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	<title>1524 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1524 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2010 n.1524</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2010-n-1524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2010-n-1524/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2010-n-1524/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2010 n.1524</a></p>
<p>Pres. Pugliese – Est. Arzillo C. (Avv.ti Lavitola e Zerboni)/ Comune di Roma (Avv. D’Ottavi) il nuovo p.r.g. di Roma al vaglio del Tar del Lazio 1. Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – N.T.A. – Esclusione dell’intervento edificatorio diretto in determinate aree – Necessità del ricorso allo strumento attuativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2010-n-1524/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2010 n.1524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2010-n-1524/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2010 n.1524</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Pugliese –<i> Est.</i> Arzillo<br /> C. (Avv.ti Lavitola e Zerboni)/ Comune di Roma (Avv. D’Ottavi)</span></p>
<hr />
<p>il nuovo p.r.g. di Roma al vaglio del Tar del Lazio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – N.T.A. – Esclusione dell’intervento edificatorio diretto in determinate aree – Necessità del ricorso allo strumento attuativo – Legittimità	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – N.T.A. – Ambiti di compensazione – Sottrazione di quote di edificabilità ai proprietari – Assenza di negoziazione – Illegittimità	</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – N.T.A. – Previsione di contributo edificatorio straordinario &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittima la previsione di piano regolatore che esclude l’intervento edificatorio diretto con riferimento alle tipologie maggiormente incisive sull’assetto del territorio, riconducibili non alla preservazione strutturale dell’esistente, bensì alla nuova edificazione in aree che avevano destinazione non edificatoria, rispondendo tale scelta alla esigenza di inserire la nuova edificazione in un contesto compositivo che postula &#8211; secondo un’impostazione conforme ai principi generali del diritto urbanistico &#8211; il ricorso allo strumento attuativo: e ciò a prescindere dall’ulteriore questione della legittimità del tipo di strumento disegnato allo scopo.	</p>
<p>2. E’ illegittima, perché priva di base normativa, la previsione di piano regolatore che, con riferimento ad ambiti di compensazione, configura una forma di espressa sottrazione ai proprietari della parte maggioritaria della quota di edificabilità aggiuntiva agli stessi riconosciuta, tanto più se a tale risultato non si perviene attraverso una negoziazione, in quanto la quota riservata alla mano pubblica è stabilita “a priori” dal piano, il quale dapprima la quantifica con precisione, e conseguentemente stabilisce a carico dei proprietari degli Ambiti di compensazione un puntuale obbligo &#8211; una volta approvato lo strumento urbanistico esecutivo &#8211; di cedere al Comune, o a soggetti terzi dallo stesso individuati, la superficie fondiaria corrispondente alle previsioni edificatorie riservate al Comune medesimo.	</p>
<p>3. E’ illegittima la previsione di piano regolatore di un contributo edificatorio straordinario, “a priori” quantificato sia nella quota di maggiorazione di edificabilità che ne costituisce la base sia nell’individuazione della misura minima, trattandosi di atto a carattere normativo, incidente direttamente e imperativamente sul contenuto del successivo eventuale accordo delle parti, in contrasto con la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., e più in generale privo di qualsiasi base normativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.1524</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1524/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1524/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.1524</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim C. A. (avv.ti M. Barberio e S. Porcu) c/ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; Ufficio Motorizzazione Civile Cagliari (Avv. Distr. St.) sui presupposti per la revisione della patente di guida Circolazione stradale – Patente di guida – Revisione – Presupposti – Infrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1524/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.1524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1524/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.1524</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> P. Numerico; <i>Est.</i> G. Flaim<br /> C. A. (avv.ti M. Barberio e S. Porcu)  c/ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E<br /> DEI TRASPORTI &#8211; Ufficio Motorizzazione Civile Cagliari (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la revisione della patente di guida</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale – Patente di guida – Revisione – Presupposti – Infrazione  isolata – Rilevanza – Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di revisione della patente di guida, una sola infrazione alle norme del Codice della strada, anche se di una certa rilevanza, non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l&#8217;idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 854 del 2008, proposto da:	</p>
<p><B>C. A.</B>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Garibaldi N.105; </p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
<B>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</B> &#8211; <i><b>Ufficio Motorizzazione Civile Cagliari</b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; </p>
<p><i><b> per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>del provvedimento del 9/7/2008 di REVISIONE della PATENTE DI GUIDA, ai sensi dell&#8217;articolo 128 comma 1° del Codice della strada, notificato al ricorrente solo il 7/10/2008;<br />	<br />
e, ove occorra, della nota del 18/2/2008 del Direttore dell&#8217;ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri di Cagliari di avvio del procedimento.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24/06/2009 la dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Barberio per il ricorrente e l’avv. dello Stato Tenaglia per l&#8217;amministrazione;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il sig. Carta (nt. il 18.7.1983) in data 25 marzo 2007 (ore 5,25), alla guida del proprio veicolo Alfa Romeo 155, usciva di strada (SS. 131 km 3,800) e si ribaltava, ricadendo poi al centro della carreggiata, ove sopraggiungeva altro veicolo, con medesima direzione di marcia, il quale, dopo aver lungamente frenato, si scontrava con l&#8217;automobile del ricorrente.<br />	<br />
Il Sig. Carta, medicato presso l&#8217;ospedale Brotzu, riportava lesioni personali guaribili in giorni 15; egli, peraltro, risultava negativo agli esami alcolmetrici e tossicologici.<br />	<br />
La causa del sinistro veniva individuata, dal rapporto della polizia municipale di Cagliari del 17 aprile 2007, nella eccessiva velocità che aveva fatto perdere il controllo dell&#8217;automezzo al conducente (in ricorso, invece, il ricorrente sostiene che fu abbagliato da un&#8217;auto che procedeva contromano; in particolare si afferma che un&#8217; automobile sarebbe uscita da una stradina laterale non asfaltata posta ad angolo ottuso rispetto alla direzione di marcia sulla 131).<br />	<br />
Dopo esser stato comunicato l&#8217;avvio del procedimento (il 18/2/2008) l&#8217;anno successivo -rispetto all&#8217;incidente- il direttore dell&#8217;ufficio della motorizzazione civile disponeva (precisamente il 9 luglio 2008) la revisione della patente di guida, categoria B, in applicazione dell’ art. 128 comma 1 del codice della strada, imponendo al ricorrente la rinnovazione dell&#8217;esame di idoneità tecnica, attraverso una nuova verifica concernente la teoria e la pratica di guida. Tale provvedimento (adottato 16 mesi dopo l’incidente è stato notificato all&#8217;interessato oltre tre mesi dopo (il 7 ottobre 2008), quindi complessivamente 19 mesi successivamente all&#8217;intervenuto sinistro.<br />	<br />
Con ricorso notificato il 5 novembre 2008 e depositato il successivo 11/11 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revisione emesso nei suoi confronti formulando le seguenti censure:<br />	<br />
violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 128 del decreto legislativo n. 285/1992 Codice della strada &#8211; violazione dei canoni di proporzionalità &#8211; eccesso di potere per erroneità dei presupposti &#8211; carenza di motivazione.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 26 novembre 2008 la domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 467/2008, in quanto veniva ritenuto fondato il motivo relativo all&#8217;eccessivo del corso del tempo dalla data del sinistro alla data della notifica della sanzione.<br />	<br />
All&#8217;udienza del 24 giugno 2009 il ricorso è stato spedito in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>A prescindere dalla difforme ricostruzione delle cause dell&#8217;incidente, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame risulti assorbente la circostanza dell’eccessivo lasso di tempo trascorso tra la data di effettuazione del sinistro ed il momento della notifica del provvedimento di revisione della patente. Complessivamente sono decorsi ben 19 mesi, cioè un periodo di tempo che non si ritiene possa essere qualificato “congruo” per l&#8217;espletamento dell&#8217;istruttoria del procedimento ex articolo 128 del codice della strada.<br />	<br />
Tale norma prevede che “ Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri , nonché il prefetto nei casi previsti dall&#8217;art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all&#8217;art. 119, comma 4°, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida <qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica>. L&#8217;esito della visita medica o dell&#8217;esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 78,00 a Euro 311,00. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell&#8217;accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida . Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. <br />	<br />
Questo Tribunale, affrontando vertenze analoghe, ha confermato, anche nel corso del 2009, un orientamento preciso (cfr. sentenza 12 giugno 2009 , n. 970 e, in sede cautelare, ordinanze n. 230 del 27.5.2009; n. 137 del 8.4.2009), in considerazione della recente giurisprudenza maturata in materia.<br />	<br />
Due sono i profili che, in generale, sono stati considerati rilevanti:<br />	<br />
-decorso di un tempo “congruo” fra compimento del sinistro e notifica della revisione; <br />	<br />
-necessità di peculiare motivazione in caso di unicità dell&#8217;infrazione.<br />	<br />
La necessità di rispettare un termine “congruo” è stata espressamente affermata sia dal Tar Veneto III 11.11.2008 che dal TAR Sardegna n. 1724 del 12.8.2008, nonché dal C.S., VI, 8.9.2006 n. 5225.<br />	<br />
Inoltre la tesi che ha prevalso (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 22 settembre 2008 , n. 2001; T.A.R. Campania, sez. V, 26 marzo 2007 , n. 2830; T.A.R. Lombardia, sez. III, 26 aprile 2006 , n. 1078; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 29 giugno 2006, n. 1350; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 24 ottobre 2005 , n. 3886) sostiene che “una sola infrazione alle norme del Codice della strada, anche se di una certa rilevanza, non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l&#8217;idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione”.<br />	<br />
Anche il Tar Sardegna coerente con questa linea, ha affermato la necessità di una puntuale motivazione: “L’amministrazione deve motivare il provvedimento di revisione della patente di guida indicando le ragioni che inducono a dubitare della idoneità tecnica o della sussistenza dei requisiti fisici e psichici in capo al trasgressore” (cfr., recentissima, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 12 giugno 2009 , n. 970 e n. 2006 del 17.11.2008).<br />	<br />
La motivazione del provvedimento che impone la revisione è inadeguata sotto il profilo della valutazione dei fatti posti a base dell&#8217;atto, valutazione dalla quale dovrebbero, invece, risultare le ragioni che hanno indotto l&#8217;amministrazione a dubitare della sussistenza «dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell&#8217;idoneità tecnica» (art. 128 del codice della strada ). <br />	<br />
Occorre che «l&#8217;atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, pur avendo natura latamente discrezionale, presentandosi come espressione di un potere cautelare esercitato a tutela dell&#8217;interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, sia comunque correlato alla presenza di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l&#8217;idoneità tecnica del conducente alla guida» (cfr. Cons. St., sez. VI, 9 aprile 2009, n. 2189; Tar Sardegna 17 novembre 2008, n. 2006 e 29 giugno 2006, n. 1350) Nel caso di specie, l&#8217;impugnato provvedimento con il quale si dispone la revisione della patente di guida è insufficiente sotto questo profilo, limitandosi a richiamare la comunicazione della Polizia Municipale di Cagliari con la descrizione sintetica dell&#8217;incidente.<br />	<br />
Constatato che nella fattispecie in esame non risultano rispettati, dall’Amministrazione, i suddetti profili sia di tempo (in particolare risulta eccessivo l’impiego di 19 mesi per pervenire alla decisione di imporre la revisione –questa sez., con sent. n. 1724/2008 ha già ritenuto incongruo il termine di 17 mesi) che di analisi dell&#8217;accaduto, il ricorso va accolto ed il provvedimento di revisione annullato.<br />	<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre il integrale compensazione delle spese ed onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie il ricorso e, conseguentemente, annulla il provvedimento di revisione impugnato.<br />	<br />
Spese ed onorari di giudizio compensati.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24/06/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/10/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1524/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.1524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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