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	<title>1493 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1493 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2012 n.1493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-28-8-2012-n-1493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-28-8-2012-n-1493/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2012 n.1493</a></p>
<p>L. Viola Pres. ff &#8211; U. De Carlo Est. G. Ratti ed altra (Avv. D. Colucci) contro il Comune di Porto Azzurro (non costituito) e nei confronti di M. Caminelli ed altri (tutti non costituiti) sulla illegittimità di una comunicazione di avvio del procedimento seguita pressochè immediatamente dal provvedimento conclusivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-28-8-2012-n-1493/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2012 n.1493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-28-8-2012-n-1493/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2012 n.1493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Viola Pres. ff &#8211; U. De Carlo Est.<br /> G. Ratti ed altra (Avv. D. Colucci) contro il Comune di Porto Azzurro (non costituito) e nei confronti di M. Caminelli ed altri (tutti non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità di una comunicazione di avvio del procedimento seguita pressochè immediatamente dal provvedimento conclusivo e sulla illegittimità del potere extra ordinem esercitato in relazione all&#8217;abbandono di rifiuti non pericolosi accertato da tempo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – Art. 7 L. 241/90 &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento seguita pressochè immediatamente dal provvedimento conclusivo &#8211; Illegittimità	</p>
<p>2. Atto amministrativo &#8211; Riferimento ai provvedimenti contingibili ed urgenti – Abbandono risalente di rifiuti non pericolosi &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’invio della comunicazione di avvio del procedimento, seguita pressochè immediatamente dal provvedimento conclusivo, è un modo formalistico di assolvere all’obbligo di cui all’art. 7 L. 24190, che ha lo scopo di avvertire il soggetto privato dell’avvio di un procedimento amministrativo che lo riguarda e su cui deve avere la possibilità di far valere le sue ragioni, cosa che nel caso di specie non è avvenuta senza che vi fossero ragioni di urgenza che giustificassero una condotta siffatta	</p>
<p>2. Nel caso di abbandono di rifiuti non pericolosi, che andava eliminato in quanto costituiva un illecito amministrativo, ma che non richiedeva alcun intervento urgente, oltretutto in considerazione del tempo trascorso dal suo accertamento, è errato il riferimento alla norma che consente al Sindaco l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, con conseguente illegittimità del provvedimento su di esso emanato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1944 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Graziella Ratti, Argao S.r.l., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Dario Colucci, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Porto Azzurro non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Marco Caminelli, Carlo Andrea Diatto non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza n. 33 del 23 giugno 2011, notificata in data 23 giugno 2011, adottata dal sindaco del Comune di Porto Azzurro, con la quale si intimava alla parte ricorrente la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali “n. 17 materassi tipo sarmac”, localizzati nel terreno sito nel comune di Porto Azzurro, località pian delle masserie, foglio nct n. 15, particelle 868-869;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 giugno 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui il Comune di Porto Azzurro le aveva imposto di procedere alla rimozione di rifiuti speciali abbandonati su un terreno di proprietà della società di cui era amministratrice unica.<br />	<br />
Si trattava di un terreno in una frazione del Comune che era recintato con rete metallica di cantiere nel quale erano stati abbandonati i rifiuti descritti nel provvedimento dai controinteressati che erano stati individuati da appartenenti al Comando Stazione di Portoferraio del Corpo Forestale dello Stato. <br />	<br />
I controinteressati erano stati anche segnalati per l’illecito di cui all’art. 192 T.U. Amb. dal Corpo Forestale ed invitati dalla società amministrata dalla ricorrente a rimuovere i materassi in questione, poiché intralciavano l’esecuzione delle opere di urbanizzazione che erano in corso sul terreno dove i rifiuti giacevano.<br />	<br />
Il Comune emanava il provvedimento impugnato nei confronti del quale la società ricorrente presentava una richiesta di annullamento in autotutela che non aveva esito e pertanto era costretta alla presente impugnazione fondata su tre motivi.<br />	<br />
Il primo denuncia la violazione delle norme procedimentali di cui alla L. 24190 e dell’art. 192, comma 3, D.lgs. 1522006 oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto alla comunicazione, tardiva rispetto al comportamento illecito censurato, dell’avvio del procedimento è seguita dopo solo due giorni l’emanazione del provvedimento impugnato senza consentire alla parte privata di partecipare utilmente al procedimento, tanto è vero che la memoria difensiva è stata presentata dopo la comunicazione del provvedimento in spregio anche al disposto dell’art. 192 citato che prevede accertamenti in contraddittorio.<br />	<br />
Tutto ciò evidentemente rivela un macroscopico difetto di istruttoria come conseguenza del mancato contraddittorio procedimentale.<br />	<br />
Il secondo motivo censura la mancanza di specificazione di quale fosse l’elemento soggettivo posto a fondamento dell’ordine di sgombero dei rifiuti, dal momento che la condotta può essere imposta al proprietario solo a titolo di dolo o colpa, tenuto conto oltretutto che inizialmente l’ordine di rimozione era stato disposto nei confronti dei reali autori dell’illecito.<br />	<br />
Il terzo motivo lamenta la mancanza di una situazione di urgenza che legittimasse l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 T.U.E.L. in relazione ad un possibile pericolo per la popolazione.<br />	<br />
Il Comune di Porto Azzurro ed i controinteressati non si costituivano in giudizio.<br />	<br />
Il ricorso è fondato.<br />	<br />
Costituisce principio giurisprudenziale pacificamente affermato che la responsabilità del proprietario per l’abbandono di rifiuti su un immobile di sua proprietà sussiste solamente quando la condotta può essergli imputata a titolo di dolo o colpa e non come una sorta di responsabilità oggettiva.<br />	<br />
Nel caso di specie si trattava di un terreno recintato poiché vi erano in corso lavori di carattere edilizio e nel quale erano stati abbandonati rifiuti ad opera di terzi individuati dalla polizia amministrativa per cui legittimamente il Comune aveva inviato ad essi un’ordinanza di analogo tenore.<br />	<br />
Evidentemente la mancata ottemperanza da parte dei responsabili dell’ordine di rimozione ha indotto il Comune di Porto Azzurro a reiterare il provvedimento nei confronti del proprietario, mentre, invece avrebbe dovuto rappresentare la possibilità di procedere con mezzi propri del Comune ad effettuare la rimozione dei rifiuti con rivalsa quanto alle spese sui responsabili.<br />	<br />
A carico della società proprietaria del terreno e del suo amministratore non può quindi ascriversi nessuna responsabilità neanche a titolo di colpa e ciò è sufficiente per determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato che peraltro aveva violato anche le norme procedimentali di cui alla L. 24190 non avendo concesso lo spazio necessario per un contraddittorio procedimentale.<br />	<br />
L’invio della comunicazione di avvio del procedimento, seguita pressochè immediatamente dal provvedimento conclusivo, è un modo formalistico di assolvere all’obbligo di cui all’art. 7 L. 24190, che ha lo scopo di avvertire il soggetto privato dell’avvio di un procedimento amministrativo che lo riguarda e su cui deve avere la possibilità di far valere le sue ragioni, cosa che nel caso di specie non è avvenuta senza che vi fossero ragioni di urgenza che giustificassero una condotta siffatta. Sotto questo profilo è fondato anche il terzo motivo di ricorso in quanto il riferimento alla norma che consente al Sindaco l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, non aveva ragione di porsi poiché si trattava di un abbandono di rifiuti non pericolosi che andava eliminato in quanto costituiva un illecito amministrativo, ma che non richiedeva alcun intervento urgente oltretutto in considerazione del tempo trascorso dal suo accertamento.<br />	<br />
Il provvedimento merita in conclusione di essere annullato, con condanna del Comune di Porto Azzurro alle spese del presente giudizio secondo il principio della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna il Comune di Porto Azzurro alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Viola, Presidente FF<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/08/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-28-8-2012-n-1493/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2012 n.1493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2012 n.1493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-27-3-2012-n-1493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-27-3-2012-n-1493/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-27-3-2012-n-1493/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2012 n.1493</a></p>
<p>Pres. S. Romanio, est. P. Palmarini Piserchia Mario (Avv.ti Giuseppe Sartorio, Daniele Turco e Rocco Bruno) c. Comune di Santomenna (N.C.) Giurisdizione e competenza – Controversia &#8211; Riconoscimento e quantificazione dei contributi previsti dal D.Lgs. 30 marzo 1990 n. 76 – Giurisdizione del A.G.O. – Sussiste La controversia promossa dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-27-3-2012-n-1493/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2012 n.1493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-27-3-2012-n-1493/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2012 n.1493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romanio, est. P. Palmarini<br /> Piserchia Mario (Avv.ti Giuseppe Sartorio, Daniele Turco e Rocco Bruno) c. Comune di Santomenna (N.C.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Controversia &#8211; Riconoscimento e quantificazione dei contributi previsti dal D.Lgs. 30 marzo 1990 n. 76 – Giurisdizione del A.G.O. – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi previsti dal D.Lgs. 30 marzo 1990 n. 76, al fine della ricostruzione di immobili privati ad uso residenziale colpiti dagli eventi sismici, spetta al giudice ordinario, posto che “si ritiene radicato direttamente nella legge il fondamento del diritto dei privati ad ottenere i benefici post sisma e si qualificano come tassativi i requisiti fissati dalla stessa (1)	</p>
<p></b>_________________________________________________</p>
<p>1. cfr. <i>Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2009 n. 2591</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4914 del 1991, proposto da: 	</p>
<p>Piserchia Mario, nella qualità di amministratore pro tempore del condominio sito in Santomenna (SA) alla via Costa, p.lle 73 e 74, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Sartorio, Daniele Turco e Rocco Bruno, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Tasso n. 169; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Santomenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’atto prot. 566/7 del 19.03.1991 con il quale il Sindaco del Comune di Santomenna ha denegato la richiesta di rideterminazione, ai sensi dell’art.11, comma 2, lett. c., d.l. n.76 del 1990 del contributo per la riparazione dell’edificio condominiale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con ricorso notificato in data 24 maggio 1991 e depositato in data 21 giugno 1991, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto: <br />	<br />
I. Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. c D.L. 28.0.1984 n.19 conv. nella legge 18.04.1984 n.80 e dell’art.3 del D.L. 20.11.1987 n.474, convertito nella legge 21.01.1988 n.12, confluiti nell’art.11 del D. Lgs. n.76 del 30.03.1990 (T.U. Leggi per gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982);<br />	<br />
II.Violazione di legge – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Motivazione illogica ed incongrua.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 6 febbraio 2012 il ricorrente ha evidenziato che in una analoga controversia la Sezione si è pronunciata nel senso del difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />	<br />
All’udienza pubblica dell’8 marzo 2012, la causa passava in decisione.<br />	<br />
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il Collegio ritiene, infatti, di dover confermare il proprio precedente di sezione (sentenza n. 3766/2011) pronunciato in relazione alla stessa fattispecie.<br />	<br />
In particolare, parte ricorrente agisce per la caducazione dell’atto con il quale il Comune di Santomenna ha disconosciuto ad essa istante il cd. “contributo maggiorato” previsto dall’art.11, comma 2, lett. c del D. Lgs. n.76/90 (ove si prevede la maggiorazione del contributo ordinario «del 70 per cento per l&#8217;esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089»).<br />	<br />
Nella fattispecie la pretesa dell’amministrato ha, ab origine e per fonte legislativa diretta, natura di diritto soggettivo e la relativa controversia appartiene, pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2009 n. 2591: «La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi previsti dal d. lg. 30 marzo 1990 n. 76, al fine della ricostruzione di immobili colpiti dagli eventi sismici, spetta al giudice ordinario [la decisione precisa che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche se si controverta di decadenza o revoca del beneficio per inadempimento agli obblighi di legge]», posto che «si ritiene radicato direttamente nella legge il fondamento del diritto dei privati ad ottenere i benefici “post sisma” e si qualificano come tassativi i requisiti fissati dalla stessa».<br />	<br />
Attesa la natura di pronuncia declinatoria della giurisdizione della presente decisione, potrà farsi luogo, a cura di parte, alla translatio judicii come ora regolata dall’art. 11 c.p.a.<br />	<br />
Non essendosi costituita l’amministrazione resistente, nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all’autorità giudiziaria ordinaria.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Romano, Presidente<br />	<br />
Paolo Carpentieri, Consigliere<br />	<br />
Paola Palmarini, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-27-3-2012-n-1493/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2012 n.1493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/11/2011 n.1493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-25-11-2011-n-1493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-25-11-2011-n-1493/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-25-11-2011-n-1493/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/11/2011 n.1493</a></p>
<p>Vanno sospese la determina dirigenziale con la quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione già effettuata in favore della ricorrente e la nota della Prefettura di Catania con la quale, in esecuzione di un&#8217;ordinanza cautelare, si è confermato il contenuto di un decreto secondo cui sussiste il pericolo di condizionamento</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospese la determina dirigenziale con la quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione già effettuata in favore della ricorrente e la nota della Prefettura di Catania con la quale, in esecuzione di un&#8217;ordinanza cautelare, si è confermato il contenuto di un decreto secondo cui sussiste il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata di cui all’art.10 del D.P.R. 3/6/1998, n.252. Infatti, il nuovo provvedimento prefettizio sembra essere meramente confermativo del precedente sicchè, ad un tempo, non resiste alle censure dedotte con i motivi aggiunti e non è rispettoso, quanto all’istruttoria seguita ed alla motivazione che intende sorreggerlo, delle linee di indirizzo, sia pure orientative, rese con la precedente ordinanza cautelare n.829/11. (G.S)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01493/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01464/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla<br />	<br />
<b>Ri.Co. S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ignazio Scuderi, con domicilio eletto presso Ignazio Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, n. 37;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Catania</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n.149; <b>Comune di Catania</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Macri&#8217; e Giovanna Muscaglione, con domicilio eletto presso Daniela Macri&#8217; in , via G. Oberdan, n. 141; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dei provvedimenti impugnati col ricorso per motivi aggiunti, e cioè :<br />	<br />
determina dirigenziale n. 05/104 del 22 febbraio 2011, numero di protocollo 51864, con la quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione già effettuata in favore della ricorrente con il provvedimento dirigenziale del 05 marzo 2010, n. 8/124 ;<br />	<br />
della nota della Prefettura di Catania n. 46556P di protocollo, del 19 luglio 2011, con la quale in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione n.829/11 si è confermato il contenuto del decreto del 19 aprile 2010 n. 22320, secondo cui …” alla data odierna, sussiste il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata di cui all’art.10 del D.P.R. 3/6/1998, n.252, nei confronti della società RI.CO. S.R.L. “;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell’ U.T.G. &#8211; Prefettura di Catania e del Comune di Catania;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il nuovo provvedimento prefettizio sembra essere meramente confermativo del precedente sicchè, ad un tempo, non resiste alle censure dedotte con i motivi aggiunti e non è rispettoso, quanto all’istruttoria seguita ed alla motivazione che intende sorreggerlo, delle linee di indirizzo, sia pure orientative, rese con la precedente ordinanza cautelare n.829/11.<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che può accogliersi la domanda di sospensiva in epigrafe e che, quanto alle spese, della presente fase cautelare può disporsene la compensazione, a ciò sussistendo giusti motivi.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie la domanda di sospensiva in epigrafe.	</p>
<p>La trattazione di merito del ricorso resta fissata, come da ordinanza n.829/2011, alla seconda udienza pubblica del mese di aprile 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore<br />	<br />
Rosalia Messina, Consigliere<br />	<br />
Dauno Trebastoni, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1493/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1493</a></p>
<p>Pres. Bianchi &#8211; Est. Lotti L. (avv.ti Basso, Casetta, Porcari) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) la prescrizione per il risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore di lavoro è decennale 1. – Militari e militarizzati – Risarcimento danni per malattia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1493/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1493/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi &#8211; Est. Lotti<br /> L. (avv.ti Basso, Casetta, Porcari) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>la prescrizione per il risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore di lavoro è decennale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Militari e militarizzati – Risarcimento danni per malattia contratta per servizio – Prescrizione – decennale</p>
<p>2. &#8211; Militari e militarizzati – Risarcimento danni per malattia contratta per servizio – Prescrizione – Decorrenza</p>
<p>3. &#8211; Militari e militarizzati – Risarcimento danni per malattia contratta per servizio – Nesso di causalità</p>
<p>4. &#8211; Militari e militarizzati – Risarcimento danni per malattia contratta per servizio – Responsabilità datore di lavoro – Fornitura mezzi di prevenzione – Insufficienza</p>
<p>5. &#8211; Militari e militarizzati – Risarcimento danni per malattia contratta per servizio – Danno biologico – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La prescrizione per il risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore di lavoro è decennale.</p>
<p>2. – La prescrizione decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.</p>
<p>3. – Sussiste il nesso causale tra un’unica fonte di contagio e l’effettivo contagio del virus HIV quando sia raggiunta la prova logica che la trasmissione della sindrome di immunodeficienza umana abbia avuto solamente quella possibile fonte, non rilevando che il grado di probabilità statistica d’infezione sia molto bassa.</p>
<p>4. – Il datore di lavoro è responsabile nei confronti dei dipendenti non soltanto della fornitura e della disponibilità di mezzi di prevenzione del rischio salute, ma anche del loro corretto e costante utilizzo da parte dei lavoratori.</p>
<p>5. – Il danno biologico può essere riconosciuto in presenza della prova del verificarsi dell’evento dannoso, della nocività dell’ambiente di lavoro e del nesso causale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2002, proposto da: </p>
<p>(&#8230;..), rappresentato e difeso dagli avv. Eva Basso, Paolo Casetta, Marco Porcari, con domicilio eletto presso Marco Porcari in Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 6 Bis; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Ministero Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per il<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>Risarcimento danni conseguenti a malattia contratta per causa di servizio.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12/06/2008 il Primo Referendario dott. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in oggetto, proposto davanti a questo Giudice in quanto era stato dichiarato dal Tribunale di Torino il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con sentenza n. 7121 del 20.9.2002, il ricorrente, ex ispettore della Polizia di Stato in quiescenza, chiede il risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza di infermità contratta per attività di servizio.<br />
Il ricorrente narra che a far data dal 01.08.1977, ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell’interno in qualità di Ispettore Capo della Polizia di Stato, e, nel periodo dal 1980 al 1990, presso l’Ufficio Prevenzione Generale di Torino, con prevalenti mansioni di Capo Equipaggio di Pattuglia Volante e Capo Turno Volanti.<br />
Egli narra che in data 12.11.1988 si trovava in servizio di volante, con turno ore 19.00-24.00, unitamente agli agenti Pallotta Michele (gregario) e Mortara Ubaldo (autista).<br />
Alle ore 22.00 circa, in Corso Unione Sovietica, angolo Strada Castello di Mirafiori, in Torino, il ricorrente e i suddetti Agenti, procedevano al controllo di un’autovettura modello Volkswagen golf, targata T039991G, con a bordo due giovani, successivamente identificati come Scannella Cinzia, nata a Torino il 21.03.1967, residente in Torino Via Bovetti n. 22, e Tripodi Giovanni, nato a Torino, il 05.02.1965, residente in Collegno Via Partigiani n.32.<br />
Durante la perquisizione dei suddetti, il ricorrente verificava il contenuto di una borsetta, appartenente alla Sig.ra Scannella Cinzia e si feriva nelle parti molli della mano destra; precisamente tra le dita dell’indice e del medio, con una siringa ivi contenuta, sprovvista dell’apposita protezione, con conseguente fuoriuscita di sostanza ematica dalla mano del ricorrente.<br />
Successivamente il ricorrente chiedeva alla ragazza spiegazioni sulla presenza della siringa nella propria borsetta e la stessa riferiva di aver utilizzato poc’anzi, insieme al Sig. Tripodi, quella siringa, entrambi per iniettarsi della sostanza stupefacente (eroina).<br />
Da indagini espletate sui soggetti sopra menzionati si accertava che erano entrambi tossicodipendenti, pluripregiudicati.<br />
In data 22.01.1992 decedeva in Torino, la sig.ra SCANNELLA Cinzia, per causa naturale riconosciuta come sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).<br />
Inoltre, il ricorrente, narra che, in data 27.09.1992, si trovava in servizio, in orario antecedente una partita di calcio, e doveva intervenire in occasione di tafferugli tra le opposte tifoserie. Aggredito da alcuni tifosi subiva lesioni e veniva a stretto contatto con soggetti igienicamente a rischio, ritrovando le proprie parti del corpo scoperte (braccia, mani, viso), sporche di sputi e sostanze ematiche.<br />
Successivamente, nel gennaio 1995 il ricorrente veniva ricoverato presso il reparto Rudigoz dell’Ospedale Amedeo di Savoia per Polmonite da Pneumocystis Carinii e in tale occasione gli veniva diagnosticata l’affezione da Sindrome di Immunodeficienza Acquisita (AIDS) con una gravissima deplezione linfocitaria e segni evidenti di una infezione da HIV in stadio terminale.<br />
Nel 1996, il ricorrente presentava al Questore di Torino istanza di riconoscimento di malattia per causa di servizio, ritenuta originata in forma diretta o comunque connessa a fatti verificatesi nel pieno esercizio delle proprie attribuzioni quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria, nonché Capo Equipaggio della pattuglia in servizio di Volante e di prevenzione nonché nei servizi investigativi. <br />
Seguivano i rapporti informativi del caso, le visite presso l’Ospedale Militare di Torino e il parere favorevole del Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale, Sez. Volanti.<br />
Nel 1999 il ricorrente fu posto in quiescenza per inidoneità permanente al servizio per malattia (AIDS), contratta in occasione e per causa di lavoro, con riconoscimento di pensione privilegiata ascrivibile alla tabella A, categoria 3, misura massima.<br />
Nel presente giudizio il ricorrente chiede, quindi, il risarcimento del danno contrattuale ai sensi dell’art. 2087 c.c.<br />
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Nel corso del giudizio veniva esperita CTU medico-legale, depositata in giudizio in data 24 aprile 2008, con documenti allegati.<br />
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2008 il ricorso veniva posto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In via preliminare, l’Amministrazione eccepisce la prescrizione del diritto risarcitorio azionato, con riferimento al disposto dell’art. 2947, comma 1, c.c.<br />
Secondo parte resistente, il termine di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere dal 1988, allorquando il ricorrente avrebbe potuto pervenire alla percezione dell’esistenza del danno in parola usando la normale diligenza.<br />
Inoltre, anche qualora si voglia ricollegare la prescrizione dell’azione risarcitoria al successivo momento in cui il danneggiato ha avuto, a suo dire, reale e concreta percezione dell’esistenza e della gravità del danno, ovvero all’anno 1995 (allorquando, per stessa affermazione dell’attore, venne riscontrata clinicamente l’insorgenza dell’affezione da H.I.V.), il termine quinquennale in parola, sarebbe spirato in assenza di iniziative di parte.<br />
Ciò in quanto il ricorrente solo nel 2002 (con atto di citazione innanzi al Tribunale di Torino), ha formulato la richiesta di risarcimento del danno patito in conseguenza di tali fatti. In tale data (20.2.2002) sarebbe ormai spirato il termine di prescrizione quinquennale di cui al citato articolo 2947, 1° comma, c.c.<br />
Tale eccezione è infondata.<br />
Infatti, il termine di prescrizione non può che decorrere dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell’esistenza e della gravità del danno, ovvero all’anno 1995, allorché venne riscontrata clinicamente l’insorgenza dell’affezione da H.I.V.<br />
In secondo luogo, il termine di prescrizione è decennale non quinquennale come sostiene parte resistente.<br />
Infatti, in tema di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, in violazione degli obblighi imposti dall&#8217;art. 2087 c.c., la prescrizione è decennale, ove come nella specie il lavoratore esperisca l&#8217;azione contrattuale.<br />
Tale prescrizione decorre, come detto, dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento di un successivo aggravamento che non sia dovuto ad una causa autonoma, dotata di propria efficienza causale. (Cassazione civile, sez. lav., 11 settembre 2007, n. 19022).<br />
Nel merito, il ricorso appare fondato.<br />
Il ricorrente formula la pretesa risarcitoria sul presupposto della stretta correlazione tra l’attività svolta in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria e l’insorgenza di grave affezione (infezione da HIV) in stadio terminale<br />
Secondo la ricostruzione narrata dal ricorrente, e non contestata dalla resistente, nel novembre del 1988, nell’esaminare il contenuto di una borsetta durante una perquisizione, il medesimo si feriva alla mano destra con una siringa usata sprovvista di protezione. La proprietaria della borsetta, tossicodipendente sarebbe poi deceduta nel 1992 per causa riconducibile ad AIDS.<br />
Nel 1995, gli sarebbe stata diagnosticata l’affezione da Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS), che il ricorrente afferma essere diretta conseguenza degli eventi sopra narrati.<br />
In merito a detta affezione si è pronunciata la Commissione Medica di Seconda Istanza di Verona con verbale n 25740/A datato 20 5 1998 (All. 5 resistente), la quale ha riconosciuto la malattia dipendente da causa di servizio, basandosi su considerazioni di natura probabilistica, osservando che pur in assenza di dati documentali dell’epoca del fatto intesi come certificazioni sanitarie o meno sull’agente traumatico (iniezione accidentale) la presenza di allegate dichiarazioni testimoniali (relazioni di servizio relative al fatto in questione, redatte in data 15.2.1997 dal ricorrente e dagli altri componenti l’equipaggio della volante – All. 6 resistente), in assenza di precedenti inerenti operazioni o trasfusioni di sangue o di altre fonti di contaminazione, permettono di dedurre con ragionevole certezza che la patologia in oggetto discenda dal servizio svolto.<br />
Come ha stabilito, infatti, la giurisprudenza civile in tema, sussiste il nesso causale tra un’unica fonte di contagio e l’effettivo contagio del virus HIV quando sia raggiunta la prova logica che la trasmissione della sindrome da immunodeficienza umana abbia avuto solamente quella possibile fonte, non rilevando che, nel caso, il grado di probabilità statistica d&#8217;infezione sia molto bassa (nella specie, circa l&#8217;8 per 1000) ( cfr. Tribunale di Firenze, 17 gennaio 2006). <br />
Nulla rileva il fatto che il ricorrente “per la poca informazione ed ignoranza propria” non segnalasse adeguatamente l’accaduto, ritenendo irrilevante il fatto all’epoca, atteso che il contagio era già avvenuto e che anche una tempestiva segnalazione agli organi competenti non avrebbe potuto impedire il contagio e il conseguente danno alla salute del ricorrente.<br />
E’ pur vero che il protocollo adottato con circolare del Capo della Polizia n 333 A/333 F/9808 del 28.7.1988, recante norme di profilassi per gli appartenenti alla Polizia di Stato in relazione alla sindrome da immunodeficienza acquisita prevedeva che l’operatore dovesse recarsi immediatamente dai sanitario della Polizia di Stato per la redazione di una dichiarazione di lesione traumatica oppure ad un posto di Pronto Soccorso per il rilascio del referto, da presentare successivamente al medico dei reparto di appartenenza, compilare la relazione di servizio da presentare ai Dirigenti dell’ufficio, Ente o Reparto di appartenenza, sottoporre immediatamente ad accertamenti sierologici da ripetersi dopo trenta, sessanta, novanta, centottanta e trecentosessanta giorni.<br />
Tuttavia, tali esami, che avrebbero potuto escludere la preesistenza della condizione di Sieropositività, non avrebbero potuto peraltro impedire il diffondersi del contagio, contagio che la stessa Amministrazione, come detto, ha affermato dipendere da causa di servizio e, quindi, legata da un nesso eziologico ormai accertato dalla stessa Amministrazione.<br />
Tale nesso eziologico deriva dal fatto che, in base al combinato disposto degli artt. 2087 c.c e 32 Cost, è riconosciuto al lavoratore il diritto di operare in un ambiente in cui i pericoli per la salute e l’incolumità sono ridotti al minimo, mentre impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le cautele imposte da norme giuridiche di natura pubblicistica e contrattuale; gli fa obbligo, inoltre di adottare tutte le misure, dettate dal progresso tecnico e scientifico e dalla pregressa esperienza che, benché non previste da specifiche fonti, contribuiscano a migliorare le condizioni di sicurezza del lavoratore.<br />
La normativa specificamente prevista per la Polizia di Stato, con particolare riferimento alle disposizioni del titolo VIII e X del Regolamento di servizio e al D.M. del ministro dell’interno 20.2.1992, conferma tale assunto, atteso che il datore di lavoro è responsabile, oltre che della fornitura e della disponibilità di mezzi di prevenzione del rischio salute, anche del loro corretto e costante uso da parte di lavoratori. <br />
Nella circostanza della perquisizione della borsetta l’operante era sprovvisto di normali guanti da indossare per procedere e l’Amministrazione non aveva fornito strumentazioni idonee a rendere più sicuro lo svolgimento di incombenze potenzialmente pericolose in circostanze ambientali disagevoli (per strada, di notte) e in relazione a soggetti potenzialmente ostili (i fermati).<br />
Pertanto, ritenuta sussistente, alla luce delle suesposte argomentazioni, la prova da parte del lavoratore del verificarsi dell’evento dannoso, della nocività dell’ambiente di lavoro e del nesso causale, per cui è decisivo il riconoscimento, da parte dell’Amministrazione stessa, dell’insorgere della malattia per causa di servizio, il Collegio ritiene di poter riconoscere il danno biologico patito, non ristorato per la mancata copertura del danno biologico da parte dell’assicurazione dell’INAIL.<br />
Quanto alla liquidazione del richiesto danno alla persona, alla luce dei principi fissati in materia dalla Corte costituzionale, deve ritenersi che il danno biologico sia liquidabile secondo parametri equitativi che tengono conto oltre che dell&#8217;età, del sesso e di ogni altro indice sociale, culturale ed estetico che consente di adeguare in concreto il risarcimento al fatto. <br />
Ad integrare la valutazione equitativa del giudice soccorre inoltre la consulenza tecnica d&#8217;ufficio, immune da vizi logici ed esauriente sui quesiti proposti, e le risultanze della quale, sorrette da adeguata motivazione e frutto di congrua analisi della documentazione sanitaria versata in atti e di quanto direttamente constatato dal consulente nel corso della visita del danneggiato, sono di sicura affidabilità.<br />
In particolare, come detto, la CTU medico-legale, depositata in giudizio in data 24 aprile 2008, con documenti allegati, ha affermato che il ricorrente è affetto da AIDS la cui prognosi non è favorevole per l’insorgenza di resistenze farmacologiche e per la progressione della malattia, nonché per la facile suscettibilità alle infezioni opportunistiche, in un quadro clinico generale precario.<br />
Con riferimento al danno, il perito d’ufficio, in accordo con i periti di parte, hanno individuato nell’85% la misura della lesione permanente patita, in osservanza dei barens orientativi, utilizzati in campo medico-legale, per la valutazione del danno biologico permanente per patologie di tal genere e tale entità.<br />
In assenza, quindi, di altri danni conseguenza accertati, per la valutazione equitativa del danno biologico ai sensi dell&#8217;art. 2056 C.c., preso atto dell&#8217;orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione secondo cui non può essere utilizzato come parametro di riferimento il criterio del triplo della pensione sociale minima (cfr. ad es. Cass. 8/1/99, n. 101), può farsi riferimento alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano, ampiamente utilizzata sul territorio nazionale, e sicuramente utilizzabile in un contesto &#8211; non solo dal punto di vista geografico ma anche da quello socio-economico &#8211; per molti aspetti non dissimile da quello Milanese, come quello Torinese (quanto a costo della vita, durata media della stessa, livello di occupazione). <br />
Detta tabella, com&#8217;è noto, espone valori unitari in base al punto di invalidità (di carattere indicativo) differenziati a seconda dell&#8217;età del leso e della percentuale di invalidità accertata con criteri medico-legali e suscettibili, in ogni caso, di essere adeguati al caso concreto &#8211; secondo l&#8217;insegnamento della Corte di cassazione &#8211; con l&#8217;utilizzo di altri parametri equitativa.<br />
Per quanto riguarda la liquidazione del danno, come è noto, l&#8217;art. 35, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificato dalla l. 21 luglio 2000 n. 205, ha introdotto, nei giudizi risarcitori devoluti alla giurisdizione esclusiva del G.A., una peculiare modalità processuale di determinazione del danno, tendente allo snellimento dei giudizi, secondo cui la determinazione del quantum dovuto &#8211; alla stregua dei criteri dettati dalla sentenza di cognizione che reca quindi una condanna sostanzialmente generica &#8211; è demandata in prima battuta all&#8217;accordo delle parti e, solo se questo non viene raggiunto, costituisce oggetto di un successivo giudizio di merito, introdotto da una domanda proposta nelle forme dell&#8217;ottemperanza; pertanto, detta norma, proprio perché evoca termini quali « proposta » e « accordo », postula in via preferenziale che la soluzione della controversia sia raggiunta mediante un contratto di stampo sostanzialmente transattivo, per la cui conclusione si fa affidamento (oltre che sui principi di buona amministrazione, efficacia ed efficienza cui deve doverosamente improntarsi l&#8217;agire amministrativo degli organi preposti) sul corretto e leale comportamento delle parti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6063).<br />
Per la liquidazione del danno biologico patito in relazione all’insorgere della malattia e alla conseguente invalidità permanente la Pubblica amministrazione dovrà formulare una proposta nei seguenti termini:<br />
&#8211; liquidare il danno biologico, utilizzando la tabella di liquidazione del Tribunale di Milano in relazione alla percentuale dell’85% di danno permanente riconosciuto dal perito d’ufficio, concordi i periti di parte, incrementabile fino al 50% in relazion<br />
&#8211; liquidare il danno morale quantificabile fino al 50% di quello biologico così come calcolato in base ai parametri di cui sopra;<br />
&#8211; sottrarre quanto ricevuto dal ricorrente eventualmente a titolo di equo indennizzo;<br />
&#8211; atteso che le obbligazioni relative alla corresponsione del risarcimento del danno biologico e del danno morale sono obbligazioni di valore, sicché vanno quantificate in considerazione del valore del bene perduto dal danneggiato rapportato al momento de<br />
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione, nella misura e secondo i criteri sopra indicati.<br />
Condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, oltre a quelle della CTU espletata secondo la parcella depositata in giudizio dal perito.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; I sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero intimato al risarcimento dei danni subiti dalla parte ricorrente, nella misura e secondo i criteri di cui in motivazione, provvedendo alla liquidazione ed al pagamento di tali danni entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione, o se anteriore, dalla notifica, della presente decisione.<br />
Condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, oltre al pagamento delle spese di perizia, come specificato in motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12/06/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Primo Referendario, Estensore<br />
Ivo Correale, Primo Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 1493/08 Registro Generale: 1262/2008 Sezione Sesta composto dai Signori: Pres. Giovanni RuoppoloCons. Paolo Buonvino Cons. Domenico Cafini Cons. Roberto Chieppa Est. Cons. Roberto Giovagnoli ha pronunciato la presente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1493/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1493/08<br />
Registro Generale: 1262/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Roberto Chieppa Est.<br />  Cons. Roberto Giovagnoli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2008<br />Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MESSENI NEMAGNA VITTORIA</b>rappresentata e difesa da:Avv.  FRANCO CAGLIARDI LA GALA, Avv.  FRANCO GAETANO SCOCA,Avv.  MICHELE COSTANTINOcon domicilio  eletto in RomaVIA GIOVANNI PAISIELLO 55    presso    FRANCO GAETANO SCOCA;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12;<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE,MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b>,<br />
rappresentati e difesi da:AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12;PREFETTURA DI BARI non costituitasi;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>COMUNE DI BARI </b>rappresentato e difeso da:Avv.  BIANCALAURA CAPRUZZI, Avv.  ROSSANA LANZAcon domicilio  eletto in RomaVIA FLAMINIA N.79    presso    ROBERTO CIOCIOLA;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  PUGLIA- BARI: SEZIONE III  2999/2007, resa tra le parti, concernente IMMISSIONE NEL POSSESSO DEL  COMUNE  DI  BARI  IMMOBILE  SEDE  TEATRO  PETRUZZELLI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI BARI, MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</p>
<p>Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Scoca, Costantino, Capruzzi, Lanza e l’avvocato dello Stato Varrone;<br />
Rilevato che, anche ritenendo l’ammissibilità del ricorso di primo grado, il pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente, prevalentemente di carattere patrimoniale, è comunque ristorabile all’esito del giudizio di merito, non sussistendo dunque i presupposti per la concessione della misura cautelare;<br />
Considerato che la dedotta questione di legittimità costituzionale potrà essere esaminata in sede di definizione del merito del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1262/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Roma, 18 Marzo 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
IL DIRIGENTE</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.1493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-28-10-2004-n-1493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-28-10-2004-n-1493/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.1493</a></p>
<p>Pres. Bianchi, Est. Ponte Ric. Firpo contro Comune di Genova e Provincia di Genova sulla natura di vincolo assoluto del divieto di costruire nelle fasce di rispetto dei corsi d&#8217;acqua Edilizia e urbanistica &#8211; Concessione in sanatoria &#8211; Preclusione &#8211; Nuove edificazioni sulla fascia di rispetto di un corso d&#8217;acqua</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-28-10-2004-n-1493/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.1493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-28-10-2004-n-1493/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.1493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi, Est. Ponte<br /> Ric. Firpo contro Comune di Genova e Provincia di Genova</span></p>
<hr />
<p>sulla natura di vincolo assoluto del divieto di costruire nelle fasce di rispetto dei corsi d&#8217;acqua</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica &#8211; Concessione in sanatoria &#8211; Preclusione &#8211; Nuove edificazioni sulla fascia di rispetto di un corso d&#8217;acqua pubblico &#8211; Vincolo di inedificabilità &#8211; Inderogabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Costituisce vincolo inderogabile di inedificabilità &#8211; che preclude il rilascio di concessione in sanatoria &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 33, l. 28 febbraio 1985, n. 47, il divieto previsto per le nuove edificazioni dall&#8217;art. 96, lett. f), del T.U. sulle opere idrauliche n. 523 del 25 luglio 1904.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>   Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria<br />
sezione prima</b></p>
<p> composto dai Magistrati:<br />
&#8211;	Antonio Bianchi &#8211; Presidente<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11621997 R.G. proposto da</p>
<p><b>Firpo Mirella</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. L. Piscitelli, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Genova, c.so Saffi n. 7;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Genova</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. L. De Paoli della civica avvocatura, presso gli uffici della quale è elettivamente domiciliato in Genova, via Garibaldi n. 9;</p>
<p>la <b>Provincia di Genova</b>, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. R. Giovanetti della avvocatura provinciale, presso gli uffici della quale è elettivamente domiciliata in Genova, p.le Mazzini n. 2;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento di cui alla nota del Comune di Genova n. 1608 datato 2842004, di rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia presentata ai sensi dell’art. 31 l. 4785 relativo ad un capannone in via Caravagna; della nota della Provincia di Genova n. 17530 del 2031997 e di ogni altro atto connesso;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune e della Provincia intimati;<br />
visto l’atto di motivi aggiunti;<br />
viste le memorie difensive;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
designato relatore per la pubblica udienza del 14 ottobre 2004 il giudice Dr. Davide Ponte;<br />
uditi altresì per il ricorrente l’Avv. Piscitelli, per la Provincia resistente l’Avv. Giovanetti e per il Comune resistente l’Avv. De Paoli;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il gravame introduttivo del giudizio l’odierna ricorrente, in qualità di proprietaria di un capannone ad uso artigianale sito in via Caravagna, esponeva di aver presentato nel 1986 domanda di condono ai sensi dell’art. 31 l. 47 del 1985. All’esito dell’iter procedimentale l’amministrazione comunale adottava il diniego di cui in epigrafe, fondato in via definitiva sulla sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta in fascia di rispetto di corso d’acqua pubblico, richiamando altresì la nota della Provincia del pari oggetto di impugnativa.<br />
Agli atti impugnati si muovevano pertanto le seguenti censure:<br />
&#8211; violazione degli artt. 33 l. 4785 e 96 lett f) r.d. n. 523 del 1904, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà con precedenti determinazioni, in quanto trattasi di vincolo derogabile;<br />
&#8211; violazione degli artt. 33 l. 4785, 34 e 26 lett b) l.r. 993, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, in quanto la successiva normativa regionale avrebbe consentito la deroga; <br />
&#8211; eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e contraddittorietà con altre situazioni analoghe risolte favorevolmente;<br />
&#8211; violazione dell’art. 33 l. 4785, eccesso di potere per errore sui presupposti, in quanto la costruzione risale a prima del 1920, data di imposizione del vincolo, anche se successivi interventi ne hanno modificato conformazione ed uso;<br />
&#8211; violazione degli artt. 31 ss l. 4785, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e sviamento, stante l’irrilevanza dell’opposto piano di bacino del torrente Chiaravagna in corso di approvazione;<br />
&#8211; violazione degli artt. 31 ss. l. 4785, 3 e 7 l. 24190, difetto di motivazione istruttoria e contraddittorio, mancata comunicazione di avvio ed assenza di considerazione dell’interesse consolidato del ricorrente;<br />
&#8211; violazione degli artt. 31 ss. l. 4785 e del regolamento edilizio, difetto di istruttoria, per mancata acquisizione del parere della commissione edilizia.<br />
Il Comune e la Provincia di Genova, costituitesi in giudizio, chiedevano la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.<br />
Con atto di motivi aggiunti parte ricorrente formulava, sulla base della nota comunale datata 8796, l’ulteriore censura di contraddittorietà e violazione degli artt. 31 cit., a fronte dell’iniziale qualificazione del vincolo ai sensi dell’art. 32.<br />
Alla pubblica udienza del 14102004, in vista della quale le parti depositavano memorie, la causa passava in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La presente controversia ha ad oggetto la legittimità del provvedimento negativo con cui l’adita amministrazione comunale ha respinto l’istanza di condono relativa al capannone ad uso artigianale di proprietà della ricorrente, sito in Genova via Caravagna e posto sull’argine del torrente omonimo.<br />
In via preliminare, occorre analizzare l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Provincia, a tenore della quale, trattandosi di manufatto situato nell’ambito della fascia di rispetto dal suddetto torrente, la controversia avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 143 lett a) e b) r.d. 177533.<br />
L’eccezione appare priva di pregio.<br />
E’ pur vero che, anche dinanzi al sopravvenire dell&#8217;art. 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (successivamente modificato, in parte, dalla l. 21 luglio 2000 n. 205) fondante la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, sussiste la giurisdizione diretta di legittimità del tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell&#8217;art. 143 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, per le impugnazioni di tutti i provvedimenti con incidenza diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche (ciò anche alla luce della necessità imposta dalla recente pronuncia n. 204 del 2004 del Giudice delle leggi di interpretare in termini non estensivi le ipotesi di giurisdizione esclusiva).<br />
Va peraltro ribadito, in termini generali, che la norma di carattere speciale attributiva della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento ai &#8220;ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi (e non definitivi a seguito dell’intervento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 42 del 1991) presi dall&#8217;amministrazione in materia di acque pubbliche&#8221;, assume rilievo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l&#8217;esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all&#8217;esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche (cfr. ad es. Cassazione civile, sez. un., 13 gennaio 2003, n. 337).<br />
Invero, nel caso di specie oggetto principale della controversia è l’atto comunale, fondato su valutazioni di ordine edilizio, adottato nell’esercizio di una funzione attinente al profilo edilizio ed alla relativa condonabilità dell’immobile. Le ulteriori e connesse considerazioni derivanti dalla collocazione del capannone in fascia di rispetto assumono rilievo incidentale di accertamenti di fatto posti a base della definitiva valutazione sulla condonabilità edilizia dell’opera. Ciò risulta confermato dalla qualificazione della nota provinciale non in termini di parere ai sensi dell’art. 32 l. 4785 quanto, piuttosto, di accertamento istruttorio acquisito dall’organo comunale competente in materia edilizia.<br />
Pertanto, a fronte del rilievo solo indiretto in tema di acque pubbliche, con conseguente inapplicabilità della norma speciale di cui all’art. 143 cit. richiamata dalla Provincia, l’impugnazione di un provvedimento definitivo di diniego di condono di immobile realizzato in zona caratterizzata da vincolo di inedificabilità assoluta appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, generale di legittimità nel caso de quo stante l’inapplicabilità quantomeno ration etemporis dell’art. 34 d. lgs. 8098 (cfr. ad es. Corte Cost. n. 2812004).<br />
Passando all’analisi del merito della controversia il ricorso appare infondato.<br />
Con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 33 l. 4785 e 96 lett f) r.d. n. 523 del 1904, nonché diversi profili di eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, in quanto nel caso di specie il vincolo non potrebbe qualificarsi di inedificabilità, risultando derogabile dai regolamenti locali.<br />
Peraltro, l’analisi del tenore della normativa invocata (“Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche … f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”), nonché la ratio delle medesime previsioni, volte a garantire il rispetto degli interessi pubblici prevalenti connessi alla previsione del vincolo (nel caso de quo al libero deflusso delle acque), confermano la natura di vincolo inderogabile di inedificabilità ex art. 33, l. 28 febbraio 1985 n. 47, tale da precludere il rilascio di concessione in sanatoria, dell’art. 96 lett. f), t.u. 25 luglio 1904 n. 523 (cfr. ad es. T.A.R. Veneto, sez. I, 15 maggio 2003, n. 2795 e T.A.R. Toscana, sez. III, 12 febbraio 2003, n. 277).<br />
Del pari infondato appare il secondo motivo di gravame, con cui parte ricorrente lamenta la mancata applicazione della successiva normativa regionale che consentirebbe la deroga. Infatti, nel caso de quo l’immobile è posto direttamente sul margine del torrente (ciò emerge pacificamente dalle cartografie e dalle foto allegate agli atti), al di sotto anche del limite minimo pari a metri tre dettato dall’art. 26 l.r. 993, con la conseguenza che in tali ipotesi la stessa normativa regionale invocata comporta il permanere dei vincoli di inedificabilità.<br />
Prima facie infondato appare il terzo motivo di gravame, diretto a contestare la disparità di trattamento e la contraddittorietà con altre situazioni analoghe risolte favorevolmente: sia per la genericità della censura, nella quale non viene indicata alcuna di tali presunte fattispecie ad esito positivo, sia in considerazione dell’impossibilità per l’amministrazione di proseguire nella eventuale adozione di atti contra legem.<br />
Con il quarto motivo di gravame parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 33 l. 4785, eccesso di potere per errore sui presupposti, in quanto la costruzione risale a prima del 1920, data di imposizione del vincolo.<br />
Peraltro, non risultando contestata la risalente (nel 1920) apposizione del vincolo, se per un verso le affermazioni concernenti la presunta data di realizzazione di un primo intervento e la relativa consistenza appaiono generiche e prive di adeguato sostegno probatorio, per un altro verso la stessa ricorrente ammette pacificamente che in epoca ben successiva (nel 1960) sono stati realizzati ampi interventi che hanno modificato conformazione ed uso dell’immobile in questione, portandolo alle rilevanti dimensioni attuali. Anzi, le stesse dichiarazioni allegate alla istanza respinta riferiscono la realizzazione dell’attuale capannone al 1960, mentre in epoca anteriore vi era una mera tettoia ad uso officina.<br />
Privo di autonomo rilievo appare poi il quinto motivo di ricorso, con cui si contesta l’irrilevanza dell’opposto piano di bacino stralcio del torrente Chiaravagna in corso di approvazione. Infatti, il provvedimento di diniego del condono si fonda sul presupposto dirimente della sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 33 l. 4785, mentre il richiamo al suddetto piano appare un’argomentazione ulteriore, tesa unicamente ad evidenziare la rilevanza anche attuale delle problematiche connesse agli interessi pubblici tutelati dal medesimo vincolo.<br />
Del pari infondati appaiono i rilievi di carattere procedimentale posti a base degli ultimi due ordini di motivi di cui al ricorso principale (difetto di motivazione istruttoria e contraddittorio, mancata comunicazione di avvio ed assenza di considerazione dell’interesse consolidato del ricorrente, mancata acquisizione del parere della commissione edilizia).<br />
Infatti, il provvedimento appare adeguatamene motivato, sia in fatto, con riferimento agli accertamenti svolti anche presso la amministrazione provinciale, sia in diritto, stante il richiamo dirimente al vincolo di inedificabilità assoluta già più volte richiamato; inoltre, a fronte di tale ostacolo e degli interessi pubblici allo stesso collegati, nonché della natura abusiva degli interventi, non può essersi consolidata alcuna aspettativa giuridicamente rilevante in termini di legittimità in capo al privato istante.<br />
Infine, se da un lato la natura di procedimento ad iniziativa di parte esclude per costante giurisprudenza la rilevanza della eventuale assenza di un formale avviso di avvio del procedimento (cfr. ad es. T.A.R. Liguria, sez. I, 21 febbraio 2002, n. 163 e Consiglio Stato, sez. IV, 29 agosto 2003, n. 4852), dall’altro lato, dinanzi ad un elemento ostativo quale il vincolo rilevante ex art. 33 l. 47 cit., nessuna rilevanza autonoma, nei termini garantistici che gli sono propri, avrebbe potuto acquisire il passaggio in commissione edilizia (cfr. ad es. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 25 settembre 2003, n. 6417). A quest’ultimo riguardo, più in generale deve negarsi l&#8217;obbligatorietà dell&#8217;acquisizione del parere della commissione edilizia ai fini del rilascio della concessione edilizia nel caso in ci la valutazione nel merito della domanda di condono è preclusa dal preliminare accertamento di un elemento ostativo dirimente quale la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 33 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. V, 3 luglio 2003, n. 3974).<br />
Passando all’analisi del motivo aggiunto proposto con atto depositato in data 2892004 (con cui parte ricorrente eccepisce l’ulteriore contraddittorietà e violazione degli artt. 31 cit. a fronte dell’iniziale qualificazione del vincolo ai sensi dell’art. 32), lo stesso appare, in primo luogo tardivamente dedotto, in quanto fondato su di un atto endoprocedimentale (nota comunale rivolta alla Provincia in data 8796) già da tempo ampiamente conoscibile da parte di una diligente parte ricorrente, atteso altresì il suo espresso richiamo negli stessi provvedimenti impugnati. Peraltro, in secondo luogo appare dirimente la relativa infondatezza nel merito, in quanto ciò che assume rilievo nella fattispecie in esame è la congruità e l’adeguatezza degli accertamenti istruttori svolti dall’amministrazione comunale rispetto alla successiva qualificazione contenuta nel provvedimento definitivo.<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso in esame appare infondato e, pertanto, deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-28-10-2004-n-1493/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.1493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1493/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1493</a></p>
<p>Pres. Est., Corasaniti Massimiani c. Ministero Pubblica Istruzione 1. Lavoro – Malattia ed infermità – Domanda di equo indennizzo – Rigetto della domanda a seguito del parere espresso dal C.P.P.O. risultato difforme da quello precedentemente espresso dalla C.M.O. – Possibilità del C.P.P.O. di rimettere in discussione il riconoscimento della dipendenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1493/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1493/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est., Corasaniti<br /> Massimiani c. Ministero Pubblica Istruzione</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Lavoro – Malattia ed infermità – Domanda di equo indennizzo – Rigetto della domanda a seguito del parere espresso dal C.P.P.O. risultato difforme da quello precedentemente espresso dalla C.M.O. – Possibilità del C.P.P.O. di rimettere in discussione il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – Sussiste</p>
<p> 2. Lavoro – Malattia ed infermità – Domanda di equo indennizzo – Giudizio del C.P.P.O. – Fattispecie – Giudizio che s’impone quale momento di sintesi e composizione dei diversi pareri resi dagli organi consultivi anche se tra loro confliggenti – E’ tale</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La disciplina introdotta in materia dall’art. 5 bis D.L. 387/1987 comporta che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, già operato dall’Amministrazione eventualmente ad altri effetti (quindi la misura degli assegni durante il periodo di aspettativa o le spese di cura) ben possa essere rimesso in discussione a seguito del parere negativo del C.P.P.O., anche se nell’ambito delle materie per le quali questo é competente a pronunciarsi.<br />
Il parere del C.P.P.O., sia pure con la possibilità di difformità valutativa rispetto ai giudizi adottati dalle Commissioni mediche ospedaliere, contribuisce infatti, a realizzare i principi dell’art. 97 Cost. sotto il profilo del buon andamento, valendo in particolare ad arricchire gli elementi di giudizio di cui l’Amministrazione dispone al momento dell’adozione del provvedimento finale. L’Amministrazione può, quindi, validamente porre a base del proprio provvedimento il parere del C.P.P.O. anche ove difforme, dal parere della C.M.O.<br />
2. Il giudizio del C.P.P.O. s’impone all’Amministrazione quale momento di sintesi e di composizione dei diversi pareri, anche se tra loro confligenti, resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento. Più precisamente mentre la C.M.O.”ha il compito di valutare solo gli aspetti medico-legali del caso sottoposto al suo esame”, il C.P.P.O. é chiamato ad una indagine finale ben più complessa, la quale investe tutti gli aspetti ritenuti dall’ordinamento rilevanti al fine di decidere, cioè non solo quelli sanitari, ma anche quelle tecnico-amministrativi, già oggetto di preliminare esame” da parte dell’organo di amministrazione dell’Ente</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di equo indennizzo il parere espresso dalla C.P.P.O., può essere anche difforme e contrastante con quello della C.M.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE III-Bis </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n. 12144/96 proposto da<br />
<b>MASSIMIANI Eleonora </b>rappresentata e difesa dall’avv. Assennato G. Sante ed elettivamente domiciliata presso lo stesso avvocato in Roma Via Carlo Poma, 2</p>
<p align=center>contro </p>
<p>&#8211; <b>Ministero della Pubblica Istruzione</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,<br />
per l’annullamento<br />
del decreto del Provveditorato agli Studi di Roma del 22/5/1996 col quale é stata rigettata la domanda di equo indennizzo della ricorrente.<br />
Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 12/01/04 il relatore Saverio CorasanitiRitenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>La ricorrente impugna il decreto in epigrafe di rigetto della sua domanda di equo indennizzo.<br />
Premette in fatto:<br />
&#8211; che é stata per lunghi anni dipendente dell’Amministrazione resistente con servizio gravoso e stressante, esposta alla umidità ed all’acqua.<br />
&#8211; che con decreto 20.5.1995 n. 67790, non revocato, la infermità “esiti di laminectomia L4-L5 per ernia discale in spondiloartrosi lombare con segni clinici di deficit della radice di S1 a dx” é stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascriv<br />
&#8211; che detta determinazione é stata notificata e non é stata mai revocata;<br />
&#8211; che col decreto impugnato, in relazione a parere negativo espresso dalla C.P.P.O in data 27.1.1996 é stata rigettata l’istanza di equo indennizzo presentata tempestivamente il 13.7.1995.<br />
Deduce in diritto la ricorrente il difetto e la contraddittorietà di motivazione.<br />
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’infondatezza del ricorso.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’art. 5 bis del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472 statuisce che “i giudizi collegiali adottati dalle commissioni medico ospedaliere sono da considerarsi definitivi salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all’art. 166 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo”.<br />
Pertanto, in virtù di tale disposizione, é possibile rivedere in sede di liquidazione dell’equo indennizzo (e della pensione privilegiata), in adesione al conforme parere del C.P.P.O., il messo di dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità già accertata nel relativo procedimento, la gravità di una determinata infermità e la sua classificazione ed ascrivibilità nelle diverse categorie previste dalle tabelle annesse alla legge n. 648 del 10 ottobre 1950.<br />
La stessa Corte Costituzionale nel dichiarare (sentenza n.209 del 1996) non fondata la questione di costituzionalità del citato art. 5 bis D.L. 387/87 per contrasto con l’art. 3 Cost., ha evidenziato la complessità delle valutazioni richieste al C.P.P.O rispetto alla settorialità di quelle di competenza degli altri organi consultivi in precedenza intervenuti, la particolare professionalità ed esperienza di detto organo in ragione della sua qualificata composizione, unificante delle valutazioni rese dalla C.M.O., necessario al fine di ricondurre a principi comuni.<br />
Nessuna contraddittorietà quindi, da parte dell’Amministrazione resistente: quest’ultima che esplicitamente aveva subordinato nel decreto del Provveditore agli Studi di Roma del 20.5.1995 i provvedimenti definitivi all’equo indennizzo al parere del C.P.P.O, ha adottato il provvedimento impugnato sulla base di un presupposto giuridico richiesto dalla legge e rappresentato appunto dal parere del C.P.P.O, che ha rimesso in discussione il parere della C.M.O.<br />
In definitiva va ribadito che la disciplina introdotta in materia dall’art. 5 bis D.L. 387/1987 comporta che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, già operato dall’Amministrazione eventualmente ad altri effetti (quindi la misura degli assegni durante il periodo di aspettativa o le spese di cura) ben possa essere rimesso in discussione a seguito del parere negativo del C.P.P.O., anche se nell’ambito delle materie per le quali questo é competente a pronunciarsi.<br />
Il parere del C.P.P.O., sia pure con la possibilità di difformità valutativa rispetto ai giudizi adottati dalle Commissioni mediche ospedaliere, contribuisce infatti, a realizzare i principi dell’art. 97 Cost. sotto il profilo del buon andamento, valendo in particolare ad arricchire gli elementi di giudizio di cui l’Amministrazione dispone al momento dell’adozione del provvedimento finale.<br />
L’Amministrazione può, quindi, validamente porre a base del proprio provvedimento il parere del C.P.P.O. anche ove difforme, come nel caso di specie, del parere della C.M.O.<br />Ed invero il giudizio del C.P.P.O. s’impone all’Amministrazione quale momento di sintesi e di composizione dei diversi pareri, anche se tra loro confligenti, resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento. Più precisamente mentre la C.M.O.”ha il compito di valutare solo gli aspetti medico-legali del caso sottoposto al suo esame”, il C.P.P.O. é chiamato ad una indagine finale ben più complessa, la quale investe tutti gli aspetti ritenuti dall’ordinamento rilevanti al fine di decidere, cioè non solo quelli sanitari, ma anche quelle tecnico-amministrativi, già oggetto di preliminare esame” da parte dell’organo di amministrazione dell’Ente (Cons. St. sez. IV 6 febbraio 1995 n. 74/95; 22 giugno 2000 n. 3544; Sez. VI, 6 giugno 2000 n. 3196; TAR Lazio Sez. II bis n. 5163 del 4 giugno 2002).<br />
Premesso, quindi, che l’Amministrazione può validamente porre a base del proprio provvedimento il parere del C.P.P.O. anche ove difforme, come nel caso di specie, del parere della C.M.O., la questione si incentra e si esaurisce sul se l’atto impugnato sia o meno supportato da idonea motivazione: é anche sul vizio, di difetto di motivazione che fa leva la difesa della ricorrente.<br />
Ma, sebbene siffatte censure sia stata elegantemente prospettata, la stessa non é in grado di scalfire la legittimità del provvedimento stesso.<br />
Il contenuto di quest’ultimo é perfettamente conforme ai giudizi ed alle valutazioni espresse dal C.P.P.O. richiamati nella determinazione del Provveditore agli Studi di Roma: il parere di siffatto organo consultivo é riportato nella determinazione medesima.<br />
Con esso il C.P.PO. ha manifestato l’avviso che: l’infermità: “Esiti di emilaminectomia L4-L5 per ernia discale in spondilo-artrosi lombare con segni clinici di deficit della radice di S1 a dx non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella paggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali, efficienti e determinanti;<br />
che comunque, ai soli fini di classifica, la stessa sarebbe ascrivibile alla 8^ ctg nella misura massima.<br />
Dalle predette considerazioni si evince che il provvedimento del Provveditorato agli Studi è espressamente motivato col richiamo integrale del parere del C.P.P.O.<br />
E’ quest’ultimo un giudizio tecnico-discrezionale non censurabile sotto il profilo della legittimità se non in caso di accertata cronicità ed illogicità, il che nel caso in esame é escluso dalla puntualità ed obiettività dei rilievi e delle valutazioni tecniche e la coerenza delle conclusioni dell’assunto con la premessa formulata del Comitato.<br />
I giudizi e le valutazioni surriferite del C.P.P.O. – le quali rappresentano nell’economia del provvedimento il punto veramente decisivo nel senso che esprimono il momento logicamente determinante del procedimento di formazione dell’atto e del suo contenuto – consentono già di per sé di comprendere il ragionamento e l’iter logico seguito dall’Amministrazione per giungere alla determinazione impugnata né l’atto doveva essere munito di ulteriori argomentazioni anche se in precedenza il C.M.O. aveva espresso parere diverso e favorevole al ricorrente.<br />
Ciò in quanto il parere del Comitato, fatto proprio e condiviso dall’Amministrazione adempie ad una funzione riepilogativa e conclusiva della fase istruttoria, potendo correggere indirizzi ed opinioni espresse nelle fasi anteriori.<br />
La funzione del C.P.P.O. é, proprio, quella di rilevare criticamente i giudizi delle commissioni mediche di prima istanza anche per assicurare, come rilevato dalla Corte Cost. nella citata sentenza e dal Consiglio di Stato (cfr. tutte Sez. IV, 1° ottobre 1993 n. 826), uniformità di trattamento e d’indirizzo, in carenza di una specifica previsione normativa.<br />
Il giudizio del C.P.P.O. s’impone in definitiva all’Amministrazione quale momento di sintesi e di composizione dei diversi perché, anche se tra loro confligenti, resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento.<br />
Pertanto alla luce di quanto esposto appare corretto sia l’operato del C.P.P.O., il quale, come detto, ha adempiuto l’obbligo di motivare adeguatamente il parere espresso, che quello dell’Amministrazione resistente che ha motivato ob relationem il provvedimento impugnato.<br />
Il ricorso va, quindi, respinto in quanto infondato.<br />
Sussistono i motivi per compensare le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M. </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis &#8211;<br /> respinge il ricorso come in epigrafe proposto.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21/1/2004 con l’intervento dei magistrati:<br />
Saverio CORASANITI &#8211; Presidente, est.<br />
Giulio AMADIO &#8211; Consigliere<br />
Francesco ARZILLO &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1493/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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