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	<title>1485 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1485 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2015 n.1485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-3-2015-n-1485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-3-2015-n-1485/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2015 n.1485</a></p>
<p>Pres. Cesare Mastrocola, est. Antonio Andolfi Italian Brakes S.r.l. (Avv.ti Lucio Iannotta, Gianluigi Oranges e Andrea Iannotta) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avvoc. Distrett. dello Stato di Napoli), Unione di Banche Italiane S.C.P.A. (avv.ti Anna Baldini e Antonella Cangiano) sulla giurisdizione in materia di concessione e la revoca di contributi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-3-2015-n-1485/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2015 n.1485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-3-2015-n-1485/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2015 n.1485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cesare Mastrocola, est. Antonio Andolfi<br /> Italian Brakes S.r.l. (Avv.ti Lucio Iannotta, Gianluigi Oranges e Andrea Iannotta) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avvoc. Distrett. dello Stato di Napoli), Unione di Banche Italiane S.C.P.A. (avv.ti Anna Baldini e Antonella Cangiano)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in materia di concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211;  Concessione/revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche – Controversie – Giurisdizione G.O./G.A. – Criteri di ripartizione &#8211; Individuzione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si fa questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all&#8217;inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d&#8217;interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. (Nel caso di specie, il TAR Campania rilevato che l’atto impugnato trova ragione non già in una rinnovata ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma nell’asserito inadempimento agli obblighi imposti al beneficiario, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.O.) (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1.) cfr: Consiglio di Stato sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5086</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2015, proposto da:<br />
Italian Brakes S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Laura Bellicoso, rappresentata e difesa dagli avv. Lucio Iannotta, Gianluigi Oranges e Andrea Iannotta, con domicilio eletto presso Lucio Iannotta in Napoli, Via Fedro 7; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvoc. Distrett. dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; Unione di Banche Italiane S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Baldini e Antonella Cangiano, con domicilio eletto presso Antonella Cangiano in Napoli, Via Chiaia,216; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del decreto del Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per gli incentivi alle imprese, prot. n. 064332 del 25.11.2014 avente ad oggetto la revoca delle agevolazioni, limitatamente al finanziamento agevolato del programma di sviluppo precompetitivo, concesse con decreto provvisorio n. 150047 del 20.3.2006<br />
e per la condanna dell’amministrazione centrale intimata e della banca concessionaria, istruttore del programma di sviluppo competitivo in oggetto, all’erogazione immediata alla ricorrente con interessi a decorrere dal 3 aprile 2012 del saldo delle agevolazioni concesse in via provvisoria con decreto del 20 marzo 2006, oggetto del provvedimento di revoca impugnato;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Unione di Banche Italiane S.C.P.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Rilevato che l’istruttoria è completa, il contraddittorio è integro e sono stati rispettati i termini a difesa;<br />
il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per una decisione in forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, rilevato e ritenuto che:<br />
come confermato anche recentemente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5086) nelle controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell&#8217;acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si fa questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull&#8217;inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, atteso che in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all&#8217;inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d&#8217;interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario;<br />
in questo stesso senso, l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (29 gennaio 2014, n. 6) aveva ribadito che, nel caso della revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche per asserito inadempimento del beneficiario, non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico), ma lo speciale potere di autotutela privatistica dell’Amministrazione (di cui, peraltro, l’ordinamento conosce altre tassative ipotesi, le più importanti delle quali si riscontrano nell’esecuzione dei contratti pubblici: cfr. le ipotesi di recesso e risoluzione di cui agli art. 134-136 d.lgs. 12 aprile 2006, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), con il quale, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione;<br />
nel caso di specie, l’atto impugnato si configura come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega l’effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del beneficio e trova ragione non già in una rinnovata ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma nell’asserito inadempimento agli obblighi imposti al beneficiario;<br />
in conclusione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, appartenendo la causa alla cognizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, c. 2, c. p. a.;<br />
la qualità delle parti e la natura della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione ed indica munita di giurisdizione nella causa l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore<br />
Da Assegnare Magistrato, Consigliere<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>
</b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/03/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-3-2015-n-1485/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2015 n.1485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2008 n.1485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-7-2008-n-1485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-7-2008-n-1485/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-7-2008-n-1485/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2008 n.1485</a></p>
<p>Pres. Bianchi &#8211; Est. Lotti www.Fiscosos.it (avv. Carofano) c. Ministero dell’Economia e Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato) l&#8217;accesso agli atti ex L. 241/1990 non può essere esercitato nei confronti delle sentenze Accesso agli atti e documenti – Sentenze – Documenti amministrativi &#8211; Esclusione L’accesso agli atti ex L. 241/1990 non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-7-2008-n-1485/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2008 n.1485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-7-2008-n-1485/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2008 n.1485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi &#8211; Est. Lotti<br /> www.Fiscosos.it (avv. Carofano) c. Ministero dell’Economia e Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;accesso agli atti ex L. 241/1990 non può essere esercitato nei confronti delle sentenze</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti e documenti – Sentenze – Documenti amministrativi &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’accesso agli atti ex L. 241/1990 non può essere esercitato nei confronti delle sentenze, in quanto non possono essere considerate documenti amministrativi, non essendo espressione di un’attività amministrativa e provenendo da organi giurisdizionali che non rientrano tra i soggetti passivi dell’accesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 843 del 2008, proposto da: </p>
<p><b>Www.Fiscosos.It</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enzo Carofano, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Francia, 224; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; del provvedimento confermativo, formato dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Prot. 873/2008 del 3 aprile 2008, formati a seguito di annullamento, in via amministrativa, da parte della Commissione per l&#8217;accesso ai documenti amministrativa con decisione Di.C.A. 4033/2.4.5.2.3. del 26 febbraio 2008 e degli atti presupposti: <br />
&#8211; provvedimento, formato dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Prot. 2817 del 7 dicembre 2007, comunicato tramite lettera raccomandata AR in data 13 dicembre 2007,<br />
&#8211; provvedimento, formato dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Prot. 2818 del 7 dicembre 2007, comunicato tramite lettera raccomandata AR in data 13 dicembre 2007,</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/07/2008 il dott. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della leggen. 1034/71 introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971, nel testo sostituito dall&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Rilevato che l’associazione ricorrente ha chiesto alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino di prendere visione di tutte le sentenze del predetto organo giudiziario, formate in determinati anni, specificati nell’istanza di accesso e di estrarne copia;<br />
Rilevato che sulla medesima questione questa sezione ha già pronunciato sentenza di rigetto della domanda del ricorrente (cfr. TAR Piemonte, I sez., n. 3500-07 e 386-08), rigetto confermato in appello dal Consiglio di Stato con sentenza 1363-08;<br />
Rilevato che la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, con provvedimento n. 4033 del 26 febbraio 2008 ha ritenuto ammissibile la richiesta di accesso;<br />
Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Torino aveva già precisato che le sentenze pronunciate dalla Commissione sono pubbliche a norma di legge, riconoscendo il diritto della associazione istante di accedere, visionare ed estrarre copie delle sentenze presso le relative segreterie competenti, nei limiti di legge (art. 38 d. lgs. 546-92 e non art. 743 c.p.c.);<br />
Rilevato che con il provvedimento di diniego impugnato del 3 aprile 2008, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha continuato a negare l’accesso sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata;<br />
Precisato l’oggetto delle richiesta della istante, la quale ha attivato il rito speciale ex art. 25 della legge n. 241/1990, deve ribadirsi l’inammissibilità dell’originario ricorso, perché il diritto rivendicato dalla istante non è riconosciuto dall’art. 22 della legge n. 241/1990. Essa, invero, invoca il diritto di accesso con riferimento alle sentenze emesse dalla Commissione Tributaria, che non possono essere ricondotte al genere dei “documenti amministrativi”, formati dalla amministrazione;<br />
Ritenuto che, qualunque possa essere l’accezione di “documento amministrativo” (ogni rappresentazione di un “contenuto” di atti che siano formati dalla pubblica amministrazione, ovvero di atti che, sebbene di diritto privato, siano finalizzati alla cura di interessi pubblici) e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole garantire al diritto di accesso, al fine di “assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale” (art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990), le “sentenze” (peraltro pubbliche) non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso;<br />
Ritenuto, infatti, che:<br />
&#8211; sono di ostacolo sia la formulazione letterale dell’art. 22, che si riferisce ad “atti, anche interni, formati, dalla pubblica amministrazione”, che siano espressione di una “attività amministrativa”, sia la finalità della previsione che vuole garantire<br />
&#8211; altro ostacolo di ordine positivo è dato rinvenire nella dizione dell’art. 23 della legge n. 241/1990, che specifica i soggetti passivi dell’accesso, tra i quali non sono previsti gli organi giurisdizionali, che emettono atti con un regime definito (anc<br />
&#8211; in questo senso, non merita di essere assecondato il tentativo di assimilare “la sentenza tributaria” al “documento amministrativo”, al fine di includere la prima nella sfera di applicabilità degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990 (la sentenza t<br />
Ritenuto che l’infondatezza dell’originario ricorso o, meglio, la sua inammissibilità per carenza dei presupposti che ne legittimano la proposizione, la cui verifica spetta d’ufficio al giudice investito della questione, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata eccepita o meno, esime il Collegio dall’esame della problematica relativa alla applicabilità nella specie dell’art. 743 c.p.c., non avendo richiesto l’istante copie autentiche delle sentenze; in ogni caso, la dedotta violazione dell’art. 743 c.p.c. che consentirebbe il rilascio di copie non autentiche di sentenze anche a chi non ha partecipato al processo, conferma che nella specie l’interessata ha fatto valere un diritto che è estraneo alla disciplina dell’accesso ex lege n. 241/1990, e che trova la sua specifica disciplina nella apposita normativa processuale;<br />
Ritenuto, infine, che nessun rilievo può essere dato al diverso comportamento della Commissione Regionale Tributaria, che consente il rilascio di copie via mail, non essendo comunque la stessa tenuta, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, a consentire l’accesso alle sentenze nei termini voluti da parte ricorrente;<br />
Si deve, infine, ritenere, che le richieste di un numero abnorme di documenti, il cui unico interesse consista nello studio generico dei medesimi, non possa supportare adeguatamente una richiesta d’acceso, anche laddove fosse ammissibile (il che, nella specie non lo è), comportando altrimenti che l’Amministrazione sottragga risorse proprie, destinate ai suoi compiti istituzionali, a vantaggio di un privato, che poi impiegherà le sentenze suddette pubblicandole sul proprio sito, presumibilmente in modo non certo gratuito e, comunque, non per soddisfare una propria esigenza di studio che deve essere personale;<br />
Anzi, consentendo l’accesso alle sentenze con le modalità indicate, come pare dimostrare il ricorrente, al di fuori di qualsiasi obbligo previsto dalla legge, la Commissione Regionale Tributaria si espone al rischio di un’azione di danno erariale per aver sottratto risorse proprie, destinate ai suoi compiti istituzionali, a vantaggio del privato ricorrente, che, peraltro, concorre nel predetto danno.<br />
Si deve ritenere, pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, di dover respingere il ricorso.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, l. n. 1034-71 nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del grado di giudizio che liquida forfetariamente nell’importo complessivo di euro millecinquecento, oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 03/07/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Primo Referendario, Estensore<br />
Ivo Correale, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-7-2008-n-1485/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2008 n.1485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-4-2008-n-1485/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.1485</a></p>
<p>Pres. VACIRCA &#8211; Est. MELE Consorzio Atlantide (Avv.ti A. Spagnolo e D. D’Elia) c./ Ministero della Difesa (Avv. Stato) e altri sulla necessità della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ad una gara pubblica di appalto da parte di tutti i consorziati individuati come esecutori dell&#8217;appalto 1.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. VACIRCA &#8211; Est. MELE<br /> Consorzio Atlantide (Avv.ti A. Spagnolo e D. D’Elia) c./ Ministero della Difesa (Avv. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ad una gara pubblica di appalto da parte di tutti i consorziati individuati come esecutori dell&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Consorzio – Requisiti di partecipazione – Consorziati – Esecutori dell’appalto – Necessità – Sussiste</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Consorzio – Riserva di affidare l’esecuzione dell’appalto anche agli altri consorziati – Clausola di stile – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una gara pubblica di appalto, la circostanza che un concorrente sia un Consorzio stabile non lo esime dal dare la dimostrazione, nei modi previsti, del possesso dei requisiti di tutti i consorziati che vengano individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara.</p>
<p>2. In una gara pubblica di appalto, la clausola con cui un Consorzio, pur individuando uno specifico consorziato per l’esecuzione suddetta, si riserva di affidare l’esecuzione dell’appalto anche alle altre imprese consorziate, non può essere considerata una mera clausola di stile, sia perché non vi è memoria nella breve storia dei consorzi stabili di una clausola del genere, e sia perché, ad ogni modo, la stessa conferiva al Consorzio, in mancanza di una più precisa indicazione della suddetta riserva, il diritto di avvalersi a sua discrezione, oltre che della consorziata specificamente indicata, altresì di tutte le altre imprese consorziate. Conseguentemente il Consorzio doveva necessariamente esplicitare che tutte le stesse erano in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione contrattuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso in appello n. 6275/07, proposto da </p>
<p><B>CONSORZIO ATLANTIDE, </B>rappresentato e difeso dagli avv.ti Attilio Spagnolo e Daniele D’Elia ed elettivamente domiciliato in Roma, via P. Picardi, 4/B, presso l’avv. Paolo Girolami;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
IL MINISTERO DELLA DIFESA, </b>costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti di<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
FOSER S.r.l., CONSORZIO NEW HORIZON e T.A.I. S.r.l.,<br />
</b>non costituitisi in giudizio;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PER L’ANNULLAMENTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>della sentenza del del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione I di Lecce, n. 1677 del 20 aprile 2007, resa “inter partes”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Amministrazione della difesa;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Vsito il Dispositivo di sentenza n. 56 del 25.1.2008;<br />
Relatore alla pubblica udienza del <i>22 gennaio 2008</i>, il Consigliere <i>Eugenio Mele;<br />
</i>Uditi l’avv. Spagnolo e l’Avvocato dello Stato Russo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Ricorre il Consorzio Atlantide, il quale chiede l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato rigettato un ricorso presentato dallo stesso al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, avverso il provvedimento di esclusione da una gara  (articolata in più lotti) indetta dall’Arsenale militare di Taranto per servizi.<br />
Premette l’appellante di essere un Consorzio stabile e di non essere tenuto perciò a documentare il possesso dei requisiti di tutti i consorziati, ma solo di quello tra essi indicato come esecutore dell’appalto, oltre che del Consorzio stesso.<br />
Ciononostante, il Consorzio veniva escluso dalla gara proprio per tale mancanza e il Tribunale amministrativo regionale respingeva il ricorso siccome infondato, previo, altresì, accoglimento di un ricorso incidentale presentato dal controinteressato.<br />
Avverso la suddetta sentenza sono proposti i seguenti motivi di diritto:<br />
A) Relativamente all’accoglimento del ricorso incidentale:<br />
1) Erronea applicazione delle clausole della “lex specialis” e dell’art. 41 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché difetto di motivazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta; in quanto il bando prevedeva idonee dichiarazioni bancarie e un preciso fatturato, per cui la norma doveva essere interpretata nel suo complesso, non potendosi giungere all’esclusione dalla gara per il fatto di essere stata presentata una sola attestazione bancaria anziché due;<br />
B) Relativamente al merito della controversia:<br />
2) Errore nell’applicazione delle clausole della “lex specialis” e degli artt. 34, 35, 36 e 190 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché difetto di motivazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta; in quanto il Tribunale amministrativo regionale ha obliterato il fatto che l’esclusione è avvenuta perché si è erroneamente ritenuto il Consorzio appellante un consorzio ordinario, mentre per i consorzi stabili è sufficiente la dimostrazione del possesso dei requisiti solo da parte dello stesso Consorzio e dei soggetti consorziati indicati come operatori del servizio, mentre l’indicazione dell’eventuale avvalimento degli altri consorziati rappresenta solo una dichiarazione di cautela.<br />
L’appellante ripropone, poi, i motivi di primo grado non esaminati in quella sede, e precisamente:<br />
3) Violazione art. 36 Cost., e legge n. 241 del 1990, nonché illogicità, sviamento, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; in quanto il Consorzio era in possesso dei requisiti tecnici e li aveva idoneamente documentati:<br />
4) Illegittimità derivata dei verbali di gara e degli altri atti relativi impugnati con motivi aggiunti, oltre che violazione della “lex specialis”, violazione degli artt. 38, 118 e 231 del decreto legislativo n. 163 del 2006, violazione dell’ordinanza cautelare n. 1227 del 2006, della “par condicio”, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, nonché manifesta parzialità, sviamento, illogicità e difetto di motivazione, per evidente parzialità nelle procedure a danno del Consorzio e a favore degli altri aspiranti contraenti.<br />
E ciò in quanto sia per la procedura ove era stato riammesso con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale, sia in quelle ove tale riammissione non c’è stata, il comportamento dell’Amministrazione è stato chiaramente ed evidentemente persecutorio nei confronti dello stesso Consorzio Atlantide, richiedendosi documenti non necessari nella fase procedimentale.<br />
Il Ministero della difesa si costituisce in giudizio e resiste all’appello, rilevando che in ogni caso il Consorzio Atlantide, a prescindere dai dubbi sulla sua qualità di consorzio stabile, doveva documentare il possesso dei requisiti in capo a tutti i consorziati e che la richiesta del requisito tecnico di qualità era necessaria perché il Consorzio all’epoca non aveva ancora ricevuto le occorrenti qualificazioni.<br />
L’appellante presenta una successiva memoria illustrativa, nella quale insiste per l’accoglimento dell’appello.<br />
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 22 gennaio 2008.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’appello è infondato.<br />
Relativamente all’accoglimento del ricorso incidentale, vale la pena di sottolineare che la normativa vigente e lo stesso bando di gara prevedono la presentazione sia di due idonee attestazione di istituti bancari (cosiddetta capacità finanziaria, idonea a dimostrare la possibilità per l’aspirante aggiudicatario di poter usufruire di anticipazioni finanziarie) che una certa entità di fatturato (cosiddetta capacità economica, idonea invece a rappresentare la robustezza dell’impresa relativamente alle obbligazioni da assumere), per cui è evidente che la presentazione di una sola attestazione bancaria determina, per il caso di specie, una carenza di requisito essenziale.<br />
Per quanto concerne, poi, la vicenda della dimostrazione dei requisiti da parte di tutti i consorziati o del solo consorziato designato quale esecutore dell’appalto, valgono le seguenti considerazioni.<br />
A prescindere dal fatto che il Consorzio Atlantide sia un consorzio stabile o un consorzio ordinario, è fuori discussione che esso debba dare la dimostrazione, nei modi previsti, del possesso dei requisiti di tutti i consorziati che vengano individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto.<br />
Ora, nella specie, il Consorzio Atlantide ha individuato uno specifico consorziato per l’esecuzione suddetta, ma si è anche riservato di affidare l’esecuzione in parola alle altre imprese consorziate, con ciò dovendo necessariamente esplicitare che tutte le stesse erano in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione contrattuale.<br />
Né può essere accettato quanto affermato dalla difesa del Consorzio, che dichiara che tale ultima indicazione è una mera clausola di stile, sia perché non vi è memoria nella breve storia dei consorzi stabili di una clausola del genere, e sia perché, sebbene clausola di stile, la stessa conferiva al Consorzio, in mancanza di una più precisa indicazione della suddetta riserva, il diritto di avvalersi a sua discrezione, oltre che della consorziata specificamente indicata, altresì di tutte le altre imprese consorziate.<br />
Alla luce delle argomentazioni suddette, che dimostrano la correttezza della sentenza di primo grado, l’appello va rigettato, senza bisogno che il Collegio prenda in considerazione le ulteriori censure non esaminate dal primo giudice e riproposte in sede di appello, le quali, al di là della loro genericità  e della loro sostanziale ricomprensione nelle precedenti censure, non sarebbero comunque idonee a superare la mancanza dei requisiti per la partecipazione alla gara.<br />
Le spese di giudizio possono, però, sussistendone le ragioni, essere integralmente compensate fra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.<br />
Spese di giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, addì <i>22 gennaio 2008</i>, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Giovanni VACIRCA			&#8211; Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Pier Luigi LODI				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Giuseppe ROMEO			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Eugenio MELE				&#8211; Consigliere est.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1485/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1485</a></p>
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. I TER Ordinanza sospensiva del 10 gennaio 2008 n. 221 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 1485/08 Registro Generale: 1189/2008 Sezione Sesta composto dai Signori: Pres. Giovanni Ruoppolo Cons. Paolo Buonvino Est.Cons. Domenico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1485/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1485/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. I TER <a href="/ga/id/2008/3/11945/g">Ordinanza sospensiva del 10 gennaio 2008 n. 221</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1485/08<br />
Registro Generale: 1189/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Paolo Buonvino Est.<br />Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Roberto Chieppa<br /> Cons. Roberto Giovagnoli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BALLETTA CLAUDIO</b> rappresentato e difeso dall’Avv.  FILIPPO SATTA con domicilio  eletto in Roma FORO TRAIANO 1/A   presso FILIPPO SATTA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione I TER  n. 221/2008, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE CAUTELARE DAL   SERVIZIO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione  della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino   e uditi, altresì, per le  parti l’avv. Satta e l’avv. dello Stato Giannuzzi;<br />
Ritenuto che il provvedimento di sospensione cautelare impugnato non risulta preceduto da comunicazione di avvio del procedimento;<br />
che nel provvedimento di sospensione cautelare facoltativa del dipendente per pendenza del procedimento penale a suo carico, l&#8217;amministrazione deve dare contezza dell&#8217;urgenza assolvente dall&#8217;obbligo di previa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento disciplinare e deve risultare da una motivazione che, pur potendo essere estremamente sintetica, deve comunque far riferimento, anche &#8220;ob relationem&#8221;, alle esigenze di tutela immediata del prestigio o della funzionalità degli uffici cui presta servizio il dipendente da allontanare (cfr., tra le altre, Sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6349);<br />
che, nella specie, tale onere non appare assolto, il generico riferimento fatto nell’atto impugnato al grave pregiudizio per il prestigio dell’Amministrazione correlato alla mancata adozione della cautela non sembrando tenere conto di circostanze rilevanti (tra le quali quelle meno recenti sono state anche portate a conoscenza della stessa P.A. da parte dell’interessato) e, da ultimo, dell’ordinanza della Sezione per il Riesame dei Provvedimenti di Sequestro del tribunale Ordinario di Roma in data 4 luglio 2007, che annulla (sulla base di ampie argomentazioni ricostruttive della fattispecie di rilevanza penale) il decreto di sequestro preventivo  emesso dalla Quinta Sezione Penale dello stesso tribunale;<br />
che, sebbene portata a conoscenza, a suo tempo, da parte dello stesso appellante, di fatti rilevanti sul piano penale che lo riguardavano, poi oggetto del  rinvio a giudizio, l’amministrazione ha continuato ad assegnare all’interessato incarichi rilevanti, con la conseguenza che l’atto impugnato avrebbe dovuto anche dare conto dei profili di particolare gravità che inducevano ad un radicale mutamento delle posizioni assunte nei confronti del deducente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
accoglie l’appello cautelare e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato in primo grado, salvo il riesame da parte dell’amministrazione nell’ordinario esercizio delle proprie potestà in materia, tenuto conto, peraltro, di quanto indicato nell’esposizione che precede.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 18 Marzo 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1485/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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	</channel>
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