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	<title>151 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>151 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-7-2020-n-151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-7-2020-n-151/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.151</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Giulio Prosperetti, Redattore; (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 31, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all&#8217;estero, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107», promosso dal Tribunale amministrativo regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-7-2020-n-151/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-7-2020-n-151/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Giulio Prosperetti, Redattore;  (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 31, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all&#8217;estero, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-ter, nel procedimento vertente tra il sindacato Unione Italiana del Lavoro (UIL) Scuola nazionale e altri e il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca e altri, con ordinanza del 30 settembre 2019, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2020)</span></p>
<hr />
<p>Istruzione : l&#8217; organizzazione delle  Scuole Italiana all&#8217;estero .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Istruzione &#8211; Scuole Italiana all&#8217;estero &#8211; organizzazione.<br /> <br /> 2.- Scuole Italiane all&#8217;Estero &#8211; art. 31, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all&#8217;estero, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» &#8211; qlc &#8211; non è fondata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il sistema scolastico italiano all&#8217;estero si articola in una rete di istituti, sezioni e attività  che assicurano in molti paesi di diversi continenti tutti i livelli di istruzione: scuola dell&#8217;infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado.</em><br /> <em>Di tale rete fanno attualmente parte gli otto istituti statali onnicomprensivi, con sede ad Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo.</em><br /> <em>La materia è stata rivisitata dal d.lgs. n. 64 del 2017, attuativo dell&#8217;art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge delega 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), concernente il riordino e l&#8217;adeguamento normativo in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all&#8217;estero: in particolare, il numero 1) della citata lettera h) prevede «la definizione dei criteri e delle modalità  di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo», e il successivo numero 4) contempla espressamente uno specifico ambito di intervento costituito dalla «revisione della disciplina dell&#8217;insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l&#8217;ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale».</em><br /> <em>Relativamente alle modalità  di reclutamento del personale, il decreto legislativo in esame conferma il canale prioritario costituito dal collocamento fuori ruolo, entro un determinato contingente massimo, del personale amministrativo e docente della scuola a tempo indeterminato, in continuità  con le previsioni della previgente disciplina dettata dalla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).</em><br /> <br /> <em>2. Va dichiarata non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 31, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all&#8217;estero, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto il denunciato requisito </em>della residenza nel paese ospitante da almeno un anno, <em>risulta funzionale alle esigenze gestionali del sistema delle scuole italiane all&#8217;estero e, nel contempo, concorre a rafforzare il rapporto della singola scuola e dei suoi alunni con il contesto locale, contribuendo a una loro migliore integrazione.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 31, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all&#8217;estero, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-ter, nel procedimento vertente tra il sindacato Unione Italiana del Lavoro (UIL) Scuola nazionale e altri e il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca e altri, con ordinanza del 30 settembre 2019, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2020.<br /> Visti gli atti di costituzione della UIL Scuola nazionale, di G. C. e di S. S., nonchè l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito il Giudice relatore Giulio Prosperetti ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 10 giugno 2020;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza del 30 settembre 2019 (reg. ord. n. 3 del 2020), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-ter, solleva questione di legittimità  costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dell&#8217;art. 31, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all&#8217;estero, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107», nella parte in cui prevede, come requisito per l&#8217;affidamento da parte delle scuole italiane all&#8217;estero di insegnamenti obbligatori secondo l&#8217;ordinamento italiano, che il personale italiano o straniero interessato sia «residente nel paese ospitante da almeno un anno».<br /> 1.1.- La questione è insorta nel corso di un giudizio promosso dal sindacato Unione Italiana del Lavoro (UIL) Scuola nazionale, insieme ad alcuni docenti, nei confronti del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonchè di alcuni istituti scolastici italiani all&#8217;estero.<br /> Il giudice rimettente riferisce che i ricorrenti hanno impugnato i bandi di concorso adottati tra i mesi di marzo e aprile 2018 da alcune scuole italiane all&#8217;estero (nel dettaglio: il bando della Scuola italiana di Atene, del 21 marzo 2018; il bando della Scuola statale italiana di Madrid, del 19 marzo 2018; il bando dell&#8217;Istituto statale comprensivo &#8220;Leonardo da Vinci&#8221; di Parigi, del 7 marzo 2018; il bando della Scuola media e liceo scientifico statale &#8220;I.M.I.&#8221; di Istanbul, del 29 marzo 2018; il bando dell&#8217;Istituto italiano statale comprensivo di Barcellona, del 13 aprile 2018; il bando dell&#8217;Istituto statale omnicomprensivo &#8220;Galileo Galilei&#8221; di Addis Abeba, del 10 aprile 2018).<br /> Si tratta di bandi per il reclutamento di personale docente cosiddetto locale da parte delle menzionate scuole italiane all&#8217;estero, emanati ai sensi dell&#8217;art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, secondo cui «[n]elle scuole statali all&#8217;estero un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell&#8217;ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalità  didattiche a livello avanzato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;università  e della ricerca, sono stabiliti, avendo riguardo alle specificità  dei contesti locali e delle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni del presente comma, nonchè i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato».<br /> Il giudice a quo rappresenta che i ricorrenti hanno impugnato, altresì¬, il decreto 8 gennaio 2018, prot. n. 3615/2501, con cui il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  Direzione generale per la promozione del sistema Paese, in attuazione di quanto previsto dalla seconda parte dell&#8217;art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017 ha individuato gli insegnamenti obbligatori secondo l&#8217;ordinamento italiano che, nelle scuole statali all&#8217;estero, possono essere affidati a personale docente con contratto a tempo indeterminato, regolato dalla legge locale, nonchè i criteri e le procedure di selezione e assunzione di detto personale.<br /> I ricorrenti, nel domandare l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti impugnati, hanno censurato, tra le altre cose, la previsione, quale requisito di partecipazione alla selezione, del possesso di un titolo di residenza di almeno un anno nel paese estero ove dovrebbe svolgersi il rapporto di lavoro, requisito che i cinque professori ricorrenti hanno allegato di non possedere.<br /> Nel giudizio si sono costituiti il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca ed il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del gravame.<br /> Il Collegio rimettente prosegue riferendo che, esaurita la fase cautelare, la causa è stata decisa con sentenza parziale n. 11409 del 2019, nella quale, ritenute non fondate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, sono stati rigettati nel merito tutti i motivi di censura sollevati dai ricorrenti, ad eccezione di quello concernente la prospettata illegittimità  costituzionale della disposizione di cui all&#8217;art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, nella parte in cui stabilisce il requisito della residenza almeno annuale nel paese estero. Ciò in quanto i ricorrenti assumono che tale requisito, nel limitare di fatto la partecipazione alle selezioni de quibus, contrasterebbe con gli artt. 3 e 97 Cost., violando il principio del pubblico concorso.<br /> Ciò premesso, il giudice a quo, in accoglimento del predetto motivo di gravame, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale della disposizione in oggetto, laddove stabilisce il predetto requisito.<br /> 1.2.- In ordine alla rilevanza della questione, il giudice a quo rappresenta che i bandi di concorso e il citato decreto ministeriale 8 gennaio 2018, prot. n. 3615/2501, oggetto d&#8217;impugnazione da parte dei ricorrenti, riproducono la previsione normativa censurata, contemplando il possesso da parte degli aspiranti del requisito della residenza da almeno un anno nel paese estero ospitante la scuola italiana che indice la procedura di reclutamento.<br /> Poichè i professori ricorrenti non posseggono il requisito suddetto, non possono prendere parte alle selezioni, da cui «l&#8217;impugnazione &#8211; per tale specifico motivo &#8211; dei bandi e del decreto ministeriale presupposto».<br /> Il rimettente ravvisa la rilevanza della questione in quanto la decisione del giudizio (limitatamente all&#8217;unico profilo rimasto ancora da decidere) «non può prescindere dalla valutazione circa la legittimità  costituzionale della norma di legge che ha introdotto il requisito censurato»: l&#8217;eventuale annullamento, in parte qua, della disposizione censurata determinerebbe difatti l&#8217;illegittimità  derivata degli atti amministrativi impugnati e, quindi, l&#8217;accoglimento della censura sollevata dai ricorrenti, i quali «per l&#8217;effetto, all&#8217;esito di una rinnovata attività  amministrativa di definizione dei criteri di partecipazione alle selezioni (con espunzione del criterio giudicato illegittimo), finirebbero col beneficiare della possibilità  di prendere effettivamente parte alle procedure selettive».<br /> Esclusa la possibilità  di una interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, stante il suo chiaro tenore letterale, il rimettente precisa che essa «per il fatto stesso di prevedere il criterio restrittivo della residenza almeno annuale, finisce con l&#8217;imporlo (a valle) a quelle istituzioni scolastiche estere che vogliano bandire una selezione per il proprio personale c.d. locale, nonchè (a monte) alla stessa amministrazione ministeriale chiamata ad adottare l&#8217;atto normativo generale previsto dalla seconda parte del comma 2 dell&#8217;art. 31» con cui sono stabiliti, tra l&#8217;altro, «i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato».<br /> 1.3.- In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo preliminarmente richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui il concorso pubblico, nel consentire di attuare il principio di uguaglianza nell&#8217;accesso ai pubblici uffici di cui all&#8217;art. 51 Cost., costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, «in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell&#8217;amministrazione di cui all&#8217;art. 97 Cost., potendo a tale regola derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici e purchè le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (cfr., tra le tante, Corte cost., sent. n. 159 del 2005)Â», sicchè «le deroghe possono essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell&#8217;amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (cfr., in tal senso, Corte cost., sentt. n. 52 del 2011 e nn. 90 e 177 del 2012)Â».<br /> Con specifico riguardo alle selezioni del personale docente delle scuole, il TAR Lazio prosegue esponendo che nella giurisprudenza costituzionale si è sempre affermata la preminenza del criterio del merito «il quale &#8220;costituisce, invero, il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente&#8221; (cfr. la sent. n. 41 del 2011 e, pìù di recente, la sent. n. 251 del 2017)Â», e precisa, altresì¬, che «[a]nche laddove, in alcune pìù risalenti decisioni, la Corte ha riconosciuto, eccezionalmente, la legittimità  costituzionale di disposizioni di legge che restringevano la platea dei candidati in ragione della loro residenza, ciò ha fatto precisando che tale requisito deve risultare &#8220;ricollegabile, come mezzo al fine, allo assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato&#8221; (cfr., in tal senso, le sentt. n. 158 del 1969, n. 86 del 1963, n. 13 del 1961 e n. 15 del 1960, oltre all&#8217;ord. n. 33 del 1988), in tal modo significativamente declinando il presupposto del collegamento funzionale tra il requisito della residenza e le esigenze di buon andamento dell&#8217;amministrazione».<br /> Tanto premesso, il giudice a quo osserva che nel caso di specie appare pacifico che la disposizione denunciata ha introdotto un criterio restrittivo per l&#8217;accesso all&#8217;impiego pubblico (costituito dal posto di docente delle scuole statali all&#8217;estero), avendo previsto che alle relative selezioni possano partecipare solo coloro che risultino residenti da almeno un anno nel paese estero ospitante.<br /> Tale restrizione, tuttavia, ad avviso del rimettente non sarebbe «assistita da adeguate ragioni giustificatrici e finisce con il ridurre in modo arbitrario ed irragionevole la platea dei possibili candidati: non si rinvengono, invero, quelle &#8220;peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico&#8221; (cfr. sentt. n. 52 del 2011 e n. 137 del 2013)Â» che, secondo la richiamata giurisprudenza costituzionale, possono consentire legittime deroghe al principio del concorso pubblico.<br /> Inoltre, il criterio restrittivo in esame non sarebbe &#8220;funzionale&#8221; al buon andamento dell&#8217;amministrazione scolastica statale all&#8217;estero (e, pìù in generale, al corretto e proficuo raggiungimento degli obiettivi del «sistema della formazione italiana nel mondo», quali declinati dall&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 64 del 2017, sistema che vede proprio nelle scuole statali all&#8217;estero una delle proprie principali articolazioni).<br /> Ciò in quanto, «per un verso, il requisito di residenza è qui imposto per l&#8217;insegnamento non delle materie obbligatorie secondo la normativa locale (come è, invece, per la diversa ipotesi di cui al comma 1 dell&#8217;art. 31 del d.lgs. n. 64 del 2017) ma per l&#8217;insegnamento delle materie obbligatorie secondo l&#8217;ordinamento italiano &#8211; con venir meno, pertanto, di ogni possibile collegamento tra tale insegnamento e l&#8217;esperienza &#8220;di vita&#8221; all&#8217;estero che tale requisito sembra voler perseguire &#8211; mentre, per altro verso, la stessa conoscenza (da parte del docente che abbia vissuto per almeno un anno nel Paese estero) dell&#8217;ambiente locale e di eventuali connesse esigenze ambientali non pare ergersi, nel caso di specie, quale adeguato e ragionevole criterio di preselezione, non apparendo esso in alcun modo ricollegabile, come mezzo al fine, all&#8217;assolvimento di un servizio (l&#8217;insegnamento delle materie obbligatorie secondo il nostro ordinamento) altrimenti non attuabile o almeno non attuabile con identico risultato, secondo quanto precisato dalla riportata giurisprudenza costituzionale».<br /> In riferimento alla dedotta violazione dell&#8217;art. 3 Cost., il rimettente deduce che la previsione del requisito della residenza determinerebbe una disparità  di trattamento tra i candidati in quanto, pur se secondo la legge «gli insegnamenti de quibus possono essere affidati sia a personale italiano sia a personale straniero, il requisito in questione finisce con il far prevalere quest&#8217;ultima categoria. Ãˆ evidente, infatti, che i docenti stranieri, ed in particolare quelli che abbiano la cittadinanza del Paese ospitante, hanno maggiori possibilità  di soddisfare il requisito della residenza almeno annuale, rispetto ai docenti italiani che generalmente non vivono all&#8217;estero».<br /> Conseguentemente, il contestato requisito «finisce per indirizzare le selezioni a vantaggio di coloro che, per ragioni legate alla propria nascita e/o alle proprie origini nel territorio straniero, possano vantare un legame di fatto pìù forte con quel territorio, e ciò a discapito dei candidati, come gli odierni ricorrenti, che hanno cittadinanza italiana (o di qualsiasi altro Paese): ma senza che la preferenza così¬ accordata a quel legame &#8211; come giÃ  visto &#8211; possa dirsi funzionalmente collegata alle esigenze dell&#8217;amministrazione».<br /> 2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio incidentale con atto depositato l&#8217;11 febbraio 2020.<br /> 2.1.- Preliminarmente la difesa statale eccepisce l&#8217;inammissibilità  della questione sotto due diversi profili.<br /> L&#8217;ordinanza non avrebbe «esplicitato in modo pienamente autonomo le ragioni per le quali nutre il dubbio di illegittimità  costituzionale, limitandosi ad una sostanziale riproduzione delle deduzioni delle parti interessate».<br /> Al riguardo viene richiamata la sentenza n. 285 del 2010 della Corte costituzionale, secondo cui «[i]l mero richiamo alle argomentazioni prospettate dalle parti nel processo principale rende l&#8217;ordinanza di rimessione priva del requisito dell&#8217;autosufficienza, dovendo il giudice esplicitare le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità  della norma censurata in modo tale da permettere alla Corte di verificare la sussistenza del requisito della rilevanza, non potendosi supplire a tale carenza per mezzo del riferimento sopra indicato».<br /> Inoltre sarebbe del tutto carente la motivazione sulla impossibilità  di esperire interpretazioni costituzionalmente orientate della norma censurata.<br /> Nel ricordare che il giudice a quo deve «vagliare ogni possibilità  di interpretare la disposizione in modo conforme al dettato costituzionale (Corte Cost., sent. 6 ottobre 2006, n. 324)Â», la difesa statale deduce il difetto di una precisa motivazione del rimettente circa l&#8217;impossibilità  di pervenire a un&#8217;interpretazione costituzionalmente conforme della previsione normativa censurata.<br /> Riguardo tale profilo, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato rappresenta che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto al legislatore una discrezionalità  nel derogare per specifici obiettivi di pubblico interesse alla regola della selezione del personale della pubblica amministrazione mediante concorso pubblico e che, una volta fatta la scelta di non derogare a tale regola di selezione, il legislatore gode anche di discrezionalità  «nell&#8217;individuare eventuali restrizioni all&#8217;accesso al pubblico concorso, purchè i relativi criteri non siano manifestamente irragionevoli o idonei a creare non giustificabili differenze di trattamento tra gli aspiranti alla partecipazione».<br /> In proposito la difesa statale ricorda che la Corte costituzionale «ha affermato il principio che l&#8217;accesso in condizioni di parità  ai pubblici uffici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, allo assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato (sent. 158 del 1969, 86 del 1963, 13 del 1961, 15 del 1960)Â» (ordinanza n. 33 del 1988).<br /> Nel caso in esame l&#8217;Avvocatura generale dello Stato evidenzia che il legislatore non ha derogato alla regola del concorso per la selezione dei docenti da destinare alle scuole italiane all&#8217;estero nelle materie caratterizzanti e obbligatorie secondo l&#8217;ordinamento italiano, ma ha invece richiesto, per potervi partecipare, oltre ad altri requisiti, anche il possesso della residenza da almeno un anno nel paese di destinazione.<br /> Tale requisito, introdotto dalla disposizione censurata, ha oggettivamente un effetto di specifica selezione rispetto alla potenziale platea dei legittimati a partecipare al concorso (costituita da docenti italiani e stranieri abilitati a insegnare in determinate materie e con determinate competenze linguistiche in italiano).<br /> Tuttavia, ad avviso della difesa statale, «non sembra che il giudice rimettente abbia assolto al suo dovere di individuare, nella norma censurata, un significato conforme a Costituzione (v. Corte Costituzionale 317/2009; ordinanza n. 96/2010, 77/2009 e 56/2007)Â». Ciò in quanto ha «enucleato i soli argomenti che evidenziano l&#8217;assenza di un ragionevole rapporto di strumentalità  tra la conoscenza del Paese di destinazione, presuntivamente esistente ex lege, secondo il giudice a quo, in capo a chi può vantare almeno un anno di residenza nel luogo dove dovrà  insegnare, e le materie che i docenti che partecipano al concorso dovranno insegnare».<br /> Inoltre, «non viene neppure tentata una diversa interpretazione che consenta di attribuire al requisito della residenza nel Paese straniero di destinazione, una funzione diversa e ulteriore che possa soddisfare il rapporto di strumentalità  che deve sussistere tra tale requisito e l&#8217;assolvimento del servizio». In proposito, l&#8217;Avvocatura generale assume che «[a] mero titolo di esempio si può rilevare l&#8217;esistenza di un pubblico interesse, rilevante ex artt. 51 e 97 della Costituzione, a investire risorse nella selezione di personale docente che è giÃ  personalmente organizzato per svolgere la propria prestazione all&#8217;estero, come presuntivamente si può ritenere per chi ha fissato una residenza per un periodo apprezzabile (almeno un anno) nel Paese per il quale si presenta la candidatura, fattore obiettivamente idoneo a ridurre la possibilità  che il docente selezionato rinunci alla idoneità  all&#8217;esito del concorso, il che può avere indubbie ripercussioni anche in termini di organizzazione del calendario scolastico nel Paese di destinazione».<br /> Sulla scorta di quanto così¬ rilevato, la difesa statale «evidenzia quindi la possibile erroneità  del presupposto interpretativo dal quale muove il T.a.r., così¬ come difetta la ricerca di una soluzione costituzionalmente obbligata al quesito sollevato dal remittente, considerata anche l&#8217;ampiezza della discrezionalità  di cui gode il legislatore nella materia sicchè, perchè la questione sia fondata, deve risultare chiaro che la norma censurata ha un contenuto manifestamente irragionevole (v. Corte Costituzionale sentenza n. 60/2014)Â».<br /> 2.2.- Nel merito, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ritiene che la questione sia comunque infondata.<br /> In particolare, riguardo alla dedotta violazione da parte del rimettente dell&#8217;art. 3 Cost., la difesa statale rileva che «la norma censurata consente di partecipare al concorso a docenti italiani e stranieri, purchè in grado di documentare che risiedono da almeno un anno nel Paese nel quale dovrà  essere svolta la prestazione lavorativa (e salvo il possesso degli altri requisiti specifici di competenza anche linguistica)Â»; e che «[i]l possesso di una specifica cittadinanza o dell&#8217;essere nati in un determinato Paese non è criterio selettivo per l&#8217;accesso, nè il possesso di una determinata cittadinanza implica necessariamente che la stessa persona possieda anche la residenza nel Paese di cui è cittadino».<br /> Non sarebbe allora corretto «affermare, come invece fa il giudice a quo, che i docenti che possiedono la cittadinanza italiana sono per ciò solo svantaggiati in quanto generalmente privi del requisito della residenza all&#8217;estero almeno annuale». Parimenti non sarebbe individuata correttamente «la categoria che sarebbe ingiustamente avvantaggiata, utilizzata come elemento di paragone per valutare la conformità  della norma censurata al parametro di cui all&#8217;art. 3 della Costituzione, costituita da docenti stranieri che, essendo cittadini del Paese al quale il singolo bando di concorso si riferisce, secondo quanto prospettato dal giudice a quo avrebbero o avrebbero molto pìù facilmente, rispetto ai docenti di cittadinanza italiana, anche la residenza da almeno un anno nel Paese per il quale viene fatta la domanda di insegnamento».<br /> 3.- Con memoria depositata il 10 febbraio 2020, si sono costituiti la UIL Scuola nazionale e due dei docenti ricorrenti nel giudizio principale (G. C. e S. S.), aderendo alle argomentazioni addotte dal giudice rimettente.<br /> Anche le parti richiamano la giurisprudenza costituzionale in materia di concorso pubblico, con particolare riferimento alle condizioni da essa stabilite per considerare legittime eventuali deroghe, possibili solo quando siano «funzionali esse stesse al buon andamento dell&#8217;amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (cfr., in tal senso, Corte cost., sentt. n. 52 del 2011 e nn. 90 e 177 del 2012)Â».<br /> Nel caso di specie le parti ritengono che il criterio restrittivo per l&#8217;accesso all&#8217;impiego pubblico &#8211; costituito dal posto di docente delle scuole statali all&#8217;estero &#8211; previsto dalla disposizione censurata, non sarebbe assistito da adeguate ragioni giustificatrici e «finisce con il ridurre in modo arbitrario ed irragionevole la platea dei possibili candidati», in assenza di peculiari ed eccezionali esigenze di interesse pubblico, ovvero dettate da necessità  funzionali al buon andamento dell&#8217;amministrazione scolastica statale all&#8217;estero.<br /> In proposito, le parti rappresentano che «recentemente la Direttiva n. 3 del 2018 emessa dal Ministero per la Semplificazione e la pubblica amministrazione (Linee guida sulle procedure concorsuali) ha espressamente ribadito, nell&#8217;indicare i requisiti di ammissione nelle procedure di reclutamento dei concorsi pubblici, che tali procedure risultano finalizzate unicamente alla selezione dei candidati migliori» e che «[l]a predetta Direttiva ha così¬ chiaramente escluso di poter attribuire alcuna forma di preferenza &#8211; o meglio, di motivo di esclusione &#8211; nei confronti dei candidati che risultano residenti da almeno un anno nel Paese estero ospitante».<br /> Con specifico riferimento al reclutamento di docenti, le parti richiamano il precedente costituito dalla sentenza n. 251 del 2017, con cui è stata dichiarata la illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), nella parte in cui escludeva dagli ivi previsti concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti coloro che erano stati assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali.<br /> Le parti evidenziano che nella predetta sentenza si afferma che nella disposizione censurata «il diritto di partecipare al concorso pubblico è condizionato alla circostanza &#8211; invero &#8220;eccentrica&#8221; rispetto all&#8217;obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità  &#8211; che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale».<br /> Nel ricordare che «[l]a contestata esclusione si fondava sulla durata del contratto (a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato) e sulla natura del datore di lavoro (scuola pubblica o scuola paritaria; amministrazione della scuola o altre amministrazioni)Â», le parti rappresentano che, secondo la Corte costituzionale, «nessuno di tali criteri risultava funzionale all&#8217;individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, le quali dovevano, viceversa, essere impostate su criteri meritocratici, volti a selezionare le migliori professionalità».<br /> Ciò comportava la irragionevole restrizione della platea dei partecipanti al pubblico concorso, in contrasto non solo con l&#8217;art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost. Difatti, nella citata sentenza n. 251 del 2017 si afferma che, costituendo il merito il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente (sentenza n. 41 del 2011), la preclusione stabilita dall&#8217;art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 contraddice tale finalità , «impedendo sia di realizzare la pìù ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità  nell&#8217;accesso».<br /> 3.1.- In prossimità  dell&#8217;udienza le parti private costituite hanno presentato brevi note nelle quali hanno ribadito quanto giÃ  illustrato nella memoria di costituzione, riproponendo le argomentazioni ivi svolte e insistendo, in particolare, sulla impossibilità  di un&#8217;interpretazione adeguatrice della disposizione censurata.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-ter, con l&#8217;ordinanza in epigrafe dubita, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 31, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all&#8217;estero, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107», nella parte in cui prevede, come requisito per l&#8217;affidamento da parte delle scuole italiane all&#8217;estero dei previsti insegnamenti obbligatori secondo l&#8217;ordinamento italiano, che il personale italiano o straniero interessato debba essere «residente nel paese ospitante da almeno un anno».<br /> L&#8217;art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017 stabilisce: «[n]elle scuole statali all&#8217;estero un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell&#8217;ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalità  didattiche a livello avanzato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;università  e della ricerca, sono stabiliti, avendo riguardo alle specificità  dei contesti locali e delle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni del presente comma, nonchè i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato».<br /> 1.1.- La questione è stata sollevata nell&#8217;ambito di un giudizio promosso dal sindacato Unione Italiana del Lavoro (UIL) Scuola Nazionale, unitamente a cinque docenti, che avevano impugnato i bandi di concorso adottati tra il marzo e l&#8217;aprile 2018 da alcune scuole italiane all&#8217;estero, ai sensi del citato art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, per il reclutamento del personale docente cosiddetto locale cui affidare alcuni specifici insegnamenti obbligatori nell&#8217;ordinamento italiano, nonchè il decreto 8 gennaio 2018, prot. n. 3615/2501, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale­Direzione generale per la promozione del sistema Paese.<br /> Il giudice a quo rappresenta che i ricorrenti, hanno, tra l&#8217;altro, censurato la previsione negli atti impugnati del possesso di un titolo di residenza pari ad almeno un anno nel Paese estero ove dovrebbe svolgersi il rapporto di lavoro quale requisito di partecipazione per la selezione, «requisito che, in particolare, i cinque professori ricorrenti hanno allegato di non possedere».<br /> Con sentenza parziale il Collegio ha deciso tutte le questioni, fatta salva l&#8217;eccezione prospettata dai ricorrenti di illegittimità  costituzionale della disposizione di cui all&#8217;art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. in riferimento alla violazione del principio del pubblico concorso, nella parte in cui prevede il predetto requisito.<br /> 1.2.- Esclusa la possibilità  di un&#8217;interpretazione adeguatrice della norma censurata, atteso il suo chiaro tenore letterale, il TAR rimettente ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata.<br /> In ordine alla rilevanza, il giudice a quo evidenzia che i provvedimenti contestati riproducono il requisito della residenza da almeno un anno nel paese estero ospitante contemplato dalla disposizione denunciata e che «[i] professori ricorrenti non possono prendere parte alle selezioni perchè non posseggono il requisito suddetto. Da qui l&#8217;impugnazione &#8211; per tale specifico motivo &#8211; dei bandi e del decreto ministeriale presupposto».<br /> Per queste ragioni il rimettente ritiene che la decisione del giudizio (limitatamente all&#8217;unico profilo ancora da decidere) «non può prescindere dalla valutazione circa la legittimità  costituzionale della norma di legge che ha introdotto il requisito censurato», in quanto il suo eventuale annullamento determinerebbe l&#8217;illegittimità  derivata degli atti amministrativi impugnati e, quindi, l&#8217;accoglimento della censura sollevata dai ricorrenti.<br /> A sostegno della non manifesta infondatezza, il giudice rimettente, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in ordine al criterio del concorso come strumento per il reclutamento nel pubblico impiego, afferma che la previsione da parte della disposizione censurata del requisito della residenza da almeno un anno nel paese ospitante si porrebbe contestualmente in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost.<br /> Relativamente alla violazione del principio di uguaglianza posto dall&#8217;art. 3 Cost., il giudice a quo afferma che il requisito in oggetto determinerebbe una ingiustificata disparità  di trattamento tra i candidati, indirizzando la selezione in modo irragionevole a vantaggio di coloro che per ragioni di nascita o di origine possono vantare col paese di destinazione un pìù forte legame, a discapito degli altri candidati.<br /> Quanto alla lesione dell&#8217;art. 51 Cost., il TAR rimettente assume che il contestato requisito previsto per l&#8217;accesso al pubblico impiego (costituito dal posto di docente delle scuole statali all&#8217;estero) non risulterebbe assistito da adeguate ragioni giustificatrici di interesse pubblico nei termini indicati dalla ricordata giurisprudenza costituzionale, e finirebbe per ridurre in modo arbitrario e irragionevole la platea dei possibili candidati.<br /> Da ultimo, in ordine alla violazione dell&#8217;art. 97 Cost., in riferimento al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, il TAR rimettente deduce che non sussisterebbe un collegamento funzionale tra il requisito della previa residenza ultrannuale nel paese ospitante e l&#8217;esigenza di buon andamento dell&#8217;amministrazione scolastica statale all&#8217;estero, in quanto tale requisito è imposto per l&#8217;insegnamento delle materie obbligatorie secondo l&#8217;ordinamento italiano, rispetto al quale viene meno ogni possibile collegamento con l&#8217;esperienza di vita all&#8217;estero che tale requisito sembra voler perseguire, laddove la stessa conoscenza dell&#8217;ambiente locale connesso alla pregressa residenza non costituisce adeguato e ragionevole criterio di preselezione, non essendo ricollegabile all&#8217;assolvimento del servizio richiesto.<br /> 2.- Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità  sollevate dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato.<br /> 2.1.- Secondo la difesa statale l&#8217;ordinanza non assolverebbe alle prescrizioni della giurisprudenza di questa Corte circa la necessaria autosufficienza delle argomentazioni addotte a sostegno del dubbio di costituzionalità , poichè il rimettente si sarebbe limitato a riprodurre quanto prospettato dai ricorrenti.<br /> Senonchè dalla lettura dell&#8217;ordinanza non emergono elementi che confortano il predetto assunto difensivo.<br /> Le argomentazioni addotte dal giudice rimettente risultano, difatti, svolte in modo autonomo, in quanto non rinviano alle deduzioni dei ricorrenti del giudizio principale, nè richiamano passaggi argomentativi da essi svolte negli scritti difensivi, laddove non rileva che esse, eventualmente, si ispirino o facciano proprio quanto dedotto dai ricorrenti negli atti depositati nel giudizio principale.<br /> 2.2.- La difesa statale eccepisce, altresì¬, che nell&#8217;ordinanza sarebbe del tutto carente la motivazione da parte del giudice a quo sulla impossibilità  di esperire interpretazioni costituzionalmente orientate della disposizione censurata.<br /> Anche questa eccezione va disattesa.<br /> Innanzitutto, il Collegio rimettente ha chiaramente ravvisato nel tenore letterale della disposizione censurata l&#8217;impedimento a una sua diversa interpretazione compatibile con il dettato costituzionale.<br /> In effetti, il dettato della disposizione, nella sua essenzialità  e univocità , non si presta a dubbi di sorta.<br /> Inoltre, le deduzioni svolte sul punto dalla difesa statale riguardano il merito della questione, e non giÃ  la sua ammissibilità  (ex plurimis, sentenze n. 11 del 2020 e n. 12 del 2019).<br /> Deve dunque ritenersi assolto da parte del rimettente l&#8217;onere che su di lui incombe per consentire di superare sul punto il vaglio di ammissibilità  (ex plurimis, sentenze n. 189 del 2019, n. 135 del 2019, n. 12 del 2019 e n. 221 del 2015).<br /> 3.- Nel merito la questione non è fondata.<br /> 3.1.- La disposizione censurata costituisce uno specifico aspetto della disciplina dettata dall&#8217;art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, riguardante la possibilità  per le scuole italiane all&#8217;estero di affidare, attraverso apposite procedure concorsuali, insegnamenti obbligatori nell&#8217;ordinamento italiano a personale italiano e straniero in possesso di determinati requisiti, stipulando contratti a tempo indeterminato regolati dal diritto locale, da cui la qualificazione di &#8220;docenti a contratto locale&#8221;.<br /> La censura verte sulla previsione del possesso da parte degli aspiranti del requisito di essere «residente da almeno un anno nel paese ospitante».<br /> Tale requisito, indubbiamente, costituisce un criterio restrittivo per l&#8217;accesso al pubblico impiego, nella fattispecie quello di docente della scuola italiana all&#8217;estero che indice la procedura concorsuale.<br /> Il thema decidendum dell&#8217;odierno giudizio è pertanto costituito dalla verifica della compatibilità  della previsione normativa in esame con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di concorso pubblico per l&#8217;accesso all&#8217;impiego presso la pubblica amministrazione, diffusamente richiamati dal rimettente a sostegno della questione, in particolare relativamente alla possibilità  di introdurre restrizioni al principio dell&#8217;accesso alla procedura concorsuale, come quella costituita da specifiche previsioni in ordine al requisito della residenza.<br /> Questa Corte, difatti, ha vagliato la ragionevolezza e giustificabilità  di disposizioni che prevedevano specificamente il requisito della residenza per l&#8217;accesso a concorsi ovvero a determinate attività  di rilievo pubblico, riconoscendone la legittimità  allorchè «il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, allo assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato» (così¬ ordinanza n. 33 del 1988, che richiama le sentenze n. 158 del 1969, n. 86 del 1963, n. 13 del 1961 e n. 15 del 1960).<br /> A tali statuizioni si è conformato in modo letterale lo stesso legislatore aggiungendo, con l&#8217;art. 51, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), all&#8217;art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), un ultimo periodo secondo cui il principio della parità  di condizioni per l&#8217;accesso ai pubblici uffici è garantito, attraverso specifiche disposizioni del bando «con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all&#8217;assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato».<br /> 3.2.- Al fine di individuare la funzione che il censurato requisito svolge nel complessivo assetto della disciplina di settore e, dunque, di comprendere se tale funzione possa costituirne una valida motivazione ai sensi della richiamata giurisprudenza di questa Corte, occorre, preliminarmente, procedere alla sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.<br /> Il sistema scolastico italiano all&#8217;estero si articola in una rete di istituti, sezioni e attività  che assicurano in molti paesi di diversi continenti tutti i livelli di istruzione: scuola dell&#8217;infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado.<br /> Di tale rete fanno attualmente parte gli otto istituti statali onnicomprensivi, con sede ad Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo.<br /> La materia è stata rivisitata dal d.lgs. n. 64 del 2017, attuativo dell&#8217;art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge delega 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), concernente il riordino e l&#8217;adeguamento normativo in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all&#8217;estero: in particolare, il numero 1) della citata lettera h) prevede «la definizione dei criteri e delle modalità  di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo», e il successivo numero 4) contempla espressamente uno specifico ambito di intervento costituito proprio dalla «revisione della disciplina dell&#8217;insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l&#8217;ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale».<br /> Relativamente alle modalità  di reclutamento del personale, il decreto legislativo in esame conferma il canale prioritario costituito dal collocamento fuori ruolo, entro un determinato contingente massimo, del personale amministrativo e docente della scuola a tempo indeterminato, in continuità  con le previsioni della previgente disciplina dettata dalla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).<br /> Tuttavia, in attuazione del ricordato numero 4) della lettera h) del comma 181, dell&#8217;art. 1 della legge delega, viene significativamente rivisitato e ampliato il secondo canale di reclutamento, costituito dall&#8217;assunzione di &#8220;personale locale&#8221; &#8211; docente e non docente &#8211; con contratto &#8220;locale&#8221;, ovvero regolato dalla legge locale.<br /> La materia è disciplinata dal Capo IV (Situazioni particolari), Sezione I (Personale locale nelle scuole statali all&#8217;estero), del d.lgs. n. 64 del 2017, costituita dagli artt. 31, 32 e 33.<br /> L&#8217;art. 31, che viene in evidenza nell&#8217;odierno giudizio, riguarda specificamente il reclutamento dei docenti.<br /> Il comma 1 ridefinisce la disciplina giÃ  contemplata dall&#8217;art. 653 del previgente d.lgs. n. 297 del 1994, relativa al conferimento di insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale non previsti nell&#8217;ordinamento scolastico italiano: in modo innovativo, viene estesa la possibilità  del conferimento, oltre che al personale straniero, anche a quello italiano, e introdotto il requisito della residenza nel paese ospitante da almeno un anno per i soggetti che vogliano partecipare alle selezioni.<br /> La pìù incisiva novità  è tuttavia quella recata dalla giÃ  innanzi riportata disposizione del comma 2 del medesimo art. 31 del d.lgs. n. 64 del 2017, laddove consente l&#8217;affidamento di un limitato numero di insegnamenti obbligatori per lo stesso ordinamento italiano a personale italiano o straniero, dotati dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalità  didattiche a livello avanzato, purchè sempre in possesso del requisito della residenza da almeno un anno nel paese che ospita la scuola che bandisce la selezione. La seconda parte del medesimo comma demanda a un decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), sentito il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca (MIUR), l&#8217;individuazione degli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni dettate dal medesimo comma, nonchè i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato.<br /> Il comma 3 stabilisce, peraltro, che «se non si può provvedere diversamente, può prescindersi dal periodo minimo di residenza nel paese ospitante».<br /> Il comma 5 definisce il trattamento economico, prevedendo, tra l&#8217;altro, che esso sia pari alla retribuzione dell&#8217;analogo personale delle scuole locali o, se pìù favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni.<br /> Anche relativamente al personale non docente è prevista la possibilità  per le scuole italiane all&#8217;estero di assumere, previa autorizzazione del MAECI e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, personale «permanentemente residente da almeno due anni nel Paese dove opera la scuola ed avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti» (art. 32 del d.lgs. n. 64 del 2017).<br /> Infine, l&#8217;art. 33 stabilisce che la legge regolatrice dei contratti di cui agli artt. 31 e 32 è quella locale. Di specifico interesse per la tematica in esame è il comma 3, secondo cui «[l]e selezioni del personale di cui alla presente sezione si conformano a principi di imparzialità , pubblicità  e trasparenza, e mirano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesso delle competenze necessarie ai compiti da svolgere», prevedendo che le modalità  delle selezioni siano stabilite con decreto del MAECI, sentito il MIUR. Infine, il comma 4 prescrive che «[è] in ogni caso escluso il transito nei ruoli del personale di cui alla presente sezione».<br /> Il quadro regolatorio è stato completato dall&#8217;emanazione dei decreti previsti dall&#8217;art. 31, comma 2 (decreto MAECI 8 gennaio 2018, prot. n. 3615/2501), e dall&#8217;art. 33, comma 3 (decreto MAECI 4 settembre 2017, prot. n. 1202/1615).<br /> In particolare, il decreto MAECI 8 gennaio 2018, prot. n. 3615/2501, individua nell&#8217;Allegato A gli specifici insegnamenti, obbligatori secondo l&#8217;ordinamento italiano, affidabili da ciascuna scuola a docenti a contratto locale, tra i quali: lingua e cultura inglese, matematica, scienze, tecnologia, arte e immagine, musica, scienze motorie ed educazione fisica.<br /> 4.- Gli artt. da 31 a 33 del d.lgs. n. 64 del 2017 configurano, dunque, un disegno di riorganizzazione del sistema di reclutamento da parte delle scuole italiane all&#8217;estero del personale, docente e non docente, con contratto di &#8220;diritto locale&#8221;.<br /> La pìù significativa innovazione, come si è rilevato, è proprio quella prevista dall&#8217;art. 31, comma 2, che consente il conferimento di incarichi di insegnamento, secondo la normativa locale, anche in materie obbligatorie secondo l&#8217;ordinamento italiano, accompagnata dalla previsione che possano essere attribuiti a cittadini stranieri e italiani, a condizione che essi risultino residenti nel paese ospitante da almeno un anno.<br /> Si tratta di una innovazione perseguita dal legislatore sin dal tentativo operato nella medesima direzione con le previsioni dettate dal comma 2 dell&#8217;art. 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), poi espunto in sede di conversione, operata dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.<br /> Le ragioni di tale innovazione possono dunque essere individuate in quelle stesse, di carattere finanziario e gestionale, che erano state poste a fondamento dell&#8217;intervento operato con il citato comma 2 dell&#8217;art. 9 del d.l. n. 101 del 2013.<br /> Nella relazione tecnica, concernente la predetta disposizione, si affermava che l&#8217;intervento era volto a fronteggiare la riduzione del personale scolastico di ruolo assegnabile per l&#8217;espletamento dell&#8217;insegnamento presso le scuole statali all&#8217;estero, con consistente riduzione della correlata spesa per effetto dell&#8217;applicazione ai docenti assunti con contratto locale di trattamenti retributivi meno onerosi di quelli previsti per i docenti di ruolo provenienti dall&#8217;Italia, svolgenti le medesime funzioni.<br /> Dalla ricognizione del quadro normativo, in definitiva, emerge che l&#8217;esaminata disciplina dettata dall&#8217;art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017 costituisce, dunque, uno strumento flessibile per ciascuna scuola italiana all&#8217;estero volto a soddisfare il fabbisogno di personale docente in funzione di specifiche esigenze locali.<br /> In tale prospettiva, vale la pena osservare che le materie concretamente affidate ai docenti a &#8220;contratto locale&#8221; non ineriscono allo specifico patrimonio storico e culturale italiano.<br /> Si intuisce, peraltro, la preoccupazione del legislatore di differenziare nettamente i due ricordati canali di reclutamento del personale delle scuole italiane all&#8217;estero, distinguendo lo status giuridico ed economico del &#8220;personale locale&#8221; da quello del personale di ruolo proveniente dall&#8217;Italia, come attestano: la ricordata previsione dell&#8217;art. 33, comma 4, che significativamente esclude il transito nei ruoli del personale assunto con contratto locale; la circostanza che si possa prescindere dal periodo minimo di residenza nel paese ospitante solo ove non si possa provvedere diversamente (art. 31, comma 3); la previsione che solo in quest&#8217;ultimo caso si possano rimborsare le spese di viaggio.<br /> Si tratta, in altre parole, di elementi voluti congiuntamente dal legislatore per connotare in termini di specialità  la tipologia di rapporto lavorativo in questione, specialità  alla cui luce va valutata la previsione che impone il requisito della previa residenza almeno annuale nel paese ospitante la scuola.<br /> Non a caso tale stretta connessione si ripete, come si è avuto modo di rilevare, in tutte le previsioni del d.lgs. n. 64 del 2017, che riguardano il personale locale nelle scuole italiane all&#8217;estero sia docente (art. 31, commi 1 e 2), sia non docente (art. 32), per il quale, anzi, la durata della previa residenza nel paese ospitante è elevata a due anni.<br /> 5.- La verifica della legittimità  costituzionale della disposizione censurata non può dunque prescindere dalla sua contestualizzazione nell&#8217;ambito e in funzione del complessivo disegno di revisione della disciplina del reclutamento dei docenti locali con contratto &#8220;locale&#8221; da parte delle scuole italiane all&#8217;estero.<br /> In tale prospettiva, il contestato requisito risulta, per quanto si è evidenziato, funzionale alle esigenze gestionali del sistema delle scuole italiane all&#8217;estero e, nel contempo, concorre a rafforzare il rapporto della singola scuola e dei suoi alunni con il contesto locale, contribuendo a una loro migliore integrazione.<br /> In questo modo, il requisito della previa residenza nel paese ospitante da almeno un anno, previsto dalla disposizione censurata, ottempera alle condizioni individuate da questa Corte per ritenerlo conforme ai principi posti dall&#8217;art. 51 Cost., in materia di accesso all&#8217;impiego nella pubblica amministrazione, e dall&#8217;art. 97 Cost., in tema di miglior andamento delle attività  in questione.<br /> Ne consegue che la disposizione censurata si sottrae ai dubbi di costituzionalità  sollevati dal Collegio rimettente in ordine a tutti i parametri costituzionali evocati.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 31, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all&#8217;estero, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-ter, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Giulio PROSPERETTI, Redattore<br /> Filomena PERRONE, Cancelliere</div>
<p> Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2020.<br /> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-7-2020-n-151/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2020-n-151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2020-n-151/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.151</a></p>
<p>A. Pasi, Presidente; M. Amorizzo, Referendario, Estensore PARTI: Onda Azzurra di Ivano Zanetti &#38; C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mazzarolli, Ludovico Mazzarolli, Francesco Mazzoleni contro Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Aldo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2020-n-151/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2020-n-151/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Pasi, Presidente; M. Amorizzo, Referendario, Estensore PARTI: Onda Azzurra di Ivano Zanetti &amp; C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mazzarolli, Ludovico Mazzarolli, Francesco Mazzoleni contro  Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Aldo Laghi  nei confronti  Pagoda S.n.c. di Boatto G. &amp; Boatto R., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Sartorato, Francesca Francescutti</span></p>
<hr />
<p>Modifica della rendita catastale:  art. 74 della l. n. 342 del 2000 che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Imposte e tasse &#8211; ICI- modifica della rendita catastale- art. 74 della l. n. 342 del 2000- atti attributivi o modificativi delle rendite catastali &#8211; efficacia-  dalla notificazione- è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In tema di ICI, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1° gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell&#8217;immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell&#8217;art. 74 della l. n. 342 del 2000, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione. Il legislatore, infatti, stabilendo con l&#8217; art. 74 della l. n. 342 del 2000 che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali siano efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l&#8217;amministrazione comunale può richiedere l&#8217;applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l&#8217;efficacia della modifica della rendita catastale &#8211; coincidente con la notificazione dell&#8217;atto &#8211; con la sua applicabilità , che va riferita invece all&#8217;epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00151/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01054/2017 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2017, proposto da <br /> Onda Azzurra di Ivano Zanetti &amp; C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mazzarolli, Ludovico Mazzarolli, Francesco Mazzoleni, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Mazzoleni in Venezia, Calle del Teatro, San Marco N° 4600; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Aldo Laghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Agazzi in Mestre-Venezia, via Bruno Maderna n. 7 Int. 34; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Pagoda S.n.c. di Boatto G. &amp; Boatto R., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Sartorato, Francesca Francescutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Sartorato in Treviso, viale F.Lli Cairoli 15; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">Annullamento: 1) della delibera di Giunta Comunale 8/6/17, n. 130; 2) per quanto necessario, del parere di regolarità  tecnica 8/6/17 del Dirigente Settore Politiche Territoriali e del parere di legittimità  8/6/17 espresso dal Segretario generale del Comune. Si tratta di provvedimento di rigetto di domanda di PUA presentata il 27/12/11</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Caorle e di Pagoda S.n.c. di Boatto G. &amp; Boatto R.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 60 cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente è proprietaria di alcune aree poste sul litorale di Caorle, in località  Duna Verde, regolate dal Piano particolareggiato per l&#8217;arenile che consente la realizzazione di attrezzature per la fruizione del litorale previa approvazione di un PUA.</p>
<p style="text-align: justify;">Dell&#8217;area delimitata dal PUA fanno parte anche terreni di proprietà  della società  controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2011 la ricorrente aveva presentato una proposta di PUA per l&#8217;intera area &#8211; comprendente anche il territorio dalla società  Pagoda e &#8211; dopo una serie di integrazioni &#8211; aveva dimostrato di essere in possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 20, c. 6 L.R. 11/2004 per la presentazione del progetto di PUA (&#8220;almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell&#8217;ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque&#8221; di possedere &#8220;almeno il 75% delle aree inserite nell&#8217;ambito medesimo&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del procedimento, in data 31.8.2016, la controinteressata che, a varie riprese, aveva contestato la sussistenza dei presupposti di legittimazione alla presentazione del PUA da parte della ricorrente, ha documentato di aver depositato una dichiarazione di variazione del valore catastale della sua proprietà , in conseguenza della quale il rapporto di valore tra i fondi si sarebbe alterato in modo da far venire meno i requisiti previsti dall&#8217;art. 20 L.R. 11/2004 in capo all&#8217;istante.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 15.9.2016 la società  ricorrente depositava, a sua volta, una denuncia di variazione catastale in suo favore che ripristinava il requisito del 51% del valore degli immobili;</p>
<p style="text-align: justify;">Seguivano ulteriori reciproche variazioni nel corso dell&#8217;anno 2017;</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune, pertanto, nell&#8217;incertezza sui requisiti di legittimazione ha interrotto la conferenza di servizi convocata per l&#8217;esame del progetto, inviando un preavviso di rigetto dell&#8217;istanza per carenza dei presupposti, non essendo le variazioni delle rendite catastali ancora definitive;</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il Comune, con delibera di Giunta n. 130 dell&#8217;8.6.17, ha rigettato l&#8217;istanza della ricorrente ritenendo non provati i requisiti di legittimazione alla presentazione del PUA.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha impugnato il diniego formulando due censure:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione art. 20, c. 6 eccesso di potere irragionevolezza difetto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione, nell&#8217;assenza di un valore definitivo delle rendite catastali, non avrebbe dovuto limitarsi a chiudere il procedimento, ma avrebbe dovuto sospenderlo in attesa delle determinazioni definitive dell&#8217;Agenzia delle entrate;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Difetto di motivazione. Il comune non ha motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto idonee ad inficiare la rendita definitiva dimostrata dalla ricorrente le mere proposte di rendita dichiarate successivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 5/12/2019, dato l&#8217;avviso ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato dovendosi ritenere il diniego impugnato affetto dal vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria. </p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo all&#8217;efficacia degli atti di attribuzione delle rendite catastali (c.d. &#8220;classamento&#8221;), ai fini fiscali, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato: &#8220;In tema di ICI, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1° gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell&#8217;immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell&#8217;art. 74 della l. n. 342 del 2000, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione. Il legislatore, infatti, stabilendo con il cit. art. 74 che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali siano efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l&#8217;amministrazione comunale può richiedere l&#8217;applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l&#8217;efficacia della modifica della rendita catastale &#8211; coincidente con la notificazione dell&#8217;atto &#8211; con la sua applicabilità , che va riferita invece all&#8217;epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.&#8221; Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, n.22653.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tali principi deriva che le variazioni della rendita catastale definitivamente accertata, pur potendo essere opposte al contribuente solo dal momento della notifica del provvedimento attributivo, non sono efficaci esclusivamente a partire da tale evento, essendo rilevanti fin dal momento in cui si è verificato il mutamento del bene che ha dato causa alla variazione del suo valore.</p>
<p style="text-align: justify;">Essi, pertanto, non hanno efficacia costitutiva, ma dichiarativa, con effetti anche retroattivi rispetto agli atti di rettifica, benchè essi debbano modularsi in relazione alle specifiche discipline di settore in cui la rendita catastale viene in rilievo (nel procedimento tributario, gli effetti del classamento vanno coordinati con le esigenze di garanzia del contraddittorio e con i termini di efficacia del potere impositivo). </p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l&#8217;avvio di un procedimento di variazione del classamento dell&#8217;immobile che intervenga nel corso del procedimento non è circostanza che possa essere ignorata ai fini della verifica dei requisiti di legittimazione alla presentazione di un PUA, previsti dall&#8217;art. 20, c. 6 della L.R. 11/2004, tenuto conto del principio del tempus regit actum, degli effetti retroattivi dell&#8217;accertamento e, non da ultimo, dei rilevanti effetti che dall&#8217;approvazione del piano attuativo possono derivare al proprietario dissenziente. </p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il Comune correttamente ha dato rilievo alle variazioni delle rendite catastali proposte dagli interessati nel corso del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, l&#8217;avvio di un procedimento di rettifica o di variazione della rendita catastale degli immobili oggetto di un procedimento di pianificazione urbanistica attuativa non può determinare di per sè un arresto procedimentale a carico del proponente che abbia fornito i dati relativi alla propria legittimazione.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altronde, così¬ argomentando, l&#8217;approvazione di un PUA potrebbe essere impedita sine die dall&#8217;iniziativa proveniente da qualsiasi controinteressato, il chè è in contrasto con la logica sottesa al potere di iniziativa procedimentale prevista dall&#8217;art. 20, c. 6 L.R. 11/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, a fronte degli elementi di fatto offerti dai soggetti interessati nel procedimento urbanistico, il comune non avrebbe dovuto semplicemente arrestare il procedimento, addebitando all&#8217;istante l&#8217;incertezza sui tempi di accertamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo stati forniti tutti gli elementi di fatto sulla legittimazione del proponente, l&#8217;amministrazione avrebbe dovuto valutarli nell&#8217;ambito dell&#8217;istruttoria, eventualmente mediante il coinvolgimento dell&#8217;Agenzia delle entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diniego, pertanto, è affetto dal vizio di eccesso di potere non avendo l&#8217;amministrazione proceduto alla verifica dei requisiti che il ricorrente aveva dimostrato, per quanto in suo potere, di possedere.</p>
<p style="text-align: justify;">La novità  delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Pasi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Mielli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 11/1/2019 n.151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-11-1-2019-n-151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-11-1-2019-n-151/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-11-1-2019-n-151/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 11/1/2019 n.151</a></p>
<p>A. Pannone Press. ff Est., Ove il bando di concorso, giù  pubblicato, venga annullato, la sua ripubblicazione, interesserà  tutti i potenziali partecipanti . 1.- Concorso pubblico &#8211; bando &#8211; pubblicazione &#8211; annullamento del bando in sede giudiziale o giustiziale &#8211; ripubblicazione &#8211; partecipazione aperta a tutti gli interessati e non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-11-1-2019-n-151/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 11/1/2019 n.151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Pannone Press. ff Est.,</span></p>
<hr />
<p>Ove il  bando di concorso, giù  pubblicato, venga annullato, la sua ripubblicazione, interesserà  tutti i potenziali partecipanti .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Concorso pubblico &#8211; bando &#8211; pubblicazione &#8211; annullamento del bando in sede giudiziale o giustiziale &#8211; ripubblicazione &#8211; partecipazione aperta a tutti gli interessati e non solo alle parti del giudizio &#8211; legittimità .</span></p>
<hr />
<p>Ove un bando di concorso, giù  pubblicato, venga annullato, la sua ripubblicazione, con le modifiche additive disposte in sede giurisdizionale o giustiziale, interesserà  tutti i potenziali partecipanti e non soltanto le parti del giudizio, in ossequio ai principi costituzionali ex artt. 3 e 97 Cost</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div>NUMERO AFFARE 01139/2018</div>
<div>OGGETTO: Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;università  e della ricerca.<br /> </div>
<div>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da G. C., contro Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;università  e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, avverso bando di concorso MIUR del 1° febbraio 2018 &#8211; concorso per reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria 1° e 2Â° grado;</div>
<div>Â </div>
<div>LA SEZIONE</div>
<div>Vista la nota del Presidente della Sezione in data 5 luglio 2018 con la quale il Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;università  e della ricerca è stato sollecitato a riferire sull&#8217;istanza di sospensiva e a trasmettere la relazione di merito;</div>
<div>Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente ff Andrea Pannone;</div>
<div>Il motivo principale di ricorso è fondato sulla censura rivolta a una prescrizione di legge inequivoca, della quale il bando di concorso riproduce il tenore formale e sostanziale: un eventuale dubbio di legittimità , pertanto, sarebbe da rivolgere alla compatibilità  costituzionale della norma di legge.</div>
<div>Il Consiglio di Stato (VI Sez.), con ordinanza 3 settembre 2018, n. 5134, ha sollevato questione di legittimità  costituzionale di tali disposizioni, per un possibile contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost., con il principio dell&#8217;accesso ai pubblici uffici di cui all&#8217;art. 51 Cost. e con i principi di imparzialità  e buon andamento, nonchè di accesso mediante concorso agli impieghi pubblici, di cui all&#8217;art. 97 Cost., nella parte in cui si è previsto un regime speciale ritenuto ingiustificatamente limitativo del diritto di partecipazione.</div>
<div>Nelle more della definizione di tale giudizio, la Sezione ritiene di dover sospendere il suo parere e, tenuto conto del notevole numero di ricorsi che sono pervenuti, ritiene necessario acquisire tempestivamente l&#8217;orientamento del Ministero. E&#8217; pertanto necessario che il Ministero competente, acquisiti gli opportuni elementi, riferisca con urgenza sul ricorso in trattazione.</div>
<div>La relazione ministeriale sarà  comunicata alla parte ricorrente insieme agli atti allegati o connessi, assegnando un congruo termine per repliche e controdeduzioni.</div>
<div>La Sezione ritiene comunque di dover evidenziare, sin d&#8217;ora, che il bando impugnato è stato pubblicato sulla GURI &#8211; IV serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018: sull&#8217;obbligo di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale parte ricorrente, cosi come gli altri ricorrenti in impugnative analoghe, non ha mosso alcuna contestazione.</div>
<div>La Sezione ritiene che alla vicenda controversa debba essere applicato il principio (elementare) di diritto secondo il quale il procedimento amministrativo deve essere riattivato dal punto in cui è stato interrotto.</div>
<div>Se il ricorso sarà  accolto (con l&#8217;annullamento del bando di concorso), il nuovo bando (risultante dalle modifiche additive disposte in sede giurisdizionale o giustiziale) dovrà  necessariamente essere ripubblicato con le stesse modalità  del bando annullato.</div>
<div>Tale principio risulta rispettoso dei canoni di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, che prevalgono su qualsiasi norma del Codice di procedura civile o del Codice del processo amministrativo, limitativa degli effetti del giudicato.</div>
<div>Non è senza rilievo poi che uno dei principi cardine del processo amministrativo è rappresentato dall&#8217;efficacia &#8220;erga omnes&#8221; dell&#8217;annullamento [&#8220;Nelle ipotesi in cui oggetto di annullamento in sede giurisdizionale sia un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile che, quindi, non può esistere soltanto per taluni, l&#8217;eliminazione dell&#8217;atto stesso avviene con efficacia &#8220;erga omnes&#8221;, non potendosi considerarsi la stessa limitata ai soli soggetti costituitesi nella controversia inerente all&#8217;annullamento giudiziale&#8221; (Consiglio di Stato sez. VI, 4 giugno 2018, n. 3376)].</div>
<div>Limitare la nuova regola di partecipazione al concorso individuata dal giudice adito (in sede giurisdizionale o amministrativa), nel corso del giudizio e alle sole parti del giudizio (escludendo la nuova pubblicazione), si porrebbe in contrasto non solo con la norma che impone la pubblicazione dei bandi di concorso, ma anche con le norme della Costituzione richiamate. L&#8217;intervento del giudice nel procedimento (a tutela delle situazioni soggettive degli interessati) non può alterare la sequenza procedimentale prevista dall&#8217;ordinamento.</div>
<div>Tale scelta interpretativa risulta rafforzata (ma solo da un profilo di opportunità  amministrativa) anche dal considerevole numero di soggetti (non ricorrenti) interessati alla possibile partecipazione al concorso nei sensi auspicati dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con l&#8217;ordinanza richiamata.</div>
<div>Sempre in tale prospettiva le esigenze cautelari evidenziate (in questo come in altri ricorsi) risultano assorbite dalla natura del procedimento su cui si controverte essendo evidente che, quand&#8217;anche concesse, risulterebbero travolte non solo dal rigetto del ricorso, ma anche dal suo accoglimento, dal quale deve seguire una nuova pubblicazione aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti individuati dal giudice.</div>
<div>P.Q.M.</div>
<div>Sospende ogni ulteriore pronuncia sul ricorso e rinvia l&#8217;esame all&#8217;esito degli adempimenti di cui in motivazione.</div>
<div>IL PRESIDENTE F/F ED ESTENSORE</div>
<div>Andrea Pannone Andrea Pannone</div>
<div>IL SEGRETARIO Roberto Mustafà </div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2016 n.151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-1-2016-n-151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-1-2016-n-151/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2016 n.151</a></p>
<p>Pres. Di Santo, Est. Dibello Sulla procedura di accesso ai servizi socio-sanitari. 1. Livelli essenziali – Servizi socio sanitari – Accesso – Procedura – Deroga – Condizioni. &#160; 2. Livelli essenziali – Servizi socio sanitari – Posti letto – Assegnazione – Modalità – Evidenza pubblica – Deroga – Condizioni. &#160;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Santo,  Est. Dibello</span></p>
<hr />
<p>Sulla procedura di accesso ai servizi socio-sanitari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Livelli essenziali – Servizi socio sanitari – Accesso – Procedura – Deroga – Condizioni.<br />
&nbsp;<br />
2. Livelli essenziali – Servizi socio sanitari – Posti letto – Assegnazione – Modalità – Evidenza pubblica – Deroga – Condizioni.</p>
<p>&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’Asl può, nel rispetto dei presupposti della urgente necessità, legittimamente disporre la deroga alla c.d. “lista di attesa” prevista dalla procedura di accesso ai servizi socio-sanitari e di presa in carico del paziente con oneri a carico del S.s.r., di cui all’art. 3 del regolamento reg. 4/2007. In particolare, l’Asl può sostituire le dimissioni da una struttura sanitaria con l’accesso presso strutture di carattere socio sanitario una volta accertata la condizione di lungo degenza dei pazienti affetti da importante patologia psichiatrica con numerose limitazioni della propria autonomia e, dunque, la condizione di estrema fragilità dei predetti con conseguente necessità di predisposizione di interventi di pronta assistenza; e accertata, altresì, l’impossibilità di protrarre <em>sine die</em> gli interventi riabilitativi messi in atto in favore dei pazienti in strutture sanitarie pubbliche.<br />
&nbsp;<br />
2. Unica modalità di assegnazione di posti letto disponibili in base a preventiva ricognizione semestrale del fabbisogno della popolazione, in favore di una Residenza socio sanitaria assistenziale munita dei prescritti requisiti, è quella della procedura ad evidenza pubblica.<br />
L’Asl, pertanto, può stipulare un accordo contrattuale in deroga alla convenzione intercorsa con una R.S.S.A. al solo fine di gestire situazioni di comprovata necessità ed urgenza. Quindi è legittimo l’impiego di una clausola risolutiva, secondo cui gli effetti del contratto sono condizionati al riassorbimento nei limiti dei posti letto che godono di copertura contrattuale presso la struttura, in quanto rappresenta la modalità offerta dall’ordinamento per conciliare la duplice esigenza di gestire due ricoveri <em>extra ordinem</em> nel rispetto dell’interesse pubblico primario di un’assegnazione di posti letto da attuare pur sempre con modalità concorrenziali.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00151/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00093/2015 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />
<strong>Lecce &#8211; Sezione Seconda</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2015, proposto da: &#8232;Ideass Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Micolani, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, Via G. Paladini 50;<br />
<em>contro</em><br />
Azienda Sanitaria Locale Lecce, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Pacifico Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;<br />
<em>nei confronti di</em><br />
Roberto Quarta, Antonio Leo;<br />
<em>per l&#8217;annullamento</em><br />
&#8211; della Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Lecce n. 1809 del 22 ottobre 2014 avente a oggetto &#8220;Ricovero del sig. Leo Antonio nella Residenza Socio Sanitaria Assistenziale denominata &#8220;Villa Iris Fulgenzio &#8221; di Lecce, art. 66 R.R. n° 4/07. Im<br />
&#8211; della Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Lecce n. 1810 del 22 ottobre 2014 avente a oggetto &#8220;Ricovero del sig. Quarta Roberto nella Residenza Socio Sanitaria Assistenziale denominata &#8220;Villa Iris Fulgenzio &#8221; di Lecce, art. 66 R.R. n° 4/07.<br />
per l&#8217;accertamento<br />
&#8211; del dovere della ASL Lecce di provvedere all&#8217;estensione dell&#8217;accordo contrattuale in essere con la struttura &#8220;Villa Iris Fulgenzio&#8221; di Lecce.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. G. De Giorgi Cezzi, in sostituzione dell&#8217;avv. A. Micolani, per la ricorrente e avv. M. De Stasio, in sostituzione dell&#8217;avv. V. A. Pappalepore, per la P.A.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
La società ricorrente agisce in veste di titolare della Residenza Socio Sanitaria Assistenziale “Villa Iris Fulgenzio”, struttura iscritta nel registro regionale di cui all’art.53, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n.19/2006.<br />
Si tratta di struttura che, ai sensi dell’art.66 del Regolamento Regione Puglia 18 gennaio 2007, n.4, emanato in attuazione della predetta legge della Regione Puglia, “eroga prevalentemente <em>servizi socio assistenziali a persone anziane</em>, in età superiore ai 64 anni, con gravi deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenze senili, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale e socio-riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio.”<br />
La struttura espone di essere autorizzata per 90 posti letto, di cui però solo 23 contrattualizzati con la Asl di Lecce, perciò tenuta all’erogazione della “quota di spesa sanitaria pari al 50% delle tariffe stabilite dall’articolo 32 del reg.reg.4/2007”, fissate con delibera di Giunta Regionale n.1037/2012 in € 92,90/dì, comprensive della quota di ospitalità alberghiera, pari al restante 50%.<br />
La società assume che la scarsezza dei posti letto contrattualizzati- del tutto esigui rispetto al fabbisogno del Distretto di Lecce e in particolare della città capoluogo- ha determinato l’impossibilità di ricovero in regime di contrattualizzazione di ben 22 anziani, nonostante gli stessi siano stati da lungo tempo autorizzati al ricovero in struttura dalla stessa Asl di Lecce.<br />
E’ tuttavia accaduto che con le delibere impugnate, il Direttore Generale della Asl Lecce ha disposto il ricovero presso “Villa Iris Fulgenzio” di due pazienti – i signori Q.R. e L.A.- dimessi dal Centro Riabilitativo Assistenziale Psichiatrico “Villa Libertini” di Lecce.<br />
Il ricovero predetto è stato disposto “in deroga al contratto di convenzione in essere con Villa Iris Fulgenzio”, con la previsione della stipula di apposito accordo contrattuale per l’accoglienza dei signori Q.R. e L.A., “in sovrannumero rispetto ai 23 posti contrattualizzati con un canone giornaliero per la Asl di € 46,45; con la precisazione che i posti letto 24^ e 25^, ulteriori rispetto ai 23 contrattualizzati “ attualmente vigenti” e tutti indisponibili, verranno riassorbiti grazie al “ .. rientro entro il limite degli attuali posti contrattualizzati, a seguito della dimissione dei due ricoverati, ovvero di uno degli attuali ospiti residenti, in posti in convenzione”, derogando all’attuale lista di attesa.<br />
Stando così le cose, la società ricorrente, dopo aver manifestato la disponibilità ad accogliere i pazienti Q.R. e L.A. in deroga al tetto massimo dei p.l. contrattualizzati, con propria nota del 6 novembre 2014, successiva all’adozione degli atti impugnati, ha ribadito la necessità della stabile assegnazione dei due ulteriori posti letto in via soprannumeraria, per la giuridica impossibilità di derogare alle liste di attesa, stante anche la presenza di posti letto liberi nel distretto di cui ha chiesto l’assegnazione.<br />
La mancata eliminazione della clausola che qualifica i due posti in sovrannumero e ne definisce le modalità di riassorbimento nella dotazione dei 23 posti letto in deroga alle liste di attesa, giustifica, secondo la prospettiva coltivata dalla Ideass S.pa. l’interesse della società alla proposizione del gravame, in quanto titolare di struttura tenuta alla formazione e al rispetto delle liste di attesa.<br />
L’interesse al ricorso si radica, in tesi, per la circostanza che i pazienti Q.R. e L.A. hanno diritto al ricovero in regime di contrattualizzazione al pari di altri 22 anziani, che pure attendono l’erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nei LEA, giusto accertamento effettuato dalla stessa Asl che li ha avviati al ricovero presso “Villa Iris Fulgenzio”, senza tuttavia prevedere l’estensione del contratto in essere anche in loro favore.<br />
Avverso le due delibere adottate dalla Direzione Generale della Asl di Lecce sono state formulate le seguenti censure, riproposte in due articolati motivi di ricorso:<br />
&#8211; violazione artt. 3, 32, 41, 97 Cost e artt. 1 e 3 legge 241/90;<br />
&#8211; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, correttezza, proporzionalità, buon andamento dell’azione amministrativa;<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione artt. 1, 3 septies, 8 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquiese, 8 sexies d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502;<br />
&#8211; violazione artt. 3, 30, 32 e 66 R.R. Puglia 18 gennaio 2007, n.4;<br />
&#8211; violazione art.32 Legge Reg. 4 agosto 2004, n.14;<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione art. 8 Legge Reg. 9 agosto 2006, n.26;<br />
&#8211; violazione D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001;<br />
&#8211; violazione D.M. sanità del 15 aprile 1994;<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione art. 54 della legge n.289 del 2002;<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione delle “Linee guida regionali per l’accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei servizi socio-sanitari” di cui alla D.G.R. del 12 aprile 2011, n.691;<br />
&#8211; eccesso di potere, sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; difetto di istruttoria e di motivazione sostanziale; nullità ex art.21 septies della legge 241 del 1990 e artt. 1418 e 1325 c.c..<br />
La Azienda Sanitaria Locale di Lecce si è costituita in giudizio ed ha chiesto che il Tar dichiari la irricevibilità, l’inammissibilità del ricorso o la sua infondatezza.<br />
Le parti hanno affidato le reciproche conclusioni ad articolate memorie conclusive.<br />
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 29 ottobre del 2015.<br />
DIRITTO<br />
Il Collegio premette che l’infondatezza del ricorso nel merito consente di non esaminare le questioni concernenti la eccepita irricevibilità ed inammissibilità del gravame.<br />
Con il primo gruppo di censure, la società Ideass s.p.a., la quale agisce in veste di titolare della struttura denominata “Villa Iris Fulgenzio” lamenta che la prevista <em>deroga alle cd liste d’attesa</em>, con la possibilità di scavalcamento dei pazienti in attesa di ricovero in posti contrattualizzati a vantaggio dei due nuovi ricoverati, è stata adottata in aperta violazione della disciplina che regola la procedura di accesso ai servizi socio sanitari e di presa in carico del paziente con oneri a carico del SSR, così come definita dall’art. 3 del Reg. Reg.4/2007.<br />
La ricorrente evidenzia, sotto tale aspetto, che la procedura di accesso ai servizi socio sanitari ruota attorno a “Porte Uniche di Accesso” per mezzo delle quali ci si ripromette l’obiettivo finale non solo di assicurare unicità di trattamento, ma anche della garanzia per l’utente di un termine certo per la presa in carico dello stesso”.<br />
La presa in carico del paziente avviene, a sua volta, sulla scorta di una procedura minuziosa che culmina nella formazione di una lista d’attesa derogabile solo “per i casi di comprovata e urgente necessità”, in presenza dei quali sarebbe legittimo un <em>protocollo operativo d’urgenza</em> e l’immediato accesso alle prestazioni socio sanitarie.<br />
Ma i due ricoveri disposti dalla Asl presso la struttura ricorrente sarebbero privi dei requisiti della urgente necessità, così come previsto dalla norma regolamentare sopra richiamata; né sarebbero ravvisabili i presupposti richiesti dalle linee guida regionali per il riconoscimento di una priorità in seno alle liste di attesa esistenti.<br />
I pazienti di cui si tratta, infatti, non proverrebbero da dimissioni protette da ospedale ad alto impegno assistenziale; né sarebbe stata effettuata alcuna valutazione sul peso dei bisogni assistenziali tale da giustificare una priorità rispetto agli altri anziani non autosufficienti iscritti in ordine cronologico nelle liste di attesa e che attendono di essere ricoverati presso la R.S.S.A. Villa Iris.<br />
In ultima analisi, le delibere impugnate sconterebbero un deficit di motivazione e di falsa presupposizione in quanto sarebbero state adottate :<br />
&#8211; in presenza di errato richiamo all’istituto delle dimissioni protette, non trattandosi nel caso di specie, di dimissioni da “ospedale ad alto impegno assistenziale”,<br />
&#8211; nell’unica forma giuridicamente possibile, e cioè come estensione della contrattualizzazione da 23 a 25 posti letto, ma con apposizione di una clausola risolutiva – quella concernente il riassorbimento dei posti in sovrannumero- del tutto illegittima in<br />
La censura non può essere condivisa.<br />
Secondo l’art. 3 del Regolamento Regionale 4/2007, “L&#8217;accesso al sistema integrato dei servizi è garantito da Porte Uniche di Accesso (PUA) attivate dall&#8217;ambito, in raccordo con le AUSL, secondo le indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali e con il Piano Sanitario Regionale, e con modalità atte a promuovere la semplificazione nell&#8217;accesso per gli utenti, l&#8217;unicità del trattamento dei dati degli utenti e connessi al caso, l&#8217;integrazione nella gestione del caso, nonché la garanzia per l&#8217;utente di un termine certo per la presa in carico dello stesso. Le Porte Uniche di Accesso operano sia per il complesso dei servizi sociali che per i servizi sociosanitari.”<br />
Ma il comma 9 della stessa norma regolamentare, come non manca di riconoscere la difesa della società ricorrente, prevede che “Per i casi di <em>comprovata e urgente necessità</em> è consentito un <em>protocollo operativo d&#8217;urgenza</em> che consenta l&#8217;immediato accesso alle prestazioni sociosanitarie di natura domiciliare, semi-residenziale e residenziale a gestione integrata e compartecipata. Per questi casi è necessaria motivata proposta del MMG o dei servizi sociali, previo nulla osta delle unità operative della ASL e del responsabile d&#8217;ambito sociale, (ai fini dell&#8217;assunzione di eventuali oneri finanziari), da trasmettersi alla U.V.M. affinché nel termine di cui al precedente comma 8, svolga i compiti stabiliti nel presente articolo.”<br />
Questa disposizione si premura non solo di fare in modo che i casi di urgente necessità vengano trattati nel rispetto di scansioni di natura procedimentale, per assicurare una ponderata valutazione dei rilevanti interessi in gioco e al fine di non creare corsie preferenziali di natura arbitraria , ma affida alla cd Unità di Valutazione Multidimensionale il compito fondamentale di tracciare le linee della continuità assistenziale in favore di soggetti in condizioni di estrema fragilità, per facilitarne il transito da un regime di cura in ambito sanitario ad un regime assistenziale in struttura di tipo socio sanitario.<br />
Nel caso di specie, la Asl di Lecce ha correttamente disposto l’accesso immediato di due pazienti presso la R.S.S.A. ricorrente.<br />
Ed invero, si è preso atto della condizione di lungo degenza di due pazienti affetti da importante patologia psichiatrica con numerose limitazioni della propria autonomia e, dunque, della condizione di estrema fragilità dei predetti con conseguente necessità di predisposizione di interventi di pronta assistenza; si è, altresì, preso atto della impossibilità di protrarre sine die gli interventi riabilitativi messi in atto in favore dei due pazienti in strutture sanitarie pubbliche, tenuto conto del vincolo introdotto dalla Regione Puglia con normativa di carattere regolamentare – si tratta del Reg. Reg. 11/2008 in base al quale “i percorsi riabilitativi debbano avere una durata massima di 18 mesi, rinnovabile una sola volta”; si è rispettata la necessità di procedimentalizzare l’urgenza affidando alla Unità di Valutazione Multidimensionale il compito di predisporre un Piano di Assistenza Individualizzato capace di garantire la doverosa e urgente continuità assistenziale.<br />
La Asl di Lecce ha, pertanto, gestito la fattispecie concreta nel rispetto dei presupposti della urgente necessità di provvedere al ricovero dei due anziani facendo in modo che le loro dimissioni da struttura sanitaria fossero immediatamente sostituite dall’accesso presso strutture di carattere socio sanitario.<br />
La difesa della Asl ha richiamato, in proposito, la delibera della D.G. 2005/2013, che nel disciplinare la procedura per le dimissioni ospedaliere protette, ha stabilito che l’istituto della dimissione protetta, “è una sequenza di interventi integrati volti a facilitare la continuità delle cure tra l’ambito specialistico ospedaliero e l’ambito dell’assistenza primaria, rappresentato dalla rete dei servizi sociosanitari territoriali. La dimissione ospedaliera protetta è un meccanismo di tutela delle persone fragili, vale a dire persone a rischio per le seguenti situazioni: condizioni cliniche precarie, per le quali deve essere garantita la continuità delle cure; inadeguatezza socio-economica e/o della rete familiare, amicale e parentale”.<br />
Non può dimenticarsi, a tale specifico riguardo, che il Piano di Assistenza Individualizzato predisposto in favore dei due anziani è stato finanche oggetto di discussione in ambito giudiziario, come si legge nella motivazione delle delibere impugnate.<br />
La deroga alla lista di attesa è stata, pertanto, legittimamente disposta dalla Azienda sanitaria resistente.<br />
Quanto al secondo gruppo di censure, la società si duole del fatto che la Asl, nel disporre il ricovero presso la Residenza da essa gestita dei due anziani in deroga alle liste di attesa, abbia deciso di qualificare i due posti come soprannumerari rispetto ai 23 posti letto contrattualizzati, prevedendone il riassorbimento in quelli già contrattualizzati, in danno di altri anziani, parimenti meritevoli di avere accesso alle stesse prestazioni sanitarie rientranti nei LEA.<br />
Di qui la pretesa della società ricorrente alla “doverosa estensione del regime di contrattualizzazione in favore sia dei due nuovi ricoverati che di tutti i pazienti in lista d’attesa “.<br />
Anche questa doglianza non può essere apprezzata con favore dal Collegio.<br />
La tesi della società ricorrente muove dalla scarsezza dei posti letto contrattualizzati nel distretto socio sanitario di Lecce e dalla conseguente necessità di estendere il regime contrattuale come sopra indicato, in modo tale da garantire pari chances di accesso alla residenza ad un numero più elevato di anziani, formalmente inseriti nella lista d’attesa, senza timore di effetti di scavalcamento in presenza di situazioni di urgente ricovero.<br />
Pur nella sua suggestività, questo ordine di idee non può essere condiviso dal Collegio.<br />
Giova richiamare, in proposito, la pronuncia con la quale la Sezione ha espresso l’avviso secondo il quale “alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSSA interessate si deve pervenire mediante apposita procedura di evidenza pubblica, secondo i criteri precisati dalle citate linee guida regionali approvate con DGR n.484/2012.”( sentenza Tar Lecce 1899/2013)<br />
Ciò significa che la struttura ricorrente non può pretendere legittimamente di risultare assegnataria in via diretta di posti letto contrattualizzati con la Asl, al di fuori di una procedura concorrenziale con altre strutture parimenti interessate.<br />
Né può contestare la individuazione delle aree che la Asl ha ritenuto di potenziare sotto il profilo dei posti letto su base distrettuale, alla stregua di una ricognizione delle carenze dei singoli distretti socio sanitari.<br />
Ed infatti, in base a quanto previsto dall’art.10, comma 3 ter della Legge Regione Puglia 4 del 2010, “I Direttori Generali delle Asl pervengono alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 10 luglio 2006, n.19 e dal relativo regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n.4 e successive modificazioni, a seguito di valutazione delle esigenze territoriali e tenuto conto della localizzazione delle strutture nonché della pubblicizzazione aggiornata semestrale della invalicabile disponibilità dei posti letto”.<br />
Ed è puntualmente avvenuto che, con delibera della Direzione Generale della Asl di Lecce 410 del 28 febbraio 2012, si è proceduto alla pubblicizzazione della invalicabile disponibilità, per la Asl di Lecce, di n.52 posti letto in RSSA ex art.66 del R.R.4/07.<br />
Con il medesimo atto deliberativo è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla stipula di accordi contrattuali rivolto, in prima istanza, alle RSSA con sede operativa nei Distretti Socio Sanitari di Martano, Nardò, Poggiardo e Gagliano del Capo, in cui vi è una assoluta carenza di posti letto contrattualizzati, nei limiti della invalicabile disponibilità, come sopra riportata, di 52 posti letto in RSSA ex art.66 del R.R.4/2007.<br />
Alla stregua degli elementi che sono stati appena rappresentati, la Asl di Lecce ha ancora una volta agito conformemente ai parametri di legittimità imposti sia dalla normativa primaria regionale, sia da quella di tipo regolamentare, essendo chiaro che unica modalità di assegnazione di posti letto disponibili in base a preventiva ricognizione semestrale del fabbisogno della popolazione, in favore di una Residenza socio sanitaria assistenziale munita dei prescritti requisiti, è quella della procedura ad evidenza pubblica.<br />
Resta solo da dire che, nella fattispecie concreta, la Asl ha ritenuto di poter procedere alla stipula di un accordo contrattuale in deroga alla convenzione intercorsa con la R.S.S.A. Villa Iris Fulgenzio, al solo fine, anch’esso legittimo, di gestire due situazioni di comprovata necessità ed urgenza.<br />
Ma gli effetti dei due contratti sono stati, tuttavia, a giusta ragione, risolutivamente condizionati al riassorbimento nei limiti dei posti letto che godono di copertura contrattuale presso la struttura ricorrente.<br />
L’apposizione della clausola risolutiva rende una volta di più manifesta l’intenzione della Asl resistente di non considerare duraturi e stabili gli effetti dei due accordi conclusi in deroga.<br />
L’impiego della clausola risolutiva è legittimamente avvenuto costituendo, esso, nel caso, la modalità offerta dall’ordinamento per conciliare la duplice esigenza di gestire due ricoveri extra ordinem nel rispetto dell’interesse pubblico primario di un’assegnazione di posti letto da attuare pur sempre con modalità concorrenziali.<br />
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso è respinto.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate sussistendone giustificati motivi.<br />
&nbsp;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
&nbsp;<br />
Eleonora Di Santo, Presidente<br />
Ettore Manca, Consigliere<br />
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-1-2016-n-151/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2016 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2012 n.151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-6-2012-n-151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-6-2012-n-151/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-6-2012-n-151/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2012 n.151</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Gallo sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in tema di misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica Bilancio pubblico – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 5, comma 1, d.-l. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122 del 2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-6-2012-n-151/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2012 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-6-2012-n-151/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2012 n.151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Gallo</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in tema di misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bilancio pubblico – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 5, comma 1, d.-l. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122 del 2010 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – Versamento al bilancio dello Stato e riassegnazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 degli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010 dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale – Q.l.c. sollevata dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna – Lamentata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Inammissibillità;	</p>
<p>Bilancio pubblico – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 5, comma 1, d.-l. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122 del 2010 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – Versamento al bilancio dello Stato e riassegnazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 degli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010 dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale – Q.l.c. sollevata dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia – Lamentata violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 123, primo comma Cost. – Non fondatezza;	</p>
<p>Bilancio pubblico – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – Riduzione del rimborso delle spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per le compagne per il rinnovo dei Consigli regionali – Q.l.c. sollevata dalla Regione Puglia – Asserita violazione artt. 117, quarto comma, e 122, primo comma, Cost. – Non fondatezza;	</p>
<p>Bilancio pubblico – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – Previsione secondo la quale per i titolari di cariche elettive lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute – Previsione secondo la quale per i titolari di cariche elettive eventuali gettoni di presenza relativi a qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato non possono superare l’importo di 30 euro a seduta – Q.l.c. sollevata dalla Regione Puglia – Asserita violazione artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. – Non fondatezza;	</p>
<p>Bilancio pubblico – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 nella parte in cui si applica, per l’annualità 2010, alla Regione Valle d’Aosta – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – Previsione secondo la quale per i titolari di cariche elettive lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute – Previsione secondo la quale per i titolari di cariche elettive eventuali gettoni di presenza relativi a qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato non possono superare l’importo di 30 euro a seduta – Q.l.c. sollevata dalla Regione Valle D’Aosta – Lamentata violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e all’art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) – Non fondatezza;	</p>
<p>Bilancio pubblico – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 5, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – Previsione secondo la quale agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti – Q.l.c. sollevata dalla Regione Puglia – Lamentata violazione degli artt. artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna con i ricorsi, rispettivamente, n. 102 e n. 104 del 2010; Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, sollevata, con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe (ric. n. 69 del 2008); 	</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 123, primo comma, Cost., dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi, rispettivamente, n. 102, n. 104 e n. 107 del 2010;	</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 122, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n. 107 del 2010;	</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n. 107 del 2010;	</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui si applica, per l’annualità 2010, alla Regione Valle d’Aosta, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e all’art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), dalla medesima Regione Valle d’Aosta con il ricorso n. 96 del 2010;	</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n. 107 del 2010.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211; Alfonso                   QUARANTA                                                Presidente<br />	<br />
&#8211; Franco                     GALLO                                                           Giudice<br />	<br />
&#8211; Luigi                       MAZZELLA                                                         ”<br />	<br />
&#8211; Gaetano                  SILVESTRI                                                          ”<br />	<br />
&#8211; Sabino                     CASSESE                                                             ”<br />	<br />
&#8211; Giuseppe                 TESAURO                                                            ”<br />	<br />
&#8211; Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”<br />	<br />
&#8211; Giuseppe                 FRIGO                                                                  ”<br />	<br />
&#8211; Alessandro              CRISCUOLO                                                       ”<br />	<br />
&#8211; Paolo                       GROSSI                                                                ”<br />	<br />
&#8211; Giorgio                    LATTANZI                                                           ”<br />	<br />
&#8211; Aldo                        CAROSI                                                                ”<br />	<br />
&#8211; Marta                      CARTABIA                                                          ”<br />	<br />
&#8211; Sergio                      MATTARELLA                                                    ”<br />	<br />
&#8211; Mario Rosario         MORELLI                                                             ”<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 4, 5 e 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), promossi dalle Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Liguria, Emilia Romagna e Puglia con ricorsi notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 settembre, il 6 ed il 7 ottobre 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 96, 102, 106 e 107 del registro ricorsi 2010.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visti</i> gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;<br />	<br />
<i>uditi</i> gli avvocati Ulisse Corea per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria ed Emilia Romagna, Stefano Grassi per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli ed Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (ricorso n. 96 del 2010, notificato – con plico postale spedito il 24 settembre 2010 – il 27 settembre 2010 e depositato il giorno successivo), la Regione Liguria (ricorso n. 102 del 2010, notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre), la Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 106 del 2010, notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre) e la Regione Puglia (ricorso n. 107 del 2010, notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 7 ottobre), hanno proposto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119, 122 e 123 della Costituzione nonché all’art. 3, primo comma, lettera <i>f</i>), dello statuto della Regione autonoma Valle d’Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d’Aosta»), questioni principali di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 4, 5 e 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel supplemento ordinario n. 174/L della <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 176 del 30 luglio 2010.<br />	<br />
1.1.– Il comma 1 dell’art. 5 è impugnato dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia.<br />	<br />
La disposizione prevede: a) nel suo primo periodo, che: «Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398»; b) nel suo secondo periodo, che siano riassegnati al medesimo Fondo «gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell’art. 121 della Costituzione», e cioè il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.<br />	<br />
La Regione Puglia deduce che la norma impugnata – ancorché lasci alle Regioni la libertà di deliberare le riduzioni di spesa &#8722; disciplinando il trattamento economico dei componenti degli organi politici regionali, occupa un àmbito riservato dall’art. 117, quarto comma, Cost., alla potestà legislativa regionale residuale in materia di organizzazione interna e di personale. La Regione Puglia denuncia anche la violazione della competenza statutaria ad essa attribuita dall’art. 123, primo comma, Cost., in tema di determinazione dei princípi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.<br />	<br />
La stessa Regione Puglia deduce poi che il comma denunciato, imponendo un vincolo di destinazione agli eventuali risparmi di spesa disposti dal legislatore regionale, impedisce alla Regione di gestire le risorse di cui dispone stabilendone autonomamente la destinazione, cosí violando anche l’art. 119 Cost. e, «sia pure in modo indiretto […] quel principio […] che vieta l’istituzione di fondi vincolati nella destinazione in materie che risultino estranee agli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato».<br />	<br />
Sempre ad avviso della Regione Puglia, il comma 1 dell’art. 5 si porrebbe altresí «in aperto contrasto con la giurisprudenza di questa Corte la quale esclude che lo Stato possa esercitare la propria competenza in materia di “coordinamento della finanza pubblica” imponendo vincoli puntuali su specifiche voci di spesa», perché destina gli eventuali risparmi sulla spesa specificamente destinata al trattamento economico degli organi di cui all’art. 121 Cost. ad un particolare capitolo del bilancio statale.<br />	<br />
Le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, nei loro ricorsi testualmente identici, lamentano che il denunciato comma 1 dell’art. 5 si pone in contrasto con gli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.<br />	<br />
Le ricorrenti premettono non essere chiaro se la disposizione intenda vincolare le Regioni a ridurre le indennità dei titolari degli organi politici o se essa stabilisca semplicemente la destinazione delle risorse corrispondenti alle riduzioni eventualmente disposte dalle Regioni nella loro autonomia.<br />	<br />
Nel primo caso sarebbe evidente la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., perché lo Stato, prevedendo un vincolo puntuale a una specifica voce di spesa, avrebbe posto una disciplina di dettaglio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.<br />	<br />
Nel secondo caso, ove si intendesse la disposizione impugnata come non vincolante quanto all’<i>an</i> della riduzione di spesa, sarebbe comunque violato l’art. 119 Cost. Secondo la ricorrente, con la norma censurata «si applica un meccanismo contrario a quello previsto dall’art. 119 della Costituzione: anziché essere lo Stato a finanziare le Regioni, si obbligano le Regioni a finanziare lo Stato mediante gli stessi fondi che in attuazione della Costituzione lo Stato assegna alle Regioni». L’assegnazione delle risorse risparmiate ad un fondo statale obbligherebbe, in effetti, le Regioni a finanziare lo Stato con «risorse che provengono dalle entrate generali della Regione» e che sarebbero «“avocate” dallo Stato senza altra ragione che la circostanza che la Regione spende di meno <i>per una specifica voce di spesa</i>».<br />	<br />
Il denunciato comma 1, violerebbe inoltre, sempre ad avviso delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, da un lato, i princípi costituzionali di buon andamento dell’amministrazione e di ragionevolezza – riconducibili agli artt. 3 e 97 Cost. –, perché la devoluzione del risparmio al bilancio statale «evidentemente lo disincentiva»; dall’altro, l’art. 118 Cost., giacché impedirebbe alle Regioni di utilizzare le risorse corrispondenti alle riduzioni di costo per finalità individuate nell’ambito della propria autonomia organizzativa.<br />	<br />
2.– Il comma 4 dell’art. 5 è impugnato dalla sola Regione Puglia che ne denuncia il contrasto con l’art. 117, quarto comma, Cost. e, in via subordinata, con l’art. 122, primo comma, Cost.<br />	<br />
La disposizione denunciata stabilisce che, a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, l’importo di un euro, previsto dall’art. 1, comma 5, primo periodo, dalla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici) &#8210; cioè l’importo che, moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, costituisce ciascuno dei quattro fondi destinati al rimborso delle spese sostenute dai movimenti o partiti politici per le campagne elettorali per il rinnovo dei suddetti organi &#8210; è ridotto del dieci per cento e, contestualmente, dispone l’abrogazione del comma 6, quarto periodo, del citato art. 1 della legge n. 157 del 1999 (il quale prevedeva che il versamento delle quote annuali dei rimborsi fosse effettuato anche in caso di scioglimento anticipato delle Camere del Parlamento). Il comma impugnato è censurato nella parte in cui determina la riduzione del rimborso delle spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per le compagne per il rinnovo dei Consigli regionali. <br />	<br />
In proposito, la Regione Puglia non nega che la legge statale n. 157 del 1999 – pur in un quadro di competenze profondamente mutato per effetto delle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni) e 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) – dispiega tuttora la propria efficacia normativa in forza del principio di continuità, ma ritiene che lo Stato abbia ormai perduto la competenza a modificare la disciplina delle elezioni degli organi regionali «e che tale competenza spetti ora alla Regione», a titolo di potestà residuale. Di qui la violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost.<br />	<br />
In via subordinata, la ricorrente deduce che, quand’anche la disposizione impugnata fosse ricondotta alla competenza legislativa statale a stabilire i princípi fondamentali sul «sistema di elezione […]  del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché dei consiglieri regionali» (art. 122, primo comma, Cost.), essa contrasterebbe comunque con detto art. 122, primo comma, Cost. per il carattere dettagliato della disciplina introdotta.<br />	<br />
3.– Il comma 5 dell’art. 5 è impugnato dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalla Regione Puglia per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. (applicabili alla Regione Valle d’Aosta in virtù della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). La Regione Puglia ne lamenta il contrasto anche con l’art. 117, quarto comma, Cost.; la Regione Valle d’Aosta, con l’art. 3, primo comma, lettera <i>f</i>), dello proprio statuto speciale. <br />	<br />
La disposizione oggetto di censura dispone che, ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) – e cioè le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, elencate ogni anno dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) – inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, «può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute». La medesima disposizione stabilisce, altresí, che «eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta».<br />	<br />
Entrambe le ricorrenti lamentano che il divieto di corrispondere indennità in favore dei titolari di cariche elettive per le prestazioni svolte su incarico delle pubbliche amministrazioni indicate nell’elenco predisposto dall’ISTAT delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato (Comunicato ISTAT 24 luglio 2010, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica 24 luglio 2010, n. 171) víola i limiti imposti dall’art. 117, terzo comma, Cost. alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, per il carattere esaustivo e dettagliato del vincolo introdotto. La norma denunciata non si limita, infatti, a fissare un limite complessivo di spesa, né a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica che salvaguardino le scelte di allocazione delle Regioni, ma impone, per perseguire tali obiettivi, strumenti specifici e infungibili, illegittimamente limitando, in tal modo, anche l’autonomia finanziaria regionale di spesa riconosciuta dall’art. 119  Cost.<br />	<br />
La Regione Puglia deduce che l’impugnato comma 5 dell’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 lede anche l’art. 117, quarto comma, Cost., perché invade un ambito di disciplina riservato alla competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione.<br />	<br />
La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste formula un’ulteriore censura, lamentando la violazione dell’art. 3, primo comma, lettera <i>f</i>), del proprio statuto speciale di autonomia, il quale attribuisce alla Regione la potestà di legiferare in materia di «finanze regionali e comunali» al fine di adattare la disciplina di fonte statale alle «circostanze regionali», nel rispetto dei princípi individuati da leggi statali. Secondo la ricorrente, la competenza di cui alla predetta previsione statutaria – «letta alla  luce dei novellati articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, Cost.» – non  sarebbe piú meramente suppletiva rispetto a quella statale, ma potrebbe ormai essere esercitata nel rispetto dei soli princípi di coordinamento fissati dallo Stato. Il comma impugnato, secondo la Regione Valle d’Aosta, non esprime tuttavia norme di principio, ma priva la Regione di qualunque valutazione in ordine all’<i>an</i> ed al <i>quomodo</i> della corresponsione di indennità ai titolari di cariche elettive e preclude l’adeguamento della produzione legislativa regionale alle specifiche condizioni della Regione.<br />	<br />
4.– La Regione Puglia ha infine impugnato l’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010, per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.<br />	<br />
La disposizione censurata prevede che «Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti».<br />	<br />
Secondo la ricorrente, la disciplina delle comunità montane e delle unioni di comuni spetta alle Regioni a titolo di competenza residuale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. La disposizione impugnata non sarebbe, dunque, ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di «organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» (art. 117, secondo comma, lettera <i>p</i>, Cost.), perché il riferimento a «Comuni, Province e Città metropolitane» ha carattere tassativo e non è estensibile alle comunità montane; e neppure alla competenza statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), perché introduce vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa ed è formulata in termini tali da escluderne il carattere transitorio. Proprio per questo suo contenuto minutamente regolativo, il denunciato ultimo periodo del comma 7 dell’art. 5 violerebbe anche l’autonomia finanziaria della Regione garantita dall’art. 119 Cost. <br />	<br />
5.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.<br />	<br />
5.1.– In via preliminare la difesa erariale eccepisce la tardività dei ricorsi, in quanto essi sono stati proposti avverso disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010 che non sono state modificate in sede di conversione e che, pertanto, avrebbero dovuto essere impugnate immediatamente – nei termini dell’art. 127 Cost. – senza attendere la conversione in legge.<br />	<br />
5.2.&#8722; Nel merito, premesso che l’impugnato decreto-legge n. 78 del 2010 è stato adottato nel pieno di una grave crisi economica internazionale per assicurare la stabilità finanziaria dell’Italia, l’Avvocatura dello Stato lo riconduce alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Tutte le disposizioni denunciate, in questa prospettiva, sarebbero espressione di princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
5.3.– Per quanto specificamente attiene all’impugnazione del comma 1 dell’art. 5, la difesa erariale sostiene che esso rimette all’autonoma valutazione delle Regioni le riduzioni del trattamento economico spettante ai componenti degli organi regionali e, pertanto, non influisce in alcun modo sull’organizzazione interna degli enti territoriali né può ledere la loro potestà statutaria o la loro autonomia finanziaria. L’assegnazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato &#8722; secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri &#8722; resta assorbita dalla volontaria determinazione assunta dalla Regione in ordine al presupposto economico di tale assegnazione (la riduzione delle spese), e  non costituisce, quindi, un vincolo autonomo e distinto. In definitiva, la disposizione denunciata imporrebbe ai vari enti costitutivi della Repubblica un «dovere di comportamento, coerente con le esigenze superiori della Comunità nazionale»; un dovere di «concorso al pubblico bene ed interesse» che troverebbe fondamento nei princípi della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell’eguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell’unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.) e della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.), e nei princípi correlati del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), della pari dignità degli enti territoriali (art. 114 Cost.), del «fondo perequativo» (art. 119 Cost.), della tutela dell’unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.) e degli altri doveri espressi dalla Costituzione (sono citati gli articoli da 41 a 47, 52, 54 Cost.).<br />	<br />
5.4.– Anche le altre tre disposizioni impugnate si ispirano – sempre ad avviso della difesa statale &#8722; «alla medesima ratio della <i>salus rei publicae</i>» e trovano fondamento nei già richiamati princípi di solidarietà, unità e responsabilità.  Esse sarebbero, in concreto, ascrivibili alla potestà legislativa statale di determinazione dei princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
5.5.– In replica all’impugnazione del comma 4 dell’art. 5, il resistente Presidente del Consiglio dei ministri deduce, in particolare, che la norma denunciata non tocca alcuna disposizione regionale, ma si limita a intervenire su una legge statale che, pur se approvata nella vigenza di regole distributive della competenza legislativa diverse da quelle attuali, resta modificabile dallo Stato.<br />	<br />
5.6.– Riguardo al comma 5 dell’art. 5, la difesa dello Stato assume che detto comma non riguarda le strutture amministrative, ma solo quelle politiche e di governo, perché prevede una particolare ipotesi di incompatibilità per i titolari di cariche elettive, e pertanto può essere considerato un principio fondamentale della materia elettorale e ricondotto alla competenza statale di cui all’art. 122, primo comma, Cost. In ogni caso, la disposizione impugnata esprimerebbe anche un principio di coordinamento della finanza pubblica avente il suo fondamento nei princípi di «solidarietà, unitarietà e responsabilità, sanciti dalla prima parte della Costituzione», e come tale sarebbe autorizzata ad incidere sulla competenza legislativa residuale regionale in materia di organizzazione e funzionamento della Regione.<br />	<br />
In replica alle doglianze mosse dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste sul medesimo comma 5, l’Avvocatura dello Stato riconosce che gli enti territoriali ad autonomia differenziata debbono concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con modalità proprie, ma afferma che l’eccezionale urgenza di far fronte a una gravissima crisi finanziaria consente di derogare «anche alle procedure statutarie, come alle altre sinanco costituzionali, in ragione dell’esigenza di salvaguardare la <i>salus rei publicae</i> e in applicazione dei principi costituzionali fondamentali della solidarietà economica e sociale (art. 2), dell’unità della Repubblica (art. 5) e della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10)».<br />	<br />
5.7.– Quanto, infine, all’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 5, la difesa dello Stato rileva che esso riguarda il  compenso degli amministratori delle comunità montane e di altre unioni di comuni e costituisce, perciò, il mezzo per pervenire a ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle medesime.<br />	<br />
6.– In prossimità dell’udienza pubblica fissata per l’8 giugno 2011, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memorie illustrative in relazione a tutti i ricorsi, con l’eccezione di quello iscritto al n. 96 del 2010 proposto dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.<br />	<br />
Con tali memorie, di analogo contenuto, la difesa erariale insiste nelle conclusioni rassegnate negli atti di costituzione. La difesa dello Stato riafferma, in particolare, la legittimità di interventi che, «pur derogatori all’ordine normale delle competenze», trovano fondamento nell’esigenza di salvaguardare, necessariamente ed indifferibilmente, «il fondamento stesso dello Stato», minacciato dalla recente crisi economica mondiale.<br />	<br />
7.– In prossimità della medesima udienza pubblica dell’8 giugno 2011, anche le ricorrenti hanno depositato memorie difensive.<br />	<br />
7.1.– In via preliminare, la Regione Puglia deduce  l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dei ricorsi per tardività, in quanto proposti avverso norme della legge di conversione di contenuto identico rispetto a quelle contenute nel decreto-legge oggetto di conversione. La ricorrente richiama al riguardo numerose pronunce della Corte costituzionale che avrebbero riconosciuto la tempestività dell’impugnazione della legge di conversione, ancorché non modificativa del decreto-legge convertito.<br />	<br />
Ancora in via preliminare, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha affermato che, a séguito della sopravvenuta entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011), il suo concorso agli obiettivi di finanza pubblica ha luogo, ormai, mediante le misure da definire mediante accordi con lo Stato. La ricorrente menziona, al riguardo, i seguenti due tipi di accordo: a) quello con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 132, della legge n. 220 del 2010, secondo cui: «Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell’economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131 […]. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario»; b) quello, già concluso, con il Ministro per la semplificazione normativa, «nel rispetto» dei commi 160 e seguenti della stessa legge n. 220 del 2010. Alla luce di tale normativa, la Regione ricorrente sostiene che la disposizione impugnata non è ad essa applicabile, perché introduce una misura volta ad assicurare il concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica senza essere stata pattuita mediante i menzionati accordi. La difesa regionale, peraltro, nell’ipotesi in cui i vincoli di contenimento della spesa pubblica posti alle norme statali impugnate fossero ritenuti applicabili alla Regione, ne denuncia l’illegittimità costituzionale per violazione del principio di leale collaborazione.<br />	<br />
7.2.– Nel merito, e con generale riferimento a tutte le censure proposte, la Regione Puglia osserva che pure in momenti di incombente pericolo per lo Stato devono essere adottati atti conformi alle competenze costituzionali, non essendo configurabile un «potere generale di emergenza», ma solo «competenze ordinarie» e un potere sostitutivo straordinario dello Stato inteso a rimediare all’eventuale inerzia regionale.<br />	<br />
7.3.– In ordine alle singole disposizioni impugnate, le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna sottolineano la contraddittorietà delle affermazioni della difesa statale in ordine all’interpretazione del comma 1 dell’art. 5 atteso che l’Avvocatura dello Stato, da un canto, afferma che le riduzioni di spesa previste da tale comma 1 sono rimesse all’autonoma valutazione della Regione, dall’altro, sostiene che la disposizione denunciata pone un «dovere di comportamento», che fonda su numerose norme costituzionali «per lo piú prive in realtà di qualsiasi legame con l’oggetto della norma impugnata»; norme costituzionali che, nota la difesa della Regione Puglia, sarebbero talora idonee a fornire, piuttosto, argomenti a sostegno delle censure regionali (come, in particolare, nel caso del richiamo al fondo perequativo, destinato a operare a beneficio delle Regioni e non a loro detrimento). In ogni caso – ad avviso delle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia &#8722; anche a ritenere che la disposizione impugnata non abbia carattere cogente quanto all’<i>an</i> delle riduzioni di spesa, essa sarebbe comunque illegittima, perché preclude alle Regioni di utilizzare le risorse risparmiate per scopi diversi dall’assegnazione al fondo statale, ponendo, quindi, un vincolo di destinazione autonomo ed improprio. Le ricorrenti Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia ricordano, infine, che una norma statale in tutto analoga a quella impugnata – che riduceva del 10% le indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali – è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2007 e ne desumono che anche la norma impugnata non è qualificabile come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
7.4.– Quanto al comma 4 dell’art. 5, la difesa della ricorrente Regione Puglia ribadisce che tale comma non esprime un principio di coordinamento della finanza pubblica, perché pone limiti puntuali, disciplina in modo esaustivo strumenti e modalità necessari al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e non ha carattere transitorio, visto che la sua decorrenza dal primo rinnovo dei Consigli regionali indica il <i>dies a quo</i> dell’efficacia della normativa, non certo il termine finale di essa.<br />	<br />
7.5.– Riguardo al comma 5 dell’art. 5, la Regione Puglia sottolinea che non vale osservare, come fa la difesa erariale, che la norma impugnata pone una regola uguale per tutta la pubblica amministrazione, dal momento che, in base al riparto di competenze costituzionalmente stabilito, lo Stato non ha una competenza generale per tutte le pubbliche amministrazioni.<br />	<br />
7.6.– Quanto all’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 5, infine, la ricorrente Regione Puglia ribadisce il carattere puntuale del vincolo di spesa da esso imposto.<br />	<br />
8.– Con decreto del 26 maggio 2011, il Presidente della Corte costituzionale ha disposto il rinvio a nuovo ruolo di tutte le questioni oggetto dei presenti giudizi, fissandone poi la trattazione, con decreto del 21 giugno 2011, nell’udienza pubblica del 23 novembre 2011.<br />	<br />
9.– In prossimità di tale udienza, la difesa dello Stato ha depositato ulteriori memorie in relazione a tutti i ricorsi (con la sola eccezione di quello iscritto al n. 96 del 2010 proposto dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste).<br />	<br />
La difesa dello Stato ribadisce che l’impugnato comma 1 dell’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 «si limita a demandare ogni decisione sull’entità della riduzione alle stesse Regioni, non ledendo alcuna autonomia, ma implicitamente richiamandosi ai principi di solidarietà nazionale (art. 2 Cost.) e di perequazione delle risorse». L’appartenenza alla medesima comunità nazionale, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, legittimerebbe l’aspettativa di un comune sforzo per fronteggiare la crisi in atto e la destinazione dei risparmi realizzati al Fondo finalizzato a contenere «il maggior fattore di rischio e di instabilità, rappresentato dall’entità del debito pubblico».<br />	<br />
Quanto ai commi 4, 5 e 7, ultimo periodo, del medesimo art. 5, l’Avvocatura dello Stato insiste nel sostenere la non fondatezza delle censure, affermando che tali disposizioni rientrano negli àmbiti riservati alla competenza legislativa statale, in quanto o riguardano la modifica di leggi statali (comma 4), o attengono all’ordinamento civile (comma 5) o costituiscono il mezzo per contenere la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane (comma 7, ultimo periodo).<br />	<br />
10.– In prossimità dell’udienza pubblica del 23 novembre 2011 anche le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna hanno depositato ulteriori memorie.<br />	<br />
10.1.– Le due Regioni, con atti difensivi di identico contenuto, insistono nella richiesta di accoglimento della questione proposta sul comma 1 dell’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010, osservando che, ove «persino il trattamento economico dei politici regionali potesse essere considerato un “rilevante aggregato della spesa”, ciò in pratica vanificherebbe il divieto – fissato nella giurisprudenza costituzionale – dei limiti alle voci minute di spesa».<br />	<br />
11.– Con decreti del 10 novembre 2011 il Presidente della Corte costituzionale ha disposto il rinvio delle questioni promosse con i ricorsi n. 96 del 2010 e n. 107 del 2010 (limitatamente all’impugnazione del comma 5 dell’art. 5) all’udienza pubblica dell’8 maggio 2012 e l’anticipazione della discussione delle questioni promosse con i ricorsi n. 102 del 2010, n. 106 del 2010 e n. 107 del 2010 (limitatamente all’impugnazione dei commi 1, 4 e 7, ultimo periodo, dell’art. 5) all’udienza pubblica del 22 novembre 2011.<br />	<br />
Con successivo decreto del 24 novembre 2011, il Presidente della Corte costituzionale ha disposto il rinvio della discussione anche delle questioni promosse con i ricorsi n. 102, n. 106 e n. 107 del 2010 (limitatamente all’impugnazione dei commi 1, 4 e 7, ultimo periodo, dell’art. 5) all’udienza pubblica dell’8 maggio 2012. <br />	<br />
12.– In prossimità dell’udienza pubblica dell’8 maggio 2012, le Regioni Emilia-Romagna e Liguria hanno presentato ulteriori memorie.<br />	<br />
 Le due Regioni, con atti di contenuto analogo, hanno rinnovato la richiesta di accoglimento dei propri ricorsi, segnalando alla Corte le novità intervenute <i>medio tempore</i> in relazione alle norme impugnate; novità che non hanno, tuttavia, interessato l’impugnato art. 5.<br />	<br />
13.– In prossimità dell’udienza pubblica dell’8 maggio 2012, anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria in relazione a tutti i ricorsi, con l’eccezione di quello iscritto al n. 96 del 2010 proposto dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.<br />	<br />
La difesa dello Stato ribadisce anzitutto che le disposizioni impugnate rientrano nella competenza statale in tema di determinazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica. D’altro canto, la stessa Avvocatura generale dello Stato deduce che, in considerazione della grave crisi economica internazionale, tale da porre in pericolo il fondamento stesso dello Stato – tanto che il Governo ha adottato in via di urgenza, sentite le parti sociali e le Regioni, altre quattro manovre economico-finanziarie, in aggiunta alle ordinarie leggi di stabilità (il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 98, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», il decreto-legge 18 dicembre 2011, n. 2011, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici» ed il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività») – quest’ultimo può «intervenire legislativamente in ogni materia» nell’adempimento del «dovere costituzionale di preservare prima di tutto il sistema, attuando in via immediata tutte le misure necessarie, senza attendere i tempi e le procedure ordinarie, in ossequio al principio <i>salus rei publicae suprema lex esto</i>». Interventi straordinari e temporanei che non avrebbero potuto essere altrimenti assicurati con la necessaria tempestività ed omogeneità. Anche la dottrina avrebbe riconosciuto che il valore tutelato dall’art. 77 Cost., consistente nella tutela della collettività e dell’ordinamento rispetto alle emergenze, dovrebbe prevalere sul valore «strettamente formale» del rispetto delle competenze legislative di Stato e Regioni sancito dall’art. 117 Cost. In conclusione, sempre ad avviso della difesa erariale, la straordinaria necessità ed urgenza menzionata all’art. 77 Cost. può giustificare una deroga alle competenze legislative quando quest’ultima sia finalizzata ad assicurare tempestività ed uniformità, altrimenti non conseguibili, di interventi normativi miranti alla «salvezza dello Stato nel suo complesso e rispettosi degli altri principi fondamentali della Costituzione».<br />	<br />
In relazione alle singole censure, la difesa dello Stato ribadisce quanto già esposto nei propri precedenti atti difensivi.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (r.r. n. 96 del 2010), la Regione Liguria (r.r. n. 102 del 2010), la Regione Emilia-Romagna (r.r. n. 106 del 2010) e la Regione Puglia (r.r. n. 107 del 2010) hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.<br />	<br />
Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge n. 78 del 2010, debbono essere qui esaminate le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 5, commi 1, 4, 5 e 7, ultimo periodo, del medesimo decreto, proposte in riferimento: a) agli artt. 3, 97, 117, 118, 119, 122 e 123 della Costituzione; b) all’art. 3, primo comma, lettera <i>f</i>), dello statuto della Regione autonoma Valle d’Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d’Aosta»).<br />	<br />
2.– In considerazione della parziale identità delle norme impugnate e delle censure proposte con i suddetti ricorsi, i giudizi, come sopra delimitati, devono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un’unica pronuncia.<br />	<br />
3.– La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito in via preliminare la tardività di tutti i ricorsi, in quanto proposti avverso disposizioni della legge di conversione già contenute, nell’identico testo, nel decreto-legge n. 78 del 2010 e non impugnate tempestivamente.<br />	<br />
L’eccezione va rigettata.<br />	<br />
I ricorsi hanno ad oggetto disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e impugnate solo dopo la pubblicazione della legge di conversione. Ciò non comporta, tuttavia, che le impugnazioni siano tardive. È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la Regione, qualora si ritenga lesa nelle proprie competenze costituzionali da un decreto-legge, può impugnarlo nei termini previsti dall’art. 127 Cost. (con il rischio, però, che l’iniziativa di investire la Corte resti vanificata dall’eventualità di una mancata conversione) oppure riservarsi di impugnare la sola legge di conversione, che rende permanente e definitiva la normativa precariamente dettata con il decreto-legge. La conversione in legge, infatti, ha l’effetto di reiterare, con la novazione della fonte, la lesione da cui deriva l’interesse a ricorrere della Regione (sentenze n. 232 del 2011, n. 430 del 2007, n. 383 e n. 62 del 2005, n. 287 e n. 272 del 2004).<br />	<br />
4.– Il decreto-legge n. 78 del 2010, nell’adottare misure intese a stabilizzare la finanza pubblica e a favorire lo sviluppo della competitività economica, dedica il suo Capo II alla «Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi» e detta, con l’impugnato art. 5, una disciplina relativa a economie di spesa «negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici». Le ricorrenti lamentano che le previsioni contenute nei commi 1, 4, 5 e 7, ultimo periodo, di tale articolo ledono le loro competenze legislative e amministrative e la loro autonomia finanziaria, violando cosí gli evocati parametri.<br />	<br />
Al riguardo, la difesa dello Stato ha affermato che le norme impugnate trovano giustificazione nell’esigenza di far fronte con urgenza ad una gravissima crisi finanziaria che mette in pericolo la stessa <i>salus rei publicae</i>. La gravità della situazione consentirebbe allo Stato, sempre ad avviso della parte resistente, di derogare alle regole costituzionali di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e di «intervenire legislativamente in ogni materia», in ottemperanza ai doveri espressi dalla Costituzione ed in applicazione dei princípi costituzionali fondamentali della solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.), dell’uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell’unità della Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost., dell’appartenenza all’Unione europea (art. 11 Cost.), del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), di sussidiarietà (art. 118 Cost.), della responsabilità finanziaria (art. 119 Cost.) e della tutela dell’unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.).<br />	<br />
Tale assunto non può essere condiviso. Le norme costituzionali menzionate dalla parte resistente, infatti, non attribuiscono allo Stato il potere di derogare al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte II della Costituzione, neppure in situazioni eccezionali. In particolare, il principio <i>salus rei publicae suprema lex esto</i> non può essere invocato al fine di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla Costituzione. Lo Stato, pertanto, deve affrontare l’emergenza finanziaria predisponendo rimedi che siano consentiti dall’ordinamento costituzionale.<br />	<br />
5.– Il comma 1 dell’art. 5 – impugnato dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia – prevede che, per gli anni dal 2011 al 2013, sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui al d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico), «gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell’art. 121 della Costituzione», cioè il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.<br />	<br />
La disposizione, interpretata nel senso che impone alle Regioni di deliberare riduzioni relative a una specifica voce di spesa, è denunciata per contrasto con il terzo comma dell’art. 117 Cost., perché reca una disciplina di dettaglio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (r.r. n. 102 e n. 106 del 2010). La medesima disposizione, anche se interpretata nel senso di non imporre alle Regioni le predette riduzioni di spesa, è comunque ritenuta in contrasto con: a) gli artt. 117 e 118 Cost., perché impedisce alla Regione di utilizzare liberamente le risorse corrispondenti alle riduzioni di costo «per altri scopi, da essa individuati nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e delle proprie competenze di settore» (r.r. n. 102 e n. 106 del 2010); b) l’art. 119 Cost., in quanto l’assegnazione delle risorse risparmiate ad un fondo statale obbliga le Regioni a finanziare lo Stato «con risorse che provengono dalle entrate generali della Regione», violando cosí l’autonomia finanziaria regionale di spesa (r.r. n. 102, n. 106 e n. 107 del 2010); c) gli artt. 117, quarto comma, e 123, primo comma, Cost., perché, intervenendo sulla disciplina del trattamento economico dei componenti degli organi politici regionali, invade gli àmbiti riservati alla potestà legislativa regionale residuale in materia di organizzazione interna e di personale nonché alla competenza statutaria a determinare i princípi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione (r.r. n. 107 del 2010); d) gli artt. 3 e 97 Cost., espressivi dei princípi di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione, perché la devoluzione delle somme risparmiate al bilancio statale «evidentemente […] disincentiva» il risparmio (r.r. n. 102 e n. 106 del 2010).<br />	<br />
5.1.– Le questioni promosse dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sono inammissibili.<br />	<br />
Questa Corte ha piú volte affermato che nei giudizi in via principale le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in base a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze e possono evocare altri parametri soltanto ove la violazione di questi comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 128 e n. 33 del 2011; n. 52 del 2010; n. 237 del 2009; n. 289 e n. 216 del 2008).<br />	<br />
Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto la violazione dei princípi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione – che, secondo le ricorrenti, si sarebbe prodotta perché la disposizione impugnata, riassegnando gli importi corrispondenti ai risparmi di spesa deliberati dalle Regioni al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, disincentiverebbe tali risparmi – non modifica la distribuzione delle competenze costituzionali tra Stato e Regioni.<br />	<br />
5.2.– Le questioni promosse dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia in riferimento all’art. 119 Cost. e dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 123, primo comma, Cost., non sono fondate.<br />	<br />
5.2.1.– Va premesso, al riguardo, che la disposizione impugnata – contrariamente a quanto sostenuto in via principale dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna – deve essere interpretata non nel senso che le Regioni hanno l’obbligo di adottare deliberazioni di riduzione di spesa, ma nel senso che, nel caso in cui dette Regioni, nell’esercizio della loro autonomia, abbiano deliberato per il triennio dal 2011 al 2013 tali riduzioni, i risparmi cosí ottenuti «sono riassegnati» al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Infatti, detta disposizione non pone espressamente alcun obbligo di risparmio a carico delle Regioni ed anzi, con l’espressione «verranno deliberate», sottolinea, mediante l’uso del tempo futuro, la mera eventualità della decisione di risparmio, non quantificato in una misura minima. Tale interpretazione si armonizza con la previsione contenuta nel precedente periodo dello stesso comma, nel quale, con riferimento ad organi costituzionali dotati anch’essi di autonomia di bilancio (Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte costituzionale), viene chiarito che le riduzioni di spesa «saranno autonomamente deliberate».<br />	<br />
5.2.2.&#8722; Cosí interpretata, la norma impugnata è priva di attitudine lesiva delle competenze statutarie e legislative delle Regioni. Come visto, infatti, la decisione di risparmiare riguarda il circoscritto settore del trattamento economico degli organi di cui all’art. 121 Cost. e consegue all’esercizio di un atto di autonomia, con il quale la Regione sceglie liberamente se e quanto ridurre la spesa. È perciò meramente ipotetica e potenziale la limitazione dell’autonomia di spesa derivante dalla devoluzione allo Stato degli importi corrispondenti alle riduzioni spontaneamente deliberate. Tanto piú che la destinazione del risparmio all’ammortamento dei titoli di Stato è limitata nel tempo (triennio dal 2011 al 2013) e, in ogni caso, risponde ad eccezionali e contingenti esigenze di solidarietà politica, economica e sociale, che richiedono il concorso finanziario di tutte le articolazioni istituzionali e territoriali della Repubblica, al fine di far fronte alla grave crisi economico-finanziaria che l’Italia sta attraversando.<br />	<br />
6.– Il comma 4 dell’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 è impugnato dalla sola Regione Puglia, nella parte in cui stabilisce che, a decorrere dal primo rinnovo dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, è ridotto del 10 per cento l’importo previsto a titolo di rimborso delle spese elettorali nell’art. 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici).<br />	<br />
La ricorrente denuncia il contrasto della disposizione: a) in via principale, con l’art. 117, quarto comma, Cost., perché lo Stato avrebbe invaso la competenza legislativa residuale della Regione nella materia elettorale; b) in via subordinata, con l’art. 122, primo comma, Cost., perché, ove pure la disciplina impugnata fosse ricondotta alla potestà legislativa concorrente sul «sistema di elezione […] dei consiglieri regionali», essa comunque non esprimerebbe alcun principio fondamentale della materia, ma porrebbe un precetto di minuta regolazione.<br />	<br />
6.1.– Le questioni non sono fondate.<br />	<br />
6.1.1.&#8722; Il rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per le elezioni del Consiglio regionale è disciplinato dalla citata legge n. 157 del 1999, la quale, all’art. 1 – su cui interviene, modificandolo, l’impugnato comma 4 dell’art. 5 –, riconosce ad essi un rimborso forfetario in relazione alle spese elettorali sostenute «per le campagne per il rinnovo» anche dei Consigli regionali. A tale scopo è costituito un fondo a carico del bilancio interno della Camera dei deputati per un importo pari, per ogni anno di legislatura, alla somma risultante dalla moltiplicazione di euro 0,90 (cosí ridotto per effetto della disposizione censurata) per il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali per le elezioni di tale Camera.<br />	<br />
6.1.2.&#8722; Deve ritenersi che la disciplina censurata sia riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 122, primo comma, Cost., secondo cui: «Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica,<b> </b>che stabilisce anche la durata degli organi elettivi».<br />	<br />
Infatti, l’espressione «sistema di elezione» utilizzata nell’art. 122, primo comma, Cost. deve ritenersi comprensiva, nella sua ampiezza, di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale. Essa si riferisce, quindi, non solo alla disciplina dei meccanismi che consentono di tradurre in seggi, all’interno di organi elettivi, le preferenze espresse con il voto dal corpo elettorale (sistema elettorale in senso stretto, riguardante il tipo di voto e di formula elettorale e il tipo e la dimensione dei collegi), ma anche alla disciplina del procedimento elettorale (sentenza n. 196 del 2003), nonché a quella che attiene, piú in generale, allo svolgimento delle elezioni (sistema elettorale in senso ampio).<br />	<br />
La materia «sistema di elezione», nel senso ampio ora indicato, include, perciò, la normativa concernente le campagne elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali ed il rimborso, ove previsto, delle spese sostenute dai movimenti e partiti politici per tali campagne. Ne consegue la non fondatezza della censura formulata in via principale dalla ricorrente in riferimento al quarto comma dell’art. 117 Cost., perché in materia la potestà legislativa della Regione non è residuale, ma va ricondotta alla competenza concorrente di cui all’art. 122, primo comma, Cost., da esercitarsi nel rispetto dei princípi fondamentali stabiliti dallo Stato.<br />	<br />
6.1.3.– Non è fondata neppure la questione promossa in via subordinata dalla ricorrente Regione Puglia, la quale ha dedotto che, quand’anche la normativa denunciata fosse riconducibile alla competenza concorrente di cui all’art. 122, primo comma, Cost., essa sarebbe comunque illegittima perché non detta un principio fondamentale della materia, ma pone una norma di stretto dettaglio.<br />	<br />
In proposito, si è già visto che il rimborso forfetario delle spese sostenute da movimenti o partiti politici per le campagne per il rinnovo dei Consigli regionali, previsto dalla citata legge n. 157 del 1999, è erogato attingendo alle risorse di un fondo posto a carico del bilancio della Camera dei deputati, la cui entità era stabilita, al momento dell’entrata in vigore della norma impugnata, nella misura di un euro per ogni elettore iscritto nelle liste elettorali di tale Camera. Il rimborso viene poi ripartito nell’àmbito delle varie Regioni tra i partiti e movimenti politici beneficiari.<br />	<br />
In tal modo, il legislatore statale ha previsto che il suddetto rimborso sia effettuato secondo regole uniformi in tutto il territorio nazionale al fine di assicurare non solo l’uguale libertà del voto a tutti gli elettori, a qualunque Regione appartengano (art. 48 Cost.), ma anche la parità di trattamento di tutti i movimenti e partiti politici che partecipano alle competizioni elettorali (art. 49 Cost.). La disciplina relativa all’entità del fondo – e quindi alla misura del rimborso forfetario – non integra, pertanto, una normativa di dettaglio, ma ha natura di principio fondante del «sistema di elezione» dei consiglieri regionali, avendo essa l’obiettivo di garantire l’uguale esercizio dei diritti politici tutelati dalle indicate disposizioni costituzionali e di evitare irragionevoli discriminazioni nel godimento degli stessi. Tale obiettivo sarebbe, infatti, pregiudicato ove si consentisse alle Regioni di adottare leggi in tema di rimborsi o finanziamenti dell’attività elettorale regionale, con il conseguente rischio di disparità di accesso alle risorse di provenienza pubblica da parte dei movimenti politici e dei partiti, in ragione delle diversità economiche fra le Regioni, delle scelte da queste operate in materia e del differente radicamento territoriale delle forze politiche.<br />	<br />
In questo quadro si inserisce la normativa denunciata che, in coerenza con l’indicata <i>ratio </i>della precedente legislazione statale, si limita a ridurre del 10 per cento l’entità del fondo esistente presso la Camera dei deputati. Ne consegue che il primo periodo del comma 5 dell’art. 1 della citata legge n. 157 del 1999, quale modificato dal censurato comma 4 dell’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010, costituisce un principio fondamentale del «sistema di elezione» dei consiglieri regionali, legittimamente posto dallo Stato ai sensi del primo comma dell’art. 122 Cost. Di qui la non fondatezza della questione.<br />	<br />
7.– Il comma 5 dell’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 è impugnato dalle Regioni Valle d’Aosta e Puglia (rispettivamente, r.r. n. 96 e n. 107 del 2010). Esso stabilisce che: «Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 [cioè le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato], inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta».<br />	<br />
La disposizione è denunciata per il contrasto con: a) gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché stabilisce non un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ma un vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa (ricorsi n. 96 e n. 107 del 2010); b) l’art. 117, quarto comma, Cost., perché invade l’àmbito riservato alla potestà legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa e di disciplina del personale della Regione e degli enti ad essa collegati (ricorso n. 107 del 2010). Secondo la Regione autonoma Valle d’Aosta, il comma denunciato víola anche l’art. 3, primo comma, lettera <i>f</i>), del proprio statuto &#8722; che, in materia di finanze regionali e comunali, attribuisce alla Regione la potestà di emanare norme di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, per adattarle alle condizioni regionali – il quale, letto «alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost.» (e, quindi, nel senso che lo Stato può individuare solo princípi fondamentali di coordinamento della finanza regionale e comunale), esclude la legittimità di norme di contenimento della spesa che, come quella impugnata, hanno carattere di dettaglio e precludono ogni possibilità di adattamento alle condizioni regionali.<br />	<br />
7.1.– Le questioni promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. non sono fondate.<br />	<br />
Alla disposizione denunciata va infatti riconosciuta, contrariamente all’assunto della ricorrente, natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, la cui determinazione spetta allo Stato e dal quale possono legittimamente derivare limitazioni all’autonomia organizzativa e di spesa delle Regioni.<br />	<br />
7.1.1.– In via preliminare, va osservato che il comma impugnato, nel richiamare l’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), si riferisce espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, quindi, anche alle Regioni e alle Province autonome (si veda, al riguardo, il comunicato dell’ISTAT del 24 luglio 2010, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica 24 luglio 2010, n. 171).<br />	<br />
7.1.2.– Il comma denunciato introduce il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), in forza del quale i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Lo stesso comma prevede inoltre che gli «eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta».<br />	<br />
Detto principio di gratuità risponde alla <i>ratio</i> di evitare il cumulo di incarichi retribuiti e di perseguire in tal modo, attraverso un risparmio della spesa corrente, l’equilibrio della finanza pubblica complessiva. L’impugnata normativa è, pertanto, espressione di una scelta di fondo, diretta a connotare la disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari delle cariche elettive e, nel contempo, a ridurre gli oneri della finanza pubblica. Costituisce, quindi, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ascrivibile alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.<br />	<br />
Non osta a tale conclusione la previsione di un limite massimo di trenta euro a gettone di presenza. L’esiguità di tale limite, infatti, non fa venir meno, nella sostanza, il principio fondamentale di gratuità, di cui detta previsione costituisce una non rilevante eccezione sul piano quantitativo.<br />	<br />
7.2.– La Regione autonoma Valle d’Aosta (r.r. n. 96 del 2010) deduce che la medesima disposizione si pone in contrasto, oltre che con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. – per gli stessi profili prospettati dalla Regione Puglia ed esaminati nel punto precedente (r.r. n. 107 del 2011) &#8722; anche con l’art. 3, primo comma, lettera <i>f</i>), del proprio statuto.<br />	<br />
7.2.1.– Preliminarmente, va evidenziato che in ordine a tali questioni la Regione autonoma Valle d’Aosta, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica dell’8 giugno 2011, ha affermato che, a séguito della sopravvenuta entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011), il suo concorso agli obiettivi di finanza pubblica ha luogo, ormai, con misure da definire mediante accordi con lo Stato. La ricorrente menziona, al riguardo, i seguenti due tipi di accordo: a) quello con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 132, della legge n. 220 del 2010, secondo cui: «Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell’economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131 […]. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario»; b) quello con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi dei commi 160 e seguenti della stessa legge n. 220 del 2010. Alla luce di tale normativa, la Regione ricorrente sostiene che la disposizione impugnata non è ad essa applicabile, perché introduce una misura volta ad assicurare il proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica senza che tale misura sia stata pattuita mediante i menzionati accordi.<br />	<br />
In ordine all’accordo indicato <i>sub</i> a), previsto dal comma 132 dell’art. 1 della legge n. 220 del 2010, deve tuttavia osservarsi che la ricorrente non prova che esso è stato concluso.<br />	<br />
L’accordo indicato <i>sub </i>b) – in conformità a quanto dedotto dalla ricorrente, che ne ha prodotto in giudizio una copia – risulta, invece, concluso in data 11 novembre 2010 con il Ministro per la semplificazione, con la denominazione «Accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d’Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell’ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione». Va, peraltro, precisato che tale accordo, contrariamente a quanto affermato in giudizio dalla Regione, non è stato concluso «nel rispetto di quanto previsto» dai commi 160 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 220 del 2010 (entrata in vigore il 1° gennaio 2011), ma in dichiarata applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), al fine di «modificare l’ordinamento finanziario della Regione e di definire specifiche norme di coordinamento finanziario». In attuazione di tale accordo – il quale prevede che gli obiettivi finanziari in esso pattuiti «sono approvati con legge ordinaria dello Stato […]» – è poi effettivamente intervenuta la citata legge n. 220 del 2010, la quale, al comma 160 del suo art. 1, stabilisce che: «Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell’articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, la regione Valle d’Aosta concorre […] all’assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall’ordinamento dell’Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell’accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d’Aosta: a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione a decorrere dall’anno 2011 fino alla soppressione della medesima dall’anno 2017; b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l’assunzione di oneri relativi all’esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale; c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d’Aosta».<br />	<br />
Dalla conclusione di quest’ultimo accordo e dalla successiva approvazione dei suoi obiettivi finanziari ad opera della citata legge n. 220 del 2010 – atti entrambi sopravvenuti al decreto-legge n. 78 del 2010 recante la disposizione impugnata – derivano i seguenti effetti: 1) il concorso della Regione autonoma Valle d’Aosta all’assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall’ordinamento dell’Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica fissate dalla normativa statale è rimesso, per le annualità a decorrere dal 2011, alle misure previste nell’accordo stesso e nella legge che lo recepisce; 2) l’impugnato comma 5 dell’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010, in quanto misura di coordinamento della finanza pubblica stabilita dalla normativa statale, è applicabile alla Regione autonoma Valle d’Aosta solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell’accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato.<br />	<br />
Ne consegue che, per il congiunto effetto di tali atti sopravvenuti, la disposizione denunciata non può trovare diretta applicazione nei confronti della Regione autonoma Valle d’Aosta per le annualità successive al 2010 e non può, perciò, violare, <i>in parte qua</i>, l’autonomia legislativa e finanziaria della Regione medesima. Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni promosse dalla ricorrente nei confronti dell’impugnata disposizione per la parte relativa alle annualità decorrenti dal 2011.<br />	<br />
7.2.2.– La mancata conclusione di un accordo che escluda l’applicazione della denunciata disposizione alla Regione autonoma anche per l’annualità 2010 rende necessario esaminare la questione promossa, con riferimento a detta annualità, relativamente al comma 5 dell’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010.<br />	<br />
La questione non è fondata.<br />	<br />
A sostegno delle proprie censure, la ricorrente fa valere la violazione dell’art. 3, primo comma, lettera <i>f</i>), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, letto «alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost.», nonché, comunque, la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., applicabili in virtú della clausola di maggior favore di cui all’art. 10, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Secondo la ricorrente, in base a tali parametri, statutario e costituzionali, la competenza legislativa dello Stato è limitata, in materia di finanze regionali, alla sola fissazione dei princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e non consente l’adozione di norme di dettaglio, quali sarebbero quelle impugnate.<br />	<br />
La non fondatezza della questione discende dalla natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica della disposizione impugnata, come accertato al punto 7.1., con riferimento al ricorso della Regione Puglia (r.r. n. 107 del 2010).<br />	<br />
8.– L’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 è impugnato dalla Regione Puglia (r.r. n. 107 del 2010). Esso prevede che: «Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali» – da intendersi per tali quelle previste dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali») – «aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti». Secondo la ricorrente, tale disposizione, introducendo vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa, lede la competenza concorrente della Regione in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e víola, altresí, l’autonomia finanziaria della Regione, garantita dall’art. 119 Cost. Inoltre, la normativa statale illegittimamente occuperebbe l’àmbito della disciplina delle comunità montane e delle unioni di comuni, riservato dall’art. 117, quarto comma, Cost., alla potestà legislativa residuale delle Regioni.<br />	<br />
Le questioni non sono fondate.<br />	<br />
Va osservato, al riguardo, che la censurata disposizione – nel vietare di corrispondere ogni genere di emolumenti agli amministratori delle predette forme associative di enti locali (ivi comprese le comunità montane) – persegue l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica corrente per il funzionamento di tali organismi attraverso una disciplina uniforme, che coordina la legislazione del settore. Essa, pertanto, è riconducibile alla materia «coordinamento della finanza pubblica», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Nell’àmbito di tale materia, la normativa oggetto di censura enuncia il principio di gratuità dell’amministrazione delle suddette forme associate di gestione di servizi e funzioni pubbliche da parte degli enti locali. Si tratta perciò, non di una normativa di dettaglio, ma di un principio fondamentale che (analogamente a quello posto dal comma 5 dell’art. 5, sopra esaminato al punto 7) caratterizza ed orienta la disciplina del rapporto tra le indicate forme associative (comprese le comunità montane) ed i loro amministratori, con l’indicato obiettivo di ridurre gli oneri della finanza pubblica.<br />	<br />
Dall’accertata natura di principio fondamentale discende, in base alla giurisprudenza di questa Corte, la legittimità dell’incidenza della censurata disposizione sia sull’autonomia di spesa delle Regioni (si vedano, <i>ex plurimis</i>, sentenze n. 91 del 2011, n. 27 del 2010, n. 456 e n. 244 del 2005), sia su ogni tipo di potestà legislativa regionale, compresa quella residuale in materia di comunità montane (sentenze n. 326 del 2010 e n. 237 del 2009).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti le altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;<br />	<br />
riuniti i giudizi;<br />	<br />
1)<i> dichiara </i>inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna con i ricorsi, rispettivamente, n. 102 e n. 104 del 2010;<br />	<br />
2)<i> dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 123, primo comma, Cost., dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi, rispettivamente, n. 102, n. 104 e n. 107 del 2010;<br />	<br />
3) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 122, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n. 107 del 2010;<br />	<br />
4) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n. 107 del 2010;<br />	<br />
5) <i>dichiara</i> cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui si applica, per le annualità a decorrere dal 2011, alla Regione Valle d’Aosta, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e all’art. 3, primo comma, lettera <i>f</i>), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), dalla medesima Regione Valle d’Aosta con il ricorso n. 96 del 2010;<br />	<br />
6) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui si applica, per l’annualità 2010, alla Regione Valle d’Aosta, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e all’art. 3, primo comma, lettera <i>f</i>), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), dalla medesima Regione Valle d’Aosta con il ricorso n. 96 del 2010;<br />	<br />
7) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n. 107 del 2010.</p>
<p>Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2012.	</p>
<p align=center>	<br />
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2012.</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-6-2012-n-151/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2012 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2011 n.151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-31-5-2011-n-151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-31-5-2011-n-151/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-31-5-2011-n-151/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2011 n.151</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. S. Fantini A.T.I. S. S.p.a. (capogruppo) – A. S.p.a. (mandante) (avv.ti A. Lolli e A. Scianaro); c/ Comune di Umbertide (avv.ti C. Tessarolo e F. Marcucci) e nei confronti di G. S.p.a. (avv. F. Figorilli) sull&#8217;ambito soggettivo di applicazione della deroga di cui all&#8217;ultimo periodo del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-31-5-2011-n-151/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2011 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-31-5-2011-n-151/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2011 n.151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  C. Lamberti; <i>Est.</i> S. Fantini<br /> A.T.I. S. S.p.a. (capogruppo) – A. S.p.a. (mandante) (avv.ti A. Lolli e A. Scianaro); c/ Comune di Umbertide (avv.ti C. Tessarolo e F. Marcucci) e  nei confronti di G. S.p.a. (avv. F. Figorilli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ambito soggettivo di applicazione della deroga di cui all&#8217;ultimo periodo del comma 9, dell&#8217;art. 23-bis, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, nel testo successivamente riformato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.23-bis comma 9, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, nel testo successivamente riformato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 – Deroga – Ambito soggettivo – Individuazione	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Motivi aggiunti – Notifica – Presso la parte personalmente anziché presso il procuratore costituito – Sanatoria – Artt. 156, comma 3 e 160 c.p.c. &#8211; E’ ammessa 	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Ricorso – Interesse – In tema di contratti della P.A. – In caso di accertata legittimità dell’esclusione – Insussistenza &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La deroga prevista dall’ultimo periodo del comma 9, dell’art. 23-bis, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, nel testo successivamente riformato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, deve essere intesa nel senso che consente agli affidatari diretti di concorrere alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, avente ad oggetto i servizi da essi forniti, svolta su tutto il territorio nazionale, e non solamente, dunque, per lo specifico servizio già affidato<br />
2. La notifica dei motivi aggiunti effettuata presso la sede legale della parte anziché presso il procuratore costituito (art. 43, comma 2, D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) può ritenersi sanata, in forza dell’art. 156, comma 3, c.p.c., norma richiamata dal successivo art. 160, c.p.c. in tema di nullità della notificazione, per effetto della difesa svolta in giudizio dalle parti resistenti<br />
3. L’accertata legittimità dell’esclusione dalla gara priva la ricorrente dell’interesse a censurare la posizione dell’aggiudicataria, non potendo in ogni caso partecipare a un’eventuale rinnovazione della gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 57 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><b>A.T.I. S. S.p.a.</b> (capogruppo) – <b>A. S.p.a.</b> (mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Lolli ed Andrea Scianaro, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Scianaro in Perugia, via Baglioni n. 10; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Umbertide</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Costantino Tessarolo e Francesco Marcucci, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Marcucci in Perugia, via Bartolo n. 10; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>G. S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabrizio Figorilli, presso il quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via Bontempi n. 1; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
* quanto al ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; della lettera prot. 24947/2010 del 23 dicembre 2010, a firma del responsabile del procedimento Ing. Bonucci, con la quale si chiedono informazioni su eventuali affidamenti diretti in capo a SOGEPU;<br />	<br />
&#8211; della lettera prot. 1057/11 del 18 gennaio 2011 a firma del responsabile del procedimento Ing. Bonucci, con la quale è stata comunicata alla ricorrente l&#8217;esclusione dalla procedura per mancanza del requisito di cui all&#8217;art. 23 bis comma 9, nonché l&#8217;aggi<br />
&#8211; della determina dirigenziale n. 39/1 del 13 gennaio 2011, con cui l&#8217;ATI è stata esclusa dalla procedura di gara;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento amministrativo, con cui è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva della gara a GESENU s.p.a.;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento con cui è stata approvata la graduatoria finale, nonché di ogni altro atto connesso o consequenziale;<br />	<br />
con accertamento<br />	<br />
dell&#8217;inefficacia del contratto eventualmente stipulato, dell&#8217;obbligo di aggiudicare a Sogepu e di stipulare il contratto conseguente e con risarcimento del danno causato dai provvedimenti impugnati, in forma specifica ovvero se impossibile per equivalente.<br />	<br />
** quanto ai motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; dei verbali di gara nella parte in cui ammettono la GESENU s.p.a. al seguito della procedura (in particolare del verbale di prima seduta 12.11.2010) nonostante non disponga dei requisiti di partecipazione; <br />	<br />
&#8211; di ogni altro connesso o consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Umbertide e di Gesenu S.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., potendosi dunque fare ricorso alla sentenza in forma semplificata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’A.T.I. ricorrente premette di avere partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di Umbertide, con bando pubblicato in data 2 ottobre 2010, per l’affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana nell’area comunale, con sistema di aggiudicazione incentrato sull’offerta economicamente più vantaggiosa (di cui 40 punti per il prezzo, e 60 per l’offerta tecnica).<br />	<br />
Rappresenta di essere risultata provvisoria aggiudicataria; in pendenza della fase di controllo il Comune le inviava una richiesta di informazioni, chiedendole di precisare l’esistenza in suo favore di affidamenti diretti.<br />	<br />
Espone dunque di essere stata esclusa per avere rappresentato di essere titolare di affidamenti diretti; la stazione appaltante ha poi aggiudicato la gara alla Gesenu, titolare dello stesso servizio per effetto del superamento, nel 2000, di un procedimento di evidenza pubblica, e di successive proroghe del medesimo.<br />	<br />
Avverso il provvedimento di esclusione dalla gara e la conseguente aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata deduce i seguenti motivi di diritto :<br />	<br />
1) Violazione dell’art. 23 bis, comma 9, ultimo periodo, del d.l. n. 112 del 2008, nella considerazione che l’A.T.I. ricorrente è stata esclusa ritenendosi preclusivo, in evidente violazione della disposizione indicata in rubrica, nel testo da ultimo modificato dal c.d. “decreto Brunetta”, della sua partecipazione l’affidamento diretto in altri ambiti territoriali. Al contrario, la disposizione in questione consente anche agli affidatari diretti la possibilità di partecipare alle prime gare (tutte) sul territorio nazionale, posteriori all’entrata in vigore della norma; questa è volta ad evitare, nelle more dell’adeguamento al nuovo sistema, una restrizione del mercato agli operatori titolari di affidamenti diretti. Il precedente testo normativo favoriva il solo candidato locale, determinando una discriminazione illegittima sul piano comunitario, che vuole garantire il maggiore numero di operatori sul mercato concorrenziale.<br />	<br />
In ogni modo, anche Gesenu risulta affidataria diretta del servizio in Umbertide da circa cinque anni, essendo cessato nel 2005 il servizio affidato con gara a tale società cinque anni prima; da tale momento si è avuto il rinnovo del contratto (con riconoscimento di circa un 25% in più di prezzo rispetto all’importo originario), che concreta un affidamento diretto privo di alcuna valutazione comparativa.<br />	<br />
2) Violazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, nella considerazione che la Stazione appaltante, in caso di esclusione del primo graduato dalla gara, non deve riformulare la graduatoria senza considerare l’offerta esclusa, come è accaduto nel caso di specie, ma effettuare l’aggiudicazione in favore del secondo concorrente.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Umbertide e la controinteressata Gesenu S.p.a. resistendo alle censure avversarie e chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Con un primo motivo aggiunto Sogepu S.p.a. deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, nella considerazione che l’aggiudicataria in via definitiva Gesenu S.p.a. non disponga del requisito previsto, a pena di esclusione, al punto 3.1 del bando di gara, richiedente l’«elenco dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani con modalità porta a porta per almeno tre frazioni di rifiuto di cui una deve essere la frazione secca residua. In particolare tale servizio dovrà essere stato svolto per ogni anno dell’ultimo triennio (2007 2008 2009) in uno o più Comuni avente/i una popolazione complessiva non inferiore a 12.000 abitanti residenti serviti con il sistema domiciliare».<br />	<br />
Gesenu ha presentato un certificato rilasciato dal Comune di Perugia attestante in modo generico il possesso del requisito; ma tale certificato non è veritiero, atteso che il servizio porta a porta è stato previsto per una popolazione di 4000 abitanti, e per un periodo inferiore al triennio previsto.<br />	<br />
Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato presso la sede legale dell’Amministrazione e della società controinteressata, Sogepu S.p.a. deduce le seguenti ulteriori censure :<br />	<br />
3) Violazione del principio di eguaglianza e di <i>par condicio</i> nella partecipazione alle gare, nell’assunto che Gesenu è affidataria diretta di servizi al pari di Sogepu, avendo fruito, dopo la prima gara svoltasi nel 2000 per una durata quinquennale, di reiterati rinnovi del servizio (con delibere n. 257 del 2006, e poi ancora in data 26 giugno 2009 e 31 dicembre 2009), non previsti dalla <i>lex specialis</i> di gara, con affidamento, per l’appunto, diretto. Ne consegue che non può consentirsi che la migliore offerta sia esclusa in quanto Sogepu sarebbe affidataria diretta, atteso che Gesenu lo è ugualmente.<br />	<br />
4) Violazione del diritto comunitario, che impone di garantire la massima partecipazione alle gare, consentendola anche agli enti pubblici, in quanto tali privi di finalità di lucro, come riconosciuto dalla Corte Giustizia CE 23 dicembre 2009. Il legislatore nazionale ha ristretto la partecipazione alle gare di affidatari diretti nel settore dei servizi pubblici, legittimandola solamente nel periodo transitorio, e cioè per la prima gara dall’entrata in vigore dell’art. 23 bis (a prescindere dall’essere l’affidamento precedente avvenuto con gara, oppure no).<br />	<br />
L’art. 23 bis, comma 9, legittima gli affidamenti diretti ricevuti in passato, abilitando la partecipazione degli affidatari alle gare; tale “aiuto di stato” deve ritenersi dunque legittimo, e la norma non può essere applicata restrittivamente, in contrasto con l’ordinamento comunitario, che è invece favorevole anche alla partecipazione alle gare degli stessi enti pubblici.<br />	<br />
Il diritto di partecipare alle prime gare nel periodo transitorio non può essere considerato restrittivamente, a seconda del fatto che in un Comune l’affidamento sia già stato affidato in passato con gara, oppure no; ma va considerato nell’ottica comunitaria, per la quale la prima gara è la prima gara successiva all’introduzione dell’art. 23 bis, dovendo essere valutati in senso restrittivo i limiti alla partecipazione alla gara. <br />	<br />
Nella camera di consiglio del 4 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Con il primo motivo del ricorso introduttivo si pone la questione centrale, ai fini del decidere, della corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 23 bis, comma 9, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo successivamente riformato dal d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.<br />	<br />
Ed invero, ricapitolando i termini della vicenda, va sottolineato come con nota prot. n. 1057/11 in data 18 gennaio 2011 il Comune di Umbertide ha comunicato all’A.T.I. ricorrente la disposta esclusione dalla gara, «in quanto SOGEPU S.p.a., mandataria della … ATI, non possiede i requisiti soggettivi previsti dal comma 9 dell’art. 23 bis del d.l. 112 del 23/6/2008 nel testo vigente. In particolare, come risulta dalle dichiarazioni dalla stessa fornite, SOGEPU S.p.a. è al momento affidataria in via diretta di servizi pubblici locali a rilevanza economica e per la suddetta impresa la gara in parola non può considerarsi quale “prima gara indetta da questa amministrazione” successivamente alla cessazione del servizio fornito, essendo stato fornito tale servizio da altra impresa».<br />	<br />
La gravata esclusione discende dunque direttamente dall’opzione ermeneutica fatta propria dal Comune di Umbertide in ordine alla portata precettiva dell’ultimo periodo del comma nove dell’art. 23 bis.<br />	<br />
Parte ricorrente contesta tale interpretazione, e dunque l’assunto motivazionale che ne è il corollario, secondo cui l’affidamento diretto di servizi in altri ambiti territoriali deve intendersi come preclusivo della partecipazione alla procedura aperta bandita dal Comune di Umbertide per la “gestione dei servizi di igiene urbana”.<br />	<br />
La tesi della ricorrente è quella per cui la disposizione in questione, nel testo in vigore, risultante dalla modifica del 2009, nel disporre che «i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essa forniti», come risulta anche dal confronto con il testo precedente, vada interpretata nel senso che pure gli affidatari diretti possano partecipare alle prime gare sul territorio nazionale, posteriori all’entrata in vigore della norma, e dunque in via transitoria, per il primo periodo di applicazione del nuovo regime concorrenziale; una differente interpretazione contrasterebbe con la giurisprudenza comunitaria, che non consente esclusioni aprioristiche di operatori economici che hanno ottenuto finanziamenti pubblici, ovvero aiuti di stato.<br />	<br />
Aggiunge la ricorrente che in ogni caso anche Gesenu deve ritenersi affidataria diretta del servizio ad Umbertide, in ragione dei rinnovi del servizio affidatole mediante gara per il solo periodo che va dal 2000 al 2005.<br />	<br />
Le parti resistenti, al contrario, incentrano in via principale le loro difese su due argomenti : a) il primo, sviluppato soprattutto dalla controinteressata, è quello per cui condizione necessaria ed imprescindibile per una corretta partecipazione alla gara è che il soggetto non sia più affidatario del servizio (la norma parla di «prima gara successiva alla cessazione del servizio»), mentre Sogepu attualmente gestisce in via diretta il servizio di smaltimento rifiuti presso altri Comuni; b) il secondo, in aggiunta, ma anche alternativo al primo, su cui si è maggiormente diffuso il Comune di Umbertide, è quello per cui l’ultima disposizione del comma 9 neppure potrebbe trovare applicazione come disciplina transitoria nella fattispecie in esame, atteso che il servizio posto in gara non rappresenta il momento in cui detta Amministrazione ha aperto il mercato alla concorrenza, essendo il servizio in questione già stato affidato tramite gara; la successiva proroga è stata legittimamente disposta per ragioni contingenti, connesse all’attribuzione del servizio al livello sovracomunale dell’ambito territoriale integrato; conseguenzialmente, al caso di specie si applicherebbero i precedenti periodi del comma 9 dell’art. 23 bis, che precludono di acquisire la gestione di servizi ulteriori anche attraverso la partecipazione alle gare. <br />	<br />
La tesi di parte ricorrente, pur nella serietà degli argomenti che la supportano, a fronte di un testo legislativo che non brilla certamente per cartesiana chiarezza e per intrinseca coerenza, non appare al Collegio convincente.<br />	<br />
Ed invero l’art. 23 bis, comma 9, è norma che reca il divieto di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, come pure di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, neppure mediante la partecipazione a gare, per le società che, in Italia od all’estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto; tale divieto opera per tutta la durata della gestione.<br />	<br />
L’ultimo periodo del nono comma, frutto della modifica del 2009, tempera tale divieto con una disposizione derogatoria, di diritto transitorio, che consente ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.<br />	<br />
Il problema ermeneutico è rappresentato principalmente dal significato attribuibile all’espressione “prima gara successiva alla cessazione del servizio”; se cioè essa rilevi sul piano soggettivo (riguardando l’impresa-concorrente), ovvero oggettivo (riguardando la prima gara indetta dalla stazione appaltante dopo l’introduzione dell’art. 23 bis).<br />	<br />
Ritiene il Collegio che la norma designi, come parametro di rilevanza ermeneutica, quello dell’impresa affidataria.<br />	<br />
La <i>ratio</i> della norma sembra verosimilmente quella di evitare che le società che hanno fornito servizi ad un’Amministrazione ed hanno acquisito esperienza “sul territorio” siano automaticamente estromesse dalle gare per l’affidamento concorrenziale di quei servizi, e non già quella di elargire a tutti gli affidatari diretti una moratoria generalizzata.<br />	<br />
In altri termini, come è stato rilevato ad altri fini, ma con, almeno parziale, sovrapponibilità di argomenti, posto che, a regime, tali imprese non possono godere, in virtù dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza, della possibilità di ottenere affidamenti diretti e di partecipare a gare in libero mercato, si è ritenuto che l’esclusione di tali soggetti dalle gare indette dalle Amministrazioni per i servizi da essi già forniti, avrebbe creato un’improvvisa soluzione di continuità, foriera di disparità di trattamento alla rovescia, con la cancellazione <i>ex abrupto</i> degli investimenti effettuati specialmente nell’ambito territoriale di riferimento (in termini Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7401). <br />	<br />
Se così è, nonostante qualche insuperabile incertezza interpretativa (cui conseguono anche non conformi precedenti, come ad esempio la sentenza del T.A.R. Lazio, Latina, 3 marzo 2011, n. 217), la deroga deve intendersi ristretta alle società che hanno cessato di gestire con affidamento diretto i servizi oggetto della gara da parte dell’Amministrazione che la indice (così Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2010, n. 1651), ma anche analoghi servizi presso altre Amministrazioni, così superandosi il limite dell’ambito territoriale (privilegiante il candidato locale). In altre parole, agli affidatari diretti è consentito concorrere alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, avente ad oggetto i servizi da essi forniti, svolta su tutto il territorio nazionale, e non solamente, dunque, per lo specifico servizio già affidato (come era previsto ante novella del 2009).<br />	<br />
Né può valere, a superare la condizione, richiesta dalla norma per partecipare a procedure di valutazione comparativa concorrenziale, della cessazione del servizio affidato direttamente, la circostanza per cui, secondo la giurisprudenza comunitaria, l’eventualità della posizione privilegiata di un operatore economico che beneficia di sovvenzioni pubbliche non può giustificarne l’esclusione a priori.<br />	<br />
A bene considerare, la posizione della giurisprudenza comunitaria, richiamata dalla stessa parte ricorrente, è più articolata, in quanto afferma che l’eventualità che sussista una posizione privilegiata di un operatore economico, in ragione di finanziamenti pubblici od aiuti di Stato, non può giustificare la sua esclusione a priori, e senza alcuna specifica analisi, dalla partecipazione ad una pubblica gara, ammettendo peraltro che in particolari circostanze l’Amministrazione ha l’obbligo od almeno la facoltà di prendere in considerazione l’esistenza di sovvenzioni, ed in particolare di aiuti non compatibili con il Trattato, al fine eventualmente di escludere gli offerenti che ne beneficiano (così Corte Giustizia CE, 23 dicembre 2009, in causa C-305/08). Ciò proprio al fine di evitare una possibile distorsione della concorrenza, secondo quanto prescritto dal quarto “considerando” della direttiva 2004/18/CE, alla cui stregua «gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la partecipazione di un offerente che è un organismo di diritto pubblico a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico non causi distorsioni della concorrenza nei confronti di offerenti privati».<br />	<br />
E bene può dirsi che questa sia l’esigenza di fondo che ha indotto il legislatore ad intervenire a più riprese sulla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. <br />	<br />
2. &#8211; Tale soluzione, ispirata ad un’esigenza di rispetto della parità concorrenziale, consente di prescindere dall’analisi dalla questione, logicamente gradata, del valore da attribuire alla rinnovazione del contratto di Gesenu, e comunque dal verificare l’applicabilità stessa dell’art. 23 bis, comma 9, posto che non si sarebbe comunque in presenza di “una prima gara”. Presupposto fondamentale per ammettere la partecipazione alla gara è infatti quello che il soggetto non sia più affidatario del servizio oggetto di gara; ed è indubbio che, al momento in cui è stata bandita la gara oggetto della presente impugnativa, l’affidamento (anche a considerarlo diretto) in favore di Gesenu era venuto meno.<br />	<br />
Non appare compatibile con il principio di parità concorrenziale la tesi di parte ricorrente secondo cui dovrebbe ritenersi consentita la partecipazione alle prime gare, bandite da qualsivoglia Comune sul territorio, da parte di tutti gli affidatari diretti, in quanto tale soluzione non farebbe altro che protrarre nel tempo la loro condizione di privilegio, senza produrre alcun vantaggio nella prospettiva della concorrenza per il mercato, obiettivo della norma in esame. <br />	<br />
Intuitivamente diversa è la situazione del precedente gestore, anche affidatario diretto, cui in via transitoria si consente di partecipare per salvaguardare il patrimonio gestionale acquisito; ed infatti la volontà della norma, in qualche misura compromissoria, è quella di superare gli affidamenti diretti, e non già di eliminare le imprese affidatarie dirette.<br />	<br />
Tale sembra essere l’interpretazione proporzionata e ragionevole, ed anche costituzionalmente orientata (cfr. Corte cost., 1 agosto 2008, n. 326), della norma in esame, inserita nel contesto di una disposizione che persegue il dichiarato scopo di tutelare la concorrenza, evitando dunque che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali, costituendo inevitabili fattori di distorsione della stessa.<br />	<br />
3. &#8211; In ordine al secondo mezzo di gravame, con cui si deduce la violazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, parte ricorrente ha dichiarato, nel corso dell’udienza cautelare, di non avere più interesse.<br />	<br />
4. &#8211; Con il primo motivo aggiunto, notificato, al pari dei secondi motivi aggiunti, presso la sede legale delle parti resistenti, si deduce che la Gesenu S.p.a. non dispone del requisito di capacità tecnica, prescritto a pena di esclusione, di cui al punto 3.1 del bando di gara, contestandosi la veridicità del certificato in data 9 novembre 2010 rilasciato dal Comune di Perugia in favore della controinteressata. <br />	<br />
In primo luogo, occorre sottolineare che, pur prevedendo l’art. 43, comma 2, del cod. proc. amm., in conformità, del resto, del prevalente indirizzo giurisprudenziale formatosi già prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 (cfr. in termini Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2002, n. 3717; Sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5354; Sez. V, 19 febbraio 2007, n. 831), che le notifiche dei motivi aggiunti alle controparti costituite avvengono ai sensi dell’art. 170 del c.p.c., e dunque al procuratore costituito, purtuttavia la notificazione effettuata presso la sede legale è indirizzata a soggetto non estraneo al processo, e dunque è pervenuta a conoscenza dei destinatari, con la conseguenza che la nullità (della notificazione) può ritenersi sanata per effetto della difesa svolta in giudizio dalle parti resistenti, che peraltro nessuna eccezione hanno sollevato al riguardo. Trova dunque applicazione il principio generale del raggiungimento dello scopo codificato dall’art. 156, comma 3, del c.p.c., norma richiamata dal successivo art. 160 del c.p.c. in tema di nullità della notificazione. <br />	<br />
Il motivo, esperito avverso l’aggiudicazione disposta in favore di Gesenu, è anzitutto inammissibile per carenza di interesse.<br />	<br />
Ed invero, l’accertata legittimità dell’esclusione della ricorrente la priva dell’interesse a censurare la posizione dell’aggiudicataria, non potendo in ogni caso partecipare ad un’eventuale rinnovazione della gara (in termini, indirettamente, Cons. Stato, Ad. Plen., 15 aprile 2010, n. 2155; Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; T.A.R. Umbria, 17 febbraio 2011, n. 49, nonché 4 marzo 2011, n. 63).<br />	<br />
4.1. &#8211; Il motivo aggiunto è comunque anche infondato.<br />	<br />
Con lo stesso si deduce, in particolare, che Gesenu S.p.a. difetterebbe del requisito tecnico previsto dal punto 3.1 del bando di gara, a tenore del quale i concorrenti dovevano avere svolto i servizi di raccolta dei rifiuti urbani con modalità porta a porta, per almeno tre frazioni di rifiuto di cui una doveva essere la frazione secco residuo indifferenziato per ogni anno dell’ultimo triennio (2007, 2008, 2009) in uno o più Comuni, avente/i una popolazione complessiva non inferiore a dodicimila abitanti residenti serviti con il sistema domiciliare.<br />	<br />
Il punto 3.1 della <i>lex specialis</i> di gara stabiliva che per la dimostrazione del requisito dovrà essere allegata una certificazione in originale o in copia autentica rilasciata dall’ente o dagli enti, contenente, a pena di esclusione, l’indicazione del tipo di servizio svolto, la durata, l’importo contrattuale, il buon esito ed il numero degli abitanti riferiti agli anni indicati.<br />	<br />
Il certificato del Comune di Perugia rilasciato alla controinteressata possiede tali requisiti contenutistici, ed è stato prodotto in conformità a quanto prescritto dall’art. 42, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 163 del 2006, che, con riferimento ai servizi e forniture prestati a favore di Amministrazioni pubbliche, richiede che siano provate da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni stesse.<br />	<br />
Il fondamento di razionalità di tale disposizione è chiaramente rinvenibile nella necessità di non rimettere al giudizio di ciascuna Stazione appaltante la valutazione dei requisiti di capacità tecnica.<br />	<br />
La norma da ultimo indicata enuclea dunque uno specifico ed infungibile potere certificativo in capo all’Amministrazione presso cui un’impresa concorrente abbia svolto un servizio od una fornitura; il certificato, espressione di tale potere dichiarativo, ha l’efficacia probatoria dell’atto pubblico a norma degli artt. 2699 e 2700 del c.c.<br />	<br />
5. &#8211; Sui secondi motivi aggiunti la controinteressata eccepisce la nullità della notificazione, in quanto non notificati presso il domicilio eletto per il rapporto processuale in essere.<br />	<br />
L’eccezione, per quanto precedentemente, seppur incidentalmente, esposto, è astrattamente fondata.<br />	<br />
Occorre peraltro osservare come si tratta di motivi che, più che ampliare il <i>thema decidendum</i>, costituiscono sviluppo argomentativo delle censure già svolte con il ricorso introduttivo, come evidenziato dall’Amministrazione resistente nell’ultima memoria difensiva, e come riconosciuto dallo stesso difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza. <br />	<br />
Degli argomenti in tali motivi esposti, che possono essere considerati alla stregua di una memoria difensiva, si è dunque tenuto conto già nella disamina del ricorso.<br />	<br />
6. &#8211; In conclusione, nei termini di cui alla precedente motivazione, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti, in quanto infondati.<br />	<br />
La complessità, opinabilità e novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/05/2011</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-31-5-2011-n-151/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2011 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2011 n.151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-25-5-2011-n-151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-25-5-2011-n-151/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2011 n.151</a></p>
<p>M. Arosio Pres. &#8211; I. Caso Est. Coruzzi P. e altra (Avv. M.o Lazzari) contro T.A.V. S.p.A. ora incorporata per fusione in R.F.I. &#8211; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Avv. L. Medugno) ed il Consorzio CEPAV UNO (Avv.ti S. Grassi, J. Sanalitro B. Pisano) in tema di giurisdizione sulla controversia inerente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-25-5-2011-n-151/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2011 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-25-5-2011-n-151/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2011 n.151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Arosio Pres. &#8211; I. Caso Est. <br /> Coruzzi P. e altra (Avv. M.o Lazzari) contro T.A.V. S.p.A. ora incorporata per fusione in R.F.I. &#8211; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Avv. L. Medugno) ed il Consorzio CEPAV UNO (Avv.ti S. Grassi, J. Sanalitro B. Pisano)</span></p>
<hr />
<p>in tema di giurisdizione sulla controversia inerente l&#8217;illegittimo esercizio della funzione amministrativa e di risarcibilità del danno in caso di mancata impugnazione del provvedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Controversia inerente l’illegittimo esercizio della funzione amministrativa in ragione della localizzazione della linea ferroviaria in contrasto con la disciplina urbanistica – Giurisdizione del G.A. &#8211; Sussistenza	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Buona fede e diligenza – Violazione – Danni evitabili – Risarcimento – Rescissione nesso causale &#8211; Esclusione – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La controversia inerente l’illegittimo esercizio della funzione amministrativa in ragione dell’addotta localizzazione della linea ferroviaria in posizione incompatibile con la “fascia di rispetto” prevista dalla disciplina urbanistica locale, attiene a censure su atti autoritativi correlati ad una situazione soggettiva di interesse legittimo e pertanto è attratta ala giurisdizione del giudice amministrativo	</p>
<p>2. In tema di risarcimento del danno avanti il giudice amministrativo la mancata o tardiva impugnazione di un provvedimento amministrativo può essere ritenuto un comportamento contrario a buona fede, nell’ipotesi in cui si appuri che una tempestiva reazione avrebbe evitato o mitigato il danno, tale da recidere, in tutto o in parte, il nesso causale che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili (fattispecie in cui non è stato riconosciuto il risarcimento del danno poiché la tardiva instaurazione della lite e proposizione di istanza, ad opera già realizzata, evidenziano una condotta inequivocabilmente finalizzata a conseguire soltanto il ristoro patrimoniale – senza impedire il prodursi degli effetti del provvedimento che si assume illegittimo – laddove nel 2005, in caso di sussistenza del vizio dedotto, sarebbe stato verosimilmente possibile ottenere misure cautelari idonee ad inibire l’ulteriore corso dei lavori, così precludendo il determinarsi della situazione di fatto che si adduce all’origine dei danni oggetto dell’odierna richiesta di risarcimento)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 171 del 2007 proposto da </p>
<p>Coruzzi Paolo e Coruzzi Daniela, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Lazzari ed elettivamente domiciliati in Parma, b.go XX Marzo n. 1, presso lo studio dell’avv. Alessandra Amadasi;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Treno Alta Velocità &#8211; T.A.V. S.p.A., ora incorporata per fusione in R.F.I. &#8211; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona dell’institore Domenico Maricchiolo, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata in Parma, via Mistrali n. 4, presso lo studio dell’avv. Elena Pontiroli;<br />
Consorzio CEPAV UNO, in persona del legale rappresentante Piergiorgio Paolucci, difeso e rappresentato dall’avv. Stefano Grassi, dall’avv. Jacopo Sanalitro e dall’avv. Barbara Pisano, e presso quest’ultima elettivamente domiciliato in Parma, v.le Fratti n. 7;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la declaratoria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>anche in via incidentale, dell’illegittimità dei provvedimenti amministrativi di numero e data sconosciuti, relativi all’approvazione – da parte di Treno Alta Velocità &#8211; T.A.V. S.p.A. e Consorzio CEPAV UNO – della realizzazione della “<i>tratta ferroviaria Milano &#8211; Bologna, nell’ambito della linea alta velocità Milano &#8211; Napoli. Interconnessione di Parma, raddoppio delle linee Parma &#8211; Suzzara e Parma &#8211; Brescia, risoluzione di interferenze ferroviarie</i>”, nella parte in cui hanno previsto che la realizzazione della tratta avvenisse in violazione delle distanze legali rispetto agli immobili dei ricorrenti, proprietari frontisti, nonché in violazione delle norme minime di garanzia e comune prudenza poste a tutela dei proprietari frontisti;</p>
<p>per la condanna<br />	<br />
della Treno Alta Velocità &#8211; T.A.V. S.p.A. e del Consorzio CEPAV UNO al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Treno Alta Velocità &#8211; T.A.V. S.p.A. – ora incorporata per fusione in R.F.I. &#8211; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – e del Consorzio CEPAV UNO;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />	<br />
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza in data 11 maggio 2011 i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Proprietari di unità immobiliari site in Parma alla via Azzali n. 26 e ivi residenti, i ricorrenti adivano il giudice amministrativo per denunciare che, in relazione ai lavori per la realizzazione della interconnessione della stazione ferroviaria di Parma con il quadruplicamento veloce della tratta Milano &#8211; Bologna, nell’ambito del sistema ferroviario dell’Alta Velocità Milano &#8211; Napoli, i corrispondenti provvedimenti amministrativi – asseritamente non conosciuti quanto a numero e data – non avrebbero previsto il rispetto delle distanze minime dagli edifici frontisti né avrebbero osservato le norme minime di garanzia e comune prudenza poste a tutela dei proprietari frontisti; in particolare, la progettazione e la successiva esecuzione dei lavori di realizzazione della tratta ferroviaria sarebbe avvenuta in violazione delle disposizioni di piano riguardanti le c.d. “fasce dei rispetto” (artt. 82 e 82-bis del POC), con la conseguenza che il preesistente edificio dei ricorrenti sarebbe venuto a risultare distante dalla nuova linea ferroviaria meno di quanto prescritto – tanto da ricadere nella zona di inedificabilità per 2/3 della sua struttura –, e sarebbe perciò divenuto incompatibile. Di qui la richiesta di declaratoria, anche in via incidentale, dell’illegittimità dei provvedimenti amministrativi, di numero e data sconosciuti, relativi all’approvazione – da parte di Treno Alta Velocità &#8211; T.A.V. S.p.A. e Consorzio CEPAV UNO – della realizzazione della “<i>tratta ferroviaria Milano &#8211; Bologna, nell’ambito della linea alta velocità Milano &#8211; Napoli. Interconnessione di Parma, raddoppio delle linee Parma &#8211; Suzzara e Parma &#8211; Brescia, risoluzione di interferenze ferroviarie</i>”, nella parte in cui hanno previsto che la realizzazione della tratta avvenisse in violazione delle distanze legali rispetto agli immobili dei ricorrenti, proprietari frontisti, nonché in violazione delle norme minime di garanzia e comune prudenza poste a tutela dei proprietari frontisti; inoltre, la richiesta di condanna della Treno Alta Velocità &#8211; T.A.V. S.p.A. e del Consorzio CEPAV UNO al risarcimento dei danni, correlati sia ai pregiudizi all’immobile (continue immissioni di rumori e vibrazioni, ridotta accessibilità, modifiche della veduta, riduzione del soleggiamento e della luminosità), sia alla riduzione delle possibilità edificatorie, sia all’incompatibilità con la localizzazione della linea ferroviaria AV, sia al danno biologico e morale <i>iure proprio</i> e <i>iure ereditario</i>, da quantificarsi in € 89.736,90 per la mancata utilizzazione del fabbricato, in € 885.751,00 per l’incompatibilità del fabbricato e in via equitativa per il danno biologico e morale.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio la Treno Alta Velocità &#8211; T.A.V. S.p.A. e il Consorzio CEPAV UNO, opponendosi all’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza n. 222 del 9 ottobre 2007 la Sezione respingeva la richiesta, presentata dai ricorrenti ai sensi degli artt. 186-<i>bis</i> e 186-<i>ter</i> cod.proc.civ., di ingiunzione di pagamento della somma di € 21.011,50. Successivamente, alla Camera di Consiglio del 25 maggio 2010 la Sezione respingeva la domanda di misura cautelare dei ricorrenti (ord. n. 94/2010).<br />	<br />
In data 29 marzo 2011 si costituiva in giudizio la R.F.I. &#8211; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nella quale era stata <i>medio tempore</i> incorporata per fusione la Treno Alta Velocità &#8211; T.A.V. S.p.A.<br />	<br />
All’udienza in data 11 maggio 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.<br />	<br />
Il Collegio ritiene di dovere innanzi tutto occuparsi dell’eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarandola priva di fondamento. In effetti, i ricorrenti fanno valere l’illegittimo esercizio della funzione amministrativa in ragione dell’addotta localizzazione della linea ferroviaria in posizione incompatibile con la “fascia di rispetto” prevista dalla disciplina urbanistica locale, onde censurano atti autoritativi correlati ad una situazione soggettiva di interesse legittimo. Né v’è ragione di invocare l’eventuale loro spettanza del diritto all’indennizzo di cui all’art. 46 della legge n. 2359 del 1865 e al sopraggiunto art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 – la cui cognizione viene ascritta dalla giurisprudenza alla giurisdizione del giudice ordinario (v. Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2008 n. 1059) –, essendo notorio come una simile pretesa presupponga la legittimità dell’azione amministrativa (v. Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2004 n. 950), mentre il risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima resta devoluto alla cognizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
E’ invece fondata l’eccezione di irricevibilità della domanda di annullamento dell’atto di approvazione dell’opera ferroviaria. Invero, dai verbali di consistenza redatti il 3 marzo 2005 alla presenza del sig. Paolo Coruzzi e del dante causa dell’altra ricorrente emerge come i proprietari frontisti avessero avuto modo di prendere cognizione degli estremi della delibera (del 2002) di approvazione del progetto esecutivo con valore di dichiarazione di pubblica utilità e quindi dell’esistenza di un atto formale di assentimento dell’opera ferroviaria, mentre l’allegata planimetria forniva elementi idonei a percepire eventuali violazioni delle distanze legali. D’altra parte, i ricorrenti non contestano tale circostanza – donde la tardiva instaurazione nel 2007 di una lite che avrebbe dovuto essere proposta due anni prima –, e insistono piuttosto sulla formulazione di una mera domanda risarcitoria, slegata dall’impugnativa dei provvedimenti lesivi; sennonché, l’atto introduttivo della lite richiede al giudice amministrativo la “…<i>la declaratoria anche in via incidentale, dell’illegittimità dei provvedimenti amministrativi di numero e data sconosciuti</i> …”, onde l’uso del termine «anche» evidenzia, al di là di ogni ragionevole dubbio, la pluralità di domande formulate, sia ai fini della caducazione delle determinazioni censurate, sia ai fini del risarcimento dei danni lamentati.<br />	<br />
Quanto all’istanza risarcitoria, il Collegio ritiene di doversi attenere all’orientamento di recente espresso in giurisprudenza (v. Cons. Stato, Ad. plen., 23 marzo 2011 n. 3), a proposito del principio, considerato applicabile anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, secondo cui la mancata o tardiva impugnazione di un provvedimento amministrativo può essere ritenuto un comportamento contrario a buona fede nell’ipotesi in cui si appuri che una tempestiva reazione avrebbe evitato o mitigato il danno; in particolare – si è detto – la scelta di non avvalersi della forma di tutela specifica e non complessa che, grazie anche alle misure cautelari previste dall’ordinamento processuale, avrebbe plausibilmente scongiurato in tutto o in parte il danno, integra violazione dell’obbligo di cooperazione, che – in forza del principio di auto-responsabilità cristallizzato dall’art. 1227, comma 2, cod.civ. – spezza il nesso causale e, per l’effetto, impedisce il risarcimento del danno evitabile, mentre a diversa conclusione si deve pervenire laddove la decisione di non fare leva sullo strumento impugnatorio sia frutto di un’opzione discrezionale ragionevole e non sindacabile in quanto l’interesse all’annullamento oggettivamente non esista, sia venuto meno o, in generale, non sia adeguatamente suscettibile di soddisfazione.<br />	<br />
Orbene, si può prescindere – per ragioni di economia processuale – da un’indagine istruttoria volta ad accertare se nella circostanza vi sia stata un’effettiva violazione delle distanze legali, giacché la tardiva instaurazione della lite (due anni dopo la conoscenza dell’esistenza dell’atto lesivo e della sua portata asseritamente pregiudizievole) e la proposizione di un’istanza cautelare solo nell’anno 2010, ad opera già realizzata, evidenziano una condotta inequivocabilmente finalizzata a conseguire soltanto il ristoro patrimoniale – senza impedire il prodursi degli effetti del provvedimento che si assume illegittimo –, laddove nel 2005, in caso di sussistenza del vizio dedotto, sarebbe stato verosimilmente possibile ottenere misure cautelari idonee ad inibire l’ulteriore corso dei lavori (ancora lontani dalla conclusione e per questo non incompatibili con un integrale ripristino dello stato dei luoghi), così precludendo il determinarsi della situazione di fatto che si adduce all’origine dei danni oggetto dell’odierna richiesta di risarcimento; né, d’altra parte, risultano adottate iniziative stragiudiziali utili allo scopo, essendo stata provata solo una richiesta di risarcimento/indennità del luglio 2006, anch’essa ampiamente tardiva, e neppure volta ad ottenere misure di autotutela. Occorre insomma rispondere in maniera positiva alla domanda che in questa sede il giudice amministrativo è chiamato a porsi, e cioè se il presumibile esito del ricorso di annullamento e dell’utilizzazione degli altri strumenti di tutela, secondo un giudizio di causalità ipotetica basato su una logica probabilistica che apprezzi il comportamento globale del ricorrente, avrebbe evitato o meno il danno (v. Cons. Stato, Ad. plen., n. 3/2011 cit.); ciò in quanto l’interesse all’annullamento, riferito al momento della conoscenza dell’esistenza dell’atto lesivo, si presentava allora suscettibile di adeguata soddisfazione, mentre la condotta complessiva dei ricorrenti, connotandosi per scelte opportunistiche contrastanti con il canone della buona fede, ha palesato una chiara violazione degli obblighi cooperativi che, come si è detto, gravano sul creditore danneggiato.<br />	<br />
Di qui il rigetto della domanda risarcitoria.<br />	<br />
In conclusione, per le esposte considerazioni, il ricorso va in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto.<br />	<br />
Attesa la peculiarità delle questioni esaminate e la novità delle soluzioni giurisprudenziali di cui si è fatta applicazione, emerge la sussistenza delle eccezionali condizioni di legge per la compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara irricevibile e in parte lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio in data 11 maggio 2011, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-1-2008-n-151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-1-2008-n-151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.151</a></p>
<p>Pres. Corsaro Est. SantoleriEdilgerisi S.r.L. (Avv. G. Pallotta) c/ Comune di Marino (Avv. G. Lais) in tema di decadenza quinquennale dei vincoli paesaggistici ex art. 2 l. n. 1187/1968 1. Edilizia e urbanistica – Piano regolatore &#8211; Vincoli &#8211; Decadenza quinquennale – Art. 2 l. n. 1187/1968 &#8211; Applicabilità &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-1-2008-n-151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-1-2008-n-151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro     Est. Santoleri<br />Edilgerisi S.r.L. (Avv. G. Pallotta) c/ Comune di Marino (Avv. G. Lais)</span></p>
<hr />
<p>in tema di decadenza quinquennale dei vincoli paesaggistici ex art. 2 l. n. 1187/1968</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica – Piano regolatore &#8211; Vincoli &#8211; Decadenza quinquennale – Art. 2 l. n. 1187/1968 &#8211; Applicabilità &#8211; Condizioni.																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Annullamento – Motivazione sull’interesse pubblico – Necessità – Ragioni.																																																																																												</p>
<p>3.	Giustizia amministrativa – Provvedimento amministrativo &#8211; Annullamento giurisdizionale – Vizi formali – Domanda risarcitoria – Valutazione – Previa rinnovazione procedimentale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia edilizia, il principio della decadenza quinquennale ex art. 2 l. n. 1187/1968 si applica  soltanto ai vincoli di piano regolatore che incidono su beni determinati, assoggettandoli ad espropriazione o ad inedificabilità, e che svuotano  il contenuto del diritto di proprietà. Infatti, soltanto tali vincoli incidono sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale o da diminuirne il valore di scambio.<br />
2. In materia edilizia, l’annullamento di una concessione due anni dopo il rilascio e in presenza di un intervento edilizio quasi completato necessita una motivazione adeguata sull’interesse pubblico alla rimozione dell’atto. Infatti, il provvedimento di annullamento d’ufficio di un atto deve essere motivato con riferimento all’interesse pubblico attuale quando, in relazione al tempo trascorso dall’adozione dell’atto viziato, si siano consolidate situazioni soggettive per la cui rimozione sono necessarie ragioni di pubblico interesse diverse dal mero ripristino della legalità.<br />
3. In sede giurisdizionale l’annullamento per vizi di ordine formale che non escludono, ma anzi consentono un nuovo esercizio del potere, permette la valutazione della domanda risarcitoria soltanto all’esito del nuovo esercizio del potere poiché l’annullamento di un atto per vizi formali – nella specie per difetto di motivazione &#8211; non comporta alcun giudizio circa la spettanza del bene della vita connesso all’interesse fatto valere dal ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di decadenza quinquennale dei vincoli paesaggistici ex art. 2 l. n. 1187/1968</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>R.G. n. 12982/04</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211;	Sezione  Seconda Bis &#8211;</b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Dott. Francesco Corsaro        Presidente; Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore;                         Dott. Solveig Cogliani           Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12982/04, proposto dalla</p>
<p> <b>società EDILGERISI S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giampiero Pallotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Nomentana n. 76</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI MARINO</b> in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall’Avv. Giulio Lais ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via C. Monteverdi n. 20</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	della deliberazione del Consiglio Comunale di Marino n. 45 del 14/11/03 che ha annullato la deliberazione consiliare n. 50 del 29/10/01; <br />	<br />
&#8211;	del provvedimento prot. n. 44468 del 19/10/04, successivamente notificato alla ricorrente, con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Marino ha annullato la concessione edilizia n. 9/98/SM rilasciata il 3/4/02 e la successiva variante n. 9/98/SM/V del 30/1/03;<br />	<br />
&#8211;	della successiva determinazione 5/11/04 del medesimo ufficio, con la quale si è ordinata l’immediata sospensione dei lavori a seguito di annullamento degli atti autorizzativi.<br />	<br />
nonché per la condanna<br />
al risarcimento del danno ingiusto ai sensi della L. 205/00 e 35 del D.Lgs. 31/3/98 n. 80, come modificato dall’art. 7 della L. 205/00.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2007 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, gli avvocati come da verbale di udienza.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ricorrente è proprietaria di un terreno sito in Marino – Località Santa Maria delle Mole, Via G. Prati, distinto in catasto con le particelle nn. 127, 128, 129,130,131,193,195, 1017 e 1027 del foglio 26 e pari a mq. 4790.<br />
Secondo le prescrizioni del vecchio piano regolatore generale di Marino, risalente al 1979, il terreno in questione ricadeva in zona B (comprensiva di aree interessate da fenomeni di urbanizzazione in corso di sviluppo, nelle quali l’edificazione è regolata con l’adozione di P.P. di attuazione del P.R.G.) – sottozona B3.<br />
Il P.R.G. del 1979 prevedeva per dette aree un doppio regime:<br />
&#8211; in caso di adozione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica, ovvero di piani convenzionati di lottizzazione di iniziativa privata, era previsto l’indice di fabbricabilità indicato nella tabella A allegata al piano regolatore (nella fattispecie<br />
&#8211; in caso di intervento diretto senza la previa pianificazione attuativa, l’indice di fabbricabilità era ridotto a 2.00 mc/mq  (art. 8 N.T.A. del P.R.G.).<br />
Con delibera n. 62 del 24/11/00 il Comune ha adottato una variante generale che ridisegnava il regime relativamente alla zona in questione, confermando gli indici di fabbricabilità già previsti nella tabella A annessa al vecchio P.R.G. (per la zona in questione l’indice di fabbricabilità di 3.00 mc/mq).<br />
In data 29/10/01 il Comune di Marino ha approvato la delibera n. 50 secondo cui, ritenendo ormai decaduti i vincoli di inedificabilità per decorso del termine quinquennale, ed applicando le misure di salvaguardia collegate alla variante generale al PRG, ha ritenuto applicabile gli indici di fabbricabilità già previsti nella tabella A delle NTA del P.R.G., con le limitazioni previste dalla legge 1150/42 art. 41 quinquies, comma 6 (in pratica nella zona in questione (B3) l’indice di fabbricabilità di 3.00 mc/mq).<br />
In data 3/4/02 la ricorrente ha quindi ottenuto il rilascio della concessione edilizia n. 9/98/SM ed in data 30/1/03 ha ottenuto il rilascio della variante n. 9/98/SM/V per la realizzazione di un edificio ad uso abitativo con indice di fabbricabilità pari a 3.00 mc/mq.<br />
Con nota del 7/8/03 n. 33883 il Comune di Marino ha comunicato alla società ricorrente l’inizio del procedimento per il riesame ed eventuale annullamento della concessione edilizia n. 9/98/SM del 3/4/02 e successiva variante n. 9/98/SM/V del 30/1/03, per contrasto con la normativa degli artt. 4, 6 e 8 delle N.T.A. del P.R.G.<br />
Con delibera n. 45 del 14/11/03 il Comune di Marino ha annullato la propria deliberazione n. 50 del 29/10/01 e quindi, in data 19/10/04, quando lo stato di esecuzione dei lavori era pari a circa l’80% del totale (cfr. relazione del consulente tecnico di parte Arch. Giuseppe Casicci in data 19/7/07 allegato agli atti di causa), il Comune di Marino ha adottato il provvedimento impugnato, con il quale ha annullato la concessione edilizia e successiva variante a suo tempo rilasciate alla società ricorrente.<br />
Avverso detto provvedimento (ed avverso la delibera consiliare presupposta n. 45/03) la società ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:<br />
1)	Violazione della L. 1187/68. Violazione delle NTA del PRG di Marino. Eccesso di potere.<br />	<br />
Sostiene la ricorrente che i vincoli connessi al P.R.G. sarebbero venuti meno per inutile decorso del termine quinquennale.<br />
Inoltre il provvedimento di annullamento sarebbe stato adottato senza la necessaria istruttoria volta ad accertare se effettivamente la zona di Santa Maria delle Mole presentasse il lamentato deficit di superficie per spazi pubblici, e senza aver preventivamente individuato quale dovesse essere l’indice fondiario medio applicabile.<br />
2)	Violazione dei principi in materia di autotutela amministrativa. Violazione della variante generale al PRG di Marino. Eccesso di potere.<br />	<br />
Lamenta la ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato senza tener minimamente conto del contenuto della variante generale al PRG in corso di approvazione presso la Regione Lazio secondo cui (art. 30 NTA), l’indice di fabbricabilità per la zona B3 sarebbe pari a 3.00 mc/mq e quindi lo stesso utilizzato per la costruzione del fabbricato in questione.<br />
Di qui i vizi di difetto di motivazione e di irragionevolezza.<br />
3)	Violazione dei principi in materia di autotutela amministrativa. Eccesso di potere.<br />	<br />
Ritiene la ricorrente che l’esercizio del potere di autotutela non sarebbe stato attuato nel rispetto dei principi delineati dalla giurisprudenza.<br />
Sarebbe infatti carente nella motivazione, non sarebbero esplicitate le ragioni di pubblico interesse non limitate al solo ripristino della legalità, non sarebbe stato valutato l’affidamento creatosi in considerazione del tempo trascorso, ed infine, non sarebbe stata espletata un’istruttoria completa  sulla effettiva situazione di fatto.<br />
4)	Violazione delle NTA del PRG. Violazione della Variante generale. Eccesso di potere.<br />	<br />
Estende la ricorrente le censure già svolte nei confronti del provvedimento di annullamento in autotutela nei confronti della delibera consiliare n. 45 del 2003 che ha annullato la delibera n. 50 del 2001.<br />
5)	Illegittimità derivata.<br />	<br />
Rileva la ricorrente che la caducazione del provvedimento impugnato comporterebbe anche la decadenza del provvedimento di sospensione dei lavori per illegittimità derivata.<br />
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso e formula domanda risarcitoria.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Marino che ha controdedotto in merito alle censure proposte ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
In prossimità dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno depositato memorie nelle quali hanno meglio illustrato le loro tesi difensive.<br />
All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2007 su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Ritiene il Collegio di dover esaminare preliminarmente, per ragioni logiche, il primo motivo di impugnazione diretto a sostenere la piena legittimità della concessione edilizia annullata.<br />
La censura è infondata alla stregua di quanto già in precedenza precisato dalla Sezione in fattispecie analoghe (cfr. T.A.R Lazio Sez. II Bis n. 2607/07; 2604/07; 2605/07).<br />
Il Tribunale ha già precisato che  “numerose decisioni dei giudici amministrativi hanno univocamente statuito, con orientamento consolidato ribadito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 20 maggio 1999, che i vincoli di piano regolatore ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, sono soltanto quelli che incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all’espropriazione o a vincoli che ne comportano l’inedificabilità e, dunque, svuotano  il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone in modo significativo il valore di scambio (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 11 ottobre 2005, n. 8286; id., 14 settembre 2005, n. 7002; T.A.R. Toscana, Sez. III, 14 settembre 2004, n. 3767; Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 432; id., 10 agosto 2004, n. 5490; id., 22 giugno 2004, n. 4426; id., 24 febbraio 2004, n. 745).<br />
….”Si rileva, in ogni caso, che la previsione di uno strumento urbanistico che subordina l’attività edificatoria alla preventiva formazione di un piano attuativo, non integra gli estremi del vincolo espropriativo, in quanto non impedisce in modo assoluto l’edificazione e non svuota quindi di ogni contenuto il relativo diritto di proprietà. Conseguentemente tale previsione non è soggetta alla decadenza  di cui all’art. 2 della legge n. 1187 del 1968 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 agosto 2003, n. 4812)”.<br />
Nella fattispecie, poi non poteva sussistere alcun vincolo di inedificabilità assoluta atteso che lo stesso P.R.G. consentiva anche l’intervento diretto, sebbene con un indice di edificabilità ridotto: deve ritenersi pertanto che detto vincolo costituisse esclusivamente espressione della potestà conformativa propria della pianificazione urbanistica e come tale non fosse soggetto a decadenza.<br />
Ne consegue, che non essendo decaduto il vincolo, doveva ritenersi applicabile la previsione dell’art. 8 delle N.T.A. del P.R.G. del 1979, e che quindi l’indice di fabbricabilità da utilizzarsi per la zona in questione avrebbe dovuto essere quello ridotto e pari a 2.00 mc/mq, e non quello previsto dalla tabella A, utilizzabile esclusivamente nel caso di edificazione in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi.<br />
Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di impugnazione.<br />
Il secondo ed il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.<br />
Con il terzo motivo lamenta la violazione dei principi ormai consolidati in giurisprudenza in merito all’esercizio del potere di autotutela in tema di annullamento di concessioni edilizie; con il secondo motivo lamenta la mancata considerazione delle disposizioni recate dalla variante generale al PRG di Marino in corso di approvazione.<br />
Come ha già ritenuto questo Tribunale (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II Bis n. 2220/07; 2604/07; 2605/07), in presenza di un intervento edilizio ormai quasi completato l’Amministrazione avrebbe dovuto adeguatamente motivare sull’interesse pubblico alla rimozione dell’atto.<br />
Occorre infatti ricordare che, nel caso di specie, la concessione edilizia è stata rilasciata il 3/4/02, la successiva variante reca la data del 30/1/03, la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della concessione è stata predisposta in data 7/8/2003 (prot. n. 33883), mentre l’annullamento della concessione è stato disposto con il censurato provvedimento adottato in data 19 ottobre 2004 e notificato in data 20/10/04.<br />
Poiché, infatti, la concessione edilizia è stata annullata a distanza di oltre due anni  dalla data del suo rilascio e quando il fabbricato era già stato quasi completato (cfr. relazione tecnica di parte allegata agli atti di causa), non può non ritenersi fondatamente consolidato in capo alla società ricorrente l’affidamento sulla legittimità del titolo precedentemente ottenuto, anche tenendo conto che la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela è stata inviata dopo oltre un anno dal rilascio del titolo, ed è poi trascorso un lunghissimo intervallo di tempo prima dell’adozione del provvedimento di annullamento, senza che l’Amministrazione avesse mai svolto alcun atto procedimentale o istruttorio tale da poter far prevedere alla parte interessata che il procedimento fosse ancora in corso. <br />
Occorreva, perciò, una particolare motivazione a supporto del provvedimento impugnato, in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento dell’atto, ove del caso, ritenuto prevalente rispetto all’interesse di cui era portatrice la ditta ricorrente. <br />
Invece, la motivazione addotta dal Comune al riguardo, identica per tutte le fattispecie analoghe concernenti gli annullamenti delle concessioni edilizie rilasciate dal Comune nelle zone B e C di P.R.G. negli anni 2002 e 2003, si rivela nel caso di specie assolutamente inadeguata all’effettiva situazione fattuale e giuridica riscontrata nei luoghi interessati dagli interventi edilizi di cui trattasi.<br />
E’ stato, invero, statuito che il provvedimento di annullamento d’ufficio di un atto deve essere motivato con riferimento all’interesse pubblico attuale quando, in relazione al tempo trascorso dall’adozione dell’atto viziato, si siano consolidate, in concreto, situazioni soggettive che al fine della loro rimozione necessitano dell’esistenza e dell’esternazione di ragioni di pubblico interesse diverse dal mero ripristino della legalità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2002, n. 6113; Sez. V, 25 luglio 2006, n. 4671).<br />
Viceversa, il Comune resistente nel provvedimento impugnato si è limitato a rilevare la prevalenza dell’interesse della collettività insediata sull’interesse del privato, nonché la lesività dell’alterazione del tessuto urbanistico-edilizio in termini di funzionalità e vivibilità dell’insediamento abitativo ivi insistente, senza aver preventivamente svolto una puntuale analisi sulla presunta carenza di opere di urbanizzazione nella zona nella quale è stato realizzato il fabbricato della ricorrente e senza indicare all’interno della motivazione perché dovesse essere sacrificato il pur consolidato interesse privato.<br />
L’Amministrazione, infatti, pur in presenza di interventi ormai sostanzialmente conclusi, con posizioni ormai consolidate e con il ragionevole affidamento creatosi in capo ai privati della legittimità degli atti, si è limitata a fornire  una motivazione identica per tutti i molteplici provvedimenti di annullamento emessi nei confronti di tutte le società interessate, con riguardo sia alle zone B e che C,  omettendo di esaminare compiutamente la concreta situazione di fatto, e motivando adeguatamente sulla ponderazione comparativa degli interessi.<br />
Ritiene il Collegio, in altre parole, che il Comune prima di disporre l’annullamento della concessione avrebbe dovuto valutare l’incidenza specifica dell’immobile in questione sulla vivibilità e funzionalità dell’intero insediamento abitativo, anche in considerazione dell’imminente approvazione, da parte dell’Autorità regionale, della nuova Variante Generale al P.R.G. adottata dal Comune di Marino con deliberazione consiliare n. 62 del 24 novembre 2000, in base alla quale l’intervento realizzato dalla ricorrente doveva ritenersi pienamente rispondente agli indici di fabbricabilità ivi contemplati.<br />
Ciò comporta la fondatezza dell’ulteriore profilo del difetto di istruttoria e di motivazione dedotti con il secondo  motivo di impugnazione<br />
Le superiori considerazioni  conducono all’accoglimento del ricorso ed al conseguente annullamento del provvedimento del Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Marino 19/10/04 prot. n. 44468  impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione comunale di Marino.<br />
Le predette considerazioni comportano invece il rigetto del ricorso proposto avverso la delibera del Consiglio Comunale di Marino n. 45 del 2003 di annullamento della delibera consiliare n. 50 del 2001, mentre l’annullamento del provvedimento di annullamento della concessione edilizia comporta la caducazione per illegittimità derivata del provvedimento di sospensione dei lavori del 5/11/04<br />
Deve essere invece respinta la domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente, considerato che – secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza &#8211; l’annullamento in sede giurisdizionale per vizi di ordine formale – quali sono il vizio di difetto di motivazione o di istruttoria – che non escludono, ma anzi consentono un nuovo esercizio del potere, permette la valutazione della domanda risarcitoria soltanto all’esito del nuovo esercizio del potere, e ciò in quanto l’annullamento di un atto per difetto di motivazione non comporta alcun giudizio circa la spettanza del bene della vita connesso all’interesse fatto valere dal ricorrente (cfr. Cons. Stato Sez. IV 30/6/06 n. 4234; T.A.R. Lombardia Sez. I Milano 4/4/06 n. 933; T.A.R. Lazio Sez. II 19/3/07 n. 2387; ecc.).<br />
Si rinvengono, infine, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Seconda Bis &#8211;<br />
così dispone in ordine al ricorso in epigrafe indicato:<br />
&#8211; accoglie il ricorso avverso provvedimento del Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Marino 19/10/04 prot. n. 44468,  e per l’effetto lo annulla;<br />
&#8211; accoglie il ricorso avverso il provvedimento del Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Marino del 5/11/04 n. 47616 di sospensione dei lavori a seguito dell’annullamento degli atti autorizzativi, e per l’effetto lo annulla;<br />
&#8211; respinge il ricorso avverso la delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 14/11/03;<br />
&#8211; respinge la domanda risarcitoria.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-1-2008-n-151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-151/</guid>

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<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 18 marzo 2008 n. 1492 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE PRIMA Registro Ordinanze: 151/2008 Registro Generale: 9007/2007 nelle persone dei Signori: PASQUALE DE LISE Presidente ANTONINO SAVO AMODIO Cons., relatore ROBERTO POLITI Cons. ha pronunciato la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11930/g">Ordinanza sospensiva del 18 marzo 2008 n. 1492</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA</b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 151/2008<br />
Registro Generale: 9007/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PASQUALE DE LISE Presidente<br />  ANTONINO SAVO AMODIO Cons., relatore<br />
ROBERTO POLITI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 09 Gennaio 2008<br />
Visto il ricorso 9007/2007 proposto da:<br />
<b>SOC FIART MARE SPA</b>rappresentato e difeso da:MINERVINI AVV. PAOLO &#8211; ROSSETTI AVV. LEDAcon domicilio eletto in ROMAPIAZZA DELLA ROTONDA, 2presso MINERVINI AVV. PAOLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMMISS GOVERNO EMERG BONIFICA TUTELA ACQUE REGIONE CAMPANIA<br />   PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI</b><br />
rappresentati e difesi daAVVOCATURA GENERALE DELLO STATOelettimavente domiciliata in Roma,VIA DEI PORTOGHESI, 12<br />
<b>MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’ordinanza prot. n. 6806/CD/MP/U del 19 giugno 2007, recante intimazione e diffida ad attivare procedure per la M.I.S.E. e per la redazione del piano di caratterizzazione; di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali a quelli come sopra impugnati.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMMISS GOVERNO EMERG BONIFICA TUTELA ACQUE REGIONE CAMPANIA<br />   PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI</p>
<p>Udito il relatore Cons. ANTONINO SAVO AMODIO  e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che la relazione prodotta dall’Amministrazione in ottemperanza alla precedente ordinanza istruttoria di risalire ai presupposti logico-giuridici del provvedimento impugnato;<br />
Ritenuto che, dal bilanciamento dei contrapposti interessi nell’odierna fase cautelare, l’interesse pubblico tutelato dall’amministrazione resistente con l’emanazione del provvedimento impugnato appare prevalente rispetto all’interesse tutelato dalla parte ricorrente;<br />
Ritenuto, pertanto, che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 09 Gennaio 2008<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL RELATORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-1-2008-n-151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/1/2008 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/4/2007 n.151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-4-2007-n-151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-4-2007-n-151/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-4-2007-n-151/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/4/2007 n.151</a></p>
<p>Va eseguita, intimando all’amministrazione di astenersi da proseguire nella procedura di rilascio, l’ordinanza cautelare pronunciata su ricorso avverso l’assegnazione ad un controinteressato di un alloggio di servizio. La sospensione opera fino all’individuazione di un legittimo beneficiario.(G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA Registro Ordinanze: 151/2007 Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-4-2007-n-151/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/4/2007 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-4-2007-n-151/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/4/2007 n.151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va eseguita, intimando all’amministrazione di astenersi da proseguire nella procedura di rilascio, l’ordinanza cautelare pronunciata su ricorso avverso l’assegnazione ad un controinteressato di un alloggio di servizio. La sospensione opera fino all’individuazione di un legittimo beneficiario.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA <br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br /> PER LA SARDEGNA<br /> SEZIONE  PRIMA  </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 151/2007<br />
Registro Generale: 194/2007</p>
<p> nelle persone dei Signori:<br />
PAOLO NUMERICO Presidente<br />  SILVIO IGNAZIO SILVESTRI Cons.<br /> TITO ARU Cons. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 18 aprile 2007<br />
VISTO il ricorso n. 194/2007 proposto da<br />
<b>BARISONE ENRICO</b>  rappresentato e difeso dall’avvocato PINNA SILVIO  con domicilio eletto in CAGLIARI , VIA SAN LUCIFERO  N.65  presso lo studio dell’avvocato PINNA SILVIO;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PREFETTURA &#8211; UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO CAGLIARI</b> e COMMISSIONE DI CUI AL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO 16/4/2003   rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in CAGLIARI VIA DANTE  N.23 presso la sua sede;<br />
e nei confronti di<br /><b>LEO MARIO</b>  non costituita in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
 previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />della nota prefettizia prot. M_ITPR_CAUTG0002119/A.S.G.A.C. del 10/1/2007, con cui viene comunicata alla parte  ricorrente l’intervenuta assegnazione in locazione del proprio appartamento in Cagliari, via Bolzano 7, al controinteressato.  e lo stesso è stato invitato a procedere all’immediata stipula del contratto di locazione;<br />del provvedimento M_ITPR_CAUTG0002045/A.S.G.A.C. del 10/1/2007 con cui viene assegnato in locazione al controinteressato l’appartamento di proprietà della parte ricorrente; del decreto prefettizio prot. M_ITPR_CAUTG000714/A.S.G.A.C. del 5/1/2007 con cui si è proceduto all’approvazione della graduatoria di assegnatari comprendente il nominativo del controinteressato; di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente, o comunque, connesso con quelli impugnati;<br /> nonché della nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 694 del 17/2/2004<br />           VISTA l’istanza per l’esecuzione dell’ordinanza di sospensione n. 113/2007 del 21 marzo 2007, depositata il 13 aprile 2007A;<br />            VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />            VISTI gli atti tutti della causa;<br />             NOMINATO relatore per la Camera di Consiglio il Cons. TITO ARU, uditi altresì gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />VISTO l&#8217;art. 21, commi ottavo ed undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dall&#8217;art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />VISTO il provvedimento del Tribunale di Cagliari del 5 aprile 2007;<br />RITENUTO che, in relazione ad esso, il paventato pericolo di interferenza della pronuncia di questo Tribunale sull’ambito di giurisdizione riservata al G.O. appare insussistente, in quanto l’ordinanza n. 113/2007 &#8211; allo stato non appellata – è rivolta esclusivamente all’Autorità Amministrativa, alla quale è stato ordinato di sospendere l’assegnazione in favore di un soggetto ritenuto non in possesso dei requisiti di legge;<br />RILEVATO che con tale pronuncia questo Tribunale ha contestualmente precluso alla medesima Autorità Amministrativa di procedere allo svolgimento di attività finalizzata all’acquisizione della disponibilità dell’immobile senza aver previamente individuato un legittimo beneficiario;<br />CONSIDERATO che il riferimento al procedimento di escomio amministrativo contenuto nella predetta ordinanza n. 113/2007 deve intendersi fatto ad ogni attività amministrativa finalizzata alla liberazione dell’appartamento del signor Barisone in assenza dei legittimi presupposti;<br />CHE pertanto rientra in tale preclusione anche l’attività volta a portare ad esecuzione i provvedimenti del G.O. richiesti negli atti di cui sopra, giacchè l’attività posta in essere da un’Autorità Amministrativa è sempre strettamente funzionalizzata alla realizzazione dell’interesse pubblico che, nella specie, si realizza esclusivamente allorquando l’assegnatario è un soggetto in possesso dei requisiti di legge.<br />CHE pertanto l’istanza in esame merita accoglimento, restando conseguentemente inibita all’Amministrazione intimata l’ulteriore prosecuzione della procedura di rilascio coattivo fino all’individuazione di un leggittimo beneficiario.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<</b></p>
<p>br>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA Accoglie l’istanza in esame nei sensi di cui in motivazione.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
CAGLIARI , li 18 aprile 2007<br />
 L’Estensore<br />
Il Presidente<br />
Depositata in segreteria il 18/04/2007<br />IL DIRETTORE DI SEZIONE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-4-2007-n-151/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/4/2007 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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