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	<title>1534 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1534 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2013 n.1534</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-3-2013-n-1534/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-3-2013-n-1534/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2013 n.1534</a></p>
<p>Pres. Botto &#8211; Est. Russo Azienda sanitaria locale – ASL n. 2 di Lanziano – Vasto – Chieti (Avv. A. Bosco) / CSA Group S.r.l. (Avv.ti D. Vagnozzi e M. C. Iezzi) e altri sui presupposti per la declaratoria di sopravvenuta carenza d&#8217;interesse del ricorso a seguito di nuovo provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-3-2013-n-1534/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2013 n.1534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-3-2013-n-1534/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2013 n.1534</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Botto &#8211;  Est. Russo <br /> Azienda sanitaria locale – ASL n. 2 di Lanziano – Vasto – Chieti (Avv. A. Bosco) / CSA Group S.r.l. (Avv.ti D. Vagnozzi e M. C. Iezzi) e altri</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la declaratoria di sopravvenuta carenza d&#8217;interesse del ricorso a seguito di nuovo provvedimento della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Appello – Legittimazione – Criterio.	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Ricorso &#8211; Sopravvenuta carenza di interesse – Improcedibilità &#8211; Presupposti – Accertamento g.a. – Necessità. 	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Ordinanza cautelare – Provvedimento adottato in esecuzione – Effetti. 	</p>
<p>4. Processo amministrativo &#8211; Ricorso giurisdizionale – Ordinanza cautelare &#8211; Adeguamento dell’Amministrazione – Sopravvenuta carenza d’interesse – Non sussiste – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo, la legittimazione all&#8217;appello va individuata in base al criterio della soccombenza, nel senso che essa va riconosciuta alle parti che dalla sentenza di primo grado ricevono un effetto giuridico sfavorevole. 	</p>
<p>2. Nel processo amministrativo, la declaratoria di improcedibilità di un ricorso giurisdizionale può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto nuova, che comunque muti radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e che sia tale da rendere certa e definitiva l&#8217;inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente o per l&#8217;appellante qualsiasi residua utilità della pronuncia sulla domanda azionata, foss’anche soltanto strumentale o morale. Dunque la carenza sopravvenuta va accertata e dichiarata dal Giudice amministrativo e non è nella determinazione potestativa del ricorrente, spettando al primo indagarne i presupposti con il massimo rigore, e non al secondo a pretenderne la pronuncia, per evitare che la declaratoria d&#8217;improcedibilità si risolva in una sostanziale elusione dell&#8217;obbligo di pronunciare sulla fondatezza, o meno, della domanda.	</p>
<p>3. Il provvedimento, adottato in esecuzione di un’ordinanza cautelare del Giudice, non implica di per sé il ritiro dell’atto impugnato ed oggetto della pronuncia stessa e ha una rilevanza solo provvisoria in attesa che la decisione di merito accerti se l&#8217;atto stesso sia, o no, legittimo. La misura cautelare, infatti, non configura di norma una radicale consumazione della potestà amministrativa e l&#8217;effetto caducante dell&#8217;eventuale sentenza definitiva si estende comunque a tutti gli ulteriori atti adottati dalla P.A. a seguito dell’adozione dell’ordinanza cautelare.	</p>
<p>4. L’attività di riedizione dell’atto, conseguente in modo inderogabile all’ordine cautelare del giudice amministrativo di riesaminare la vicenda e di provvedervi, non può determinare una fattispecie estintiva della controversia cui la cautela accede. Ciò, tuttavia, si verifica non certo se la P.A. emani l’atto richiesto foss’anche a seguito dell’obbligatoria istruttoria che il procedimento amministrativo sostanziale richiede, ma soltanto se siffatta statuizione intervenga senza riserve e senza condizioni, cioè alla luce d’una valutazione autonoma e non collegata all’oggetto del giudizio di merito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 4937/2012 RG, proposto dall’Azienda sanitaria locale – ASL n. 2 di Lanciano &#8211; Vasto &#8211; Chieti, in persona del Direttore generale <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonella Bosco, con domicilio eletto in Roma, via Susa n. 1, presso lo studio dell’avv. Di Domenica, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la CSA Group s.r.l., corrente in Casoli (CH), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Vagnozzi e Maria Cristina Iezzi, con domicilio eletto in Roma, viale Angelico n. 103, presso lo studio dell’avv. Vagnozzi e <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; la Regione Abruzzo, in persona del Presidente <i>pro tempore </i>della Giunta regionale, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e<br />
&#8211; il Comune di Casoli, in persona del sig. Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito nel presente giudizio, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila, sez. I, n. 683/2011, resa tra le parti e concernente la regolazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate da strutture private provvisoriamente accreditate; </p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio solo dell’appellata e della Regione Abruzzo;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore all&#8217;udienza pubblica del 16 novembre 2012 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati Manzi (su delega dell’avv. Bosco) e Cerceo (su delega dell’avv. Vagnozzi) e l’Avvocato dello Stato Santoro;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: </p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – La CSA Group s.r.l., corrente in Casoli (CH), dichiara d’aver ottenuto dal Comune di Casoli il permesso per la realizzazione di un edificio polifunzionale, da adibire a centro servizi.<br />	<br />
Detta Società rende noto altresì d’aver chiesto al Comune stesso, in data 17 febbraio 2010 e dopo aver ultimato i lavori per tale edificio, l’autorizzazione per colà gestire un’attività sanitaria o socio – sanitaria ai sensi dell’art. 4 della l. reg. Abr. 31 luglio 2007 n. 32. Trasmessa questa istanza al Dipartimento prevenzione dell’ASL n. 2 di Lanciano &#8211; Vasto &#8211; Chieti, nessuna statuizione è stata al riguardo assunta, sicché detta Società assume d’aver chiesto la convocazione d’una conferenza di servizi per il rilascio dell’invocata autorizzazione. Perdurando l’inerzia di tali Amministrazioni, detta Società, in data 3 maggio 2010, ha diffidato l’ASL n. 2 a provvedere in tal senso nei dieci giorni successivi, donde l’intervento del Comune di Casoli, che ha convocato la predetta conferenza per il 19 maggio 2010. <br />	<br />
Nondimeno, con nota prot. n. 8305 del 12 maggio 2010, la Regione Abruzzo ha fatto presente a tutti i comuni la necessità, in base a quanto stabilito dal DPCM 13 gennaio 2010, di sospendere, tra l’altro, ogni procedura per la realizzazione o l’autorizzazione di nuove strutture sanitarie private fino all’eventuale adozione del Piano di riordino della rete ospedaliera regionale. <br />	<br />
È dunque intervenuta la sospensione della procedura sull’istanza di detta Società, ancorché, nelle more, il Commissario <i>ad acta </i>per il rientro dal disavanzo del settore sanitario ha approvato il nuovo piano di riordino della rete ospedaliera e la razionalizzazione delle U.O. semplici e complesse. In relazione a ciò, detta Società ha chiesto la riattivazione della procedura autorizzativa in questione, ma il Dipartimento prevenzione dell’ASL n. 2, con nota prot. n. 11100/LV del 12 novembre 2010, ha escluso una tale soluzione, a suo dire proprio in forza della nota regionale n. 8805/2010. <br />	<br />
2. – Detta Società ha allora impugnato, con il ricorso n. 64/2011 RG, tali provvedimenti innanzi al TAR L’Aquila, chiedendone la sospensione cautelare. <br />	<br />
Con ordinanza n. 68 del 23 febbraio 2011, l’adito TAR ha accolto la domanda cautelare di detta Società. Essa ha allora ottenuto dal Comune di Casoli, anche a seguito di apposita diffida e su conforme parere dell’ASL, l’invocata autorizzazione ex art. 4 della l.r. 32/2007, giusta nota prot. n. 13/V/MDT del 31 marzo 2011. Sicché, su specifica richiesta di detta Società, l’adito TAR ne ha dichiarato improcedibile il ricorso con la sentenza n. 683 del 20 dicembre 2011, per sopravvenuta carenza d’interesse. <br />	<br />
3. – Appella allora l’ASL n. 2, deducendo in punto di diritto l’unico, articolato motivo sul principio di provvisorietà delle misure cautelari disposte dal Giudice amministrativo e dei conseguenti atti di loro esecuzione, i quali, di per sé soli, non sono idonei a determinare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere o per sopravvenuta carenza d’interesse. Resiste in giudizio la Società appellata che conclude per l’inammissibilità sotto vari profili e, nel merito, per l’infondatezza del ricorso in epigrafe. S’è costituita nel presente giudizio la Regione Abruzzo, che conclude per l’accoglimento dell’appello in esame, stante la perdurante efficacia della sospensione disposto dal predetto Commissario <i>ad acta</i>. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2012, su conforme richiesta delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio. <br />	<br />
4. – Eccepisce la Società appellata che la scelta sulla declaratoria di improcedibilità di un ricorso giurisdizionale resta nell’esclusiva disponibilità del ricorrente, in virtù del principio dispositivo che regola il processo innanzi a questo Giudice. <br />	<br />
La tesi non convince, anzitutto per il ben noto principio per cui, nel processo amministrativo, la legittimazione all&#8217;appello va individuata in base al criterio della soccombenza, nel senso che essa va riconosciuta alle parti che dalla sentenza di primo grado ricevono un effetto giuridico sfavorevole (cfr., per tutti, Cons. St., V, 22 ottobre 2012 n. 5399; id., IV, 8 gennaio 2013 n. 40). Nella specie, la sentenza appellata, pur dichiarando improcedibile il ricorso in epigrafe, ha in tal modo determinato la consolidazione degli effetti, per vero sfavorevoli per l’ASL appellante e per la Regione intimata (per quest’ultima, ai fini dell’integrità del piano di rientro dal disavanzo sanitario), della predetta autorizzazione ex art. 4 della l.r. 32/2007. Infatti, l’autorizzazione è stata rilasciata non <i>post</i> o, il che è lo stesso, nell’occasione, bensì <i>propter </i>la misura cautelare resa dal TAR con l’ordinanza n. 68/2011 che, nondimeno, ha efficacia solo interinale. <br />	<br />
Né a diversa conclusione si può pervenire per il solo fatto dell’effetto estintivo del giudizio a causa della declaratoria di improcedibilità, in quanto la sopravvenuta estinzione dell’interesse azionato, che di tal declaratoria è il presupposto, ha un regime ben diverso dalla rinuncia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 34, c. 3 e dell’art. 35, c. 1, lett. c), c.p.a. Nel processo innanzi a questo Giudice, la predetta declaratoria può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto nuova, che comunque muta radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e che sia tale da rendere certa e definitiva l&#8217;inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente o per l&#8217;appellante qualsiasi residua utilità della pronuncia sulla domanda azionata, foss’anche soltanto strumentale o morale. Dunque la carenza sopravvenuta va accertata e dichiarata dal Giudice amministrativo e non è nella solitaria determinazione potestativa del ricorrente, spettando al primo indagarne i presupposti con il massimo rigore, e non al secondo a pretenderne la pronuncia, per evitare che la declaratoria d&#8217;improcedibilità si risolva in una sostanziale elusione dell&#8217;obbligo di pronunciare sulla fondatezza, o meno, della domanda (cfr. Cons. St., IV, 24 ottobre 2012 n. 5450). <br />	<br />
In secondo luogo, non è manifestamente erroneo il richiamo dell’ASL appellante alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., per tutti, Cons. St., III, 4 luglio 2011 n. 4000; id., V, 16 gennaio 2013 n. 240), secondo cui il provvedimento, adottato in esecuzione di un’ordinanza cautelare di questo Giudice, non implica di per sé il ritiro dell’atto impugnato ed oggetto della pronuncia stessa e ha una rilevanza solo provvisoria in attesa che la decisione di merito accerti se l&#8217;atto stesso sia, o no, legittimo. <br />	<br />
La misura cautelare, infatti, non configura di norma una radicale consumazione della potestà amministrativa e l&#8217;effetto caducante dell&#8217;eventuale sentenza definitiva si estende comunque a tutti gli ulteriori atti adottati dalla P.A. a seguito dell’adozione dell’ordinanza cautelare. Si badi: ciò non vuol dire certo che l’attività di riemanazione, conseguente in modo inderogabile all’ordine cautelare di questo Giudice di riesaminare la vicenda e di provvedervi, non possa determinare una fattispecie estintiva della controversia cui la cautela accede. Ciò, tuttavia, si verifica non certo se la P.A. emani l’atto richiesto foss’anche a seguito dell’obbligatoria istruttoria che il procedimento amministrativo sostanziale richiede, ma solo se siffatta statuizione intervenga senza riserve e senza condizioni, cioè alla luce d’una valutazione autonoma e non collegata all’oggetto del giudizio di merito. Il Comune di Casoli, nella specie, ha emanato l’invocata autorizzazione e l’ASL ha fornito il relativo parere non già per uno spontaneo ed autonomo riesame in autotutela dell’intera vicenda, bensì a seguito di una formale diffida della Società appellata ed in precipua esecuzione dell’ordinanza n. 68/2011. <br />	<br />
Dal che la manifesta inutilità di un’apposita (e per vero formalistica) clausola di “riserva”, a detta della Società appellata invece necessaria per escludere l’autonomia dell’autorizzazione <i>de qua</i>. <br />	<br />
5. – Nel merito, l’appello è fondato e va accolto, per le ragioni qui di seguito indicate. <br />	<br />
Non nega il Collegio che il ricorso di primo grado sia ammissibile, perché la nota dell’ASL n. 2 n. 11100/LV del 12 novembre 2010, impugnata in primo grado, ha sì respinto la richiesta della Società appellante, mirante alla riattivazione della procedura autorizzativa in questione, ma non in modo meramente confermativo, perché è intervenuto certo dopo la nota regionale n. 8805/2010, ma pure dopo il <i>quid novi </i>rappresentato dall’emanazione del Piano di riordino della rete ospedaliera regionale. <br />	<br />
Tuttavia, per un verso, ha ragione l’appellante nel censurare la sentenze appellata, laddove viola il principio di provvisorietà dell’ordinanza cautelare, perché statuisce immotivatamente ed in modo elusivo della fondatezza, o meno, della pretesa l’estinzione del giudizio. Insomma, il TAR, senza definire in senso positivo la pretesa a suo tempo azionata, in realtà ne produce il medesimo effetto, favorevole per la predetta Società e pregiudizievole per l’Azienda (e la Regione Abruzzo), senza assoggettare la pronuncia alla prescritta motivazione. L’appellata sentenza si mostra a guisa di statuizione in rito, invece il suo effetto è sul merito della lite: essa consolida un provvedimento di esecuzione di misura cautelare il quale è e resta, per sua immodificabile natura, meramente provvisorio, omettendo qualunque motivazione sul punto e sugli argomenti a confutazione addotti dall’odierna appellante. <br />	<br />
Per altro verso, l’efficacia interinale dell’autorizzazione rilasciata in sede d’esecuzione della citata ordinanza n. 68/2011 è viepiù ribadita dalle deliberazioni n. 70 del 22 novembre 2010 e n. 38 del 7 dicembre 2011. Con queste ultime, il predetto Commissario <i>ad acta</i> ha fissato dapprima al 31 dicembre 2011 e, rispettivamente ed in via definitiva al 31 dicembre 2012, il termine di sospensione dei procedimenti autorizzativi di nuove strutture sanitarie private, appunto a causa della perdurante assenza dei relativi atti di programmazione regionale. Poiché la Società appellata non ha mai impugnato le citate delibere, alla data del 7 dicembre, quando, cioè, il TAR ha assunto in decisione la sentenza impugnata, non v’era alcuna possibilità di legittimo rilascio definitivo dell’invocata autorizzazione ex art. 4 della l.r. 32/2007. Addirittura l’interesse della ricorrente, a quel momento, era stato già estinto proprio grazie alle citate delibere commissariali, nella misura in cui queste hanno ribadito quel regime sospensivo da cui originò l’impugnazione in primo grado da parte della CSA Group s.r.l.<br />	<br />
Tali sopravvenienze, come si vede, hanno sì determinato l’estinzione dell’interesse azionato avanti al TAR, ma in senso sfavorevole alla tesi di detta Società e, dunque, con un effetto diametralmente opposto da quello evincibile dalla sentenza appellata. <br />	<br />
6. – Quest’ultima, in accoglimento dell’appello dell’ASL, va dunque confermata, ma con la fin qui esaminata diversa motivazione, ma giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (ricorso n. 4937/2012 RG in epigrafe), lo accoglie e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 novembre 2012, con l&#8217;intervento dei sigg. Magistrati:<br />	<br />
Alessandro Botto, Presidente FF<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-3-2013-n-1534/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2013 n.1534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2012 n.1534</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-7-2012-n-1534/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-7-2012-n-1534/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-7-2012-n-1534/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2012 n.1534</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, F. Cocomile – Estensore sulla natura di concessione di servizio pubblico ai sensi dell&#8217;art. 30, d.lg. n. 163 del 2006, del servizio costituito dalla installazione e gestione di distributori automatici di generi alimentari all&#8217;interno di uffici provinciali e di strutture scolastiche 1. Contratti della p.a. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-7-2012-n-1534/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2012 n.1534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-7-2012-n-1534/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2012 n.1534</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, F. Cocomile – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla natura di concessione di servizio pubblico ai sensi dell&#8217;art. 30, d.lg. n. 163 del 2006, del servizio costituito dalla installazione e gestione di distributori automatici di generi alimentari all&#8217;interno di uffici provinciali e di strutture scolastiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Distributori automatici di generi alimentari – Installazione e gestione – All’interno di uffici provinciali e di strutture scolastiche – Qualificazione – Concessione di servizio pubblico. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Concessioni di servizi – Art.30, d.lg. n.163 del 2006 – Disposizioni non direttamente richiamate – Operatività – Rientra nella discrezionalità della p.a. 	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Concessioni di servizi – Concessione per l’installazione e gestione di distributori automatici di generi alimentari all’interno di uffici provinciali e di strutture scolastiche – Affidamento – Certificazione ISO 22000 – Richiesta – E’ coerente con l’oggetto della gara.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Anche l’assegnazione del servizio costituito dalla installazione e gestione di distributori automatici di generi alimentari all’interno di uffici provinciali e di strutture scolastiche deve essere qualificata in termini di concessione di servizio pubblico ai sensi dell’art. 30, d.lg. 12 aprile 2006 n.163.	</p>
<p>2. In tema di disciplina delle concessioni di servizi, rientra nella discrezionalità della p.a. l’operatività di disposizioni non direttamente richiamate dall’ art. 30, d.lg. 12 aprile 2006 n.163.	</p>
<p>3. In tema di affidamento di una concessione per l’installazione e gestione di distributori automatici di generi alimentari all’interno di uffici provinciali e di strutture scolastiche, la richiesta della certificazione ISO 22000, specificamente concepita in materia di sicurezza alimentare, è perfettamente coerente con l’oggetto della gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 46 del 2012, proposto da </p>
<p>Sigma s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Isabella Loiodice e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 63;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad opponendum</i>:<br />
DI.A. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Colella, con domicilio eletto presso l’avv. Mara Caponio in Bari, corso Mazzini, 136/D;<br />
Matarrese Service Gestione Distributori Automatici, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Musci, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del disciplinare di gara relativo alla «Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’accordo quadro relativo alla concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici presso gli uffici provinciali e gli istituti scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani» e di tutti gli atti di gara allegati;<br />	<br />
&#8211; del medesimo disciplinare, anche solo <i>in parte qua</i>, ed in particolare della previsione di cui all’art. 3, punto 4, lett. A), terzo trattino, nella parte in cui tra i requisiti di ordine generale richiede, a pena d’esclusione, il concomitante poss<br />
&#8211; ove occorra del medesimo disciplinare, anche solo <i>in parte qua</i>, ed in particolare della previsione di cui alla lett. C) sull’avvalimento nella parte in cui lo si ritiene ammissibile anche con riferimento alla richiesta certificazione di qualità;<	
- dell’avviso pubblico del 13 dicembre 2011 con il quale, sul sito web della Provincia BAT, si è comunicata l’indizione della suddetta procedura di gara;<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 313 del 13 dicembre 2011, del Settore Patrimonio, Concessioni, Partecipazioni societarie e provveditorato, con la quale è stata indetta la procedura aperta per l’aggiudicazione dell’accordo quadro relativo alla concessione del se<br />
&#8211; ed, ove occorra, dei chiarimenti del 21.12.2011 e del 27.12.2011, nonché della determinazione n. 341 del 28 dicembre 2011, del Settore Patrimonio, Concessioni, Partecipazioni societarie e provveditorato, con la quale si è modificato il disciplinare di g<br />
&#8211; dei chiarimenti del 10.1.2011 nella parte in cui confermano che la previsione dell’art. 3, comma 4, lett. A) del disciplinare prevede la necessità che i soggetti partecipanti siano in possesso della certificazione UNI EN ISO 22000:2005;<br />	<br />
&#8211; della nota dell’11.1.2012 prot. n. 1634, a firma del Dirigente del Settore Patrimonio, Concessioni, Partecipazioni societarie e provveditorato, con la quale in riscontro alle richieste del 22.12.2011 e del 5.1.2012 si sono respinte le osservazioni e le<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente;<br />	<br />
e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, anche da responsabilità precontrattuale;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta Andria Trani;<br />	<br />
Visto l’intervento <i>ad opponendum</i> di DI.A. s.r.l.;<br />	<br />
Visto l’intervento <i>ad opponendum</i> di Matarrese Service Gestione Distributori Automatici;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 per le parti i difensori avv.ti Ignazio Lagrotta, Massimo F. Ingravalle, Domenico Colella e Maurizio Musci;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con avviso pubblico datato 13.12.2011, pubblicato sul sito web della Provincia BAT veniva indetta la procedura aperta di cui alla determinazione n. 313 del 13.12.2011 per l’aggiudicazione dell’accordo quadro relativo alla concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici presso gli uffici provinciali e gli istituti scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani.<br />	<br />
L’odierna ricorrente Sigma s.r.l. censura <i>in parte qua</i> il disciplinare di gara relativo alla suddetta procedura. Agisce in giudizio al fine di ottenere l’annullamento e la riedizione dell’intera gara.<br />	<br />
Chiede, inoltre, la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni.<br />	<br />
Deduce motivi così sinteticamente riassumibili:<br />	<br />
1) violazione degli artt. 2, 30, 64, 66 e 70 dlgs n. 163/2006; violazione dell’art. 3 della Costituzione; violazione dell’art. 24, commi 1 e 2 della Costituzione; violazione dell’art. 97, comma 1 della Costituzione; illegittimità derivata; violazione e falsa applicazione del dlgs n. 163/2006; violazione della <i>lex specialis</i> di gara; eccesso di potere; erroneità e difetto dell’istruttoria; carenza dei presupposti; irragionevolezza ed illogicità manifesta; violazione del Trattato UE e dei principi di trasparenza ed economicità; violazione del principio di libera concorrenza: la stazione appaltante non avrebbe provveduto ad alcuna pubblicazione ufficiale del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, né in quella europea; il termine per la presentazione delle offerte (fissato dall’art. 4 del disciplinare di gara per il 29 dicembre 2011 e successivamente prorogato al 13 gennaio 2012) sarebbe eccessivamente breve, incongruo, lesivo dei diritti di massima partecipazione, di trasparenza, adeguata pubblicità ed in contrasto con norme imperative; il disciplinare di gara al punto 4 dell’art. 3 pretende il possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara alla data della pubblicazione del bando, e non già al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione del dlgs n. 163/2006 ed in particolare degli artt. 30, 46 e 2; violazione dell’art. 3 della Costituzione; violazione dell’art. 97, comma 1 della Costituzione; illegittimità derivata; eccesso di potere; erroneità e difetto dell’istruttoria; carenza dei presupposti; irragionevolezza ed illogicità manifesta; violazione del Trattato UE e dei principi di trasparenza, economicità ed adeguatezza; violazione del principio di libera concorrenza: la necessità del contemporaneo possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO 22000:2005 (così come imposto &#8211; a pena di esclusione &#8211; dall’art. 3, punti 4 e 5 del disciplinare di gara) sarebbe eccessiva ed ingiustificatamente limitativa della concorrenza; il doppio requisito non sarebbe coerente con l’oggetto della gara per cui è causa (distribuzione automatica di generi alimentari preconfezionati per la quale è richiesta obbligatoriamente la sola certificazione HACCP); la certificazione 22000:2005 (di cui la ricorrente è priva), standard applicato su base volontaria, non avrebbe alcuna significativa ricaduta sull’esecuzione del servizio <i>de quo</i>; detta certificazione, inoltre, non sarebbe &#8211; secondo la giurisprudenza amministrativa invocata da Sigma &#8211; suscettibile di avvalimento; anche a ritenere ammissibile l’avvalimento della certificazione di qualità, sarebbe stato estremamente difficoltoso se non impossibile per la deducente procedere all’individuazione di un soggetto cui richiedere l’avvalimento della certificazione di qualità ISO 22000:2005 in ragione del brevissimo lasso di tempo concesso per la presentazione delle offerte.<br />	<br />
Si costituivano l’Amministrazione provinciale e gli interventori <i>ad opponendum</i> DI.A. s.r.l e Matarrese Service Gestione Distributori Automatici, resistendo al gravame.<br />	<br />
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato, potendosi conseguentemente prescindere dall’esame dei profili di inammissibilità (<i>i.e.</i> asserita necessità di procedere all’esclusione, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) dlgs n. 163/2006, della ricorrente Sigma, risultando il suo legale rappresentante, Galano Nunzio, indagato per reati di turbativa d’asta e di concorso in frode in pubbliche forniture), sollevati dall’Amministrazione resistente, profili che peraltro avrebbero potuto al più costituire oggetto di ricorso incidentale da parte delle controinteressate.<br />	<br />
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie per cui è causa ha ad oggetto una concessione di servizio pubblico <i>ex</i> art. 30 dlgs n. 163/2006 (espressamente richiamato dall’art. 1 del disciplinare di gara) sottratta in linea generale alle previsioni normative contenute nel codice dei contratti pubblici (cfr. comma 1 dell’art. 30).<br />	<br />
Tuttavia, ai sensi del comma 3 della disposizione da ultimo citata “La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.”.<br />	<br />
A tal riguardo, ha rimarcato Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3019 che “Anche in sede di svolgimento di gara informale per la concessione dell’esercizio in esclusiva in ambito scolastico del servizio di vendita di alimenti e di installazione di distributori all’uopo destinati, l’art. 30 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 impone l’osservanza dei principi generali stabiliti per l’aggiudicazione dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.”.<br />	<br />
Anche questo T.A.R., Sez. I in una ipotesi simile (cfr. sentenza n. 315 del 17 febbraio 2009, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III con decisione n. 4128 dell’8 luglio 2011), sul presupposto che costituisce concessione di servizio pubblico <i>ex</i> art. 30 dlgs n. 163/2006 e non appalto di servizio l’installazione di distributori automatici di generi di ristoro/conforto in una struttura sanitaria, ha evidenziato che per detta procedura di gara, pur non essendo la stessa assoggettata in generale al codice dei contratti pubblici (cfr. comma 1 del citato art. 30), è comunque imposta dal comma 3 l’osservanza dei principi comunitari e dei principi generali relativi ai contratti pubblici (in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi).<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Pugliese accoglieva con la menzionata sentenza n. 315/2009 il ricorso di una società (operante nello specifico settore delle distribuzione automatica di beni di consumo) volto a contestare una delibera del Direttore Generale dell’A.S.L. impeditiva del confronto concorrenziale tra le imprese del settore per l’assegnazione del servizio costituito dalla installazione e gestione di distributori automatici di generi alimentari all’interno di strutture ospedaliere e quindi ritenuta in contrasto con i principi richiamati dall’art. 30, comma 3 dlgs n. 163/2006.<br />	<br />
Il Consiglio di Stato con la citata decisione n. 4128/2011 ha reputato corretta la configurazione, da parte della sentenza n. 315/2009 del T.A.R. Bari, della assegnazione del servizio costituito dalla installazione e gestione di distributori automatici di generi alimentari all’interno di strutture ospedaliere alla stregua di una concessione di un servizio pubblico.<br />	<br />
Pertanto, ritiene questo Collegio che anche l’assegnazione del servizio costituito dalla installazione e gestione di distributori automatici di generi alimentari all’interno di uffici provinciali e di strutture scolastiche debba essere qualificata in termini di concessione di servizio pubblico ai sensi dell’art. 30 dlgs n. 163/2006.<br />	<br />
In tal senso su fattispecie analoga si è espresso T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 6 luglio 2010, n. 2313:<br />	<br />
«L’effettivo oggetto di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, indetta da un istituto scolastico, va ricostruito alla luce delle previsioni dettate dalla “<i>lex specialis”</i> (nella specie, il Tribunale ha ritenuto che la gara avesse ad oggetto non tanto e non solo la concessione in uso, da parte dell’istituto, dei locali ove installare i distributori, quanto e soprattutto l’assunzione in capo all’impresa aggiudicataria di tutti gli oneri e degli obblighi afferenti la gestione del servizio di somministrazione espletato tramite i distributori medesimi, ed ha pertanto qualificato la fattispecie in termini di concessione di servizi, come tale sottoposta &#8211; ai sensi dell’art. 30 d.lg. n. 163 del 2006 &#8211; alla medesima disciplina del contenzioso dettata per i contratti e, quanto alla scelta del concessionario, al rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità).».<br />	<br />
Da ultimo si è orientato in tal senso questo Tribunale (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 17 aprile 2012, n. 736 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 12 aprile 2012, n. 716).<br />	<br />
Appare evidente come la gara per cui è causa, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente con il primo motivo di censura, sia stata rispettosa del principio di pubblicità (richiamato dall’art. 30, comma 3 dlgs n. 163/2006), dovendosi ritenere idonea la pubblicità sul sito internet.<br />	<br />
Né può ritenersi fondata la doglianza relativa alla durata eccessivamente breve del termine per la presentazione delle offerte in asserita violazione del termine di cui all’art. 70 dlgs n. 163/2006.<br />	<br />
<i>In primis</i>, va sottolineato che la disposizione in esame non trova diretta applicazione per la procedura <i>de qua</i> in forza della previsione normativa di cui all’art. 30, comma 1 dlgs n. 163/2006.<br />	<br />
Secondariamente, ritiene questo Collegio che, dovendo la stazione appaltante operare secondo canoni di proporzionalità (<i>ex</i> art. 30, comma 3 dlgs n. 163/2006), comunque il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (originariamente fissato per il 29 dicembre 2011 e successivamente prorogato al 13 gennaio 2012) appare idoneo alla corretta e ponderata predisposizione della domanda di partecipazione, tenuto conto della concessa proroga, e comunque non censurabile in sede giurisdizione in quanto trattasi di valutazione discrezionale della stazione appaltante non affetta da vizi macroscopici.<br />	<br />
Per quanto concerne la censura relativa alla previsione di cui all’art. 3, punto 4 del disciplinare di gara (e cioè la necessità del possesso dei requisiti di partecipazione “alla data di pubblicazione del bando”), deve rilevarsi come la formulazione di detta clausola costituisca una scelta legittima operata dalla stazione appaltante, specie se si considera che la riconducibilità della fattispecie per cui è causa nell’alveo delle concessioni di servizi di cui all’art. 30 dlgs n. 163/2006 non implica la rigorosa osservanza delle puntuali disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, bensì unicamente dei principi fondamentali richiamati dal comma 3 dell’art. 30 citato.<br />	<br />
A tal riguardo (<i>i.e.</i> disciplina delle concessioni di servizi <i>ex</i> art. 30 dlgs n. 163/2006), ha sottolineato Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2011, n. 1784, con argomentazioni cui questo Collegio ritiene di aderire, che l’operatività di disposizioni, non direttamente richiamate dal citato art. 30 dlgs n. 163/2006, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante.<br />	<br />
Inoltre, la legittimità di tale scelta (possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara alla data della pubblicazione del bando, e non già al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione) è confermata dal parere precontenzioso n. 114 del 17.4.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (“La regola generale in materia di partecipazione alle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici è che i requisiti di ammissione devono essere posseduti dai partecipanti alla data di pubblicazione del bando di gara”).<br />	<br />
Secondo Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2008, n. 1350 “… in materia di gare d’appalto ed in mancanza di specifiche disposizioni della <i>lex specialis</i>, la regola generale indica nel giorno in cui scade il termine per presentare la domanda di partecipazione alla gara, la data in riferimento alla quale l’amministrazione appaltante deve vagliare il possesso dei requisiti di partecipazione da parte delle imprese concorrenti. …”.<br />	<br />
Ne consegue che specifiche clausole della <i>lex specialis</i> di gara (in tal caso presenti: art. 3, punto 4 del disciplinare) possono legittimamente prevedere che i requisiti di partecipazione debbano essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.<br />	<br />
Relativamente alla censura <i>sub</i> 2 dell’atto introduttivo, va evidenziato che la richiesta, da parte della <i>lex specialis</i> di gara, del simultaneo possesso della doppia certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 22000:2005 (la ricorrente in particolare è priva di quest’ultima), risulta conforme alla tipologia di servizio in esame e non contrastante con i limiti di logicità e di ragionevolezza.<br />	<br />
Lo standard di certificazione ISO 9001 è adottato dalle organizzazioni che intendono dimostrare la propria capacità di fornire prodotti/servizi che soddisfino appieno i requisiti del cliente e desiderosi di accrescere la loro soddisfazione.<br />	<br />
La certificazione ISO 22000, specificamente concepita in materia di sicurezza alimentare (certificazione di cui Sigma &#8211; come detto &#8211; è carente), impone il controllo sistematico di tutte le organizzazioni della filiera alimentare, dai produttori primari ai distributori finali, in modo da garantire un’efficiente gestione dei rischi riguardanti la sicurezza degli alimenti.<br />	<br />
Pertanto, la richiesta anche di detta certificazione appare perfettamente coerente con l’oggetto della gara <i>de qua</i> (cfr. art. 1 del disciplinare di gara: “servizio di piccola ristorazione da effettuarsi mediante installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici di bevande calde, bevande fredde ed alimenti confezionati”; peraltro il titolo del disciplinare ha riguardo alla “somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici presso gli uffici provinciali e gli istituti scolastici della Provincia di Barletta Andria Trani”).<br />	<br />
Va, altresì, evidenziato che secondo Cons. Stato, Sez. VI, 9 agosto 2011, n. 4735 “L’Amministrazione può introdurre nella <i>lex specialis</i> previsioni atte a limitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza. Nel bando di gara, l’Amministrazione appaltante può quindi autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, rientrando nella sua discrezionalità la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito.”.<br />	<br />
Ne deriva che non è censurabile la scelta della stazione appaltante di imporre il requisito della doppia certificazione di qualità.<br />	<br />
Inoltre, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, deve ritenersi possibile l’avvalimento anche per la certificazione di qualità, possibilità peraltro espressamente contemplata dallo stesso disciplinare di gara (cfr. art. 5 &#8211; Busta A “Documentazione amministrativa”, lett. C).<br />	<br />
Come rimarcato da Cons. Stato, Sez. V, 8 ottobre 2011, n. 5496, “L’istituto dell’avvalimento &#8211; istituto di derivazione comunitaria &#8211; disciplinato dall’ordinamento italiano dall’art. 49 d.lg. n. 163 del 2006, ha portata generale ed è finalizzato a consentire alle imprese singole, consorziate o riunite, che intendono partecipare a una gara di poter soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione s.o.a., avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione s.o.a. di altro soggetto ed è applicabile, ai sensi del successivo art. 50, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture; pertanto, in ogni caso, e a prescindere da espressa disposizione del bando, alle imprese che intendono concorrere a una gara di appalto e sono carenti dei requisiti, è consentito di soddisfare tali requisiti con l’ausilio dell’avvalimento e la sola condizione è quella di permettere all’amministrazione di verificare che il candidato offerente disponga delle capacità richieste per l’esecuzione dell’appalto.”.<br />	<br />
L’avvalimento, costituente ormai istituto di portata generale, consente di superare le difficoltà frapposte dalla interessata al conseguimento della doppia certificazione.<br />	<br />
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti gravati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla ricorrente.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente Sigma s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia di Barletta Andria Trani, liquidate in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente Sigma s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di DI.A. s.r.l., liquidate in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente Sigma s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Matarrese Service Gestione Distributori Automatici, liquidate in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/07/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-27-7-2012-n-1534/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2012 n.1534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2012 n.1534</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-4-2012-n-1534/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-4-2012-n-1534/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-4-2012-n-1534/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2012 n.1534</a></p>
<p>Non va sospesa, per assenza di danno del soggetto pubblico, la sentenza che annulla un decreto regionale che nega l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l’attività di lavorazione artistica ed artigianale di marmo, diffidando ad esercitare l’attività e ad allontanare le attrezzature con decorrenza immediata (provvedimenti ritenuti illegittimi per aver</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-20-4-2012-n-1534/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/4/2012 n.1534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa, per assenza di danno del soggetto pubblico, la sentenza che annulla un decreto regionale che nega l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l’attività di lavorazione artistica ed artigianale di marmo, diffidando ad esercitare l’attività e ad allontanare le attrezzature con decorrenza immediata (provvedimenti ritenuti illegittimi per aver omesso di considerare che l’attività artistica ed artigianale di lavorazione del marmo effettuata dall’impresa produceva polveri in modo limitato ed opportunamente gestito sui macchinari). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01534/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02183/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2183 del 2012, proposto da Regione Campania, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tiziana Taglialatela, con domicilio eletto presso Regione Campania Ufficio Rappresentanza in Roma, via Poli, 29;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Russo Snc di Russo Gennaro e Nicola &#8220;Lavorazione Marmi&#8221;</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Federico M. De Luca Di Melpignano, Lucio De Luca Di Melpignano, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia N° 50; 	</p>
<p>nei confronti di	</p>
<p><b>Comune di Napoli</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Pulcini, Giuseppe Tarallo, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II N.18; <b>Azienda Sanitaria Locale Napoli 1</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Edoardo Barone, con domicilio eletto presso <b>Ufficio Di Rappresentanza Regione Campania in Roma</b>, via Poli,29; <b>Provincia di Napoli, Arpac Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE V n. 05231/2011, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER L&#8217;ATTIVITA&#8217; DI LAVORAZIONE ARTISTICA ED ARTIGIANALE DEL MARMO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Russo Snc di Russo Gennaro e Nicola &#8220;Lavorazione Marmi&#8221; e di Comune di Napoli e di Azienda Sanitaria Locale Napoli 1;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2012 il Cons. Vincenzo Neri e uditi per le parti gli avvocati De Luca Di Melpignano;	</p>
<p>rilevato che, alla luce della documentazione prodotta in giudizio e delle circostanze in fatto esposte in appello e negli altri atti delle parti, non sembrano sussistere i presupposti per disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata anche sotto il profilo della insussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile;<br />	<br />
ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questa fase di giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2183/2012).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Neri, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2011 n.1534</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2011-n-1534/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2011-n-1534/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2011 n.1534</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. Vigotti Fintecna Immobiliare s.r.l. (Avv.ti A. Clarizia, M. Feroci, E. Magrì) c/ Regione Piemonte (Avv.ti A. Ciavarra, G. Pafundi) e Comune di Torino (Avv.ti M. Colarizi, M. Lacognata) sulla natura degli accordi di programma in materia di riqualificazione urbana 1. Edilizia ed urbanistica – Riqualificazione urbana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2011-n-1534/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2011 n.1534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. Vigotti<br /> Fintecna Immobiliare s.r.l. (Avv.ti A. Clarizia, M. Feroci, E. Magrì) c/ Regione Piemonte (Avv.ti A. Ciavarra, G. Pafundi) e Comune di Torino (Avv.ti M. Colarizi, M. Lacognata)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura degli accordi di programma in materia di riqualificazione urbana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Riqualificazione urbana – Accordi di programma – Natura cogente – Sussiste – Limiti – Varianti allo strumento urbanistico – Fattispecie  	</p>
<p>2. Demanio e patrimonio – Accordi di programma – Opere su beni demaniali – Efficacia vincolante – Sussiste – Limiti – Autorizzazione Stato – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli accordi di programma in materia di riqualificazione urbana assumono valore cogente solamente nella parte in cui introducono varianti allo strumento urbanistico, conservando, per il resto, valore programmatico, da attuare mediante successivi adempimenti. Pertanto il protocollo d’intesa con il quale il Comune si obbliga al ripristino ambientale della zona oggetto di concessione demaniale, riveste carattere programmatorio e deve ritenersi sussistente in capo al concessionario l’obbligo di rimessa in pristino in assenza di successivi adempimenti che formalizzino l’impegno. 	</p>
<p>2. In relazione al carattere dei manufatti insistenti su area demaniale, gli accordi tra concessionario ed amministrazione comunale non possono interessare con efficacia vincolante l’assetto delle obbligazioni concernenti le opere da effettuarsi sui beni, in assenza di un intervento autorizzatorio da parte dello Stato (fattispecie riferibile alle questioni sorte prima dell’entrata in vigore della Legge Bassanini).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9502 del 2007, proposto da: 	</p>
<p>Fintecna Immobiliare s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Marco Feroci, Ennio Magrì, presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Piemonte, in persona del presidente in carica della giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Anita Ciavarra e Gabriele Pafundi, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Giulio Cesare, 14;<br />
Comune di Torino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colarizi e Maria Lacognata, presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, via Panama, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Environment Park s.p.a., Italferr s.p.a. –non costituite in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE II n. 03791/2006, resa tra le parti, concernente DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI TRATTO DI FIUME &#8211; RIMOZIONE MANUFATTI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Colarizi, Magri&#8217; e Pafundi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società Fintecna Immobiliare, alla quale in data 14 novembre 2006 è stato conferito il ramo d’azienda immobiliare da parte della s.p.a. Cimimontubi, chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento in data 21 luglio 2005 della Regione Piemonte recante decadenza delle concessioni demaniali in capo alla società Cimimontubi per la copertura del fiume Dora Riparia e ingiunzione di demolizione dei manufatti di cui alle concessioni stesse, oltre che per l’accertamento del soggetto tenuto ad effettuare tali opere di demolizione.<br />	<br />
Espone la ricorrente che il Ministero dei Lavori pubblici ha rilasciato nel 1958 alla Fiat s.p.a, alla quale è subentrata prima la Secosind s.p.a. e poi la Cimimontubi s.p.a., quattro concessioni demaniali in forza delle quali venivano realizzate su un tratto del fiume Dora una soletta in cemento armato e alcuni fabbricati al servizio degli stabilimenti industriali. <br />	<br />
Nel corso degli anni la zona ha subito rilevanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie, e il Comune di Torino ha perciò provveduto ad adottare piani di recupero tra i quali il Piano di riqualificazione urbana (d’ora in poi: PRIU) denominato <i>Spina 3</i>, poi ricompresso nell’ambito del più ampio Programma di Riqualificazione urbana e Sviluppo sostenibile del Territorio (d’ora in poi: PRUSST), adottato ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179 con la denominazione <i>PRUSST Programma Eurotorino</i>. Per l’attuazione di tali piani, finalizzati a nuovi insediamenti industriali, artigianali e commerciali e alla riqualificazione di zone degradate, l’Amministrazione municipale ha previsto un insieme di interventi diretti alla preurbanizzazione delle aree pubbliche attraverso la bonifica ambientale; in particolare, il PRIU Spina 3 prevede, tra l’altro, la realizzazione di un parco affacciato sul fiume Dora, per l’attuazione del quale si è riscontrata la necessità di procedere alla demolizione della soletta di copertura realizzata dalla Fiat, inutilizzata da anni. Per tale intervento di demolizione la Giunta municipale, con la deliberazione 11 agosto 1999, recante approvazione del PRUSST, prevedeva un finanziamento di 9.600.000.000 lire. In attesa di acquisire i fondi necessari per l’attuazione del PRIU, il Comune di Torino ha sottoscritto in data 9 ottobre 1996 un protocollo d’intesa (il cui schema era stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 23 luglio 1996) con i proprietari di parte delle aree interessate dal suddetto piano, tra cui la Secosind s.p.a., poi incorporata dalla Cimimontubi s.p.a.,al fine di consentire l’avvio della realizzazione del parco della Dora e del parco scientifico e tecnologico dell’ambiente, denominato <i>Environment Park</i>. In forza di tale protocollo d’intesa la società Secosind si impegnava a cedere alla Città di Torino che, a sua volta, manifestava la disponibilità ad acquisire nello stato di fatto e di diritto attuale <i>“anticipatamente rispetto all’iter ordinario previsto dalla normativa urbanistica, parte della proprietà immobiliare della società Secosind s.p.a. nell’ambito Spina 3, pari a circa 140.000 metri quadrati di superficie territoriale e inquadrabile, in base alla normativa vigente, come cessione di aree per servizi”</i> necessarie per la realizzazione del parco della Dora, costituente opera di urbanizzazione a scala urbana a servizio dell’intera città. In tale contesto, la scopertura e il ripristino ambientale del tratto coperto del fiume viene definito come opera di rilevanza urbana di particolare interesse pubblico, in quanto necessario al ripristino ambientale dell’intera zona, per la cui realizzazione la Secosind si rendeva disponibile a consentire l’utilizzo dei manufatti insistenti sulla predetta copertura , mentre la Città si impegnava a provvedere alle preurbanizzazioni e, <i>“ove ciò fosse richiesto in tutto o in parte”</i>, alla realizzazione delle opere necessarie alla scopertura del fiume; inoltre, la società Secosind si dichiarava disponibile ad individuare, all’interno della zona Valdocco (ricadente nel PRIU Spina 3), un comprensorio che il Comune avrebbe potuto utilizzare “per le edificazioni e per i connessi servizi relativi ai propri diritti edificatori.<br />	<br />
La successiva approvazione del PRUSST, che, come detto, comprendeva il PRIU Spina 3, avvenuta in data 11 agosto 1999, ribadiva la necessità di provvedere alla demolizione della soletta e la valutazione della spesa necessaria, e la previsione che <i>“una quota parte della progettazione pari a lire 250 milioni viene richiesta sulle risorse di cui al D.M. 8 ottobre 1998, la restante su ulteriori risorse pubbliche comunali, regionali, ministeriali, comunitarie da individuare”</i>; nella tabella 1 allegata alla relazione del piano si specifica che la demolizione della soletta e la bonifica dei terreni rientra tra gli interventi pubblici dell’ambito Spina 3 con una previsione di spesa di lire 9.600.000.000, mentre nella successiva tabella 2 le opere di bonifica e scopertura della Dora sono comprese tra gli “interventi pubblici”.<br />	<br />
In data 15 dicembre 2000 il Ministero delle Finanze ha disposto la revoca delle concessioni di copertura del fiume Dora e ha ingiunto alla Cimimontubi la rimozione dei fabbricati, con riconduzione dell’alveo del fiume Dora al suo assetto originario: tale provvedimento è stato impugnato davanti al Tribunale amministrativo del Piemonte e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, ma sono stati annullati con nota dell’Agenzia del Demanio del 17 maggio 2001, che contestualmente avvertiva dell’avvenuta scadenza delle concessioni stesse per decorrenza del termine finale, e sottolineava il trasferimento delle competenze in materia di concessioni fluviali alle Regioni in forza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ha pertanto, dichiarato l’improcedibilità del ricorso con la sentenza 9 ottobre 2002.<br />	<br />
In data 10 febbraio 2005 la Direzione regionale delle Opere pubbliche ha invitato la società Cimimontubi a partecipare al procedimento per la sistemazione dell’alveo della Dora mediante scopertura, indetto dalla Regione Piemonte. Nel prendere visione degli atti relativi al procedimento, la società ha appreso dell’esistenza di una conferenza di servizi preparatoria, attivata dal Comune di Torino il 15 marzo 2003, alla quale non era stata invitata; in ogni caso, ha presentato memoria ai sensi dell’art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241; il procedimento si è concluso con determinazione dirigenziale 21 luglio 2005, n. 1088 della Direzione regionale, con la quale sono state dichiarate formalmente decadute le concessioni in capo a Ciminontubi ed è stato disposto che la stessa società dovesse provvedere alla demolizione dei manufatti di cui alle concessioni stesse, obbligo ribadito dal Comune di Torino con note dell’Assessore all’urbanistica in data 19 agosto 2005 e in data 21 settembre 2005.<br />	<br />
Per l’annullamento di tali atti, la Ciminontubi ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Piemonte che, con la sentenza qui impugnata, lo ha respinto, valorizzando l’obbligo del titolare della concessione, alla scadenza della stessa, di provvedere alla rimozione delle opere realizzate, e la competenza della Regione a provvedere in merito di demanio fluviale, in forza del conferimento attuato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, 12 ottobre 2000, 16 novembre 2000 in esecuzione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 . Inoltre, la sentenza ha rilevato che, con il protocollo d’intesa sottoscritto il 9 ottobre 1996 (avente, in ogni caso, valore programmatico), la società concessionaria non ha ceduto al Comune di Torino la soletta di copertura del fiume, ma le aree limitrofe destinate a servizi.<br />	<br />
Avverso tale sentenza la società appellante sottolinea, con il primo motivo del gravame, l’incompetenza della Regione, in quanto:<br />	<br />
&#8211; tale ente, subentrato allo Stato nelle competenze in materia di concessioni demaniali in forza del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non avrebbe potuto disporre in ordine a concessioni ormai scadute, e dichiarate tali dall’Ufficio del Territori<br />
&#8211; ai sensi degli artt. 1 e 61 della legge della Regione Piemonte 20 giugno 2000, n. 44, di applicazione dell’art. 3 del decreto legislativo sopra citato, la competenza a disporre dell’uso delle aree fluviali è dei Comuni, quali delegati dalla Regione stes<br />
&#8211; il mancato rinnovo delle concessioni ha comportato che, alla data della scadenza, il bene demaniale è rientrato nella disponibilità dell’Amministrazione, che non ha ingiunto la demolizione dei manufatti: la Regione, subentrata nelle funzioni, non avrebb<br />
&#8211; in ogni caso, anche a voler ammettere la competenza della Regione, i disciplinari allegati alle concessioni prevedono l’onere della demolizione delle opere realizzate solo nell’ipotesi di revoca anticipata della concessione, e non per il caso di scadenz<br />
Con il secondo motivo d’appello, la ricorrente deduce l’erroneità della sentenza per la mancata considerazione degli accordi stipulati dalla Secosind s.p.a. con il Comune di Torino per l’attuazione degli strumenti urbanistici di cui in narrativa, mediante l’intesa del 9 ottobre 1996, in forza della quale le opere di scopertura del fiume avrebbero dovuto essere compiute dall’Amministrazione municipale al fine di realizzare gli interventi di preurbanizzazione necessari per dare attuazione al PRIU Spina 3, quale controprestazione della cessione anticipata di 140.000 mq di aree da parte della predetta società. La Regione, al corrente dell’esistenza del predetto protocollo d’intesa, in quanto comunicato prima all’Ufficio del Territorio e poi con le osservazioni presentate ex art. 10 legge 7 agosto 1990, n. 241 nell’ambito del procedimento per la sistemazione dell’alveo del fiume, non avrebbe potuto ingiungere la rimozione della soletta di copertura alla appellante, che non era più concessionaria delle aree, e non le utilizzava dal 1996; inoltre, i rapporti con l’Ente concedente erano già definiti; le opere erano rientrate nella disponibilità del Comune di Torino che le aveva comprese, destinandole alla realizzazione di opere di pubblica utilità, nella programmazione urbanistica; il Comune aveva assunto l’onere di provvedere alla demolizione dei manufatti, quale controprestazione della cessione delle aree e intervento urbanistico compreso nelle opere di interesse pubblico, attraverso l’assunzione di precisi impegni di spesa e il ricorso a finanziamenti pubblici, attestati nella relazione allegata al PRUSST Programma Eurotorino.<br />	<br />
Inoltre, l’appellante contesta la necessità della scopertura della Dora, affermata con la nota impugnata in primo grado sul presupposto della necessità di soddisfare l’interesse pubblico alla sistemazione idraulica dell’area con l’obiettivo del perseguimento di un maggiore livello di sicurezza attraverso il recupero degli alvei fluviali. In ogni caso, la complessità della vicenda avrebbe comportato l’indizione di una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, tra tutti i soggetti coinvolti, mentre quella indetta nel 2003, richiamata nel provvedimento impugnato in primo grado, ha visto come partecipanti solo la Regione Piemonte e il Comune di Torino. Infine, la ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui ha respinto la censura relativa alla richiesta di pagamento dei canoni pregressi, sul presupposto della competenza della Regione a provvedere in merito, competenza oggetto di critica sotto i profili già esposti e respinti dal primo Giudice.<br />	<br />
Si sono costituite nel presente giudizio le Amministrazioni pubbliche intimate, chiedendo il rigetto dell’appello.<br />	<br />
I) Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esaminare questioni inerenti la ricevibilità dell’appello e l’ammissibilità di profili dedotti con l’atto introduttivo o con le successive memorie, non prospettati in primo grado o con il ricorso di impugnazione (profili attinenti, in particolare, alla pretesa competenza del Comune a provvedere in materia di aree fluviali, alla convenzione sottoscritta da Cimimontubi e il Comune di Torino il 19 luglio 2000, all’accordo di programma sottoscritto il 27 giugno 2001 tra il Ministero dei Lavori pubblici, la Regione Piemonte e il Comune e allo schema di protocollo d’intesa approvato con deliberazione consiliare 28 gennaio 2002, n. 201), poiché l’appello è infondato.<br />	<br />
II) La società appellante, subentrata a titolo particolare a Cimimontubi s.p.a., a sua volta subentrata a Fiat s.p.a., che aveva ottenuto nel 1958 quattro concessioni demaniali a titolo precario per la copertura di un tratto del fiume Dora Riparia e la costruzione di manufatti ad uso industriale, è tenuta, in quanto successore nel rapporto, a tutti gli obblighi derivanti dalla titolarità delle predette concessioni, ed in particolare, per quanto qui interessa, a quelli derivanti dalla scadenza delle stesse, comunicata, per avvenuto decorso del termine finale e per mancato rinnovo, in data 17 maggio 2001 dall’Agenzia del Demanio.<br />	<br />
Tale obbligo di rimessa in pristino (che prescinde dalla pericolosità dei manufatti realizzati sul fiume: perciò il motivo d’appello che contesta la pericolosità della copertura, asserita dal provvedimento impugnato in primo grado, è innanzitutto inammissibile) deriva direttamente dai principi generali in materia di concessione di beni pubblici e dalla stessa definizione dell’istituto concessorio, che determina la distrazione di un bene normalmente destinato all’uso generale a beneficio di un soggetto particolare: ne deriva che, a meno di espressa previsione in contrario (nella specie, non contenuta nei disciplinari delle concessioni, che anzi, agli artt. 9 e 10 ribadiscono il principio generale per il caso di revoca), la restituzione alla mano pubblica presuppone la previa rimozione delle opere realizzate per l’interesse del concessionario. Inoltre, nella Regione Piemonte il regolamento approvato con decreto 9 dicembre 2004 del Presidente della Giunta regionale in attuazione della legge regionale 12 maggio 2004, n. 12 specificamente dispone, all’art. 17, che alla scadenza della concessione il concessionario ha l&#8217;obbligo di rilasciare l&#8217;area occupata e di provvedere a proprie cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.<br />	<br />
III) A tale obbligo, attinente al rapporto concessorio e costituente presupposto legittimante il provvedimento impugnato, la società appellante oppone una serie di considerazioni che fanno perno su vicende diverse, che hanno interessato nel tempo le relazioni tra la società stessa e le Amministrazioni pubbliche, titolari di funzioni relative al territorio nel quale è inserito l’alveo della Dora interessato dalle concessioni.<br />	<br />
In particolare, l’appellante eccepisce:<br />	<br />
1) l’incompetenza della Regione a disporre in merito a concessioni demaniali fluviali;<br />	<br />
2) l’impossibilità di provvedere in ordine a concessioni già dichiarate decadute;<br />	<br />
3) l’obbligo del Comune di Torino di eseguire la scopertura del fiume, obbligo riferito, nel corso del giudizio, a presupposti diversi: a) la funzione programmatoria ed urbanistica esercitata dall’Ente pubblico sull’area in discorso con il piano di riqualificazione urbana Spina 3, poi compreso nel programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio approvato dalla Giunta comunale l’11 agosto 1999 e la connessa definizione di opera di interesse pubblico dell’intervento, anche alla luce del finanziamento previsto; b) il carattere sinallagmatico tra l’assunzione del relativo onere da parte del Comune e la cessione di 140.000 metri quadrati di superficie ricadente nell’ambito territoriale Spina 3 da parte della società Secosind, come stabilito nel protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Amministrazione municipale e la società in data 9 ottobre 1996, intesa concretizzata con la cessione avvenuta il 19 luglio 2000, ribadita con l’accordo di programma sottoscritto il 27 giugno 2001 e il protocollo di intesa approvato dal Consiglio comunale il 28 gennaio 2002; c) la circostanza che, essendo le concessioni scadute, i relativi manufatti erano rientrati nella disponibilità dell’Amministrazione concedente e, per essa, del Comune di Torino, che si era assunto l’onere di rimessione in pristino; d) la qualità di proprietario assunta in forza della cessione di aree da parte della Secosind, mediante la stipula del predetto protocollo d’intesa, qualità che avrebbe consentito al Comune stesso di diventare promotore della proposta di PRIU originariamente avanzata dai soli proprietari privati degli immobili ricadenti nell’ambito Spina 3.<br />	<br />
IV) Sotto nessuno dei profili sopra esposti l’appello è meritevole di accoglimento.<br />	<br />
Quanto al profilo sub 1), relativo alla pretesa incompetenza della Regione, è sufficiente osservarne l’infondatezza alla luce dell’art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che “alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio” e dell’art. 59 lettere c) e d) della legge regionale del Piemonte 20 giugno 2000, n. 44, che riserva alla competenza della Regione stessa le funzioni relative ai corpi idrici potenzialmente pericolosi per gli abitati, le infrastrutture e la pubblica incolumità, tra i quali, secondo la relazione dell’Agenzia regionale di protezione ambientale e della Direzione regionale difesa del suolo, richiamate dal provvedimento impugnato in primo grado, rientra l’area sopra l’alveo della Dora, classificata come <i>III c</i>, a pericolosità elevata nella fascia di inondazione per piena catastrofica. In forza del conferimento di funzioni così operato, la Regione Piemonte era, pertanto, pienamente competente a dichiarare la decadenza delle concessioni di cui trattasi e a trarre, dalla decadenza, la conseguenza ripristinatoria sopra sottolineata. A tale conclusione non vale opporre la circostanza, di cui al profilo sub 2), che il rapporto concessorio, alla data del 21 luglio 2005 non sarebbe stato in vita, in quanto già dichiarato decaduto con nota dell’Agenzia del Demanio in data 17 maggio 2001, poiché tale nota, contrariamente a quanto pretende l’appellante, si limita a annullare le precedenti revoche, a comunicare la scadenza delle concessioni e la possibilità di richiederne il rinnovo alla Regione Piemonte <i>“che ne garantirà la gestione”</i>. Come ha rilevato la sentenza impugnata, l’Agenzia del Demanio non ha così espresso alcuna disposizione particolare rispetto al futuro delle concessioni, volendo soltanto significare il passaggio delle competenze alla Regione, alla quale spettava assumere ogni determinazione in merito (e ciò, a prescindere dal fatto che l’onere di rimessa in pristino graverebbe pur sempre sull’ex concessionario anche nel caso di rapporto esaurito in forza della decadenza dichiarata fin dal 17 maggio 2001, ovvero della revoca di cui alle note ministeriali del 15 dicembre 2000). <br />	<br />
V) Con le ulteriori argomentazioni la società ricorrente deduce l’assunzione dell’obbligo di rimozione della copertura della Dora da parte del Comune di Torino, innanzitutto per il fatto che l’area interessata (denominata Valdocco e compresa nell’ambito Spina 3 del Piano regolatore generale) è stata compresa nelle programmazione urbanistica (protocollo d’intesa con la società Secosid approvato nel 1996, Progetto di riqualificazione urbana Spina 3 per le zone Valdocco, Vitali e Valdellatorre di cui all’accordo di programma siglato il 30 dicembre 1998 e Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui alla deliberazione del Consiglio comunale 27 gennaio 1999, come sopra si è specificato). <br />	<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
Con la deliberazione consiliare del 23 luglio 1996, il Comune di Torino ha approvato, con valore meramente ed espressamente programmatorio e senza alcun impegno di spesa, lo schema di protocollo d’intesa predisposto dalla società Secosind, con il quale la società stessa, proprietaria di aree ricadenti nell’area interessata dalla realizzazione del parco scientifico e tecnologico per l’ambiente (Environment Park), si impegnava a cedere alla Città, anticipatamente rispetto all’iter ordinario previsto dalla disciplina urbanistica, 140.000 mq di superficie di proprietà <i>“corrispondenti alla quota di servizi afferenti i diritti volumetrici comunali che saranno localizzati pro quota entro le aree della stessa società Secosind. Per la sua parte la Città di Torino si impegna ad avviare…la bonifica delle aree cedute, nonché, con modalità e tempi da determinare, la scopertura e il ripristino ambientale della Dora, nel tratto compreso nell’area Secosind-Valdocco”</i>. Il protocollo d’intesa è stato poi siglato in data 9 ottobre 1996; in tale occasione, la società Secosind manifestava la propria disponibilità a cedere anticipatamente le suddette aree di proprietà, che <i>“rappresentano per la Città una quota di servizi afferente i diritti edificatori di proprietà comunale da utilizzare nell’ambito Spina 3”</i>. A fronte della utilizzazione del comprensorio interno alla zona Valdocco, da individuare con successivi atti aventi contenuto obbligatorio, il Comune manifestava la propria disponibilità <i>“a che sulla zona Vitali e sulla zona Valdellatorre, di proprietà della società Secosind…siano realizzate edificazioni riguardanti esclusivamente diritti edificatori di proprietà di tale società”</i>. Per quanto riguarda la scopertura della Dora, nel protocollo d’intesa si dà espressamente atto che <i>“il sedime del fiume Dora non è ricompresso nell’ambito Sina 3”</i> e che <i>“la scopertura ed il ripristino ambientale del tratto coperto…costituisce un’opera di rilevanza urbanistica e inoltre riveste un particolare interesse pubblico in quanto consente il ripristino ambientale dell’intera zona; pertanto non rappresenta un’opera di urbanizzazione da porre a carico delle trasformazione delle aree della Spina 3”</i>.<br />	<br />
Dal tenore letterale del protocollo emerge, innanzitutto, il suo valore programmatico e non vincolante: le previsioni e le disponibilità manifestate dalle parti avrebbero, infatti, dovuto essere formalizzate entro i termini previsti dall’art. 5, mediante successivi adempimenti (per il Comune, le verifiche per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per poter ricorrere alla procedura dell’Accordo di programma; per la società Secosind, il perseguimento dell’intesa con gli altri proprietari al fine di dar luogo alla trasformazione urbanistica di tutto l’ambito). In nessuna parte dell’intesa viene stabilito quel rapporto sinallagmantico tra cessione della aree e scopertura della Dora che l’appellante pone quale fondamento delle proprie pretese: anzi, emerge un rapporto, peraltro da formalizzare successivamente, tra cessione delle aree in zona Valdocco e sfruttamento edificatorio esclusivo nelle zone Vitali e Valdellatorre, che la Secosind avrebbe potuto realizzare anche autonomamente rispetto agli altri proprietari dell’ambito, in caso di mancato accordo con gli stessi. Emerge anche che quanto previsto dal protocollo d’intesa, contrariamente a quanto pretende l’appellante, non attiene all’attuazione del PRIU (per convincersene, è sufficiente confrontare le date: il protocollo è stato siglato nel 1996, mentre l’accordo per il programma di riqualificazione urbana è del 1998), ma all’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, nell’ambito del quale la zona Spina 3 (articolata in Valdocco, Vitali e Valdellatorre) rappresentava uno degli ambiti territoriali più significativi di trasformazione urbanistica. <br />	<br />
Deve infine essere osservato che, dato il carattere dei manufatti, insistenti su area demaniale, nessun accordo avrebbe potuto interessare con efficacia vincolante l’assetto delle obbligazioni concernenti le opere da effettuarsi sulle opere stesse, in assenza di un intervento autorizzatorio da parte dello Stato (all’epoca titolare delle funzioni inerenti la gestione dei beni del demanio idrico), che non si è espresso in merito, né ha preso parte all’intesa: ed in questa luce assume importanza l’espressa puntualizzazione, contenuta nel protocollo d’intesa, che il sedime della Dora non rientra nell’ambito Spina 3 e non rappresenta un’opera di urbanizzazione da porre a carico delle trasformazione delle aree che vi sono comprese.<br />	<br />
In questa ottica, condivisibile è l’osservazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la società concessionaria non ha comunque ceduto al Comune la soletta di copertura del fiume, che costituisce uno dei manufatti da rimuovere e che era oggetto delle concessioni demaniali, bensì le aree limitrofe destinate a servizi, come risulta dall’art. 2 del protocollo d’intesa: e, secondo quanto sopra esposto, neppure sotto l’assunzione di un obbligo corrispettivo la rimozione della copertura può ritenersi gravare sull’Amministrazione comunale in forza delle clausole contenute nel predetto protocollo, dato il carattere meramente programmatorio che gli appartiene.<br />	<br />
VI) La Regione, divenuta nel frattempo competente in materia di gestione dei beni del demanio idrico in forza delle norma già ricordate, ha preso parte, invece, all’accordo per il programma di riqualificazione urbana poi confluito nel PRUSST del 27 gennaio 1999, adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 maggio 1999, n. 31, in forza del quale ha assunto valore di variante urbanistica ai sensi degli artt. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e 81 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Peraltro, neppure in base a tali provvedimenti è dato ricavare la sussistenza dell’obbligo preteso dalla società appellante, non valendo a tanto né la qualificazione della scopertura della Dora in termini di intervento pubblico, né la previsione del finanziamento con risorse pubbliche, elementi entrambi che si rinvengono nell’accordo di programma per la realizzazione del PRIU Spina 3 e nella connessa richiesta ex decreto ministeriale 8 ottobre 1998, avanzata con deliberazione della Giunta in data 11 agosto 1999. L’accordo suddetto, infatti, assume carattere immediatamente cogente per quanto riguarda le variazioni urbanistiche, attraverso l’adozione con decreto del Presidente della Giunta regionale (avvenuta, come detto, in data 7 maggio 1999), mentre conserva valore programmatorio per quanto riguarda, in particolare, la ripartizione degli oneri tra parte pubblica e privati attuatori, per la definizione della quale valgono le specifiche convenzioni stipulate tra gli stessi soggetti e il Comune, ai sensi dell’art. 13 legge 17 febbraio 1992, n. 179. <br />	<br />
Assume quindi rilievo quanto stabilito nella convenzione edilizia sottoscritta il 14 luglio 1999 dalla s.p.a. Cimimontubi nella qualità di proponente e soggetto attuatore per il comprensorio Valdocco, nella quale non solo non è traccia del finanziamento richiesto, ma la stessa società si impegna a realizzare, a scomputo degli oneri di concessione, buona parte degli spazi pubblici del parco della Dora; nell’art. 4 di tale convenzione, dedicato alle opere di preurbanizzazione necessarie per il risanamento e sistemazione del terreno, in particolare per la bonifica ambientale (opere tra le quali rientra la demolizione della soletta, come espressamente prevede l’art. 4.2 della relazione allegata alla deliberazione della Giunta 11 agosto 1999 di approvazione del PRUSST), si prevede inoltre che le risorse pubbliche sarebbero state destinate a finanziare gli interventi sulle aree da cedere al Comune per servizi pubblici e viabilità, mentre per quanto riguarda le superfici fondiarie e quelle da assoggettare all’uso pubblico la bonifica sarebbe stata finanziata con risorse private.<br />	<br />
In adempimento delle obbligazioni assunte con la predetta convenzione, e, quindi, delle previsioni del PRIU Spina 3 per il comprensorio Valdocco, in data 19 luglio 2000 la società Cimimontubi ha poi ceduto al Comune aree per complessivi 94.575 metri quadrati, che vanno ad aggiungersi a quelle già trasferite in data 27 maggio 1999 <i>“in parziale adempimento delle obbligazioni assunte all’articolo 10 della succitata convenzione”</i>. Il medesimo atto di cessione di immobili ricorda che l’impegno previsto dall’art. 10 della convenzione riguarda, da parte della società suddetta, il trasferimento delle <i>“aree necessarie per la realizzazione dei pubblici servizi e di viabilità pubblica”</i>, e da parte del Comune di Torino, nella qualità di soggetto attuatore del medesimo programma di riqualificazione, la cessione alla Cimimontubi s.p.a. di <i>“sue aree nelle quali è prevista la localizzazione di diritti edificatori”</i> della predetta società.<br />	<br />
Come si evince da quanto sopra riportato, nessun nesso sinallagmatico lega la cessione delle aree di proprietà della Cimimontubi e la scopertura della Dora, né la cessione stessa con quanto previsto dal protocollo d’intesa del 1996: il trasferimento, che costituisce un obbligo ai sensi dell’art. 45 della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, è avvenuto per consentire la realizzazione di servizi pubblici, al fine del soddisfacimento degli standard prescritti, e trova la propria causa negoziale, così come l’analoga cessione di immobili da parte del Comune, descritti alla lettera B del medesimo atto, <i>“nel complesso delle prestazioni a carico e a favore della Città di Torino e della Cimimontubi s.p.a., in esecuzione del programma di riqualificazione urbana Spina 3 al quale i predetti soggetti hanno precedentemente aderito”</i>, come espressamente puntualizza l’atto in esame, fermo restando l’obbligo della società di cedere gratuitamente alla Città di Torino le aree di cui alla convenzione del 14 luglio 1999, <i>“compreso il sovrastante edificio su via Livorno, insistente in parte sulla copertura del fiume Dora”</i>.<br />	<br />
A smentire tale conclusione non valgono i successivi provvedimenti invocati nella memoria depositata dalla società appellante nella memoria depositata nell’imminenza della pubblica udienza del 23 novembre 2010 (accordo di programma adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 agosto 2001, n. 77, recante modificazioni al PRIU Spina 3; schema di protocollo d’intesa predisposto dal Comune con deliberazione 28 gennaio 2002, n. 21). A prescindere dalla considerazione che, come si è già sottolineato, tali documenti sono stati prodotti per la prima volta in appello, e non hanno costituito argomento del ricorso al tribunale amministrativo, né del ricorso introduttivo di questo giudizio di secondo grado, nessun conforto alle tesi dell’appellante è dato trarne.<br />	<br />
L’accordo di programma del 9 agosto 2001 sconta, infatti la medesima duplice natura già illustrata, propria degli strumenti di questo tipo, che assumono valore cogente nella parte in cui introducono varianti allo strumento urbanistico, ma conservano, per il resto, natura di programma, avendo bisogno di essere attuati mediante successivi adempimenti; e, comunque, l’accordo in discorso non contiene che la conferma delle previsioni di quello originario, per la parte qui rilevante.<br />	<br />
Del pari, nessuna obbligazione cogente si ricava dallo schema di protocollo d’intesa, dal quale è comunque dato dedurre che il finanziamento richiesto è relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’intervento di demolizione, e non alla concreta esecuzione dell’intervento. <br />	<br />
VII) Deve pertanto essere escluso che il Comune di Torino mai si sia assunto l’obbligo di procedere alla scopertura della Dora, né che tale obbligo gli appartenga sotto altri profili. Al contrario, come si é detto, é sull’ex concessionaria (e, per essa, alla società appellante che le è subentrata) che grava il dovere di restituire il bene demaniale nello stato <i>quo ante</i>; e neanche può ritenersi fondato l’ultimo profilo d’appello, che deduce l’omissione del giusto procedimento, rappresentato, nella prospettazione della ricorrente, dalla conferenza di servizi ex art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale modulo procedimentale è, infatti, del tutto ultroneo per trarre, dalla conclusione del rapporto concessorio, una semplice conseguenza.<br />	<br />
VIII) In conclusione, l’appello deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese del doppio grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe indicato, lo respinge, e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.<br />	<br />
Condanna la società appellante a rifondere alle Amministrazioni pubbliche appellate le spese di lite, nella misura di 4.000,00 (quattromila/00) euro a favore del Comune di Torino, e di 4.000,00 (quattromila/00) euro a favore della Regione Piemonte, oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2011-n-1534/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2011 n.1534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.1534</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1534/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1534/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.1534</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Manca F. A., in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale (avv.ti D. Agnello, F. Attinà e R. Siotto) c. Ministero dell&#8217;Interno (Avv. Distr. St.) attività di intermediazione nella raccolta di scommesse e poteri autorizzatori della P.A. Giochi e scommesse – Attività di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1534/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.1534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1534/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.1534</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Manca<br /> F. A., in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale (avv.ti D. Agnello, F. Attinà e  R. Siotto) c. Ministero dell&#8217;Interno (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>attività di intermediazione nella raccolta di scommesse e poteri autorizzatori della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giochi e scommesse – Attività di intermediazione nella raccolta di scommesse &#8211; Autorizzazione – Diniego – Per la riscontrata carenza di previa concessione alla società per conto della quale l’attività è svolta – Illegittimità – Licenza di p.s. – Necessità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di autorizzazione all’attività di intermediazione nella raccolta di scommesse, l’amministrazione competente non può vietare di svolgere l’attività in questione esclusivamente sulla base del rilievo che la società per conto della quale l’attività viene effettuata non è titolare di concessione rilasciata dallo Stato italiano; rimane, tuttavia, riservato all’amministrazione il potere di verificare che le attività relative alla raccolta scommesse non siano svolte per fini criminali o illeciti, potere che si traduce nel rilascio (o nel diniego) della licenza di pubblica sicurezza disciplinata dagli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 756 del 2009, proposto da</p>
<p><B>F. A.</B>, in proprio e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Agnello e Francesca Attinà, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosaria Siotto in Cagliari, piazza del Carmine n. 22; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23 è domiciliato per legge;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento del Questore della Provincia di Cagliari Cat. 11 E/2009 del 13/05/2009, notificato l&#8217;1/06/2009, con il quale è stata respinta l&#8217;istanza avanzata dal ricorrente, volta ad ottenere il rilascio dell&#8217;autorizzazione ex art. 88 TULPS &#8220;per poter svolgere l&#8217;attività di intermediazione di raccolta scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited (…) nei locali siti in Cagliari viale Sant’Avendrace n. 63;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto antecedente presupposto successivo e comunque conseguenziale e/o connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/09/2009 il primo referendario Giorgio Manca e uditi l’avv. Attinà per la ricorrente e l’avv. Tenaglia per il Ministero dell’Interno;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dall’art. 3 della legge n. 205/2000;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Ritenuto in fatto:<br />	<br />
che con il ricorso in epigrafe, notificato il 24 luglio 2009 e depositato il successivo 30 luglio, il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Cagliari, con il quale si è disposto che “la licenza relativa all’attività di intermediazione di raccolta scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited, non può essere concessa a ALOCCHI FRANCESCO”;<br />	<br />
che nei confronti del predetto provvedimento il ricorrente deduce:<br />	<br />
1° Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 10, 11, 15 e 41 della Costituzione; degli articoli 10, 12, 31, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 55 e 86, nonché degli articoli 220, 226 e 234, penultimo e ultmo comma, del Trattato CE; dell’art. 88 del r.d. n. 773/1931; dell’art. 4 della legge n. 401/1989; degli artt. 1 ss. d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496; degli articoli 3 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; dell’art. 7 del D.M. 2 giugno 1988, n. 174. Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di adeguata istruttoria difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.<br />	<br />
2° (in via subordinata) Disapplicazione dell’art. 88 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) <br />	<br />
3° (in ulteriore subordine) Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE in ordine alla compatibilità comunitaria dell’art. 88 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.).<br />	<br />
che si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso;<br />	<br />
che nella camera di consiglio del 3 settembre 2009, fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;<br />	<br />
Considerato in diritto<br />	<br />
che il Questore della Provincia di Cagliari ha adottato il provvedimento impugnato sulla base dell’art. 88 del T.U.L.P.S., per il quale «La licenza per l&#8217;esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione», escludendo che l’attività oggetto dell’istanza del ricorrente rientri tra quelle autorizzabili ai sensi della norma richiamata in quanto la società Stanleybet Limited risulta priva della concessione alla intermediazione nella raccolta scommesse, secondo la legislazione italiana;<br />	<br />
che è fondata la censura di violazione degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S., in relazione agli articoli 43 e 49 del Trattato CE, in ordine alla libertà di stabilimento delle imprese e alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità;<br />	<br />
che, infatti, la Corte di Giustizia CE con le sentenze 6 novembre 2003 (causa C-243/01, Gambelli) e 6 marzo 2007 (cause riunite C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica e aa.) ha statuito che la normativa nazionale italiana «in quanto contiene il divieto – penalmente sanzionato – di esercitare attività nel settore dei giochi d’azzardo in assenza di concessione o di autorizzazione rilasciata dallo Stato, comporta restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (sentenza Gambelli e a., citata, punto 59 e dispositivo)» (così la sentenza Placanica, cit., punto 42), precisando, da un lato, che lo stesso effetto restrittivo deriva dalla predeterminazione del numero di concessioni che lo Stato italiano prevede di rilasciare, dall’altro lato che l’obiettivo della normativa italiana «mirante a prevenire l&#8217;esercizio delle attività di gioco d&#8217;azzardo per fini criminali o fraudolenti canalizzandole in circuiti controllabili» si può conseguire anche attraverso un sistema di concessioni purchè questo sia compatibile con i principi derivanti dal diritto comunitario (e dunque, in primo luogo, con i principi in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi);<br />	<br />
che, con riferimento alla normativa dell’ordinamento interno, quanto appena rilevato comporta come conseguenza che l’amministrazione competente non può vietare di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse esclusivamente sulla base del rilievo che la società per conto della quale l’attività viene effettuata non è titolare di concessione rilasciata dallo Stato italiano;<br />	<br />
che, invece, anche seguendo le indicazioni ricavabili dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, rimane riservato all’amministrazione il potere di verificare che le attività relative alla raccolta scommesse non siano svolte per fini criminali o illeciti, potere che si traduce nel rilascio (o nel diniego) della licenza di pubblica sicurezza disciplinata dagli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.;<br />	<br />
che, quindi, è illegittimo un provvedimento (quale quello impugnato con il ricorso in epigrafe) che motiva il diniego esclusivamente con la mancanza della concessione in capo alla società Stanleybet Limited;<br />	<br />
che, pertanto, per quanto rilevato, il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto concerne la domanda di annullamento del provvedimento impugnato;<br />	<br />
che le ulteriori censure proposte possono ritenersi assorbite, in considerazione del fatto che la pronuncia, anche per la sua portata conformativa della successiva azione amministrativa, appare pienamente satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente;<br />	<br />
che, in considerazione della novità delle questioni giuridiche affrontate, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciandosi ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 03/09/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/10/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1534/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.1534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2004 n.1534</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-10-2004-n-1534/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-10-2004-n-1534/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2004 n.1534</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. G. Flaim CEMI S.r.l. (Avv.ti C. De Magistris e F. Delitala), c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) e Comune di Sassari (n.c.) in sede di verifica del nulla osta paesistico la Soprintendenza deve tener conto delle modificazioni urbanistiche della zona successive all&#8217;imposizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-10-2004-n-1534/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2004 n.1534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-10-2004-n-1534/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2004 n.1534</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. G. Flaim<br /> CEMI S.r.l. (Avv.ti C. De Magistris e F. Delitala), c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) e Comune di Sassari (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>in sede di verifica del nulla osta paesistico la Soprintendenza deve tener conto delle modificazioni urbanistiche della zona successive all&#8217;imposizione del vincolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Annullamento nulla osta paesistico – Trasformazioni urbanistiche sopravvenute – Rilevanza – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento di annullamento soprintendentizio del nulla osta paesistico in cui si affermi l’irrilevanza ai fini della tutela, dei dati di fatto successivi all’imposizione del vincolo quali la nuova normativa urbanistica, il nuovo assetto viario della zona ed il mutamento di destinazione dei terreni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1598/2001 proposto dalla</p>
<p><b>CEMI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo De Magistris e Francesco Delitala, per mandato in calce all&#8217;atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Grazia Deledda n. 74, presso lo studio del primo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero per i beni culturali e ambientali</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>Comune di Sassari</b>, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217; annullamento<br />
del decreto n. 408 in data 5 ottobre 2001, con quale il Soprintendente per i beni ambientali di Sassari e Nuoro ha annullato il provvedimento del Comune di Sassari del 14 maggio 2001, che autorizzava la società ricorrente alla costruzione di un centro commerciale;<br />
degli atti connessi, tre cui in particolare il provvedimento dello stesso Soprintendente prot. N. 14.376 del 10 luglio 2001;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio e memoria dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato;<br />
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 13 ottobre 2004 gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società CEMI s.r.l. intende costruire un centro commerciale su un’area sita in Sassari, situata in zona D 10 dell’ambito n. 2.<br />
Ottenuta dal Comune l’autorizzazione paesaggistica, ha subìto un primo annullamento da parte del Soprintendente per i beni ambientali di Sassari e Nuoro, con atto del 15 dicembre 2000, non impugnato.<br />
Ha preferito chiedere una nuova autorizzazione, che il dirigente del servizio urbanistica gli rilasciava con atto del 14 maggio 2001 prot. n. 01/11162; anch’essa annullata, previa richiesta di documentazione integrativa, dallo stesso Soprintendente, con il provvedimento indicato in epigrafe.<br />
Con il ricorso in esame, notificato il 6 dicembre 2001 e depositato il successivo 13 dicembre, la società interessata denuncia la tardività dell’annullamento, nonché sviamento, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Conclude per l’annullamento dell’atto impugnato, e chiede che il Tribunale stabilisca i criteri per il risarcimento del danno, senza peraltro nulla specificare sulla esistenza, natura e consistenza del pregiudizio patrimoniale sofferto.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione resistente, che conclude per la reiezione del ricorso. Con memoria del 30 settembre 2004 contesta le avverse deduzioni, evidenziando in particolare la necessità di tutelare i valori paesaggistici tuttora presenti nel tessuto urbano interessato dall’intervento.<br />
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2003 il ricorso è stato spedito in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>E’ fondato ed assorbente il  secondo motivo di ricorso. <br />
L’eccesso di potere denunciato si incentra su quella parte della motivazione  in cui il sovrintendente afferma: “l’entrata in vigore di normativa urbanistica, e quindi il modificato assetto viario del territorio in conseguenza delle previsioni di detta normativa urbanistica, successivamente all’emissione del vincolo paesistico, non deve influenzare i criteri che stanno alla base di una corretta valutazione dell’impatto paesistico….”.<br />
Come giustamente rileva la difesa della società ricorrente, le altre considerazioni contenute nelle due pagine di motivazione sono enunciazioni di principi, o richiami di normativa, che non hanno specifica attinenza con il progetto esaminato e non costituiscono quindi motivazione in senso proprio.<br />
L’aria interessata al progetto di intervento è stata sottoposta a vincolo paesaggistico col decreto ministeriale 9 gennaio 1976, allorché era inclusa, dal piano regolatore allora vigente, in zona agricola, come ha rilevato il dirigente del servizio urbanistica nel motivare l’autorizzazione annullata dal sovrintendente. L’organo comunale ha quindi preso atto che, in virtù del nuovo assetto viario, delle modifiche altimetriche del suolo e dell’inserimento nel nuovo aggregato urbano, la zona in questione ha perso il suo pregio di carattere paesistico e panoramico.<br />
A tali estese e circostanziate osservazioni, l’organo sovraordinato oppone un generico richiamo -svincolato da riferimenti attuali e perciò inidoneo a contestarli- ad un discutibile principio, secondo cui la nuova normativa urbanistica, e il conseguente nuovo assetto viario, non debbono influenzare la valutazione paesistica.<br />
Il principio potrebbe essere condiviso se ci si riferisse ad astratte previsioni urbanistiche, ma non certo quando, come nella specie, le stesse abbiano avuto legittima ed estesa attuazione, stravolgendo lo stato dei luoghi, rispetto alle condizioni esistenti al momento dell’imposizione del vincolo. <br />
Si evidenzia che il nuovo PRG, approvato con Decreto Assessoriale n. 1064/U del 17.10.1986, ha inglobato la zona interessata nel tessuto urbano, modificando in forma incisiva la precedente previsione -agricola-, oltre che per il profilo edilizio (con costruzione di estesi edifici multipiano) , anche e soprattutto sul piano dell’urbanizzazione ed in particolare del nuovo assetto viario, con la prevista e realizzata nuova viabilità di accesso alla città dalla SS 131, che ha comportato  la costruzione  di una strada a 4 corsie; l’area in questione è prospiciente a tale  asse viario.<br />
La documentazione fotografica esibita fornisce una chiara dimostrazione di questi dati di fatto, che rivelano l’assoluta mancanza dei presupposti per un annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune sulla base di una valutazione non illogica né irragionevole del diverso assetto dei luoghi e della attenuata esigenza di tutela paesaggistica.<br />
In conclusione il ricorso va accolto, per la parte riguardante l’annullamento del decreto impugnato; va invece respinta la richiesta di definizione dei criteri per il risarcimento del danno (che implicitamente postula una pronuncia di condanna), in quanto sfornita di qualunque principio di prova necessario per dimostrare  l’esistenza di un danno patrimoniale, la sua entità, consistenza o dipendenza dal provvedimento annullato.<br />
Le spese di giudizio vanno poste a carico della Sovrintendenza, soccombente per la parte impugnatoria, e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato; lo rigetta per la parte relativa alla richiesta di risarcimento. <br />
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, quantificabili complessivamente in Euro 2000/00 (duemila), in favore della società ricorrente. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2004, con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>Lucia Tosti 	&#8211; Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri	&#8211; Consigliere;<br />	<br />
Grazia Flaim	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-10-2004-n-1534/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2004 n.1534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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