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	<title>148 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>148 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2021 n.148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2021-n-148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2021-n-148/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2021 n.148</a></p>
<p>Pres. Coraggio &#8211; Red. San Giorgio Sulla parziale illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 4, dell&#8217;Allegato 1, c.p.a. in tema di notifiche nel processo amministrativo. Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Notifiche &#8211; Illegittimità  costituzionale &#8211; Art. 44, comma 4, dell&#8217;Allegato 1, c.p.a. -limitatamente alle parole «, se ritiene che l&#8217;esito negativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2021-n-148/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2021 n.148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2021-n-148/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2021 n.148</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio &#8211; Red. San Giorgio</span></p>
<hr />
<p>Sulla parziale illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 4, dell&#8217;Allegato 1, c.p.a. in tema di notifiche nel processo amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Notifiche &#8211; Illegittimità  costituzionale &#8211; Art. 44, comma 4, dell&#8217;Allegato 1, c.p.a. -limitatamente alle parole «, se ritiene che l&#8217;esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,» &#8211; Violazione del principio di proporzionalità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Deve essere dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 4, dell&#8217;Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «, se ritiene che l&#8217;esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,». Infatti, se le forme degli atti processuali non sono «fine a se stesse», ma sono funzionali alla migliore qualità  della decisione di merito, essendo deputate al conseguimento di un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto  destinato ad assolvere nell&#8217;ambito del processo, la limitazione, posta dall&#8217;art. 44, comma 4, cod. proc. amm., della rinnovazione della notificazione del ricorso alle sole ipotesi in cui la nullità  non sia imputabile al notificante non risulta proporzionata agli effetti che ne derivano, tanto più che essa non  posta a presidio di alcuno specifico interesse che non sia già  tutelato dalla previsione del termine di decadenza.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÃ’, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,</p>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</div>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 4, dell&#8217;Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, nel procedimento vertente tra gli eredi di M. D.S. e il Ministero della giustizia nonchè il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, con ordinanza del 20 aprile 2020, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti l&#8217;atto di costituzione di M. V. nonchè l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nell&#8217;udienza pubblica del 25 maggio 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;</p>
<p style="text-align: justify;">uditi l&#8217;avvocato Maria Laura Sodano Ferace per M. V. e l&#8217;avvocato dello Stato Federica Varrone per il Presidente del Consiglio dei ministri, quest&#8217;ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2021.</p>
<p style="text-align: center;">Ritenuto in fatto</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza del 20 aprile 2020, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2020, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta &#8211; nel corso del gravame interposto dagli eredi legittimi di M. D.S. avverso la decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, che aveva disatteso l&#8217;impugnativa proposta contro l&#8217;atto ministeriale di riconoscimento parziale dell&#8217;indennità  sostitutiva per ferie non godute dal de cuius, nella qualità  di magistrato ordinario in servizio &#8211; ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione ai «principi generali nella materia dell&#8217;equo processo e agli obblighi internazionali che ne derivano» ai sensi dell&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 4, dell&#8217;Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «, se ritiene che l&#8217;esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,».</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Il rimettente riferisce che M. V., R. V., E. V. e M.G. V., in qualità  di eredi legittimi di M. D.S., hanno impugnato, davanti al TAR Campania, il provvedimento del Ministero della giustizia adottato l&#8217;11 settembre 2014, con cui l&#8217;istanza di liquidazione dell&#8217;indennità  per ferie non godute dal de cuius era stata riconosciuta per soli 14 giorni relativi all&#8217;ultimo biennio di attività  espletata, con un residuo non liquidato di ulteriori 57 giorni. Il TAR adito ha respinto il ricorso con sentenza n. 1307 del 2019, appellata innanzi al rimettente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- Il giudice a quo evidenzia, quindi, che il ricorso in appello  stato notificato al Ministero della giustizia e al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, e non presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, in violazione degli artt. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull&#8217;ordinamento dell&#8217;Avvocatura dello Stato), e 25 del codice di procedura civile, senza che all&#8217;esito le amministrazioni intimate si siano costituite in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;effetto, la notifica dell&#8217;atto di appello nei confronti di amministrazioni statali non costituite, sarebbe nulla, con conseguente inammissibilità  del gravame, poichè non troverebbe applicazione il principio di conservazione degli atti processuali per conseguimento dello scopo, ai sensi dell&#8217;art. 156 cod. proc. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.- Il Consiglio di Stato osserva poi che, ai sensi dell&#8217;art. 44, comma 4, dell&#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010 (d&#8217;ora in avanti: cod. proc. amm.), nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l&#8217;esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla, impedendo la rinnovazione ogni decadenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, non potrebbe ravvisarsi la scusabilità  dell&#8217;errore prevista dalla suddetta disposizione, in considerazione del chiaro dettato normativo, che individua l&#8217;Avvocatura generale dello Stato quale ufficio competente a ricevere la notifica.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4.- In punto di rilevanza, il Collegio rimettente sostiene che, in virtà¹ dell&#8217;accertamento della nullità  della notifica dell&#8217;atto di appello, della mancata costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione statale intimata e della non dipendenza dell&#8217;esito negativo della notificazione da causa non imputabile al notificante, l&#8217;applicazione della norma censurata porterebbe alla inesorabile declaratoria di inammissibilità  dell&#8217;appello, con preclusione dell&#8217;esame nel merito delle censure proposte e conseguente consolidamento dell&#8217;atto impugnato. Viceversa, in caso di accoglimento delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate, potrebbe ordinarsi la rinnovazione della notificazione del ricorso, che sanerebbe la nullità  e permetterebbe di esaminare nel merito le doglianze proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5.- Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo afferma che la norma denunciata violerebbe l&#8217;art. 76 Cost. per eccesso di delega.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, l&#8217;art. 44, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività  nonchè in materia di processo civile) stabilisce che «[i]l Governo  delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele».</p>
<p style="text-align: justify;">Di seguito, il comma 2 indica, alla lettera a), tra i principi e criteri direttivi da seguire, quello di assicurare la «effettività  della tutela».</p>
<p style="text-align: justify;">Tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte in materia di eccesso di delega, il Collegio rimettente ritiene che la disposizione con cui il legislatore delegato ha, in modo innovativo, limitato l&#8217;operatività  dell&#8217;efficacia sanante della rinnovazione in caso di nullità  della notificazione, imponendo al giudice il preliminare vaglio circa l&#8217;esistenza dell&#8217;errore scusabile &#8211; diversamente da quanto avveniva prima dell&#8217;adozione del codice del processo amministrativo ed avviene tuttora nel processo civile, in quello tributario ed in quello contabile &#8211; non possa considerarsi un coerente sviluppo o un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, ponendosi l&#8217;opzione indicata in espresso contrasto con la finalità  di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile, in quanto espressione di principi generali, e di assicurare il principio di effettività  della tutela giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, prosegue il rimettente, l&#8217;art. 44, comma 4, cod. proc. amm. ha previsto per il processo amministrativo una disciplina diversa da quella stabilita dal precedente art. 46, comma 24, della legge n. 69 del 2009, secondo cui il primo comma dell&#8217;art. 291 cod. proc. civ. (derivante dall&#8217;art. 145 cod. proc. civ del 1865) si sarebbe applicato anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 5 agosto 2011, n. 4716), come già  affermato, peraltro, anche da parte della precedente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione quarta, decisione 6 maggio 1989, n. 286; sezione sesta, decisione 17 febbraio 1986, n. 121).</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiunge il giudice a quo che, nonostante il generale rinvio alla disciplina processualcivilistica in materia di notifiche, previsto dall&#8217;art. 39, comma 2, cod. proc. amm. &#8211; secondo cui: «[l]e notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile» &#8211; l&#8217;art. 44, comma 4, cod. proc. amm. ha circoscritto la possibilità  di rinnovazione al solo caso di nullità  della notifica per causa non imputabile al notificante.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5.1.- Ad avviso del Consiglio di Stato, l&#8217;orientamento secondo cui la ratio dell&#8217;art. 44, comma 4, cod. proc. amm. sarebbe rinvenibile nella peculiare struttura del giudizio amministrativo, caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall&#8217;assenza dell&#8217;istituto della contumacia ( citata la sentenza di questa Corte n. 18 del 2014), meriterebbe un&#8217;accurata rimeditazione, anche alla luce della più recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;uopo, il Collegio richiama la sentenza di questa Corte n. 132 del 2018, che ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 3, cod. proc. amm., limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione», per violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge di delega, che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori e di coordinarle con le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressive di principi generali: l&#8217;art. 44, comma 3, cod. proc. amm., in primo luogo, era in aperto contrasto con l&#8217;art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., il quale prevede la sanatoria ex tunc della nullità  degli atti processuali per raggiungimento dello scopo, principio, questo, indubbiamente di carattere generale; in secondo luogo, non era in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi con riferimento alla notificazione degli atti processuali civili e con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, antecedente all&#8217;entrata in vigore del codice, relativa proprio alla nullità  della notificazione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5.2.- Secondo il rimettente, l&#8217;art. 44, comma 4, cod. proc. amm. sarebbe in aperto contrasto con l&#8217;art. 291, primo comma, cod. proc. civ., il quale prevede l&#8217;istituto della rinnovazione della notificazione del ricorso, che impedisce ogni decadenza, in omaggio al principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel processo, principio, questo, di carattere generale ed immanente all&#8217;ordinamento, interpretato alla luce della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva, in proposito, il giudice a quo che, in conformità  con l&#8217;indirizzo, espresso dalla sentenza di questa Corte n. 77 del 2007, in tema di translatio iudicii &#8211; tendente a circoscrivere i casi in cui l&#8217;errore processuale può compromettere in modo irrimediabile l&#8217;azione &#8211; al principio delineato dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui le disposizioni processuali «non sono fine a se stesse», ma funzionali alla miglior qualità  della decisione di merito, si ispirerebbe pressochè costantemente &#8211; nel regolare questioni di rito &#8211; il vigente codice di procedura civile, che non sacrificherebbe il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al &#8220;bene della vita&#8221; oggetto della loro contesa.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa disciplina della translatio iudicii presupporrebbe un trattamento uniforme fra le diverse giurisdizioni della sanatoria delle nullità  della notificazione dell&#8217;atto introduttivo, perchè tale uniformità  condizionerebbe la produzione di quegli effetti che la translatio mira a conservare.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5.3.- In secondo luogo, in base all&#8217;ordinanza di rimessione, la disposizione censurata non sarebbe in armonia con la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi con riferimento alla notificazione delle impugnazioni, per le quali parimenti la notifica dell&#8217;atto introduttivo va effettuata entro termini perentori (ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 27 settembre 2011, n. 19702, in tema di notifica del ricorso per cassazione; sezione seconda civile, sentenza 23 dicembre 2011, n. 28640; sezione prima civile, sentenza 15 settembre 2011, n. 18849; sezione seconda civile, sentenza 12 maggio 2011, n. 10464; sezione prima civile, sentenza 27 febbraio 2008, n. 5212), senza trascurare la sua estensione al giudizio tributario per effetto del rinvio di cui all&#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell&#8217;art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 2 agosto 2000, n. 10136). Nè il ricorso per cassazione, nè il procedimento avanti al giudice tributario conoscono l&#8217;istituto della contumacia, ma in entrambi i procedimenti  pacifica l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 291 cod. proc. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5.4.- La disposizione censurata confliggerebbe altresì apertamente con la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato antecedente all&#8217;entrata in vigore del codice, relativa proprio alla nullità  della notificazione del ricorso (Consiglio di Stato, sezione quinta, decisione 12 giugno 2009, n. 3747; sezione quarta, decisione 6 maggio 1989, n. 286; sezione sesta, decisione 17 febbraio 1986, n. 121).</p>
<p style="text-align: justify;">1.6.- La norma censurata sarebbe poi costituzionalmente illegittima per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità , ricavabili dall&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale violazione sarebbe manifesta anche perchè, nei termini anzidetti, si determinerebbe un&#8217;ingiustificata lesione del diritto di difesa sancito dall&#8217;art. 24 Cost., del principio di effettività  della tutela di cui all&#8217;art. 111 Cost. e del diritto ad un processo equo ai sensi dell&#8217;art. 6 CEDU, il quale, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, implicherebbe che limitazioni dell&#8217;accesso ad un giudice possano essere ammesse solo in presenza di un rapporto di proporzionalità  tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto quest&#8217;ultimo profilo, si configurerebbe la violazione anche dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU (sono richiamate le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, espone il rimettente, la norma di cui si contesta la legittimità , per un errore nella notifica che ha un rilievo meramente formale, una volta che sia avvenuta la rinnovazione, finirebbe per porre un ostacolo procedurale atto a precludere definitivamente alla parte la possibilità  di far valere la propria posizione dinanzi ad un giudice e costituirebbe una sostanziale negazione del diritto invocato, frustrando definitivamente la legittima aspettativa al &#8220;bene della vita&#8221; al quale aspiravano, senza un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;ordinanza di rimessione, la tutela dell&#8217;interesse legittimo, prevista dall&#8217;art. 113 Cost., importerebbe la necessità  di favorire la pronuncia di merito, scopo ultimo del processo, senza assecondare decisioni di rito che non siano in un rapporto ragionevole di proporzionalità  con lo scopo perseguito.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Con atto spedito a mezzo posta il 29 settembre 2020 e pervenuto il 5 ottobre 2020 si  costituita la parte privata nel giudizio principale M. V., quale erede legittimo di M. D.S., la quale ha concluso per l&#8217;accoglimento delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- In primo luogo, la parte deduce che l&#8217;art. 44, comma 4, cod. proc. amm. lederebbe i principi di ragionevolezza e proporzionalità , poichè corollario naturale del rinvio generale operato dall&#8217;art. 39 cod. proc. amm. al codice di procedura civile, dovrebbe essere, con particolare riferimento alle notificazioni, la piena applicazione anche al processo amministrativo del disposto di cui all&#8217;art. 291 cod. proc. civ., secondo cui, in forza del principio di conservazione degli atti processuali, la rinnovazione della notifica nulla prescinde dalla valutazione della diligenza del notificante.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- Inoltre, ad avviso della parte privata, la previsione censurata, nella parte in cui rimette al giudice la valutazione della scusabilità  o meno dell&#8217;errore che importa la nullità , realizzerebbe un&#8217;ingiustificata disparità  di trattamento rispetto a quanto avviene, oltre che nel processo civile, in quelli tributario e contabile.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;effetto di tale difformità  di trattamento condurrebbe anche ad una rilevante sproporzione nella produzione degli effetti finali, poichè un vizio meramente procedurale, sanabile in ogni altro procedimento, implicherebbe nel processo amministrativo la definitiva preclusione del diritto ad ottenere la valutazione nel merito della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.- La parte osserva, ancora, che il contenuto precettivo della disposizione denunciata rappresenterebbe un ostacolo al raggiungimento dell&#8217;effettività  e della pienezza della tutela giurisdizionale, poichè da un vizio formale, quale intralcio meramente procedurale, deriverebbe la totale negazione dell&#8217;azione e della possibilità  di ottenere una pronuncia di merito, depotenziandosi così la tutela degli interessi legittimi. Tanto più che l&#8217;effettività  della tutela sarebbe strettamente correlata al principio di conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda (sentenza n. 77 del 2007).</p>
<p style="text-align: justify;">2.4.- Secondo M. V., sarebbe violato anche il principio del giusto processo, il quale impone che le limitazioni dell&#8217;accesso alla giustizia possano essere ammesse solo in presenza di un rapporto di proporzionalità  tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. E nella fattispecie in esame la limitazione del diritto di agire non sarebbe compensata dalla necessità  di soddisfare esigenze di grado superiore.</p>
<p style="text-align: justify;">2.5.- In ultimo, la parte afferma che la previsione censurata si porrebbe in contrasto con il contenuto della legge di delega, che stabiliva il coordinamento delle norme di riassetto del processo amministrativo con il codice del processo civile per assicurare la concentrazione e l&#8217;effettività  della tutela.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Con atto depositato il 5 ottobre 2020  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e, comunque, manifestamente non fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- In primo luogo, la difesa erariale evidenzia che il tema della compatibilità  della norma censurata con l&#8217;art. 76 Cost., per asserito eccesso di delega,  stato già  affrontato, nel senso della non fondatezza, dalla precedente sentenza di questa Corte n. 18 del 2014, secondo la quale la disposizione di cui al primo comma dell&#8217;art. 291 cod. proc. civ. non  espressiva di un principio generale, come tale compatibile con il giudizio amministrativo ed a questo, quindi, naturaliter riferibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla stregua di tali premesse, l&#8217;Avvocatura generale esclude che la più recente giurisprudenza costituzionale e l&#8217;attuale assetto normativo e giurisprudenziale possano giustificare la rimeditazione del citato orientamento.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, poi, del tutto inconferente il richiamo operato dal rimettente alla sentenza di questa Corte n. 132 del 2018, che ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale, per eccesso di delega, dell&#8217;art. 44, comma 3, cod. proc. amm., limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione».</p>
<p style="text-align: justify;">Detta pronuncia sarebbe, infatti, in sintonia con la precedente sentenza n. 18 del 2014, individuando quale principio generale del processo, non già  quello della necessaria rinnovazione dell&#8217;erronea notificazione dell&#8217;atto introduttivo, bensì quello diverso del raggiungimento dello scopo dell&#8217;atto, codificato dall&#8217;art. 156 cod. proc. civ., da cui deriva l&#8217;efficacia sanante della costituzione in giudizio, seppure tardiva rispetto alla scadenza del termine per l&#8217;impugnazione. Anzi, la sentenza n. 132 del 2018 avrebbe espressamente vagliato la differente ratio decidendi della sentenza n. 18 del 2014, affermando che essa «si rinviene [&#038;] nella duplice affermazione che l&#8217;obbligatoria rinnovazione della notificazione della citazione nulla prevista dall&#8217;art. 291 cod. proc. civ. non  un principio generale del processo civile e che la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato precedente all&#8217;entrata in vigore del codice escludeva la rinnovazione in caso di nullità  imputabile al notificante, valorizzando la peculiare struttura del processo amministrativo».</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.- Quanto alle censure articolate rispetto ai parametri di cui agli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 CEDU, l&#8217;interveniente osserva che nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità  e insindacabilità  delle scelte operate dal legislatore, con il limite della loro non manifesta irragionevolezza. Nel caso di specie, il legislatore non avrebbe superato tale limite, essendosi limitato a conferire rilievo alla peculiare struttura propria del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Con memoria illustrativa depositata il 4 maggio 2021 il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le deduzioni e conclusioni già  sviluppate nel corpo del proprio atto di intervento.</p>
<p style="text-align: center;">Considerato in diritto</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il Consiglio di Stato, sezione quinta, con ordinanza del 20 aprile 2020 iscritta al reg. ord. n. 108 del 2020, dubita della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 4, dell&#8217;Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alla locuzione «, se ritiene che l&#8217;esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,».</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Secondo il rimettente, la norma in questione, nella parte in cui limita la facoltà  del giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso &#8211; nel caso in cui il destinatario non si sia costituito nel giudizio &#8211; alle sole ipotesi in cui l&#8217;esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, violerebbe, in primo luogo, l&#8217;art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega, poichè la rilevata limitazione contrasterebbe con il fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile, in quanto espressione di principi generali, e di assicurare la concentrazione delle tutele, fine indicato dall&#8217;art. 44, comma 1, della legge di delega 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività  nonchè in materia di processo civile».</p>
<p style="text-align: justify;">La limitazione posta dalla norma censurata sarebbe, infatti, in contrasto con il regime processuale antecedente all&#8217;adozione del codice del processo amministrativo nonchè con quelli propri del processo civile, tributario e contabile, in cui vige il principio generale di rinnovazione della notificazione in ogni ipotesi di nullità , di cui all&#8217;art. 291, primo comma, cod. proc. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa contrasterebbe, altresì, con il criterio direttivo di assicurare l&#8217;effettività  della tutela, enunciato dall&#8217;art. 44, comma 2, lettera a), della citata legge delega.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, sarebbero violati gli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, per l&#8217;irragionevolezza e il difetto di proporzionalità  della soluzione adottata nonchè per la lesione: a) del diritto di difesa e del suo corollario dell&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale; b) della garanzia di salvaguardia delle situazioni giuridiche soggettive e, in particolare, degli interessi legittimi; c) del diritto ad un giusto ed equo processo.</p>
<p style="text-align: justify;">E tanto perchè, per un errore nella notifica avente un rilievo meramente formale, si finirebbe per porre un ostacolo procedurale, atto a precludere definitivamente alla parte la possibilità  di far valere la propria situazione giuridica soggettiva dinanzi ad un giudice, con una sostanziale negazione del &#8220;diritto&#8221; invocato e con la conseguente definitiva frustrazione della legittima aspettativa al conseguimento del &#8220;bene della vita&#8221;, senza un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevanza delle questioni nel giudizio a quo.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell&#8217;art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull&#8217;ordinamento dell&#8217;Avvocatura dello Stato), come modificato dall&#8217;art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato), gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative devono, a pena di nullità , essere notificati alle amministrazioni dello Stato, nella persona del Ministro competente, presso l&#8217;ufficio dell&#8217;Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l&#8217;autorità  giudiziaria adìta.</p>
<p style="text-align: justify;">In applicazione di tale precetto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che sia nulla la notifica del ricorso in appello qualora sia eseguita, come nel caso di specie, presso l&#8217;Avvocatura distrettuale anzichè presso l&#8217;Avvocatura generale dello Stato (ex multis, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 21 maggio 2021, n. 3980; sezione terza, sentenza 16 maggio 2018, n. 2928; sezione quinta, sentenza 7 aprile 2011, n. 2171; sezione sesta, decisione 3 settembre 2009, n. 5195; sezione sesta, decisione 10 settembre 2008, n. 4315; sezione quarta, decisione 28 dicembre 2006, n. 8051).</p>
<p style="text-align: justify;">La perdurante vigenza delle disposizioni di cui al r.d. n. 1611 del 1933 ed alla legge n. 260 del 1958  confermata dall&#8217;art. 41, comma 3, dell&#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010 (d&#8217;ora in avanti: cod. proc. amm.), a norma del quale «[l]a notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato  effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse» (sul punto Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 2 febbraio 2018, n. 672).</p>
<p style="text-align: justify;">In questa evenienza, la causa della nullità   imputabile al notificante.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Nel merito, la questione sollevata in riferimento all&#8217;art. 76 Cost.  manifestamente infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- Non possono che ribadirsi, in proposito, le argomentazioni contenute nelle sentenze n. 18 del 2014 e n. 132 del 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la prima delle citate pronunce  stata dichiarata la non fondatezza, per erroneità  del presupposto interpretativo, della questione di legittimità  costituzionale dello stesso art. 44, comma 4, cod. proc. amm., censurato, in riferimento all&#8217;art. 76 Cost., per contrasto con l&#8217;art. 291, primo comma, cod. proc. civ., al quale il legislatore delegato avrebbe, invece, dovuto attenersi in attuazione del criterio di cui al comma 1 dell&#8217;art. 44 della citata legge delega n. 69 del 2009, che prevede il coordinamento con le norme del predetto codice in quanto «espressione di principi generali». In quella occasione, questa Corte ha quindi negato che l&#8217;art. 291, primo comma, cod. proc. civ. sia espressivo di un principio generale del processo, come tale compatibile anche con il giudizio amministrativo e a questo naturaliter riferibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 132 del 2018  stata, invece, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 3, cod. proc. amm., nella parte in cui, nel prevedere che la costituzione degli intimati sana ex nunc la nullità  della notificazione del ricorso, faceva «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione», poichè, in violazione dell&#8217;art. 76 Cost., si poneva in contrasto con i principi e i criteri direttivi della delega contenuta nella legge n. 69 del 2009, che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori nonchè di coordinarle con le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressive di princìpi generali. La norma censurata, infatti,  stata ritenuta in contrasto con l&#8217;art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., che  espressione del principio generale di sanatoria ex tunc della nullità  degli atti processuali per raggiungimento dello scopo; essa, poi, non era in linea nè con la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi con riferimento alla notificazione degli atti processuali civili, nè con la giurisprudenza del Consiglio di Stato antecedente all&#8217;entrata in vigore del codice del processo amministrativo, relativa alla nullità  della notificazione del ricorso; nè, infine, con la giurisprudenza costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La medesima sentenza ha, per contro, riaffermato che non può essere riconosciuta valenza di principio generale all&#8217;art. 291 cod. proc. civ. e che «la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato precedente all&#8217;entrata in vigore del codice [del processo amministrativo] escludeva la rinnovazione in caso di nullità  imputabile al notificante, valorizzando la peculiare struttura del processo amministrativo».</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.- Le pur articolate deduzioni sviluppate dall&#8217;ordinanza di rimessione non offrono elementi utili a indurre ad un ripensamento delle conclusioni all&#8217;epoca raggiunte, che debbono pertanto &#8211; in questa sede &#8211; essere integralmente confermate.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Sono, invece, fondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli ulteriori parametri di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost., con assorbimento degli altri.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.- Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore dispone di un&#8217;ampia discrezionalita` nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarieta` delle scelte compiute, che viene superato qualora emerga un&#8217;ingiustificabile compressione del diritto di agire in giudizio (ex multis, sentenze n. 102 del 2021, n. 253, n. 95, n. 80, n. 79 del 2020 e n. 271 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Con particolare riferimento all&#8217;art. 24 Cost., questa Corte ha altresì specificato che esso non comporta che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purchè non vengano imposti oneri o prescritte modalità  tali da rendere impossibile o estremamente difficile l&#8217;esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell&#8217;attività  processuale (tra le tante, sentenze n. 271 del 2019, n. 199 del 2017, n. 121 e n. 44 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, la norma censurata sacrifica in modo irragionevole l&#8217;esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui la norma stessa tende.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.- Il difetto di proporzione tra il mezzo e il fine  reso evidente dall&#8217;effetto combinato che sull&#8217;esercizio del diritto di azione producono, da un lato, la denunciata limitazione alla rinnovazione della notifica e, dall&#8217;altro, la decadenza dall&#8217;impugnazione degli atti amministrativi allo spirare del termine di sessanta giorni di cui all&#8217;art. 29 cod. proc. amm. (ma anche dalla proposizione delle altre azioni per le quali  previsto un termine decadenziale).</p>
<p style="text-align: justify;">Se, infatti, nel processo amministrativo la sottoposizione del diritto di azione a detto termine assolve all&#8217;essenziale funzione di garanzia della stabilità  degli effetti giuridici, in conformità  con l&#8217;interesse pubblico di pervenire in tempi brevi alla definitiva certezza del rapporto giuridico amministrativo (sentenza n. 94 del 2017), tale indefettibile esigenza risulta travalicata dalla norma censurata nella parte in cui essa fa discendere da un vizio esterno all&#8217;atto di esercizio dell&#8217;azione stessa la definitiva impossibilità  di far valere nel giudizio la situazione sostanziale sottostante.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;effetto di impedimento della decadenza va, in definitiva, ricollegato all&#8217;esercizio dell&#8217;azione entro il termine perentorio, ma non può essere escluso dalla nullità  della notificazione, non integrando quest&#8217;ultima un elemento costitutivo dell&#8217;atto che ne forma oggetto, bensì assolvendo ad una funzione, strumentale e servente, di conoscenza legale e di instaurazione del contraddittorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed  proprio in ragione del rapporto di accessorietà  che intercorre tra il procedimento notificatorio e l&#8217;atto da notificare che si giustifica il meccanismo processuale della rinnovazione della notifica che risulti affetta da vizi che non siano di gravità  tale da decretarne l&#8217;inesistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.- Se, dunque, le forme degli atti processuali non sono «fine a se stesse», ma sono funzionali alla migliore qualità  della decisione di merito (sentenza n. 77 del 2007), essendo deputate al conseguimento di un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto  destinato ad assolvere nell&#8217;ambito del processo, la limitazione, posta dall&#8217;art. 44, comma 4, cod. proc. amm., della rinnovazione della notificazione del ricorso alle sole ipotesi in cui la nullità  non sia imputabile al notificante non risulta proporzionata agli effetti che ne derivano, tanto più che essa non  posta a presidio di alcuno specifico interesse che non sia già  tutelato dalla previsione del termine di decadenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, tale limitazione, ogni volta che l&#8217;accertamento della nullità  interviene dopo lo spirare di detto termine &#8211; e, quindi, particolarmente nell&#8217;azione di annullamento, data la brevità  dello stesso &#8211; comporta la perdita definitiva della possibilità  di ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito, con grave compromissione del diritto di agire in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Deve, in conclusione, essere dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 4, cod. proc. amm., limitatamente alla locuzione «, se ritiene che l&#8217;esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,».</p>
<p style="text-align: center;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 4, dell&#8217;Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «, se ritiene che l&#8217;esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,»;</p>
<p style="text-align: justify;">2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 4, dell&#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">F.to:</p>
<p style="text-align: justify;">Giancarlo CORAGGIO, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria</p>
<p style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Direttore della Cancelleria</p>
<p style="text-align: justify;">F.to: Roberto MILANA</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-3-2020-n-148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-3-2020-n-148/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.148</a></p>
<p>Claudio Contessa, Presidente, Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore; PARTI: (C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Salvatore Catalano, c. A.T.O. Pa 4 &#8211; Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi &#8211; Co.In.R.E.S., non costituito in giudizio e nei confronti di Paolo L., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-3-2020-n-148/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-3-2020-n-148/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2020 n.148</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Claudio Contessa, Presidente, Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore; PARTI:  (C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Salvatore Catalano, c. A.T.O. Pa 4 &#8211; Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi &#8211; Co.In.R.E.S., non costituito in giudizio e nei confronti di Paolo L., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Lo Verde; Gestione Straordinaria Ato Pa4, Srr Palermo &#8211; Area Metropolitana non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;inoltro della decisione del giudice amministrativo alla Corte dei Conti, in relazione ad una fattispecie che si ritiene essere possibile fonte di danno erariale, deve essere supportato da una richiesta dotata di sufficiente grado di specificità .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; richiesta di parte per segnalazione di danno erariale -trasmissione della decisione del G.A. alla Corte dei Conti &#8211; accoglimento &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>L&#8217;inoltro della decisione del giudice amministrativo alla Corte dei Conti, in relazione ad una fattispecie che si ritiene essere possibile fonte di danno erariale, deve essere supportato da una richiesta dotata di sufficiente grado di specificità .</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/03/2020<br /> <strong>N. 00148/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00352/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 352 del 2019, proposto dalla C. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Salvatore Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Galletti, n.111<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> A.T.O. Pa 4 &#8211; Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi &#8211; Co.In.R.E.S., non costituito in giudizio<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Paolo L., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Lo Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> Gestione Straordinaria Ato Pa4, Srr Palermo &#8211; Area Metropolitana non costituiti in giudizio;<br /> <br /> <strong><em>per la riforma dell&#8217; ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 62/2019</em></strong></p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Paolo L.;<br /> Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 il Cons. Giuseppe Verde e udito l&#8217;avv. Salvatore Catalano;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Premesso che,<br /> &#8211; il Tar della Sicilia, con la sentenza n. 1160 del 2015, accoglieva il ricorso in ottemperanza presentato dalla ditta C. s.r.l., relativo ad un pagamento di somme di denaro dovute in forza di un D.I. divenuto definitivo, e contestualmente provvedeva per la nomina di un commissario <em>ad acta</em> per l&#8217;eventuale intervento sostitutivo, in caso di perdurante inadempimento dell&#8217;amministrazione debitrice;<br /> &#8211; dopo diversi provvedimenti di sostituzione del commissario <em>ad acta </em>inizialmente designato, veniva nominato il Ragioniere generale della Regione Siciliana, con facoltà  di delega ad altro dirigente del suo ufficio;<br /> &#8211; pìù precisamente il Ragioniere generale ha delegava il dott. L. che depositava dinanzi al Tar una relazione nella quale precisava che mancavano le condizioni per potere addivenire al concreto pagamento delle somme di spettanza della ricorrente, rappresentando pertanto l&#8217;impossibilità  di portare a termine l&#8217;incarico affidatogli.<br /> 2. Avverso la sopracitata relazione è insorta la società  odierna ricorrente la quale ha in primo grado rilevato che il commissario <em>ad acta </em>nominato non si sarebbe mosso con la dovuta tempestività  ed efficienza per avere cognizione della situazione nella quale avrebbe dovuto operare; inoltre non avrebbe posto in essere tutte le misure che gli ampi poteri connessi al suo ruolo gli consentirebbero, per il pieno assolvimento dell&#8217;incarico affidatogli.<br /> Sosteneva in particolare che, per soddisfare il credito della ricorrente, avrebbe dovuto operare le opportune variazioni di bilancio, utilizzare i fondi destinati al pagamento di altri creditori, nonchè agire in giudizio, per il recupero dei crediti vantati dal Co.in.R.E.S. nei confronti dei comuni debitori.<br /> 3. Il Tar nel respingere la richiesta avanzata (ordinanza n. 62 del 2019) dalla ricorrente ha precisato che<br /> <em>nello specifico caso che viene in rilievo la legge reg. n. 9 del 2010 ha previsto gestioni separate per la liquidazione di debiti pregressi, circostanza che impedisce, su un piano sostanziale, di operare variazioni di bilancio con riguardo a capitoli che non attengano a tale gestione separata.</em><br /> <em>E&#8217; pertanto errato sostenere che, per soddisfare il credito della ricorrente, il commissario avrebbe dovuto attingere a capitoli non riguardanti la gestione liquidatoria.</em><br /> <em>Altrettanto non condivisibile è l&#8217;argomentazione secondo la quale il commissario avrebbe dovuto instaurare controversie volte al recupero dei crediti del Coinres: a prescindere dalla genericità  della prospettazione articolata dalla ricorrente, il commissario ad acta nominato non ha il compito di gestire l&#8217;intera fase liquidatoria; compito che spetta al liquidatore, che è l&#8217;unico soggetto idoneo a valutare l&#8217;opportunità  di istaurare contenziosi a garanzia del patrimonio della liquidazione.</em><br /> <em>Ove un creditore di tale amministrazione pubblica ritenga che i suoi organi di gestione non tutelino adeguatamente il patrimonio dell&#8217;amministrazione, attraverso idonee iniziative giudiziarie &#8211; con indiretto pregiudizio delle sue ragioni creditorie &#8211; ha la possibilità  di agire in via surrogatoria (art. 2900 cod. civ.) ovvero di intentare pignoramenti presso terzi, ma non può pensare di estendere i compiti di un commissario ad acta, nominato in un singolo giudizio di ottemperanza, per la soddisfazione di uno specifico credito, alla gestione globale dell&#8217;amministrazione sostituita, compresa l&#8217;assunzione di iniziative giudiziarie a tutela del suo patrimonio.</em><br /> <em>Da tali considerazioni emerge che le contestazioni mosse dalla ricorrente all&#8217;attività  del commissario risultano generiche ed errate, in quanto fondate sul travisamento dei suoi compiti che, nell&#8217;idea della ricorrente, si sarebbero dovute concretizzare in iniziative che, in realtà , non avrebbe potuto legittimamente assumere</em>.<br /> 4. La società  ricorrente considera ingiusta l&#8217;ordinanza meglio indicata in epigrafe ed affida le sue ragioni a due motivi.<br /> <em>1. Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 9/2010 &#8211; violazione degli artt. 21, 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010 &#8211; violazione dell&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 104/2010 &#8211; violazione dell&#8217;art. 24 della Costituzione e del principio di pienezza ed effettività  della tutela giurisdizionale &#8211; violazione dei principi in tema di equità  del processo ed effettività  della tutela di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU.</em><br /> In ragione di quanto previsto dall&#8217;art. 19 comma 2 della legge regionale 9/2010 la gestione separata sarebbe una sottogestione delle casse Co.In.R.E.S., così¬ che i fondi disponibili nei conti intestati alla gestione separata sarebbero somme dell&#8217;ente debitore (riferibili alla gestione liquidatoria di cui costituiscono una sottogestione) e in quanto tali potrebbero essere utilizzate dall&#8217;Ente (e di conseguenza dal Commissario <em>ad acta</em>) per l&#8217;estinzione dei debiti.<br /> <em>2. Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 9/2010 &#8211; violazione degli artt. 21, 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010 &#8211; violazione dell&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 104/2010 &#8211; violazione dell&#8217;art. 24 della Costituzione e del principio di pienezza ed effettività  della tutela giurisdizionale &#8211; violazione dei principi in tema di equità  del processo ed effettività  della tutela di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU.</em><br /> Si critica l&#8217;ordinanza impugnata perchè con essa i primi decidenti avrebbero giustificato l&#8217;inerzia del Commissario <em>ad acta</em>.<br /> 5. In data 6 maggio 2019 con memoria si è costituito in giudizio il Commissario ad acta, dott. L., per contestare quanto dedotto dalla ricorrente in riferimento alla asserita inerzia del Commissario<em> ad acta.</em> Chiede che, attesa l&#8217;infondatezza delle pretese della ricorrente, sia confermata l&#8217;ordinanza del Tar.<br /> Nel corso dell&#8217;udienza camerale dell&#8217;8 maggio 2019 su accordo delle parti la causa è stata rinviata per la trattazione del merito all&#8217;udienza camerale del 25 settembre 2019.<br /> 6. Nel corso dell&#8217;udienza camerale del 25 settembre la lite è stata posta in decisione.<br /> 7. Il Collegio, con ordinanza collegiale istruttoria n. 835 del 2019, ha disposto l&#8217;acquisizione<br /> &#8211; dall&#8217;Assessorato regionale dell&#8217;economia, dall&#8217;Assessorato regionale dell&#8217;energia e dei servizi di pubblica utilità , dal Commissario liquidatore di A.T.O. PA 4,<br /> &#8211; di una dettagliata e analitica relazione istruttoria: a) sull&#8217;applicazione dell&#8217;art. 19 della l.r. n. 9 del 2010; b) sullo stato della gestione separata e della massa passiva; c) sul contributo regionale (se esso esiste ancora ed eventualmente a quanto ammonta); d) sull&#8217;ammontare complessivo della massa passiva insoddisfatta; e) sulle iniziative intraprese per incrementare la massa passiva attraverso la riscossione dei crediti.<br /> 7.1. I soggetti onerati hanno provveduto all&#8217;adempimento (con delle differenze nel deposito della documentazione fra il ricorso n.r.g. 351/2019 e il ricorso n.r.g. 352/219) richiesto.<br /> 8. Parte appellante ha preso posizione sulla documentazione depositata in ossequio alla citata ordinanza n. 835 del 2019 e si è riportato alle conclusioni giÃ  avanzate.<br /> 9. Nel corso della camera di consiglio del 26 febbraio 2020 la lite è stata posta in decisione.<br /> 10 La vicenda ora in esame muove da quanto disposto dal Tar con la decisione n 1160 del 2015 che ha accolto il ricorso per l&#8217;ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 236/2010 emesso dal Tribunale di Termini Imerese i giorni 12-17/11/2010 avendo ritenuto che<br /> <em>&#8211; va dichiarato l&#8217;obbligo del Co.In.R.E.S. di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme risultanti dovute in forza dello stesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa &#8211; o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore &#8211; della presente sentenza;</em><br /> <em>&#8211; per l&#8217;ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d&#8217;ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Capaci, il quale provvederà  agli adempimenti conseguenti alla presente sentenza nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore. Il predetto Commissario procederà , se necessario, all&#8217;adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 194, comma 1 lett. a) e 175 d.lgs. n. 267 del 2000 e provvederà  all&#8217;emissione del mandato di pagamento nel rispetto dei limiti di cui all&#8217;art. 159 del medesimo decreto legislativo.</em><br /> 11. Ãˆ di tutta evidenza che le diverse sostituzione dei Commissari <em>ad acta</em> non incidono su quanto da ultimo indicato dal Tar.<br /> 12. Rispetto alla vicenda ora in esame deve essere richiamato quanto disposto dal legislatore regionale con l&#8217;art. 19 della l.r. n. 9 del 2010 a detta del quale<br /> &#8211; comma 2, <em>fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società  d&#8217;ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità  d&#8217;ambito di cui al comma 1 nonchè tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società  d&#8217;ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell&#8217;articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009 confluiscono in un&#8217;apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio;</em><br /> &#8211; comma 2<em> bis</em> , <em>ai fini di una pìù celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell&#8217;Assessorato regionale dell&#8217;energia e dei servizi di pubblica utilità  coordina l&#8217;attività  di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità  di cui all&#8217;U.P.B. 5.2.1.3.99 &#8211; capitolo 243311 e l&#8217;U.P.B. 7.3.1.3.2 &#8211; capitolo 191304 .Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società  d&#8217;ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società  d&#8217;ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013. Gli amministratori e/o liquidatori delle società  e dei consorzi d&#8217;ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori.</em><br /> Dalle disposizioni appena richiamate emerge che la normativa in questione (legittima perchè riconducibile ad ambiti materiali di competenza della Regione ed in quanto non finalizzata a mortificare pretese radicate in diritti costituzionalmente garantiti) mira ad <em>una pìù celere chiusura delle gestioni liquidatorie </em>[&#038;]Â <em>a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti</em>.<br /> 13. Il punto nodale della vicenda qui in esame in ordine alla figura del Co.In. R.E.S. è che, per volontà  del legislatore, è stata disposta la separazione tra la nuova &#8220;Gestione Commissariale&#8221; e la precedente gestione liquidatoria del Co.In.R.E.S. e si tratta di una evidenza della quale nulla può essere rimproverato ai Commissari <em>ad acta </em>che nella vicenda <em>de qua</em> si sono succeduti. Nè può essere seguita la tesi del ricorrente a detta della quale <em>la gestione separata attribuisce alle somme soltanto un vincolo di destinazione che il Commissario ad acta può superare potendo egli operare in deroga a qualunque normativa</em> o, ancora che <em>i fondi disponibili nei conti intestati alla gestione separata sono pur sempre somme dell&#8217;ente debitore (riferibili alla gestione liquidatoria di cui costituiscono una sottogestione) e, quindi, utilizzabili a dall&#8217;Ente (e di conseguenza dal Commissario ad Acta) per l&#8217;estinzione dei debiti</em>.<br /> 14. Sulla base delle considerazioni appena svolte il Collegio ritiene infondato il primo motivo dell&#8217;appello con conseguente conferma dell&#8217;ordinanza gravata per la parte in cui esclude che possa farsi ricorso alle eventuali somme liquide della &#8220;Gestione Commissariale&#8221; per il pagamento dei debiti della precedente gestione liquidatoria.<br /> 15. Risulta invece fondato il secondo motivo dell&#8217;appello con il quale la società  ricorrente critica l&#8217;ordinanza gravata per aver disatteso la richiesta della C. s.r.l. perchè in sede di ottemperanza fossero intraprese tutte le azioni giudiziarie e tutti i rimedi possibili affinchè la gestione liquidatoria sia posta in grado di recuperare le somme dovute alla precedente gestione del Co.In.R.E.S..<br /> 16. Si tratta di una attività  complessa che dovrà  essere svolta in un clima di leale collaborazione con la difesa della società  ricorrente che dovrà  essere informata delle iniziative intraprese dal Liquidatore anche al fine di attivare i rimedi che si riterranno pìù opportuni.<br /> 15. In ragione di quanto delle considerazioni appena svolte, il Collegio, ritenendo solo in parte fondato l&#8217;appello, lo accoglie parzialmente e in riforma dell&#8217;ordinanza gravata,<br /> &#8211; accerta che il Commissario <em>ad acta</em> da ultimo incarico, dott. L. con la comunicazione da ultimo resa ha esaurito il proprio mandato;<br /> &#8211; dispone la nomina come nuovo Commissario <em>ad acta</em> del dott. Tubiolo, Liquidatore del Co.In. R.E.S.;<br /> &#8211; il Commissario <em>ad acta</em> procederà  all&#8217;ottemperanza della sentenza del Tar n. 1160 del 2015 entro 90 (novanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza adottando, se necessario, i provvedimenti di cui agli artt. 194, comma 1 lett. a) e 175 d.lgs. n. 267 del 2000 e provvederà  all&#8217;emissione del mandato di pagamento nel rispetto dei limiti di cui all&#8217;art. 159 del medesimo decreto legislativo;<br /> &#8211; il Commissario <em>ad acta</em> intraprenderà  tutte le azioni giudiziarie e tutti i rimendi esperibili al fine di recuperare i crediti vantati dalla precedente gestione liquidatoria del Co.In.R.E.S. secondo quanto in precedenza indicato (v. <em>supra</em>§ 15 e Â§ 16);<br /> Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese del presente grado.<br /> Il Collegio non ritiene di dover aderire &#8211; allo stato &#8211; alla richiesta di inoltro della presente decisione alla Corte dei Conti in quanto la suddetta richiesta non presenta un sufficiente grado di specificità  in relazione alla fattispecie che si ritiene essere possibile fonte di danno erariale.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, lo accoglie in parte, ai sensi di quanto indicato in motivazione.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Claudio Contessa, Presidente<br /> Nicola Gaviano, Consigliere<br /> Marco Buricelli, Consigliere<br /> Giambattista Bufardeci, Consigliere<br /> Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2018 n.148</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-19-1-2018-n-148/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2018 n.148</a></p>
<p>Angelo De Zotti, Presidente Oscar Marongiu, Referendario, Estensore Sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione relativa ai limiti del subappalto Contratti P.A. – Subappalto – Limite quantitativo – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale se la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-19-1-2018-n-148/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2018 n.148</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Angelo De Zotti, Presidente Oscar Marongiu, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione relativa ai limiti del subappalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><br /> <strong>Contratti P.A. – Subappalto – Limite quantitativo – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia</strong><br /></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale se la disciplina europea in tema di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 T.F.U.E., il principio di proporzionalità, nonché l’art. 71, Dir. 2014/24 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che non contempla alcun limite quantitativo al subappalto, ostino all’applicazione di una normativa nazionale, in materia di appalti pubblici, contenuta all’art. 105, 2° comma, D. Lgs. 50/2016. Infatti quest’ultima norma, contrariamente alla normativa comunitaria, prevede che il subappalto non possa superare la quota del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture. </strong><br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 19/01/2018<br />
<strong>N. 00148/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01532/2017 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2017, proposto da:<br />
&nbsp;<br />
Vitali S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Marascio e Stefano Genovese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Carrea in Milano, via Fontana, n. 5<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Autostrade per l’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, n. 23&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong><br />
&#8211; del verbale n. 2 relativo alla seduta di gara pubblica del 24 maggio 2017, alla quale la ricorrente non ha partecipato, comunicato alla stessa via PEC in data 29.5.2017, recante l&#8217;esclusione dalla “<em>Procedura ristretta ai sensi dell&#8217;art. 61, D.lgs. n. 50/2016 per l&#8217;affidamento dei lavori di ampliamento della quinta corsia dell&#8217;A/8 dalla barriera di Milano Nord all&#8217;Interconnessione di Lainate, Lotto 2 dal km 7 302,38 al km 9 990,62 ubicati sull&#8217;Autostrada A8 Milano Laghi, Codice appalto 0082/A08 – Commessa 0G187 – CIG 6773538462</em>”;<br />
&#8211; del verbale n. 1 relativo alla seduta di gara del 22 maggio 2017, alla quale la ricorrente non ha partecipato, comunicato via PEC in data 29.5.2017;<br />
&#8211; della lettera di invito&nbsp;<em>in parte qua</em>, relativamente al punto 1.4, laddove individua le categorie superspecialistiche a qualificazione obbligatoria;<br />
&#8211; dell&#8217;eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva nelle more emesso nonché dell&#8217;eventuale nota di rigetto dell&#8217;istanza di annullamento in autotutela nelle more comunicata;<br />
&#8211; di ogni ulteriore eventuale atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto e/o lesivo per la ricorrente;<br />
nonché per la condanna<br />
dell’Amministrazione resistente, previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 del d.lgs. n. 104/2010 di inefficacia&nbsp;<em>ex tunc</em>&nbsp;del contratto nelle more sottoscritto, al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica mediante la riammissione della ricorrente alla gara, ovvero, in via meramente subordinata, da disporsi per equivalente.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autostrade per l’Italia S.p.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Vista la sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 28 del 5 gennaio 2018;<br />
Visto l’art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 204;<br />
Visto l’art. 267 del TFUE;<br />
Visti gli artt. 23 e 23&nbsp;<em>bis</em>&nbsp;dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione Europea;<br />
Visto il Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione Europea;<br />
Viste le “<em>Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale</em>” (2016/C 439/01, in G.U.U.E del 25 novembre 2016) della Corte di giustizia dell’Unione europea;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
&nbsp;<br />
<em>1. Esposizione succinta dell’oggetto della controversia</em>.<br />
1.1. Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie speciale n. 93 del 12.8.2016, e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S153 del 10.8.2016, Autostrade per l’Italia S.p.A. ha indetto una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento dei lavori di ampliamento della quinta corsia dell’Autostrada A8 dalla barriera di Milano Nord all’Interconnessione di Lainate, Lotto 2 dal km 7+302,38 al km 9+990,62, con un importo a base di gara pari a € 85.211.216,84 IVA esclusa, di cui € 6.056.940,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.<br />
1.2. La società Vitali S.p.A., esclusa dalla gara in quanto “<em>la Commissione ha rilevato il superamento della percentuale del 30% prevista dall’art. 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in materia di subappalto</em>”, ha proposto ricorso a questo Tribunale avverso la propria esclusione, deducendo varie censure.<br />
1.3. Con sentenza parziale n. 28 del 5 gennaio 2018 questo Tribunale ha rigettato tutti i motivi proposti dalla Vitali S.p.A., salvo quello con cui la ricorrente ha contestato che il limite quantitativo al subappalto stabilito dall’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 non sarebbe conforme alla normativa dell’Unione Europea, in quanto quest’ultima, in materia di subappalti, non prevede alcuna limitazione quantitativa.<br />
1.4. In ordine a tale censura il Collegio ha ritenuto di sospendere il giudizio, al fine di sollevare, con separata ordinanza, questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell’Unione Europea, volta ad accertare se quest’ultimo osti all’applicazione delle regole nazionali che, nel settore degli appalti pubblici, impongono che il subappalto non possa superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.<br />
Stante l’infondatezza di tutti gli altri motivi, la censura in questione diventa rilevante e decisiva ai fini della risoluzione della controversia in esame.<br />
<em>2. Il contenuto delle disposizioni nazionali che trovano applicazione nel caso di specie</em>.<br />
2.1. La ricorrente è stata esclusa dalla procedura di gara per aver superato la percentuale del 30% prevista come limite al subappalto dalla normativa nazionale.<br />
Nella specie vengono in rilievo, pertanto, le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016:<br />
&#8211; art. 105, comma 2, terzo periodo, ai sensi del quale “<em>Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture</em>”;<br />
&#8211; art. 105, comma 5, a tenore del quale “<em>Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso</em>”.<br />
A fini di chiarezza, peraltro, è opportuno precisare che l’art. 89, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 fa riferimento alle “<em>opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali</em>”.<br />
2.2. Le limitazioni quantitative al subappalto sono state introdotte per la prima volta nell’ordinamento dall’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante “<em>Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale</em>”, ossia nell’ambito di una disciplina molto rigorosa con la quale, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 218 del 5 maggio 1993, si intendeva perseguire, tra l’altro, la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza, coinvolgente interessi ed esigenze dell’intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo; ed effettivamente, il particolare rigore che ha caratterizzato fin dall’origine la disciplina nazionale del subappalto trova origine nella consapevolezza che tale strumento, soprattutto laddove resti confinato alla fase esecutiva dell’appalto e sfugga a ogni controllo amministrativo, può ben prestarsi ad essere utilizzato fraudolentemente, per eludere le regole di gara e acquisire commesse pubbliche indebitamente, nell’ambito di contesti criminali.<br />
La citata previsione dell’art. 18 della l. n. 55/1990 è poi confluita nelle varie leggi che si sono succedute in materia di appalti pubblici (prima nell’art. 34 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, poi nell’art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) ed infine nell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, nella formulazione attuale sopra riportata.<br />
2.3. Il Consiglio di Stato, in relazione alla disposizione di cui all’art. 105, comma 2, si è pronunciato in sede consultiva con i pareri della Commissione speciale n. 855 dell’1 aprile 2016, sullo Schema di decreto legislativo recante “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”, e n. 782 del 30 marzo 2017, avente ad oggetto le “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.<br />
2.3.1. Nel parere n. 855/2016 il Consiglio di Stato ha osservato che il legislatore nazionale potrebbe porre, in tema di subappalto, limiti di maggior rigore rispetto alle direttive europee, che non costituirebbero un ingiustificato&nbsp;<em>goldplating</em>, ma sarebbero giustificati da pregnanti ragioni di ordine pubblico, di tutela della trasparenza e del mercato del lavoro.<br />
Nello stesso parere il Consiglio di Stato ha anche affermato, in termini più generali, che “<em>il maggior rigore nel recepimento delle direttive deve, da un lato, ritenersi consentito nella misura in cui non si traduce in un ostacolo ingiustificato alla concorrenza; dall’altro lato ritenersi giustificato (quando non imposto) dalla salvaguardia di interessi e valori costituzionali, ovvero enunciati nell’art. 36 del TFUE</em>”.<br />
2.3.2. Nel parere n. 782/2017 il Consiglio di Stato, dopo aver dato atto della giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui il diritto europeo non consente agli Stati membri di porre limiti quantitativi al subappalto, e chiarito che tale giurisprudenza eurounitaria si è formata in relazione alla previgente direttiva 2004/18, si è espresso nei seguenti termini:<br />
“<em>La nuova direttiva 2014/24 consente agli Stati membri di dettare una più restrittiva disciplina del subappalto, rispetto alla maggiore libertà del subappalto nella previgente direttiva.</em><br />
<em>Le direttive del 2014, rispetto alle precedenti del 2004, per la prima volta includono nella disciplina del subappalto finalità che finora erano state specifiche della legislazione italiana, ossia una maggiore trasparenza e la tutela giuslavoristica.</em><br />
<em>È vero che nemmeno le nuove direttive, al pari delle previgenti, contemplano espressamente limiti quantitativi al subappalto, salva la possibilità per la stazione appaltante di esigere di conoscere preventivamente i nomi dei subappaltatori e la facoltà per gli Stati membri di imporre norme di tutela giuslavoristica.</em><br />
<em>Tuttavia, la complessiva disciplina delle nuove direttive, più attente, in tema di subappalto, ai temi della trasparenza e della tutela del lavoro, in una con l’ulteriore obiettivo, complessivamente perseguito dalle direttive, della tutela delle micro, piccole e medie imprese, può indurre alla ragionevole interpretazione che le limitazioni quantitative al subappalto, previste dal legislatore nazionale, non sono in frontale contrasto con il diritto europeo.</em><br />
<em>Esse vanno infatti vagliate, e possono essere giustificate, da un lato alla luce dei principi di sostenibilità sociale che sono alla base delle stesse direttive, e dall’altro lato alla luce di quei valori superiori, declinati dall’art. 36 TFUE, che possono fondare restrizioni della libera concorrenza e del mercato, tra cui, espressamente, l’ordine e la sicurezza pubblici</em>”.<br />
<em>3. Il diritto dell’Unione Europea</em>.<br />
3.1. La disciplina eurounitaria del subappalto è contenuta nell’art. 71 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, di cui è necessario riportare di seguito l’intero testo:<br />
“<em>1. L’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, da parte dei subappaltatori è garantita mediante azioni adeguate delle autorità nazionali competenti che agiscono nell’ambito delle rispettive responsabilità e competenze.</em><br />
<em>2. Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.</em><br />
<em>3. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l’amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all’operatore economico cui è stato aggiudicato l’appalto pubblico (il contraente principale). Tra tali misure possono rientrare idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi concernenti tale modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.</em><br />
<em>4. I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità del contraente principale.</em><br />
<em>5. Nel caso di appalti di lavori e per servizi da fornire presso l’impianto sotto la diretta supervisione dell’amministrazione aggiudicatrice, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e al più tardi all’inizio dell’esecuzione del contratto l’amministrazione aggiudicatrice impone al contraente principale di indicarle nome, recapito e rappresentanti legali dei suoi subappaltatori coinvolti in tali lavori o servizi, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. L’amministrazione aggiudicatrice impone al contraente principale di comunicare all’amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del contratto nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.</em><br />
<em>Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al contraente principale l’obbligo di trasmettere le informazioni richieste.</em><br />
<em>Ove necessario ai fini del paragrafo 6, lettera b), del presente articolo, le informazioni richieste sono accompagnate dalle autodichiarazioni dei subappaltatori come previsto all’articolo 59.</em><br />
<em>Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo possono prevedere che i subappaltatori presentati a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto forniscano i certificati e gli altri documenti complementari invece dell’autodichiarazione.</em><br />
<em>Il primo comma non si applica ai fornitori.</em><br />
<em>Le amministrazioni aggiudicatrici possono estendere o possono essere obbligate dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio:</em><br />
<em>a) ai contratti di fornitura, ai contratti di servizi diversi da quelli riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la diretta supervisione dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero ai fornitori coinvolti in contratti di lavori o di servizi;</em><br />
<em>b) ai subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.</em><br />
<em>6. Al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:</em><br />
<em>a) se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e contraente principale, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformità delle condizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 2;</em><br />
<em>b) le amministrazioni aggiudicatrici possono, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell’articolo 57. In tali casi le amministrazioni aggiudicatrici impongono all’operatore economico di sostituire i subappaltatori in merito ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre o essere obbligate da uno Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca i subappaltatori in relazione ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione.</em><br />
<em>7. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.</em><br />
<em>8. Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere misure a norma del paragrafo 3, 5 o 6 specificano, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, le condizioni di attuazione di tali misure.</em><br />
<em>In tale contesto gli Stati membri possono limitarne l’applicabilità, ad esempio in relazione a determinati tipi di appalti, a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o operatori economici ovvero a determinati importi</em>”.<br />
Come è agevole constatare dalla semplice lettura della norma, l’art. 71 consente l’introduzione di previsioni più restrittive sotto diversi aspetti, ma non contempla alcun limite quantitativo al subappalto.<br />
Peraltro, per quanto si dirà nel prosieguo, rilevano nella fattispecie in esame anche gli artt. 49 e 56 del TFUE.<br />
L’art. 49 stabilisce: “<em>Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.</em><br />
<em>La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali</em>”.<br />
L’art. 56 prevede: “<em>Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.</em><br />
<em>Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno dell’Unione</em>”.<br />
3.2. In materia di limiti al subappalto, in relazione a normative di altri Stati la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è già pronunciata, anche recentemente, sebbene con riferimento alle previgenti direttive 2004/17 e 2004/18, che parimenti ammettevano il ricorso al subappalto senza prevedere limitazioni sotto il profilo dimensionale.<br />
3.2.1. Da ultimo con la sentenza del 5 aprile 2017 della Quinta sezione, causa C-298/15, Borta UAB, la Corte di Giustizia ha dichiarato che “<em>gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di una normativa nazionale, come l’articolo 24, paragrafo 5, della&nbsp;</em>Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymas<em>&nbsp;(legge lituana relativa agli appalti pubblici), che prevede che, in caso di ricorso a subappaltatori per l’esecuzione di un appalto di lavori, l’aggiudicatario è tenuto a realizzare esso stesso l’opera principale, definita come tale dall’ente aggiudicatore</em>”.<br />
In tale occasione, la Corte ha chiarito, ai punti 47-50, che:<br />
&#8211; “<em>gli articoli 49 e 56 TFUE ostano a ogni misura nazionale che, pur se applicabile senza discriminazioni in base alla nazionalità, sia in grado di vietare, di ostacolare o di rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (sentenze del 27 ottobre 2005, Contse e a., C-234/03, EU:C:2005:644, punto 25; del 23 dicembre 2009, Serrantoni e Consorzio stabile edili, C-376/08, EU:C:2009:808, punto 41, e dell’8 settembre 2016, Politanò, C-225/15, EU:C:2016:645, punto 37)</em>”;<br />
&#8211; “<em>per quanto riguarda gli appalti pubblici, è interesse dell’Unione che l’apertura di un bando di gara alla concorrenza sia la più ampia possibile</em>” e “<em>il ricorso al subappalto, che può favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce al perseguimento di tale obiettivo</em>”;<br />
&#8211; “<em>una disposizione nazionale, come l’articolo 24, paragrafo 5, della legge relativa agli appalti pubblici, può ostacolare, scoraggiare o rendere meno attraente la partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri alla procedura di gara o all’esecuzione di un appalto pubblico come quello di cui trattasi nel procedimento principale, poiché essa impedisce a tali operatori sia di subappaltare a terzi tutto o parte delle opere qualificate come «principali» dall’ente aggiudicatore, sia di proporre i loro servizi in quanto subappaltatori per tale parte dei lavori</em>”; tale disposizione, pertanto, “<em>costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi</em>”.<br />
3.2.2. In precedenza, con la sentenza del 14 luglio 2016 della Terza sezione, C-406/14, Wroclaw, la Corte di Giustizia ha dichiarato che “<em>la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, deve essere interpretata nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non è autorizzata ad imporre, mediante una clausola del capitolato d’oneri di un appalto pubblico di lavori, che il futuro aggiudicatario esegua una determinata percentuale dei lavori oggetto di detto appalto avvalendosi di risorse proprie</em>”.<br />
Ai punti 33-36 della sentenza in questione la Corte ha precisato che:<br />
&#8211; “<em>l’articolo 48, paragrafo 3, di tale direttiva – prevedendo la facoltà per gli offerenti di provare che, facendo affidamento sulle capacità di soggetti terzi, essi soddisfano i livelli minimi di capacità tecniche e professionali stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione di dimostrare che, qualora l’appalto venga loro aggiudicato, disporranno effettivamente delle risorse necessarie per la sua esecuzione, risorse che non appartengono loro personalmente – sancisce la possibilità per gli offerenti di ricorrere al subappalto per l’esecuzione di un appalto, e ciò, in linea di principio, in modo illimitato</em>”;<br />
&#8211; “<em>tuttavia, qualora i documenti dell’appalto impongano agli offerenti di indicare, nelle offerte, le parti dell’appalto che essi hanno eventualmente l’intenzione di subappaltare e i subappaltatori proposti, conformemente all’articolo 25, primo comma, della direttiva 2004/18, l’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto, per quanto riguarda l’esecuzione di parti essenziali dell’appalto, di vietare il ricorso a subappaltatori quando non sia stata in grado di verificare le loro capacità in occasione della valutazione delle offerte e della selezione dell’aggiudicatario (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2004, Siemens e ARGE Telekom, C?314/01, EU:C:2004:159, punto 45)</em>”;<br />
&#8211; una clausola “<em>che impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte dell’appalto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso, e ciò a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe</em>” “<em>risulta incompatibile con la direttiva 2004/18</em>”;<br />
&#8211; “<em>una clausola del genere, anche supponendo che costituisca una condizione di esecuzione dell’appalto ai sensi dell’articolo 26 della direttiva 2004/18, non può essere ammessa ai sensi di detto articolo, in forza della formulazione stessa di quest’ultimo, giacché essa è contraria all’articolo 48, paragrafo 3, di tale direttiva, e quindi al diritto dell’Unione</em>”.<br />
<em>4. Illustrazione dei motivi del rinvio pregiudiziale</em>.<br />
4.1. Il raffronto tra le sopra richiamate disposizioni nazionali in materia di subappalto e il diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, induce il Collegio a dubitare della compatibilità dell’art. 105, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, rispetto ai principi e alle regole ricavabili dagli articoli 49 e 56 TFUE e dall’art. 71 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.<br />
La previsione di un limite generale del 30 % per il subappalto, con riferimento all’importo complessivo del contratto, sia per il contratto di lavori, sia per quello di servizi e forniture, impedendo agli operatori economici di subappaltare a terzi una parte cospicua delle opere (70 %), può rendere più difficoltoso l’accesso delle imprese, in particolar modo di quelle di piccole e medie dimensioni, agli appalti pubblici, così ostacolando l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi e precludendo, peraltro, agli stessi acquirenti pubblici l’opportunità di ricevere offerte più numerose e diversificate; tale limite, non previsto dall’art. 71 della direttiva 2014/24, impone una restrizione alla facoltà di ricorrere al subappalto per una parte del contratto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso, e ciò a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe, in contrasto con gli obiettivi di apertura alla concorrenza e di favore per l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.<br />
4.2. Il Consiglio di Stato, come si è rilevato sopra, nel parere n. 782/2017 ha osservato che le limitazioni quantitative al subappalto, previste dal legislatore nazionale, vanno vagliate, e possono essere giustificate, da un lato alla luce dei principi di sostenibilità sociale che sono alla base delle stesse direttive, e dall’altro lato alla luce di quei valori superiori, declinati dall’art. 36 TFUE, che possono fondare restrizioni della libera concorrenza e del mercato, tra cui, espressamente, l’ordine e la sicurezza pubblici.<br />
In quest’ottica, l’obiettivo di assicurare l’integrità dei contratti pubblici e la loro immunità da infiltrazioni della criminalità potrebbe giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.<br />
4.3. Occorre tuttavia considerare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi “<em>può essere giustificata qualora essa persegua un obiettivo legittimo di interesse pubblico e purché rispetti il principio di proporzionalità, vale a dire, sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non vada oltre quanto è necessario a tal fine</em>” (sentenza del 5 aprile 2017, causa C-298/15, cit., al punto 51, che richiama le sentenze del 27 ottobre 2005, Contse e a., C-234/03, EU:C:2005:644, punto 25, nonché del 23 dicembre 2009, Serrantoni e Consorzio stabile edili, C-376/08, EU:C:2009:808, punto 44)”.<br />
Ed invero, proprio alla luce della rilevanza che la Corte di Giustizia attribuisce al requisito della proporzionalità della misura restrittiva in questione, il Collegio dubita che il limite quantitativo di cui all’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 possa ritenersi giustificato, tenuto conto dell’evoluzione che ha interessato la disciplina del subappalto, a livello sia eurounitario sia nazionale.<br />
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che l’art. 71 della direttiva 2014/24 e l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 prevedono una serie di obblighi informativi e di adempimenti procedurali, per effetto dei quali l’impresa subappaltatrice può oggi ritenersi assoggettata a controlli analoghi a quelli svolti nei confronti dell’impresa aggiudicataria; in particolare, la stazione appaltante è posta in condizione di conoscere, in anticipo, le parti dell’appalto che si intende subappaltare a terzi e l’identità dei subappaltatori proposti, nonché di verificare, in capo al subappaltatore, il possesso della qualificazione, l’assenza di motivi di esclusione, la posizione di regolarità contributiva e il rispetto degli obblighi di sicurezza.<br />
Orbene, nel descritto contesto normativo, la misura drastica della limitazione quantitativa del subappalto al 30 % dell’importo complessivo del contratto non sembra rappresentare lo strumento più efficace ed utile (che “<em>non vada oltre quanto è necessario a tal fine</em>”) al soddisfacimento dell’obiettivo di assicurare l’integrità del mercato dei contratti pubblici; tale obiettivo, infatti, pare potersi ritenere già adeguatamente soddisfatto per mezzo delle nuove previsioni che consentono (purché correttamente applicate) di effettuare verifiche e controlli più pregnanti rispetto al passato, finalizzate a garantire che il subappalto venga affidato, in condizioni di trasparenza, ad operatori capaci e immuni da controindicazioni.<br />
4.4. Un’ulteriore riflessione si ritiene necessaria, a parere del Collegio, con riguardo alle finalità che il legislatore nazionale ha direttamente correlato alla norma che limita il ricorso al subappalto, quali sono quelle evidenziate dal Consiglio di Stato nel parere soprariportato attraverso il riferimento a “<em>quei valori superiori, declinati dall’art. 36 TFUE, che possono fondare restrizioni della libera concorrenza e del mercato, tra cui, espressamente, l’ordine e la sicurezza pubblici</em>”.<br />
Ai richiamati valori, come si è rilevato sopra (v. par. 2.2), può certamente essere ricondotta la funzione di deterrenza, rispetto al fenomeno criminoso e corruttivo, rinvenibile negli interventi legislativi succedutisi a partire dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, cui la norma in questione si ispira.<br />
Orbene, va evidenziato, in proposito, che le disposizioni nazionali già prevedono una serie di attività interdittive affidate ai Prefetti, espressamente finalizzate ad impedire l’accesso alle gare pubbliche alle imprese sospettate di condizionamento mafioso o comunque collegate a interessi riconducibili alle principali organizzazioni criminali operanti nel Paese.<br />
Anche questo profilo, quindi, può rilevare, ad avviso del Collegio, ai fini della valutazione circa il rispetto del principio di proporzionalità sopraevidenziato, nella misura in cui la previsione restrittiva del subappalto introduce ulteriori limiti e quindi aggrava le conseguenze della restrizione imposta al mercato, poiché colpisce, come effetto riflesso, anche le imprese estranee a quel fenomeno, che non hanno alcuna ragione di essere penalizzate dalla norma della cui compatibilità eurounitaria si dubita.<br />
4.5. La questione interpretativa pregiudiziale di seguito posta, come evidenziato nella esposizione di fatto, risulta dirimente ai fini della decisione del ricorso.<br />
Invero, qualora dovesse ritenersi che il diritto eurounitario non ammette limitazioni quantitative al subappalto come quella prevista dall’art. 105, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, il giudizio dovrebbe concludersi con una sentenza di accoglimento e con il conseguente annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara.<br />
Per contro, nel caso in cui si dovesse accogliere l’opzione ermeneutica secondo la quale il diritto dell’Unione Europea non osta all’applicazione della norma in questione, il giudizio dovrebbe concludersi con una sentenza di rigetto.<br />
<em>5. Formulazione del quesito</em>.<br />
Sulla base di quanto sino ad ora osservato il Collegio formula il seguente quesito interpretativo:<br />
“<em>Se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), l’articolo 71 della direttiva 2014/24del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, il quale non contempla limitazioni quantitative al subappalto, e il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture</em>”.<br />
<em>6. Richiesta di applicazione del procedimento accelerato</em>.<br />
Il Tribunale chiede l’applicazione del procedimento accelerato ai sensi dell’art. 105, paragrafo 1, del Regolamento di procedura, alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia richiamate in motivazione in materia di subappalto, e tenuto conto: che la questione sottoposta al giudizio della Corte ha natura di questione di principio, poiché la norma limitativa del subappalto è di corrente applicazione; che la procedura di appalto oggetto della controversia è sostanzialmente condizionata dalla decisione della Corte di Giustizia, avendo il giudice rimettente già deciso su ogni altro motivo di ricorso; che l’appalto riguarda l’esecuzione di opere urgenti e insuscettibili di ritardo o di sospensione (lavori di ampliamento della quinta corsia dell’Autostrada A8 dalla barriera di Milano Nord all’Interconnessione di Lainate), nonché di rilevante valore (importo a base di gara pari a € 85.211.216,84 IVA esclusa).<br />
<em>7. Sospensione del giudizio e disposizioni per la Segreteria</em>.<br />
7.1 Ai sensi delle “<em>Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale</em>” (2016/C 439/01, in G.U.U.E del 25 novembre 2016) della Corte di giustizia dell’Unione europea, si dispone che la Segreteria di questo Tribunale trasmetta alla Cancelleria della Corte di giustizia, mediante plico raccomandato al seguente indirizzo Rue du Fort Niedergrunewald, L-2925 Lussemburgo, copia integrale del fascicolo di causa.<br />
7.2 In applicazione dell’art. 79 cod. proc. amm. e del punto 23 delle Raccomandazioni, il presente giudizio rimane sospeso nelle more della definizione del procedimento incidentale di rinvio e ogni ulteriore decisione, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, è riservata alla pronuncia definitiva.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima):<br />
&#8211; dispone la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea della questione pregiudiziale indicata in motivazione;<br />
&#8211; chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di voler disporre la trattazione del relativo giudizio con rito accelerato, ai sensi degli articoli 23&nbsp;<em>bis</em>&nbsp;dello Statuto della Corte e 105 del relativo Regolamento di procedura;<br />
&#8211; manda alla segreteria di provvedere alla comunicazione alla Corte di Giustizia della UE della presente ordinanza e all’invio alla sua cancelleria dell’ordinanza stessa, nonché di tutti gli atti contenuti nel fascicolo di causa.<br />
Spese al definitivo.<br />
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 8 novembre 2017 e 13 dicembre 2017, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />
Mauro Gatti, Consigliere<br />
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-19-1-2018-n-148/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2018 n.148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2016 n.148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lazio-sentenza-2-5-2016-n-148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Bica &#8211; Rel. Rondoni Omessa restituzione&#160; dei buoni pasto prima della scadenza di legge &#8211;&#160;Direttore di Ragioneria dell’ottavo Centro di Rifornimenti e Mantenimento del Ministero della Difesa &#8211; Mancata tempestiva restituzione dei buoni pasto – Negligenza professionale &#8211;&#160; Danno erariale, quantificato in misura pari al valore dei buoni stessi</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bica &#8211; Rel. Rondoni</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Omessa restituzione&nbsp; dei buoni pasto prima della scadenza di legge &#8211;&nbsp;Direttore di Ragioneria dell’ottavo Centro di Rifornimenti e Mantenimento del Ministero della Difesa &#8211; Mancata tempestiva restituzione dei buoni pasto – Negligenza professionale &#8211;&nbsp; Danno erariale, quantificato in misura pari al valore dei buoni stessi</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In modo molto chiaro la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha accertato la colpa grave del Direttore di Ragioneria dell’ottavo Centro di Rifornimenti e Mantenimento del Ministero della Difesa per la mancata tempestiva restituzione dei buoni pasto Il danno erariale è stato quantificato in misura pari al valore dei buoni stessi, in quanto la ditta fornitrice ha ricevuto i buoni in restituzione oltre il termine previsto.<br />
Il Giudice ha accertato proprio la responsabilità dell’alto dirigente in quanto era il suo ufficio a dover spedire i ticket al mittente e ne era consapevole, tanto che aveva scaricato da internet all’inizio del 2013 il pro memoria della società emittente relativo alle modalità di restituzione.<br />
Anche ammettendo che costui avesse incaricato un funzionario di preparare il pacco dei buoni, data l’importanza della restituzione ed il valore degli stessi, la circostanza che non abbia controllato l’avvenuta restituzione se non due giorni prima della scadenza è imputabile alla sua condotta omissiva, connotata dall’elemento soggettivo della colpa grave.<br />
In tale contesto il Collegio ha qualificato la condotta del convenuto come connotata da “inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento” (Sez. giur. Calabria, sent. n. 763/2005) che la giurisprudenza di questa Corte definisce quale colpa grave.<br />
Come ha precisato la Cassazione, “il secondo comma dell’art. 1176 c.c., prescrive un criterio più rigoroso di accertamento della colpa: infatti, il pubblico dipendente o amministratore non è un comune uomo della strada da cui possa attendersi un comportamento da semplice “buon padre di famiglia”, bensì una condotta spiccatamente professionale, parametrata ad imprescindibili canoni di preparazione, di correttezza, di rispetto della legge, di efficienza, di tempestività, di efficacia, in una parola, di buona amministrazione, come solennemente sancito nell’art. 97 dalla Costituzione (Cassazione civ., Sez. III, 6 ottobre 2015 n. 19883).<br />
Ne deriva, a parere di questo Collegio, che nel caso di specie questi avrebbe dovuto predisporre almeno uno scadenzario degli adempimenti dell’ufficio, date le conseguenze della mancata o ritardata restituzione dei buoni, che appunto avrebbe determinato una perdita secca, pari al valore degli stessi.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Sent. n. 148/2016</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>composta dai seguenti magistrati:</strong><br />
<strong>Teresa BICA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PRESIDENTE</strong><br />
<strong>Chiara BERSANI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CONSIGLIERE</strong><br />
<strong>Cristiana RONDONI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CONSIGLIERE rel.</strong><br />
<strong>ha pronunciato la seguente</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>S E N T E N Z A</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul giudizio di responsabilità iscritto al nel giudizio, iscritto al&nbsp;<strong>n. 74390/R</strong>&nbsp;del registro di Segreteria, instaurato con atto di citazione depositato in data 2 novembre 2015, nei confronti del sig.:<br />
DI FABIO Beniamino Fabio nato ad Avezzano (AQ) il 29/01/1949 e residente a Nettuno (RM) in via Eolo n.21E, non costituito.<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 19 aprile 2016, con la presenza del segretario, dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore, nella persona del Consigliere Cristiana Rondoni, la Procura Regionale, nella persona del Vice Procuratore Generale Paolo Crea;<br />
Assente e non rappresentato il convenuto.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Esaminati gli atti e i documenti di causa;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Premesso in fatto e in diritto quanto segue:</div>
<div style="text-align: center;"><strong>F A T T O</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con atto di citazione depositato in data 2 novembre 2015, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il signor Beniamino Fabio DI FABIO, per ivi sentirlo condannare a risarcire il danno, quantificato in € 9.641,47, oltre rivalutazione ed interessi dalla sentenza al soddisfo, cagionato nella sua qualità di Direttore di Ragioneria dell’ottavo Centro di Rifornimenti e Mantenimento del Ministero della Difesa.<br />
Al convenuto la citazione è stata notificata ai sensi dell’aticolo 140 cpc e lo stesso non si è costituito, né ha trasmesso memorie difensive.<br />
Nella tesi della Procura il preteso danno è stato cagionato dal Direttore di Ragioneria, il quale non avrebbe trasmesso, entro il termine ultimo del 31 marzo 2013, i buoni pasto scaduti al 31 dicembre 2012, così causando la perdita del diritto alla sostituzione con buoni ancora validi.<br />
Sostiene la Procura attrice che dalla mancata tempestiva restituzione dei buoni derivi il danno erariale, quantificato in misura pari al valore dei buoni stessi, in quanto la ditta fornitrice ha ricevuto i buoni in restituzione in data 3 aprile 2013, quindi oltre il termine ultimo del 31 marzo 2013, ed il ritardo sarebbe imputabile alla sola colpa grave del convenuto, il quale ha provveduto alla spedizione soltanto il 29 marzo.<br />
Alla odierna pubblica udienza la Procura insiste nel senso di cui agli atti scritti.<br />
Considerato in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>D I R I T T O</strong></div>
<div style="text-align: justify;">In via pregiudiziale e all’esito dell’accertata ritualità delle formalità di notifica dell’atto introduttivo del giudizio, il Collegio, dichiara la contumacia del convenuto ai sensi e per gli effetti degli artt. 26, del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, 171 e 291 c.p.c.<br />
Nel merito osserva, dunque, il Collegio che la vertenza fa riferimento alla condotta del dirigente Di Fabio, Direttore di Ragioneria dell’ottavo centro rifornimenti e mantenimento il quale avrebbe cagionato un danno di euro&nbsp;9.641,47 per non avere restituito entro il termine ultimo del 31 marzo 2013, 1671 buoni pasto scaduti, di pari valore.<br />
Dagli atti di causa e specificamente dalla relazione di inchiesta amministrativa si evince che la parte convenuta in quella sede ha affermato di avere incaricato un dipendente, il funzionario amministrativo Teresi Vincenzo, ad occuparsi della restituzione e di avergli scritto un appunto su un documento della società emittente, scaricato da internet, che gli ricordava di riconsegnare i buoni scaduti entro il termine del 31 marzo &#8211; espressamente previsto nell’articolo 4 del Capitolato Tecnico allegato alla convenzione Consip – trasmettendo tale foglio al Teresi il 15 gennaio 2013.<br />
Nella nota si indicavano inoltre con degli asterischi gli specifici adempimenti da porre in essere, cioè separare i buoni, contarli, tagliare l’angolino sinistro per invalidarli, prima di procedere alla spedizione alla società emittente.<br />
Risulta in atti che il Teresi, sentito al riguardo dall’Amministrazione nel corso dell’inchiesta amministrativa, abbia negato di essere stato ufficialmente incaricato dal convenuto, affermazione tuttavia non ritenuta dal Collegio significativa sotto l’aspetto probatorio, considerato l’interesse dello stesso Teresi a non assumersi la responsabilità del danno.<br />
Risulta pure in atti che il convenuto ha provveduto a spedire il pacco il 29 marzo 2013 con il servizio paccocelere 1 plus di POSTEITALIANE, che garantisce la consegna in un giorno.<br />
Malgrado però il Di Fabio si sia adoperato personalmente per tentare di evitare l’evento dannoso, il pacco è comunque arrivato a destinazione solo il 3 aprile successivo, in quanto solo in caso di consegna all’ufficio postale entro le 16,00 POSTEITALIANE garantisce il recapito in un giorno.<br />
Se il pacco, come nel caso di specie, viene consegnato oltre tale orario l’Ufficio postale accettante specifica che si garantisce la consegna entro i due giorni lavorativi successivi.<br />
Il giorno successivo era sabato, seguito però dalla domenica di Pasqua e dal lunedì festivo, 31 marzo e 1 aprile, quindi il termine ultimo del 31 marzo è stato comunque superato.<br />
Per garantire l’arrivo del pacco il sabato 30 marzo la spedizione, infatti, si sarebbe dovuta effettuare – come detto &#8211;&nbsp;&nbsp;entro le ore 16.00.<br />
E’ evidentemente imputabile alla condotta del convenuto il preteso danno, in quanto era il suo ufficio a dover spedire i ticket al mittente ed il Di Fabio ne era consapevole, tanto che – come detto &#8211; ha scaricato da internet all’inizio del 2013 il pro memoria della società emittente relativo alle modalità di restituzione.<br />
Anche ammettendo che il Di Fabio avesse incaricato un funzionario di preparare il pacco dei buoni, data l’importanza della restituzione ed il valore degli stessi, la circostanza che non abbia controllato l’avvenuta restituzione se non il 29 marzo, cioè due giorni prima della scadenza è imputabile alla sua condotta omissiva, connotata dall’elemento soggettivo della colpa grave.<br />
E’ infatti di tutta evidenza che il dirigente dell’Ufficio era consapevole della gravità dell’evento dannoso ed avrebbe dovuto sincerarsi che il dipendente Teresi avesse provveduto a predisporre i buoni per la restituzione ed a spedire il pacco almeno con qualche giorno di anticipo.<br />
In tale contesto il Collegio ritiene pertanto che il comportamento del convenuto sia connotato da quella “inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento” (Sez. giur. Calabria, sent. n. 763/2005) che la giurisprudenza di questa Corte definisce quale colpa grave.<br />
La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione con riguardo ai pubblici dipendenti, specifica che “la limitazione della responsabilità … alle ipotesi di (dolo o) colpa grave non significa che l’ordinamento tolleri un comportamento lassista … giacché si ha colpa grave anche quando l’agente, pur essendone obbligato jure, non faccia uso della diligenza, della perizia e della prudenza professionali esigibili in relazione al tipo di servizio pubblico o ufficio rivestito” (Cass.&nbsp;n. 4587/2009) e ancora “il secondo comma dell’art. 1176 c.c., prescrive un criterio più rigoroso di accertamento della colpa: infatti, il pubblico dipendente o amministratore non è un comune uomo della strada da cui possa attendersi un comportamento da semplice “buon padre di famiglia”, bensì una condotta spiccatamente professionale, parametrata ad imprescindibili canoni di preparazione, di correttezza, di rispetto della legge, di efficienza, di tempestività, di efficacia, in una parola, di buona amministrazione, come solennemente sancito nell’art. 97 dalla Costituzione (Cassazione civ., Sez. III, 6 ottobre 2015 n. 19883).<br />
Ne deriva, a parere di questo Collegio, che nel caso di specie il Di Fabio avrebbe dovuto predisporre almeno uno scadenzario degli adempimenti dell’ufficio, date le conseguenze della mancata o ritardata restituzione dei buoni, che appunto avrebbe determinato una perdita secca, pari al valore degli stessi.<br />
Il Di Fabio era consapevole della importanza della restituzione e ed era critico circa l’efficienza e l’organizzazione dell’ufficio per cui avrebbe dovuto controllare.<br />
Tale leggerezza gestionale imputabile alla colpa grave del convenuto, ha determinato il danno.<br />
Questo Collegio ritiene tuttavia, in accordo con quanto affermato anche dal Procuratore in udienza, di poter fare, nel caso di specie, un ampio uso del potere riduttivo.<br />
Ciò in quanto si evince dall’inchiesta amministrativa che il Di Fabio dirigeva un ufficio con notevoli difficoltà di funzionamento dovute ed una notevole disorganizzazione nella gestione del personale; che il convenuto già dal 15 gennaio 2013 si era preoccupato di incaricare un funzionario, ancorchè in modo informale, di provvedere a quanto necessario per la restituzione (con una annotazione a margine della nota scaricata dal sistema); che il medesimo convenuto, pur avvedendosi troppo tardi della mancata restituzione, ha posto in essere comunque un tentativo teso a tentare di porre rimedio all’inadempimento.<br />
In applicazione del citato potere riduttivo, il Collegio condanna il sig. Di Fabio a risarcire al Ministero della Difesa una somma complessiva pari ad € 2.000,00 (€ duemila/00).<br />
A tale importo deve essere aggiunto il pagamento degli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo.<br />
La condanna alle spese segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P. Q. M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>la Corte dei Conti &#8211; Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione collegiale, definitivamente decidendo,</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>CONDANNA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">DI FABIO Beniamino Fabio nato ad Avezzano (AQ) il 29/01/1949 e residente a Nettuno (RM) in via Eolo n.21E a risarcire al Ministero della Difesa il danno quantificato in € 2.000,00 (€ duemila/00).<br />
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato che si liquidano in € 175,36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(centosettantacinque/36).<br />
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 aprile 2016.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE</strong><br />
<strong>F.to Cristiana Rondoni&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Teresa Bica</strong><br />
<strong>Deposito del 02 maggio 2016</strong><br />
<strong>P. IL DIRIGENTE</strong><br />
<strong>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</strong><br />
<strong>GIUDIZI DI RESPONSABILITA’</strong><br />
<strong>F.to Dott. Luigi DE MAIO</strong></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Seconda Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2015 n.148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-29-4-2015-n-148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-seconda-sezione-sentenza-29-4-2015-n-148/</guid>

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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2014 n.148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2014-n-148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2014-n-148/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2014-n-148/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2014 n.148</a></p>
<p>Pres. Caracciolo – Est. Contessa S-Energia II S.r.L (Avv.ti M. A. Sandulli, E. P. Sandulli) c/ Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. (Avv.ti A. Panzarola, S. Crisci) Ambiente e territorio – Energia – Tariffe incentivanti – Art. 43 D.Lgs. 28/2011 – Ultimazione dei lavori – Effettività – Accertamento rigoroso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2014-n-148/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2014 n.148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2014-n-148/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2014 n.148</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caracciolo – Est. Contessa<br /> S-Energia II S.r.L (Avv.ti M. A. Sandulli, E. P. Sandulli) c/ Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. (Avv.ti A. Panzarola, S. Crisci)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Energia – Tariffe incentivanti – Art. 43 D.Lgs. 28/2011 – Ultimazione dei lavori – Effettività – Accertamento rigoroso – Necessità – Ragioni – Sanzioni – Gravità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica (“secondo conto energia”), l’accertamento della non veridicità della comunicazione di fine lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere condotto in modo estremamente rigoroso, attesa la natura sanzionatoria delle conseguenze fortemente afflittive per gli operatori di settore che l’art. 43 D.Lgs. 28/2011 ricollega alla mancata effettiva conclusione dei lavori a seguito dell’esame della richiesta d’incentivazione. (Nel caso di specie, si esclude che, a fronte della dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato di avvenuta ultimazione e delle giustificazioni quanto meno idonee ad ingenerare ragionevoli dubbi, il rilievo fotogrammativo, che circa un mese dopo ne attesti l’incompletezza, sia sufficiente a giustificare l’applicazione degli effetti sanzionatori ex art. 43 D.Lgs. 28/2011)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3196 del 2013, proposto dalla società S-Energia II S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli e Emilio Paolo Sandulli, con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349 <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Panzarola e Stefano Crisci, con domicilio eletto presso Andrea Panzarola in Roma, viale Bruno Buozzi, 109 <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del t.a.r. del lazio – roma, sezione iii, 2 aprile 2013, n. 3249</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Gestore di Servizi Energetici s.p.a. – G.S.E.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Maria Alessandra Sandulli e l’avvocato Crisci;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio e recante il n. 4341/2012, la società S-Energia II s.r.l. ha impugnato il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (d’ora innanzi: ‘il G.S.E.’) in data 9 marzo 2012 con cui lo stesso G.S.E. ha comunicato: i) il rigetto dell’istanza di ammissione agli incentivi presentata dalla ricorrente in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Brindisi (impianto ‘SEN38’),; ii) la definitiva esclusione dalla concessione degli incentivi di sua competenza per l’impianto in esame, le sue componenti e gli impianti che dovessero utilizzarle in altri siti e iii) l’esclusione dalla concessione degli incentivi di competenza del G.S.E. per un periodo di dieci anni della società ricorrente e del legale rappresentante della stessa ed ha chiesto la condanna al pagamento delle tariffe non corrisposte e all’accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi previsti dal d. m. del 19 febbraio 2007.<br />
Con atto notificato in data 14 maggio 2012 l’odierna appellante ha impugnato con motivi aggiunti il provvedimento già gravato in via principale.<br />
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso (con conseguente annullamento degli atti impugnati) in relazione al contenuto interdittivo degli stessi, ma lo ha respinto per il resto (con particolare riguardo alla perdita dei benefìci economici di cui al ‘secondo conto energia’ ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28).<br />
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla società S – Energia II s.r.l. la quale ne ha chiesto l’integrale riforma articolando plurimi motivi.<br />
Con il primo motivo (reiterativo di un analogo motivo già articolato in primo grado e ritenuto infondato dal T.A.R.) si chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha respinto il motivo del ricorso di primo grado con il quale si era sottolineato l’ormai avvenuto perfezionamento del silenzio-assenso sull’istanza volta al riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi dell’articolo 20 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.<br />
In particolare, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha ritenuto sussistere ragioni di ordine formale e di ordine sostanziale che deporrebbero nel senso di ritenere inapplicabile al procedimento per cui è causa le disposizioni in tema di silenzio-assenso di cui all’articolo 20 della l. 241 del 1990, cit..<br />
Pertanto, questo Giudice di appello dovrebbe limitarsi a riconoscere che, nel momento in cui il provvedimento negativo impugnato in primo grado era stato adottato (21 novembre 2011) era già maturato il termine per la formazione del silenzio-assenso a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza (la quale era stata proposta circa tre mesi prima – 18 agosto 2011 -).<br />
Con il secondo motivo, la società S-Energia-II chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha respinto il motivo di ricorso con il quale si era contestata la correttezza del provvedimento del G.S.E. in data 21 novembre 2011 per avere quest’ultimo ritenuto come accertato che, alla data rilevante del 30 dicembre 2010, i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico all’origine dei fatti di causa non fossero stati conclusi.<br />
Conseguentemente, il T.A.R. avrebbe in modo erroneo ritenuto la sussistenza nel caso in esame dei presupposti in fatto e in diritto per fare applicazione delle gravi conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 43 del decreto-legge 3 marzo 2011, n. 28.<br />
Al riguardo la società appellante (che torna nella presente sede di appello ad articolare alcuni dei motivi già proposti in primo grado e ritenuti infondati dal T.A.R.) osserva che, al contrario, né il G.S.E., né i primi Giudici abbiano adeguatamente valutato il complesso di elementi in fatto i quali deponevano nel senso di escludere un qualunque effettivo accertamento in ordine al mancato completamento dei lavori entro la data del 21 dicembre 2010.<br />
In particolare, il G.S.E. prima e il T.A.R. poi avrebbero desunto conclusioni errate e viziate per difetto di istruttoria e di motivazione in relazione: a) agli elementi ritraibili dal rilievo fotogrammetrico del 26 gennaio 2011; b) agli elementi parimenti ritraibili a seguito del sopralluogo in data 19 aprile 2011.<br />
Con il terzo motivo di appello, la società S-Energia II chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha respinto il motivo del ricorso di primo grado (articolato in via subordinata rispetto all’accoglimento dei primi due motivi) con il quale si era chiesto comunque di accertare e riconoscere che le rigide previsioni afflittive di cui all’articolo 43 del decreto-legge 28 del 2011 si ponessero in contrasto con i princìpi – anche – comunitari di proporzionalità e ragionevolezza in materia sanzionatoria (princìpi, questi ultimi, espressamente richiamati dalla direttiva 2009/28/CE in materia di promozione dell’energia da fonti energetiche rinnovabili).<br />
Sotto tale aspetto, la sentenza in epigrafe avrebbe erroneamente – e senza adeguata ponderazione – disatteso l’istanza di parte volta ad ottenere un’interpretazione di carattere adeguativo, ovvero alla disapplicazione del richiamato articolo 43 in quanto violativo dei princìpi di gradualità e proporzionalità delle misure sanzionatorie in relazione ai pertinenti .<br />
Con il quarto motivo di appello, la società S-Energia II chiede la riforma della riforma in epigrafe per avere disatteso (pure a seguito del mancato accoglimento del precedente motivo di ricorso, volto a un’interpretazione di carattere adeguativo del più volte richiamato articolo 43) l’istanza volta all’adozione di un’ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia dell’UE ai sensi dell’articolo 267 del T.F.U.E. (per violazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione), ovvero di un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per violazione delle disposizioni e dei princìpi costituzionali che nel caso in esame vengono in rilievo.<br />
Si è costituito in giudizio il G.S.E. il quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.<br />
Il G.S.E. ha, altresì, proposto appello incidentale con il quale ha chiesto di riformare la sentenza in epigrafe per la parte in cui ha affermato che lo stesso G.S.E. abbia operato “<i>una inammissibile lettura estensiva dell’articolo 43 del d.lgs. 28/2011, attraendo nella esclusione da qualsiasi forma di incentivazione anche l’impianto già destinatario della formale esclusione dalla tariffa incentivante di cui all’art. 1-septies</i>”.<br />
Secondo il G.S.E., al contrario, il più volte richiamato articolo 43 sarebbe estremamente chiaro nel prevedere la definitiva esclusione dagli incentivi (non solo) dell’impianto in relazione al quale le false dichiarazioni sulla completata installazione sono state rese, (ma anche) degli ulteriori impianti che dovessero utilizzare le sue componenti, anche in altri siti.<br />
Sotto tale aspetto, quindi, l’assenza di incertezze di sorta su tale punto di diritto paleserebbe l’erroneità <i>in parte qua</i> della sentenza in epigrafe, la quale ha ritenuto che l’individuazione delle conseguenze sanzionatorie individuate dal G.S.E. avrebbe travalicato i confini applicativi della disposizione primaria di riferimento.<br />
Con ordinanza n. 1980 del 2013 (resa all’esito della Camera di consiglio del 28 maggio 2013) questo Consiglio ha accolto l’istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza in epigrafe.<br />
Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2013 le parti costituite hanno rassegnato le proprie conclusioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Giunge alle decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da una società attiva nella produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato accolto (ma solo in parte) il ricorso avverso gli atti con cui il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (d’ora innanzi: ‘il GSE’) ha respinto l’istanza volta al rilascio delle agevolazioni di cui al ‘secondo conto energia’ (d.m. 19 febbraio 2007) e l’ha esclusa per un periodo di dieci anni dai relativi benefìci, ritenendo che i lavori di installazione del relativo impianto non fossero stati completati entro il termine di legge del 31 dicembre 2010.<br />
2. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame del primo motivo di appello (con il quale, come si è anticipato in narrativa, l’appellante sottolinea l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di ammissione dei benefìci di cui al ‘secondo conto energia’) in quanto risulta fondato – e per le ragioni che fra breve si esporranno – il secondo motivo di appello, con conseguente accoglimento del ricorso e integrale soddisfazione della pretesa nella presente sede vantata.<br />
Come si è anticipato in precedenza, infatti, con il primo motivo di appello, la soc. S-Energia II chiede che sia riconosciuta la formazione <i>per silentium</i> del titolo a fruire dei richiamati benefìci di legge, con il conseguente venire meno dei presupposti stessi per l’applicazione della previsione di cui all’articolo 43 del decreto-legge n. 28 del 2011 (nella tesi dell’appellante, infatti, una volta intervenuto il riconoscimento – per silenzio-assenso – dei benefìci in parola, l’amministrazione non avrebbe potuto <i>sic et simpliciter</i> disporne la rimozione, ma avrebbe dovuto previamente rimuovere in via di autotutela il provvedimento tacito di accoglimento).<br />
Il punto è che dall’accoglimento del secondo motivo di appello (in base alle ragioni che si esporranno <i>infra</i>, <i>sub</i> 3) deriva allo stesso modo il venir meno dei presupposti per l’applicazione delle misure sanzionatorie e interdittive di cui all’articolo 43 del decreto-legge n. 28 del 2011, con conseguente venir meno dell’interesse all’esame del primo motivo di appello.<br />
3. E’ fondato il secondo motivo di appello con cui la società S.Energia II ha chiesto di riformare la sentenza in epigrafe per la parte in cui ha disatteso i motivi di ricorso con i quali si era insistito nel senso della insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per l’applicazione delle gravi conseguenze di cui all’articolo 43 del decreto-legge 3 marzo 2011, n. 28 (recante ‘<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>’).<br />
3.1. Al riguardo il Collegio ritiene utile operare una breve premessa circa le principali disposizioni che rilevano ai fini della definizione della presente controversia.<br />
3.1.1. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (recante ‘<i>Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori</i>’), all’articolo 2-<i>sexies</i> (come modificato dall’articolo 1-<i>septies</i>, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129) ha stabilito (comma 1) che le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare (c.d. ‘secondo conto energia’), sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l&#8217;installazione dell&#8217;impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all&#8217;amministrazione competente al rilascio dell&#8217;autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici – G.S.E. S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.<br />
Il successivo comma 1-<i>bis</i> (introdotto dall’articolo 1-<i>septies</i> del decreto-legge n. 105 del 2010) ha a sua volta stabilito che “<i>la comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell&#8217;ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell&#8217;autorizzazione</i>”.<br />
3.1.2. Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (recante ‘<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell&#8217;uso dell&#8217;energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE</i>’), al comma 1 dell’articolo 43 (articolo rubricato ‘<i>Disposizioni specifiche per l&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41</i>’) ha stabilito che “<i>fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato che i lavori di installazione dell&#8217;impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell&#8217;esame della richiesta di incentivazione ai sensi del comma 1 dell&#8217;articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e successive modificazioni, il GSE rigetta l&#8217;istanza di incentivo e dispone contestualmente l&#8217;esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell&#8217;impianto non ammesso all&#8217;incentivazione. Con lo stesso provvedimento il GSE dispone l&#8217;esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni dalla data dell&#8217;accertamento, della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché [di un novero ulteriore di soggetti, fra cui il legale rappresentante e il soggetto responsabile dell’impianto]</i>”.<br />
3.2. Pertanto, è centrale ai fini della definizione della presente vicenda stabilire se (in base alla pertinente documentazione) possa considerarsi nel caso di specie <i>accertato</i> (enfasi aggiunta) che i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico all’origine dei fatti di causa <i>non</i> fossero stati conclusi entro la data del 31 dicembre 2010.<br />
3.2.1. Ad avviso del Collegio, al quesito deve essere fornita risposta in senso negativo (nel senso che non emerge in atti la prova piena di un tale accertamento), con la conseguenza che il ricorso di primo grado debba trovare pieno accoglimento per l’insussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 28 del 2011.<br />
3.3. Al riguardo, in punto di fatto, si osserva quanto segue:<br />
&#8211; in data 30 dicembre 2010 (ossia, un giorno prima del richiamato termine ultimo – 31 dicembre -), la società appellante comunicava al G.S.E. la fine dei lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico, conformemente alla ‘<i>Procedura operativa per la<br />
&#8211; in data 26 gennaio 2011 una società privata operava un rilievo fotogrammetrico sull’area – in atti – dalla quale si desumeva che, al momento dello scatto, un certo numero di moduli (per un totale del 9,47% della potenza dichiarata) non risultava install<br />
&#8211; il 19 aprile 2011 i tecnici del G.S.E. operavano un sopralluogo sul sito, all’esito del quale risultava la regolare installazione di tutti i moduli sulle sottostanti strutture.<br />
3.3.1. Ebbene, con il provvedimento in data 20 novembre 2011 (fatto oggetto di impugnativa in primo grado) il G.S.E. riteneva dirimente ai fini della propria decisione l’esame della fotogrammetria del 26 gennaio 2011, la quale avrebbe dimostrato la mancata conclusione dell’installazione alla data del 31 dicembre 2010 e – di conseguenza – la sussistenza dei presupposti per adottare le determinazioni di cui al più volte richiamato articolo 43 (reiezione dell’istanza volta al riconoscimento degli incentivi ed esclusione dal loro riconoscimento per un congruo periodo di tempo).<br />
3.4. Tanto premesso in ordine ai presupposti di diritto e di fatto per la definizione della questione, il Collegio osserva:<br />
&#8211; che nel caso di specie non potesse dirsi in alcuno modo <i>accertato</i> (almeno, con un adeguato grado di certezza) che i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico all’origine dei fatti di causa non fossero stati conclusi entro la data del 31<br />
&#8211; che, nel corso della fase in contraddittorio che ha preceduto l’adozione del provvedimento impugnato in primo grado, la società appellante aveva fornito plausibili giustificazioni in ordine alle ragioni per cui – alla data del 26 gennaio 2010 – che una<br />
&#8211; che, a fronte di tali giustificazioni (di per sé forse non dirimenti, ma certamente idonee ad ingenerare quanto meno legittimi dubbi sull’effettivo andamento dei fatti di causa), il G.S.E. si era limitato ad adottare il provvedimento negativo, affermand<br />
&#8211; che, a fronte di un’espressa disposizione di legge (il più volte richiamato articolo 43) il quale connette conseguenze fortemente afflittive per gli operatori del settore (la perdita di benefìci economici il cui importo risulta determinante per garantir<br />
&#8211; che, al contrario, il G.S.E. ha ritenuto ‘accertato’ il mancato tempestivo completamento dell’impianto – di fatto &#8211; in base ai soli dati desumibili dalla fotogrammetria del 26 gennaio 2011, senza peritarsi di esporre (se non con formule di stile) le rag<br />
&#8211; che, siccome il tempestivo completamento dell’impianto risultava per di più attestato da una perizia asseverata da tecnico abilitato, tanto maggiore era l’esigenza di fornire un’adeguata motivazione sulle ragioni che inducevano a ritenere non corrispond<br />
&#8211; che, allo stesso modo, un particolare onere di diligente indagine e approfondimento derivava dal fatto che il sopralluogo dei tecnici del G.S.E. svolto il 19 aprile 2011 aveva a propria volta palesato la regolare installazione in loco di tutti i moduli<br />
Naturalmente, né l’esistenza di una perizia asseverata (che in ipotesi potrebbe essere non corrispondente al vero), né l’esito di un sopralluogo in data successiva al termine ultimo di legge avrebbero potuto di per sé fornire elementi dirimenti nel senso dell’attendibilità di quanto attestato dall’impresa interessata.<br />
Si trattava, però, di elementi rilevanti e non sforniti di un rilevante valore indicativo, la cui portata non avrebbe potuto essere radicalmente trascurata e la cui sussistenza avrebbe potuto far ritenere ‘accertato’ uno stato di fatto di segno opposto solo in presenza di elementi dirimenti e assolutamente inconfutabili.<br />
Tuttavia, non risulta in alcun modo giustificabile l’operato del G.S.E. il quale – come si è detto – ha annesso valore dirimente ai fini del decidere al contenuto di una fotogrammetria la quale – a tutto concedere – testimoniava piuttosto del solo stato di fatto esistente alla data del 26 gennaio 2011, ma non consentiva anche di inferire con certezza (almeno, non secondo lo stentoreo convincimento dello stesso G.S.E.) il mancato completamento dell’impianto alla data del 31 dicembre 2010.<br />
3.5. Né a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui rassegnate può giungersi in relazione a quanto opinato dai primi Giudici.<br />
3.5.1. Al riguardo si osserva in primo luogo che non appare condivisibile il passaggio motivazionale secondo cui la fotogrammetria del 26 gennaio 2011 dimostrerebbe anche la mancata ultimazione dell’impianto alla data del 31 dicembre 2010 (essendo l’impianto stesso, a tale data, “<i>privo del posizionamento di una consistente parte dei moduli (pari a circa il 10% dell’impianto)</i>”).<br />
In tal modo decidendo, infatti, anche i primi Giudici hanno ritenuto (ma in assenza di valide ed inconfutabili ragioni giustificatrici) che la mancata installazione di parte dei moduli alla data del 16 gennaio 2011 dimostrasse altresì – e in modo indiretto &#8211; la loro radicale assenza <i>anche</i> alla data del 31 dicembre 2010.<br />
Tuttavia, i primi Giudici (al pari del G.S.E.) hanno omesso di esporre per quale ragione ritenessero ‘accertato’ tale mancato completamento e per quale ragione ritenessero inconferenti le controdeduzioni – invero, piuttosto consistenti – offerte dalla società appellante, secondo cui parte dei moduli in contestazione era stata semplicemente installata in una diversa area del sito, mentre altra parte di essi risultava temporaneamente non <i>in situ</i> alla data della fotogrammetria a causa di temporanei interventi di manutenzione<br />
3.5.2. Né può essere condiviso il passaggio della motivazione secondo cui l’asseverazione finale del tecnico abilitato in data 30 dicembre 2010 non dimostrerebbe la presenza e la corretta installazione in loco dei moduli in contestazione, difettando – nell’ambito di tale asseverazione – ogni riferimento alle ‘<i>opere esterne</i>’ dell’impianto.<br />
Al riguardo, la società appellante ha condivisibilmente osservato che questa parte della motivazione non sembra adeguatamente tener conto dell’oggettiva consistenza della tipologia di impianti del tipo di quello per cui è causa.<br />
Ed infatti, secondo quanto chiarito dalla richiamata ‘<i>Procedura operativa</i>’ pubblicata dal G.S.E. (paragrafo 2 e seguenti), ciò che doveva essere completato alla data del 31 dicembre 2010 erano solo le cc.dd. ‘<i>opere interne</i>’ dell’impianto (ossia, le opere facenti parte del c.d. ‘impianto di utenza’) fra le quali rientrano di certo anche i moduli.<br />
Ne consegue che la motivazione della sentenza in epigrafe non risulti condivisibile laddove ha ritenuto che il riferimento operato nell’asseverazione finale del tecnico abilitato del 30 dicembre 2010 ai soli ‘<i>impianti interni</i>’ non includerebbe anche i moduli in contestazione.<br />
Al contrario, il riferimento agli ‘<i>impianti interni</i>’ include di certo anche tale porzione dell’installazione nel suo complesso.<br />
3.5.3. Ed ancora, non può essere condiviso il passaggio della sentenza in epigrafe secondo cui: <i>i</i>) la nozione di ‘ultimazione dell’impianto’ presupporrebbe l’intervenuta connessione alla rete di distribuzione (connessione che, alla data del 31 dicembre 2010 non era ancora attiva); <i>ii</i>) non sarebbe ammissibile che alla data del 26 gennaio 2011 si effettuassero interventi di manutenzione su un impianto che sarebbe entrato in vigore solo il successivo 29 giugno.<br />
Quanto al primo aspetto, la società appellante ha condivisibilmente richiamato la previsione di cui al punto 2.2. della più volte richiamata ‘<i>Procedura operativa</i>’ del G.S.E. (secondo cui “<i>la definizione di fine lavori non comprende l’impianto di rete per la connessione</i>”), la quale depone in senso affatto opposto rispetto a quanto osservato dal G.S.E. e, in seguito, dal T.A.R.<br />
Quanto al secondo aspetto, poi, l’appellante ha persuasivamente osservato che il riposizionamento di alcuni moduli (finalizzato a una migliore resa dell’impianto nel suo complesso), intervenendo su un’installazione già completa in tutti i suoi elementi essenziali, può essere più agevolmente ricondotta alla nozione di ‘manutenzione ordinaria’ che non a quella di ‘completamento dell’impianto’.<br />
Sotto questo aspetto, non può negarsi la parziale opinabilità della questione se lo smontaggio e il rimontaggio di alcuni moduli di un impianto già completo al fine di ottenere un migliore rendimento energetico sia effettivamente un intervento di completamento, ovvero di manutenzione.<br />
Si ritiene tuttavia che, a fronte di dubbi di carattere qualificatorio, l’interprete debba tenere anche in adeguata considerazione le gravissime conseguenze che per l’impresa può sortire l’adesione a una o all’altra delle opzioni interpretative in astratto parimenti plausibili. Conseguentemente, dovrà restare esente dalle più gravi conseguenze sanzionatorie l’operatore il quale abbia incolpevolmente commesso un (ipotetico) errore di qualificazione del fatto potenzialmente foriero di responsabilità a fronte di una fattispecie oggettiva non sufficientemente chiara nei suoi elementi costitutivi.<br />
Si tratta, del resto, di un mero corollario del <i>principio di tassatività</i> espressamente richiamato anche dall’ordinamento comunitario in relazione ad ipotesi sanzionatorie che rivengano nella violazione delle disposizioni di quell’ordinamento la propria scaturigine (sul punto –<i>ex plurimis</i> -: C.G.C.E., sentenza 13 febbraio 1996 in causa C-143/93 –<i>van Es Douane Argenten</i>; <i>id</i>., sentenza 12 dicembre 1996 in cause riunite C-74/95 e C-129/95).<br />
3.6. Concludendo sul punto, il secondo motivo di appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe, deve essere disposto l’integrale annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, in quanto fondato su presupposti non dimostrati e in quanto viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.<br />
4. L’accoglimento del ricorso sulla base di quanto osservato in relazione al secondo motivo di appello comporta l’integrale annullamento del provvedimento in data 21 novembre 2011, impugnato in primo grado.<br />
Ciò esime il Collegio dall’esame del terzo motivo di appello, con il quale (nell’evidente presupposto che sussistessero le condizioni per fare in concreto applicazione della previsione di cui al richiamato articolo 43) si è chiesto di fornirne un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione, ovvero la sua disapplicazione (trattandosi – in tesi – di disposizione contrastante con il pertinente paradigma normativo comunitario).<br />
5. Per le medesime ragioni, l’accoglimento del ricorso sulla base di quanto rilevato in ordine al secondo motivo di appello esime il Collegio dall’esame del quarto motivo di appello, con il quale (in via comunque gradata rispetto all’accoglimento dei motivi di ricorso inerenti l’esistenza stessa dei presupposti per l’applicazione delle conseguenze di cui all’articolo 43, cit.) si è chiesto di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla compatibilità fra tale disposizione e i princìpi in materia sanzionatoria desumibili dalla direttiva 2009/28/CE.<br />
Ed infatti, per le ragioni esposte in relazione al secondo motivo di appello, nel caso in questione difettavano in radice i presupposti per fare applicazione delle previsioni di cui all’articolo 43, cit.<br />
Ciò comporta, secondo un pacifico orientamento, il venir meno dei presupposti e delle condizioni per sollevare un quesito pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 del T.F.U.E., difettando il carattere della necessità ai fini della definizione del giudizio <i>a quo</i> (in tal senso: C.G.C.E., 6 ottobre 1982 in causa C-283/81, <i>Cilfit</i>).<br />
6. Ancora, per le medesime ragioni non si fa luogo ad esaminare la questione di legittimità costituzionale ipotizzata (in via ulteriormente gradata) dalla società appellante per l’ipotizzata violazione degli articoli 3, 11, 23, 25, 41, 76, 97, 111 e 117 primo comma in relazione a numerose disposizioni-parametro rinvenibili dall’ordinamento comunitario.<br />
Sotto tale aspetto, ci si limita ad osservare che l’accoglimento del presente appello in relazione alle ragioni esposte retro, sub 3 determina il venir meno della rilevanza dell’ipotizzata q.l.c. ai fini della definizione della presente controversia.<br />
7. Per ragioni del tutto analoghe deve essere dichiarato inammissibile (stante l’insussistenza dei presupposti per la sua proposizione) il motivo di appello incidentale.<br />
Come si è anticipato in narrativa, con l’appello incidentale il G.S.E. contesta l’interpretazione che i primi Giudici hanno fornito in ordine alle conseguenze applicative dell’articolo 43 del decreto-legge 28 del 2011.<br />
Il punto è che, per le ragioni dinanzi esposte <i>sub</i> 3, difettano nel caso di specie le stesse condizioni in fatto e in diritto per fare applicazione del richiamato articolo 43 e delle misure<i>lato sensu</i> sanzionatorie ivi contemplate. Conseguentemente, vengono meno le ragioni – e lo stesso interesse &#8211; per impugnare le statuizioni rese dai primi Giudici in ordine alle ulteriori conseguenze afflittive di una disposizione le cui statuizioni nel caso in esame non possono comunque trovare applicazione.<br />
8. Per le ragioni sin qui esposte l’appello in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe, deve essere disposto l’integrale annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.<br />
L’appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, anche in considerazione della complessità e parziale novità delle questioni coinvolte dalla presente decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe, accoglie integralmente il ricorso di primo grado, annullando il provvedimento in tale sede impugnato.<br />
Dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto dal G.S.E.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />
Vincenzo Lopilato, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2014-n-148/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2014 n.148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2012 n.148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-7-2012-n-148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospeso il provvedimento autorizzativo dello Sportello Unico Attività Produttive per l’Appennino Reggiano relativo ad ampliamento di insediamento agricolo di natura non industriale, che non pare contrastare con la disciplina normativa vigente. (G.S.) N. 00148/2012 REG.PROV.CAU. N. 00201/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-7-2012-n-148/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2012 n.148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-7-2012-n-148/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2012 n.148</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento autorizzativo dello Sportello Unico Attività Produttive per l’Appennino Reggiano relativo ad ampliamento di insediamento agricolo di natura non industriale, che non pare contrastare con la disciplina normativa vigente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00148/2012 REG.PROV.CAU.<br /> <br />
N. 00201/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 201 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Aldo Toni</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valter Pompeo Azzolini e Cristian Grazioli, con domicilio eletto presso l’Avv. Giulia Galloni, in Parma , B.Go Tommasini n. 20 (Studio Schettino);	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Sportello Unico Associato Attivita&#8217; Produttive Per L&#8217;Appennino Reggiano, Comune di Ligonchio -Sportello Unico Per L&#8217;Edilizia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Emilia Romagna Direzione Generale, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Emilia Romagna -Distretto Territoriale Sud-Sede di Castelnovo Ne&#8217; Monti, Asl di Reggio Emilia -Distretto di Castelnovo Ne&#8217; Monti, Regione Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna -Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, Commissione per la Qualita&#8217; Archietettonica ed il Paesaggio Presso Unione Comuni Dall&#8217;Alto Appennino Reggiano, Unione Comuni Dall&#8217;Alto Appennino Reggiano; Comune di Ligonchio</b> e <b>Comunita&#8217; Montana Appennino Reggiano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ermes Coffrini, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, in Parma, piazzale Santafiora n. 7; <br />	<br />
<b>Asl di Reggio Emilia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Antonella Truzzi, con domicilio eletto presso l’Avv. Maurizio Paladini, in Parma, vicolo dei Mulini n. 6; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Magliani Ivan, Paolo e Poletti Maria Romana Ss-Societa&#8217; Agricola</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
del provvedimento autorizzativo unico dello Sportello Unico Attività Produttive per l’Appennino Reggiano n. 56/2011 del 4.07.2011 );<br />	<br />
di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, oltre che di tutti i pareri, proposte e valutazioni che possano aver concorso alla sua emanazione, ivi compresi e per quanto occorrer possa in questa sede:<br />	<br />
il parere favorevole congiunto dell’Ausl di Reggio Emilia distretto di Castelnovo né Monti prot 8313 del 27.01.2011 e dell’Arpa di Reggio Emilia distretto di Castelnovo né Monti prot. PGRE/2011/713 del 27.01.2011, prot. Suap 74/e del 01.02.2011;<br />	<br />
l’autorizzazione movimenti terra rilasciata dalla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano prot. 2477 del 24.05.2011, rif. Prot. suap 415/e del 25.05.2011;<br />	<br />
il permesso di costruire rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Ligonchio, prot. n. 144 n. L 2011/003 del 9.06.2011;<br />	<br />
la nota dello Sportello Unico Attività Produttive per l’Appennino Reggiano prot. n. 50/u del 24.01.2011, recante la notizia di avvio di procedimento amministrativo;<br />	<br />
il parere favorevole espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio istituita presso Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano, all’esito della seduta del 3.03.2011-“verbale n. 01/2011”;<br />	<br />
l’autorizzazione sismica della Regione Emilia Romagna –Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po- Sede di Reggio Emilia, PG. 2011. 0264592 del 02.11.2011., acquista agli atti dal Comune di Ligonchio il 14.11.2011, al prot n. 1995,	</p>
<p>atti impugnati con il ricorso introduttivo;	</p>
<p>del provvedimento n. 1164 del 26 marzo 2012 del SUAP per l’Appennino Reggiano;<br />	<br />
del permesso di costruire n. 397 rilasciato dal Comune di Ligonchio il 23 marzo 2012;<br />	<br />
della nota informativa del Comune di Ligonchio n. 806 del 24 aprile 2012;<br />	<br />
del Provvedimento Autorizzativi Unico del SUAP n. 56/2011 e dell’Ordinanza di Sospensione Lavori Edili n. 3/2012 prot. n. 738 adottata dal Comune di Ligonchio il 14 aprile 2012;<br />	<br />
del verbale di sopralluogo del Comune di Ligonchio n. 737 del 10 aprile 2012;<br />	<br />
della comunicazione di avvio del procedimento del SUAP n. 1684 del 30 aprile 2011,	</p>
<p>atti impugnati con motivi aggiunti;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ligonchio e della Comunità Montana Appennino Reggiano e della Asl di Reggio Emilia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che, ad un primo sommario esame, tenuto conto della natura non industriale dell’attività esercitata dalla Società controinteressata, la contestata realizzazione non pare contrastare con la disciplina normativa vigente;<br />	<br />
che le censure riferite a pretese carenze di istruttoria e di motivazione, a tacere della estrema genericità della formulazione, non sembrano trovare evidente conferma in atti;<br />	<br />
Valutato che per quanto precede, in disparte ogni considerazione circa gli eccepiti profili di inammissibilità di ricorso e motivi aggiunti, da esaminarsi all’esito del più approfondito esame del merito della controversia, il ricorso non sia assistito dal prescritto fumus;<br />	<br />
Ritenuto che, per quanto precede, non ricorrano i presupposti d cui all’art. 55 vcp.a.;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, respinge l’istanza di sospensione.	</p>
<p>Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.500,00.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Santo Balba, Presidente<br />	<br />
Laura Marzano, Primo Referendario<br />	<br />
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-148/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-148/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.148</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Silvestri riparto di competenza Stato Regioni con riferimento alle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica Bilancio pubblico – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32 (eccetto ultimo periodo), d.-l. 31 maggio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-148/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-148/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.148</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Silvestri</span></p>
<hr />
<p>riparto di competenza Stato Regioni con riferimento alle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bilancio pubblico – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32 (eccetto ultimo periodo), d.-l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) – Disposizioni in materia di partecipazione comunale a società – Riduzione delle risorse statali spettanti alle Regioni – Disposizioni in materia di assunzioni negli enti pubblici – Disposizioni in materia di rispetto e mancato rispetto del patto di stabilità da parte delle Regioni – Q.l.c. sollevata dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia – Lamentata violazione degli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione; del principio di leale collaborazione; degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., anche in relazione all’art. 2, comma 2, lettera ll), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione); artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.; artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.; 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.; 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera g), terzo e quarto, e 119 Cost., nonché degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Corte costituzionale<br />
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione;<br />
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione del principio di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonché degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., e del principio di leale collaborazione;<br />
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, trasferite sul testo vigente dell’art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, promosse dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.;<br />
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 19, 20 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.;<br />
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.;<br />
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d’Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 2, primo comma, lettera b), e 3, primo comma, lettera f) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché degli artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera g), terzo e quarto, e 119 Cost.;<br />
7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 32, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d’Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 5, 117, sesto comma, e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211; Alfonso                   QUARANTA                                                Presidente<br />	<br />
&#8211; Franco                     GALLO                                                           Giudice<br />	<br />
&#8211; Luigi                       MAZZELLA                                                         ”<br />	<br />
&#8211; Gaetano                  SILVESTRI                                                          ”<br />	<br />
&#8211; Sabino                     CASSESE                                                             ”<br />	<br />
&#8211; Giuseppe                 TESAURO                                                            ”<br />	<br />
&#8211; Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”<br />	<br />
&#8211; Giuseppe                 FRIGO                                                                  ”<br />	<br />
&#8211; Alessandro              CRISCUOLO                                                       ”<br />	<br />
&#8211; Paolo                       GROSSI                                                                ”<br />	<br />
&#8211; Giorgio                    LATTANZI                                                           ”<br />	<br />
&#8211; Aldo                        CAROSI                                                                ”<br />	<br />
&#8211; Marta                      CARTABIA                                                          ”<br />	<br />
&#8211; Sergio                      MATTARELLA                                                    ”<br />	<br />
&#8211; Mario Rosario         MORELLI                                                             ”<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, con ricorsi notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 settembre, il 6 e il 7 ottobre 2010, e rispettivamente iscritti ai numeri 96, 102, 106 e 107 del registro ricorsi 2010.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visti</i> gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;<br />	<br />
<i>uditi</i> gli avvocati Ulisse Corea per la Regione Valle d’Aosta, Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, Stefano Grassi per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli e Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Con ricorso notificato il 24 settembre 2010 e depositato il successivo 28 settembre (reg. ric. n. 96 del 2010), la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra queste, dell’art. 14, comma 32, per violazione degli artt. 2, primo comma, lettera <i>b</i>), e 3, primo comma, lettera <i>f</i>), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché degli artt. 5, 117, commi secondo, lettera <i>g</i>), terzo, quarto e sesto, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, e del principio di leale collaborazione.<br />	<br />
1.1.— Il comma 32 dell’art. 14, nel testo vigente al momento dell’impugnazione della Regione Valle d’Aosta, stabiliva: «Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione».<br />	<br />
1.2.— La norma impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto, oltre a violare il principio di leale collaborazione, determinerebbe una indebita compressione dell’autonomia organizzativa della ricorrente sotto almeno due profili.<br />	<br />
1.2.1.— Innanzitutto, sarebbe violato l’art. 2, primo comma, lettera <i>b</i>), dello statuto speciale, che riconosce alla Regione Valle d’Aosta la competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali». L’intervento statale censurato, infatti, condizionando le modalità organizzative dei servizi resi dagli enti locali e limitandone fortemente l’iniziativa economica e la capacità di agire, inciderebbe sull’assetto ordinamentale e organizzativo degli enti in parola.<br />	<br />
1.2.2.— L’illegittimità costituzionale del comma 32 rileverebbe anche sotto l’ulteriore profilo della violazione del combinato disposto del secondo e del quarto comma dell’art. 117 Cost., evocabile come parametro di legittimità in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />	<br />
La difesa regionale rileva come l’art. 117, secondo comma, lettera <i>g</i>), Cost. attribuisca alla potestà legislativa esclusiva statale la sola disciplina dell’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», con la conseguenza che la competenza a legiferare in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti sub-statali rientrerebbe nella potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.<br />	<br />
1.3.— Sarebbe violato anche l’art. 3, primo comma, lettera <i>f</i>), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione Valle d’Aosta la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di «finanze comunali».<br />	<br />
L’illegittimità costituzionale della norma sarebbe data anche dal contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., applicabili in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nel caso di specie, infatti, il legislatore statale non si sarebbe limitato a dettare i principi di coordinamento della finanza pubblica ma avrebbe invaso la competenza legislativa regionale in materia di «finanze comunali». Né, secondo la difesa della Regione, varrebbe richiamare la sentenza n. 326 del 2008 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto che la normativa che consente ai Comuni di costituire, partecipare e dismettere società di qualsiasi tipo debba essere ricondotta alle materie dell’«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza», anziché a quella, di competenza regionale, dell’«ordinamento degli enti locali». In proposito, la ricorrente rileva la differenza tra la fattispecie presa in esame nel giudizio definito con la citata sentenza e quella oggetto del presente giudizio, che non atterrebbe né alla materia dell’ordinamento civile né a quella della tutela della concorrenza.<br />	<br />
L’art. 14, comma 32, quindi, non perseguirebbe alcuna finalità anti-distorsiva del mercato concorrenziale, ma sarebbe finalizzato a regolare lo svolgimento dell’attività amministrativa dei Comuni, incidendo direttamente sulla iniziativa e sulla capacità di agire degli enti locali, e sull’assetto ordinamentale e organizzativo dei medesimi.<br />	<br />
1.4.— La Regione Valle d’Aosta muove, inoltre, una specifica censura all’art. 14, comma 32, ultimo periodo (abrogato, successivamente all’impugnazione in esame, dall’art. 20, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111), là dove rimette ad un decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo – da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010 – la determinazione delle modalità attuative dello stesso comma 32, nonché l’individuazione di ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.<br />	<br />
1.4.1.— La norma in esame avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 117, sesto comma, Cost., e 10 della legge cost. n. 3 del 2001, i quali fondano la potestà regolamentare della Regione Valle d’Aosta in tutte le materie che non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.<br />	<br />
La difesa regionale ritiene che – stante l’incidenza del comma 32 sulle materie dell’«ordinamento degli enti locali» e delle «finanze comunali», entrambe di competenza regionale – il legislatore statale sia sprovvisto del titolo costituzionale su cui basare, in tali ambiti, la propria potestà regolamentare.<br />	<br />
1.4.2.— Un ulteriore profilo di incostituzionalità della norma impugnata, per violazione degli artt. 5 e 120 Cost., discenderebbe dalla mancata previsione di un meccanismo di leale collaborazione tra Stato e Regione nell’adozione dei decreti attuativi della previsione di divieto.<br />	<br />
Secondo la ricorrente, anche nella denegata ipotesi che la disciplina recata dall’art. 14, comma 32, non sia ritenuta in contrasto con la Costituzione, in quanto ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie dell’«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza», la previsione dell’ultimo periodo del comma 32 inciderebbe comunque «su ambiti materiali riferibili anche a settori di competenza regionale», con la conseguenza di rendere necessari – ai fini dell’attuazione della norma – meccanismi di reciproco coinvolgimento e di coordinamento dei livelli di governo statale e regionale.<br />	<br />
La mancata previsione di questi meccanismi determinerebbe una illegittima compressione del principio costituzionale di leale collaborazione (sono richiamate, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 2009, n. 240 del 2007, n. 213 e n. 31 del 2006).<br />	<br />
2.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre (reg. ric. n. 102 del 2010), la Regione Liguria ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, e, tra queste, dell’art. 14, commi 1, 2, 7, 9 e 32, per violazione degli artt. 3, 97, 114, secondo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione.<br />	<br />
2.1.— I primi due commi dell’art. 14 stabiliscono: «1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:<br />	<br />
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;<br />	<br />
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;<br />	<br />
c) le province per 300 milioni di euro per l’anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;<br />	<br />
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.<br />	<br />
2. Il comma 302 dell’articolo<i> </i>1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: “e quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in base al comma 302”. Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell’adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell’adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell’articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell’interno sono ridotti di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell’interno sono ridotti di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell’interno, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del Ministro dell’interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell’articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma».<br />	<br />
2.1.1.— La ricorrente impugna i commi 1 e 2 dell’art. 14 nella parte in cui si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario, operando un drastico taglio delle risorse spettanti a queste ultime, «in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012». Peraltro, il comma 1 dell’art. 14 avrebbe un contenuto analogo a quello dell’art. 77, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, mentre la previsione della drastica riduzione delle risorse di cui al comma 2 dell’art. 14 non troverebbe corrispondenza nel citato art. 77.<br />	<br />
La difesa regionale rileva come tale significativa riduzione delle risorse spettanti alle Regioni, operata dalle norme impugnate, si aggiunga a quelle già poste in essere dallo Stato negli anni precedenti, facendo così venir meno la transitorietà richiamata dalla Corte costituzionale per giustificare le norme statali di coordinamento finanziario.<br />	<br />
In particolare, la Regione Liguria rileva che la riduzione operata dai commi 1 e 2 dell’art. 14, ripartita proporzionalmente fra tutte le Regioni, comporterebbe un “taglio” di quasi il 20 per cento del bilancio regionale ligure. Si dovrebbe inoltre considerare che le risorse “tagliate” erano destinate all’esercizio di funzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni, come, ad esempio, assistenza sociale, trasporto pubblico locale, istruzione.<br />	<br />
Pertanto, la ricorrente reputa i commi 1 e 2 dell’art. 14 lesivi dell’autonomia amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.) delle Regioni, con particolare riguardo al principio di corrispondenza tra funzioni conferite e risorse necessarie.<br />	<br />
La difesa regionale sottolinea altresì come l’art. 119 Cost. sia stato integrato e attuato dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), il cui art. 2, comma 2, lettera <i>ll</i>), prevede, tra i criteri direttivi della delega, «certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite».<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente, le norme impugnate violerebbero palesemente questo criterio direttivo, che non varrebbe soltanto in relazione ai decreti delegati attuativi della legge n. 42 del 2009, ma esprimerebbe «una esigenza di fondo dell’ordinamento costituzionale dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni».<br />	<br />
Da questo punto di vista, il d.l. n. 78 del 2010 si porrebbe in controtendenza rispetto agli strumenti di coordinamento previsti dalla legge n. 42 del 2009 e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che valorizzano le procedure di concertazione. Questa «anomalia» – aggiunge la Regione Liguria – è stata evidenziata dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, nella «Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali», trasmessa dal Governo ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, ed allegata dalla difesa regionale al ricorso in esame.<br />	<br />
In definitiva, secondo la ricorrente, lo Stato avrebbe – senza alcuna concertazione con le Regioni – operato un drastico taglio delle risorse in modo irragionevole, senza cioè che «risultino considerate le prestazioni erogate dalle Regioni e senza che sia allegato lo specifico bisogno a fondamento della misura», né si sarebbe tenuto conto dei «costi standard», di cui all’art. 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, non essendo stati ancora definiti.<br />	<br />
Le norme impugnate violerebbero anche l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non si limiterebbero a porre limiti alla spesa ma ridurrebbero direttamente le risorse regionali. Le Regioni, pertanto, non sarebbero tenute ad attuare una norma di principio, ma dovrebbero solo «fare fronte alle conseguenze di una norma autoapplicativa, tagliando i servizi individuati». Né tale “taglio” investirebbe l’intera amministrazione pubblica, in quanto l’entità della riduzione imposta alle Regioni sarebbe di gran lunga superiore a quella richiesta alle amministrazioni statali.<br />	<br />
2.2.— La Regione Liguria impugna altresì il comma 7 dell’art. 14, il quale dispone: «L’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:<br />	<br />
“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:<br />	<br />
a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;<br />	<br />
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;<br />	<br />
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.<br />	<br />
557-<i>bis</i>. Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.<br />	<br />
557-<i>ter</i>. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”».<br />	<br />
2.2.1.— La ricorrente rileva che, prima della novella operata dal comma 7 oggetto di impugnazione, l’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) non prevedeva alcuna conseguenza per la mancata riduzione della spesa per il personale ed erano ammesse deroghe ai limiti previsti, in presenza di particolari indicatori di “virtuosità”. In sostanza, il testo precedente del citato comma 557 rispettava l’autonomia regionale perché si preoccupava del rispetto dei limiti complessivi e differenziava le diverse situazioni.<br />	<br />
Il testo vigente del comma 557, oggetto dell’odierno scrutinio, imporrebbe, invece, una riduzione della spesa per il personale senza possibilità di deroga e tale vincolo sarebbe sanzionato con il blocco delle assunzioni. La disposizione in esame sarebbe, peraltro, formulata in modo ambiguo, poiché non preciserebbe «rispetto a <i>quando</i> bisogna ridurre la spesa e <i>quando</i> si accerta il mancato rispetto del dovere». Né sarebbe prevista una procedura di leale collaborazione per accertare la eventuale violazione del vincolo.<br />	<br />
In definitiva, sussisterebbe il rischio per la Regione di incorrere nella grave sanzione del blocco delle assunzioni in relazione a politiche del personale legittimamente attuate nel vigore della precedente norma, o di non poter completare le politiche già deliberate.<br />	<br />
Da quanto appena detto discenderebbe la violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), con conseguente lesione dell’autonomia organizzativa e finanziaria regionale (artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.).<br />	<br />
Considerato, inoltre, che un’ordinaria programmazione delle assunzioni copre un arco temporale triennale, l’art. 14, comma 7, sarebbe illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità di articolare la riduzione della spesa in un arco di tempo almeno triennale o comunque sufficiente per un mutamento di indirizzo da parte di quelle amministrazioni che non hanno ridotto la spesa per il personale nel rispetto delle condizioni fissate dalla norma previgente.<br />	<br />
Da ultimo, la Regione Liguria ritiene che la mancata previsione di «una procedura in contraddittorio», per l’accertamento della violazione dei limiti posti dalla norma, determini la lesione del principio di leale collaborazione.<br />	<br />
2.3.— Oggetto dell’impugnativa regionale è anche il comma 9 dell’art. 14, in virtù del quale: «Il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:<br />	<br />
“È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010».<br />	<br />
Secondo la Regione Liguria, tale norma porrebbe limiti rigidi alle assunzioni, con conseguente lesione della competenza regionale in materia di personale e di organizzazione (art. 117, quarto comma, Cost.). Sarebbero inoltre violati gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto il legislatore statale avrebbe oltrepassato il limite della mera fissazione di norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
2.4.— È censurato, inoltre, il comma 32 dell’art. 14, il cui testo nella versione vigente al momento dell’impugnazione della Regione Liguria è riportato al punto 1.1.<br />	<br />
La ricorrente sostiene che il comma 32 ponga limiti molto stringenti e non temporanei alla possibilità per i Comuni di costituire società; tale norma avrebbe, dunque, carattere dettagliato e invaderebbe la competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). Ad avviso della Regione Liguria, proprio il carattere dettagliato e la rigidità dei limiti posti dimostrerebbero che la <i>ratio</i> di questa norma non è la tutela della concorrenza (né la disciplina dell’ordinamento civile) ma solo il risparmio nell’azione amministrativa locale, con conseguente incisione su un ambito materiale rimesso alla potestà legislativa concorrente.<br />	<br />
Inoltre, il comma 32, sempre in ragione del suo carattere di norma di dettaglio, risulterebbe lesivo dell’autonomia organizzativa e finanziaria dei Comuni (artt. 114, secondo comma, e 119 Cost.), che la Regione è legittimata a difendere davanti alla Corte costituzionale. Tale autonomia sarebbe compromessa anche per l’irragionevolezza della norma, che terrebbe conto soltanto della dimensione dei Comuni, senza considerare la solidità economica delle società, la natura dei servizi resi e l’eventuale produzione di utili.<br />	<br />
2.4.1.— Oggetto di specifica censura è poi l’ultimo periodo del comma 32, per violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., là dove prevede un decreto ministeriale di natura sostanzialmente regolamentare in una materia di competenza legislativa concorrente.<br />	<br />
Secondo la Regione Liguria, sarebbe paradossale che nel procedimento di codecisione del decreto in parola sia coinvolto il Ministro competente per il federalismo e non lo siano, invece, le sedi istituzionali di confronto con le Regioni, donde la violazione del principio di leale collaborazione, per omessa previsione della necessità dell’intesa con la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza unificata.<br />	<br />
3.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre (reg. ric. n. 106 del 2010), la Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, e, tra queste, dell’art. 14, comma 9, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.<br />	<br />
L’art. 14, comma 9, è impugnato in quanto porrebbe limiti rigidi alle assunzioni, in violazione della competenza regionale in materia di personale e di organizzazione (art. 117, quarto comma, Cost.). Sarebbero inoltre violati gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto il legislatore statale avrebbe oltrepassato il limite della mera fissazione di norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
4.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 7 ottobre (reg. ric. n. 107 del 2010), la Regione Puglia ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, e, tra queste, dell’art. 14, commi 9, 19, 20, 21 e 27, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost.<br />	<br />
4.1.— Il comma 9, il cui testo è riportato al punto 3.3, è censurato nella parte in cui si applica alle Regioni, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.<br />	<br />
Preliminarmente, la Regione Puglia evidenzia come la norma impugnata contenga due divieti: il primo è riferito «agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti», ed impedisce a tali enti «di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale»; il secondo divieto – applicabile a tutte le Regioni, comprese quelle che hanno rispettato il limite percentuale complessivo di cui sopra – consiste nell’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale in misura superiore al «20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente».<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente, entrambe le previsioni, nella parte in cui si applicano alle Regioni, sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione dell’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni.<br />	<br />
Per meglio evidenziare gli asseriti vizi di illegittimità costituzionale la difesa regionale richiama il testo dell’art. 76 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, nella versione anteriore alle modifiche operate dalla norma impugnata. In particolare, la Regione Puglia evidenzia come gli originari commi 5 e 6 del citato art. 76 non contenessero alcun vincolo puntuale all’autonomia di spesa, mentre il comma 7, che pure prevedeva un vincolo puntuale, si caratterizzasse esplicitamente per il suo carattere transitorio («fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6», che avrebbe dovuto recepire l’accordo con le Regioni in sede di Conferenza unificata).<br />	<br />
A seguito dell’emanazione del d.l. n. 78 del 2010, l’originario comma 5 è stato abrogato e dal comma 7 è stato rimosso l’<i>incipit </i>che conferiva alla norma il carattere transitorio di cui sopra si è detto, là dove proprio la “transitorietà” costituirebbe un requisito indispensabile per la legittimità costituzionale di norme analoghe a quella oggetto dell’odierno giudizio (è richiamata, al riguardo, la sentenza n. 169 del 2007 della Corte costituzionale).<br />	<br />
Pertanto, il divieto previsto dalla prima proposizione dell’art. 14, comma 9, – configurandosi come misura destinata ad applicarsi direttamente alle Regioni e ad operare come limite «stabile» e non meramente «transitorio» – si porrebbe in palese contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.<br />	<br />
La stessa norma, inoltre, incidendo sulla spesa per il personale della Regione e sul potere di quest’ultima di procedere alle relative assunzioni, comprimerebbe illegittimamente sia la potestà legislativa regionale in materia di «organizzazione amministrativa e ordinamento del personale» (art. 117, quarto comma, Cost.), sia l’autonomia amministrativa nell’esercizio delle funzioni spettanti alla Regione in virtù dell’art. 118, primo comma, Cost.<br />	<br />
Quanto alla seconda previsione contenuta nell’impugnato art. 14, comma 9, la relativa illegittimità costituzionale, per la parte in cui si applica alle Regioni, sarebbe ancor più evidente. In questo caso, infatti, il limite quantitativo puntuale imposto «stabilmente» alla spesa per le assunzioni di personale si applicherebbe, in termini assoluti e generalizzati, a tutti gli enti, anche nelle ipotesi in cui questi ultimi avessero rispettato il limite più generale stabilito dalla prima previsione.<br />	<br />
La norma in esame si porrebbe, dunque, in aperto contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost., per le ragioni già evidenziate sopra.<br />	<br />
4.2.— La Regione Puglia impugna, inoltre, i commi 19, 20 e 21 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, i quali dispongono quanto segue: «19. Ferme restando le previsioni di cui all’articolo 77-<i>ter</i>, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.<br />	<br />
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.<br />	<br />
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all’articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell’incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto».<br />	<br />
4.2.1.— In via preliminare, la ricorrente sottolinea come le norme in esame prevedano sanzioni molto diverse da quelle a carattere finanziario, che hanno contrassegnato, nell’evoluzione legislativa dell’ultimo decennio, il patto di stabilità nelle sue differenti versioni.<br />	<br />
Dopo aver precisato che il titolo di competenza cui ineriscono le norme in tema di patto di stabilità è quello del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», la difesa regionale si sofferma sui limiti materiali che lo Stato incontra nell’esercizio della potestà legislativa in questa materia.<br />	<br />
La Regione Puglia non contesta che le prescrizioni poste dallo Stato, nell’esercizio della propria competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, siano assistite da sanzioni, ma ritiene di dover evidenziare come tali norme di carattere sanzionatorio incontrino comunque il limite delle materie, con la conseguenza che «si devono mantenere» nell’ambito delle competenze esclusive di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost. o in quello dei principi fondamentali nelle materie elencate al successivo terzo comma.<br />	<br />
In sostanza, secondo la difesa regionale, pur restando indiscussa la potestà sanzionatoria dello Stato in caso di violazione delle prescrizioni dettate in tema di coordinamento della finanza pubblica, «tale potestà non può certo essere configurata alla stregua di un vero e proprio grimaldello capace di consentire alla legge statale, al di fuori dei limiti delle proprie competenze, di aprirsi le porte in ambiti materiali che la Costituzione assegna alla legislazione regionale».<br />	<br />
4.2.2.— Su tali premesse la Regione Puglia ritiene che i commi 19, 20 e 21 dell’art. 14 violino l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto prevedono sanzioni configurate in modo tale da invadere la potestà legislativa regionale.<br />	<br />
In particolare, il comma 20 – il quale dispone un vero e proprio obbligo di annullamento, da parte dell’organo regionale competente, di tutti gli atti con cui è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno e che risultino adottati nei dieci mesi anteriori alle elezioni regionali – invaderebbe la competenza legislativa regionale (<i>ex</i> artt. 117, terzo e quarto comma, Cost.), poiché imporrebbe l’annullamento di atti ricadenti in ambiti materiali diversi da quelli elencati nel secondo comma dell’art. 117 Cost.<br />	<br />
Al riguardo, non avrebbe pregio l’argomento secondo cui la norma impugnata non lederebbe l’autonomia regionale, in quanto limitata alla imposizione di un obbligo di annullamento a carico degli stessi organi regionali. Il comma 20, infatti, porrebbe un obbligo giuridico di annullamento sospensivamente condizionato alla certificazione del mancato rispetto del patto di stabilità di cui al comma 19. Pertanto, verificatasi la condizione sospensiva, l’obbligo sorgerebbe automaticamente.<br />	<br />
Il comma 21 sarebbe incostituzionale, in riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost., per ragioni analoghe a quelle appena esposte. Anche in questo caso, infatti, la revoca «di diritto», prevista come sanzione per la violazione del patto di stabilità, determinerebbe un’evidente invasione della competenza legislativa regionale in materia di «organizzazione amministrativa della Regione e degli enti pubblici regionali», rientrante, secondo la giurisprudenza costituzionale, nell’ambito di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.<br />	<br />
4.2.3.— In subordine, ove la Corte costituzionale ritenesse di non condividere le argomentazioni fin qui esposte, i commi 19, 20 e 21 sarebbero comunque illegittimi per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.<br />	<br />
La Regione Puglia richiama la giurisprudenza costituzionale sui limiti che incontra lo Stato nel dettare i principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica». Nel caso di specie, ed in particolare con la previsione della revoca <i>ex lege</i> degli incarichi, disposta dal comma 21, il legislatore statale avrebbe approvato norme minute e dettagliate inerenti le singole voci di spesa.<br />	<br />
Inoltre, proprio con riferimento al comma 21, l’autonomia finanziaria regionale risulterebbe violata anche da un ulteriore punto di vista; infatti la norma in esame, pur avendo carattere sanzionatorio nei confronti di quelle Regioni che abbiano deliberatamente scelto di violare il patto di stabilità, interverrebbe <i>ex post</i> (cioè con una misura sanzionatoria non prevista al momento dell’adozione degli atti di spesa in questione), incidendo direttamente sul potere delle Regioni di disporre delle proprie risorse e di dotarsi dell’organizzazione più idonea al perseguimento dei propri fini.<br />	<br />
4.2.4.— In ulteriore subordine, la Regione Puglia ritiene che i commi 19, 20 e 21 siano costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in relazione alle competenze regionali garantite dagli artt. 117, 118 e 119 Cost.<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente, l’individuazione dell’intervallo di tempo riferito ai dieci mesi precedenti la data delle elezioni regionali – in relazione al quale le norme impugnate dispiegano la loro efficacia – costituirebbe un parametro del tutto arbitrario e irragionevole, poiché il presupposto dell’applicazione delle misure previste sarebbe dato dalla violazione del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009.<br />	<br />
Tale irragionevolezza determinerebbe una disparità di trattamento tra Regioni che hanno adottato atti di spesa in violazione del patto di stabilità prima dei suddetti dieci mesi e Regioni che li hanno adottati dopo, con conseguente lesione dei principi di autonomia finanziaria e organizzativa <i>ex</i> artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. Dalla denunciata irragionevole disparità di trattamento discenderebbe, come conseguenza diretta, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.<br />	<br />
La difesa della ricorrente conclude sul punto argomentando in merito all’asserita ridondanza, sull’autonomia regionale costituzionalmente garantita, delle censure prospettate rispetto a parametri diversi da quelli che regolano il riparto di competenze.<br />	<br />
Infine, le norme impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime anche per la loro irragionevolezza intrinseca e, dunque, per violazione dell’art. 3 Cost., sempre in relazione alle competenze regionali garantite dagli artt. 117, 118 e 119 Cost., in quanto disporrebbero misure sanzionatorie puntuali e specificamente riferite a singoli atti e voci di spesa, senza che sia accertato in concreto il collegamento diretto tra tale voce di spesa e la violazione del patto di stabilità.<br />	<br />
4.3.— Da ultimo, la Regione Puglia impugna il comma 27, il quale stabilisce: «Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42».<br />	<br />
La questione di legittimità costituzionale è prospettata per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera <i>p</i>), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.<br />	<br />
Secondo la difesa regionale, il richiamo all’art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 consentirebbe di estendere la qualifica di «funzioni fondamentali dei Comuni» – con conseguente attribuzione allo Stato della relativa competenza legislativa esclusiva – «anche a funzioni “amministrativo-gestionali”, o comunque, più in generale, a funzioni volte alla cura concreta di interessi».<br />	<br />
Sotto questo profilo, la norma impugnata violerebbe i limiti che caratterizzano la potestà legislativa attribuita allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), Cost., ledendo gravemente l’autonomia legislativa della Regione, riconosciuta dai commi terzo e quarto dell’art. 117 Cost. e richiamata dal comma secondo dell’art. 118 Cost., in riferimento alla disciplina ed alla allocazione delle funzioni amministrative dei Comuni.<br />	<br />
La ricorrente si sofferma in particolare sulla competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), Cost., sottolineando come da essa non possa certo ricavarsi un titolo che abiliti lo Stato a qualificare liberamente qualunque funzione amministrativa come «funzione fondamentale» dei Comuni o delle Province, potendo per ciò stesso disporne l’integrale disciplina. Peraltro, aggiunge la difesa regionale, la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto il carattere “limitato” della potestà legislativa statale in esame, anche se non ha ancora avuto modo di individuare con chiarezza i limiti entro i quali dovrebbe essere intesa l’espressione «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».<br />	<br />
Ad avviso della Regione Puglia, le «funzioni fondamentali» in parola devono ritenersi limitate a quelle in cui si esprimono la potestà statutaria, quella regolamentare e quella amministrativa a carattere “ordinamentale” concernente le funzioni essenziali che attengono alla vita stessa e al governo degli enti locali in questione. In nessun caso vi potrebbero essere ricondotte funzioni “amministrativo-gestionali” in senso proprio, né, tanto meno, quelle individuate <i>per relationem</i> dalla norma qui censurata.<br />	<br />
A sostegno di questa conclusione militerebbero diversi argomenti.<br />	<br />
Innanzitutto, rileverebbe l’argomento “topografico” riferito allo stesso testo dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), Cost., per il quale le «funzioni fondamentali» sono accomunate agli «organi di governo» e alla «legislazione elettorale».<br />	<br />
In secondo luogo, andrebbero considerati i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118, primo comma, Cost. Al riguardo, la ricorrente sostiene che, se la <i>ratio</i> della attribuzione allo Stato di una competenza legislativa è da rintracciare in una esigenza unitaria di livello nazionale, risulterebbe del tutto incomprensibile individuare tale esigenza nell’ipotesi in cui, tra le funzioni fondamentali menzionate alla lettera <i>p</i>) del secondo comma dell’art. 117 Cost., fossero annoverabili anche funzioni amministrative consistenti nella concreta cura di interessi.<br />	<br />
In sostanza, tali funzioni dovrebbero essere allocate tra gli enti locali in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza <i>ex</i> art. 118, primo comma, Cost., e tale vincolo graverebbe allo stesso modo sulla legge statale e su quella regionale (art. 118, secondo comma, Cost.).<br />	<br />
Infine, nel senso sopra indicato deporrebbe anche una lettura sistematica delle disposizioni costituzionali. La Regione Puglia sottolinea come, tra i principi che devono guidare l’allocazione delle funzioni amministrative tra i diversi enti della Repubblica, l’art. 118 Cost. contempli anche il principio di differenziazione. Il suo contenuto precettivo consisterebbe nello stabilire che la valutazione di adeguatezza/inadeguatezza rispetto allo svolgimento della funzione deve tener conto delle differenze concrete sussistenti tra enti della medesima categoria. Pertanto, il principio di differenziazione non sarebbe che «una peculiare declinazione che assume il principio di eguaglianza nell’ambito della allocazione delle funzioni amministrative».<br />	<br />
Secondo la difesa regionale, il portato precettivo del principio di differenziazione (e, per il suo tramite, del principio di eguaglianza) risulterebbe del tutto trascurato ove si ritenesse che le funzioni amministrativo-gestionali possano rientrare tra le «funzioni fondamentali» per consentire soluzioni allocative, da parte della legge statale, uniformi per tutto il territorio nazionale.<br />	<br />
D’altra parte, aggiunge la ricorrente, non si potrebbe ritenere che la soluzione proposta dalla stessa Regione sia in grado di pregiudicare l’uniformità minima negli <i>standard</i> di prestazione relativi a quelle funzioni che, in virtù della loro importanza, fossero ritenute «fondamentali». Lo Stato, infatti, sarebbe comunque dotato della competenza ad individuare i «livelli essenziali delle prestazioni» ed avrebbe a disposizione, in ogni caso, lo strumento del potere sostitutivo straordinario <i>ex</i> art. 120, secondo comma, Cost., per garantire l’effettività di questi livelli.<br />	<br />
5.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in tutti i giudizi chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili e infondate.<br />	<br />
La difesa statale svolge argomentazioni analoghe in tutti gli atti di costituzione, che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.<br />	<br />
5.1.— In via preliminare, l’Avvocatura generale eccepisce la tardività dei ricorsi proposti avverso le norme del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive.<br />	<br />
5.2.— Nel merito, prima di esaminare le singole censure, la difesa statale si sofferma sul contesto economico in cui si inseriscono le norme impugnate, sottolineando come il d.l. n. 78 del 2010 sia stato adottato nel pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare stabilità finanziaria al Paese nella sua interezza e di rafforzarne la competitività sui mercati economici e finanziari.<br />	<br />
Pertanto, a parere dell’Avvocatura generale, le misure adottate non possono essere sezionate, ma vanno esaminate nel loro complesso, in quanto l’una sorregge l’altra per raggiungere insieme le finalità di stabilizzazione e di rilancio economico.<br />	<br />
Da quanto appena detto, la difesa statale ricava la conclusione che le norme censurate prevedono interventi rientranti nella competenza statale del coordinamento della finanza pubblica, idonea a vincolare anche le Regioni speciali e le Province autonome.<br />	<br />
D’altronde, rileva la medesima difesa, «quando sopravvengono circostanze di straordinaria necessità ed urgenza, non può pretendersi che si esplichino le ipotizzate modalità di concertazione». Anzi lo Stato, avendo la responsabilità della politica economica nazionale, deve poter intervenire con la dovuta urgenza e rapidità, nell’interesse dell’intera Comunità.<br />	<br />
Da ciò l’Avvocatura generale deduce che, nella ricorrenza di situazioni eccezionali, «possa derogarsi anche alle procedure statutarie, come alle altre sinanco costituzionali, in ragione dell’esigenza di salvaguardare la <i>salus rei publicae</i> e in applicazione dei principi costituzionali fondamentali della solidarietà economica e sociale (art. 2), dell’unità della Repubblica (art. 5), e della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10), che (…) si impongono a tutti, Stato e autonomie comprese».<br />	<br />
5.2.1.— Quanto alle singole censure, la difesa statale precisa che l’art. 14, nella sua interezza ed in particolare nei commi 1 e 2, concerne esplicitamente il patto di stabilità e richiede alle Regioni un concorso generalizzato alla spesa pubblica, attraverso una riduzione complessiva dei trasferimenti, da distribuirsi con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, «ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica» e in applicazione del principio di solidarietà sociale (artt. 2 e 119 Cost.).<br />	<br />
Il comma 7 dell’art. 14 avrebbe la stessa <i>ratio</i>, ponendo principi diretti a ridurre le spese per il personale e per le strutture burocratiche degli enti pubblici sottoposti al patto di stabilità.<br />	<br />
Il comma 9, stabilendo un divieto di ulteriori assunzioni per enti ad alta spesa corrente, punterebbe ad arginare «la marea montante» della spesa nel settore del pubblico impiego.<br />	<br />
In merito alle censure mosse ai commi 19, 20 e 21, l’Avvocatura generale obietta che il patto di stabilità rientra nella competenza statale concorrente del coordinamento della finanza pubblica e che correlativamente compete allo Stato stabilire le conseguenze delle infrazioni volontarie, con disposizioni di carattere generale e in cooperazione con la Regione, cui è demandata la certificazione della violazione e l’adozione dei provvedimenti di annullamento o revoca degli atti illegittimi.<br />	<br />
Al riguardo, la difesa statale rileva come sia pacifico che il potere sanzionatorio spetti al titolare della funzione; peraltro, trattandosi di principi fondamentali, valevoli su tutto il territorio nazionale, non sarebbe ipotizzabile una valutazione sanzionatoria differenziata per Regioni.<br />	<br />
Né potrebbe parlarsi di efficacia retroattiva delle sanzioni in parola, poiché la norma impugnata non autorizza a punire infrazioni pregresse alle elezioni regionali già svolte. Le sanzioni previste sarebbero, inoltre, coerenti, razionali e si manterrebbero entro stretti margini di proporzionalità, con la conseguenza che la normativa impugnata non violerebbe i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.<br />	<br />
Sempre con riferimento ai commi 19, 20 e 21, l’Avvocatura generale osserva come le predette norme presuppongano che le Regioni interessate non abbiano raggiunto gli obiettivi loro attribuiti dallo Stato, ai sensi dell’art. 77-<i>ter</i> del d.l. n. 112 del 2008, recando, quindi, un grave pregiudizio all’unità economica della Repubblica e al necessario rispetto degli impegni precedentemente assunti a livello comunitario. Inoltre, le stesse norme si fonderebbero su un presupposto generale, costituito dalla certificazione del mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2009, disciplinata da norme che trovano applicazione in tutte le Regioni (art. 77-<i>ter</i>, comma 13, del d.l. n. 112 del 2008). Non sarebbe pertanto configurabile alcuna violazione del principio di parità di trattamento tra le Regioni.<br />	<br />
Quanto alla presunta irragionevolezza delle norme impugnate, la difesa statale replica obiettando che, piuttosto, sarebbe irragionevole difendere la validità e la perdurante operatività di atti posti in essere nella deliberata violazione del patto di stabilità.<br />	<br />
Infondata ed inammissibile sarebbe poi la questione prospettata nei confronti del comma 27 dell’art. 14, il quale non pretenderebbe di disciplinare o di riservare allo Stato alcuna attività amministrativa gestionale, né di sottrarre questa all’applicazione dell’art. 118 Cost.<br />	<br />
In ogni caso, la questione sarebbe «del tutto teorica e inammissibile», in quanto non si comprenderebbe quale sia la lesione delle competenze regionali, tanto più che la legge n. 42 del 2009, cui rinvia la diposizione in esame, non risulta impugnata.<br />	<br />
Peraltro, aggiunge l’Avvocatura generale, le funzioni richiamate altro non sono che le funzioni “storiche” dei Comuni – nelle quali si identificano quelle «proprie», di cui al secondo comma dell’art. 118 Cost. – e quindi le «funzioni fondamentali» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), Cost.<br />	<br />
Infine, la norma di cui al comma 32, pur ispirandosi all’obiettivo del contenimento della spesa pubblica, sarebbe riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile. In proposito, la difesa statale richiama la deliberazione dell’Assemblea plenaria della Corte dei conti del 22 giugno 2010, che ha evidenziato come la partecipazione a società sia uno strumento spesso utilizzato dall’ente locale per forzare le regole poste a tutela della concorrenza, e sia sovente finalizzato ad eludere i controlli di finanza pubblica imposti agli enti locali.<br />	<br />
6.— In prossimità dell’udienza del 7 giugno 2011, tutte le ricorrenti e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie nelle quali insistono nelle conclusioni già rassegnate, rispettivamente, nei ricorsi e negli atti di costituzione.<br />	<br />
7.— In prossimità dell’udienza del 22 novembre 2011 e dell’8 maggio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri e le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna hanno depositato memorie nelle quali insistono nelle conclusioni già rassegnate negli atti di causa.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 96 del 2010) e le Regioni Liguria (reg. ric. n. 102 del 2010), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 106 del 2010) e Puglia (reg. ric. n. 107 del 2010) hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e tra queste dell’art. 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione; del principio di leale collaborazione; degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />	<br />
In particolare, la Regione Valle d’Aosta ha impugnato il comma 32 dell’art. 14, la Regione Liguria ha impugnato i commi 1, 2, 7, 9 e 32 dell’art. 14, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 9 dell’art. 14, infine, la Regione Puglia ha impugnato i commi 9, 19, 20, 21 e 27 dell’art. 14.<br />	<br />
Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel suddetto d.l. n. 78 del 2010, vengono in esame in questa sede le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32.<br />	<br />
I giudizi, così separati e delimitati, in considerazione della loro connessione oggettiva devono essere riuniti, per essere decisi con un’unica pronuncia.<br />	<br />
2.— Preliminarmente, la difesa dello Stato ha eccepito la tardività di tutti i ricorsi in quanto le disposizioni impugnate, non modificate in sede di conversione del d.l. n. 78 del 2010, sarebbero state immediatamente lesive. Di conseguenza, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, entro il termine decadenziale di cui all’art. 127, secondo comma, Cost., il decreto-legge e non la legge di conversione.<br />	<br />
L’eccezione è priva di fondamento.<br />	<br />
È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, qualora la Regione ritenga lese le proprie competenze costituzionali da norme contenute in un decreto-legge «può riservare l’impugnazione a dopo l’entrata in vigore» della relativa legge di conversione, poiché «soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l’iniziativa d’investire la Corte non rischia di essere vanificata dall’eventualità di una mancata conversione» (da ultimo, sentenza n. 232 del 2011).<br />	<br />
Deve, pertanto, riconoscersi la tempestività delle impugnazioni, pur se relative a disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione.<br />	<br />
3.— Nel merito, la difesa dello Stato ha sostenuto che tutte le norme impugnate troverebbero giustificazione nella necessità di far fronte a difficoltà economiche del nostro Paese di tale gravità da mettere a repentaglio la stessa <i>salus rei publicae</i> e da consentire, perciò, una deroga temporanea alle regole costituzionali di distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni. A sostegno di questo assunto la parte resistente invoca i principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell’uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell’unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.) dell’appartenenza all’Unione europea (art. 11 Cost.), nonché i principi del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), di sussidiarietà (art. 118 Cost.), della responsabilità finanziaria (art. 119 Cost.), della tutela dell’unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.) e gli «altri doveri espressi dalla Costituzione (artt. 41-47, 52, 54)».<br />	<br />
In proposito, si deve osservare che le disposizioni costituzionali evocate non attribuiscono allo Stato il potere di derogare alle competenze delineate dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Al contrario, anche nel caso di situazioni eccezionali, lo Stato è tenuto a rispettare tale riparto di competenze ed a trovare rimedi che siano con esso compatibili (ad esempio, mediante l’esercizio, in via di sussidiarietà, di funzioni legislative di spettanza regionale, nei limiti ed alle condizioni più volte indicate da questa Corte). La Costituzione esclude che uno stato di necessità possa legittimare lo Stato ad esercitare funzioni legislative in modo da sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali, previste, in particolare, dall’art. 117 Cost.<br />	<br />
Deve essere dunque ribadita l’inderogabilità dell’ordine costituzionale delle competenze legislative, anche nel caso in cui ricorrano le situazioni eccezionali prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato.<br />	<br />
4.— La Regione Liguria ha impugnato i commi 1 e 2 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario, operando un drastico taglio delle risorse spettanti a queste ultime, «in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012».<br />	<br />
Secondo la ricorrente, le norme in esame violerebbero gli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., anche in relazione all’art. 2, comma 2, lettera <i>ll</i>), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).<br />	<br />
4.1.— Le questioni di legittimità costituzionale, riguardanti l’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, non sono fondate.<br />	<br />
Le norme impugnate costituiscono esercizio, da parte dello Stato, della competenza a determinare i princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.<br />	<br />
La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto la natura di princìpi fondamentali nella materia, di competenza legislativa concorrente, del coordinamento della finanza pubblica alle norme statali che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).<br />	<br />
Nel caso di specie, sussistono entrambe le condizioni richieste dalla citata giurisprudenza.<br />	<br />
Si tratta infatti di un contenimento complessivo della spesa corrente, avente carattere transitorio (le norme impugnate riguardano il triennio 2011-2013), anche se l’art. 20, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, ha esteso «anche agli anni 2014 e successivi» le misure previste dalle norme censurate nel presente giudizio, che devono tuttavia essere scrutinate nel loro specifico contenuto prescrittivo, a prescindere quindi da ogni valutazione sulla legittimità costituzionale della norma di proroga.<br />	<br />
Le norme impugnate non prevedono, per altro verso, strumenti o modalità per la concreta realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa.<br />	<br />
5.— La Regione Liguria ha impugnato il comma 7 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato il comma 557 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) ed ha aggiunto i commi 557-<i>bis</i> e 557-<i>ter</i>.<br />	<br />
Il comma 557 stabilisce una serie di principi ai quali si devono conformare gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, per assicurare la riduzione delle spese relative al personale. Il comma 557-<i>bis</i> definisce tali spese ai fini dell’applicazione del comma 557. Infine, il comma 557-<i>ter</i> dispone che, «in caso di mancato rispetto del comma 557», si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.<br />	<br />
L’art. 76, comma 4, appena citato, dispone a sua volta che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.<br />	<br />
Secondo la ricorrente, l’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 violerebbe i principi di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), con conseguente lesione dell’autonomia organizzativa e finanziaria regionale (artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.), nonché il principio di leale collaborazione.<br />	<br />
5.1.— Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.<br />	<br />
Questa Corte – nel definire una questione introdotta da un ricorso statale avverso una legge regionale (sentenza n. 108 del 2011) – ha affermato che le norme di cui all’art. 1, commi 557 e 557-<i>bis</i>, della legge n. 296 del 2006, nonché quelle di cui all’art. 76, commi 6 e 7, del d.l. n. 112 del 2008, essendo «ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi». La citata conclusione trova il suo presupposto nella considerazione che «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).<br />	<br />
Anche la norma di cui al comma 557-<i>ter</i>, che prevede sanzioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni di contenimento, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, come già affermato da questa Corte, in quanto diretta ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa (<i>ex plurimis</i>, sentenza n. 155 del 2011).<br />	<br />
6.— Le Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia hanno impugnato il comma 9 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato l’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, stabilendo: 1) a carico degli enti nei quali l’incidenza delle spese per il personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 2) a carico dei restanti enti, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.<br />	<br />
Le norme in esame sono state impugnate per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.<br />	<br />
6.1.— Successivamente alla proposizione dei ricorsi regionali qui presi in esame, l’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, è stato ulteriormente modificato da numerosi interventi legislativi (da ultimo, art. 4-<i>ter</i>, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44).<br />	<br />
Il confronto tra il testo dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, oggetto delle impugnative regionali, e quello oggi vigente, anche alla luce delle specifiche ragioni di censura addotte dalle ricorrenti, consente di escludere che le numerose modifiche intervenute abbiano alterato la sostanza normativa del comma censurato.<br />	<br />
In particolare, deve rilevarsi come continuino ad essere previsti tanto il divieto di procedere a qualsiasi tipo di assunzione per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è particolarmente rilevante, tanto la limitazione a carico dei «restanti enti» riguardo a nuove assunzioni di personale. Gli interventi del legislatore statale sulle anzidette prescrizioni sono consistiti nell’attutire la portata di siffatti vincoli, prevedendo che il divieto di assunzione operi solo per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti (anziché al 40 per cento, com’era originariamente previsto), e che i restanti enti possano procedere ad assunzioni di personale «a tempo indeterminato» nel limite del 40 per cento (anziché del 20 per cento e per qualsivoglia tipo di assunzione) della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Inoltre, il testo oggi vigente dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, prevede che «Per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera <i>b</i>), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale».<br />	<br />
Da quanto detto deriva che le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul testo dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, come risultante a seguito degli interventi legislativi successivi alle odierne impugnative (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011).<br />	<br />
6.2.— Le questioni di legittimità costituzionale del testo vigente dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 non sono fondate.<br />	<br />
Anche a tale proposito si deve richiamare la sentenza n. 108 del 2011 di questa Corte, che ha riconosciuto all’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 (sia pure nel testo vigente al momento della anzidetta decisione), natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di norma che incide sulla spesa per il personale, la quale, «per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente». In particolare, nella citata pronunzia è stata riconosciuta la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica alla norma che pone il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento (oggi elevato al 50 per cento) delle spese correnti.<br />	<br />
Siffatta conclusione deve estendersi anche alla norma che limita la possibilità di assunzioni per i restanti enti, la quale obbedisce alla medesima <i>ratio</i> di contenimento della spesa pubblica per il personale. Valgono per la stessa, quindi, le considerazioni svolte nella sentenza n. 108 del 2011 in relazione al divieto di nuove assunzioni per gli enti che abbiano superato il limite del 40 per cento (oggi, 50 per cento) di cui sopra.<br />	<br />
7.— La Regione Puglia ha impugnato i commi 19, 20 e 21 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010. Il comma 19 stabilisce che alle Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 dello stesso art. 14. In base al comma 20, gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. Infine, il comma 21 dispone che sono revocati di diritto, ove compiuti a seguito degli atti indicati al comma precedente, i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all’art. 76, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla Regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa. Il titolare dell’incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.<br />	<br />
Le norme in esame sono state impugnate per violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.<br />	<br />
7.1.— Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 19, 20 e 21, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.<br />	<br />
Anche a tale proposito si deve richiamare la sentenza n. 155 del 2011 di questa Corte, in cui si è affermato che le sanzioni previste nelle norme impugnate, essendo volte ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica e rientrano pertanto nella competenza legislativa concorrente dello Stato, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.<br />	<br />
8.— La Regione Puglia ha impugnato il comma 27 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale, «ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), della Costituzione», qualifica come funzioni fondamentali dei Comuni le funzioni di cui all’art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009.<br />	<br />
La norma impugnata violerebbe gli artt. 117, commi secondo, lettera <i>p</i>), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.<br />	<br />
8.1.— Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.<br />	<br />
La ricorrente muove, infatti, da un erroneo presupposto interpretativo, in quanto il richiamo operato dalla norma impugnata alla generica elencazione di cui all’art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 non è, di per sé, lesivo di competenze legislative e amministrative delle Regioni. Il richiamo in parola, infatti, risponde all’esigenza di sopperire, sia pure transitoriamente ed ai limitati fini indicati nella stessa norma impugnata, alla mancata attuazione della delega contenuta nell’art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). La richiamata delega (il termine per il cui esercizio è peraltro già scaduto) autorizzava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>p</i>), Cost., essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.<br />	<br />
Non può pertanto attribuirsi alla norma censurata la portata, asseritamente lesiva delle competenze legislative e amministrative regionali, dedotta dalla ricorrente.<br />	<br />
9.— Le Regioni Valle d’Aosta e Liguria hanno impugnato il comma 32 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale pone il divieto, per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società e obbliga gli stessi enti a mettere in liquidazione le società già costituite o a cederne le partecipazioni.<br />	<br />
La norma in esame è impugnata per violazione degli artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera <i>g</i>), terzo e quarto, e 119 Cost., nonché degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta).<br />	<br />
9.1.— Successivamente alla proposizione dei ricorsi in esame, la disposizione censurata è stata oggetto di numerose modifiche.<br />	<br />
In particolare, l’art. 2, comma 43, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha modificato l’originario termine finale (31 dicembre 2011) per la messa in liquidazione delle società, prevedendo che quest’ultima debba intervenire entro il 31 dicembre 2013. Lo stesso art. 2, comma 43, ha inserito un nuovo periodo, dopo il secondo.<br />	<br />
L’art. 20, comma 13, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, ha soppresso l’ultimo periodo del comma 32 dell’art. 14.<br />	<br />
L’art. 16, comma 27, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha sostituito le parole «31 dicembre 2013» con le seguenti «31 dicembre 2012».<br />	<br />
Infine, l’art. 29, comma 11-<i>bis</i>, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha prorogato di nove mesi il termine di cui all’art. 16, comma 27, del d.l. n. 138 del 2011.<br />	<br />
Pertanto, il censurato art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010 si presenta oggi nel testo seguente: «Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:<br />	<br />
a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;<br />	<br />
b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;<br />	<br />
c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.<br />	<br />
La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite».<br />	<br />
Le modifiche intervenute successivamente all’impugnazione non hanno inciso sulla sostanza normativa del comma impugnato; pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le questioni promosse nei confronti del testo originario dell’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul testo oggi vigente (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011).<br />	<br />
9.2.— Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.<br />	<br />
La norma impugnata presenta i caratteri di una sanzione nei confronti degli enti le cui società partecipate non presentino bilanci in utile negli ultimi tre esercizi o abbiano subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio o, ancora, abbiano subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, per effetto delle quali il Comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. In particolare, sugli enti “non virtuosi” (nel senso prima precisato) incombe l’obbligo di mettere in liquidazione le società già costituite al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, obbligo che non sussiste per gli enti le cui società siano “virtuose” (sempre nel senso già precisato).<br />	<br />
Il divieto di costituire nuove società opera invece nei confronti di tutti gli enti (senza distinzione tra “virtuosi” e non) con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Tale divieto risponde all’esigenza di evitare eccessivi indebitamenti da parte di enti le cui piccole dimensioni non consentono un ritorno economico in grado di compensare le eventuali perdite subite. È chiaro quindi l’intento di assicurare un contenimento della spesa, non precludendo, in linea di principio, neanche agli enti con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la possibilità di mantenere in esercizio le società già costituite.<br />	<br />
Se questa è la finalità, lo strumento utilizzato dal legislatore statale per perseguirla è una norma che incide in modo permanente sul diritto societario, escludendo per determinati soggetti pubblici (i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti) l’idoneità a costituire società partecipate. Si tratta pertanto di una regola ricadente nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.<br />	<br />
10.— Oggetto di specifiche censure da parte delle Regioni Valle d’Aosta e Liguria è, infine, l’ultimo periodo del comma 32 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale, successivamente alla proposizione dei ricorsi regionali, è stato abrogato dall’art. 20, comma 13, del d.l. n. 98 del 2011, senza che sia stato adottato il decreto ivi previsto.<br />	<br />
L’abrogazione della disposizione in questione, unitamente alla sua mancata applicazione nel periodo di vigenza, determina la cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />	<br />
riuniti i giudizi,<br />	<br />
1) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione;<br />	<br />
2) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione del principio di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonché degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., e del principio di leale collaborazione;<br />	<br />
3) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, trasferite sul testo vigente dell’art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, promosse dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.;<br />	<br />
4) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 19, 20 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.;<br />	<br />
5) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera <i>p</i>), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.;<br />	<br />
6) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d’Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 2, primo comma, lettera <i>b</i>), e 3, primo comma, lettera <i>f</i>) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché degli artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera <i>g</i>), terzo e quarto, e 119 Cost.;<br />	<br />
7) <i>dichiara</i> cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 32, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d’Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 5, 117, sesto comma, e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2012.	</p>
<p align=center>	<br />
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012.</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2012-n-148/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2012 n.148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2012 n.148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-27-4-2012-n-148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospeso il bando di concorso pubblico per titoli ed esami indetto da una ASL per la copertura di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario – ortottista – categoria D – con rapporto di lavoro a tempo pieno di cui: un posto riservato al personale interno e un</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il bando di concorso pubblico per titoli ed esami indetto da una ASL per la copertura di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario – ortottista – categoria D – con rapporto di lavoro a tempo pieno di cui: un posto riservato al personale interno e un posto riservato ai volontari delle forze armate congedati senza demerito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 4 del 17/1/2012; Considerato che, ad un primo esame, paiono dover essere disattese le argomentazioni con cui l’Amministrazione resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché la sua tardività. Considerato, infatti, che il riconoscimento del diritto all’assunzione tramite procedura di mobilità, sostanzialmente fatto valere dalla ricorrente, è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso, cosicché la contestazione investe l&#8217;esercizio del potere dell&#8217;amministrazione cui corrisponde una situazione di interesse legittimo la cui tutela spetta al giudice amministrativo. Considerato, comunque, che la ricorrente non ha interesse a denunciare la mancata attivazione della procedura di mobilità, poiché la sua istanza di trasferimento è stata regolarmente vagliata e motivatamente respinta dall’amministrazione. Considerato, sotto altro profilo, che non si riscontra l’irreparabilità del pregiudizio lamentato dalla ricorrente, atteso che le procedure concorsuali sono attualmente sospese per effetto del blocco delle assunzioni disposto per il 2012 dalla Regione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00148/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00353/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 353 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Paola Inzaghi</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuliana Brambilla, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via Fieschi, 6/8;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese</b>, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Pipicelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giovanna Casu in Genova, via XX Settembre, 21/11;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del bando di concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Azienda Sanitaria Locale 2 Savonese, per la copertura di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario – ortottista – categoria D – con rapporto di lavoro a tempo pieno di cui: un posto riservato al personale interno e un posto riservato ai volontari delle forze armate congedati senza demerito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 4 del 17/1/2012;<br />	<br />
della deliberazione n. 993 del 4/11/2011 del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese con la quale è stato deliberato di indire il concorso sopra indicato;<br />	<br />
di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.	</p>
<p>Considerato che, ad un primo esame, paiono dover essere disattese le argomentazioni con cui l’Amministrazione resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché la sua tardività.<br />	<br />
Considerato, infatti, che il riconoscimento del diritto all’assunzione tramite procedura di mobilità, sostanzialmente fatto valere dalla ricorrente, è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso, cosicché la contestazione investe l&#8217;esercizio del potere dell&#8217;amministrazione a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo la cui tutela spetta al giudice amministrativo.<br />	<br />
Considerato, in secondo luogo, che il ricorso risulta consegnato per la notifica il 17 marzo 2012, sessantesimo giorno dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.<br />	<br />
Considerato, comunque, che la ricorrente non ha interesse a denunciare la mancata attivazione della procedura di mobilità, poiché la sua istanza di trasferimento è stata regolarmente vagliata e motivatamente respinta dall’amministrazione.<br />	<br />
Considerato, sotto altro profilo, che non si riscontra l’irreparabilità del pregiudizio lamentato dalla ricorrente, atteso che le procedure concorsuali sono attualmente sospese per effetto del blocco delle assunzioni disposto per il 2012 dalla Regione Liguria.<br />	<br />
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere integralmente compensate fra le parti costituite.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare in epigrafe.	</p>
<p>Compensa le spese della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />	<br />
Richard Goso, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2011 n.148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-2-2011-n-148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-2-2011-n-148/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2011 n.148</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi G. P. P. c/ il Comune di Monastir (n.c.) sulle condizioni per l&#8217;accesso alle liste elettorali Elezioni – Lista elettorale – Accesso – Presupposti– Art. 51, D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, così come modificato dall’art. 177, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi<br /> G. P. P.  c/ il Comune di Monastir (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni per l&#8217;accesso alle liste elettorali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Lista elettorale – Accesso – Presupposti– Art. 51, D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, così come modificato dall’art. 177, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Esplicitazione – Necessità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il nuovo testo dell’art. 51, D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, così come modificato dall’art. 177, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, prevede che le liste elettorali possono essere rilasciata in copia solamente per le finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o a carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso; ai fini dell’accoglimento dell’istanza, pertanto, è onere del richiedente indicare chiaramente e specificatamente l’uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, non essendo sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dalla normativa per descrivere le finalità consentite</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 882 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><B>G. P. P.</B>, in proprio, con domicilio eletto presso il medesimo, in Cagliari, via Millelire N.1; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il <b>Comune di Monastir</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio; 	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
del diniego all’accesso alle liste elettorali comunali</p>
<p>e per la condanna<br />	<br />
dell’amministrazione comunale a consegnare al ricorrente copia delle liste elettorali aggiornate.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 il dott. Marco Lensi e udito il ricorrente Gian Paolo Porcu, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con istanze in data 27 maggio 2010, 10 giugno 2010, 17 giugno 2010, 28 giugno 2010 e 6 luglio 2010, il ricorrente, sia in proprio, sia quale coordinatore del Comitato difesa del Cittadino, ha avanzato richiesta al Comune di Monastir di rilascio di copia delle liste elettorali del comune medesimo aggiornate all’ultima revisione.<br />	<br />
Il comune intimato con provvedimenti del 9 giugno 2010, 1 luglio 2010 e 2 agosto 2010 ha rigettato la richiesta del ricorrente.<br />	<br />
Col ricorso in esame il ricorrente chiede l&#8217;annullamento del diniego all’accesso alle liste elettorali comunali e la condanna dell’amministrazione comunale a consegnare al ricorrente copia delle liste elettorali aggiornate.<br />	<br />
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2010, su richiesta del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento del diniego all’accesso alle liste elettorali comunali e la condanna dell’amministrazione comunale a consegnare al ricorrente copia delle liste elettorali aggiornate.<br />	<br />
Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Deve ritenersi la legittimità delle motivazioni poste dal comune a fondamento del diniego della richiesta del ricorrente di rilascio di copia delle liste elettorali, così come formalizzate nel provvedimento del comune del 1 luglio 2010 prot. 5604 e successivamente ribadite col provvedimento del 2 agosto 2010 protocollo 6722.<br />	<br />
Esattamente nel provvedimento del 1 luglio 2010 si precisa che il nuovo testo dell’articolo 51 del D.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967, così come modificato dall’articolo 177 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, stabilisce che le liste elettorali possono essere rilasciata in copia solamente per le finalità indicate dalla norma medesima.<br />	<br />
Ugualmente esatta risulta l’ulteriore affermazione secondo cui spetta all’amministrazione destinataria dell’istanza (in questo caso al comune) “entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo, dichiarata da parte del richiedente, sia conforme all’attività del soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui al citato articolo 177/2003”.<br />	<br />
Deve infatti ritenersi che sia preciso onere del richiedente di indicare chiaramente e specificatamente nella propria istanza l’uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, non essendo assolutamente sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dalla disposizione in esame per indicare le finalità consentite.<br />	<br />
In sostanza, il richiedente deve indicare chiaramente e specificatamente il concreto uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, spettando poi al soggetto che deve applicare la norma (il comune e in seconda istanza il giudice), di valutare e stabilire se tale concreto utilizzo rientra o meno nelle finalità ammesse dalla norma di legge.<br />	<br />
Ciò premesso, rileva il collegio che nelle varie istanze e note del ricorrente indirizzate al comune, non risulta una indicazione chiara, specifica e soprattutto univoca dell’utilizzo che si intende fare dei dati delle liste elettorali in questione, dovendosi ritenere che l’indicazione più chiara e attendibile dell’utilizzo dei dati in questione sia, in realtà, contenuta nella prima richiesta del ricorrente del 27 maggio 2010, allorché la posizione dell’istante non risultava “influenzata” dal contenuto della successiva corrispondenza intercorsa col comune.<br />	<br />
In tale prima istanza del ricorrente, si precisa che “Il nostro Comitato tenta di difendere, e comunque s’interessa di diversi problemi, (la difesa dei piccoli azionisti delle spa, sia quotate che no, le tariffe professionali – di notai, avvocati, commercialisti, ecc. – talvolta ritenute esose, ecc.).<br />	<br />
Ci servono gli elenchi degli elettori sia per eventualmente agire direttamente nei loro confronti (ogni singolo elettore) per sensibilizzarli sui singoli problemi, sia per tentare d’indirizzarli (in occasione delle elezioni di qualunque tipo), verso candidati e/o partiti, che nei contatti con noi o nelle loro altre manifestazioni, abbiano dimostrato interesse per le nostre rivendicazioni.”<br />	<br />
Ciò stante, considerato che, in forza dell’articolo 51 del D.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967, così come modificato dall’articolo 177 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”, ritiene il collegio che l’utilizzo indicato dal ricorrente risulti astratto e generico e, come tale, non riconducibile alle finalità di legge.<br />	<br />
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto perché infondato.<br />	<br />
Nessuna determinazione deve essere adottata in ordine alle spese del giudizio, non essendosi costituita l’amministrazione comunale intimata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/02/2011</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-17-2-2011-n-148/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2011 n.148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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