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	<title>1490 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1490 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2014 n.1490</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-2-2014-n-1490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-2-2014-n-1490/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2014 n.1490</a></p>
<p>Pres. Luigi Tosti, est. Salvatore Mezzacapo Marco Sarais (Avv. Giuliano Gruner, Federico Dinelli) c. Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura generale dello Stato), Marco Pisani, Alessandro Farris 1.Concorsi pubblici – Esclusione del candidato &#8211; Omessa comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Illegittimità – Non sussiste &#8211; Ragioni 2. Concorsi pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-2-2014-n-1490/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2014 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-2-2014-n-1490/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2014 n.1490</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Tosti, est. Salvatore Mezzacapo<br /> Marco Sarais (Avv. Giuliano Gruner, Federico Dinelli) c. Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura generale dello Stato), Marco Pisani, Alessandro Farris</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Concorsi pubblici – Esclusione del candidato &#8211; Omessa comunicazione di avvio del procedimento &#8211;   Illegittimità – Non sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p>2. Concorsi pubblici – Concorso reclutamento finanzieri – Condanna penale per guida in stato di ebbrezza – Giudizio di inidoneità all’ammissione ad un Corpo di polizia – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di concorsi pubblici, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina la nullità del provvedimento di esclusione del candidato privo dei necessari titoli di ammissione, atteso che questo si configura quale atto dovuto, alla cui formazione la partecipazione dell&#8217;interessato non può fornire alcun utile contributo (1).</p>
<p>2. In sede di concorso pubblico per  il reclutamento di allievi finanzieri, è legittimo il giudizio di non idoneità del candidato  in presenza di una condanna penale per guida in stato di ebbrezza, che ben può costituire un fatto idoneo alla formulazione di un giudizio di mancanza di attitudine all’ammissione ad un Corpo di polizia.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p> (1) cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 26 settembre 2011 n. 5369, Cons. Stato V Sezione, n. 865/2009; IV Sezione n. 2762/2005; VI Sezione, n. 6566/2000<br />
(2) cfr. Cons. Stato, III Sezione, 23 luglio 2010 n. 3472/2010</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2985 del 2013, proposto da:<br />
Marco Sarais, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Gruner, Federico Dinelli, con domicilio eletto presso l’avv. Giuliano Gruner in Roma, via del Quirinale, 26; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale della Guardia di Finanza; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Marco Pisani, Alessandro Farris; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della nota del Comando generale della Guardia di Finanza n. 384754/2012, in data 28.12.2012, notificata in data 21.01.2013, di esclusione dal concorso per il reclutamento di 750 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con nota prot. partenza 0384754/2012 del 28 dicembre 2012 del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza l’odierno ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 750 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata – anno 2012, in quanto non in possesso del requisito di cui all’art. 2 comma 1, lett. g) del bando. La circostanza a fondamento della disposta esclusione risiede nel fatto che il ricorrente “in data 14 giugno 2009, veniva sorpreso dalla Polizia Stradale di Oristano, alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolico di 1,44 g/l e 1,49 g/l in violazione dell’art. 186, comma 2, lett b) del Codice della strada. Per tale episodio veniva condannato, con sentenza del Tribunale di Oristano, alla pena dell’arresto di gg. 36 e all’ammenda di Euro 1.333…”<br />
L’amministrazione ha quindi valutato il detto episodio oltre che censurabile, comunque inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e in particolare con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali.<br />
Avverso la detta esclusione è quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento nonché eccesso di potere per apoditticità della motivazione, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, ingiustizia manifesta violazione del principio di proporzionalità.<br />
Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.<br />
La domanda cautelare, respinta da questa Sezione, è stata di contro accolta in appello sulla scorta della giurisprudenza della stessa IV Sezione che ha fatto riferimento alla sentenza 16 settembre 2011 n. 5425.<br />
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2014 il ricorso viene ritenuto per la decisione.<br />
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.<br />
Ritiene, infatti, il Collegio, pur nella doverosa attenzione nei confronti dell’autorevole avviso espresso, in sede cautelare, dal giudice di appello, di dover confermare, nella presente sede di merito, il diverso orientamento dalla Sezione già anticipato in sede cautelare.<br />
Quanto alla censura con cui parte ricorrente lamenta la omessa comunicazione di avvio del procedimento, occorre ricordare che il ricorrente ha partecipato ad una procedura concorsuale. In disparte, infatti, l’assunto per cui l&#8217;esclusione da pubblico concorso del candidato privo dei necessari titoli di ammissione costituisce atto dovuto, alla cui formazione la partecipazione dell&#8217;interessato non può fornire alcun utile contributo (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 26 settembre 2011 n. 5369), va pure rilevato come espressamente l’art.. 10 bis della legge n. 241/1990 (preavviso di rigetto) prescrive che “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali”. Trattandosi di procedimento avviato ad istanza di parte (con la domanda di partecipazione al concorso), nessun obbligo comunicativo incombeva sull’amministrazione trattandosi di vicende tutte interne a quel procedimento (noto all’interessato) (cfr. Cons. Stato V Sezione, n. 865/2009; IV Sezione n. 2762/2005; VI Sezione, n. 6566/2000).<br />
Quanto al “merito” della questione, ritiene il Collegio di ribadire, con riferimento alla presente controversia concernente esclusione da concorso, l’avviso espresso dal Consiglio di Stato nel considerare legittimo un giudizio di non idoneità (nella specie, all’avanzamento), in presenza di una condanna penale per guida in stato di ebbrezza, “che ben può costituire un fatto idoneo alla formulazione di un giudizio di mancanza di attitudine, allo stato, a ricoprire un grado più elevato” (Cons. Stato, III Sezione, 23 luglio 2010 n. 3472/2010). E, dunque, deve ritenersi, a maggior ragione fatto idoneo alla formulazione di un provvedimento di non ammissione ad un Corpo di polizia.<br />
Peraltro, il dato che nella specie appare dirimente è la circostanza che vede il ricorrente non semplicemente denunciato ovvero rinviato a giudizio, ma in effetti condannato per guida in stato di ebbrezza, in epoca del resto non particolarmente risalente, quando invero già si trovava in ferma prefissata. Del resto, il legislatore, con l’art. 33, comma 4, della legge 29 luglio 2010 n. 120, ha provveduto a depenalizzare l’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. a), cod. str) e cioè quella per il quale nel trasgressore venga rinvenuto un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Il tasso alcolemico purtroppo riscontrato al ricorrente è risultato significativamente superiore al limite ora indicato, rientrando in un ambito che non è più quello della sanzione amministrativa ma, per come effettivamente avvenuto, della condanna in sede penale.<br />
Invero, il precedente evocato nell’ordinanza cautelare n. 2985 del 2013 del Consiglio di Stato (e cioè la sentenza della IV Sezione 16 settembre 2011 n. 5245) , innanzi richiamata, concerneva fattispecie di proscioglimento dalla ferma di un militare, nella specie dell’Arma dei Carabinieri, solamente “<i>denunciato</i>” per il reato di guida in stato di ebbrezza (nella specie, peraltro, il GIP aveva dichiarato estinto il reato per oblazione con conseguente archiviazione del procedimento).<br />
Il fatto è che in applicazione della lex specialis del concorso, come dettata dal bando, la disposta esclusione del ricorrente dal concorso trova valido e sufficiente fondamento nella vicenda sopra ricordata che denota, ancorchè isolata ed episodica, l&#8217;assenza, in capo al ricorrente, di una condotta incensurabile e compatibile con gli specifici compiti e le funzioni proprie degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, in relazione ai quali ben trova giustificazione il rigore nella determinazione dei requisiti di accesso e nella verifica del possesso di tali requisiti.<br />
Con il che ben può ritenersi l’avversata esclusione adeguatamente e congruamente motivata con il richiamo alla esposta circostanza ed alla valutazione che della stessa viene operata in termini di giudizio di disvalore nello stesso avversato provvedimento.<br />
In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.<br />
Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Polidori, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-2-2014-n-1490/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2014 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2013 n.1490</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-6-2013-n-1490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-6-2013-n-1490/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-6-2013-n-1490/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2013 n.1490</a></p>
<p>A. Cavallari – Presidente, P. Moro – Estensore sulla natura del termine ex art. 30 comma 5, c.p.a. Processo – Processo amministrativo – Azione risarcitoria c.d. autonoma – Esercizio – Termine – Natura sostanziale In tema di azione risarcitoria c.d. autonoma, il termine per il suo esercizio è quello decadenziale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-6-2013-n-1490/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2013 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-6-2013-n-1490/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2013 n.1490</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Cavallari – Presidente, P. Moro – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del termine ex art. 30 comma 5, c.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Azione risarcitoria c.d. autonoma – Esercizio – Termine – Natura sostanziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di azione risarcitoria c.d. autonoma, il termine per il suo esercizio è quello decadenziale di 120 giorni ed è un termine sostanziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2011, proposto da:<br />
Consorzio per le Rinfuse nel Porto di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Maria Raino&#8217;, Alessandro Caiulo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Giorgio Maria Raino&#8217; in Lecce, via Paladini 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Enel Produzione Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via 95° Rgt Fanteria, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per il risarcimento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dei danni rivenienti dalla illegittima ed ingiusta aggiudicazione della gara n°218 relativa al &#8220;servizio di discarica e movimentazione carbone da navi per conto ENEL presso la banchina di Costa Morena di Brindisi&#8221; in favore dell&#8217;A.T.I. Autotrasporti Zaccaria srl &#8211; Ecologia spa &#8211; SLE srl, invece che in favore dello stesso Consorzio per le Rinfuse nel Porto di Brindisi, come in seguito acclarato dal Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale con sentenza n°842/2010</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Enel Produzione Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti A. Caiulo e G. M. Rainò per il ricorrente e l’avv. E. Sticchi Damiani per la P.A.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consorzio per le Rinfuse del Porto di Brindisi partecipava alla gara indetta da ENEL Logistica e Combustibili s.p.a.(ora incorporata da Enel Produzione s.p.a.) per il servizio di discarica e movimentazione di carbone da navi presso la banchina di Costa Morena a Brindisi. La gara veniva aggiudicata in data 14.5.2004 all’Associazione temporanea di imprese costituita da Autotrasporti Zaccaria in qualità di mandataria e dalle mandanti Ecologica spa e SLE srl.<br />	<br />
Con sentenza 842 del 26.01.2010, depositata in data 16.2.2010., il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di aggiudicazione citato.<br />	<br />
In virtù di detta pronuncia, divenuta definitiva il 30.09.2010, il Consorzio ricorrente, in quanto unico partecipante alla gara, con il ricorso all’esame ha proposto ex art.30 c.p.a. azione risarcitoria in via autonoma e consequenziale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.<br />	<br />
La richiesta viene giustificata dall’impossibilità, stante il tempo trascorso, di ottenere la reintegrazione in forma specifica del danno ingiustamente sofferto, quantificato nella somma di Euro 49.030.241,00.<br />	<br />
In data 14 ottobre 2011 si è costituita in giudizio Enel Produzione spa eccependo: a)l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tar Lazio ( proponendo altresì regolamento di competenza dinanzi al Consiglio di Stato con atto notificato in data 17.1.2013); b) il difetto di legittimazione processuale attiva e l’ inammissibilità del ricorso per genericità; c) l’inammissibilità per tardività del ricorso per essere lo stesso proposto oltre il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art.30 del d.lgs. 104/2010.<br />	<br />
La Cannone Teodoro srl, che unitamente al Consorzio per le Rinfuse del Porto di Brindisi aveva proposto il ricorso in oggetto, vi ha rinunciato con atto depositato in data 7.3.2013.<br />	<br />
Nella pubblica udienza del 7 marzo 2013 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con riferimento all’eccepita incompetenza territoriale del Tar adito, deve rilevarsi che il Consiglio di Stato ha respinto il regolamento di competenza proposto da Enel Produzione spa rilevando che la controversia non rientra tra quelle che, ai sensi dell’art.135 lett.f) c.p.a. sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tar del Lazio, non risultando incluso nella disciplina citata “il mero servizio connaturale ausiliario come il trasporto e lo stoccaggio del combustibile, servizio che non concerne la produzione di energia nucleare o la centrale termoelettrica in sé, nella sua funzionalità essenziale”.<br />	<br />
Ritenuta pertanto la competenza territoriale di questo Tar, può passarsi all’esame del ricorso.<br />	<br />
In proposito, il Collegio ritiene di previamente vagliare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa Enel in relazione all’art.30 del d.lgs. 104/2010.<br />	<br />
Il codice del processo amministrativo, all&#8217;art. 30, ha previsto, oltre alla domanda risarcitoria connessa all’azione di annullamento, anche quella risarcitoria c.d. autonoma &#8220;entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo; ovvero, nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza&#8221; (art. 30 n. 3 e n.5);<br />	<br />
In estrema sintesi, nel caso in cui un soggetto abbia subito una lesione degli interessi legittimi può proporre l&#8217;azione di risarcimento in via autonoma entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto lesivo si è verificato o è stato conosciuto.<br />	<br />
Ove, invece, sia stata esperita un&#8217;azione di annullamento dell&#8217;atto lesivo, la norma in questione , in attuazione del principio di concentrazione, prevede che possa proporsi l&#8217;azione di condanna nell&#8217;ambito di tale giudizio:<br />	<br />
&#8211; o contestualmente alla proposizione di tale ricorso di tipo impugnatorio;<br />	<br />
&#8211; o in corso di causa mediante la proposizione di motivi aggiunti (Cons. St, sez. IV, 14 gennaio 2011, n. 184);<br />	<br />
&#8211; o successivamente alla definizione del giudizio impugnatorio (&#8220;entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa decisione&#8221;).<br />	<br />
La giurisprudenza amministrativa &#8211; sia pur relativamente a vicende anteriori all&#8217;entrata in vigore del codice &#8211; ha affermato che il momento iniziale del decorso del termine per proporre l&#8217;azione di risarcimento andava individuato nella data di passaggio in giudicato della decisione di annullamento del giudice amministrativo (Cons. St., sez. III, 31 maggio 2011, n. 3267), cioè nella data del passaggio in giudicato della sentenza amministrativa che ha dichiarato l&#8217;illegittimità degli atti produttivi del danno (Cons. St., sez. V, 31 ottobre 2008, n. 5453, e sez. III, 12 aprile 2012, n. 2082), in quanto si è ritenuto &#8211; da parte di quella parte della giurisprudenza favorevole alla c.d. pregiudiziale amministrativa &#8211; che è il momento del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento che fa nascere in capo all&#8217;interessato il diritto a chiedere il ristoro del pregiudizio derivato dal provvedimento annullato.<br />	<br />
Sostanzialmente, risulta introdotta, con la disposizione di cui al c.5 dell’art.30 citato, una deroga al principio contenuto nell&#8217;art. 2935 del c.c. (secondo il quale &#8220;la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui diritto può essere fatto valere&#8221;), attribuendo al danneggiato la possibilità di proporre la richiesta di risarcimento all&#8217;esito &#8220;favorevole&#8221; del giudizio di annullamento e individuando, quale nuovo termine iniziale (sempre di 120 giorni ) per la decorrenza del termine di decadenza, il momento in cui sia passato in giudicato il provvedimento giurisdizionale comportante l’annullamento dell’atto lesivo.<br />	<br />
Nella specie la sentenza definitiva che ha disposto l’annullamento dell’atto lesivo è la sentenza del Consiglio di Stato n.842, depositata in data 16.2.2010 e passata in giudicato il 30.09.2010.<br />	<br />
Secondo la disposizione citata, il presupposto per poter accedere alla richiesta risarcitoria c.d. autonoma, è quindi il passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto l’annullamento dell’atto lesivo sicchè è a tale momento che, secondo la regola generale del tempus regit actum, occorre fare riferimento per individuare la disciplina legislativa applicabile.<br />	<br />
L&#8217;art. 2 del c.p.a., nel prevedere che “il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010” assume una portata generale riguardando tutta la nuova disciplina indicata dal decreto legislativo n. 104/2010 e da tutti i suoi allegati.<br />	<br />
Deve essere tuttavia indagata la portata dell’all. 3 titolo II (a sua volta denominato “ulteriori norme transitorie”), in particolare dell’art.2 (Ultrattività della disciplina previgente) secondo il quale “ Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti”.<br />	<br />
Dalle disposizioni citate risulta che, in stretto ossequio al principio tempus regit actum, sopravvivano solo i termini processuali propriamente detti, purché pendenti.<br />	<br />
Per quel che riguarda i termini sostanziali, l’orientamento della giurisprudenza antecedente al codice del processo amministrativo non era univoco, atteso che ai sostenitori della pregiudiziale amministrativa ( per i quali l’azione risarcitoria conseguente all’annullamento dell’atto lesivo era soggetta alla prescrizione ordinaria decorrente dall’intervento della sentenza di annullamento ) si contrapponevano i sostenitori dell’autonomia dell’azione risarcitoria ( per i quali l’esercizio dell’azione era soggetto al termine prescrizionale decorrente dall’atto lesivo ).<br />	<br />
Il codice ha dettato la disciplina specifica sopra delineata, che ha natura sostanziale e si sostanzia in un termine decadenziale.<br />	<br />
Il presupposto dell’esercizio dell’azione risarcitoria conseguente all’azione di annullamento è il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.<br />	<br />
Il termine per l’esercizio dell’azione risarcitoria è quello decadenziale di 120 giorni.<br />	<br />
E’ questo un termine sostanziale; parimenti sostanziale era il termine per l’esercizio dell’azione risarcitoria antecedentemente all’intervento del codice del processo amministrativo, per coloro che affermavano l’autonomia di questa rispetto all’azione impugnatoria,come per coloro che ritenevano la pregiudizialità dell’annullamento.<br />	<br />
La disciplina precedente, quale che fosse, è stata sostituita da quella portata dal codice nell’art. 30.<br />	<br />
A questa è estranea la norma transitoria di cui all’art. 2 ,All. 2 titolo II, che riguarda lo svolgersi del processo in corso alla data di entrata in vigore del codice.<br />	<br />
Dato che la sentenza è passata in giudicato il 30 settembre 2010 l’azione risarcitoria doveva essere proposta nel termine 120 giorni.<br />	<br />
Tali considerazioni consentono quindi al Collegio di ritenere la inammissibilità della domanda in quanto proposta oltre il termine decadenziale suindicato (il ricorso è stato notificato il 29.11.2011).<br />	<br />
4. Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Michele Palmieri, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-21-6-2013-n-1490/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2013 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2011 n.1490</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-5-4-2011-n-1490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-5-4-2011-n-1490/</guid>

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<p>Va sospesa la sentenza breve che respinge il ricorso in tema di accesso agli atti delle forze armate &#8211; dati relativi alla presenza in servizio: tuttavia, se l&#8217;amministrazione afferma di non aver potuto e di non poter assecondare la domanda di accesso, non essendo più nella propria disponibilità il documento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-5-4-2011-n-1490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2011 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza breve che respinge il ricorso in tema di accesso agli atti delle forze armate &#8211; dati relativi alla presenza in servizio: tuttavia, se l&#8217;amministrazione afferma di non aver potuto e di non poter assecondare la domanda di accesso, non essendo più nella propria disponibilità il documento specificamente richiesto, essendo decorsi i cinque anni prescritti dalla normativa interna di conservazione obbligatoria dei documenti rientranti nel c.d. carteggio ordinario, tale dichiarazione non può ritenersi pienamente esaustiva. Infatti, la p.a. non specifica se, per effetto dello scarto di archivio operato, detto documento possa tuttora essere reperibile presso altro archivio generale dell’Amministrazione della Difesa, ovvero sia stato avviato al macero; per tale motivo vanno disposti specifici accertamenti, ma va anche sospesa l’efficacia della sentenza appellata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01490/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01843/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1843 del 2011, proposto dal:<br />	<br />
<b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il sig. <b>Antonio Vecchio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Senaldi, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE III n. 07658/2010, resa tra le parti, concernente ACCESSO AGLI ATTI DELLE FORZE ARMATE &#8211; DATI RELATIVI ALLA PRESENZA IN SERVIZIO;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Antonio Vecchio;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Daniela Giacobbe;	</p>
<p>Rilevato che parte appellante afferma di non aver potuto e di non poter assecondare la domanda di accesso in questione, non essendo più nella propria disponibilità il documento specificamente richiesto dall’appellato, essendo decorsi i cinque anni prescritti dalla vigente normativa interna di conservazione obbligatoria dei documenti rientranti nel c.d. carteggio ordinario;	</p>
<p>Rilevato, altresì, che tale dichiarazione non può ritenersi pienamente esaustiva, tenuto conto che non specifica se, per effetto dello scarto di archivio operato, detto documento possa tuttora essere reperibile presso altro archivio generale dell’Amministrazione della Difesa, ovvero sia stato avviato al macero;	</p>
<p>Ritenuto opportuno disporre accertamenti in ordine a tali possibili eventualità prima di decidere, in via definitiva, sia sulla domanda cautelare, sia nel merito sull’appello, con conseguente obbligo dell’Amministrazione della Difesa di procedere a tutte le concrete verifiche del caso, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero di notifica della stessa, se anteriore, redigendo all’esito apposita relazione amministrativa, corredata della documentazione eventualmente ritrovata o comunque ritenuta necessaria ai fii del decidere, che dovrà essere depositata presso la Segreteria di questa Sezione Quarta entro i successivi 15 (quindici) giorni;	</p>
<p>Considerato, infine, che, nelle more dell’adempimento del suddetto incombente istruttorio, è opportuno sospendere l’efficacia della sentenza appellata, sussistendo i presupposti per provvedere in tal modo, e che, quanto alle spese della presente fase cautelare, ogni decisione sul punto deve essere rinviata alla prossima Camera di Consiglio del 21 giugno 2011, per la quale è fissata il definitivo esame sia dell’istanza cautelare sia del ricorso in epigrafe; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,<br /> interlocutoriamente pronunziando sull’istanza cautelare proposta con il ricorso n. 1843 del 2011, ORDINA al Ministero della Difesa, in persona del Dirigente Generale competente per materia, di dare esecuzione, nel termine e nei modi indicati, all’incombente istruttorio di cui in motivazione; SOSPENDE, nelle more, l’efficacia della sentenza impugnata fino alla Camera di Consiglio del 21 giugno 2011 alla quale è rinviata ogni definitiva decisione. 	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-5-4-2011-n-1490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2011 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1490</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1490/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1490</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Correale Elciter srl (avv.ti Bormioli, Re) c. Comune di Novi Ligure (avv. Santilli) e c. Comune di Bosco Marengo (avv.ti Monti, greppi, Razeto, Fiore) il danno da ritardo causato dalla P.A. costituisce illecito ex art. 2043 c.c. e come tale deve essere provato 1. – Giustizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1490/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1490/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1490</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Correale<br /> Elciter srl (avv.ti Bormioli, Re) c. Comune di Novi Ligure (avv.<br /> Santilli) e c. Comune di Bosco Marengo (avv.ti Monti,<br /> greppi, Razeto, Fiore)</span></p>
<hr />
<p>il danno da ritardo causato dalla P.A. costituisce illecito ex art. 2043 c.c. e come tale deve essere provato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Cessata materia del contendere – Spese di giudizio – Soccombenza virtuale.</p>
<p>2. – Responsabilità e risarcimento – Danno da ritardo – Illecito ex art. 2043 c.c. – Prova elementi costitutivi domanda – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Nei casi in cui, sopravvenuto il difetto di interesse a coltivare il ricorso giurisdizionale, le parti non si accordino sulla compensazione delle spese processuali, residua l’interesse alla causa al fine di accertare la soccombenza virtuale e il conseguente accollo delle spese.</p>
<p>2. – Il danno da ritardo nel rilascio di un provvedimento amministrativo deve ricondursi all’illecito ex art. 2043 c.c., con la conseguenza che il danneggiato deve provare gli elementi costitutivi della domanda con riferimento al lucro cessante e al danno emergente ed alla condotta colposa della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/12915_TAR_12915.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1490/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1490</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1490/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1490</a></p>
<p>Pres. MARUOTTI &#8211; Est. DE FELICE Isotta s.r.l. (Avv.ti M. Dalla Fior, A. Lorenzi e P. Stella Richter) c./ Comune di Riva del Garda (Avv. M. Vecchietti) e altri sull&#8217;irrilevanza della costituzione di un vincolo pertinenziale successiva all&#8217;adozione del P.R.G., laddove le N.T.A. considerino solo le pertinenze esistenti al momento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1490</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARUOTTI &#8211; Est. DE FELICE<br /> Isotta s.r.l. (Avv.ti M. Dalla Fior, A. Lorenzi e P. Stella Richter) c./ Comune di Riva del Garda (Avv. M. Vecchietti) e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza della costituzione di un vincolo pertinenziale successiva all&#8217;adozione del P.R.G., laddove le N.T.A. considerino solo le pertinenze esistenti al momento di adozione del piano stesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Appello – Fondato nel merito –Intempestività del ricorso di primo grado – Irrilevanza.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – P.R.G. – Vincolo pertinenziale – Posteriore all’adozione del piano – Irrilevanza – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Si può prescindere dalla valutazione del motivo di appello con il quale si deduce la intempestività del ricorso originario laddove gli appelli siano comunque  fondati nel merito e quindi il ricorso originario è da respingere, il che rende irrilevante l’esame della sua tempestività.</p>
<p>2. Secondo l’art. 5 delle N.T.A. del P.R.G. di Riva del Garda, l’indagine della pertinenzialità, così come l’appartenenza al titolare del bene principale anche di quello accessorio, così come il parziale asservimento, vanno collocati nel preciso momento temporale della prima adozione del PRG (nella specie, 24 dicembre 1997), cosicché è irrilevante la costituzione, posteriore a questa data, del vincolo pertinenziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso r.g.n.9483/2007 proposto in appello dalla </p>
<p><b>s.r.l. Isotta</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Dalla Fior, dall’avv. Andrea Lorenzi e dall’avv. Paolo Stella Richter, presso lo studio dell’ultimo elettivamente domiciliato in Roma al Viale Mazzini n.11,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Comune di Riva del Garda</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Vecchietti con domicilio eletto in Roma presso lo studio del’avv. Ranieri Roda di Roma in via Valle Viola n.38,</p>
<p align=center>
nonché nei confronti </p>
<p></p>
<p align=justify>
dei signori <b>Vivaldi Benito e Vivaldi Girardi Rita</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Versini, Mauro Bondi e Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma alla via Varrone n.9,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza n. 152 del 2007 depositata in data 4 settembre 2007, con la quale il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige &#8211; Sede di Trento, ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento della concessione edilizia del 2.5.2006 prot.n.2006014572 rilasciata in favore della società Isotta Costruzioni srl.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Vivaldi Benito e Vivaldi Girardi Rita e l’appello incidentale proposto dal Comune di Riva del Garda;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore alla udienza pubblica del <i>4 marzo 2008</i> il Consigliere <i>Sergio De Felice;<br />
</i>Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale di causa;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige sede di Trento, i signori Vivaldi Benito e Vivaldi Rita Girardi, comproprietari della particella edilizia 2667 e della particella fondiaria 2232 nel territorio del Comune di Riva del Garda, impugnavano la concessione edilizia del 2.5.2006 prot.n.2006014572 rilasciata in favore della vicina s.r.l. Isotta Costruzioni per la costruzione di un edificio residenziale di 12 unità abitative sulla p.f.2230/1.<br />
I ricorrenti lamentavano la violazione degli articoli 5 e 25 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. di Riva del Garda, in quanto il lotto sul quale ricade l’intervento edilizio non poteva essere considerato “libero” come richiesto dalle richiamate N.T.A., posto che esso costituiva giardino della particella edilizia 1827. <br />
Essi contestavano la esistenza di una recinzione emergente dal rilievo aerofotogrammetrico del 1997 e comunque la rilevanza della stessa, anche perché l’articolo 5 delle NTA – nell’escludere la libertà del lotto &#8211; fa espresso richiamo alle “aree recintate”. <br />
Il Tribunale adito accoglieva il ricorso ritenendo fondate le doglianze prospettate in quella sede.<br />
In particolare, esso ha accolto la censura di violazione delle norme tecniche di attuazione, in quanto nella zona residenziale esistente di edilizia consolidata RB1 è prevista la edificazione <i>ex novo</i> solo per eventuali lotti liberi conformi a quanto previsto dall’art. 5.<br />
Per tale norma “è lotto <i>edificato o parzialmente edificato</i> (non libero) <i>alla data di prima adozione del presente PRG</i> la superficie fondiaria ricadente in zona omogenea già utilizzata a fini edificatori, comprensiva delle pertinenze di proprietà quali parcheggi, giardini, orti, anche recintate”, mentre “i lotti liberi potranno essere computati ai fini edificatori solo nella misura in cui non debbano essere <i>asserviti</i> ai sensi della precedente definizione”.<br />
Veniva quindi considerata degna di fondatezza la censura dei ricorrenti secondo cui la ex particella fondiaria 2230/1 non avrebbe potuto essere considerata ‘lotto libero’, in quanto  pertinenza (per la precisione, il giardino) dell’edificio contraddistinto dalla particella ed.1827.<br />
Né poteva valere il richiamo all’art. 5, che fa riferimento alle pertinenze “anche recintate”.<br />
In sostanza, si riteneva violata la volontà di consentire la edificazione solo  per i lotti (liberi) che risultino del tutto scissi dai compendi che siano stati oggetto di precedenti edificazioni.<br />
Con il gravame in esame, la s.r.l. Isotta Costruzioni deduce i seguenti motivi di appello.<br />
In primo luogo, si deduce il mancato accoglimento della eccezione di tardività rispetto alla mancata impugnazione del Piano Regolatore Generale per la parte in cui individua quale lotto libero l’area su cui è stata rilasciata la concessione edilizia.<br />
Tale tardività avrebbe determinato la inammissibilità del ricorso di prime cure.<br />
La tavola forma parte integrante del PRG ai sensi dell’art. 17 della legge provinciale urbanistica e non si limita a fotografare l’esistente al 1997, ma indica con precisione quale sia il lotto di pertinenza ai fini della individuazione del lotto libero del fabbricato contraddistinto sulla predetta tavola dal n.63 e corrispondente alla particella edificale 1827.<br />
Come secondo motivo, si deduce la erroneità della sentenza, rispetto alla qualificazione come libero del lotto.<br />
A tal fine occorre valutare, ai sensi dell’art. 5 richiamato, due elementi: che la superficie fondiaria sia utilizzata ai fini edificatori; che si tratti di pertinenza di proprietà quali parcheggi, orti, giardini.<br />
Si sostiene l’errore del primo giudice che, nel valutare la caratteristica di pertinenza del fabbricato esistente, ha ritenuto che, poiché nel 2004 (7 anni dopo la adozione del PRG) due particelle che, come risulta dalla documentazione in atti, erano sempre appartenute a soggetti diversi (1827 e 2230/1) sono divenute di un unico proprietario, ciò avrebbe determinato la inedificabilità della particella fondiaria. <br />
In altri termini, alla data di adozione del PRG (anno 1997) la p.f. 2230/1 doveva ritenersi lotto inedificato in quanto appartenente a soggetto diverso rispetto al proprietario della particella ed.1827.<br />
Al avviso del Tribunale, tale lotto, dapprima libero, sarebbe divenuto edificato alla data del 2004, quando si realizzò per la prima volta una situazione di coincidenza tra proprietario della particella edificale e della particella fondiaria; al contrario, il regime proprietario delle particelle al quale fare riferimento al fine di valutare la libertà dei lotti, è rappresentato <i>solo dalla data di adozione</i> del Piano Regolatore Generale.<br />
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello incidentale il comune di Riva del Garda, che insiste per la riforma della sentenza e riafferma la legittimità dell’operato della amministrazione.<br />
Si sono costituiti i signori Vivaldi Benito e Girardi Rita in Vivaldi, che chiedono il rigetto degli appelli e la conferma della impugnata sentenza.<br />
Alla udienza pubblica del 4 marzo 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Si controverte della legittimità della concessione edilizia  rilasciata dal Comune di Riva del Garda alla società appellante principale, per la costruzione di una palazzina di 12  unità abitative sulla particella 2230/1.<br />
Il primo giudice ha accolto il ricorso per l’annullamento della concessione, proposto dai vicini signori Vivaldi, condividendo la censura secondo cui in base alle NTA del PRG il lotto in questione non poteva considerarsi libero, poiché costituiva il giardino (e quindi pertinenza) della particella 1827.<br />
Con l’atto di appello della società Isotta e con l’appello incidentale del comune si sostiene la erroneità della sentenza.</p>
<p>2. Si può prescindere dalla valutazione del motivo di appello con il quale si deduce la intempestività del ricorso originario per mancata impugnazione delle tavole, in quanto gli appelli sono comunque per il resto fondati e quindi il ricorso originario è da respingere, il che rende irrilevante l’esame della sua tempestività.</p>
<p>3. Ritiene il  Collegio che la fondatezza degli appelli emerge dalla lettura dell’’articolo 5 delle NTA del PRG, per il quale “si definisce lotto edificato o parzialmente edificato <i>alla data</i> di prima adozione del presente PRG la superficie fondiaria ricadente in zona omogenea già utilizzata a fini edificatori, comprensiva delle pertinenze di proprietà (quali parcheggi, giardini, orti, ecc.)”; la norma prosegue nel senso che “i lotti liberi potranno essere computati ai fini edificatori solo nella misura in cui non debbano considerarsi asserviti ai sensi della precedente definizione”.<br />
Il lotto libero viene quindi individuato dall’art. 5 quale superficie fondiaria non asservita ai sensi della definizione di loto edificato.<br />
Per la menzionata norma, la indagine della pertinenzialità, così come l’appartenenza  al titolare del bene principale anche di quello accessorio, così come il parziale asservimento, <i>vanno collocati</i> in un preciso momento temporale, coincidente con la prima adozione del PRG (24 dicembre 1997): così l’art. 5 NTA del PRG.<br />
A rinforzare la lettura della norma in tal senso, oltre al dato letterale, conforta altresì il richiamo alla aerofotogrammetria realizzata nel territorio rivano nel 1997.<br />
Quindi, erroneamente il primo giudice ha fatto riferimento alla data del 2004, momento di molto posteriore alla data di adozione del PRG, allorquando il proprietario della particella 2230/1 (il sig. Pietro Torboli, quale erede del signor Giuseppe Torboli), anche proprietario della particella 1827, è divenuto titolare di entrambe le particelle.<br />
Nell’anno 1997, momento di adozione del PRG, al quale fare riferimento al fine di valutare la <i>libertà</i> del lotto, le particelle in questione appartenevano a soggetti diversi; pertanto la particella 2230/1, alla data del 1997, doveva ritenersi lotto non edificato, in quanto appartenente a soggetto diverso rispetto al proprietario della particella 1827 e non può sostenersi che essa particella sarebbe divenuta lotto edificato nel 2004, quando si è verificata la coincidenza di titolarità.<br />
D’altronde, al fine della valutazione della esistenza della pertinenza, occorre secondo il codice civile (artt. 817 e seguenti) che sussista sia il requisito <i>oggettivo</i>, della destinazione di un bene a servizio o ornamento di un altro, che quello <i>soggettivo</i>, costituito dalla rispondenza di tale destinazione alla effettiva volontà dell’avente diritto di creare il predetto vincolo, ma tali requisiti vanno accertati con riferimento al momento chiaramente indicato dalla normativa urbanistica sopra richiamata.<br />
Considerato che dalla valutazione della inesistenza della pertinenza alla data di adozione del PRG e quindi dalla autonomia dei due lotti discende la libertà della particella in questione, sotto tale aspetto deve ritenersi legittimo l’operato della amministrazione nel rilascio della concessione edilizia contestata.</p>
<p>4. Per le considerazioni sopra svolte, l’appello principale e quello incidentale vanno accolti e, conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza, va respinto il ricorso proposto in primo grado. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, accoglie l’appello n. 9483 del 2007 e, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado. <br />
Spese ed onorari dei due gradi compensati.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del <i>4 marzo 2008</i>, con l’intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti,  				Presidente f.f.<br />	<br />
Giuseppe Romeo, 				Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, 					Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica, 				Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, 				Consigliere, est.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 07/04/2008</b><br />
<i><b>(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</i></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1490</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1490/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1490</a></p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 1490/08 Registro Generale: 1140/2008 Sezione Sesta composto dai Signori: Pres. Giovanni RuoppoloCons. Paolo Buonvino Cons. Domenico Cafini Est. Cons. Roberto Chieppa Cons. Roberto Giovagnoli ha pronunciato la presente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1490</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1490/08<br />
Registro Generale: 1140/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini Est.<br />  Cons. Roberto Chieppa<br /> Cons. Roberto Giovagnoli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>TELECOM ITALIA SPA</b>rappresentata e difesa da:Avv.  GIUSEPPE FRANCO FERRARIcon domicilio  eletto in Roma VIA DI RIPETTA N.142;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BRUGHERIO</b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ALESSIO PETRETTIcon domicilio  eletto in RomaVIA DEGLI SCIPIONI 268/A;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  LOMBARDIA  &#8211; MILANO: Sezione II  5347/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE  STAZIONE  RADIO  BASE.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI BRUGHERIO</p>
<p>Udito il relatore Cons. Domenico Cafini e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Ferrari e Petretti;<br />
Vista la documentazione depositata in data odierna dalla società appellante, comprovante l’assenso da parte di ENEL Distribuzione s.p.a.;<br />
Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che l’appello avverso la sentenza impugnata – che ha respinto l’originario ricorso in ritenuta mancanza della prova del titolo proprietario o dell’assenso all’installazione da parte della titolare dell’immobile (ENEL Distribuzione spa) – appare assistita da sufficienti elementi di fondatezza;<br />
Ritenuto, pertanto, che appaiono sussistenti nella specie i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1140/2008) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 18 Marzo 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1490/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2006 n.1490</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-9-11-2006-n-1490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-9-11-2006-n-1490/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-9-11-2006-n-1490/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2006 n.1490</a></p>
<p>Paolo Peruggia, Presidente FF-Estensore tra i presupposti dell&#8217;accesso non può essere annoverato il grado di rappresentatività di un&#8217;organizzazione sindacale 1. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Diritto – Presupposto – Pertiene solo alle associazioni sindacali più rappresentative – Non può essere annoverato. 2. Pubblica amministrazione – Accesso agli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-9-11-2006-n-1490/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2006 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-9-11-2006-n-1490/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2006 n.1490</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Peruggia, Presidente FF-Estensore</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">tra i presupposti dell&#8217;accesso non può essere annoverato il grado di rappresentatività di un&#8217;organizzazione sindacale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Diritto – Presupposto – Pertiene solo alle associazioni sindacali più rappresentative – Non può essere annoverato.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Atti relativi alle modalità previste dall’amministrazione per la pulizia delle armi dopo l’impiego – Interesse – Tutela dell’ambiente di lavoro – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La normativa sull’accesso ai documenti amministrativi non opera un richiamo espresso alle questioni &#8211; che spesso la giurisprudenza deve affrontare &#8211; in merito alla legittimazione delle diverse associazioni sindacali ad intervenire nelle vicende rilevanti per il rapporto di lavoro. Pertanto la rappresentatività acquisita di fatto dall’associazione nell’ambiente di lavoro &#8211; per decidere in ordine al riconoscimento dei diritti che sono propri delle associazioni di categoria – non può essere considerata presupposto per il diritto di accesso.</p>
<p>2. La normativa non opera questa distinzione, essendo stata prevista soprattutto per ampliare il novero delle situazioni in cui è possibile accedere ai documenti amministrativi, così da rendere trasparente l’esercizio dell’azione della Pubblica amministrazione.</p>
<p>3. Gli atti richiesti, relativi alle modalità seguite dall’amministrazione per la pulizia delle armi dopo l’impiego, sono funzionali alla miglior tutela dell’ambiente di lavoro, per cui le censure proposte sono fondate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">tra i presupposti dell&#8217;accesso non può essere annoverato il grado di rappresentatività di un&#8217;organizzazione sindacale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 535 del 2002, proposto da</p>
<p><b>A.S.A.P.</b>, associazione sindacale appartenenti polizia, in persona dei legali rappresentanti, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Aquilino e Roberto Faure, con domicilio eletto presso quest’ultimo a Genova in vico san Matteo 2/25</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell’interno</b>, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento 21.3.2002, prot. 4.7/2214 del dirigente del IV reparto mobile della polizia di Stato di Genova<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente; <br />
vista la memoria depositata dalla ricorrente, <br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 09/11/2006 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti gli avvocati Riccarda Realini per delega dell’avvocato Sergio Aquilino ed Ernesto De Napoli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’ASAP, associazione sindacale appartenenti polizia si ritiene lesa dalla determinazione 21.3.2002, prot. 4.7/2214 del dirigente del IV reparto mobile della polizia di Stato di Genova, che ha negato l’accesso ai documenti amministrativi, relativi alle modalità seguite dagli appartenenti alla formazione per la pulizia delle armi. <br />
Per ciò l’interessata ha notificato l’atto 18.4.2002, depositato il 10.5.2002, con cui denuncia: <br />
violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge 7.8.1990, n. 241, dell’art. 8 del dpr 352 del 1995 e dell’art. 3 lett. d) del d.m. 10.5.1994, n. 415.<br />
Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 19 della legge 20.5.1970, n. 300, e degli artt. 18 e 19 del d. lvo 19.9.1994, n. 626, eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione. <br />
Violazione e falsa applicazione sotto distinto profilo dell’art. 19 della legge 20.5.1970, n. 300 e dell’art. 18 del d.lvo 19.9.1994, n. 626, violazione dell’art. 39, comma 1 cost., eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione. <br />
Violazione dell’art. 97 cost. <br />
L’amministrazione dell’interno si è costituita in giudizio con atto depositato il 15.5.2002 con cui ha chiesto la reiezione della domanda, <br />
La ricorrente ha depositato un atto il 26.10.2006.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’impugnazione riguarda il diniego opposto dal dirigente del quarto reparto mobile della polizia di Stato di Genova alla richiesta del ricorrente sindacato, che domandò di poter accedere agli atti relativi alle modalità previste dall’amministrazione per la pulizia delle armi dopo l’impiego. L’interesse alla cognizione degli atti si era appuntata soprattutto sulla condizione sanitaria in cui si trovavano i componenti il reparto nello specificato svolgimento dell’attività d’istituto. <br />
L’amministrazione ha negato l’assenso rilevando che l’esercizio del diritto in questione pertiene solo alle associazioni sindacali più rappresentative, tra le quali non può essere annoverata la ricorrente ASAP.<br />
Rileva l’interessata che tra i presupposti dell’accesso non può essere annoverata la maggiore rappresentatività dell’organizzazione di lavoratori, essendo invece sufficiente il collegamento tra la domanda proposta e l’interesse giuridico di cui si vuol ottenere tutela. <br />
Il tribunale osserva che, effettivamente, la normativa sull’accesso ai documenti amministrativi non opera un richiamo espresso alle importanti questioni che spesso la giurisprudenza deve affrontare, in merito alla legittimazione delle diverse associazioni sindacali ad intervenire nelle vicende rilevanti per il rapporto di lavoro. Si tratta in questo caso delle decisioni che ritengono di dover apprezzare innanzitutto la rappresentatività acquisita di fatto dall’associazione nell’ambiente di lavoro, per decidere in ordine al riconoscimento dei diritti che sono propri delle associazioni di categoria. (ad esempio, cass. s.u., 21.12.2005, n. 28269, app. Milano, 5.9.2002)<br />
La normativa denunciata non opera questa distinzione, essendo stata prevista soprattutto per ampliare il novero delle situazioni in cui è possibile accedere ai documenti amministrativi, così da rendere trasparente l’esercizio dell’azione della p.a.. In tale contesto l’art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241 (nel testo vigente al tempo dell’adozione dell’atto impugnato, ed ancora di più in quello ora introdotto) non ha il significato addotto dall’atto impugnato per negare l’accesso richiesto: va poi notato che l’atto impugnato non contesta l’esistenza del sindacato oggi ricorrente, per cui deve ritenersi che la domanda proposta in via amministrativa fosse ammissibile, attenendo ad una questione relativa alla generalità degli appartenenti alla polizia di Stato. <br />
Gli atti richiesti sono poi funzionali alla miglior tutela dell’ambiente di lavoro, per cui le censure proposte dall’interessata sono fondate. <br />
In conseguenza di ciò il ricorso va accolto, mentre le spese possono essere compensate, data la natura della lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie il ricorso e compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 09/11/2006 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Peruggia, Presidente FF, Estensore<br />
Luca Morbelli, Primo Referendario<br />
Pierpaolo Grauso, Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/11/2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-9-11-2006-n-1490/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2006 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2005 n.1490</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-29-9-2005-n-1490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-29-9-2005-n-1490/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-29-9-2005-n-1490/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2005 n.1490</a></p>
<p>Pres. Zingales, est. Boscarino Calcio Catania S.p.a. (Avv.ti S. Cittadino e G. Nicolosi) c. Comune di Catania (Avv.ti M. Petino e M. Arena) sulla legittimità dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco dispone la modifica dell&#8217;orario di svolgimento di una partita di calcio 1. Processo – Tutela cautelare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-29-9-2005-n-1490/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2005 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-29-9-2005-n-1490/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2005 n.1490</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Zingales, est. Boscarino<br /> Calcio Catania S.p.a. (Avv.ti S. Cittadino e G. Nicolosi) c. Comune di Catania (Avv.ti M. Petino e M. Arena)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco dispone la modifica dell&#8217;orario di svolgimento di una partita di calcio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo – Tutela cautelare – Irreversibilità degli effetti di un provvedimento cautelare – Decisione del ricorso nel merito – Occorre																																																																																												</p>
<p>2.	Enti locali – Organi – Poteri del sindaco ex art. 54, co. 3 D.Lgs. 267/2000 – Ordinanza contingibile ed urgente che modifica l’orario di svolgimento di un evento calcistico – Legittimità – Motivi – Rapporti con l’ordinamento sportivo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nonostante sia stato già emanato un provvedimento cautelare dagli effetti c.d. irreversibili, nella forma di provvedimento cautelare monocratico (da sottoporre quindi al T.A.R. nella istituzionale composizione collegiale),  deve escludersi la possibilità di una tutela cautelare “autosufficiente”, cioè tale da comportare l’acquisizione di risultati definitivi o irreversibili che renderebbero del tutto inutile la pronuncia definitiva nel merito del ricorso.</p>
<p>2. E’ legittima l’ordinanza sindacale ex art. 54, co. 3, D. Lgs 267/2000 che modifica l’orario di una partita di calcio, poiché i diversi provvedimenti emanati dalle Federazioni sportive non possono condizionare in alcun modo i poteri propri delle istituzioni della autorità amministrative competenti, considerata la prevalenza dell’ordinamento giuridico generale su quello sportivo, di natura derivata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
-Sezione staccata di Catania &#8211;<br />PRIMA   SEZIONE </b></p>
<p>adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori<br />
Magistrati:</p>
<p>•	Dr.VINCENZO ZINGALES Presidente<br /> <br />
•	Dr.PANCRAZIO MARIA SAVASTA Cons. <br />	<br />
•	Dr.Maria Stella BOSCARINO Referendario, rel. estensore																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 2258/2005  proposto da: <br />
<b>CALCIO CATANIA SPA</b> , rappresentato e difeso dagli Avv.ti SALVATORE CITTADINO e  GIULIA  NICOLOSI con domicilio eletto in CATANIA  VIA PIETRO VERRI,9  presso NICOLOSI AVV. GIULIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI CATANIA </b>in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCO PETINO e MARIO ARENA con domicilio eletto in CATANIA VIA G.OBERDAN ,141 presso ARENA AVV. MARIO; <br />
<b>SINDACO DEL COMUNE DI CATANIA</b>, non costituito in giudizio <br />
<b>LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI </b>non costituita in giudizio<br />
e nei confronti di<br />
<b>A.C. AREZZO SPA </b> non costituita in giudizio<br />
per l&#8217;annullamento<br />
dell’ordinanza del SINDACO DEL COMUNE DI CATANIA n.421 dell’8.9.2005 avente ad oggetto “divieto di svolgimento della partita di calcio tra le squadre del Catania e dell’Arezzo e di altre analoghe o connesse manifestazioni nella giornata di sabato 10 settembre 2005 dalle ore 15 alle ore 20 nello stadio comunale A.Massimino di Catania e sul territorio cittadino”, e di ogni altro provvedimento antecedente, conseguenziale o connesso.</p>
<p>Visto il ricorso introduttivo del giudizio;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI CATANIA<br />
Visto il D.P. n.1282 del 9.9.2005;<br />
Designato relatore per la camera di consiglio del 27 settembre 2005 il Referendario Maria Stella Boscarino;<br />
Sentiti gli Avvocati delle parti come da verbale anche ai sensi dell&#8217;articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 numero 1034;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso introduttivo la ricorrente si duole del fatto che con ordinanza n.421 dell’8.9.2005 il Sindaco del Comune di CATANIA ha vietato lo svolgimento della partita di calcio tra le squadre del Catania e dell’Arezzo e di altre analoghe o connesse manifestazioni nella giornata di sabato 10 settembre 2005 dalle ore 15 alle ore 20 nello stadio comunale A.Massimino di Catania e sul territorio cittadino, con grave pregiudizio asserito dalla ricorrente atteso che la Lega Naz.le, nell’ambito dei propri poteri istituzionali, aveva individuato nel sabato pomeriggio la giornata destinata allo svolgimento di alcune partite con inizio delle competizioni alle 15.<br />
Pertanto la ricorrente impugna detta ordinanza nonché gli atti presupposti e conseguenti.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />
1)	Violazione dell’art.97 Cost. e delle leggi n.241/90 e l.r. n.10/91, eccesso di potere per violazione dei principi di correttezza, imparzialità ed efficienza della P.A., mancato avvio del procedimento: il Comune avrebbe dovuto previamente avvisare la ricorrente dell’avvio del procedimento volto all’emissione dell’ordinanza impugnata.<br />	<br />
2)	Violazione degli artt.50 e 54 del d.l.vo  n.267/2000 e success. modif. e integraz., eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittoria, contrasto con precedenti determinazioni della P.A., per sviamento, difetto di istruttoria e dei presupposti: l’ordinanza impugnata è illegittima per carenza del presupposto normativo di una situazione di pericolo grave ed imminente, non fronteggiabile con i mezzi ordinari; inoltre in precedenza il comune aveva autorizzato la disputa di una partita di sabato alle ore 16 senza alcun problema. Ancora, la motivazione sarebbe contraddittoria ed in contrasto con pregresse scelte della stessa P.A.<br />	<br />
Con  D.P. n. 1282 del 9.9.05 è stata accolta la domanda di misure cautelari provvisorie, in considerazione della concessione di decreti cautelari monocratici, in pari data, da parte del Presidente della Sez.II del T.A.R. Lazio Roma in ordine ad analoghe ordinanze sindacali, al fine quindi di conferire un assetto giurisdizionale uniforme per garantire in via provvisoria la par condicio tra le squadre partecipanti.<br />
Nella camera di consiglio del 27.9.2005 il ricorso, chiamato per la trattazione della domanda cautelare, è passato in decisione ai sensi dell&#8217;articolo 26 della legge numero 1034 del 1971, su concorde richiesta delle parti di decisione in forma semplificata, essendo cessata ormai l’esigenza cautelare.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente il Collegio osserva che, nonostante l’irreversibilità degli effetti del D.P. n.1282/2005, in virtù del quale, sospesa l’ordinanza impugnata, è stata disputata la partita in questione, per cui il conseguimento dell’utilità immediata garantita dalla misura cautelare ha determinato la definitività degli effetti, in considerazione dell’esaurimento in un brevissimo arco temporale dell’efficacia spiegata dalla misura cautelare stessa, il Collegio non può essere spogliato del potere decisorio , tanto più quando la misura cautelare è stata adottata con decreto monocratico da sottoporre al T.A.R. nella sua istituzionale composizione collegiale, e considerato, oltretutto, che le stesse parti hanno chiesto concordemente la definizione del ricorso con sentenza.<br />
Di fatti, la tutela cautelare ha natura strumentale rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio nel merito, trattandosi di una “tutela mediata” che, secondo un notissimo quanto autorevole orientamento dottrinario, serve più che a far giustizia a garantire l’efficacia pratica della sentenza definitiva che servirà, a sua volta, ad attuare il diritto.<br />
Di guisa che deve escludersi la possibilità di una tutela cautelare “autosufficiente”, cioè tale da comportare l’acquisizione di risultati definitivi o irreversibili che renderebbero del tutto inutile la pronuncia definitiva nel merito del ricorso.<br />
Ciò posto, nel merito, il ricorso si appalesa infondato, e tanto esime dal prendere in esame l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune.<br />
Il primo motivo di ricorso è infondato per le seguenti ragioni:<br />
in primo luogo, nella fattispecie in esame trova applicazione il comma terzo dell’art.54 del D.L.vo n. 267/2000, il quale prevede che nei casi di emergenza, connessi (tra gli altri casi) con il traffico, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo 54 (provvedimenti contingibili ed urgenti), ciò che esclude la necessità di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimenti sottratti a tale obbligo;<br />
In secondo luogo, l’ordinanza impugnata è stata emanata anche in base agli speciali poteri del Sindaco quale commissario straordinario per l’emergenza traffico di cui all’O.P.C.M. 20.12.202 n.3259 (pen. capoverso della motivazione dell’ordinanza sindacale impugnata, pag.3), prorogata fino al dicembre 2005, come affermato dal Comune e non contestato dalla ricorrente, ordinanza che autorizza il commissario stesso a derogare (tra le altre norme) all’art.7 L. n.241/1990 (art.2 comma 1);<br />
In terzo luogo perché l’art.21 octies L. n.241/90, aggiunto dalla L. 11.2.2005 n.15, al secondo comma, ult.inciso esclude l’annullabilità del provvedimento per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ove l’amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; ed appunto, nel caso in questione, risulta evidente e diffusamente motivato come a fronte della paventata situazione emergenziale per la città il Sindaco non avrebbe potuto statuire diversamente.<br />
Ritiene il Collegio che anche il secondo motivo di ricorso sia infondato.<br />
In primo luogo si osserva che il ricorrente non ha dedotto alcuna censura in relazione alla circostanza che l’ordinanza impugnata è stata emanata anche in base agli speciali poteri del Sindaco quale commissario straordinario per l’emergenza traffico di cui all’O.P.C.M. 20.12.2002 n.3259, e che la maggiore latitudine di tali poteri speciali elimina in radice la configurabilità e l’esistenza in concreto dei vizi dedotti in relazione ai consueti poteri contingibili e d’urgenza dei sindaci, quali previsti dagli invocati artt. 50 e 54 del d.l.vo n.267/2000 e successive modif. e integrazioni.<br />
Peraltro, l’ordinanza si appalesa congruamente motivata con riferimento alla situazione emergenziale del traffico della città di Catania, (che ha, tra l’altro, determinato l’adozione delle ordinanze del Presidente del C.M. che hanno conferito al Sindaco poteri straordinari e speciali), e pertanto ben si inquadra e giustifica nell’alveo dei poteri di cui all’art.54, comma 3, del d.l.vo n.267/2000, in quanto volta a regolare l’emergenza indotta da un paventato evento (la partita) che confligge gravemente con la situazione del traffico regolata dalla predetta disposizione, e che consente (nei casi di emergenza connessi al traffico) di modificare gli orari dei pubblici esercizi e servizi.<br />
Va in proposito precisato che i provvedimenti emanati dalle Federazioni sportive in materia di autonomia organizzatoria degli eventi sportivi non possono ovviamente condizionare in alcun modo i poteri propri delle istituzioni della società civile, essendo ovvia la prevalenza dell’ordinamento giuridico generale sull’ordinamento sportivo, stante la sua natura di ordinamento derivato da quello generale, come pacificamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza, con conseguente recessività rispetto a quello generale.<br />
Nessuna contraddittorietà poi, ravvisa il Collegio , contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, rispetto a precedenti comportamenti del Comune, avuto riguardo al pacifico principio giurisprudenziale e dottrinale secondo il quale l’inerzia o l’illegittimità di precedenti comportamenti della P.A. non comportano alcuna contraddittorietà con successivi comportamenti legittimi della stessa Amm.ne, né tanto meno ingenerano legittime aspettative, essendo ovvio che se la P.A. è rimasta inerte o ha errato in precedenti analoghe circostanze, non è certamente tenuta a persistere nell’inerzia o ad emanare nuovamente provvedimenti illegittimi per un malinteso quanto assurdo senso di “par condicio”.<br />
Il ricorso risulta pertanto infondato.<br />
Nessuna statuizione va adottata in ordine al D.P. n.1282/2005, il quale perde automaticamente efficacia con la presente decisione.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vengono complessivamente e forfetariamente liquidate (anche in considerazione dell’esito della fase cautelare, provvisoriamente favorevole alla ricorrente) in euro 1.500,00.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia &#8211; sezione staccata di Catania (Sez.1), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.<br />
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Catania spese ed onorari del giudizio, complessivamente e forfetariamente liquidati in euro 1.500,00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 27 settembre 2005.</p>
<p>	 L’ESTENSORE<br />	<br />
Dr.ssa  Maria Stella Boscarino</p>
<p>	 IL PRESIDENTE <br />	<br />
	Dr. Vincenzo Zingales																																																																																												</p>
<p>Depositata in Segreteria il 28 settembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-29-9-2005-n-1490/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2005 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1490</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1490/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1490/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1490</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernanrdo Massari Est. Sacchi Giovanni (Avv. Tiziana Castiglione) contro l’Università degli studi di Firenze (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e nei confronti di Grasso Giovanni (Avv. Renato Salimbeni), Gheri Gherardo (Avv. Francesco Brizzi) e Miscia Sebastiano (non costituito) concorso a cattedra universitaria e grave inimicizia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1490/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1490/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1490</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernanrdo Massari Est.<br /> Sacchi Giovanni (Avv. Tiziana Castiglione) contro l’Università degli studi di Firenze (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e nei confronti di Grasso Giovanni (Avv. Renato Salimbeni), Gheri Gherardo (Avv. Francesco Brizzi) e Miscia Sebastiano (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>concorso a cattedra universitaria e grave inimicizia di un componente della Commissione giudicatrice con un candidato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Cattedra universitaria – Composizione della Commissione &#8211; Cause di incompatibilità di cui all&#8217;art. 51 c.p.c., all&#8217;art. 290 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, e agli art. 16 e 279 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 &#8211; Rivestono carattere tassativo</p>
<p>2. Concorsi pubblici – Cattedra universitaria &#8211; Ricusazione di un membro della Commissione &#8211; Manifestazioni di disistima espresse in ambito professionale e didattico &#8211; Giudizio negativo sulla possibilità del candidato di superare il concorso – Non integrano l’ipotesi di grave inimicizia</p>
<p>3. Concorsi pubblici – Cattedra universitaria &#8211; Omessa predeterminazione dei criteri di valutazione &#8211; Legittimità</p>
<p>4. Concorsi pubblici &#8211; procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di un Professore ordinario – Valutazione Collegiale finale espressa con il solo voto numerico – Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le cause di incompatibilità sancite dall&#8217;art. 51 c.p.c., oltre che dall&#8217;art. 290 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, e dagli art. 16 e 279 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 &#8211; estensibili a tutti i campi dell&#8217;azione amministrativa, e segnatamente alla materia concorsuale &#8211; rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l&#8217;esigenza di assicurare la certezza dell&#8217;azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici</p>
<p>2. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, non integrano l&#8217;ipotesi di grave inimicizia prevista quale causa d&#8217;incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione di concorso, le manifestazioni di disistima espresse in ambito professionale e didattico, o il giudizio negativo sulla possibilità del candidato di superare il concorso, in quanto atteggiamenti non illeciti nei rapporti scientifici, accademici e lavorativi e tali da non intaccare l&#8217;imparzialità dell&#8217;organo valutativo</p>
<p>3. Nel concorso a cattedra universitaria l&#8217;omessa predeterminazione dei criteri di valutazione trova la sua ragione d&#8217;essere nella impossibilità di fissare criteri di carattere generale in relazione ad un tipico giudizio di valore, quale è quello che deve essere reso su opere e lavori di tipo intellettuale e scientifico, e dove i giudizi della commissione sono espressi attraverso valutazioni singole e collettive (dei commissari), che consentono sempre di ricostruire l'&#8221;iter&#8221; logico seguito, e di indagare sulla sua congruità</p>
<p>4. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di un Professore ordinario, una volta valutata collegialmente l&#8217;astratta idoneità dei vari candidati, la Commissione esprime la propria preferenza ai fini dell&#8217;individuazione degli idonei attraverso il voto, non essendo richiesta alcuna motivazione ulteriore rispetto a quella contenuta nei giudizi collegiali formulati nei confronti di ciascun concorrente</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso a cattedra universitaria e grave inimicizia di un componente della Commissione giudicatrice con un candidato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 840/01 proposto da<br />
<b>SACCHI Giovanni</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Castiglione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Marcello Stanca, in Firenze, via Puccinotti n. 61,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’ <b>Università degli studi in persona del Rettore pro tempore</b>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; <b>Grasso Giovanni</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Salimbeni, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via degli Artisti n. 20;</p>
<p>&#8211; <b>Gheri Gherardo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Brizzi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, p.za S. Spirito, n. 10;</p>
<p>&#8211; <b>Miscia Sebastiano</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; del Decreto Rettorale n. 530 del 1° agosto 2000, pubblicato in G.U. n. 65 del 22.8.2000, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore ordinario nel settore disc<br />
&#8211; dei verbali della Commissione Giudicatrice dell’11.10.2000, del 17.1.2001 e del 18.1.2001, con i quali la Commissione ha svolto le operazioni concorsuali di valutazione comparativa  (profilo di carriera, giudizi individuali e giudizi collegiali) e di vo<br />
&#8211; della relazione finale della Commissione del 18.1.2001 con la quale vengono riepilogate le attività concorsuali, ivi comprese quelle di votazione per la declaratoria di idoneità dei candidati Gheri, Grasso e Miscia;<br />
&#8211; del Decreto Rettorale n. 215 del 21.febbraio 2001, comunicato al ricorrente con lettera raccomandata del 14.2.2001, ricevuta successivamente, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso;<br />
&#8211; del provvedimento di nomina del prof. Grasso Giovanni a professore straordinario alla cattedra di Anatomia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena, estremi sconosciuti;<br />
&#8211; di ogni atto connesso, antecedente e/o presupposto, conseguente e/o successivo, se lesivo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e dei controinteressati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Viste le ordinanze istruttorie n. 1459/02, n. 1524/03 e n. 5611/03; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Castiglione, l’avv. Pozzolini, per delega dell’avv. Salimbeni, l’avv. Paolini, per delega dell’avv. Brizzi, e l’avv. dello Stato Lumetti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente, candidato partecipante alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di professore ordinario nel settore disciplinare E-09A, insorge dinanzi a questo TAR avverso l’esito della procedura stessa e gli altri atti specificati in epigrafe, deducendo quanto segue:<br />
1. Violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione. Violazione del principio del dovere di astensione di membro della Commissione Giudicatrice. Violazione dei principi di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. applicabili ai componenti degli organi collegiali dei concorsi amministrativi. Conseguente illegittimità della nomina della Commissione e/o sua composizione e suoi atti. <br />
Assume il ricorrente di aver ricusato un componente della Commissione, cioè il prof. Fonzi, per avere lo stesso manifestato “contrarietà” all’accesso del ricorrente medesimo al concorso per la prima fascia alla presenza di colleghi del suo Dipartimento e di altri Dipartimenti e per avere il ricorrente, con detto componente, vertenze giudiziarie pendenti e situazioni di grave conflittualità all’interno della struttura universitaria. Tali circostanze sarebbero sintomatiche di un clima di grave inimicizia tra il ricorrente e il prof Fonzi, che si sarebbe dovuto quindi dichiarare incompatibile con l’ufficio di Commissario ed a maggior ragione avrebbe dovuto essere sostituito a seguito della proposizione dell’istanza di ricusazione.</p>
<p>2. Violazione di legge e/o erronea applicazione dell’art. 25 del bando di concorso per non avere la Commissione giudicatrice correttamente predeterminato i criteri di massima da adottare nella valutazione comparativa come previsto dal Decreto Rettorale n. 311 del 3.4.2000 con cui era stato indetto il concorso.<br />
La Commissione ha fatto propri i criteri predeterminati dal bando solo per la valutazione dei curricula e non per la valutazione delle pubblicazioni, elaborando per queste ultime criteri propri, non aggiuntivi ma sostitutivi rispetto a quelli previsti dal bando, le cui disposizioni sono state quindi violate.</p>
<p>3. Eccesso di potere per errore nel procedimento a seguito della violazione dell’art. 25 del bando di concorso, per omessa considerazione della corposa attività didattica prestata dal ricorrente, della doppia laurea e della valutazione conseguita con il massimo dei voti e l’attestazione di lode.<br />Non è stato poi compiutamente utilizzato il metodo del c.d. Impact Factor, per mancata sommatoria degli indici numerici attribuiti alle singole pubblicazioni.</p>
<p>4. Eccesso di potere per inadeguatezza, ingiustizia ed illogicità manifesta, travisamento dei fatti e disparità di trattamento. Violazione art. 3 Cost.. Eccesso di potere a seguito di violazione di circolari. La Commissione non ha valutato adeguatamente il curriculum del ricorrente, da cui risulta la sua maggiore continuità didattica nell’insegnamento di Anatomia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia. La produzione scientifica, nei giudizi individuali, viene erroneamente ed immotivatamente giudicata “non afferente” al settore disciplinare concorsuale, mentre tale valutazione doveva piuttosto essere operata per altri candidati. Al ricorrente, poi, sono state erroneamente attribuite 21 pubblicazioni con impact factor, invece di 22. Al riguardo l’istante aveva indice superiore rispetto ad altro candidato (prof. Grasso) che ha ottenuto giudizio migliore. Per tale candidato, poi, è stata erroneamente valutata l’appartenenza al Collegio dei Docenti di Dottorato, dal quale si era dimesso.</p>
<p>5. Eccesso di potere per inattendibilità e contraddittorietà tra atti del procedimento. Manifesta illogicità. Sviamento della Commissione che non ha conformato il proprio operato al fine di scegliere il candidato migliore.<br />La Commissione nel giudizio finale giudica l’attività scientifica del ricorrente continua e pertinente al settore messo a concorso, in immotivato contrasto con i giudizi individuali. Il che dimostra, da una parte, la volontà della Commissione di evidenziare aspetti negativi nella carriera del candidato e, dall’altra, la superficialità avuta nell’approccio all’attività di giudizio.<br />
L’Amministrazione e i controinteressati prof. Grasso e prof. Gheri sono costituiti in giudizio e controdeducono ex adverso alle censure del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza n. 1459/02 assunta nella camera di consiglio seguita alla pubblica udienza del 23 maggio 2002, il Collegio riteneva la necessità, con in riferimento al primo motivo di gravame con il quale l’istante deduce l’incompatibilità di un componente della Commissione giudicatrice, di disporre una verificazione tecnica, ai sensi dell’art. 44 del R.D. 26. 6. 1924, n. 1054 e 26 del R.D. 17.8.1907, n. 642, diretta ad accertare, in contraddittorio tra le parti, il reale svolgimento dei fatti riferiti dal prof. Renato Gerli nella sua dichiarazione scritta del 4 aprile 2001 (Allegato n. 4 al ricorso introduttivo), incaricando dell’espletamento dell’incombente istruttorio un funzionario o dirigente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, designato dal Ministro, tra quelli competenti in materia universitaria.<br />
L’ordinanza restava inottemperata.<br />
Conseguentemente, con le ordinanze n. 840 del 5 maggio 2003 e n. 5611 del 4 novembre 2003, il Collegio disponeva l’assunzione di una prova testimoniale sulle predette circostanze, invitando le parti ad indicare i testi da escutere e i fatti sui quali articolare l’esperimento probatorio.<br />
Nella camera di consiglio del 24 novembre 2003, dinanzi al magistrato delegato, nella persona del relatore della causa, venivano sentiti il prof. Luciano Fonzi, teste indicato dal ricorrente, il prof. Carlo Alessandrini, e i sig.ri Pier Luigi Migliaccio e Stelio Rossi, testi indicati dalle controparti.<br />
Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti, in epigrafe precisati, relativi alla procedura concorsuale per il reclutamento di un professore ordinario nel settore disciplinare E-09A (Anatomia) nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, all’esito della quale risultava vincitore il prof. Giovanni Grasso.</p>
<p>2. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame in relazione alla mancata impugnazione da parte del ricorrente anche dei successivi atti di nomina degli altri controinteressati.<br />
In proposito è sufficiente rilevare che tali atti non riguardano il procedimento per il quale si controverte, pur risultando a questo connessi, e in ogni caso, atteso il vincolo di presupposizione che li lega agli atti qui contestati, l’eventuale annullamento di questi ultimi ne determinerebbe la consequenziale caducazione senza necessità di una loro autonoma impugnazione.<br />
Il ricorso non è peraltro suscettibile di accoglimento.</p>
<p>3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa in relazione al dovere di astensione di un membro della Commissione giudicatrice, assumendo di aver ricusato un suo componente, il prof. Fonzi, per avere lo stesso manifestato “contrarietà” all’accesso del ricorrente medesimo al concorso per la prima fascia, alla presenza di colleghi del suo Dipartimento e di altri Dipartimenti e per avere il ricorrente, con detto componente, vertenze giudiziarie pendenti e situazioni di grave conflittualità all’interno della struttura universitaria. <br />
Tali circostanze, sintomatiche di un clima di grave inimicizia tra il ricorrente e il suddetto prof. Fonzi, avrebbero dovuto indurre la Commissione a dichiararne l’incompatibilità con l’ufficio di Commissario, soprattutto a seguito della proposizione dell’istanza di ricusazione da parte del deducente.<br />
L’assunto deve essere disatteso.<br />
Osserva in proposito il Collegio che non è controvertibile che le norme che regolano per alcuni organi collegiali l&#8217;astensione dei membri e conseguentemente la possibilità della loro ricusazione debbono essere considerate esemplificazione di un principio generale, applicabile a tutti i collegi amministrativi, in base al quale l&#8217;interferenza attuale o potenziale di interessi privati nell&#8217;esercizio di pubbliche funzioni vizia la legittimazione del soggetto, determinando da un lato per esso l&#8217;obbligo d&#8217;astensione, dall&#8217;altro il diritto, per il destinatario dall&#8217;attività collegiale, di ricusare il membro o i membri incompatibili (Consiglio Stato, sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5279; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, 18 gennaio 1983, n. 20; T.A.R. Campania Salerno, 26 novembre 1981, n. 394).<br />
Va, peraltro, rilevato che le cause di incompatibilità sancite dall&#8217;art. 51 c.p.c., oltre che dall&#8217;art. 290 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, e dagli art. 16 e 279 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 &#8211; estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell&#8217;azione amministrativa, e segnatamente alla materia concorsuale &#8211; rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l&#8217;esigenza di assicurare la certezza dell&#8217;azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (Cons. Stato, VI Sez. 5 maggio 1998 n. 631; id., 8 aprile 2000 n. 2045; T.A.R. Lazio Sez. I 5 marzo 2002 n. 1666).<br />
Nel caso di specie occorrerebbe, dunque, fornire la dimostrazione dell’esistenza di una causa pendente o di una “grave inimicizia” tra la persona del ricorrente e quella del sunnominato prof. Fonzi.<br />
Quanto alla prima ipotesi non vi è agli atti allegazione della pendenza di alcuna controversia tra i soggetti interessati non potendo, a tale riguardo, ritenersi che la mera trasmissione (tra l’altro avvenuta dopo l’instaurazione del presente giudizio) alla competente Procura della Repubblica, da parte del Rettore dell’Università di Siena, della corrispondenza intercorsa con il ricorrente in merito alla denunciata sparizione di una lama di diamante, nonché alle presunte irregolarità rinvenute in taluni verbali d’esame (doc. n. 18 di parte ricorrente), possa costituire in senso proprio una “causa pendente”, così come intesa dal c.p.c. all’art. 51.<br />
In merito poi alla risalente inimicizia esistente tra il prof. Sacchi e il prof. Fonzi l’indagine condotta dal Collegio per riscontrare le affermazioni contenute nel ricorso non ha trovato conferme.<br />
In proposito si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità della prova testimoniale disposta dal Tribunale, atteso che dalle testimonianze rese nella camera di consiglio del 24 novembre 2003 non sono emersi elementi atti a consentire la conferma delle tesi rappresentate dalla parte ricorrente.<br />
Infatti, le pur gravi dichiarazioni rese dal prof. Renato Gerli in merito alle affermazioni proferite dal prof. Fonzi, in margine alla riunione del Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Siena del 15 gennaio 1999, non hanno trovato conferma nelle deposizioni rese dagli altri testimoni. Senza porre in discussione l’attendibilità del teste Gerli, è del tutto evidente che, considerato anche il lungo tempo trascorso dal fatto che si intendeva ricostruire, non può ritenersi raggiunta una ragionevole prova in ordine alla effettiva pronuncia delle dichiarazioni di disistima professionale del ricorrente attribuite al prof. Fonzi, avuto riguardo all’imprecisione nella ricomposizione del contesto in cui furono pronunciate.<br />
D’altra parte, non è inutile rammentare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale dal quale non si rinvengono motivi per discostarsi, non integrano l&#8217;ipotesi di grave inimicizia prevista quale causa d&#8217;incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione di concorso le manifestazioni di disistima espresse in ambito professionale e didattico, o il giudizio negativo sulla possibilità del candidato di superare il concorso, in quanto atteggiamenti non illeciti nei rapporti scientifici, accademici e lavorativi e tali da non intaccare l&#8217;imparzialità dell&#8217;organo valutativo (Consiglio Stato, sez. VI, 8 aprile 2000, n. 2045; id., sez. II, 23 febbraio 1994, n. 221; Corte Conti, sez. II, 11 gennaio 1995, n. 2824).</p>
<p>4. Con il secondo motivo viene censurata la mancata preordinazione, da parte della Commissione giudicatrice, dei criteri di massima da adottare nella valutazione comparativa, come previsto dal Decreto Rettorale n. 311 del 3.4.2000 con cui era stato indetto il concorso. In particolare si lamenta che la Commissione avrebbe fatto propri i criteri predeterminati dal bando solo per la valutazione dei curricula e non per la valutazione delle pubblicazioni, elaborando per queste ultime criteri propri, non aggiuntivi ma sostitutivi rispetto a quelli previsti dal bando, le cui disposizioni risulterebbero, quindi, violate.<br />
La doglianza è infondata.<br />
Si osserva, in linea di principio, che nel concorso a cattedra universitaria l&#8217;omessa predeterminazione dei criteri di valutazione trova la sua ragione d&#8217;essere nella impossibilità di fissare criteri di carattere generale in relazione ad un tipico giudizio di valore, quale è quello che deve essere reso su opere e lavori di tipo intellettuale e scientifico, e dove i giudizi della commissione sono espressi attraverso valutazioni singole e collettive (dei commissari), che consentono sempre di ricostruire l'&#8221;iter&#8221; logico seguito, e di indagare sulla sua congruità (Consiglio Stato, sez. VI, 26 febbraio 2002, n. 1166)<br />
D’altro canto, in punto di fatto, non pare che la Commissione abbia esorbitato dai suoi poteri, limitandosi nella circostanza alla predeterminazione di ulteriori criteri utili alla valutazione delle opere redatte in collaborazione con più autori, compresi, eventualmente, taluno dei commissari, e dei quali ha fatto puntuale applicazione, come è agevole rilevare dalla lettura dei verbali dei lavori.<br />
In altre parole, non risulta che nella valutazione dei lavori scientifici dei candidati la Commissione si sia discostata dalla disciplina recata in materia dal bando e dal DPR n. n. 390/98, avendo, con trasparenza, ulteriormente circoscritto gli ambiti dei propri poteri valutativi attraverso più dettagliati parametri di valutazione,<br />
5. Con il terzo mezzo di impugnazione il ricorrente contesta l’operato della Commissione la quale non avrebbe adeguatamente considerato l’attività didattica prestata dal ricorrente, il possesso della doppia laurea e la valutazione conseguita con il massimo dei voti e con l’attestazione di lode.<br />Anche tale censura non può essere condivisa.<br />
Quanto al possesso della doppia laurea e della votazione riportata nel superamento del relativo esame, la semplice lettura del bando e della normativa recata dal DPR 19 ottobre 1998, n. 390 è idonea a fugare ogni dubbio circa l’irrilevanza delle medesime ai fini della valutazione del candidato.<br />
In ordine poi all’attività didattica del prof. Grassi la tesi del ricorrente è smentita dai verbali dei lavori della Commissione. Vi si legge, infatti, che il deducente “ha svolto una intensa e prolungata attività didattica congrua col settore E 09A, documentata da numerosi insegnamenti, sia nel corso di Laurea in Medicina che in Diplomi universitari e Scuole di Specializzazione, oltre che nel Corso di Laurea in Scienze biologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali” ( verbale del 18 gennaio 2001).<br />
Lamenta, ancora, il ricorrente, nella valutazione della sua produzione scientifica, l’incompleto utilizzo del metodo del c.d. Impact Factor, per mancata sommatoria degli indici numerici attribuiti alle singole pubblicazioni.<br />
L’assunto non è persuasivo.<br />
Va in primo luogo osservato che nessuna norma impone l’impiego del predetto sistema di valutazione e, per quanto attiene alla procedura concorsuale de quo, il bando di concorso si limita, all’art. 25, a richiedere che la Commissione faccia ricorso, ove possibile, “a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale”, elencando successivamente i criteri ai quali attenersi.<br />
Nel giudizio sintetico finale relativo al prof. Sacchi la Commissione afferma che “l’attività scientifica desumibile dalle pubblicazioni presentate appare di buon livello, continua e pertinente al settore messo a concorso…il ruolo svolto dal candidato appare primario in un discreto numero di lavori in cui figura come primo Autore o Senior author”.<br />
E’ evidente, quindi, che la Commissione ha convenientemente espresso il suo giudizio tenendo conto, pur senza palesemente menzionarlo, del suddetto criterio di valutazione, non avendo peraltro l’obbligo di esplicitare analiticamente, anche attraverso l’uso di coefficienti numerici, il valore della produzione scientifica esaminata.</p>
<p>6. Con il quarto motivo il ricorrente si duole che la Commissione non abbia adeguatamente apprezzato l’attività didattica svolta nell’insegnamento di Anatomia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia e che la produzione scientifica sia stata immotivatamente giudicata “non afferente” al settore disciplinare concorsuale.<br />
La prima affermazione è smentita da quanto già detto in relazione al precedente mezzo di gravame, dovendo, oltretutto, sottolinearsi che la valutazione dei docenti candidati per l’accesso alla prima fascia si fonda principalmente sulla produzione scientifica dei medesimi (Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 1998, n. 1074).<br />
Quanto al secondo profilo della censura esaminata, osserva il Collegio che nelle procedure concorsuali per l&#8217;assegnazione di posti di professori universitari di prima fascia il giudizio conclusivo costituisce la risultante di un&#8217;elaborazione delle valutazioni espresse nei giudizi individuali, la quale, attraverso l&#8217;esame e la discussione collegiale di tutti gli elementi considerati da ciascun commissario, la supera ed assorbe nel convincimento a cui la commissione stessa, all&#8217;unanimità o a maggioranza, ritiene di pervenire (Consiglio Stato, sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5802).<br />
Nel caso in esame anche se talune delle valutazioni individuali espresse dai commissari recano l’affermazione lamentata di non afferenza della produzione scientifica del ricorrente, va poi detto che tale apprezzamento riduttivo scompare nel giudizio sintetico complessivo formulato dalla Commissione.<br />
Da ultimo con riferimento alla erronea valutazione dell’appartenenza del prof. Grassi al Collegio dei Docenti di Dottorato, dal quale il medesimo si sarebbe dimesso (circostanza, peraltro contestata da controparte) non pare che di tale elemento si sia tenuto alcun conto nel giudizio finale espresso dalla Commissione.<br />
D’altro canto, occorre ribadire che nel procedimento in esame costituisce momento fondamentale della fase di valutazione quello in cui viene espresso un giudizio di valore sulla personalità scientifica del candidato, la cui definitiva formulazione è riservata all&#8217;esame collegiale, nel quale confluiscono, contemperandosi in un apprezzamento unitario, i giudizi singolarmente espressi dai vari membri della Commissione, restando riservata alla successiva fase della votazione la sola funzione, necessitata dalla contingenza della limitatezza dei posti messi a concorso, della effettuazione di una scelta comparativa dei vincitori, scaturente dal raffronto tra i giudizi formulati collegialmente dalla Commissione; conseguentemente, una volta valutata collegialmente l&#8217;astratta idoneità dei vari candidati, la Commissione esprime la propria preferenza ai fini dell&#8217;individuazione dei tre idonei attraverso il voto, non essendo richiesta alcuna motivazione ulteriore rispetto a quella contenuta nei giudizi collegiali formulati nei confronti di ciascun concorrente (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 13 gennaio 2003, n. 60).</p>
<p>7. Il quinto motivo, infine, deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Infatti, il ricorrente non ha interesse a lamentare il preteso contrasto tra i giudizi individuali espressi dai commissari in ordine alla pertinenza dell’attività scientifica svolta e quello contenuto nel giudizio finale, atteso che ciò che rileva per l’esito finale della procedura concorsuale è solo quest’ultimo che, come già detto, non contiene alcun apprezzamento negativo nel senso indicato nel ricorso. <br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 17 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                     &#8211; Presidente<br />
dott. Giuseppe DI NUNZIO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Primo referendario, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 MAGGIO 2004<br />
Firenze, lì 24 MAGGIO 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1490/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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