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	<title>1554 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1554 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul differimento della decisione del ricorso nel processo amministrativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-differimento-della-decisione-del-ricorso-nel-processo-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 09:31:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-differimento-della-decisione-del-ricorso-nel-processo-amministrativo/">Sul differimento della decisione del ricorso nel processo amministrativo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Decisione del ricorso &#8211; Richiesta differimento &#8211; Insussitenza dell&#8217;obbligo del giudice di accoglimento &#8211; Art. 73 c.p.a. Nel processo amministrativo alcuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al differimento della decisione del ricorso, essendo stata piuttosto codificata la regola</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-differimento-della-decisione-del-ricorso-nel-processo-amministrativo/">Sul differimento della decisione del ricorso nel processo amministrativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-differimento-della-decisione-del-ricorso-nel-processo-amministrativo/">Sul differimento della decisione del ricorso nel processo amministrativo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Decisione del ricorso &#8211; Richiesta differimento &#8211; Insussitenza dell&#8217;obbligo del giudice di accoglimento &#8211; Art. 73 c.p.a.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo alcuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al differimento della decisione del ricorso, essendo stata piuttosto codificata la regola opposta, in virtù della quale il rinvio può essere disposto solo per casi eccezionali (art. 73, comma 1-bis, c.p.a.), ove incidenti sul diritto di difesa. Siffatta regola è vieppiù pregnante in controversie trattate in udienze cc.dd. “di smaltimento”, strutturalmente funzionali alla celere definizione dell’arretrato. Non vi è, dunque, alcun obbligo per il giudice di accogliere un’istanza di rinvio, anche laddove essa sia stata condivisa da talune delle controparti processuali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Palliggiano &#8211; Est. Palliggiano</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 867 del 2016, proposto da:<br />
Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristina De Benetti, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Libeccio S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Mirella Azzalin, Libeccio S.r.l. in Liquidazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Acerboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Gemma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Castagnoli, Roberto Scattolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’accertamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’inadempimento di Libeccio S.r.l. e Gemma S.r.l., agli obblighi derivanti dalla Convenzione urbanistica di lottizzazione – stipulata con atto Notaio dott. Carlo Bordieri Rep. n. 62834 Racc. n. 21278 dell’8 novembre 1996 e con atto modificativo ed integrativo Notaio Dott. Carlo Bordieri Rep. n. 79879 Racc. n. 30316 del 6 ottobre 2004 – inerente il comparto edilizio C2/PEEP1 situato in località Sansonessa del Comune di Caorle, come da progetto recante prot. n. 13004/76 del 26 aprile 1995;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Mirella Azzalin, Gemma S.r.l. e Libeccio S.r.l. in liquidazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 30 aprile 2024 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Riferisce il ricorrente comune di Caorle di avere stipulato con la società cooperativa edilizia Plavis la Convenzione urbanistica di lottizzazione con atto redatto dal Notaio dott. Carlo Bordieri rep. n. 62834 Racc. n. 21278 dell’8 novembre 1996 e con atto modificativo ed integrativo redatto dal Notaio dott. Carlo Bordieri Rep. n. 79879 Racc. n. 30316 del 6 ottobre 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la predetta Convenzione, ai sensi dell’art. 1, la cooperativa edilizia Plavis si era impegnata a realizzare, nell’ambito del comparto edilizio C2/PEEP1 situato in località Sansonessa del territorio comunale, un complesso di abitazioni non di lusso nonché le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria (art. 10 e 11 della Convenzione come integrata dall’atto negoziale del 6 ottobre 2004), come da programma edilizio prot. n. 13004/76 del 26 aprile 1995.</p>
<p style="text-align: justify;">In seguito, le società Zenaro Investimenti s.r.l., a socio unico, e Libeccio s.r.l., subentrarono alla cooperativa Plavis, avendone acquistato la proprietà dei terreni interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla società Zenaro Investimenti s.r.l. è poi subentrata Gemma s.r.l., evocata in giudizio per effetto del fenomeno successorio.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Con l’odierno ricorso, notificato il 28 giugno 2016 e depositato il successivo 14 luglio, il comune di Caorle ha chiesto accertarsi e dichiararsi l’inadempimento, in qualità di subentranti, delle società Libeccio s.r.l. e Gemma s.r.l. agli obblighi derivanti dalla Convenzione urbanistica come sopra descritta, eseguiti in misura solo parziale, incompleta e con notevoli ritardi.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, ferma la natura propter rem delle obbligazioni in questione, i soggetti che sono subentrati nella convenzione, ossia la Libeccio s.r.l. e la Zenaro Investimenti s.r.l., alla quale è poi succeduta la società Gemma s.r.l., hanno accettato di “subentrare in toto negli obblighi” di cui alla nota Convenzione urbanistica, impegnandosi anche a fornire le necessarie polizze fideiussore a garanzia.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alle vicende successorie, il comune ricorrente rammenta che, non a caso, l’art. 14 dell’originaria convenzione precisa che: “Gli obblighi e i vincoli della presente convenzione impegnano, oltre alla Ditta concessionaria, anche i successori ed aventi causa nella proprietà dei fabbricati e pertanto saranno trascritti nei Registri Immobiliari”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha chiesto quindi, in via principale, condannarsi le menzionate società all’esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti dalle predette convenzioni ovvero all’ultimazione delle opere mancanti, al collaudo finale ed a cedere le aree, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., ovvero disporsi il risarcimento dei danni per equivalente dei danni patiti e patiendi, da determinarsi in via equitativa anche in corso di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la condanna all’adempimento non abbia effettivo seguito, ha chiesto il risarcimento per equivalente del danno per inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c. con relativa condanna dei soggetti resistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, rappresenta come il comportamento inadempiente assunto da Libeccio s.r.l. e da Gemma s.r.l. abbia ingenerato un’ulteriore voce di danno da ritardo, da quantificare e risarcire.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, ad oggi i lavori relativi alle opere di urbanizzazione risultano ancora incompleti o comunque ultimati con notevole ritardo rispetto ai tempi preventivati. Di siffatto danno, qualora le riferite società non provvedessero a dare esecuzione in forma specifica ai lavori da realizzare e non ancora eseguiti, occorrerà disporre la condanna al relativo risarcimento.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Libeccio s.r.l. e Gemma s.r.l. si sono costituite in giudizio con atti rispettivamente depositati il 18 luglio 2019 ed il 21 novembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Gemma s.r.l., con atto depositato il 10 febbraio 2020, si è quindi costituita con nuovo procuratore in sostituzione di quello precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 19 marzo 2024, Gemma s.r.l. ha depositato documentazione. Con memoria depositata il 29 marzo 2024, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella materia controversia a favore del giudice ordinario, trattandosi di obbligazioni sorte per effetto di un contratto di compravendita di carattere meramente civilistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito ha argomentato per la carenza dei presupposti dell’imputabilità a suo carico nonché della colpa per l’inadempimento contestato dal comune. In ogni caso, l’assenza del nesso di causa. In subordine, il concorso colposo del comune, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., nella causazione del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel frattempo, il 27 ottobre 2023, il comune di Caorle ha depositato memoria con la quale ha reso noto di avere protocollato l’istanza del 2 agosto 2021, depositata agli atti del giudizio e formulata dalla società Gemma s.r.l. e da Mirella Azzolin, quest’ultima in luogo dell’estinta Libeccio s.r.l. ormai in liquidazione, di cui ha acquisito i terreni, per il completamento delle opere urbanistiche del piano di lottizzazione C2/PEEP1 COOP Plavis, oggetto del presente ricorso. Ad oggi, pertanto, sarebbe in corso l’attività istruttoria finalizzata all’approvazione, con delibera della Giunta comunale, dello schema di convenzione per il completamento delle predette opere. Sul punto il comune chiarisce che “Ne deriva che in tempi relativamente celeri il Comune di Caorle potrebbe vedere soddisfatte le proprie pretese processuali e in tal caso rinunciare al ricorso”.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Azzalin Mirella si è a questo punto costituita in giudizio con memoria depositata il 29 marzo 2024. Ha fatto presente che Libeccio s.r.l. era già entrata in fase di liquidazione prima della data di proposizione dell’odierno ricorso ed è ormai estinta. Azzalin ne ha infatti acquisito i terreni, con passaggio oggetto di trascrizione, dei quali si discute, unitamente ai relativi oneri e pesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Avendo acquisito i beni ed essendosi conclusa la fase di liquidazione, Libeccio è stata cancellata dal Registro delle Imprese ed ha cessato di esistere, stante l’efficacia estintiva della cancellazione ai sensi dell’art. 2495 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha chiesto quindi disporsi l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79 c.p.a.; in subordine, ha presentato richiesta di rinvio in relazione alla menzionata istanza del 2 agosto 2021 rivolta al comune per il completamento delle opere di cui al piano di lottizzazione. Peraltro, lo stesso comune ha fatto altresì presente di avere in corso l’istruttoria per approvare una nuova convenzione per il completamento delle opere di urbanizzazione oggetto del presente giudizio, attività prodromica per consentire il pieno soddisfacimento del suo interesse dedotto con l’odierno ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Azzalin Mirella, con replica depositata l’8 aprile 2024 anche a nome dell’estinta Libeccio s.r.l., ha insistito per l’interruzione del giudizio. Si è associata alla posizione espressa da Gemma s.r.l. riguardo al difetto di giurisdizione, anche per le domande proposte contro Libeccio e, per subentro, nei di lei confronti. Osserva al riguardo che Libeccio non ha mai stipulato una convenzione urbanistica, come era avvenuto per la Coop. Plavis, bensì contratti qualificabili come semplici compravendite. Tali contratti si collocano, dal punto di vista logico e cronologico, in una fase successiva a quella in cui era stato esercitato il potere amministrativo tramite “accordo sostitutivo del provvedimento”, ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990 (ossia la convenzione urbanistica). Disputandosi pertanto in ordine all’esatto adempimento di negozi giuridici di tipo privatistico, la giurisdizione relativa alla presente controversia appartiene al giudice ordinario, ferme le preclusioni e le decadenze ai sensi di legge medio tempore intervenute.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito ha chiesto accogliersi la domanda di pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. limitatamente alle aree ancora di sua proprietà, rimettendosi sulla domanda medesima per le aree di proprietà della Gemma S.r.l., per le quali non ha legittimazione né interesse. Ha concluso quindi col rigetto di ogni altra domanda contenuta nel ricorso in epigrafe, in quanto inammissibile e comunque infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Gemma s.r.l., in data 9 aprile 2024, ha depositato repliche con le quali ha reiterato la richiesta di differimento dell’udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa, inserita nel ruolo dell’udienza del 30 aprile 2024, indetta nell’ambito del programma per lo smaltimento dell’arretrato, è stata trattenuta dal Collegio per essere decisa.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Va in primo luogo esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, questione pregiudiziale ad ogni altra, anche relativa alla richiesta di interruzione del giudizio per asserita estinzione di una delle parti costituite, ai sensi dell’art. 79 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">L’eccezione è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 7, comma 1, c.p.a. attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo: “le controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 133 c.p.a., prevede, tra l’altro, quali controversie devolute alla giurisdizione speciale esclusiva del giudice amministrativo: la “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo” (comma l, lett. a) n. 2), nonché le controversie “aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” (comma 1, lett. f).</p>
<p style="text-align: justify;">In virtù delle illustrate disposizioni, le questioni concernenti le convenzioni urbanistiche, stipulate tramite accordi tra amministrazione pubblica e società private sono attratte nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto tipica ipotesi di accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 241/1990, con riferimento ai profili relativi non solo alla loro formazione ma anche alla loro esatta e completa esecuzione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 2 febbraio 2022, n. 720; Cass. civ., sez. un. 11 maggio 2021, n. 12428).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la convenzione urbanistica, originariamente stipulata tra il Comune di Caorle e la Cooperativa Edilizia Plavis a r.l. prevedeva la realizzazione, da parte di quest’ultima, di un complesso di abitazioni non di lusso e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come previste nel progetto prot. n. 13004/76 del 26 aprile 1995 concernente il comparto edilizio C2/PEEP 1 situato in Località Sansonessa (artt. 1, 2, 10 e 11 della Convenzione dell’8 novembre 1996).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’art. 14 dell’originaria Convenzione, rubricato “Destinatari degli impegni”: “Gli obblighi e i vincoli della presente convenzione impegnano, oltre alla Ditta concessionaria, anche i successori ed aventi causa nella proprietà dei fabbricati e pertanto saranno trascritti nei Registri Immobiliari.”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, successivamente alla stipulazione della convenzione, la società Zenaro Investimenti S.r.l. (società a unico socio) e la società Libeccio S.r.l. sono subentrate alla Cooperativa Plavis, avendone acquistato le proprietà tramite atti, rispettivamente, del notaio in Viadana (MN), Prof. Augusto Chinini, in data 29 marzo 2006 n. 12942 Rep. e del notaio in San Donà di Piave (VE), Prof. Maria De Mezzo, in data 21 aprile 2005 n. 384259 Rep.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, da quest’ultimo atto di compravendita risulta che “La parte acquirente” (Zenaro Investimenti), non solo “si dichiara edotta che l’area in oggetto rientra in comparto edilizio denominato “C2/PEEP 1 convenzionato con il Comune di Caorle […]” ma, altresì, “… subentra in tutti gli oneri, obblighi e diritti residui di cui alle citate convenzioni, con precisazione che la parte acquirente si impegna a garantire nei confronti del Comune competente, con idonea fideiussione, l’adempimento delle opere di lottizzazione dell’intero contesto ancora mancanti, previo accordo con la Società “Libeccio Srl”, o suoi aventi causa — titolare della porzione di area a destinazione residenziale — rimanendo comunque la parte venditrice garante nei confronti della parte acquirente per la quota non imputabile al bene oggetto del presente atto”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base, inoltre, di quanto statuito nel predetto atto di compravendita, Zenaro Investimenti S.r.l. ha prodotto polizza fideiussoria a garanzia del completamento delle opere di urbanizzazione del PUA in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso modo, nel contratto di compravendita si dà espressamente atto dell’esistenza della convenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Zenaro Investimenti, a sua volta, ha trasferito i terreni di sua proprietà alla società Gemma s.r.l. – senza comunicare quanto sopra al comune di Caorle.</p>
<p style="text-align: justify;">È del tutto evidente che, con i contratti di compravendita, i contraenti non si siano limitati all’acquisizione delle relative posizioni negoziali civilistiche ma siano subentrati nell’accordo sostitutivo, sintetizzato nella convenzione e quindi nelle posizioni ad oggetto pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Non ha alcun rilievo che il comune di Caorle non sia stato coinvolto e nemmeno interpellato riguardo al subentro di altri soggetti nella Convenzione, posto che le posizioni di carattere pubblicistico sono indisponibili dalle parti private e non incidono in termini di obblighi e responsabilità, derivanti proprio dalla convenzione, in capo al cedente, posizioni alle quali si aggiungono, e non si sostituiscono, quelle del soggetto subentrante.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla presente controversia, pertanto, sussiste e permane, anche dopo le descritte vicende successorie, la giurisdizione esclusiva di questo giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- Può dunque passarsi all’esame del rilievo di interruzione del giudizio, per estinzione della Libeccio s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le società o, più in generale, per le persone giuridiche, l’interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 segg. c.p.c. è determinata dalla loro “estinzione”.</p>
<p style="text-align: justify;">Senonché, la Suprema Corte di Cassazione, con risalente orientamento che il Collegio condivide, ricorda che il momento in cui si perfeziona l’evento estintivo non coincide col completamento del procedimento di liquidazione e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, essendo necessario l’esaurimento effettivo e definitivo di tutti i rapporti facenti capo all’ente e, in particolare, dei processi pendenti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, 14 giugno 1978, n. 2962: “Poiché l’effettiva estinzione della società non consegue all’esito meramente formale o contabile del procedimento di liquidazione, ma solo alla completa definizione dei rapporti giuridici che ad essa facevano capo e cioè all’esaurimento di tutte le contestazioni riguardanti la società, consegue che il liquidatore è legittimato a rappresentare in giudizio la società anche dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione”).</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, l’atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l’estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione, con la conseguenza che, fino a quel momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante. Deve dunque escludersi che, intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 2 marzo 2006, n. 4652 secondo cui, intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, ma non ancora la liquidazione di tutti i rapporti pendenti, di una società in accomandita semplice, già parte di un giudizio nel quale era stata rappresentata dall’amministratore accomandatario, essa aveva conservato la legittimazione, esercitata mediante il medesimo rappresentante, anche in relazione al ricorso per Cassazione);</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la messa in liquidazione della cooperativa non determina la sua estinzione definitiva – nonostante la cancellazione dal Registro delle imprese – né fa venir meno la sua rappresentanza in giudizio, determinate al contrario soltanto dall’effettivo e definitivo esaurimento dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo e dalla definizione di tutte le controversie in corso.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciò consegue che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane riguardo ai rapporti rimasti in sospeso e non definiti, in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, escludendosi l’interruzione dei processi pendenti (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3279).</p>
<p style="text-align: justify;">8.- Risolte le questioni in rito, deve poi rigettarsi la richiesta di rinvio del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo alcuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al differimento della decisione del ricorso, essendo stata piuttosto codificata la regola opposta, in virtù della quale il rinvio può essere disposto solo per casi eccezionali (art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. I, 9 giugno 2023, n. 3570), ove incidenti sul diritto di difesa (Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2022, n. 8048).</p>
<p style="text-align: justify;">Siffatta regola è vieppiù pregnante in controversie, come quella in esame, trattate in udienze cc.dd. “di smaltimento”, strutturalmente funzionali alla celere definizione dell’arretrato.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi è, dunque, alcun obbligo per il giudice di accogliere un’istanza di rinvio, anche laddove – com’è nel caso di specie – essa sia stata condivisa da talune delle controparti processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, nel caso di specie non vi è alcuna ragione eccezionale in grado di giustificare il rinvio della trattazione dell’odierna controversia che – si precisa – pende dal 2016. A questo fine, le ipotetiche sopravvenienze, quali trattative in corso tra le parti in causa o, anche, la prospettazione di una revisione degli accordi in vista di una nuova convenzione, ponendosi quali circostanze eventuali e non ancora attuali, non sono da sole sufficienti per ritardare ulteriormente la decisione della causa.</p>
<p style="text-align: justify;">9.- Passando al merito, il ricorso è infondato e la pretesa del comune di Caorle va respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1.- Affinché vi possa essere inadempimento, è necessario, tra gli altri, il presupposto dell’imputabilità, ossia che la mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali sia dovuta a colpa del debitore. Come si evince dall’art. 1218 c.c., il debitore è esente da responsabilità qualora l’inadempimento o il ritardo sia “stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Rilevante a questo fine, risulta essere il contegno assunto dal debitore che non è responsabile se il suo comportamento si conforma ai parametri della diligenza, secondo il portato dell’art. 1176, c.c., con la conseguenza che la mancanza di colpa produce assenza di responsabilità</p>
<p style="text-align: justify;">Dagli atti depositati alla causa, risulta che, contrariamente agli assunti della ricorrente amministrazione comunale, la società Libeccio ha adempiuto alle obbligazioni rientranti nella sua sfera di competenza. Ha infatti realizzato il comparto residenziale e le relative opere di urbanizzazione primaria ad esso funzionali, tanto che gli immobili sono stati costruiti e dichiarati agibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Dette opere sono state anche oggetto di collaudi parziali, nelle date del 28 novembre 2006 e del 30 gennaio 2007, tanto che Libeccio, prima, e la signora Azzalin, dopo, hanno manifestato in più riprese l’intendimento di cederle al Comune, senza che quest’ultimo si sia attivato materialmente per acquisirle.</p>
<p style="text-align: justify;">Va chiarito che le obbligazioni assunte dalla Libeccio riguardavano esclusivamente la parte residenziale del PUA ed erano quindi autonome e distinte rispetto alle obbligazioni assunte dalla Zenaro Investimenti, relative alle opere di urbanizzazione della parte commerciale. Il subentro della Libeccio agli impegni assunti dalla Cooperativa Plavis non poteva riguardare quanto originariamente faceva capo alla Cooperativa Plavis, in seguito trasferito nel 2006 alla Zenaro Investimenti s.r.l. e quindi nel 2012 alla Gemma S.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2.- Riguardo altresì alla posizione di Zenaro Investimenti s.r.l. e, quindi, della subentrante Gemma, si ricava che, dal verbale di collaudo provvisorio redatto il 18 dicembre 2006, riguardante i lavori fino a quel momento eseguiti, emerge la realizzazione della maggior parte delle opere di urbanizzazione previste nelle Convenzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso, Gemma non risulta imputabile per la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione “residue”. Ciò trova conforto nella documentazione prodotta agli atti della causa (cfr. nota di deposito del 19 marzo 2024), segnatamente:</p>
<p style="text-align: justify;">– la richiesta avanzata da Gemma al Comune in data 24 marzo 2011 tesa ad ottenere la modifica della destinazione degli “ambiti A e B (…) in zona di carattere commerciale-direzionale”, rispondente alla finalità di rendere più appetibili e commerciabili le relative aree e, pertanto, più facilmente reperibile la liquidità per il completamento delle residue opere di urbanizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">– lo schema di nuova convenzione urbanistica sottoposta nel settembre 2011, da Zenaro Investimenti, cui è succeduta Gemma, e da Libeccio Immobiliare – qualificate congiuntamente come “Ditta Lottizzante” – al Comune di Caorle con l’obiettivo dichiarato di “portare a compimento le opere mancanti per dare all’amministrazione le opere di urbanizzazione nella loro interezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, l’art. 2 indicava esattamente le opere già realizzate e quelle da realizzare, mentre l’art. 9 si faceva carico di definire la tempistica di esecuzione delle opere, fissando il “termine massimo di anni 3”;</p>
<p style="text-align: justify;">– la richiesta di variante, proposta congiuntamente in data 19 novembre 2011 da Azzalin Mirella, in qualità di amministratore delegato di Libeccio Immobiliare in liquidazione, e da Zenaro Gabriele, in qualità di amministrazione di Zenaro Immobiliare, cui accede lo schema di (nuova) convenzione urbanistica, con relazione generale di dettaglio per il completamento delle opere mancati sottoposta sempre da Gemma (con Libeccio-Azzalin) al Comune di Caorle nel settembre 2011 e volta anche in questo caso, espressamente, a “completare, adeguare e correggere, senza variazioni quantitative, l’organizzazione planimetrica delle aree pubbliche e private dello strumento”.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si comprendono a questo punto le esatte ragioni per cui l’amministrazione comunale non abbia approvato – o almeno assecondato in vista di una soluzione – le menzionate iniziative né motivato le relative ragioni di diniego.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, a fronte dei menzionati elementi documentali e di fatto, è allora possibile ricavare che, diversamente dalla tesi del comune ricorrente, Gemma ha invece posto in essere tutto quanto necessario e richiedibile secondo diligenza onde ultimare le opere di urbanizzazione convenzionate laddove ciò, se per un verso prova come non sia ad essa imputabile l’eccepito inadempimento, per altro verso rende evidente che quest’ultimo sia conseguente o dipeso da impossibilità incolpevole e/o da fatto altrui, segnatamente dello stesso comune che ora si lamenta della incompletezza degli adempimenti dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo è carente il profilo soggettivo della colpa ma anche quello oggettivo del nesso eziologico tra la condotta di Gemma e l’asserito evento dannoso dell’inadempimento.</p>
<p style="text-align: justify;">10.- In conclusione, alla luce delle considerazioni e dei documenti di cui sopra, la domanda del comune nei confronti dei soggetti resistenti è infondata con conseguente reiezione delle domande di condanna, a vario titolo proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">La particolarità e la complessità delle questioni controverse, inducono il Collegio a compensare integralmente le spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gianmario Palliggiano, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Bardino, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Fabrizio Giallombardo, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-differimento-della-decisione-del-ricorso-nel-processo-amministrativo/">Sul differimento della decisione del ricorso nel processo amministrativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2020 n.1554</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-10-8-2020-n-1554/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-10-8-2020-n-1554/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2020 n.1554</a></p>
<p>Rosalia Maria Rita Messina, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Marchese, contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, Questura di Milano non costituita in giudizio; L&#8217;intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-10-8-2020-n-1554/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2020 n.1554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-10-8-2020-n-1554/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2020 n.1554</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosalia Maria Rita Messina, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Marchese,  contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato,  Questura di Milano non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano non è un atto funzionalmente distinto dal decreto di espulsione, dal momento che ne determina solo le concrete modalità  esecutive.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Persona umana &#8211; giurisdizione &#8211; stranieri &#8211;  decreto di espulsione &#8211; intimazione a lasciare il territorio &#8211; giurisdizione del giudice di pace ex art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>L&#8217;intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano non è un atto funzionalmente distinto dal decreto di espulsione, dal momento che ne determina solo le concrete modalità  esecutive. La giurisdizione sulle controversie che riguardano solo l&#8217;intimazione non può essere scissa dal provvedimento cui accede, permanendo la giurisdizione sul provvedimento di espulsione del giudice di pace ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/08/2020<br /> <strong>N. 01554/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00904/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 904 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e in Milano, via Montevideo 5;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e in Milano, via Freguglia, 1;<br /> Questura di Milano non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</em><br /> &#8211; del provvedimento, prot. nr. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 27.04.2020, e notificato in pari data, che ha ordinato al Sig. -OMISSIS-di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni;<br /> &#8211; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o connesso o che, comunque, sia in rapporto di correlazione con il provvedimento testà© richiamato.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il dott. Alberto Di Mario nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020;<br /> Con sentenza in forma abbreviata ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Milano, con il quale gli è stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla data di notifica del decreto. Tale provvedimento si fonda su un precedente provvedimento di espulsione ex art. 14 c. 5 ter, emesso dal Prefetto di Milano in data 23.01.2016, notificato il 23.01.2016, nonchè sulla circostanza per la quale il ricorrente non ha ottemperato al successivo provvedimento emesso dal Questore di Milano in data 09/11/2016 e notificato in pari data, e si sia dunque trattenuto in Italia senza giustificato motivo.<br /> Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.<br /> I &#8211; Violazione degli artt. 4, co. 3, e 5, co. 5, D.Lgs. 286/98 &#8211; connessa violazione dell&#8217;art. 3 della L. n. 241/90 &#8211; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.<br /> Secondo il ricorrente l&#8217;atto sarebbe illegittimo in quanto in data 12/07/2019 aveva proposto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, con raccomandata n. -OMISSIS-, al quale la Questura non avrebbe dato risposta.<br /> Con atto di costituzione formale depositato in data 03/06/2020 l&#8217;Avvocatura dello Stato ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improponibile, inammissibile e che comunque sia rigettato.<br /> In data 09/06/2020 la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.<br /> Alla camera di consiglio del 16 luglio 2020 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso della possibilità  di una sentenza in forma abbreviata.<br /> 2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, come giÃ  rilevato nel decreto n. -OMISSIS-della competente Commissione per il patrocinio a spese dello Stato con il quale è stata respinta l&#8217;istanza del ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.<br /> L&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 disciplina le modalità  di esecuzione del decreto di espulsione nelle varie forme, dell&#8217;accompagnamento alla frontiera, del previo trattenimento presso un centro di permanenza e assistenza temporanea, e, infine, dell&#8217;emissione, a cura del Questore, dell&#8217;ordine di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, con indicazione delle conseguenze penali in caso di trasgressione.<br /> Nel caso di specie il ricorrente è stato espulso dal Prefetto ai sensi dell&#8217;art. 14 c. 5-ter del medesimo decreto e non ha ottemperato all&#8217;ordine del Questore di lasciare l&#8217;Italia, atto emesso e notificato in data 09/11/2016.<br /> Il provvedimento impugnato è la reiterazione dell&#8217;ordine del Questore di lasciare l&#8217;Italia entro sette giorni a seguito dell&#8217;inottemperanza al decreto di espulsione.<br /> Secondo l&#8217;art. 14 c. 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, qualora non sia possibile procedere all&#8217;accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonchè, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all&#8217;articolo 13, comma 3.<br /> Secondo il c. 5-bis della stessa norma &#8220;Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l&#8217;allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga pìù alcuna prospettiva ragionevole che l&#8217;allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L&#8217;ordine è dato con provvedimento scritto, recante l&#8217;indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie&#8221;.<br /> In merito al riparto di giurisdizione in materia di espulsione, la giurisprudenza ha riconosciuto che la giurisdizione del giudice di pace nei confronti degli atti di espulsione prevista dall&#8217;art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 si estende anche agli atti meramente esecutivi dei medesimi, qual è l&#8217;ordine di allontanamento dal territorio nazionale nel caso di specie.<br /> Infatti &#8220;è costante la giurisprudenza nel ritenere che l&#8217;intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano non è un atto funzionalmente distinto dal decreto di espulsione, dal momento che ne determina solo le concrete modalità  esecutive. Conseguentemente la giurisdizione sulle controversie che riguardano solo l&#8217;intimazione, come nella fattispecie in esame, non può essere scissa dal provvedimento cui accede, permanendo la giurisdizione sul provvedimento di espulsione del giudice di pace ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286&#8221; (in termini, tra le tante, TAR Umbria, sez. I, 28.11.2012, n. 508; T.A.R. Marche, 12 luglio 2006, n. 544).<br /> A ciò si aggiunge che l&#8217;ordine di allontanamento per inottemperanza a precedente atto di analogo contenuto è correlato all&#8217;accertamento positivo di circostanze o di presupposti esaustivamente individuati dalla legge, senza ulteriori spazi di discrezionalità  valutativa (cfr. Cass. Sez. Un., 9 settembre 2009, n. 19393; Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15115; idem 27 luglio 2015 n. 15693) e quindi incide su posizioni giuridiche di diritto soggettivo.<br /> Ne consegue che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, che spetta al giudice ordinario nella figura del giudice di pace, al quale la domanda può essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 11 c.p.a..<br /> 3. La presentazione dell&#8217;istanza di gratuito patrocinio giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario con conseguente &quot;traslatio iudicii&quot;, secondo le disposizioni di cui all&#8217;art. 11 cod. proc. amm.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in audioconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020) e dall&#8217;art. 4 del decreto del Presidente del T.A.R. Lombardia, Milano, n. 6 del 19 marzo 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosalia Maria Rita Messina, Presidente<br /> Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore<br /> Katiuscia Papi, Referendario</div>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2014 n.1554</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-10-2014-n-1554/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-10-2014-n-1554/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2014 n.1554</a></p>
<p>Pres. P. Buonvino, Est. A. Cacciari S.O.L.T.I. s.n.c. di Fasano Ermanno &#038; C. (Avv. A. Persia) contro il Comune di Massa Marittima (Avv. R. Grassi) e nei confronti dell’Impresa Lirica Europa Musica di Renzo Renzi (Avv.ti E. De Santis e C. Siciliani) 1. Giustizia amministrativa – Controricorso &#8211; Mancante delle</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-10-2014-n-1554/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2014 n.1554</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Buonvino, Est. A. Cacciari<br /> S.O.L.T.I. s.n.c. di Fasano Ermanno &#038; C. (Avv. A. Persia) contro il Comune di Massa Marittima (Avv. R. Grassi) e nei confronti dell’Impresa Lirica Europa Musica di Renzo Renzi (Avv.ti E. De Santis e C. Siciliani)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Controricorso &#8211; Mancante delle copie per giudici e controparti &#8211; Art. 5, comma 2, delle norme di attuazione del CPA – Impossibilità per il giudicante di esaminarlo </p>
<p>2. Contratti della p.a. – Contratti esclusi – Art. 27 codice appalti &#8211; Cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. &#8211; Applicabilità ai commissari di gara</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Risarcimento del danno &#8211; Da mancata aggiudicazione e da perdita di chance – Presupposti differenze e quantificazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, il controricorso depositato dalla controinteressata non può essere preso in considerazione in quanto privo delle copie per il Collegio e per le altre parti in causa</p>
<p>2. L’art. 27 del d.lgs. 163/062 contenente i “principi relativi ai contratti esclusi” dall’applicazione delle sue norme dispone che questi ultimi, pur essendo soggetti a ben poche regole procedurali, tuttavia debbano essere affidati secondo i principi (tra gli altri) di imparzialità e parità di trattamento. L’applicazione ai commissari di gara delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. costituisce tipica espressione di questi principi che verrebbero lesi laddove si consentisse ai membri della commissione aventi cointeressenze con alcuno dei concorrenti, di giudicare sulla qualità tecnica dei progetti dagli stessi redatti (fattispecie in cui è stato ritenuto che tale posizione di terzietà non fosse soddisfatta dal Maestro M. M. laddove incaricato della direzione musicale di alcune delle opere che nella stessa manifestazione sarebbero state rappresentate da uno dei concorrenti, poi risultato vincitore della gara) </p>
<p>3. Il danno da mancata aggiudicazione rappresenta lesione di un bene futuro e può essere disposto solo laddove il ricorrente dimostri con certezza il suo conseguimento, in una gara che fosse condotta legittimamente; il danno alla chance integra invece la lesione ad un bene presente nel patrimonio giuridico del danneggiato, il quale lamenta che è venuta meno la probabilità di conseguire un certo bene della vita. Nella prima fattispecie il risarcimento dovrà essere quantificato in misura pari al bene della vita ormai sfumato, e si tratta di danno ad un bene futuro; ove invece il ricorrente possa dimostrare solo la probabilità che, in un corretto operare dell’amministrazione, tale bene sarebbe stato conseguito, trattasi di danno ad un bene presente e il risarcimento dovrà essere quantificato in misura pari a tale probabilità, mediante la tecnica della determinazione dell&#8217;utile conseguibile in caso di vittoria, scontato percentualmente in base al numero dei partecipanti alla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2014, proposto da:<br />
S.O.L.T.I. s.n.c. di Fasano Ermanno &#038; C. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alessandro Persia, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>il Comune di Massa Marittima in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Renzo Grassi, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi 20; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Impresa Lirica Europa Musica di Renzo Renzi in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico De Santis e Carla Siciliani, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; <br />
<i><b></p>
<p align=center>1) della determinazione del Responsabile Settore I Comune Massa Marittima n. 405 del 16.06.2014 di aggiudicazione definitiva, notificata a mezzo pec in data 23.06.2014 e del verbale aggiudicazione provvisoria del 19.03.2014;</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>2) della determinazione del Responsabile del Settore 1 Comune Massa Marittima n. 173 del 18.03.2014, di nomina della commissione giudicatrice;<br />
3) della circolare/istruzione direttiva pubblicata alla pagina del sito del Comune di Massa Marittima rubricata &#8220;come si fa ad esibire il fatturato degli esercizi finanziari 2011-2012-2013 richiesto dal bando se l&#8217;impresa e&#8217; costituita da appena un anno” e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente della Gara a procedura ristretta indetta dal Comune di Massa Marittima per l&#8217;affidamento del servizio di implementazione, allestimento e rappresentazione della XXIX edizione di &#8220;Lirica in Piazza (2014)&#8221;.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa Marittima e dell’Impresa Lirica Europa Musica di Renzo Renzi;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 settembre 2014 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Comune di Massa Marittima, con determinazione dirigenziale 17 febbraio 2014, n. 99, ha deliberato l&#8217;indizione di una gara a procedura ristretta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, volta all&#8217;affidamento del servizio di implementazione, allestimento e rappresentazione della manifestazione “Lirica in Piazza” nei primi giorni del mese di agosto 2014. La legge di gara prevedeva la possibilità di nuove aggiudicazioni al concorrente risultato affidatario, per le stagioni liriche degli anni 2015 e 2016. <br />
Alla gara hanno partecipato l’impresa ricorrente e quella controinteressata nel presente giudizio, e dopo il suo espletamento il contratto è stato aggiudicato alla seconda provvisoriamente, con verbale del 19 marzo 2014, e definitivamente con determinazione dirigenziale 16 giugno 2014, n. 405.<br />
La SOLTI s.n.c. ha allora impugnato gli atti di gara con ricorso notificato il 24 giugno 2014 e depositato il 27 giugno 2014, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Si sono costituiti il Comune di Massa Marittima e l’Impresa Lirica Europa Musica di Renzo Renzi<br />
chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza 11 luglio 2014, n. 373, è stata respinta la domanda cautelare ritenendo prevalente, nella comparazione degli interessi, quello alla realizzazione dell’evento musicale per l’anno 2014.<br />
All’udienza del 24 settembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. La presente controversia riguarda la legittimità di una gara a procedura ristretta, svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l&#8217;affidamento di un servizio di implementazione, allestimento e rappresentazione di una manifestazione musicale.<br />
1.1 La ricorrente, con primo motivo, lamenta l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice che avrebbe dovuto essere formata secondo quanto disposto dall’art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, espressamente richiamato dall&#8217;art. 19 del bando. Essa invece vedeva tra i suoi componenti la presenza del Maestro Maurizio Morgantini che, a dire della ricorrente, sarebbe stato incompatibile a causa della funzione di Direttore Artistico, nominato dal Comune di Massa Marittima, della Manifestazione Lirica in questione. <br />
Altra causa di incompatibilità sarebbe rappresentata dalla circostanza che lo stesso aveva assunto l&#8217;incarico di Direttore d&#8217;orchestra per l’Impresa Lirica Europa Musica di Renzo Renzi, partecipante alla gara, nelle opere &#8220;Cavalleria Rusticana&#8221; di Pietro Mascagni e &#8220;Gianni Schicchi&#8221; di Giacomo Puccini, in programma in prima recita il 4 agosto e in replica il 6 agosto 2014. <br />
Emerge poi dalla documentazione oggetto di accesso che il Maestro Morgantini, quale rappresentante legale dell&#8217;Associazione &#8220;Nova Harmonia&#8221; di Massa Marittima, ha stipulato un contratto con il Comune di Massa Marittima &#8220;per l&#8217;affidamento del servizio di supporto all&#8217;Ufficio Cultura per l&#8217;anno 2014&#8221;.<br />
Con secondo motivo la ricorrente deduce che la vincitrice della gara avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura poiché essendo costituita da un anno, avrebbe esibito la propria capacità tecnica e finanziaria in base alle indicazioni di una nota apparsa sul sito del Comune di Massa Marittima all&#8217;interno della Sezione &#8220;Ecco le risposte alle domande più frequenti relative al bando”. Tale nota dovrebbe essere considerata inesistente poiché non sottoscritta da alcun organo dell’Amministrazione e anche perché sottratta alla necessaria evidenza pubblica, in quanto non dotata neanche della data di pubblicazione. Inoltre, a suo dire, avrebbe dovuto essere prevista una soglia di accesso consistente in un fatturato almeno pari all’importo posto a base di gara e la dimostraizone del pregresso svolgimento di servizi artistici a regola d’arte. <br />
Con terzo motivo si duole della violazione di norme procedimentali da parte della Commissione di gara la quale, estemporaneamente nominata con delibera del 18 marzo 2014, immediatamente si è riunita alle ore 9,00 del 19 marzo 2014 e ha deliberato seduta stante, senza effettuare la pur prevista seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. <br />
Con quarto motivo lamenta difetto di motivazione nelle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice, che non ha emanato sub-criteri valutativi né specificato criteri motivazionali. Inoltre contesta la ragionevolezza delle stesse poiché, a suo dire, erroneamente la Commissione avrebbe considerato migliore l’offerta dell’aggiudicataria sotto il profilo tecnico, rispetto alla propria offerta tecnica. A questo proposito chiede la nomina di un Commissario ad acta, che svolga la valutazione delle domande di partecipazione dei concorrenti o, in alternativa, lo svolgimento di una consulenza tecnica al medesimo fine. <br />
Formula inoltre domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’illegittimo agire dell’Amministrazione. Quanto alla prima voce, chiede il risarcimento del danno emergente costituito dalle spese sostenute per partecipare alla gara d’appalto e dalla lesione inferta all’avviamento commerciale; a titolo di lucro cessante, chiede la liquidazione di una percentuale da determinarsi in via presuntiva nel 20% dell’importo economico annuo del contratto d’appalto, da moltiplicare poi per il triennio 2014-2016 a causa della certezza di proroga dell’affidamento. Tale ultima circostanza sarebbe dimostrata dal suo pregresso svolgimento del servizio, senza soluzione di continuità, dal 1992 al 2013. <br />
A titolo di risarcimento del danno non patrimoniale chiede la somma di € 150.000,00 quale ristoro della lesione all’immagine e alla reputazione professionale e commerciale.<br />
1.2 Il Comune di Massa Marittima replica alle deduzioni della ricorrente, sottolineando di avere fornito un’interpretazione corretta dell’art. 41, comma 3, d.lgs. 163/06 per quanto attiene alla dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese costituite da meno di tre anni, e deduce che l’art. 84 del medesimo decreto non sarebbe applicabile al caso di specie poiché il servizio oggetto di gara è sottratto alla normativa sui contratti pubblici. Il richiamo a tale disposizione contenuto nel bando costituirebbe mero riferimento, privo di natura precettiva. Sostiene poi che le censure avverso le valutazioni espresse dalla Commissione di gara costituirebbero un’inammissibile ingerenza nel merito amministrativo.<br />
2. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.<br />
2.1 In via preliminare, ai sensi dell’art. 5, comma 2, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, si dà atto che il controricorso depositato il 10 luglio 2014 dalla controinteressata non può essere preso in considerazione, in quanto privo delle copie per il Collegio e le altre parti in causa. <br />
2.2 Nel merito, deve essere preso in esame prioritariamente il motivo col quale la ricorrente tende ad ottenere il risultato di escludere l’aggiudicataria dalla procedura di gara. Il suo accoglimento infatti le consentirebbe di divenire aggiudicataria e realizzerebbe quindi al massimo grado l’interesse azionato con il presente gravame.<br />
Il motivo è infondato.<br />
2.2.1 L’inserimento della nota contestata nel sito ufficiale comunale la rende riferibile, in assenza di prova contraria, all’Amministrazione intimata, a prescindere dalla presenza o meno della firma in calce alla stessa, di talché tale omissione deve essere ritenuta irrilevante.<br />
La nota poi costituisce una risposta alla seguente domanda: &#8220;Come si fa ad esibire il fatturato degli esercizi finanziari 2011-2012-2013 richiesto dal bando se l&#8217;impresa è costituita da appena un anno?&#8217; e precisa : &#8220;L&#8217;art. 41 del D. Lgs. 163/2006 prevede al comma 1 che negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:<br />
Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati;<br />
Bilanci o estratti di bilanci dell&#8217;impresa;<br />
Dichiarazione concernente fatturato globale d&#8217;impresa e l&#8217;importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi.<br />
Il comma 3 prevede, inoltre: se il concorrente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l&#8217;inizio dell&#8217;attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.<br />
Pertanto, la previsione del bando non limita la partecipazione delle imprese: la capacità economica e finanziaria può essere dimostrata con qualsiasi documento come le dichiarazioni degli istituti bancari, peraltro richiesti dal bando, la presentazione del bilancio di attività nel primo anno di costituzione dell&#8217;impresa, le attività effettuate e il loro valore economico o altri mezzi che l&#8217;impresa ritenga di sottoporre all&#8217;attenzione della Commissione&#8221;.<br />
L’Amministrazione intimata ha fatto applicazione del disposto di cui all’art. 41, comma 3, d.lgs. 163/06 in base al quale “Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l&#8217;inizio dell&#8217;attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. Tale norma attribuisce alle stazioni appaltanti il potere di verificare l’idoneità di documentazione diversa da quella indicata al comma 1 dello stesso articolo, laddove un concorrente non sia in grado di produrla per giustificato motivo. L’impresa controinteressata, come emerge dalla dichiarazione in calce alla domanda di partecipazione relativa alla sua iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, risulta costituita dal 10 aprile 2013 e quindi da meno di tre anni dall’indizione della procedura in esame. Bene dunque il Comune di Massa Marittima ha ritenuto di esercitare la suddetta potestà poiché, diversamente opinando, alcuna impresa costituita da meno di un triennio dall’indizione di una gara di appalto avrebbe potuto parteciparvi e ciò rappresenterebbe un’irragionevole compressione della concorrenza, poiché non si darebbe possibilità alcuna alle nuove imprese di crescere e affermarsi nel mercato. <br />
Assodato che l’Amministrazione resistente ha fatto uso di un potere legislativamente attribuitole nel caso di specie, la questione si sposta sulle modalità di esercizio del medesimo.<br />
2.2.2 Non si ravvisano difetti di logicità o proporzionalità in quanto disposto dal Comune poiché questi ha indicato, quali strumenti atti a dimostrare la capacità economica e finanziaria di un’impresa costituita da meno di tre anni, quegli stessi documenti legislativamente previsti dall’art. 41, comma 1, d.lgs. 163/06 e che la controinteressata ha prodotto, come si evince dalla relazione comunale del 7 luglio 2014, non contestata, e prodotta in atti sub doc. 5) della difesa resistente. <br />
Non vi è stato un <i>favor</i> per l’impresa controinteressata poiché questa ha prodotto due referenze bancarie, come previsto in via generale dal bando di gara, mentre il fatturato del triennio non poteva essere prodotto per il motivo, giustificato, che era stata costituita da meno di un anno dall’emanazione del bando di gara e, si ripete, impedirle per tale motivo la partecipazione avrebbe rappresentato un’inammissibile compressione della concorrenza.<br />
La previsione delle soglie di accesso prospettate dalla ricorrente avrebbe rappresentato una violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità di cui all’art. 27, d.lgs. 163/06, che devono informare l’affidamento anche dei contratti non soggetti all’applicazione delle sue regole procedurali. E’ ragionevole introdurre, per le imprese operanti da almeno tre esercizi, soglie di accesso rappresentate da un fatturato minimo e dal pregresso svolgimento di servizi nel settore oggetto di gara, poiché il periodo di tre anni appare ragionevolmente sufficiente a dimostrare la capacità dell’impresa. Gli operatori economici costituiti da meno di tre anni a decorrere dall’indizione della gara, invece, in tale periodo ben difficilmente potrebbero raggiungere dette soglie la cui previsione anche a loro carico finirebbe con il comprimere quel principio di concorrenza che permea, e costituisce ragion d’essere, di tutta la normativa sull’evidenza pubblica. <br />
2.3 È fondato invece il secondo motivo di ricorso, il cui accoglimento è in grado di soddisfare l’interesse strumentale della ricorrente alla ripetizione della procedura. <br />
L’art. 19 del bando di gara prevedeva espressamente che la Commissione fosse nominata “ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 163/06” e tale richiamo non costituisce mero riferimento non precettivo, in quanto l’inserimento di una norma nella legge di gara comporta che essa stessa diventi parte di quest’ultima, e che pertanto la stazione appaltante sia obbligata a rispettarla, contrariamente a quanto asserito dalla difesa comunale. Peraltro, e l’argomento é decisivo, l’art. 27 del d.lgs. 163/062 contiene i “principi relativi ai contratti esclusi” dall’applicazione delle sue norme e dispone che questi ultimi, pur essendo soggetti a ben poche regole procedurali, tuttavia debbano essere affidati secondo i principi (tra gli altri) di imparzialità e parità di trattamento. L’applicazione ai commissari di gara delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. costituisce tipica espressione di questi principi che verrebbero lesi laddove si consentisse ai membri della commissione aventi cointeressenze con alcuno dei concorrenti, di giudicare sulla qualità tecnica dei progetti dagli stessi redatti. Tale giudizio infatti implica un dispendio di discrezionalità tecnica e, talvolta, anche amministrativa, dovendosi valutare la rispondenza dei progetti alle esigenze della stazione appaltante. Il giudizio potrebbe quindi essere inquinato laddove alcuno dei componenti della commissione di gara non si trovasse in posizione di terzietà rispetto a tutti i partecipanti alla procedura, poiché in tale ipotesi finirebbe col giudicare <i>in rem propriam. </i><br />
Tale posizione di terzietà non era soddisfatta dal Maestro Maurizio Morgantini, poiché era stato incaricato della direzione musicale di alcune delle opere che nella stessa manifestazione sarebbero state rappresentate da uno dei concorrenti, poi risultato vincitore della gara. L’attività di direttore musicale, per comune esperienza, è infatti oggetto di remunerazione da parte del committente (e nel caso di specie non è dimostrato il contrario) e può quindi ritenersi che egli avesse un interesse proprio a che la controinteressata diventasse aggiudicataria, integrando la causa di incompatibilità di cui all’art. 51, comma primo, n. 1) c.p.c. ed integrando anche quella di cui al n. 3) della stessa norma, avendo un rapporto di credito con uno dei concorrenti. <br />
È poi irrilevante la particolare circostanza che il Morgantini fosse stato indicato direttore musicale a sua insaputa, poiché appena venuto a conoscenza della situazione avrebbe dovuto dichiarare l’incompatibilità ed astenersi, e l’Amministrazione provvedere di conseguenza, eventualmente ripetendo la gara. L’apertura delle buste, d’altronde, è avvenuta il 19 marzo 2014 (verbale prodotto dalla difesa comunale sub doc. 3) e non mancavano i tempi tecnici per effettuare una nuova procedura in via d’urgenza.<br />
L’accoglimento del motivo determina l’illegittimità dell’intera procedura a partire dalla determinazione dirigenziale 18 marzo 2014, n. 173, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice, la cui caducazione travolge tutti gli atti successivi. <br />
Le restanti censure possono essere assorbite in quanto il loro accoglimento non determinerebbe un risultato diverso per la ricorrente. Esse infatti attengono ad asserite violazioni di norme procedimentali e se fondate, a loro volta cagionerebbero il travolgimento dell’intera gara e non l’aggiudicazione a suo favore del contratto pubblico in discussione. <br />
Deve quindi essere respinta la domanda della ricorrente volta ad ottenere l’aggiudicazione del contratto, poiché l’accoglimento del ricorso per le motivazioni sopraevidenziate comporta il rifacimento dell’intera procedura e non è quindi possibile effettuare un giudizio prognostico sull’affidamento del contratto. <br />
La problematica merita un approfondimento. <br />
2.4 In sede cautelare la domanda di tutela interinale è stata respinta poiché, stante il momento in cui è giunta in discussione, l’Amministrazione non avrebbe potuto effettuare una nuova gara e pertanto da un lato, sarebbe stato leso l’interesse pubblico allo svolgimento della manifestazione, e dall’altro, stante, si ripete, l’impossibilità materiale di effettuare una nuova gara, la ricorrente non avrebbe comunque ottenuto tutela in forma reale. In sede cautelare si è quindi ritenuto di dare prevalenza all’interesse pubblico connesso all’effettivo svolgimento della manifestazione, in ragione anche della possibilità di tutela risarcitoria relativamente alla manifestazione svolta nell’anno in corso. Permane però l’interesse della ricorrente all’annullamento degli atti di gara e alla declaratoria di inefficacia del contratto relativamente alle prestazioni ancora eseguibili per gli anni 2015 e 2016. Il capitolato infatti prevedeva la possibilità di nuova aggiudicazione del servizio per tali anni. Tale domanda, ritualmente formulata, deve essere accolta e questo soddisfa, relativamente a tale periodo temporale, il danno dalla stessa lamentato. Si è evidenziato al punto precedente che l’accoglimento del ricorso per motivi connessi all’illegittima formazione della Commissione giudicatrice non comporta l’aggiudicazione del contratto pubblico di cui si discute alla ricorrente. Tanto deve dirsi poiché all’annullamento degli atti di gara sotto tale profilo consegue la necessità, per l’Amministrazione intimata, di ripetere la procedura laddove intenda svolgere la manifestazione musicale nei prossimi anni. Questo Giudice Amministrativo, stante la fase della procedura in cui l’illegittimità si è verificata, non può quindi predicare il conseguimento dell’aggiudicazione a favore della ricorrente poiché trattasi di un esito meramente eventuale, conseguente allo svolgimento delle future procedure che il Comune implementerà. L’agire illegittimo dell’Amministrazione intimata ha leso non l’interesse finale della ricorrente, collegato al bene della vita “aggiudicazione” del contratto in questione, bensì il suo interesse strumentale al corretto svolgimento della procedura di gara e per quanto attiene agli anni futuri, trova soddisfazione in forma reale mediante la ripetizione della procedura di gara da parte del Comune. Per l’anno in corso invece, essendo già stata svolta la manifestazione e quindi svanito il bene della vita finale cui è collegato, non può essere soddisfatto che in via equivalente. In questi limiti, la domanda risarcitoria della ricorrente deve essere accolta, ma in termini diversi rispetto a quelli che essa ha prospettato. <br />
E’ stato appena evidenziato che l’operato <i>contra legem</i> della stazione appaltante non ha inciso sul bene della vita finale connesso all’interesse legittimo leso perché, stante il carattere del vizio da cui è risultata affetta la gara, non è dato predicare il sicuro conseguimento dell’aggiudicazione da parte della ricorrente. Tale giudizio può essere effettuato solo in termini di probabilità, e la minima differenza di punteggio (84 vs 87) tra essa e la controinteressata rende corretto presupporre che in una gara condotta legittimamente, avrebbe avuto (non certezza, ma) buone chances di risultare aggiudicataria. Da ciò consegue che il danno cagionato alla ricorrente dall’illegittimità dei provvedimenti annullati è stato inferto alla sua chance di ottenere l’aggiudicazione. <br />
La chance si pone quale bene patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione e deve essere distinta, sul piano ontologico, dagli obiettivi rispetto ai quali risulta teleologicamente orientata e di cui possa costituire condizione o presupposto. Ne consegue che la lesione della “entità patrimoniale chance” formerà oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento di un risarcimento del danno in termini di probabilità, definitivamente perduta, a causa di una condotta illecita altrui, senza fare riferimento al risultato auspicato e non più realizzabile (C.d.S. VI, n. 5323/06). <br />
In altri termini, la chance di ottenere uno specifico bene della vita deve essere distinta dalla certezza di conseguire il medesimo. Il danno da mancata aggiudicazione rappresenta lesione di un bene futuro e può essere disposto solo laddove il ricorrente dimostri con certezza il suo conseguimento, in una gara che fosse condotta legittimamente; il danno alla chance integra invece la lesione ad un bene presente nel patrimonio giuridico del danneggiato, il quale lamenta che è venuta meno la probabilità di conseguire un certo bene della vita. Nella prima fattispecie il risarcimento dovrà essere quantificato in misura pari al bene della vita ormai sfumato, e si tratta di danno ad un bene futuro; ove invece il ricorrente possa dimostrare solo la probabilità che, in un corretto operare dell’amministrazione, tale bene sarebbe stato conseguito, trattasi di danno ad un bene presente e il risarcimento dovrà essere quantificato in misura pari a tale probabilità, mediante la quantificazione delle chances di conseguimento del bene della vita. <br />
Nel caso in esame, in cui si discute della conduzione di una gara per l’affidamento di un contratto pubblico, il risarcimento della chance della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione deve essere calcolato assumendo a base di calcolo l’utile d’impresa dichiarato dalla stessa (C.d.S. V, 25 giugno 2014 n. 3220), rapportato alla probabilità che aveva di conseguire l’affidamento del contratto <i>de quo</i> che deve essere desunto dal numero dei partecipanti alla gara. E’ stato infatti stabilito che “il risarcimento per equivalente della perdita di chance di aggiudicazione dell&#8217;appalto in caso di annullamento degli atti della procedura può essere quantificato con la tecnica della determinazione dell&#8217;utile conseguibile in caso di vittoria, scontato percentualmente in base al numero dei partecipanti alla gara” (C.d.S. VI, 11 marzo 2010 n. 1443).<br />
A tale importo non può essere aggiunto quello relativo alle spese per la partecipazione alla gara, che attiene all’interesse negativo azionabile in ipotesi di responsabilità precontrattuale della stazione appaltante (C.d.S. IV, 13 dicembre 2013 n. 6000; 12 aprile 2013, n. 1999); dette spese sono infatti state computate nella quantificazione dell’utile derivante dall’esecuzione dell’appalto. <br />
La difesa comunale ha prodotto l’offerta della ricorrente &#8211; la cui documentazione non è stata contestata &#8211; dalla quale risulta un utile al netto degli oneri fiscali (I.V.A.) pari a € 8.196, 73. Poiché alla gara hanno partecipato due concorrenti, a fini risarcitori tale somma dovrà essere divisa per due, risultando un ammontare risarcitorio cui deve essere condannato il Comune intimato pari ad € 4.098,36. <br />
Tale somma non può essere maggiorata di quelle evidenziate nei documenti 8 e 9 prodotte in atti dalla ricorrente, come richiesto dal suo procuratore in pubblica udienza, in quanto dagli stessi emerge o il ricavo derivato alla stessa negli anni 2012 e 2013 (documenti sub 8), ovvero le sovvenzioni statali elargite per la stessa manifestazione (documenti sub 9). Sia il primo che le secondo sono irrilevanti al fine della quantificazione del risarcimento che deve essere computato, si ripete, sull’utile d’impresa dichiarato per l’anno 2014 derivante dall’esecuzione del contratto in discussione. <br />
Deve poi essere respinta anche la domanda formulata dalla ricorrente per il ristoro del danno non patrimoniale poiché questo non è stato in alcun modo dimostrato, e in materia risarcitoria l’onere della prova è rigorosamente posto a carico del ricorrente. E’ stato condivisibilmente affermato, a tale proposito, che “nel processo amministrativo spetta al ricorrente, che assume di aver subito un danno dall&#8217;adozione di un provvedimento illegittimo o anche da un comportamento della Pubblica amministrazione l&#8217;onere della prova, secondo il principio generale fissato dall&#8217;art. 2697 c.c. non potendo a tanto supplire il soccorso istruttorio del giudice, trattandosi di prove che sono nella piena disponibilità della parte” (C.d.S. IV, 10 gennaio 2014 n. 46).<br />
Il risarcimento a favore della ricorrente resta dunque stabilito nella misura di € 4.098,36. Tale somma dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi a decorrere dalla data di aggiudicazione; la sommatoria di questa voce dovrà essere a sua volta incrementata con gli interessi legali decorrenti dal momento di deposito della presente sentenza e fino al saldo effettivo. <br />
Le spese processuali vengono compensate nei confronti della controinteressata in ragione del ruolo svolto nella vicenda; il Comune di Massa Marittima è invece condannato al loro pagamento a favore della ricorrente, nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nei limiti di cui in motivazione. <br />
Dichiara l’inefficacia del contratto stipulato per le prestazioni da eseguire negli anni 2015 e 2016. <br />
Condanna il Comune di Massa Marittima al risarcimento dei danni a favore della ricorrente nella misura di € 4.098,36 oltre interessi e rivalutazione. <br />
Condanna il Comune di Massa Marittima al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti della controinteressata.<br />
Manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/10/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-10-2014-n-1554/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2014 n.1554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2011 n.1554</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-10-2011-n-1554/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-10-2011-n-1554/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-10-2011-n-1554/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2011 n.1554</a></p>
<p>A. Radesi Pres. &#8211; G. Bellucci Est. G.M. Ferrari Ardicini ed altri (Avv.ti A.L. Ferrario, D. Iaria e R. Invernizzi) contro il Comune di Cerreto Guidi (Avv. S. Licciardello), la Regione Toscana (non costituita), la Provincia di Firenze (non costituita), il Circondario Empolese Val d’Elsa (non costituito), il Ministero per</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. &#8211; G. Bellucci Est.<br /> G.M. Ferrari Ardicini ed altri (Avv.ti A.L. Ferrario, D. Iaria e R. Invernizzi) contro il Comune di Cerreto Guidi (Avv. S. Licciardello), la Regione Toscana (non costituita), la Provincia di Firenze (non costituita), il Circondario Empolese Val d’Elsa (non costituito), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Ambientali della Toscana (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Cobra Immobiliare s.r.l. (Avv.ti D. Benussi e A. Pantani), di Rossetti Antonio &#038; c. s.a.s. – anche interveniente- (Avv.ti U. Bralia e P. Cavallini)</span></p>
<hr />
<p>in base all&#8217;art. 60 della legge n. 2359 del 1865 in assenza di lotti rimasti nella proprietà del cedente/espropriato non vi è legittimazione a richiedere la retrocessione parziale dell&#8217;area inutilizzata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per p.u. – Retrocessione &#8211; Art. 60 della legge n. 2359 del 1865 – Legittimati – Sono solo l’espropriato o i suoi aventi causa – Assenza di lotti rimasti nella proprietà del cedente – Carenza di legittimazione a pretendere la retrocessione dell’area inutilizzata – Sussistenza &#8211; Inammissibilità del ricorso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di espropriazione rientrano tra i possibili interessati alla retrocessione ex art. 60 della legge n. 2359 del 1865 solo l’espropriato o i suoi aventi causa subentrati nel diritto di proprietà dell’immobile parzialmente espropriato. Orbene in specie il contratto con il quale è stato ceduto in via bonaria al Comune (a prezzo corrispondete all’indennità di esproprio) l’appezzamento di terreno poi oggetto della richiesta di retrocessione parziale dei ricorrenti non indica, tra i terreni confinanti, lotti rimasti nella proprietà del cedente. Pertanto i ricorrenti, non essendo succeduti nella proprietà di una parte residua del fondo acquisito per la realizzazione dell’opera pubblica, sono privi di legittimazione a pretendere la retrocessione dell’area inutilizzata con la conseguenza che il ricorso ed i relativi motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza di legittimazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1938 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da </p>
<p>Lorenzo Giovanni Maria Ferrari Ardicini, Giulio Cesare Ferrari Ardicini, Enrico Giulio Cesare Ferrari Ardicini, Carlo Enrico Ferrari Ardicini, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Laura Ferrario, Domenico Iaria e Roberto Invernizzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli n. 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Cerreto Guidi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sebastiano Licciardello, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;<br />
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore;<br />
Provincia di Firenze, in persona del Presidente in carica;<br />
Circondario Empolese Val d’Elsa;<br />
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Ambientali della Toscana, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Cobra Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Benussi e Andrea Pantani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via della Cernaia n. 31;<br />
Rossetti Antonio &#038; c. s.a.s., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Bralia e Paolo Cavallini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Lorenzo Il Magnifico n. 10; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Rossetti Antonio &#038; c. s.a.s., rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Bralia e Paolo Cavallini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Lorenzo Il Magnifico, n. 10; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>-della nota a firma del Dirigente dell’Area tecnica del Comune di Cerreto Guidi del 14 ottobre 2009 prot. 18243, avente a oggetto “Vendita di terreno già di proprietà del Sig. Luigi Ferrari Ardicini. Asta pubblica terreno edificabile Via Verdi”;<br />	<br />
-di ogni atto connesso, e in particolare della non conosciuta delibera del Consiglio Comunale 20 aprile 2009 n. 24 (pubblicata sul Burt del 5.8.2009 n. 31) di approvazione del “Piano di lottizzazione area di intervento n. 4” e della relativa delibera di a<br />
nonché per la declaratoria<br />	<br />
incidentale di inefficacia, caducazione o nullità del contratto di compravendita eventualmente frattanto stipulato con l’aggiudicatario della suddetta asta pubblica, e della convenzione eventualmente frattanto stipulata a seguito dell’approvazione del sopra detto piano urbanistico attuativo; <br />	<br />
e per la condanna <br />	<br />
del Comune, previo accertamento del diritto dei ricorrenti all’ottenimento della retrocessione delle aree infra descritte, al risarcimento dei danni conseguente agli atti impugnati in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente, da quantificarsi in corso di causa.<br />	<br />
nonché, quanto ai motivi aggiunti depositati in giudizio il 30/11/2010, per l’annullamento, oltre che degli atti impugnati col ricorso principale, dei seguenti:<br />	<br />
-deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 20/4/2009 (di approvazione del piano di lottizzazione area di intervento n. 4);<br />	<br />
-deliberazione consiliare n. 7 del 29/1/2009 (di adozione del predetto piano);<br />	<br />
-verbale della Conferenza di Servizi del 10/12/2008;<br />	<br />
-ove diverso, verbale della Conferenza di Servizi prot. Regione Toscana 327895/n. 60.50;<br />	<br />
-degli atti connessi;<br />	<br />
e per la declaratoria <br />	<br />
di inefficacia, caducazione o nullità del contratto di compravendita stipulato con l’aggiudicatario dell’asta pubblica, e della convenzione eventualmente stipulata;<br />	<br />
nonché per la condanna <br />	<br />
al risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente;<br />	<br />
e, quanto ai motivi aggiunti depositati in giudizio il 29/4/2011, per l’annullamento, oltre che degli atti precedentemente impugnati, dei seguenti:<br />	<br />
-nota regionale del 21/11/2008;<br />	<br />
-nota regionale del 10/12/2008, l’allegato verbale di conferenza di servizi del 10/12/2008 e gli atti ivi richiamati;<br />	<br />
-deliberazione consiliare n. 56 del 29/12/2008 (di approvazione dell’elenco dei beni immobili di proprietà comunale da alienare nel triennio 2009/2011);<br />	<br />
-deliberazione consiliare n. 7 del 20/1/2009 (di adozione del piano di lottizzazione, area di intervento n. 4), compreso lo schema di convenzione allegato, nonché le richiamate risultanze della conferenza di servizi del 29/9/2008 e la nota del Genio civil<br />
-deliberazione consiliare n. 24 del 20/4/2009 e allegato schema di convenzione;<br />	<br />
-determinazione comunale n. 60 del 18/8/2009 (di approvazione di avviso di asta pubblica per l’alienazione di terreno), la richiamata perizia tecnico estimativa, il regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare approvato con deliberazi<br />
-verbale della commissione giudicatrice dell’asta pubblica per l’alienazione di un terreno oggetto di lottizzazione dell’11/9/2009, atti ivi richiamati e quindi la determina del responsabile del servizio n. 63 dell’11/9/2009 di nomina della commissione gi<br />
-determinazione n. 75 del 12/10/2009, avente ad oggetto l’asta pubblica per l’alienazione di terreno edificabile, e nota comunale del 13/2/2010, di comunicazione a Cobra Immobiliare s.r.l. dell’aggiudicazione dell’asta pubblica;<br />	<br />
-nota regionale del 16/1/2011 ed eventuali titoli paesaggistici o edilizi eventualmente rilasciati;<br />	<br />
per la declaratoria incidentale di inefficacia, caducazione o nullità del contratto di compravendita del 2/8/2010 stipulato dal Comune con Cobra Immobiliare s.r.l. e della convenzione urbanistica del 2/12/2010 stipulata tra Comune, Cobra Immobiliare s.r.l. e Rossetti Antonio &#038; c. s.a.s.;<br />	<br />
nonché per la condanna del Comune, previo accertamento del diritto dei ricorrenti alla retrocessione delle aree, al risarcimento dei danni derivanti dagli atti impugnati in forma specifica o, in subordine, per equivalente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti depositati in giudizio il 30/11/2010 e il 29/4/2011;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cerreto Guidi, Cobra Immobiliare s.r.l., di Rossetti Antonio &#038; c. s.a.s., del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Ambientali della Toscana;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Rossetti &#038; c. s.a.s.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori A. L. Ferrario, R. Invernizzi, S. Licciardello, D. Benussi, P. Cavallini e V. Melandri Avvocato dello Stato, come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I ricorrenti sono eredi del dottor Luigi Ferrari Ardicini, già proprietario nel Comune di Cerreto Guidi dell’azienda vitivinicola e agrituristica “Tenuta Colle Alberti”, deceduto nel 2002.<br />	<br />
Quest’ultimo stipulò con il Comune, nel maggio 1997, un atto di cessione bonaria dell’area allora identificata al mappale 598 (ora mappali 1065, 1066 e 1067), di mq. 2.320, ad un prezzo (complessivamente lire 34.800.000) commisurato all’indennità di espropriazione (documento n. 3 depositato in giudizio dai deducenti), tanto da essere esonerato dalla denuncia Invim. Tale appezzamento confinava, secondo il suddetto contratto, con terreno del Comune su un lato, con la proprietà Carboncini su altro versante, e con la proprietà Nuova Toscana Costruzione e con via Verdi su un altro lato ancora.<br />	<br />
Il Comune ha proceduto all’acquisto onde costruire la strada di collegamento tra via Verdi e via Rossini.<br />	<br />
La bretella di collegamento, pur realizzata, non ha assorbito per intero la superficie acquistata dall’Ente.<br />	<br />
Pertanto i ricorrenti, quali eredi universali del precedente proprietario del compendio in questione, con istanza del 4/5/2009 (documento n. 6) hanno chiesto al Comune la retrocessione delle porzioni immobiliari non utilizzate ai fini della costruzione della strada, costituite dalle particelle 1065 e 1067 (rispettivamente di mq. 1.400 e 385), inserite in zona edificabile sottoposta a piano di lottizzazione, e non più oggetto della destinazione pubblica in vista della quale il Comune aveva proceduto all’acquisizione bonaria.<br />	<br />
Quest’ultimo, con deliberazione consiliare n. 24 del 20/4/2009, ha approvato il piano di lottizzazione avente ad oggetto le aree de quibus e porzioni di proprietà di Cobra Immobiliare s.r.l. e di Rossetti Antonio &#038; c. s.a.s. (piano adottato con deliberazione consiliare n. 7 del 29/1/2009 –documenti n. 15 e 17-), e poi, con avviso del 18/8/2009, ha dato avvio all’asta pubblica di dette particelle (corrispondenti ad una superficie di mq. 1487, di cui 1347 edificabili). <br />	<br />
Stante il silenzio dell’Amministrazione sulla loro richiesta i deducenti, con missiva del 23/9/2009, hanno nuovamente trasmesso la precedente istanza, hanno fatto presente di essere venuti a conoscenza del fatto che il terreno in questione era stato messo all’asta ed hanno chiesto di essere informati sull’esito della procedura selettiva indetta e sul prezzo di aggiudicazione (documento n. 7).<br />	<br />
Il Comune, con nota del 14/10/2009 (documento n. 1), ha risposto che la proprietà immobiliare rimasta libera dopo la costruzione della nuova viabilità è stata venduta a Cobra Immobiliare s.r.l. al prezzo di euro 360.000.<br />	<br />
Avverso tale atto, la delibera di approvazione del piano di lottizzazione e gli atti concernenti la vendita dell’immobile i ricorrenti sono insorti deducendo:<br />	<br />
1) violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione degli artt. 3, 6, 7 e 10 della legge n. 241/1990;<br />	<br />
2) violazione di legge ed eccesso di potere; violazione degli artt. 60 ss. della legge n. 2359/1865 e dell’art. 47 del D.P.R. n. 327/2001; travisamento dei presupposti; sviamento;<br />	<br />
3) violazione di legge ed eccesso di potere; violazione degli artt. 60 ss. della legge n. 2359/1865 e dell’art. 47 del D.P.R. n. 327/2001; violazione della legge n. 241/1990 e dei principi di autotutela; sviamento; difetto di motivazione;<br />	<br />
4) violazione di legge ed eccesso di potere; violazione degli artt. 60 ss. della legge n. 2359/1865 e dell’art. 47 del D.P.R. n. 327/2001; violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990;<br />	<br />
5) violazione di legge ed eccesso di potere; violazione degli artt. 60 ss. della legge n. 2359/1865 e dell’art. 47 del D.P.R. n. 327/2001, del R.D. n. 823/1924; travisamento dei presupposti; illogicità; violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990;<br />	<br />
6) violazione di legge ed eccesso di potere; violazione degli artt. 60 ss. della legge n. 2359/1865 e dell’art. 47 del D.P.R. n. 327/2001; violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990.<br />	<br />
In data 30/11/2010 i ricorrenti hanno depositato in giudizio motivi aggiunti, incentrati sulle seguenti censure:<br />	<br />
7) violazione di legge ed eccesso di potere; violazione degli artt. 11 ss. e degli artt. 19, 20 della L.R. n. 1/2005, della direttiva Ce n. 42/2001 e del decreto del Presidente della giunta regionale 9/2/2007 n. 4/R; travisamento dei presupposti;<br />	<br />
8) violazione di legge ed eccesso di potere; violazione degli artt. 11 ss. della L.R. n. 1/2005, del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 79/1998; travisamento dei presupposti;<br />	<br />
9) violazione di legge ed eccesso di potere; violazione degli artt. 60 ss. della legge n. 2359/1865 e dell’art. 47 del D.P.R. n. 327/2001; travisamento dei presupposti; sviamento e malafede procedimentale;<br />	<br />
10) violazione di legge ed eccesso di potere; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 42/2004; difetto di motivazione, oltre ai vizi dedotti col ricorso principale.<br />	<br />
In data 29/4/2011 gli esponenti hanno depositato in giudizio ulteriore atto di motivi aggiunti, deducendo:<br />	<br />
11) violazione di legge ed eccesso di potere; violazione dell’art. 66 del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 124 del d.lgs. n. 163/2006 e della legge n. 241/1990; sviamento, ingiustizia manifesta;<br />	<br />
12) violazione dell’art. 66 del R.D. n. 827/1924, degli artt. 66 e 124 del d.lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 633/1972, della legge n. 241/1990; sviamento, ingiustizia manifesta;<br />	<br />
13) travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria; violazione della L.R. n. 1/2005, della legge n. 1150/1942 e del d.lgs. n. 42/2004; difetto di motivazione;<br />	<br />
14) violazione del d.lgs. n. 42/2004, della legge n. 1150/1942; travisamento dei presupposti; difetto di motivazione;<br />	<br />
15) violazione dell’art. 97 della Costituzione, della legge n. 241/1990; travisamento dei presupposti e sviamento;<br />	<br />
16) violazione dell’art. 97 della Costituzione, della legge n. 241/1990; sviamento, ingiustizia manifesta, oltre ai vizi dedotti col ricorso principale.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cerreto Guidi e Cobra Immobiliare s.r.l..<br />	<br />
Si è altresì costituita Rossetti &#038; c. s.a.s., la quale ha presentato, in data 13/12/2010, atto di intervento ad opponendum. <br />	<br />
All’udienza del 7 luglio 2011 la causa è stata posta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Si osserva preliminarmente che l’atto di intervento ad opponendum di Rossetti Antonio &#038; c. s.a.s., non essendo stato notificato, è irricevibile.<br />	<br />
Quanto alla posizione dei ricorrenti, valgono le seguenti considerazioni, sinteticamente enunciate in udienza da questo Tribunale ai sensi dell’art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010. <br />	<br />
L’art. 57 del D.P.R. n. 327/2001 prevede che “le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data”.<br />	<br />
Nel caso di specie, stante l’anteriorità della declaratoria di pubblica utilità rispetto al giorno di entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001 (30 giugno 2003), la retrocessione parziale chiesta dai ricorrenti trova il suo referente normativo non nell’art. 47 del D.P.R. medesimo, ma nell’art. 60 della legge n. 2359 del 1865.<br />	<br />
Secondo quest’ultima disposizione la pretesa della retrocessione parziale postula, oltre alla qualità di espropriato o di successore dell’espropriato, la titolarità della proprietà della parte residua del fondo risultato smembrato per effetto dell’espropriazione; presupposto necessario della retrocessione parziale è che il richiedente (espropriato o suo avente causa) abbia la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, stante il chiaro tenore letterale dell’art. 60 della legge n. 2359/1865, diretto a tutelare l’interesse alla ricostituzione, se possibile, dell’originaria unità fondiaria (Cass., I, 11/6/1980, n. 3708; Cons. Stato, IV, 4/7/2008, n. 3342; TAR Lombardia, Milano, II, 23/6/2010, n. 2210). <br />	<br />
Rientrano quindi tra i possibili interessati alla retrocessione ex art. 60 solo l’espropriato o i suoi aventi causa subentrati nel diritto di proprietà dell’immobile parzialmente espropriato (TAR Liguria, I, 18/3/2002, n. 304). <br />	<br />
Orbene, il contratto con il quale il signor Ferrari Ardicini Luigi ha ceduto in via bonaria al Comune (a prezzo corrispondete all’indennità di esproprio) l’appezzamento di terreno poi oggetto della richiesta di retrocessione parziale dei ricorrenti non indica, tra i terreni confinanti, lotti rimasti nella proprietà del cedente.<br />	<br />
Pertanto i ricorrenti, non essendo succeduti nella proprietà di una parte residua del fondo acquisito per la realizzazione dell’opera pubblica, sono privi di legittimazione a pretendere la retrocessione dell’area inutilizzata; la mancanza di titolarità di una porzione dell’immobile da cui sia stato staccato l’appezzamento oggetto della richiesta di retrocessione fa sì che non sussista, in capo ai ricorrenti, un interesse differenziato e qualificato all’acquisizione del bene in argomento.<br />	<br />
Pertanto il ricorso ed i relativi motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza di legittimazione, in tutte le domande proposte, restando assorbite le diffuse eccezioni sollevate dai controinteressati e dal Comune resistente.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra i ricorrenti e la società Rossetti Antonio &#038; c, s.a.s.; non luogo a provvedere sulle spese quanto all’Amministrazione statale resistente, attesa la scarsa attività defensionale dell’Avvocatura dello Stato. Nulla per le spese nei confronti di Circondario Empolese Val d’Elsa, Provincia di Firenze e Regione Toscana, non essendosi gli stessi costituiti in giudizio.<br />	<br />
Quanto al Comune resistente ed a Cobra Immobiliare s.r.l., le spese di giudizio sono determinate in euro 1.500 (millecinquecento) per ciascuno, da porre a carico dei ricorrenti. <br />	<br />
Il Collegio ritiene di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Toscana in quanto, a fronte della stima del valore del terreno in questione quantificata in euro 360.000, l’aggiudicazione è avvenuta al prezzo di euro 360.000 IVA compresa (documenti n. 19, 20 e 21 depositati in giudizio dai ricorrenti; si veda anche il contratto di compravendita –documento n. 23-, il quale indica all’art. 3 il prezzo complessivo di euro 300.000 oltre IVA al 20%), senza che ciò trovi smentita in una documentata replica della difesa del Comune (che, anzi, alla pagina 17 della memoria depositata il 9/5/2011 afferma che “casomai potrebbe aversi la violazione di una legge tributaria ovvero una responsabilità erariale”) o della controinteressata Cobra Immobiliare s.r.l..<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, così dispone:<br />	<br />
-dichiara irricevibile l’atto di intervento di Rossetti Antonio &#038; c. s.a.s.;<br />	<br />
-dichiara inammissibile il ricorso ed i relativi motivi aggiunti, in tutte le domande proposte.<br />	<br />
Spese compensate tra i ricorrenti e quest’ultima; non luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell’Amministrazione statale resistente. Nulla per le spese nei confronti del Circondario Empolese Val d’Elsa, della Provincia di Firenze e della Regione Toscana. Condanna i ricorrenti al pagamento della somma complessiva di euro 3.000 (tremila) oltre IVA e CPA, da corrispondere per metà al Comune di Cerreto Guidi e per la restante metà alla controinteressata Cobra Immobiliare s.r.l., a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.<br />	<br />
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Toscana, per quanto di eventuale competenza.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Primo Referendario<br />	<br />
Da Assegnare Magistrato, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-25-10-2011-n-1554/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2011 n.1554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2011 n.1554</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-10-2011-n-1554/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-10-2011-n-1554/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2011 n.1554</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore sulla possibilità di presentare una dichiarazione, ex art. 38, d.lg. n. 163 del 2006, unica ed onnicomprensiva, da parte del legale rappresentante della società capogruppo, anche per conto degli amministratori delle società mandanti 1. Contratti della p.a. – Offerte di gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-10-2011-n-1554/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2011 n.1554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-10-2011-n-1554/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2011 n.1554</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di presentare una dichiarazione, ex art. 38, d.lg. n. 163 del 2006, unica ed onnicomprensiva, da parte del legale rappresentante della società capogruppo, anche per conto degli amministratori delle società mandanti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Disciplinare di gara – Insussistenza a carico della ditta delle cause ostative alla partecipazione alle pubbliche gare di cui all’art. 38, d.lg. n.163 del 2006 – Previsione – Dichiarazione unica ed onnicomprensiva – Da parte del legale rappresentante della società capogruppo – Anche per conto degli amministratori delle società mandanti – Ammissibilità.  	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Appalto di servizio – Certificazioni di qualità provenienti da soggetti non facenti capo al Sincert – Preclusione – Assenza di una disposizione di legge espressa – Certificato UNI EN ISO 9001 – Rilascio da parte di un istituto accreditato da Veritas – E’ valido.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale e/o recupero di rifiuti pericolosi – Società mandante – Compimento solo dell’attività di fornitura e logistica dei contenitori per rifiuti – Albo nazionale gestori ambientali – Iscrizione – Non è richiesta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui sia il disciplinare di gara che lo schema di dichiarazione predisposto dalla p.a., richiedano ai concorrenti, testualmente, di dichiarare “che non sussiste a carico della ditta alcuna delle cause ostative alla partecipazione alle pubbliche gare di cui all’art. 38, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, tale formulazione autorizza la presentazione di una dichiarazione unica ed onnicomprensiva, da parte del legale rappresentante della società capogruppo, anche per conto degli amministratori delle società mandanti.	</p>
<p>2. In assenza di una disposizione di legge espressa (applicabile ratione temporis ad una gara per l’affidamento di un servizio) che precluda l’utilizzo delle certificazioni di qualità provenienti da soggetti non facenti capo al Sincert, è valido il certificato UNI ENI SO 9001 prodotto dall’impresa, rilasciato dall’International Institute for Technical Quality Certificate, istituto accreditato da Veritas, appartenente al circuito federale Optymus.	</p>
<p>3. Ai sensi dell’art. 212, d.lg. 3 aprile 2006 n.152, l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali non è richiesta alla società mandante cui spetti soltanto l’attività di fornitura e logistica dei contenitori per rifiuti, in base all’accordo associativo; infatti, secondo un principio di carattere generale, la verifica dei requisiti di capacità tecnica deve essere operata, nei confronti delle a.t.i. verticali, esclusivamente con riguardo alle parti scorporabili del servizio che ciascuna associata si assume (principio affermato in relazione all’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale e/o recupero di rifiuti pericolosi).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2102 del 2010, proposto da </p>
<p>Biosud s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Viri s.r.l., Antinia s.r.l. e Laveco s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Sanitaria Locale BAT, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Marcello Celentano, 27; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Langella Mario s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Rameco di Ramundo Annatonia &#038; C. s.n.c. e Teorema s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dei verbali della gara indetta dall’Azienda Sanitaria Locale BAT per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale e/o recupero di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non, solidi o liquidi, e dei liquidi sanitari non pericolosi;<br />	<br />
della deliberazione n. 172 del 13.10.2010, con cui il Commissario straordinario dell’Azienda ha approvato tutti i verbali di gara e disposto l’aggiudicazione, in via definitiva, del servizio in favore dell’a.t.i. Langella;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale BAT e di Langella Mario s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Pietro Quinto, Filippo Panizzolo, Ernesto Sticchi Damiani;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con bando pubblicato il 6 luglio 2009, l’Azienda Sanitaria Locale BAT ha indetto una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero di rifiuti sanitari, di importo a base di gara pari ad euro 2.142.000, da aggiudicarsi al massimo ribasso.<br />	<br />
Pervenute due sole offerte, è risultata aggiudicataria l’a.t.i. composta da Langella Mario s.r.l. (capogruppo) e Rameco di Ramundo Annatonia &#038; C. s.n.c. e Teorema s.p.a. (mandanti), con un ribasso del 23%.<br />	<br />
Il raggruppamento ricorrente, composto da Biosud s.r.l. (capogruppo) e Viri s.r.l., Antinia s.r.l. e Laveco s.r.l. (mandanti), si è classificato secondo, avendo offerto un ribasso del 5,10%.<br />	<br />
La Biosud s.r.l. impugna l’aggiudicazione definitiva, disposta dall’azienda sanitaria con deliberazione commissariale n. 172 del 13 ottobre 2010, deducendo motivi così rubricati:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 e del disciplinare di gara: la legale rappresentante della mandante Rameco di Ramundo Annatonia &#038; C. s.n.c. avrebbe omesso di rendere la dichiarazione in ordine alla sussistenza di precedenti penali a suo carico;<br />	<br />
2) violazione dell’art. 75 del d. lgs. n. 163 del 2006, violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere: la mandataria Langella Mario s.r.l. avrebbe prodotto una certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da istituto straniero, accreditato da organismo non riconosciuto dal Sincert;<br />	<br />
3) violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità manifesta: il raggruppamento aggiudicatario non avrebbe allegato alla propria offerta tutti gli attestati di sopralluogo presso le strutture sanitarie, richiesti dal bando a pena d’esclusione;<br />	<br />
4) violazione dell’art. 216 del d. lgs. n. 163 del 2006, violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere per irrazionalità ed ingiustizia manifesta: la mandante Rameco di Ramundo Annatonia &#038; C. s.n.c. sarebbe iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali per le sole categorie 4 e 5 – classe F, mentre il disciplinare di gara richiederebbe l’iscrizione alla classe E;<br />	<br />
5) violazione del d. lgs. n. 163 del 2006, violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere per irrazionalità manifesta ed erronea presupposizione: il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dichiarato la disponibilità di cinque impianti di incenerimento e di tre impianti di smaltimento e recupero, che tuttavia non sarebbero conformi alle prescrizioni del disciplinare di gara;<br />	<br />
6) violazione del disciplinare di gara e del principio di segretezza dell’offerta economica: la busta “A” (documentazione amministrativa) dell’offerta presentata dall’a.t.i. aggiudicataria conterrebbe elementi idonei a rivelare anticipatamente l’entità del ribasso offerto;<br />	<br />
7) violazione del principio di continuità e concentrazione delle operazioni di gara: i lavori della commissione giudicatrice si sarebbero ingiustificatamente protratti per oltre un anno.<br />	<br />
Si sono costituite, per chiedere il rigetto dell’impugnativa, l’Azienda Sanitaria Locale BAT e la controinteressata Langella Mario s.r.l.; quest’ultima ha notificato ricorso incidentale, volto a contestare la mancata esclusione del raggruppamento ricorrente, per motivi così rubricati:<br />	<br />
I) violazione del bando di gara e degli artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445 del 2000: la ricorrente avrebbe allegato alla propria offerta il mandato collettivo irrevocabile in forma di semplice scrittura privata non autenticata, contravvenendo a quanto prescritto dal disciplinare di gara, che imporrebbe la presentazione di atto di impegno nella forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata;<br />	<br />
II) violazione del bando di gara: anche l’a.t.i. ricorrente avrebbe allegato alla propria offerta un’attestazione di sopralluogo presso l’ospedale di Barletta non conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara;<br />	<br />
III) violazione del bando di gara e dell’art. 212 del d. lgs. n. 152 del 2006: sia la capogruppo Biosud s.r.l. che la mandante Laveco s.r.l. sarebbero prive dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per le categorie 2 e 3, richieste a pena d’esclusione dal disciplinare di gara.<br />	<br />
L’istanza di sospensiva è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n. 114 del 27 gennaio 2011, riformata in appello dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 794 del 18 febbraio 2011.<br />	<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 6 luglio 2011, nella quale la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il primo motivo, la ricorrente afferma che l’azienda sanitaria avrebbe dovuto escludere l’a.t.i. aggiudicataria, in quanto la legale rappresentante della mandante Rameco di Ramundo Annatonia &#038; C. s.n.c. non avrebbe reso la dichiarazione sulla sussistenza di precedenti penali a suo carico, obbligatoria per tutti i membri del raggruppamento ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
Deve osservarsi che sia il disciplinare di gara (pagg. 5 e 6) che lo schema di dichiarazione predisposto dall’Amministrazione, rimasti per tale parte inoppugnati, richiedono ai concorrenti, testualmente, di dichiarare “… b) che non sussiste a carico della ditta alcuna delle cause ostative alla partecipazione alle pubbliche gare di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006”. <br />	<br />
Ad avviso del Collegio, tale formulazione autorizza la presentazione di una dichiarazione unica ed onnicomprensiva, da parte del legale rappresentante della società capogruppo, anche per conto degli amministratori delle società mandanti.<br />	<br />
Così, la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dal primo comma dell’art. 38 è stata ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria Langella Mario s.r.l., anche per conto degli amministratori delle imprese facenti parte del raggruppamento. <br />	<br />
Il disciplinare di gara, correttamente inteso, commina l’esclusione per la sola ipotesi che la dichiarazione ex art. 38 sia stata del tutto omessa, mentre non può farsene discendere la sanzione dell’esclusione nel caso in cui il legale rappresentante dell’impresa capogruppo abbia sottoscritto la dichiarazione anche per conto degli altri amministratori, le cui generalità sono peraltro desumibili dal certificato di iscrizione al registro delle imprese, che lo stesso disciplinare (pag. 8) impone di allegare all’offerta. <br />	<br />
Siffatta interpretazione è conforme al principio generale del favor partecipationis ed a quanto affermato, di recente, proprio da questa Sezione, nel senso che le dichiarazioni relative all’assenza di condanne penali, da parte degli amministratori e direttori tecnici, sono da questi rese non nel proprio interesse, bensì nell’interesse dell’impresa (ovvero dell’intera a.t.i.) concorrente, sicché è possibile che l’amministratore che sottoscrive gli atti di gara renda le dichiarazioni anche in vece degli altri soggetti coinvolti, osservando le prescrizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 (così TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 febbraio 2009 n. 399; Id., sez. I, 18 novembre 2010 n. 3916).<br />	<br />
In concreto, poi, dalle verifiche successive effettuate dalla stazione appaltante non è emersa la sussistenza di precedenti penali o altre cause ostative a carico di Annatonia Ramundo, legale rappresentante di una delle società mandanti, che non ha personalmente compilato la dichiarazione sostitutiva. <br />	<br />
Ne discende l’infondatezza del motivo.</p>
<p>2. Con il secondo ordine di censure, parte ricorrente deduce violazione dell’art. 75 del d. lgs. n. 163 del 2006 e del disciplinare di gara, lamentando che la mandataria Langella Mario s.r.l. avrebbe prodotto una certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata dall’International Institute for Technical Quality Certificate, istituto accreditato da Veritas, appartenente al circuito federale Optymus e non riconosciuto dal Sincert.<br />	<br />
Secondo la ricorrente, il complesso di norme in vigore nel nostro ordinamento vieterebbe alle Amministrazioni di prendere in considerazione, ai fini dell’ammissione, eventuali certificazioni di qualità di enti non accreditati presso il Sincert.<br />	<br />
Anche per tale parte il ricorso è infondato.<br />	<br />
In materia di servizi e forniture, nell’assenza di un sistema accentrato di qualificazione (che, viceversa, per gli appalti di lavori pubblici è rimesso alle SOA, cui compete anche l’attestazione del possesso della certificazione di qualità aziendale), l’art. 43 del d. lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che le stazioni appaltanti, qualora richiedano la presentazione di certificazione di qualità aziendale rilasciata da organismi indipendenti, fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione; che, in ogni caso, le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; che, infine, esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.<br />	<br />
La disciplina recentemente introdotta con l’art. 4 della legge n. 99 del 2009 (in vigore dal 15 agosto 2009), che ha disposto l’istituzione di un sistema accentrato di accreditamento, attraverso la designazione di un unico organismo italiano autorizzato a svolgere tale funzione, non risulta applicabile alla procedura in questione: il bando di gara è stato infatti pubblicato il 6 luglio 2009.<br />	<br />
Peraltro, nella fattispecie, neppure la lex specialis di gara richiede che la certificazione di qualità sia rilasciata da un organismo accreditato dal Sincert. Il disciplinare di gara (pag. 9) prescrive infatti l’allegazione di copia autentica della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 posseduta dal concorrente, senza escludere l’ammissibilità di attestazioni rilasciate da enti accreditati ed indipendenti dal Sincert. <br />	<br />
In assenza di una disposizione di legge espressa (applicabile ratione temporis alla gara su cui si controverte) che precluda l’utilizzo delle certificazioni di qualità provenienti da soggetti non facenti capo al Sincert, e vista la genericità della clausola del disciplinare di gara, deve ritenersi che l’Amministrazione abbia legittimamente ritenuto valido il certificato UNI EN ISO 9001 prodotto dalla Langella Mario s.r.l., rilasciato dall’International Institute for Technical Quality Certificate, istituto accreditato da Veritas, appartenente al circuito federale Optymus (nello stesso senso, su fattispecie analoga: TAR Campania, Napoli, sez. I, 11 luglio 2008 n. 8727).<br />	<br />
Donde l’infondatezza della censura.</p>
<p>3. E’ ugualmente infondato il terzo motivo, con cui la ricorrente contesta la completezza e la validità delle attestazioni di sopralluogo prodotte dall’a.t.i. aggiudicataria, con specifico riguardo al Distretto sanitario n. 5, per il quale non risulterebbe alcun attestato, ed al Distretto sanitario n. 2, per il quale vi sarebbe, agli atti di gara, un’attestazione sottoscritta dalla dott.ssa Del Rosso, responsabile di unità operativa, anziché dal dott. Coratella, indicato quale referente nella tabella inclusa nel disciplinare di gara (pag. 6).<br />	<br />
In contrario, la difesa della controinteressata ha efficacemente replicato:<br />	<br />
&#8211; di aver consegnato l’attestazione relativa al sopralluogo per il Distretto n. 5, resa in data 18 agosto 2009 (cfr. doc. 23, depositato il 10 gennaio 2011);<br />	<br />
&#8211; di aver prodotto l’attestazione relativa al sopralluogo per il Distretto n. 2, a firma della dott.ssa Del Rosso, con ciò ottemperando all’onere stabilito dal disciplinare di gara (che invero va interpretato, secondo l’ordinario canone di ragionevolezza,<br />
<br />	<br />
4. Il quarto ed il quinto motivo, che attengono al possesso dei requisiti di qualificazione e capacità tecnica da parte dell’a.t.i. controinteressata, possono essere esaminati congiuntamente e devono essere respinti.<br />	<br />
In primo luogo, la ricorrente afferma che la Rameco di Ramundo Annatonia &#038; C. s.n.c. (mandante nel raggruppamento aggiudicatario) risulterebbe iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali per le sole categorie 4 e 5 – classe F, mentre sarebbe priva dell’iscrizione alla classe E, richiesta dal disciplinare di gara.<br />	<br />
Secondo la ricorrente, inoltre, il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dichiarato la disponibilità di cinque impianti di incenerimento e di tre impianti di smaltimento e recupero, che non sarebbero conformi alle prescrizioni del disciplinare di gara.<br />	<br />
4.1. Quanto al primo profilo, deve rilevarsi che la Rameco di Ramundo Annatonia &#038; C. s.n.c., secondo la ripartizione delle quote di servizio all’interno della costituenda a.t.i., è deputata ad occuparsi soltanto della logistica dei contenitori (cfr. doc. 32, depositato dalla difesa della controinteressata il 10 gennaio 2011), mentre l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari è demandata alla mandataria Langella Mario s.r.l. ed alla mandante Teorema s.p.a., della cui regolare iscrizione all’Albo non si fa questione.<br />	<br />
In proposito, il disciplinare di gara (pag. 9) richiede ai concorrenti di allegare “… c) Copia di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per l’esecuzione del servizio cui si intende partecipare, rilasciate dagli organi competenti” e precisa, di seguito, che “… L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti dovrà essere alle categorie 2, 3, 4 e 5 almeno per la classe E”.<br />	<br />
Ne consegue che il requisito dell’iscrizione all’Albo, ai sensi dell’art. 212 del d. lgs. n. 152 del 2006, non è richiesto alla società mandante cui spetti soltanto l’attività di fornitura e logistica dei contenitori per rifiuti, in base all’accordo associativo. Secondo un principio di carattere generale, infatti, la verifica dei requisiti di capacità tecnica deve essere operata, nei confronti delle a.t.i. verticali, esclusivamente con riguardo alle parti scorporabili del servizio che ciascuna associata si assume.<br />	<br />
D’altronde, non è stato messo in dubbio che il raggruppamento nel suo complesso raggiunga le soglie di qualificazione richieste dal disciplinare di gara.<br />	<br />
4.2. Anche il requisito della disponibilità degli impianti di incenerimento e degli impianti di smaltimento e recupero risulta soddisfatto dall’a.t.i. aggiudicataria, secondo le risultanze degli atti di causa.<br />	<br />
Il disciplinare di gara (pag. 10) richiede ai concorrenti di allegare, nel caso di mancanza di propri impianti:<br />	<br />
&#8211; copia delle convenzioni in essere con almeno tre impianti di termodistruzione e con impianti per lo smaltimento finale e recupero dei rifiuti sanitari;<br />	<br />
&#8211; copia delle autorizzazioni degli impianti di termodistruzione e di almeno due impianti di smaltimento e recupero;<br />	<br />
&#8211; dichiarazione autocertificata, da parte del titolare di ciascun impianto, di impegno ad accettare per lo smaltimento finale i rifiuti prodotti dall’Azienda Sanitaria Locale BAT per tutta la durata dell’appalto;<br />	<br />
&#8211; dichiarazione autocertificata, da parte dei titolari di almeno due impianti, di essere in grado di garantire la bonifica ed il riutilizzo dei contenitori per rifiuti speciali a rischio infettivo.<br />	<br />
Nei verbali di gara del 9 e 16 marzo 2010, l’Amministrazione ha dato conto della puntuale verifica condotta sugli impianti indicati per lo svolgimento del servizio dell’a.t.i. aggiudicataria, acquisiti mediante convenzione con le ditte Fenice s.p.a. (impianti di Melfi, Mirafiori, Rivalta, Torino), Ecolav s.r.l. (impianto di Cerignola), Ecologia Oggi s.r.l. (impianto di Lamezia Terme), Mida s.r.l. (impianto di Crotone), GE.S.P.I. s.r.l. (impianto di Augusta), Salvaguardia Ambientale s.p.a. (impianto di Crotone), oltre all’impianto di proprietà della mandante Teorema s.p.a. (in località Acquaviva delle Fonti).<br />	<br />
Tutte le predette convenzioni recano la dichiarazione di accettazione dei rifiuti prodotti dall’Azienda Sanitaria Locale BAT e l’indicazione dei codici CER accettati presso ciascun impianto.<br />	<br />
Discende da quanto detto l’infondatezza della censura.</p>
<p>5. Con il sesto motivo, parte ricorrente deduce violazione del disciplinare di gara e del principio di segretezza dell’offerta economica, assumendo che nella documentazione amministrativa (inserita nella busta “A”) presentata dall’a.t.i. aggiudicataria vi sarebbero elementi idonei a rivelare indirettamente l’entità del ribasso offerto. Si tratterebbe, con maggior precisione, delle anzidette convenzioni stipulate con Ecologia Oggi s.r.l. e Mida s.r.l., per l’utilizzo dei rispettivi impianti di smaltimento.<br />	<br />
Il motivo non ha pregio.<br />	<br />
L’anticipazione dei costi di smaltimento relativi a due degli otto impianti convenzionati non può in alcun modo consentire di desumere, con sufficiente approssimazione, l’entità del ribasso economico proposto dalla concorrente, nell’ambito di un appalto complesso, caratterizzato da molteplici attività preordinate alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti sanitari e quindi da molteplici fattori in grado di incidere sull’equilibrio economico del servizio.<br />	<br />
Dunque, nessuna violazione del principio di segretezza dell’offerta economica può dirsi consumata.</p>
<p>6. Infine, è infondato il settimo ed ultimo motivo, con il quale la società ricorrente denuncia la violazione del principio di continuità e concentrazione delle operazioni di gara, in quanto i lavori della commissione si sarebbero ingiustificatamente protratti per oltre un anno.<br />	<br />
La difesa dell’azienda sanitaria ha replicato, a ragione, che la durata della procedura è imputabile al ritardo con cui l’organo regionale di controllo ha reso il parere vincolante ed alla complessità delle questioni tecnico-giuridiche sollevate da entrambe le concorrenti, che hanno richiesto l’effettuazione di ben cinque apposite sedute istruttorie, prima dell’apertura delle offerte economiche.</p>
<p>7. In conclusione, il ricorso proposto dalla Biosud s.r.l. è infondato e va respinto.<br />	<br />
E’ conseguentemente improcedibile, per difetto d’interesse, il ricorso incidentale proposto dalla Langella Mario s.r.l. <br />	<br />
Le spese processuali possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla complessità e novità delle questioni affrontate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />	<br />
&#8211; respinge il ricorso principale;<br />	<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-10-2011-n-1554/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2011 n.1554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1554</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1554/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1554/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1554</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso la revoca delle autorizzazioni ex art. 134 TULPS per lo svolgimento dell&#8217;attività di vigilanza privata anche armata, avverso il decreto prefettizio, nonche&#8217; avverso l&#8217;interdittiva prefettizia anttimafia, se l&#8217;interdittiva sembra basata essenzialmente su elementi già considerati in una sentenza del Tribunale amministrativo, dalla quale non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1554/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1554</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso la revoca delle autorizzazioni ex art. 134 TULPS per lo svolgimento dell&#8217;attività di vigilanza privata anche armata, avverso il decreto prefettizio, nonche&#8217; avverso l&#8217;interdittiva prefettizia anttimafia, se l&#8217;interdittiva sembra basata essenzialmente su elementi già considerati in una sentenza del Tribunale amministrativo, dalla quale non risulta possibile discostarsi nella presente sede cautelare; inoltre, per la particolare e delicata natura dell’attività svolta dalla ricorrente, il pregiudizio lamentato dalla ricorrente appare recessivo rispetto alla necessità di assicurare protezione agli interessi pubblici affidati alla cura dell’autorità prefettizia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01554/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01770/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Società Mondial Security S.r.l., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Abbamonte, Geremia Biancardi, Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Nicola Abate, Gennaro Auricchio, Francesco Basile, Salvatore Bitonto, Alfonso Buglione, Ciro Buonomo, Michele Caiazzo, Erasmo Caliendo, Pasqualina Caliendo, Mario Celotti, Roberto Celotti, Luigi Ciaravolo, Giuseppe Comentale, Saverio Conte, Vincenzo D&#8217;Ascoli, Paolino De Felice, Angelo De Luca, Giuseppe De Maria, Ciro De Vincenzo, Vigilante Donnarumma, Maurizio Falcetta, Giovanni Focone, Giuseppe Foglia, Ciro Fraia, Mario Gargiulo, Raffaele Giannone, Carmine Giordano, Antonio Graziano, Francesco Graziano, Gerardo Iandolo, Fabio Liguoro, Luigi Lippolis, Francesco Manzo, Giuseppe Manzo, Pellegrino Mastella, Salvatore Aniello Mauro, Michele Napolitano, Raffaele Nappo, Fiorenzo Pastore, Salvatore Paudece, Gerardo Raiola, Raffaele Riccardi, Salvatore Rusciano, Salvatore Sannino, Giuseppe Santanniello, Pasquale Sena, Gaetano Setola, Luigi Vassallo</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE I n. 00254/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA LICENZA PER LA GESTIONE DELL&#8217;ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA &#8211; INFORMATIVA INTERDITTIVA ANTIMAFIA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli e di Ministero dell&#8217;Interno;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Sanino su delega Lentini e dello Stato Barbieri;	</p>
<p>Ritenuto che non sussistono motivi per l’accoglimento dell’appello cautelare apparendo condivisibili le argomentazioni già svolte dal giudice di primo grado ,che ha già fissato la trattazione del merito all’udienza del 25 maggio 2011 ;	</p>
<p>ritenuto altresì di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare come in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1770/2011).<br />	<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare a favore dell’amministrazione, costituita, complessivamente liquidate in € 1500 (mille e cinquecento) oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1554/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/9/2006 n.1554</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-12-9-2006-n-1554/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-12-9-2006-n-1554/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/9/2006 n.1554</a></p>
<p>Pres. Santoro, Est. Russo F.Cognetti ( Avv.ti F. Tedeschini, M. Damiani) c/ Ministero della Salute ( Avv. G. D’Elia), Regione Lazio ( Avv. G. Terracciano), Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma ( Avv. R. R. Valentini), P. Muti ( Avv. A. Miranda) sull&#8217;inapplicabilità dello spoyl system alla figura del direttore scientifico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-12-9-2006-n-1554/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/9/2006 n.1554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-12-9-2006-n-1554/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/9/2006 n.1554</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Santoro, Est. Russo<br /> F.Cognetti ( Avv.ti F. Tedeschini, M. Damiani) c/ Ministero della Salute ( Avv. G. D’Elia), Regione Lazio ( Avv. G. Terracciano), Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma ( Avv. R. R. Valentini), P. Muti ( Avv. A. Miranda)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inapplicabilità dello spoyl system alla figura del direttore scientifico di istituto ospedaliero &#8211; Fattispecie relativa alla revoca dell&#8217;incarico di Direttore Scientifico dell&#8217;Istituto Regina Elena di Roma</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – Direttore scientifico di Istituto ospedaliero – Revoca dell’incarico – Natura – Atto discrezionale di alta amministrazione e non politico – Conseguenze –  Adeguata motivazione – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Incarico di direttore scientifico – Natura – Figura soggettiva preposta alla promozione e al coordinamento dell’attività scientifica e non all’attuazione dell’indirizzo politico – Conseguenze &#8211;  Disciplina dello spoyl system – Applicabilità – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’inapplicabilità dello spoyl system alla figura del direttore scientifico di istituto ospedaliero &#8211; Fattispecie relativa alla revoca dell’incarico di Direttore Scientifico dell’Istituto Regina Elena. di Roma</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8813_CDS_8813.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-12-9-2006-n-1554/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/9/2006 n.1554</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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