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	<title>1549 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1549 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.1549</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-3-2014-n-1549/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-3-2014-n-1549/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.1549</a></p>
<p>Pres. FF. Pasanisi, est. Blanda Marco Esposito (Avv.ti Ivan Del Giudice e Guido Marone) c. Università degli Studi di Napoli Federico II (Avvocatura Distrettuale dello Stato) 1. Concorsi pubblici – Valutazione degli elaborati scritti – Insufficienza del voto numerico ad esprimere le valutazioni collegiali &#8211; Ragioni &#8211; Necessità di una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-3-2014-n-1549/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.1549</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-3-2014-n-1549/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.1549</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF. Pasanisi, est. Blanda<br /> Marco Esposito (Avv.ti Ivan Del Giudice e Guido Marone) c. Università degli Studi di Napoli Federico II (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Valutazione degli elaborati scritti – Insufficienza del voto numerico ad esprimere le valutazioni collegiali &#8211; Ragioni &#8211; Necessità di una valutazione collegiale – Conseguenza – Illegittimità della valutazione espressa tramite il semplice voto numerico.</p>
<p>2. Concorsi pubblici – Valutazione degli elaborati scritti – Rispetto della regola dell’anonimato – In caso di rivalutazione di un singolo compito imposta dal giudice – Necessarietà di correggere il compito insieme ad un numero congruo di compiti del medesimo concorso – Conseguenze – Illegittimità della valutazione effettuata sul singolo compito oggetto di contestazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel caso di una selezione pubblica articolata in prove scritte e orali, deve ritenersi illegittima la negativa valutazione di un elaborato che sia limitata al solo voto numerico, e non sia collegialmente motivata né con la votazione espressa, né con le valutazioni formulate da tutti i componenti della Commissione, atteso che le commissioni esaminatrici dei concorsi devono operare con la partecipazione di tutti i componenti. (1)</p>
<p>2. In materia di concorsi pubblici, nel caso in cui su ordine del giudice si debba procedere a una nuova correzione di una singola prova scritta, il rispetto delle garanzie di anonimato richiede che l’elaborato da riesaminare sia inserito fra un numero congruo di elaborati, estratti tra quelli redatti nell’ambito del medesimo concorso, e che gli stessi siano di nuovo esaminati secondo le norme e i criteri all’epoca vigenti. Pertanto, deve ritenersi illegittima, e va annullata, la valutazione della Commissione esaminatrice avente ad oggetto il solo compito contestato, poiché effettuata in maniera tale da conoscere inevitabilmente l’identità del concorrente. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12/3/2007 n. 1218.<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18/10/2006 . 6196.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 23 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Marco Esposito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivan Del Giudice e Guido Marone, con domicilio eletto in Napoli, via A. Scarlatti, n. 67; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>L’Università degli Studi Federico II di Napoli, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Francesca Ferrara; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del decreto rettorale dell&#8217;Università degli studi di Napoli Federico II n. 3950/2012 recante l’approvazione degli atti relativi alla selezione a 50 posti per l&#8217;ammissione al corso di tirocinio formativo attivo (FTA) di scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia;<br />
e sui motivi aggiunti depositati il 23.4.2013<br />
per l&#8217;annullamento <br />
&#8211; del verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 20 febbraio 2013 relativo al nuovo riesame dell&#8217;elaborato presentato dal dott. Esposito nell&#8217;ambito della selezione per l&#8217;accesso al corso di TFA di cui è causa;<br />
&#8211; del decreto rettorale dell&#8217;Università degli Studi di Napoli &#8220;Federico II&#8221;, n. 580 del 15 febbraio 2013 di nomina della Commissione esaminatrice in nuova composizione.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Federico II di Napoli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il dott. Vincenzo Blanda e udito per il ricorrente l&#8217;avv.to Ivan Del Giudice;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il dott. Marco Esposito ha impugnato gli atti della selezione bandita dall&#8217;Università degli Studi di Napoli &#8220;Federico II&#8221; per l&#8217;accesso al corso di Tirocinio Formativo Attivo in relazione alla classe di concorso A060 (Scienze naturali, chimica e geografia, Microbiologia), deducendo i seguenti motivi:<br />
Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i., Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicío di cui all&#8217;art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 15 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249. Eccesso di potere. Illogicità ed irragionevolezza.<br />
Il dott. Esposito si duole delle modalità procedurali inerenti la formulazione dei giudizi resi in ordine alla prova scritta (ritenuta insufficiente, con votazione pari a 16/30), alla luce dell&#8217;eccessiva genericità delle domande sottoposte ai candidati e, di converso, della insufficienza dei criteri di valutazione predisposti dalla stessa Commissione.<br />
Quest&#8217;ultima, infatti, avrebbe irragionevolmente scomposto il punteggio complessivo, articolato in trentesimi, sulle 15 domande costituenti la prova, sicché per ciascuna di esse era prevista l&#8217;attribuzione di un punteggio oscillante in un ventaglio estremamente limitato (da 0 a 2 punti), peraltro senza indicare neanche i descrittori o gli elementi ponderali di attribuzione. Ne era derivato così un appiattimento delle valutazioni verso soglie uniformi, che impedivano di accertare con completezza il livello di preparazione complessivo dei candidati.<br />
Con ordinanza in data 25 gennaio 2013 n. 148 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare ed ha ammesso con riserva il ricorrente alle prove orali, ordinando la nuova correzione dell&#8217;elaborato da parte di Commissione nominata in diversa composizione.<br />
Con nota prot. n. 20932 del 28 febbraio 2013, l&#8217;Università degli Studi di Napoli &#8220;Federico II&#8221; ha comunicato l&#8217;esito negativo della ricorrezione della prova scritta da parte di una nuova Commissione esaminatrice, come da verbale del 20 febbraio 2013.<br />
Con nota prot. n. 22018 del 5 marzo 2013 l&#8217;Amministrazione resistente ha convocato il dott. Esposito per l&#8217;espletamento della prova orale, che egli ha superato il 28 marzo 2013, in modo da poter essere ammesso al corso. <br />
La nota prot. n. 20932 del 28 febbraio 2013, il verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 20 febbraio 2013 e il decreto rettorale dell&#8217;Università degli Studi di Napoli &#8220;Federico II&#8221;, n. 580 del 15 febbraio 2013 di nomina della Commissione esaminatrice in nuova composizione sono stati impugnati con motivi aggiunti con i quali deduce:<br />
1) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dei fondamentali principi di imparzialità, trasparenza, par condicio nell&#8217;espletamento delle procedure selettive.<br />
La nuova commissione si è limitata ad una lettura collegiale della prova scritta del dott. Esposito, conoscendo la pregressa vicenda amministrativa e giudiziaria, posto che la stessa ha dato del precedente giudizio reso dalla originaria Commissione, violando in tal modo i principi di par conditio ed imparzialità;<br />
2) eccesso di potere. illogicità, contraddittorietà.<br />
I giudizi negativi della commissione sulla preparazione del ricorrente, tratti sulla base della prova scritta, sono stati sconfessati dalla stessa Commissione all&#8217;esito della prova orale;<br />
3) Illegittimità derivata.<br />
L’Università degli Studi Federico II di Napoli si è costituta in giudizio per resistere al ricorso.<br />
All’udienza del 6 febbraio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente ha partecipato alla selezione bandita dall&#8217;Università degli Studi di Napoli &#8220;Federico II&#8221; per l&#8217;accesso al corso di Tirocinio Formativo Attivo in relazione alla classe di concorso A060 (Scienze naturali, chimica e geografia, Microbiologia), deducendo i seguenti motivi.<br />
La procedura prevede una prova concorsuale a carattere teorico pratico articolata in una prova scritta su quesiti a risposta sintetica, in una prova orale e nella valutazione dei titoli, il cui superamento dà accesso al corso di formazione professionale con relativo esame finale determinativo della graduatoria finale dei vincitori.<br />
Egli, con il ricorso principale ha impugnato l’esito della prova scritta a carattere teorico pratico e gli atti relativi alle operazioni concorsuali, lamentando l’illegittimità della sua esclusione dalla procedura successiva alla prova orale.<br />
L’esclusione contestata trova ragione nella votazione riportata dal ricorrente nella citata prova scritta che è pari a 16/30, inferiore a 21/30 che rappresenta il voto minimo per l’ammissione alle fasi procedurali successive.<br />
Al riguardo meritano adesione le censure di difetto di motivazione dedotte col ricorso introduttivo e ripetute per accenno e richiamo nei motivi aggiunti, avverso l’esclusione del ricorrente dalla prova orale e dal corso di tirocinio formativo.<br />
Dagli atti della procedura concorsuale non si evincono le ragioni dell’esclusione contestata; né alcuna indicazione risulta al riguardo sull’elaborato scritto redatto dal ricorrente, depositato in copia dallo stesso.<br />
In altri termini, la negativa valutazione dell’elaborato in questione non risulta collegialmente motivata né con la votazione espressa in forma numerica, né con valutazione formulata da tutti i componenti la Commissione, mentre, come è noto, le commissioni esaminatrici dei concorsi, quali collegi perfetti, devono operare con la partecipazione di tutti i componenti (Cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 12.3.2007, n. 1218) ed il giudizio tecnico ad esse richiesto deve essere reso all’interno della procedura e non posteriormente all’avvenuta chiusura della fase procedimentale esperita.<br />
E’ possibile procedere ora all’esame dei motivi aggiunti con i quali è stata impugnata la nota prot. n. 20932 del 28 febbraio 2013, con la quale l&#8217;Università degli Studi di Napoli &#8220;Federico II&#8221; ha comunicato l&#8217;esito negativo della correzione della prova scritta eseguita da parte di una nuova Commissione esaminatrice, nominata a seguito della ordinanza cautelare 25 gennaio 2013, n. 148.<br />
Al riguardo occorre premettere che nel caso di specie la sospensione dell’esito della prima prova scritta per difetto di motivazione, non lascia venir meno il potere, in capo all’amministrazione, di riesaminare la vicenda, né la vincola in ordine ai contenuti della rinnovata determinazione, derivando dal decisum giurisdizionale unicamente l’obbligo di supportare la nuova valutazione con adeguata e sufficiente esternazione delle ragioni poste a base di essa.<br />
Dunque, mentre, da un lato, esso non vincola alla necessaria riedizione di un giudizio negativo, dall’altro essa non comporta l’avvenuto automatico superamento della fase (nella specie, la prova scritta) per la quale è stata in precedenza espressa la valutazione negativa.<br />
In altri termini, la rilevata carenza di motivazione e di verbalizzazione del giudizio negativo comportano unicamente l’obbligo di un nuova valutazione dell’elaborato, sulla base dei principi espressi nella decisione cautelare.<br />
Premesso ciò il Collegio rileva la fondatezza dei motivi aggiunti, nella parte in cui viene dedotta la violazione della regola dell’anonimato degli elaborati scritti, principio generale operante in materia di pubblici concorsi.<br />
La giurisprudenza, invero, afferma che il principio dell’anonimato nelle procedure concorsuali è diretta conseguenza del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve effettuare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche solo potenziali, di condizionamenti esterni, rilevandosi pure che esso è principio essenziale, che ha valenza generale ed incondizionata poiché ha lo scopo di assicurare la piena trasparenza della procedura (cfr. , ex multis, TAR Piemonte, Sez. I, 1.12.2009, n. 3213).<br />
La cogenza del principio dell’anonimato delle prove scritte da valutare, pertanto, non può essere messa in discussione, poiché esso assicura l’indipendenza di giudizio dell’organo valutativo (cfr. Cons. Stato, VI, 25.9.2007, n. 4925).<br />
In tal senso peraltro va richiamato il più recente orientamento del giudice di appello che nell’adunanza plenaria n. 26/2013 ha enunciato il principio di diritto secondo cui “nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione”.<br />
Richiamati, attraverso la sopra riportata elaborazione giurisprudenziale, i contenuti e la portata della regola dell’anonimato, si rileva che nella vicenda in esame tale principio è stato violato.<br />
Emerge, invero, dagli atti che il compito scritto del ricorrente è stato esaminato senza alcuna cautela volta a garantirne l’anonimato, procedendosi all’esame di esso solo, necessariamente conosciuto come appartenente al signor Esposito in considerazione della ragione della riconvocazione della Commissione.<br />
Dunque, nella fattispecie in esame il principio risulta in tutta evidenza violato, sussistendo per tabulas la consapevolezza dei membri della Commissione che lo specifico (ed unico) elaborato che essi andavano a valutare apparteneva al ricorrente.<br />
Appare utile a questo proposito richiamare la pronunzia del Consiglio di Stato (sez. IV, 18.10.2006, n. 6196), la quale ha chiarito che “qualora si debba procedere, su ordine del giudice, ad una nuova correzione di una prova scritta di un pubblico concorso ormai esaurito è necessario convocare una nuova commissione che dovrà osservare adeguate garanzie di anonimato, quali l’inserimento dell’elaborato da riesaminare fra un numero congruo di elaborati (con un minimo di dieci) estratti fra quelli all’epoca redatti nell’ambito del medesimo concorso, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio o punteggio con applicazione delle norme e dei criteri all’epoca vigenti”.<br />
Il motivo in esame va quindi accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati con i motivi aggiunti.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) dispone quanto segue:<br />
accoglie il ricorso introduttivo e per l’effetto annulla il decreto rettorale dell&#8217;Università degli studi di Napoli Federico II n. 3950/2012 recante l’approvazione degli atti relativi alla selezione a 50 posti per l&#8217;ammissione al corso di tirocinio formativo attivo (FTA) di scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia;<br />
accoglie i motivi aggiunti depositati il 23.4.2013 e, per l’effetto, annulla il verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 20 febbraio 2013 relativo al nuovo riesame dell&#8217;elaborato presentato dal dott. Esposito nell&#8217;ambito della selezione per l&#8217;accesso al corso di TFA di cui è causa;<br />
il decreto rettorale dell&#8217;Università degli Studi di Napoli &#8220;Federico II&#8221;, n. 580 del 15 febbraio 2013 di nomina della Commissione esaminatrice in nuova composizione;<br />
Condanna l&#8217;Università degli studi di Napoli Federico II al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e delle competenze di giudizio, complessivamente liquidate nella somma di euro 2.000,00 (duemila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Leonardo Pasanisi, Presidente FF<br />
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore<br />
Brunella Bruno, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-17-3-2014-n-1549/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.1549</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.1549</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-11-2006-n-1549/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-11-2006-n-1549/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-11-2006-n-1549/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.1549</a></p>
<p>il fatto che un edificio sia ubicato all&#8217;interno di un&#8217;area vincolata sotto il profilo paesaggistico non attribuisce, di per sé, una connotazione di pregio all&#8217;immobile Edilizia ed urbanistica – Vincoli paesaggistici – Area vincolata sotto il profilo paesaggistico quale bellezza d’insieme – Singole costruzioni ivi ubicate – Caratteristiche – Di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-11-2006-n-1549/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.1549</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-11-2006-n-1549/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.1549</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il fatto che un edificio sia ubicato all&#8217;interno di un&#8217;area vincolata sotto il profilo paesaggistico non attribuisce, di per sé, una connotazione di pregio all&#8217;immobile</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Vincoli paesaggistici – Area vincolata sotto il profilo paesaggistico quale bellezza d’insieme – Singole costruzioni ivi ubicate – Caratteristiche – Di pregio – Di per sé, non implica.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il vincolo di bellezza d’insieme non implica che ogni singolo elemento abbia i caratteri di bellezza naturale, dovendo una siffatta qualificazione discendere da caratteristiche di pregio intrinseche al bene stesso.																																																																																												</p>
<p>2.	È irragionevole considerare di pregio un fabbricato soltanto perché ricadente in una zona dichiarata d’interesse paesistico, magari anche molto vasta, senza minimamente prenderne in considerazione le caratteristiche proprie (qualità architettoniche, stato di manutenzione, vetustà, ecc.).																																																																																												</p>
<p>3.	Alla luce del D.M. 31.7.2002, ai fini della qualificazione di un immobile come di pregio, l’esistenza di un vincolo paesaggistico può avere rilevanza soltanto qualora esso incida specificatamente sul bene considerato, e non anche nell’ipotesi in cui detto bene sia semplicemente ricompreso in un’area giudicata di interesse pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 01220 del 2005, proposto da:<br />
<b>Graziella Belotti, Silvana Belotti, Fulvio Cafferata, Silvana Carrea, Giovanni Falanga, Emilia Fossati, Angelo Longo, Caterina Magnoli, Claudio Miglio, Roberto Mirra,Erminia Murchio, Alfonso Nasti, Federico Passaro, Giovanna Rabizzoni, Ettore Ranselli, Roberto Roberti, Giovanna De Micheli, Raffaele Vezza, Vincenzo Zicchinolfi</b>, rappresentati e difesi dall&#8217; Avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso l’Avv. Giovanni Gerbi in Genova, Via Corsica 21/18-20; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, <b>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</b>, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Genova, V.le Brigate Partigiane 2;<b>Agenzia del Territorio &#8211; Ufficio Provinciale di Genova</b>, in persona del Direttore in carica, non costituitosi in giudizio; </p>
<p>nei confronti di<br />
<b>Societa&#8217; di Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl (s.c.i.p.);Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (I.P.S.E.M.A.),</b> rappresentato e difeso dagli Avv. Enrico Ivaldi, Piero Sardos Albertini, con domicilio eletto presso l’Avv. Enrico Ivaldi in Genova, Via Roma 4/5; </p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />
<b>Giovanni Bonanno</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Cocito, Cristina Loiaconi, con domicilio eletto presso l’Avv. Cristina Loiaconi in Genova, Corso A. Saffi, 3/2; </p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
<i></b></i>del decreto interministeriale 16 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie generale) 23 settembre 2005 n. 222, avente ad oggetto individuazione di ulteriori immobili di pregio trasferiti, ai sensi dell&#8217;art. 3 D.L. 25 settembre 2001 n. 351, alla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici s.r.l. nonchè di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;economia e delle Finanze;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Istituto di Previdenza Per Il Settore Marittimo (I.P.SE.MA.);<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15/06/2006 il dott. Antonio Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Gli odierni ricorrenti sono conduttori di alcuni degli alloggi che hanno parte dell’immobile (a destinazione di civile abitazione) sito in Genova, Via Baden Powell 30 e 32.<br />
L’edificio, che originariamente faceva parte del patrimonio immobiliare dell’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo – I.P.SE.MA. (ex Cassa Marittima Tirrena), è stato trasferito alla Società Cartolaraizzazione Immobili Pubblici (S.C.I.P.) s.r.l. in attuazione del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge con Legge 23 novembre 2001 n. 410, recante “disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”.<br />
La normativa richiamata dispone che, con uno o più decreti di natura non regolamentare, il Ministero dell’economia e delle finanze (di concerto con gli altri Ministeri competenti) provveda al trasferimento, in favore di società appositamente costituite (per realizzare una o più operazioni di cartolarizzazione), dei beni immobili (individuati dall’Agenzia del Territorio) che debbano essere dimessi al fine di avviare il processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. <br />
In particolare, l’art. 3 del D.L. n. 351/2001 prevede che i decreti in questione devono determinare:<br />
a) il prezzo che le società cessionarie devono corrispondere per il trasferimento degli immobili (e le relative modalità di pagamento);<br />
b) le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione;<br />
c) l’immissione delle società nel possesso degli immobili trasferiti;<br />
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori;<br />
e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita degli immobili trasferiti;<br />
f) l’elenco degli immobili, fra quelli trasferiti, ritenuti di pregio.<br />
Con Decreto Interministeriale 21 novembre 2002 è stata avviata una seconda operazione di cartolarizzazione, per effetto della quale lo stabile di Via Baden Powell (insieme ad altri) è stato trasferito alla Soc. S.C.I.P. s.r.l. mentre la sua gestione è rimasta affidata, prot tempore, allo stesso ente previdenziale che ne era in precedenza titolare.<br />
Nel febbraio 2003 I.P.SE.MA. ha inviato a tutti gli inquilini (dello stabile da esso gestito) una lettera con la quale veniva preannunciato che le singole unità immobiliari sarebbero state offerte in vendita ai conduttori alle particolari condizioni e nei termini previsti dal D.L. n. 351/2001.<br />
L’art. 3, comma 3, del decreto legge 351 richiamato attribuisce infatti ai conduttori un diritto di opzione sull’acquisto delle singole unità immobiliari (da esercitare nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’offerta formale di vendita), oltre alla facoltà di beneficiare di particolari agevolazioni, fra le quali:<br />
I^) la possibilità (per gli inquilini) di comprare l’immobile condotto in locazione ad un prezzo diminuito del trenta per cento rispetto al suo valore di mercato;<br />
II^) la possibilità di beneficiare di un ulteriore abbattimento del prezzo (fino al quindici per cento) per i conduttori che acquistino per mezzo di un “mandato collettivo” e che costituiscono almeno l’ottanta per cento delle unità immobiliare dello stabile in vendita.<br />
Ricevuta la lettera di cui sopra, li inquilini del palazzo di Via Baden Powell hanno dichiarato ad I.P.SE.MA. la propria disponibilità ad acquistare gli appartamenti condotti in locazione e sono rimasti in attesa che venisse loro comunicata, dalla società proprietaria, l’offerta formale di vendita.<br />
Nel giugno 2004 tecnici dell’Agenzia del Territorio di Genova hanno effettuato sopralluoghi nei singoli appartamenti dello stabile al fine di procedere alla valutazione degli stessi. <br />
Successivamente gli inquilini del palazzo di Via Baden Powell hanno appreso che, con Decreto Interministeriale 16 settembre 2005, l’immobile di loro interesse è stato incluso fra quelli di pregio di cui all’art. 3, comma 13, D.L. n. 351/2001 (per l’acquisto dei quali è preclusa la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste nel comma 8 della norma medesima).<br />
In particolare, l’edificio è stato inserito nell’elenco degli immobili vincolati non degradati, ritenuti di pregio secondo i criteri indicati nell’allegato 1 al Decreto Interministeriale 31 luglio 2002 che considera tali gli immobili per i quali sussista un vincolo storico-artistico o paesaggistico.<br />
Come di apprende dalla lettura del D.L. 16 settembre 2005, il vincolo cui sarebbe soggetto lo stabile di Via Baden Powell è stato comunicato da I.P.SE.MA. in data 1 giugno 2005.<br />
Ritenendo illegittimo in “parte qua” l’anzidetto decreto interministeriale gli istanti, con il ricorso in epigrafe, hanno adito questo T.A.R. chiedendone l’annullamento, per il seguente unico anche se articolato motivo.<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 D.L. 25 settembre 2001 n. 351.<br />
Violazione e falsa applicazione dell’allegato 1 del D.L 31 luglio 2002.<br />
Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà.<br />
L’allegato 1 del D.L 31 luglio 2002 (richiamato nel provvedimento impugnato) indica i criteri generali sulla base dei quali devono essere individuati gli immobili di pregio.<br />
Fra le caratteristiche che occorre tenere presenti ai fini di siffatta individuazione vi è “l’esistenza per l’intero immobile di vincoli ai sensi della Legge 1089/1939 (immobili di valore storico artistico) o ai sensi della Legge 1497/1939 (vincoli paesaggistici) o ricadenti in zone vincolate ai sensi della Legge 431/1985 (vincoli paesistici categoriali)”.<br />
Si esclude peraltro che tale criterio generale possa essere inteso nel senso che una qualsivoglia costruzione debba essere considerata di pregio solo perché ricadente in un’intera dichiarata di interesse paesistico (quale bellezza di insieme).<br />
Il vincolo paesaggistico al quale si riferisce il criterio di cui sopra (e che comporta la connotazione di pregio) non può che essere quello che riguarda in modo specifico l’immobile di interesse (oggi ai sensi dell’art. 136 del Codice dei beni culturali D. Lgs. N. 42/2004, lettere a) e b) – cosiddetti beni “individui”) e non la zona nella quale esso si trova (cosiddetti beni “di insieme”).<br />
Nel caso di specie, il D.L. 16 settembre 2005 ha incluso lo stabile di Via Baden Powell fra gli immobili di pregio esclusivamente in ragione del vincolo di cui al D.M. 11 dicembre 1956 il quale, tuttavia riguarda l’intera zona del Belvedere di Sampierdarena.<br />
Ne discendono diversi profili di illegittimità del provvedimento impugnato.<br />
Infatti tale decreto (oltre ad essere stato assunto in violazione dell’art. 3 D.L. n. 351/2001 e dell’allegato 1 del D.L. 31 luglio 2002) risulta:<br />
-illogico in quanto dichiara di pregio una costruzione senza prenderne minimamente in considerazione le caratteristiche intrinseche (qualità architettoniche, stato di manutenzione, ubicazione, ecc.);<br />
-viziato da difetto di istruttoria e di motivazione atteso che esso attesta “l’insussistenza dello stato di degrado” (degli immobili considerati) rinviando genericamente a quanto asseritamente “accertato dall’Agenzia del Territorio” in non meglio specific<br />
-contraddittorio rispetto alla comunicazione precedentemente trasmessa dall’Agenzia del Territorio di Genova alla propria Direzione generale;<br />
-illogico e contraddittorio (sotto altro profilo) in quanto nei contratti di locazione l’immobile in questione non viene dichiarato di pregio ed i relativi canoni (sottoposti tuttora alla disciplina giuridica dei “patti in deroga”) sono stati determinatiOve peraltro il nostro sistema positivo fosse ricostruibile nel senso che una fonte legislativa (ed in particolare l’art. 3 D.L. n. 351/2001) consenta (attraverso il rinvio ad atti amministrativi o tecnici) di considerare di pregio un immobile perché incluso in una vasta zona territoriale – magari, come nella specie, in forza di decreti risalenti a molti decenni addietro, in presenza di situazioni ambientali profondamente diverse da quelle attuali – essa sarebbe palesemente incostituzionale (con derivata illegittimità degli atti applicativi) per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Costituzione.<br />
Concludono gli istanti, chiedendo l’annullamento in “parte qua” del provvedimento impugnato con vittoria di spese.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i quali, con memoria nei termini, hanno contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.<br />
Si è altresì costituita in giudizio l’I.P.SE.MA. intimato, il quale ha parimenti chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.<br />
E’ intervenuto in giudizio “ad adiuvandum” il sig. Bonanno Giovanni, insistendo per l’accoglimento del proposto gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 15 giugno 2006, il ricorso è stato posto in decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il ricorso è fondato.<br />
1.1 Ed invero con il Decreto Interministeriale impugnato l’edificio a destinazione di civile abitazione sito in Genova, Via Baden Powell 30 e 32, è stato inserito nell’elenco degli immobili di pregio di cui all’art. 3, comma 13, D.L. 25 settembre 2001 n. 351, (per l’acquisto dei quali è preclusa la possibilità di beneficiare delle particolari agevolazioni economiche previste dalla normativa stessa, in base alla esclusiva circostanza per cui lo stesso è ubicato all’interno di un area vincolata sotto il profilo paesaggistico.<br />
Sennonché tale evenienza non può ragionevolmente attribuire di per sé all’edificio una connotazione di pregio, in assenza di alcuna particolare qualità che consenta di qualificarlo come tale per le specifiche finalità perseguite della norma.<br />
Il vincolo di bellezza d’insieme non implica infatti che ogni singolo elemento abbia i caratteri di bellezza naturale, dovendo una siffatta qualificazione discendere da caratteristiche di pregio intrinseche al bene stesso.<br />
Sarebbe invero irragionevole considerare di pregio un fabbricato soltanto perché ricadente in una zona dichiarata di interesse paesistico, magari anche molto vasta, senza minimamente prenderne in considerazione le caratteristiche proprie (qualità architettoniche, stato di manutenzione, vetustà, ecc.).<br />
In altri termini, ai fini di una siffatta qualificazione dell’immobile, l’esistenza di un vincolo paesaggistico può avere rilevanza soltanto qualora esso incida specificamente sul bene considerato e non anche nell’ipotesi in cui il detto bene sia semplicemente ricompresso in un’area giudicata di interesse pubblico.<br />
Tale interpretazione del criterio è del resto coerente con il tenore letterale del D.L. 31 luglio 2002 che lo disciplina, il quale richiede l’esistenza dei vincoli di cui alla legge n. 1497/1939 “per l’intero immobile” e non che l’immobile comunque ricada in zona vincolata sotto il profilo paesaggistico.<br />
Nel caso di specie, gli appartamenti dello stabile di Via Baden Powell rientrano nella categoria catastale A/2 (abitazione civile) e non presentano alcuna delle caratteristiche delle abitazioni di lusso, tant’è che i relativi canoni di locazione sono sempre stati determinati secondo i criteri applicati agli immobili non di pregio.<br />
L’edificio in questione non costituisce quindi una “bellezza naturale individua” e non è soggetto ad altro vincolo che a quello di cui al D.M. 11 dicembre 1956 che ha dichiarato di notevole interesse pubblico l’intera zona soprastante il Piazzale Belvedere di Genova Sampierdarena (quale bellezza naturale d’insieme).<br />
Ne discende l’assenza dei requisiti prescritti dal D.L. 31 luglio 2002 per la classificazione dello stabile di Via Baden Powell quale immobile di pregio.<br />
Ad una siffatta conclusione, peraltro, era pervenuto lo stesso I.P.SE.MA. (prima che venisse emanato il decreto interministeriale impugnato), atteso che con comunicazione 1 giugno 2005 precisava che “questo Istituto, salvo contrario avviso della proprietà o delle Amministrazioni in indirizzo, procederà prontamente, non appena perverranno le valutazioni da parte dell’Agenzia del territorio alla dismissione del complesso immobiliare sito in Genova, Via Baden Powell 30/32, quale immobile non di pregio, similmente a quanto risulterebbe già avvenuto per alcuni immobili, gestiti da enti previdenziali, situati nella stessa zona urbana”. <br />
Del resto, come risulta dalla documentazione versata in causa, nei contratti di locazione l’immobile in questione non viene dichiarato di pregio ed i relativi canoni sono stati determinati in base ai criteri fissati dalla Circolare del Ministero del Lavoro 4/4PS/21898 del 1992 e dal Protocollo d’intesa 17 marzo 1998, i quali riguardano, appunto, gli immobili qualificati non di pregio.<br />
La circolare del 1992 stabiliva infatti un particolare coefficiente di vetustà (1,30) per gli immobili di pregio il quale non veniva invece applicato per la determinazione del canone dell’immobile di Via Baden Powell, come può evincersi dal prospetto allegato alla lettera 23 luglio 1999, versata in atti: <br />
-coefficiente di vetustà: 0,98;<br />
-coefficiente di zona: 1 (coefficiente che l’art. 8 della legge sull’equo canone applicava alle zone edificate periferiche; alle zone di pregio veniva applicato il coefficiente 1,20).<br />
E’ evidente quindi che gli alloggi di Via Baden Powell sono sempre stati concessi in locazione come immobili considerati non di pregio, e che pertanto illegittimamente il decreto impugnato li ha qualificati viceversa di pregio, in base all’esclusiva circostanza per cui gli stessi ricadono all’interno di un area vincolata sotto il profilo paesaggistico.<br />
2. Per le ragioni esposte il ricorso è fondato, e va accolto, e per l’effetto va annullato in “parte qua” il decreto impugnato.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla in “parte qua” il decreto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15/06/2006 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Renato Vivenzio, Presidente<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/11/2006</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-11-2006-n-1549/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/11/2006 n.1549</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2006 n.1549</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-3-2006-n-1549/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-3-2006-n-1549/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-3-2006-n-1549/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2006 n.1549</a></p>
<p>Pres. Riccio, Est. Lodi De Angelis ed altri(Avv.ti G. Conti, N. De Marinis) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) sulla inapplicabilità del divieto di cumulo di cui all&#8217;art. 3, l. 537/93, alle c.d. indennità di presidenza Pubblico Impiego &#8211; Stipendi, Assegni, Indennità &#8211; Indennità di presidenza – Natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-3-2006-n-1549/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2006 n.1549</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-3-2006-n-1549/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2006 n.1549</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccio, Est. Lodi<br /> De Angelis ed altri(Avv.ti G. Conti, N. De Marinis) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla inapplicabilità del divieto di cumulo di cui all&#8217;art. 3, l. 537/93, alle c.d. indennità di presidenza</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego &#8211; Stipendi, Assegni, Indennità &#8211; Indennità di presidenza – Natura &#8211; riferibilità al trattamento stipendiale tabellare – Conseguenze &#8211; Divieto di cumulo &#8211; Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Le c.d. “indennità di presidenza” di cui all’art. 8, l. 455/85, costituiscono emolumenti corrisposti al personale militare e di polizia in funzione del relativo “status”, e devono essere considerate come facenti parte dello stipendio tabellare, in quantocorrelate alla naturale gravosità della prestazione lavorativa ed ai rischi oggettivamente connessi ai servizi svolti dai militari e dalle forze di polizia, senza essere condizionate dalla dimensione temporale delle prestazioni rese, venendo significativamente corrisposte in modo fisso e continuativo anche nei periodi di congedo ordinario o aspettativa retribuita. Di conseguenza alle indennità in parola non risulta applicabile il divieto di cumulo di cui all’art. 3, comma 63°, l. 537/93, non avendo esse natura di trattamento retributivo accessorio (1).																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Sulla necessità di prescindere dal criterio nominalistico a favore della specifica natura giuridica degli emolumenti percepiti, al fine di determinare l’ambito d’applicazione del divieto di cumulo cfr. <a href="/ga/id/2006/3/8031/g">Cons. Stato, IV, 10.11.2003 n. 7190</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla inapplicabilità del divieto di cumulo di cui all’art. 3, l. 537/93, alle c.d. indennità di presidenza</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.1549/2006 Reg. Dec.<br />
N. 7321 Reg. Ric.<br />
Anno 1998</p>
<p align=center><b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />	<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso iscritto al NRG 7321/1998, proposto da<br />
<b>DE ANGELIS Nello, ZAMPARELLI Raffaele, CIAVELLA Giovanni, URBANO Efisio, DE SIMONE Domenico, PELIZZOLA Umberto, MESCHINI Alfredo, TRABALLESI Alberto, PISCHEDDA Salvatore, MANCINI Marco, PATANE’ Franco, SPAZIANI Carlo, ROJATTI Lanfranco, D’ANNA Gaetano, PARLATO Mario, MONTINARO Adolfo, DI BARI Matteo, RAGUSA Guido, D’ARCANGELO Francesco, VIRDIA Maria Pia vedova di VITO Romolo, CIOFFI Vincenzo, DE LUCA Bernardino, TAGLIAFIERRO Michele, CHIAPPINI Giampaolo</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Guido Conti e Nicola De Marinis ed elettivamente domiciliati presso i medesimi in Roma, Via Gramsci, n. 20;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, n. 1217 del 28 luglio 1997.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005 il consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per le parti, l’avv. Allegri per delega dell’avv. Conti e l’avvocato dello Stato De Felice;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 28 luglio 1998, e depositato il successivo 5 agosto, i suindicati ricorrenti hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio (Roma) n. 1217/97, che aveva respinto il ricorso proposto dai medesimi per ottenere il riconoscimento della corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n 455, recante “Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme spettanti a titolo di arretrati, aumentate dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.<br />
Si è costituita per resistere in giudizio l’Amministrazione intimata.<br />
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 20 dicembre 2005.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; I ricorrenti, appartenenti al personale militare delle Forze Armate o al personale della Polizia di Stato, percepivano la cosiddetta &#8220;indennità di presidenza&#8221; di cui all&#8217;articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, essendo in servizio, in posizione di comando, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.<br />
La erogazione di detta indennità veniva, tuttavia, sospesa a seguito della entrata in vigore delle disposizioni dettate dall&#8217;articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relative al divieto di cumulo &#8211; in favore di pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni &#8211; di indennità compensi o emolumenti comunque denominati, corrisposti dall&#8217;amministrazione di appartenenza, con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell&#8217;amministrazione presso la quale i medesimi pubblici dipendenti prestino servizio.</p>
<p>2. &#8211; L&#8217;impugnativa proposta in primo grado dagli interessati per contestare tale determinazione negativa è stata respinta dall&#8217;adìto T.A.R. del Lazio, con l&#8217;impugnata sentenza n. 1217/97, nella quale si disattendeva l&#8217;assunto degli istanti secondo cui il menzionato divieto di cumulo si riferirebbe soltanto ai trattamenti accessori “analoghi”, ossia aventi un medesimo titolo di attribuzione, e non ai compensi goduti quali appartenenti a Corpi militari o di polizia. Da parte del Giudice si affermava, in sostanza, che nella specie si sarebbe trattato di una remunerazione aggiuntiva ed accessoria, correlata alla onerosità e gravosità del servizio svolto.</p>
<p>3. &#8211; Con l&#8217;atto di appello i predetti interessati insistono nelle loro richieste sottolineando, in particolare, che il primo Giudice non avrebbe tenuto adeguato conto della formulazione della norma che esclude la cumulabilità soltanto di indennità, compensi o emolumenti &#8220;analoghi&#8221; e non, invece, dei trattamenti che si palesino del tutto eterogenei, come quelli da essi goduti in relazione al loro condizione di appartenenti a corpi militari e di polizia.</p>
<p>4. &#8211; La Sezione ritiene che l&#8217;appello sia fondato.</p>
<p>4.1. &#8211; Giova preliminarmente rammentare che &#8220;l&#8217;indennità di presidenza&#8221;, di cui si tratta, era stata istituita, fin dall&#8217;origine, con lo scopo di sostituire ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all&#8217;espletamento della normale attività di servizio o, comunque, dell&#8217;attività connessa con i compiti svolti presso la Presidenza del Consiglio, fatta salva per gli interessati la facoltà di opzione per le indennità o compensi spettanti presso l&#8217;amministrazione di appartenenza. In punto di fatto, poi, è pacifico che tale indennità sia stata sempre regolarmente erogata in favore dei dipendenti che appartenevano al personale militare e della polizia, in servizio presso la Presidenza stessa.<br />
Solo dopo l&#8217;entrata in vigore della citata legge n. 537 del 1993, dunque, in una visione di compressione della spesa pubblica, si è ritenuto che le indennità godute dai militari e dal personale di polizia rientrasse nel divieto di cumulo, tenendosi conto, evidentemente del criterio formale relativo alla denominazione di tali emolumenti.</p>
<p>4.2. &#8211; Il Collegio ritiene che, in proposito, debba essere condivisa la giurisprudenza di questa stessa Sezione con la quale si è sottolineata la necessità che, invece, prescindendosi dal criterio meramente nominalistico, ogni questione relativa al divieto di cumulo debba essere risolta sulla base della specifica natura giuridica degli emolumenti percepiti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7190).<br />
Ciò in quanto la normativa pregressa si limitava a precludere la duplicazione delle indennità (ossia dei compensi non retributivi) mentre la nuova disposizione, di cui alla ripetuta legge 537 del 1993, vieta anche il cumulo di quegli emolumenti che, pur partecipando della natura retributiva, abbiano natura obiettivamente accessoria rispetto al trattamento stipendiale di base, quali quelli erogati in relazione alle concrete modalità della prestazione lavorativa, ovvero in relazione alla peculiare tipologia dell&#8217;ufficio nel quale venga resa la prestazione stessa.<br />
Da questi ultimi emolumenti debbono essere, però, distinti quei trattamenti ai quali sia riconosciuta natura intrinsecamente stipendiale, in quanto strettamente connaturali ad una specifica e diversificata condizione del dipendente pubblico, come si configura, appunto, quella propria degli appartenenti ai Corpi militari e di polizia.</p>
<p>4.4. &#8211; Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è prevista per il personale militare una indennità di impiego operativo &#8220;quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio&#8221;; inoltre, ai sensi dell&#8217;articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il personale che espleta funzioni di polizia è prevista una specifica indennità pensionabile &#8220;determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità ed al rischio connessi al servizio&#8221;.<br />
Trattasi, quindi, di remunerazioni che si caratterizzano per il fatto di non essere rapportate a specifiche condizioni di impiego del personale interessato, avendo piuttosto una funzione propriamente retributiva delle ordinarie prestazioni di servizio nell&#8217;esercizio dei compiti di istituto, con la conseguenza che deve essere esclusa la natura indennitaria o accessoria di tali trattamenti, riconoscibile nei casi in cui gli emolumenti assolvano alla diversa funzione di compensare il dipendente di particolari disagi da affrontare in concreto nell&#8217;ambito della prestazione richiesta (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 17 settembre 1996, n. 19).</p>
<p>4.5. &#8211; Deve in particolare escludersi che le dette remunerazioni abbiano carattere accessorio o aggiuntivo rispetto allo stipendio di base o tabellare. Le indennità in parola, infatti, si caratterizzano per essere strettamente correlate alla naturale gravosità della prestazione lavorativa ed ai rischi oggettivamente connessi ai servizi svolti dai militari e dalle forze di polizia, senza essere condizionate dalla dimensione temporale delle prestazioni rese, venendo significativamente corrisposte in modo fisso e continuativo anche nei periodi di congedo ordinario o aspettativa retribuita, con esclusione di qualsiasi rapporto con le specifiche condizioni di impiego del personale interessato.</p>
<p>5. &#8211; Sulla base delle suesposte considerazioni deve concludersi nel senso che le indennità di cui è questione costituiscono emolumenti corrisposti al personale militare e di polizia in funzione del relativo &#8220;status&#8221;, e che le indennità stesse devono essere considerate come facenti parte integrante dello stipendio tabellare, in relazione a ciascuna qualifica o grado, risultando distinte dallo stipendio soltanto per la diversa denominazione in origine attribuita.<br />
Per conseguenza alle indennità in parola, in quanto non rientranti nel novero delle indennità o dei compensi o dei trattamenti retribuitivi accessori, cui si riferisce l&#8217;articolo 3, comma 63, della surricordata legge n. 537 del 1993, non risulta applicabile il divieto di cumulo indicato dalla norma predetta.</p>
<p>6. &#8211; Il ricorso deve essere pertanto accolto e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve riconoscersi il diritto dei ricorrenti al percepimento delle indennità di cui all&#8217;articolo 8 della già citata legge n. 455 del 1985, con conseguente condanna dell&#8217;Amministrazione al pagamento di quanto dovuto al detto titolo, con l&#8217;aggiunta delle somme spettanti per la svalutazione monetaria e gli interessi, calcolati dalle singole scadenze al saldo.</p>
<p>7. &#8211; le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:<br />
&#8211;	accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado;<br />	<br />
&#8211;	condanna la Presidenza del Consiglio di ministri al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate nella misura complessiva di euro 6.000,00 (seimila).<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2005, con la partecipazione di:<br />
Stenio Riccio				&#8211; Presidente<br />	<br />
Pier Luigi Lodi Rel. Estensore 		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Vito Poli				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica				#NOME?																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
24 marzo 2006<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
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