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	<title>1499 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1499 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2008 n.1499</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-11-2008-n-1499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-11-2008-n-1499/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2008 n.1499</a></p>
<p>Cesare Mastrocola – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore. De Bellis (avv. A. Conforti) c. A.S.L. n. 3 di Rossano (avv. S. Frisenda). sulla giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso avverso il provvedimento di diniego &#8220;assoluto&#8221; di indennità di disagiata residenza, in caso di farmacia rurale 1. Igiene e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-11-2008-n-1499/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2008 n.1499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-11-2008-n-1499/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2008 n.1499</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Cesare Mastrocola – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore.<br /> De Bellis (avv. A. Conforti) c.<br /> A.S.L. n. 3 di Rossano (avv. S. Frisenda).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso avverso il provvedimento di diniego &ldquo;assoluto&rdquo; di indennità di disagiata residenza, in caso di farmacia rurale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Igiene e sanità – Farmacie – Farmacie rurali – Indennità di disagiata residenza – Diniego assoluto – Ricorso – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste.</p>
<p>2. Igiene e sanità – Farmacie – Farmacie rurali – Farmacia rurale sussidiata – Qualificazione – Criterio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di farmacie rurali, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso avverso il provvedimento di diniego “assoluto” di indennità di disagiata residenza,  nel senso che l’azienda sanitaria non solo non ne ha riconosciuto la spettanza  a titolo di farmacia rurale sita in comune con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, ma neanche ha riconosciuto la diversa indennità, che va attribuita discrezionalmente in misura graduata per le farmacie site nei comuni compresi fra 3000 e 5000 abitanti, perché si tratta di un provvedimento che ha natura autoritativa, incidendo su una posizione di interesse legittimo.</p>
<p>2. Per poter qualificare una farmacia come &#8220;rurale sussidiata&#8221;, occorre appurare la consistenza della sola popolazione residente nella località abitata, o, meglio, nel centro abitato in cui è situato l&#8217;esercizio farmaceutico, senza prendere in considerazione la rimanente parte della popolazione collocata nelle altre zone abitate del comune o della frazione, pur se ricomprese nella pianta organica della sede farmaceutica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2001, proposto da<br />
<b>De Bellis Arcangelo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Agostino Conforti, con domicilio eletto presso Agostino Conforti in Cosenza, via Guido Dorso 23; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>A.S.L. N. 3 di Rossano,<i></b></i> in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Frisenda, con domicilio eletto presso Piero Chiodo in Catanzaro, c.so Mazzini,74; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento di cui alla nota n. 10029 del 17.4.2001 del Direttore Amministrativo dell’A.S. n.3 di Rossano, con il quale è stato dichiarato che non spetta, per il biennio 2000/2001, alla farmacia rurale in S. Demetrio Corone, della quale è titolare il ricorrente, dott. Arcangelo De Bellis, l’indennità di disagiata residenza, e di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, in particolare del parere espresso dalla Commissione Farmaceutica nella riunione dell’8.6.2000 per come richiamato nella sopracitata nota, ovvero conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di A.S.L. N. 3 di Rossano;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 24/10/2008, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto notificato in data 11.6.2001 e depositato in data 15.6.2001, il ricorrente premetteva di essere titolare dell’omonima farmacia classificata come rurale, ai sensi dell’art. 1 della legge 8.3.1968 n. 221, sita in una località nel Comune di S. Demetrio Corone (CS). <br />
Esponeva che, in precedenza, aveva chiesto al Servizio Farmaceutico dell’A.S. n. 3 di Rossano la concessione, per il biennio 1998-1999, delle provvidenze di cui alla legge regionale 8.9.1977 n. 24 e succ. mod. quale farmacia sussidiaria o sovvenzionata, ottenendo regolarmente i contributi annuali previsti, fino all’emanazione del provvedimento del Commissario Straordinario della stessa A.S. n.3 di Rossano n. 1623 del 6.7.99 avente ad oggetto “revoca indennità di disagiata residenza dott. De Bellis Arcangelo”, con cui, richiamato il verbale della Commissione Farmaceutica n. 10 del 22.6.99, si deliberava il recupero delle somme già concesse al precitato titolo, con riserva di procedere anche al recupero degli sconti derivanti dalla perdita del diritto all’indennità suddetta.<br />
Precisava che, successivamente, con la deliberazione n. 270 dell’8.2.2001, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano, richiamando gli atti già impugnati con il richiamato ricorso R.G. n. 1827 del 1999, deliberava di recuperare, in danno dell’odierno ricorrente la somma complessiva di L. 33.341.073, asseritamene calcolata all’esito di “una analisi delle relative distinte contabili”, condotta in relazione al periodo gennaio 1998/maggio 1999, frazionandola in tre rate, a partire dalla distinta relativa al mese di aprile 2001, per cui si vedeva costretto a proporre motivi aggiunti, nell’ambito del precitato R.G. n. 1827 del 1999, avverso questi provvedimenti sopravvenuti, che venivano sospesi con ordinanza n. 406 del 24.5.2001 di questo Tribunale, Sez. I.<br />
Esponeva che l’odierna controversia seguiva queste vicende e, in particolare, dall’esito dell’istanza del 24.3.2000, debitamente corredata, con cui il ricorrente chiedeva al Servizio Farmaceutico dell’A.S. n.3 di Rossano la concessione, per il biennio 2000/2001, delle provvidenze di cui alla legge regionale 8.9.1977 n. 24 e successive modificazioni. <br />
In particolare, lamentava che, a seguito dell’inerzia, fatta constatare con l’atto di interpello di cui alla nota a.r. del 2.4.2001, l’A.S. n.3 di Rossano si determinava negativamente con l’impugnato provvedimento di diniego di concessione dell’indennità di disagiata residenza per il biennio 2000/2001.<br />
A sostegno del proprio ricorso, deduceva: <br />
-violazione e/o falsa interpretazione ed applicazione delle leggi n. 221/1968 e n. 40/1973, nonché dell’art. 2 della legge regione Calabria 8.9.1977 n. 24 e successive modificazioni. Eccesso di potere per sviamento. Manifesta ingiustizia. Carenza di istru<br />
Il provvedimento impugnato non terrebbe conto del fatto che il sussidio in questione, spettante ai sensi dell’art. 2 della legge 8 marzo 1968 n. 221, alle farmacia ubicate in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed in località dello stesso comune con meno di 3.000 abitanti, andrebbe determinata in funzione della popolazione della località o agglomerato rurale del comune in cui è ubicata la farmacia, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente al biennio cui si riferisce la domanda.<br />
In coerenza con siffatto criterio, sarebbe corretto il certificato da lui prodotto, a firma del Sindaco, attestante che, nel centro di San Demetrio Corone, in cui è ubicata la farmacia, risiedono 2680 abitanti, posto che, a suo avviso,la legge regionale farebbe riferimento solo alla popolazione residente nella località e non alla popolazione gravitante sulla farmacia.<br />
-violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Illogicità manifesta.<br />
Il provvedimento sarebbe altresì scarsamente motivato in relazione al verbale della Commissione Farmaceutica del 8.6.2000, di cui non è noto il contenuto.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />
Con memoria depositata in data 14.9.2001, si costituiva l’azienda sanitaria intimata che, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione di questo giudice e, nel merito, contestava puntualmente le deduzioni di parte ricorrente, rilevando, in particolare, che, come da certificato comunale che allegava, nel Comune di San Demetrio Corone, il numero degli abitanti residenti sarebbe di 4.185 e che, sulla farmacia De Bellis, graviterebbero 3.385 abitanti, mentre altri 800 graviterebbero su altra farmacia posta in una frazione dello stesso Comune.<br />
Pertanto, ribadiva che correttamente l’azienda sanitaria n. 3 di Rossano aveva ritenuto di basarsi su questi dati per denegare la richiesta del ricorrente e concludeva per la reiezione del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.<br />
Alla pubblica udienza del giorno 24.10.2008, il ricorso passava in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Viene impugnato il provvedimento di cui alla nota n. 10029 del 17.4.2001 del Direttore Amministrativo dell’A.S. n.3 di Rossano, con il quale è stato dichiarato che non spetta, per il biennio 2000/2001, alla farmacia rurale in S. Demetrio Corone della quale è titolare il ricorrente, dott. Arcangelo De Bellis, l’indennità di disagiata residenza, ai sensi dell’art. 2 della legge 8 marzo 1968 n. 221 (provvidenze in favore delle farmacie rurali).<br />
2. La resistente A.S.L. n. 3 di Rossano eccepisce la carenza di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, sostenendo che, nella specie, si verterebbe in materia di “indennità” relativa a diritti soggettivi perfetti, a suo avviso non ricadenti già nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 33 del d. lgs. 31.3.1998 n.80, come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/2000, nell’originaria formulazione, che attribuiva al Giudice Amministrativo, la giurisdizione “esclusiva” nella materia dei pubblici servizi (ivi compreso il servizio farmaceutico) delle controversie “ concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana” (lettera a).<br />
A seguito della nota la sentenza della Corte Costituzionale 5-6. 7. 2004, n. 204, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 33, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31. 3. 1998, n. 80, come sostituito dall&#8217;art. 7 della legge 21. 7. 2000 n. 205, nel profilo che devolveva alla giurisdizione amministrativa anche le controversie in materia di pubblici servizi attinenti ad &#8220;indennità, canoni ed altri corrispettivi&#8221; (come era già previsto, del resto, dall’art. 5 della legge n. 1034 del 1971), va riconosciuta un’efficacia espansiva all’insegnamento tradizionale (Cass. Sez. Un. n. 1622/1983, n. 555/2000 e n. 7867/2001) che aveva rilevato – già con riferimento alla disciplina anteriore alla stessa entrata in vigore dell’art. 33 del d. lgs. n. 80/1998 – che “il riparto della giurisdizione in materia di servizio (pubblico) farmaceutico deve ispirarsi al criterio del discrimine tra diritti soggettivi e interessi legittimi” e che, con particolare riferimento alla legge 8 marzo 1968 n. 221, dopo aver dato la definizione delle farmacie rurali (art. 1), ha ritenuto la sussistenza di un “diritto soggettivo” all’indennità di residenza (art. 5, primo comma) per quelle farmacie site in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per le quali l’indennità è dovuta senza che sia dato alcun potere discrezionale alla p.a., che si limita ad accertare i presupposti del beneficio, con la conseguenza che il farmacista è titolare di un diritto soggettivo perfetto inteso alla soddisfazione del suo interesse ad essere indennizzato per la residenza presumibilmente disagiata e per il basso reddito proveniente dall’azienda”, a differenza di ciò che avviene per le farmacie rurali site in località con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti, per le quali assume rilevanza anche il requisito del reddito ed è necessaria l’interposizione di un provvedimento amministrativo discrezionale sull’an e sul quantum, essendo il farmacista titolare di un interesse legittimo “.<br />
Tale pur risalente insegnamento è stato, invero, recentemente ripreso da Cassazione Civile , Sez. Un., 20 febbraio 2008 n. 4288, che ha ribadito: “Nel sistema introdotto dalla legge 8 marzo 1968 n. 221, l&#8217;attribuzione dell&#8217;indennità di disagiata residenza ai farmacisti titolari, direttori o gestori provvisori di farmacie rurali è diversamente disciplinata, a seconda che la farmacia sia ubicata in località con popolazione compresa fra tremila e cinquemila abitanti, ovvero in centri con popolazione inferiore: nella prima ipotesi, la concessione dell&#8217;indennità è rimessa all&#8217;apprezzamento discrezionale dell&#8217;apposita commissione provinciale, prevista dall&#8217;art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934, sempre che il reddito del farmacista non superi un certo ammontare, mentre, nella seconda ipotesi, l&#8217;indennità è dovuta, indipendentemente dall&#8217;entità del reddito del farmacista, in una misura predeterminata dalla legge, graduata in rapporto inverso all&#8217;entità della popolazione del luogo, e la predetta commissione ha compiti meramente ricognitivi dei presupposti e dei requisiti posti dalla legge, senza alcun potere discrezionale di apprezzamento né in ordine all&#8217;an né in ordine al quantum”.<br />
Applicando i suddetti principi al caso di specie, occorre osservare che, nella controversia sub esame, il ricorrente censura un provvedimento di diniego “assoluto” di indennità di disagiata residenza, nel senso che l’azienda sanitaria non solo non ne ha riconosciuto la spettanza a titolo di farmacia rurale sita in comune con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, ma neanche ha riconosciuto la diversa indennità, che va attribuita discrezionalmente in misura graduata per le farmacie site nei comuni compresi fra 3000 e 5000 abitanti.<br />
Invero, il ricorrente deduce altresì carenza di motivazione che non consentirebbe di risalire all’iter logico seguito dall’Amministrazione per la determinazione assunta, in relazione ai criteri di calcolo della popolazione che sono anch’essi oggetto di contestazione, stante la palese divergenza dei dati rivenienti dalle certificazioni prodotte in giudizio da ciascuna delle parti.<br />
Ne consegue che, nella vicenda sottoposta all’esame del Collegio, il provvedimento impugnato appare assumere natura certamente autoritativa, incidendo sugli interessi legittimi del ricorrente, in quanto denega il riconoscimento anche dell’indennità di disagiata residenza spettante per le farmacie rurali site nei Comuni con popolazione compresa fra i 3000 ed i 5000 abitanti.<br />
Pertanto, attesa la peculiarità della fattispecie, in cui vengono in emergenza anche profili di interesse legittimo e non viene chiesta la corresponsione di un “credito certo, liquido ed esigibile”, si può concludere per la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice Amministrativo adito.<br />
Pertanto, l’eccezione va rigettata<br />
3. Possono essere esaminati congiuntamente entrambi i profili di gravame, giacchè entrambi presuppongono la previa soluzione della questione in ordine alla corretta interpretazione della legge 8 marzo 1968, n. 221, con particolare riferimento all&#8217;art. 2, nonché alla legge 5 marzo 1973 n. 40, articolo unico, in tema di provvidenze a favore dei farmacisti rurali, con particolare riguardo al criterio di individuazione della popolazione residente, ai fini della concessione dell’indennità di che trattasi. <br />
L&#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 221 del 1968 dispone la classificazione delle farmacie in due categorie: &#8220;a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5000 abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5000 abitanti&#8221;.<br />
L&#8217;art. 2 della legge n. 221 del 1968, nel distinguere le farmacie rurali in due categorie, qualifica come ordinarie le farmacie che risiedono in località con popolazione superiore ai 3000 abitanti e sussidiate, invece, quelle che sono ubicate in località con popolazione al di sotto di tale limite e la legge n. 40 del 1973, nel fornire un&#8217;interpretazione autentica del precitato art. 2 , stabilisce che, ai fini della determinazione dell&#8217;indennità di residenza, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.<br />
Sorta la questione, se ai fini della determinazione dell&#8217;indennità si dovesse tener conto dell&#8217;effettiva popolazione della località dove è ubicata la farmacia rurale oppure se si dovesse tener conto della popolazione indicata nella pianta organica, il legislatore ha risolto il dubbio stabilendo che debba farsi riferimento al primo criterio, ossia alla popolazione della località o agglomerato rurale dove è ubicata la farmacia rurale (Cassazione, Sezioni Unite, 4.3.1983 n.1622).<br />
Per ricostruire la nozione di &#8220;località abitata&#8221;, si devono necessariamente mutuare concetti propri delle scienze demografiche, in base ai quali, per &#8220;località abitata&#8221;, si deve intendere quell&#8217;area più o meno vasta di territorio, di regola identificata da un nome proprio, nella quale sono ubicate una o più case raggruppate o sparse. Essa si articola in tre tipologie: &#8220;centro abitato&#8221;, &#8220;nucleo abitato&#8221; e &#8220;case sparse&#8221;.<br />
Il &#8220;centro abitato&#8221; consiste in un agglomerato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, connotato dall&#8217;esistenza di servizi o esercizi pubblici che siano manifestazione di una forma autonoma di vita sociale.<br />
Il &#8220;nucleo abitato&#8221; è caratterizzato dalla presenza di un gruppo di case contigue o vicine, in cui dimorano almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti, etc., mentre le &#8220;case sparse&#8221; sono costituite dalle abitazioni disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter essere qualificate nemmeno come un nucleo abitato.<br />
L’art. 9 della legge anagrafica 24 dicembre 1954 n. 1228 stabilisce che ogni comune è tenuto a provvedere all&#8217;individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche &#8220;con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate&#8221;, predisponendo all&#8217;uopo apposite carte topografiche.<br />
Se ne deduce che, ai fini dell&#8217;accertamento dell&#8217;entità della popolazione residente in un determinato comune, è essenziale il riferimento alle persone fisiche che compongono le località abitate, debitamente individuate e delimitate, rilevando l&#8217;ulteriore (ed eventuale) identificazione di frazioni solo allo scopo di suddividere il territorio comunale in base alle caratteristiche antropogeografiche di appartenenza, prescindendo dalla consistenza del dato abitativo.<br />
Orbene, dal complessivo quadro legislativo di riferimento, si evince la prevalenza, ai fini della corretta classificazione delle farmacie in rurali sussidiate e non, dell&#8217;interpretazione che privilegia il dato abitativo su quello territoriale e che attribuisce rilevanza al concetto di &#8220;località abitata&#8221;, a scapito della nozione di &#8220;comune&#8221; o &#8220;frazione&#8221;, i quali, ai fini anagrafici, sono mera espressione di estensione territoriale.<br />
Ne consegue che, per poter qualificare una farmacia come &#8220;rurale sussidiata&#8221;, occorre appurare la consistenza della sola popolazione residente nella località abitata, o, meglio, nel centro abitato in cui è situato l&#8217;esercizio farmaceutico, senza prendere in considerazione la rimanente parte della popolazione collocata nelle altre zone abitate del comune o della frazione, pur se ricomprese nella pianta organica della sede farmaceutica.<br />
Si arguisce che il legislatore ha inteso attribuire importanza, ai fini del riconoscimento delle particolari provvidenze economiche a favore dei farmacisti rurali, all&#8217;effettiva clientela di riferimento di questi ultimi, concentrata nel centro abitato di ubicazione della farmacia, tenuto conto della particolare conformazione geografica del territorio italiano, caratterizzato da campagne diffusamente abitate e da nuclei abitativi sparsi, magari più vicini, in termini di distanza, a centri abitati di comuni diversi da quello di appartenenza.<br />
Ciò comporta che il computo della popolazione residente debba essere svolto prendendo in considerazione solo quella del centro abitato, indipendentemente dal numero complessivo degli abitanti residenti nel territorio attribuito alla circoscrizione del comune e, quindi, dal numero dei residenti nel comune capoluogo e nelle eventuali frazioni (così T.A.R. Marche, 30 ottobre 2003 n. 1292; cfr. anche T.A.R. Toscana, Sez. III, 27 maggio 2003 n. 2048).<br />
Ne consegue l&#8217;erroneità ed inattendibilità della certificazione prodotta dal Comune e l&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato che la assume alla base, peraltro con motivazione non chiara, per violazione dell&#8217;art. 2 della Legge n. 221 del 1968 e dell&#8217;articolo unico della Legge n. 40 del 1973.<br />
Pertanto, entrambe le censure meritano adesione.<br />
In definitiva, l’amministrazione si rideterminerà sulla fattispecie, tenendo conto delle superiori argomentazioni.<br />
In conclusione, il ricorso si appalesa fondato e merita accoglimento e, per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento..<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24/10/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/11/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-20-11-2008-n-1499/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2008 n.1499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1499</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1499/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1499/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1499</a></p>
<p>Non va sospesa la revoca della concessione provvisoria delle agevolazioni finanziarie con contestuale recupero delle somme se sono mancate l’attivazione degli impianti e le assunzioni di personale previste in sede di presentazione della domanda di agevolazioni.(G.S.) vedi anche: T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II Ordinanza sospensiva del 10 gennaio 2008</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la revoca della concessione provvisoria delle agevolazioni finanziarie con contestuale recupero delle somme  se sono  mancate l’attivazione degli impianti e le assunzioni di personale previste in sede di presentazione della domanda di agevolazioni.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II <a href="/ga/id/2008/3/11921/g">Ordinanza sospensiva del 10 gennaio 2008 n. 18</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1499/08<br />
Registro Generale: 1088/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Roberto Chieppa<br /> Cons. Claudio Contessa Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>GASKET S.R.L.</b>rappresentata e difesa dall’Avv.  GIUSEPPE ALTIERIcon domicilio eletto in RomaPIAZZA ADELE ZOAGLI MAMELI, 9  presso GIANCARLO BEVILACQUA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO</p>
<p><b>EUROPROGETTI E FINANZE</b> non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  CALABRIA &#8211; CATANZARO: SEZ. II  n. 18/2008, resa tra le parti, concernente REVOCA CONCESSIONE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E RECUPERO SOMME;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br />
Udito il relatore Cons. Claudio Contessa e udito, altresì, per la parte ricorrente l’Avv.to ALTIERI.</p>
<p>Considerato che, a prescindere dai  profili di doglianza fondati sul carattere di novità o meno degli impianti oggetto di agevolazione, il provvedimento di revoca impugnato in primo grado appare comunque corretto quanto meno per la parte in cui si fonda sul rilievo della mancata attivazione degli impianti in questione (e delle assunzioni di personale previste in sede di presentazione della domanda di agevolazioni), anche in considerazione del contenuto della dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data 20/07/2005 dal legale rappresentante della società Gasket s.r.l.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1088/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 18 Marzo 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1499</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1499/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1499/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1499</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Est.Conti Laura (Avv.ti Marco Comporti e Gian Domenico Comporti) contro il Provveditorato agli Studi di Siena (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sugli effetti delle dimissioni in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale scolastico 1. Cessazione del rapporto di lavoro – Dimissioni del personale scolastico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1499/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1499/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1499</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Est.<br />Conti Laura (Avv.ti Marco Comporti e Gian Domenico Comporti) contro il Provveditorato agli Studi di Siena (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti delle dimissioni in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale scolastico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Cessazione del rapporto di lavoro – Dimissioni del personale scolastico – Articolo 10 del D.L. 6.11.1989 n. 357 – Irrilevanza della sola volontà dell’interessato – Posizione di interesse legittimo</p>
<p>2. Cessazione del rapporto di lavoro – Dimissioni del personale scolastico – Efficacia – Dalla data di presentazione – Insussistenza – Dalla data della loro accettazione – Sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Poiché la disciplina dettata per le dimissioni del personale della scuola dall’articolo 10 del D.L. 6.11.1989 n. 357 (conv. nella L. 27.12.1989 n. 417), è diretta a soddisfare esclusivamente finalità di carattere organizzativo, connesse con l’esigenza di assicurare il regolare inizio dell’anno scolastico e la continuità didattica per tutta la sua durata evitando che le dimissioni, presentate nel corso dell’anno scolastico creino disguidi e inefficienza nell’organizzazione scolastica e nell’attività di insegnamento, deve escludersi che ai fini dell’estinzione del rapporto assuma esclusivo rilievo la volontà dell’interessato, la cui posizione soggettiva – in quanto correlata all’esercizio di una potestà autoritativa (anche se a contenuto vincolato) – va configurata in termini di interesse legittimo e non di diritto soggettivo (1)</p>
<p>2. Il termine di sessanta giorni stabilito dal D.M. n. 212 del 1991 deve intendersi decorrente non già dalla data di presentazione della domanda di dimissioni, ma dalla data della loro accettazione: prima di tale data difatti, la domanda– in quanto revocabile – è inidonea ad assolvere la funzione di atto presupposto del provvedimento di risoluzione del rapporto di impiego, posto che il verificarsi di tale effetto rimarrebbe comunque subordinato alla mera volontà del dipendente. Di conseguenza, deve ritenersi che l’obbligo per l’amministrazione di provvedere sorga soltanto dopo la scadenza del termine predetto, che segna il momento in cui la domanda acquisisce il requisito di effettività e il provvedimento, la capacità di produrre l’effetto costitutivo cui è preordinato (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) conformi Tar Toscana, Sez. I, 24 maggio 2004 nn. da 1500 a 1555</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli effetti delle dimissioni in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale scolastico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 809/94 proposto da<br />
<b>CONTI LAURA</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Comporti e Gian Domenico Comporti ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di questa Segreteria Tar in Firenze, via Ricasoli, 40;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; il <b>PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SIENA</b>, in persona del Provveditore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto di estremi ignoti, comunicato con nota n.13900 del 7.12.93, con il quale il Provveditore di Siena ha tardivamente accolto le dimissioni presentate dalla dipendente nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;</p>
<p>e per la declaratoria</p>
<p>del diritto all’accettazione delle proprie dimissioni entro 60 giorni dalla presentazione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 5 maggio 2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.D.Comporti e l’avv.dello Stato M.V.Lumetti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O  </b></p>
<p>Con il gravame in esame si impugna il provvedimento con cui il Provveditore agli Studi  ha accettato la domanda di dimissioni dal servizio dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla sua presentazione. Chiede altresì che sia accertato il proprio diritto all’accettazione delle dimissioni entro tale termine.<br />
L’amministrazione della Pubblica Istruzione, costituitasi in giudizio, sostiene l’infondatezza dei motivi di ricorso (oltre che l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse).</p>
<p><b></p>
<p align=center>D I R I T T O</p>
<p></b></p>
<p>La Sezione ha avuto modo recentemente di occuparsi delle problematiche sollevate col ricorso in esame e il Collegio ritiene in questa sede di confermare l&#8217;orientamento già seguito (cfr. sent. 29 agosto 2003,  n. 3675/03).</p>
<p>1.  La questione giuridica in rilievo riguarda la legittimità dell’accettazione della domanda di dimissioni in una data successiva a quella (15 ottobre 1993) prevista per l’applicazione della riduzione del trattamento pensionistico introdotta dall’art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.</p>
<p>2.   Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità (dedotta dall’amministrazione in relazione alla mancata tempestiva impugnazione del silenzio-rifiuto che si sarebbe formato con il decorso del termine di 60 giorni dalla domanda dimissioni), in quanto il ricorso è comunque infondato.<br />
2.a.  L’articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilisce che nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con una anzianità contributiva inferiore a 35 anni, l’importo del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo secondo le percentuali di cui alla tabella A allegata alla legge; secondo quanto previsto dal comma 18 dello stesso articolo 11, sono esclusi dal nuovo regime “i soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni”.<br />
Non v’è dubbio che l’applicazione di tale disposizione crei un problema interpretativo soprattutto con riguardo al personale docente e non docente della scuola, in relazione alla particolare disciplina vigente in tale comparto in materia di dimissioni.<br />
Infatti, ai sensi dell’articolo 10, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, le dimissioni del personale della scuola, direttivo, ispettivo, docente e non docente, se presentate entro il 31 marzo, hanno effetto dal 1° settembre successivo, mentre, se presentate dopo il 31 marzo, hanno effetto dal 1° settembre dell’anno successivo.<br />
2.b. La questione interpretativa posta con il ricorso – concernente la decorrenza dell’efficacia delle dimissioni presentate all’amministrazione scolastica prima dell’operatività del nuovo regime pensionistico – è stata affrontata  dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione 29 dicembre 2000, n. 17) con un orientamento successivamente confermato dalla maggioranza delle pronunce in materia (VI Sez., 9 ottobre 2001, n. 5320; 12 febbraio 2001, n. 633; 21 agosto 2002, n. 4277; 14 aprile 2004, n. 2090;  in senso contrario, VI Sez., 7 agosto 2002, n. 4134).<br />
Secondo questo orientamento &#8211; dal quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi – la disciplina dettata per le dimissioni del personale della scuola dal richiamato articolo 10 del d.l. n. 357, è diretta “a soddisfare esclusivamente finalità di carattere organizzativo, connesse con l’esigenza di assicurare il regolare inizio dell’anno scolastico e la continuità didattica per tutta la sua durata”: tale disciplina si propone infatti di “evitare che le dimissioni, presentate nel corso dell’anno scolastico, creino disguidi e inefficienza nell’organizzazione scolastica e nell’attività di insegnamento, quali si verificherebbero se le dimissioni venissero accettate nel corso del medesimo anno scolastico” (Cons. St., n. 4277/2002 cit.).<br />
Deve di conseguenza escludersi, secondo il richiamato orientamento, che ai fini dell’estinzione del rapporto assuma esclusivo rilievo la volontà dell’interessato, la cui posizione soggettiva – in quanto correlata all’esercizio di una potestà autoritativa (anche se a contenuto vincolato) – va configurata in termini di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.<br />
In un tale contesto, si è affermato, il termine di sessanta giorni stabilito dal decreto ministeriale n. 212 del 1991  (“alle cui previsioni va attribuito un significato coerente con la disciplina primaria”, v. Ad. Pl. n. 17/2000 cit.), deve intendersi decorrente non già dalla data di presentazione della domanda, come si sostiene con il ricorso, ma dal 31 marzo successivo (Cons. St., Sez. II, 7 maggio 1997, n. 1713; Sez. VI, 15 aprile 1999, n. 472: 14 aprile 1999, n. 431; 18 agosto 1998, n. 1155): prima di tale data, la domanda di dimissioni – in quanto revocabile – è infatti inidonea ad assolvere la funzione di atto presupposto del provvedimento di risoluzione del rapporto di impiego, posto che il verificarsi di tale effetto rimarrebbe comunque subordinato alla mera volontà del dipendente. Di conseguenza, deve ritenersi “che l’obbligo per l’amministrazione di provvedere sorga soltanto dopo la scadenza del termine predetto, che segna il momento in cui la domanda acquisisce il requisito di effettività e il provvedimento, la capacità di produrre l’effetto costitutivo cui è preordinato” (Ad. Plen. n. 17/2000 cit.).<br />2.c. Quanto alle lamentate irragionevoli conseguenze di tale interpretazione, sotto il profilo della generale inapplicabilità dell’esclusione dalla riduzione del trattamento pensionistico con riguardo a tutte le domande di dimissioni presentate dal personale scolastico in data successiva al 31 marzo 1993 ed accettate dopo il 15 ottobre 1993, si osserva come la richiamata finalità pubblicistica di natura organizzativa, cui è indirizzata la disciplina del procedimento di accettazione delle dimissioni nel comparto scolastico, giustifichi la limitazione dell’anzidetta esclusione alle sole dimissioni presentate prima del 31 marzo 1993, e a quelle presentate successivamente a tale data ma accettate entro il 15 ottobre 1993.<br />
2.d. Né può attribuirsi rilievo alla circostanza che due circolari, l’una della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in data 21 marzo 1995) e l’altra del Ministero della Pubblica Istruzione (in data 23 marzo 1995), abbiano ritenuto – con riguardo ad una disposizione di contenuto analogo a quella applicata nella specie (l’articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) – che “la domanda presentata dagli interessati entro il 28 settembre 1994, possa considerarsi sostanzialmente accettata, sia pure implicitamente, già all’atto del ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione … sempreché ricorrano i prescritti requisiti oggettivi e indipendentemente dalla data di conclusione del procedimento formale di accettazione delle dimissioni” : trattasi infatti di interpretazione non vincolante riferita ad una disposizione che non si applica alla specie.<br />
2.e. Va, infine, rilevato che  la disciplina introdotta dall’art. 11, commi 16 e 18, L. n. 537 del 1993 è stata già ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale (sentenza 27 dicembre 1996, n. 417), la quale ha osservato che il riferimento alla data dell’accoglimento delle dimissioni invece che alla data di presentazione di esse quale discrimine tra il vecchio e il nuovo regime costituisce una scelta non viziata da manifesti profili di discriminazione o irrazionalità, in forza del carattere costitutivo del provvedimento amministrativo di accettazione delle dimissioni (fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi) e pur tenuto conto della peculiarità del personale scolastico (nello stesso senso v. anche C. Cost., 8 aprile 1997, n. 92, ord.). Anche di recente la questione è stata ritenuta manifestamente infondata con specifico riferimento al personale scolastico, in base al rilievo che eventuali disparità di trattamento non sono riferibili alla previsione, ma al suo eventuale funzionamento patologico, di per sé irrilevante nella valutazione di legittimità delle norme astratte (Cons. Stato, VI, 14 aprile 2004, n. 2090).</p>
<p>3.  Il ricorso va dunque respinto.<br />
Quanto alle spese di giudizio se ne dispone l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.<br />
Così deciso in Firenze, il 5 maggio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giovanni Vacirca	Presidente, est.<br />	<br />
Andrea Migliozzi	Consigliere<br />	<br />
Bernardo Massari	Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1499/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1499</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1499/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1499/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1499</a></p>
<p>Pres. Amadio, Est. Vinciguerra De Pasquale (Avv. Angelici) c. Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, e nei confronti di ENASARCO. Pubblico impiego – Sospensione obbligatoria dal servizio – Istanza di revoca della sospensione avanzata dal dipendente a seguito di cessazione della custodia cautelare – Idoneità – Silenzio serbato dalla</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1499/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1499</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amadio, Est. Vinciguerra<br /> De Pasquale (Avv. Angelici) c. Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, e nei confronti di ENASARCO.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Sospensione obbligatoria dal servizio – Istanza di revoca della sospensione avanzata dal dipendente a seguito di cessazione della custodia cautelare – Idoneità – Silenzio serbato dalla P.A. su tale istanza – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di rispondere all’istanza di revoca della sospensione obbligatoria avanzata dal dipendente che abbia documentato, in modo specifico e circostanziato, che il presupposto della sospensione medesima sia venuto meno a seguito della cessazione della custodia cautelare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di silenzio rifiuto serbato dalla P.A. sull’istanza di revoca della sospensione obbligatoria dal servizio, motivata con la cessazione della custodia cautelare del dipendente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2921/94 Reg.Ric. &#8211; N. Reg.Sent.<br />
N. Reg.Sez. &#8211; Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO <br />
SEZIONE III BIS</b></p>
<p>composto dai Magistrati: Giulio AMADIO &#8211; PRESIDENTE; Eduardo PUGLIESE &#8211; CONSIGLIERE; Antonio VINCIGUERRA &#8211; CONSIGLIERE rel.est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2921/1994 R.G. proposto da<br />
<b>DE PASQUALE Francesco</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Angelini, ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour &#8211; 10;</p>
<p align=center>
c o n t r o</p>
<p><b>Ministero del lavoro e della previdenza sociale</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)</b>, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;</p>
<p>per ottenere<br />
la declaratoria dell&#8217;illegittimità del silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale su istanza di revoca del decreto di sospensione del ricorrente dalla carica di consigliere di amministrazione e componente del comitato esecutivo dell&#8217;Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;</p>
<p>Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 13.10.2003, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è volto alla declaratoria giudiziale dell&#8217;illegittimità del silenzio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su istanza del ricorrente di revoca del provvedimento che ne aveva disposto la sospensione dalle cariche di membro del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell&#8217;Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), a seguito di ordine di custodia cautelare emesso dall&#8217;Autorità giudiziaria ordinaria. La richiesta di revoca è stata presentata una volta cessato il presupposto del provvedimento.<br />
Il Ministero si è costituito in giudizio a mezzo foro erariale, che eccepisce la tardività del ricorso.<br />
L&#8217;eccezione è infondata. La domanda di revoca e la contestuale diffida a provvedere sono state ricevute dall&#8217;Amministrazione il 15.11.1993; pertanto il termine di trenta giorni per l&#8217;adempimento è scaduto il 15 dicembre successivo e il termine d&#8217;impugnativa il 14.2.1994, considerato che il precedente giorno 13 – sessantesimo giorno dal dies ad quem per rispondere – cadeva in data festiva. Dunque il ricorso è tempestivo, giacché notificato all&#8217;Amministrazione l&#8217;ultimo giorno utile per evitare la decadenza.<br />
Nel merito è fondata la dedotta pretesa di accertamento. Nella fattispecie non è contestato che il ricorrente abbia ottemperato all&#8217;onere di mettere in mora l&#8217;Amministrazione, onde ottenere al riguardo esplicita pronuncia. A tale specifica e circostanziata richiesta sussisteva l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di rispondere, giacché l&#8217;istante aveva documentato che il presupposto della sospensione obbligatoria, di cui aveva chiesto la revoca, era venuto meno a seguito di cessazione della custodia cautelare.<br />
È irrilevante il controdedotto della difesa erariale, secondo cui la gravità dei reati avrebbe precluso l&#8217;accoglimento della richiesta di revoca. Trattasi di argomento che attiene al diverso presupposto della sospensione facoltativa dal servizio, che allo stato non risulta deliberata dall&#8217;Autorità amministrativa, e comunque non adatto ad essere utilizzato come argomento di difesa in assenza di espresso deliberato dell&#8217;Amministrazione competente che possa farlo proprio.<br />
Ulteriore rafforzamento del dedotto e della legittimità della pretesa viene dalle decisioni definitive del Giudice penale, medio tempore intervenute, con le quali il dott. De Pasquale è stato assolto dalle imputazioni.<br />
Va, pertanto, riconosciuta accoglibile l&#8217;istanza di declaratoria dell&#8217;illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Ministero del lavoro.<br />
Dalla pronuncia di accoglimento del ricorso consegue l&#8217;obbligo di procedere ed esprimersi sulla richiesta avanzata da parte ricorrente.<br />
L&#8217;Amministrazione del lavoro, pertanto, dovrà pronunciarsi sulla domanda avanzata dal ricorrente, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti per l&#8217;applicazione in fattispecie del beneficio richiesto.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui a parte motiva.<br />
Condanna il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al pagamento delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi €. 2.000 (duemila) a favore del ricorrente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.10.2003.</p>
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