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	<title>1501 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1501 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2017 n.1501</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-3-2017-n-1501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-3-2017-n-1501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2017 n.1501</a></p>
<p>Carlo Saltelli, Presidente Roberto Giovagnoli, Consigliere Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere Raffaele Prosperi, Consigliere Stefano Fantini, Consigliere, Estensore Sulla decorrenza del termine per appellare una sentenza dalla comunicazione dell’avviso di deposito della segreteria Processo amministrativo &#8211; Contratti della p.a. – Ammissioni ed esclusioni – Appello – &#160;Termine per la proposizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-3-2017-n-1501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2017 n.1501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-3-2017-n-1501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2017 n.1501</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Saltelli, Presidente<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sulla decorrenza del termine per appellare una sentenza dalla comunicazione dell’avviso di deposito della segreteria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo &#8211; Contratti della p.a. – Ammissioni ed esclusioni – Appello – &nbsp;Termine per la proposizione – Decorrenza – &nbsp;Comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di ammissioni ed esclusioni dalle gare d’appalto il rito super-speciale introdotto dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che l’appello avverso le sentenze deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione. Per “comunicazione della sentenza” si intende la comunicazione alle parti costituite, da parte del segretario, dell’avvenuto deposito della stessa, che costituisce adempimento che prelude poi all’acquisizione del testo integrale, subito agevolmente reperibile nel sito istituzionale della Giustizia amministrativa, senza necessità di un accesso fisico presso la segreteria del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 31/03/2017<br />
N. 01501/2017 REG.PROV.COLL.<br />
N. 10092/2016 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso in appello numero di registro generale 10092 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Comune di Porcìa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Matarazzo e Raffaella Turini, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaella Turini in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 3;&nbsp;<br />
contro<br />
Mesulana Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Trubian e Gianluigi Florian, con domicilio eletto presso Elisabetta Nardone in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Comune di San Quirino, Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali s.p.a., non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
Alibus International s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE, SEZIONE I, n. 00516/2016, resa tra le parti, concernente un appalto del servizio di trasporto scolastico.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mesulana Servizi s.r.l. e di Alibus International s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Paolo Caruso, Gianluigi Florian e Andrea Manzi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
1.- Il Comune di Porcìa espone di avere indetto, in data 20 giugno 2016, nella sua qualità di centrale di committenza per conto dei Comuni di Cordenons, Porcìa, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola, il bando per una procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di trasporto scolastico relativo al triennio 2016/2019, suddiviso in due lotti, il primo per il Comune di San Quirino ed il secondo per il Comune di Porcìa.<br />
Allega che l’art. 12.1.7 del disciplinare di gara prevedeva, fra l’altro, quale requisito di capacità tecnica e professionale, a pena di esclusione, l’avere eseguito nell’ultimo triennio «almeno un servizio di trasporto scolastico, a favore di Enti pubblici, con importo annuo non inferiore ad euro 110.000,00 per il lotto n. 1, e non inferiore ad euro 86.000,00 per il lotto n. 2. In caso di partecipazione alla gara per entrambi i lotti, l’importo annuo richiesto non potrà essere inferiore ad euro 196.000,00».<br />
La società Mesulana Servizi ha partecipato ad entrambi i lotti dichiarando di avere eseguito in ognuno degli anni del triennio 2013, 2014 e 2015 almeno un servizio di trasporto scolastico a favore di enti pubblici con importo annuo non inferiore ad euro 196.000,00, ma senza indicare nella successiva tabella esplicativa alcun servizio con tale caratteristiche di valore.<br />
Conseguentemente Mesulana Servizi s.r.l. è stata esclusa dalla gara con determinazioni del responsabile amministrativo del Comune di San Quirino e del responsabile amministrativo del Comune di Porcìa, rispettivamente in data 25 luglio 2016 e 4 agosto 2016, confermative di quanto disposto nella seduta del 19 luglio 2016.<br />
2. &#8211; Nel giudizio di primo grado Merulana Servizi s.r.l. ha impugnato, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, i provvedimenti di esclusione, deducendo l’incompetenza del responsabile del procedimento a disporre l’esclusione, e comunque il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale prescritto dal disciplinare, che, ove diversamente interpretato, risulterebbe illegittimo.<br />
3. &#8211; Con la sentenza 14 novembre 2016, n. 516, qui appellata, il Tribunale amministrativo regionale adito ha accolto il ricorso nell’assorbente considerazione che, alla stregua di un’interpretazione della lex specialis di gara orientata a garantire la massima partecipazione, debba ritenersi che Mesulana servizi s.r.l. sia in possesso del requisito concernente l’esecuzione in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 del servizio di trasporto scolastico per gli importi previsti, e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati e l’intera procedura di gara dal momento dell’esclusione della società ricorrente.<br />
4. &#8211; Avverso detta sentenza ha interposto appello il Comune di Porcìa, affidandolo essenzialmente a motivi di critica della sentenza concernenti la erronea interpretazione della lex specialis di gara, mancando a Mesulana il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, non avendo la società svolto un servizio di trasporto scolastico di importo non inferiore ad euro 196.000,00 nel triennio preso in considerazione, ma due servizi cumulativamente con valore di poco superiore al suddetto importo di euro 196.000,00.<br />
5. &#8211; Si è costituita in resistenza Mesulana Servizi s.r.l., eccependo l’irricevibilità dell’appello e comunque la sua infondatezza nel merito.<br />
Si è altresì costituita in giudizio la Alibus International s.r.l,. concludendo per l’accoglimento dell’appello.<br />
6. &#8211; Nella camera di consiglio del 23 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1.- Ragioni di ordine processuale impongono di esaminare preliminarmente l’eccezione di irricevibilità del ricorso in appello, svolta da Mesulana Servizi s.r.l. nella considerazione che l’avviso di deposito della sentenza da parte della segreteria del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia è avvenuta in data 14 novembre 2016 (giorno di pubblicazione), mentre l’appello del Comune di Porcìa è stato notificato il 30 dicembre 2016, e dunque oltre il termine di trenta giorni previsto per il rito super-accelerato dall’art. 120, comma 6-bis, ultimo periodo, Cod. proc. amm.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
La norma in questione, introdotta nel corpo del Codice dall’art. 204 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al fine di disciplinare il rito, definito super-speciale (allo scopo di sottolinearne la diversità con la disciplina processuale, già speciale, in materia di controversie relative a provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture), per l’impugnazione delle ammissioni ed esclusioni dalle gare, prevede che «l’appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione».<br />
È dunque evidente la tardività dell’appello, risalendo l’avviso di deposito della sentenza, come già detto, al 14 novembre 2016, e l’appello essendo stato notificato solamente il 30 dicembre 2016.<br />
Né merita condivisione l’assunto svolto dall’appellante, ruotante intorno alla tesi secondo cui la “comunicazione della sentenza”, che l’art. 120, comma 6-bis, Cod. proc. amm. enuclea quale dies a quo del termine per la proposizione dell’appello, non coincide con la comunicazione dell’avviso di deposito, in quanto si tratterebbe di adempimenti di diversa natura formale ed anche sostanziale, nella misura in cui il mero avviso di deposito non consente la conoscenza del corredo motivazionale della sentenza, e pertanto, conseguentemente, non garantisce la pienezza del termine breve di trenta giorni per l’impugnazione.<br />
Occorre a questo riguardo considerare che, in via generale, la comunicazione della sentenza coincide proprio con la comunicazione alle parti costituite, da parte del segretario, dell’avvenuto deposito della stessa, come si desume dall’art. 89, comma 3, Cod. proc. amm., la cui rubrica è, appunto, “pubblicazione e comunicazione della sentenza”.<br />
Le disposizioni, richiamate dall’Amministrazione appellante, evocanti la comunicazione del testo integrale della sentenza, attengono ad ipotesi specifiche, riconducibili alla sola materia elettorale, la cui eccezionalità ne preclude un’interpretazione estensiva. Il riferimento è all’art. 129, comma 7, nonché all’art. 130, comma 8, Cod. proc. amm., peraltro limitanti la comunicazione integrale alla sola Amministrazione che ha emanato l’atto impugnato, con un’evidente asimmetria, rispetto alla logica paritaria del contraddittorio.<br />
Anzi, le norme ora ricordate confermano che, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate, la regola è quella per cui la comunicazione della sentenza consiste nella comunicazione dell’avviso di deposito della medesima, adempimento che prelude poi alla acquisizione del testo integrale, del resto subito agevolmente reperibile nel sito istituzionale della Giustizia amministrativa, senza necessità, a fini di conoscenza, di un accesso fisico presso la segreteria del giudice amministrativo.<br />
Non può, del pari, essere tratto utile argomento sul piano ermeneutico dalla presenza, nel codice del processo amministrativo, di ulteriori norme, quali quelle che prevedono la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza (art. 71, comma 5), ovvero dell’ordinanza che dispone la verificazione (art. 66, comma 2). Nella prima ipotesi la comunicazione alle parti costituite non può che essere integrale, in quanto il decreto si limita a contenere la data di fissazione dell’udienza, mentre nella seconda ipotesi l’ordinanza che dispone l’incombente istruttorio della verificazione è trasmessa al solo organismo verificatore, che, non essendo parte del processo, non potrebbe altrimenti venirne a conoscenza con i mezzi telematici.<br />
2. &#8211; A conferma delle considerazioni che precedono, va considerato che la tesi dell’appellante non persuade sul piano sistematico neppure laddove allega che, non essendo intervenuta l’integrale comunicazione della sentenza, dovrebbe, nella fattispecie in esame, farsi applicazione del termine lungo dimidiato, di cui all’art. 119 Cod. proc. amm. Tale possibilità è infatti espressamente preclusa dal successivo art. 120, comma 6-bis, secondo cui nel rito super-speciale non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Il che è peraltro perfettamente ragionevole e compatibile con la ratio fortemente acceleratoria che caratterizza il regime processuale delle esclusioni ed ammissioni ai procedimenti di gara.<br />
3.- In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l’appello deve essere dichiarato irricevibile, con conseguente preclusione allo scrutinio del merito.<br />
Né vi è spazio per concedere il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, in quanto, sebbene si sia in presenza di una disciplina processuale di recente conio, i profili che vengono in rilievo risultano sufficientemente chiari ed inequivoci. E’ noto come, al contrario, l’errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 Cod. proc. amm., ha carattere eccezionale in quanto si risolve in una deroga al principio di perentorietà dei termini processuali; pertanto i suoi presupposti sono limitati al caso di oscurità del quadro normativo, alle oscillazioni della giurisprudenza, a comportamenti ambigui dell’Amministrazione, al caso fortuito ed alla forza maggiore, circostanze, tutte, non ravvisabili nel caso di specie (in termini, tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2638).<br />
Si ravvisano tuttavia, per la peculiarità della vicenda, le ragioni per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.<br />
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo Saltelli, Presidente<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
Stefano Fantini&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Carlo Saltelli<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-31-3-2017-n-1501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2017 n.1501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1501</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1501/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1501</a></p>
<p>Non va sospesa la graduatoria dei docenti della scuola secondaria, classi di concorso A048 e Ad01, nella parte in cui alla ricorrente non viene riconosciuto il punteggio di cui al diploma di perfezionamento rilasciato da un consorzio universitario atteso che il corso di perfezionamento non si e’ concluso con il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1501</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la graduatoria dei docenti della scuola secondaria, classi di concorso A048 e Ad01, nella parte in cui alla ricorrente non viene riconosciuto il punteggio di cui al diploma di perfezionamento rilasciato da un consorzio universitario atteso che  il corso di perfezionamento non  si e’ concluso  con il rilascio di un diploma, con il rilascio di un attestato di perfezionamento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. BASILICATA &#8211; POTENZA, SEZ. I <a href="/ga/id/2008/3/11917/g">Ordinanza sospensiva del 9 novembre 2007 n. 305</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1501/08<br />
Registro Generale: 1116/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Roberto Chieppa<br /> Cons. Claudio Contessa Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto dal<br />
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA<br />
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI POTENZA</b>rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>TRAINA ADELE</b> non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  BASILICATA &#8211; POTENZA: Sezione I  n. 305/2007, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA PERMANENTE DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Claudio Contessa. Nessuno è comparso per le parti.<br />
Considerato che il corso cui ha preso parte la ricorrente in primo grado non sembra ascrivibile alla categoria di cui al punto C7 dell’allegato 2 al D.D.G. 16 marzo 2007 (corsi di perfezionamento che si concludono con il rilascio di un diploma), bensì alla diversa categoria di cui al successivo punto C8 (corsi che si concludono con il rilascio di un attestato di perfezionamento e danno titolo all’attribuzione di un punto ciascuno).</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1116/2008) e, per l&#8217;effetto, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 18 Marzo 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1501</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1501/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1501</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. A. Maggio U. Porcu (Avv. P. Corda) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Prefetto di Cagliari (Avv. Stato) il difensore che propone motivi aggiunti di ricorso deve essere munito di specifica procura Giustizia amministrativa &#8211; ricorso giurisdizionale – motivi aggiunti – procura specifica – necessità – sussiste</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. A. Maggio<br /> U. Porcu (Avv. P. Corda) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Prefetto di Cagliari (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>il difensore che propone motivi aggiunti di ricorso deve essere munito di specifica procura</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; ricorso giurisdizionale – motivi aggiunti – procura specifica – necessità – sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>La proposizione di motivi aggiunti di ricorso richiede che il difensore sia munito di specifica procura <i>ad litem</i>. Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non nella postulazione di un mero strumento di concentrazione processuale, ma nell&#8217;introduzione di un diverso rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere sull&#8217;ampiezza dei poteri di quest&#8217;ultimo; mentre assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 618/2000 proposto da</p>
<p><b>Umberto Porcu</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Corda, presso il cui studio, in Cagliari, via Sonnino  n°177 è elettivamente domiciliato;  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore e Prefetto di Cagliari, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, sono legalmente domiciliati;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez, col quale il Prefetto di Cagliari ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;<br />
del decreto 13/10/2000 n° 1366/1.7B.1/1°Sett. 2° Sett. con cui il medesimo Prefetto ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dall’odierno ricorrente avverso il decreto 5/6/2000 n° Cat.6F/2000 – Div. P.A.S. col quale il Questore di Cagliari aveva disposto nei suoi confronti la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Udita alla pubblica udienza del 6/10/2004 la relazione del consigliere Alessandro Maggio e uditi altresì l’avv. Piero Corda, per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Lucia Salis per l’amministrazione resistente.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con l’odierno ricorso il sig. Umberto Porcu impugna il decreto 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez, col quale il Prefetto di Cagliari, in applicazione della norma di cui all’art. 39 del R.D. 18/6/1931 n° 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, lamentando, in particolare, l’assoluta mancanza di istruttoria in ordine ai fatti posti a base della decisione e la mancata esternazione delle ragioni della ritenuta capacità del ricorrente di abusare delle armi.<br />
Successivamente il sig. Porcu ha proposto motivi aggiunti coi quali ha esteso l’impugnazione al decreto del menzionato Prefetto 13/10/2000 n° 1366/1.7B.1/1°Sett. 2° Sett. di rigetto del ricorso gerarchico dal medesimo sig. Porcu proposto avverso il decreto 5/6/2000 n° Cat.6F/2000 – Div. P.A.S., con cui il Questore di Cagliari gli ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia. La nuova domanda è sorretta da censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento di entrambe le impugnazioni.<br />
Alla pubblica udienza del 6/10/2004 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In relazione al decreto prefettizio 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez. il ricorso merita accoglimento.<br />
L&#8217;art. 39 del R.R. 18/6/1931 n° 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), attribuisce al Prefetto il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne. Ai fini del corretto esercizio del potere  la valutazione prognostica rimessa al Prefetto deve basarsi su presupposti di fatto la cui effettiva sussistenza sia stata, prima, rigorosamente accertata.   <br />
Nel caso di specie, come correttamente dedotto dal ricorrente col primo motivo di gravame, il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti posto col decreto impugnato, si fonda esclusivamente su un’informativa proveniente dalla Stazione dei Carabinieri di Narcao (la n°142/2 del 27/1/2000) nella quale si riferisce che, a seguito di una denuncia – querela sporta dalla sig. Angela Nonnis, l’Ufficio era venuto a conoscenza del fatto che il sig. Porcu aveva minacciato di morte con un fucile da caccia carico il sig. Sergio Satta, coniuge della suddetta sig.ra Nonnis, e che pertanto era stato deferito alla competente autorità giudiziaria.  Così facendo, il Prefetto ha dato per certa l’esistenza di una circostanza (minaccia con armi), determinante ai fini della decisione adottata, rimasta, peraltro, priva di riscontri oggettivi, tenuto conto che, né i Carabinieri né lo stesso Prefetto, hanno compiuto verifiche di sorta in ordine alla veridicità dei fatti esposti dalla querelante.<br />
Consegue da ciò l’illegittimità del cennato decreto 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez.<br />
Relativamente al decreto 13/10/2000 n°1366/1.7B.1/1°Sett. 2° Sett. il gravame va, invece, dichiarato inammissibile.<br />
L’impugnazione è stata, infatti, proposta con motivi aggiunti ai sensi dell’art. 1 della L. 21/7/2000 n°205, senza che, peraltro, il difensore fosse all’uopo munito di apposito e specifico mandato.<br />
Tale disposizione che, nel modificare l&#8217;art. 21 della L 6/12/1971 n° 1034, ha disposto che «tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le stesse parti, connessi all&#8217;oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti», risponde &#8211; come la giurisprudenza ha chiarito – “allo scopo di concentrare in un unico processo l&#8217;impugnazione di provvedimenti diversi da quello originariamente impugnato, ma con esso connessi e riguardanti le stesse parti.<br />
La norma, pertanto, ha carattere eminentemente processuale, ma niente dice in ordine all&#8217;ampiezza ed all&#8217;estensione delle procure rilasciate e non può quindi essere invocata per dedurre da essa anche la possibilità di impugnare provvedimenti diversi da quelli originariamente gravati di ricorso.<br />
Ne deriva che, ferma restando la possibilità di inserire la controversia sul nuovo atto nel processo già instaurato a proposito dell&#8217;atto connesso, ai fini dell&#8217;impugnazione di un atto diverso da quello originariamente impugnato, occorre, secondo le regole generali, una nuova procura ad litem.<br />
Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non nella postulazione di un mero strumento di concentrazione processuale, ma nell&#8217;introduzione di un diverso rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere sull&#8217;ampiezza dei poteri di quest&#8217;ultimo; mentre assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.<br />
Tale esito, coerente con la reale portata della norma di cui all&#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2000, risulta ulteriormente confermato dal fatto che la possibilità di un processo simultaneo, reso possibile dall&#8217;art. 1 della legge n. 205 del 2000 grazie alla nuova utilizzazione dei «motivi aggiunti» non esclude la legittimità dell&#8217;impugnazione con autonomo ricorso giurisdizionale del nuovo provvedimento; del tutto irragionevole apparirebbe allora, postulare quanto alla procura ed alla sua ampiezza una disciplina diversa per le due ipotesi, con il richiedere una nuova procura nel caso di impugnazione autonoma e con l&#8217;escludere invece tale necessità nel caso di impugnazione del nuovo atto inserita nel processo già esistente” (così Cons. Stato, VI sez. 31/7/2003 n° 4440).<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di  spese ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA  SEZIONE PRIMA<br />
In parte dichiara inammissibile ed in parte accoglie, secondo quanto specificato in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla  l’impugnato decreto 16/2/2000 n°247/1.7B.1./1°Sett. 2°Sez..<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 6/10/2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Paolo Turco,		 	Presidente;<br />	<br />
Manfredo Atzeni,	 	Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio, 		Consigliere – estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1501</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1501/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1501/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1501</a></p>
<p>Pres. Ranalli, Est. Daniele Ric. Soc. Corit s.p.a. (Avv.ti P. Minervini e A. Gambacorta) c. l’IACP di Pesaro ed Urbino (Avv. A. Valentini) sulla insussistenza della giurisdizione del G.A. in materia di adempimento di obblighi contrattuali della P.A. Contratti della P.A. – Lavori pubblici – Riserve per maggiori esborsi dell’appaltatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1501/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1501/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1501</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ranalli, Est. Daniele<br /> Ric. Soc. Corit s.p.a. (Avv.ti P. Minervini e A. Gambacorta) c. l’IACP di Pesaro ed Urbino (Avv. A. Valentini)</span></p>
<hr />
<p>sulla insussistenza della giurisdizione del G.A. in materia di adempimento di obblighi contrattuali della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Lavori pubblici – Riserve per maggiori esborsi dell’appaltatore – Mancato esperimento della procedura di accordo ex art. 31-bis della L. n° 109/94 – Apposita previsione nel contratto – È questione di diritti soggettivi &#8211; Giurisdizione del G.A. – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di rivendicazione dei maggiori esborsi sostenuti dall’esecutore di lavori pubblici, la controversia inerente l’applicazione della procedura di accordo bonario ex art. 31-bis L. n° 109/94, in quanto connessa all’adempimento di precisi obblighi contrattuali (oggetto di una esplicita previsione nel contratto), riguarda diritti soggettivi, con la conseguente insussistenza della giurisdizione del G.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla insussistenza della giurisdizione del G.A. in materia di adempimento di obblighi contrattuali della P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.821 del 2004 proposto da<br />
<b>CORIT &#8211; Costruzioni Restauri Impianti Tecnologici s.p.a.</b>, con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Francesco Torsi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Minervini e Alessandra Gambacorta e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato, in Ancona, Via G.Mat-teotti n. 9;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della PROVINCIA di PESARO ed URBINO</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Valentini ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Giannelli n. 36, presso lo studio dell’avv. Domenico D’Alessio;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa adozione delle opportune misure cautelari,<br />
&#8211; della nota 7.6.2004 con cui è stata comunicata l’impossibilità dell’avvio della procedura di cui all’art.31/bis della legge n.109/1994; <br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dello I.A.C.P. intimato;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visti gli artt.19, I comma, e 23/bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n.205, nonché l’art.36 del R.D. 17 agosto 1907, n.642;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 22 settembre 2004, il Cons. Luigi Ranalli;<br />
Uditi l’avv. Minervini per la società ricorrente e l’avv. Valentini per l’Istituto resistente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Considerato che sussistono i presupposti dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art.9 della legge 21 luglio 2000, n.205, per la decisione nel merito del ricorso già in sede cautelare, con assorbimento della relativa domanda;<br />
Sentite sul punto le parti costituite;<br />
Visto l’art. 23/bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo inserito dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; La società CORIT impugna la nota 7.7.2004 con cui il Responsabile unico del procedimento dello IACP di Pesaro ed Urbino ha ritenuto inammissibile la maggior parte delle riserve iscritte dalla società nel corso dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’ex Caserma dei Carabinieri &#8211; affidati con contratto di appalto del 14.1.2002 &#8211; e, ritenendo quelle ammissibili di importo inferiore al 10% del contratto, ha rilevato l’inesistenza dei presupposti per la procedura di accordo bonario ai sensi dell’art.31/bis della legge n.109/1994.<br />
E’ stata dedotta la violazione dell’art.31/bis della legge n.109/94 e dell’art.149 del D.P.R. n.554/99, nonché eccesso di potere per vari profili.<br />
La difesa dello I.A.C.P. di Pesaro ed Urbino, con la memoria di costituzione in giudizio, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo.</p>
<p>2. &#8211; Tanto premesso, considera il Collegio che la materia del contendere è relativa all’accertamento dell’eventuale obbligo per lo IACP della Provincia di Pesaro ed Urbino, Stazione appaltante, di definire mediante accordo bonario ai sensi dell’art.31/bis della legge n.109/94, le maggiori somme rivendicate dalla società ricorrente per le riserve scritte effettuate nel corso dei lavori.<br />
La possibilità del suindicato accordo bonario nei casi previsti dal menzionato art.31/bis della legge n.109/94 era stata, però, oggetto di apposita previsione nell’art.20 del contratto di appalto stipulato il 14.1.2002.<br />
Si tratta, quindi, di controversia relativa a diritti soggettivi connessi al corretto adempimento di obblighi contrattuali e, quindi, estranea alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, già limitata alle sole “procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori” dal-l’art.33, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80, come sostituito dal-l’art.7 della legge 21 luglio 2000, n.205, peraltro dichiarato incostituzionale con sentenza 6 luglio 2004, n.204 dalla Corte costituzionale.<br />
Sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale sul ricorso in esame.</p>
<p>3. &#8211; Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.</p>
<p>4. &#8211; Si omette la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, provvedendosi alla sua pubblicazione integrale entro il termine stabilito dall’art.23/bis della legge n.1034/1971.</p>
<p align=center><b><br />
P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22 settembre 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Luigi Ranalli 	&#8211; Presidente f.f., est.<br />	<br />
Dott. Giuseppe Daniele	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Avv. Liana Tacchi	#NOME?</p>
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