<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>15090 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/15090/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/15090/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Oct 2023 14:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>15090 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/15090/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sul dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-dies-a-quo-di-decorrenza-del-termine-di-prescrizione-decennale-dellactio-iudicati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 14:04:28 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87945</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-dies-a-quo-di-decorrenza-del-termine-di-prescrizione-decennale-dellactio-iudicati/">Sul dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Actio iudicati &#8211; Art. 2953 c.c. &#8211; Termine decennale di prescrizione &#8211; Decorrenza &#8211; Dies a quo &#8211; Individuazione &#8211; Passaggio in giudicato della sentenza. Il termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati, previsto dall’art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-dies-a-quo-di-decorrenza-del-termine-di-prescrizione-decennale-dellactio-iudicati/">Sul dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-dies-a-quo-di-decorrenza-del-termine-di-prescrizione-decennale-dellactio-iudicati/">Sul dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Actio iudicati &#8211; Art. 2953 c.c. &#8211; Termine decennale di prescrizione &#8211; Decorrenza &#8211; Dies a quo &#8211; Individuazione &#8211; Passaggio in giudicato della sentenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati, previsto dall’art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l’esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato; per quanto riguarda le sentenze del giudice amministrativo, il carattere prescrizionale del termine decennale per la proposizione del giudizio di ottemperanza rinviene una conferma testuale nell’ambito dello stesso comma 1 dell’art. 114, Cod. proc. amm. (secondo cui “l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza”).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savo Amodio &#8211; Est. Petrucciani</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7646 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’esecuzione</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tar Lazio, sezione I, n. 4072 del 10.5.2004, depositata in segreteria il 10.4.2004, con la quale, in accoglimento del ricorso n.r.g. 1792/1995, è stato annullato il provvedimento del Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e Affari Generali con il quale il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla nomina ad operatore Unep;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe è stata chiesta l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 4072 del 10.5.2004, passata in giudicato, con la quale, in accoglimento del ricorso n.r.g. 1792/1995, è stato annullato il provvedimento con cui il Ministero di Grazia e Giustizia aveva dichiarato il ricorrente decaduto dalla nomina ad operatore Unep.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha esposto che, a seguito della sentenza che aveva annullato il provvedimento di decadenza dalla nomina, in data 27.12.2004 era stato immesso nelle funzioni di operatore giudiziario UNEP- posizione economica B2- presso il Tribunale di Vallo della Lucania, con il riconoscimento dell’anzianità di servizio con decorrenza da tale data; successivamente, con la nota del 14 febbraio 2007, la Direzione generale del personale e della formazione del Ministero della Giustizia aveva confermato la decorrenza dell’anzianità di servizio dal 27 dicembre 2004, in violazione di quanto statuito dalla sentenza citata, che avrebbe imposto la retrodatazione dell’anzianità di servizio dal 1994 al 2004, con il conseguente inquadramento giuridico quale operatore giudiziario UNEP- posizione economica B2 dal mese di giugno 1994.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione di tale inadempienza, il ricorrente non aveva beneficiato degli effetti economici -retribuzione e compensi accessori- connessi all’inquadramento nella posizione di operatore giudiziario UNEP- posizione B2- dal mese di giugno 1994, ma solo dal dicembre 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Con le note del 2.5.2014 e del 9.4.2019 il ricorrente aveva chiesto all’Amministrazione di dare immediata ed integrale esecuzione alla sentenza n. 4072/2004, nonché di riconoscergli il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal colpevole ritardo dell’amministrazione nel dare attuazione alla predetta sentenza, senza riscontro.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Ministero della Giustizia resistendo al ricorso ed eccependo la prescrizione dell’azione.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 19 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di prescrizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, infatti, il termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati, previsto dall’art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l’esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (Cassazione civile, sez. III, 10 luglio 2014, n.15765); per quanto riguarda le sentenze del giudice amministrativo, “il carattere prescrizionale del termine decennale per la proposizione del giudizio di ottemperanza rinviene una conferma testuale nell’ambito dello stesso comma 1 dell’art. 114, Cod. proc. amm. (secondo cui “l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza”)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6432).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie, la sentenza della quale viene chiesta l’esecuzione è stata depositata in data 10 maggio 2004, con la conseguenza che gli atti interruttivi inviati dal ricorrente in data 2.5.2014 e 9.4.2019 hanno efficacemente interrotto il decorso del termine prescrizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 4071/2004, questo Tribunale ha annullato il provvedimento del 5.10.1994 con cui il Ministero della Giustizia aveva dichiarato il ricorrente decaduto dalla nomina ad operatore UNEP.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito di tale pronuncia la Direzione Generale del personale e della formazione del Ministero della Giustizia, con provvedimento del 5.10.2004, ha disposto l’assunzione del ricorrente nella posizione economica B2 della figura professionale dell’operatore giudiziario, assegnandolo al Tribunale di Vallo della Lucania, con decorrenza del rapporto “ad ogni effetto dal giorno di presentazione in servizio”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in esame il sig. -OMISSIS- ha lamentato che l’Amministrazione non avrebbe correttamente eseguito la sentenza del Tar, rivendicando l’inquadramento giuridico ed economico a decorrere dal 5.10.1994, data del provvedimento con cui era stato dichiarato decaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, con la sentenza citata il Tar ha censurato l’operato del Ministero della Giustizia per non aver compiuto un approfondito esame della fattispecie che aveva dato adito alla decadenza, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto, senza però emettere alcuna statuizione in ordine al diritto alla nomina e alla decorrenza giuridica della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente è stato quindi immesso in servizio solo il 5 ottobre 2004, con decorrenza giuridica ed economica della nomina da tale data: nella fattispecie si è quindi in presenza di una ritardata assunzione, non avendo il ricorrente mai preso servizio in quanto inizialmente dichiarato decaduto dalla nomina.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo la giurisprudenza in materia è consolidata nel senso che, ove il giudice amministrativo si sia pronunciato sulla illegittima mancata costituzione del rapporto di pubblico impiego in capo ad un determinato soggetto, l’Amministrazione, in presenza dei relativi presupposti, è tenuta ad emanare un provvedimento costitutivo del rapporto con efficacia retroattiva per gli effetti giuridici, ma non anche per quelli economici, dato che la retribuzione presuppone un rapporto sinallagmatico realmente iniziato con l’assunzione del servizio (la retroattività degli effetti economici può apparire giustificata soltanto nel caso di arbitraria interruzione di un rapporto di impiego legittimamente sorto e già in atto, in cui la qualità e la quantità delle prestazioni impiegatizie sono positivamente note – cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, sentenza n. 1029/2015; IV, n. 134/2015; V, n. 1867/2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne, invece, la decorrenza economica, secondo la costante giurisprudenza (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2009, n. 1752), ai fini del diritto alla retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego occorre distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto e illegittima mancata costituzione <em>ex novo</em> del rapporto stesso, riconoscendo solo nella prima ipotesi una piena reintegrazione giuridica ed economica del dipendente (pur se con alcuni temperamenti).</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, versandosi in un’ipotesi di costituzione ex novo del rapporto e non di interruzione di un rapporto in atto, al ricorrente spetta, per la corretta esecuzione del giudicato citato, la retrodatazione della nomina ai soli effetti giuridici e non anche economici, al momento dell’immissione in servizio dei colleghi di concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto, nei termini indicati in motivazione, con ordine all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla eventuale nomina di un commissario ad acta si provvederà con separato provvedimento per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, con spese a carico della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Va anche accolta la richiesta, formulata dal ricorrente, di applicazione nei confronti dell’amministrazione intimata della disposizione di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma citata ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l’istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall’art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in particolare il giudice, con la sentenza di ottemperanza, può fissare, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con una statuizione costituisce titolo esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, inquadrabile nell’ambito delle pene private o delle sanzioni civili indirette, che intende vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all’obbligazione sancita a suo carico dall’ordine del giudice; assolve, quindi, a una finalità sanzionatoria e non risarcitoria perché non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza ma vuole “punire” la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento (da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5345).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame risultano sussistenti i tre presupposti stabiliti dall’art. 114 cit. per l’applicazione della penalità: quello positivo della richiesta di parte, formulata con il ricorso, e quelli negativi dell’insussistenza di profili di manifesta iniquità e della non ricorrenza di altre ragioni ostative.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti la protrazione dell’inadempimento dell’amministrazione, a fronte del passaggio in giudicato della decisione del giudice amministrativo, unitamente alla non particolare complessità degli obblighi comportamentali imposti dalla sentenza da eseguire, consentono di escludere profili di manifesta iniquità nell’applicazione della norma in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro profilo non risultano dedotte, da parte dell’amministrazione, altre ragioni ostative all’applicazione della sanzione pecuniaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Venendo al quantum, facendo riferimento, in difetto di disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, ai parametri di cui all’art. 614 bis del codice di procedura civile si deve invece reputare congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di 20 euro al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza rispetto al termine prima assegnato di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione di questa decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">La sanzione pecuniaria sarà dovuta, quindi, a decorrere dal sessantunesimo giorno e fino all’effettivo adempimento ad opera dell’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, possono essere compensate nella misura della metà, mentre per la restante metà vanno poste a carico dell’Amministrazione e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 4072/2004 entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna altresì l’Amministrazione intimata, in caso di ulteriore inottemperanza, al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme in motivazione specificate e nei relativi termini, a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa per metà le spese di lite e condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione in favore del ricorrente della residua metà, che si liquida in complessivi euro 800,00 oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Savo Amodio, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Matthias Viggiano, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-dies-a-quo-di-decorrenza-del-termine-di-prescrizione-decennale-dellactio-iudicati/">Sul dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
