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	<title>1487 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1487 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2012 n.1487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-28-8-2012-n-1487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-28-8-2012-n-1487/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-28-8-2012-n-1487/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2012 n.1487</a></p>
<p>L. Viola Pres. ff &#8211; U. De Carlo Est. L. Salvadori (Avv. M.P. Meconcelli) contro il Comune di Piancastagnaio (Avv. P. Stolzi) sulla giurisdizione del g.o. per la controversia avente ad oggetto la domanda autonoma di risarcimento danni derivante da lesione del legittimo affidamento per annullamento in autotutela di una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-28-8-2012-n-1487/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2012 n.1487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-28-8-2012-n-1487/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2012 n.1487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Viola Pres. ff &#8211; U. De Carlo Est.<br /> L. Salvadori (Avv. M.P. Meconcelli) contro il Comune di Piancastagnaio (Avv. P. Stolzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del g.o. per la controversia avente ad oggetto la domanda autonoma di risarcimento danni derivante da lesione del legittimo affidamento per annullamento in autotutela di una licenza commerciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Risarcimento danni – Per annullamento in autotutela di licenza commerciale – Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto la domanda autonoma di risarcimento danni proposta da colui che, avendo ottenuto una licenza commerciale successivamente annullata in autotutela dall’amministrazione, deduca la lesione dell&#8217;affidamento in lui ingeneratosi, non essendo chiesto in giudizio l&#8217;accertamento della illegittimità della revoca, ma della colpa consistita nell&#8217;averlo indotto a sostenere spese non più ristorabili nel momento in cui lo scopo per cui detti oneri erano stati sostenuti viene meno per effetto della revoca</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2008, proposto da: 	</p>
<p>Laura Salvadori, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Pia Meconcelli, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Chini in Firenze, via Maragliano 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Piancastagnaio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Stolzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 183; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per accertare e dichiarare l&#8217;esclusiva responsabilità del Comune di Piancastagnaio e condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non, ivi compreso il danno esistenziale, alla luce della riconosciuta responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, che in via prudenziale si indicano in € 50000, con espressa riserva di meglio quantificarli in corso di causa anche all&#8217;esito degli esperiti mezzi istruttori, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Piancastagnaio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 giugno 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La ricorrente ricorreva in giudizio per veder accertata la responsabilità extracontrattuale del Comune di Piancastagnaio in relazione alla revoca di una licenza commerciale che lo stesso Comune le aveva rilasciato in data 7.6.1996.<br />	<br />
La revoca era stata comunicata in data 23.1.1999 con provvedimento che si fondava sulla mancanza dei requisiti previsti dal D.M. 5641992 in relazione alla sorvegliabilità interna ed esterna del locale.<br />	<br />
Il ricorso avverso il provvedimento di revoca veniva respinto con sentenza 5832000 di questo TAR che rilevava come, piuttosto che di revoca dell’autorizzazione commerciale, si fosse in presenza di una mancanza originaria dei requisiti di sorvegliabilità del locale e, quindi, di un vero e proprio annullamento in sede di autotutela.<br />	<br />
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede i danni derivanti dal rilascio del provvedimento autorizzatorio, successivamente autoannullato. In particolare, la responsabilità civile del Comune si fonderebbe sull’affidamento ingenerato con il primo provvedimento di rilascio dell’autorizzazione che, sebbene si sia rilevato illegittimo per contrasto con i dettami del D.M. 5641992, aveva fatto fare alla Salvadori tutti gli investimenti necessari per dare inizio all’attività commerciale, che aveva potuto gestire per circa due anni, senza poter recuperare le somme spese per avviare l’azienda.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Piancastagnaio che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, poiché il tipo di responsabilità azionata dalla ricorrente apparterebbe alla giurisdizione del giudice ordinario alla luce delle sentenze 6594, 6595, 6596 della SS UU della Suprema Corte che avevano statuito in relazione a situazioni del tutto analoghe.<br />	<br />
In subordine eccepiva la prescrizione del diritto ed in ultima analisi concludeva per il rigetto nel merito del ricorso.<br />	<br />
L’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione è fondata.<br />	<br />
Secondo i recenti arresti giurisprudenziali della SS. UU. della Suprema Corte, quando il risarcimento è fondato sulla lesione dell’affidamento in conseguenza dell’emanazione di un atto illegittimo perché annullato in autotutela o in via giurisdizionale, non ci si duole del danno derivante dall’illegittimo esercizio di un potere amministrativo in senso sfavorevole al privato, sibbene di un comportamento conseguenza del precedente esercizio del potere amministrativo in favore del danneggiato.<br />	<br />
La sentenza 65942011 in merito così afferma: “<i>Diversa è la situazione del proprietario o di altro titolare dello ius aedificandi che ottenuta la concessione edilizia ed iniziata l&#8217;attività di edificazione sul fondo facendo affidamento (incolpevole) sulla (apparente) legittimità dell&#8217;atto, venga successivamente privato del diritto ad edificare a seguito di annullamento di ufficio della concessione o di annullamento giurisdizionale della stessa su ricorso di un soggetto (in tal caso titolare di un interesse oppositivo), che assuma la intervenuta lesione di un suo diritto da parte del provvedimento impugnato.</i><br />	<br />
<i>In questo caso, intervenuto l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio o giurisdizionale per la riscontrata illegittimità della concessione, il proprietario ed il titolare di altro diritto che lo legittima ad edificare, venendo giustamente privati del diritto ad edificare, non possono invocare, adducendo la perdita di tale facoltà, il risarcimento del danno. Sulla base di questa situazione non possono invocare nè la tutela demolitoria di un qualche atto (a meno che non si ritenga di impugnare il provvedimento di ufficio, che, una volta riconosciuto legittimo non consente più di invocare lo ius aedificandi quale fondamento di una ulteriore tutela) nè quella risarcitoria alla possibilità di quel tipo di tutela strettamente collegata. La legittima privazione del diritto ad edificare non autorizza nessuna delle due tutele e non consente, quindi, (non costituendo la tutela risarcitoria una autonoma ipotesi di giurisdizione esclusiva) che possa essere invocata dinanzi al giudice amministrativo la tutela risarcitoria.</i><br />	<br />
<i>Una volta intervenuto legittimamente l&#8217;annullamento della concessione edilizia può rilevare esclusivamente una diversa situazione, sulla quale fondare il risarcimento del danno.</i><br />	<br />
<i>Il titolare dello ius aedificandi, cui sia venuto meno tale diritto, a seguito di annullamento della concessione edilizia o d&#8217;ufficio o su ricorso di un altro soggetto, che sia insorto contro detto provvedimento (soggetto che, in quanto portatore di un interesse oppositivo all&#8217;annullamento dell&#8217;atto può chiedere dinanzi al medesimo giudice amministrativo sia la tutela demolitoria che la correlata tutela risarcitoria), una volta che sia stata definitivamente accertata la illegittimità della concessione, si trova privato dello ius aedificandi, senza che sussista un qualche altro provvedimento amministrativo contro il quale possa insorgere.</i><br />	<br />
<i>Si ha soltanto che il provvedimento che aveva concesso il diritto ad edificare e che, perchè illegittimo, legittimamente è stato posto nel nulla e che non rileva, quindi, più come provvedimento che rimuove un ostacolo all&#8217;esercizio di un diritto, continua a rilevare per il proprietario del fondo o il titolare di altro diritto, che lo abiliti a costruire sul fondo, esclusivamente quale mero comportamento degli organi che hanno provveduto al suo rilascio, integrando così, ex art. 2043 c.c., gli estremi di un atto illecito per violazione del principio del neminem laedere, imputabile alla pubblica amministrazione in virtù del principio di immedesimazione organica, per avere tale atto con la sua apparente legittimità ingenerato nel suo destinatario l&#8217;incolpevole convincimento (avendo questo il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell&#8217;atto amministrativo e, quindi, sulla correttezza dell&#8217;azione amministrativa) di poter legittimamente procedere alla edificazione del fondo.</i><br />	<br />
<i>In mancanza di un atto impugnabile il proprietario o il titolare di altro diritto che lo abiliti a costruire sul fondo hanno la esclusiva possibilità di invocare un&#8217;unica tutela (che non essendo collegata alla impugnabilità di un atto non può essere attratta nell&#8217;ambito di applicazione della giurisdizione esclusiva, atteso che, appare opportuno ribadirlo, la autonoma tutela risarcitoria non costituisce una ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva): quella risarcitoria fondata sull&#8217;affidamento; viene in considerazione un danno che oggettivamente prescinde da valutazioni sull&#8217;esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento il cui contenuto certamente non dipende dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile, atteso che anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare nell&#8217;esercizio della attività amministrativa principi generali di comportamento, quali la perizia, la prudenza, la diligenza, la correttezza. Di quanto si è osservato sin qui si può offrire questa sintesi</i>.”<br />	<br />
In modo più sintetico, la coeva sentenza 65962011, in relazione ad una caso diverso da quello esaminato dalla sentenza 6594, e cioè non relativo ad una concessione edilizia poi annullata, ma ad un’aggiudicazione in un procedimento di evidenza pubblica posta nel nulla dal giudice amministrativo, ha così motivato: “<i>che fra i poteri spettanti al giudice amministrativo per la tutela degli interessi sacrificati dall&#8217;agire illegittimo della Pubblica Amministrazione rientra, a partire dal D.Lgs n. 80 del 1998, in poi, anche quello di pronunciare condanna al risarcimento del danno in forma di completamento o sostitutiva;</i><br />	<br />
<i>che trattasi, pertanto, di un potere concesso in vista ed al fine di contribuire ad eliminare le conseguenze di quell&#8217;agire amministrativo che si è risolto in sacrificio illegittimo dell&#8217;interesse sostanziale del destinatario dell&#8217;atto; che il caso in questione non prospetta un&#8217;esigenza di tutela quale quella sopra indicata perchè la parte che ha agito in giudizio non è stata destinataria di un provvedimento sfavorevole o di un diniego espresso o tacito di cui avrebbe potuto postulare l&#8217;illegittimità e richiedere la caducazione con ogni consequenziale statuizione ma, tutt&#8217;al contrario, di un atto positivo e, cioè, dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto che non ha certo messo a rischio o diminuito, ma semmai incrementato il suo patrimonio;</i><br />	<br />
<i>che una tale situazione di fatto non era in grado di far affiorare alcun bisogno di tutela che, infatti, si è manifestato soltanto in seguito per effetto dell&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione da parte del TAR adito dalla concorrente Gemeaz Cusin; che l&#8217;esigenza di ottenere un risarcimento &#8211; e solo esso &#8211; non è in altre parole derivata dall&#8217;emanazione del provvedimento, ma dall&#8217;affidamento da esso ingenerato, com&#8217;è d&#8217;altro canto dimostrato dal fatto che la Eutourist non si è certo lamentata dell&#8217;aggiudicazione nè ha chiesto al giudice ordinario di accertarne la illegittimità (che, semmai, aveva interesse a contestare nel precedente giudizio amministrativo), ma si è limitata ad imputare al Comune di Orbassano di averla indotta a sostenere delle spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine quadriennale previsto dal contratto stipulato a seguito della gara;</i><br />	<br />
<i>che così argomentando la Eutourist non ha rimproverato al Comune un esercizio illegittimo del potere, consumato in suo confronto con sacrificio del corrispondente interesse sostanziale, ma una colpa consistita nell&#8217;averla orientata verso una determinata condotta che, aveva dovuto interrompere; che si verte, pertanto, in materia di (asserita) lesione di un diritto soggettivo, del quale deve necessariamente conoscere il giudice ordinario;</i>”.<br />	<br />
La vicenda di cui al presente ricorso si pone in termini esattamente simmetrici a quelle affrontate nelle due sentenze della Cassazione di cui sono state trascritti degli stralci della motivazione.<br />	<br />
Infatti si tratta anche qui di un’originaria concessione di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del ricorrente poi posto nel nulla in virtù dell’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione, anziché in conseguenza di un ricorso giurisdizionale ma la causa dell’annullamento dell’atto favorevole è ininfluente, rispetto alla lesione dell’affidamento del privato; affidamento concernente la legittimità del provvedimento amministrativo favorevole sulla cui base ha effettuato delle scelte conseguenti che comportano l’affrontare dei costi non più ristorabili nel momento in cui lo scopo per cui detti oneri erano stati sostenuti viene meno per effetto dell’annullamento.<br />	<br />
La conseguenza di questa riconducibilità della vicenda in esame alla casistica per cui l’organo regolatore della giurisdizione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, non può che comportare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione appartenendo la stessa al giudice ordinario presso cui il ricorso potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. nei termini ivi previsti.<br />	<br />
La relativa novità della questione sul piano giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la stessa al giudice ordinario innanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Viola, Presidente FF<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/08/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-28-8-2012-n-1487/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2012 n.1487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2009 n.1487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-14-5-2009-n-1487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-14-5-2009-n-1487/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-14-5-2009-n-1487/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2009 n.1487</a></p>
<p>Pres. Antonelli, Est. Perrelli Serenissima Televisione s.r.l. (Avv. R.V.Portinari) c/ Regione Veneto (Avv.ti E. Mio e E. Zanon) sui limiti alle immissioni generate da un impianto di radiodiffusione situato in zona inaccessibile Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Impianto di radiodiffusione sito in zona inaccessibile &#8211; Immissioni – Riduzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-14-5-2009-n-1487/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2009 n.1487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-14-5-2009-n-1487/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2009 n.1487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Antonelli, Est. Perrelli<br /> Serenissima Televisione s.r.l. (Avv. R.V.Portinari) c/ Regione Veneto (Avv.ti E. Mio e E. Zanon)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti alle immissioni generate da un impianto di radiodiffusione situato in zona inaccessibile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico – Impianto di radiodiffusione sito in zona inaccessibile &#8211; Immissioni – Riduzione intensità  &#8211; Necessità – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è necessaria la riduzione dell’intensità del campo elettromagnetico prodotto da un impianto di radiodiffusione, ai fini della tutela della salute della popolazione ai sensi della L. n. 36/01 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”) e successivo D.P.C.M. attuativo del 8 luglio 2003, laddove l’impianto sia ubicato in zone inaccessibili per la particolare conformazione dei luoghi o perché appositamente interdette; in tali ipotesi, infatti, è sufficiente un’adeguata recinzione e il posizionamento di appositi cartelli segnaletici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Nel giudizio numero di registro generale 2843 del 1997, introdotto da</p>
<p><b>Serenissima Televisione s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Romolo Vito Portinari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Renato Alberini in Venezia, Calle dei Fabbri, 4741; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Regione Veneto<i></b></i>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Mio e Ezio Zanon, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Venezia, San Polo, 1429/B; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento per l’Igiene pubblica della Regione Veneto prot. n. 7513 del 20 maggio 1997 con il quale viene rivolto l’invito alla società Serenissima Televisione a r.l. a mettere in atto, nel termine di 30 giorni, gli interventi tecnici ritenuti necessari a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa regionale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26/03/2009 il Referendario Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Società ricorrente utilizza un impianto di radiodiffusione sito sulla sommità del Col Toront con potenza di 0,2 watt con il quale viene assicurata la trasmissione del segnale per i territori della provincia di Belluno.<br />	<br />
La Regione Veneto con la legge regionale 9 luglio 1993, n. 29, recante norme per la “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”, ha introdotto dei limiti massimi di esposizione (art. 5), e, a seconda della potenza dell’impianto, un obbligo di comunicazione (art. 2) o di acquisizione di un’apposita autorizzazione (art. 3).<br />	<br />
L’obbligo di acquisire l’autorizzazione è stato esteso anche agli impianti già esistenti alla data del 31 dicembre 1996, dall’art. 70 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, che ha sostituito l’art. 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29.<br />	<br />
La Sezione Fisica del Presidio Multizonale di Prevenzione di Belluno il 2 gennaio 1996, avendo ricevuto la richiesta di autorizzazione dell’installazione già esistente prescritta dal citato art. 70 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, ha riscontrato, nelle immediate vicinanze dell’impianto, il superamento del limite di esposizione per la popolazione stabilito dalla legislazione regionale, subordinando il rilascio del parere radioprotezionistico favorevole alla riconduzione del valore di esposizione entro il limite stabilito per le postazioni accessibili alla popolazione.<br />	<br />
La Regione Veneto, cui è pervenuta detta segnalazione, con provvedimento del Dirigente regionale del Dipartimento igiene pubblica prot. n. 7513 del 20 maggio 1997, ha invitato l’emittente a mettere in atto gli interventi tecnici necessari entro trenta giorni, con l’avvertimento che all’inottemperanza sarebbe conseguito il divieto di utilizzo dell’impianto.<br />	<br />
Avverso tale provvedimento la società Serenissima Televisione a r.l. propone ricorso deducendone l’illegittimità per le seguenti censure:<br />	<br />
I) violazione degli artt. 1 e 5 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 e degli artt. 21, 41, 42 e 97 della Costituzione, nonché del principio di proporzionalità e carenza di presupposto, in quanto la normativa in materia tutela l’esposizione della popolazione e non si applica agli impianti siti in luoghi disabitati;<br />	<br />
II) violazione degli artt. 16 e 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell’art. 1 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, in quanto la legge regionale non potrebbe prevedere modifiche alla funzionalità tecnico operativa degli impianti;<br />	<br />
III) violazione degli artt. 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e difetto di istruttoria per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento;<br />	<br />
IV) violazione degli artt. 6 e 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni per incompetenza del Dirigente regionale ad adottare un atto che la legge demanda al Presidente della Giunta regionale e violazione dell’art. 97 della Costituzione;<br />	<br />
V) eccesso di potere per illogicità, incongruenza e insufficienza della motivazione.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Veneto eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e chiedendone la reiezione perché infondato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2009, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Regione Veneto eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse giacché l’atto impugnato non sarebbe lesivo di posizioni giuridiche soggettive della società ricorrente, trattandosi di una diffida. <br />	<br />
L’eccezione deve essere respinta per le seguenti ragioni.<br />	<br />
Nel caso in esame, infatti, è impugnato un atto che non si limita a richiamare il destinatario alla necessità di osservare predeterminati precetti normativi, ma che si sostanzia in un vero e proprio ordine, con effetti immediatamente conformativi, ordine che discende dalle verifiche tecniche effettuate a seguito dell’avvio di un autonomo procedimento amministrativo e al quale, in ipotesi di mancata ottemperanza, consegue il divieto di utilizzare l’impianto.<br />	<br />
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto.<br />	<br />
Con il quarto motivo, la cui trattazione ha carattere prioritario, la società ricorrente lamenta l’incompetenza del Dirigente ad adottare un provvedimento che la legge regionale espressamente demanda al Presidente della Giunta.<br />	<br />
La Regione Veneto, eccepisce che l’art. 28, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, entrata in vigore il 15 gennaio 1997, con la quale è stato attuato nell’ordinamento regionale il principio di separazione tra attività di indirizzo politico e di gestione amministrativa, dispone che “nei procedimenti amministrativi già disciplinati dalla vigente legislazione regionale si intende sostituito alla Giunta regionale e al Presidente della Giunta il dirigente responsabile, nella struttura organizzativa di competenza, ai fini dell&#8217; adozione del provvedimento finale nell&#8217; esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria”.<br />	<br />
Tale norma, secondo le difese della Regione, comporterebbe lo spostamento della competenza in capo al Dirigente.<br />	<br />
L’affermazione, a prescindere dalla eventuale qualificazione del provvedimento impugnato come atto di mera gestione, non può essere condivisa.<br />	<br />
Infatti la legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, il cui art. 70 ha sostituito l’art. 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29, attribuisce espressamente al Presidente della Giunta regionale il compito di imporre l’adozione di misure volte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti.<br />	<br />
Poiché la legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, è successiva alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, prevale su quest’ultima in ragione del criterio di specialità e di quello cronologico.<br />	<br />
Ne consegue che il provvedimento impugnato, adottato dal Dirigente regionale anziché dal Presidente della Giunta regionale, è illegittimo per incompetenza.<br />	<br />
3. L&#8217;accertamento del vizio di incompetenza, secondo l’orientamento tradizionale, dispenserebbe dall&#8217;esaminare le ulteriori censure da ritenersi assorbite sulla base dell&#8217;art. 26, secondo comma, della legge n. 1034 del 1971, per il quale il tribunale &#8220;se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l&#8217;atto e rimette l&#8217;affare all&#8217;autorità competente&#8221;.<br />	<br />
E’ tuttavia necessario considerare che in caso di accoglimento del vizio di incompetenza di tipo infrasoggettivo, che è quello che si verifica, come nel caso all’esame, nell&#8217;ambito dello stesso ente, la succitata esenzione non trova applicazione, in quanto l&#8217;Amministrazione è evocata in giudizio nella sua unitarietà (cfr. Tar Lombardia, Brescia, 1 giugno 2001, n. 398), cosicché non vi è il pericolo che il giudice, in violazione del principio del contraddittorio, nell&#8217;esaminare le ulteriori censure, detti regole di condotta nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al giudizio. <br />	<br />
In secondo luogo, come recentemente osservato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6408), deve prendersi atto della &#8220;sempre più forte attenzione, nel processo amministrativo, per il pieno rispetto del principio della domanda e per l&#8217;esigenza di definire, in un unico contesto decisorio, ogni possibile aspetto della controversia sottoposta all&#8217;esame del giudice amministrativo&#8221;, e ciò anche al fine di delineare un indirizzo per la successiva attività dell&#8217;Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 2004, n. 5654).<br />	<br />
Alla luce di tali considerazioni il Collegio, aderendo a questo più recente orientamento, ritiene pertanto che nel caso in esame l&#8217;accoglimento della censura relativa al vizio di incompetenza non precluda la considerazione degli ulteriori motivi di ricorso.<br />	<br />
4. Con il primo motivo la Società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 e 5 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29, e del principio di proporzionalità, in quanto la legislazione regionale, al fine di tutelare la popolazione da possibili rischi sanitari, fissa i valori massimi di campo elettrico che una sorgente di radiazioni non ionizzanti può generare in ambienti popolati, e la carenza di presupposti in quanto, nel caso in esame, la sommità del monte dove si trovano i tralicci è completamente isolata e disabitata, nonché interdetta alla popolazione.<br />	<br />
La Regione ritiene di essere comunque tenuta a garantire il rispetto dei limiti anche in ipotesi di esposizioni di breve durata e, pertanto, in qualsiasi luogo, benché disabitato o reso non accessibile in quanto potenzialmente raggiungibile.<br />	<br />
La censura è fondata.<br />	<br />
Come già affermato da questo stesso Tribunale in un’analoga controversia (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 30 maggio 2003, n. 3054), la normativa fissa valori finalizzati a rendere i campi elettromagnetici generati dall&#8217;esercizio dei sistemi radiotelevisivi compatibili con la salute umana, corrispondendo all’esigenza di tutelare la popolazione dai potenziali rischi connessi con le fonti di radiazioni non ionizzanti.<br />	<br />
L’art. 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 precisa che la sua finalità è di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, ribadendo il concetto all’art. 5, comma 1, laddove dispone che nessuna delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti deve esporre a predeterminati valori la popolazione.<br />	<br />
Il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”, afferma che i limiti di esposizione non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali, e, all’art. 4, comma 2, ne impone il rispetto “in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore”, mentre l’art. 5 impone di intraprendere azioni di risanamento in caso di superamento dei limiti nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione.<br />	<br />
La legge 22 febbraio 2001, n. 36, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, definisce il limite di esposizione e il valore di attenzione come valore di immissione, precisando che il secondo non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate.<br />	<br />
Il D.P.C.M. 8 luglio 2003, recante la fissazione “dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”, emanato in attuazione della predetta legge quadro e che è succeduto al decreto 10 settembre 1998, n. 381, all’art. 4 dispone che i valori di immissione devono essere misurati all&#8217;aperto nelle aree intensamente frequentate, per le quali si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.<br />	<br />
Ne discende che laddove l’impianto, come nel caso all’esame, sia ubicato in zone inaccessibili per la particolare conformazione dei luoghi o perché appositamente interdette, la riduzione dell’intensità del campo elettromagnetico che comporta il rischio di compromettere l’attività delle emittenti si rivela non necessaria a tutelare la salute della popolazione, essendo sufficientemente idonei allo scopo un’adeguata recinzione e il posizionamento di appositi cartelli segnaletici.<br />	<br />
In definitiva, il ricorso deve essere accolto risultando fondate le censure di incompetenza e violazione degli artt. 1 e 5 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29, del principio di proporzionalità e di carenza di presupposti, con assorbimento delle restanti censure.<br />	<br />
Le peculiarità della controversia e l’annosità delle vicende oggetto della stessa, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Elvio Antonelli, Presidente<br />	<br />
Stefano Mielli, Primo Referendario<br />	<br />
Marina Perrelli, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/05/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-14-5-2009-n-1487/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2009 n.1487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1487/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1487/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1487</a></p>
<p>Pres. Bianchi &#8211; Est. Graziano D’Alesio (avv. Capuani) c. Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, Università degli Studi di Torino (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e c. Veglia ed altri (avv.ti Yeuillaz, Massone) illegittima attribuzione di un punteggio numerico nelle prove concorsuali comparative in assenza di previa fissazione di criteri valutativi Concorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1487/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1487/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi  &#8211; Est. Graziano<br /> D’Alesio (avv. Capuani) c. Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, Università degli Studi di Torino (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e c. Veglia ed altri (avv.ti Yeuillaz, Massone)</span></p>
<hr />
<p>illegittima attribuzione di un punteggio numerico nelle prove concorsuali comparative in assenza di previa fissazione di criteri valutativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – Procedure concorsuali selettive di tipo comparativo – Punteggio numerico – Sufficienza – Condizioni – Criteri preventivi valutazione prove – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle procedure concorsuali selettive di tipo comparativo, può ritenersi sufficiente l’attribuzione di un punteggio numerico alle prove a condizione che la Commissione abbia preventivamente fissato criteri di valutazione delle prove rigidamente specificati e stabiliti in maniera analitica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 777 del 2008, proposto da:</p>
<p><b>Antonella D&#8217;Alesio</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marialuisa Capuani, con domicilio eletto presso la medesima in Torino, via Susa, 35; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca; Universita&#8217; degli Studi di Torino,</b> rappresentati e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato e domiciliati per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; </p>
<p><b></p>
<p align=center>nei confronti di<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Olga Veglia, Anna Maccagno; Barbara Fioramonti</b> -, rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Yeuillaz e Anteo Massone, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via Maria Vittoria, 6; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia:<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>del verbale n. 7 del 6.03.2008 avente ad oggetto la &#8220;Correzione degli elaborati inerenti la prova pratica ed elaborazione della graduatoria di merito finale&#8221; relativi al &#8220;Concorso per titoli ed esami per l&#8217;ammissione alla scuola di specializzazione in Medicina Legale anno accademico 2007/2008&#8221; previsto e disciplinato dal Decreto rettorale n. 8549 del 7.12.2007, nonché per l&#8217;annullamento previa sospensione del Decreto Rettorale di nomina dei vincitori del concorso pubblicato all&#8217;Albo del Settore Formazione Secondaria Superiore III Livello, nonché per l&#8217;annullamento previa sospensione, degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Universita&#8217; degli Studi di Torino;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Maccagno Anna, Veglia Olga, Fioramonti Barbara -;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 03/07/2008 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ravvisato il carattere manifesto di uno dei requisiti e presupposti che a norma dell’art 26, comma 4 della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000, consentono d’ufficio al Collegio, in sede di decisione dell’incidente cautelare, di definire il giudizio nel merito, con sentenza succintamente motivata, sulla sola base dell’accertata completezza e integrità del contraddittorio, anche senza che sia dato avviso alle parti di siffatta possibilità, come invece è necessario per la definizione in via immediata del giudizio a norma dell’art. 21, comma 9 della citata legge T.A.R.;<br />
richiamati i motivi di ricorso, che si intendono qui riassunti;</p>
<p>Ritenuto in punto di diritto che nelle procedure concorsuali selettive di tipo comparativo, come quella per cui è causa, la mera attribuzione di un punteggio numerico, anche quando il giudizio negativo sia espresso con la formula “non idoneo” (T.A.R. Toscana, Sez. II, 4.11.2005, n.5557) può assolvere all’onere motivazionale solo ove la Commissione abbia previamente fissato criteri di valutazione delle prove rigidamente specificati (Consiglio di Stato, Sez. V. 6.12.2003, n. 5899) e stabiliti in maniera analitica e non quando si risolvano in espressioni generiche (Consiglio di Stato, Sez. VI, 30.04.2003, n. 2331) rammentando altresì che l’illustrato orientamento non è valevole solo per le procedure non concorsuali ma meramente abilitative, nelle quali manca una procedura selettiva e una valutazione comparativa dei candidati (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5.3.2008, n. 924);<br />
ricordato che anche questo Tribunale. ha di recente statuito che la mera espressione alfanumerica del punteggio può considerarsi sufficiente solo ove la Commissione giudicatrice abbia previamente predisposto criteri generali individuati prima dello svolgimento delle prove (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 30.1.2007, n. 440) e che anche la Sezione ha più di recente espresso siffatto orientamento, giudicando al riguardo ed in assenza di criteri di valutazione previamente fissati, insufficiente la mera specificazione dell’oggetto e del contenuto delle prove pratiche di un concorso, non accompagnata dalla specificazione dei criteri valutativi (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 14 giugno 2008, n. 527 (ord.);<br />
rimarcato, altresì, che la prefissione di criteri obiettivi di valutazione è imposta oltre che dal ricordato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, anche dal “Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina” approvato con D.M. 6.3.2006, n. 172 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109/2006) &#8211; e richiamato dallo stesso Decreto Rettorale che ha indetto il concorso in questione – il cui art. 1b) dispone che “i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi”;<br />
opinato, pertanto, che la Commissione giudicatrice, alla sua prima riunione deve stabilire i criteri di massima e le modalità di valutazione delle prove (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.3.2004, n. 974);<br />
constatato, per converso, che dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale emerge l’assoluta assenza, nella procedura concorsuale all’esame, di prefissione di criteri di valutazione, essendosi la Commissione limitata ad elencare, in tutti e tre i verbali delle riunioni (Verb. 5, 6 e 7) le formalità e gli adempimenti burocratici connessi alle prove e, al più, a specificare il contenuto e l’oggetto delle stesse;<br />
rilevato, anzi, al riguardo, che il foglio, privo di data, di incerta paternità, sottoscritto con firme illeggibili, prodotto in uno ai citati verbali e ad altri atti dall’Amministrazione, e recante l’intitolazione “Note esplicative circa il verbale n. 7 del Concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Medicina legale per l’anno 2008”, da un lato corrobora le censure e costituisce riprova delle argomentazioni difensive della ricorrente quanto alla necessità che venissero prefissati i criteri di valutazione e alla loro assenza, dall’altro rende manifesta la grave patologia procedimentale che infirma il concorso in questione e la violazione dei canoni di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui è parola nell’art. 97 della Costituzione, rafforzando nel Collegio la diagnosi di considerevole illegittimità della procedura, poiché detto foglio reca allegati e spillati, altri due paragrafi, uno dei quali contiene i “Criteri di valutazione della prova pratica nel concorso (…)”in oggetto e di seguito un ulteriore paragrafo, rubricato “Valutazione dei singoli elaborati” il cui incipit recita: “tenuto conto dei criteri generali di valutazione sopra esposti, motiviamo qui di seguito i giudizi espressi sui singoli temi OGGETTO DEL RICORSO DELLA CANDIDATA D’ALESIO”;<br />
lasciando ictu oculi, intendere, siffatta puntualizzazione, che i predetti criteri valutazionali sono stati introdotti ex post nel procedimento in corso di giudizio, e sono stati all’evidenza predisposti successivamente all’espletamento della censurata prova pratica e alla stessa relativa valutazione, e allo scopo di confezionare ad uso di questo Giudice una giustificazione postuma all’illegittimo e macroscopicamente viziato operato della Commissione giudicatrice, il che a parere del Collegio configura un atto inammissibile e di indubbia gravità, nonché una palese ammissione del vizio della procedura valutazionale lamentato e dedotto dalla ricorrente;<br />
reputato sussistente, oltre alle illegittimità procedurali sopra rilevate, anche un vizio intrinseco nell’operato della Commissione, vizio che, pur nella doverosa considerazione della discrezionalità di cui, purché agisca legittimamente, gode l’Amministrazione – e per essa la commissione giudicatrice – nell’esercizio delle sue attività valutative, emerge sub specie di eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità e disparità di trattamento, là dove la Commissione ha attribuito alla prova della controinteressata Dott.ssa Maccagno, terza classificata, una votazione che si differenzia da quella della ricorrente, quarta classificata, di ben otto lunghezze (v. Tabella riepilogativa finale del 6.3.2008 versata in atti) a fronte, peraltro, di un punteggio massimo attribuibile di soli quindici punti e dell’oggettivo carattere di opinabilità del giudizio sui risultati delle prove e di labilità dei confini dei rispettivi esiti, carattere emerso anche dalla discussione orale svolta dai patroni delle parti;<br />
ritenuto, pertanto, conclusivamente, che il ricorso evidenza attributi di manifesta fondatezza, che ne consentono e suggeriscono una definitiva decisione di accoglimento nel merito, stante anche la completezza del contraddittorio e l’avvenuta acquisizione al giudizio di ogni atto utile alla pronuncia;<br />
opinato che l’Amministrazione dovrà, a seguito del disposto annullamento dell’intera procedura concorsuale, compreso il Decreto rettorale di nomina dei vincitori pure ritualmente impugnato, determinarsi ad espletare un nuovo concorso, attenendosi ai principi sopra delineati e nominando, per intuitive ragioni, una Commissione diversamente composta;<br />
stimato che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, debbano seguire manifesta soccombenza;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie &#8211; nei sensi tutti di cui in motivazione &#8211; e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna l’Università degli Studi di Torino al pagamento in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000 oltre Iva e CNAP come per legge.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 03/07/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Ivo Correale, Primo Referendario<br />
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1487/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. II TER Ordinanza sospensiva del 7 gennaio 2008 n. 35 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 1487/08 Registro Generale: 1268/2008 Sezione Sesta composto dai Signori: Pres. Giovanni Ruoppolo Cons. Paolo Buonvino Est.Cons. Domenico</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1487/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. II TER <a href="/ga/id/2008/3/11941/g">Ordinanza sospensiva del 7 gennaio 2008 n. 35</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1487/08<br />
Registro Generale: 1268/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Paolo Buonvino Est.<br />Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Roberto Chieppa<br /> Cons. Roberto Giovagnoli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI</b>rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MAZARS &#038; GUERARD S.P.A.</b>non costituitasi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II TER  n. 35/2008, resa tra le parti, concernente GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE PER ORGANISMI PAGATORI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento  della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino. Nessuno è comparso.<br />
Ritenuto che l’odinanza appellata resiste alle censure formulate con l’appello, tenuto conto della riconoscibilità dell’errore commesso dall’originaria ricorrente e del dubbio carattere escludente dell’errore stesso;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1268/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 18 Marzo 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2007 n.1487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-15-5-2007-n-1487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-15-5-2007-n-1487/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-15-5-2007-n-1487/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2007 n.1487</a></p>
<p>sulla legittimità del provvedimento di commissariamento di un Comune a causa della decadenza del Sindaco Autonomia e decentramento &#8211; Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Decadenza del Sindaco – Possibilità di commissariare gli altri organi – Non sussiste. Qualora il Sindaco sia decaduto dall’incarico in ragione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-15-5-2007-n-1487/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2007 n.1487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-15-5-2007-n-1487/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2007 n.1487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del provvedimento di commissariamento di un Comune a causa della decadenza del Sindaco</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento &#8211; Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Decadenza del Sindaco – Possibilità di commissariare gli altri organi – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora il Sindaco sia decaduto dall’incarico in ragione dell’accertamento giudiziale di condizioni di ineleggibilità è illegittimo il commissariamento degli organi dell’amministrazione comunale disposto ai sensi dell’art. 19 co. 4^ del R.D. 383/1934 poiché tale norma ed il sottostante potere non è applicabile all’ipotesi di decadenza del Sindaco, per la quale esiste una specifica disciplina costituita dall’art. 53 co. 1 del d. lgs. 267/2000.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
 terza sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
costituito da:<br />
Angelo De Zotti 	Presidente, relatore<br />	<br />
Marco Buricelli	Consigliere<br />	<br />
Angelo Gabbricci	Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 415/2007 proposto da <br />
<b>Bonato Gabriele, Bonato Mino, Bronzato Lauretta, Fortuna Gianpiero, Righetto Lorenzina, Sartori, Alberto, Sartori Paolo e Zin Giovanni</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luciano Penasa, Silvio Crapolicchio e Maurizio Trevisan con elezione di domicilio presso lo studio del terzo in Venezia, Cannaregio, 5677;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il <b>ministero dell’Interno</b>, in persona del ministro <i>pro tempore,</i> la Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Padova, in persona del Prefetto <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, nella sua sede di Venezia, Piazza S. Marco n. 63;<br />
e nei confronti di<br />
<b>De Rogatis Carlo</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>
<b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>del decreto del Prefetto di Padova, prot. n. 1933/2007 &#8211; Area II, del 21.2.2007, mediante il quale è stato disposto, ai sensi e per gli effetti dell&#8217; art. 19 comma 4, del R.D. n. 383/1934, il commissariamento del Comune di Veggiano fino al rinnovo degli organi ordinari dell&#8217;ente in occasione dell&#8217;imminente turno elettorale dell&#8217;anno 2007, e nominato quale Commissario il Dott. Carlo De Rogatis per l&#8217;esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta del Comune di Veggiano;</p>
<p>visto il ricorso, notificato il 5 marzo 2007 e depositato presso la segreteria il 7 marzo 2007, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Padova, depositato in segreteria il 14 marzo 2007,  con i relativi allegati;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
uditi alla pubblica udienza del 27 aprile 2007 (relatore il Presidente De Zotti) &#8211; l&#8217;avv.to Pace, in sostituzione di Crapolicchio, e Penasa per i ricorrenti e l&#8217;Avvocato dello Stato Salmini per la Pubblica Amministrazione resistente;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il sig. Bonato Gabriele ed altri ricorrenti, tutti consiglieri comunali del Comune di Veggiano, hanno impugnato il decreto del Prefetto di Padova  con il quale è stato disposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 4^ del R.D. n. 383/1934 il commissariamento del Comune di Veggiano fino al rinnovo degli organi ordinari dell’ente, in occasione dell’imminente turno elettorale dell’anno 2007.<br />
Il citato decreto così testualmente dispone:<br />
visto che il sig. Lorenzo Tommasini è risultato eletto sindaco del Comune di Veggiano per il terzo mandato consecutivo con violazione dell’art. 51 comma 3 del d. lgs. 267/2000;<br />
vista la sentenza n. 2318 R.G. 2006 in data 18 gennaio 2007, con cui la Corte d’appello di Venezia nel rigettare l’appello proposto dal tenuto che per l&#8217;effetto dell&#8217;esecutività della sentenza risulta accertata la mancanza dei requisiti di legge ai fini dell&#8217;eleggibilità del Sindaco;<br />
&#8211; considerato che la suddetta causa di ineleggibilità originaria riveste natura dichiarativa, sussistendo sin dal suo verificarsi e producendo effetti ex tunc, e rappresenta altresì causa ostativa all&#8217;espletamento del terzo mandato consecutivo;<br />
&#8211; considerato che l&#8217;accertata assenza di presupposto legittimante la carica di Sindaco travolge, in linea di stretta consequenzialità, la regolare composizione del consiglio in virtù del sistema elettorale di attribuzione dei seggi e delegittima la nomina<br />
&#8211; considerato che sulla decadenza del sindaco eletto in violazione dell&#8217;art. 51 del d. lgs. n 267/2000 si è formata una costante giurisprudenza in linea con la suddetta pronuncia;<br />
&#8211; ritenuto necessario dare esecuzione alla menzionata sentenza, anche al fine di evitare il protrarsi della condizione di illegalità in cui attualmente versa l&#8217;amministrazione. comunale;<br />
&#8211; considerato che la delegittimazione degli organi determina l&#8217;impossibilità di funzionamento dell&#8217;ente e che pertanto si rende necessario nominare un Commissario per la provvisoria gestione dell&#8217;ente medesimo;<br />
&#8211; visti gli artt. 19, comma 4, del R.D. 3 marzo 1934, n 383 e 273, comma 5 del d. lgs. n 267/2000&#8243;,<br />
&#8211; il Dr. Carlo De Rogatis in servizio presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova, è nominato commissario per l&#8217;esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta del Comune di Veggiano fino al rinnovo degliQueste le censure dedotte a sostegno del gravame:<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 141, 273 e 274 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; violazione della legge costituzionale 3/2001; violazione dell’art. 15 delle preleggi.<br />
Si sostiene che il prefetto ha esercitato un potere inesistente in quanto l’art. 19 del R.D. 383/1934 è stato abrogato dall’art. 274 del d. lgs. 267/2000 e che non vale invocare l’art. 273 comma 5^ del TUEL che mantiene la norma in vigore “nella parte compatibile con l’ordinamento vigente” giacché tale non è certamente il comma 4^ che è espressione di un potere del tutto incompatibile con la riforma dell’ordinamento locale che riconosce l’autonomia dei comuni, sottraendoli al generale potere di vigilanza di cui il prefetto era titolare nell’assetto  pregresso; che in ogni caso tale potere (ossia il potere generale di commissariamento delle amministrazioni comunali è in contrasto con la specifica previsione dell’art. 141 del TUEL che prevede le (sole) ipotesi in cui è possibile procedere al commissariamento dell’ente locale (principio di tipicità e di specificità del potere).<br />
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 19 comma 4^ del R.D. 383/1034; violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 141 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; eccesso di potere per difetto dei presupposti.<br />
Si sostiene che l’art. 19 del R.D. 383/1934 prevede due diversi presupposti per il commissariamento degli enti comunali, ambedue nella specie insussistenti in quanto non si verte né nell’ipotesi di mancato compimento di atti obbligatori per legge né di impossibilità di funzionamento dell’ente “per qualsiasi ragione”; che, infatti, a seguito della sentenza della corte d’appello di Venezia che ha dichiarato decaduto il sindaco, le funzioni erano e sono svolte dal vicesindaco in forza dell’art. 53 del d. lgs. 267/2000 e dunque l’amministrazione è funzionante.<br />
3) violazione dell’art. 53 e 70 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, eccesso di potere per travisamento del presupposto e per contraddittorietà ed illogicità manifesta.<br />
Si sostiene che il decreto di commissariamento è stato assunto  nell’erroneo presupposto che la sentenza della corte d’appello di Venezia abbia dichiarato la decadenza del sindaco con effetti ex tunc, laddove questa ha chiarito in sentenza che la decadenza non può avere che effetti ex nunc.<br />
4) eccesso di potere per contraddittorietà; violazione dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto in precedenza lo stesso Prefetto di Padova aveva adottato un provvedimento di segno opposto, richiamando una circolare ministeriale del 26 gennaio 2007, ed invitando il vicesindaco ad assumere le funzioni del sindaco.<br />
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 141 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; violazione e falsa applicazione della legge 162/1991; eccesso di potere per difetto dei presupposti, incompetenza.<br />
6) violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 della legge 241/1990  per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. <br />
 L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio contrastando i motivi di ricorso e chiedendone la reiezione con vittoria di spese.<br />
All’udienza pubblica del 27 aprile 2007, previa audizione dei difensori delle parti, la causa è passata in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Come puntualmente dedotto nel primo motivo e come già rilevato nella motivazione del provvedimento cautelare emesso inter partes, il commissariamento dell’amministrazione comunale di Veggiano, disposto dal Prefetto di Padova in forza dei poteri di cui all’art. 19 co. 4^ del R.D. 383/1934 è certamente illegittimo, poiché tale norma ed il sottostante potere non è applicabile all’ipotesi di decadenza del Sindaco, per la quale esiste una specifica disciplina costituita dall’art. 53 co. 1 del d. lgs. 267/2000 alla cui stregua “in caso di impedimento permanente, rimozione o decadenza o decesso del sindaco ….il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia e … sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente&#8221;.<br />
Si tratta, all’evidenza, di una norma specifica, ed in questo senso “speciale”, che nel disciplinare una serie di ipotesi &#8211;  tra le quali rientra la decadenza del Sindaco &#8211; che comportano ex lege la decadenza degli organi amministrativi e lo scioglimento dell’amministrazione (comunale o provinciale)  ne prevede le conseguenze, che non sono quelle “dell’impossibilità di funzionamento dell’ente e della nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell’ente medesimo”, come postula l’art. 19 del R.D. 383/1934 invocato dal prefetto, ma, al contrario, che l’amministrazione continui a funzionare sino allo scioglimento previsto dall’art. 141 dello stesso d. lgs. 267/2000, con le modalità indicate dallo stesso art. 53 e quindi attraverso la surrogazione del vicesindaco nelle funzioni sindacali.<br />
E’ perciò irrilevante, ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento di commissariamento,  stabilire se i poteri del Prefetto di cui all’art. 19 del R.D. 383/1934 (di inviare appositi Commissari presso le amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali …. per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare) siano o meno ancora sussistenti in forza della norma transitoria che li fa salvi “nella parte compatibile con l’ordinamento vigente”, poiché, anche a prescindere dal fatto che in virtù di quel generico richiamo, a giudizio del Collegio possono ritenersi salvi (solo) i poteri tuttora attribuiti al Prefetto da norme specifiche, ossia i poteri tipici e nominati – tra cui quelli, e solo quelli,  previsti dall’art. 141 del TUEL  e non più il potere generale di commissariamento connesso alla funzione di vigilanza di cui all’art. 19 co. 4^ che appare ormai incompatibile con il nuovo assetto ordinamentale &#8211;  quel potere non avrebbe potuto essere esercitato in presenza di una norma (l’art. 53 citato) che, escludendone il presupposto applicativo,  implicitamente lo oblitera. <br />
Né è possibile distinguere, come sostiene la difesa dell’amministrazione, tra l’ipotesi di decadenza sopravvenuta alla regolare elezione del Sindaco e quella pronunciata con effetto ex tunc, conseguente alla ineleggibilità per terzo mandato, poiché la norma non distingue tra le due ipotesi di decadenza, in astratto geneticamente differenziate, e riconduce espressamente tutte le fattispecie di cui all’art. 141 lett. b. punto 1) [impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del sindaco] alla medesima disciplina, stabilendo, per tutte le altre evenienze di scioglimento, che (solo) con il decreto di scioglimento “si provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso”.<br />
Volontà del legislatore che trova conferma in tal senso nel disposto dell’art. 141 comma 3^, nel quale il ricorso al commissariamento prefettizio dell’amministrazione comunale in corso di scioglimento è testualmente escluso in tutti i casi previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 141 &#8211; e dunque proprio nelle situazioni di cui all’art. 53 – nelle quali, se si accedesse alla tesi dell’amministrazione, l’intervento del commissario si porrebbe in contraddizione con la prevista espressa affermazione di permanenza degli organi istituzionali surrogatori del sindaco e di continuità dell’ente.<br />
Né, va soggiunto, sarebbe stato possibile per il Prefetto, che peraltro tale norme non richiama,  esercitare  il potere di cui all’art. 141  co. 7^ del d. lgs. 267/2000 che prevede che  “in via di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell&#8217;ente in attesa dello scioglimento dell’amministrazione in forza del decreto del presidente della repubblica” poiché quel potere riguarda ipotesi  diverse (cfr. C.d.S. sez. 5^ 29 novembre 2004 n. 7749) e comunque presuppone che “sia iniziata la procedura di scioglimento e che si sia in attesa del relativo decreto”; ciò che nella specie non si era ancora inverato. <br />
Il ricorso, essendo fondato il primo motivo, va quindi accolto, con assorbimento dei motivi ulteriori e dichiaratamente graduati.<br />
Considerata la natura della controversia appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di causa.<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese e competenze di causa compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
  Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 27 aprile 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-15-5-2007-n-1487/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2007 n.1487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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