale Circondariale del Comune di Firenze, e la Prefettura di Firenze – U.T.G. di Firenze (Avvocatura dello Stato), il Comune di Firenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-10-2009-n-1560/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2009 n.1560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-10-2009-n-1560/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2009 n.1560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; I. Correale Est.<br /> R. Abate (in giudizio personalmente ai sensi della l. n. 1147/1966) contro l’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Firenze, la Commissione Elettorale Circondariale del Comune di Firenze, e la Prefettura di Firenze – U.T.G. di Firenze (Avvocatura dello Stato), il Comune di Firenze (non costituito) e nei confronti di S. Baldassarri (Avv. L. Capecchi)</span></p>
<hr />
<p>sulla proroga al primo giorno seguente non festivo &#8211; ex art. 155, comma 5, c.p.c. &#8211; del termine per ricorrere scadente il sabato, anche nel giudizio elettorale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Termine per ricorrere scadente il sabato – Proroga ex art. 155, comma 5, c.p.c., aggiunto dall’art. 2, comma 1, l. n. 263/05 al primo giorno seguente non festivo – Applicabilità – Giudizio elettorale &#8211; Applicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La norma che disciplina la scadenza di un termine – proprio con riferimento ad atti processuali svolti “fuori dall’udienza”, quindi slegati dalla peculiarità propria della cadenza processualcivilistica – non può che ritenersi esplicativa di un principio generale di diritto, valevole per tutte le forme di processo, in assenza di specifiche precisazioni dello stesso legislatore. Pertanto ai sensi dell’art. 155, comma 5, c.p.c., aggiunto dall’art. 2, comma 1, l. n. 263/05 e applicabile anche al processo amministrativo, il termine per ricorrere scadente il sabato deve intendersi “ope legis” prorogato al primo giorno seguente non festivo. Ciò vale anche e soprattutto in materia di giudizio elettorale dove sono in esame diritti e interessi fondamentali per lo svolgersi della vita sociale di relazione. D’altronde in virtù dell’evoluzione ermeneutica e del robusto contributo della dottrina e della Corte Costituzionale in materia, non è più riproponibile l’affermazione che il processo amministrativo, seppur possegga aspetti degli istituti tipici del diritto processuale civile, presenti elementi essenziali di diritto pubblico che lo qualifichino come ordinamento speciale nel sistema generale giurisdizionale. La stessa Corte Costituzionale ha precisato che la pluralità dei giudici, ordinari e speciali, non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale, ma deve assicurare, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, tenendo conto che il vigente codice di procedura civile si ispira pressoché costantemente al principio per cui le disposizioni processuali non sono fini a se stesse ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2009, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>Roberto Abate</b>, in giudizio personalmente ai sensi della l. n. 1147/1966, con domicilio eletto presso sé medesimo in Firenze, via Poggio Bracciolini, 40; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; l’<b>Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Firenze</b>, in persona del legale rappresentante p.t., la <b>Commissione Elettorale Circondariale del Comune di Firenze</b>, in persona del legale rappresentante p.t., e la Prefettura di Firenze – U.T.G. d	</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Firenze</b>, in Persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Stefano Baldassarri</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Capecchi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via Bonifacio Lupi n. 20; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; dell’atto di proclamazione degli eletti del 12 giugno 2009, relativo alla consultazione elettorale amministrativa svoltasi nel Comune di Firenze in data 6 e 7 giugno 2009 per l’elezione del<br />	<br />
Consiglio circoscrizionale n. 2 del Comune di Firenze (Lista n. 3 – Popolo della Libertà) nella parte in cui non contempla tra gli eletti il ricorrente;<br />	<br />
&#8211; del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Firenze e dell’allegato “Prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali”, relativo alla Circoscrizione amministrativa del Quartiere n. 2 Campo di M<br />
&#8211; dei verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, relativo alle sezioni 102, 111, 117, 121 e 132 della Circoscrizione n. 2, nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente il corretto numero di preferenze effettivamente ottenute; <br />	<br />
&#8211; dei verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, relativo alle sezioni 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 72; 76; 77; 78; 79; 80; 82; 84; 85; 89; 93; 96; 101; 109; 114; 115; 118; 123; 129; 130; 134; 141; 146 e 147 della Circoscrizione n. 2 nell<br />
&#8211; nonché di ogni ulteriore provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso anche se di estremi ignoti e, segnatamente, per quanto occorrer possa, dei verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, relativo alle rimanenti sezioni d<br />
e per la consequenziale rettifica ex art. 84 D.P.R. n. 570/1960 <br />	<br />
dei risultati elettorali ivi contenuti e relativi alla Circoscrizione n. 2 del Comune di Firenze – Lista n. 3 (Popolo della Libertà) con conseguente proclamazione quale eletto nella Lista n. 3 il sig. Roberto Abate per il maggiore numero di preferenze conseguite, in sostituzione del candidato ultimo eletto sig. Stefano Baldassarri, illegittimamente proclamato eletto e/o altri.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la memoria dell’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Firenze, della Commissione Elettorale Circondariale del Comune di Firenze e della Prefettura di Firenze;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione di Stefano Baldassarri, con la relativa documentazione;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 14 ottobre 2009 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso a questo Tribunale, depositato il 13 luglio 2009, il sig. Roberto Abate, iscritto nelle liste elettorali di Firenze, evidenziava di avere presentato la propria candidatura per il rinnovo del Consiglio circoscrizionale fiorentino n. 2, nella lista contrassegnata con il n. 3 (Popolo delle Libertà). Egli precisava anche che, al termine delle operazioni di spoglio, risultava collocato al sesto posto nell’ordine di preferenze ricevute e, quindi, avrebbe avuto diritto ad un seggio. Dopo lo svolgimento delle consuete operazioni di verifica, però, e dalla conseguente proclamazione degli eletti, risultava che il ricorrente era ricollocato al decimo posto, con n. 161 preferenze e, quindi, non era più attributario di un seggio, dato che al Popolo della Libertà erano riconosciuti in quel Consiglio circoscrizionale sette seggi.<br />	<br />
Il ricorrente precisava di aver acquisito copia del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale, con l’allegato prospetto, nonché copia parziale dei verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione, relativo alle sezioni dalla n. 64 alla n. 148.<br />	<br />
Il ricorrente, quindi, evidenziava di avere riscontrato alcune irregolarità nei medesimi, quali la presenza di cancellature e correzioni (verbali sezioni nn. 69, 79, 85, 93 e 114) ed il mancato annullamento di spazi relativi ai candidati che non avevano riportato voti di preferenza (verbali sezioni nn. 111 e 65, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 96, 101, 109, 114, 115, 118, 129, 134, 141, 146).<br />	<br />
Inoltre, i verbali delle operazioni di voto non risultavano sottoscritti in ciascun foglio da tutti i membri dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 70 D.P.R. n. 570/1960, ed era riscontrata la presenza di un grande numero di schede dichiarate nulle perché presentavano scritture e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore aveva voluto far riconoscere il proprio voto (sezioni nn. 66, 69, 72, 76, 78, 79, 82, 85, 114, 128, 141) ovvero perché la volontà si era manifestata in modo non univoco ( sezioni nn. 64, 65, 70, 76, 79, 82, 84, 89, 93, 96, 101, 114, 123, 130, 141, 146, 147) ovvero non era riportato il motivo della dichiarazione di nullità (sezioni nn. 111, 71, 77, 80, 109, 115, 118, 123, 129, 134, 146, 147).<br />	<br />
Nelle sezioni nn. 102, 111, 117, 121 e 132 i voti di preferenza a lui attribuiti non corrispondevano alle testimonianze raccolte ed ai sondaggi effettuati tra i suoi stretti sostenitori, elettori nelle suddette sezioni.<br />	<br />
Il candidato ultimo degli eletti, Stefano Baldassarri, nel verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 96 risultava avere ottenuto n. 0 preferenze mentre nel verbale dell’Ufficio centrale elettorale risultavano attribuite a lui tre preferenze e così accadeva anche per la candidata Angela Sirello, che si vedeva attribuiti tre voti in più rispetto a quelli di cui al verbale della sezione in questione.<br />	<br />
Lo scarto di voti esistente con l’ultimo degli eletti (diciassette voti) legittimava quindi il ricorrente a chiedere l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti in “parte qua” e la conseguente rettifica, lamentando quanto segue.<br />	<br />
“PRIMO MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e ss. del D.P.R. n. 570/1960 e s.m.i., in particolare degli art. 68, 69 e 70. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché, per quanto possa occorrere, dello Statuto del Comune di Firenze e del Regolamento per le elezioni dei Consigli di Quartiere del Comune di Firenze. Eccesso di potere per contraddittorietà, errore manifesto e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, di trasparenza e del favor voti”. <br />	<br />
Dai verbali acquisiti si evince la presenza di numerose cancellature e correzioni, spesso non vidimate, ed un numero insolitamente alto di schede nulle. Gli errori di trascrizione erano manifesti in virtù dell’attribuzione successiva di tre voti ulteriori ai candidati Baldassarri e Sirello; al ricorrente, nella sezione n. 117 non erano stati attribuiti almeno tre voti di preferenza, salvo se altri, tenuto conto che nella finitima sezione n. 118 invece i voti erano stati ben maggiori, pari a 15; nella sezione n. 111 il ricorrente aveva conseguito meno preferenze di quelle che avrebbe dovuto conseguire secondo le testimonianze dei suoi sostenitori da lui raccolte; inspiegabilmente nella sezione n. 121 era stato attribuito a lui solo un voto e nella n. 132 solo tre voti.<br />	<br />
Il ricorrente, in merito, pur non conoscendo i motivi per i quali tali voti erano stati così attribuiti, invocava il principio probatorio attenuato riconosciuto nel contenzioso elettorale e così richiamava la circostanza per la quale nelle sezioni n. 111, 117, 121 e 132 erano state dichiarate nulle, rispettivamente, 14, 25, 29 e 26 schede, e senza neanche indicarne il motivo nella sezione n. 111.<br />	<br />
Errori di trascrizioni dei voti si erano chiaramente verificati per quanto riguardava la posizione dei candidati ultimi eletti e numerose irregolarità, quali correzioni, cancellature, spazi non annullati con apposito trattino, erano riscontrabili, così da aver modificato sostanzialmente il risultato elettorale.<br />	<br />
“SECONDO MOTIVO: Ulteriore violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e ss. del D.P.R. n. 570/1960 e s.m.i., in particolare degli art. 68, 69 e 70. Ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché, per quanto possa occorrere, dello Statuto del Comune di Firenze e del Regolamento per le elezioni dei Consigli di Quartiere del Comune di Firenze. Eccesso di potere per contraddittorietà, errore manifesto e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, di trasparenza e del favor voti”.<br />	<br />
Il ricorrente ritornava a rimarcare la presenza di un elevato numero di schede nulle – spesso senza indicazione del motivo (sezioni n. 111, 71, 77, 80, 109, 115, 118, 123, 129, 134, 146, 147) &#8211; nonchè di numerose cancellature e correzioni, spesso non vidimate.<br />	<br />
Non era così possibile riscontrare il rispetto del principio del “favor voti” e l’elevato numero di schede evidenziate poteva incidere sul risultato finale che interessava il ricorrente, considerato il non elevato scarto con l’ultimo degli eletti, corrispondente a 17 voti.<br />	<br />
“TERZO MOTIVO: Ulteriore violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e ss. del D.P.R. n. 570/1960 e s.m.i., in particolare degli art. 68, 69 e 70. Ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché, per quanto possa occorrere, dello Statuto del Comune di Firenze e del Regolamento per le elezioni dei Consigli di Quartiere del Comune di Firenze. Eccesso di potere per errore manifesto e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, di trasparenza e del favor voti”.<br />	<br />
Precisava il ricorrente che le censure in precedenza formulate valevano, in generale, per tutte le 85 sezioni elettorali della Circoscrizione n. 2 del Comune di Firenze. In più egli evidenziava nuovamente che risultavano non annullati nei verbali di sezione gli spazi relativi ai candidati che non avevano riportato voti di preferenza e ciò valeva per le sezioni nn. 111, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 101, 109, 114, 115, 118, 129, 134, 141, 146.<br />	<br />
Il ricorrente, quindi, concludeva chiedendo, in via istruttoria, di procedere ad un ulteriore verifica dei verbali di scrutinio e delle schede elettorali, comprese quelle dichiarate nulle, relative alle sezioni elettorali sopra richiamate, tra cui la n. 96 ove, nel verbale dell’Ufficio elettorale centrale, erano stati attribuiti 3 voti di preferenza in più rispetto a quelli di cui al verbale di sezione ai candidati Baldassarri e Sirello.<br />	<br />
Il Presidente della Sezione, quindi, assegnava la causa al magistrato relatore e il ricorrente provvedeva a notificare e depositare nei termini copia del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio l’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Firenze, la Commissione Elettorale Circondariale del Comune di Firenze e la Prefettura di Firenze, chiedendo l’estromissione dal giudizio in quanto non portatori di uno specifico interesse in materia elettorale e non avendo alcuna relazione con la proclamazione degli eletti.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio anche il controinteressato Stefano Baldassarri, rilevando in primo luogo l’irricevibilità e inammissibilità del ricorso.<br />	<br />
Sotto il primo profilo, infatti, il sig. Baldassarri evidenziava che il ricorso era stato depositato il 13 luglio 2009 mentre la proclamazione degli eletti era dell’11 giugno 2009: risultava così superato il termine massimo di impugnazione di trenta giorni operante in materia, tenendo conto che, se pure la data dell’11 luglio 2009 cadeva di sabato, non poteva ritenersi applicabile alla fattispecie la norma di cui all’art. 155, comma 5, c.p.c. che prevede il differimento al lunedì successivo dei termini scadenti il sabato in relazione ad atti processuali svolti fuori dall’udienza, come osservato da una recente sentenza di altro TAR.<br />	<br />
In secondo luogo, il ricorrente rilevava comunque l’inammissibilità del ricorso per apoditticità delle censure e genericità dei vizi dedotti.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009 la causa era trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio deve esaminare preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controinteressato in relazione al deposito del ricorso avvenuto nella giornata di lunedì 13 luglio 2009, in luogo di quella dell’11 luglio 2009, ultimo dei trenta giorni susseguenti alla proclamazione degli eletti, ma la rileva non condivisibile. <br />	<br />
Sostiene il sig. Baldassarri che al presente giudizio non troverebbe applicazione l’art. 155, comma 5, c.p.c. &#8211; secondo cui la disposizione del comma precedente che prevede la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nel giorno di sabato – come rilevato anche da una sentenza del TAR Puglia, esplicitamente richiamata, per la quale, in sostanza, la tecnica espressiva usata dal legislatore lascia supporre la sua applicabilità unicamente ai giudizi civili. <br />	<br />
Il Collegio, invece, propende per l’interpretazione opposta, avallata anche da altre decisioni del Giudice amministrativo.<br />	<br />
Come precisato dal Consiglio di Stato, infatti, ai sensi dell’art. 155, comma 5, c.p.c., aggiunto dall’art. 2, comma 1, l. n. 263/05 e applicabile anche al processo amministrativo, il termine per ricorrere scadente il sabato deve intendersi “ope legis” prorogato al primo giorno seguente non festivo (Cons. Stato, 2.10.07, n. 5090; TAR Campania, Na, Sez. II, n. 21.5.08, n. 4861; TAR Sardegna, Sez. I, 31.10.06, n. 2323). Ciò – aggiunge il Collegio – trova fondamento prendendo spunto dalle stesse osservazioni contenute nella richiamata sentenza del TAR Puglia, secondo cui la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da sempre avuto modo di precisare che le norme del codice di procedura civile trovano applicazione nel giudizio amministrativo quando siano richiamate dalle disposizioni regolatrici di quest’ultimo ovvero quando contengono enunciazioni di principi generali di diritto valevoli per ogni tipo di processo o – per meglio dire – che non abbiano una fisionomia peculiare da farle apparire dettate con esclusivo riferimento all’ordinario processo civile.<br />	<br />
Ebbene, nonostante la conclusione contraria cui è pervenuto, con pronuncia che risulta isolata, il TAR Puglia, il Collegio ritiene applicabile alla fattispecie proprio l’osservazione da ultimo riportata, secondo la quale la norma di cui al novellato art. 155, comma 5, c.p.c. dà luogo ad una enunciazione di un principio generale di diritto, privo di una fisionomia peculiare da farla apparire dettata con esclusivo riferimento all’ordinario processo civile.<br />	<br />
La norma che disciplina la scadenza di un termine – proprio con riferimento ad atti processuali svolti “fuori dall’udienza”, quindi slegati dalla peculiarità propria della cadenza processualcivilistica – non può che ritenersi esplicativa di un principio generale di diritto, valevole per tutte le forme di processo, in assenza di specifiche precisazioni dello stesso legislatore.<br />	<br />
Come recentemente concluso dal giudice amministrativo di secondo grado, infatti (C.G.A. Sicilia, 25.5.09, n. 471), in virtù dell’evoluzione ermeneutica e del robusto contributo della dottrina e della Corte Costituzionale in materia, non è più riproponibile l’affermazione che il processo amministrativo, seppur possegga aspetti degli istituti tipici del diritto processuale civile, presenti elementi essenziali di diritto pubblico che lo qualifichino come ordinamento speciale nel sistema generale giurisdizionale. La stessa Corte Costituzionale ha precisato che la pluralità dei giudici, ordinari e speciali, non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale, ma deve assicurare, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, tenendo conto che il vigente codice di procedura civile si ispira pressoché costantemente al principio per cui le disposizioni processuali non sono fini a se stesse ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito (Corte Cost. n. 77/2007 nonché n. 204/04).<br />	<br />
Alla luce di tali principi, quindi, il Collegio ritiene che la disciplina relativa alle modalità di calcolo della scadenza di un termine processuale debba essere considerata come esplicativa di un principio generale di diritto, orientato a consentire al meglio la tutela giurisdizionale dell’interessato, soprattutto, poi, in materia di giudizio elettorale dove sono in esame diritti e interessi fondamentali per lo svolgersi della vita sociale di relazione.<br />	<br />
Chiarito ciò, il Collegio – come seconda incombenza preliminare – dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Elettorale Centrale, della Commissione Elettorale Circondariale di Firenze e della Prefettura di Firenze.<br />	<br />
Come già pronunciato in altre occasioni (di questa Sezione, 27.1.07, n. 345), infatti, i primi due organi intervengono nel procedimento elettorale in misura temporanea e straordinaria, senza detenere un interesse qualificato nelle relative controversie giurisdizionali, e la terza presta unicamente un’attività di mero supporto logistico per cui tutte non possono essere considerabili parti del giudizio elettorale.<br />	<br />
Passando all’esame del contenuto del ricorso, il Collegio ne rileva l’inammissibilità per genericità, secondo i principi propri del giudizio in materia elettorale.<br />	<br />
Infatti, è necessario premettere che può ritenersi conclusione ormai pacifica quella secondo cui nel giudizio elettorale pur sussistendo un onere della prova attenuato rispetto alla regola generale dell&#8217;art. 2697 c.c. &#8211; attesa l&#8217;evidente difficoltà per il ricorrente di accedere nei ristretti termini di legge all&#8217;intero materiale elettorale &#8211; risulta comunque necessario che colui il quale agisce in giudizio offra quantomeno un principio di prova dei fatti asseriti, non essendo consentita la proposizione di gravami generici e per così dire &#8220;esplorativi&#8221;, finalizzati solo ad ottenere l&#8217;esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice amministrativo (di questa Sezione, da ultimo, 27.7.09, n. 1308; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 17 ottobre 2007, n. 6097). <br />	<br />
In particolare, tale “principio di prova” impone che i vizi dedotti devono essere prospettati secondo ragionevolezza e sostenuti da qualche riscontro obiettivo, diverso dalle mere asserzioni attoree (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26.1.05, n. 77), richiedendo sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che il medesimo indichi la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni elettorali alle quali si riferiscono le schede medesime, tutto ciò non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete (Cons. Stato, Sez. V, 23.1.06, n. 167; 4.02.04, n. 370; 18.3.03, n. 1447; 31.10.01, n. 5692; C.G.A. Sicilia, 15.10.01, n. 536).<br />	<br />
Ebbene, nel caso di specie, ciò non può dirsi accaduto.<br />	<br />
Con il primo motivo, il ricorrente propone diverse osservazioni, tutte, però, non inquadrabili sotto il profilo probatorio minimo ora richiamato, necessario quantomeno per dare luogo ad un ulteriore impulso istruttorio.<br />	<br />
In primo luogo il ricorrente afferma che i verbali esaminati presenterebbero “numerose cancellature e correzioni, spesso non vidimate” nonché un “numero insolitamente elevato di schede nulle” ma non indica quali specifiche anomalie sarebbero state individuate, in quali specifiche sezioni e quali conseguenze sulla attribuibilità delle preferenze a suo discapito sarebbero derivate da esse, tenuto conto che nel giudizio elettorale vige il principio della c.d. “strumentalità delle forme” per il quale non tutte le mere irregolarità sono significative al fine di portare all’annullamento della proclamazione degli eletti ma solo quelle sostanziali, legate alla compromissione dell’accertamento della reale volontà espressa dal corpo elettorale (TAR Lazio, Sez. II bis, 30.4.09, n. 4456 e TAR Em.Rom, Pr, 18.10.07, n. 502). Nel caso di specie, il ricorrente non specifica come tali richiamate cancellature e correzioni abbiano inciso, modificandola o comunque distorcendola, sulla volontà espressa dagli elettori in singole schede individuate.<br />	<br />
Così pure generica e indeterminata è l’osservazione per la quale risulterebbe un numero insolitamente elevato di schede nulle nelle sezioni nn. 111, 117, 121 e 132, senza che, in tale censura, vi sia la rivendicazione di un numero specifico di voti (annullati) come voti a sé favorevoli.<br />	<br />
Per quel che riguarda la ritenuta attribuzione di tre voti di preferenza in più rispetto a quelli affettivamente assegnati ai candidati della sua lista Baldassarri e Sirello nella sezione n. 96, il Collegio rammenta che, secondo la giurisprudenza anche recentemente ribadita da questa Sezione (TAR Toscana, Sez. II, 27.7.09, n. 1308), il ricorso in materia elettorale è inammissibile quando non superi la cd. “prova di resistenza”, vale a dire quando l’accoglimento delle specifiche censure non comporterebbe comunque l’attribuzione al ricorrente (o la sottrazione al controinteressato) di un numero di preferenze tale da comportare la modifica a suo vantaggio della graduatoria, con la conseguente assenza di elementi oggettivi che impediscono di intravedere un qualsiasi vantaggio giuridico per il ricorrente medesimo (Cons. Stato, Sez. V, 24.2.96, n. 241).<br />	<br />
Come già osservato da questa Sezione nella sentenza sopra richiamata, a ben guardare, questa non è altro che l&#8217;applicazione, ai ricorsi in materia elettorale, dei principi generali in tema di interesse ad agire e, nel caso di specie, poiché lo stesso ricorrente ricorda che i voti di differenza con il sig. Baldassarri sono diciassette, è evidente che soli tre voti eventualmente attribuiti erroneamente allo stesso non costituiscono una differenza rilevante a tale fine.<br />	<br />
In terzo luogo, il ricorrente osserva che nelle sezioni nn. 102, 111, 117 e 132 i voti di preferenza non risulterebbero corrispondere all’espressione di voto effettivamente riconducibile agli elettori ma tale affermazione appare generica e non sorretta da nessun elemento da cui trarre la conclusione evidenziata dal sig. Abate, laddove lo stesso afferma apoditticamente che altre preferenze gli sarebbero state attribuite dagli elettori. Il ricorrente afferma genericamente di arrivare a tali conclusioni “fondatamente” ma non fornisce alcun principio probatorio idoneo a sostenere tale conclusione, dato che allo scopo non possono essere considerate le testimonianze postume o le dichiarazioni di voto degli elettori.<br />	<br />
Come già precisato nella su richiamata sentenza di questa Sezione (n. 1308/09 cit.), infatti, le dichiarazioni degli elettori, i quali attestino di avere espresso la loro preferenza per un candidato determinato, non possono avere rilevanza probatoria, giacché si tratta di dichiarazioni non verificabili e comunque contrastanti con il principio costituzionale di segretezza del voto (art. 48 Cost.), potendosi altrimenti instaurare un (evidentemente illegittimo) sistema di controllo del voto, non solo di chi ha dichiarato, ma anche, per sottrazione, di chi eventualmente si rifiuti di dichiarare (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 6907/2007, cit., con i precedenti giurisprudenziali ivi menzionati). Nello stesso senso, sono stati altresì sottolineati i dubbi in merito all&#8217;effettivo rilievo indiziario di dichiarazioni rese a posteriori, su richiesta di parte, da amici o da parenti del candidato, per la probabilità che costoro, dopo avere forse promesso il proprio voto al ricorrente e non averlo poi effettivamente espresso, abbiano reso le dichiarazioni in parola solo per non dover rivelare le proprie effettive scelte elettorali, o, comunque, per una forma di cortesia nei suoi confronti (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 22 novembre 2004, n. 8170).<br />	<br />
Né è possibile considerare una eventuale richiesta di prova testimoniale, dato che nel giudizio amministrativo elettorale non è ammessa tale prova (Cons. St., Sez. V, 26.6.2000, n. 3631).<br />	<br />
Ad analoghe conclusione di inammissibilità del ricorso deve pervenirsi anche per quanto rilevato nel secondo motivo, laddove il sig. Abate, in sostanza, ripropone le medesime modalità di censura già evidenziate con il motivo precedente.<br />	<br />
Si rimanda, pertanto, ai principi sopra richiamati in relazione al principio della “strumentalità delle forme” per quanto riguarda il richiamo alla &#8211; genericamente descritta &#8211; presenza di cancellature e correzioni nei verbali delle sezioni nn. 69, 79, 85, 93, 114 e alla “prova di resistenza” per il ritenuto immotivato annullamento di schede nelle sezioni nn. 111, 71, 77, 80, 109, 115, 111118, 123, 129, 134, 146, 147. L’assenza di indicazione in ordine alle ragioni per le quali è ritenuto che tali schede dichiarate nulle sarebbero in realtà espressive di voti a favore del ricorrente comporta l’individuazione di una funzione meramente esplorativa del ricorso e della collegata richiesta istruttoria che comportano la sua inammissibilità, non potendosi riscontrare nelle norme di cui all’art. 83 D.P.R. n. 570/1960 la possibilità di dare luogo ad un giudizio finalizzato allo scopo di indurre il giudice ad un riesame generale in sede giudiziale dello scrutinio e dei relativi risultati elettorali (TAR Sicilia, Ct, Sez. I, 9.1.09, n. 3 e 28.11.08, n. 2274).<br />	<br />
Parimenti inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso.<br />	<br />
In esso il sig. Abate specifica che le censure in precedenza formulate varrebbero “in generale, per tutte le n. 85 sezioni elettorali della Circoscrizione n. 2 del Comune di Firenze”, con ciò evidenziando ancor di più l’indeterminatezza e la genericità delle censure prospettate.<br />	<br />
Del pari generica, in quanto non indica né il numero delle schede recanti voti di preferenza per il ricorrente in ciascuna delle sezioni elettorali indicate, e neppure il numero complessivo di tali schede, è la censura secondo cui sarebbe riscontrabile il mancato annullamento degli spazi relativi ai candidati che non avevano riportato voti di preferenza, dato che lo stesso ricorrente afferma che “non è dato sapere…se nel corso delle operazioni elettorali si siano verificati errori di trascrizione e/o omissioni nelle trascrizione dei voti di preferenza effettivamente attribuiti”, con ciò confermando l’impostazione meramente “esplorativa” delle sue censure.<br />	<br />
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.<br />	<br />
Le spese di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere integralmente compensate fra le parti costituite, attesa la peculiarità della fattispecie.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^:<br />	<br />
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Firenze, della Commissione Elettorale Circondariale di Firenze e della Prefettura di Firenze;<br />	<br />
2) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Demanda alla Segreteria di questo Tribunale per gli adempimenti di competenza.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 14 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/10/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-23-10-2009-n-1560/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2009 n.1560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-10-2005-n-1560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-10-2005-n-1560/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-10-2005-n-1560/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1560</a></p>
<p>sul regime dei beni appartenenti al patrimonio degli enti pubblici e sui poteri dell&#8217;ente proprietario Demanio e patrimonio – Bene appartenente al patrimonio dell’ente pubblico – Inapplicabilità dell’autotutela amministrativa di cui all’art. 823, 2° c., cod. civ. I beni patrimoniali non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-10-2005-n-1560/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-10-2005-n-1560/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul regime dei beni appartenenti al patrimonio degli enti pubblici e sui poteri dell&#8217;ente proprietario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio e patrimonio – Bene appartenente al patrimonio dell’ente pubblico – Inapplicabilità dell’autotutela amministrativa di cui all’art. 823, 2° c., cod. civ.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I beni patrimoniali non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823, 2° c., del codice civile, essendo per essi esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente #NOME?<br />
&#8211; ALBERTO PASI Cons. , relatoreha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 14 Luglio 2005Visto il ricorso 245/2002  proposto da:</p>
<p><b>LEPRI ALDO</b>rappresentato e difeso da:<br />
BABINI AVV. SARAARGNANI AVV. STEFANOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA BELFIORE 1presso<br />
BABINI AVV. SARA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.N.A.S. ENTE NAZIONALE STRADE</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede</p>
<p><b>COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO</b>rappresentato e difeso da:<br />
TRENTINI AVV. ANTONELLAcon domicilio eletto in BOLOGNASTRADA MAGGIORE 53presso SEGRETERIA TAR<br />
<b>A.N.A.S. &#8211; COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA&#8217; EMILIA ROMAGNA</b><br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dell’ordinanza di sfratto in via amministrativa in data 2 gennaio 2002 prot. 000031, emessa dall’Ente Nazionale per le Strade – ANAS – Compartimento della Viabilità per l’Emilia-Romagna, con la quale è stato ordinato al ricorrente di rendere liberi e sgomberi da persone e cose, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’atto, i locali occupati nella casa cantoniera sita in Casalecchio di Reno, Via Porrettana n.29;<br />
di tutti i provvedimenti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
A.N.A.S. ENTE NAZIONALE STRADE <br />
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO <br />
MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE <br />
Uditi, alla Pubblica Udienza del 14 luglio 2005, il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Passa in decisione all’odierna pubblica udienza il ricorso del sig. Aldo Lepri, ex dipendente ANAS, conto l’ordinanza 2 gennaio 2002 di sfratto in via amministrativa dalla casa cantoniera a suo tempo concessagli dall’ente in alloggio, ordinanza notificatagli a seguito del collocamento a riposo.<br />
Il ricorrente assume:<br />
&#8211;	l’incompetenza di ANAS, in quanto la casa cantoniera, quale pertinenza di strada statale, appartiene al demanio dello Stato, e non all’ANAS;<br />	<br />
&#8211;	ove invece appartenesse al patrimonio ANAS, la casa, in quanto bene patrimoniale e non demaniale, non potrebbe essere oggetto di poteri di autotutela;<br />	<br />
&#8211;	comunque, la strada su cui insiste la casa cantoniera sarebbe stata trasferita in proprietà al Comune di Casalecchio nel 1983.<br />	<br />
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di estromissione dal giudizio del Comune di Casalecchio.<br />
Il verbale di consegna dell’11 ottobre 1983, cui fa riferimento il ricorrente, trasferisce infatti al Comune soltanto la manutenzione e non la proprietà della strada, così che il Comune stesso non è titolare di alcun interesse che lo legittimi a stare nell’odierno giudizio.<br />
Viceversa, la casa cantoniera continuava ad appartenere, quale pertinenza di strada statale, al demanio dello Stato, anche dopo il trasferimento, ex art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662, all’Ente Nazionale Strade dei beni strumentali alla sua attività.<br />
Così riteneva infatti la giurisprudenza costante e, da ultimo, la Sezione III del Consiglio di Stato con la pronuncia 19 maggio 1958 n. 509 (secondo cui le case cantoniere, che continuano ad appartenere al demanio stradale, non fanno parte dei beni da trasferire all’ENAS ai sensi dell’art. 3 L. 23 dicembre 1996, n. 662, ancorché si tratti di immobili che, già in capo all’ANAS, erano strumentali all’attività dell’ente medesimo).<br />
Peraltro, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f) del D.Lgs.26 febbraio 1994 n 143, l’ente provvedeva ad “esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario”, mentre il successivo comma 3 precisava che “l’Ente esercita ogni competenza già attribuita nella materia di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato”, ivi compresi, quindi, i poteri di autotutela demaniale.<br />
Tuttavia l’ordinanza impugnata è intervenuta successivamente all’entrata in vigore dell’art. 19 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il quale, per la prima volta, ha stabilito che nel patrimonio dell’Ente “si intendono ricomprese le case cantoniere, nonché i terreni utili per i fini istituzionali:….”, così modificando il descritto quadro normativo.<br />
E, come esattamente osserva il ricorrente, i beni patrimoniali non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823/2° comma del Codice Civile, essendo esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal Codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso.<br />
Seguendo tale criterio dovrà orientarsi l’attività conseguente all’accoglimento del ricorso e all’annullamento dell’atto impugnato.<br />
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’ANAS, mentre quelle sostenute dal Comune di Casalecchio, evocato in giudizio ancorché non legittimato, vanno poste a carico del ricorrente.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Condanna il ricorrente alla rifusione di euro mille al Comune di Casalecchio.<br />
Condanna la resistente al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio che liquida in complessivi euro 3000 (tremila) in favore del ricorrente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-10-10-2005-n-1560/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2005 n.1560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-1560/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.1560</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. R. Panunzio S. Antibo (Avv.ti S. Porcu, M. Barberio e F. Gattuccio) c. Comando Regione Carabinieri Sardegna, il Ministero della Difesa, la Commissione Disciplina Comando Provinciale di Nuoro (Avv. Stato) l&#8217;amministrazione, in sede di procedimento disciplinare, non ha l&#8217;obbligo di rinnovare gli accertamenti sui fatti già</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. R. Panunzio<br /> S. Antibo (Avv.ti S. Porcu, M. Barberio e F. Gattuccio) c. Comando Regione Carabinieri Sardegna, il Ministero della Difesa, la Commissione Disciplina Comando Provinciale di Nuoro (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;amministrazione, in sede di procedimento disciplinare, non ha l&#8217;obbligo di rinnovare gli accertamenti sui fatti già oggetto di sentenza di condanna penale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – procedimento disciplinare – condanna penale – rinnovazione accertamento sui fatti – obbligo – non sussiste.</p>
<p>2. Pubblico Impiego – procedimento disciplinare – gravità degli addebiti – discrezionalità – sindacabilità giurisdizionale – limiti.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In sede di procedimento disciplinare, l’amministrazione deve valutare la rilevanza disciplinare dei fatti accertati in sede penale, ma non ha l’onere di rinnovare gli accertamenti relativi alla loro esistenza o consistenza, dovendo procedere alle sue valutazioni, alla luce dei molteplici elementi che caratterizzano i fatti accertati, secondo le diverse regole dell’ordinamento cui il soggetto appartiene.</p>
<p>2. La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati, in relazione all’applicazione della sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice se non nelle ipotesi di manifesta illogicità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’amministrazione, in sede di procedimento disciplinare, non ha l’obbligo di rinnovare gli accertamenti sui fatti già oggetto di sentenza di condanna penale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent.n.1560/2004<br />
Ric. n. 587/2001<br />
n. 1061/2001<br />
n. 1243/2002</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi n. 587/2001, n. 1061/2001 e n. 1243/2002 proposti da<br />
<b>Antibo Salvatore</b> rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio nei primi due ricorsi, e dall’avvocato Ferdinando Gattuccio, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comando Regione Carabinieri Sardegna</b>, il <b>Ministero della Difesa</b>, la <b>Commissione Disciplina Comando Provinciale di Nuoro</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, quanto al ric. n. 587/2001<br />
della determinazione n. 42/24-2-T del 21/4/2001, con la quale il Comandante della Regione Carabinieri Sardegna ha disposto il suo trasferimento dalla Stazione CC di Cagliari-Stampace a quella di Ovodda;<br />
                                             quanto al ric. n. 1061/2001<br />
della determinazione n. 47/24-29-T del 29/6/2001, con la quale lo stesso Comandante lo ha trasferito dalla Stazione CC di Cagliari-Stampace a quella di Busachi;<br />
quanto al ric. n. 1243/2002<br />
della determinazione del 16 agosto del 2002, con la quale la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha disposto la sua permanente cessazione dal servizio; <br />
del verbale della Commissione di Disciplina del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Nuoro del 15 luglio 2002.</p>
<p>VISTI i ricorsi con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 6 ottobre 2004 il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>	Il ricorrente, già Carabiniere scelto in servizio permanente presso la Stazione Carabinieri di Stampace a Cagliari, a seguito di un procedimento avviato per il suo trasferimento ad altra sede di servizio per incompatibilità ambientale, veniva trasferito presso la Stazione CC di Ovodda.<br />	<br />
	Contro tale determinazione ha proposto, l’interessato, il ricorso giurisdizionale n. 587/2001, contestando la nuova sede di assegnazione in quanto molto disagevole.<br />	<br />
	Il TAR Sardegna, con ordinanza n. 205/01, ha accolto la domanda di sospensione dell’atto impugnato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della amministrazione, che, quindi, procedeva al trasferimento, sempre per incompatibilità ambientale, del ricorrente nella Stazione CC di Busachi.<br />	<br />
	Contro tale provvedimento l’interessato ha proposto il ricorso giurisdizionale n. 1061/2001, deducendo diverse censure e chiedendone la sospensione.<br />	<br />
	La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 352/01.<br />	<br />
	A distanza di circa un anno da tali avvenimenti, la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, disponeva la permanente cessazione dal servizio del ricorrente, ai sensi dell’art. 12 lett. f) della l. 1168/61, a seguito di un procedimento disciplinare avviato successivamente alla condanna penale, allo stesso inflitta, per sfruttamento della prostituzione e minacce gravi.<br />	<br />
	Contro tale provvedimento propone, l’interessato, il ricorso giurisdizionale n. 1243/2002,  deducendo i seguenti motivi di censura:																																																																																												</p>
<p>1) violazione e falsa  applicazione del combinato disposto degli articoli 12 lett. f)  e 34, n. 6  della legge 18 ottobre 1961 n. 1168; violazione del principio del ne bis in idem. Il ricorrente aveva già ricevuto una punizione per avere frequentato una giovane prostituta, consistente nella sanzione di sette giorni di consegna, non poteva quindi subire l’ulteriore sanzione della cessazione dal servizio.</p>
<p>2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria; violazione della legge n. 241/90 per difetto di motivazione; eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità manifeste; eccesso di potere per sviamento; violazione del principio di proporzione tra violazione e sanzione. L’amministrazione avrebbe dovuto fare un’istruttoria completa, attraverso un sereno ed obiettivo esame degli atti e delle allegazioni del ricorrente, avrebbe così verificato la sua non colpevolezza. La punizione risulta comunque sproporzionata rispetto al fatto addebitatogli.<br />
	Con ordinanza n. 524 del 5/11/02 è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
	Si è costituita in giudizio, in tutti e tre i ricorsi, l’amministrazione intimata che, per il tramite della difesa erariale, controdeduce alle tesi ivi esposte e ne chiede il rigetto,  con vittoria di spese.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004, presenti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>	Ritiene preliminarmente il Collegio che i tre ricorsi indicati in epigrafe debbano essere riuniti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.<br />	<br />
	In relazione al ricorso n. 587/2001, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto l’amministrazione intimata, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, ha annullato il provvedimento di trasferimento dell’interessato da Cagliari a Ovodda.<br />	<br />
	Si esamina, quindi, il ricorso n. 1243/2002, con il quale è stato impugnato il provvedimento che ha disposto la permanente cessazione dal servizio del ricorrente, ai sensi dell’art. 12 lett. f) della L. 18 ottobre 1961 n. 1168.<br />	<br />
	Con il primo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 12 lett. f) e 34, n. 6  della legge 18 ottobre 1961 n. 1168 e violazione del principio del  “ne bis in idem”.<br />	<br />
	Assume, l’interessato, che, avendo già ricevuto una punizione per avere frequentato una giovane prostituta, consistente nella sanzione di “sette giorni di consegna”, non poteva subire l’ulteriore sanzione della “cessazione dal servizio “, in violazione del principio “ne bis in idem”.<br />	<br />
	La censura è infondata e pertanto deve essere respinta.<br />	<br />
	Come esattamente osservato dalla difesa erariale, i due procedimenti e le due sanzioni disciplinari in concreto applicate all’interessato si riferiscono a fatti del tutto diversi: la prima, sanzione di corpo, consistente in sette giorni di consegna, è stata irrogata per la sola mancanza di avere intrattenuto una relazione sentimentale con una persona controindicata, con la conseguente lesione del prestigio dell’Arma dei Carabinieri; la seconda, sanzione di stato, consistente nella perdita del grado e nella conseguente cessazione dal servizio, è stata inflitta per fatti diversi e ben più gravi.<br />	<br />
	Nel comportamento dell’interessato sono stati ravvisati dal giudice penale i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale e minacce.  Reati per i quali al ricorrente è stata  inflitta la pena (a seguito di patteggiamento) di anni 1, mesi 4 di reclusione ed € 600,00 di multa dal Tribunale di  Cagliari, con sentenza del 16 giugno 1999. <br />	<br />
	Nessuna violazione, pertanto, del principio invocato del “ne bis in idem”, concernendo, le due sanzioni inflitte, fatti e comportamenti con autonoma rilevanza.<br />	<br />
	Con il secondo mezzo si deduce eccesso di potere per carenza di istruttoria; violazione della legge n. 241/90 per difetto di motivazione; eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità manifeste; eccesso di potere per sviamento; violazione del principio di proporzione tra violazione e sanzione.  Ad avviso del ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto fare un’istruttoria completa attraverso un sereno ed obiettivo esame degli atti e delle sue difese, avrebbe, in questo modo, verificato la sua non colpevolezza. La punizione risulta, comunque, sproporzionata rispetto ai fatti addebitatigli.<br />	<br />
	Ritiene il Collegio che la censura, sotto i diversi profili enunciati, sia infondata.<br />	<br />
	L’articolo 653, comma 1 –bis c.p.p.  introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. c ) della l.  27 marzo 2001 n. 97,  dispone: “La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.<br />	<br />
	Tale disposizione si applica anche nel caso di specie, in quanto nell’attuale formulazione, l’articolo 445 c.p.p., comma 1-bis, (recentemente introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 12 giugno 2003, n. 134),  statuisce che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata a una pronuncia di condanna. <br />	<br />
	L’amministrazione deve, quindi, valutare la rilevanza disciplinare dei fatti accertati in sede penale, ma non ha l’onere di rinnovare gli accertamenti relativi alla loro esistenza o consistenza; deve, pertanto,  procedere alle sue valutazioni, alla luce dei molteplici elementi che caratterizzano i fatti accertati, secondo le diverse regole dell’ordinamento cui il soggetto appartiene. <br />	<br />
	Sotto questo profilo, ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia dato una congrua ed esaustiva contezza dell’apprezzamento autonomo compiuto sui fatti  commessi e sulla gravità degli stessi.<br />	<br />
	Alla luce delle risultanze emerse in sede di procedimento disciplinare, il Direttore Generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha  ritenuto che la condotta del ricorrente “già sanzionata penalmente, è da ritenersi biasimevole sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato ed agli obblighi di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di graduato dell’Arma dei Carabinieri, nonché lesiva del prestigio dell’Istituzione”.<br />	<br />
	Ad avviso il Collegio, tale motivazione, che sintetizza un complesso ed articolato procedimento, richiamato, invero, nel preambolo del provvedimento, a fronte di mancanze obiettivamente serie ed accertate, resiste alle dedotte censure di difetto di istruttoria, di motivazione e di sproporzionalità tra gli illeciti commessi e la sanzione contestata.<br />	<br />
	Sotto quest’ultimo profilo, deve essere evidenziato che la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati, in relazione all’applicazione della sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice se non nelle ipotesi di manifesta illogicità: ipotesi  che, nella specie, il Collegio non ravvisa (cfr. in termini ex multis: CdS sez. IV, n. 9228 del 30 dicembre 2003).<br />	<br />
	Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è, pertanto, respinto. <br />	<br />
	Per quanto riguarda il ricorso n. 1061/2001, concernente il trasferimento, sempre per incompatibilità ambientale, del ricorrente nella Stazione CC di Busachi, il Collegio dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto con provvedimento successivo è stata decisa la cessazione dal servizio dell’interessato. <br />	<br />
	Atteso che il gravame proposto contro quest’ultimo provvedimento è stato respinto, evidentemente non sussiste più alcun interesse del ricorrente alla decisione del ricorso che attiene al suo trasferimento da Cagliari ad altra sede.<br />	<br />
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
 Riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, respinge il ricorso n. 1243/2002; dichiara, in ordine al ricorso n. 587/2001, cessata la materia del contendere, e in ordine al ricorso n. 1061/2001, la sopravvenuta carenza d’interesse. <br />
 Condanna il ricorrente al pagamento delle  spese di giudizio, che liquida forfetariamente in favore del Ministero della difesa costituito, in euro 3000,00 (tremila/00)  più IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno  6 ottobre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Turco, 			Presidente;<br />	<br />
Manfredo Atzeni, 		Consigliere;<br />	<br />
Rosa Panunzio, 		Consigliere – estensore.	 																																																																																										</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 03/11/2004</p>
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