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	<title>1509 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1509 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2019 n.1509</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-4-9-2019-n-1509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-4-9-2019-n-1509/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2019 n.1509</a></p>
<p>Maria Abbruzzese Presidente, Paolo Severini, Consigliere, Estensore; PARTI: (G. L. R. Immobiliare di R. Carmela Gerarda e C. s. a. s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lorenzo Lentini c. Comune di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Cesare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-4-9-2019-n-1509/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2019 n.1509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-4-9-2019-n-1509/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2019 n.1509</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Abbruzzese Presidente, Paolo Severini, Consigliere, Estensore; PARTI: (G. L. R. Immobiliare di R. Carmela Gerarda e C. s. a. s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lorenzo Lentini c. Comune di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Cesare Carmine Rubicondo)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio del permesso di costruire richiede necessariamente un&#8217;espressa motivazione in ordine all&#8217;interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino dello status quo ante, ai sensi dell&#8217;art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990, preminente su quello privato alla conservazione del provvedimento, che giustifichi il ricorso al potere di autotutela della P.A., entro un termine ragionevole, non essendo, pure nella materia edilizia, sufficiente l&#8217;intento di operare un mero astratto ripristino della legalità  violata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><b>1.- Procedimento amministrativo &#8211; annullamento &#8211; annullamento d&#8217;ufficio &#8211; ratio e presupposti.</b></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio del permesso di costruire richiede necessariamente un&#8217;espressa motivazione in ordine all&#8217;interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino dello status quo ante, ai sensi dell&#8217;art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990, preminente su quello privato alla conservazione del provvedimento, che giustifichi il ricorso al potere di autotutela della P.A., entro un termine ragionevole, non essendo, pure nella materia edilizia, sufficiente l&#8217;intento di operare un mero astratto ripristino della legalità  violata. Perchè la citata norma abbia un senso, è necessario non solo che l&#8217;interesse pubblico alla rimozione dell&#8217;atto viziato non coincida con la mera esigenza della restituzione all&#8217;azione amministrativa della legalità  violata, ma anche che l&#8217;invocato interesse pubblico non si risolva nella semplice ed astratta ripetizione delle stesse esigenze regolative sottese all&#8217;ordine giuridico infranto: una motivazione siffatta finirebbe logicamente proprio per esaurire l&#8217;apprezzamento del presupposto discrezionale in un esame del mero riscontro della condizione vincolante (l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto da annullare d&#8217;ufficio), con un palese (e inammissibile) tradimento della chiara volontà  del legislatore. Una motivazione satisfattiva della presupposta esigenza regolativa consacrata nel testo dell&#8217;art. 21 nonies, deve, quindi, spingersi fino all&#8217;argomentata indicazione delle specifiche e concrete esigenze pubblicistiche che impongono l&#8217;eliminazione d&#8217;ufficio dell&#8217;atto viziato e non può certo risolversi in astratta affermazione dei medesimi interessi alla cui soddisfazione la norma violata risulta preordinata.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/09/2019<br /> <strong>N. 01509/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00846/2008 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso, numero di registro generale 846 del 2008, proposto da: . L. R. Immobiliare di R. Carmela Gerarda e C. s. a. s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Corso Garibaldi, 103;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Cesare Carmine Rubicondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, Largo San Tommaso d&#8217;Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> A) dell&#8217;ordinanza, prot. n. 26724/21538 dell&#8217;8.04.2008, notificata in data 21.04.2008, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Avellino, con la quale s&#8217;è disposto il ripristino, entro cinque giorni, dell&#8217;uso dei locali al piano ammezzato dell&#8217;unità  immobiliare di proprietà , secondo quanto autorizzato (volume annesso all&#8217;attività  commerciale del piano terra) e s&#8217;è fatto divieto d&#8217;utilizzazione dei locali ad ufficio;<br /> B) ove occorra, della comunicazione d&#8217;avvio del procedimento del 10.05.2007, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione;<br /> C) ove occorra, ancora, del verbale di sopralluogo del 28.02.2008, a firma del R. U. P., geom. Aquilone, non conosciuto;<br /> D) di tutti gli atti presupposti e, in particolare, degli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e conseguenziali;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Avellino;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 luglio 2019, il dott. Paolo Severini;<br /> Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;<br /> FATTO<br /> La società  G. L. R. Immobiliare, proprietaria di un&#8217;unità  immobiliare, destinata ad attività  commerciali e terziarie, sita al piano terra ed al piano ammezzato del fabbricato, sito in Avellino al Corso Europa n. 25, i cui due livelli, in virtà¹ della concessione edilizia originaria, n. 938 del 26.06.89, erano stati adibiti ad attività  commerciali e terziarie, come risultava per tabulas dai grafici, che sia per il piano terra, sia per il piano ammezzato, recavano l&#8217;esplicita destinazione di &#8220;attività  commerciale e terziaria&#8221; (locali che pertanto, in conformità  con i titoli edilizi, fin dall&#8217;anno 2000 erano stati concessi in locazione ad una pluralità  di società , che avevano destinato sia il piano terra, sia il piano ammezzato, ad attività  commerciale e terziaria &#8211; il piano ammezzato, in particolare, a sede di uffici); premesso che, da ultimo, con contratto del 13.03.2006, aveva concesso detti locali alla Banca Apulia, che vi aveva collocato gli sportelli bancari al piano terra e gli uffici amministrativi al piano ammezzato, &#8220;in piena conformità  con la destinazione dei locali, cristallizzata nella concessione edilizia n. 938 del 26.06.89, valida ed efficace, mai annullata o revocata&#8221;; che, in seguito, erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione interna, senza tuttavia procedere alla modifica della destinazione d&#8217;uso dei locali del piano ammezzato (D. I. A. del 15.06.2006 e permesso in sanatoria, n. 1624/2006); lamentava che il Comune di Avellino, con nota del 10.05.2007, le aveva comunicato l&#8217;avvio del procedimento di ripristino dei locali al piano ammezzato, in quanto a seguito di sopralluogo del R. U. P., geom. Aquilone, sarebbe stata riscontrata una modifica di destinazione d&#8217;uso, da deposito ad uffici; segnalava che, con nota del 29.06.2007, aveva subito rappresentato che l&#8217;utilizzo del piano ammezzato ad uffici era conforme alla destinazione d&#8217;uso (commerciale e terziaria), impressa dal titolo edilizio originario, n. 938/89, mai oggetto di provvedimenti in autotutela; ma che l&#8217;Amministrazione Comunale, ignorando le sue ragioni, aveva disposto la demolizione dei locali commerciali, siti al piano ammezzato, precludendo la loro utilizzazione ad uffici; tanto premesso, avverso gli atti, in epigrafe specificati, articolava le seguenti censure in diritto:<br /> I) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 31 E SS. D.P.R. 380/20011 &#8211; ECCESSO DI POTERE (ERRORE DI FATTO &#8211; DIFETTO ASSOLUTO D&#8217;ISTRUTTORIA &#8211; DEL PRESUPPOSTO &#8211; ARBITRARIEtà€ &#8211; INIQUItà€ &#8211; SVIAMENTO):<br /> Il Comune, a fondamento del ripristino, aveva dedotto che i locali del piano ammezzato avrebbero avuto destinazione a deposito, e non ad uffici; ma il permesso di costruire n. 938/89, nell&#8217;approvare i grafici, aveva previsto, per il piano terra e per il piano ammezzato, la destinazione ad attività  commerciale e terziaria; e, poichè tale provvedimento non era stato mai annullato e/o revocato e, dunque, continuava a regolare, con carattere inderogabile, la destinazione d&#8217;uso del piano ammezzato (commerciale &#8211; terziaria), ne conseguiva l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ingiunta demolizione; nè valeva, in contrario, richiamare la D. I. A. del 15.06.2006, ovvero il permesso di costruire in sanatoria n. 1624/2006, i quali non avevano variato l&#8217;originaria destinazione d&#8217;uso, commerciale &#8211; terziaria, dei locali in questione; non poteva, in particolare, attribuirsi valore contrario alla generica locuzione, utilizzata nei grafici del permesso di costruire in sanatoria, n. 1624 del 10.08.2006, nei quali viene riportata la dizione &#8220;volume annesso all&#8217;attività  commerciale&#8221;, dizione che andava necessariamente letta, in conformità  con la destinazione d&#8217;uso, impressa ai detti locali ammezzati dal titolo edilizio originario, essendosi solo inteso specificare l&#8217;uso terziario (uffici), giù  insito nell&#8217;originario titolo edilizio (n. 938/89) ed il concetto di annessione, inteso come accesso tramite il piano terra, visto che i suddetti locali non avevano accesso autonomo; infatti, la dizione &#8220;volume&#8221;, utilizzata dal redattore del progetto, era incompatibile con l&#8217;intenzione del privato di voler destinare i precedenti uffici a deposito; a conferma, militava &#8220;la circostanza decisiva che con il permesso in sanatoria n. 1624/06 sono stati assentiti anche i servizi sanitari&#8221;, il che contrastava inequivocabilmente con la volontà  di trasformare i precedenti volumi &#8220;terziari&#8221; in &#8220;depositi&#8221;; in sintesi: i locali al piano ammezzato avevano impressa, in virtà¹ del premesso di costruire n. 938/89, una destinazione commerciale e terziaria; la variante in sanatoria (n. 1624/2006) non aveva modificato la destinazione d&#8217;uso originaria, impressa ai locali, ma aveva solo specificato la preesistenza di &#8220;volumi&#8221;, annessi ad attività  commerciali (e, dunque, gli uffici), che non avevano autonomo ingresso; l&#8217;autorizzazione alla realizzazione dei servizi igienici, in ogni caso, era del tutto incompatibile con la destinazione dei locali a deposito; l&#8217;originario titolo edilizio (n. 938/89) non era stato mai rimosso, attraverso provvedimenti in autotutela d&#8217;ufficio; in tal modo veniva meno &#8220;l&#8217;illegittima pretesa del Comune di Avellino di disporre il ripristino di un uso a deposito mai impresso nei titoli edilizi&#8221; e si svelava &#8220;la finalità  deviata di precludere l&#8217;utilizzazione dei locali secondo la loro destinazione d&#8217;uso&#8221;;<br /> II) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 21 NONIES L. 241/1990) &#8211; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA D&#8217;AUTOTUTELA &#8211; ECCESSO DI POTERE (CONTRADDITTORIEtà€ &#8211; DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO &#8211; D&#8217;ISTRUTTORIA &#8211; ERRONEItà€ &#8211; SVIAMENTO &#8211; ARBITRARIEtà€):<br /> la concessione edilizia n. 938 del 26.06.1989 aveva impresso, ai locali, la destinazione commerciale e terziaria; l&#8217;Amministrazione Comunale, ove avesse ritenuto doverla rimuovere, stante l&#8217;assunto contrasto con il Regolamento Edilizio Comunale, era vincolata ad esercitare il potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio; in difetto, l&#8217;ordinanza di ripristino era illegittima, per violazione del permesso di costruire n. 938/89 e dei principi, regolanti l&#8217;esercizio del potere d&#8217;autotutela d&#8217;ufficio;<br /> &#8211; III) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 21 NONIES L. 241/1990) &#8211; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA D&#8217;AUTOTUTELA &#8211; ECCESSO DI POTERE (CONTRADDITTORIEtà€ &#8211; DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO &#8211; D&#8217;ISTRUTTORIA &#8211; ERRONEItà€ &#8211; SVIAMENTO -ARBITRARIEtà€):<br /> gli atti impugnati non si sottraevano ad una valutazione in termini d&#8217;illegittimità  anche ove, in tesi, fossero stati qualificabili come un &#8220;criptico annullamento del titolo edilizio originario esistente&#8221;; è noto, infatti, che le determinazioni volitive della P. A. devono essere espresse e che i procedimenti amministrativi devono essere conclusi, con atto espresso e motivato, con esclusione della possibilità  di atti di ritiro impliciti; un eventuale ritiro implicito sarebbe stato in ogni caso illegittimo, anche perchè la l. 241/90 ha imposto l&#8217;obbligo del contraddittorio procedimentale, ex art. 7, in tutti i procedimenti in autotutela, sicchè sarebbe occorsa la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento in autotutela; inoltre sarebbe risultato violato il criterio del termine ragionevole, entro cui andava necessariamente esercitato il potere d&#8217;autotutela di ufficio (ex art. 21 nonies l. 241/90), posto che la concessione edilizia originaria risaliva al 1989, che il piano rialzato del fabbricato per cui è causa, fin dalla realizzazione dell&#8217;immobile (1989) era stato sempre adibito ad uso terziario (uffici) e che il Comune, per un arco temporale rilevante (ben 20 anni), non aveva mai sollevato questioni di tipo urbanistico &#8211; edilizio; pertanto la stessa Amministrazione Comunale, con il suo comportamento concludente, aveva ingenerato un legittimo affidamento, sulla base di titoli che avevano &#8220;prodotto effetti, determinato investimenti, creato aspettative&#8221;, determinando il consolidamento della posizione giuridico &#8211; soggettiva del privato e precludendo, ex art. 21 nonies, l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela (tanto più¹ implicita); era, per di più¹, &#8220;mancata qualsiasi motivazione, diretta a dare conto dell&#8217;interesse pubblico specifico, prevalente sul contrapposto interesse del privato, consolidato nell&#8217;ampio arco temporale intercorso (20 anni)&#8221;;<br /> IV) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TIPICItà€ E TASSATIVItà€ DEL REGIME SANZIONATORIO &#8211; VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 31 E 32 D. P. R. 380/01) &#8211; ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIEtà€ &#8211; CONTRADDITTORIEtà€ &#8211; ILLOGICItà€ &#8211; SVIAMENTO):<br /> andava, inoltre, censurata anche la violazione dei principi di tipicità  e tassatività  del vigente regime sanzionatorio, atteso che l&#8217;Amministrazione Comunale di Avellino aveva adottato &#8220;un&#8217;atipica ordinanza di ripristino dell&#8217;uso e di interdizione dell&#8217;utilizzazione ad uffici&#8221;, che non rientrava in alcuno dei rimedi repressivi urbanistici; infatti l&#8217;Amministrazione non aveva ingiunto la demolizione delle opere, che aveva contraddittoriamente ritenuto conformi a quelle autorizzate, ma aveva solo sanzionato lo &#8220;ius utendi&#8221;, senza opere edili, &#8220;dando ingresso a un&#8217;inedita misura sanzionatoria, sconosciuta all&#8217;ordinamento di settore&#8221;;<br /> V) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 31 E 32 D.P.R. 380/01 E 2 CO. V L. R. C. 19/01) &#8211; ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO &#8211; ARBITRARIEtà€ &#8211; SVIAMENTO):<br /> non sussisteva, nella specie, &#8220;alcuna pretesa variazione della destinazione d&#8217;uso, realizzata con opere edili (cd. mutamento strutturale)&#8221;, atteso che lo stato di fatto del locale ammezzato era conforme all&#8217;intervento assentito; e, peraltro, la modifica di destinazione d&#8217;uso, senza opere edili (cd. mutamento funzionale) era libera (era citata giurisprudenza a conforto).<br /> Si costituiva in giudizio il Comune di Avellino, con memoria in cui precisava, in fatto, quanto segue: &#8220;la C. E. n. 938 del 26.6.1989 individuava i locali a piano terra come destinati ad uso commerciale o terziario e quelli del primo piano ammezzato come &#8220;volumi annessi all&#8217;attività  commerciale&#8221;. Quindi i locali del primo piano ammezzato (a differenza di quelli a piano terra) non hanno &#8211; e non hanno mai avuto &#8211; espressa destinazione ad uso terziario o commerciale, ma erano e sono da considerarsi come semplici volumi da utilizzare in modo complementare all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  commerciale o terziaria: ciù² perchè il regolamento edilizio del Comune (sia quello vigente al momento del rilascio della C. E. che quello successivo) stabiliva e stabilisce che i locali da adibire ad uso abitativo, commerciale o terziario non possono avere altezza inferiore a mt. 2,70 laddove i locali in questione hanno altezza di mt. 2,52. La limitata altezza dei detti locali comporta che essi non potevano e non possono essere adibiti ad uso terziario come uffici (uso riconosciuto in ricorso) ma possono essere utilizzati solo come volumi utili allo svolgimento dell&#8217;attività  commerciale o terziaria esercitata nei locali a piano terra, e cioè come depositi, magazzini, archivi, servizi igienici, locali per server e attrezzature informatiche etc. Invero, non essendo possibile rilasciare il certificato di agibilità  dei detti locali per uso terziario o commerciale, a causa della loro ridotta altezza, era comunque ragionevole consentirne l&#8217;utilizzazione come &#8220;volumi annessi&#8221; ai locali a piano terra che, invece, avevano tutti i requisiti di agibilità  per i predetti usi. In merito alla vicenda vi è ulteriormente da precisare che una Denunzia di Inizio Attività  presentata dalla ricorrente Società  nel 2006 per l&#8217;esecuzione di lavori al primo piano ammezzato veniva dichiarata dal competente ufficio comunale priva di ogni effetto, causa la carenza di documentazione. Nel provvedimento del Dirigente di Settore, prot. 23513/21538 dell&#8217;8.06.2006, con cui si comunicava alla Società  l&#8217;inefficacia della DIA veniva detto: &#8220;Si precisa inoltre che i locali del piano primo, aventi altezza pari a mi. 2,52 sono destinati a locali annessi all&#8217;attività  commerciale come da concessione edilizia n. 938 del 26.6.1989. Pertanto occorre indicare nelle planimetrie di progetto le destinazioni dei locali che vengono realizzati mediante nuova divisione interna&#8221;. Dopo la nota del Comune, la società  non trasmetteva alcuna integrazione documentale ma, a lavori comunque eseguiti, presentava istanza di sanatoria delle opere realizzate, senza tuttavia indicare la destinazione dei locali che pertanto erano da considerarsi sempre &#8220;volumi annessi&#8221; ai locali a piano terra, conformemente alla C. E. originaria. In seguito a denunzia di alcuni condomini che lamentavano l&#8217;uso dei locali, non conforme alla loro destinazione, l&#8217;Amministrazione avviava dei controlli, al cui esito veniva emesso il provvedimento impugnato. Tale provvedimento s&#8217;è limitato ad ordinare di &#8220;ripristinare l&#8217;uso dei locali del piano ammezzato secondo quanto autorizzato (volume annesso all&#8217;attività  commerciale del piano terra) e quindi a non utilizzare gli stessi come ufficio&#8221; e giammai ha ordinato &#8211; come si legge in ricorso &#8211; (&#038;) la demolizione dei locali commerciali al primo piano ammezzato o delle opere interne ivi realizzate&#8221;.<br /> Conformemente a tale ricostruzione in fatto, l&#8217;Amministrazione controdeduceva partitamente ai motivi di ricorso, con argomentazioni alla cui lettura, per ragioni di sintesi, sia consentito in questa sede fare integrale rinvio.<br /> Con ordinanza, resa in esito all&#8217;udienza in camera di consiglio del 12.06.2008, la Sezione respingeva la domanda cautelare, proposta dalla ricorrente, con la seguente motivazione: &#8220;Rilevato che il ricorso, ad un primo sommario esame, non pare meritevole di favorevole considerazione in sede cautelare, avuto riguardo alle contro &#8211; deduzioni formulate dalla difesa dell&#8217;Amministrazione ed in particolare della circostanza che i locali del primo piano ammezzato hanno altezza inferiore a quella necessaria per gli usi abitativo, commerciale e terziario&#8221;.<br /> Nell&#8217;imminenza della discussione, parte ricorrente depositava memoria difensiva riepilogativa, in cui faceva altresì presente di aver presentato appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 5576/2008, in riforma della predetta ordinanza della Sezione, aveva riconosciuto la conformità  dell&#8217;originario titolo edilizio (n. 938/89) con la destinazione d&#8217;uso dell&#8217;intero complesso immobiliare (terziaria &#8211; commerciale).<br /> All&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8.07.2019, il ricorso transitava in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Rileva il Collegio come la motivazione del provvedimento gravato sia sostanzialmente affidata alla seguente proposizione: &#8220;Considerato che: i locali del piano ammezzato vengono utilizzati come uffici della Bancapulia, diversamente da quanto previsto nei grafici della C. E. n. 938 del 26/06/1989, e come riportato nella variante a sanatoria per i locali del piano terra e relativi ammezzati, a firma dell&#8217;ing. Carmine Marano, di cui alla C. E. n. 1624 del 10/08/2006&#8221;.<br /> Ciù² posto, e melius re perpensa (rispetto all&#8217;avviso, espresso in sede cautelare), ritiene il Tribunale come fondate e dirimenti, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, si presentino, nella specie, la censure, rubricate sub II) e III), nell&#8217;atto introduttivo del giudizio.<br /> Come può leggersi nei grafici, allegati alla concessione edilizia rilasciata nel 1989, sia il piano terra, sia il piano ammezzato del fabbricato, di proprietà  della società  ricorrente, indicavano, come destinazione d&#8217;uso dei rispettivi locali, la seguente: &#8220;attività  commerciali e terziarie&#8221;.<br /> Ne consegue che, ove il Comune avesse inteso operare, in autotutela, rimuovendo la destinazione d&#8217;uso ivi impressa, segnatamente per l&#8217;altezza inferiore ai limiti, previsti dal Regolamento Edilizio Comunale, avrebbe dovuto previamente comunicare l&#8217;avvio del relativo procedimento di secondo grado, avrebbe dovuto rispettare il &#8220;termine ragionevole&#8221; per esercitare il relativo potere e avrebbe dovuto esplicitare l&#8217;interesse pubblico, prevalente sull&#8217;affidamento del privato al mantenimento della destinazione d&#8217;uso originaria, che ne giustificava l&#8217;adozione, anzichè limitarsi puramente e semplicemente ad ordinare alla ricorrente, &#8220;entro 5 giorni dalla ricezione della presente, a ripristinare l&#8217;uso dei locali del piano ammezzato secondo quanto autorizzato (volume annesso all&#8217;attività  commerciale del piano terra) e quindi a non utilizzare gli stessi come ufficio&#8221;.<br /> Insomma, un&#8217;articolazione coerente del potere amministrativo avrebbe richiesto che &#8211; prima d&#8217;ordinare la demolizione, sub specie del divieto d&#8217;adibire i locali in questione ad uffici &#8211; l&#8217;Amministrazione chiarisse in maniera esplicita, mediante l&#8217;attivazione di uno specifico sub procedimento di secondo grado, le ragioni per le quali, nonostante quanto indicato nei grafici della concessione edilizia, rilasciata a suo tempo, e nonostante il significativo affidamento, maturato medio tempore, ad un utilizzo del piano ammezzato (in realtà , secondo il tecnico di parte ing. Cancellario, un vero e proprio primo piano) dell&#8217;immobile de quo, conforme a tale dizione, le ragioni per le quali occorreva ripristinare l&#8217;asserita vocazione a semplici &#8220;depositi&#8221; dei locali in questione.<br /> Ciù², anche e soprattutto in virtà¹ del rilevante affidamento, ingenerato nella ricorrente dal decorso di un lungo lasso temporale, pari a quasi vent&#8217;anni, dal rilascio dell&#8217;originario titolo abilitativo edilizio, seguita dalla destinazione, ad uffici, anche dei locali al piano ammezzato, senza che, da parte dell&#8217;Amministrazione, fosse mai stata sollevata alcuna specifica contestazione al riguardo (nel 2006, infatti, in occasione della D. I. A. presentata dalla legale rappresentante della società , il Comune si limitava a comunicare (&#038;) &#8220;che i locali del piano ammezzato, aventi altezza pari a ml. 2,52, sono destinati a locali annessi all&#8217;attività  commerciale&#8221;, senza peraltro che, da tale comunicazione, derivassero ulteriori conseguenze, in termini annullatori e/o sanzionatori, il che non può non avere rafforzato il, giù  maturato, affidamento della medesima ricorrente circa la legittima adibizione anche di tale piano (oltre che del piano terra) ad uso commerciale &#8211; terziario).<br /> Laddove, con l&#8217;ordinare puramente e semplicemente il ripristino dell&#8217;asserita destinazione d&#8217;uso, il Comune ha finito effettivamente, come denunziato in ricorso, per operare un tacito annullamento d&#8217;ufficio, in autotutela, di tale titolo originario, in parte qua, in contrasto con i principi generali, che regolano l&#8217;esercizio del relativo potere<br /> In giurisprudenza, cfr. la massima seguente: &#8220;L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio del permesso di costruire richiede necessariamente un&#8217;espressa motivazione in ordine all&#8217;interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino dello status quo ante, ai sensi dell&#8217;art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990, preminente su quello privato alla conservazione del provvedimento, che giustifichi il ricorso al potere di autotutela della P.A., entro un termine ragionevole, non essendo, pure nella materia edilizia, sufficiente l&#8217;intento di operare un mero astratto ripristino della legalità  violata. Perchè la citata norma abbia un senso, è necessario non solo che l&#8217;interesse pubblico alla rimozione dell&#8217;atto viziato non coincida con la mera esigenza della restituzione all&#8217;azione amministrativa della legalità  violata, ma anche che l&#8217;invocato interesse pubblico non si risolva nella semplice ed astratta ripetizione delle stesse esigenze regolative sottese all&#8217;ordine giuridico infranto: una motivazione siffatta finirebbe logicamente proprio per esaurire l&#8217;apprezzamento del presupposto discrezionale in un esame del mero riscontro della condizione vincolante (l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto da annullare d&#8217;ufficio), con un palese (e inammissibile) tradimento della chiara volontà  del legislatore. Una motivazione satisfattiva della presupposta esigenza regolativa consacrata nel testo dell&#8217;art. 21 nonies, deve, quindi, spingersi fino all&#8217;argomentata indicazione delle specifiche e concrete esigenze pubblicistiche che impongono l&#8217;eliminazione d&#8217;ufficio dell&#8217;atto viziato e non può certo risolversi in astratta affermazione dei medesimi interessi alla cui soddisfazione la norma violata risulta preordinata&#8221; (T. A. R. Campania &#8211; Napoli, Sez. VIII, 28/08/2018, n. 5276).<br /> In conformità  a tali ragioni, assorbenti dei residui profili di doglianza, il provvedimento impugnato va, in accoglimento del ricorso, annullato.<br /> Sussistono peraltro, per l&#8217;indubbia peculiarità  della specie, eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti, fermo restando il rimborso del contributo unificato versato, a carico del Comune di Avellino e in favore della società  ricorrente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l&#8217;accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato, sub A) dell&#8217;epigrafe.<br /> Spese compensate, fermo restando il rimborso del contributo unificato versato, a carico del Comune di Avellino e in favore della società  ricorrente.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-4-9-2019-n-1509/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2019 n.1509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2011 n.1509</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-10-2011-n-1509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-10-2011-n-1509/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2011 n.1509</a></p>
<p>sull&#8217;applicazione del divieto di cui all&#8217;art. 23bis, comma 9 del DL 112/2008 Servizi pubblici &#8211; Affidamento dei servizi pubblici – Divieto di partecipazione alle gare la ratio dell’art. 23bis, comma 9 del DL n. 112/2008 va ravvisata nell’esigenza di impedire alterazioni del mercato concorrenziale che deriverebbero dalla partecipazione alle gare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-10-2011-n-1509/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2011 n.1509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-10-2011-n-1509/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2011 n.1509</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicazione del divieto di cui all&#8217;art. 23bis, comma 9 del DL 112/2008</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici &#8211; Affidamento dei servizi pubblici – Divieto di partecipazione alle gare</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>la ratio dell’art. 23bis, comma 9 del DL n. 112/2008 va ravvisata nell’esigenza di impedire alterazioni del mercato concorrenziale che deriverebbero dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di ulteriori servizi pubblici locali a quei soggetti che, in quanto già affidatari diretti di tali servizi, si trovano in una posizione di privilegio acquisita al di fuori dei meccanismi dell’evidenza pubblica. In tale contesto, è affatto irrilevante la modalità di affidamento prescelta dalla stazione appaltante (appalto o concessione), atteso che il divieto posto dal legislatore riguarda genericamente “l’acquisizione della gestione di servizi ulteriori”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Societa&#8217; Igiene Territorio S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Creuso, Stefania Lago, Alessandro Calegari, con domicilio eletto presso Dora Venturi in Venezia, San Marco, 941; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Utilya S.r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33; R.T.I.Padova Territorio Rifiuti ed Ecologia &#8211; Padova T.R.E. S.r.l. Savi Servizi Srl, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello M. Fracanzani, con domicilio eletto presso Carla Gobbetto in Mestre, via Fiume, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per il &#8220;servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e servizi complementari di igiene urbana nei Comuni di Alonte, Arcugnano, Asigliano Veneto, Grancona, Lonigo, Pojana Maggiore, San Germano dei Berici, Sarego, Villaga e Zovencedo&#8221;;<br />	<br />
del provvedimento di aggiudcazione, effettuato con deliberazione del conisiglio di Amministrazione di Utilya in data 17.6.2011, comunicato alla ricorente il successivo 20.6.2011;<br />	<br />
della clausola contenuta al punto B.1) della Sezione III pag. 4 del bando di gara, nella parte in cui prevede l&#8217;applicazione delle condizioni di esclusione di cui alla legge 133/2008;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Utilya S.r.l. e di R.T.I.Padova Territorio Rifiuti ed Ecologia &#8211; Padova T.R.E. S.r.l. Savi Servizi Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Considerato<br />	<br />
che l’art. 23 bis, IX comma del DL n. 112/2008 vieta, nella sostanza, l’acquisizione della gestione di servizi ulteriori, in concessione o in appalto, alle società che già gestiscono servizi pubblici locali ad esse affidati senza il rispetto dei principi dell’evidenza pubblica, anche per il tramite di società controllanti o da essa controllate;<br />	<br />
che la ratio della predetta disposizione va ravvisata nell’esigenza di impedire alterazioni del mercato concorrenziale che deriverebbero dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di ulteriori servizi pubblici locali a quei soggetti che, in quanto già affidatari diretti di tali servizi, si trovano in una posizione di privilegio acquisita al di fuori dei meccanismi dell’evidenza pubblica;<br />	<br />
che, in tale contesto, è affatto irrilevante la modalità di affidamento prescelta dalla stazione appaltante (appalto o concessione), atteso che il divieto posto dal legislatore riguarda genericamente “l’acquisizione della gestione di servizi ulteriori”;<br />	<br />
che, peraltro, non v’è motivo per ritenere che le modalità di remunerazione delle attività, la bilateralità del rapporto e la mancanza dell’alea, pur idonee a far ascrivere la gara nella categoria dell’appalto anziché in quella della concessione, possano influire sulla natura delle prestazioni da svolgere: è evidente che anche in tal caso le attività affidate continuano a configurarsi quale servizio pubblico locale, essendo del tutto irragionevole ritenere che esse possano, al contrario, perdere detta qualità in dipendenza della tipologia dell’affidamento (concessione o appalto);<br />	<br />
che l’odierna ricorrente, che svolge attualmente il servizio di raccolta dei rifiuti nella zona nord del bacino TV1 (servizio ottenuto senza l’espletamento di alcuna procedura concorsuale), è interamente controllata da AIM Vicenza spa, società a socio unico costituita dal Comune di Vicenza, a sua volta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Comune di Vicenza: circostanze, queste, che confermano come essa incorra nel divieto di cui all’art. 23-bis, IX comma del DL n. 112/2008;<br />	<br />
che è inammissibile per tardività l’impugnazione della clausola del bando che prevede come motivo di esclusione le disposizioni ci cui alla legge n. 133/2008, in quanto, impedendo essa la partecipazione alla gara della ricorrente, doveva essere gravata tempestivamente, entro il termine decadenziale dalla pubblicazione del bando (effettuata in data 11.2.2011);<br />	<br />
che, ciò stante, il ricorso è infondato e va respinto, le spese potendo essere compensate in ragione della particolarità della controversia;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Antonio Borea, Presidente<br />	<br />
Claudio Rovis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessandra Farina, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-10-10-2011-n-1509/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2011 n.1509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2009 n.1509</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-10-2009-n-1509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-10-2009-n-1509/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-10-2009-n-1509/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2009 n.1509</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. L.A.O. Spiezia Est. Soc. Erion S.r.l. (Avv. G. Calugi) contro il Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura dello Stat), Mediocredito Centrale S.p.A. (non costituito), il dirigente responsabile dell’Ufficio E 2, Dir. Gen. Coordinamento incentivi alle imprese presso il succitato Min. (Avvocatura dello Stato) in tema di riparto giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-10-2009-n-1509/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2009 n.1509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-10-2009-n-1509/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2009 n.1509</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. L.A.O. Spiezia Est.<br /> Soc. Erion S.r.l. (Avv. G. Calugi) contro il Ministero dello Sviluppo Economico<br /> (Avvocatura dello Stat), Mediocredito Centrale S.p.A. (non costituito), il <br />dirigente responsabile dell’Ufficio E 2, Dir. Gen. Coordinamento incentivi alle <br />imprese presso il succitato Min. (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di riparto giurisdizione sulle controversie relative alla revoca di agevolazioni fiscali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Controversie relative alla revoca di agevolazioni fiscali – Provvedimenti espressione del potere autoritativo di confermare la prima valutazione di sussistenza dei requisiti di ammissione – Giurisdizione del Giudice amministrativo &#8211; Sussistenza &#8211; Contenzioso tra l’impresa e la p.a. per provvedimenti di revoca scaturenti da eventuali inadempienze dell’impresa beneficiaria – Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di riparto giurisdizione sulle controversie relative alla revoca di agevolazioni fiscali va fatto un distinguo fondato sulla “causale” dell’intervento revocatorio: in presenza di provvedimenti a contenuto revocatorio (anche successivi all’effettiva liquidazione dell’agevolazione) i quali siano espressione del potere autoritativo di valutare, o meglio confermare, la prima valutazione di sussistenza, dei requisiti soggettivi ed oggettivi degli investimenti ammessi all’agevolazione, le relative controversie ricadono nella giurisdizione amministrativa; rientra invece nella cognizione del giudice ordinario il contenzioso tra l’impresa e la pubblica amministrazione per provvedimenti di revoca scaturenti da eventuali inadempienze dell’impresa beneficiaria rispetto all’impegno assunto di realizzare il progetto (ammesso all’agevolazione) secondo le modalità ed i tempi nel medesimo rappresentati e valutati dall’ente erogatore meritevoli della concessione del contributo (Alla luce degli esposti principi il collegio ha ravvisato la sussistenza della giurisdizione amministrativa considerato che l’intervento revocatorio (parziale) effettuato dal Ministero Attività produttive trovava origine nel fatto che alcune voci di spesa non erano state considerate ammissibili a finanziamento (a seguito delle indicazioni date dall’istituto di credito-organo istruttore), e non in una difformità-inadempienza tra il progetto di investimento ammesso al finanziamento e quello effettivamente realizzato dall’impresa)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01509/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 00303/2004 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	<br />
</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 303 del 2004, proposto da: <br />	<br />
<b>Soc. Erion S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Calugi, con domicilio eletto presso Giovanni Calugi in Firenze, via Gino Capponi N. 26; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero delle Attivita&#8217; Produttive</b> in persona del legale rappres. (cui è succeduto ex lege il Min. dello Sviluppo Economico) , rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4; e per quanto occorrer possa il Mediocredito Centrale S.p.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, non costituito;il dirigente responsabile dell’Ufficio E 2, Dir. Gen. Coordinamento incentivi alle imprese presso il succitato Min. Att. prod., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege. </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione,<br />	<br />
del decreto dirig. 26 novembre 2003 n. 122, con cui il Ministero delle Attività Produttive Dir.gen. coordin. incentivi dispose la parziale revoca del credito d’imposta già concesso(in lire 222.224.000) con precedente decr. Min. 20/12/2001 n.5 riducendolo a L. 118.376.000, ordinando altresì la restituzione dell&#8217;importo eccedente tale somma, maggiorato di un interesse del 9%, da calcolarsi dalla data del decreto medesimo fino alla data dell&#8217;effettivo versamento; nonché di ogni atto connesso tra cui la nota di trasmissione (del decreto) 27-nov. 2003 n. 1176272 ed infine della nota di avviso di avvio del procedimento di parziale revoca 27.9.2001 n. 1136686 e della valutazione (non conosciuta) compiuta dal Mediocredito Centrale in ordine alla documentazione presentata dalla ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Attivita&#8217; Produttive;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare 17 marzo 2004 n. 327 con cui è stata accolta l’istanza di sospensione ;<br />	<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
Designato relatore il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia<br />	<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 13 nov. 2008, i difensori presenti come risulta dal verbale ;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
Con istanza del gennaio 1995 la Soc. Erion s.r.l., con sede a Calenzano(FI), operante nel settore della lavorazione ed acquisto di filati e tessuti grezzi, chiedeva al Ministero delle Attività produttive(poi ex lege trasformatosi dal 2006 in Min. Sviluppo Economico) di beneficiare (ai sensi della legge n. 317/1991 art. 4, e del connesso D.Min. 14.3.1994 n.688 attuativo) dell’agevolazione fiscale prevista per le piccole imprese industriali o di servizi e consistente in un credito d’imposta commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30% della spesa ammissibile all’agevolazione.<br />	<br />
Il programma di ricerca per il quale l’impresa richiedeva l’agevolazione fiscale si riferiva all’ideazione e realizzazione di tessuti per uomo e donna, della tipologia cappotti, vestiti e giacche(relazione illustrativa).<br />	<br />
Pertanto, a fronte di investimenti per Lire 740.747.000, il Min. Attività Produttive con D.Min. 20 dic. 1995 n. 5 concedeva all’impresa richiedente un credito d’imposta pari a Lire 222.222.000, invitandola, altresì, ad inoltrare al Mediocredito Centrale la documentazione al fine di consentire a tale istituto di credito(in base a specifica convenzione con il Ministero indicata nella legge n. 317/1991) al fine di consentire le verifiche sulla correttezza delle voci di spesa ammesse al contributo.<br />	<br />
1.1. L’impresa ottenne il credito d’imposta( pari a Lire 119.900.000), di cui l’impresa ha usufruito nei due esercizi successivi al 1995 indicandolo in bilancio come sopravvenienza attiva( ai sensi dell’art. 11 legge n. 417/1991), ma successivamente il Min. Attività Produttive, dapprima, con nota dirig. Ufficio E2 27.9.2001 n.1136686 avvisò l’impresa dell’avvio del procedimento di parziale revoca del contributo fiscale, poiché il Mediocredito Centrale aveva ritenuto alcune voci di spesa non finanziabili, e di poi con decreto dirig. 26 nov. 2003 n.122 dispose la riduzione del credito d’imposta a Lire 118.376.000 con il contestuale ordine di restituzione dell’eccedenza fruita, maggiorata dell’interesse del 9% da calcolarsi dalla data del decreto medesimo fino all’effettiva corresponsione della somma. <br />	<br />
1.2. Avverso tale provvedimento di revoca, unitamente all’avviso di avvio di procedimento, alla negativa valutazione(anche se non conosciuta) del Mediocredito Centrale ed: alle note di trasmissione) l’impresa ha presentato il ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti articolati motivi:<br />	<br />
1e2) Violazione della legge 5 ott. 1991 n. 317, artt. 1.8 e 10 e del D.Min. ind. e Comm. 14.3.1994 n. 688, artt. 1.2 e 3, della legge n. 241/1990, art. 3 e della delibera CIPI 25.3.1992, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, contradditorietà e infine violazione del principio dell’affidamento.<br />	<br />
Il provvedimento di revoca sarebbe stato adottato solo dopo molti anni dalle verifiche effettuate dal Mediocredito nel 1996 ed inoltre sarebbe privo di motivazione anche per relationem; inoltre le spese per consulenze stilistiche e lavorazioni presso terzi illegittimamente sarebbero state ritenute non finanziabili dall’istituto di credito.<br />	<br />
3) Violazione dei principi e delle norme già indicate nei primi due motivi, della delibera CIPI 25.3.1992, dell’art. 1224 cod. civ., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento e contraddittorietà.<br />	<br />
Illegittimamente l’amm.ne avrebbe chiesto che alle somme da restituire sia aggiunto un interesse calcolato al 9%, quale tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di concessione, mentre tale tasso sarebbe superiore a quello legale vigente dal 1995 all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
1.2.1. Si è costituito in giudizio il Min. Attività, che ha chiesto il rigetto del ricorso e di poi con memoria del marzo 2004, controdeduceva alle avverse censure insistendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza cautelare 17 marzo 2004 n. 326 questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare con motivato riferimento sia al fumus boni jiuris sia al danno grave.<br />	<br />
Nell’imminenza della trattazione della causa con memoria difensiva molto dettagliata la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie censure.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 13 nov. 2008, uditi i difensori presenti per le parti come risulta da verbale, la causa è passata in decisione.<br />	<br />
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la parziale revoca dell’agevolazione fiscale(credito d’imposta) concessa alla ricorrente ai sensi della legge n.317/1991 recante interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.<br />	<br />
In tale materia il collegio è consapevole che, secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte Regolatrice cui anche questo TAR si è conformato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in base alla considerazione che, successivamente all’ammissione al beneficio, in capo all’impresa sarebbe configurabile una posizione di vero e proprio diritto alla liquidazione del contributo pubblico.<br />	<br />
In realtà, però, come ha di recente(anche) rilevato il giudice amm.vo(vedi C.d.S., 1.10.2008 n.4741 e Sez. V, 6.7.2007 n. 3856), va fatto un distinguo fondato sulla “causale” dell’intervento revocatorio: pertanto, in presenza di provvedimenti a contenuto revocatorio(anche successivi all’effettiva liquidazione dell’agevolazione) i quali siano espressione del potere autoritativo di valutare, o meglio confermare, la prima valutazione di sussistenza, dei requisiti soggettivi ed oggettivi degli investimenti ammessi all’agevolazione, le relative controversie ricadono nella giurisdizione amministrativa, mentre rientrerebbe nella cognizione del giudice ordinario il contenzioso tra l’impresa e la pubblica amm.ne per provvedimenti di revoca scaturenti da eventuali inadempienze dell’impresa beneficiaria rispetto all’impegno assunto di realizzare il progetto (ammesso all’agevolazione) secondo le modalità ed i tempi nel medesimo rappresentati e valutati dall’ente erogatore meritevoli della concessione del contributo.<br />	<br />
2.1. Alla luce degli esposti principi, pertanto, nel caso di specie il collegio ravvisa la sussistenza della giurisdizione amm.va, considerato che l’intervento revocatorio(parziale) effettuato dal Ministero Attività produttive trova origine nel fatto che alcune voci di spesa non erano state considerate ammissibili a finanziamento(a seguito delle indicazioni date dall’istituto di credito-organo istruttore), e non in una difformità-inadempienza tra il progetto di investimento ammesso al finanziamento e quello effettivamente realizzato dall’impresa.<br />	<br />
La controversia all’esame, quindi, rientra nella cognizione di questo giudice amministrativo, essendo coinvolte posizioni configurabili come interessi legittimi(vedi in terminiC.d.S. VI, 30.5.2007 n. 2751 e Cass. Civ. SS.UU. 20.5.2005 n. 10603, nonché recentemente TAR puglia, Lecce, 9.10.2008 n. 2801).<br />	<br />
2.2. Nel merito il ricorso appare meritevole di accoglimento con specifico riguardo alle censure di difetto di motivazione e di violazione della legge n.317/1991, artt. 1.8 e 10, del D.Min. Ind. n. 688/1994 artt. 1.2. e 3 e della delibera del C.I.P.I. 25.3.1992(dedotti con il 1° e 2° motivo).<br />	<br />
Premesso che la riduzione del credito d’imposta già disposto a favore della impresa ricorrente deriva dalla ritenuta non ammissibilità ad agevolazione delle spese per “consulenze stilistiche” e”lavorazioni presso terzi”, va innanzitutto rilevata la mancanza di qualsiasi concreta motivazione, intesa nel senso di indicazione delle ragioni per cui le suddette tipologie di spese non sono finanziabili.<br />	<br />
Invero sia l’avviso di avvio del procedimento(di revoca dell’agevolazione) sia lo stesso decreto dirigenziale di riduzione del credito d’imposta già concesso fanno generico riferimento all’esito dei controlli espletati dal Mediocredito Centrale, che ha ritenuto non ammissibile al contributo due tipologie di spese nonché alla circostanza che l’impresa beneficiaria non aveva, comunque, risposto all’avviso di avvio del procedimento di revoca; né alcun ausilio si può trarre al fine di rinvenire indicazioni circa l’iter logico seguito dall’amministrazione, dal richiamo dell’art. 2, comma 7, lett. f. del Decreto Min. Ind. n.688/1994(recante il Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge n. 317/1991) secondo il quale sono esclusi dalle agevolazioni le spese notarili, gli interessi passivi e tutti gli oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l’imballaggio dei beni, nonché il montaggio ed il collaudo(ove non fatturati) e le opere murarie(pur se connesse all’acquisto di macchinari): infatti le spese per consulenze stilistiche e le spese per lavorazioni presso terzi non rientrano in alcuna delle tipologie descritte dalla norma regolamentare né tanto meno nella categoria degli “oneri accessori”.<br />	<br />
2.2.1. Appare, perciò, evidente che il Ministero resistente si é limitato a recepire passivamente le schematiche e criptiche indicazioni emergenti dalla scheda istruttoria predisposta dal Mediocredito centrale con la conseguenza che la sommarietà e genericità delle conclusioni raggiunte dall’organo bancario istruttore non consente di configurare nel caso di specie un’ipotesi di motivazione “per relationem”.<br />	<br />
In tali sensi, quindi, non è conferente la giurisprudenza citata dall’Avvocatura dello Stato(C.d.S., iv, n. 5918/2001 e parere Sez. 3^, n. 2727/2000) a sostegno della completezza della motivazione di un provvedimento che(nell’esercizio della discrezionalità tecnica) faccia propria la valutazione dell’istituto di credito incaricato delle verifiche,”sorretta da adeguata istruttoria e motivazione”.<br />	<br />
2.3. Peraltro, ad avviso del collegio, anche a prescindere dal difetto di motivazione sopraesaminato, il provvedimento di riduzione del credito d’imposta impugnato risulta viziato anche per violazione della stessa normativa agevolativa e cioé della legge n. 317/1991 artt. 8 e 10 e del D. Min. Ind. n. 688/1994, artt. 2 e 3 e della delibera C.I.P.I. 25.3.1992.<br />	<br />
Infatti la consulenza stilistica(il cui contenuto è ampiamente illustrato nella perizia giurata allegata alla domanda) rientra senz’altro nella categoria di spesa(individuata dal CIPI) “Consulenze tecniche per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico” in quanto consente all’impresa l’acquisizione di nuove conoscenze tecniche con riguardo alle modalità di produzione di nuove tipologie di tessuti, alla qualità dei materiali ed alle caratteristiche tecniche e stilistiche dei nuovi prodotti finiti.<br />	<br />
2.3.1. Altrettanto di casi per le “lavorazioni presso terzi”: infatti le lavorazioni esterne descritte nella perizia giurata(allegata alla domanda di agevolazione fiscale, vedi in particolare pagg. 3 e 24-38 non sono dirette alla produzione di tessuti da commercializzare, ma alla realizzazione(dalla tessitura a campione al finissaggio) di innovativi prototipi(piccole metrature di tessuto) sui quali l’impresa ricorrente doveva effettuare le prove sia tecniche che stilistiche per verificarne la eventuale idoneità alla successiva fase della loro utilizzazione nel processo produttivo.<br />	<br />
Pertanto le spese per acquisire tale materiale di carattere prototipale rientrano senz’altro nella categoria c della delibera CIPI “acquisto di materiali da impiegare nell’ambito dei laboratori di ricerca aziendali” e risultano necessari per il progetto di ricerca dell’impresa concernente “l’ideazione e la realizzazione di tessuti innovativi, in varie composizioni, destinate all’industria delle confezioni per uomo e per donna, per cappotti, vestiti e giacche”.<br />	<br />
Quindi le “spese per-lavorazioni presso terzi” erroneamente sono state ritenute dal Ministero resistente non ammissibili al finanziamento, atteso che, da un lato, non sono riconducibili alle tipologie espressamente escluse dalle agevolazioni dal D. Min. Ind. n. 688/1994, art.2, comma 7, lett. f(disposizione richiamata nel decreto dirigenziale impugnato), mentre, dall’altro, rientrano nella categoria “spese di ricerca” contemplata nella legge n. 317/1991, art. 8.<br />	<br />
Per economia di mezzi non si esaminano le altre censure dalla cui valutazione la ricorrente non troverebbe maggiore vantaggio.<br />	<br />
3. In conclusione, per le esposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati il decreto dirig. 26 nov. 2003 n. 122 con la relativa nota di comunicazione 27.11.2003 n. 1176272, mentre non vi sono statuizioni per gli altri atti presupposti non lesivi, indicati in epigrafe solo per quanto occorrer possa.<br />	<br />
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e pertanto, liquidati in euro 2.000,00(duemila/00) oltre gli accessori di legge, sono posti a carico del Ministero dello Sviluppo economico, succeduto ex lege al Min. Attività Produttive nelle more del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto dirigenziale impugnato e la relativa nota di trasmissione meglio in epigrafe indicati.<br />	<br />
Pone gli oneri di lite liquidati in euro 2.000,00(duemila/00) oltre gli accessori di legge, a carico del Min. Sviluppo Economico succeduto ex lege al Min. Attiv. Prod.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13/11/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Referendario</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/10/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-8-10-2009-n-1509/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2009 n.1509</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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