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	<title>156 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>156 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2014 n.156</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-17-2-2014-n-156/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-17-2-2014-n-156/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2014 n.156</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca Vigilanza Sardegna Societa&#8217; Cooperativa a r.l. (avv.ti M. Esposito e P. Loi) c/ Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (avv.ti V. Porqueddu e L. Armandi) e nei confronti di Istituto di Vigilanza Vigilpol Scarl Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Commissione giudicatrice &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-17-2-2014-n-156/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2014 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-17-2-2014-n-156/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2014 n.156</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca<br /> Vigilanza Sardegna Societa&#8217; Cooperativa a r.l. (avv.ti M. Esposito e P. Loi) c/ Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (avv.ti V. Porqueddu e L. Armandi) e nei confronti di Istituto di Vigilanza Vigilpol Scarl</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Commissione giudicatrice &#8211; Poteri – Potere di esclusione &#8211; Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di gara, la commissione giudicatrice ha una competenza che investe la fase del procedimento di affidamento che inizia con l’apertura delle domande di partecipazione e delle offerte, prosegue con il controllo della regolarità della documentazione amministrativa richiesta dal bando, anche ai fini del possesso dei requisiti, la valutazione delle offerte tecniche (art. 283, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), e termina con l’individuazione e dichiarazione dell’aggiudicatario provvisorio; ne consegue che l’organo straordinario della stazione appaltante esercita anche il potere di esclusione dalla procedura di gara dei concorrenti, laddove riscontri la sussistenza di una delle cause di esclusione tassativamente previste ai sensi dell’art. 46, c. 1-bis, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (il Collegio ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione emanato dalla commissione aggiudicatrice in relazione alla riscontrata carenza del requisito di cui all’art. 38, c. 1, lett. g), D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 63 del 2014, proposto da:<br />
Vigilanza Sardegna Societa&#8217; Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Esposito e Piergiorgio Loi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Piergiorgio Loi in Cagliari, via Alghero n. 22; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, in persona del direttore generale <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vanessa Porqueddu, con domicilio eletto presso l’avv. Luisa Armandi in Cagliari, via Cugia n. 14; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Istituto di Vigilanza Vigilpol Scarl; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del provvedimento di estremi e data ignoti, non comunicato, con il quale la Asl n. 2 di Olbia ha escluso la ricorrente dalla partecipazione alla gara indetta con delibera n. 2543 del 25.9.2013;<br />
&#8211; della nota del 23.12.2013, prot. 65309, conosciuta dalla ricorrente il 7.1.2014, con la quale il Direttore Generale della Asl n. 2 di Olbia ha invitato la controinteressata a presentare la propria offerta tecnica ed economica senza indicare tra i compon<br />
&#8211; della nota prot. 65417 del 24.12.2013, inviata dal Presidente della Commissione , a mezzo e- mail, al difensore della ricorrente;<br />
&#8211; della nota prot. 63560 del 12.12.2013, con la quale la commissione comunicava all&#8217;odierna ricorrente di aver definitivamente deciso di proporre la sua esclusione dalla gara;<br />
&#8211; del verbale del 13.11.2013, relativo alla prima seduta pubblica della gara suddetta;<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale, anche se non cognito.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di A.S.L. n. 2 di Olbia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. prof. Mario Esposito per la ricorrente e l’avv. Vanessa Porqueddu per l’amministrazione;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. &#8211; La società <i>Vigilanza Sardegna soc. coop. a r.l.</i> ha partecipato, nell’ambito del costituendo raggruppamento temporaneo capeggiato dalla mandataria <i>Vigilanza VIGILPOL</i> (in seguito anche solo <i>A.T.I. Vigilpol</i>), alla procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di sicurezza, indetta dall’A.S.L. n. 2 di Olbia.<br />
Nella seduta di gara del 13 novembre 2013, all’esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di prequalificazione e dal bando di gara, la commissione giudicatrice rilevava la carenza del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera g), del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), in capo alla mandante <i>Vigilanza Sardegna</i>, in relazione alla sua dichiarazione sostitutiva con la quale asseriva di possedere il relativo requisito (ossia di non aver «commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse») anche dopo l’intervenuta fusione societaria per incorporazione con la <i>I.T.S. s.r.l.</i> . In relazione a quest’ultima, infatti, risultavano violazioni degli obblighi di pagamento di imposte e tasse, integrate nel periodo precedente la fusione.<br />
La commissione procedeva conseguentemente all’esclusione della <i>Vigilanza Sardegna</i>, mandante, e all’ammissione del raggruppamento <I>A.T.I. VIGILPOL</I> riservandosi di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione del raggruppamento anche in mancanza della mandante esclusa.<br />
2. &#8211; Con ricorso, avviato alla notifica in data 11 gennaio 2014 e depositato il successivo 22 gennaio, la Vigilanza Sardegna chiede l’annullamento dell’esclusione, nonché degli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, deducendo articolate censure incentrate sulla incompetenza della commissione di gara ad adottare atti di esclusione dalla procedura e sulla intrasmissibilità del difetto di requisiti di ordine generale (quale quello di cui all’art. 38, comma 1, lett. g, cit.).<br />
3. &#8211; Con decreto del Consigliere delegato, del 22 gennaio 2014, n. 22, è stata disposta la misura cautelare monocratica della sospensione dell’esclusione e dell’ammissione con riserva.<br />
4. &#8211; Con memoria depositata il 31 gennaio 2014, si è costituita la A.S.L. n. 2 di Olbia, eccependo in primo luogo la tardività della notifica del ricorso introduttivo, posto che la comunicazione dell’esclusione della ricorrente, adottata nella seduta del 13 novembre 2013, è stata effettuata sia nella stessa seduta pubblica in cui era presente il legale rappresentante della capogruppo <i>Vigilpol</i>; sia tramite invio della nota prot. n. 58616 del 14.11.2013, avvenuto in data 14 novembre 2013 all’indirizzo p.e.c. indicato dalla ricorrente nella domanda di partecipazione (cfr. all. 4 e 5 della produzione documentale della A.S.L. n. 2). Il ricorso, pertanto, avrebbe dovuto essere avviato alla notifica entro il 14 dicembre 2013, e non l’11 gennaio 2014 come in realtà avvenuto.<br />
Nel merito, ritiene infondata la censura con la quale la ricorrente contesta la competenza della commissione giudicatrice ad adottare il provvedimento di esclusione, riservato alla stazione appaltante e quindi al responsabile del procedimento.<br />
5. &#8211; Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2014, la causa, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio in sede cautelare con sentenza in forma semplificata, è stata trattenuta in decisione.<br />
6. – Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, come esattamente eccepito dalla difesa dell’amministrazione resistente.<br />
6.1. &#8211; In linea di fatto, risulta dalla documentazione versata in atti che la comunicazione dell’esclusione della ricorrente (di cui alla nota prot. n. 58616 del 14 novembre 2013) è stata inviata, nella stessa data, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla Vigilanza Sardegna nella domanda di partecipazione (cfr. all. 4 e 5 della produzione documentale della A.S.L. n. 2). nella comunicazione veniva riprodotto lo stralcio del verbale della seduta di gara del 13 novembre 2013, nel corso della quale la commissione aveva disposto l’esclusione di Vigilanza Sardegna, per le motivazioni già riferite.<br />
6.2. &#8211; La comunicazione appare del tutto conforme a quanto prescritto dall’art. 79 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), sia sotto il profilo del contenuto, poiché è stata accompagnata dall&#8217;invio del verbale di gara con la motivazione dell’esclusione; sia sotto il profilo della modalità della trasmissione, avvenuta con il mezzo dell’invio all’indirizzo di posta elettronica «indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta» (cfr. comma 5-bis dell’art. 79 cit.).<br />
La piena conoscenza si è, quindi, perfezionata per la ricorrente fin dal 14 novembre 2013. Ne deriva come conseguenza che il ricorso, avviato alla notifica solo l’11 gennaio 2014, cioè oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 120 del c.p.a., deve essere ritenuto irricevibile per tardività.<br />
6.3. &#8211; La ricorrente sostiene di aver avuto piena contezza dell’esclusione solo a seguito della e-mail inviata dal dirigente della A.S.L. al difensore della Vigilanza Sardegna (avv. prof. Mario Esposito), in data 23 dicembre 2013. E ciò sull’essenziale presupposto che gli atti adottati in precedenza dalla commissione di gara, e in specie nella seduta del 13 novembre 2013, sopra richiamata, sarebbero inficiati da incompetenza in quanto il provvedimento di esclusione può essere emanato esclusivamente dalla stazione appaltante (come previsto testualmente dall’art. 46, comma 1, del codice dei contratti) e non da un organo straordinario quale la commissione aggiudicatrice.<br />
6.4. &#8211; La ricostruzione non può essere condivisa. <br />
La commissione rappresenta un organo straordinario della stazione appaltante, che – ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti e degli artt. 282 ss. del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 207 del 2010 &#8211; ha una competenza che investe la fase del procedimento di affidamento che inizia con l’apertura delle domande di partecipazione e delle offerte, il controllo della regolarità della documentazione amministrativa richiesta dal bando, anche ai fini del possesso dei requisiti, la valutazione delle offerte tecniche (art. 283 del regolamento), la individuazione e dichiarazione dell’aggiudicatario provvisorio (come ha ribadito recentemente anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 novembre 2012, n. 36, nella quale l’ambito delle competenze riservate alla commissione aggiudicatrice viene, per l’appunto, individuato nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nell’assegnazione dei relativi punteggi e nella formazione della graduatoria provvisoria tra le offerte: cfr. ai punti 5.2.2. e 5.3. della parte in diritto).<br />
In tale fase, la commissione esercita anche il potere di esclusione dalla procedura di gara dei concorrenti, quando riscontri la sussistenza di una delle cause di esclusione tassativamente previste ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti.<br />
6.5. &#8211; Un sicuro indizio testuale della competenza della commissione giudicatrice ad adottare atti di esclusione, si ricava, in primo luogo, dall’art. 79, comma 5 <i>bis</i>, cit., in cui – come si è visto &#8211; si prevede che l’onere di comunicazione dell’esclusione e della relativa motivazione, possa essere assolto mediante invio del verbale di gara; ciò sulla base del presupposto che nella sede di gara, e quindi ad opera della commissione, sia stato adottato il relativo provvedimento di esclusione.<br />
6.6. &#8211; Ulteriore conferma in tal senso si riscontra, altresì, dall’esame della giurisprudenza in tema di tempestività dell’impugnazione dell’esclusione, quando questa sia stata pronunciata nel corso della seduta di gara in presenza del legale rappresentante dell’operatore economico escluso. In tali ipotesi la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato sostiene, infatti, che la piena conoscenza è provata dalle risultanze del verbale della seduta di gara, nel corso della quale è stata adottata l’esclusione (cfr., per tutte, Cons. St., sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6284, ed ivi citazioni di ulteriore giurisprudenza conforme). Con il che, riconoscendo evidentemente la competenza della commissione aggiudicatrice in ordine a detta esclusione.<br />
6.7. &#8211; Infine, non è superfluo rilevare come, nel caso di specie, lo stesso disciplinare di gara (con disposizione non impugnata) attribuiva alla commissione di gara il compito di <i>«procedere</i> (…)<i>all’apertura dei plichi, all’analisi della documentazione ivi contenuta per verificarne la completezza e la correttezza e all’adozione dei relativi provvedimenti»</i>.<br />
7. &#8211; Tutte le osservazioni sopra svolte consentono, quindi, di giungere alla conclusione che il ricorso in esame deve essere dichiarato irricevibile.<br />
8. &#8211; Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-17-2-2014-n-156/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2014 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2014 n.156</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2014-n-156/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2014-n-156/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2014-n-156/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2014 n.156</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. Giovagnoli Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato) c/ Congress Italia S.r.L (Avv. M. Fichera) Concorrenza e mercato – Sanzioni annullate – Restituzione – AGCM – Incompetenza – Ministero Economia Finanze – Competenza – Conseguenza – Ottemperanza – Inammissibilità L’Autorità Garante della Concorrenza e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2014-n-156/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2014 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2014-n-156/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2014 n.156</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. Giovagnoli<br /> Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato) c/ Congress Italia S.r.L (Avv. M. Fichera)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorrenza e mercato – Sanzioni annullate – Restituzione – AGCM – Incompetenza – Ministero Economia Finanze – Competenza – Conseguenza – Ottemperanza – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non è soggetto competente a disporre la restituzione delle sanzioni da essa irrogate e successivamente annullate, in tutto o in parte, dal giudice amministrativo; tale competenza spetta al Ministero dell’Economia e delle Finanze. È pertanto inammissibile il ricorso per l’ottemperanza proposto nei confronti dell’AGCM (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cons. St., Sez. VI, 21 novembre 2003, n. 7602; idem, 19 novembre 2003, n. 7469.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3753 del 2013, proposto da:<br />
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Congress Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Fichera, con domicilio eletto presso Alberto Eramo in Roma, via Valadier 39; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 01179/2013, resa tra le parti, concernente esecuzione della sentenza n. 4323/20190 del TAR Lazio, Roma, sezione prima, confermata dalla sentenza n. 5000/2011 del Consiglio di Stato, Sezione VI;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Congress Italia s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Tidore eTatangelo per Fichera;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Viene in decisione l’appello proposto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in seguito anche solo AGCM) per ottenere la riforma, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, in sede di ricorso in ottemperanza proposto dalla società Congress Italia s.r.l. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 4323/10 (confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5000/11), ha condannato l’AGCM a pagare alla ricorrente:<br />
&#8211; la somma di € 471,35, oltre agli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di sanzione (€10.010,00) a far data dal pagamento e fino all’effettiva restituzione;<br />
&#8211; una somma per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, da quantificarsi secondo i parametri indicati dallo stesso giudice;<br />
&#8211; le spese del giudizio liquidate in complessivi € 1.000, in favore del procuratore antistatario.<br />
2. L’AGCM ha proposto appello deducendo, in sintesi, che il soggetto responsabile del ritardo nell’esecuzione del giudicato con riferimento alla restituzione di quanto versato alla ricorrente a titolo di sanzioni non è l’AGCM, ma il Ministero dell’Economia (Dipartimento del Tesoro), che è l’Amministrazione che incassa tali sanzioni.<br />
3. Si è costituita in giudizio la società Congress Italia s.r.l. chiedendo il rigetto dell’appello, sostenendo:<br />
&#8211; che comunque sull’AGCM gravava l’obbligo di pagare le spese processuali liquidate a sua carico nella sentenza portata ad esecuzione;<br />
&#8211; che, in ordine alla restituzione della sanzione, non sarebbe rinvenibile alcun chiaro dato normativo nel senso della sussistenza della legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anziché dell’AGCM che irroga la sanzione.<br />
4. Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
5. L’appello è fondato.<br />
6. La giurisprudenza ha ormai da tempo chiarito che l’AGCM non è competente a disporre la restituzione delle sanzioni da essa irrogate e successivamente annullate, in tutto o in parte, dal giudice amministrativo. Tale competenza spetta al Ministero dell’economia e delle finanze. Perciò è inammissibile un ricorso per l’ottemperanza proposto nei confronti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (cfr. Cons. Stato, VI, 19 novembre 2003, n. 7469; 21 novembre 2003, n. 7602). Lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze, del resto, ha individuato nel Dipartimento del tesoro la struttura competente ad effettuare i rimborsi (v. nota del 6 giugno 2003 del Ministero dell’economia – Dipartimento per le politiche fiscali e note del 3 giugno 2002 e del 31 gennaio 2003 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).<br />
7. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso in ottemperanza, nella parte diretto ad ottenere la restituzione della sanzione, deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara in parte inammissibile il ricorso in ottemperanza.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore<br />
Vito Carella, Consigliere<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2014-n-156/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2014 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2010 n.156</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-6-5-2010-n-156/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-6-5-2010-n-156/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-6-5-2010-n-156/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2010 n.156</a></p>
<p>Pres. AMIRANTE – CASSESE le norme statali recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica possono &#171;porre obiettivi di riequilibrio della medesima&#187;, non debbono prevedere &#171;in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi&#187; Amministrazione pubblica &#8211; Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Art. 9, c. 1° bis,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-6-5-2010-n-156/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2010 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-6-5-2010-n-156/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2010 n.156</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. AMIRANTE – CASSESE</span></p>
<hr />
<p>le norme statali recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica possono &laquo;porre obiettivi di riequilibrio della medesima&raquo;, non debbono prevedere &laquo;in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi&raquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Amministrazione pubblica &#8211; Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Art. 9, c. 1° bis, del decreto legge 01/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 03/08/2009, n. 102 &#8211; Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni &#8211; Somme dovute da una Regione commissariata nei confronti di un&#8217;amministrazione pubblica &#8211; Regolazione mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell&#8217;amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall&#8217;istanza dell&#8217;amministrazione creditrice Previsione di un meccanismo di silenzio-assenso per il riconoscimento del debito &#8211; Lamentata sostituzione del tesoriere (una banca) all&#8217;amministrazione regionale, previsione di un termine irragionevole e discriminatorio, nonché creazione di una volontà fittizia della Regione che non si sia espressa &#8211; illegittimità costituzionale – inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>La Corte dichiara:</b>	</p>
<p>l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 	</p>
<p>inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1-bis, del suddetto decreto-legge n. 78 del 2009, promosse dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 97, primo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 156 <BR><br />
ANNO 2010 </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR>	</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
composta dai signori:</p>
<p> Presidente: Francesco AMIRANTE; </p>
<p>Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 3 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2009 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2009. <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />	<br />
udito nella udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese; <br />	<br />
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Campania e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – La Regione Campania, con ricorso del 3 ottobre 2009, depositato il 7 ottobre 2009 (reg. ric. n. 81 del 2009), ha impugnato l’art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per violazione degli artt. 3, primo comma, anche sotto il profilo della ragionevolezza, 24, primo comma, 97, primo comma, 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione. <br />	<br />
2. – La disposizione impugnata prevede che «le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall’istanza dell’amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all’istanza». <br />	<br />
3. – La Regione Campania afferma in via preliminare di non ritenersi inclusa tra le Regioni destinatarie della norma impugnata. La Regione, infatti, rileva di essere stata commissariata in base alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009, concernente la «Nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico&#8722;finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222», e non, come previsto dalla norma censurata, in base all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005). Ciò nonostante, la Regione Campania si considera legittimata, al pari di qualunque altra Regione, a proporre il presente ricorso, in quanto potenziale destinataria della disposizione impugnata. <br />	<br />
3.1. – La Regione Campania sostiene, in primo luogo, che la norma censurata produce l’effetto di spostare dall’amministrazione regionale al tesoriere la competenza a disporre – oltre che ad effettuare concretamente – il pagamento delle somme di cui la Regione risulti debitrice nei confronti di altre pubbliche amministrazioni. Tale disposizione lederebbe l’autonomia finanziaria regionale assicurata dall’art. 119 Cost. e la potestà legislativa in materia di organizzazione dei propri procedimenti garantita dall’art. 117, quarto comma, Cost., né potrebbe essere qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica. <br />	<br />
3.2. – Ad avviso della Regione, in secondo luogo, risulterebbero violati il principio di ragionevolezza e quello di buon andamento dell’amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), perché la disposizione impugnata «discrimina alcuni creditori rispetto ad altri» e per «l’assenza di ragioni giustificatrici della norma e l’evidenza del suo carattere controproducente». Tali violazioni si rifletterebbero in ulteriori lesioni delle competenze regionali costituzionalmente garantite, considerato che l’autonomia finanziaria e l’autonomia organizzativa della Regione sono compresse senza ragionevoli giustificazioni di efficienza amministrativa. <br />	<br />
3.3. – La ricorrente, in terzo luogo, sostiene che la disposizione, laddove prevede che il riconoscimento del debito da parte della Regione commissariata debba effettuarsi entro trenta giorni dall’istanza della amministrazione creditrice, non avrebbe la natura di principio fondamentale, in quanto applicabile solo alle Regioni commissariate e soltanto nei rapporti tra amministrazioni. Esso, quindi, lederebbe, in modo irragionevole e discriminatorio, l’autonomia organizzativa della Regione, nonché «la generale autonomia di cui essa gode almeno al pari di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento, e che gode anch’essa di tutela costituzionale». <br />	<br />
3.4. – La Regione, in quarto luogo, dubita della legittimità costituzionale del meccanismo di silenzio-assenso previsto dalla norma censurata per il riconoscimento del debito da parte della Regione commissariata, in quanto violerebbe primariamente «il diritto della Regione di disciplinare “il significato delle proprie azioni e determinazioni amministrative”, garantito dall’art. 117, quarto comma, Cost.». La norma, inoltre, lederebbe l’art. 3, primo comma, Cost., comprimendo l’autonomia privata della Regione commissariata in modo discriminatorio rispetto a tutte le altre Regioni e le altre pubbliche amministrazioni. Risulterebbero manifestamente non rispettati, ad avviso della Regione, anche i principi di autonomia finanziaria di cui all’art. 119 Cost. e di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97, primo comma, Cost., in quanto l’amministrazione regionale sarebbe esposta al «rischio di una enorme pluralità di richieste di pagamento da parte di enti locali o di altri enti, alle quali essa dovrebbe far fronte distraendo i propri uffici dal lavoro ordinario, per non incorrere nel riconoscimento del debito». Il meccanismo di silenzio-assenso previsto dalla norma impugnata violerebbe, inoltre, l’art. 24, primo comma, Cost., precludendo alla Regione commissariata «di far valere in un momento successivo l’infondatezza della pretesa creditoria». La ricorrente sostiene, inoltre, di essere pienamente legittimata a ricorrere avverso tutte queste violazioni, poiché di esse la Regione sarebbe «vittima diretta». <br />	<br />
3.5. – Secondo la Regione Campania, infine, la previsione che il debito possa essere riconosciuto ove le contestazioni non siano puntuali finirebbe «per attribuire a chi dovrebbe applicare la norma – cioè alla stesso tesoriere – il giudizio sulla sufficienza e sulla fondatezza delle contestazioni», con violazione del diritto della Regione alla difesa giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.). <br />	<br />
4. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’infondatezza del ricorso. Ad avviso della difesa dello Stato, la norma impugnata si colloca nell’ambito di una serie di disposizioni volte a garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, rispondendo così «alla primaria esigenza del legislatore nazionale di dare attuazione alle disposizioni comunitarie in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». È al fine di assicurare il raggiungimento di tale obiettivo che la norma prevede, per le Regioni sottoposte a commissariamento, meccanismi più stringenti per il riconoscimento e la liquidazione dei crediti delle amministrazioni. Questi meccanismi, «lungi dal comprimere l’autonomia organizzativa della Regione nella gestione dei propri pagamenti, rispond[ono] ad esigenze di coordinamento della finanza pubblica e a esigenze di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni». <br />	<br />
5. – Il 23 marzo 2010 la Regione Campania ha depositato memoria illustrativa di replica a quanto sostenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri nel proprio atto di costituzione. La ricorrente rileva, innanzitutto, che la norma impugnata risulta estranea alle esigenze di attuazione del diritto comunitario in materia di ritardi di pagamento di cui alla direttiva 2000/35/CE, in quanto la disposizione «attiene solo ai rapporti tra amministrazioni, cioè a debiti che raramente avranno il proprio titolo in transazioni commerciali». La Regione ribadisce, poi, che la disposizione impugnata neppure può trovare la propria base costituzionale nella competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, poiché essa «ha carattere dettagliato, autoapplicativo e non lascia alcun margine di scelta alle Regioni sugli strumenti con i quali conseguire il (presunto) fine di coordinamento». Inoltre, la norma non sarebbe diretta a limitare una spesa della Regione o delle amministrazioni pubbliche in generale, bensì a «prevedere una anomala procedura di spesa regionale, con il risultato illegittimo di privare la Regione della capacità di gestire la propria spesa». Infine, la ricorrente contesta l’invocazione della competenza statale a determinare i livelli essenziali delle prestazioni. <br />	<br />
6. – Il 23 marzo 2010 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria illustrativa, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, non fondato. Quanto alla ammissibilità, la difesa dello Stato rileva che la Regione, per poter proporre la questione di costituzionalità, «deve essere titolare dell’interesse a ricorrere che abbia i requisiti di concretezza, di attualità e di immediatezza e che, perciò, tale interesse non possa essere solo potenziale o solo astrattamente configurabile». Dalla non applicabilità della norma impugnata alla Regione Campania – attualmente commissariata in base a procedura diversa da quella indicata dalla disposizione – deriverebbe «l’insussistenza ab origine della materia del contendere». <br />	<br />
Con riguardo al merito, la difesa dello Stato ribadisce che la norma censurata va ricondotta nell’ambito di una serie articolata di disposizioni dirette a garantire la tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, «al fine di ridurre i possibili oneri a carico delle imprese e sanare i debiti pregressi attraverso l’avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato». La disposizione impugnata, pertanto, oltre ad attuare le previsioni comunitarie di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali del 29 giugno 2000, 2000/35/CE, rappresenta un «principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica». A tal fine, sostiene l’Avvocatura generale dello Stato, la norma doveva necessariamente prevedere, per le Regioni commissariate, «meccanismi più incisivi» che, data la particolare situazione finanziaria di tali enti, garantissero una tempestiva riscossione dei crediti da parte delle altre amministrazioni, «anche allo scopo di assicurare il regolare funzionamento dei servizi pubblici essenziali». La norma sarebbe inoltre circoscritta entro confini, anche temporalmente, delineati, vista la correlazione della disposizione alla circostanza, e perciò alla durata, del commissariamento previsto per il risanamento del servizio sanitario. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – La Regione Campania ha promosso, in relazione agli artt. 3, primo comma, anche sotto il profilo della ragionevolezza, 24, primo comma, 97, primo comma, 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. <br />	<br />
Ad avviso della Regione Campania, la norma impugnata violerebbe, innanzitutto, l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto travalicherebbe le competenze dello Stato nello stabilire i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e lederebbe la potestà legislativa esclusiva delle Regioni di organizzare i propri procedimenti. La disposizione violerebbe anche l’autonomia finanziaria regionale in materia sia di entrate che di spesa garantita dall’art. 119 Cost. La norma, inoltre, sarebbe contraria all’art. 3, primo comma, Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, per «l’assenza di ragioni giustificatrici […] e l’evidenza del suo carattere controproducente», sia sotto il profilo dell’uguaglianza, perché discriminerebbe le Regioni commissariate rispetto alle altre Regioni e pubbliche amministrazioni nel riconoscimento dei propri debiti verso altre amministrazioni. Sarebbe leso, poi, l’art. 24, primo comma, Cost., in riferimento al diritto delle Regioni commissariate a far valere in via giudiziaria l’infondatezza della pretesa creditoria vantata nei loro confronti da altre amministrazioni e in quanto la disposizione impugnata di fatto attribuisce «a chi dovrebbe applicare la norma – cioè allo stesso tesoriere – il giudizio sulla sufficienza e sulla fondatezza delle contestazioni». Vi sarebbe, infine, una violazione dell’art. 97, primo comma, Cost., poiché la norma minerebbe il buon andamento delle Regioni commissariate. <br />	<br />
2. – Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, ad avviso della quale la norma censurata non si applicherebbe alla Regione Campania. La Regione, infatti, è attualmente commissariata in base a una disposizione (articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 – Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) diversa da quella richiamata dalla norma impugnata (articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005»). <br />	<br />
3. – L’eccezione non è fondata. <br />	<br />
Come più volte ribadito da questa Corte, «le questioni di legittimità costituzionale delle leggi devono essere proposte, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall’art. 127 Cost.; dal che discende che la lesione della sfera di competenza lamentata dalla ricorrente presuppone la sola esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione, ed essendo sufficiente che essa sia, ancorché non immediatamente, applicabile» (sentenze n. 141 del 2010 e n. 133 del 2006). L’interesse della ricorrente, pertanto, sussiste indipendentemente dal fatto che la norma impugnata abbia avuto o meno applicazione nella Regione Campania. E ciò a prescindere dalla circostanza che le due previsioni legislative – quella di cui all’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, indicata dalla disposizione censurata, e quella di cui all’art. 4 della legge n. 159 del 2007, in base al quale la Regione Campania è stata commissariata nel luglio 2009 – non solo si sovrappongono, senza escludersi a vicenda, ma costituiscono un corpo unico. Se così non fosse, non si spiegherebbe perché la disposizione impugnata si sia limitata a richiamare la legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, senza riferirsi espressamente anche alla norma del 2007. <br />	<br />
4. – Sono, invece, inammissibili le censure prospettate in merito agli artt. 24, primo comma, e 97, primo comma, Cost., trattandosi di parametri non invocabili nel giudizio di costituzionalità in via principale promosso da una Regione perché, nella fattispecie, le violazioni lamentate non comportano una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, né ridondano sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (ex multis, sentenza n. 52 del 2010). <br />	<br />
5. – Nel merito, la questione è fondata. <br />	<br />
5.1. – La disposizione impugnata riguarda il pagamento di somme da parte di pubbliche amministrazioni, vale a dire l’ultima delle quattro fasi generalmente previste per la procedura di spesa (impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento). La norma, pertanto, deve essere inquadrata nell’ambito del bilancio e della contabilità delle Regioni, riconducibile alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», di competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. <br />	<br />
In tale settore, la legislazione statale di principio sulla contabilità regionale è stata dettata con il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell&#8217;articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), che agli artt. 18 e 19 regola gli impegni e il pagamento delle spese pubbliche, limitandosi a stabilire che gli impegni e i pagamenti non eccedano i rispettivi stanziamenti di bilancio. Le disposizioni statali hanno trovato attuazione, nella Regione Campania, con la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76). In particolare, gli artt. 34 e seguenti di tale legge dettano puntuali previsioni sulla liquidazione, sull’ordinazione e sul pagamento delle spese da parte dell’amministrazione regionale, con specifico riguardo alla verifica della esigibilità dei crediti e alla successiva ordinazione delle spese impartita al tesoriere. <br />	<br />
5.2. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le norme statali recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica possono «porre obiettivi di riequilibrio della medesima», non debbono prevedere «in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenze n. 284 e n. 237 del 2009) e debbono lasciare alle Regioni «la possibilità di scegliere in un ventaglio di strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenze n. 341 e n. 237 del 2009). <br />	<br />
5.3. – La disposizione impugnata, invece, non detta principi, ma prevede modalità di pagamento delle spese dettagliate sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto l’aspetto procedurale. Essa trasforma il tesoriere in ordinatore del pagamento, modifica la sequenza delle fasi del procedimento di spesa e inserisce in questa un atto dell’amministrazione creditrice: regola, quindi, in modo esaustivo l’intera procedura, determinando sia obiettivi, sia strumenti, senza lasciare alcuna scelta alla Regione. Ne discende la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. <br />	<br />
6. – Né può affermarsi, come sostenuto dalla Avvocatura generale dello Stato, che la norma censurata sia rivolta ad attuare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, 2000/35/CE, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). <br />	<br />
La norma impugnata disciplina, infatti, rapporti tra Regioni commissariate e amministrazioni pubbliche, mentre la direttiva 2000/35/CE riguarda le «transazioni commerciali», riferite a contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, in cui almeno una delle due parti sia un soggetto privato. <br />	<br />
Nel rendere più celeri i pagamenti tra amministrazioni pubbliche, la disposizione stessa, inoltre, sottrae alle Regioni commissariate risorse finanziarie potenzialmente destinate a soggetti privati, con esito opposto a quello indicato dalla direttiva comunitaria e rendendo, quindi, la norma anche irragionevole. <br />	<br />
La disposizione censurata, infine, prevedendo l’intervento diretto del tesoriere, introduce un meccanismo non contemplato dalla direttiva 2000/35/CE. Questa individua, quali strumenti diretti a contrastare i casi di ritardo di pagamento, gli interessi e la riserva di proprietà. <br />	<br />
7. – Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dalla ricorrente. <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI <BR><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; <br />	<br />
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1-bis, del suddetto decreto-legge n. 78 del 2009, promosse dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 97, primo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Francesco AMIRANTE, Presidente <br />	<br />
Sabino CASSESE, Redattore <br />	<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere 	</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2010.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-6-5-2010-n-156/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2010 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/5/2009 n.156</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-19-5-2009-n-156/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-19-5-2009-n-156/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-19-5-2009-n-156/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/5/2009 n.156</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Silvestri nelle ipotesi in cui si rilevi, come avviene in riferimento alla norma censurata, una sproporzione sanzionatoria rispetto a condotte più gravi, un eventuale intervento della Corte costituzionale non potrebbe rimodulare le sanzioni previste dalla legge, senza sostituire la propria valutazione a quella che spetta al legislatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-19-5-2009-n-156/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/5/2009 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-19-5-2009-n-156/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/5/2009 n.156</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Silvestri</span></p>
<hr />
<p>nelle ipotesi in cui si rilevi, come avviene in riferimento alla norma censurata, una sproporzione sanzionatoria rispetto a condotte più gravi, un eventuale intervento della Corte costituzionale non potrebbe rimodulare le sanzioni previste dalla legge, senza sostituire la propria valutazione a quella che spetta al legislatore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Persona fisica e diritti della personalità &#8211; Stranieri &#8211; Art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall&#8217;art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), e di seguito modificato dall&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare) &#8211; Straniero espulso &#8211; Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato &#8211; Pena della reclusione da uno a quattro anni &#8211; Q. l c. sollevata dal Tribunale di Trieste – Asserita violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – Manifesta inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall&#8217;art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), e di seguito modificato dall&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell&#8217;interno, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE		Presidente<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		   Giudice<br />	<br />
#NOME?		             MADDALENA			”<br />	<br />
#NOME?		             FINOCCHIARO			”<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA			”<br />	<br />
#NOME?		GALLO				”<br />	<br />
#NOME?		             MAZZELLA			”<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI			”<br />	<br />
#NOME?		CASSESE			”<br />	<br />
#NOME?	             SAULLE			”<br />	<br />
#NOME?		TESAURO			”<br />	<br />
#NOME?	             NAPOLITANO			”<br />	<br />
#NOME?		FRIGO				”<br />	<br />
#NOME?	             CRISCUOLO			”<br />	<br />
#NOME?		             GROSSI			”<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall&#8217;art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), e di seguito modificato dall&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), promossi dal Tribunale di Trieste con ordinanze del 20 settembre e del 21 dicembre 2007, iscritte, rispettivamente, al n. 126 ed ai nn. da 236 a 239 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 35, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.</p>
<p>	Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
	udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.</p>
<p>    <i>Ritenuto</i> che il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, con cinque ordinanze di analogo tenore, emesse il 20 settembre 2007 (r.o. n. 126 del 2008) e il 21 dicembre 2007 (r.o. numeri 236, 237, 238 e 239 del 2008), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall&#8217;art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), e di seguito modificato dall&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell&#8217;interno;<br />	<br />
    che il rimettente procede, nei giudizi a quibus, in ordine a fatti di indebito rientro, contestati a norma dell&#8217;art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, ed è chiamato a valutare, nell&#8217;ambito di tre dei giudizi indicati, altrettante richieste congiunte di applicazione della pena ai sensi dell&#8217;art. 444 del codice di procedura penale (r.o. numeri 126, 237 e 238 del 2008); <br />	<br />
    che il giudice a quo dubita che i limiti edittali della sanzione prevista per la condotta in esame, entro i quali dovrebbero collocarsi le pene nel caso tanto di condanna degli imputati, quanto di applicazione della pena concordata dalle parti, siano sproporzionati, per eccesso, rispetto al disvalore del fatto;<br />	<br />
    che il rimettente riferisce di come la stessa questione sia stata già sollevata in ciascuno dei giudizi a quibus e definita con le ordinanze numeri 385 e 226 del 2007 della Corte costituzionale, di restituzione degli atti per una nuova valutazione della rilevanza alla luce della modifica introdotta dall&#8217;art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 5 del 2007, per effetto della quale la condotta in contestazione ha cessato di essere penalmente rilevante in presenza di autorizzazione al ricongiungimento familiare, ai sensi dell&#8217;art. 29 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998;<br />	<br />
    che, all&#8217;esito di un nuovo esame degli atti, non risultando che in Italia si trovino familiari degli imputati, né che i predetti abbiano formulato richieste di ricongiungimento, il Tribunale di Trieste conclude nel senso della perdurante rilevanza della questione in ciascuno dei giudizi principali;<br />	<br />
    che, nell&#8217;argomentare sulla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ripercorre l&#8217;evoluzione della normativa in tema di indebito rientro dello straniero già espulso, a partire dall&#8217;art. 151 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che puniva tale condotta con l&#8217;arresto da due a sei mesi, fino alla previsione contenuta nell&#8217;art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, la quale, nella formulazione originaria, confermava la sanzione dell&#8217;arresto, in seguito aumentata, da sei mesi ad un anno, dall&#8217;art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica della normativa in materia di immigrazione e di asilo);<br />	<br />
    che il descritto quadro normativo ha subito un significativo mutamento con l&#8217;intervento legislativo attuato mediante la legge n. 271 del 2004, di conversione del decreto-legge n. 241 del 2004, per effetto del quale la condotta di indebito rientro ha assunto natura di delitto, punibile con la reclusione da uno a quattro anni, in termini sostanzialmente analoghi a quanto avvenuto per la fattispecie di indebito trattenimento, prevista dall&#8217;art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;<br />	<br />
    che il rimettente evidenzia come le ragioni di tale inasprimento delle sanzioni risiedano, secondo quanto risulta dai lavori parlamentari, anche nella necessità di «ovviare alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004», nel senso di rendere nuovamente possibile l&#8217;arresto obbligatorio dell&#8217;autore del reato di indebito trattenimento, così come del responsabile di un illecito reingresso nel territorio dello Stato, attraverso la previsione di valori edittali di pena compatibili con l&#8217;applicazione di misure coercitive, a norma del comma 2 dell&#8217;art. 280 cod. proc. pen.; <br />	<br />
    che il giudice a quo richiama numerosi precedenti della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 84 del 1997, n. 25 del 1994, n. 333 del 1992, ordinanza n. 220 del 1996) che sanciscono il principio secondo cui la discrezionalità legislativa deve essere esercitata secondo criteri di ragionevolezza, ciò che, sul piano delle scelte concernenti l&#8217;incriminazione di determinate condotte, implica la necessità di una proporzione tra le previsioni sanzionatorie e l&#8217;offensività delle condotte medesime;<br />	<br />
    che, in particolare, il rimettente si sofferma sulla sentenza n. 409 del 1989, nella quale si trova affermato che la tutela dei beni e dei valori protetti dalle fattispecie incriminatrici non può essere attuata provocando all&#8217;individuo aggressore ed ai suoi diritti fondamentali danni «sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti o da ottenere»; <br />	<br />
    che la disciplina in esame, come riformulata dalla legge n. 271 del 2004, risulterebbe viziata proprio sotto il profilo della mancanza di proporzione tra offensività e sanzione, il cui significativo inasprimento (l&#8217;odierno minimo edittale corrisponde al precedente massimo) non troverebbe giustificazione sostanziale;<br />	<br />
    che il venir meno della corrispondenza tra il disvalore del fatto previsto dall&#8217;art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998 e l&#8217;entità della pena irrogabile risulterebbe di tutta evidenza, a parere del rimettente, ove si consideri che la norma censurata prevede sanzioni identiche a quelle comminate dalla prima parte del comma 13-bis dello stesso art. 13, sebbene quest&#8217;ultima disposizione riguardi l&#8217;indebito reingresso del cittadino straniero già raggiunto da provvedimento giudiziale di espulsione, vale a dire di un soggetto nei confronti del quale sia stato quanto meno aperto un procedimento penale;<br />	<br />
    che, in definitiva, la «nuova» commisurazione della sanzione, in quanto determinata al solo fine di introdurre per il reato in esame un più severo trattamento processuale (con la previsione dell&#8217;arresto obbligatorio), sarebbe frutto di «un vero e proprio rovesciamento di prospettiva», e come tale risulterebbe del tutto disancorata dagli ordinari parametri di riferimento;<br />	<br />
    che, secondo il rimettente, la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio in questione pregiudicherebbe non solo il valore costituzionale dell&#8217;eguaglianza, ma anche la capacità effettiva della pena di svolgere la funzione rieducativa nei confronti del condannato (sono richiamate le sentenze n. 341 del 1994 e n. 313 del 1990); <br />	<br />
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in ciascuno dei cinque giudizi indicati, con atti di identico tenore, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;<br />	<br />
    che la difesa erariale evidenzia, in primo luogo, la natura ampiamente discrezionale dell&#8217;autorizzazione ministeriale al rientro nel territorio dello Stato del cittadino straniero già espulso, posto che, come affermato anche dalla Corte costituzionale (è richiamata la sentenza n. 353 del 1997), lo Stato non può abdicare al compito di presidiare le proprie frontiere;<br />	<br />
    che anche l&#8217;inasprimento della pena per la fattispecie di indebito rientro, unitamente alla modifica della natura del reato da contravvenzione a delitto, si inserisce nel più ampio quadro delle scelte di politica criminale finalizzate, nel particolare momento storico-sociale, a difendere il territorio;<br />	<br />
    che, così contestualizzato, l&#8217;intervento legislativo del 2004 sarebbe frutto di un esercizio non irragionevole della discrezionalità e si sottrarrebbe alla censura prospettata in riferimento all&#8217;art. 3 Cost.;<br />	<br />
    che, d&#8217;altra parte, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la legislazione tiene conto non soltanto della struttura e dell&#8217;astratta pericolosità delle condotte regolate, ma anche della concreta esperienza nella quale quelle condotte si inseriscono e delle variazioni che il relativo impatto sociale manifesta nel corso del tempo (sono richiamate, in particolare, le sentenze n. 333 del 1991 e n. 171 del 1986);<br />	<br />
    che in particolare, avuto riguardo alla norma censurata, la difesa erariale esclude che la previsione di una pena edittale minima analoga a quella stabilita per il delitto di cui all&#8217;art. 13, comma 13-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, possa considerarsi irragionevole, posto che, tanto nel caso di espulsione amministrativa quanto in quello di espulsione giudiziale, la condotta di indebito rientro pregiudica l&#8217;interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori;<br />	<br />
    che, inoltre, il legislatore del 2004 avrebbe opportunamente modulato il proprio intervento, lasciando immutata la natura contravvenzionale delle fattispecie meno gravi (come quella dell&#8217;indebito trattenimento dopo l&#8217;espulsione disposta per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno);<br />	<br />
    che, infine, non sussisterebbe la denunciata violazione del terzo comma dell&#8217;art. 27 Cost., in quanto la finalità rieducativa della pena, anche sotto lo specifico profilo della proporzionalità, potrebbe essere assicurata dal giudice della cognizione attraverso una congrua scelta di quantificazione nell&#8217;ambito dei limiti edittali.<br />	<br />
    <i>Considerato</i> che il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, solleva – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall&#8217;art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), e di seguito modificato dall&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell&#8217;interno;<br />	<br />
    che il rimettente, dopo aver ricordato come la sanzione originariamente prevista per il reato di indebito rientro consistesse nell&#8217;arresto da sei mesi ad un anno, e come, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 271 del 2004, la medesima condotta sia oggi punita con la reclusione da uno a quattro anni, assume che l&#8217;inasprimento sarebbe stato attuato per finalità di carattere processuale (la legittimazione dell&#8217;arresto obbligatorio, reintrodotto con la legge citata), senza alcuna sostanziale modifica del fenomeno criminoso sottostante, e dunque in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena;<br />	<br />
    che in particolare, al fine di evidenziare la ritenuta sproporzione per eccesso tra pena e fatto, il giudice a quo istituisce un raffronto tra la previsione censurata e la fattispecie prevista dal medesimo art. 13, al comma 13-bis, che punisce con identica sanzione l&#8217;indebito rientro del cittadino straniero espulso con provvedimento giudiziale, cioè un comportamento dotato di maggior disvalore, in quanto compiuto da soggetto che ha commesso un reato durante la permanenza in Italia, ovvero nei confronti del quale pende un procedimento penale;<br />	<br />
    che le ordinanze di rimessione prospettano anche un contrasto tra la norma censurata e l&#8217;art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la relativa previsione sanzionatoria, essendo priva di proporzionalità rispetto al fatto incriminato, non potrebbe assolvere alla necessaria funzione rieducativa della pena;<br />	<br />
    che, preliminarmente, può essere disposta la riunione dei giudizi, posto che tutte le questioni sollevate riguardano il trattamento sanzionatorio del reato di indebito rientro, previsto dall&#8217;art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella più severa versione introdotta mediante la legge n. 271 del 2004, di conversione del decreto-legge n. 241 del 2004;<br />	<br />
    che questa Corte, nella sentenza n. 22 del 2007, ha già esaminato gli effetti delle modifiche introdotte dal legislatore del 2004, con specifico riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per il reato di indebito trattenimento, di cui all&#8217;art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, anche in comparazione con quello previsto per altri reati collegati all&#8217;immigrazione clandestina;<br />	<br />
    che, nell&#8217;occasione, la Corte non ha mancato di rilevare, tra l&#8217;altro, l&#8217;intervenuta parificazione della pena per fattispecie che presentano differenti livelli di offensività, e più in generale la presenza di «squilibri, sproporzioni ed anomalie» nel sistema sanzionatorio delineato dal legislatore del 2004; <br />	<br />
    che tuttavia, nello stesso contesto, la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di costituzionalità ed affermato che esso «[…] può investire le pene scelte dal legislatore solo se si appalesi una evidente violazione del canone della ragionevolezza, in quanto ci si trovi di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio»;<br />	<br />
    che al contrario, ove non si riscontri una sostanziale identità tra le fattispecie prese a raffronto e si rilevi invece, come asseritamente avviene nel caso in esame, una sproporzione sanzionatoria rispetto a condotte più gravi, un eventuale intervento di questa Corte non potrebbe rimodulare le sanzioni previste dalla legge, senza sostituire la propria valutazione a quella che spetta al legislatore;<br />	<br />
    che, anche con riferimento al prospettato difetto di proporzionalità rispetto al disvalore del fatto, e quindi alla irragionevolezza intrinseca del trattamento sanzionatorio previsto dalla norma censurata, va ribadito come il giudizio di legittimità costituzionale, in assenza di precisi punti di riferimento che conducano a soluzioni costituzionalmente obbligate, non possa dar vita ad un nuovo assetto delle sanzioni penali stabilite dal legislatore; <br />	<br />
    che del pari va riconosciuta, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, la inammissibilità della questione prospettata in riferimento all&#8217;art. 27, comma terzo, Cost., giacché, come rilevato nella sentenza più volte citata, «ogni possibile conclusione cui questa Corte potrebbe arrivare incontrerebbe il medesimo ostacolo già segnalato con riferimento ai profili presi in considerazione».<br />	<br />
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>    riuniti i giudizi,<br />	<br />
    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall&#8217;art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), e di seguito modificato dall&#8217;art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell&#8217;interno, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-19-5-2009-n-156/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/5/2009 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2008 n.156</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-1-2008-n-156/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-1-2008-n-156/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2008 n.156</a></p>
<p>Pres. Millemaggi Cogliani – Est. Giordano Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (Avv. V. Davini) c. Coges scrl (Avv.ti A. Manzi, A. Rossi), Comune di Golfo Aranci (Avv.ti P. Lai, C. Scarfò), De Vizia Transfer s.p.a. (Avv. G. Contu) le dotazioni necessarie alla gestione del servizio integrato di raccolta, trasporto e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Millemaggi Cogliani – Est. Giordano<br /> Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (Avv. V. Davini) c. Coges scrl (Avv.ti A. Manzi, A. Rossi), Comune di Golfo Aranci (Avv.ti P. Lai, C. Scarfò), De Vizia Transfer s.p.a. (Avv. G. Contu)</span></p>
<hr />
<p>le dotazioni necessarie alla gestione del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento RSU esulano dalla nozione di &lsquo;rete&#8217; di cui all&#8217;art. 113, comma 14, D.lgs. 276/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Servizi pubblici locali – Rifiuti solidi urbani – Affidamento &#8211; Art. 113, comma 14, TUEL – Applicabilità  &#8211; Esclusione – Ragioni – Nozione di rete</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, pur dovendo essere attuata con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, si colloca al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 113, comma 14, D.lgs. 267/2000, norma di carattere eccezionale che consente agli enti locali di affidare in via diretta la gestione dei servizi pubblici locali, o di loro segmenti, a soggetti che abbiano la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all’uopo necessari. Infatti le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali richiamati dall’art. 113, comma 14, D.lgs. 267/2000, vanno individuati in quelle infrastrutture fisse, complesse e non facilmente riproducibili (quali le linee ferroviarie, i gasdotti, le reti idriche, quelle telefoniche, ecc.) che attengono ai settori del trasporto, dell’energia e delle telecomunicazioni, e non devono confondersi con le attrezzature mobili, ove del caso deperibili ed agevolmente duplicabili, come sono quelle che afferiscono allo svolgimento del servizio di igiene urbana, nei suoi specifici segmenti relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti. Deve trattarsi, inoltre, di infrastrutture inamovibili che appartengano ad un soggetto estraneo all’ente locale e di cui quest’ultimo non possa dotarsi, se non con rilevante e non conveniente dispendio di risorse finanziarie e strumentali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le dotazioni necessarie alla gestione del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento RSU esulano dalla nozione di ‘rete’ si cui all’art. 113, comma 14, D.lgs. 276/2000</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA		       <br />	<br />
	    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p>N. 156/08  REG.DEC.<br />
	       N.  1847  REG. RIC.<br />	<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale   <br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso n. 1847/2006, proposto dal<br />
<b>CONSORZIO INDUSTRIALE NORD EST SARDEGNA</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vittore Davini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Cervone in Roma, Via Giacomo Caneva n. 19;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>COGES SCRL</b>, con sede legale in Cagliari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e Antonello Rossi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via F, Gonfalonieri n. 5;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>COMUNE DI GOLFO ARANCI</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Piergiuseppe Lai e Cristina Scarfò, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Azzariti in Roma, Via Otranto n. 39;</p>
<p><b>DE VIZIA TRANSFER S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa  dall’avv. Giovanni Contu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Massimi n. 154;<br />
per la riforma<br />
della sentenza n. 13, in data 16 gennaio 2006, della Sezione I del T.A.R. per la Sardegna che, previa riunione, ha deciso sui ricorsi n. 780/2005, proposto da De Vizia Transfer s.p.a., e n. 782/2005 proposto da Coges scrl;<br />
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
Visto il controricorso, con appello incidentale, proposto dal Comune di Golfo Aranci;<br />
Vista la dichiarazione di rinuncia al predetto atto;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 15 maggio 2007, il Consigliere  Francesco GIORDANO;<br />
Uditi, altresì,gli avvocati Bazzoni per delega di Davini, Manzi e Contu;  <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>L’attuale appellante impugna la sentenza specificata in epigrafe, con cui il T.A.R. per la Sardegna ha accolto i ricorsi proposti in primo grado nn. 780-782/05, previamente riuniti, per l’annullamento della delibera consiliare del Comune di Golfo Aranci n. 21 del 24 maggio 2005, che aveva disposto l’affidamento al C.I.N.E.S. del servizio di igiene urbana ed annessi, nonché delle successive delibere giuntali n. 80 e n. 109 del 2005. <br />
Con provvedimento n. 21 del 24 maggio 2005 il Consiglio comunale di Golfo Aranci aveva deliberato l’affidamento al C.I.N.E.S., con sede in Olbia, della gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio comunale.<br />
Con successive delibere giuntali n. 80 del 27 maggio 2005 e n. 82 del 19 luglio 2005 erano stati stabiliti due affidamenti temporanei, rispettivamente, di 45 giorni e di 110 giorni, per consentire la presumibile definizione dei ricorsi medio tempore proposti dalle odierne appellate.<br />
Avverso la sentenza del giudice di prime cure a lui sfavorevole, l’intestato Consorzio deduce ora i seguenti motivi d’appello:<br />
1) Inammissibilità del ricorso di primo grado. Error in iudicando.<br />
Si ribadisce l’eccezione di inammissibilità del ricorso (n. 782/05) proposto dalla Coges scrl, concernente la mancata iscrizione della Cooperativa ricorrente all’Albo Nazionale gestore rifiuti &#8211; Sezione Sardegna.<br />
L’omessa prova di tale iscrizione non solo renderebbe inconfigurabile una posizione differenziata della predetta, ma neppure consentirebbe di ipotizzare una partecipazione in una eventuale ATI in sede di espletamento della gara.<br />
2) Sull’infondatezza del primo motivo di ricorso. Error in iudicando.<br />
Il motivo del ricorso di primo grado, che qui viene in considerazione, si riferisce al contrasto della procedura seguita dal Comune per l’affidamento dei servizi di igiene urbana ed annessi, con il principio del necessario espletamento di gare con procedura concorsuale                   ad evidenza pubblica, nell’assegnazione  della gestione di reti ed erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica.<br />
L’intimata Amministrazione comunale aveva ritenuto applicabile, in fattispecie, l’art. 113, comma 14° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che consente agli enti locali di affidare la gestione di servizi o loro segmenti a soggetti distinti da essi, che siano proprietari delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi stessi.<br />
Infatti, secondo il Comune, esisterebbe la rete, di proprietà del CINES, per la gestione del servizio di igiene pubblica nel suo territorio, la quale consisterebbe nei cassonetti di raccolta, nei camion appositi e negli impianti di smaltimento.<br />
Il TAR per la Sardegna avrebbe, quindi, errato per varie ragioni nel ritenere che tali impianti non abbiano le caratteristiche che consentono l’autorizzazione alla gestione del servizio ex art. 113, comma 14°.<br />
In sintesi, l’attuale appellante, essendo titolare delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali necessari e complementari alla gestione del ciclo unitario dei rifiuti, sarebbe in possesso dell’idoneità tecnico-economica, nonché dei titoli e delle iscrizioni richiesti per operare nello specifico settore.<br />
Ha resistito alle argomentazioni di controparte la Co.ge.s. scrl, la quale nei suoi scritti difensivi ha contestato il contenuto dell’avverso ricorso, confutando puntualmente le dedotte censure e concludendo per il rigetto dell’interposto appello, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.<br />
Si è costituita formalmente in giudizio la De Vizia Transfer s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso in appello con ogni consequenziale pronunzia come per legge.<br />
Dal canto suo, il Comune di Golfo Aranci ha depositato un controricorso con appello incidentale al quale ha, peraltro, successivamente rinunciato con atto di cui le altre parti del giudizio hanno attestato di aver preso conoscenza con dichiarazione sottoscritta in calce, precisando di prestare adesione alla clausola di compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il contenzioso che forma oggetto dell’odierno giudizio di secondo grado nasce dalla deliberazione con cui il Comune di Golfo Aranci ha divisato di affidare direttamente al C.I.N.E.S. il servizio di igiene urbana             ed annessi, facendo applicazione al caso di specie della disposizione di cui all’art. 113, comma 14° del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 e successive modificazioni                  ed integrazioni, che consente di prescindere dal principio generale vigente in materia, in virtù del quale è richiesto l’esperimento di una gara con procedura concorsuale ad evidenza pubblica, ai fini dell’assegnazione della gestione ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.<br />
L’appello è infondato.<br />
Privo di pregio è il primo motivo di appello, con cui il CINES ha riproposto, aderendovi, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, che il Comune di Golfo Aranci aveva formulato contestando alla COGES di non aver dimostrato la sua iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese esercenti il servizio rifiuti, con riferimento alla categoria ed alla classe prescritte in considerazione della quantità dei rifiuti da trattare e della popolazione da servire.<br />
Al riguardo, il primo decidente ha ritenuto ammissibile il gravame osservando che la ricorrente, in quanto operatrice del settore, aveva un interesse differenziato    ad ottenere la chance di affidamento del servizio che sarebbe conseguito all’eventuale indizione di una gara pubblica.<br />
Tale assunto va condiviso, in quanto già dal certificato di iscrizione nella sezione ordinaria, rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Cagliari in data 2/2/2005 e prodotto nel giudizio di primo grado, era dato evincere che la COGES fin dal 28/9/1998 opera nel settore della raccolta e del trasporto rifiuti.<br />
Risultanza questa, che appare ex se sufficiente a legittimare la COGES ad opporsi  alle determinazioni riguardanti le modalità di conferimento e svolgimento del servizio in questione, avuto riguardo alla possibilità, che essa aveva (ed ha), di vantare una posizione differenziata che, come tale, evidenziava la titolarità in capo alla medesima società cooperativa di un interesse qualificato  a proporre tutte le impugnazioni del caso.<br />
Se, poi, si procede all’esame del certificato, in data 22/2/2005, di iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, per la Sezione Regionale Sardegna, è possibile appurare che la COGES, dal 6/2/2003, è iscritta per la categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili) e la classe E (popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti).<br />
Il che smentisce per tabulas l’eccezione dell’appellante, giacché la popolazione del Comune di Golfo Aranci (n. 1.961 abitanti) rientra pienamente nella classe di validità dell’iscrizione concessa alla COGES, con la conseguenza che quest’ultima risulta potenzialmente abilitata a svolgere il servizio in favore del Comune di Golfo Aranci.<br />
Neppure il secondo motivo coglie nel segno.<br />
Come rilevato dal giudice di prime cure, la controversia si incentra sull’accertamento circa l’eventuale esistenza di una rete per la gestione del servizio di igiene pubblica, nel territorio del Comune di Golfo Aranci, di proprietà del Consorzio oggi appellante.<br />
Occorre premettere che, con la principale deliberazione impugnata in primo grado (n. 21/2005), il Consiglio comunale di Golfo Aranci aveva stabilito l’affidamento al CINES del “servizio di igiene urbana ed annessi” nel territorio comunale, intendendosi per tale “l’intero ciclo rifiuti” (dalla raccolta allo smaltimento ed eventuale utilizzazione a fini energetici), come si evince dalla proposta di deliberazione del Consiglio comunale.<br />
Va, peraltro, rilevato che in realtà si trattava di affidare non già il segmento relativo allo smaltimento dei rifiuti, che in atto era svolto dal CINES, bensì il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, relativamente al quale era in scadenza il contratto di appalto stipulato con la ditta Masia Stefania di Golfo Aranci.<br />
Ciò appare confermato dalla relazione dell’Assessore Vagnarelli che, appunto, ritiene che l’obiettivo da perseguire sia quello di “potenziare, migliorare e ridefinire il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi, da integrare con il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, dei materiali ingombranti e delle frazioni umide.”<br />
Esula, dunque, dall’oggetto della delibera impugnata in primo grado la fase dello smaltimento che, ai sensi dell’art. 5, comma 1° del D. Lgs. n. 22/97, costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti  e si distingue nettamente dalle precedenti, in quanto contempla le complesse operazioni di cui all’allegato B [cfr. artt. 5, comma 6° e 6, c.1° &#8211; lett. g), D.Lgs, cit.], mentre quella della raccolta consiste, più semplicemente, nell’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto [cfr. art. 6, c.1° &#8211; lett.e), D.Lgs., cit.].<br />
L’attività di smaltimento, però, pur dovendo essere attuata con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento (art. 5, comma 3 D.Lgs., cit.), si colloca al di fuori anche dell’ambito applicativo dell’art. 113, comma 14° giacché, come esattamente osservato dal primo giudice, neanche la proprietà degli impianti di smaltimento consente l’affidamento diretto del servizio al Consorzio, non solo perché la gestione dell’intero ciclo rifiuti non è affatto obbligatoria e neppure necessitata dalla peculiarità del servizio, costituendo essa il frutto di una scelta discrezionale del Comune, ma anche perché il Consorzio rappresenta solo un possibile gestore del servizio medesimo e l’affidamento di questo alle sue cure costituisce solo una delle opzioni possibili, non essendo il Consorzio stesso “proprietario dell’unico impianto del quale il Comune resistente debba necessariamente avvalersi, a meno di volerne realizzare uno nuovo.” (cfr. sent. 13/06). <br />
In effetti, occorre aver chiaro che la citata disposizione di cui all’art. 113, comma 14° è una norma sicuramente eccezionale, in quanto esula dai canoni dell’ordinarietà laddove -in deroga al principio della tutela della concorrenza,  a presidio del quale sono dettate in subiecta materia  proprio le disposizioni del menzionato art. 113 (cfr. comma 1°)- consente agli enti locali di affidare direttamente, e perciò senza alcun confronto concorrenziale, la gestione dei servizi pubblici locali o di loro segmenti a soggetti da loro distinti, che abbiano la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all’uopo necessari.<br />
E’ evidente, dunque, che la sua applicabilità al caso concreto richiede necessariamente la presenza di una fattispecie singolare, che non possa trovare adeguata disciplina negli ordinari strumenti e principi tratti dalla normativa nazionale e comunitaria che regola il settore. <br />
Delimitato così il campo di applicazione della norma in questione e posto che ad esso non è riconducibile la fase dello smaltimento dei rifiuti, deve precisarsi che a fortiori non appare sussumibile nella fattispecie legale il segmento della raccolta e del trasporto dei rifiuti medesimi.<br />
Deve, invero, trattarsi di un’ipotesi inusuale in cui l’espletamento del servizio richieda l’utilizzazione di un complesso stabile di attrezzature e di impianti tecnologici,  che siano di non agevole realizzazione, anche sotto l’aspetto economico, e che non appartengano all’ente locale, ma siano di proprietà di un soggetto estraneo all’Amministrazione.<br />
La nozione di “rete” non può, in realtà, essere genericamente identificata con tutto ciò che occorra per garantire il servizio pubblico, nell’assunto secondo cui, non esistendo a livello normativo alcuna definizione degli elementi oggettivi (reti, impianti, dotazioni patrimoniali) contemplati dall’art. 113, comma 14°, essi dovrebbero essere identificati con “qualsiasi rete, qualsiasi impianto e qualsiasi dotazione patrimoniale la cui titolarità possa garantire qualificati livelli di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione del servizio o suo segmento, attraverso una valutazione tecnico-discrezionale insindacabile in sede di legittimità …” (cfr. atto d’appello, pagg. 22-23).<br />
Né appare, comunque, consentito considerare “alternativi” alle reti tutti gli impianti e le dotazioni patrimoniali necessari per la gestione del servizio.<br />
In verità, tali affermazioni si rivelano assolutamente gratuite, giacché non solo non trovano riscontro nella lettera della norma, laddove si menzionano le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, con una particella congiuntiva che non lascia adito a dubbi di sorta, ma quando si parla di “rete”, assegnando al concetto un significato del tutto vago ed impreciso, si oblitera che la norma di cui si discute è una norma eccezionale e che ad una fattispecie, del pari eccezionale, essa palesemente si riferisce. <br />
Deve, pertanto, ritenersi che le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali richiamati dal legislatore, vadano individuati in quelle infrastrutture fisse, complesse e non facilmente riproducibili (quali le linee ferroviarie, i gasdotti, le reti idriche, quelle telefoniche, ecc.) che attengono ai settori del trasporto, dell’energia e delle telecomunicazioni, e non siano da confondere con le attrezzature mobili, ove del caso deperibili ed agevolmente duplicabili, come sono quelle che afferiscono allo svolgimento del servizio di igiene urbana, nei suoi specifici segmenti relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti.<br />
Deve, poi, trattarsi di infrastrutture inamovibili che appartengano ad un soggetto estraneo all’ente locale e di cui quest’ultimo non possa dotarsi, se non con rilevante e non conveniente  dispendio di risorse finanziarie e strumentali.<br />
Così delineati i presupposti giuridici per l’applicazione in concreto dell’art. 113, comma 14°, ne consegue in tutta evidenza come non potesse il Comune di Golfo Aranci far ricorso legittimamente a tale disposizione, per procedere all’affidamento diretto del servizio di igiene urbana al Consorzio appellante, senza attivare una procedura di scelta del contraente basata sulla selezione concorrenziale dei possibili aspiranti presenti sul mercato.<br />
Se è vero, infatti, che le attrezzature e gli impianti utilizzati nello svolgimento di detto servizio appartengono, di regola, all’appaltatore e non all’ente locale, deve negarsi che essi costituiscano una “rete” nel senso dianzi specificato.<br />
Non sono certo ascrivibili a tale nozione gli strumenti ordinariamente adoperati nell’espletamento della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani, ove si consideri che i cassonetti, gli autocompattatori  e gli altri mezzi eventualmente necessari, sono soggetti ad usura e notevole deperibilità e, quindi, si rivelano suscettibili di un  frequente ricambio, in quanto agevolmente duplicabili.<br />
Discende, dunque, da quanto sopra che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, non si rinvengono nella specie i presupposti per far luogo all’applicazione dell’art. 113, comma 14° del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.<br />
L’opzione ermeneutica evidenziata dalla Sezione I del  T.A.R. per la Sardegna incontra, quindi, l’adesione di questo Collegio giudicante per la ragione che essa risponde pienamente alla ratio della norma in discorso la quale, solo a determinate e rigorose condizioni, consente di prescindere dall’espletamento di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica per l’affidamento di un servizio pubblico locale.<br />
D’altronde, diversamente opinando, la disposizione de qua risulterebbe un facile veicolo di legittimazione, idoneo a consentire alle Amministrazioni interessate di procedere all’affidamento diretto di gran parte dei servizi pubblici assimilabili a quello in questione.<br />
In conclusione, l’appello va rigettato e deve darsi contestualmente atto della rinuncia all’appello incidentale, regolarmente espressa dal Comune di Golfo Aranci.<br />
Si rinvengono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, respinge l’appello principale. Dà atto della rinuncia all’appello incidentale del Comune. Compensa le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:<br />
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI   PRESIDENTE<br />
Marco       LIPARI                             CONSIGLIERE<br />
Nicla         RUSSO                            CONSIGLIERE<br />
Giancarlo  GIAMBARTOLOMEI         CONSIGLIERE<br />
Francesco GIORDANO   est.<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 23 gennaio 2008<br />
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.156</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-8-5-2007-n-156/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-8-5-2007-n-156/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-8-5-2007-n-156/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.156</a></p>
<p>Pres. BILE, Red. NAPOLITANO illegittimamente retroattive le norme regionali campane sulla determinazione dei conguagli dei contributi di esercizio erogati ad imprese di trasporto Trasporto pubblico locale &#8211; Norme della Regione Campania &#8211; Determinazione dei conguagli dei contributi di esercizio erogati ad imprese di trasporto (nella specie Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-8-5-2007-n-156/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-8-5-2007-n-156/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.156</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE, Red. NAPOLITANO</span></p>
<hr />
<p>illegittimamente retroattive le norme regionali campane sulla determinazione dei conguagli dei contributi di esercizio erogati ad imprese di trasporto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Trasporto pubblico locale &#8211; Norme della Regione Campania &#8211; Determinazione dei conguagli dei contributi di esercizio erogati ad imprese di trasporto (nella specie Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.) per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 &#8211; Proroga di novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge censurata, del termine perentorio previsto dalla legge regionale5 agosto 1999, n. 5</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono incostituzionali gli artt. 1, comma 3, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2004), e 17, comma 1, della legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5 (Disposizioni di finanza regionale). Per la Corte è indubbio che le due disposizioni impugnate, prevedendo ambedue la riapertura di un termine già spirato, si caratterizzano per essere dotate di efficacia retroattiva. Esaminando la fattispecie normativa, ritiene la Corte che l&#8217;assetto degli interessi in questione, che è stato realizzato tramite la insistita rimessione in termini degli uffici regionali, recuperando, quindi, una situazione soggettiva ormai consumatasi, non corrisponda al criterio di ragionevolezza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai signori:<br />
#NOME?		BILE		Presidente<br />	<br />
#NOME?	FLICK		  Giudice<br />	<br />
#NOME?	AMIRANTE		<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		VACCARELLA		<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO	<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
#NOME?	NAPOLITANO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 3, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2004), e dell&#8217;art. 17, comma 1, della legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5 (Disposizioni di finanza regionale),  promosso con ordinanza del 24 novembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sui ricorsi riuniti proposti dall&#8217;Azienda Napoletana Mobilità S.p.a. (A.N.M.)  e dal Comune di Napoli contro la Regione Campania, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2006.<br />
<i><br />
    Visti</i> gli atti di costituzione dell&#8217;A.N.M. e del Comune di Napoli;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 6 marzo 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Orazio Abbamonte per l&#8217;A.N.M. e Giovanni Leone per il Comune di Napoli.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
    1. – Con ordinanza del 24 novembre 2005 il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, nel corso di due giudizi riuniti pendenti tra l&#8217;Azienda Napoletana Mobilità S.p.a. (A.N.M.) e il Comune di Napoli, da una parte, e la Regione Campania, dall&#8217;altra, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 97, 117, 123 e 127 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2004), e 17, comma 1, della legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5 (Disposizioni di finanza regionale).<br />
    Il TAR premette che con distinti ricorsi di analogo tenore sia l&#8217;A.N.M. che il Comune di Napoli – quest&#8217;ultimo in quanto unico azionista dell&#8217;A.N.M. – avevano impugnato il provvedimento con il quale la Amministrazione regionale campana, avvalendosi della riapertura dei termini prevista dall&#8217;art. 1, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2004, aveva determinato l&#8217;ammontare dei conguagli dei contributi di esercizio erogati all&#8217;A.N.M. per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, disponendo il recupero, con successivi provvedimenti, del  saldo negativo a carico dell&#8217;A.N.M. <br />
    Riferendo i fatti di causa, il rimettente precisa che la Amministrazione regionale già nel marzo del 2000 aveva determinato l&#8217;ammontare dei conguagli in questione, avvalendosi, in quella circostanza, della riapertura dei termini stabilita con l&#8217;art. 17, comma 1, della legge regionale n. 5 del 1999.<br />
    Impugnati i relativi provvedimenti di fronte allo stesso TAR della Campania, questo, con sentenza n. 6558 del 2002, rilevatane l&#8217;adozione oltre il termine, ritenuto perentorio, previsto dall&#8217;art. 17 della legge regionale n. 5 del 1999, li aveva annullati.<br />
    Il rimettente prosegue facendo presente che è successivamente intervenuta la legge regionale n. 8 del 2004 che, all&#8217;art. 1, comma 3, ha differito di altri 90 giorni, a decorrere dalla sua entrata in vigore, il termine già prorogato col citato art. 17, comma 1, della legge regionale n. 5 del 1999.<br />
    Essendo stato nuovamente determinato, entro questo ulteriore termine, l&#8217;ammontare dei conguagli, il relativo provvedimento è stato impugnato sia dall&#8217;A.N.M. che dal Comune di Napoli nei confronti della Regione Campania.<br />
    2. – Il rimettente, ritenuta la propria giurisdizione – pur nella consapevolezza della esistenza di diversi orientamenti sul punto, tra i quali quello espresso dal Consiglio di Stato, cui dichiaratamente aderisce, secondo il quale la disciplina dei finanziamenti alle aziende di trasporto pubblico locale afferisce alla materia dei pubblici servizi ed è in essa rinvenibile l&#8217;esercizio di un potere autoritativo pubblico – osserva che già nella legge quadro sui servizi di trasporto pubblici 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l&#8217;ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), era prevista la erogazione da parte delle Regioni di contributi per l&#8217;esercizio del servizio di trasporto locale. Fa altresì presente che, per quel che riguarda la Regione in questione, i principi e le procedure per la loro erogazione sono dettati, oltre che dalla citata legge n. 151 del 1981, dalla legge della Regione Campania 25 gennaio 1983, n. 16 (Interventi regionali in materia di servizi di trasporto pubblico locale per viaggiatori).<br />
    In particolare, la legge regionale n. 16 del 1983 prevedeva che, entro il 31 dicembre dell&#8217;anno precedente a quello di effettiva erogazione, fosse determinato, sulla base della differenza fra il costo previsto del servizio ed i presunti ricavi, l&#8217;ammontare dei contributi che la Regione avrebbe versato a ciascuna azienda di trasporto. I contributi erano versati con pagamenti rateali trimestrali anticipati soggetti ad un successivo conguaglio che doveva avvenire, ai sensi dell&#8217;art. 10 della medesima legge regionale, entro il 31 maggio dell&#8217;anno successivo a quello cui i contributi si riferivano.      <br />
    In deroga a quest&#8217;ultima disposizione, tale termine era stato, una prima volta, differito, quanto ai conguagli relativi al quadriennio 1994/1997,  dall&#8217;art. 17, comma 1, della legge regionale n. 5 del 1999 al compimento del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.<br />
    Ma, secondo quanto riferito dal rimettente, avendo la Regione provveduto alla determinazione dei conguagli oltre la scadenza del nuovo termine, i relativi provvedimenti erano stati annullati con la ricordata sentenza del TAR della Campania n. 6558 del 2002.<br />
    Successivamente, prosegue il rimettente, il termine era stato nuovamente differito, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2004, di novanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge.<br />
    Avvalendosi di questa normativa, l&#8217;Amministrazione aveva disposto i conguagli per il predetto quadriennio, pervenendo alla determinazione di un saldo passivo a carico della A.N.M., da recuperare con successivi provvedimenti.<br />
    3. – Tanto premesso, il TAR della Campania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2004 e 17 della legge regionale n. 5 del 1999, ravvisandone il contrasto con gli artt. 3, 97, 117, 123 e 127 della Costituzione.<br />
    Secondo il Tribunale amministrativo, le due norme censurate violerebbero l&#8217;art. 97 della Costituzione, in relazione al principio di buon andamento della amministrazione.<br />
    Osserva, al riguardo, il TAR che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, è riscontrabile la violazione del principio di buon andamento tutte le volte in cui la disciplina impugnata sia arbitraria e manifestamente irragionevole, e di ciò sarebbe indice la «carenza di ogni valutazione degli elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la legge è chiamata ad incidere o […] l&#8217;evidente incoerenza del provvedimento legislativo in relazione all&#8217;interesse pubblico perseguito» (sentenze n. 134 del 1996 e n. 306 del 1995).<br />
    Nel caso in oggetto, ritiene il rimettente, la riapertura del termine andrebbe ad incidere su situazioni  risalenti a circa dieci anni addietro, senza che il legislatore regionale abbia valutato l&#8217;impatto di tale disposizione retroattiva sugli interessi pubblici coinvolti.<br />
    Ad avviso del giudice <i>a quo</i>, infatti, la disciplina censurata potrebbe pregiudicare, attraverso la reviviscenza di debiti di considerevole entità, la solidità stessa del debitore che svolge una attività, cioè la gestione di un servizio pubblico di trasporto, la cui sostenibilità dipende dalla contribuzione pubblica.<br />
    Per effetto della applicazione delle norme censurate sarebbe lesa la stessa funzionalità del servizio pubblico, in violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione.<br />
    Per il rimettente, la disciplina censurata, consentendo alla Regione di modificare situazioni sostanziali già definite da numerosi anni, violerebbe, altresì, il principio della ragionevolezza, nonché i principi di tutela dell&#8217;affidamento nella coerenza e certezza dell&#8217;ordinamento giuridico.<br />
    La lesione dei valori costituzionali evocati, motivata solo dalla possibilità in tal modo concessa alla Regione di rimediare alla inosservanza da parte sua di termini ormai da lungo tempo scaduti, realizzerebbe una ipotesi di eccesso di potere legislativo, con conseguente violazione dei parametri costituzionali, di cui agli artt. 117, 123 e 127, che non possono essere disattesi né dal legislatore nazionale né da quello regionale. <br />
    Infine, il rimettente dubita della legittimità costituzionale delle norme denunciate per contrasto col principio di uguaglianza sancito dall&#8217;art. 3 della Costituzione. Infatti, per effetto delle disposizioni censurate, il termine per la determinazione dei conguagli viene sì riaperto, ma non per l&#8217;intero periodo in cui ha trovato applicazione la legge regionale n. 16 del 1983, bensì limitatamente ai soli anni dal 1994 al 1997.<br />
    Ad avviso del rimettente, ciò creerebbe un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento fra aziende che hanno egualmente goduto delle contribuzioni regionali: in particolare, per i contributi erogati negli anni dal 1994 al 1997 e, quindi, per le aziende che in tali anni ne hanno beneficiato. Infatti, per il suddetto quadriennio il termine per la determinazione dei conguagli è il 15 febbraio 2005, mentre per tutti gli altri anni, sia precedenti che successivi a quelli prima indicati, il termine per i conguagli è il 31 maggio dell&#8217;anno successivo a quello di erogazione dei contributi.<br />
    Tale disparità di trattamento, fondata esclusivamente sull&#8217;anno di erogazione del contributo, pare al rimettente in contrasto con l&#8217;art. 3 della Costituzione.<br />
    4. – Si è costituita nel giudizio di fronte a questa Corte la A.N.M., concludendo per l&#8217;accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale. <br />
    Ricostruite la funzione dei contributi stabiliti dalla legge statale n. 151 del 1981 in favore delle aziende che esercitano il trasporto pubblico e le finalità delle relative normative regionali di dettaglio, la difesa dell&#8217;A.N.M., esaminando i profili di incostituzionalità dedotti dal TAR, rileva che, quanto alla violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione, il contrasto con il principio di buon andamento della funzione pubblica affidata all&#8217;Azienda si realizzerebbe attraverso la imputazione ai bilanci in corso di passività pregresse, per le quali non sono né previsti né prevedibili i mezzi per farvi fronte, a meno di non voler utilizzare quelli disponibili per l&#8217;esercizio corrente dell&#8217;Azienda, il che, però, ne determinerebbe la paralisi, in netta antitesi con gli scopi istituzionali.<br />
    Riguardo alla dedotta violazione del principio di affidamento, la parte privata ne ricorda la fondamentale funzione, consistente nel rendere possibile ai soggetti di confidare sulla “tenuta del sistema nella sua continuità”. <br />
    Infine, riguardo alla dedotta disparità di trattamento, la parte privata la riscontra non solo nei termini ipotizzati dal rimettente, ma anche fra quanti, per effetto dei conguagli, non possono più, a causa del dissesto finanziario derivante dai conguagli stessi, autogestirsi e quanti, invece, esentati da quelli, conservano il potere di gestione.<br />
    Conclude la difesa dell&#8217;A.N.M. concordando col rimettente in ordine alla evocazione anche degli artt. 117, 123 e 127 della Costituzione, risultando violato, sul piano degli effetti, anche il limite cui deve attenersi l&#8217;esercizio della potestà legislativa regionale.   <br />
    5. – Si è, altresì, costituito in giudizio il Comune di Napoli, anch&#8217;esso concludendo per l&#8217;accoglimento della prospettata questione di costituzionalità.<br />
    Ribadita la rilevanza della questione e ripercorsi i tratti fondamentali della disciplina in materia di contributi in favore dei gestori di servizi di trasporto pubblico, il Comune di Napoli si associa al rimettente con riferimento sia al dedotto contrasto tra le norme censurate e il principio di buon andamento, di cui all&#8217;art. 97 della Costituzione, nel quale sono compresi la funzionalità, l&#8217;organizzazione e il coerente perseguimento delle finalità pubbliche, sia riguardo al difetto di ragionevolezza delle medesime norme.<br />
    Aggiunge il Comune che la questione sollevata involge i limiti che l&#8217;ordinamento costituzionale fissa al legislatore quanto alla possibilità di incidere retroattivamente sulle posizioni giuridiche. Al riguardo, richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, la difesa del Comune di Napoli rileva che è certamente irragionevole una disposizione che riapre un termine dopo che lo stesso è scaduto da diversi anni. Una disposizione del genere, aggiunge la difesa del Comune, in quanto applicabile per il passato, viene a frustrare «l&#8217;affidamento dei soggetti destinatari della norma originaria nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell&#8217;ordinamento in un dato periodo storico», e ciò in assenza di altri, prevalenti, valori costituzionalmente rilevanti.<br />
    Conclude la difesa del Comune concordando col rimettente quanto al dedotto contrasto fra le disposizioni censurate e l&#8217;art. 3 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza: infatti, modificando la disciplina dei termini per operare i conguagli con riferimento agli anni dal 1994 al 1997, sarebbe stata introdotta una inammissibile disparità di trattamento fra le aziende che hanno percepito i contributi per tali anni e quelle che li hanno percepiti per altri anni.<br />
    6. – In prossimità della udienza pubblica, hanno depositato memorie illustrative sia il Comune di Napoli sia la A.N.M.<br />
    Quest&#8217;ultima, richiamate le precedenti difese, ribadisce che le norme censurate, riaprendo un termine già spirato, si caratterizzano per essere retroattive. Peraltro, aggiunge la Azienda, in questo caso vi è la peculiarità che il soggetto che beneficia della riapertura del termine è lo stesso che ha emanato le leggi denunciate.<br />
    Il Comune di Napoli, a sua volta, conferma le già formulate conclusioni, insistendo sulla violazione del principio di buon andamento, derivante dalla irragionevolezza da cui sarebbero viziate le norme censurate.<br />
    Sarebbe, infatti, contrario a ragionevolezza rimettere in discussione, a distanza di anni, i criteri in base ai quali i contributi – la cui finalità è di garantire l&#8217;equilibrio economico finanziario del servizio di trasporto pubblico locale – sono stati erogati.  <br />
    Inoltre, la circostanza che i contributi erogati all&#8217;A.N.M. non sono stati oggetto di contestazione ha fatto sorgere nell&#8217;Azienda l&#8217;affidamento nella loro stabilità.<br />
    Ricordato, poi, che le disposizioni censurate si pongono in contrasto con la regola di annualità del bilancio, la difesa del Comune, richiamati, ancora, gli orientamenti della Corte costituzionale sui limiti di legittimità che incontrano le leggi retroattive, ribadisce che dette disposizioni incidono su una situazione giuridica ormai consolidata, violando per ciò l&#8217;affidamento sulla stabilità delle posizioni soggettive. Tale lesione non è sorretta da alcuna legittima giustificazione, essendo volta solo a rimediare alla inosservanza, da parte della struttura amministrativa regionale, di termini legislativamente stabiliti.<br />
    Confermata, infine, la adesione ai profili di censura relativi alla disparità di trattamento derivante dalle disposizioni impugnate, la difesa del Comune insiste nell&#8217;accoglimento della questione di legittimità costituzionale.      </p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
    1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, dubita, in relazione agli artt. 3, 97, 117, 123 e 127 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2004), e 17, comma 1, della legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5 (Disposizioni di finanza regionale), nella parte in cui prevedono, quanto alla disposizione contenuta nella legge regionale n. 5 del 1999, che, in deroga a quanto disposto dall&#8217;art. 10 della legge della Regione Campania 25 gennaio 1983, n. 16 (Interventi regionali in materia di servizi di trasporto pubblico locale per viaggiatori), il termine entro il quale la Giunta regionale determina l&#8217;ammontare dei conguagli da operare sui contributi di esercizio versati in acconto a favore delle aziende di trasporto pubblico locale relativamente agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, originariamente fissato al 31 maggio dell&#8217;anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, sia differito a tre mesi dalla entrata in vigore della legge medesima, e, quanto alla disposizione contenuta nella legge regionale n. 8 del 2004, che il termine di cui sopra sia ulteriormente differito di novanta giorni dalla data della entrata in vigore della stessa legge regionale n. 8 del 2004.</p>
<p>    2.1. – In via preliminare, quanto alla giurisdizione del rimettente, osserva questa Corte che il giudice <i>a quo</i>, dato conto della esistenza di diversificati orientamenti giurisprudenziali in materia, motiva in maniera non implausibile, facendo proprio un orientamento espresso dal Consiglio di Stato,  riguardo alla sua giurisdizione sulla pretesa di fronte a lui azionata.<br />
    Questa circostanza, tenuto conto della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «la inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale, sotto il profilo della carenza della giurisdizione del giudice <i>a quo</i> può verificarsi solo quando il difetto di giurisdizione emerga in modo macroscopico e manifesto, cioè <i>ictu oculi</i>» (<i>ex multis</i>, sentenze n. 144 del 2005, n. 179 del 1999 e n. 98 del 1997; nonché l&#8217;ordinanza n. 167 del 1997), vale di per sé ad escludere la inammissibilità, sotto tale profilo, della questione prospettata.<br />
    2.2 – Sempre in via preliminare, non v&#8217;è, infine, dubbio che la sollevata questione sia rilevante nel giudizio <i>a quo</i> dato che esso verte sulla legittimità o meno del provvedimento con cui, in applicazione delle due disposizioni censurate, è stato determinato, ben oltre la scadenza del termine indicato dall&#8217;art. 10 della legge regionale della Campania n. 16 del 1983, l&#8217;ammontare dei conguagli da operare sui contributi di esercizio versati a favore delle aziende di trasporto pubblico locale relativamente agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997. Pertanto, il rimettente deve valutare, alla stregua delle disposizioni censurate, la tempestività del provvedimento amministrativo di fronte a lui impugnato.</p>
<p>    3. – Il rimettente censura le due disposizioni denunciate in quanto, a suo avviso, le medesime determinano, in successione, la duplice riapertura di un termine procedimentale, ritenuto perentorio, senza che tale effetto trovi una sua giustificazione sia sotto il profilo della ragionevolezza sia sotto quello del rispetto del principio di buona amministrazione, essendo, invece, esse esclusivamente finalizzate a rimediare all&#8217;avvenuta inosservanza, da parte della struttura amministrativa regionale, dell&#8217;originario termine, inutilmente decorso senza che fosse stata operata la determinazione dell&#8217;ammontare dei conguagli di cui all&#8217;art. 2 della legge regionale n. 16 del 1983. Aggiunge il rimettente che, essendo stato riaperto il detto termine solo con riferimento a talune annualità, il legislatore regionale, dettando una duplice disciplina per situazioni diversificate solo in relazione all&#8217;anno di riferimento del conguaglio, avrebbe, altresì, realizzato una ingiustificata disparità di trattamento di posizioni che, per il resto, sono fra loro identiche.</p>
<p>    4.1. – La questione è fondata.<br />
    4.2. – Deve concordarsi con il rimettente in ordine alla perentorietà del termine previsto dall&#8217;art. 10 della legge regionale n. 16 del 1983. Depongono, in tal senso, argomenti sia logici sia funzionali. E&#8217; lo stesso legislatore regionale che, con le due disposizioni oggetto di censura, detta una sostanziale interpretazione autentica della disposizione originaria. Infatti, ove l&#8217;art. 17, comma 1, della legge della Regione Campania n. 5 del 1999 e l&#8217;art. 1, comma 3, della successiva legge n. 8 del 2004 non avessero avuto come presupposto interpretativo la perentorietà del termine stabilito dal citato art. 10 della legge regionale n. 16 del 1983, priva di senso sarebbe stata la loro stessa adozione, dato che hanno come unico contenuto l&#8217;espressa previsione di una disciplina in deroga alla scadenza del termine in questione.<br />
 	E&#8217;, del resto, la stessa analisi letterale dei due testi normativi censurati che fa pervenire a questa conclusione. Nel comma 1 dell&#8217;art. 17 della legge regionale n. 5 del 1999 si prevede che «In deroga a quanto disposto all&#8217;articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16, la Giunta regionale determina, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i conguagli dei contributi di esercizio erogati in acconto per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997».  Questa disposizione della legge regionale, nel prorogare il termine per i conguagli, reca, prevedendo che quanto essa sancisce avvenga “in deroga” rispetto alla precedente normativa, una interpretazione autentica, implicita ma dal significato univoco, del contenuto dell&#8217;art. 10 della legge regionale n. 16 del 1983 e, quindi, del valore da attribuire al termine in esso previsto.<br />	<br />
	Analoga lettura deve darsi del comma 3 dell&#8217;art. 1 della legge regionale n. 8 del 2004, il quale dispone che «il termine previsto dalla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, articolo 17, è differito di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».  Anche esso, facendo riferimento a quanto prevedeva l&#8217;art. 17 della legge n. 5 del 1999, è derogatorio del termine stabilito nell&#8217;art. 10 della legge Regione Campania n. 16 del 1983 del quale riafferma, dopo che il locale Tribunale amministrativo regionale si era pronunciato in tal senso, la perentorietà. <br />	<br />
	L&#8217;argomento funzionale è legato al fatto che solo la individuazione di un termine perentorio consente di determinare con la necessaria precisione, alla scadenza del termine stesso, lo stato finanziario, da rappresentare nei documenti contabili, delle aziende di trasporto pubblico che beneficiano dei contributi in questione.<br />	<br />
    4.3. – Riguardo a questa ultima affermazione risulta opportuno anche un attento esame di quanto ha disposto la legge quadro in materia e, soprattutto, delle interrelazioni che essa ha stabilito tra le varie fasi che contribuiscono a formare il disegno organico che la suddetta legge è venuta a comporre relativamente al trasporto pubblico locale.<br />
    La legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l&#8217;ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), dopo aver precisato, all&#8217;art. 1, che in essa sono stabiliti «i principi fondamentali cui le regioni a statuto ordinario devono attenersi nell&#8217;esercizio delle potestà legislative e di programmazione, in materia di trasporti pubblici locali», ha previsto, alla lettera <i>c</i>) dell&#8217;art. 2, che le Regioni «nell&#8217;ambito delle loro competenze […] adottano programmi poliennali o annuali di intervento, sia per gli investimenti sia per l&#8217;esercizio dei trasporti pubblici locali».<br />
    Dopo che nel primo comma dell&#8217;art. 5 viene previsto che   «i contributi per l&#8217;esercizio e per gli investimenti di cui alla lettera <i>c</i>) dell&#8217;art. 2, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale di cui al primo comma dell&#8217;art. 1, sono erogati dalla regione direttamente ovvero tramite gli enti» locali o i loro consorzi, nel successivo art. 6 si prevede che  «i contributi di esercizio, di cui all&#8217;articolo 5, sono erogati dalla regione, sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale, con l&#8217;obiettivo di conseguire l&#8217;equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e sono determinati annualmente calcolando: <i>a</i>) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto; <i>b</i>) i ricavi del traffico presunti derivanti dall&#8217;applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati […]; <i>c</i>) l&#8217;ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all&#8217;articolo 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti». <br />
    Da questo complesso normativo, delineato dalla legge-quadro nazionale, cui, come indicato nel successivo punto 6.2, la Regione Campania si è adeguata con la legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16, emerge che la previsione dei contributi di esercizio erogati dalla Regione aveva «l&#8217;obiettivo di conseguire l&#8217;equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto» (art. 6, primo comma, della legge n. 151 del 1981).<br />
    Ne deriva, quindi, che il termine stabilito per il conguaglio tra quanto corrisposto dalla Regione in via preventiva e quanto effettivamente dovuto non può che essere perentorio, posto che la sua determinazione viene ad essere presupposto necessario per il conseguimento di una finalità (il citato «equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto») che – considerato che l&#8217;A.N.M. è integralmente partecipata dal Comune – costituisce una delle modalità di attuazione del principio del “buon andamento” della pubblica amministrazione. <br />
    4.4. – Alla considerazione che la perentorietà di un termine non può che riguardare tutte le parti interessate alla fattispecie cui quel termine si riferisce, e, quindi, nel caso della presente legge, anche l&#8217;A.N.M. e il Comune di Napoli ed al consequenziale quesito relativo al <i>quid agitur</i> nel caso in cui il conguaglio avesse comportato una partita attiva per questi ultimi soggetti, fornisce adeguata risposta quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 355 del 2002. In essa, esaminando il caso in cui una Pubblica Amministrazione era rimasta silente di fronte ad una richiesta, avente carattere pretensivo, di un soggetto privato, si è precisato che «la mancata osservanza del termine a provvedere non comporta la decadenza dal potere, ma vale a connotare in termini di illegittimità il comportamento della pubblica amministrazione, nei confronti del quale i soggetti interessati alla conclusione del procedimento possono insorgere utilizzando, per la tutela della propria situazione soggettiva, tutti i rimedi che l&#8217;ordinamento appresta in via generale in simili ipotesi (dal risarcimento del danno all&#8217;esecuzione del giudicato che abbia accertato l&#8217;inadempienza della pubblica amministrazione)».<br />
    E&#8217; opportuno sottolineare che a questa conclusione, nella citata sentenza, si è giunti facendo riferimento alla «chiara lettera della legge n. 241 del 1990» che fissa in via suppletiva in trenta giorni il termine in cui l&#8217;Amministrazione deve provvedere «a prescindere dall&#8217;efficacia ampliativa o restrittiva della sfera giuridica dei destinatari dell&#8217;atto (sentenza n. 262 del 1997)», mentre, nel caso di cui alla legge in oggetto, è lo stesso art. 10 della legge regionale n. 16 del 1983 che fissa il termine non derogabile.   </p>
<p>    5. – E&#8217; indubbio che le due disposizioni impugnate, prevedendo ambedue la riapertura di un termine già spirato, si caratterizzano per essere dotate di efficacia retroattiva.<br />
    Più volte questa Corte è intervenuta per scrutinare la rispondenza ai principi della Carta costituzionale di disposizioni aventi forza di legge dotate di efficacia retroattiva. In tali occasioni la Corte ha precisato che, «al di fuori della materia penale (dove il divieto di retroattività della legge è stato elevato a dignità costituzionale dall&#8217;art. 25 Cost.), l&#8217;emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l&#8217;altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell&#8217;affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (sentenza n. 282 del 2005 e, nello stesso senso, fra le molte, le sentenze n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999).<br />
    In particolare, con riferimento al rispetto del principio dell&#8217;affidamento quale limite alla possibilità per il legislatore di incidere, con norme dotate di efficacia retroattiva, su situazioni sostanziali poste in essere in vigenza di leggi precedenti, la Corte ha affermato che il criterio in base al quale deve svolgersi il giudizio di costituzionalità è dettato dalla rispondenza o meno a criteri di ragionevolezza del regolamento di interessi, innovativo rispetto a quello preesistente, che scaturisce dalla norma sopravvenuta (in questi termini, fra le altre, le sentenze n. 446 del 2002, n. 419 del 2000, n. 416 del 1999 e n. 822 del 1988).</p>
<p>    6.1. – Esaminando la fattispecie normativa, ritiene questa Corte che l&#8217;assetto degli interessi in questione, che è stato realizzato tramite la insistita rimessione in termini degli uffici regionali, recuperando, quindi, una situazione soggettiva ormai consumatasi, non corrisponda al più volte richiamato criterio di ragionevolezza.<br />
     Attraverso le norme oggetto del giudizio di costituzionalità, infatti, il legislatore regionale, non solo ha perseguito esclusivamente lo scopo di porre rimedio alla prolungata inerzia della sua struttura amministrativa, sacrificando contemporaneamente, all&#8217;esito di una arbitraria ponderazione, la posizione di altri soggetti, ma ciò ha fatto non nella immediatezza dello spirare del termine entro il quale la azione amministrativa doveva trovare il suo ordinario compimento, bensì a distanza di un periodo di tempo che, per la sua considerevole ampiezza, non poteva che avere rafforzato nei soggetti coinvolti dalle dette disposizioni il giustificato affidamento nell&#8217;avvenuto consolidamento della situazione sostanziale che nel frattempo si era creata.<br />
    6.2. – Si deve altresì considerare che la disposizione – la quale originariamente prevedeva per il conguaglio il termine del «31 maggio dell&#8217;anno successivo a quello cui il contributo» si riferiva (cioè il primo comma dell&#8217;art. 10 della legge della Regione Campania n. 16 del 1983) – inseriva detta operazione nell&#8217;ambito di una articolata procedura avente molteplici finalità. Infatti il conguaglio tra l&#8217;importo dovuto e il contributo corrisposto dalla Regione anticipatamente era la risultante di una serie di elementi specificamente indicati nel citato art. 10.<br />
    Detto conguaglio doveva cioè avvenire sulla base: «<i>a</i>) delle percorrenze risultanti dai programmi di esercizio […]; <i>b</i>) della revisione del costo economico standardizzato […]; <i>c</i>) dei parametri di utilizzo dei veicoli e del personale risultanti a consuntivo per ciascuna azienda […]; <i>d</i>) dei ricavi effettivamente conseguiti».<br />
    Si trattava, in sostanza, di una serie di elementi che, nell&#8217;immediato, servivano a determinare l&#8217;importo del conguaglio, ma che, nella sistematica della legge, avevano anche la funzione di fornire importanti dati in ordine alla possibilità di miglioramento del servizio svolto dalla concessionaria. Significativamente l&#8217;art. 2, primo comma, della stessa legge regionale n. 16 del 1983, nello stabilire che «i contributi di cui all&#8217;art. 1 [cioè quelli di esercizio, erano] determinati dalla Giunta regionale annualmente per ciascuna azienda entro il 31 dicembre dell&#8217;anno precedente a quello cui i contributi si riferi[vano]», prevedeva che il calcolo avvenisse tenendo conto, tra l&#8217;altro, del «costo economico standardizzato dei servizi» a sua volta riferito «a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso [veniva] svolto» nonché dei «ricavi del traffico presunti derivanti dall&#8217;applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione». Era altresì previsto che «la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi per gli investimenti operati per l&#8217;attuazione dei programmi aziendali, determina[sse] annualmente l&#8217;incremento del rapporto ricavi-costi che [doveva] essere assicurato a livello regionale attraverso le tariffe, nonché attraverso i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l&#8217;adozione di idonee misure di organizzazione del traffico».<br />
    Risulta, quindi, che la normativa dava vita ad un sistema circolare in cui i dati che erano previsti per l&#8217;effettuazione del conguaglio (cioè le percorrenze, la revisione del costo economico standardizzato, i parametri di  utilizzo dei veicoli e del personale, i ricavi effettivamente conseguiti) avevano un fine ulteriore rispetto alla definizione del saldo contabile tra la Regione e il concessionario e alla determinazione degli importi in acconto per l&#8217;anno successivo. Essi servivano cioè per sottoporre alla Regione gli elementi necessari per valutare: la «rigorosa ed efficiente gestione», la «qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso [veniva] svolto», «i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale» e l&#8217;opportunità della «adozione di idonee misure di organizzazione del traffico». E&#8217;, quindi, evidente che i dati del conguaglio assolvono alla loro funzione se forniti nell&#8217;immediatezza, non certo se affastellati in una richiesta distanziata anche di una decina d&#8217;anni dal periodo cui i dati stessi si riferiscono.<br />
    L&#8217;estrapolazione del solo saldo contabile da una procedura finalizzata a rendere il servizio del trasporto pubblico locale più efficiente e più rispondente alle esigenze, evidenzia ancora di più l&#8217;irragionevolezza del contenuto delle censurate disposizioni.</p>
<p>    7. – Rimangono assorbiti i residui profili di illegittimità dedotti dal rimettente.</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2004), e 17, comma 1, della legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5 (Disposizioni di finanza regionale).</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 18 aprile 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria l&#8217;8 maggio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-8-5-2007-n-156/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2007 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/3/2007 n.156</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-20-3-2007-n-156/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-20-3-2007-n-156/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/3/2007 n.156</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il diniego di immatricolazione al corso di laurea specialistica in odontoiatria. (G.S.) N. 00156/2007 REG.ORD. N. 00179/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 179 del 2007, proposto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-20-3-2007-n-156/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/3/2007 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-20-3-2007-n-156/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/3/2007 n.156</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il diniego di immatricolazione al corso di laurea specialistica in odontoiatria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00156/2007 REG.ORD.<br />
N. 00179/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 179 del 2007, proposto da: <b>D’ANGELO Andrea Bruno</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Mastri, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi, n.124;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>l’UNIVERSITA’ POLITECNICA delle MARCHE</b>, con sede in Ancona, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio é domiciliato per legge, alla Piazza Cavour, n.<br />
&#8211; il <b>MINISTERO dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA</b>, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; il <b>C.I.N.E.C.A. – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO per la GESTIONE del CENTRO ELETTRONICO dell’ITALIA NORD ORIENTALE</b>, con sede a Casalecchio di Reno (BO), in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;</p>
<p>nei confronti di<br />
<b>MURATORI Lodovica</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; del provvedimento n. 3023 del 9.2.2007, a firma del Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, con cui è stata rigettata la domanda presentata dal ricorrente per ottenere la immatricolazione al Corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Prot<br />
&#8211; del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca datato 4.7.2006, nella parte in cui ha assegnato soli 15 posti disponibili per le immatricolazione al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentarie presso la Facoltà di Medicina dell’Univers<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, ivi compresi:<br />
&#8211; il decreto ministeriale del 12.4.2006 che definisce modalità e contenuti della prova di ammissione a detto corso di laurea;<br />
&#8211; il decreto ministeriale del 3.8.2006 che definisce il numero dei posti disponibili per la immatricolazione;<br />
&#8211; il decreto del Rettore dell’Università Politecnica delle Marche del 5.7.2006 che approva il bando di concorso per l’ammissione al corso per l’anno accademico 2006/2007;<br />
&#8211; del decreto ministeriale 3.8.2006 che ridefinisce il numero dei posti disponibili per l&#8217;immatricolazione al corso di laurea;<br />
&#8211; del decreto del Rettore 5.7.2006 che approva il bando di concorso per l&#8217;ammissione al corso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Università Politecnica delle Marche;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20/03/2007, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti e i pregiudizi gravi ed irreparabili di cui all’art.21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art.3 della legge 21 luglio 2000, n.205;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.</p>
<p>Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 20/03/2007, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Vincenzo Sammarco, Presidente<br />
Giuseppe Daniele, Consigliere<br />
Galileo Omero Manzi, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-20-3-2007-n-156/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/3/2007 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2006 n.156</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-11-2006-n-156/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-11-2006-n-156/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-11-2006-n-156/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2006 n.156</a></p>
<p>A. Guida Pres. M. Filippi Est. M. Campagnoni Pesenti (Avv. A. Fanizzi) contro la Regione Valle d&#8217;Aosta (Avv. E. Pastorelli) e nei confronti di M. Tumiati ed altri (non costituiti) sulla nomina dei componenti della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile 1. Igiene e sanità – Regione Valle d’Aosta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-11-2006-n-156/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2006 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-11-2006-n-156/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2006 n.156</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Guida Pres. M. Filippi Est.<br /> M. Campagnoni Pesenti (Avv. A. Fanizzi) contro la Regione Valle d&#8217;Aosta (Avv. E. Pastorelli) e nei confronti di M. Tumiati ed altri (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla nomina dei componenti della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Igiene e sanità – Regione Valle d’Aosta &#8211; Nomina dei componenti della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile &#8211; Art. 4 della L.R. Valle d’Aosta 7.6.1999, n. 11 &#8211; Obbligo di motivazione &#8211; Mera indicazione del possesso, da parte dei soggetti prescelti, dei previsti requisiti professionali – Sufficienza</p>
<p>2. Igiene e sanità – Regione Valle d’Aosta &#8211; Nomina dei componenti della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile &#8211; Silenzio mantenuto sulle comunicazioni con cui il ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire l’incarico di componente della commissione &#8211; Art. 2 della legge n. 241 del 1990 &#8211; Art. 3 della L.R. Valle d’Aosta n. 18/99 – Irrilevanza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nella Regione Valle d’Aosta il legislatore regionale ha ritenuto di affidare alla discrezionale scelta del Presidente della Giunta regionale la nomina dei componenti della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile (art. 4 della L.R. Valle d’Aosta 7.6.1999, n. 11), specificandone i requisiti, ma senza imporre alcuna valutazione comparativa da compiersi nell’ambito di procedure concorsuali o comunque selettive. A fronte di una tale previsione normativa, il generale principio dell’obbligo di motivazione deve ritenersi rispettato con la mera indicazione del possesso, da parte dei soggetti prescelti, dei previsti requisiti professionali, indicazione sufficiente ad escludere l’irragionevolezza della scelta compiuta.</p>
<p>2. In tema di nomina dei componenti della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile, nella Regione Valle d’Aosta, non sussiste violazione dell’obbligo di concludere il procedimento per il silenzio mantenuto sulle comunicazioni con cui il ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire l’incarico di componente della commissione. Difatti, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 (così come ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 18 del 1999), presupposto perché tale obbligo sorga è che si tratti di procedimento che “consegua obbligatoriamente ad una istanza”: nella specie, proprio in base alla normativa che disciplina il procedimento di nomina delle commissioni, l’amministrazione non è tenuta a pronunciarsi sulle autocandidature. Sicché il silenzio serbato dall’Amministrazione, se può essere censurato sotto un profilo di doverosa cortesia dell’amministrazione verso il cittadino, non è invece rilevante ai fini della legittimità degli atti impugnati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla nomina dei componenti della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 00156/2006 REG.SEN.<br />
N. 00092/2005 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
Sezione Unica</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 00092 del 2005, proposto da:<br />
<b>Massimo Campagnoni Pesenti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217; avv. Alessandra Fanizzi, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Aosta, via Torino, 7;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Valle d&#8217;Aosta</b>, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217; avv. Ernesto Pastorelli, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Aosta, via Losanna n. 17;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>Marina Tumiati, Renato Gigliotti, Giovanni Luca Cavoretto, Gaetano Lo Presti,Fortunato Sterrantino, Maria Pia Scarano, Francesco Leva, Fulvio Antonietti, Clemente Ponzetti, Albino Curto, Piera Perona, Andrea Verani, Gino Sapone, Eugenio Zoja, Beniamino d&#8217;Errico, Luigi Sudano, Claudio Chittolina, Roberto Assale, Pietro Ragni, Andrea Ricciardi</b>, nessuno costituitosi in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
1) del decreto n. 471 del Presidente della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta in data 30 agosto 2005, di ricostituzione della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile denominata Aosta 3, con cui venivano nominati quale Presidente il dott. Antonietti Fulvio, quali membri effettivi i dott.ri Ponzetti Clemente, Curto Albino, Perona Piera e quali membri supplenti il dott. Verani Andrea, il dott. Sapone Gino e il dott. Zoja Eugenio;<br />
2) del decreto n. 469 del Presidente della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta in data 30 agosto 2005, di ricostituzione della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile con sede in Chatillon, con cui venivano nominati quale Presidente il dott. Tumiati Marina, quali membri effettivi i dott.ri Gigliotti Renato, Cavoretto Giovanni Luca, Lo Presti Gaetano e quali membri supplenti i dott.ri Sterrantino Fortunato, Scarano Maria Pia, Leva Francesco;<br />
3) del decreto n. 472 del Presidente della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta in data 30 agosto 2005, di ricostituzione della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidà civile denominata Aosta 1, con cui venivano nominati quale Presidente il dott. D&#8217;Errico Benianimo, quali membri effettivi i dott.ri Sterrantino Fortunato, Sudano Luigi, Chittolina Claudio e quali membri supplenti i dott.ri Assale Roberto, Ricciardi Andrea, Ragni Pietro;<br />
4) di tutti gli atti o provvedimenti comunque connessi ai decreti impugnati;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2006 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1.  Il ricorrente – componente della commissione medica collegiale per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile denominata Aosta 3, dapprima in qualità di membro supplente (dal 1987 al 1990), quindi di membro effettivo (dal 1991 al 2005) – impugna i tre decreti del Presidente della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta in data 30 agosto 2005, nn. 471, 469 e 472, con i quali sono state ricostituite tre commissioni mediche collegiali per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile, rispettivamente, quella denominata Aosta 3, quella con sede in Chatillon, e quella denominata Aosta 1.<br />
La Regione Valle d&#8217;Aosta si è costituita in giudizio sostenendo l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso.<br />
Non si è invece costituito in giudizio alcuno dei componenti (effettivi e supplenti) delle commissioni mediche nominati con i provvedimenti impugnati.<br />
Con i motivi di impugnativa – pur riconoscendosi l’ampia discrezionalità che connota il potere di nomina dei componenti delle commissioni mediche – si deduce la violazione del generale principio di motivazione (sancito dall’art. 4 della legge regionale n. 18 del 1999, riproduttivo dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990) e si aggiunge che nella specie, tenuto conto dell’ininterrotto incarico svolto dal ricorrente in qualità di membro effettivo della commissione Aosta 3 a partire dal 1991, l’amministrazione avrebbe dovuto dare comunque conto delle ragioni del mancato rinnovo. Si lamenta poi la mancata valutazione del curriculum che lo stesso ricorrente &#8211; non avendo ricevuto, per la prima volta e inspiegabilmente, l’invito regionale a dichiarare la propria disponibilità al rinnovo dell’incarico &#8211; ha sottoposto all’amministrazione con due successive comunicazioni (in data 18 luglio e 26 luglio 2005). Si sostiene ancora che i decreti impugnati sono illegittimi per disparità di trattamento perché l’amministrazione ha rivolto tale invito ad altri componenti in scadenza ed ha nominato un professionista che, al pari del ricorrente, aveva avanzato la propria candidatura. Si contesta infine la violazione dell’art. 3 della legge regionale n. 18 del 1999, in relazione alla mancata conclusione dei procedimenti iniziati con le comunicazioni con le quali il ricorrente ha proposto la propria candidatura.<br />
2. Le censure non sono fondate.</p>
<p>2.a &#8211; L’istituzione delle commissioni mediche collegiali per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile è prevista dall’art. 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11, che nulla dispone circa il procedimento di nomina dei componenti, limitandosi a prevedere che tali commissioni sono “istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale” (comma 1) e che sono composte da “un medico specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali, che assume le funzioni di Presidente, e da tre medici membri effettivi, di cui uno designato, rispettivamente, dall&#8217;Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.) per la commissione invalidi civili, dall&#8217;Unione italiana ciechi (U.I.C.) per la commissione ciechi civili, dall&#8217;Ente nazionale sordomuti (E.N.S.) per la commissione sordomuti” (comma 3).<br />
Il legislatore regionale ha dunque ritenuto di affidare alla discrezionale scelta del Presidente della Giunta regionale la nomina dei componenti, specificandone i requisiti, ma senza imporre alcuna valutazione comparativa da compiersi nell’ambito di procedure concorsuali o comunque selettive (come invece previsto, per esempio, per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali). <br />
A fronte di una tale previsione normativa, il generale principio dell’obbligo di motivazione &#8211; secondo cui ogni provvedimento deve essere accompagnato dall’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che ne giustificano l’adozione – deve ritenersi rispettato con la mera indicazione del possesso, da parte dei soggetti prescelti, dei previsti requisiti professionali, indicazione sufficiente ad escludere l’irragionevolezza della scelta compiuta.<br />
Quando, come nella specie, la disciplina di riferimento non prevede alcuna valutazione comparativa, la nomina effettuata nell’ambito di un numero non predeterminato di soggetti aventi determinati requisiti non può essere sottoposta all’obbligo di una motivazione diversa dalla semplice attestazione del rispetto dei requisiti previsti dalla stessa disciplina. <br />
Sostenere che sia necessaria una motivazione ulteriore e specifica, significa in realtà imporre una motivazione di natura comparativa: ogni altra motivazione non sarebbe infatti idonea a soddisfare l’interesse dei soggetti pretermessi. <br />
Deve di conseguenza ritenersi irrilevante – ai fini della legittimità dei decreti impugnati &#8211; la circostanza che sia mancata una valutazione del curriculum presentato dal ricorrente e che siano stati nominati componenti delle commissioni soggetti che si trovavano in situazioni analoghe a quella del ricorrente medesimo (per esser già stati componenti effettivi o per aver comunicato la propria candidatura).</p>
<p>2.b &#8211; Quanto invece alla lamentata violazione dell’obbligo di concludere il procedimento, ad escludere la fondatezza del motivo è sufficiente il rilievo che – ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 (così come ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 18 del 1999) &#8211; presupposto perché tale obbligo sorga è che si tratti di procedimento che “consegua obbligatoriamente ad una istanza”: nella specie, proprio in base alla normativa che disciplina il procedimento di nomina delle commissioni, l’amministrazione non è tenuta a pronunciarsi sulle autocandidature. Sicché il silenzio mantenuto sulle comunicazioni con cui il ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire l’incarico di componente della commissione, se può essere censurato sotto un profilo di doverosa cortesia dell’amministrazione verso il cittadino, non è invece rilevante ai fini della legittimità degli atti impugnati.<br />
L’infondatezza delle censure consente al Collegio di prescindere dall’eccezione con cui l’amministrazione resistente, escludendo che il ricorrente sia portatore di un interesse legittimo suscettibile di tutela giurisdizionale, deduce l’inammissibilità dell’impugnativa per difetto di legittimazione processuale. Resta anche superata l’istanza istruttoria.</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso va dunque respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2006 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/11/2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-11-2006-n-156/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2006 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.156</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-156/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente ed est. Adriano Leo Madiva S.r.l. (Avv. Barbini) c. Ministero Interno e Questura Milano (Avvocatura Stato). sull&#8217;illegittimità della sospensione di un locale notturno dall&#8217;attività di trattenimenti danzanti ove non risulti la presenza di persone pregiudicate Licenza – Locale notturno – Attività trattenimento danzante – Sospensione per 10 giorni ex</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-28-1-2005-n-156/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2005 n.156</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente ed est. Adriano Leo<br /> Madiva S.r.l. (Avv. Barbini) c. Ministero Interno e Questura Milano (Avvocatura Stato).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della sospensione di un locale notturno dall&#8217;attività di trattenimenti danzanti ove non risulti la presenza di persone pregiudicate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Licenza – Locale notturno – Attività trattenimento danzante – Sospensione per 10 giorni ex art. 100 T.U.L.P.S. – A motivo della presenza di persone con precedenti di polizia ma non pregiudicate – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento di sospensione per 10 giorni di un locale notturno dall’attività di trattenimenti danzanti -non ricorrendo l’ipotesi di pubblico locale “abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” prevista dall’art. 100 del T.U.L.P.S.- qualora a seguito di controlli effettuati da agenti di polizia sia risultata la presenza in tre date diverse del 2003 di alcuni avventori con precedenti di polizia ma non già di persone pregiudicate (cioè con precedenti penali).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittimità della sospensione di un locale notturno dall’attività di trattenimenti danzanti ove non risulti la presenza di persone pregiudicate</span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2005 n.156</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-1-2005-n-156/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-1-2005-n-156/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-1-2005-n-156/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2005 n.156</a></p>
<p>Pres. Est. G. Vacirca D. Tavanti (Avv. G. Solimeno) contro l’I.N.P.S. &#8211; Roma (Avv.ti G. Manna, G. Ginanneschi e V. Percanti) in tema di accertamento della natura giuridica dell&#8217;azione di responsabilità proposta dal dipendente nei confronti dell&#8217;Ente pubblico, suo datore di lavoro, ai fini del riparto di giurisdizione Giurisdizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-1-2005-n-156/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2005 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-1-2005-n-156/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2005 n.156</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. G. Vacirca<BR> D. Tavanti (Avv. G. Solimeno) contro l’I.N.P.S. &#8211; Roma (Avv.ti G. Manna, G. Ginanneschi e V. Percanti)</span></p>
<hr />
<p>in tema di accertamento della natura giuridica dell&#8217;azione di responsabilità proposta dal dipendente nei confronti dell&#8217;Ente pubblico, suo datore di lavoro, ai fini del riparto di giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Azione di responsabilità nei confronti dell’Ente pubblico per lesione dell&#8217;integrità fisica del dipendente &#8211; Riparto di giurisdizione &#8211; È strettamente subordinato all&#8217;accertamento della natura giuridica dell&#8217;azione di responsabilità in concreto proposta – Pretesa inosservanza dell&#8217;art. 2087 c.c. e violazione delle specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro &#8211; Funzione esclusivamente strumentale alla dimostrazione dell&#8217;elemento psicologico del reato e/o della configurabilità dell&#8217;illecito &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di azione promossa da un dipendente nei confronti dell&#8217;ente pubblico suo datore di lavoro per il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell&#8217;integrità fisica, il riparto di giurisdizione è strettamente subordinato all&#8217;accertamento della natura giuridica dell&#8217;azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se si tratta di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo &#8211; allorché la controversia abbia per oggetto, come nel caso in esame, una questione relativa ad un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998 &#8211; mentre, se si tratta di azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Al fine di tale accertamento, non possono invocarsi come indizi decisivi della natura contrattuale dell&#8217;azione né la semplice prospettazione della inosservanza dell&#8217;art. 2087 c.c., né la lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, allorché il richiamo all&#8217;uno o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla dimostrazione dell&#8217;elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell&#8217;illecito (fattispecie relativa ad una azione, ritenuta di natura contrattuale, volta al risarcimento del danno causato ad un dipendente archivista I.N.P.S. dal trasporto di una scrivania)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità proposta dal dipendente nei confronti dell’Ente pubblico, suo datore di lavoro, ai fini del riparto di giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p></b></p>
<p>N. 156 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
n.	1275 Reg. Ric. <br />	<br />
Anno 1997</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	I^ SEZIONE –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1275/97 proposto da<br />
<b>TAVANTI DANTE</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Solimeno ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Firenze, p.za D’Azeglio, 45;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211;	l’<b>I.N.P.S. &#8211; ROMA</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliano Manna, Gherardo Ginanneschi e Valerio Percanti ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale Inps in Firenze, via del Proconsolo, 10;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
della nota con cui il Commissario dell’Inps determina la reiezione della domanda presentata dal ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità (contusione ginocchio dx) denunciata.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della parte intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del  12 gennaio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.Solimeno, l’avv. S.Imbraci delgato da L.Fanelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  e DIRITTO</b></p>
<p>	Il ricorrente, archivista dell&#8217;INPS, premesso di aver subito una menomazione per danno biologico a seguito dell&#8217;infortunio al ginocchio destro del 15 gennaio 1993, chiede la condanna dell&#8217;Istituto al risarcimento del danno.<br />	<br />
	Deve preliminarmente esaminarsi l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall&#8217;Amministrazione.<br />	<br />
	Tale eccezione è infondata. In tema di azione promossa da un dipendente nei confronti dell&#8217;ente pubblico suo datore di lavoro per il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell&#8217;integrità fisica, il riparto di giurisdizione è strettamente subordinato all&#8217;accertamento della natura giuridica dell&#8217;azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se si tratta di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo &#8211; allorché la controversia abbia per oggetto, come nel caso in esame, una questione relativa ad un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998 &#8211; mentre, se si tratta di azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Al fine di tale accertamento, non possono invocarsi come indizi decisivi della natura contrattuale dell&#8217;azione né la semplice prospettazione della inosservanza dell&#8217;art. 2087 c.c., né la lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, allorché il richiamo all&#8217;uno o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla dimostrazione dell&#8217;elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell&#8217;illecito. Ma una siffatta irrilevanza di detto richiamo dipende da tratti propri dell&#8217;elemento materiale dell&#8217;illecito, ossia da una condotta dell&#8217;amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell&#8217;evento dannoso; mentre, ove la condotta dell&#8217;amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, la responsabilità ha natura contrattuale, poiché l&#8217;ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge (Cassazione civile, sez. un., 2 luglio 2004, n. 12137).<br />	<br />
	Nel caso in esame il ricorrente lamenta di essere stato adibito a mansioni diverse da quelle proprie della qualifica di appartenenza e di essere stato in tal modo esposto al rischio derivante dal trasporto di una scrivania. Si tratta, quindi, di un&#8217;azione di natura contrattuale, giacché l&#8217;ingiustizia del danno è astrattamente configurabile solo nei confronti di un dipendente.<br />	<br />
	Nel merito il ricorso è infondato. Risulta dall&#8217;attestazione del Direttore della sede di Arezzo dell&#8217;INPS che il ricorrente, in qualità di addetto all&#8217;Economato, era stato autorizzato a seguire i lavori di sgombero dei locali al piano terreno effettuato dalla ditta Rubechini. L&#8217;affidamento dei lavori a una ditta esterna implicava che le operazioni materiali di trasporto dei mobili fossero effettuate esclusivamente dai dipendenti di tale ditta e che il compito del ricorrente fosse solo quello di dare indicazioni sulle modalità di trasporto e di vigilare sull&#8217;esecuzione delle prestazioni richieste. Non può, quindi, addebitarsi  all&#8217;Amministrazione l&#8217;urto del ginocchio contro l&#8217;angolo di una scrivania che il ricorrente deduce essere avvenuto mentre aiutava gli operai, esponendosi di sua iniziativa a un rischio estraneo alle sue mansioni.<br />	<br />
	Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, respinge il ricorso. Spese compensate.</p>
<p>	Così deciso in Firenze il 12 gennaio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:   <br />	<br />
Giovanni Vacirca    			Presidente, est.<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio			Consigliere<br />	<br />
Bernardo Massari			Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 GENNAIO 2005<br />
Firenze, lì 19 GENNAIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-18-1-2005-n-156/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2005 n.156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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