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	<title>1497 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1497 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2019 n.1497</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-27-6-2019-n-1497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-27-6-2019-n-1497/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2019 n.1497</a></p>
<p>D. Giordano Pres., F. Romano Est.; PARTI: OMISSIS rapp. avv.to S. Greco c Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura di Milano rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato. La falsa dichiarazione in sede di istanza di permesso di soggiorno giustifica l&#8217;annullamento in autotutela, anche se il falso non è accertato con sentenza penale definitiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-27-6-2019-n-1497/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2019 n.1497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-27-6-2019-n-1497/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2019 n.1497</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">D. Giordano Pres., F. Romano Est.; PARTI: OMISSIS rapp. avv.to S. Greco c Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura di Milano rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>La falsa dichiarazione in sede di istanza di permesso di soggiorno giustifica l&#8217;annullamento in autotutela, anche se il falso non è accertato con sentenza penale definitiva di condanna. La disciplina è conforme a Costituzione e CEDU.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>Permesso di soggiorno &#8211; Annullamento in autotutela</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>La falsa dichiarazione in sede di istanza di permesso di soggiorno giustifica l&#8217;annullamento in autotutela, anche se il falso non è accertato con sentenza penale definitiva di condanna. La disciplina è conforme a Costituzione e CEDU.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><b>N. 01497/2019 REG.PROV.COLL.</b></div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00710/2015 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 710 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sabrina Greco, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Umbria, 54 e domicilio digitale come da PEC indicata in atti;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>previa sospensione dell&#8217;efficacia</i></p>
<p style="text-align: justify;">del decreto di annullamento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Milano in data 26 settembre 2014 e notificato in data 2 gennaio 2015.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura di Milano;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 8 maggio 2019 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato il 2 marzo 2015 e depositato il 1° aprile 2015 il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto di annullamento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Milano in data 26 settembre 2014 e notificato in data 2 gennaio 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione ha proceduto a tale annullamento in autotutela sulla base di accertamenti svolti presso la banca dati Inps, dai quali è emersa, tra l&#8217;altro, la non operatività  giù  dal 2010 della ditta dichiarata quale datrice di lavoro dal ricorrente nella istanza del 2012 che aveva dato luogo al rilascio del permesso di soggiorno per cui è causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, non sono risultati validi periodi di contribuzione/retribuzione del ricorrente tali da dimostrare lo svolgimento di una regolare attività  lavorativa al tempo dell&#8217;istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e il possesso di un reddito.</p>
<p style="text-align: justify;">In conseguenza di ciù², il ricorrente è stato indagato per il reato previsto dall&#8217;art. 5, comma 8bis, d. lgs. n. 286/1998, per aver reso una dichiarazione non veritiera in merito alla propria condizione lavorativa.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso il gravato provvedimento parte ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere, disparità  di trattamento e carenza di istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La resistente amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al gravame attraverso il deposito della documentazione relativa al procedimento de quo.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All&#8217;esito della camera di consiglio del 15 aprile 2015, con ordinanza n. 488/2015, è stata respinta la domanda cautelare proposta.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Alla pubblica udienza dell&#8217;8 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla documentazione versata in atti dalla resistente amministrazione (in particolare dalla comunicazione della notizia di reato nei confronti del ricorrente emessa dalla Questura di Milano in data 17 dicembre 2013) è emerso, alla luce delle verifiche effettuate presso gli organi competenti, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la ditta Ghobrial Gamal all&#8217;Inps risulta sospesa dal 30 settembre 2010, con una lista aziendale ferma al medesimo anno;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; -OMISSIS- ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno in data 18 dicembre 2012 indicando come datore di lavoro la su citata ditta, allorquando la stessa era giù  da anni inoperativa, allegando contratto di soggiorno comunicazione di assunzione e busta paga, dalla medesima ditta apparentemente emesse;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;Inps, l&#8217;ultima retribuzione percepita dal ricorrente risale all&#8217;agosto 2011, corrisposta da altra ditta;</p>
<p style="text-align: justify;">conseguentemente, essendo stata prodotta documentazione verosimilmente falsa, il ricorrente è stato indagato per il reato di cui all&#8217;art. 5, comma 8bis, d. lgs. n. 286/1998.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento a tali circostanze il ricorrente non ha, d&#8217;altra parte, prodotto alcun documento comprovante l&#8217;effettiva sussistenza del rapporto di lavoro inizialmente dichiarato, nè ulteriori elementi che possano suffragare la tesi dell&#8217;effettiva esistenza del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato non risultano in alcun modo confutate per effetto delle contestazioni svolte.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha in più¹ occasioni affermato che l&#8217;art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 &#8211; secondo cui la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità  penali, l&#8217;inammissibilità  della domanda &#8211; debba trovare applicazione anche alla domanda di permesso di soggiorno, in quanto espressione di un principio generale sulla condotta dei rapporti con l&#8217;Amministrazione. Detta disposizione, costituisce specificazione del più¹ generale principio contenuto nell&#8217;art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, che dispone la decadenza dei benefici conseguiti con dichiarazioni false (Tar Lazio, sez. I ter, sentenza n. 11288 del 21 novembre 2018; Cons. Stato, III, n. 1091/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, lo stesso art. 5, comma 8bis, d. lgs. n. 286/98, secondo cui &quot;<i>Chiunque contraffÃ  o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffÃ  o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione ..</i>.&quot;, esprime un principio sostanzialmente applicabile a tutte le procedure di rilascio di permessi di soggiorno (cfr. Cons. Stato, III, n. 432/2017; n. 5032/2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, affinchè il rifiuto del titolo sia fondato sulla accertata falsità , secondo un altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, non è necessario che detta falsità  sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l&#8217;autorità  amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice (<i>ex plurimis</i>, Cons. St., III, 23 giugno 2014, n. 3182).</p>
<p style="text-align: justify;">7. Alla luce dei sopra rappresentati principi ed elementi di fatto, il ricorso va quindi respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente amministrazione, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 1.000 (euro mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-27-6-2019-n-1497/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2019 n.1497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2009 n.1497</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-10-2009-n-1497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-10-2009-n-1497/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-10-2009-n-1497/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2009 n.1497</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Rovelli P. G. (avv. L. Pateri) c/ Provveditorato agli Studi di Cagliari, Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Distr. St.) sulla risoluzione del rapporto di lavoro pubblico dovuta ad assenza per malattia Pubblico impiego – Risoluzione del rapporto – Assenza per malattia &#8211; Superamento periodo di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-10-2009-n-1497/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2009 n.1497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-10-2009-n-1497/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2009 n.1497</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Rovelli<BR> P. G. (avv. L. Pateri)  c/ Provveditorato agli Studi di Cagliari,<BR>  Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla risoluzione del rapporto di lavoro pubblico dovuta ad assenza per malattia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Risoluzione del rapporto – Assenza per malattia &#8211;  Superamento periodo di 18 mesi di assenza senza richiesta di ulteriore proroga – Art. 23 C.C.N.L. di comparto &#8211; E’ legittima</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve ritenersi legittimo il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per il superamento del periodo di 18 mesi di assenza per malattia, così come previsto dall&#8217;art. 23 del C.C.N.L. di comparto, laddove lo stesso provvedimento sia adottato ove il dipendente abbia omesso di richiedere l&#8217;ulteriore periodo di assenza di 18 mesi previsto dallo stesso art. 23 del C.C.N.L..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1299 del 1998, proposto da: 	</p>
<p><B>P. G.</B>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Pateri, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, via Alghero n. 29; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provveditorato agli Studi di Cagliari</b>, <b>Ministero della Pubblica Istruzione</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>del decreto dell’8.06.1998 a firma del Provveditore agli studi di Cagliari avente ad oggetto la risoluzione autoritativa del rapporto di lavoro della ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale e comunque correlato col predetto. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Provveditorato agli Studi di Cagliari;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24/06/2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente, insegnante di scuola materna con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, veniva sottoposta ad accertamenti medico legali da parte del collegio medico della USL n. 8 di Cagliari che, con verbale di visita medica n. 65 del 09.06.1997, la giudicava temporaneamente inidonea al servizio per giorni 360.<br />	<br />
In data 07.07.1997 la Direttrice didattica della Scuola elementare “la Palma” con decreto n. 1541/D3 collocava la ricorrente in assenza per malattia per 360 giorni con retribuzione al 50% per giorni 40 e, dal 16.08.1997, con nessuna retribuzione.<br />	<br />
In data 29.09.1997, per la signora Pischedda veniva inviata al Collegio medico dell’ospedale militare di Cagliari richiesta di visita al fine di ottenere la pensione d’invalidità ai sensi dell’art. 2 comma 12 della legge 335 del 1995.<br />	<br />
In data 27.02.1998 la Commissione medica militare confermava le infermità riscontrate dal Collegio medico della ASL 8 di Cagliari.<br />	<br />
In data 29.04.1998 la ricorrente presentava domanda per ottenere un congedo per malattia di 11 mesi. La domanda veniva accettata con riserva.<br />	<br />
In data 18.06.1998 il Provveditorato agli studi inviava una nuova richiesta di visita presso la Commissione medica dell’ospedale militare.<br />	<br />
In data 8.06.1998 con il provvedimento impugnato veniva risolto il rapporto di lavoro con la ricorrente avendo la stessa superato i primi diciotto mesi di assenza per malattia nel triennio 1995 – 1998 previsti dal CCNL 04.08.1995.<br />	<br />
La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:<br />	<br />
eccesso di potere per motivazione carente, incongrua, illogica, contraddittoria e perplessa, nonché per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e contrasto con precedenti manifestazioni di volontà della P.A.;<br />	<br />
violazione dell’art. 23 comma 4 del CCNL 04.08.1995.<br />	<br />
Si sono costituite le Amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 28 luglio 1998 la domanda cautelare veniva rigettata. <br />	<br />
Alla udienza pubblica del 24.06.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso fa anzitutto perno sulla contestazione della premessa da cui muove il provvedimento impugnato, e cioè che la ricorrente non avrebbe provveduto a depositare istanza di concessione di ulteriori 18 mesi di assenza dal lavoro per malattia al solo fine della conservazione del posto di lavoro ex art. 23 comma 2 del CCNL di comparto. L’assunto, a dire della ricorrente, sarebbe privo di fondamento e il provvedimento illegittimo laddove motiva sulla base della inesistenza di un presupposto che risulterebbe invece verificatosi.<br />	<br />
Sempre a dire della ricorrente, il provvedimento impugnato si porrebbe in contraddizione con l’art. 23 comma 4 del CCNL di comparto che recita: “superati i periodi di conservazione del posto, previsti ai commi 1 e 2 , oppure nel caso che, a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto”. <br />	<br />
Il decreto impugnato sarebbe illegittimo in quanto estende la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro anche nei confronti del dipendente dichiarato idoneo ad altri compiti come appunto la ricorrente. <br />	<br />
Nessuna delle censure sopra descritte coglie nel segno.<br />	<br />
La ricorrente, prima che scadesse il periodo di assenza per malattia previsto dall’art. 23 comma 1 del c.c.n.l. di comparto ha omesso di chiedere all’Amministrazione una nuova visita presso l’ASL di appartenenza.<br />	<br />
Deve ritenersi legittimo il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per il superamento del periodo di 18 mesi di assenza per malattia, così come previsto dall&#8217;art. 23 del c.c.n.l. di comparto, laddove lo stesso provvedimento sia adottato ove il dipendente abbia omesso di richiedere l&#8217;ulteriore periodo di assenza di 18 mesi previsto dallo stesso art. 23 del c.c.n.l..<br />	<br />
Il tenore letterale della disposizione è difatti chiaro nel senso che il lavoratore debba presentare idonea domanda perché gli possa essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.<br />	<br />
Come risulta evidente dagli atti di causa nessuna domanda in tal senso è stata presentata. <br />	<br />
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto. <br />	<br />
La natura della controversia induce il Collegio a ritenere sussistenti le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite. <br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24/06/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/10/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-10-2009-n-1497/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2009 n.1497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1497</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1497/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1497</a></p>
<p>Pres. MARUOTTI &#8211; Est. Aureli Comune di Cameri (Avv.ti P. Monti, G. Greppi, G. Razeto e N. Paoletti) c./ Barbarossa s.r.l. (Avv. P. Munaretto) sui limiti all&#8217;esperibilità del ricorso avverso il silenzio Silenzio della P.A. – Adozione di atto espresso – Ricorso ex art. 21 bis L. 1034/71 – Inammissibilità</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1497/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1497</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARUOTTI &#8211; Est. Aureli<br /> Comune di Cameri (Avv.ti P. Monti, G. Greppi, G. Razeto e N. Paoletti) c./ Barbarossa s.r.l. (Avv. P. Munaretto)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti all&#8217;esperibilità del ricorso avverso il silenzio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Silenzio della P.A. – Adozione di atto espresso – Ricorso ex art. 21 bis L. 1034/71 – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>. Il rito accelerato previsto dall’art. 21 bis della L. 1034 del 1971 implica un accertamento della mera scadenza del termine per provvedere, mentre non consente al giudice di effettuare, in via incidentale, l’esame delle ragioni che abbiano indotto l’Amministrazione a non accogliere l’istanza: mediante tale rito, pertanto, si può impugnare il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, non anche il provvedimento che abbia a questa dato riscontro(1), avverso il quale è proponibile il ricorso ordinario di legittimità, entro il prescritto termine.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1) Consiglio St., Sez. IV, n. 5310 del 2007</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<i><br />
</i>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 539 del 2008, proposto dal </p>
<p><b>Comune di Cameri</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Monti, Giuseppe Greppi, Giorgio Razeto e Nicolò Paoletti, e presso quest’ultimo domiciliato  in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 34; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la s.r.l. Barbarossa,</b> in persona del legale rappresentante e amministratore unico, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Patrizia Munaretto ed domiciliato <i>ex lege</i> presso la Segreteria di questa Sezione;<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sez. I, del  24 novembre 2007, n. 3498, e per la reiezione del ricorso di primo grado;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 4 marzo 2008 il Cons. Sandro Aureli;<i><br />
</i>Uditi, altresì, gli avv.ti Nicolò Paoletti e Patrizia Munaretto;<br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>1. Il T.A.R. Piemonte, con la sentenza  gravata, ha accolto il ricorso promosso dalla società appellata, inteso ad  ottenere l’affermazione dell’obbligo del Comune di Cameri di provvedere sull’istanza-diffida del 20 luglio 2007, notificata ex art. 2, comma 5, legge n.241 del 1990 (nel testo inciso dagli articoli 2 e 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 11, e dall&#8217;art. 3, comma 6 bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, come convertito nella legge n. 80 del 2005).<br />
La società ha presentato l’istanza nella qualità di titolare  dell’autorizzazione amministrativa  n. 445 del 10 agosto 2004, riguardante l’apertura di un centro commerciale classico nel Comune di Cameri.<br />
Il rilascio del titolo autorizzativo è stato assentito  subordinatamente  alla realizzazione di alcune opere di viabilità funzionali all’apertura del centro commerciale.<br />
La società:<br />
a) ha rilevato l’esistenza di un collegamento oggettivo  tra le opere viabilistiche a proprio carico   e quelle previste  in un’area limitrofa dal piano esecutivo la cui attuazione è a carico del “Consorzio Area di Riordino della S.S. 32 del Sempione”;<br />
b) ha dedotto che la mancata esecuzione di una parte consistente delle opere poste a carico del Consorzio “impedisce la chiusura dell’anello viabilistico al servizio del realizzando centro commerciale” precludendone l’attivazione;<br />
c) ha quindi diffidato il Comune ad accertare l’inadempimento delle obbligazioni assunte dal Consorzio  e ad assumere le conseguenti determinazioni.<br />
Con la nota n. 15072 del 21 agosto 2007, il Comune ha dichiarato “improponibile” la istanza/diffida, negando, in sostanza,  che sussista un collegamento tra la viabilità a carico  dell’istante e quella a carico del Consorzio.<br />
Con la sentenza impugnata, il TAR ha respinto tutte le eccezioni preliminari del Comune ed ha accolto il ricorso della società, dichiarando l’illegittimità del suo comportamento silente, malgrado l’emanazione della menzionata nota,  ritenuta  frutto di “un’interpretazione del tutto erronea del contenuto della diffida”.<br />
Il Comune ha proposto appello<b>, </b>chiedendo che il ricorso di primo grado sia respinto.<br />
La società appellata ha controdedotto, chiedendo il rigetto del gravame.<br />
2. La Sezione ritiene che il gravame sia fondato e vada accolto.<br />
Ove anche fosse sussistente un obbligo di provvedere sulla istanza-diffida formulata dalla società in data 20 luglio 2007, il provvedimento formalmente emesso dal Comune di Cameri  in data 21 agosto 2007 comporta che non può radicalmente essere considerato sussistente il silenzio, di per sé impugnabile ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971.<br />
Col rito previsto dal medesimo art. 21 bis, infatti, si può impugnare il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, non anche il provvedimento che abbia a questa dato riscontro (cfr. C.d.S. Sez. IV, n. 5310 del 2007).<br />
Tale principio non trova eccezione quando l’interessato non ritenga congruo il provvedimento, in rapporto alla sua istanza: anche quando egli ritenga che l’Amministrazione abbia emanato un giustificato atto di arresto procedimentale, è proponibile il ricorso ordinario di legittimità, entro il prescritto termine.<br />
Sotto tale profilo, va rimarcato che il rito accelerato previsto dall’art. 21 bis implica un accertamento della mera scadenza del termine per provvedere, mentre non consente al giudice di effettuare, in via incidentale, l’esame delle ragioni che abbiano indotto l’Amministrazione a non accogliere l’istanza.<br />
3. Per le ragioni che precedono, l’appello è fondato e va accolto, sicché, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile.<br />
Ciò comporta l’irrilevanza delle ulteriori censure del Comune appellante, che ha reiteratamente dedotto che il proprio provvedimento del 21 agosto 2007 sarebbe legittimo, per la sussistenza di un effettivo collegamento tra le opere viabilistiche poste a carico della società appellata e quelle poste a suo tempo poste a carico del Consorzio (neppure intimato col ricorso di primo grado). <br />
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) accoglie l’appello n. 539 del 2008 e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.<br />
Condanna la società appellata al pagamento delle spese e degli onorari dei due gradi del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre le somme versate a titolo di contributo unificato. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, addì 4 marzo 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Luigi Maruotti         &#8211;       Presidente f.f.<br />
Giuseppe Romeo     &#8211;      Consigliere<br />
Anna Leoni             &#8211;     Consigliere<br />
Bruno Mollica         &#8211;    Consigliere<br />
Sandro Aureli         &#8211;   Consigliere est.</p>
<p align=center>
<p align=justify>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1497</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1497/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1497/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1497</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso il trasferimento per incompatibilità ambientale di un vice prefetto attesa la non dimostrata gravità ed irreparabilità del danno, anche alla luce del lungo tempo trascorso tra la pubblicazione della sentenza appellata e la proposizione dell’appello. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1497/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1497</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che rigetta il ricorso avverso il trasferimento per incompatibilità ambientale  di un vice prefetto attesa la non dimostrata gravità ed irreparabilità del danno, anche alla luce del lungo tempo trascorso tra la pubblicazione della sentenza appellata e la proposizione dell’appello. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1497/08<br />
Registro Generale: 1070/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Roberto Chieppa<br /> Cons. Manfredo Atzeni Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CREA CARMELA </b>rappresentato e difeso da:  Avv.  ANNA MATTIOLIcon domicilio  eletto in Roma VIA TEULADA N. 34 pressoANNA MATTIOLI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso daAVVOCATURA GEN. DELLO STATOcon domicilio in Roma Via dei Portoghesi 12;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR TOSCANA  &#8211;  FIRENZE: Sezione I  6033/2006, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO PER   INCOMPATIBILITA&#8217; AMBIENTALE.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO INTERNO</p>
<p>Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni e udito altresì, per la parte resistente l’avv. dello Stato VARRONE;</p>
<p>Ritenuto, allo stato, indimostrata la gravità ed irreparabilità del paventato danno, anche alla luce del lungo tempo trascorso tra la pubblicazione della sentenza appellata e la proposizione dell’appello;<br />
ritenuto che nel primo esame, necessariamente sommario, proprio della fase cautelare la fattispecie evidenzia i presupposti per il trasferimento per incompatibilità ambientale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1070/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 18 Marzo 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1497/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1497</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1497/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1497/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1497</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. T. Aru A. M. Onnis (Avv. G. Andreozzi) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Stato), Provveditorato agli Studi di Cagliari (Avv. Stato) l&#8217;accertamento definitivo della dipendenza da causa di servizio non vincola l&#8217;amministrazione in sede di concessione dell&#8217;equo indennizzo 1. Pubblico impiego – infermità – riconoscimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1497/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1497/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1497</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. T. Aru<br /> A. M. Onnis (Avv. G. Andreozzi) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Stato), Provveditorato agli Studi di Cagliari (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;accertamento definitivo della dipendenza da causa di servizio non vincola l&#8217;amministrazione in sede di concessione dell&#8217;equo indennizzo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblico impiego – infermità – riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – equo indennizzo – disconoscimento della dipendenza da causa di servizio – legittimità.																																																																																												</p>
<p>2.	Atto e provvedimento – autotutela – indebito esborso di denaro – sussistenza di interesse pubblico specifico – necessità – non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, fatto valere al fine di ottenere l&#8217;equo indennizzo, ancorché definitivo, deve essere rivalutato nell’ambito di un diverso e specifico procedimento destinato a definire un&#8217;altra valutazione della sussistenza del medesimo nesso causale, valida esclusivamente in ordine al predetto fine, con la possibilità, implicitamente ammessa dal contesto normativo applicabile, di pervenire ad una determinazione negativa.																																																																																												</p>
<p>2.	La rimozione in via di autotutela di atti potenzialmente idonei a determinare indebito esborso di denaro pubblico non richiede un&#8217;espressa motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico specifico (da ritenersi <i>in re ipsa</i>) in merito alla loro adozione, né la valutazione delle posizioni dei soggetti loro destinatari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 660/93 proposto dalla</p>
<p><b>sig.ra Anna Maria Onnis</b> rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall&#8217;avv. Giuseppe Andreozzi ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Gianturco n. 4, presso lo studio del medesimo legale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	il <b>Ministero della Pubblica Istruzione</b>, in persona del Ministro in carica,																																																																																												</p>
<p>&#8211;	il <b>Provveditorato agli Studi di Cagliari</b>, in persona del Provveditore in carica,<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto del Provveditore agli Studi di Cagliari n. R1/42279 dell’11 gennaio 1993,col quale è stato revocato il decreto della stessa Autorità n. 2815 del 21 agosto 1990 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ernia del triangolo del petit (paralombare dx)”.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004 l’avvocato dello Stato Anna Maria Bonomo per la parte resistente, nessuno comparso per la ricorrente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 17 marzo 1993 e depositato il successivo 16 aprile, la sig.ra Onnis impugna il decreto n. R1/42279 dell’11 gennaio 1993 col quale il Provveditore agli Studi di Cagliari ha revocato il proprio decreto n. 2815 in data 21 agosto 1990, col quale era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ernia del triangolo del petit (paralombare dx)” (restando conseguentemente respinta l’istanza di concessione dell’equo indennizzo proposta in relazione ad essa dalla sig.ra Onnis).<br />
	Con unico articolato motivo la ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe provveduto sulla base di un parere che il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non era competente ad adottare in quanto la questione della dipendenza dal servizio dell’infermità di cui sopra era stata già definitivamente risolta sulla base sulla base del parere della Commissione Medica Ospedaliera posto a fondamento del decreto revocato.<br />	<br />
Inoltre il provvedimento impugnato non sarebbe adeguatamente motivato né con riguardo alle ragioni sottese alla decisione del provvedimento di revoca, né con riguardo all’interesse pubblico specifico perseguito con la sua adozione.<br />
	Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.<br />	<br />
	Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2004, presente solo il legale dell’Amministrazione, la causa è stata posta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
L’art. 5 bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, ha sancito la reciproca autonomia del procedimento per la declaratoria della dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata dal dipendente e del procedimento per la concessione dell’equo indennizzo.<br />
Da ciò consegue che il giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera è definitivo per quanto riguarda l’accertamento dell’esistenza del predetto nesso di causalità, per tutti i fini per i quali esso rileva, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la dipendenza da causa di servizio dell’infermità venga accertata al fine di concedere l’equo indennizzo.<br />
In tale ipotesi, la normativa richiamata prevede l’intervento, nella procedura, del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, che può disattendere le conclusioni della Commissione Medica Ospedaliera (tale interpretazione è oramai pacifica in giurisprudenza: C. di S., IV, 13 novembre 1998, n. 1521, che ha riformato la sentenza di questo Tribunale n. 124 in data 5 marzo 1994).<br />
Giustamente, quindi, nel caso di specie l’Amministrazione, investita della domanda di concessione di equo indennizzo per l’infermità sopra specificata, nonostante avesse con proprio atto (fondato sulla valutazione della Commissione Medica Ospedaliera) riconosciuto che l’infermità in questione dipende da causa di servizio, ha chiesto che il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie esprimesse il proprio parere sulla medesima questione.<br />
Il Comitato ha espresso parere contrario in ordine al riconoscimento dell’esistenza del suddetto nesso causale, e su quella base l’Amministrazione ha disatteso la domanda di concessione dell’equo indennizzo ed annullato d’ufficio la propria precedente determinazione.<br />
L’odierna ricorrente sostiene che il principio della reciproca indipendenza fra i due procedimenti in parola imporrebbe di escludere che l&#8217;Amministrazione, una volta constatata l&#8217;insussistenza del motivo di servizio fra le cause dell&#8217;infermità lamentata dal dipendente, in seguito agli accertamenti disposti in relazione alla domanda di concessione dell&#8217;equo indennizzo, possa anche rivedere le determinazioni in precedenza assunte in sede di riconoscimento della causa di servizio, per l’attribuzione degli altri benefici che conseguono a tale accertamento.<br />
La tesi non è condivisa dal collegio.<br />
È vero che, a ben vedere, nel sistema legislativo appena descritto rimane uno spazio nel quale il legislatore ammette che una determinata situazione di fatto riceva una differente valutazione in due procedimenti, fra di loro collegati, e che tale differente valutazione possa rimanere definitiva.<br />
La volontà del legislatore, infatti, può essere così ricostruita:<br />
1 ) la legge impone l&#8217;espletamento di una determinata procedura per l&#8217;accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, lamentata da un dipendente pubblico; per questa via si giunge all&#8217;adozione di un provvedimento definitivo, che può riconoscere la sussistenza del predetto nesso causale;<br />
2) la legge impone poi che qualora il provvedimento positivo venga fatto valere per ottenere l&#8217;equo indennizzo, il riconoscimento della causa di servizio debba essere rivalutato; peraltro, la nuova disamina non avviene nell’ambito di un procedimento di secondo grado, destinato a rivedere, ed eventualmente a togliere effetto, alla precedente determinazione, ma in seno ad una nuova procedura, destinata a definire un&#8217;altra valutazione della sussistenza del medesimo nesso causale, valida esclusivamente in ordine al predetto fine.<br />
La legge, quindi, accetta la possibilità che i due procedimenti amministrativi giungano ad accertamenti difformi in ordine alla medesima situazione di fatto (la Corte Costituzionale ha dichiarato che la normativa in commento non contrasta con l&#8217;articolo 97 della costituzione: sentenza 21 giugno 1996, n. 209).<br />
Osserva, peraltro, il collegio che nessuna norma impone all&#8217;amministrazione di restare inerte di fronte all&#8217;accertamento della suddetta contraddittorietà.<br />
Invero, la giurisprudenza, anche costituzionale, che ha affrontato l&#8217;interpretazione della normativa ora in commento si è trovata nell&#8217;angolo visuale condizionato dalla domanda e dall&#8217;interesse del ricorrente; di regola, infatti, le decisioni che hanno affrontato il problema della sopra descritta contraddittorietà hanno risolto controversie nelle quali il pubblico dipendente, che aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un infermità, chiedeva che tale riconoscimento restasse fermo anche in vista della concessione dell&#8217;equo indennizzo.<br />
In tali fattispecie la giurisprudenza ha costantemente affermato che l&#8217;indiscutibile contraddittorietà di pronunce, appena evidenziata, non impone all&#8217;amministrazione di conferire al dipendente la principale utilità alla quale egli aspira.<br />
La giurisprudenza non ha, invece, mai affermato quanto sotteso dalle argomentazioni dall&#8217;odierna ricorrente, secondo la quale non sussisterebbe rimedio all&#8217;anzidetta contraddittorietà (si veda anzi, in contrario senso, C. di St., VI, 24 ottobre 1991, n. 714).<br />
E’ certamente vero che, nella pratica, le amministrazioni tollerano la situazione appena descritta, e talvolta evitano di porre in discussione l’accertamento della dipendenza della causa di servizio nonostante l’ulteriore procedura abbia concluso per la sua insussistenza.<br />
Peraltro, la constatazione di tale possibile comportamento di fatto non può incidere sulla valutazione della legittimità del provvedimento dell’Amministrazione intimata.<br />
Osserva, quindi, il Collegio che se motivi attinenti al consolidamento di posizioni giuridiche ed aspettative possono indurre l’Amministrazione a non rimuovere l’atto con il quale viene riconosciuta la dipendenza della causa di servizio, nulla osta al suo annullamento d’ufficio, soprattutto quando l’atto in questione non abbia prodotto effetti definitivamente stabilizzati.<br />
Questo è quanto avvenuto nel caso di specie, in quanto non risulta che la ricorrente abbia già ricavato benefici concreti dal riconoscimento della causa di servizio della malattia.<br />
Giustamente, quindi, l’Amministrazione, una volta constatato l’errore nell’accertamento della situazione di fatto, che dà titolo alla posizione preferenziale, ha annullato l’atto con il quale era stata erroneamente attribuita la posizione di vantaggio.<br />
Quanto all’eccepito difetto di motivazione, deve osservarsi che come espressamente consentito dalla legge il provvedimento impugnato è motivato per relationem con riferimento al parere del CPPO in esso richiamato.<br />
E’ pacifico che il giudizio medico – legale recepito nella determinazione impugnata costituisce una valutazione di ordine tecnico che, salvo ipotesi di violazione di legge o di illogicità manifesta, non ricorrenti nel caso di specie, resta sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.<br />
	Ed invero, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, il giudizio medico – legale, poi recepito dall’Amministrazione, reso nel corso del procedimento volto all’accertamento della dipendenza di una infermità da causa di servizio od al riconoscimento dell’equo indennizzo si basa su nozioni scientifiche e su dati dell’esperienza propri della disciplina applicata che, per il loro carattere squisitamente tecnico, non hanno bisogno di essere dimostrati e sono di per sé insindacabili se adeguatamente motivati e coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento; essendo censurabili per eccesso di potere quando sia mancata la motivazione, la valutazione dei fatti risulti manifestamente irrazionale o non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da potere incidere sulla valutazione medica finale (Cons,. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2001 n. 1774; idem, 6 maggio 2002 n. 2483).<br />	<br />
Quanto, infine, al secondo profilo di difetto di motivazione lamentato dalla ricorrente, ossia la mancata indicazione dell’interesse pubblico specifico perseguito con l’atto impugnato, è sufficiente rilevare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons Stato, Sez. V, 20 agosto 2001, n. 4444), dal quale non si ravvisano ragioni per dissentire, la rimozione in via di autotutela di atti potenzialmente idonei a determinare indebito esborso di denaro pubblico non richiede un&#8217;espressa motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico specifico (da ritenersi in re ipsa) in merito alla loro adozione, né la valutazione delle posizioni dei soggetti loro destinatari.<br />
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 6 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Paolo Turco, 		Presidente,<br />	<br />
&#8211; Manfredo Atzeni, 		Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Tito Aru, 			Primo Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-22-10-2004-n-1497/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.1497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1497</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1497/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1497</a></p>
<p>Pres. Ranalli, Est. Daniele. De Vito (Avv.ti M. Discepolo e C. Arzeni) c. Ministero delle Finanze (n.c.) sul sindacato della discrezionalità tecnica per eccesso di potere da parte del giudice di legittimità, nel quadro dei concorsi indetti dalla P.A. Concorso pubblico – Valutazione della commissione esaminatrice &#8211; Sindacato sulla discrezionalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1497/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1497/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1497</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ranalli, Est. Daniele.<br />  De Vito (Avv.ti M. Discepolo e C. Arzeni) c. Ministero delle Finanze (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul sindacato della discrezionalità tecnica per eccesso di potere da parte del giudice di legittimità, nel quadro dei concorsi indetti dalla P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso pubblico – Valutazione della commissione esaminatrice &#8211; Sindacato sulla discrezionalità tecnica da parte del G.A– Ammissibilità &#8211; Limiti</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica esercitata da una Commissione esaminatrice di pubblico concorso è ammesso per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della illogicità grave e manifesta ferma restando la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul sindacato della discrezionalità  tecnica per eccesso di potere da parte del giudice di legittimità, nel quadro dei concorsi indetti dalla P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 26 del 1999 proposto da<br />
<b>DE VITO Francesco Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Discepolo e Cristina Arzeni, presso il primo elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti n. 99;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO delle FINANZE</b>, in persona del Ministro pro-tempo-re, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n.29, è domiciliato ex lege;</p>
<p>&#8211; la <b>COMMISSIONE GIUDICATRICE del concorso per “Sovrintendenti”</b>, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, indetto con bando in data 27.10.1997, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; il <b>COMANDANTE della GUARDIA di FINANZA</b>, in persona del titolare pro-tempore dell’Ufficio, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>TENACE Angelo</b> e <b>VERLINI Carlo</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della graduatoria del concorso per “Sovrintendenti”, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, indetto con bando in data 27.10.1997, limitatamente alla parte riguardante la posizione del ricorrente, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente;<br />
nonché per ottenere<br />
l’ammissione con riserva all’anzidetta procedura concorsuale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;<br />
Viste le proprie ordinanze 27 gennaio 1999, n.60 e 29 agosto 2003, n.53;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;<br />
Uditi l’avv. Discepolo per il ricorrente e l’avv. dello Stato Honorati per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 30.12.1998, depositato il 12.1.1999, il sig. De Vito Francesco Giuseppe, appuntato in forza alla 16^ Legione Guardia di Finanza di Ancona, ha impugnato la graduatoria del concorso per “Sovrintendenti”, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, indetto con bando in data 27.10.1997, limitatamente alla parte riguardante l’attribuzione del punteggio ad esso ricorrente, e la conseguente collocazione nella graduatoria medesima, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere sotto i profili dell’irra-zionalità manifesta e dell’erroneo apprezzamento di presupposti, errore di fatto, illogicità manifesta.<br />
Costituitosi in giudizio il Ministero delle Finanze, ha dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la reiezione.<br />
Con ordinanza 27 gennaio 1999, n.60 il Tribunale ha respinto l’i-stanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e con successiva ordinanza 29 agosto 2003, n.53 ha disposto l’integra-zione del contraddittorio nei confronti di controinteressato originariamente non evocato in giudizio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />
Il sig. De Vito Francesco Giuseppe, dopo aver presentato domanda di partecipazione al concorso interno, per titoli ed esami, per l’am-missione al 2° corso trimestrale di n.900 vicebrigadieri del ruolo “Sovrintendenti” della Guardia di Finanza, riservato agli appartenenti al Corpo, indetto con bando in data 27.10.1997, sosteneva la prova scritta consistente in risposte ad un questionario articolato in domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e della cultura generale, commisurate ai programmi della scuola media dell’obbligo.<br />
Al termine della suddetta prova gli veniva notificata l’idoneità con un punteggio di 11,250, non essendo risultate esatte le risposte a sette domande, su di un totale complessivo di trenta; successivamente, si procedeva all’attribuzione del punteggio per i titoli posseduti, secondo i parametri stabiliti dall’art.9 del bando di concorso, ed al De Vito venivano riconosciuti ulteriori punti 1,535, per un totale complessivo di 12,875, che non gli consentiva di essere collocato utilmente in graduatoria.<br />
Dall’esame degli elaborati relativi alla prova scritta da lui sostenuta, il De Vito ha potuto constatare che la domanda n. 7, in relazione alla quale la risposta da lui formulata era stata giudicata erronea dalla Commissione, in realtà non prevedeva alcuna risposta esatta tra quelle indicate nel questionario; deduce, pertanto, l’illegittimità degli atti impugnati, evidenziando che con l’attribuzione del maggiore punteggio di 1,25 (pari ad una ulteriore risposta esatta) egli avrebbe potuto conseguire la valutazione complessiva di punti 14,035, risultando così utilmente incluso nella graduatoria della procedura concorsuale in argomento.</p>
<p>2. &#8211; Tali argomentazioni meritano di essere condivise.<br />
Dalla documentazione in atti si evince che la domanda n.7 del questionario predisposto per l’espletamento della procedura concorsuale recitava: “Nella frase alcune persone ci guardano la parola alcune è?<br />
a) aggettivo qualificativo;<br />
b) pronome indefinito;<br />
c) verbo impersonale;<br />
d) preposizione semplice”.</p>
<p>2.1. &#8211; Come esattamente dedotto nel ricorso, nessuna delle risposte prestabilite dal questionario è esatta, poiché la parola “alcune” nel contesto della frase suindicata è un aggettivo indefinito, e non un aggettivo qualificativo, come invece ritenuto dalla Commissione; è quindi evidente l’illegittimità della valutazione della prova scritta sostenuta dal ricorrente, poiché la palese erroneità del questionario, nella parte sopra evidenziata, gli ha impedito di conseguire l’ulteriore punteggio di 1,25 e di essere utilmente incluso nella graduatoria della procedura concorsuale.<br />
Aggiungasi che – come asserito nel ricorso, e non contestato negli scritti difensivi della resistente Amministrazione – il questionario predisposto per l’espletamento della prova scritta non era identico per tutti i candidati, sicché deve ritenersi che i candidati che precedevano il De Vito nella graduatoria della procedura concorsuale non abbiano subito analoga riduzione del punteggio per la medesima ragione.</p>
<p>2.2. &#8211; Devono essere disattese, poi, le argomentazioni difensive del-l’Avvocatura dello Stato, secondo cui nel caso di specie si verte nel-l’esercizio della discrezionalità tecnica, che non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice di legittimità.<br />
Osserva il Collegio che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Ad.Plen., 27 novembre 1989, n.16; Sez.V, 18 febbraio 1991, n.160; Sez.IV, 9 aprile 1999, n. 601) ammette il sindacato della discrezionalità tecnica per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della illogicità grave e manifesta (vizi dedotti con il ricorso in esame) e inoltre in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.<br />
Nella fattispecie, questo Tribunale non sostituisce una propria ed autonoma valutazione a quella effettuata dai competenti organi tecnici della P.A., ma si limita a verificarne la correttezza dell’iter logico, e l’adeguata valutazione dei presupposti di fatto, rilevando la palese erroneità (attraverso la conoscenza di elementari regole della lingua italiana, appartenenti al sapere comune) dell’apprezzamento giuridico-fattuale posto alla base del provvedimento avversato.</p>
<p>3. &#8211; Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della graduatoria del concorso per “Sovrintendenti”, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, indetto con bando in data 27.10.1997, limitatamente alla parte riguardante l’attribuzione del punteggio al ricorrente, ed alla collocazione del medesimo al numero progressivo 1127 di detta graduatoria.</p>
<p>4. &#8211; Si ravvisano motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla la graduatoria del concorso per “Sovrintendenti”, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, indetto con bando in data 27.10.1997, limitatamente alla parte riguardante l’attribuzione del punteggio al ricorrente, ed alla collocazione del medesimo al numero progressivo 1127 di detta graduatoria.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24 marzo 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Luigi Ranalli &#8211; Presidente f.f.<br />
Dott. Giuseppe Daniele &#8211; Consigliere, est.<br />
Dott. Galileo Omero Manzi &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-27-9-2004-n-1497/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 27/9/2004 n.1497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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