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	<title>1540 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1540 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2013 n.1540</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-19-3-2013-n-1540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-19-3-2013-n-1540/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-19-3-2013-n-1540/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2013 n.1540</a></p>
<p>Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Fabrizio D&#8217;Alessandri Luigi Silvestro (Avv. Antonio Camarca) c. A.DI.S.U. &#8220;Ateneo Federico II&#8221; (Avvocatura Distrettuale), A.DI.S.U. &#8220;Suor Orsola Benincasa&#8221;(non costituito) sulla remissione in termine nell&#8217;ipotesi di errore scusabile Processo amministrativo – Provvedimento – Mancata indicazione termini e autorità– Errore scusabile – Remissione in termine – Impugnazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-19-3-2013-n-1540/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2013 n.1540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-19-3-2013-n-1540/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2013 n.1540</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Fabrizio D&#8217;Alessandri<br /> Luigi Silvestro (Avv. Antonio Camarca) c. A.DI.S.U. &#8220;Ateneo Federico II&#8221;  (Avvocatura Distrettuale), A.DI.S.U. &#8220;Suor Orsola Benincasa&#8221;(non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla remissione in termine nell&#8217;ipotesi di errore scusabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo –  Provvedimento – Mancata indicazione termini e autorità– Errore scusabile – Remissione in termine – Impugnazione tardiva-  Giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario – Necessità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell&#8217;autorità cui ricorrere, rappresenta una mera irregolarità che può integrare errore scusabile solo qualora sussista, in relazione alle circostanze concrete, una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario (1): ne deriva che ove non sussistono oggettive incertezze in ordine agli strumenti di tutela utilizzabili l’omissione di tali elementi nel provvedimento non determina una causa di errore scusabile tale da rimettere il ricorrente in termine per impugnare tardivamente. 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1). Cons. Stato, Sez. VI, 29-5-2012, n. 3176; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 5-3-2012, n. 2184 Cons. Stato, Sez. VI, 16-4-2012, n. 2139</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5433 del 2011, proposto da:<br />
Luigi Silvestro, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Camarca, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Reggia di Portici, n. 69; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A.DI.S.U. &#8220;Ateneo Federico II&#8221; &#8211; Azienda Pubblica per il Diritto allo Studio Universitario, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; A.DI.S.U. &#8220;Suor Orsola Benincasa&#8221; &#8211; Azienda Pubblica Per il Diritto Allo Studio Universitario; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota prot. n. 5215 del 25/05/2004, recante la comunicazione di revoca del beneficio della borsa di studio per l&#8217;anno accademico 1999/2000 e richiesta di restituzione delle somme percepite ai sensi dell’art. 23 della legge n. 390/1991; della disposizione, in parte qua, n. 103 del 5.3.2004, con la quale si è determinato l’obbligo per 892 studenti di restituire le somme percepite a titolo di borsa di studio per l&#8217;anno accademico 1999/2000, in quanto privi dei requisiti; della raccomandata prot. 5801 del 7.6.2004 che ha comunicato al ricorrente la revoca della borsa di studio per l’anno accademico 1998/1999 e seguenti, chiedendo la restituzione della somma di euro 4.389,88; nonché ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso o collegato ivi comprese le disposizioni dirigenziali n. 258 e 259 del 31.5.2004;<br />	<br />
nonché<br />	<br />
per la domanda riconvenzionale da parte dell’A.DI.S.U. per la condanna alla corresponsione della somma di euro 4.389,88, pari al doppio di quanto erogato, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 390/91.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di A.DI.S.U. &#8220;Ateneo Federico II&#8221; &#8211; Azienda Pubblica per il Diritto allo Studio Universitario;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2013 il dott. Fabrizio D&#8217;Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Parte ricorrente, studente presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa”, chiedeva e otteneva dall’E.DI.S.U Napoli 1 borse di studio per gli anni accademici 1998/1999 e 1999/2000., con l’erogazione di euro 1.446,08 per l’anno accademico 1998/1999 ed euro 1.497,73 l’anno accademico 1999/2000.<br />	<br />
Successivamente, parte ricorrente riceveva comunicazione da parte dell’E.DI.S.U., rispettivamente in data 25.5.2004 (nota prot. 5214/2004) e 7.6.2004 (nota prot. 5801/2004), dell’intervenuta revoca delle borse di studio relative agli anni di studio 1998/1999 e 1999/2000, ad opera delle diposizioni n. 103/2004, n. 258/2004 e 259/2004, per mancanza dei requisiti reddituali, con invito a restituire le somme percepite come previsto da legge.<br />	<br />
Parte ricorrente inviava all’E.DI.S.U. una nota di chiarimenti e contestazione degli addebiti, datata 16.7.2004, chiedendo l’annullamento dell’intervenuta revoca.<br />	<br />
I benefici economici non venivano restituiti e l’A.DI.S.U. iniziava, nel 2010, un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli per ottenere la restituzione delle somme attribuite a titolo di borse di studio nella misura del doppio di quelle erogate ai sensi dell’art. 23 della legge n. 390/91, pari a euro 4.389,88.<br />	<br />
Il Giudice di Pace in questione sospendeva, con ordinanza, il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. onde consentire all’odierno ricorrente la possibilità di proporre impugnazione nei confronti dei provvedimenti di revoca.<br />	<br />
Con ricorso notificato il 22 &#8211; 26.9.2011, parte ricorrente impugnava gli atti di revoca e le relative comunicazioni chiedendone l’annullamento e, nello specifico, la nota prot. n. 5215 del 25/05/2004, recante la comunicazione di revoca del beneficio della borsa di studio per l&#8217;anno accademico 1999/2000 e richiesta di restituzione delle somme percepite ai sensi dell’art. 23 della legge n. 390/1991; la disposizione n. 103 del 5.3.2004, con la quale si è determinato l’obbligo per 892 studenti di restituire le somme percepite a titolo di borsa di studio per l&#8217;anno accademico 1999/2000, in quanto privi dei requisiti; la raccomandata prot. 5801 del 7.6.2004 che aveva comunicato al ricorrente la revoca della borsa di studio per l’anno accademico 1998/1999 e seguenti, chiedendo la restituzione della somma di euro 4.389,88; nonché ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso o collegato ivi comprese le disposizioni dirigenziali n. 258 e 259 del 31.5.2004.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’A.DI.S.U., eccependo l’inammissibilità per tardività del ricorso e spiegando argomentazioni difensive.<br />	<br />
L’A.DI.S.U. formulava, altresì, domanda riconvenzionale per la condanna alla corresponsione della somma di euro 4.389,88, pari al doppio di quanto erogato, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 390/91.<br />	<br />
La causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 13 febbraio 2013 e trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) Il ricorso si rivela irricevibile.<br />	<br />
Parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti di revoca e i conseguenti atti che chiedevano la restituzione dei benefici economici percepiti a titolo di borse di studio per gli anni accademici 1998/1999 e 1999/2000, solamente con atto notificato il 22 &#8211; 26.9.2011.<br />	<br />
Tale impugnativa si palesa come chiaramente tardiva rispetto ad atti adottati nel 2004 e chiaramente conosciuti, come testimonia la nota, datata 16.7.2004, di contestazione degli addebiti inviata dal ricorrente all’A.DI.S.U..<br />	<br />
Parte ricorrente vorrebbe far derivare la possibilità di impugnare tardivamente i suindicati atti la circostanza, rilevata anche nell’ordinanza di sospensione del giudizio del Giudice di Pace di Napoli, che le comunicazioni ricevute in ordine alla revoca e alla richiesta di restituzione delle somme non contenessero l’indicazione dell’Autorità e del termine entro il quale proporre ricorso.<br />	<br />
Il Collegio rileva al riguardo come l&#8217;omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell&#8217;autorità cui ricorrere, rappresenta una mera irregolarità che può costituire presupposto per ravvisare un errore scusabile, ma sempre che nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell&#8217;atto (Cons. Stato, Sez. VI, 29-5-2012, n. 3176; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 5-3-2012, n. 2184).<br />	<br />
In particolare è stato precisato che la mancata indicazione del termine e dell&#8217;autorità dinanzi alla quale impugnare un provvedimento amministrativo può integrare errore scusabile non automaticamente ma solo in relazione alle circostanze concrete, da esaminarsi caso per caso, laddove tali circostanze rivelino che sussisteva una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario. Altrimenti opinando l&#8217;inadempimento dell&#8217;Amministrazione si tradurrebbe, in maniera del tutto illogica, in una sottrazione indiscriminata e generalizzata dall&#8217;onere di ottemperare alle prescrizioni vincolanti che disciplinano la sua impugnazione (Cons. Stato, Sez. VI, 16-4-2012, n. 2139)<br />	<br />
Nel caso di specie non si rileva sussistessero oggettive incertezze in ordine agli strumenti di tutela, essendo intervenuto un atto di revoca che avrebbe necessitato una tempestiva impugnativa e, pertanto, dall’omissione dell’indicazione dell’Autorità e del termine per impugnare non può derivare una causa di errore scusabile tale da rimettere il ricorrente in termine per impugnare tardivamente.<br />	<br />
Ciò tanto più alla luce della circostanza che l’odierna parte ricorrente, dinanzi ai provvedimenti in questione, è rimasta del tutto inerte, per ben sette anni, non proponendo nessuna azione di impugnativa o contestazione giudiziale ed ha proposto il presente giudizio solo nel 2011, quando citata in giudizio dall’A.DI.S.U. dinanzi al Giudice di pace di Napoli.<br />	<br />
Il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile per tardività.<br />	<br />
2) La domanda riconvenzionale deve essere dichiarata inammissibile per carenza di giurisdizione.<br />	<br />
Il richiesta di mero pagamento delle somme derivanti dal provvedimento di revoca e dall’applicazione della sanzione della restituzione del doppio della somma percepita di cui all’art. 23 della legge 2-12-1991, n. 3901, attiene a questione esecutiva e, comunque, verte su situazioni qualificabili come di diritto soggettivo che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale, peraltro, la questione è già pendente.<br />	<br />
3) Attesa la complessità delle questioni trattate e la soccombenza reciproca, il Collegio ritiene sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.<br />	<br />
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, per quanto riguarda la domanda riconvenzione, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />	<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere<br />	<br />
Fabrizio D&#8217;Alessandri, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-19-3-2013-n-1540/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2013 n.1540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1540</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1540/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1540</a></p>
<p>Non va sospesa la determinazione di una AUSL di non procedere all&#8217;affidamento definitivo del servizio di concessione in esclusiva distribuzione automatica di bevande e prodotti alimentari, motivata per presenza di informativa antimafia interdittiva, poiche&#8217;, nella valutazione dei contrapposti interessi, appare prevalente l’esigenza di salvaguardare le finalità di prevenzione sottese dalla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1540</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determinazione di una AUSL di non procedere all&#8217;affidamento definitivo del servizio di concessione in esclusiva distribuzione automatica di bevande e prodotti alimentari, motivata per presenza di informativa antimafia interdittiva, poiche&#8217;, nella valutazione dei contrapposti interessi, appare prevalente l’esigenza di salvaguardare le finalità di prevenzione sottese dalla informativa prefettizia oggetto di gravame; in primo grado il rigetto della domanda stato motivato sulla base dell&#8217;irrilevanza di quanto accaduto successivamente alla compagine sociale ed ai cambiamenti nelle figura dell’amministratore della Società ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01540/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02122/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2122 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Coffe Time Sanremo S.r.l., </b>rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Massa, Ludovico Villani, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Imperia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Asl N. 1, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Lagonegro, Mauro Casanova, con domicilio eletto presso Anna Lagonegro in Roma, via Boezio, 92; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Dds Spa Distributori Automatici</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE II n. 00151/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Imperia e di Asl N. 1;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti gli avvocati Massa, Villani, Lagonegro e dello Stato Barbieri;	</p>
<p>Considerato che, nella valutazione dei contrapposti interessi, appare prevalente – nella presente fase cautelare- l’esigenza di salvaguardare le finalità di prevenzione sottese dalla informativa prefettizia oggetto di gravame.	</p>
<p>Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2122/2011).<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio della presente fase cautelare in favore delle parti appellate liquidandole nella misura complessiva di euro 3.000 (tremila), da ripartirsi in parti uguali.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-4-2011-n-1540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2011 n.1540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2011 n.1540</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2011-n-1540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2011-n-1540/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2011 n.1540</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. Meschino Coordinamento Genitori Democratici &#8211; Onlus, Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti (C.I.D.I.), 126° Circolo didattico di Roma (Avv. R. Marone) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, Ministero dell&#8217;economia e delle finanze (Avv. Stato) sui limiti alla legittimazione processuale delle</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. Meschino<br /> Coordinamento Genitori Democratici &#8211; Onlus, Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti (C.I.D.I.), 126° Circolo didattico di Roma (Avv. R. Marone) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, Ministero dell&#8217;economia e delle finanze (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti alla legittimazione processuale delle associazioni di categoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Associazioni di categoria – Legittimazione – Sussiste – Limiti – Tutela interessi categoria – Conseguenze – Tutela interessi particolari – Inammissibilità	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Associazioni di categoria – Legittimazione – Presupposti – Lesione immediata attuale e concreta	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Associazione di categoria – Legittimazione – Tutela astratta legalità – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le associazioni di categoria sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa, oppure si tratti di perseguire comunque dei vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria. Ne consegue il divieto di tutela degli interessi di singoli associati o di gruppi di associati perché la categoria verrebbe divisa in posizioni disomogenee	</p>
<p>2. La titolarità di interessi collettivi non comporta un mutamento dei presupposti perché tali interessi possano essere fatti valere in giudizio, richiedendosi sempre che la lesione degli stessi abbia il carattere dell&#8217;immediatezza, dell&#8217;attualità e della concretezza. 	</p>
<p>3. Ai soggetti collettivi è preclusa la tutela giudiziale dell’astratta legalità dell&#8217;azione amministrativa. Infatti, le associazioni non sono legittimate ad agire a difesa obiettiva dell&#8217;ordinamento violato, ma solo a presidio di situazioni soggettive concretamente e direttamente incise dalle violazioni del diritto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4139 del 2010, proposto da </p>
<p>Coordinamento Genitori Democratici &#8211; Onlus, Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti (C.I.D.I.), 126° Circolo didattico di Roma, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Riccardo Marone, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in persona dei legali rappresentati <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Lega delle Autonomie Locali, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Sebastiano Capotorto, Giuseppe Lo Mastro, Fabrizio Vomero e Fabio Matarazzo, con domicilio eletto presso Sebastiano Capotorto in Roma, piazza Mazzini, 27; 	</p>
<p>Comune di Genova, Comune di Cogoleto, Comune di Ovada, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dagli avvocati Sebastiano Capotorto e Fabio Matarazzo, con domicilio eletto presso Sebastiano Capotorto in Roma, piazza Mazzini, 27; 	</p>
<p>Comune di La Spezia, Anief, Comune di Camogli, Provincia di Campobasso, Comune di Sestri Levante n.c.;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III BIS n. 03291/2010, resa tra le parti, concernente PIANO PROGRAMMATICO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL&#8217;UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DEL SISTEMA SCOLASTICO</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell&#8217;istruzione dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca e dell&#8217;economia e delle finanze, della Lega delle Autonomie Locali, dei Comuni di Genova, di Cogoleto e di Ovada;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2011 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato Lamberti per delega dell’avvocato Marone, l’avvocato dello Stato Barbieri e l’avvocato Capotorto.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Coordinamento Genitori Democratici &#8211; ONLUS, il Centro di Iniziativa Democratico degli Insegnanti (di seguito C.I.D.I.) e il 126° Circolo Didattico di Roma, con ricorso n. 1126 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, hanno chiesto l’annullamento, con il ricorso originario, del decreto ministeriale di data e numero sconosciuti di approvazione del Piano Programmatico per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico di cui all’art. 64, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale; con motivi aggiunti notificati in data 22 settembre 2009, del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, recante “<i>Norme per la riorganizzazione delle rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del d.l.28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>”, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale; con motivi aggiunti, anche notificati in data 22 settembre 2009, del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante “<i>Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>”, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale.<br />	<br />
2. Il T.a.r., con la sentenza n. 3291 del 2010, ha respinto il ricorso, e motivi aggiunti, compensando tra le parti la spese del giudizio.<br />	<br />
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.<br />	<br />
4. Il Collegio, con ordinanza 13 ottobre 2010, n. 349 “<i>Ritenuto che, ai fini della decisione, è necessario acquisire dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca documentata relazione volta a rappresentare la situazione amministrativa a valle della sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2009, con particolare riguardo alle fonti normative dichiarate incostituzionali e tenendo conto delle censure dedotte in appello nel presente processo</i>”, ha disposto il detto incombente istruttorio e fissato il termine del 25 novembre 2010 per il deposito della relazione e rinviato all’udienza del 3 dicembre 2010 per la trattazione; con successiva ordinanza 15 dicembre 2010, n. 450 “<i>Ritenuto che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, C.p.a., va assegnato alle parti termine per dedurre sulla questione, rilevata di ufficio, relativa alla legittimazione della ricorrente</i>”, ha assegnato alle parti il termine fino al 20 gennaio 2011 per dedurre sulla questione indicata in motivazione e fissato all’8 febbraio 2011 per la discussione.<br />	<br />
In data 25 novembre 2010 il Ministero ha depositato la relazione richiesta. <br />	<br />
In data 19 gennaio 2011 il Coordinamento Genitori Democratici – ONLUS, il CIDI e il 126° Circolo didattico di Roma hanno depositato memoria concernente la questione della legittimazione rilevata d’ufficio dal Collegio.<br />	<br />
5. All’udienza dell’8 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.Il Collegio esamina, anzitutto, la questione preliminare della legittimazione al ricorso dei ricorrenti. <br />	<br />
1.1. Nella memoria depositata in giudizio dai ricorrenti si deduce al riguardo che:<br />	<br />
-“il C.I.D.I.”, secondo l’art. 2 dello Statuto, “<i>è un’associazione professionale di categoria costituita per realizzare, nel confronto delle diverse posizioni culturali ed ideali, l’unità degli insegnanti intorno agli obbiettivi della trasformazione de<br />
-“<i>nel caso di specie sussiste la legittimazione del CI.D.I. in quanto esso agisce in giudizio nella qualità di associazione di categoria degli insegnanti a tutela dell’interesse generale dell’intera categoria, contestando la legittimità del procediment<br />
&#8211; sussiste anche la legittimazione ad agire del 126° Circolo didattico di Roma poiché, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “<i>gli Istituti Scolastici godono di personalità giuridica ed autonomia organizzativa e gestionale</i>”, i diri<br />
1.2. Per il giudizio sulla questione il Collegio ritiene opportuno richiamare i principi definiti dalla giurisprudenza sulla legittimazione ad agire delle associazioni di categoria in rappresentanza di interessi collettivi, che sono così riassumibili:<br />	<br />
&#8211; le associazioni di categoria “<i>sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della c<br />
Inoltre, per ciò che attiene la possibile varietà degli interessi, va rammentato che la legittimazione a ricorrere delle associazioni di categoria incontra il limite del divieto di tutela degli interessi di singoli associati o di gruppi di associati, perché la categoria verrebbe divisa in posizioni disomogenee (Cons. Stato, V, 7 settembre 2007, n. 4692): sicché è da escludere se l’associazione insorge in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario (Cons. Stato, IV: 30 maggio 2005, n. 2804; 14 giugno 2005, n. 3113; VI, 12 dicembre 2006, n. 7346; V, 17 luglio 2004, n. 5138)..<br />	<br />
1.3. Sulla base di questi principi il Collegio non ravvisa nel caso di specie l’esistenza della legittimazione per le parti ricorrenti.<br />	<br />
Infatti:<br />	<br />
&#8211; l’articolo 2 dello Statuto del C.I.D.I. indica quale scopo perseguito una finalità di incontestabile dignità, volta all’unità degli insegnanti rispetto alla trasformazione della scuola per l’attuazione dei valori costituzionali, che però, proprio in qua<br />
&#8211; è quindi necessario verificare se l’azione portata nella specie in giudizio sia fondata sulla asserita lesione di un tale, individuato interesse della categoria e se la lesione risulti immediata, attuale e concreta;<br />	<br />
-come riassunto nella memoria sopra citata i ricorrenti hanno contestato “<i>la legittimità del procedimento di delegificazione introdotto con i provvedimenti impugnati” assumendo che tale illegittima procedura, segnata anche dalla dichiarazione di incost<br />
&#8211; in giudizio infatti sono state dedotte censure ai provvedimenti impugnati rivolte, essenzialmente, alla loro idoneità formale ad introdurre la disciplina di cui si tratta, in relazione al rapporto tra fonti e atti, al procedimento di formazione ed all’e<br />
&#8211; non sono state dedotte, perciò, censure sul merito dei provvedimenti tali da configurare una possibile violazione di norme poste a tutela della categoria con lesione immediata, attuale e concreta di interessi enucleabili, ovvero a tutela dell’associazio<br />
-non è infatti definibile quale interesse dell’intera categoria, oggetto di possibile lesione immediata, attuale e concreta, quello alla legittimità del procedimento di formazione di atti regolamentari, versandosi chiaramente, se così fosse, nella “<i>tut<br />
-la medesima conclusione vale per la legittimazione ad agire del 126° Circolo didattico di Roma, riscontrandosi peraltro in tale caso, insieme con un’azione a tutela di interessi astratti, comunque il difetto del carattere di rappresentatività della categ<br />
2. Per quanto considerato il ricorso in primo grado deve essere dichiarato inammissibile e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. <br />	<br />
Sussistono motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>dichiara inammissibile il ricorso in primo grado e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione terza bis, n. 3291 del 2010.<br />	<br />
Spese del grado compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/03/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1540</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1540/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1540/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1540</a></p>
<p>Pres.C. Allegretta – Est.Laura Marzano sulla procedura negoziata senza pubblicazione del bando nell&#8217;ipotesi prevista dall&#8217;art. 57 comma 2 lett. c), del Codice dei contratti Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara – Art.57 comma 2 lett. c), d.lg. n.163 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1540/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1540/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1540</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>C. Allegretta – <i>Est.</i>Laura Marzano</span></p>
<hr />
<p>sulla procedura negoziata senza pubblicazione del bando nell&#8217;ipotesi prevista dall&#8217;art. 57 comma 2 lett. c), del Codice dei contratti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara – Art.57 comma 2 lett. c), d.lg. n.163 del 2006 – Par condicio e regole sulla concorrenza – Rispetto – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell&#8217;ambito della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, i margini di discrezionalità della stazione appaltante sono sensibilmente maggiori rispetto alle tipiche procedure di evidenza pubblica; in essa la garanzia del rispetto della par condicio e delle regole sulla concorrenza risiede nel rispetto, a monte, dei requisiti particolarmente restrittivi che, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. c), del Codice dei contratti, legittimano il ricorso a siffatta procedura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01721/2007 REG.RIC.<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1721 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<b>Costruzioni Barozzi &#8211; Co.Bar. s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro &#8211; tempore, Guastamacchia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro – tempore e Manin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro &#8211; tempore, ciascuna in proprio e in qualità di partecipante al r.t.i. avente come capogruppo la Co.Bar. s.r.l., tutte rappresentate e difese dall&#8217;avv. Tommaso Di Gioia ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Bari, via Nicolai 29; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Università degli Studi di Bari</b>, in persona del legale rappresentante pro &#8211; tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Volpe, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele 52; <br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Consorzio</b> <b>Recupero Patrimonio Artistico</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, via F. Crispi 6; <br />
<b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Consorzio Recupero Patrimonio Artistico</b>, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giuseppe Macchione e Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via F. Crispi 6; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del verbale del Consiglio di amministrazione dell&#8217;Università  degli Studi di Bari del 21 novembre 2007, con cui si è stabilito di non invitare l&#8217;a.t.i. Co.Bar. alla procedura negoziata per la ristrutturazione dell&#8217;edificio sede dell&#8217;ex Manifattura Tabacchi e dei successivi atti di conferma;<br />
&#8211; degli atti del 29 novembre 2007, impugnati con ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 dicembre 2007, con cui l&#8217;Università  degli Studi di Bari ha invitato alla procedura negoziata per la ristrutturazione della ex Manifattura tabacchi soltanto le q<br />
&#8211; del verbale della seduta del 5 dicembre 2007, con cui l&#8217;Università  degli Studi di Bari ha assegnato alle predette quattro a.t.i. il termine del 13 dicembre 2007 per la presentazione delle offerte.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;<br />
Visti l&#8217;atto di costituzione in giudizio e l’atto di intervento ad opponendum del Consorzio Recupero Patrimonio Artistico;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore il referendario dott. ssa Laura Marzano;<br />
Uditi, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 maggio 2008, i difensori delle parti come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato e depositato il 3 dicembre 2007 le ricorrenti hanno impugnato il verbale del Consiglio di amministrazione dell&#8217;Università degli Studi di Bari del 21 novembre 2007, con cui si è stabilito di non invitare l&#8217;a.t.i. Co.Bar. alla procedura negoziata per la ristrutturazione dell&#8217;edificio sede dell&#8217;ex Manifattura Tabacchi e i successivi atti di conferma.<br />
Con separato ricorso ai sensi dell’art. 21 legge 1034/1971 hanno chiesto l’adozione di misure cautelari provvisorie inaudita altera parte; l’istanza è stata respinta con decreto presidenziale n. 1096 del 4 dicembre 2007.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 dicembre 2007, hanno impugnato gli atti del 29 novembre 2007 con cui l&#8217;Università degli Studi di Bari ha invitato alla suddetta procedura negoziata soltanto le quattro a.t.i. indicate in ricorso, con espressa esclusione dell&#8217;a.t.i. Co.Bar., i successivi atti di conferma e connessi nonché il verbale della seduta del 5 dicembre 2007, con cui l&#8217;Università degli Studi di Bari ha assegnato alle predette quattro a.t.i. il termine del 13 dicembre 2007 per la presentazione delle offerte.<br />
Con separato ricorso ai sensi dell’art. 21 legge 1034/1971 è stata reiterata ed estesa agli ulteriori atti gravati l’istanza di adozione di misure cautelari provvisorie inaudita altera parte, anche questa respinta con decreto presidenziale n. 1143 del 13 dicembre 2007.<br />
Si è costituita l’amministrazione resistente la quale ha chiesto la reiezione del ricorso e, con atto notificato il 18 dicembre 2007, ha spiegato intervento ad opponendum il Consorzio Recupero Patrimonio Artistico di Bari che, in qualità di primo classificato in graduatoria, ha chiesto la reiezione della istanza cautelare e del ricorso.<br />
Con ordinanza n. 1183 del 19 dicembre 2007 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.<br />
In corso di causa le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti; in particolare il Consorzio Recupero Patrimonio Artistico ha depositato atto di costituzione in giudizio in qualità di controinteressato effettivo insistendo per il rigetto del ricorso.<br />
All’udienza pubblica del 28 maggio 2008, sentiti i difensori delle parti e sulle conclusioni ivi precisate, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1. La vicenda per cui è causa può essere così riassunta.<br />
Con bando di gara del 2 marzo 2007 l’Università degli Studi di Bari ha indetto un appalto concorso per la ristrutturazione dell’edificio della ex sede della Manifattura dei tabacchi in Bari e, con lettera di invito del 19 giugno 2007, ha fissato, quale termine ultimo per far pervenire le offerte, a pena di esclusione, le ore 12,00 del 18 settembre 2007.<br />
L’offerta delle ricorrenti in costituenda a.t.i. è pervenuta, tramite corriere, alle ore 13,30 del giorno indicato sicché la Commissione di gara ne ha deliberato l’esclusione: detto atto è stato impugnato dalle ricorrenti, con conseguente domanda risarcitoria ma senza richiesta incidentale di sospensione, incardinando il giudizio iscritto al n. 1722/2007 R.G., tuttora pendente.<br />
La gara, tuttavia, non è stata aggiudicata poiché, delle quattro concorrenti ammesse, tre hanno presentato progetti non conformi ai requisiti minimi inderogabili stabiliti dal capitolato speciale prestazionale ed una ha depositato documentazione non conforme alle prescrizioni della lex specialis.<br />
Stante l’asserita urgenza di concludere la gara entro il 31 dicembre 2007, l’amministrazione, con verbale del 21 novembre 2007, ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. C del d. lgs. 163/2006, senza previa pubblicazione del bando, decidendo di invitare soltanto le quattro imprese “le cui offerte non è stato possibile prendere in considerazione, richiedendo loro di sottoscrivere previamente l’impegno che, in caso di aggiudicazione, l’aggiudicataria provvederà ad adeguare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di aggiudicazione, il proprio progetto ai requisiti tecnici minimi inderogabili previsti dal capitolato speciale prestazionale”.<br />
Detto verbale, in uno con i successivi atti confermativi, è oggetto di gravame nel ricorso in epigrafe sull’assunto della illegittimità del mancato invito alla procedura negoziata della costituenda a.t.i. ricorrente.<br />
2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, riproposto nei motivi aggiunti, con cui si deduce la violazione dell’art. 57, comma 2 lett. c) del d. lgs. 163/06, l’eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, violazione delle norme disciplinanti le procedure negoziate e del principio di proporzionalità e massima partecipazione alle gare. <br />
In sostanza la parte ricorrente lamenta che il mancato invito alla procedura negoziata sarebbe una scelta discriminatoria, visto che anche le imprese invitate erano escluse dalla gara precedente, oltreché irragionevole sia perché contrastante con il favor partecipationis sia perché contraria al pubblico interesse finalizzato a garantirsi un novero quanto più ampio di concorrenti.<br />
L’amministrazione resistente si è difesa con una serie di eccezioni in fatto, parzialmente non pertinenti il giudizio, tese a confutare la capziosa &#8211; a suo dire – ricostruzione della vicenda da parte ricorrente; più nello specifico e in diritto ha osservato che la procedura negoziata è prevista e disciplinata dall’art. 57, n. 1 lett. c) del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il quale postula, ai fini della legittimità, sia l’urgenza &#8211; che sia imprevedibile, non causata dalla stazione appaltante e non compatibile con le procedure con previa pubblicazione di bando -, sia la partecipazione di almeno tre operatori economici: requisiti tutti rispettati nel caso di specie.<br />
Quanto alla ragionevolezza della scelta di non invitare l’a.t.i. ricorrente, l’amministrazione ha evidenziato la posizione nettamente differenziata di questa, esclusa per ritardo nella consegna dell’offerta, rispetto alle quattro concorrenti invitate che avevano già superato la fase di prequalificazione e i cui progetti erano stati già esaminati; né vi sarebbe illogicità nel decidere, in situazione di urgenza, di invitare solo concorrenti la cui posizione sia giuridicamente qualificata rispetto all’ampio ventaglio di potenziali concorrenti presenti sul mercato.<br />
Il Consorzio interveniente ad opponendum, poi costituitosi anche in qualità di controinteressato effettivo per aver conseguito il primo posto in graduatoria e la posizione di aggiudicatario provvisorio, ha sostenuto, più sinteticamente, le stesse ragioni dell’amministrazione rimarcando che l’urgenza di addivenire all’aggiudicazione provvisoria entro la fine del 2007, onde non perdere i finanziamenti, ha reso più che ragionevole la scelta di non dilatare la tempistica della commissione di gara imponendole di valutare ex novo progetti mai prima esaminati.<br />
Nella memoria depositata il 22 maggio 2008 la parte ricorrente ha replicato alle avverse obiezioni riproponendo le censure già svolte, questa volta indirizzandole direttamente nei confronti del parere del legale dell’amministrazione, posto a base della delibera di indizione della procedura negoziata e, nelle more, acquisito in copia in seguito a reiterata istanza di accesso agli atti.<br />
3. Il ricorso è infondato.<br />
Dall’esame dell’intera documentazione in atti esce corroborato il convincimento del Collegio, già espresso in sede cautelare, secondo cui, tenuto conto della somma urgenza con la quale è stata bandita la procedura negoziata, la scelta dell’Amministrazione di invitare a detta procedura quei soli concorrenti che, nella precedente gara, avevano visto i propri progetti effettivamente visionati e valutati, ancorché poi ritenuti per alcuni aspetti non idonei a soddisfare le prescrizioni del bando, appare legittima.<br />
Il mancato invito della ricorrente, che dalla precedente tale gara era stata esclusa con provvedimento la cui legittimità non è dato in questa sede delibare pendendo, a tal fine, specifico giudizio iscritto al n. 1722/2007 R.G., appare pienamente giustificabile sulla considerazione di non gravare la commissione di gara dell’onere di valutare progetti il cui compiuto esame avrebbe richiesto tempi di gran lunga maggiori di quelli disponibili e, pertanto, ontologicamente incompatibili con la nozione di urgenza che connota la procedura de qua.<br />
Osserva il Collegio che, nell&#8217;ambito della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, i margini di discrezionalità della stazione appaltante sono sensibilmente maggiori rispetto alle tipiche procedure di evidenza pubblica (in tal senso: Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3999); in essa la garanzia del rispetto della par condicio e delle regole sulla concorrenza risiede nel rispetto, a monte, dei requisiti particolarmente restrittivi che, ai sensi dell’art. 57 n. 1, lett. c) del codice dei contratti, legittimano il ricorso a siffatta procedura.<br />
Nel caso di specie, premesso che i requisiti per il ricorso alla procedura negoziata appaiono rispettati e, in ogni caso, non costituiscono oggetto di contestazione, si osserva che la decisione dell’amministrazione di invitare soltanto le imprese che avevano già superato la fase di prequalificazione nella precedente gara appare più che ragionevole e niente affatto discriminatoria se solo si considera che i progetti delle predette erano stati già visionati e, proprio per effetto di siffatto approfondito esame, le cui risultanze emergono dai verbali in atti, se ne conosceva la non rispondenza, nel dettaglio, ai requisiti minimi prescritti dal capitolato speciale prestazionale.<br />
Di conseguenza, con l’accorgimento procedurale di condizionare la partecipazione alla sottoscrizione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, di adeguare i progetti ai requisiti ritenuti mancanti in relazione alle difformità rilevate ed esplicitate in un momento successivo tanto dalla commissione quanto dalla stazione appaltante, quest’ultima ha garantito alla commissione la possibilità di accelerare la fase dell’esame dei progetti consentendo una sorta di “avvalimento” delle risultanze della verifica già compiuta. Il risparmio di tempo ottenibile con siffatto sistema non lo si sarebbe potuto, evidentemente, conseguire ove l’amministrazione avesse invitato ulteriori imprese i cui progetti, al pari di quello della ricorrente, non valutato a causa dell’esclusione avvenuta a monte, sarebbero stati da esaminare ex novo.<br />
Le censure terminologiche svolte dalla parte ricorrente, anziché dimostrare l’irragionevolezza della scelta dell’amministrazione, convincono, al contrario, della infondatezza delle medesime: si deve osservare in proposito che l’uso della locuzione “le cui offerte non è stato possibile prendere in considerazione” disvela la volontà precisa di riferirsi alle offerte che, pur esaminate, non sono state in grado di passare alla fase di attribuzione dei punteggi con evidente esclusione delle offerte non pervenute neanche all’esame. Le obiezioni della ricorrente avrebbero avuto, dal punto di vista semantico, una qualche fondatezza ove l’amministrazione avesse adoperato l’espressione “le cui offerte non è stato possibile esaminare” in quanto siffatta espressione avrebbe dilatato il novero dei concorrenti meritevoli di invito a tutti coloro, ivi compresa l’altra concorrente esclusa, che, pur avendo presentato l’offerta, non ne avessero poi ottenuto l’esame per le ragioni più varie.<br />
Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, I Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:<br />
&#8211; Respinge il ricorso;<br />
&#8211; Condanna la parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 (mille) per ciascuna delle parti costituite, a prescindere dalla qualità con cui ciascuna è parte nel giudizio, e così complessivamente in € 2<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />
Laura Marzano, Referendario, Estensore</p>
<p>EPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/06/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-23-6-2008-n-1540/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2008 n.1540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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