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	<title>1478 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1478 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2012 n.1478</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-26-3-2012-n-1478/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-26-3-2012-n-1478/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2012 n.1478</a></p>
<p>Pres. A. Pagano, est. M. Santini Wind Telecomunicazioni S.p.a. (Avv. Giuseppe Sartorio) c. Comune di Bacoli (Avv. Giovanni Basile) sulla installazione di una stazione di radio base Autorizzazioni e concessioni – Installazione di una stazione radio base – VIA – Obbligo – Non sussiste &#8211; Conseguenze È illegittimo il provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-26-3-2012-n-1478/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2012 n.1478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-26-3-2012-n-1478/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2012 n.1478</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pagano, est. M. Santini<br /> Wind Telecomunicazioni S.p.a. (Avv. Giuseppe Sartorio) c. Comune di Bacoli (Avv. Giovanni Basile)</span></p>
<hr />
<p>sulla installazione di una stazione di radio base</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni – Installazione di una stazione  radio base – VIA – Obbligo – Non sussiste &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il provvedimento con il quale la P.A. non conceda l’autorizzazione alla installazione di una stazione radio base in zona paesaggistica fondandolo sulla esigenza di richiedere la previa Valutazione di impatto ambientale dello stesso, attesa anche l’abrogazione dell’art. 2/bis della Legge 189/1997 ad opera dell’art. 218 D.Lgs. 259/2003 (1)	</p>
<p></b>___________________________<br />	<br />
1. cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16206; TAR Liguria, sez. I, 20 marzo 2008, n. 422; TAR Liguria, sez. I, 15 marzo 2006, n. 200</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Settima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2012, proposto da: 	</p>
<p><b>Wind Telecomunicazioni Spa</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Sartorio, presso il cui studio in Napoli, via dei Mille n. 16, è elettivamente domiciliata; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Bacoli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Basile, presso il cui studio in Napoli, via Costantino n.50, è elettivamente domiciliato; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento della nota prot. 1011 del 13.1.2012, adottata dal Comune di Bacoli in relazione alla installazione di una stazione radio base. </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Premesso che:<br />	<br />
a) dopo un lungo <i>iter</i> la ricorrente presentava al Comune di Bacoli, in data 15 aprile 2011, istanza per la installazione di un stazione radio base. Trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico veniva richiesta la necessaria autorizzazione che veniva rilasciata il successivo 1° agosto 2011;<br />	<br />
b) con nota in data 13 gennaio 2012 l’amministrazione comunale adottava una nota sostanzialmente di sospensione del provvedimento tacitamente formatosi per effetto del tempo trascorso, ritenendo che fosse necessario espletare preventivamente, a tale riguardo, una valutazione di impatto ambientale (VIA). Ciò anche in considerazione della prossima pubblicazione di un piano particolareggiato per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, da sottoporre a sua volta a valutazione ambientale strategica (VAS);<br />	<br />
c) tale nota veniva impugnata per violazione dell’art. 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, difetto di motivazione, omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché per violazione delle disposizioni in materia di VIA di cui decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente);<br />	<br />
d) si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale intimata per chiedere il rigetto del gravame;<br />	<br />
e) alla camera di consiglio del 22 marzo 2012, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
1) in via preliminare, il provvedimento impugnato si fonda soltanto sulla esigenza di espletare la VIA, non anche su quella di attendere la formazione del suddetto piano particolareggiato, aspetto questo che nel testo del provvedimento viene richiamato soltanto in via incidentale;<br />	<br />
2) anche a voler ritenere il provvedimento gravato alla stregua di intervento in autotutela nei confronti dell’autorizzazione formatasi <i>per silentium</i> ai sensi dell’art. 87, comma 9, del codice delle comunicazioni elettroniche, nel caso di specie non sono stati in ogni caso rispettati i principi stabiliti per il suo corretto esercizio, essendo stata omessa in particolare la comunicazione di avvio del procedimento (di autotutela, per l’appunto) ed essendo mancata una adeguata motivazione circa la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell’atto nonché una approfondita valutazione in ordine ai legittimi interessi dei destinatari, ai sensi dell’art. 21-<i>nonies</i> della legge n. 241 del 1990;<br />	<br />
3) ad ogni buon conto, secondo un consolidato orientamento (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16206; TAR Liguria, sez. I, 20 marzo 2008, n. 422; TAR Liguria, sez. I, 15 marzo 2006, n. 200) “l’installazione degli impianti di comunicazioni elettroniche non può considerarsi assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale … anche in virtù dell’intervenuta abrogazione dell’art. 2-<i>bis</i> della legge n. 189 del 1997 ad opera dell’art. 218 del decreto legislativo n. 259 del 2003”.<br />	<br />
Ritenuto pertanto di accogliere il presente gravame, con conseguente annullamento della nota in epigrafe indicata.<br />	<br />
Ritenuto infine che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1075 del 2012, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota in epigrafe indicata.<br />	<br />
Condanna le amministrazioni statali intimate al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi nella somma di euro 1.500 (millecinquecento), oltre IVA e CPA, oltre ancora alla restituzione di quanto anticipato, se effettivamente assolto, a titolo di contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-26-3-2012-n-1478/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2012 n.1478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2011 n.1478</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-5-4-2011-n-1478/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-5-4-2011-n-1478/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2011 n.1478</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento che nega il permesso di costruire per un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 20 kW, in un Comune nel quale l’art. 30 delle NTA del PRG vieta l’installazione di pannelli nelle zone classificate a elevata e molto elevata sensibilità paesistica. Sussistendo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-5-4-2011-n-1478/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2011 n.1478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-5-4-2011-n-1478/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2011 n.1478</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento che nega il permesso di costruire per un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 20 kW, in un Comune nel quale l’art. 30 delle NTA del PRG vieta l’installazione di pannelli nelle zone classificate a elevata e molto elevata sensibilità paesistica. Sussistendo contrasti in relazione alla suddivisione dei poteri tra Comune e Regione sulle scelte relative all’insediamento di tali impianti, e&#8217; in ogni caso sia opportuna, a fini di certezza dei rapporti, una sollecita definizione della controversia in sede di merito. In primo grado era stato ritenuto che, in attesa dell’individuazione di aree non idonee (DM 10/9/2010) il principio di precauzione potesse essere motivatamente applicato solo con riferimento a siti di particolare valore, e relativamente a impianti il cui impatto si potesse considerare intollerabile per il contesto naturalistico. Inoltre, i comuni avrebbero potuto stabilire misure di mitigazione o mimetizzazione degli impianti, senza alterarne l’efficienza energetica, rendendo recessiva la disciplina urbanistica comunale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01478/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01761/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Cologne</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Giuseppe Ramadori, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi, con domicilio eletto presso Giuseppe Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Francesco Frigoli</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Chiola, Innocenzo Gorlani, Massimo Iolita, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia, N785; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Provincia di Brescia</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZ. STACCATA DI BRESCIA n. 00907/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Francesco Frigoli;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Fausto Buccellato in sostituzione di Giuseppe Ramadori, Claudio Chiola;	</p>
<p>Considerato che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello proposti dal Comune di Cologne possono ritenersi muniti del requisito della fondatezza prima facie, in relazione alla suddivisione dei poteri tra Comune e Regione sulle scelte relative all’insediamento di impianti fotovoltaici, quali quello in questione e ritenuto che in ogni caso sia opportuna, a fini di certezza dei rapporti, una sollecita definizione della controversia in sede di merito;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1761/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-5-4-2011-n-1478/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2011 n.1478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2009 n.1478</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-9-2009-n-1478/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-9-2009-n-1478/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-9-2009-n-1478/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2009 n.1478</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. T. Aru D. Srl (avv.ti L. Grondona e A. Onorato) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti G. Parisi e P. Angius); l’ Esaf &#8211; Ente Sardo Acquedotti e Fognature (Avv. Distr. St.) sulla proroga dei termini di conclusione del procedimento espropriativo 1. Processo amministrativo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-9-2009-n-1478/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2009 n.1478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-9-2009-n-1478/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2009 n.1478</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. T. Aru<br /> D. Srl (avv.ti L. Grondona e A. Onorato) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti G. Parisi e P. Angius); l’ Esaf &#8211; Ente Sardo Acquedotti e Fognature (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla proroga dei termini di conclusione del procedimento espropriativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Proposizione &#8211; Dimezzamento dei termini ex art. 23 bis L Tar – Proposizione tardiva – Errore scusabile – Ammissione &#8211; Ragioni 	</p>
<p>2. Espropriazione per p.u. – Procedura – Termini iniziali e finali – Proroga – Ai fini dell’adozione del decreto d’esproprio – E’ legittima &#8211; Fattispecie	</p>
<p>3. Espropriazione per p.u. – Procedura – Termini iniziali e finali – Proroga – Procedimento – Comunicazione di avvio – Necessità – Non sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Va riconosciuto l’errore scusabile al ricorrente che abbia depositato un ricorso soggetto al rito speciale di cui all’art 23 bis L. Tar nel termine ordinario anziché in quello dimidiato, avuto riguardo all’equivocità ed atecnicità dell&#8217;espressione &#8220;salvo quelli per la proposizione del ricorso&#8221;, contenuta nel comma 2, art. 23 bis cit., ed al fatto che la composizione del contrasto giurisprudenziale sull&#8217;interpretazione di tale disposizione, peraltro in attesa di definitivo assestamento, è avvenuta solo di recente. (1)	</p>
<p>2. Deve ritenersi legittimo il provvedimento di proroga dei termini di conclusione del procedimento espropriativo che sia stato adottato a lavori ultimati e collaudati ed al solo fine di consentire alla P.A. la formalizzazione del decreto di esproprio, evitando le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto della procedura ablatoria (nella specie, il decreto di esproprio era intervenuto pochi mesi dopo la scadenza del termine prorogato). (2)	</p>
<p>3. In tema di comunicazione di avvio del procedimento, non sussiste violazione dell’art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241 qualora il provvedimento di proroga dei termini di conclusione del procedimento espropriativo sia stato adottato a lavori ultimati e collaudati ed al solo fine di consentire alla P.A. la formalizzazione del decreto di esproprio, in quanto tale circostanza esclude in radice ogni possibile utile apporto della ricorrente in un procedimento ormai esaurito quanto ai contenuti sostanziali dell’azione amministrativa. (3) 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) V. in senso contrario, citata in motivazione, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 7 aprile 2009 n. 2149, in questa rivista, secondo cui nonostante la presenza di tre diversi indirizzi interpretativi sulla applicabilità del dimezzamento dei termini ex art. 23 bis alla proposizione di motivi aggiunti, non può tuttavia riconoscersi il beneficio dell’errore scusabile, tenuto conto che proprio in relazione all’esistenza di diversi orientamenti sull’interpretazione della norma, il ricorrente è tenuto, in via prudenziale, ad improntare la propria strategia processuale seguendo l’indirizzo più restrittivo <br />	<br />
(2-3) Sulla necessità di comunicare l’avvio del procedimento di proroga dei termini del procedimento espropriativo e sull’obbligo di motivazione del relativo provvedimento si veda, in questa rivista, T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 3 luglio 2008 n. 6377 (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 459 del 2000, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>D. Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Grondona e Alberto Onorato, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del secondo, via Tuveri n. 84; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la <b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Parisi e Patrizia Angius, con domicilio eletto in Cagliari presso l’Ufficio Legale dell’Ente, viale Trento n. 69;	</p>
<p>l’ <b>Esaf &#8211; Ente Sardo Acquedotti e Fognature</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è domiciliato; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5/24 del 17 marzo 1994 di occupazione d’urgenza dell’area della ricorrente;<br />	<br />
del decreto dell’Assessore regionale ai LL.PP. n. 1478 del 16 dicembre 1993;<br />	<br />
nonché, di tutti gli atti presupposti e conseguenti, con condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla illegittima occupazione acquisitiva.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Esaf &#8211; Ente Sardo Acquedotti e Fognature;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15/07/2009 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame la società Delmar S.r.l. – già Olbia Mare Costruzioni S.p.A. – proprietaria di un terreno in Comune di Olbia, località “Cugnana”, nella regione “Rio Moronzu”, censito in catasto al foglio n. 3, mappali n. 5 e n. 25, espone quanto segue.<br />	<br />
Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5/24 del 17 marzo 1994, l’ESAF veniva autorizzato ad occupare d’urgenza, in vista dell’espropriazione, diversi immobili siti nel comune di Olbia, tra i quali quelli sopra descritti di proprietà della ricorrente. <br />	<br />
Ai sensi dell’art. 3 di tale decreto, l’occupazione poteva protrarsi “…sino a 5 anni dalla data di immissione in possesso, a condizione che nel corso di tale quinquennio non scada, improrogato, il minor termine per il compimento delle espropriazioni fissato, ai sensi dell’art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, con il provvedimento in premessa citato, dichiarante l’opera di che trattasi di pubblica utilità, urgente ed indifferibile”.<br />	<br />
L’occupazione d’urgenza, infatti, aveva come atto presupposto il decreto n. 1478 del 16 dicembre 1993, con il quale l’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna aveva approvato il “Progetto esecutivo dell’Acquedotto del Liscia – Schema n. 2 N.P.R.G.A. – Tratto dal partitore P.Rotondo a Porto Rotondo ed al serbatoio esistente di Caltabassa – 2° stralcio”, che dichiarava tali lavori di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.<br />	<br />
In tale decreto n. 1478/1993 dell’Assessore regionale, i termini di cui all’art. 13 cit. venivano così fissati:<br />	<br />
&#8211; inizio espropriazioni: entro 12 mesi<br />	<br />
&#8211; compimento espropriazioni: entro 60 mesi<br />	<br />
&#8211; inizio lavori: entro 12 mesi<br />	<br />
&#8211; compimento lavori: entro 36 mesi<br />	<br />
L’immissione in possesso avveniva il giorno 20 aprile 1994.<br />	<br />
Da tale data, dunque, iniziava a decorrere il termine quinquennale di cui al decreto di occupazione d’urgenza.<br />	<br />
L’ESAF procedeva, quindi, alla realizzazione delle condotte idriche oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, che venivano completate nel 1996.<br />	<br />
Il 16 dicembre 1998 scadeva il termine previsto per il compimento delle espropriazioni.<br />	<br />
Il 20 aprile 1999 scadeva, invece, il termine di efficacia del decreto di occupazione d’urgenza.<br />	<br />
Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente sostiene che nei termini previsti non sarebbe stato completato il procedimento ablatorio mediante tempestiva adozione del decreto di espropriazione, con conseguente illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.<br />	<br />
Peraltro, nella prospettazione della ricorrente, l’irreversibile trasformazione del terreno per effetto dell’esecuzione dell’opera avrebbe comportato, con lo scadere del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, il trasferimento della proprietà del terreno occupato all’ente pubblico per accessione invertita.<br />	<br />
Di qui la richiesta di risarcimento del danno subito in dipendenza dell’occupazione del terreno e della perdita del diritto di proprietà dello stesso, nonché del maggior danno derivante dalla inutilizzazione di una considerevole parte di terreno circostante la fascia espropriata, dal mancato macchiatico e dalla necessità di predisporre un nuovo piano di lottizzazione, con vittoria delle spese di giudizio.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate che, con articolate difese, ne hanno chiesto il rigetto, con favore di spese.<br />	<br />
In particolare, la difesa dell’ESAF, in data 11 febbraio 2009, ha depositato:<br />	<br />
la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 702 del 23 luglio 1998, recante la riapprovazione, ai soli fini espropriativi, del progetto in esame, e il termine di ulteriori 24 mesi per il completamento degli espropri;<br />	<br />
il decreto definitivo di esproprio n. 5/33 del 7 aprile 1999.<br />	<br />
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 marzo 2009 e depositato il successivo 1° aprile, la ricorrente ha impugnato, sotto diversi profili, i predetti provvedimenti, chiedendone l’annullamento perché illegittimi e confermando, infine, le conclusioni di cui all’atto introduttivo del giudizio.<br />	<br />
Le amministrazioni resistenti hanno chiesto la declaratoria di irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti perché tardivamente proposto rispetto al termine dimidiato da applicarsi, in subiecta materia, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, insistendo, nel merito, per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Ragioni di ordine logico e sistematico impongono di prendere le mosse dal ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ricorrente per contestare la legittimità della delibera n. 702 del 23 luglio 1998 (di proroga dei termini per il completamento dell’espropriazione), e del successivo decreto di definitivo esproprio n. 5/33 del 7 aprile 1999.<br />	<br />
In relazione a tale atto impugnatorio, peraltro, assume rilievo preliminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalle parti resistenti che lamentano la violazione del termine dimidiato ex art. 23 bis legge n. 1034/1971(introdotto dall&#8217;art. 4 l. 21 luglio 2000 n. 205) riferibile, per la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, a tutti i termini e i gradi di giudizio e, dunque, anche al termine per la proposizione dei motivi aggiunti.<br />	<br />
Tale dimidiazione, infatti, secondo questa recente interpretazione giurisprudenziale, non si applicherebbe soltanto al termine ordinario di 60 giorni previsto per la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.<br />	<br />
Nel caso di specie è invece pacifico che il ricorso per motivi aggiunti è stato proposto oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza degli atti con esso impugnati.<br />	<br />
Il difensore della ricorrente, in presenza di un quadro giurisprudenziale particolarmente incerto sul punto, ha invocato, comunque, ove il Tribunale si orientasse nel senso di non ritenere inapplicabile all’atto impugnatorio in questione la dimidiazione del termine di proposizione del ricorso, l’errore scusabile.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che tale richiesta meriti accoglimento.<br />	<br />
La particolare delicatezza della questione, che attiene, in ultima analisi, al compiuto esercizio del diritto di difesa quale prerogativa costituzionalmente garantita ad ogni soggetto giuridico, impone al Tribunale, che pure aveva in passato, talvolta, seguito la tesi della non dimidiazione del termine per la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, di guardare con cautela all’evoluzione della giurisprudenza del giudice d’appello che, invero, recentemente, sembra aver decisamente imboccato la strada della dimidiazione di tutti i termini processuali, escluso solo quello per la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2009 n. 2149; Cons. Stato, Sez. IV, 5 marzo 2008 n. 949).<br />	<br />
Pertanto, in attesa di definitive acquisizioni sul punto, il Tribunale ritiene che nel caso di specie, ove il ricorso per motivi aggiunti in materia soggetta al rito speciale di cui all&#8217;art. 23 bis l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (introdotto dall&#8217;art. 4 l. 21 luglio 2000 n. 205) è stato depositato nel termine ordinario anziché in quello dimidiato, dev&#8217;essere riconosciuto il beneficio dell’errore scusabile avuto riguardo all’equivocità e atecnicità dell&#8217;espressione &#8220;salvo quelli per la proposizione del ricorso&#8221;, contenuta nel comma 2 detto art. 23 bis, ed al fatto che la composizione del contrasto giurisprudenziale sull&#8217;interpretazione di tale disposizione, peraltro in attesa di definitivo assestamento, è avvenuta solo di recente. <br />	<br />
Le ulteriori eccezioni di irricevibilità dell’impugnativa possono essere, invece, tralasciate stante la sua infondatezza nel merito.<br />	<br />
Come detto, al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente non aveva notizia né della delibera di proroga dei termini per il compimento delle espropriazioni, né del successivo decreto definitivo di esproprio.<br />	<br />
Di qui l’impostazione, secondo l’orientamento diffuso all’epoca della proposizione del ricorso (anno 2000), in termini meramente risarcitori per effetto dell’intervenuta accessione invertita conseguente alla irreversibile trasformazione del fondo in assenza del completamento del procedimento di espropriativo, dell’impugnazione.<br />	<br />
La produzione dei predetti atti da parte della difesa dell’ESAF, e la conseguente impugnazione degli stessi col ricorso per motivi aggiunti, impone dunque al Collegio di procedere, anzitutto, all’esame di quest’ultimo, giacché l’eventuale infondatezza dello stesso priverebbe di fondamento le pretese risarcitorie di competenza di questo giudice fondate sul mancato completamento del procedimento ablatorio.<br />	<br />
Per quanto è dato comprendere dalla censura proposta con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta, anzitutto, la violazione della legge sulle espropriazioni perché la delibera di proroga, in quanto intervenuta in relazione a lavori già ultimati e collaudati, sarebbe nulla per inesistenza dell’oggetto, non essendovi più alcun progetto da realizzare. Inoltre essa, avendo il contenuto di una vera e propria dichiarazione di p.u., avrebbe dovuto comportare una nuova e contestuale valutazione, in punto di interesse, dell’opera realizzanda, nonché il compimento di tutte le formalità previste per l’adozione di tali atti compreso, 2° motivo, l’avviso di inizio del procedimento.<br />	<br />
Infine (3° motivo), la delibera di proroga sarebbe viziata da eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto riferita ad un procedimento espropriativi diverso da quello riferito all’originaria dichiarazione di pubblica utilità.<br />	<br />
Nessuna censura è fondata.<br />	<br />
Anzitutto è pacifico che la delibera di proroga dei termini per il completamento della procedura espropriativa è intervenuta (23 luglio 1998) tempestivamente, ossia prima della scadenza del termine fissato nell’originaria dichiarazione di p.u. quale termine finale del procedimento espropriativo (16 dicembre 1998).<br />	<br />
In secondo luogo, non si rivelano convincenti le argomentazioni secondo le quali tale atto di proroga sarebbe “…privo di uno degli elementi essenziali ex lege a costituirlo” e come tale “…radicalmente nullo o del tutto inesistente, avente la sola parvenza di atto amministrativo, inidoneo a produrre effetti giuridici”.<br />	<br />
La delibera n. 702/1998 è espressamente finalizzata a prorogare i termini espropriativi di 24 mesi rispetto all’originaria scadenza, in vista dell’evenienza, poi concretizzatasi (sia pure per soli 4 mesi, giacchè il decreto di esproprio è intervenuto il 7 aprile 1999), di non riuscire a concludere il procedimento nei tempi previsti.<br />	<br />
Il riferimento alla circostanza che nella specie i lavori fossero stati già ultimati e collaudati, ad avviso del Collegio, lungi dall’evidenziare che tale atto era privo di oggetto o di altro elemento essenziale, vale al contrario a segnalare la persistenza dell’interesse pubblico alla definizione del procedimento espropriativo mediante acquisizione delle aree con rituale decreto.<br />	<br />
Tale atto, dunque, diretto allo scopo di permettere all’Amministrazione di compiere il procedimento di espropriazione evitando le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto della procedura ablatoria, deve ritenersi senz’altro legittimo in quanto tempestivamente adottato prima della scadenza del termine originariamente fissato per il completamento delle espropriazioni.<br />	<br />
Neppure giova sostenere che esso andava preceduto dal rinnovo dell’intero iter procedimentale, compreso l’invio dell’avviso di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990.<br />	<br />
Anche a prescindere dalla questione dell’applicabilità , al caso di specie, dell’art. 21 octies, comma secondo, del medesimo testo normativo, resta evidente che, nella specie, proprio la cennata ultimazione dei lavori al momento dell’adozione della delibera di proroga dei termini escludeva in radice ogni possibile utile apporto della ricorrente in un procedimento ormai esaurito quanto ai contenuti sostanziali dell’azione amministrativa, e per il quale non residuavano neppure margini di ulteriori attività istruttorie, restando dunque evidente l’inutilità di una comunicazione comunque inidonea a produrre effetti su un procedimento del quale occorreva soltanto formalizzare l’atto finale.<br />	<br />
Con il 3° motivo contenuto nel ricorso per motivi aggiunti la ricorrente lamenta che la menzionata delibera di proroga n. 702/1998 sarebbe illegittima perché errata nei riferimenti ai lavori ad essa relativi o perché, comunque, riferita ad una diversa procedura espropriativa.<br />	<br />
Neppure tale censura è fondata.<br />	<br />
Come ampiamente precisato dalle difese delle resistenti, infatti, i terreni della ricorrente incisi dalla procedura espropriativa in questione riguardavano i lavori di realizzazione dell’acquedotto del Liscia, tratto dal partitore Porto Rotondo a Porto Rotondo e al serbatoio di Caltabassa – 2° stralcio (vedi decreto n. 1478 del 16 dicembre 1993 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori).<br />	<br />
Tali lavori erano inclusi nel più ampio programma di interventi di cui alla deliberazione della Giunte Regionale n. 21/17 dell’8 giugno 1993, e costituivano il completamento dei lavori inerenti l’acquedotto del Liscia, 4° lotto, di cui era già stata avviata la realizzazione del 1° stralcio.<br />	<br />
Più precisamente, nell’ambito dei lavori di costruzione dell’acquedotto del Liscia, 4° lotto, rientravano sia i lavori per la diramazione Porto Rotondo – Golfo Aranci (1° stralcio), che quelli per la realizzazione del tratto dal partitore Porto Rotondo a Porto Rotondo e al serbatoio di Caltabassa (2° stralcio).<br />	<br />
Le procedure espropriative inerenti tali lavori, dapprima distinte, sono state poi ricondotte ad una unica procedura, nella quale il titolo del secondo intervento non è stato più esplicitamente menzionato.<br />	<br />
Tant’è che tutti i provvedimenti adottati successivamente all’approvazione del progetto, pur contenendo una titolazione limitata al 1°stralcio, contenevano nei tabulati allegati, espressamente ed in equivocamente, anche le partite catastali originariamente riferite al 2° stralcio, comprese quelle della società odierna ricorrente.<br />	<br />
Quanto sopra è del resto agevolmente riscontrabile attraverso l’esame del decreto di espropriazione n. 5/33 del 7 aprile 1999 che, nel richiamare espressamente la delibera di proroga n. 702/1998, nell’allegato recante i riferimenti catastali delle aree espropriate menziona espressamente i mappali della ricorrente, sia pure nella nuova numerazione conseguente al frazionamento del 3 giugno 1996.<br />	<br />
Di qui l’infondatezza della censura.<br />	<br />
Devono ora esaminarsi i motivi di impugnazione proposti, col ricorso per motivi aggiunti, avverso il decreto di espropriazione n. 5/33 del 7 aprile 1999.<br />	<br />
Il 1° ed il 2° motivo, col quale si lamenta l’illegittimità di detto provvedimento per illegittimità derivata dalla delibera n. 702 del 23 luglio 1998 e, comunque, per la sua tardività rispetto al termine di completamento delle espropriazioni sono evidentemente infondati, attesa l’acclarata legittimità dell’atto di proroga dei termini fissati per la conclusione del procedimento espropriativo.<br />	<br />
Il 3° motivo riproduce la questione della diversa titolazione del provvedimento ablatorio rispetto a quella della dichiarazione di p.u., già sopra oggetto di esame e reiezione.<br />	<br />
Il 4° motivo, con il quale si pretende di derivare l’illegittimità del decreto di esproprio dall’errata attribuzione della proprietà delle aree interessate, in sede di redazione dello stato di consistenza, a tale Diego Deledda anziché, come corretto, alla Olbia Mare Costruzioni s.r.l., è anch’esso infondato.<br />	<br />
Trattasi, invero, di mera irregolarità attinente un atto endoprocedimentale che non ha in alcun modo pregiudicato le garanzie dominicali dell’odierna ricorrente, come tale inidonea a determinare la lamentata illegittimità dell’atto finale del procedimento.<br />	<br />
In ogni caso, a fugare rilievo decisivo all’argomento della ricorrente secondo il quale tale errata indicazione della proprietà avrebbe precluso la sua partecipazione, in contraddittorio, al sopralluogo volto a rendere certa la situazione di luoghi in vista del successivo iter procedimentale, con conseguente illegittimità dell’atto presupposto del decreto di esproprio da considerarsi viziato in via derivata, vale il rilievo che l’art. 3 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, oggi recepito dall’art. 24 del DPR 8 giugno 2001 n. 327, stabilisce che lo stato di consistenza “…deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l&#8217;intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell&#8217;espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono, o il compartecipante”.<br />	<br />
Ebbene, come risulta dagli atti di causa (all. 6 delle produzioni dell’Avvocatura dello Stato in data 11 febbraio 2009), lo stato di consistenza relativo ai mappali di proprietà della Olbia Mare Costruzioni è stato redatto alla presenza di due testimoni (Filigheddu Angelo Antonio e Filigheddu Pasquale), per i quali non risulta contestata la garanzia di terzietà richiesta dalla norma, restando dunque puntualmente osservate le garanzie previste ai fini della redazione del predetto atto di accertamento. <br />	<br />
Il 5° motivo riguarda la ritenuta illegittimità del procedimento di cui alla legge n. 865/1971 in quanto l’illegittimità dell’avviso di pubblicazione e notifica delle espropriazioni avrebbe comportato l’illegittimità del provvedimento finale per violazione delle garanzie procedimentali.<br />	<br />
Il contenuto di tale censura risulta smentito, in punto di fatto, dalle produzioni dell’avvocatura dello Stato (allegati 9 e 10 delle produzioni in data 11 febbraio 2009).<br />	<br />
In ossequio a quanto previsto dall’art. 10 della legge 22.10.1971 n. 865, infatti, il Comune di Olbia ha ritualmente pubblicato l’avviso del deposito degli atti relativi all’espropriazione, come del resto attestato dal Segretario generale del medesimo comune che nello stesso atto ha precisato che “…l’avviso sotto esteso è stato pubblicato all’albo pretorio senza opposizioni dal 23 ottobre 1996 al 15 novembre 1996”.<br />	<br />
Inoltre, tale avviso è stato anche notificato alla società Olbia Mare Costruzioni s.p.a., ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con corretta indicazione dei mappali oggetto del procedimento espropriativo.<br />	<br />
Di qui l’infondatezza della censura.<br />	<br />
Il 6° motivo è sostanzialmente identico al 3°, valendo dunque anche per esso il richiamo a quanto detto in relazione alla diversa titolazione della procedura negli atti successivi alla dichiarazione di p.u..<br />	<br />
Il 7° motivo, riferito al contratto 5 marzo 1994 stipulato tra ESAF e ditta Mozzanti per l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’acquedotto del Liscia, deve ritenersi, oltre che genericamente esposto, inammissibile per difetto di interesse, non ravvisandosi, in relazione alla pretesa oggi azionata, profili volti a ricollegare la tutela della posizione soggettiva della ricorrente al predetto atto negoziale.<br />	<br />
In conclusione, quindi, per le suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.<br />	<br />
Alla reiezione delle domande caducatorie consegue, altresì, il rigetto delle domande risarcitorie proposte sul presupposto dell’illegittimità degli atti amministrativi impugnati.<br />	<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Compensa le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/09/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-9-2009-n-1478/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2009 n.1478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2006 n.1478</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-20-4-2006-n-1478/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-20-4-2006-n-1478/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-20-4-2006-n-1478/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2006 n.1478</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Antonio Pasca – Estensore Sagaria Rossi (avv. G. Spada e A. Iacobellis) c. A.N.A.S. s.p.a. (Avv. Stato), Ing. Carriero &#038; Baldi s.p.a. (avv. S. Como e F. Semeraro) su alcune fattispecie di occupazione appropriativa Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione &#8211; Occupazione appropriativa –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-20-4-2006-n-1478/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2006 n.1478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-20-4-2006-n-1478/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2006 n.1478</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Antonio Pasca – Estensore<br /> Sagaria Rossi (avv. G. Spada e A. Iacobellis) c. A.N.A.S. s.p.a. (Avv. Stato), Ing. Carriero &#038; Baldi s.p.a. (avv. S. Como e F. Semeraro)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">su alcune fattispecie di occupazione appropriativa</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione &#8211; Occupazione appropriativa – Fattispecie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa</span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la fattispecie che ricomprende due diverse ipotesi: quella dei terreni occupati in virtù di un decreto di occupazione d’urgenza -ancorché asseritamente inefficace- e oggetto di irreversibile trasformazione in assenza di provvedimento ablatorio e quella dei terreni non contemplati nel piano particellare e quindi prima occupati e poi irreversibilmente trasformati in assenza di alcun formale provvedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione III^</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>composto da<br />
Amedeo Urbano &#8211;	Presidente <br />	<br />
Antonio Pasca	&#8211; Componente<br />	<br />
Roberto Maria Bucchi	&#8211; Componente<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 468 del 2004 proposto da</p>
<p><b>Sagaria Rossi Camillo</b>, in proprio e quale erede avente causa di Petrilli Rosa, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Spada e Antonella Iacobellis ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Bari alla Via Dante Alighieri n. 193;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
&#8211; <b>Azienda Nazionale Autonoma delle Strade s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici domicilia ope legis;<br />
<b></p>
<p align=center>
nonché contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	Ingg. Carriero &#038; Baldi s.p.a</b>., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Como e Francesco Semeraro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Bari alla Via Abate Gimma n. 73;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>dell’assenza di un efficace provvedimento di occupazione definitiva seguente all’emissione, in data 1/2/90, da parte del Prefetto della Provincia di Foggia del decreto n. 374/AES di occupazione temporanea di parte dell’appezzamento di terreno sito in agro di Lucera (FG), contrada “Posta del Colle” in catasto al fl. 48 p.lle nn- 114-116 e 103 ex 23 e, in data 18/7/90, de decreto n. 5048 di occupazione temporanea di parte di altro apprezzamento di terreno sito in agro di Lucera alla contrada “Posta del Colle” in catasto al fl. 48 p.lla n. 91, e dell’appezzamento di terreno limitrofo in ditta “Demanio Pubblico della Regione Puglia” in catasto alla partita n. 166281, zona 78, fl. n. 48, part. 22, della superficie complessiva di ha. 1.10.00 affidato in concessione alla Sig.ra Petrilli, su richiesta dell’A.N.A.S. – Compartimento della viabilità di Bari per l’esecuzione dei lavori di adeguamento ed ammodernamento del tronco Lucera-Foggia 2° lotto dal Km. 323+758 al Km. 332+675 della SS. 17;<br />	<br />
&#8211;	dell’inefficacia dei suddetti decreti di occupazione temporanea emessi dal Prefetto della Provincia di Foggia al momento della loro esecuzione poiché avvenuta oltre il termine di efficacia di tre mesi dalla loro emanazione come previsto dall’art. 20 L. n. 865/71 e conseguentemente dell’illecita immissione nel possesso dell’A.N.A.S. nei terreni de quibus;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
nonché per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>dell’A.N.A.S. s.p.a. e della Ingg. Carriero &#038; Baldi s.p.a., quest’ultima quale ditta esecutrice delle opere, al risarcimento del danno;</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. e della &#8211; Ingg. Carriero &#038; Baldi s.p.a.;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Cons. Antonio Pasca;<br />
Uditi, altresì, per le parti, gli Avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso in esame il ricorrente chiede la condanna dell’Amministrazione intimata, in solido con la ditta appaltatrice dei lavori, al risarcimento dei danni subiti a seguito della illegittima occupazione temporanea dei suindicati terreni (per asserita sopravvenuta inefficacia dei relativi decreti di occupazione temporanea) e della irreversibile trasformazione degli stessi in assenza di provvedimento definitivo di esproprio. <br />
Con decreti prefettizi n. 374/AES del 1/2/90 e n. 5048 del 18/7/90, l’A.N.A.S.-Compartimento della Viabilità di Bari è stata autorizzata all’occupazione temporanea dei terreni di che trattasi (in epigrafe dettagliamene descritti) per l’esecuzione dei lavori di ammodernamento e adeguamento del Tronco Lucera-Foggia.<br />
Il ricorrente afferma che l’occupazione dei terreni sarebbe avvenuta oltre lo scadere del termine di efficacia dei decreti (tre mesi dalla loro emanazione) e che la realizzazione delle opere e la irreversibile trasformazione sarebbero avvenute in assenza di un provvedimento definitivo di esproprio, con conseguente diritto del proprietario di conseguire il risarcimento del danno sia con riferimento all’illegittima occupazione, sia soprattutto con riferimento alla perdita del bene, con una quantificazione del danno che tenga conto della attività di coltivazione di girasoli che ivi si effettuava, nonché del maggior valore del terreno dovuto all’autorizzazione per il rilascio di concessione edilizia in deroga per insediamenti industriali, giusta delibera di C. C. di Lucera n. 193 dell’11/5/81).<br />
Il ricorrente asserisce che nonostante i plurimi solleciti in tal senso inoltrati nulla avrebbe ricevuto neppure a solo titolo di indennità dell’esproprio subito.<br />
Il ricorrente a supporto della pretesa azionata deduce: <br />
1.	violazione di legge in particolare dell’art. 20 L. n. 865/71.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio l’A.N.A.S. s.p.a., nonché la Cariero &#038; Baldi s.p.a. , contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso. <br />
All’udienza del 16 febbraio 2006 il ricorso è stato introitato per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Occorre innanzi tutto considerare se la questione proposta rientri o meno nell’ambito di giurisdizione del Giudice Amministrativo.<br />
La giurisdizione del Giudice Amministrativo per il caso di accessione invertita (occupazione acquisitiva o occupazione sostanziale) si supporta alla norma di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 80/98, riconfermato dall’art. 7 della legge 205/2000 e successive modificazioni, ritenendosi ricompresa nella giurisdizione esclusiva oltre al giudizio di annullamento del provvedimento illegittimo anche la cognizione del rapporto tra privato e Amministrazione, anche con riferimento ai comportamenti materiali che tale rapporto abbiano comunque conformato.<br />
Per il caso dell’occupazione usurpativa, esulando quest’ultima dall’ambito della nozione di urbanistica di cui al citato art. 34, va ritenuta invece la giurisdizione del Giudice Ordinario.<br />
Tale assetto, relativamente consolidato nella giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (A.P. 4/03), deve essere riconsiderato alla stregua delle sentenze della Corte Costituzionale n. 281/2004 e n. 204/2004.<br />
In particolare quest’ultima sentenza della Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 co.1 del D.Lgs. 80/98, come sostituito dall’art. 7 lett. b della legge 205/2000, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo delle controversie aventi ad oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti” anzichè “gli atti e i provvedimenti” delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati in materia di urbanistica ed edilizia.<br />
La Corte ha quindi escluso dalla giurisdizione del G.A. le controversie relative ai “comportamenti” ( materiali ) della P.A. che non costituiscano, neanche in via indiretta o mediata esercizio di poteri autoritativi.<br />
Rileva il Collegio che l’espressione “comportamenti” non si presenta di univoca lettura.<br />
Occorre infatti distinguere:<br />
a). i comportamenti che sono supportati direttamente ed immediatamente da un provvedimento amministrativo e autoritativo del quale costituiscono il momento attuativo o esecutivo (collegamento diretto o immediato); <br />
b). i comportamenti che presentano comunque un collegamento indiretto e/o mediato con un provvedimento amministrativo e che costituiscono quindi espressione dell’esercizio di poteri autoritativi e pubblicistici (collegamento indiretto o mediato); <br />
c). i comportamenti che si configurano solo formalmente ed apparentemente come tali solo in virtù dell’omessa e tempestiva attivazione dell’obbligo di provvedere da parte dell’Autorità Amministrativa rispetto ad adempimenti pubblicistici contemplati dall’Ordinamento ed attinenti all’esercizio di funzioni amministrative ovvero in relazione ai quali ricorrono o sussistono tutti i presupposti per l’esercizio del potere autoritativo, quali la norma attributiva del potere o la rilevanza pubblicistica dei fini perseguiti (collegamento funzionale e/o teleologico); <br />
d).meri comportamenti, nei quali &#8211; per l’assenza di un collegamento con un provvedimento amministrativo (diretto o indiretto) ed anzi con lo stesso esercizio della funzione amministrativa e di poteri autoritativi (funzionale) – viene in rilievo un rapporto caratterizzato da posizioni paritetiche e non condizionato in alcun modo dall’esercizio di poteri autoritativi, nell’ambito del quale il criterio di riferimento è costituito dal brocardo privatistico “neminem laedere” .<br />
L’ipotesi di cui alla lettera c) o del collegamento funzionale risulta efficacemente considerata nella decisione C.d.S. A.P. n. 7/2005, resa in fattispecie diversa (pretesa risarcitoria per danni da comportamento della P.A. per ritardo nell’evasione di istanze edilizie), ma di generale portata.<br />
La fattispecie in esame si presenta sotto tale profilo complessa, nel senso che vi sono ricompresse insieme due diverse ipotesi: quella dei terreni occupati in virtù di un decreto di occupazione d’urgenza &#8211; ancorché asseritamene inefficace &#8211; e oggetto di irreversibile trasformazione in assenza di provvedimento ablatorio, ipotesi riconducibile, quanto all’occupazione, alla categoria sub <i>a</i> e, quanto alla acquisizione, alla categoria sub <i>c</i>; (particelle 114, 116, 103 ex 23 del f.l. 48, nonché p.lla 91 del fl 48); quella dei terreni non contemplati nel piano particellare e quindi primi occupati e poi irreversibilmente trasformati in assenza di alcun formale provvedimento (riconducibili, sia per l’occupazione che per l’acquisizione, alla categoria sub <i>c</i>).<br />
Ritiene infatti il Collegio che sia ravvisabile la giurisdizione del Giudice Amministrativo anche per tale capo della domanda, per molteplici motivi.<br />
Anzitutto non bisogna trascurare che l’elemento volontaristico o negoziale – inteso come volontà di produrre determinati effetti nel mondo giuridico e di conformazione dei rapporti giuridici &#8211; costituisce elemento comune tanto al provvedimento amministrativo, quanto al comportamento, integrando un elemento di unificazione della fattispecie unitariamente considerata ed intesa come un tutto inscindibile.<br />
L’unicità di contesto, di contenuto negoziale e la medesimezza ed unicità dei fini perseguiti e realizzati (opere strutturali di contenimento), nonché infine l’esercizio di poteri autoritativi e di funzione pubblica nelle fattispecie complessivamente considerata costituiscono tutti elementi che inducono a ritenere, anche per tale parte, la giurisdizione del G.A., proprio in ragione del collegamento funzionale di tale comportamento con l’esercizio di funzione pubblica (collegamento funzionale di cui sub. c).<br />
A tale ipotesi invero sembra applicabile perfettamente il criterio di discrimine della giurisdizione efficacemente sintetizzato nella citata decisione A.P. 7/2005, che – ad avviso del Collegio – ha valore di principio di carattere generale: “<i>Nella specie, però, non si è di fronte a <comportamenti> della pubblica amministrazione invasivi dei diritti soggettivi del privato in violazione del neminem laedere (la fattispecie presa in considerazione dal citato art.34 nella parte dichiarata incostituzionale dalla Corte), ma in presenza delle diverse ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative</i>”.<br />
Ritiene pertanto il Collegio che la questione in esame appartenga comunque alla giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo.<br />
Va altresì respinta e disattesa l’eccezione di prescrizione estintiva dell’eventuale credito.<br />
Ed invero risulta in atti provato che la ricorrente ha sollecitato e richiesto il risarcimento dei danni (ancorché in taluni casi indicati come “<i>indennità</i>” ) con raccomandate a.r. in date 16.4.92, 12.5.92, 2.7.92, 23.4.98, oltre che con raccomandate del legale in date 10.5.99,13.9.2001; la parte ricorrente ha inoltre proposto azione risarcitoria innanzi al Tribunale Civile di Lucera (r.g. 1087/99).<br />
Non ricorre quindi la prescrizione estintiva.<br />
Ricorrono nel caso in esame tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria in quanto non risulta neanche contestato che l’occupazione dei beni sia avvenuta in parte sulla base di decreti di occupazione temporanea già divenuti inefficaci per decorso dei termini ed in parte in assenza di provvedimento occupativi; è altrettanto pacifico e non contestato che vi sia stata la irreversibile trasformazione dei terreni attraverso la sistemazione del tratto di viabilità della SS. 17 Lucera-Foggia secondo lotto.<br />
Si verte dunque in tema di occupazione acquisitiva, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente.<br />
Ne in contrario appare condivisibile quanto affermato dalla resistente ingg. Carriero e Baldi S.p.a. secondo cui l’illegittimità o inefficacia dell’atto amministrativo non potrebbe automaticamente tradursi in comportamento illecito, che sarebbe ipotesi ulteriore e ben diversa.<br />
Osserva in proposito il Collegio che, in subiecta materia e secondo quanto oramai generalmente riconosciuto nell’ambito delle linee evolutive dell’azione risarcitoria, non solo il comportamento illecito (fatto o atto contra ius) può consistere in un atto o serie di atti amministrativi ovvero anche nella stessa mera omessa adozione di atti o provvedimenti, ma altresì elemento centrale della fattispecie va individuato nell’esigenza di garantire il risarcimento per equivalente e non già nella particolare connotazione dell’elemento psicologico in capo al soggetto che il danno ha prodotto, secondo il noto brocardo “<i>cuius commoda eius incommoda</i>”.<br />
Sono tenuti al risarcimento del danno in favore della ricorrente sia l’ ANAS Spa, sia la ingg. Carrierio e Baldi Spa, in solido fra loro; e ciò in relazione alla documentazione esistente in atti e ferma restando la regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra ente committente e impresa appaltatrice e/o delegata e/o concessionaria, rapporti che non risultano esplicitati dalle parti resistenti costituite. <br />
Deve infatti ritenersi, e fatti salvi gli eventuali diversi rapporti convenuti tra l’ANAS e la società, che quest’ultima avesse comunque l’obbligo di verificare l’esistenza di titoli che autorizzassero l’occupazione e la trasformazione dei terreni; sempre che a tale società non fosse stato delegata l’attività di espletamento anche delle procedure tecniche e amministrative per il perfezionamento dell’espropriazione e dell’occupazione.<br />
Parimenti, non può non ritenersi che &#8211; anche per il caso di delega all’impresa per l’espletamento di tutte le procedure tecnico amministrative inerenti alle occupazioni e agli espropri – l’ente committente siasi spogliato di ogni responsabilità in ordine al controllo e alla verifica della legittimità del procedimento complessivamente considerato.<br />
Il ricorso va dunque accolto in tali termini, con conseguente condanna dell’ANAS Spa e della ingg. Carriero e Baldi Spa, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente.<br />
Quanto alla quantificazione del danno per equivalente, rileva il Collegio che esso debba commisurarsi al valore venale del bene perduto.<br />
In proposito ritiene il Collegio di fissare i seguenti criteri di valutazione e liquidazione del danno ai quali le parti soccombenti dovranno attenersi nella formulazione della proposta risarcitoria ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 80/98 nel testo sostituto con l’art. 7 L. 205/00:<br />
a.	il danno da illegittima occupazione dovrà tenere conto del reddito relativamente prodotto dall’attività agricola di coltivazione dei girasoli, che dovrà essere documentato a cura del ricorrente ovvero, in difetto, secondo una prudente valutazione della produttività di reddito per tale tipo di cultura;<br />	<br />
b.	il valore di mercato dei terreni di che trattasi dovrà essere stimato per singola particella e secondo il valore venale riferito alla data di acquisizione degli stessi a seguito della irreversibile trasformazione;<br />	<br />
c.	nel calcolo del valore venale per singole particelle non dovrà considerarsi il preteso valore aggiunto rinveniente dalla autorizzazione al rilascio di concessione in variante di cui alla delibera C.C. n 193 dell’11.5.81, che non risulta comunque prodotta in atti dal ricorrente in violazione di un suo preciso onere, salvo che il ricorrente possa fornire prova non solo dell’esistenza di tale titolo, ma anche e soprattutto della sua attualità ed efficacia ancora alla data dell’occupazione d’urgenza;<br />	<br />
d.	sull’importo cosi individuato dovrà aggiungersi il danno da svalutazione monetaria e dalla data di liquidazione e fino a quella dell’effettivo soddisfo anche gli interessi legali.<br />	<br />
In tal senso deve dunque provvedersi.<br />
Ritiene il Collegio di dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. <br />
<b></p>
<p align=center>
P. Q. M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – III^ Sez., accoglie il ricorso n. 468 del 2004 proposto da Sagaria Rossi Camillo e, per l’effetto, condanna l’Anas Spa e la ingg. Carriero e Baldi Spa in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore del ricorrente.<br />
Dispone all’uopo che, ai sensi dell’art. 7 L. 205/00, le parti soccombenti sottopongano al ricorrente, entro il termine di giorni 60 dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, una proposta di risarcimento del danno secondo i criteri di valutazione indicati in motivazione <br />
Spese interamente compensate tra tutte le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2006.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>20 aprile 2006</u><br />
</b></i>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-20-4-2006-n-1478/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2006 n.1478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2005 n.1478</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-3-2005-n-1478/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-3-2005-n-1478/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-3-2005-n-1478/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2005 n.1478</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Ianigro Signoriello Anna Maria (avv. Giuseppe Abbamonte) c Comune di Napoli (avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentier, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci) sono manifestamente infondate le q.l.c. dell&#8217;art. 15 della l. n. 10/1977 in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-3-2005-n-1478/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2005 n.1478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-3-2005-n-1478/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2005 n.1478</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Ianigro<br /> Signoriello Anna Maria (avv. Giuseppe Abbamonte) c Comune di Napoli (avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentier, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci)</span></p>
<hr />
<p>sono manifestamente infondate le q.l.c. dell&#8217;art. 15 della l. n. 10/1977 in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo – Questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art.42 Cost. – Manifesta infondatezza.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo – Questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art.3 Cost. – Manifesta infondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.15 della L. 28 gennaio 1977 n.10, che commina la confisca delle opere abusive per ragioni di carattere sanzionatorio, in relazione all’art. 42 della Costituzione dal momento che quest’ultimo, al secondo comma, prevede che « la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge » e, quindi, alla legge spetta stabilire i limiti sia del riconoscimento che della garanzia della proprietà, con la conseguenza che ben può essere legislativamente prevista la confisca della stessa. Invero, la concessione edilizia non è un dato meramente formale, ma costituisce lo strumento giuridico attraverso il quale l&#8217;Amministrazione verifica la conformità delle progettate opere alle prescrizioni urbanistiche e riconosce la concreta possibilità di edificare. In tale prospettiva la sanzione della acquisizione gratuita di cui all&#8217;art. 15 della legge n. 10 del 1977 non attenta al diritto di proprietà in quanto tale, ma mira a prevenire e a colpire comportamenti antigiuridici.</p>
<p>2. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.15 della l.n.10/1977 per violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione basata sull’assunto che sarebbero assoggettate alla medesima sanzione della acquisizione gratuita di cui all&#8217;art. 15 ipotesi diverse tra loro, anche quanto a dimensioni, e carico urbanistico dal momento che, nell&#8217;ambito delle opere edilizie prive di concessione, non sussiste la dedotta uniformità di regime giuridico, senza la quale non può evidentemente configurarsi una violazione del principio di uguaglianza, che richiede e comporta che situazioni uguali siano regolate in modo eguale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sono manifestamente infondate le q.l.c. dell’art. 15 della l. n. 10/1977 in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A    I T A L I A N A <br />
“IN NOME DEL POPOLO ITALIANO”</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
QUARTA SEZIONE DI NAPOLI</b></p>
<p>composto dai Magistrati: Nicolò Monteleone 	Presidente; Renata Emma Ianigro 	Componente rel/est.; Carlo Polidori 	Componente 																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S  E  N  T  E  N  Z  A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1826/1983 proposto da:<br />
<b>SIGNORIELLO ANNA MARIA</b>,  rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Giuseppe Abbamonte, ed elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 6/a;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE DI NAPOLI</b> in persona del  Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentier, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione, ed elettivamente domiciliato in Napoli p.zo S.Giacomo presso l’Avvocatura Municipale;<br />
                                                per l’annullamento<br />
dell’ordinanza del Sindaco di Napoli n. 00488 Div.IV del 22.03.1983 con cui viene disposta l’acquisizione di un corpo di fabbrica di m.q. 240 sito in Napoli alla via Miano fronte civico 201, e della relativa area di sedime di proprietà della ricorrente, e di ogni altro atto anteriore connesso e conseguenziale;<br />
 Relatore la dott.ssa  Renata Emma Ianigro;<br />
Letto il ricorso ed i relativi allegati;</p>
<p>Vista la costituzione dell’amministrazione intimata;<br />
sentite le parti  come da verbale di udienza;</p>
<p align=center><b>Premesso in fatto</b></p>
<p>Con ricorso iscritto al n. 1826/1983, Signoriello Anna Maria, quale proprietaria di un corpo di fabbrica costruito per uso proprio e dei familiari, composto da piano terra e primo piano, e sito in Napoli alla via Miano n. 201, impugnava, chiedendone l’annullamento,  il provvedimento con cui il Comune di Napoli disponeva l’acquisizione del fabbricato e dell’area di sedime poiché costruito in assenza di concessione edilizia.<br />
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:</p>
<p> 1) Illegittimità costituzionale dell’art. 15 della legge n. 10/1977, e di ogni altra norma che prevede la demolizione degli edifici abusivi per disparità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge sul piano del fatto, in violazione dell’art. 3 Cost., perché nella confinante Regione Lazio è stata emanata la legge regionale n. 28/1980 di sanatoria dell’abusivismo edilizio, ed altrettanto non si è fatto nella Regione Campania.<br />
Peraltro nella città di Napoli l’abusivismo edilizio deriva dalla carenza di pianificazione, essendo noto che il piano del 1972 anche per le zone edificabili, non consente l’edificazione per mancanza di piani particolareggiati.</p>
<p>2) Violazione dell’art. 32 della legge n. 1150/1942 e dell’art. 15 della legge n. 10/1977 in quanto il provvedimento di acquisizione, essendo alternativo a quello di demolizione doveva necessariamente essere preceduto dalla diffida a demolire e dal parere della sezione urbanistica che invece sono mancati.</p>
<p>3) Difetto di motivazione e di interesse pubblico in quanto il provvedimento impugnato è immotivato circa la abusività della costruzione e la rispondenza del provvedimento adottato all’interesse pubblico.</p>
<p>4) Illegittimità costituzionale dell’art. 15 della legge n. 10/1977 nella parte in cui prevede l’acquisizione delle opere eseguite in assenza di concessione al patrimonio indisponibile del Comune, in una con l’area su cui tali opere insistono, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost.<br />
L’acquisizione nel pubblico interesse non è una confisca, ma una forma di reintegrazione della collettività per il danno subito attraverso una sanzione pari al valore venale dell’opera.. Nel sistema introdotto dalla legge n. 10/1977 si impone alla proprietà un limite che giunge sino all’annullamento, e tale limite investe sia il costruito che l’area su cui esso insiste, con una previsione che viola l’art. 3 Cost. in quanto l’automatismo previsto dalla norma non distingue né tra costruttore e speculatore, né tra costruzioni di diverse dimensioni che arrechino un maggiore o minore danno urbanistico.<br />
La confisca estesa al suolo contrasta inoltre con il regime di proprietà sancito dall’art. 42 Cost., e con la norma che prevede un indennizzo per gli interventi ablativi, poiché il suolo non è elemento di pericolosità o di danno per l’interesse pubblico.<br />
Insisteva quindi per l’annullamento del provvedimento impugnato con vittoria di spese.<br />
Il Comune di Napoli si costituiva per resistere al ricorso.<br />
Alla udienza pubblica del 9.02.2005 il ricorso veniva discusso e ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in Diritto</b></p>
<p>Il ricorso è infondato e va pertanto respinto secondo quanto di seguito argomentato.<br />
Con la  ordinanza impugnata il Sindaco del Comune intimato disponeva,  ai sensi dell’art. 15 della legge n. 10/1977, la acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune,  delle seguenti opere realizzate dalla ricorrente in assenza di concessione edilizia, unitamente all’area di sedime: “su una superificie di forma rettangolare di mq. 20,00 x 12,00 &#8211; previo scavo di profondità a meno di mt. 1,20  circa dalla quota della sede stradale &#8211;  sono stati realizzati plinti in c.a. con fuoriuscita di ferri di attesa per la costruzione di un corpo di fabbrica”.<br />
In particolare, dalla motivazione del provvedimento impugnato, si ricava che il ricorrente era stato destinatario, in data 5.11.1980,  di una prima ordinanza di demolizione  con cui il Sindaco del Comune intimato gli ingiungeva di demolire entro il termine di giorni 10 dalla notifica della ordinanza, con la espressa avvertenza che, trascorso il termine assegnato, l’amministrazione avrebbe applicato le ulteriori sanzioni previste dall’art. 15 della legge n. 10/1977.<br />
Ciò premesso, va rilevato che, a parere del Collegio, destituite di fondamento sono da ritenersi le censure di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente con riferimento all’addotto contrasto della normativa in tema di acquisizione e confisca di cui all’art15 della legge n. 10/1977 con le norme costituzionali poste a tutela della proprietà privata, e con il principio di uguaglianza.<br />
Con riferimento in particolare alla acquisizione dell’opera oggetto di abuso, nel senso della infondatezza della questione sollevata in riferimento all’art. 42 Cost.,  questo Tar sez.I si è già espresso in altra occasione e, con sentenza n. 174/1990, ha dichiarato manifestamente infondata la questione sulla base della seguente motivazione che il Collegio ritiene di condividere.<br />
Al riguardo si è osservato che il citato art. 42, al secondo comma, prevede che « la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge » e, quindi, alla legge spetta stabilire i limiti sia del riconoscimento che della garanzia della proprietà. Ne consegue che ben può essere legislativamente prevista la confisca della stessa &#8211; come avviene nel caso di confisca delle opere abusive ai sensi dell&#8217;art. 15 della L. 28 gennaio 1977 n. 10 &#8211; per ragioni di carattere sanzionatorio.<br />
Invero, la concessione edilizia non è un dato meramente formale, ma costituisce lo strumento giuridico attraverso il quale l&#8217;Amministrazione verifica la conformità delle progettate opere alle prescrizioni urbanistiche e riconosce la concreta possibilità di edificare. In tale prospettiva la sanzione della acquisizione gratuita di cui all&#8217;art. 15 della legge n. 10 del 1977 non attenta al diritto di proprietà in quanto tale, ma mira a prevenire e a colpire comportamenti antigiuridici; le opere abusivamente realizzate vengono in rilievo come oggetto di un comportamento costituente illecito amministrativo. Una siffatta considerazione della proprietà si verifica, peraltro, in tutti i casi di sanzione pecuniaria o di confisca, rispetto ai quali non può porsi in dubbio la costituzionalità con riferimento all&#8217;art. 42 Cost.”<br />
Sulla legittimità costituzionale della normativa in tema di acquisizione “dell’area di sedime” si è altresì espressa  la Corte Costituzionale che, con ordinanza n. 82 del 1991, in relazione alla ipotesi sanzionatoria prevista dall&#8217;art.15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,  ha dichiarato la totale infondatezza della questione sollevata,  affermando che la gratuita acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dell&#8217;area sulla quale insiste la costruzione abusiva rappresenta la reazione dell&#8217;ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima esegue un&#8217;opera abusiva e, poi non adempie all&#8217;obbligo di demolirla, in conformità della regola secondo cui  l&#8217;ordinamento reagisce, oltre che sulle cose costituenti il prodotto dell&#8217;illecito, anche su quelle strumentalmente utilizzate per commetterlo. Secondo il cennato indirizzo della Corte,  l&#8217;acquisizione gratuita dell&#8217;area non è dunque una misura strumentale, per consentire al Comune di eseguire la demolizione, nè una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all&#8217;inottemperanza all&#8217;ingiunzione, abilitando poi il sindaco ad una scelta fra la demolizione di ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di prevalenti interessi pubblici, il che significa per la destinazione a fini pubblici, sempre che l&#8217;opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.<br />
Pertanto la Corte ha chiarito che: “ l&#8217;acquisizione gratuita dell&#8217;area, ove non si sia adempiuto l&#8217;obbligo di demolizione, ha certamente natura sanzionatoria e che tale natura non muta solo perchè il legislatore predetermina l&#8217;utilizzazione del bene acquisito <a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale>; che, alla stregua delle suddette considerazioni, l&#8217;istituto di cui all&#8217;art.15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non può essere qualificato espropriazione, cosicchè la questione va dichiarata manifestamente infondata.<br />
Parimenti manifestamente infondata si appalesa l&#8217;eccezione di incostituzionalità contenuta nel secondo motivo di gravame sull&#8217;assunto che la citata legge n. 10 del 1977 violerebbe l&#8217;art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbero assoggettate alla medesima sanzione della acquisizione gratuita di cui all&#8217;art. 15 ipotesi diverse tra loro, anche quanto a dimensioni, e carico urbanistico.<br />
Al riguardo si osserva che, nell&#8217;ambito delle opere edilizie prive di concessione, non sussiste la dedotta uniformità di regime giuridico, senza la quale non può evidentemente configurarsi una violazione del principio di uguaglianza, che richiede e comporta che situazioni uguali siano regolate in modo eguale, come si è espressa la Corte costituzionale sin dalle prime pronunzie (nn. 3 e 28 del 1957).<br />
In definitiva, per  le ragioni esposte  il ricorso va respinto e, quanto alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez. IV^, definitivamente pronunciandosi, <br />	<br />
&#8211; respinge il ricorso; <br />
 &#8211; spese compensate.<br />
&#8211; ordina che la  presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2005</p>
<p>La presente decisione è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-2-3-2005-n-1478/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2005 n.1478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2004 n.1478</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-2-11-2004-n-1478/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-2-11-2004-n-1478/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2004 n.1478</a></p>
<p>Pres. MARIUZZO, Est. TENCA Botticini Giovanni – Partito della Rifondazione Comunista (avv.ti D. Bezzi; F. Noschese) c/ Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte d’Appello di Brescia (Avvocatura Distrettuale dello Stato); Provincia di Brescia (avv.ti M. Poli; K. Bugatti; G. Donati); Partito della Lega per l’autonomia Alleanza Lombarda, Rivadossi Anna Adele</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-2-11-2004-n-1478/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2004 n.1478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-2-11-2004-n-1478/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2004 n.1478</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARIUZZO, Est. TENCA<br />  Botticini Giovanni – Partito della Rifondazione Comunista (avv.ti D. Bezzi; F. Noschese) c/ Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte d’Appello di Brescia (Avvocatura Distrettuale dello Stato); Provincia di Brescia (avv.ti M. Poli; K. Bugatti; G. Donati); Partito della Lega per l’autonomia Alleanza Lombarda, Rivadossi Anna Adele (avv. V. Valseriati)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Giudizio elettorale – Uffici Elettorali – Legittimazione processuale – Sussiste – Condizioni<br />
2. Elezioni &#8211; Procedimento elettorale – Candidato Presidente non eletto al primo turno – Attribuzione del seggio – Disciplina</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le parti necessarie del giudizio elettorale sono i candidati eletti e l’Ente al quale la consultazione si riferisce, mentre agli uffici temporanei cui è affidato il compimento delle operazioni elettorali deve riconoscersi una legittimazione processuale solamente quando vengano in rilievo atti di esclusione ed ammissione delle liste.</p>
<p>2. Difetta una espressa previsione legislativa in ordine ai criteri di prededuzione del seggio consiliare spettante al candidato Presidente non eletto al primo turno, in caso di collegamento con ulteriori liste per il solo turno di ballottaggio. Pertanto, poiché – ai sensi dell’art. 75, c. 10,  d.lgs. 267/2000 – un seggio di consigliere spetta a ciascun candidato alla carica di Presidente non eletto (ammesso o meno al ballottaggio) purché la lista o il gruppo di liste a lui direttamente collegate abbiano ottenuto almeno un seggio, il conseguente scorporo non può gravare una lista del gruppo formatosi in sede di ballottaggio diversa da quella collegata al primo turno con tale candidato. Ne deriva che il periodo finale dell’art. 75, c. 10, d.lgs. 267/2000 opera solo quando più liste siano ab initio collegate al medesimo candidato Presidente, così da rispettare la regola secondo cui ciascun candidato alla carica di Presidente non eletto riceva il seggio di consigliere a carico della propria lista (o gruppo di liste) a lui collegate al primo turno elettorale, diversamente opinando rimarrebbero sprovvisti di seggio i candidati Presidente non eletti al primo turno e che, tra i due turni, siano rimasti privi di collegamenti con una lista o gruppo di liste.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità processuale degli uffici elettorali temporanei</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
&#8211;	Sezione staccata di Brescia &#8211; </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1200/2004, proposto da</p>
<p><b>BOTTICINI GIOVANNI</b>,<br />
<b>PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA</b><br />
rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Bezzi e Francesco Noschese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Brescia, Via L. Cadorna n. 7;</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA</b><br />
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio eletto presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina n. 6;</p>
<p>e contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI BRESCIA</b>,<br />
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Magda Poli, Katiuscia Bugatti e Gisella Donati, con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale in Brescia, Piazza Paolo VI n. 29;</p>
<p>e contro</p>
<p><b>PARTITO DELLA LEGA PER L’AUTONOMIA ALLEANZA LOMBARDA</b></p>
<p><b>RIVADOSSI ANNA ADELE</b><br />
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’avv. Valerio Valseriati, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 60;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del verbale delle operazioni elettorali redatto in occasione della consultazione elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia di Brescia, nella parte in cui ha proclamato eletta a Consigliere provinciale la Sig.ra Rivadossi Anna Adele;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio elettorale centrale presso la Corte d’Appello e dei controinteressati;<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Presa visione di tutti gli atti della causa;<br />
Designato quale relatore alla pubblica udienza del 26/10/2004, il dott. Stefano Tenca;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>In occasione delle consultazioni elettorali del 12/13 e 26/27 giugno 2004 per l’elezione del Presidente e degli altri componenti del Consiglio provinciale di Brescia, nella coalizione guidata dal candidato Ernesto “Tino” Bino era presente il Partito della Rifondazione Comunista. Il Partito della Lega per l’Autonomia Alleanza Lombarda – al primo turno – aveva sostenuto un proprio candidato che non era risultato vincitore né era stato ammesso al ballottaggio, per cui aveva successivamente optato per l’apparentamento con la coalizione sopra citata.<br />
Dopo l’elezione dell’arch. Roberto Cavalli a Presidente della Provincia, veniva individuato il numero dei seggi da attribuire alla coalizione facente capo a Ernesto “Tino” Bino, sconfitta al turno di ballottaggio: dai conteggi effettuati risultava che il raggruppamento avrebbe avuto diritto a 13 seggi sui 14 spettanti alle minoranze, mentre quello rimanente era assegnato alla coalizione che aveva sostenuto il candidato Giulio Arrighini.<br />
A questo punto – tra i diversi gruppi convergenti sulla candidatura di “Tino” Bino in sede di ballottaggio – l’Ufficio Elettorale operava la ripartizione dei 13 posti di Consigliere sulla base dei suffragi di ciascuna lista, riconoscendo un seggio sia a Rifondazione Comunista sia alla Lega Alleanza Lombarda, la quale otteneva tuttavia in aggiunta il seggio spettante al proprio candidato Presidente non eletto al primo turno, impedendo al Partito ricorrente di beneficiare di un secondo rappresentante in virtù dei quozienti riportati.<br />
Con ricorso depositato in data 12/7/2004, tempestivamente notificato, il Sig. Botticini Giovanni ed il Partito della Rifondazione Comunista impugnavano il verbale delle operazioni elettorali in parte qua, deducendo il seguente motivo di diritto:<br />
a)	Violazione dell’art. 75 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, avendo l’amministrazione attribuito alla lista dei controinteressati il seggio spettante al loro candidato Presidente non eletto al primo turno, aggiungendolo erroneamente al numero di seggi da assegnare al gruppo stesso con il sistema dei quozienti elettorali di cui al comma 6 del D. Lgs., mentre avrebbe dovuto correttamente occupare l’unico posto di Consigliere attribuito in sede di ripartizione;<br />	<br />
Con decreto presidenziale in data 13/7/2004, veniva fissata per il giorno 23/7/2004 alle ore 9 la Camera di Consiglio per l’esame della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, mentre l’udienza di discussione del ricorso era stabilita per il giorno 26/10/2004 alle ore 12. <br />
Si costituivano in giudizio l’Ufficio Elettorale Centrale, l’Amministrazione Provinciale ed i controinteressati.<br />
Questa Sezione – con ordinanza n. 1330 emessa nella Camera di Consiglio del 23/7/2004 – ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 26/10/2004 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorrenti censurano il verbale redatto in occasione delle consultazioni per l’elezione del Presidente della Provincia di Brescia e del relativo Consiglio, nella parte in cui avrebbe omesso di detrarre il seggio riconosciuto ex lege al candidato Presidente del gruppo della Lega per l’Autonomia Alleanza Lombarda – non eletto al primo turno – dal numero complessivo dei seggi spettanti al medesimo gruppo, mentre sarebbe stato illegittimamente imputato al totale dei seggi attribuiti ai gruppi di candidati collegati al candidato “Tino” Bino al secondo turno di votazione.<br />
Devono essere preliminarmente affrontate le eccezioni processuali sollevate dall’amministrazione intimata.<br />
L’Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Elettorale Centrale intimato, il quale avrebbe natura di organo temporaneo e straordinario con la mera funzione di dichiarare la volontà degli elettori votanti, e pertanto sarebbe estraneo al contenzioso elettorale rivestendo una posizione del tutto neutra.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
Il Collegio – ribadendo il proprio precedente indirizzo (cfr. sentenza 29/9/2004 n. 1112)  – concorda nel ritenere che le parti necessarie del giudizio elettorale sono i candidati eletti e l’Ente al quale la consultazione si riferisce, mentre agli uffici temporanei cui è affidato il compimento delle operazioni elettorali deve riconoscersi una legittimazione processuale solamente quando vengano in rilievo atti di esclusione ed ammissione delle liste (Consiglio di Stato, sez. V – 18/6/2001 n. 3212). Nella fattispecie, vertendo la controversia sulla correttezza dell’attribuzione dei seggi ai diversi gruppi di candidati, la Commissione Elettorale non assume il ruolo di contraddittore necessario e pertanto deve essere estromessa dal giudizio.<br />
Passando all’esame del merito, con unico, articolato motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 75 del D. Lgs. 267/2000 avendo l’amministrazione attribuito alla lista dei controinteressati il seggio spettante al loro candidato Presidente non eletto al primo turno, aggiungendolo erroneamente al numero di seggi da assegnare al gruppo stesso con il sistema dei quozienti elettorali di cui al comma 6 del D. Lgs., mentre avrebbe dovuto correttamente occupare l’unico posto di Consigliere attribuito in sede di ripartizione.<br />
La censura è meritevole di accoglimento.<br />
La disciplina normativa di riferimento per una compiuta disamina della fattispecie è effettivamente l’art. 75 del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone testualmente al comma 10 che “Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest&#8217;ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati”. <br />
Da una compiuta analisi della disposizione, si evince l’assenza di una previsione espressa in ordine ai criteri di prededuzione del seggio consiliare spettante al candidato Presidente non eletto al primo turno, in caso di collegamento con ulteriori liste per il solo turno di ballottaggio: la questione che si pone è quindi di verificare – con i necessari approfondimenti che contraddistinguono la fase di merito –  se il seggio spettante al candidato Presidente non ammesso al ballottaggio e che abbia effettuato l’apparentamento al secondo turno:<br />
a)	sia detratto dai seggi attribuiti alla lista o alle liste collegate al medesimo al primo turno;<br />	<br />
b)	sia viceversa detraibile dai seggi complessivamente spettanti ai gruppi collegati al candidato Presidente nel turno di ballottaggio;<br />	<br />
Osserva il Collegio che, sotto il profilo letterale, un seggio di Consigliere provinciale spetta a ciascun candidato alla carica di Presidente non eletto (ammesso o meno al ballottaggio), alla sola condizione che la lista o gruppo di liste a lui direttamente collegate abbiano ottenuto almeno un seggio; da un punto di vista logico, d’altronde, il conseguente scorporo non può gravare su una lista del gruppo formatosi in sede di ballottaggio diversa da quella collegata al primo turno con  tale candidato, in totale assenza di un patto tra la detta lista e il candidato medesimo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 4/5/2001 n. 2519).<br />
Come correttamente evidenziato dai ricorrenti, la parte finale del citato comma 10 opera solo quando più liste siano ab initio collegate al medesimo candidato Presidente, mentre nel caso di aggregazione successiva la lista unitasi solo nella fase di ballottaggio conserva intatto l’originario collegamento con il candidato sostenuto in occasione del primo turno: con l’apparentamento tra i due turni, la coalizione guidata da un candidato non eletto mette le proprie forze a disposizione del candidato ammesso al ballottaggio ma non viceversa, per cui per l’assegnazione del seggio spettante ex lege occorre rinviare ai voti ottenuti da ciascun gruppo al primo turno.<br />
In definitiva, ai fini dell&#8217;attribuzione dei seggi di Consigliere provinciale ai candidati Presidenti non eletti, deve tenersi conto dei collegamenti avutisi nel primo turno elettorale – i quali non vengono meno a causa di quelli del ballottaggio – in modo che ciascun candidato non eletto riceva il seggio di Consigliere a carico della propria lista ( o gruppo di liste) a lui collegata nel primo turno elettorale (Consiglio Stato, sez. V – 7/3/1997 n. 227).<br />
Del resto, è stato anche evidenziato che una diversa soluzione sarebbe impraticabile, perché impedirebbe la proclamazione a Consigliere di quei candidati non eletti al primo turno e che, tra i due turni, siano rimasti privi di collegamenti con una lista o gruppo di liste, anche nel caso in cui la lista o il gruppo di lista, cui erano collegati al primo turno, abbiano ottenuto almeno un seggio (Consiglio Stato, sez. V – 13/5/1995 n. 762).<br />
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />
Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate, sussistendo giusti motivi.<br />
Il Collegio procede altresì alla rettifica dell’errore materiale compiuto nella compilazione del dispositivo, ove in luogo di DISPOSITIVO DI SENTENZA NON DEFINITIVA doveva correttamente riportarsi DISPOSITIVO DI SENTENZA, recante altresì al suo interno la statuizione in ordine alle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>previa estromissione dal processo dell’Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte d’Appello di Brescia, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia &#8211; Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’elezione a Consigliere provinciale della Sig.ra Rivadossi Anna Adele.<br />
Dichiara eletto, in sostituzione della stessa, il Sig. Botticini Giovanni.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Brescia, il 26/10/2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
	Francesco MARIUZZO	#NOME?			<br />	<br />
	Antonio Massimo MARRA	&#8211; Giudice <br />	<br />
Stefano TENCA 		#NOME?</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-2-11-2004-n-1478/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2004 n.1478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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