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	<title>1513 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1513 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2016 n.1513</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-3-2-2016-n-1513/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-3-2-2016-n-1513/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2016 n.1513</a></p>
<p>Pres. e Est. Sapone Sulla illegittimità del decreto del Commissario ad acta del 26 giugno 2015, n. 270 nella parte in cui ha approvato il piano di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio al punto IV – tipologie organizzative. 1. Accreditamento istituzionale – Requisiti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-3-2-2016-n-1513/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2016 n.1513</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-3-2-2016-n-1513/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2016 n.1513</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e Est. Sapone</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità del decreto del Commissario ad acta del 26 giugno 2015, n. 270 nella parte in cui ha approvato il piano di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio al punto IV – tipologie organizzative.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accreditamento istituzionale – Requisiti di accreditamento – Requisiti ulteriori – Soglia di efficienza – Riorganizzazione rete laboratoristica – Art. 8-<em>quater</em>, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – Decreto commissariale n. 270/2015.<br />
&nbsp;<br />
2. Piano di riorganizzazione della rete laboratoristica – Decreto commissariale n. 270/2015 – Figure laboratoristiche – Dislocazione dei laboratori – Irragionevolezza – Irrazionalità – Esigenze dell&#8217;utenza – Soggetti operanti nella rete – Eccesso di potere.<br />
&nbsp;<br />
3. Piano di riorganizzazione della rete laboratoristica – Decreto commissariale n. 270/2015 – Soglie minime di attività – Irragionevolezza – Accreditamento – Eccesso di potere – Tipologie organizzative.<br />
&nbsp;<br />
4. Soglia minima prestazionale – Criterio di efficienza – Rete laboratoristica – Requisiti di accreditamento – Art. 8-<em>quater</em>, d.lgs. n. 502/1992 – Organizzazione della rete laboratoristica.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La determinazione della soglia (minima) di efficienza, prevista tra i criteri per la riorganizzazione della rete di offerta di diagnostica di laboratorio approvati dalla Conferenza Stato – Regioni del 23 marzo 2011, non comporta violazione della normativa statale di riferimento, in quanto rappresenta l&#8217;applicazione del disposto di cui all&#8217;art. 8-<em>quater</em>, d.lgs. n. 502/1992, attualmente vigente.<br />
&nbsp;<br />
2. Dato il ridotto repertorio prestazionale del S.s.r. del Lazio, appare del tutto carente se non, addirittura, irrazionale la riorganizzazione della rete laboratoristica laziale così come prefigurata nell&#8217;allegato al decreto commissariale n. 270/2015, specie se si considera la limitazione delle (tre) figure laboratoristiche ivi previste, nonché la mancata considerazione delle esigenze dell&#8217;utenza, penalizzata dalla dislocazione dei laboratori che non sempre risultano semplici da raggiungere (a tal riguardo, si pensi ai laboratori presenti nelle ventidue comunità montane laziali).<br />
&nbsp;<br />
3. Il modello di organizzazione descritto al punto IV dell&#8217;allegato al decreto n. 270/2015 – che identifica i laboratori autonomi e le (tre) tipologie di reti di laboratori a cui imputare il numero di esami necessario al raggiungimento della soglia minima di attività prevista per l&#8217;anno di riferimento – non tiene conto del regime di accreditamento in essere presso ciascun laboratorio (ancorché non ancora definitivo), configurando, così, l&#8217;ipotesi dell&#8217;eccesso di potere.<br />
&nbsp;<br />
4. La soglia minima prestazionale costituisce un criterio di efficienza della rete laboratoristica, nonché requisito di accreditamento a norma dell&#8217;art. 8-<em>quater</em>, d.lgs. n. 502/1992 se viene coniugato ad una non penalizzante e più oculata organizzazione della stessa, che tenga conto del regime di accreditamento in essere dei laboratori laziali.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01513/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 10212/2015 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Terza Quater)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso sul ricorso n. 10212/2015 proposto da Laboratorio Galeno s.r.l. ed altri, così come indicati nell&#8217;accluso elenco che costituisce parte integrante della presente sentenza, rappresentati e difesi dall’Avv. Filippo Calcioli presso il cui studio in Roma Via Muzio Clementi n. 58 elettivamente domiciliano;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
&#8211; la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rita Santo ed elettivamente domiciliata presso la sede dell&#8217;Avvocatura Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna n.27;<br />
&#8211; il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario,<br />
<strong><em>per l’anullamento:</em></strong><br />
del decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. 270 del26 giugno 2015 avente ad oggetto: “Modifiche ed integrazioni al DCA n. 247 del 22 luglio 2014 concernente: Adozione della nuova edizione Programmo Operativi 2013/2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio. Approvazione del Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio. Rideterminazione del crono programma e delle azioni previste dall’intervento 2 – Riorganizzazione rete dell’offerta assistenziale con particolare riguardo alla rete laboratoristica privata”, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Ad Acta e della Regione Lazio;<br />
Visto l&#8217;intervento ad opponendum proposto da Marco Dionisi ed altri, così come riportati nell&#8217;accluso elenco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Silvia Stefanelli, Edoardo Di Gioia, Luca Pocobelli e Cesare Milani ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell&#8217;avv. Giovanni Battista Sandicchiin Roma, Via del Corso n.62/63;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2015 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Con il proposto gravame i ricorrenti laboratori impugnano il decreto commissariale con il quale tra le altre previsioni è stata riorganizzata la rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio, prevedendo all’Allegato Piano di riorganizzazione che la soglia minima di attività da raggiungere debba essere alla fine del triennio 2016 – 2018 pari o superiore a 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno.<br />
Premesso il quadro normativo di riferimento a partire dall’art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296 del 2006 – Legge finanziaria per l’anno 2007, con il quale il legislatore stabiliva una riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate di diagnostica di laboratorio, parte ricorrente prende in considerazione gli esiti della Conferenza Stato/Regioni del 23 marzo 2011 recante “Criteri per la riorganizzazione della rete di offerta di diagnostica di laboratorio” che per la prima volta indicano numericamente la soglia prestazionale di efficienza prevista in 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati per anno.<br />
Riferiscono pure le modalità di attuazione della riorganizzazione nello specifico della Regione Lazio a partire dalla d.G.R. n. 418/2007 che recepiva il Piano regionale però per la sola riorganizzazione delle strutture pubbliche di laboratorio; con la d.G.R. n. 1040/2007 la Regione tentava di estendere la riorganizzazione anche alle strutture private imponendo una soglia prestazionale tra le 500.000 e le 750.000 analisi di base, dato ovviamente non praticabile se non per strutture di enormi dimensioni.<br />
Rappresentano che l’attuazione di tale disegno subiva ulteriori rallentamenti per il Piano di rientro della spesa sanitaria in esito al quale venivano adottati i decreti commissariali 89/2009 e n. 54/2010, che statuiva l’abbassamento della soglia prestazionale a 200.000 analisi.<br />
Il programma di riorganizzazione prevedeva l’istituzione di alcuni Tavoli tecnici e dopo una prima bocciatura in essi, in data 5 agosto 2014 veniva pubblicato il d.C.A. n. 247/2014 recante Programmi operativi 2013/2015, sospeso dal TAR, recante una serie di previsioni anche per il riordino della rete laboristica privata.<br />
E, venendo ai giorni nostri, in esito alla sospensione del TAR la Regione adottava l’atto al momento gravato il d.C.A. n. 270 del 26 giugno 2015, avverso il quale i ricorrenti Laboratori deducono la seguente articolata doglianza:<br />
Violazione della legge n. 296/2006 e della legge n. 133/2008; Violazione dell’Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011, degli articoli 8 quater e quinquies del d.lgs n. 502 del 1992; Violazione e falsa applicazione delle Linee Giuda ministeriali e delle successive circolari esplicative in ordine al tipo di aggregazione prevista per la rete dei Laboratori; Violazione del principio di affidamento e di libera scelta; Contrasto con gli articoli 41 e 97 Cost. nonché con i principi di liberalizzazione e concorrenza imposti dall’Unione Europea; Illegittimità per violazione della normativa in materia di giusto procedimento; Difetto di concertazione; Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione; Violazione dei principi in tema di buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; Illegittimità per disparità di trattamento.<br />
Concludono con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.<br />
Si sono costituiti in giudizio con compiute memorie il Commissario ad acta per la Sanità nella Regione Lazio, la Regione Lazio contestando le avverse doglianze e rassegnando conclusioni opposte a quelle di parte ricorrente.<br />
Hanno proposto atto di intervento ad opponendum i soggetti di cui sopra anch’essi concludendo per la inammissibilità o per la reiezione del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2015 il gravame in trattazione è stato assunto in decisione.<br />
Il ricorso va in parte accolto come nel prosieguo motivato.<br />
Va premesso che non può essere condiviso il profilo con il quale gli interessati laboratori lamentano che già i criteri della riorganizzazione approvati dalla Conferenza Stato – Regioni del marzo 2011 abbiano travalicato il dato normativo introducendo la determinazione della soglia di efficienza non prevista dalla normativa nazionale di riferimento.<br />
Infatti l’art. 79 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, al comma 1 quinquies modificava, tra gli altri, l’art. 8 quater – riguardante appunto l’accreditamento istituzionale &#8211; del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 introducendovi l’espressione “tenendo conto del criterio della soglia minima di efficienza”, col che pare che la copertura normativa della disciplinata soglia minima che peraltro il dCA n. 270 del 2015, attualmente in esame, stabilisce in maniera più graduale di quanto abbia fatto il dCA n. 54/2010, sussista contrariamente a quanto sostenuto in ricorso.<br />
Per il resto vanno condivisi i profili con i quali avverso il Piano di riorganizzazione della rete laboristica di cui al decreto commissariale n. 270/2015 gli interessati Laboratori<br />
&#8211; fanno valere che appare violata la normativa regionale vigente in tema di requisiti per l’accreditamento;<br />
&#8211; lamentano che nel Piano di riorganizzazione non sono state considerate le peculiarità del Lazio in ordine alle prestazioni erogabili in favore del SSR che costituiscono un quarto del Nomenclatore nazionale;<br />
&#8211; osservano che l’impugnato provvedimento incarna il vizio di eccesso di potere in quanto stabilisce per strutture nella gran parte dei casi già accreditate una soglia minima imposta estromettendole dal sistema contrattuale e svuotandole dell’accreditamen<br />
I profili vanno accolti.<br />
Posto che il SSR del Lazio è caratterizzato per un “ridotto repertorio prestazionale”, dal momento che le analisi previste dal nomenclatore tariffario sono 756 mentre quelle erogate in regime di accreditamento sono circa 158, appare del tutto carente per non dire proprio irrazionale una riorganizzazione della rete laboristica laziale come di seguito riportata e in ordine alla quale, peraltro, parte ricorrente ha ben individuato quali sono le deficienze, consistenti nella limitazione delle figure laboratoristiche, forse il frutto di una affrettata analisi delle strutture esistenti sul territorio, oltre che della mancata considerazione delle esigenze dell’utenza penalizzata dalla dislocazione della rete laboratoriale (nel Lazio vi sono 22 comunità montane).<br />
E se l’osservazione dell’Ente ha consentito di rigettare l’autonomo profilo di censura proposto ai fini di contestare la soglia minima, perché, come opposto dalla Regione, ai fini del calcolo della ridetta vengono conteggiati anche gli esami erogati esclusivamente a carico dell’utente che vanno a sommarsi a quelli erogati a carico del SSR, non può essere condivisa a giustificazione del modello di organizzazione descritto al punto IV dell’Allegato al decreto n. 270 del 2015.<br />
In esso è prevista una Tipologia A, costituita da un laboratorio autonomo in possesso di tutte le autorizzazioni ed accreditamenti per essere indipendente e realizzare da solo gli esami di laboratorio necessari per il conseguimento della soglia minima e che può anche eseguire esami per conto di altre strutture in Rete con funzione di Service.<br />
La Tipologia B prevede un Laboratorio di Rete accentrato e più Punti di prelievo tutti in possesso delle autorizzazioni e degli accreditamenti laddove il Laboratorio accentrato effettua attività analitica, pre analitica e post analitica in proprio e l’attività analitica per i Punti di prelievo della Rete; alla rete può aderire un Laboratorio sopra-soglia che non svolge la funzione di Laboratorio accentrato.<br />
La Tipologia C prevede più Punti Prelievi e Laboratori accentrati tutti in possesso dei titoli autorizzativi e di accreditamento in cui ogni Laboratorio accentrato effettua complessivamente in sede il numero di esami necessario al raggiungimento della soglia minima di attività per l’anno di riferimento e nella fase attuativa ciascun Punto Prelievi trasferisce i campioni ad uno o più Laboratori accentrati.<br />
La Tipologia D è, infine, costituita da una rete di Punti Prelievo tutti muniti di autorizzazioni e accreditamenti che “complessivamente produce il numero di esami necessario al raggiungimento della soglia minima di attività prevista per l’anno di riferimento”, ma che si serve del Laboratorio pubblico o privato di Service accreditato ed esterno alla Rete e che sia già in possesso della soglia minima di attività prevista per l’anno di riferimento.<br />
Oltre alla limitatezza delle figure di Laboratorio individuate dalla Regione, va condivisa l’altra osservazione di parte ricorrente e con la quale gli interessati fanno valere che, in sostanza, il sistema modulato dall’Ente non pare tener conto del regime di accreditamento di cui sia titolare ogni Laboratorio o del quale peggio ancora sia in attesa di ricevere quello definitivo; se un laboratorio ha un determinato regime di accreditamento e cioè può effettuare determinate analisi, con buona pace della circostanza che ai fini del raggiungimento della soglia minima abbia potuto scontare che svolge analisi di un certo tipo per il pubblico e per il privato, l’adesione ad una rete piuttosto che ad un’altra comporta che esso debba avere le caratteristiche dei Laboratori compresi in quella tipologia di rete o che sia costretto a mutare il tipo di accreditamento per poter continuare ad eseguire prestazioni o comunque ampliarle almeno per raggiungere la soglia minima nel corso del triennio 2016-2018.<br />
L’altra circostanza poi posta in risalto dei ricorrenti è che se è vero che solo la rete finirà per essere l’interlocutore della regione – e diventerà anche l’assegnataria del budget – la tipologia introdotta con il Piano di organizzazione delle Reti di laboratorio in cui i singoli operatori stipulano un contratto tra loro per l’effettuazione delle prestazioni, finisce per imporre alle strutture sotto soglia di derubricarsi obbligatoriamente in punti prelievo, ancora una volta in violazione del regime di accreditamento di ciascuna e per di più senza avere provveduto ad una regolamentazione del cd. Service. Quanto a quest’ultimo il punto IV del Piano di riorganizzazione infatti stabilisce che questo possa consistere in un Laboratorio pubblico o privato accreditato esterno alla Rete e già in possesso della soglia minima di attività prevista per l’anno di riferimento, ma non ne offre una chiara definizione al punto II, dove sono, appunto individuate le figure di Laboratorio operanti nella Rete, con conseguente indeterminatezza della disposizione nel suo insieme.<br />
In conclusione per potersi propugnare la soglia minima prestazionale quale criterio di efficienza della rete laboratoristica, oltre che come requisito di accreditamento a mente dell’art. 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, esso deve essere coniugato con una non penalizzante e più oculata organizzazione della stessa che tenga conto dell’esistente regime di accreditamento dei laboratori laziali.<br />
Per le superiori considerazioni il ricorso va in parte accolto e per l’effetto va annullato il dCA n. 270 del 26 giugno 2015 nella parte in cui ha approvato il Piano di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio al punto IV – tipologie organizzative e per il resto va respinto.<br />
La novità delle questioni trattate consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III quater, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe lo accoglie in parte e, per gli effetti, annulla il d.C.A. n. 270 del 26 giugno 2015 come in motivazione indicato e per il resto lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Sapone, Presidente FF, Estensore<br />
Pierina Biancofiore, Consigliere<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE, L&#8217;ESTENSORE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.1513</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1513/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1513/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1513/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.1513</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Manca Lido di C. A. &#038; C. s.n.c. (avv.ti S. Segneri e D. Piras) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti G. P. Contu, R. Murroni e M. Pani); il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia del Demanio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1513/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.1513</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1513/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.1513</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>. P. Numerico;<i> Est.</i> G. Manca<br /> Lido di C. A. &#038; C. s.n.c. (avv.ti S. Segneri e D. Piras) c/ la Regione Autonoma <br />della Sardegna (avv.ti G. P. Contu, R. Murroni e M. Pani); il Ministero <br />dell&#8217;Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei <br />Trasporti, l’Agenzia del Demanio &#8211; Filiale Sardegna (Avv Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità o meno dell&#8217;art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006 n. 296, ai rapporti concessori in essere al 1&deg; gennaio 2007</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Concessioni demaniali – Determinazione canoni – Art. 5, L. 6 dicembre 1971 n. 1034 &#8211; Controversie – Sindacato sull’esercizio poteri discrezionali &#8211; Giurisdizione del g.a. – Sussiste	</p>
<p>2. Demanio e patrimonio – Concessioni demaniali – Determinazione canoni – Disciplina applicabile &#8211; Art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006 n. 296 – Rapporti concessori in corso al 1° gennaio 2007 – Vi ricadono</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla determinazione dei canoni di concessioni demaniali marittime, in quanto ineriscono alla verifica dell&#8217;esercizio di poteri discrezionali di cui la P.A. gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi.	</p>
<p>2. In tema di disciplina applicabile alla determinazione dei canoni di concessioni demaniali marittime, l’art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006, n. 296 è applicabile anche ai rapporti concessori in corso al 1° gennaio 2007 e non soltanto a quelli stipulati o rinnovati dopo tale data.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 523 del 2008, proposto da</p>
<p><b>Lido di C. A. &#038; C. s.n.c.</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio SEGNERI e Daniela PIRAS, con domicilio eletto in Cagliari , via Sonnino n. 84, presso il loro studio legale;</p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
la <b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del suo Presidente, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Piero Contu, Roberto Murroni e Mattia Pani, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento n. 69; 	</p>
<p>il<b> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro tempore,<br />
il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro pro tempore,<br />
l’<b>Agenzia del Demanio </b>&#8211;<b> Filiale Sardegna</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,<br />
tutti rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati per legge presso la sede dell’Avvocatura in Cagliari, via Dante n. 23; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>con il ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di cui alla nota prot. n. 16060/II.6.1del 15 aprile 2008, con il quale il Direttore del Servizio territoriale Demanio Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano ha denegato la decurtazione del canone demaniale richiesta dalla soci<br />
&#8211; del provvedimento di cui alla nota prot. n. 4211/2007 del 31/3/2008;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 10633/II.6.1 del 14/3/2008;<br />	<br />
con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 luglio 2008:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di cui alla nota prot. 30043II.6.1. del 4 luglio 2008 del Direttore del Servizio territoriale Demanio Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Agenzia Demanio, Filiale Sardegna;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10/06/2009 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Con ricorso introduttivo, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 14 giugno 2008 e depositato il successivo 27 giugno, la società ricorrente impugnava il provvedimento del Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano dell’Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, prot. n. 16060 del 15 aprile 2008, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di complessivi euro 126.614, 25, dei quali euro 92.945,77 per canoni arretrati 1998-2007 e euro 33.668,48 per l’anno 2008.<br />	<br />
2. &#8211; Dopo la notifica del ricorso in epigrafe, con provvedimento del 4 luglio 2008, prot. n. 30043, il medesimo Servizio Territoriale rideterminava i canoni dovuti per il 2007 e il 2008, applicando la riduzione massima del 50 %, come richiesto dalla ricorrente; riconoscendo, inoltre, l’insussistenza di inadempimenti per le annualità pregresse (nella nota si legge che “la richiesta degli arretrati per le annualità 1998/2006 (era) giustificata dal fatto che … l’ufficio non era a conoscenza dell’avvenuto pagamento delle stesse …”). Conseguentemente disponeva l’annullamento in autotutela della richiesta di pagamento del 15 aprile 2008.<br />	<br />
3. &#8211; Ritenendo lesivo anche quest’ultimo atto, la ricorrente lo impugnava con motivi aggiunti, notificati il 22 luglio 2008 e depositati il successivo 31 luglio.<br />	<br />
4. &#8211; Si sono costituite in giudizio le amministrazioni statali intimate, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito concludono per il rigetto.<br />	<br />
Negli stessi termini si possono riassumere le difese della Regione Sardegna, costituitasi con atto depositato il 7 luglio 2008.<br />	<br />
5. &#8211; Con ordinanza di questa Sezione n. 312 del 6 agosto 2008, è stata accolta la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e, conseguentemente, sospesa l’efficacia del provvedimento 4 luglio 2008.<br />	<br />
6. &#8211; All’udienza del 10 giugno 2009 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Preliminarmente occorre esaminare la questione di giurisdizione, sollevata dalla difesa erariale. Si deve ritenere che la controversia rientri nella giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034/1971, in quanto oggetto del giudizio è, per un verso, l’applicazione alla concessione di cui è titolare la ricorrente dei nuovi criteri di determinazione dei canoni di cui all’art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, posto che si contesta in radice l’esercizio del potere di determinazione del canone concessorio sulla base della circostanza che le norme richiamate non sarebbero applicabili alle concessioni in corso, ma solo a quelle stipulate o rinnovate dopo il 1 gennaio 2007; e, per altro verso, si contesta l’esercizio del potere avente per oggetto la riduzione del canone. Si tratta, quindi, di profili che involgono, rispettivamente, la sussistenza stessa del potere di fissazione del canone e l’esercizio di poteri discrezionali sul punto (sulla questione si rinvia a Cass., SS.UU., 18 novembre 2008, n. 27333, secondo la quale “deve ritenersi, anche alla luce della sentenza n. 204 del 2004 della Corte cost., che le controversie non attratte nella giurisdizione del giudice amministrativo, e perciò riservate al giudice ordinario, sono solo quelle di contenuto meramente patrimoniale, ossia quelle nelle quali non venga in rilievo il potere della P.A. a tutela di interessi generali ovvero la verifica dell&#8217;esercizio di poteri discrezionali di cui la P.A. gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi”Nella specie, le S.U. hanno ritenuto devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa da un privato, gestore provvisorio di un magazzino vendita, nei confronti dell&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per contestare il provvedimento di fissazione del nuovo corrispettivo a suo carico, mediante revisione straordinaria, che sarebbe esclusa dalla convenzione e prevista dalla legge; inoltre a Cass., SS.UU., 31 luglio 2008, n. 20749).<br />	<br />
2. – Sempre in via preliminare, occorre dare atto della sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, conseguente all’annullamento d’ufficio del provvedimento di cui alla nota prot. n. 16060/II.6.1del 15 aprile 2008, con esso impugnato.<br />	<br />
3. – Rimangono, pertanto, da esaminare i motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento di cui alla nota del 4 luglio 2008, con cui si sono determinati i canoni dovuti per il 2007 e il 2008, nei cui riguardi vengono sollevate le seguenti doglianze:<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 39, comma 1, del codice della navigazione, il quale prevede che “la misura del canone è determinata dall’atto di concessione”;<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 3 del disciplinare di concessione stipulato il 19 ottobre 1995, che determina in lire 9.814.200 il canone annuale e in lire 196.284.000 quello dovuto per il ventennio di durata della concessione, salvo il solo aggiornamento ISTAT tr<br />
&#8211; violazione dell’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale detta criteri di determinazione del canone demaniale inapplicabili alle concessioni in corso;<br />	<br />
&#8211; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione.<br />	<br />
4. – I motivi appena esposti, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.<br />	<br />
In primo luogo è infondata la censura secondo la quale l’art. 1, comma 251, della legge n. 296 non sarebbe applicabile ai rapporti in corso, poiché (come già statuito da questa Sezione con la sentenza n. 786 del 24 aprile 2008) da diversi elementi testuali della disposizione in esame emerge che la norma si riferisce anche alle concessioni già rilasciate. In particolare, basti citare la lettera b), del comma 251, cit., che con riferimento alle concessioni demaniali marittime prende in considerazione anche gli anni 2004, 2005 e 2006 (anche se al solo fine di escludere l’applicazione delle maggiorazioni previste da speciali disposizioni di legge), con il che si deve escludere che la norma riguardi solo le concessioni stipulate o rinnovate dopo il 1 gennaio 2007; e soprattutto estende espressamente, anche nei confronti delle concessioni suddette, i nuovi criteri a decorrere dal 1 gennaio 2007, e dunque presuppone la sua applicabilità anche alle concessioni in atto.<br />	<br />
5. &#8211; Dalle considerazioni appena svolte deriva che nel caso di specie, per la sopravvenienza della norma di legge sopra esposta, non possono trovare applicazione né l’art. 39 del codice della navigazione, né le norme del disciplinare della concessione, come invece ritiene parte ricorrente.<br />	<br />
6. &#8211; Considerata la peculiarità della vicenda, anche sotto il profilo processuale, si ravvisano giusti motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe, così dispone:<br />	<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, per la sopravvenuta carenza di interesse;<br />	<br />
&#8211; rigetta i motivi aggiunti.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/10/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-9-10-2009-n-1513/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2009 n.1513</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2008 n.1513</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2008-n-1513/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2008-n-1513/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2008-n-1513/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2008 n.1513</a></p>
<p>Pres. e Est. Bianchi Giua (avv.ti Savatteri, Viriglio) c. Ministero dell’Economia e Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato) necessità di una puntuale motivazione in caso di contrasto interno tra valutazioni relative a dipendenti 1. – Militare e militarizzato – Giudizi valutativi – Contrasto interno tra giudizi – Motivazione – Necessità 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2008-n-1513/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2008 n.1513</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2008-n-1513/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2008 n.1513</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e Est. Bianchi<br /> Giua (avv.ti Savatteri, Viriglio) c. Ministero dell’Economia e Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>necessità di una puntuale motivazione in caso di contrasto interno tra valutazioni relative a dipendenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Militare e militarizzato – Giudizi valutativi – Contrasto interno tra giudizi – Motivazione – Necessità</p>
<p>2. – Militare e militarizzato – Giudizi valutativi &#8211; Sindacato G.A</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Qualora vi sia un contrasto interno tra valutazioni espresse in merito ai dipendenti, è necessario che vi sia un’idonea motivazione ed una precisazione degli elementi che in concreto abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto dal dipendente in modo da consentire al Giudice Amministrativo di sindacare il corretto esercizio del potere tecnico – discrezionale esercitato dalla P.A.</p>
<p>2. – E’ onere dell’Amministrazione motivare le valutazioni, soprattutto quando le stesse appaiano “prima facie” illogiche o inspiegabili, in assenza di congrua motivazione, al fine di permettere al G.A. il sindacato sul corretto esercizio del potere discrezionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 59 del 2006, proposto da: </p>
<p><b>Giua Massimiliano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Savatteri, Riccardo Viriglio, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca, 3; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; <b>Ministero dell’Economia e Finanze</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domicilia in corso Stati Uniti, 45; </p>
<p>&#8211; <b>Comando Generale della Guardia di Finanza</b>, in persona del Comandante pro tempore, non costituito; <br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>della scheda valutativa per ufficiali 24 ottobre 2005 della Guardia di Finanza, Comando Generale della Guardia di Finanza – Comando Tutela dell’Economia, redatta con riferimento agli incarichi ricoperti dal Maggiore Massimiliano Giua (matr. mecc. 890247A) nel periodo 1 settembre 2004 – 4 agosto 2005 e comunicata al ricorrente in data 7 novembre 2005;<br />
nonchè per l’annullamento<br />
di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e comunque connesso del relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e Finanze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17/04/2008 il dott. Franco Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 28 dicembre 2005, il dott. Massimiliano Giua, Maggiore della Guardia di Finanza, ha impugnato, dinanzi a questo Tribunale, la scheda valutativa per ufficiali redatta nei suoi confronti per il periodo 1 settembre 2004 – 4 agosto 2005, nonchè ogni altro atto preordinato, conseguenziale, e comunque connesso. <br />
Richiamate le principali circostanze di fatto afferenti l’oggetto della controversia, il ricorrente ha dedotto, a fondamento del gravame, i seguenti motivi di illegittimità:<br />
I) &#8211; Violazione dell’art. 3, Legge 8 giugno 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.<br />
L’impugnato giudizio finale contenuto nella scheda valutativa è quello reso dal secondo revisore, il Generale di Divisione Cerreta, il quale, pur riconoscendo il rendimento costantemente elevato e meritevole di apprezzamento del ricorrente, ha omesso l’aggettivazione laudativa (“il vivissimo apprezzamento”) nonchè la lode, confermando la qualifica finale di “eccellente”.<br />
Nessuna motivazione emerge dal giudizio stesso circa le ragioni che hanno indotto il secondo revisore ad una flessione in negativo dei giudizi formulati dal compilatore e dal primo revisore, in particolare, alcuna ragione è posta a fondamento dell’affermazione che il ricorrente avrebbe conseguito “risultati non in linea con le aspettative”. Il provvedimento impugnato non consente di comprendere la peggior valutazione finale espressa nei confronti dell’ufficiale, il quale nel periodo di riferimento, non è stato oggetto di alcun prcoedimento disciplinare nè è stato giudicato dai suoi superiori negativamente per singoli comportamenti, avendo sempre improntato la propria azione di comando al conseguimento di un rendimento d’eccezione. <br />
Da ciò l’illegittimità del giudizio impugnato, che non fornisce alcuna indicazione dei presupposti di fatto dai quali possa essere scaturito, secondo un criterio di conseguenzialità logica, un peggioramento del giudizio finale.<br />
II) &#8211; Violazione dell’art. 3, Legge 8 giugno 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Contraddittorietà.<br />
L’impugnato giudizio peggiorativo appare altresì contraddittorio in riferimento alle singole voci interne della documentazione caratteristica con conseguente ulteriore ragione di illegittimità per eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria e motivazione. Il compilatore dell’impugnato giudizio finale non ha contestato in alcun modo le valutazioni di assoluta eccellenza compiute dal compilatore e dal primo revisore, sicchè nel caso di specie non vi è corrispondenza tra le valutazioni positive espresse sulle singole voci ed il giudizio complessivo peggiorativamente espresso per avere il ricorrente conseguito “risultati non in linea con le aspettative”. Appare quindi contraddittorio l’impugnato giudizio finale che mentre ritiene i risultati ottenuti dall’ufficiale “non in linea con le aspettative”, non pone in discussione le valutazioni d’eccellenza sulle singole qualità professionali dell’ufficiale stesso. In particolare, è evidente la contraddittorietà interna dell’impugnato giudizio nella parte in cui si afferma che il maggiore Giua ha raggiunto “risultati non in linea con le aspettative” dei suoi superiori pur essendo qualificato nel giudizio stesso come “esecutore intelligente degli ordini” dei suoi superiori verso i quali ha avuto atteggiamento “impeccabile, generoso, sollecito”, in tutti i casi dimostrando “eccellente” capacità d’organizzazione, “versatile e previdente” capacità amministrativa e “previdente” governo del personale.<br />
III) &#8211; Violazione dell’art. 3, legge 8 giugno 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.<br />
L’impugnato giudizio finale è altresì carente di istruttoria e di motivazione quanto alla “motivazione al lavoro”, valutata come “eccezionale” dal compilatore e dal primo revisore e “spiccata” in sede di giudizio finale. Sul punto, nessun elemento di fatto giustifica il diverso giudizio.<br />
IV) – Violazione dell’art. 3 Legge 8 giugno 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che nel periodo oggetto della scheda di valutazione, il ricorrente ha svolto per 76 giorni circa le funzioni di Comandante interinale, ma di tale servizio non è fatto cenno nè sul frontespizio, nè nel giudizoo finale del secondo Revisore.<br />
V) – Violazione dell’art. 6 D.P.R. 13 febbraio 1967, n. 429. Incompetenza.<br />
Il primo revisore (Castore Palmerini) della impugnata scheda valutativa era Ufficiale con grado di Generale di Brigata, talchè il suo giudizio sul ricorrente non avrebbe potuto essere oggetto di ulteriore revisione da parte del II Revisore (il Generale di Divisione Cerreta) con il quale il ricorrente non ha avuto rapporti di servizio diretti, attesa l’espressa conforme previsione della norma in epigrafe, il cui secondo alinea precisa, altresì, che “comunque, non si fa luogo a seconda revisione da parte di Autorità di grado più elevato di quello di Generale di Brigata”. Nella specie, il giudizio del II Revisore poteva essere rivisto, semmai, soltanto da un Genrale di Corpo d’Armata,. ai sensi del comma 5 dell’art. 6 D.P.R. n. 429/1964 cit.<br />
Per gli anzidetti motivi, il ricorrente ha conclusivamente chiesto l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento dell’impugnato giudizio finale e con vittoria di spese ed onorari di causa.<br />
Per resistere all’impugnativa, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale ha confutato in fatto ed in diritto le avverse difese, sulla base di puntuali argomentazioni svolte nell’apposita Relazione dell’Amministrazione, cui l’Avvocatura si è riferita.<br />
In particolare, qunato alla dedotta incompetenza del II Revisore ad esprimere il giudizio finale sul ricorrente, l’Avvocatura Erariale ne ha esposto l’infondatezza, alla stregua del 5° comma dell’invocato art. 6 D.P.R. n. 429/67, il quale dispone “per gli Ufficiali superiori fino al grado di tenente colonnello non si fa luogo a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivesta il grado di Generale di Corpo d’Armata”.<br />
Nella fattispecie di causa deve ritenersi, quindi, legittima la seconda revisione del giudizio valutativo operata dal Gen. Cerreta, non vertendosi in alcuna delle ipotesi ostative previste dalla citata norma, in quanto nè compilatore nè il I Revisore del giudizio rivestivano il grado di Gen. di Corpo d’Armata.<br />
Ha conseguentemente chiesto il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di lite da porre a carico di parte ricorrente.<br />
Il ricorrente, con memoria illustrativa ha, ulteriormente e diffusamente illustrato tutti i motivi di doglianza, insistendo nelle conclusioni di accoglimento del gravame, già rassegnate.<br />
Alla Pubblica Udienza del 17 aprile 2008, su richiesta dei Difensori delle parti presenti, il ricorso è passato in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>E’ oggetto del presente giudizio la scheda valutativa relativa al periodo 1 settembre 2004 – 4 agosto 2005, compilata nei confronti del ricorrente, Maggiore della Guardia di Finanza, il quale, nel periodo anzidetto, aveva ricoperto un incarico di Comandante della I Sezione del Gruppo Marchi, Brevetti e Proprietà intelletuale del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza.<br />
La scheda valutativa era stata compilata dal diretto Responsabile del Gruppo, il quale aveva giudicato conclusivamente il rendimento dell’Ufficiale subalterno “costantemente elevato e meritevole di vivissimo apprezzamento e della più convinta lode”.<br />
Con tale giudizio aveva concordato il Primo Revisore della scheda (Gen. di Brigata Palmerini) il quale aveva conclusivamente valutato il redimento dell’Ufficiale “&#8230;costantemente elevato, meritevole di vivissimo apprezzamento e della più convinta lode”.. avendo lo stesso Ufficiale, “con pari rendimento, retto, congiuntamente, i comandi interinali del Gruppo Marchi Brevetti e Proprietà intellettuale e della II Sezione dello stesso Gruppo, per complessivi giorni 92”.<br />
Il Secondo Revisore (Gen. di Divisione Cerreta) dichiarava di “concordare in parte” con i giudizii espressi dal compilatere e dal primo revisore, giudicando l’Ufficiale (ricorrente) “di ottime qualità complessive”, per aver espresso “..spiccata motivazione al lavoro”.<br />
Lo stesso Revisore ha altresì ritenuto che l’ufficiale ha conseguito “&#8230;risultati non in linea con le aspettative”. Il giudizio afferma conclusivamente che il ricorrente “in servizio ha fornito rendimento costantemente elevato e meritevole di apprezzamento”, non confermando il “vivissimo apprezzamento” e soprattutto “la più convinta lode”, attribuiti, invece, dal compilatore e dal Primo revisore.<br />
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l’illegittimità dell’impugnato giudizio finale – espresso dal secondo compilatore – per difetto d’istruttoria e di motivazione, nella parte in cui, pur riconoscendo il rendimento costantemente elevato e meritovole di apprezzamentodel ricorrente, omette la l’aggettivazione laudativa, (il vivissimo apprezzamento) nonchè la lode, confermando la qualifica finale di “Eccellente”, senza indicare le ragioni della peggior valutazione finale espressa nei confronti dell’Ufficiale.<br />
Il motivo è fondato.<br />
Nessuna motivazione emerge dall’impugnato giudizio circa le ragioni che hanno indotto il Secondo Revisore ad una flessione in negativo dei giudizi formulati dal compilatore e dal Primo Revisore; in particolare, alcuna ragione è posta a fondamento dell’affermazione che il ricorrente avrebbe conseguito “risultati non in linea con le aspettative”. Restano, quindi, sconosciuti i pressupposti di fatto dai quali possa essere scaturito, secondo un criterio di conseguenzialità logica, un peggioramento del giudizio finale. In tal luogo, si è precluso al ricorrente di avere certezza sia delle eventuali carenze, eventualmente dimostrate nello svolgimento del servizio, sia negli elementi di riscontro circa fatti e circostanze oggetto di eventuali e specifiche contestazioni o addebiti.<br />
I giudizi valutativi, nel caso di contrasto interno tra le valutazioni espresse dai revisori impongono, per uniforme giurisprudenza, la presenza di una idonea motivazione e di una precisazione degli elementi che, in concreto, abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto dal dipendente, in modo da consentire al Giudice amministrativo di sindacare il corretto esercizio del potere tecnico – discrezionale esercitato dalla P.A., sia sotto il profilo della congruenza logica, sia sotto quello dell’accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento impugnato. (T.A.R. Lazio, I Sez. bis, 19/5/04 n. 5547). Ogni valutazione caratteristica degli Ufficiali deve avere ad oggetto le qualità del servizio e le professionali e personali capacità rivelate nel periodo di riferimento.<br />
La necessaria ragionavolezza delle valutazioni in esame impone, in via generale, agli esaminatori di indicare espressamenrte nella valutazione quali sono gli elementi fattuali sfavorevoli da cui far discendere una peggiore valutazione complessiva o parziale, riferita ad aspetti rilevanti nello sviluppo di carriera del dipendente.<br />
L’ampio potere discrezionale nella valutazione del servizio reso dal dipendente nel periodo di riferimento per la redazione del rapporto informativo – riconosciuto saldamente da una costante giurisprudenza – fa sì che il sindacato del Giudice Amministrativo sul corretto esercizio di tale potere, debba riguardare solo profili di manifesta illogicità o di assenza di motivazione in relazione al contesto in cui si inserisce il giudizio; sicchè è onere dell’Amministrazione motivare determinate valutazioni, quando le stesse appaiano “prima facie”, illogiche o, comunque, inspiegabili, in assenza di una congrua motivazione (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 4/3/2008 n. 368).<br />
Tale indirizzo giurisprudenziale è applicabile al caso in esame, ove è impossibile trarre dalla scheda valutativa le ragioni della peggior valutazione resa dal secondo revisore, avuto riguardo specificamente all’affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe conseguito “risultati non in linea con le aspettative”, non deducendosi nè le aspettative riposte dalla Superiore Gerarchia nè le eventuali carenze nei risultati conseguiti dal Magg. Giua.<br />
Il peggioramento del giudizio interno, rispetto al giudizio finale, costituisce – come detto – possibile dato negativo nella successiva carriera dell’Ufficiale il quale ha ugualmente diritto di conoscere (ancorchè abbia conseguito il giudizio più elevato di “eccellente”) le ragioni ed i persupposti di fatto capaci di evidenziare la conseguenzialità logica del giudizio stesso interinalmente peggiorato.<br />
E’ ugualmente fondato il secondo motivo con il quale si deduce la contraddittorietà dell’assegnato giudizio finale peggiorativo, in rapporto alle singole voci interne della documentazione caratteristica. Per tali voci, l’interessato ha conseguito valutazioni di eccellenza, che lo stesso secondo Revisore non ha attenuato, alle quali non è conseguenziale il giudizio impugnato, in difetto di ragioni che non risultano affatto percepibili.<br />
Un contrasto immediato emerge palesemente dal raffronto tra le valutazioni altamente positive espresse nelle singole voci ed il giudizio complessivo internamente peggiorativo reso dal II Compilatore, in particolare ove egli afferma che il ricorrente ha conseguito “risultati non in linea con le aspettative”.<br />
Il ricorso merita, dunque, di essere accolto, con conseguente annullamento, “in parte qua”, degli atti impugnati. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, definitivamente pronunciando sul Ricorso n. 59/2006 proposto da Giua Massimiliano, come in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.<br />
Spese di giudizio compensate tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17/04/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente, Estensore<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Primo Referendario<br />
Ivo Correale, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2008-n-1513/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2008 n.1513</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2008 n.1513</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-4-2008-n-1513/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-4-2008-n-1513/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-4-2008-n-1513/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2008 n.1513</a></p>
<p>Pres. Trotta, Est. Saltelli Leadri S.r.l. (Avv. C. Morrone) c/ ANAS e Ministero dei lavori pubblici (Avv. Stato). sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;ottemperanza in caso di adempimento parziale del giudicato 1. Giustizia amministrativa &#8211; Giudicato – Adempimento parziale &#8211; Ottemperanza – Ammissibilità – Ragioni. 2. Giustizia amministrativa – Ottemperanza – Sentenza da eseguire</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-4-2008-n-1513/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2008 n.1513</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-4-2008-n-1513/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2008 n.1513</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Est. Saltelli<br /> Leadri S.r.l. (Avv. C. Morrone) c/ ANAS e Ministero dei lavori pubblici (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;ottemperanza in caso di adempimento parziale del giudicato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa  &#8211; Giudicato – Adempimento parziale &#8211;  Ottemperanza – Ammissibilità – Ragioni.<br />
2. Giustizia amministrativa – Ottemperanza – Sentenza da eseguire – Domande Nuove – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’adempimento parziale di un giudicato da parte della P.A  non esclude che il privato possa agire in sede di ottemperanza  per l’integrale esecuzione di tale giudicato. Infatti, è inammissibile che le amministrazioni possano legittimamente ostacolare l’ottemperanza delle decisioni sfavorevoli, eseguendole solo in minima parte e costringendo il privato ad una nuova, e più gravosa, azione ordinaria (1).<br />
2. In sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (2),  non potendo neppure essere proposte domande che non siano contenute nel “decisum” della sentenza da eseguire (3).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. C.d.S., sez. VI, 5 giugno 2007, n. 2972.<br />(2) Cfr. C.d.S., sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247.<br />
(3) Cfr. C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;ottemperanza in caso di adempimento parziale del giudicato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1513/2008 Reg. Dec.<br />
N. 5198 Reg. Ric.<br />
Anno 2007</p>
<p align=center><b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />	<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso iscritto al NRG 5198 dell’anno 2007 proposto da<br />
<b>LEADRI S.r.l.</b>, in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea d’impresa con la società CO.CE.MER. S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Corrado Morrone, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, viale XXI Aprile n. 21;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ANAS – Ente Nazionale per le Strade</b>, in persona del legale rappresentante in carica, e <b>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (ora MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI)</b>, in persona del ministro in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>GRAN SASSO S.c. a.r.l.</b>, in liquidazione coatta amministrativa, in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea costituita con la SO.CO.STRA.MO. S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;ottemperanza al giudicato <br />
formatosi sulla decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 2022 dell’11 aprile 2006;</p>
<p> 	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all&#8217;udienza in camera di consiglio dell’11 marzo 2008 il Consigliere Carlo Saltelli;<br />
Uditi per le parti l’avvocato Morrone e l’avvocato dello Stato Pampanelli; <br />
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con la decisione n. 2022 dell’11 aprile 2006 la IV Sezione del Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto dalla società Leadri s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese con CO.CE.MER. S.p.A., avverso la sentenza n. 72 del 14 gennaio 1999 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III, in riforma di quest’ultima, ha annullato il provvedimento di esclusione della predetta società appellante dalla gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento della sede stradale “BA 86/97 – S.S. n. 7 – via Appia &#8211; tratto Grottaglie – Brindisi – 4° lotto dal Km. 705 + 494 al Km. 712 + 222”, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’A.N.A.S.  <br />
In particolare, sulla scorta di una puntuale pronuncia in data 27 novembre 2001 della Sesta Sezione della Corte di Giustizia (emessa nei procedimenti riuniti C-285/99 e C-286/99 a seguito di rimessione di analoga questione da parte della IV Sezione del Consiglio di Stato con le ordinanze n. 1173 e 1774 del 5 luglio 1999), è stato ritenuto fondato e meritevole di accoglimento il primo motivo di gravame con cui, riproponendo l’analoga censura sollevata in prime cure, la società appellante aveva sostenuto l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla gara della propria offerta perché asseritamente anomala, senza che alla verifica di anomalia si fosse pervenuti a seguito del necessario procedimento in contraddittorio e cioè sulla base delle giustificazioni richieste dopo l’apertura delle buste (c.d. contraddittorio successivo”), bensì solo sulla base di quelle prodotte in sede di presentazione dell’offerta stessa (c.d. contraddittorio anticipato).<br />
In tale decisione è stato tuttavia precisato che “l’accoglimento dell’appello, negli assorbenti limiti sopra individuati, pur comportando l’annullamento del giudizio di anomalia dell’offerta della Leadri S.p.A. e, conseguentemente, dell’aggiudicazione della gara alla Gran Sasso S.c. a r.l., pure nella qualità indicata, non implica invece, ex se, l’aggiudicazione della gara alla società appellante, evenienza, questa, che presuppone in ogni caso la rinnovazione della verifica di anomalia alla stregua dei criteri di cui alla richiamata decisione della Corte di Giustizia e sulla base di apposite autonome valutazioni della stazione appaltante nell’esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa (discrezionalità che preclude a questo giudice l’esame delle ulteriori censure dedotte, relative ad elementi che ben possono trovare adeguata composizione nella naturale sede della verifica di anomalia)”.<br />
Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale tra il 1° ed il 14 giugno 2007 la predetta società Leadri s.r.l., in proprio e nella qualità indicata in epigrafe, premesso che l’A.N.A.S. S.p.A. non aveva provveduto a dare esecuzione alla ricordata decisione n. 2022 dell’11 aprile 2006 della IV Sezione del Consiglio di Stato, malgrado il suo passaggio in giudicato e malgrado la notifica del rituale atto di diffida e messa in mora, ha chiesto che sia ordinato all’A.N.A.S. S.p.A. di dare esecuzione alla citata decisione del Consiglio di Stato, ponendo in essere con urgenza ed immediatezza ogni adempimento necessario per la rinnovazione del procedimento  di gara e di verifica dell’anomalia dell’offerta in puntuale ottemperanza a quanto stabilito nella decisione, assegnando un termine per provvedere e nominando, per il caso di ulteriore inerzia, apposito commissario ad acta.<br />
Si sono costituiti in giudizio l’A.N.A.S. S.p.A. e il Ministero delle Infrastruttura, senza svolgere alcuna specifica attività difensiva.<br />
Con nota prot. CDG – 0104661 – P del 4 settembre 2007 l’A.N.A.S. S.p.A. ha trasmesso della disposizione n. 101 dell’8 agosto 2007, con la quale sono stati annullati i provvedimenti oggetto della ottemperanda decisione ed è stata altresì disposta la riapertura della fase di verifica delle offerte anomale relative alla gara “BA 86/97 – Lavori adeguamento della sede stradale – S.S. n. 7 – via Appia tratto Grottaglie – Brindisi – 4° lotto dal Km. 705 + 494 al Km. 712 + 222”.<br />
La parte ricorrente ha quindi depositato ulteriore documentazione in data 4 marzo 2008 e all’odierna udienza in camera di consiglio ha altresì prodotto, con il consenso della resistente amministrazione, n. 8 verbali della Commissione tecnica dell’A.N.A.S. preposta al rinnovo della verifica dell’anomalia (dal 22 ottobre 2007 al 25 febbraio 2008), nonché la relazione conclusiva per il responsabile del procedimento in data 25 febbraio 2008; l’avvocato dello Stato ha precisato che i documenti prodotti sono gli stessi che la stessa amministrazione ha provveduto ad inoltrare alla segreteria della Sezione per il relativo deposito (documenti che, tuttavia, al momento del passaggio in decisione della causa non risultano pervenuti alla segreteria della Sezione).</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>I. Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione n. 2022 dell’11 aprile 2006 della IV Sezione del Consiglio di Stato è ammissibile e fondato e deve, conseguentemente, essere accolto.</p>
<p>I.1. Circa l’ammissibilità è sufficiente osservare che non vi è alcun dubbio (né sul punto vi è stata alcuna eccezione da parte delle amministrazioni intimate costituite) circa il passaggio in giudicato della decisione della cui ottemperanza si tratta e in ordine alla rituale notifica dell’atto di diffida e messa in mora, cui non ha fatto seguito alcuna effettiva attività di adempimento da parte dell’A.N.A.S. S.p.A.<br />
I.2. Passando all’esame della fondatezza della pretesa in esame, occorre ricordare che l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (C.d.S., sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512; 12 luglio 2007, n. 3970).<br />
E’ noto che detta verifica, che deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione (C.d.S., sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964) comporta da parte del giudice dell’ottemperanza una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza “petitum – causa petendi – motivi – decisum” (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1963; sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075).<br />
Pertanto in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (C.d.S., sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel “decisum” della sentenza da eseguire (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459).<br />
Deve aggiungersi, inoltre, che un adempimento parziale non esclude che il privato possa agire in sede di ottemperanza  per l’integrale esecuzione del giudicato, non potendosi ammettere che in tal modo le amministrazioni possano legittimamente ostacolare l’ottemperanza delle decisioni sfavorevoli, eseguendole solo in minima parte e costringendo il provato ad una nuova, e più gravosa, azione ordinaria (C.d.S., sez. VI, 5 giugno 2007, n. 2972); è stato anche sottolineato che il parziale adempimento ad una pronuncia del giudice non è di ostacolo alla richiesta di ottemperanza da parte del soggetto che ha ottenuto la decisione a lui favorevole, poiché gli eventuali provvedimenti attuativi posti in essere dall’amministrazione nelle more del giudizio devono essere completi ed esaustivi, tali cioè da realizzare il diritto o l’interesse fatto valere in giudizio nei limiti in cui esso è ritenuto dal giudice meritevole di tutela (C.d.S., sez. IV, 27 aprile 2005, n. 1952).<br />
I.3. Con riferimento al caso di specie e sulla base dell’esame della documentazione versata in atti, la Sezione osserva che l’A.N.AS. S.p.A. non risulta ancora aver dato completa ed integrale esecuzione alla decisione n. 2022 dell’11aprile 2006 della IV Sezione del Consiglio di Stato che le imponeva non solo la rinnovazione del procedimento di verifica di anomalia delle offerte relativa alla gara “BA 86/97 – Lavori adeguamento della sede stradale – S.S. n. 7 – via Appia tratto Grottaglie – Brindisi – 4° lotto dal Km. 705 + 494 al Km. 712 + 222”, anche la successiva conclusione del procedimento di gara, in ciò consistendo il bene della vita riconosciuto in sede di cognizione alla società Leadri S.r.l., in proprio e nella qualità segnata in atti.<br />
Infatti, dalla documentazione in atti (ed in particolare da quella depositata da ultima direttamente all’odierna udienza, costituita da n. 8 verbali della Commissione tecnica dell’A.N.A.S. preposta al rinnovo della verifica dell’anomalia (dal 22 ottobre 2007 al 25 febbraio 2008) e dalla relazione conclusiva del responsabile del procedimento in data 25 febbraio 2008) emerge che l’A.N.A.S. S.p.A., dopo aver effettivamente annullato gli atti ed i provvedimenti cui si riferisce la decisione ottemperanda, ha effettivamente nominato la commissione per procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dall’A.T.I. Leadri S.r.l. – CO.CE.MER S.p.A., che ha avviato la fase di verifica dell’anomalia, concludendola definitivamente, giusta relazione in data 25 febbraio 2008, nel senso di ritenere regolare la composizione dell’offerta in esame.<br />
Sennonché tale esito non assicura ancora totalmente alla società ricorrente il bene della vita derivante dal giudicato della sentenza della cui ottemperanza si discute che, come già si è accennato, implica la conclusione di tutto il procedimento della gara di appalto e quindi anche l’individuazione (oramai virtuale) della ditta aggiudicataria dell’appalto: del resto lo stesso responsabile del procedimento in calce alla relazione finale della Commissione tecnica incaricata della verifica dell’anomalia dell’offerta, dopo aver precisato di condividere l’esito dell’istruttoria svolta (così che l’offerta prodotta dalla ricorrente era da considerarsi congrua), rileva che i lavori oggetto dell’appalto sono stati ultimati e collaudati e rimette quindi gli atti agli uffici competenti “per le determinazioni che vorranno adottare”.<br />
II. Alla stregua di tali osservazioni, il ricorso deve essere pertanto accolto e deve essere ordinato all’A.N.A.S. S.p.A di dare piena ed integrale esecuzione alla decisione n. 2022 dell’11 aprile 2006 della IV Sezione del Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla notificazione della presente decisione, concludendo definitivamente il procedimento della gara di appalto oggetto della sentenza ottemperanda, individuando la ditta aggiudicataria dell’appalto anche in presenza dalla offerta ritenuta congrua della società ricorrente.<br />
Per il caso di ulteriore inadempimento si nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche del Lazio o suo delegato, cui la società ricorrente potrà rivolgersi direttamente una volta scaduto inutilmente il termine assegnato all’amministrazione per l’esatto adempimento.  <br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie il ricorso proposto dalla società Leadri s.r.l., in proprio e nella qualità in atti, per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione n. 2002 dell’11 aprile 2006 della IV Sezione del Consiglio di Stato e ordina all’A.N.A.S. S.p.A. di darvi piena ed integrale esecuzione entro 60 giorni dalla notifica della presente decisione, nei sensi di cui in motivazione.<br />
Nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche del Lazio o suo delegato, cui la società ricorrente potrà rivolgersi direttamente una volta scaduto inutilmente il termine assegnato all’amministrazione per l’esatto adempimento.<br />
Condanna l’A.N.A.S. S.p.A. al pagamento in favore della società Leadri s.r.l. delle spese del presente giudizio che liquida complessivamente in €. 2.500,00 (euro duemila).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2008, con la partecipazione dei seguenti magistrati: <br />
Gaetano        TROTTA          &#8211; Presidente     <br />
Costantino    SALVATORE    &#8211; Consigliere <br />
Pier Luigi      LODI                &#8211; Consigliere<br />
Carlo            SALTELLI         &#8211; Consigliere est. <br />
Carlo            DEDODATO     &#8211; Consigliere</p>
<p>Depositata in Segreteria<br />
           Il 10/04/2008<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-4-2008-n-1513/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2008 n.1513</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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