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	<title>1500 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1500 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2019 n.1500</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-27-6-2019-n-1500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-27-6-2019-n-1500/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2019 n.1500</a></p>
<p>D. Giordano Pres., R. Vampa Est.; PARTI: J. Chen rapp. avv.to M. Preti c Ministero dell&#8217;Interno rapp. Avvocatura dello Stato. L&#8217;assenza volontaria della parte alla camera di consiglio fissata per l&#8217;esame della domanda cautelare non può avere l&#8217;effetto di precludere in radice la conversione del rito, che e potere a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-27-6-2019-n-1500/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2019 n.1500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-27-6-2019-n-1500/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2019 n.1500</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">D. Giordano Pres., R. Vampa Est.; PARTI: J. Chen rapp. avv.to M. Preti c Ministero dell&#8217;Interno rapp. Avvocatura dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;assenza volontaria della parte alla camera di consiglio fissata per l&#8217;esame della domanda cautelare non può avere l&#8217;effetto di precludere in radice la conversione del rito, che e    potere a chiara caratterizzazione ufficiosa.Â </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Permesso di soggiorno &#8211; Assenza dei difensori in udienza &#8211; Sentenza in forma semplificata &#8211; Ammissibilità .</strong><br /> </span></p>
<hr />
<p><em>L&#8217;assenza volontaria della parte alla camera di consiglio fissata per l&#8217;esame della domanda cautelare non può avere l&#8217;effetto di precludere in radice la conversione del rito, che e    potere a chiara caratterizzazione ufficiosa.Â </em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01500/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02310/2018 REG.RIC.</strong> </p>
<div style="text-align: justify;"> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2018, proposto da Jun Chen, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Preti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria, 21;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em>Â in Milano, via Freguglia, 1;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento prot. n. 14915/2018 Imm. id. 718359 di rigetto dell&#8217;istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, notificato in data 19.07.2018;<br /> &#8211; di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p> Nella camera di consiglio dell&#8217;8 maggio 2019 questo TAR, ritenendo che il ricorso potesse essere deciso con sentenza in forma semplificata, in assenza della parte ricorrente dava atto a verbale di tale intendimento.<br /> E, invero, non costituisce causa ostativa all&#8217;adozione di una sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 c.p.a., nella camera di consiglio fissata per l&#8217;esame della domanda cautelare, la mancata presenza del difensore del ricorrente (tra le tante, CdS, III, 7 luglio 2014, n. 3453).<br /> La tutela dell&#8217;interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite risulta sufficientemente garantita, invero, una volta che risulti assodata la ritualità  della trattazione dell&#8217;istanza cautelare, onde l&#8217;assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l&#8217;effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa. E ciù² una volta valutata la completezza del contraddittorio -nella fattispecie, il decorso del termine per la costituzione dell&#8217;intimata Amministrazione, peraltro effettivamente costituita- e dell&#8217;istruttoria.<br /> Orbene, la resistente Autorità  -in esecuzione del riesame della fattispecie disposto da questo TAR con l&#8217;ordinanza cautelare dell&#8217;8 novembre 2018 alla luce della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente- con provvedimento del 15 aprile 2019, depositato in data 30 aprile 2019, in prossimità  della odierna udienza di discussione, ha revocato il gravato diniego.<br /> Dalla documentazione prodotta non è dato evincere l&#8217;avvenuto rilascio del permesso richiesto dal ricorrente.</p>
<p> In tale contesto, pur non potendosi ritenere soddisfatta la pretesa vantata dal ricorrente, resta fermo che egli non è più¹ portatore di un concreto ed attuale interesse alla decisione di merito del ricorso, poichè il provvedimento gravato è giù  stato rimosso dall&#8217;Amministrazione.<br /> Sulla base degli elementi suindicati, il Tribunale deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e, di conseguenza, dichiarare improcedibile il ricorso, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..<br /> Le peculiari modalità  di definizione della lite, con la revoca del provvedimento impugnato dichiaratamente assunta dalla Autorità  sulla scorta di documentazione acquisita <em>ex post</em>Â in sede giurisdizionale &#8211; circostanza peraltro posta a fondamento della ordinanza di riesame e non puntualmente contestata dal ricorrente &#8211; conducono alla integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2014 n.1500</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2014-n-1500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2014-n-1500/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2014 n.1500</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Giansante Soc. Coop. Recapito in loco (Avv.ti Luisa Acampora e Luigi Maria D’Angiolella) c. U.T.G.-Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Poste Italiane S.p.A. (Avv.ti Cesare Graniero, Marco Filippetto e Alessandra Agnello) 1. Contratti della P.A. – Informativa Antimafia – Differenze tra l’informativa antimafia “tipica” e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2014-n-1500/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2014 n.1500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2014-n-1500/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2014 n.1500</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Giansante<br /> Soc. Coop. Recapito in loco (Avv.ti Luisa Acampora e Luigi Maria D’Angiolella) c. U.T.G.-Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Poste Italiane S.p.A. (Avv.ti Cesare Graniero, Marco Filippetto e Alessandra Agnello)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Informativa Antimafia – Differenze tra l’informativa antimafia “tipica” e “atipica” – Non riguarda la qualità delle informazioni contenute ma solo la gravità degli indizi di permeabilità mafiosa – Conseguenze – Illegittimità dell’informativa antimafia riferita a fatti delittuosi gravi ma inerenti al fenomeno della criminalità comune.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Provvedimento di revoca degli atti di gara – Motivazione – Informativa antimafia riferita a vicende non afferenti la criminalità organizzata – Conseguenza – Illegittimità.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Provvedimento di revoca degli atti di gara – Illegittimità – Risarcimento danni – Criteri di quantificazione – In genere.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La differenza tra l’istituto dell’informativa direttamente interdittiva (cd. informativa tipica) e l’istituto dell’informativa atipica non riguarda la qualità delle informazioni o degli indizi in esse contenuti, bensì la maggiore gravità degli indizi in relazione alla permeabilità mafiosa dell’azienda. Pertanto deve ritenersi illegittima, e va annullata, l’informativa antimafia atipica che sia fondata su episodi delittuosi di grave entità (nella specie omicidio e favoreggiamento) estranei al fenomeno mafioso ma riconducibili alla criminalità comune.</p>
<p>2. Deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il provvedimento di revoca degli atti di gara motivato esclusivamente sulla scorta di un’informativa antimafia atipica che abbia ad oggetto indizi di episodi delittuosi non afferenti alla criminalità organizzata e dei quali la stessa autorità prefettizia neghi la portata interdittiva.</p>
<p>3. Negli appalti di forniture, laddove alla revoca degli atti di gara segua la sospensione della società dall’albo dei fornitori e tale sospensione, preclusiva della prosecuzione di qualsiasi rapporto contrattuale, non sia oggetto di impugnazione, il pregiudizio ristorabile a seguito della declaratoria di illegittimità della revoca degli atti di gara deve essere compreso tra il momento in cui i rapporti contrattuali avrebbero dovuto avere inizio e il momento dell’adozione dell’atto di sospensione. (Nella specie il TAR ha ritenuto di quantificare il risarcimento in una misura non superiore al 10% per quanto riguarda il mancato guadagno e, inoltre, non ha riconosciuto il danno all’immagine attesa la non comprovata diffusione degli impugnati provvedimenti.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 3724/ 13 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Soc.Coop.Recapito in Loco a r.l., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Acampora e Luigi Maria D&#8217;Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi M. D&#8217;Angiolella in Napoli, viale Gramsci, 16; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t. rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvoctura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Graniero, Marco Filippetto e Alessandra Agnello, con domicilio eletto presso Cesare Graniero in Napoli, P. Matteotti,2.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento prot. 1/29217/area1/ter/osp del 19.12.12 con cui si emette nei confronti della società ricorrente informativa interdittiva atipica ex art. 1 septies d.l. 629/82 con conseguente revoca dell&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto per il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata ed espletamento dei servizi ausiliari (lotti 10 &#8211; 18 &#8211; 19 e 23);<br />
&#8211; nonché per il risarcimento dei danni;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli e di Poste Italiane S.p.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Data per letta nell&#8217;udienza pubblica del 26 febbraio 2014 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La cooperativa Recapito in Loco a r.l. è risultata aggiudicataria dei lotti n. 10,18,19 e 23 di una più ampia gara indetta da Poste Italiane s.p.a. per l’affidamento del servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata ed espletamento di servizi ausiliari per la consegna di corrispondenza; più specificamente alla società è stato aggiudicato anche il lotto n. 17 di cui, tra l’altro, ha iniziato l’esecuzione. Tuttavia, con nota del 30 gennaio 2013 Poste Italiane ha proceduto alla revoca dell’aggiudicazione dei predetti quattro lotti, «in relazione all’informativa prefettizia della Prefettura di Napoli, rilasciata ai sensi dell’art.1 septies del d.l. 629/82, considerato il tenore della stessa ed il carattere fiduciario delle attività oggetto dell’appalto».<br />
L’informativa antimafia era l’atto n. 129217/Area I/Ter/Osp del 19 dicembre 2012 con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, pur rilevandone l’efficacia non interdittiva ai sensi dell’art.4 del d.lgs. n.490/94, ha rappresentato l’esistenza di alcuni elementi di fatto meritevoli di essere sottoposti all’esame della stazione appaltante ai fini del compimento delle opportune valutazioni ai sensi dell’art. 1 septies del d.l. n. 629/82. In particolare, è stato evidenziato che Perillo Enrico consigliere della società fino al 2005, nonché fratello dell’amministratore Perillo Antonio, era stato condannato alla pena dell’ergastolo per un omicidio commesso nel 2010 in danno di una donna che lo aveva denunciato per abusi sessuali commessi sulla di lei figlia minorenne; inoltre, l’amministratore Perillo Antonio era stato colpito da ordinanza cautelare per il delitto di violenza e minaccia a pubblico ufficiale per fatti risalenti al 15 aprile 2010. Ancora, rispetto alla società Mediterranea della Perillo Antonio s.a.s., costui ne era socio accomandatario e fino al 2008 vi figurava il fratello Enrico come socio accomandante, oltre ad un altro fratello, Lorenzo, anch’egli coinvolto nel grave fatto omicidiario citato <br />
Avverso tali atti la Recapito in Loco ha proposto ricorso al TAR del Lazio, chiedendone l’annullamento, oltre al risarcimento dei danni.<br />
Parte ricorrente ha lamentato la contraddittorietà dell’informativa prefettizia, nella parte in cui ha rappresentato elementi indiziari, negandone l’immediata portata interdittiva; ancor più gravemente illegittimo sarebbe stato il comportamento assunto da Poste Italiane s.p.a. che aveva acriticamente posto tale atto a fondamento della revoca delle aggiudicazioni. Ma a difettare sarebbero proprio le circostanze di fatto indicate nell’atto prefettizio, sia perché afferenti ad una persona estranea alla società ormai da oltre otto anni e comunque coinvolto in vicende non interessanti la criminalità organizzata, sia perché false da un punto di vista storico, come l’avvenuta vicenda di detenzione dell’amministratore unico ed il coinvolgimento nel grave fatto di sangue dell’altro fratello, che invece si era accertato essere del tutto estraneo a tali accadimenti.<br />
Il giudizio si è concluso con ordinanza n. 7304/13 del 18 luglio 2103 in cui l’adito giudice ha declinato la propria competenza territoriale in favore di quella del T.A.R. Campania capoluogo; in quel processo, che ha visto la costituzione sia di Poste Italiane s.p.a. che dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, è stata adottata una prima ordinanza collegiale, n.1382/13 del 27 marzo 2013, di accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame da parte della stazione appaltante, contenente anche l’ordine rivolto all’amministrazione di pubblica sicurezza di rendere chiarimenti sull’informativa atipica. Mentre l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ha eseguito l’ordine istruttorio depositando una relazione, oltre agli atti del procedimento che hanno condotto all’informativa, nei confronti di Poste Italiane s.p.a. la società ricorrente ha dovuto procedere alla presentazione di un’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare, alla fine accolta con ordinanza collegiale n. 2575 del 28 giugno 2013. <br />
Con atto notificato il 31 luglio 2013 e depositato il 2 agosto 2013 il ricorso è stato riassunto presso questo Tribunale ed assegnato alla Prima Sezione.<br />
Intanto, in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. Lazio n. 2575 del 28 giugno 2013, Poste Italiane s.p.a., con nota n.7839 del 17 luglio 2013 ha confermato la revoca dell’aggiudicazione dei quattro lotti del servizio.<br />
Sono stati quindi proposti motivi aggiunti, notificati il 21 agosto 2013 e depositati il giorno successivo, con cui, oltre a riproporre i motivi del ricorso principale, è stata lamentata l’elusione dell’ordinanza di esecuzione del T.A.R. Lazio, avendo Poste Italiane s.p.a. adottato un mero atto di conferma della prima revoca, senza aver proceduto ad alcun riesame della questione, nonché rilevando che l’episodio omicidiario ha riguardato una persona estranea alla società ricorrente per vicende in nessun modo legate alla criminalità organizzata; inoltre, anche le circostanze relative a Perillo Lorenzo e Perillo Antonio sarebbero superate da atti giudiziari di archiviazione in ordine ai richiamati fatti indiziari.<br />
Si sono costituite in giudizio sia l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli che la società Poste Italiane s.p.a.<br />
Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2013, con ordinanza n. 1376/13, è stata accolta la domanda cautelare e fissata l’udienza di discussione per il 26 febbraio 2014. <br />
Il 31 gennaio 2014 la ricorrente ha depositato una perizia per la quantificazione dei danni subiti.<br />
In data 4 febbraio 2014 Poste Italiane s.p.a. ha depositato un atto del 30 gennaio 2014 con cui ha proceduto alla risoluzione del contratto di servizio con la società ricorrente per il lotto n.17, per presunto utilizzo di personale in cassa integrazione, nonché atto di sospensione della stessa dall’Albo dei Fornitori; in data 5 febbraio è stata altresì depositata la nota del 4 febbraio 2014 di revoca in danno della ricorrente delle aggiudicazioni dei quattro lotti già oggetto di giudizio, a seguito del comportamento negligente assunto dalla Recapito in Loco a r.l. nell’esecuzione del servizio inerente al lotto 17 ed alla consequenziale sospensione dall’Albo dei Fornitori. <br />
In data 25 febbraio 2014 l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ha adottato la nota n. 15595 in cui rappresenta di avere adottato un’informativa antimafia liberatoria a seguito di istruttoria con le FF.OO.<br />
All’udienza del 26 febbraio 2014, in vista della quale sono state presentate memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
Deve essere preliminarmente evidenziata l’irrilevanza ai fini della procedibilità del ricorso e del motivi aggiunti degli atti adottati da Poste Italiane s.p.a. di risoluzione e di sospensione dall’Albo, nonché della liberatoria antimafia del 25 febbraio 2014; invero, trattasi di atti non solo di epoca successiva rispetto a quelli oggetto del presente giudizio, ma anche inidonei a privare di utilità una eventuale sentenza di accoglimento; invero, nessuno di essi costituisce esercizio di ius poenitendi ed ha comunque efficacia retroattiva; né l’informativa prefettizia – tra l’altro avente natura di atto di mero impulso procedimentale e non di provvedimento finale &#8211; che si fonda dichiaratamente su una nuova istruttoria, né gli atti di Poste Italiane s.p.a. provocati da comportamenti della società ricorrente connessi all’esecuzione di lotto diverso di servizio e comunque di epoca posteriore alle vicende che occupano.<br />
L’interesse di parte ricorrente è piuttosto connesso alla lesività degli atti impugnati, in quanto impeditivi della tempestiva stipulazione di contratti connessi alle quattro aggiudicazioni revocate.<br />
Passando all’esame del merito, in questa fase non può che confermarsi quanto già anticipato nei pronunciamenti cautelari, sia del giudice a quo che di quello ad quem, circa l’inidoneità degli elementi indiziari addotti a provocare l’attivazione di un procedimento ai sensi dell’art. 1 septies del d.l. 629/82. Non vi è dubbio, infatti, che tale norma, pur non facendo espresso riferimento a circostanze di fatto indizianti un possibile collegamento mafioso nei riguardi del soggetto attenzionato, ha una collocazione sistematica tale da non consentirne un’applicazione esulante da tale ambito funzionale, come magari potrebbe ritenersi per istituti quali la valutazione di impatto criminale di cui all’art. 20 delle legge Regione Campania n. 3/2007.<br />
Ne discende che la chiave di lettura dell’indice di significatività degli elementi indiziari, anche nell’ipotesi di cui all’art.1 septies del d.l. 629/82, deve restare in termini di pertinenza con il contrasto al fenomeno del crimine organizzato. <br />
Venendo al caso di specie, nella narrativa dell’informativa atipica per cui è processo nessun fatto o circostanza è oggettivamente ancorabile a tale ambito applicativo, né, d’altra parte, sono contenute deduzioni in tal senso da parte dell’amministrazione di pubblica sicurezza che invece ne ha escluso la rilevanza ai fini di una diretta interdizione; resta il fatto che il discrimen tra indizi direttamente interdittivi e indizi fondanti un’informativa atipica non è di tipo qualitativo, ma in termini di maggiore intensità della permeabilità mafiosa che impone una valutazione congiunta della sorte del rapporto contrattuale affidata all’autorità di pubblica sicurezza ed alla stazione appaltante o ente concedente, ciascuna secondo le rispettive competenze.<br />
In linea di fatto, il coinvolgimento in un fatto omicidiario, sebbene di gravissima entità e di ampia eco sociale, di un soggetto comunque estraneo alla società ricorrente da oltre otto anni, evento comunque qualificabile come di criminalità comune, non consente di intendere lo stesso come indizio di una possibile convergenza mafiosa, allo stesso modo dei fatti di favoreggiamento ascritti ad uno dei fratelli dell’amministratore unico, tra l’altro, smentiti in punto di fatto dalla stessa A.G. penale. Allo stesso modo, privi di significatività, oltre che di reale consistenza mafiosa sono l’episodio dell’arresto del amministratore per resistenza ed oltraggio e, per derivazione, i collegamenti societari evidenziati nell’informativa atipica. <br />
Trattasi di un atto che ha comunque determinato l’attivazione di un procedimento che mai avrebbe dovuto avere origine.<br />
Quanto al comportamento di Poste Italiane s.p.a. lo stesso si rivela altresì illegittimo, non solo per l’assenza della pur necessari motivazione in ordine alla decisione di revoca, ma anche alla luce delle modalità di esecuzione dell’ordinanza cautelare propulsiva adottata dal primo giudice, avendo la stazione appaltante in modo del tutto apodittico confermato l’esito della prima valutazione, in tal modo consentendo di qualificare tale successivo comportamento come sostanziale elusione del dictum cautelare. <br />
Pertanto, devono essere annullate sia l’informativa atipica, quale atto propulsivo del procedimento, sia gli atti di revoca di Poste Italiane s.p.a..<br />
Rispetto alla configurabilità di un danno risarcibile, non vi è dubbio che la condotta delle due parti resistenti si colora della necessaria colpevolezza sotto il profilo della imputabilità soggettiva, nonché dal punto di vista del nesso di causalità, avendo determinato la mancata stipulazione dei contratti di appalto relativi ai quattro lotti aggiudicati. <br />
Quanto all’entità del danno risarcibile, in assenza di contestazione o annullamento dei successivi atti sanzionatori e di sospensione della Recapito in Loco a r.l dall’Albo dei Fornitori, da ritenersi preclusivi della prosecuzione di qualsiasi rapporto contrattuale con Poste Italiane s.p.a., trattandosi di impedimenti aventi efficacia ex nunc, ogni pregiudizio ristorabile deve essere storicamente compreso tra il momento in cui i rapporti contrattuali avrebbero dovuto avere inizio e l’adozione dell’atto di sospensione. <br />
Riguardo ai criteri di quantificazione del risarcimento ai sensi dell’art. 34, quarto comma c.p.a., il risarcimento non potrà contemplare eventuali spese sostenute per la stipulazione, in quanto inevitabili per supporre un pregiudizio derivante dalla simulazione di un contratto; saranno invece risarcibili le perdite subite, a titolo di lucro cessante, consistenti nel mancato guadagno, comunque, per ragioni di equità, in misura non eccedente il 10% dei costi che sarebbero stati sostenuti per l’esecuzione delle prestazioni fino alla sospensione della Recapito in Loco a r.l. dall’Albo dei Fornitori.<br />
Non è invece risarcibile il danno da eventuale lesione dell’immagine professionale e personale della società, mancando una comprovata divulgazione o diffusione degli impugnati provvedimenti di intensità e rilevanza tale da alterare tali fondamentali diritti della persona.<br />
A tale fine, Poste Italiane e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, quali debitori in solido, avanzeranno una proposta di pagamento ai sensi dell’art. 34 c.p.a. entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o notificazione se anteriore.<br />
Le spese seguono la soccombenza con condanna dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e di Poste Italiane s.p.a. al relativo pagamento ciascuna nella misura di euro 2000,00(duemila), da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, <br />
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati e condanna Poste Italiane s.p.a. e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli in solido al risarcimento del danno in favore della società ricorrente con le modalità e nella misura di cui in parte motiva. Condanna l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e Poste Italiane s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente ciascuna nella misura di euro 2000,00(duemila) da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore<br />
Rosalba Giansante, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2014-n-1500/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2014 n.1500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2010 n.1500</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2010-n-1500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2010-n-1500/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2010-n-1500/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2010 n.1500</a></p>
<p>Pres. S. Riccio, Rel. G. P. Cirillo. sulla legittimità dell&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione per omessa dichiarazione, art.38 del D.Lgs. n.163/06, della risoluzione di un precedente contratto di appalto, nonostante la pendenza del giudizio d&#8217;impugnazione avverso la medesima risoluzione Contratti della P.A. &#8211; Aggiudicazione &#8211; Risoluzione di precedente contratto &#8211; Omessa dichiarazione &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2010-n-1500/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2010 n.1500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2010-n-1500/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2010 n.1500</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Riccio, Rel. G. P. Cirillo.</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione per omessa dichiarazione, art.38 del D.Lgs. n.163/06, della risoluzione di un precedente contratto di appalto, nonostante la pendenza del giudizio d&#8217;impugnazione avverso la medesima risoluzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Aggiudicazione &#8211; Risoluzione di precedente<br />
contratto &#8211; Omessa dichiarazione &#8211; Annullamento &#8211; Legittimita&#8217; &#8211;<br />
Ragioni-Pendenza giudizio-Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E&#8217; legittimo l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione a favore dell&#8217;impresa<br />
che abbia omesso di dichiarare,ai sensi dell&#8217;art. 38 del<br />
D.Lgs.163/2006, la risoluzione di un contratto stipulato con la stessa<br />
stazione appaltante,per aver fornito materiale difforme dalle<br />
campionature previste,nonostante la pendenza del giudizio<br />
d&#8217;impugnazione della medesima risoluzione. Infatti,la vicenda<br />
contenziosa non esclude il fatto dell&#8217;inadempimento,che andava<br />
dichiarato in quanto la valutazione della sua rilevanza non puo&#8217;<br />
essere rimessa al giudizio del concorrente,bensi&#8217; spetta alla stessa<br />
amministrazione che deve valutare l&#8217;affidabilita&#8217; del concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 7422 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Santex S.p.A.,</b> rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Ballerini, Giuseppe Ramadori, con domicilio eletto presso Giuseppe Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari, 13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Sca Hygiene Products S.p.A<i></b></i>., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Leonardo Salvemini, con domicilio eletto presso M. Athena Lorizio in Roma, via Dora, 1; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Azienda Unita&#8217; Locale Socio Sanitaria N.22 di Bussolengo<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Dalla Mura, Nicolò Paoletti, con domicilio eletto presso Nicolo&#8217; Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini 34; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I n. 02210/2009, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENTI.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sca Hygiene Products S.p.A. e di Azienda Unita&#8217; Locale Socio Sanitaria N.22 di Bussolengo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il Cons. Gianpiero Paolo Cirillo e uditi per le parti gli avvocati l&#8217;avv.Petretti, su delega dell&#8217;avv.Ramadori, e gli avv.ti Salvemini e Paoletti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’U.L.S.S. n. 22 di Bussolengo (VR), in qualità di azienda capofila di altre aziende sanitarie della regione Veneto, ha indetto una gara pubblica avente ad oggetto la fornitura di ausili per incontinenti con servizio di consegna a domicilio degli utenti di tutte le aziende sanitarie interessate alla procedura in questione, per un periodo di tre anni rinnovabile, al prezzo giornaliero onnicomprensivo per utente di € 0,7 156 più IVA, e per un importo complessivo triennale di € 14.685 526, oltre l’IVA.<br />	<br />
2. La gara, espletata secondo il metodo dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, è stata aggiudicata alla società SANTEX S.p.a.<br />	<br />
3. La società SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.a, seconda classificata ha impugnato l&#8217;aggiudicazione, denunciandone l&#8217;illegittimità, in quanto la società aggiudicataria, nonostante avesse affermato di non trovarsi in una delle situazioni previste dall&#8217;articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, aveva omesso di dichiarare che, con determinazione del 14 dicembre 2005, la ASL 1 dell’Umbria aveva risolto un contratto di fornitura per inadempimento; episodio, questo, che avrebbe dovuto essere comunicato alla stazione appaltante per essere valutato come eventuale indice di inaffidabilità.<br />	<br />
4. Il Tar per il Veneto ha accolto il ricorso ed ha statuito l’aggiudicazione a favore della ricorrente, disponendo così il risarcimento in forma specifica.<br />	<br />
5. Ha proposto ora appello la società SANTEX S.p.a. deducendo l&#8217;inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto non è stato notificato alle altre aziende sanitarie deleganti, e, nel merito, l&#8217;erroneità della sentenza per inesatta e falsa applicazione dell&#8217;articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.<br />	<br />
6. Si è costituita la società SCA HYGIENE PRODUCTS S.p.a., resistendo con memoria e concludendo per il rigetto dell’appello.<br />	<br />
7. La causa è stata discussa all&#8217;udienza del 26 gennaio 2010, ed il collegio se ne riservata la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L&#8217;appello non è fondato.<br />	<br />
2. In relazione al primo motivo d&#8217;appello, costituito dall’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per la mancata notificazione alle aziende sanitarie rispetto alle quali la U.L.S.S. n. 22 di Bussolengo era capofila nella gara, la sezione osserva che dagli atti di gara risulta in maniera inequivocabile che l&#8217;azienda evocata in giudizio risulta essere l&#8217;amministrazione che ha bandito la gara, che ha emesso gli atti impugnati e che ha, infine, deliberato e sottoscritto il provvedimento di aggiudicazione definitiva. Sicché, essa appare come l&#8217;unico soggetto cui sono imputabili gli atti e i provvedimenti della procedura; e soprattutto l&#8217;unica struttura formalmente individuabile da colui che ritiene lesa la propria posizione giuridica soggettiva e che, per questo, diventa l&#8217;am-ministrazione cui notificare il ricorso giurisdizionale per l&#8217;instaurazione del giudizio.<br />	<br />
Le altre aziende sanitarie hanno una posizione di beneficiarie della fornitura e non assurgono a contitolari del procedimento, così come ha statuito i giudici di primo grado.<br />	<br />
3. In ordine al secondo motivo di appello, la sezione rileva che la società appellante, con dichiarazione del 2 gennaio 2007, sostitutiva di atto notorio, ha affermato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall&#8217;articolo 38, primo comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006, attestando così il possesso pieno dei requisiti di ordine professionale morale economico e tecnico amministrativo.<br />	<br />
Tuttavia risulta pacifico che, con determinazione 14 dicembre 2005 n. 712, la U.S.L. n. 1 dell’ Umbria, in qualità di capofila di una gara per la fornitura di ausili per incontinenza, ha risolto il contratto stipulato con l&#8217;appellante, aggiudicataria di quella gara, per essersi resa gravemente inadempiente degli obblighi derivanti dal contratto, in quanto ha fornito materiale difforme dalle campionature previste.<br />	<br />
La sezione osserva che la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione doveva necessariamente includere la vicenda di cui sopra, in quanto l&#8217;autodichiarazione deve indicare tutte quelle circostanze, anche se sfavorevoli, che consentano all&#8217;amministrazione di accertare il possesso da parte dei soggetti partecipanti dei requisiti di ordine generale, di cui all&#8217;articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.<br />	<br />
Orbene, l&#8217;articolo 38, comma 1, lettera e) stabilisce: <<sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti … e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti … f ) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso un grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante>>.<br />	<br />
La vicenda relativa alla grave inadempienza con un soggetto diverso dall&#8217;amministrazione che ha bandito la gara rientra nella seconda parte della disposizione, laddove la norma consente all&#8217;amministrazione di valutare i precedenti professionali delle imprese concorrenti e quindi di tenere conto anche di rapporti contrattuali intercorsi con amministrazioni diverse, al fine di stabilire il grado di capacità tecnico professionale nella esecuzione della fornitura. <br />	<br />
A ciò va aggiunto che si trattava di una fornitura identica a quella per cui è causa. Quindi l’omissione diventa rilevante, ai fini della valutazione della legittimità dell&#8217;esclusione disposta dall&#8217;amministrazione, non solamente sotto il profilo della falsità oggettiva, ma anche sotto il profilo della scarsa affidabilità dell&#8217;impresa aggiudicataria.<br />	<br />
Il potere di esclusione da parte dell&#8217;amministrazione dalla partecipazione alla procedura, cui consegue l&#8217;impossibilità di stipulazione del contratto, viene attribuito dalla stessa norma di cui all&#8217;articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.<br />	<br />
Di nessuna rilevanza è poi l’assunto dell’appellante che la precedente esclusione era stata contestata ed il relativo giudizio ancora pendente, in quanto la vicenda contenziosa non esclude il fatto dell’inadempimento, che andava dichiarato, in quanto la valutazione della sua rilevanza non può essere certo rimesso al giudizio dell’appellante quando partecipa ad una nuova gara, bensì alla stazione appaltante che deve valutare l’affidabilità del concorrente cui affidare l’appalto.<br />	<br />
In conclusione l&#8217;appello va rigettato e la sentenza va integralmente confermata.<br />	<br />
5. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del grado del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando, rigetta l&#8217;appello proposto e conferma l&#8217;impugnata sentenza.<br />	<br />
Condanna l&#8217;appellante alla pagamento delle spese del grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 (cinquemila). <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Stenio Riccio, Presidente<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2010-n-1500/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2010 n.1500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1500</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1500/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1500/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1500</a></p>
<p>Va sospesa una graduatoria ad esaurimento per il personale docente di terza fascia, se vi e’ un’errata valutazione dei “corsi di perfezionamento universitario”. (G.S.) vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; LATINA, SEZ. I Ordinanza sospensiva del 10 dicembre 2007 n. 866 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1500/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1500/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1500</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa una graduatoria ad esaurimento per il personale docente di terza fascia, se vi e’ un’errata valutazione dei “corsi di perfezionamento universitario”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; LATINA, SEZ. I <a href="/ga/id/2008/3/11919/g">Ordinanza sospensiva del 10 dicembre 2007 n. 866</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1500/08<br />
Registro Generale: 1113/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Roberto Chieppa<br /> Cons. Claudio Contessa Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto dal<br /><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LATINA</b>rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>TOSI SIMONA</b> rappresentata e difesa dall’Avv.  PIERLUIGI PANICI<br />
con domicilio eletto in Roma VIALE GERMANICO, 32</p>
<p><b>SANTELIA CARMELA</b> non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  LATINA n. 866/2007, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA AD ESAURIMENTO PERSONALE DOCENTE DI TERZA FASCIA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
TOSI SIMONA<br />
Udito il relatore Cons. Claudio Contessa  e uditi, altresì, per le parti l’Avvocato dello Stato VERDIANA Fedeli e l’Avv.to PANICI.<br />
Considerato che l’ordinanza impugnata risulta, ad un primo esame, esente dalle censure dedotte in quanto appare corretta l’affermazione secondo cui i due corsi di perfezionamento già valutati dell’Amministrazione in occasione della precedente graduatoria permanente (con l’attribuzione di punti 6) non afferiscano al punto C7 della nuova tabella di valutazione dei titoli di cui al D.D.G. 16/3/07, bensì al punto C8 (il quale fa testuale riferimento a “corsi di perfezionamento universitario”).<br />
La conseguenza di ciò è nel senso che somma dei punteggi dei titoli già valutati ed ascrivibili alla categoria C8) e degli ulteriori titoli ascrivibili alla categoria C8 (si tratta di un diploma di perfezionamento ed un master di I livello) avrebbe comunque dato titolo all’attribuzione di 10 punti complessivi, pure operando il limite di cui alla nota 10 allegata alla richiamata tabella</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1113/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 18 Marzo 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1500/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2004 n.1500</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-10-2004-n-1500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-10-2004-n-1500/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2004 n.1500</a></p>
<p>Pres. Mariuzzo, Est. Pedron Ric. Ferali Siderurgica spa (avv.ti I. Gorlani e M. Gorlani) contro Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; Ministero dell’Economia e Finanze; Ministero per i Beni e le attività culturali; Ministero per gli Affari Regionali; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-10-2004-n-1500/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2004 n.1500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-10-2004-n-1500/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2004 n.1500</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mariuzzo, Est. Pedron<br /> Ric. Ferali Siderurgica spa (avv.ti I. Gorlani e M. Gorlani) contro Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; Ministero dell’Economia e Finanze; Ministero per i Beni e le attività culturali; Ministero per gli Affari Regionali; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (avvocature dello Stato); Regione Lombardia (avv.ti D. Mento, G.G. Ruggeri, M. Tamburino); nei confronti di Treni Alta Velocità (avv.ti D. Piero; D. Bardelloni); Consorzio Cepav Due (avv.ti G. Onori e J. Sanalitro); Rete ferroviaria Italiana RFI spa; Italfer spa (non costituitesi in giudizio)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Opere pubbliche strategiche e di interesse nazionale – progetto preliminare – effetti – scomposizione.</p>
<p>2.Competenza territoriale – impugnazione di un progetto preliminare di opere strategiche e di interesse nazionale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nell’ambito dei progetti riguardanti le opere strategiche e di interesse nazionale devono essere distinti gli effetti di rilievo nazionale da quelli radicati localmente. Quest’ultimi possono essere definiti come “microeffetti”, in quanto limitati alle singole aree attraversate dall’opera pubblica e riguardanti il loro inserimento in dettaglio nel territorio. Tale scomposizione degli effetti producibili dal progetto preliminare delle opere pubbliche strategiche di interesse nazionale (d.lgs. 190/2002) trova un fondamento formale nella procedura che prevede l’acquisizione dell’intesa con ogni singola Regione sulla localizzazione dell’opera.																																																																																												</p>
<p>2.	Il TAR territorialmente competente a conoscere del ricorso avente ad oggetto il progetto preliminare delle opere strategiche e di interesse nazionale (d.lgs. 190/2002) deve essere individuato in relazione agli effetti che si intendono colpire. Se le censure si concentrano sui “microeffetti” si radica la competenza del TAR nel cui territorio questi ricadono.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla scomposizione degli effetti producibili dal progetto preliminare delle opere pubbliche strategiche di interesse nazionale ai fini dell’individuazione del TAR competente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA LOMBARDIA<br />SEZIONE DI BRESCIA</b></p>
<p align=right>Registro Generale: 1621/2004</p>
<p>nelle persone dei Signori: FRANCESCO MARIUZZO, Presidente; GIANLUCA MORRI, Ref.;<br />
MAURO PEDRON Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 29 ottobre 2004<br />
Visto il ricorso 1621/2004 proposto da:<br />
<b>FERALPI SIDERURGICA SPA </b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
GORLANI INNOCENZOGORLANI MARIOcon domicilio eletto in BRESCIAVIA ROMANINO, 16  presso<br />
GORLANI INNOCENZO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIMINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E FINANZE CIPEMINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALIMINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO </b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio ope legis in BRESCIAVIA S. CATERINA, 6 presso la sua sede</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA </b>rappresentata e difesa da:<br />
MENTO DONATELLARUGGERI GIAN GIACOMOTAMBORINO MARIA LUCIAcon domicilio eletto in BRESCIAVIA GRAMSCI, 28  presso<br />
MENTO DONATELLA<br />
e nei confronti di <br />
<b>TRENI AD ALTA VELOCITÀ &#8211; TAV spa</b> rappresentata e difesa da:<br />
D&#8217;AMELIO PIEROBARDELLONI DONATELLAcon domicilio eletto presso<br />
la SEGRETERIA DELLA SEZIONE<br />
in BRESCIA VIA MALTA, 12</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>CONSORZIO CEPAV DUE </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
ONOFRI GIUSEPPEGRASSI STEFANOSANALITRO JACOPOcon domicilio eletto in BRESCIAVIA FERRAMOLA, 14  presso<br />
ONOFRI GIUSEPPE<br />
e nei confronti di<br /><b>RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI spa, ITALFER spa </b><br />
non costituitesi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento:<br />
&#8211;	della deliberazione del CIPE n. 120 del 5 dicembre 2003 (in GU n. 32 dell’8 giugno 2004), con la quale è stato approvato il progetto preliminare della linea AV/AC Milano – Verona;<br />	<br />
&#8211;	del parere positivo espresso ai sensi dell’art. 19 del Dlgs. 20 agosto 2002 n. 190 dalla commissione speciale VIA in data 26 agosto 2003;<br />
&#8211;	della relazione del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 27 ottobre 2003;<br />	<br />
&#8211;	della deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, con la quale è stato approvato il primo programma di opere strategiche;<br />	<br />
&#8211;	della deliberazione del CIPE n. 24 del 25 luglio 2003 sul finanziamento delle opere strategiche da iniziare in via anticipata;<br />	<br />
&#8211;	della nota del Ministro per i Beni e le Attività culturali n. 7255 del 31 luglio 2003;<br />	<br />
&#8211;	dell’intesa del Ministro dell’Economia e delle Finanze;<br />	<br />
&#8211;	dell’intesa generale tra Governo e Regione Lombardia dell’11 aprile 2003;<br />	<br />
&#8211;	del parere favorevole con prescrizioni formulato dalla Regione Lombardia con DGR n. 7/13714 del 18 luglio 2003;<br />	<br />
con richiesta di risarcimento danni;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CIPECONSORZIO CEPAV DUEMINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIOMINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E FINANZEMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIMINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALIMINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALIPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIREGIONE LOMBARDIATRENI AD ALTA VELOCITÀ &#8211; TAV spa<br />
Udito il relatore Ref. MAURO PEDRON e uditi, altresì, i difensori delle parti;</p>
<p>All’udienza odierna è stato esaminato il regolamento di competenza proposto da TAV spa con atto notificato il 16 ottobre 2004 e depositato il 22 ottobre 2004:<br />
a)	la società ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione del CIPE n. 120 del 5 dicembre 2003, con la quale è stato approvato il progetto preliminare della linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Milano – Verona, unitamente agli atti presupposti, nella parte in cui è descritta la galleria di Lonato e in particolare il tratto artificiale dal km 104+237 al km 105+150. Nel ricorso si sostiene che la realizzazione di questa parte del percorso come descritta nel disegno progettuale comporterebbe l’espropriazione di una parte rilevante dell’area occupata dallo stabilimento siderurgico della ricorrente, con gravi ripercussioni sull’attività e sulle prospettive di sviluppo;<br />	<br />
b)	nel regolamento di competenza si sostiene che gli atti impugnati non hanno efficacia limitata alla circoscrizione del TAR ai sensi dell’art. 3 comma 2 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in quanto la linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità ha il carattere di opera strategica e di interesse nazionale ai sensi del Dlgs. 20 agosto 2002 n. 190, e comunque il percorso Milano – Verona oggetto degli atti impugnati coinvolge il territorio di due Regioni;<br />	<br />
c)	al regolamento di competenza ha aderito il Consorzio Cepav Due con argomenti simili;<br />	<br />
d)	in sede di sommaria delibazione il TAR osserva che all’interno dei progetti riguardanti le opere strategiche e di interesse nazionale devono essere distinti gli effetti di rilievo nazionale e quelli radicati localmente. Nel caso in esame il carattere strategico riguarda le finalità e la collocazione dell’opera lungo la direttrice Lione – Torino – Milano – Venezia – Trieste – Lubiana, oltre alle caratteristiche tecniche necessariamente omogenee per l’intero percorso, mentre sono limitati alle singole aree attraversate i “microeffetti” che riguardano l’inserimento in dettaglio dell’opera nel territorio. L’impugnazione diretta a colpire questa seconda categoria di effetti non mette in discussione l’opera nel suo complesso e non ha rilevanti conseguenze al di fuori di un’area limitata e circoscrivibile. Il ricorso è attento nel precisare che l’interesse della ricorrente è inciso dalla galleria di Lonato, nella parte compresa tra il km 104+237 e il km 105+150. Dallo scavo della galleria così come progettata deriverebbero alla ricorrente conseguenze negative all’impianto di trattamento delle acque di processo, interferenze con le condutture di ossigeno, metano, acqua, fognature e sottoservizi elettrici, limitazioni al piazzale adibito al transito dei mezzi meccanici e di trasporto. Inoltre sarebbero compromesse le ultime due colonne del capannone Acciaieria e Laminatoio 1, vi sarebbero livelli di vibrazioni eccessivi e risulterebbe compressa la possibilità di espansione dello stabilimento già programmata;<br />	<br />
e)	queste conseguenze trovano la loro fonte immediata nell’intesa Stato – Regione Lombardia sulla localizzazione dell’opera, secondo la procedura prevista dall’art. 3 commi 5 e 7 del Dlgs. 190/2002. Dall’intesa deriva la modifica automatica degli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Nel caso in esame la Regione si è espressa sulla localizzazione ai fini dell’intesa attraverso la DGR 7/13714 del 18 luglio 2003, la quale contiene anche prescrizioni e riserve circa l’ottimizzazione del tracciato e la mitigazione dell’impatto sul territorio (allegato B, punto B4). Tali indicazioni della Regione saranno prese in considerazione nella predisposizione del progetto definitivo. Inoltre sono possibili accordi, per i quali sono effettivamente state promosse trattative, come risulta dal ricorso (pag. 12) e dalla memoria della Regione (pag. 4), al fine di individuare una localizzazione definitiva meno penalizzante;<br />	<br />
f)	in sintesi la scomposizione degli effetti dell’approvazione del progetto preliminare trova un fondamento formale nelle norme sulla procedura, che prevedono un’intesa con ogni singola Regione sulla localizzazione dell’opera, e nella natura urbanistica e ambientale degli interessi esaminati per definire l’intesa. In questo ambito di valutazioni non sono coinvolte Regioni diverse da quella territorialmente interessata dal segmento dell’opera approvato, e vi sono margini per condizionare i livelli successivi di progettazione, anche attraverso accordi con i soggetti privati interessati;<br />	<br />
g)	i motivi di ricorso convergono su tali questioni. Le censure formulate in termini generali (violazione della direttiva comunitaria 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE a proposito del general contractor; illegittimità costituzionale dell’art. 3 comma 4 del Dlgs. 190/2002 sulla valutazione di compatibilità ambientale per eccesso di delega e inadeguata tutela del paesaggio) si collegano all’interesse oppositivo del ricorrente sulla galleria di Lonato così come progettata. Lo stesso ricorrente nella memoria depositata il 28 ottobre 2004 ha ribadito che il petitum non riguarda l’intera localizzazione ma solo quella che interessa lo stabilimento siderurgico;																																																																																												</p>
<p>Sulla base di queste considerazioni il regolamento di competenza deve essere dichiarato manifestamente infondato. Le spese di questa fase del giudizio sono a carico di TAV spa nella misura di € 2.500 oltre agli oneri di legge per ciascuna delle parti costituite, ad eccezione del Consorzio Cepav Due che ha aderito al regolamento, e con la precisazione che gli organi statali rappresentati dall’Avvocatura dello Stato sono considerati a questo fine come una sola parte;</p>
<p>Visto l’art. 31 comma 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>dichiara manifestamente infondato e pertanto respinge il regolamento di competenza. Le spese sono liquidate e ripartite come specificato in motivazione.</p>
<p>La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BRESCIA, 29 ottobre 2004</p>
<p>NUMERO  SENTENZA	1500 / 2004<br />
DATA PUBBLICAZIONE	03/11/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-29-10-2004-n-1500/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2004 n.1500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1500</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1500/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1500/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1500</a></p>
<p>Pres. Amoroso, Est. Daniele Ric. Soc. Omnibus coop. a r.l. (Avv.ti R. Felici e A. Bedetti) c. Opera Pia Ospedale (Avv. G. Villa), La Picena soc. coop. a r.l. (n.c.) inammissibile l&#8217;ottemperanza del D.P.R. decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Ricorsi amministrativi &#8211; Ricorso straordinario al Capo dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1500/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1500/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1500</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso, Est. Daniele<br /> Ric. Soc. Omnibus coop. a r.l. (Avv.ti R. Felici e A. Bedetti) c. Opera Pia Ospedale (Avv. G. Villa), La Picena soc. coop. a r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>inammissibile l&#8217;ottemperanza del D.P.R. decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ricorsi amministrativi &#8211; Ricorso straordinario al Capo dello Stato &#8211; Decreto del Presidente della Repubblica – Natura giurisdizionale – Non sussiste – Conseguenze – Inesperibilità del ricorso per ottemperanza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il D.P.R. che decide un ricorso straordinario al Capo dello Stato ha natura amministrativa, pur ponendosi su un piano distinto sia rispetto all’ordine gerarchico della p.a. sia rispetto alla tutela giurisdizionale. Pertanto tale decreto non può essere assimilato ai provvedimenti per i quali, ove rimasti ineseguiti, può esperirsi ricorso per ottemperanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">inammissibile l’ottemperanza del D.P.R. decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.742 del 2003 proposto dalla<br />
<b>Soc. “OMNIBUS” – Cooperativa sociale a r.l.</b>, corrente in Montelparo (AP), in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ranieri Felici ed Antonella Bedetti ed elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;</p>
<p align=center>Contro</p>
<p>l’<b>OPERA PIA OSPEDALE – ENTE di SERVIZI SOCIALI ed ASSISTENZIALI</b>, con sede in Montelparo (AP), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Villa, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Marsala n.8, presso l’avv. Roberta Tacconelli;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Cooperativa sociale “LA PICENA” a r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’esecuzione<br />
della decisione della III Sezione del Consiglio di Stato 16 ottobre 2001 n.771/01 trasfusa nel D.P.R. 18 gennaio 2002, n.1601, confermata dalla successiva decisione 9 luglio 2002, n.1996/02, trasfusa nel D.P.R. 9 dicembre 2002.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Opera Pia Ospedale – Ente di Servizi Sociali ed Assistenziali di Montelparo;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 9 marzo 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;<br />
Uditi l’avv. Ranieri Felici per la parte ricorrente e l’avv. Giuseppe Villa per l’Ente resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Quale capogruppo di un’ATI, costituita con la Cooperativa P.A.GE.F.HA ed alla Cooperativa Service Coop., la s.r.l. coop. Omnibus ha partecipato alla gara d’appalto a trattativa privata per l’esple-tamento di servizi presso l’Opera Pia Ospedale IMPP “G.Mancinelli” e casa di riposo “F.Antolini” di Montelparo, indetta con delibera (del-l’organo di governo dell’Opera Pia intimata) n.57 dell’11 ottobre 1999 e conclusasi con l’annullamento della stessa con delibera 31 dicembre 1999 n.84.<br />
Di seguito, l’Opera Pia intimata emanava la delibera 31 dicembre 1999 n.86 di indizione di una nuova gara a trattativa privata dalla cui partecipazione ha escluso i consorzi ed i raggruppamenti di cooperative (e dunque, l’ATI costituita dalla cooperativa sociale ricorrente).<br />
Con ricorso straordinario, accolto con il D.P.R. 18 gennaio 2002 sopra citato, la cooperativa sociale Omnibus ha impugnato:<br />
1) &#8211; la delibera 31 dicembre 1999 n.84 avente ad oggetto: annullamento degli atti nn.57-73-78 relativi all’affidamento appalti alla cooperativa – anno 2000;<br />
2) &#8211; la delibera 31 dicembre 1999 n.86 avente ad oggetto: avviso di gara a trattativa privata per appalti diversi; i verbali della Commissione giudicatrice: 13 dicembre 1999; 20 dicembre 1999; 27 dicembre 1999.<br />
Con parere n.771/01 del 16 ottobre 2001 la terza sezione del Consiglio di Stato ha accertato l’illegittimità:<br />
&#8211; per quanto riguarda l’operato della Commissione (nominata per portare a compimento la procedura di cui alla del. n.57 del 1999), della sostituzione del Presidente, dell’interruzione del procedimento e della la mancata conclusione della gara;<br />
&#8211; per quanto riguarda il comportamento dell’Opera Pia:<br />
&#8211; dell’annullamento della gara indetta con delibera n.576 del 1999, dell’indizione della nuova gara e del ricorso immotivato alla trattativa privata (con esclusione dei consorzi e dei raggruppamenti di cooperative).<br />
Avverso il suddetto D.P.R. 18 gennaio 2002 è stato proposto ricorso per revocazione dall’Opera Pia Ospedale IMPP “G.Mancinelli” e casa di riposo “F. Antolini” di Montelparo, che è stato dichiarato inammissibile con decisione 9 luglio 2002, n.1996/02 della III Sezione del Consiglio di Stato, trasfusa nel D.P.R. 9 dicembre 2002.<br />
Con atto di diffida notificato in data 23.7.2003 all’Opera Pia Ospedale – Ente di Servizi Sociali ed Assistenziali ed in data 21.7.2003 alla Cooperativa sociale “La Picena” a r.l., la cooperativa sociale Omnibus ha chiesto l’esecuzione della succitata decisione della III Sezione del Consiglio di Stato 16 ottobre 2001 n.771/01 trasfusa nel D.P.R. 18 gennaio 2002, n.1601, entro il termine di 30 giorni.<br />
Considerato che il termine assegnato nell’atto di diffida è inutilmente trascorso, con il ricorso in esame, depositato in Segreteria il 7.10.2003, ha chiesto che il Tribunale adotti i provvedimenti necessari, anche mediante nomina di un Commissario ad acta, per ottenere l’ottemperanza al giudicato costituito dalla decisione del Consiglio di Stato, sopra menzionata, trasfusa nel D.P.R. 18 gennaio 2002, n.1601.<br />
Dell’avvenuto deposito del ricorso la Segreteria del Tribunale ha dato tempestiva comunicazione alle parti.<br />
Costituitasi in giudizio l’Opera Pia Ospedale – Ente di Servizi Sociali ed Assistenziali di Montelparo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, deducendone nel merito la infondatezza, concludendo per la reiezione.<br />
Con memoria depositata in data 9.3.2004 la difesa della cooperativa sociale Omnibus ha chiesto la declaratoria della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo essa istante conseguito l’integrale soddisfacimento della sua posizione giuridica mediante la sentenza di questo Tribunale 29 dicembre 2003, n.1919, intervenuta in riferimento alla procedura di cui all’art.21/bis della L. 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n.205.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Il Tribunale deve esaminare, in primo luogo, le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dall’Opera Pia Ospedale – Ente di Servizi Sociali ed Assistenziali di Montelparo, la cui delibazione precede – nell’ordine logico – la disamina della istanza della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse formulata dalla parte ricorrente nella memoria depositata il 9.3.2004.</p>
<p>2. &#8211; Nell’ambito di tali eccezioni, il Collegio ritiene fondata, ed assorbente l’esame del merito, quella volta a prospettare l’inammissibilità del ricorso, in quanto diretto ad ottenere l’ottemperanza di un decreto del Capo dello Stato con il quale è stato definito un ricorso straordinario.<br />
Il Collegio è consapevole che il Consiglio di Stato, con una peraltro isolata pronuncia, ha ritenuto ammissibile il ricorso ex art.27 n.4 T.U. 26 giugno 1924, n.1054 per l’ottemperanza del decreto presidenziale di accoglimento di un ricorso straordinario, in considerazione di una serie di molteplici concorrenti considerazioni di ordine storico-sistematico, sintetizzabili nella osservazione per la quale il parere emesso dal Consiglio di Stato nell’ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato ha natura giurisdizionale e come tale è suscettibile di acquisire forza di giudicato (Cons.St., sez.IV, 15 dicembre 2000, n. 6695; cfr. anche T.A.R. Marche 6 dicembre 2002, n.1540).<br />
Successivamente la Corte di Cassazione, peraltro – partendo dal presupposto che, in sede di ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato, integra gli estremi di una questione di giurisdizione per sconfinamento del giudice amministrativo nei poteri attivi dell&#8217;Amministrazione, ed è come tale deducibile ai sensi dell&#8217;art.362 cod. proc. civ., la doglianza attinente all&#8217;instaurazione del giudizio di ottemperanza, con esercizio quindi dei poteri di amministrazione attiva, in un caso di inosservanza, non di un giudicato del Giudice amministrativo, ma di un comando contenuto nel decreto del Capo dello Stato che provvede su ricorso straordinario, avente natura amministrativa – ha stabilito che il decreto medesimo, pur ponendosi al di fuori dell&#8217;ordine gerarchico della Pubblica amministrazione e su un piano alternativo rispetto alla tutela giurisdizionale, ha natura amministrativa, con la conseguenza che esso non può essere assimilato ai provvedimenti per i quali, ove rimasti ineseguiti, può essere esperito ricorso giurisdizionale in sede di ottemperanza (Cass.Civ., Sez.Un., 18 dicembre 2001, n.15978).</p>
<p>3. &#8211; Questo Collegio intende attenersi all’insegnamento contenuto nella succitata pronuncia della Corte di Cassazione, attesa la sua autorevolezza e vincolatività istituzionale; ne deriva che il ricorso in esame, proposto appunto per ottenere l’ottemperanza di un decreto del Capo dello Stato con il quale è stato definito un ricorso straordinario, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.</p>
<p>4. &#8211; Alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da importo in dispositivo fissato; nulla per le spese nei confronti della controinteressata, che non si è costituita in giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Condanna la s.r.l. coop. Omnibus al pagamento, in favore del-l’Opera Pia Ospedale – Ente di Servizi Sociali ed Assistenziali di Montelparo, delle spese del giudizio, liquidate nella complessiva somma di €. 1000,00 (mille/00); nulla per le spese nei confronti della controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 marzo 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Bruno Amoroso	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Giuseppe Daniele	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Dott. Galileo Omero Manzi	#NOME?</p>
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