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	<title>1531 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1531 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2020 n.1531</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-26-6-2020-n-1531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-26-6-2020-n-1531/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2020 n.1531</a></p>
<p>Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore, Diego Spampinato, Consigliere PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pietro Maria Mela, contro Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, -OMISSIS-, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Polizia di Stato : non è previsto un termine perentorio per la contestazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-26-6-2020-n-1531/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2020 n.1531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-26-6-2020-n-1531/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2020 n.1531</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore, Diego Spampinato, Consigliere PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pietro Maria Mela,  contro Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, -OMISSIS-, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania</span></p>
<hr />
<p>Polizia di Stato : non è previsto un termine perentorio per la contestazione degli addebiti relativi a procedimenti disciplinari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblica sicurezza- Polizia di Stato &#8211; procedimenti disciplinari ex art.  12 del D.P.R. n. 737/1981 &#8211; contestazione degli addebiti-  termine perentorio- non è previsto .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel procedimento disciplinare a carico degli appartenenti alla Polizia di Stato non è contemplato dall&#8217;art. 12 del D.P.R. n. 737/1981 alcun termine perentorio per la contestazione degli addebiti, risultando sufficiente che l&#8217;incolpazione abbia luogo in tempi ragionevoli, onde non pregiudicare le possibilità  di difesa dell&#8217;interessato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/06/2020<br /> <strong>N. 01531/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01113/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2014, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pietro Maria Mela, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Viale A. De Gasperi 93;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, -OMISSIS-, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento della -OMISSIS-, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità  dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il giorno 10 giugno 2020 il dott. Daniele Burzichelli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con il presente gravame il ricorrente,-OMISSIS-, ha il provvedimento della -OMISSIS-, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità  dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.<br /> Occorre precisare in punto di fatto quanto segue: a) in data -OMISSIS-è stata notata la presenza di un foglio su uno scaffale -OMISSIS- b) foglio con identico contenuto era stato, inoltre, affisso alla porta d&#8217;ingresso della Segreteria del Commissariato ove il ricorrente prestava servizio; c) a seguito di verifiche è stato accertato che il file contenente tale documento era archiviato all&#8217;interno di un computer in uso al ricorrente; d) l&#8217;interessato ha rappresentato all&#8217;Amministrazione che il foglio era stato affisso all&#8217;interno della porta d&#8217;ingresso della Segreteria e che, quindi, non risultava visibile dall&#8217;esterno e che l&#8217;ufficio di Segreteria non era aperto al pubblico, nonchè che anche in altri uffici del Commissariato era stato affisso in diverse circostanze un foglio con identico contenuto.<br /> Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) non è stato provato che sia stato il ricorrente a produrre, diffondere e affiggere il foglio in questione; b) non a caso, l&#8217;Amministrazione ha fatto generico riferimento alla fattispecie &#8220;aperta&#8221; di cui all&#8217;art. 4, numero 18, del D.P.R. n. 737/1981; c) ad ogni buon conto, la sanzione inflitta risulta certamente sproporzionata in relazione alla vicenda di cui trattasi; d) in violazione dell&#8217;art. 12 del D.P.R. n. 737/1981, non si è proceduto alla contestazione immediata dell&#8217;infrazione; e) il provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione non risulta adeguatamente motivato e, in particolare, l&#8217;Amministrazione non ha illustrato il motivo per cui le difese del ricorrente non abbiano meritato alcun accertamento e approfondimento istruttorio e se ne sia ritenuta, invece, l&#8217;infondatezza.<br /> L&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando documentazione relativa ai fatti di causa, con particolare riferimento a una relazione in cui si osserva, in particolare, quanto segue: a) l&#8217;affermazione secondo cui non è stata raggiunta la prova circa la paternità  della produzione e dell&#8217;affissione del documento sulla porta di accesso alla Segreteria appare risibile, in quanto il file informatico del documento era custodito in una cartella del computer in uso al ricorrente, il quale ha ammesso la paternità  del documento stesso; b) è irrilevante che il manifesto non potesse essere visto da parte della pubblica utenza, risultando sufficiente che esso fosse parzialmente visibile a tutti gli appartenenti al Commissariato; c) nella motivazione del provvedimento si dÃ  atto delle ragioni per cui non si è proceduto agli atti istruttori richiesti dall&#8217;incolpato, ritenuti obiettivamente superflui per la definizione del procedimento disciplinare.<br /> Con memoria in data 5 maggio 2020 il ricorrente ha sinteticamente ribadito le proprie difese, anche alla luce delle deduzioni avversarie.<br /> Con note d&#8217;udienza depositate in data 29 maggio 2020 il ricorrente ha insistito nelle conclusioni giÃ  rassegnate.<br /> In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.<br /> Gli accertamenti relativi ai fatti, in qualsiasi sede essi intervengano (penale, disciplinare, civile, amministrativa, etc.), si fondano, ovviamente, anche su ragionamenti presuntivi e probabilistici.<br /> Non è necessario, in altri termini, che sia acquisita la prova assolutamente inconfutabile che un determinato fatto sia imputabile ad un certo soggetto, purchè, sulla scorta di significativi elementi (anche indiretti), ciò appaia assolutamente verosimile, altamente plausibile e, in definitiva, certo al di lÃ  di ragionevoli dubbi e obiezioni.<br /> Poichè il documento di cui si tratta era archiviato in una cartella del computer in uso al ricorrente e quest&#8217;ultimo non ha mai disconosciuto la paternità  dello stesso, la tesi dell&#8217;Amministrazione, la quale ha ritenuto che egli fosse in qualche modo responsabile dell&#8217;affissione del foglio sulla porta di ingresso (quantomeno per aver lasciato che altri stampasse il documento archiviato nel suo computer), risulta condivisibile e perfettamente comprensibile, anche tenuto conto del fatto che, in sede giurisdizionale, il sindacato di legittimità  sugli apprezzamenti discrezionali dell&#8217;autorità  nell&#8217;ambito del procedimento disciplinare resta confinato, secondo una univoca e torrenziale giurisprudenza, all&#8217;ipotesi della manifesta irragionevolezza.<br /> Quanto appena osservato vale anche in relazione alla sanzione in concreto inflitta, che non appare sproporzionata, tenuto conto, da un lato, della sua tenuità  e, dall&#8217;altro, della circostanza che il comportamento dell&#8217;interessato risulta certamente contrario al decoro che deve sempre contraddistinguere gli appartenenti ai ruoli dell&#8217;Amministrazione della Pubblica Sicurezza (art. 4, secondo comma, n. 18, del D.P.R. n. 737/1981), a nulla rilevando che il foglio di cui trattasi non fosse visibile al pubblico, giacchè un contegno sempre appropriato deve essere mantenuto anche nei confronti dei colleghi.<br /> Deve, poi, osservarsi che nel procedimento disciplinare a carico degli appartenenti alla Polizia di Stato non è contemplato dall&#8217;art. 12 del citato D.P.R. n. 737/1981 alcun termine perentorio per la contestazione degli addebiti (sul punto, cfr., ad esempio, T.A.R. Liguria, Genova, II, n. 53/2016; T.A.R. Campania, Napoli, VI, n. 1743/2015; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 38/2015), risultando sufficiente che l&#8217;incolpazione abbia luogo in tempi ragionevoli, come avvenuto nel caso di specie (a distanza di soli quattro giorni dai fatti), onde non pregiudicare le possibilità  di difesa dell&#8217;interessato.<br /> Il rilievo immediato dell&#8217;infrazione cui allude il citato art. 12 del D.P.R. n. 737/1981 non risulta, invero, indispensabile ai fini della regolarità  del procedimento disciplinare (sul punto, cfr. T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, I, n. 8/2012; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, n. 1008/2009; T.A.R. Liguria, Genova, II, n. 22/2006).<br /> Nè può ritenersi che il provvedimento impugnato risulti sprovvisto di adeguata motivazione, avuto riguardo alla chiara enunciazione delle sue ragioni in fatto e in diritto e all&#8217;esplicita, seppur sintetica, analisi delle deduzioni del ricorrente, anche in relazione alla obiettiva superfluità  del supplemento istruttorio da egli richiesto.<br /> D&#8217;altronde, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, non è necessario che l&#8217;Amministrazione proceda ad una puntuale e minuziosa confutazione di tutte le argomentazioni spese dall&#8217;interessato in sede procedimentale, risultando sufficiente che dal tenore complessivo del provvedimento si evincano i motivi risolutivi per cui esse sono state ritenute inconducenti o ultronee.<br /> Nel caso di specie, invero, l&#8217;audizione dei dipendenti indicati dal ricorrente non avrebbe potuto influire sull&#8217;esito della procedura, poichè il contegno in questione risultava certamente contrario all&#8217;obbligo dell&#8217;appartenente alla Polizia di Stato di mantenere in ogni circostanza un comportamento appropriato e decoroso e le dichiarazioni dei colleghi sarebbero state inidonee a ribaltare tale conclusione, fine, potendo esse semplicemente attestare una censurabile prassi invalsa anche in altri uffici, ovvero lo spirito goliardico &#8211; ma non meno colpevole &#8211; che aveva spinto l&#8217;interessato a redigere il documento di cui trattasi.<br /> Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, mentre, tenuto conto della materia trattata, le spese di lite possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa fra le parti le spese di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore<br /> Giuseppa Leggio, Consigliere<br /> Diego Spampinato, Consigliere<br /> .</div>
<p> Â <br /> <br /> <br /> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2010 n.1531</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-3-2010-n-1531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-3-2010-n-1531/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2010 n.1531</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. P. Russo Patrizia Giallonardo (Avv. Andrea Abbamonte) c. II^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento e Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Castelfranco in Mescano (BN) (N.C.) intervento ad opponendum Carmela Filomena Olivieri (Avv. Maurizio Balletta) sulla illegittima esclusione dalle elezioni della lista per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-3-2010-n-1531/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2010 n.1531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-3-2010-n-1531/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2010 n.1531</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D’Alessandro, est. P. Russo<br /> Patrizia Giallonardo (Avv. Andrea Abbamonte) c. II^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento e Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Castelfranco in Mescano (BN) (N.C.) intervento ad opponendum  Carmela Filomena Olivieri (Avv. Maurizio Balletta)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittima esclusione dalle elezioni della lista per carenze organizzative dell&#8217;ufficio preposto alla consegna delle liste</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Elezioni amministrative – Ammissione di liste e contrassegni &#8211; Impugnazione immediata senza attendere l’atto di proclamazione degli eletti &#8211; Ammissibilità &#8211; Ragioni. 	</p>
<p>2. Elezioni &#8211; Operazioni elettorali &#8211; Presentazione delle liste &#8211; Lieve ritardo nella effettiva consegna della lista &#8211; Nel caso in cui il presentatore sia già presente nei locali entro l’orario fissato e siano state indicate le ragioni del ritardo – Irrilevanza ai fini dell’ammissione della lista	</p>
<p>3. Elezioni – Operazioni elettorali – Presentazione delle liste – Ritardo – Causato dal lento svolgimento delle attività di ricezione e da carenze organizzative dell’ufficio preposto – Illegittimità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il ricorso avverso il provvedimento di esclusione di una lista dalle elezioni può essere proposto immediatamente e direttamente, poiché l’esclusione sia di una lista sia di taluni candidati dalla competizione elettorale, avente come tale un’indubitabile carica lesiva, resterebbe priva di ogni tempestiva tutela cautelare prima dello svolgimento delle votazioni. Tra la possibilità infatti di far svolgere una competizione elettorale e quella di riammettere ad essa quelle liste o quei candidati che ne siano stati esclusi, deve essere preferita quest’ultima (1)	</p>
<p>2. In un contesto di favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, è privo di rilevanza, ai fini dell&#8217;ammissione, il lieve scostamento orario nella presentazione della lista della consegna del contrassegno di lista con le necessarie sottoscrizioni, in quanto accompagnato dalla presenza, nell&#8217;orario prescritto del presentatore di lista nel palazzo di città e da ragioni indicate dallo stesso segretario comunale, giustificative del ritardo menzionato, ovvero per la presenza di numerose persone che rendevano difficoltose le operazioni elettorali (2)	</p>
<p>3. È illegittima l’esclusione dalle elezioni della lista che a causa del lento svolgimento delle attività di ricezione e le carenze organizzative dell’ufficio preposto abbia presentato in ritardo la propria candidatura. 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 16 maggio 2006, n. 2368; ord. 1744 del 1/4/2008;<br />	<br />
2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 marzo 2002, n. 1271</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 1415 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Patrizia Giallonardo</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto in Napoli, alla via Melisurgo, 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>II^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento e Ministero dell&#8217;Interno<i></b></i>, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso il cui ufficio sono domiciliati per legge in Napoli, alla via Diaz, 11;<br />
Comune di Castelfranco in Mescano (BN), non costituito; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />	<br />
<b>Carmela Filomena Olivieri</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maurizio Balletta, con domicilio eletto in Napoli, al corso Vittorio Emanuele, 143 (presso il sig. Bruno Cajano); <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dei decreti n.57 del 27.2.2010 e n.71 dell’8.3.2010 della II^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento di esclusione della lista “<i>Castelfranco 2010</i>” dalla partecipazione alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010.</p>
<p>Visto il ricorso coi relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Rilevato che il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell&#8217;articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall&#8217;art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la costituzione del contraddittorio e la completezza della documentazione di causa, oltre che la manifesta fondatezza del ricorso;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21, decimo comma, della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;</p>
<p>1. La ricorrente, quale cittadina elettrice nel Comune di Castelfranco in Miscano e delegata alla presentazione della lista “<i>Castelfranco 2010</i>” in vista delle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, espone che il 27.2.2010, ben prima delle ore 12.00, unitamente ai promotori e sottoscrittori della lista, faceva ingresso nella casa comunale e si poneva in attesa del proprio turno davanti all’ufficio del segretario comunale per l’espletamento delle connesse attività di autenticazione delle firme dei sottoscrittori e di rilascio dei certificati elettorali. Tuttavia, le operazioni burocratiche relative alle altre liste si prolungavano tanto che le attività di autentica delle firme della lista <i>“Castelfranco 2010”</i> iniziavano solo alle ore 12.40 circa e si protraevano per circa un’ora, per cui la stessa veniva consegnata al segretario comunale alle ore 13.47.<br />	<br />
Con verbale n.57 del 27.2.2010 la II^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento ricusava la lista “Castelfranco 2010” , “<i>in quanto presentata oltre il termine perentorio stabilito dall’art.28 del D.P.R. n.570 del 1960</i>” cioè le ore 12,00 del giorno 27/2/2010. A seguito di reclamo, con verbale n.71 dell’8.3.2010, lo stesso organo confermava l’esclusione della lista. <br />	<br />
Il ricorso in trattazione è affidato alle seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli artt.28 e 33 del T.U. 570/1960, violazione dei diritti costituzionali in tema di elettorato passivo e di massima partecipazione alle competizioni elettorali, violazione dei principi di cui al d.l. n.29/2010, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, assenza dei presupposti di legge, sviamento e violazione del principio del giusto procedimento di legge. <br />	<br />
La ricorrente assume – allegando dichiarazione scritta del segretario comunale, circa la presenza dei delegati della suddetta lista negli uffici comunali già prima delle ore 12.00, attestazione del comandante della polizia municipale in merito all’ordine cronologico di svolgimento delle operazioni di autentica delle firme nonché dieci dichiarazioni di sottoscrittori della lista – che il ritardo nel deposito non sarebbe imputabile al delegato, ma esclusivamente alle modalità di svolgimento dell’attività burocratica connessa al ricevimento delle liste.</p>
<p>2. Si è costituita in resistenza l’intimata amministrazione con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha depositato relazione del Presidente della II Sottocommissione elettorale circondariale, concludendo con richiesta di reiezione del gravame nel merito per l’infondatezza delle censure proposte, alla luce delle risultanze istruttorie già emerse in sede di esame del reclamo amministrativo.</p>
<p>3. E’ intervenuta <i>ad opponendum</i> la sig.ra Carmela Filomena Olivieri, quale cittadina iscritta nelle liste elettorali del Comune di Castelfranco in Miscano nonché presentatrice della lista <i>“Libertà e Rinnovamento”</i>, che ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione, aderendo comunque alla richiesta di rigetto del ricorso formulata dall’amministrazione resistente.</p>
<p>4. Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art.26 della L. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 della L. 21.07.2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche<br />	<br />
oggetto di giudizio nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità. Invero, laddove parte ricorrente abbia formulato, nel contesto di un ricorso elettorale, domanda di misura cautelare, come nel caso di specie, non confligge con le peculiarità del rito elettorale – caratterizzato, come è noto, da tempi accelerati e da un particolare carattere di ufficialità – la possibilità di fare applicazione della innovazione processuale introdotta dalla legge 205/2000 di definire il giudizio in sede camerale con sentenza c.d. “breve”, ove ne ricorrano i presupposti. Al riguardo, l’utilizzo di tale strumento processuale, anche nel giudizio elettorale, ben si coniuga all’esigenza di celerità cui si informa tale rito, con procedura ritenuta legittima anche dal Giudice d’appello (Consiglio di Stato, Sezione V, 14 ottobre 2009 n.6308).</p>
<p>5. Tanto premesso, va osservato in punto di ammissibilità della domanda che si verte in materia di impugnazione in sede giurisdizionale dell’esclusione di una lista dalle consultazioni elettorali indette per i prossimi 28 e 29 marzo 2010, per cui alla fattispecie è applicabile il d.l. 5 marzo 2010 n°29, come pubblicato sulla G.U. del 6 marzo successivo. Ciò in forza della norma dell’articolo 1 quarto comma prima parte dello stesso, che ne prevede in modo espresso l’efficacia per le elezioni in corso, e che deve ritenersi applicabile in via estensiva anche alle controversie per le elezioni comunali e provinciali. Ne consegue che il ricorso immediato avverso l’esclusione di una lista va ritenuto ammissibile a mente dell’art. 1 comma 3 ultima parte di detto decreto. La norma, di carattere interpretativo, ha risolto in tal senso il contrasto giurisprudenziale manifestatosi fra l’indirizzo a favore dell’impugnazione differita, rivolta esclusivamente nei confronti del verbale di proclamazione degli eletti – indirizzo espresso per tutte da Consiglio di Stato, Ad. Plen., 24 novembre 2005 n°10 – e quello invece a favore della tutela immediata – espresso, fra le molte, da Consiglio di Stato, Sez. V, ord. 16 maggio 2006 n°2368. Inoltre la legittimità di tale orientamento risulta suffragata da quanto espresso di recente dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 90/2009, in cui la stessa Consulta ha preso atto dell’assenza di un <i>“diritto vivente</i>” in ordine alla interpretazione fornita dall’Adunanza Plenaria nella nota decisione n. 10/2005, a proposito della non immediata impugnabilità degli atti <i>de quibus</i> (cfr. in termini Consiglio di Stato, ordinanza n. 1744 del 01/04/2008).<br />	<br />
In tal senso, in forza della norma citata, il provvedimento impugnabile va individuato nella decisione di definitiva esclusione n.71 dell’8.3.2010 della detta sottocommissione elettorale, che ha respinto il ricorso per la riammissione della lista e per l’effetto ha confermato il provvedimento di ricusazione.<br />	<br />
5.2. Con un’ulteriore eccezione di inammissibilità, per presunta carenza d’interesse, si assume <i>ex adverso</i> che la lista “<i>Castelfranco 2010” </i>giammai potrebbe partecipare alle elezioni, attesa l’antecedente presentazione della lista n.1, con medesimo candidato sindaco (sig. Massimo Michele Panella), stessi simbolo e denominazione (nonché con nove candidati consiglieri e nove sottoscrittori in comune).<br />	<br />
L’eccezione è infondata.<br />	<br />
Osserva il Collegio che la ricorrente ha certamente interesse ad ottenere l’annullamento della disposta ricusazione giacché la predetta lista n.1 è stata esclusa dalla competizione elettorale (con verbale n.54 del 27.2.2010, in quanto “<i>il modello di presentazione delle candidature riporta un numero di candidati alla carica di consigliere comunale pari a 9</i>” e dunque “<i>in numero inferiore a quello previsto dal combinato disposto degli artt.37 e 71 del Dlg n.267/2000</i>”), sicché non può configurarsi alcuna incompatibilità od ulteriore impedimento alla riammissione della lista <i>“Castelfranco 2010”</i> alle elezioni amministrative in discussione. </p>
<p>6. Il ricorso nel merito è fondato e va accolto.<br />	<br />
A sostegno delle proprie censure, la parte ricorrente richiama l’interpretazione della normativa di riferimento, condivisa dal Collegio, a mente della quale un minimo scostamento oltre l’orario indicato – non dipeso da causa imputabile al presentatore della lista, che fosse presente nei locali preposti alla ricezione al momento della scadenza del termine di legge – non preclude la partecipazione della lista alla consultazione elettorale (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sezione V, 12 aprile 2001 n.2297). In particolare, è stato evidenziato che, in presenza di numerose persone che rendano difficoltose le operazioni elettorali, il breve ritardo nella presentazione della lista non è imputabile al presentatore della medesima, bensì alle modalità di ricevimento, condizionate da fattori accidentali di cui non può farsi carico al presentatore stesso, che risulti presente nei locali ove deve avvenire la presentazione al momento della scadenza del termine di legge (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 4 marzo 2002 n.1271).<br />	<br />
6.1. Nel caso di specie può ritenersi provata, anzitutto, la circostanza della presenza fisica dei delegati della lista all’interno degli uffici comunali, deponendo in tal senso, oltre alle concordi affermazioni di dieci sottoscrittori che hanno assistito allo svolgimento delle operazioni, la dichiarazione integrativa resa dal segretario comunale ed esibita in giudizio, ove si precisa che <i>“il dr. Giallonardo Pietro, insieme ai sig.ri Massimo Panella e Giallonardo Patrizia, già prima delle h. 12,00 era presente in Comune e che lo scrivente fino a tale ora è stato impegnato ad ultimare le operazioni di presentazione l’ammissione delle candidature di una lista”.</i><br />	<br />
Non appare poi addebitabile alla parte ricorrente il tempo occorso per l’attività di autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle diverse liste, svoltasi sostanzialmente senza soluzione di continuità ed il cui ordine cronologico è stato dettagliatamente descritto nella relazione del comandante della polizia municipale del 2.3.2010. In particolare, ivi si attesta che per la lista denominata “<i>Coraggio</i>”, il cui esame ha preceduto quello della lista presentata dall’odierna ricorrente, “<i>le operazioni di autentica delle firme da parte dei sottoscrittori sono avvenute dalle ore 11,45 alle ore 12,40 circa</i>”, e che “<i>Per la presentazione della quarta lista, con candidato sindaco Panella Massimo Michele, le operazioni di autentica delle firme da parte dei sottoscrittori sono avvenute dalle ore 12,40 alle ore 13,45 circa</i>”. <br />	<br />
Alla stregua di tali elementi, il Collegio ritiene che, sulla base di quanto acclarato nelle citate dichiarazioni – dotate di fede privilegiata – le concrete modalità seguite nello svolgimento delle descritte attività e le carenze organizzative dell’ufficio preposto hanno indubbiamente contribuito, sotto il profilo causale, a determinare il ritardo nella consegna della documentazione della lista.<br />	<br />
6.2. La soluzione della controversia in termini favorevoli per la ricorrenti appare anche in linea con il recente d.l. 5 marzo 2010 n.29, volto ad assicurare nel modo più ampio il <i>favor electionis</i>, atteso che il legislatore, all’art.1, comma 1, ha accolto l’interpretazione delle previsioni normative (cfr., tra le prime applicazioni, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sezione II, 12 marzo 2010 n.1153) che considera assolto l’obbligo di rispetto dei termini orari di presentazione delle liste con l’<i>ingresso</i> nei locali dell’ufficio preposto dei delegati “<i>muniti della prescritta documentazione</i>”, precisando altresì che “<i>La presenza entro il termine di legge […] può essere provata con ogni mezzo idoneo</i>”.<br />	<br />
6.3. Né può ritenersi che la documentazione consegnata non fosse comunque idonea a consentire l’ammissione della lista, come adombrato nella parte finale del verbale n.71 dell’8.3.2010 della II^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento, laddove è riportato il seguente inciso: “<i>Né va trascurata la circostanza che alle ore 13.47 la lista depositata era tuttora priva del contrassegno grafico (di cui è riportata esclusivamente la descrizione), mancante dei certificati elettorali dei sottoscrittori nonché dei certificati elettorali dei candidati sindaco e consiglieri e con allegata esclusivamente una fotocopia in bianco e nero del simbolo, descritto, invece, come composto da immagine a colori</i>”.<br />	<br />
Premesso che la suesposta circostanza non appare assumere, nell’economia dell’atto, il valore di autonoma ragione giustificatrice della disposta ricusazione, il Collegio ritiene che la descritta incompletezza degli allegati fosse comunque regolarizzabile mediante un’integrazione documentale (cfr., con riferimento alla possibilità dello stesso segretario comunale di acquisire d’ufficio i certificati elettorali dei sottoscrittori, Consiglio di Stato, Ad. plen., 30 novembre 1999 n. 23), nell’ambito dei poteri istruttori attribuiti alla commissione elettorale circondariale dall’art.33, ultimo comma, del D.P.R. n.570/1960, laddove stabilisce che “<i>La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite </i>[…]”. </p>
<p>7. Il ricorso va conclusivamente accolto, con annullamento dell’atto di ricusazione impugnato; per l’effetto va disposta l’ammissione della lista <i>“Castelfranco 2010”</i> alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010. <br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe R.G. n.1415/2010, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla l’atto di ricusazione impugnato ed ammette la lista “<i>Castelfranco 2010</i>” alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
La presente sentenza sarà depositata, trasmessa e pubblicata a cura della Segreteria nei termini di cui agli artt.83/11 e 84 del T.U. n.570/1960.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-22-3-2010-n-1531/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2010 n.1531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2006 n.1531</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-26-4-2006-n-1531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-26-4-2006-n-1531/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2006 n.1531</a></p>
<p>Giancarlo Giambartolomei – Presidente ed Estensore Laboratorio Analisi chimico-cliniche dott. Micunco Michele e altro (avv. F. Lofoco e M.C. Lenoci) c. Regione Puglia (avv. P.L. Portaluri e L. Ancora), A.u.s.l. BA/4 (avv. F. Paparella) in tema di tetti spesa sanitaria 1. Igiene e sanità – Spese sanitarie – Modello consensualistico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-26-4-2006-n-1531/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2006 n.1531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-26-4-2006-n-1531/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2006 n.1531</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Giambartolomei – Presidente ed Estensore<br /> Laboratorio Analisi chimico-cliniche dott. Micunco Michele e altro (avv. F. Lofoco e M.C. Lenoci) c. Regione Puglia (avv. P.L. Portaluri e L. Ancora), A.u.s.l. BA/4 (avv. F. Paparella)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di tetti spesa sanitaria</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Igiene e sanità – Spese sanitarie – Modello consensualistico ex d.lg. n.502 del 1992 – Progressivo superamento.<br />
2. Igiene e sanità – Spese sanitarie – Limiti rigidi di spesa – Fissazione – Ragioni.</p>
<p>3. Igiene e sanità – Spese sanitarie – Tetti di spesa – Fissazione – Violazione dei principi costituzionali – Esclusione.</p>
<p>4. Igiene e sanità – Spese sanitarie – Libera scelta della struttura sanitaria – Facoltà del cittadino – Va contemperata con altri interessi indicati dalla Costituzione.</p>
<p>5. Igiene e sanità – Spese sanitarie – Tetti di spesa – Superamento – Strutture accreditate – Accollo dell’onere delle ulteriori prestazioni al S.S.R. – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario, il modello “consensualistico” delineato dal d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502 è stato prima accantonato e progressivamente superato, dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo (art. 1, l. 23 dicembre 1996 n. 662; l’art. 32 comma 8, l. 27 dicembre 1997 n. 449) che hanno fatto obbligo alle regioni di fissare il “ limite massimo di spesa sostenibile”, a prescindere dalle raggiunte intese e prima che si sia concluso il procedimento di concertazione con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative.</p>
<p>2. In tema di prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario, la fissazione di limiti rigidi di spesa per ciascun operatore sanitario senza la previsione di qualsivoglia possibilità di “negoziazione” discende dal fatto che la AUSL prima di contrattare è tenuta a fissare il volume delle prestazioni da acquistare che non può superare a contrattazione conclusa.<br />
3. In tema di prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario, la fissazione dei tetti di spesa (cd. montante e tetto invalicabile) è operazione che trova positivo riscontro normativo nel d.lg. 30 dicembre 1992 n.502, ed è rispondente ad esigenze di disponibilità finanziarie e non viola principi costituzionali.</p>
<p>4. In tema di prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario, la facoltà del cittadino di libera scelta della struttura sanitaria non è riconosciuto dalla legge statale (art.8 comma 5, d.lg. 30 dicembre 1992 n.502, che ha introdotto il regime dell’accreditamento) in termini assoluti in quanto deve essere contemperato con altri interessi indicati dalla Costituzione (quali: il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, la razionalizzazione del sistema sanitario, il rispetto degli assetti organizzativi complessivi e settoriali del SSN, il mantenimento dell’alta qualità dei servizi sanitari effettivamente prestati).<br />
5. In tema di prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario, superati i limiti fissati dai tetti di spesa, le strutture accreditate non possono pretendere di accollare al S.S.R. l’onere di prestazioni, liberamente e consapevolmente assunte oltre i limiti entro i quali esse sono remunerate dal S.S.R., ma debbono effettuare tali prestazioni a pagamento, con spesa a totale carico dell’assistito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Visto il ricorso <b>1723/2002</b>, proposto dal</p>
<p><b>LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE DOTT. MICUNCO MICHELE e DAL LABORATORIO ANALISI &#8211; DR. SAVINO GIOVANNI &#8211; LEG. RAPP. DR. G. SAVINO</b>, rappresentati e difesi da Lofoco Avv. Fabrizio e Lenoci Avv. Maria Cristina, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14, presso Lofoco Avv. Fabrizio;</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; la <b>Regione Puglia</b>,  rappresentata e difesa da Portaluri Avv. Pier Luigi e Ancora Avv. Luciano, con domicilio eletto in Bari, c/o Avv. Notarnicola via De Rossi 16;</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. Ba/4</b>,  rappresentata e difesa da Paparella Avv. Francesco, domiciliatario in Bari, via Venezia, 14;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; della delibera della G.R.15 ottobre 2001 n. 1392 (DIEFSSR 2001 ed obiettivi funzionali per la programmazione triennale 2001- 2003);<br />
&#8211; della delibera della G.R. Puglia 27 dicembre 2001 n. 2087;<br />
&#8211; della delibera del direttore generale 18 febbraio 2002 n. 340, avendo ad oggetto: (tetti di spesa relativi all’anno 2002), notificata il 23 luglio 2002.<br />
É chiesto anche il risarcimento del danno.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio della regione Puglia e della AUSL BA/4;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006, il magistrato Giancarlo Giambartolomei;<br />
Uditi l’avv.F. Lofoco per la parte ricorrente, l’vv. Ancora per la Regione Puglia e l’avv. Godini, in sostituzione dell’avv. Paparella per l’Azienda USL BA/4; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Premesso d’operare nell’ambito dell’assistenza medico- specialistica in regime di accreditamento provvisorio, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 23 luglio 2002, (riassunto in seguito ad opposizione) i nominati in epigrafe hanno impugnato:<br />
&#8211; la delibera della G.R.15 ottobre 2001 n. 1392 (DIEFSSR 2001 ed obiettivi funzionali per la programmazione triennale 2001- 2003);<br />
&#8211; la delibera della G.R. Puglia 27 dicembre 2001 n. 2087;<br />
&#8211; la delibera del direttore generale 18 febbraio 2002 n. 340, notificata il 23 luglio 2002.<br />
É chiesto anche il risarcimento del danno.<br />
Questi i motivi:<br />
&#8211; 1.- violazione di legge- violazione dei principi di efficacia del giudicato e dell’esecuzione delle pronunzie giurisdizionali;<br />
2.- violazione dei principi d’affidamento del cittadino, del giusto procedimento, di partecipazione, della concertazione, eccesso di potere sotto più profili.<br />
3.- violazione dei principi d’affidamento del cittadino, del giusto procedimento, di partecipazione, della concertazione, difetto di motivazione, eccesso di potere sotto ulteriori profili<br />
4.- eccesso di potere per violazione del principio di parità tra strutture pubbliche e private eccesso di potere sotto ulteriori profili, <br />
5.- con specifico riferimento alla delibera della AUSL n. 340 del 2002 : incompetenza- illegittimità in via derivata- eccesso di potere sotto più profili;<br />
6- .con riferimento ai contratti stipulati: illegittimità derivata.<br />
Si sono costituiti la regione Puglia e la AUSL BA/4, producendo documenti e scritti difensivi con i quali hanno preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso: per tardiva impugnazione della deliberazione n. 1392 del 2001 e n. 340 del 2002; per mancata notifica ad almeno un controinteressato; per essere intervenuta sentenza (n. 285 del 2001) di irricevibilità ed infondatezza del ricorso con il quale erano stati impugnati gli atti relativi alla fissazione dei tetti di spesa per il precedente anno 2000.<br />
Con memoria depositata il 13 febbraio 2006 la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. </p>
<p align=center>
 <b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1.- I soggetti indicati in epigrafe, titolari di strutture sanitarie provvisoriamente accreditate che operano nell’ambito dell’assistenza medico- specialistica, con il ricorso in esame hanno impugnato:<br />
&#8211; la delibera della G.R.15 ottobre 2001 n. 1392 (DIEFSSR 2001 ed obiettivi funzionali per la programmazione triennale 2001- 2003);<br />
&#8211; la delibera della G.R. Puglia 27 dicembre 2001 n. 2087;<br />
&#8211; la delibera 18 febbraio 2002 n. 340, con la quale il direttore generale della AUSL intimata, preso atto delle richieste delle OO.SS., degli erogatori e dei flussi informativi relativi ai volumi ed alle tipologie di prestazioni, ha fissato, per l’anno 20<br />
Hanno chiesto i ricorrenti anche il risarcimento del danno.<br />
2.- La manifesta infondatezza delle censure dedotte induce il Collegio ad assorbire le eccezioni d’inammissibilità. <br />
2.- 1.- Con il primo motivo e con censure del secondo motivo la parte ricorrente deduce la carenza del presupposto di cui sarebbe affetta la delibera della giunta regionale n. 1392 del 2001 (le delibere della g.r. n. 1003 e n. 1832 del 1999, presupposto delle successive determinazioni sono state annullate con dpr 6 ed 8 maggio 2002, emessi su conformi pareri del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1677/2001 del 15 gennaio 2001 e n. 2179/2001 del 22 gennaio 2002; sarebbero richiamati atti non più esistenti nel mondo giuridico) .<br />
Questo Tribunale ha già avuto occasione di rilevare (cfr. sez.I n. 1346 del 2004; Lecce, 15 giugno 2002, n. 2151) che la delibera della giunta regionale n. 1392 del 2001 (DIEF 2001) non è legata da un nesso di consequenzialità con le due precedenti deliberazioni n. 1003 e n. 1832 del 1999.<br />
Nel disciplinare la materia delle remunerazioni delle prestazioni specialistiche ed ospedaliere da erogare, al fine della quantificazione della spesa da sostenere, detta delibera “fonda la sua portata programmatoria sull’art. 25 della L.R. n. 28/2000”. <br />
I co. 3° e 4° dell’art. 25 individuano “come limite di spesa invalicabile per il 2001, le risorse finanziarie destinate alla remunerazione di prestazioni specialistiche erogate da privati dalla deliberazione n. 1832/1999 (entità assunta come dato storico, nella sua configurazione materiale), nonché, come limite iniziale per l’applicazione delle regressioni tariffarie, le risorse finanziarie corrispondenti al volume delle prestazioni erogate nel 1998, moltiplicato per le tariffe attuali”.<br />
La norma sopra richiamata e la delibera della giunta regionale n. 1392 del 2001 hanno operato un rinvio recettizio al contenuto (facendolo proprio) delle delibere annullate in sede di contenzioso amministrativo. Non vi è un rapporto ed un legame di consequenzialità tra gli atti determinativi dei tetti di spesa per il 2000 e quelli che per il 2001, attenendo a procedimenti distinti e diversi, per cui la sorte dei primi è del tutto “indifferente” ed “ininfluente” con riguardo ai secondi.<br />
2.- 2.- Con un’ulteriore censura del secondo motivo parte ricorrente ha dedotto la mancata negoziazione e contrattazione del sistema di regressione tariffaria sia in sede d’adozione del nuovo DIEF di cui alla delibera regionale n. 1392 del 145 ottobre 2001, sia in sede di determinazione dei tetti di spesa per branche e strutture ad opera del direttore della AUSL intimata che ha adottato la delibera n. 340 del 18 febbraio 2002 <br />
La doglianza, alla quale non può essere dato positivo seguito, è oggetto di approfondimento ed è ripetuta nei motivi quinto e sesto con il quale ultimo è dedotta l’illegittimità derivata dei contratti stipulati.<br />
In fatto rileva che le organizzazioni sindacali rappresentative anche delle società ricorrente sono state partecipi al procedimento di formazione della delibera n. 340 del 18 febbraio 2002 come si evince dal verbale degli incontri tenutisi in data 13 dicembre 2001 e 18 gennaio 2002 presso la direzione generale dell’AUSL. <br />
Ad ogni buon fine, valgano le considerazioni che seguono.<br />
Il modello “consensualistico” delineato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 è stato prima accantonato e progressivamente superato, dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo (art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l’art. 32, VIII comma, della legge n. 449/97) che hanno fatto obbligo alle regioni di fissare il “ limite massimo di spesa sostenibile” (T.A.R. Puglia &#8211; Lecce, Sez. II, 7/10/1999, n. 724; Bari, sez.I, 19 agosto 2003 n. 3101), a prescindere dalle raggiunte intese e prima che si sia concluso il procedimento di concertazione con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative.<br />
In particolare, l’art. 32 co.8, (“8. Le regioni, … individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all&#8217;articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”) ha sancito definitivamente il carattere autoritativo della pianificazione rimessa alla Regione tenuta a fissare i limiti di spesa ed a determinare le risorse da destinare alle prestazioni sanitarie da effettuare, avendo presente che non è possibile “contare su risorse illimitate” (Cons.St., sez. V, 25 gennaio 2002 n. 418). All’esercizio unilaterale del potere da parte dell’autorità regionale si accompagna e segue quello di eguale natura espresso in sede applicativa dalle singole ASL. <br />
La fissazione di limiti rigidi di spesa per ciascun operatore sanitario senza la previsione di qualsivoglia possibilità di “negoziazione” discende dal fatto che la AUSL prima di contrattare è tenuta a fissare il volume delle prestazioni da acquistare che non può superare a contrattazione conclusa(Tar Puglia- Lecce- n. 8963 del 2003). <br />
Il modello contrattuale, di cui all’art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/92, si innesta in un contesto ordinamentale, nel quale il limite massimo della spesa sostenibile fa parte dell’oggetto della contrattazione.<br />
La ASL “deve inoltre contrattare con le varie strutture contemporaneamente e deve sottoporre a tutte le stesse condizioni”; conseguentemente, la prevista contrattazione a livello periferico si riduce nella sottoposizione ai privati di uno schema di convenzione già predisposto che questi possono accettare o rifiutare (precludendosi così la possibilità di offrire prestazioni sanitarie con onere a carico della ASL).<br />
2.- 3.- Prima di procedere ad esaminare le restanti censure si rende necessaria una premessa di carattere generale. <br />
Come è costante indirizzo del giudice amministrativo, di primo e di secondo grado (Cfr. Tar Bari, sez, I, 19 agosto 2003 n. 3101; Cons. St., sez. V, 29 marzo 2004 n. 1667) e del giudice delle leggi (sent . n. 111 del 2005), la fissazione dei tetti di spesa (cd. montante e tetto invalicabile) è operazione che trova positivo riscontro normativo nel d.lg.vo n. 502 del 1992, è rispondente ad esigenze di disponibilità finanziarie e non viola principi costituzionali.<br />
Vieppiù dopo le modifiche introdotte dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, la fissazione dei tetti di spesa non solo è legittima (cfr. Tar Puglia, Bari, sez.II, 20 giugno 2002 n. 2846, che la definisce “…adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo”), ma è autoritatitivamente assunta, come è dato desumere dall’art. 1, 32 comma, della legge 23/12/1996, n. 662, e dall’art. 32, VIII comma, della legge 27/12/1997, n. 449” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 7 febbraio 2001, n. 283). <br />
A livello regionale l’art. 10 della l.r. 5 dicembre 2001, n. 32 ha espressamente disposto che:<br />
“A decorrere dall’anno 2002, le assegnazioni e i tetti di remunerazioni fissati con il documento di indirizzo economico funzionale, che la Giunta regionale adotta entro il 31 marzo di ciascun anno, costituiscono limite inderogabile per le aziende sanitarie”, il cui superamento, ove determini un risultato economico negativo di gestione, comporta la decadenza automatica del direttore generale dell’azienda sanitaria e l’accertamento delle relative responsabilità contabili.<br />
Con ciò resta chiarita la piena legittimità ed anzi la doverosità della fissazione dei limiti di remunerazione e regressione tariffaria (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. 1, 19 agosto 2003, n. 3101).<br />
Nel medesimo senso si è espresso anche il Consiglio di Stato (sez.V, n. 1667 del 29 marzo 2004;n. 499 del 31 gennaio 2003; Sez. IV, 13 luglio 2000, n. 3920) per il quale i tetti di spesa “sono astrattamente legittimi per esigenze di compatibilità finanziaria” tanto che, avute presenti le disponibilità finanziarie, ” l’Amministrazione può fissare tetti di spesa di livello inferiore rispetto al volume di prestazioni che una determinata struttura (o l’insieme delle strutture accreditate) può erogare” (art.8- quater, co.8., d.lg.vo n. 502 del 1992). Precisa ancora il Consiglio di Stato (sez.V, 30 aprile 2003 n. 2253)che l’art. 8- quinquies, co. 1 aliena “d” del d.lg.vo n. 502 del 1992, norma per la quale le Regioni devono stabilire i criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma concordato “significa soltanto che il tetto di spesa preventivato può essere diversamente ripartito a consuntivo, perché ci può essere chi lo ha superato e chi non lo ha raggiunto”, o al più può essere integrato quando vi siano risorse disponibili; e non può invece significare, com’è evidente, obbligo di spesa illimitata e vanificazione del tetto di spesa”. <br />
Il soggetto accreditato, a differenza delle strutture pubbliche, non ha l’obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto preventivato . <br />
2.- 3.- 1.- Quanto sopra argomentato è finalizzato a fugare ogni dubbio sulla possibilità di considerare i tetti dei mezzi di programmazione di spesa di carattere tendenziale venendosi altrimenti a vanificare il diritto della libera scelta.<br />
É quanto assume la parte ricorrente con censure dedotte nel quarto motivo con cui sono affermate l’esistenza di un “diritto incondizionato alla scelta del medico” e l’“assoluta parità di oneri tra soggetti pubblici e privati”. <br />
Con una recente sentenza (n. 200 del 26 maggio 2005), nel dare risposta negativa all’ordinanza del Tar Marche 17 marzo 2001 n. 89, la Corte Costituzionale sostiene che la facoltà del cittadino di libera scelta della struttura sanitaria non è riconosciuto dalla legge statale (art.8, co.5 d.lgs n. 502 del 1992 che ha introdotto il regime dell’accreditamento) in termini assoluti in quanto deve essere contemperato con altri interessi indicati dalla Costituzione (quali: il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, la razionalizzazione del sistema sanitario, il rispetto degli assetti organizzativi complessivi e settoriali del SSN, il mantenimento dell’alta qualità dei servizi sanitari effettivamente prestati). <br />
Allo scopo di realizzare i diversi interessi, nel settore sanitario il legislatore ha fatto proprio il principio della programmazione e la previsione della necessaria stipula di appositi accordi contrattuali tra le AUSL competenti e le strutture private i cui titolari, come più sopra detto, sono concessionari di un pubblico servizio. <br />
In tale linea direttrice si muove l’art. 8- bis, co.1 e 2 del d.lg n. 502 del 1992) per il quale la libera scelta dei cittadini ai fini dell’accesso alle prestazioni sanitarie, opera nell’ambito della programmazione regionale e dell’organizzazione dei servizi del sistema regionale e nell’ambito degli accordi e contratti di cui all’art. 8 quinquies”.<br />
Dunque, presupposto per accedere alla struttura privata accreditata è la stipula di un accordo o contratto per cui la struttura privata non è tenuta a rendere le prestazioni oltre il tetto individuale di spesa (Cons. Stato, sez.V, 30 aprile 2003 n. 2253), senza che ciò costituisca violazione del diritto di libera scelta, né discriminazione in danno dei soggetti privati erogatori (Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2001, n. 2495; id. 20 luglio 1998, 1097).<br />
Con precipuo riguardo ai livelli di assistenza, l&#8217;art. 9 della L. 23 ottobre 1985 n. 595 prevede che le Regioni determinino con propri piani &#8211; e nel quadro degli interventi volti alla realizzazione degli obiettivi generali del piano sanitario nazionale &#8211; la definizione e la localizzazione del fabbisogno di attività professionali convenzionate e le attività specialistiche presso strutture private convenzionate, il cui apporto va programmato avendo riguardo al pieno utilizzo delle strutture pubbliche ed al raccordo con queste ultime al fine di soddisfare comunque il diritto di accesso alle prestazioni specialistiche da parte del cittadino (il 4 co. dell’art.11 della l.r n. 32 del 2001 demanda ai direttori generali delle AUSL di determinare il volume d’attività da svolgere dalle strutture private, previa stipula d’accordi concessori, “nel rispetto delle capacità erogative, anche potenziali, delle strutture pubbliche”).<br />
Per quel che attiene alle singole Regioni, siffatta definizione e localizzazione del fabbisogno di attività professionali convenzionate e di attività specialistiche presso strutture private convenzionate, è stata demandata dal comma 4 dell&#8217;art. 8 D.L. vo n. 502 del 1992 ad uno strumento programmatorio intermedio, qual è l&#8217;atto d&#8217;indirizzo e coordinamento, avente tra l&#8217;altro la finalità di “&#8230;garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione “..<br />
Come è stato osservato (Tar Campania- Salerno- dec. n. 795 dell’8 luglio 2003), nell’ambito delle scelte politico istituzionali spettanti alle Regioni in materia di servizio sanitario, deve essere trovato un equo e giustificato contemperamento delle varie esigenze fondamentali che influiscono nella materia: la pretesa degli assistiti alle prestazioni sanitarie (con la connessa salvaguardia del diritto, di primaria rilevanza, alla salute), il mantenimento degli equilibri finanziari (che, comunque, non possono contare su risorse illimitate), gli interessi degli operatori privati (che rispondono a logiche imprenditoriali meritevoli di tutela e la cui libertà di iniziativa deve subire inevitabilmente condizionamenti a fronte della preminente necessità di regolamentare in meglio un servizio pubblico, l’efficienza delle strutture pubbliche).<br />
Correttamente nella delibera 13 febbraio 1996 n. 225 la giunta regionale pugliese ha affermato che la libera scelta può essere esercitata dagli assistiti tra quelle strutture “temporaneamente” accreditate ……..che accettino il sistema di pagamento a prestazione, sulla base di tariffe già predeterminate dalla Regione”. <br />
Superati i limiti fissati dai tetti di spesa, le strutture accreditate non possono pretendere di accollare al S.S.R. l’onere di prestazioni, liberamente e consapevolmente assunte oltre i limiti entro i quali esse sono remunerate dal S.S.R. ma debbono effettuare tali prestazioni a pagamento, con spesa a totale carico dell’assistito. In tali termini va inteso l’obbligo, posto dall’art. 8 quinquies lett.d) d.lgv n. 502 del 1992, di determinare i criteri per la “remunerazione” delle prestazioni effettuate dalle strutture private.<br />
Attesa, poi, la radicale diversità di meccanismi di erogazione e controllo delle prestazioni da parte delle strutture sanitarie pubbliche e delle private, non può ipotizzarsi alcuna disparità di trattamento tra le une e le altre, non possono trovare ingresso i principi di equiordinazione e di libera concorrenza (seppure entro il limite di spesa fissato con riguardo all’ambito territoriale di ogni singola AULS).<br />
Occorre considerare che le Aziende ospedaliere pubbliche sono tenute a garantire i servizi sanitari necessari alla cittadinanza, prescindendo dalla remuneratività del servizio svolto, mentre il privato può scegliere quali attività prestare e disincentivare o dismettere servizi in caso di assenza di utili di gestione.<br />
Il sistema pubblico deve, dunque, calibrare nell’ambito regionale e locale i servizi da rendere in funzione del fabbisogno dell’utenza ed erogare le prestazioni sanitarie richieste, anche quelle non tariffabili, non tenendo conto del limite dei valori del finanziamento assegnato.<br />
Procedere a “scorporare” le prestazioni tariffabili da quelle che non lo sono ed effettuare un’analisi comparata dei costi (nella pretesa che la AUSL debba erogare i propri servizi in regime di concorrenzialità con le strutture private) è operazione materialmente impossibile e non richiesta dal sistema normativo vigente. Certo la AUSL è tenuta a rendere ed utilizzare al meglio le proprie strutture e razionalizzare i servizi resi, riducendo, ove possibile i loro costi.<br />
Invero, l’art. 2, co.2- sexies, lett.a) del d.lgv n. 502 del 1992 ha posto sul medesimo piano tutte le strutture “accreditate” (pubbliche e private) e non le strutture pubbliche e quelle private. La disposizione demanda, infatti, alla Regione di articolare il territorio regionale in unità sanitarie locali “le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l’assistenza sanitaria collettiva salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle altre strutture pubbliche e private accreditate” .<br />
L’art. 2, co.2 sexies, lett.d) del d.lgv n. 502 del 1992 ha poi dettato una particolare disciplina per il finanziamento delle ASL al quale provvede la Regione “sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente…”<br />
Per l’art. 8, quinquies, co.2, del d.lgv n. 502 del 1992 la regione e le AUSL definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private “anche” attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, ove l’”anche” suggerisce l’introduzione di un criterio ulteriore ed eventuale. <br />
L’art. 8, quater, co.3, lett.b, del d.lgv n. 502 del 1992 introduce il principio di un efficace competizioni tra le sole strutture accreditate.<br />
Quanto sopra argomentato trova un positivo riscontro nella sentenza 18.03.2005 n. 111, che si è pronunziata espressamente sulla questioni della legittimità dei tetti di spesa e sulla equiordinazione tra ASL e strutture private accreditate, dando anche indirettamente una risposta alle eccezioni di incostituzionalità sollevate da più parti in questa sede nel ripetuto rilievo di uno scollamento della legislazione regionale da quella nazionale (in violazione dell’art.117 Cost.) nel punto in cui la prima imporrebbe limiti di spesa esclusivamente alle strutture private non poste su un piano di equiordinazione con quelle pubbliche (violando il principio della libera concorrenza, dell’iniziativa privata ed anche della libera scelta) . <br />
Ribadita la piena legittimità del modello per tetti invalicabili, per la Corte la regola della “equiordinazione” delle strutture pubbliche e private non opera in rapporto alle fonti di finanziamento complessivo delle strutture del settore sanitario, bensì ai criteri ed alle modalità di remunerazione a tariffa delle sole prestazioni rese sulla base di appositi accordi contrattuali.<br />
La Corte Costituzionale ha, altresì, interpretato detta norma nel senso che, ai fini della remunerazione per intero a valori attuali (riferite cioè all’anno in cui effettivamente le prestazioni siano state rese) i volumi delle prestazioni medesime, vale a dire la loro quantità e, correlativamente, la spesa complessiva, non possono essere superiori a quelle del 1998.<br />
Ne consegue che il riferimento –contenuto nella norma regionale- ai predetti volumi e limiti di spesa si presenta come il frutto, da parte del legislatore regionale, di una scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa, la quale, tenuto conto delle ristrettezze delle risorse finanziarie, dirette a soddisfare le esigenze del settore, non risulta viziata da intrinseca irragionevolezza<br />
Posto che la gestione del servizio pubblico sanitario compete alla Regione ed alle AUSL, mentre le strutture private provvisoriamente accreditate hanno la veste di concessionarie, autorizzate ad erogare un numero definito di prestazioni sanitarie (entro i limiti definiti dai singoli accordi), non appare, infine, porsi in difformità ai principi fondamentali stabiliti dalla disciplina nazionale di settore l’art. 11 co.4 della l.r n. 32 del 2001 nella parte in cui autorizza l’Amministrazione a disporre delle risorse avendo riguardo anche alla capacità erogativa solo potenziale delle strutture pubbliche.<br />
2.- 4.- Non ha fondamento la dedotta in più parti censura di difetto di motivazione di cui sono destinatarie la n. 1392 del 2001 e la del 340 del 2002 (vedasi in particolare il quinto motivo). <br />
Entrambi gli atti, di natura generale, fanno riferimento ad una complessa ed articolata istruttoria ed ad un serie di incontri con i rappresentanti delle strutture specialistiche convenzionate nel corso dei quali sono stati forniti tutti i necessari dati conoscitivi, gli elementi istruttori e sono stati esplicitati i criteri e le modalità delle determinate quantificazioni di spesa.<br />
Contrariamente, poi, a quanto affermato dalla parte ricorrente, la delibera n. 340 del 2002 richiama in premessa la del.n. 1392 del 2001 (“gli atti regionali da cui evincere…. i limiti massimali annuali di spesa sostenibili fissati dalla Regione”).<br />
2.- 5.- Deve essere, infine, esaminata la censura di cui al quinto motivo d’incompetenza dell’AUSL intimata a fissare i tetti di spesa con la delibera 18 febbraio 2002 n. 340. <br />
Invero, per l’art. 8, quinquies, del d. lgs n. 502 del 1992 alle regioni compete di “individuare le responsabilità a loro riservate e quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto “ e procedere a definire la programmazione regionale<br />
A livello regionale l’art. 25 lr n. 28 del 2000 regola il riparto di competenze tra regione Puglia e ASL al fine della provvista di “prestazioni specialistiche ospedaliere erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati”.<br />
In particolare, per il co.2 “alle aziende territoriali spetta l’individuazione dei soggetti interessati … l’individuazione delle funzioni e delle attività da potenziare e depotenziare, la definizione dei volumi, della tipologia e delle modalità di erogazione delle prestazioni richieste, gli accordi contrattuali con detti soggetti”.<br />
Il comma quarto, poi, dopo aver stabilito per relationem le modalità di determinazione delle regressioni tariffarie, fa espressamene salvi i depotenziamenti “determinati dal direttore generale della AUSL territorialmente competente”.<br />
Analoga disposizione è riportata nell’art 20 della predetta legge n. 28 del 2000 per la quale “ ai sensi dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 è competenza dei direttori generali delle ASL, nell’ambito di quanto definito dalla programmazione regionale, definire le attività da potenziare e da depotenziare, nonché il volume massimo delle prestazioni, distinto per tipologia e per modalità di assistenza, che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare”.<br />
Per il legislatore pugliese è, dunque, alle AUSL che spetta il compito di attribuire i tetti di spesa alle singole strutture accreditate<br />
Si aggiunga che la competenza attribuita alle aziende sanitarie non è lesiva del principio d’imparzialità sancito dall’art. 97 Cost. perché (come ha puntualmente precisato nell’ord. n. 8960 del 2003 il Tar Puglia sezione staccata di Lecce) “contestualmente, il legislatore fissa le regole che disciplinano il finanziamento delle strutture e quindi l’acquisto delle prestazioni.”<br />
D’altro canto, si deve osservare che il cumulo in capo allo stesso soggetto dell’esercizio di funzioni amministrative e dell’erogazione di prestazioni sanitarie (continua l’ordinanza) “costituisce l’essenza del servizio sanitario nazionale, che necessariamente svolge funzioni amministrative ed eroga prestazioni sanitarie..”.<br />
2- 6 la infondatezza delle censure avverso i suoi atti presupposti si proietta sul sesto motivo con il quelle è dedotta l’illegittimità derivata dei sottoscritti contratti (aventi natura di atti di concessione) .<br />
3.- Per quanto sopra considerato e dedotto devono essere respinti il ricorso e la consequenziale domanda di risarcimento del danno.<br />
Si ritiene dover compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
<BR><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda,</b> RESPINGE il ricorso n. 1723 del 2002 <br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2006 con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Dott. GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI 	&#8211; PRESIDENTE, Rel.<br />	<br />
Dott. DORIS DURANTE 	&#8211; COMPONENTE <br />	<br />
Dott. FRANCESCO BELLOMO 	&#8211; COMPONENTE <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>26 aprile 2006</u><br />
</i>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)<i></p>
<p align=justify>
</b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-26-4-2006-n-1531/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2006 n.1531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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