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	<title>1474 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1474 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2009 n.1474</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-3-2009-n-1474/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-3-2009-n-1474/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2009 n.1474</a></p>
<p>Pres. Vacirca, Est. Pozzi G. Celestino (Avv.ti F. Castaldi, M. Fortunato) c/ Comune di Montecorvino Rovella (Avv. S. Perongini) sulle conseguenze,&#160; in caso di presentazione della d.i.a., dell&#8217;inutile decorso dei termini di legge 1.Edilizia e urbanistica &#8211; D.i.a. &#8211; Scadenza termine &#8211; Potere inibitorio &#8211; Inammissibilità &#8211; Potere di controllo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-3-2009-n-1474/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2009 n.1474</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-3-2009-n-1474/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2009 n.1474</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vacirca,  Est. Pozzi<br /> G. Celestino (Avv.ti F. Castaldi, M. Fortunato)  c/ Comune di Montecorvino Rovella (Avv. S. Perongini)</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze,&nbsp; in caso di presentazione della d.i.a., dell&#8217;inutile decorso dei termini di legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Edilizia e urbanistica &#8211; D.i.a. &#8211; Scadenza termine &#8211; Potere inibitorio &#8211; Inammissibilità &#8211;  Potere di controllo &#8211; Sussiste.	</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica &#8211; Abuso edilizio &#8211; Sanatoria &#8211; Presupposto &#8211; Opera ultimata  &#8211; Tamponatura &#8211; Necessità &#8211; Sussiste.	</p>
<p>3. Enti locali &#8211; Dirigenti &#8211; Direzione uffici e servizi &#8211; Competenza &#8211; In mancanza di norme statutarie e regolamentari &#8211; Sussiste &#8211; Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di presentazione di dichiarazione di inizio di attività, l’inutile decorso del termine assegnato, prima dall’art. 2, co. 60, l. 662/96 e oggi dall’art. 23, T.U. 380/01, all’autorità comunale per l’adozione del  provvedimento di inibizione ad effettuare il previsto intervento edificatorio, non comporta che l’attività del privato, ancorchè del tutto difforme dal paradigma normativo, possa considerarsi lecitamente effettuata e quindi andare esente dalle sanzioni previste dall’ordinamento per il caso di sua mancata corrispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. In particolare, ancorchè alla scadenza del termine di legge venga meno il potere della p.a. inibitorio dell’attività, non avendo la d.i.a. di per sé efficacia sanante dell’attività edilizia iniziata dopo il decorso del predetto termine, ma solo effetti abilitanti di una serie di interventi minori liberalizzati, essa non può essere invocata quale motivo ostativo all’esercizio del potere di controllo degli interventi edilizi, compreso il diniego di concessione edilizia.	</p>
<p>2. L’opera abusiva, per essere ammessa a sanatoria, deve essere già eseguita, sia pure a rustico, in tutte le sue strutture essenziali, fra le quali vanno ricomprese le tamponature, in quanto determinanti per stabilire la relativa volumetria e la sagoma esterna.	</p>
<p>3. La circostanza che, ai sensi dell’art. 107 d. lgs. 267/00, i dirigenti debbano esercitare la direzione di uffici e servizi “secondo i criteri e le norme dettati da statuti e regolamenti”, non ne comporta l’incompetenza, in mancanza delle norme statutarie e regolamentari. Invero una tale conclusione si porrebbe in contrasto con il principio di buona andamento e con quello di separazione tra politica e amministrazione, nonchè di tendenziale universalità ed inderogabilità delle funzioni dirigenziali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso iscritto al NRG 8525/2005 proposto dal</p>
<p>sig. <b>Giuseppe CELESTINO</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo CASTALDI e Marcello FORTUNATO con i quali elettivamente domicilia in Roma alla via degli Avignonesi n. 5 presso lo studio dell’Avv. Lodovico Visone;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Montecorvino Rovella</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Perongini, ed elettivamente domiciliato in Roma, V.le Carso 71, appellato e ricorrente in via incidentale;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del T.A.R. Campania — Salerno — Sez. 11 n. 838/2005 del 25.05.05, con la quale è stato accolto il ricorso R.G. n. 2073/04, nella parte in cui ed ove ha ritenuto che per la definizione di una domanda di condono ex L. n. 47/85 sia necessario il pagamento della sanzione di cui all’art. 12 della  stessa legge L. n. 47.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale  dell’Amministrazione comunale;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 10 febbraio 2009 il Consigliere Armando Pozzi e uditi, per le parti, gli avvocati Lentini su delega dell’avv. Fortunato Marcello e Di Lieto su delega dell’avv. Sergio Perongini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO </b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Campania -Salerno l’appellante aveva impugnato la determinazione dirigenziale del comune di Montecorvino Rovella n. 6616 del 27.4.2004, con la quale si rigettava l’istanza del 15.1.2004, con la quale si era chiesto al Comune di prendere atto dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di condono del 1.4.1986 per tre piani seminterrati di un edificio posto in parte sotto il livello stradale, di cui due sovrastanti uno completato e sanato ed immediatamente sottostanti ai due piani sopra terra; nel predetto diniego si faceva presente che &#8221; opera sanabile è solo quella “completata al rustico” nel termine di legge, ossia munita delle necessarie tompagnature esterne, come chiarito dal Ministero dei lavori pubblici, con circolare esplicativa n. 3357/25 del 30.7.1985 &#8220;.<br />	<br />
Nel gravame erano dedotti i seguenti motivi di ricorso: <br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 35, comma 12, della L. n. 47 del 1985 e dell’eccesso di potere, atteso che, una volta intervenuto il silenzio assenso, l’amministrazione non poteva più pronunciarsi, in senso negativo, sulla richiesta di condono;<br />	<br />
&#8211;  violazione dell’art. 31, comma 2, della L. n. 47 del 1985, la quale definisce sanabili le opere “ultimate entro la data del 1° ottobre 1983”, per tali intendendosi quelle in cui “sia stato eseguito il rustico e completata la copertura”, senza alcun rif<br />
Dopo l’ordinanza cautelare del TAR che sollecitava l’amministrazione ad una riconsiderazione del diniego sulla base dei motivi di ricorso, il comune confermava il precedente provvedimento negativo, con provvedimento n. 18797 del 26.11.2004, a sua volta impugnato con motivi aggiunti.<br />	<br />
Il T.A.R. ha ritenuto che <i>“dal diniego di condono</i> (di due piani sotto il livello stradale, n.d.r.), <i>verrebbero a discendere, per la parte legittima del bene, quegli effetti pregiudizievoli che il legislatore </i>(art. 12 L. n. 47/1985) <i>intende a tutti i costi evitare. Sotto tale aspetto, il ricorso va dunque accolto, non essendo i provvedimenti assunti dal Comune in linea con l’indicata regula juris “</i>.<br />	<br />
La sentenza del TAR è impugnata con sei motivi d’appello, deducenti sotto vari profili violazione delle norme urbanistiche, eccesso di potere ed incompetenza.<br />	<br />
Si è costituito il comune che ha proposto appello incidentale contro la stessa sentenza del TAR, per non essersi essa pronunciata sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado.<br />	<br />
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 10 febbraio 2009.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1- Per decidere sull’appello principale e su quello incidentale vale ricostruire in maniera completa la complessa vicenda.<br />	<br />
Con concessione edilizia del 1980 l’appellante sig. Celestino veniva autorizzato a realizzare un fabbricato a cinque piani di cui un piano terra, un primo piano e tre piani situati sotto il livello di una strada pubblica tangente ad un solo lato dell’edificio.<br />	<br />
In base alla concessione i tre piani sotto il livello stradale dovevano essere chiusi su tre lati (lato strada e due lati Nord e Sud) mediante muri di contenimento laterali che, partendo dalle fondazioni, raggiungevano il livello strada.<br />	<br />
I due muri laterali sotto il livello stradale non venivano realizzati e i tre piani sotto il livello della strada pubblica furono lasciati aperti su tre lati.<br />	<br />
In data 1.4. 1986 l’appellante presentava istanza di condono, ai sensi della legge n. 47/1985, per i due lati del fabbricato rimasti aperti e non racchiusi in muri di contenimento, come invece previsto in progetto, versando la somma, autodeterminata, di £. 3.525.000 a titolo di oblazione, dichiarando un abuso di tipologia 4, cioè la realizzazione di  “<i>opere realizzate in difformità della licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito</i>”.</p>
<p>2- Con comunicazione del 3.1.1992 il comune chiedeva all’interessato una serie di integrazioni documentali di natura amministrativa e tecnico-progettuale.<br />	<br />
A tali richieste il sig. Celestino adempiva con nota 26.5.1991, che tuttavia l’amministrazione comunale riteneva incompleta e perciò con provvedimento del 20.7.1993 negava il condono.<br />	<br />
Con successiva concessione n. 14 del 9.4.2001 il comune, in base a rinnovate istanze dell’interessato, rilasciò il condono ma solo per il primo piano seminterrato, in quanto solo questo ultimato con tompagnature esterne.<br />	<br />
A tale concessione parziale faceva seguito una richiesta di presa d’atto dell’intervenuto silenzio – assenso per inutile decorso di ventiquattro mesi, riscontrata negativamente dall’amministrazione con il provvedimento del 27.4.2004 impugnato innanzi al TAR.</p>
<p>3- Ciò chiarito, può passarsi all’esame dei sei motivi d’appello, non senza aver prima ben chiarito la portata dispositiva dell’impugnata sentenza, invero non perfettamente perspicua. <br />	<br />
Con la gravata decisione il TAR ha accolto in parte il ricorso sulla base del seguente percorso argomentativo: <br />	<br />
&#8211; premesso che, “<i>i due piani sopraelevati sono stati legittimamente eseguiti, mentre, dei tre sottostanti, solo il primo (quello più in basso) è stato sanato, perché ultimato</i> “; <br />	<br />
&#8211; osservato che per i due piani seminterrati sovrastanti quello sanato “ <i>la domanda di condono è stata respinta, perché a tutt’oggi privi delle tompagnature esterne</i>”; avendo ritenuto <i>“ </i> <i>ovvio che, dal rigetto della domanda di condono, der<br />
&#8211;  </i>tenuto ulteriormente conto che<i> “ Tale provvedimento, comportando la demolizione di parte del bene, arreca notevole pregiudizio sia al piano sottostante (sanato nel 2001), che verrebbe a trovarsi privo di copertura, sia – a maggior ragione – ai d<br />
&#8211; </i>stando<i> </i> così le cose, osserva ancora  il Giudice di primo grado che “ <i>nella particolarità del caso, la lettura dell’art. 31, comma 2, della L. n. 47 del 1985 non può essere disgiunta da quella del precedente art. 12, comma 2, a mente del q<br />
In sintesi, la sentenza, prefigurando ed anticipando  il successivo comportamento dell’amministrazione, ha ritenuto che nella specie non potesse farsi luogo a demolizione ma potesse solo applicarsi la più lieve sanzione di cui al citato art. 12 della l. n. 47/1985. Con ciò statuendo, tuttavia, il Tribunale Amministrativo ha presupposto legittimo il diniego di presa d’atto dell’intervenuto silenzio assenso sulla domanda di condono anche dei due piani seminterrati intermedi, la cui abusività consente ed impone l’adozione di una misura sanzionatoria seppur di minore gravità rispetto alla demolizione.</p>
<p>4- Può passarsi all’esame dell’appello principale.<br />	<br />
Con il primo motivo si deduce: ERROR IN IUDICANDO &#8211; VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 E 35 COMMA 18 L. N. 47/85 IN RELAZIONE ALL’ART. 12) &#8211; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO &#8211; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPOSTO,  DI ISTRUTTORIA,  ERRONEITA’. <br />	<br />
In sintesi, si assume l’erroneità della sentenza che non avrebbe considerato che la disciplina sul condono edilizio ha previsto il versamento, oltre agli oneri concessori, di una somma  a titolo di oblazione quale tipica sanzione pecuniaria.<br />	<br />
Ne consegue, secondo l’appellante, che l’applicazione della diversa sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12 della L. n. 47/85 si risolverebbe in una inammissibile duplicazione di una misura sanzionatoria, in aggiunta a quella tipica (l’oblazione) espressamente prevista per le domande di condono.<br />	<br />
La tesi del TAR comporterebbe dunque che l’appellante avrebbe versato inutilmente l’oblazione in sede di condono e  non avrebbe alcun interesse alla definizione della domanda ex artt. 31 e ss. della L. n. 47/85.<br />	<br />
Il motivo non merita alcuna considerazione.<br />	<br />
Come già detto, nella specie i due piani seminterrati sono stati considerati, con provvedimento definitivo, insuscettibili di sanatoria e perciò abusivi. Essi pertanto non sono sottoposti agli oneri connessi alla concessione in sanatoria (nella specie negata) ma alla diversa disciplina dell’art. 12 della stessa legge n. 47 (oggi contenuta nell&#8217;art. 34 del testo unico emanato con D.P.R. n. 380 del 2001), relativa alle “Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione”, nella specie rappresentate dai due piani seminterrati dell’edificio, i quali, in base all’originario titolo, avrebbero dovuto essere totalmente  chiusi su tre lati e non solo per uno.<br />	<br />
Il motivo mostra pertanto di ignorare il consolidato orientamento, sopra sintetizzato, secondo il quale “<i>La sanzione pecuniaria inflitta ai sensi dell&#8217;art. 12 della legge 28 febbraio 1985 n. 47</i>, <i>ha natura e finalità del tutto diverse dal versamento dell&#8217;oblazione, cui è subordinato il conseguimento della sanatoria delle opere abusive ai sensi dell&#8217;art. 31 e segg. della stessa legge n. 47”</i> (fra le tante cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 11111 del 17-11-1988).</p>
<p>5 &#8211; Con il secondo motivo si deduce:  VIOLAZIONE ART. 31 E 35 COMMA 18 L. N. 47/85 &#8211; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO &#8211; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPOSTO, ISTRUTTORIA, ERRONEITA.<br />	<br />
Il TAR non avrebbe considerato che nella specie sull’intero edificio si sarebbe formato il silenzio – assenso per decorso dei 24 mesi stabiliti dalla legge, decorrenti dal 9.4.2001, data in cui l’appellante ha depositato integrazione documentale.<br />	<br />
Il motivo non ha alcun pregio.<br />	<br />
Come esposto in fatto l’amministrazione non è stata affatto silente sulla domanda di condono del 1986, avendola espressamente rigettata con provvedimento n. 7919/1993, per mancato assolvimento dell’onere di completa integrazione documentale. Tale diniego è stato confermato con il provvedimento concessorio parziale del 9.4.2001, con il quale è stato assentito solo il primo piano interrato, con esclusione degli altri due.</p>
<p>6 &#8211; Anche il terzo e quarto motivo &#8211; con i quali si lamenta che l’amministrazione avrebbe ignorato e non considerato l’avvenuto formarsi di un provvedimento di assenso per silentium, con conseguente violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90 in quanto, trattandosi di un provvedimento di secondo grado (ovvero di annullamento del silenzio — assenso), l’Amministrazione avrebbe dovuto preventivamente comunicare l’avvio del procedimento e dell’art. 3 della L. n. 241/90, non essendo stata fornita alcuna motivazione in ordine al predetto annullamento – è del pari inconsistente. Come detto, nella specie non si era formato alcun silenzio significativo, avendo il comune adottato sull’istanza di condono precise, chiare e definitive determinazioni negative totali (nel 1993) e parziali (nel 2001). <br />	<br />
Quanto, poi, ai presunti legittimi affidamenti circa un’intervenuta sanatoria per silenzio assenso connessi alla presentazione, nel 2002, di due d.i.a. per lavori minori, essi – in disparte la loro pretestuosità – non valgono certo a sanare e superare un diniego di sanatoria formalmente adottato.<br />	<br />
La pretesa efficacia sanante o condizionante dell’operato della P. A. che l’appellante vuole far discendere dalla predetta d.i.a. è infondata anche in punto di diritto.<br />	<br />
Nel caso di presentazione di dichiarazione di inizio di attività l&#8217;inutile decorso del termine assegnato prima dall’art. 2. comma 60, della legge n. 662/1996 e oggi dall&#8217;art. 23, t.u. 6 giugno 2001 n. 380 all&#8217;autorità comunale per l&#8217;adozione del provvedimento di inibizione ad effettuare il previsto intervento edificatorio, non comporta che l&#8217;attività del privato, ancorché del tutto difforme dal paradigma normativo, possa considerarsi lecitamente effettuata e quindi andare esente dalle sanzioni previste dall&#8217;ordinamento per il caso di sua mancata rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Di qui una serie di conseguenze quali: il titolo abilitativo formatosi per effetto dell&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione può formare oggetto di interventi di annullamento d&#8217;ufficio o revoca; anche dopo il decorso del termine previsto per la verifica dei presupposti e requisiti di legge, l&#8217;Amministrazione non perde i propri poteri di autotutela, né nel senso di poteri di vigilanza e sanzionatorii, né nel senso di poteri espressione dell&#8217;esercizio di una attività di secondo grado estrinsecantesi nell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio e nella revoca, seppure con il rispetto  del principio di reciproca lealtà e  certezza dei rapporti giuridici (Consiglio Stato, sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5811).</p>
<p>7 &#8211; Nei rapporti tra denunciante e amministrazione, la denuncia di inizio attività si pone come atto di parte, che, pur in assenza di un quadro normativo di vera e propria liberalizzazione dell&#8217;attività, consente al privato di intraprendere un&#8217;attività in correlazione all&#8217;inutile decorso di un termine, cui è legato, a pena di decadenza, il potere dell&#8217;amministrazione, correttamente definito inibitorio dell&#8217;attività. Una volta decorso il termine senza l&#8217;esercizio del potere inibitorio, il privato può sì dar corso all’intervento dichiarato, ma l’attività legittimamente (sul piano formale) intrapresa non fa venir meno la persistenza del generale potere repressivo degli abusi edilizi, eventualmente sollecitata dai terzi controinteresati attraverso la procedura del silenzio-inadempimento (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3916 ).<br />	<br />
In definitiva, se la d.i.a. non ha di per sé efficacia sanante dell’attività edilizia iniziata dopo il decorso del termine di legge e per effetto del mero dato temporale, ma solo effetti abilitanti di una serie di interventi minori liberalizzati, essa non può essere invocata quale motivo ostativo all’esercizio del potere di controllo degli interventi edilizi, compreso il diniego di concessione edilizia.<br />	<br />
Nella specie, poi, tale efficacia interdittiva o impositiva di una puntuale considerazione di presunti affidamenti tanto meno poteva riconoscersi, tenuto conto che le d.i.a. invocate da parte appellante  avevano ad oggetto iniziative davvero marginali e complementari rispetto ai manufatti principali, qual erano ben due piani di edificio.</p>
<p>8 &#8211; Quanto poi al quinto motivo, con il quale l’appellante fa valere un vero diritto al condono in relazione alle caratteristiche ed al tempo dell’intervento, il motivo stesso è anzitutto inammissibile, poiché il “ diritto “ vantato è stato negato ben due volte, nel 1993 e nel 2001 con provvedimenti inoppugnabili. In ogni caso quel diritto manca di presupposti, poiché i due piani seminterrati qui in contestazione mancano di tamponatura e pertanto non sono da considerare ultimati, come prescrive(va) l’art. 31 della legge n. 47/1985, secondo cui “ <i>Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983</i>”, intendendosi per   “ <i>ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura</i> “.  <br />	<br />
La nozione di “ rustico “ non può certo confondersi con quella di “ scheletro “, come pretende parte appellante, non potendosi considerare rifiniture, che rendono il rustico opera finita, le pareti esterne. Basterà al riguardo ricordare la costante giurisprudenza di questo Consiglio secondo la quale “<i>l&#8217;opera abusiva, per essere ammessa a sanatoria, deve essere già eseguita, sia pure al rustico, in tutte le sue strutture essenziali, fra le quali vanno ricomprese le tamponature, in quanto determinanti per stabilire la relativa volumetria e la sagoma esterna </i>“ (fra le tante: Consiglio Stato, sez. V, 18 novembre 2004, n. 7547).</p>
<p>9 &#8211; Anche il sesto motivo di incompetenza è manifestamente infondato.<br />	<br />
Il fatto che l’art. 107 del TU n. 267/2000 disponga che “<i>Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti</i>” non vuol certo dire che in mancanza delle norme statutarie e regolamentari il dirigente non possa far nulla. Una simile conclusione si porrebbe contro il precetto costituzionale di buon andamento e con il principio (questo sì vero principio cardine), di separazione tra politica ed amministrazione e di tendenziale universalità ed inderogabilità delle funzioni dirigenziali, per il quale “<i>Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l&#8217;adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l&#8217;amministrazione verso l&#8217;esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo</i>” (art. 107 cit. e art. 4 d. lgs. n. 165/2001).<br />	<br />
L’appello deve essere, pertanto, respinto.<br />	<br />
Il rigetto totale dell’appello principale rende inammissibile per difetto di interesse l’appello incidentale.<br />	<br />
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto della totale ed evidente infondatezza dei motivi d’appello, seguono la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe:<br />	<br />
&#8211;	respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;<br />
&#8211; dichiara inammissibile per difetto di interesse l’appello incidentale del comune;<br />	<br />
&#8211; condanna l’appellante al pagamento delle spese ed onorari che si liquidano in complessivi euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre IVA e Cassa Avvocati.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2009, con la partecipazione di:<br />	<br />
Giovanni VACIRCA				&#8211; Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Armando POZZI				&#8211; Consigliere est.<br />	<br />
Antonino ANASTASI			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Bruno MOLLICA				&#8211; Consigliere<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />	<br />
</i>Il 12/3/2009</b><br />	<br />
<i><b>(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-3-2009-n-1474/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2009 n.1474</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1474</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1474/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1474/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1474/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1474</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Andrea Migliozzi Est. Circolo Artem Movimentoinactor (Avv. Gaetano Viciconte) contro la Regione Toscana, (Avv. Silvia Fantappiè), l’Associazione Teatrale Pistoiese, (non costituita) e nei confronti dell’Associazione Culturale Kinkaleri, della Compagnia Virgilio Sieni Danza e del Florence Dance Cultural Center (non costituiti) sul contributo regionale previsto per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1474/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1474</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1474/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1474</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Andrea Migliozzi Est.<br /> Circolo Artem Movimentoinactor (Avv. Gaetano Viciconte) contro la Regione Toscana, (Avv. Silvia Fantappiè), l’Associazione Teatrale Pistoiese, (non costituita) e nei confronti dell’Associazione Culturale Kinkaleri, della Compagnia Virgilio Sieni Danza e del Florence Dance Cultural Center (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sul contributo regionale previsto per le compagnie di danza &#8220;in residenza&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contributi e finanziamenti pubblici &#8211; Piano Regionale per lo Spettacolo &#8211; Contributo regionale previsto per le compagnie di danza “in residenza” &#8211; Delibera del Consiglio regionale che esclude la possibilità di ripresentare la domanda di finanziamento per coloro che per l’anno 2003 non hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità (27 punti) &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima la deliberazione del Consiglio Regionale nella parte in cui (oltre ad approvare l’aggiornamento del Piano Regionale per lo Spettacolo per l’anno 2003 stabilisca le modalità di assegnazione dei contributi ai progetti proposti a finanziamento regionale per il triennio 2003-2005) esclude in radice la possibilità di ripresentare la semplice domanda di finanziamento per coloro che per l’anno 2003 non hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità (27 punti) in quanto è una scelta che non ha alcun fondamento normativo e non trova, in ragione del contenuto fortemente restrittivo da essa recato, una necessaria, logica giustificazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul contributo regionale previsto per le compagnie di danza “in residenza”</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi nn. 2571/2000; 1604/2001; 1785/2002 e 1281/2003 proposti da<br />
<b>Circolo Artem Movimentoinactor</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Viciconte, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze, Viale Matteotti n. 60</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa (nei ricorsi nn. 1604/2001, 1785/2002 e 1281/2003) dall’avv. Silvia Fantappiè, con elezione di domicilio presso la sede dell’Avvocatura della regione Toscana, in Firenze, Via Cavour n. 18;<br />
l’Associazione Teatrale Pistoiese, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’ <b>Associazione Culturale Kinkaleri </b>(ricorsi nn. 2571/2000, 1785/2002 e 1281/2003), della Compagnia Virgilio Sieni Danza (ricorsi nn. 1604/2001, 1785/2002 e 1281/2003) e del Florence Dance Cultural Center, non costituite in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento<br />
a) quanto al ricorso n. 2571/2000:<br />
&#8211; della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Associazione Teatrale Pistoiese del 16/6/2000 con cui il ricorrente Circolo non è stato inserito tra i soggetti sovvenzionati per l’anno 2000, degli atti della Commissione individuata nell’ambito del<br />
b) quanto al ricorso n. 1604/2001:<br />
&#8211; del decreto dirigenziale  n. 1865 del 10/4/2001 del Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali della regione Toscana con cui il Circolo ricorrente non è stato ammesso al contributo per l’anno 2001 previsto dal Piano Regionale per lo Spe<br />
&#8211; del deliberato espresso dalla Commissione artistica consultiva per lo spettacolo per la valutazione delle domande di contributo per l’anno 2001 di cui ai verbali delle sedute del 4-5 e 6 aprile 2001;</p>
<p>c) quanto al ricorso n. 1785/2002:<br />
&#8211; del decreto dirigenziale n. 2057 del 13/5/2002 del Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali della Regione Toscana con cui il Circolo ricorrente non è stato ammesso al contributo per l’anno 2002 previsto dal Piano regionale per lo Spet<br />
&#8211; del deliberato della Commissione artistica consultiva per lo spettacolo per la valutazione delle domande di contributo per l’anno 2002 di cui ai verbali delle sedute dell’11 marzo, dell’11 aprile e dell’8 maggio 2002;</p>
<p>d) quanto al ricorso n. 1281/2003:<br />
&#8211; del decreto dirigenziale n. 2547 del 24/4/2003 con cui il Circolo ricorrente non è stato ammesso al contributo per l’anno 2003 previsto dal Piano Regionale per lo Spettacolo per le Attività di danza nonché del deliberato della Commissione artistica cons<br />
&#8211; in parte qua, delle Direttive per l’applicazione del Piano Regionale per lo Spettacolo per l’anno 2003 e dell’Aggiornamento per l’anno 2003 al Piano Regionale dello Spettacolo per il triennio 2001-2003 di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;<br />
Uditi, altresì, l’avv. Angotti per delega dell’avv. Viciconte per la parte ricorrente e l’avv. Fantappiè per la Regione Toscana;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Regione Toscana approvava per l’anno 2000 una serie di progetti diretti alla promozione di spettacoli e manifestazioni culturali tra cui “Toscanadanza”, volta alla promozione della danza.<br />
Veniva, in particolare, previsto un finanziamento in favore delle compagnie di danza “in residenza” da individuarsi in quelle in possesso dei requisiti prescritti dall’allegato A progetto n. 3 della delibera regionale n. 35 del 2000.<br />
La procedura di assegnazione dei contributi regionali era gestita, in virtù di una apposita convenzione sottoscritta con la Regione Toscana, dall’Associazione Teatrale Pistoiese che provvedeva ad emanare, ai fini dell’erogazione per l’anno 2000, il bando pubblico. Veniva, quindi,  individuata nell’ambito del Progetto Regionale Toscanadanza una Commissione con l’incarico di esaminare e valutare i progetti presentati dalle Compagnie di danza ai fini dell’erogazione dei citati finanziamenti.<br />
Il Circolo Artem Movimentoinactor presentava richiesta di ammissione ai contributi in parola, ma all’esito della procedura di valutazione, non rientrava tra le compagnie sovvenzionate per l’anno 2000.</p>
<p>Di qui il ricorso rubricato al n. 2571/2000 con cui il Circolo Artem Movimentoinactor ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 legge 241/90, violazione e/o falsa applicazione del bando di selezione, violazione della delibera Consiglio Regionale della Toscana n, 35/2000: la Commissione preposta alla valutazione delle richieste ha introdotto nuovi, ulteriori requisiti rispetto a quelli prescritti dal bando e ciò in contrasto con il principio sancito dall’art. 12 della legge 241/90 secondo cui la concessione di contributi è subordinata a criteri predeterminati.<br />
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge 241/90, per assoluto difetto di motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 comma 2 della legge 241/90; Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, nonché violazione del bando di selezione sotto diverso ed ulteriore profilo: la determinazione della Commissione di valutare come non idonea la ricorrente compagnia di danza ai fini dell’attribuzione del contributo regionale è del tutto immotivata e comunque dall’esame del relativo verbale si evidenzia l’impossibilità di comprendere le ragioni di tale negativo apprezzamento, senza che si sia, in particolare, fatto riferimento da parte della Commissione ai requisiti ritenuti carenti.</p>
<p>Col ricorso n. 1604/2001 poi il Circolo Artem Movimentoinactor ha impugnato il provvedimento regionale di diniego di ammissione al contributo per l’anno 2001 nonché gli atti della Commissione artistica consultiva chiamata a valutare le richieste di contributo per tale annualità.<br />
Parte ricorrente deduce nei confronti degli atti impugnati le censure già formulate col precedente gravame, riproducendo così, sostanzialmente, gli stessi profili di illegittimità denunciati nei confronti del precedente atto di diniego e riproposti quindi avverso la non ammissione al contributo per l’anno 2001.<br />
Altrettanto dicasi a proposito del ricorso rubricato al n. 1875/2002 con cui parte ricorrente impugna il diniego di ammissione al contributo regionale per l’anno 2002 nonché i verbali della Commissione artistica consultiva recanti la valutazione negativa espressa nei confronti del Circolo.<br />
Anche in questa sede vengono riproposti, con due mezzi di gravame, i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere enunciati sulla scorta dei rilievi già fatti valere coi precedenti ricorsi. In aggiunta alle predette censure parte ricorrente ha peraltro formulato, come conseguenza del chiesto annullamento dei provvedimenti impugnati, la richiesta di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza della mancata e/o ritardata corresponsione dei contributi richiesti.<br />
Col quarto ed ultimo ricorso (il n. 1281/2003) il Circolo Artem Movimentoinactor, infine, ha impugnato il decreto dirigenziale n. 2547 del 24/472003 di diniego di ammissione al finanziamento regionale per l’anno 2003 e seguenti nonché il deliberato espresso dalla Commissione artistica consultiva per la valutazione delle domande di contributo unitamente, in parte qua, alle Direttive per l’applicazione del Piano Regionale dello Spettacolo per l’anno 2003 approvate con delibera della G.R. n. 21 del 13/1/03 e all’Aggiornamento per l’anno 2003 al Piano Regionale dello Spettacolo per il triennio 2001-2003 di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 203 del 23/12/2002.<br />
Coi primi due mezzi d’impugnazione sono dedotti gli stessi profili di illegittimità già posti a fondamento dei precedenti ricorsi e qui riproposti.<br />
Con un terzo motivo di ricorso, poi vengono denunciati i vizi di violazione e/o falsa applicazione della L.R. 28/3/2000 n. 45 e di eccesso di potere per illogicità manifesta: secondo parte ricorrente, la graduatoria che scaturisce dalla valutazione delle domande avrà validità triennale, venendo esclusa la possibilità di accedere ai finanziamenti per gli anni successivi al 2003 per i soggetti i cui progetti abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 27 punti nella valutazione quantitativa. Ebbene una siffatta previsione è in contrasto con la L.R. n. 45/2000 che prevede una programmazione solo triennale e si appalesa altresì illogica dal momento che comporta una ingiustificata limitazione all’accesso ai fondi pubblici in questione.<br />
Si è costituita in giudizio in relazione agli ultimi tre ricorsi, l’intimata Regione Toscana che ha contestato la fondatezza dei proposti gravami di cui ha chiesto la reiezione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In via preliminare, va disposta la riunione delle quattro impugnative, siccome fra loro intimamente connesse.<br />
Col primo mezzo d’impugnazione, comune a tutti i proposti gravami parte ricorrente deduce l’illegittimo comportamento della Commissione artistica consultiva preposta alla valutazione delle richieste che avrebbe introdotto una arbitraria ed illogica specificazione dei requisiti rispetto a quelli che l’atto regionale delle Direttive ha fissato in attuazione del Piano Regionale dello Spettacolo per il triennio 2001-2003.<br />
Il dedotto profilo di illegittimità non sussiste.<br />
Relativamente al finanziamento per l’anno 2000 nell’ambito del progetto di interesse regionale Toscanadanza, veniva emanato a cura dell’Associazione Teatrale Pistoiese, quale soggetto deputato ad esaminare le relative richieste, il bando pubblico in cui venivano individuati i soggetti interessati e cioè le compagnie di danza “in residenza”, con la precisazione che la Commissione avrebbe attribuito particolare importanza al possesso di una serie di requisiti.<br />
La Commissione giudicatrice quindi nella sua prima seduta, quella del 15/5/2000 aveva cura di determinare i criteri di valutazione e tanto prima di passare in rassegna i vari progetti avanzati dalle Compagnie di danza.<br />
Peraltro avuto riguardo alla specificità della materia procedeva a configurare una valutazione preventiva di idoneità risultante, in particolare da due componenti: a) una valutazione di qualità; b) una valutazione di dati quantitativi, prevedendo per ciascuno dei predetti elementi uno specifico punteggio.<br />
Orbene un siffatto operato appare immune dai vizi dedotti dalla parte ricorrente e ciò per molteplici ragioni.<br />
Innanzitutto la Commissione giudicatrice così operando non ha affatto introdotto nuovi, ulteriori requisiti rispetto a quelli fissati dal bando che attenevano all’ammissibilità in generale delle richieste, quanto ai soggetti legittimati a produrle: in realtà la stessa Commissione ha correttamente proceduto a fissare i criteri-guida sulla scorta dei quali giudicare, appunto i progetti presentati e non v’è alcun dubbio che al riguardo aveva ben la facoltà di determinare i parametri cui rapportare le operazioni di valutazione, e tanto proprio ai fini di rendere razionale oltreché trasparente l’apprezzamento in ordine alle domande presentate.<br />
Nella specie, non può neppure configurarsi una sorta di violazione del principio della par condicio posto che l’elaborazione dei criteri ha preceduto la disamina delle istanze e quindi la determinazione dei parametri deve ritenersi valevole erga omnes.<br />
Andando poi più da vicino ad esaminare i termini della questione, parte ricorrente lamenta in sostanza la formulata (da parte della Commissione) individuazione di due nuovi requisiti che, per il vero, tali non sono e cioè: 1) un numero non inferiore a quattro danzatori; 2) aver effettuato nel 1999 non meno di venti recite.<br />
Orbene, al di là del fatto che quelli testé indicati non possono considerarsi dei requisiti, ma solo dei criteri di valutazione, gli stessi, a ben vedere, attengono all’elemento di valutazione riguardante i dati quantitativi ma se così è la “introduzione” di tali “elementi” è del tutto irrilevante nel caso di specie posto che, come rilevasi dalla lettura degli atti di causa, la valutazione negativa espressa nei confronti del ricorrente Circolo attiene esclusivamente all’elemento della qualità, lì dove, appunto, si rileva a carico della compagnia un rendimento artistico qualitativamente insufficiente.<br />
Con riferimento poi ai finanziamenti relativi agli anni 2001 e 2002, il procedimento di definizione delle richieste di contributo è più articolato, sovvenendo al riguardo, le “disposizioni” recate sul punto dal Piano Regionale dello Spettacolo e soprattutto dalle direttive di attuazione del Piano stesso, ma anche avuto riguardo a tali atti di disciplina della procedura in questione, le censure di cui al primo motivo d’impugnazione dei relativi ricorsi (nn. 1604/2001 e 1785/2002) non  si differenziano, quanto all’esito del loro fondamento, dalle conclusioni sopra prese, per ciò che innanzi si va ad illustrare.<br />
Dunque il Piano Regionale per lo Spettacolo e le Direttive di attuazione si sono occupati della procedura di definizione dei progetti richiedenti il finanziamento, dettando al riguardo una disciplina sufficientemente esaustiva. In particolare, il secondo dei predetti atti “regolamentari” prevede al punto B4b che la Commissione artistica esprime la propria valutazione sui progetti ammissibili attraverso l’assegnazione di un punteggio che determina la graduatoria sulla base di un massimo di 50 punti su 100 per la valutazione qualitativa e di un massimo di 50 punti su 100 per la valutazione quantitativa: ai successivi punti 4c e 4d sono quindi indicati, rispettivamente, i criteri quantitativi e qualitativi di valutazione.<br />
Le Direttive poi al punto B7 hanno cura di precisare che “sono ammessi al finanziamento regionale soltanto i soggetti che avranno raggiunto almeno 27 punti della valutazione qualitativa &#8230;”<br />
<br />Sempre al riguardo poi va rilevato che, come rilevasi dalla lettura dei verbali delle sedute, la Commissione giudicatrice ha stabilito di procedere inizialmente all’attribuzione dei punteggi qualitativi, quindi all’attribuzione dei punteggi quantitativi, di talché dalla somma dei punteggi di qualità e quantità assegnati risulterà il punteggio finale che darà origine alla graduatoria per l’assegnazione dei contributi.<br />
Ora la stessa Commissione relativamente ai criteri inerenti la valutazione quantitativa ha proceduto a formulare una serie di pesi mediante una specificazione dei punteggi relativi ai criteri con altrettanti sotto-punteggi, ma siffatta opera di precisazione non appare comunque vietata e neppure illogica, trattandosi di un metodo di giudizio in ogni caso rispettoso dei margini di punteggio previsti per i singoli elementi costitutivi della valutazione quantitativa, valevoli per tutti i soggetti presentatori dei progetti.<br />
Ad ogni buon conto tale innovativa specificazione non assume alcun rilievo per la posizione del ricorrente Circolo se è vero che parte ricorrente, quanto al suo progetto non è stato ammesso per il fatto di aver riportato nella valutazione qualitativa solamente 15 punti, non raggiungendo, così, il punteggio minimo di 27 punti, al di sotto del quale non è possibile comunque conseguire l’ammissibilità, ai sensi di quanto previsto dal punto B7 delle Direttive; ne deriva, necessariamente che la supposta “integrazione” non ha avuto alcuna incidenza in ordine alla valutazione del progetto della ricorrente che è risultato inammissibile in ragione del giudizio negativo riportato sotto il profilo qualitativo.<br />
E’ il caso poi di rammentare che la metodologia di valutazione sopra illustrata è stata seguita oltre che per gli anni 2001 e 2002 anche per il 2003 con gli stessi esiti per la richiesta avanzata dal Circolo ricorrente.<br />
Col secondo motivo d’impugnazione, comune ai quattro ricorsi qui all’esame, parte ricorrente lamenta in sostanza il vizio di difetto di motivazione a carico degli atti recanti il diniego di ammissione ai finanziamenti regionali, lì dove, per l’anno 2000 non sarebbero comprensibili le ragioni della determinazione negativa assunta, mentre per gli ulteriori anni, il punteggio numerico attribuito sarebbe insufficiente a motivare il perché di un giudizio negativo.<br />
Le formulate doglianze non sono condivisibili.<br />
Per quanto attiene al diniego di contributo relativo all’anno 2000, le ragioni della non ammissione al finanziamento de quo sono rinvenibili nel verbale della Commissione deputata all’esame delle offerte datato 15 maggio 2000, lì dove in sede di formulazione della graduatoria, relativamente al progetto del Movimentoinactor, il “rendimento artistico della formazione è stato ritenuto qualitativamente insufficiente ed irrisolto dal punto di vista della realizzazione coreografica” ed inoltre “la Compagnia non raggiunge i requisiti minimi richiesti per accedere alla sovvenzione”.<br />
Ora se è vero che finalità della motivazione degli atti amministrativi è quella di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione della sfera giuridica (in tal senso, ex multis, TAR Campania-Napoli, 17/7/02 n. 4226, Sez, IV), nel caso di specie l’obbligo di spiegare il perché della determinazione assunta risulta essere stato adempiuto dalla Commissione in maniera adeguata.<br />
Invero, avuto riguardo alla specificità della materia qui in rilievo, la Commissione ha motivato il suo giudizio sulla scorta di un negativo apprezzamento delle caratteristiche qualitative della proposta avanzata dalla Compagnia ricorrente, rilevando, appunto, nell’esercizio di un potere di discrezionalità tecnica l’insufficiente qualità del progetto.<br />
Si è in presenza, dunque, di una valutazione di disvalore del quale la Commissione ha dato sufficiente contezza sia pure a mezzo di una motivazione succinta, resa tale anche in considerazione dell’alto tecnicismo del giudizio stesso.<br />
D’altra parte i rilievi mossi sul punto dal Circolo ricorrente sono volti, in sostanza, ad impingere nel merito delle scelte operate dalla Commissione e tale “sindacato” in relazione alla natura tecnica dell’apprezzamento di che trattasi, si appalesa inammissibile.<br />
Relativamente poi agli atti di diniego del contributo per gli anni 2001, 2002 e 2003, la motivazione della non ammissione è rappresentata dalla votazione riportata nelle relative graduatorie dal Circolo ricorrente che ha conseguito nelle tre anzidette annualità, secondo il metodo di valutazione già sopra illustrato, il punteggio di 19 punti, inferiore a 27, limite minimo per l’ammissibilità.<br />
Ora, quanto alla idoneità o meno di un giudizio reso tramite voto numerico, il Collegio non può non ribadire l’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche dopo l’entrata in vigore della legge 241/90, l’onere di motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente che esterna adeguatamente la valutazione tecnica della Commissione (cfr. Cons. Stato Sez. IV 13/10/02; idem 20/11/2000 n. 6160, recentemente Sez. IV 3/4/03 n. 1719; questa Sezione n. 5187 del 26/6/2003). Nel caso di specie l’attribuzione della votazione numerica si appalesa esaustiva se si tiene conto del fatto che come rilevasi dalle operazioni di valutazione eseguite dalla Commissione il voto finale attribuito in relazione alla valutazione qualitativa è la risultante di punteggi parziali riferibili partitamente ai vari parametri o criteri (nove) individuati a fondamento della valutazione qualitativa, di talché, nel caso “de quo”, parte ricorrente, quale destinataria del giudizio di non ammissione è stata ben messa in condizione di comprendere gli elementi di valutazione presi negativamente in considerazione dalla Commissione stessa.<br />
In forza delle suestese notazioni, attesa la non fondatezza dei relativi motivi di gravame i ricorsi nn. 2571/2000, 1604/2001, 1785/2002 non appaiono meritevoli di accoglimento, così come infondato si appalesa il ricorso 1281/2003 relativamente ai primi due motivi d’impugnazione rivolti nei confronti del diniego di contributo regionale per l’anno 2003.<br />
Le testé prese conclusioni di merito rendono altresì inammissibile l’azione di risarcimento danni pure avanzata dal Circolo Artem Movimentoinactor con gli ultimi tre ricorsi: invero il previo annullamento degli atti amministrativi ritenuti asseritamente illegittimi costituisce presupposto indefettibile per l’esame della domanda risarcitoria (cfr. TAR Puglia-Lecce 5/7/2002 n. 3165; TAR Lombardia, Sez. II 19/4/2000 n. 1608; idem TAR Napoli, Sez. III 2/8/01 n. 3738), cosicché nella specie, la infondatezza delle relative impugnative rende del tutto inconfigurabile la richiesta risarcitoria.<br />
Rimane da esaminare, quanto al ricorso n. 1281/03 il terzo motivo d’impugnazione rivolto nei confronti della deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 13/1/03 in parte qua.<br />
Ritiene il Collegio che il profilo di illegittimità denunciato sotto il vizio di eccesso di potere per illogicità si appalesi fondato.<br />
Col predetto atto deliberativo recante l’approvazione delle direttive per l’applicazione del Piano Regionale per lo Spettacolo per l’anno 2003 è stata prevista la possibilità di finanziamenti anche per gli anni successivi al 2003.<br />
In particolare poi al riguardo il Consiglio Regionale con deliberazione n. 45 del 23 dicembre 2002 ha proceduto ad approvare l’aggiornamento del Piano Regionale per lo Spettacolo per l’anno 2003 nonché le modalità di assegnazione dei contributi ai progetti proposti a finanziamento regionale per il triennio 2003-2005.<br />
Ora, ferma restando la possibilità per la Regione di prevedere l’impegno di spesa del 2003 ripetuto nel triennio (2003-2005) e al di là quindi della eventuale ultrattività solo finanziaria del Piano dello Spettacolo rispetto alla sua naturale durata (2001-2003), rimane il fatto che le Direttive di cui alla citata delibera n. 21/2003 hanno espressamente previsto (punto IIIA4) che “è esclusa la possibilità di ripresentare domanda di finanziamento per gli anni successivi ai soggetti i cui progetti abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 27 punti nella valutazione qualitativa da parte della Commissione nel 2003”.<br />
Ebbene, una siffatta previsione appare fortemente limitativa e penalizzante dal momento che fa dipendere addirittura l’erogabilità di finanziamenti per anni futuri da un dato ancorato ad una valutazione fotografato al 2003. In altri termini non appare logico far pesare una valutazione negativa resa in un determinato arco temporale di riferimento del contributo in ordine alla possibilità per i soggetti interessati di presentare per gli anni successivi (fino al 2005) un progetto che potrebbe essere migliorativo, tale da far rivedere il giudizio sfavorevolmente reso in precedenza. In ogni caso l’esclusione in radice della possibilità di ripresentare la semplice domanda di finanziamento per coloro che per l’anno 2003non hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità (27 punti) è una scelta che non ha alcun fondamento normativo e non trova, in ragione del contenuto fortemente restrittivo da essa recato, una necessaria, logica giustificazione.<br />
La prescrizione in parola si appalesa, pertanto, illegittima e della stessa va disposto, siccome si dispone, l’annullamento.<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunziando, riunisce i quattro ricorsi in epigrafe e così dispone:<br />
a) Rigetta i ricorsi nn. 2571/2000; 1604/2001; 1785/2002;<br />
b) quanto al ricorso n. 1281/2003 in parte lo Rigetta e in altra parte lo Accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 18 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott.ssa Eleonora DI SANTO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI	&#8211; Consigliere, est.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 MAGGIO 2004<br />
Firenze, lì 24 MAGGIO 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-1474/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.1474</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2004 n.1474</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-2-2004-n-1474/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-2-2004-n-1474/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2004 n.1474</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, Est. Politi Ceccacci (Avv. Viglione) c. Ministero della Difesa Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Requisito soggettivo dell’età massima – Riferimento al requisito successivamente alla scadenza della domanda di partecipazione al concorso – Illegittimità. In tema di concorsi pubblici, il principio secondo il quale i requisiti soggettivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-2-2004-n-1474/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2004 n.1474</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-2-2004-n-1474/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2004 n.1474</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, Est. Politi<br /> Ceccacci (Avv. Viglione) c. Ministero della Difesa</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Requisito soggettivo dell’età massima – Riferimento al requisito successivamente alla scadenza della domanda di partecipazione al concorso – Illegittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di concorsi pubblici, il principio secondo il quale i requisiti soggettivi di accesso a pubblici impieghi devono sussistere anche nel momento della nomina, trova eccezione relativamente al requisito dell’età massima, che deve essere accertato solo con riferimento al termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E&#8217; illegittimo il bando di concorso laddove non stabilisca che il requisito dell’età massima deve essere accertato con il solo riferimento al termine di scadenza della domanda di partecipazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center><br />
<center> <b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio <br />
Sezione I-bis </b> </center></p>
<p>N. Reg. Sent.- Anno 2004<br />
N. 4235 Reg. Ric. &#8211; Anno 2003</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<center> <b>Sentenza </b> </center></p>
<p>sul ricorso n. 4235 del 2003, proposto da<br />
 <b>Ceccacci Flavio</b> , rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giancarlo Viglione, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via Ovidio n. 32<br />
<center> contro </center></p>
<p>il  <b>Ministero della Difesa</b> , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12<br />
per l&#8217;annullamento <br />
&#8211; del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – in data 8 aprile 2003, nonché, quale atto presupposto, del bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 220 Uff<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale<br />
Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della controversia;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 9 febbraio 2004 il Cons. Roberto POLITI;<br /> uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<center> <b>Fatto e diritto</b> </center><br />
Contesta l’odierno ricorrente l’esclusione dalla predetta selezione concorsuale, disposta dall’Amministrazione procedente in ragione dell’affermata carenza del requisito di cui al I comma dell’art. 2 del bando (limite di età per la partecipazione).<br />
Assume che tale determinazione sia illegittima per violazione dell’art. 23 del D.Lgs. 215 del 2001, violazione dell’art. 3 del D.M. 26 settembre 2002, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, violazione del principio di ragionevolezza.<br />
Nel rammentare come la disposizione di bando precedentemente indicate prevedesse la partecipazione alla selezione dei candidati che non avessero superato il trentaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2003, osserva parte ricorrente che il D.M. 26 settembre 2002 ha precisato la riferibilità temporale del possesso del requisito onde trattasi con riguardo “alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicate nel bando di concorso”.<br />
Assume, conseguentemente, che il bando di concorso sia, in parte qua, illegittimo; conseguentemente, argomentando l’illegittimità in via derivata della pure impugnata determinazione di esclusione dalla procedura di selezione in discorso.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 2 ottobre 2003, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento – in data 30 settembre 2003 – con il quale è stato escluso dalla frequenza del corso formativo previsto dal bando di concorso anzidetto.<br />
Con successivi motivi aggiunti (notificati il 2 dicembre 2003) è stata poi gravata la determinazione (assunta in data 20 novembre 2003) di esclusione dalla frequenza del corso di perfezionamento pur previsto dal bando di cui sopra.<br />
Con ulteriori motivi aggiunti – notificati il 24 dicembre 2003 – è stato, da ultimo, contestato il provvedimento, emesso il precedente 18 dicembre, di esclusione dalla frequenza del corso di perfezionamento relativo alla selezione concorsuale di che trattasi.<br />
L&#8217;Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />
Il giudizio relativo al ricorso – chiamato all&#8217;odierna Camera di Consiglio per la delibazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta con i motivi aggiunti da ultimo indicati (al riguardo precisandosi come le precedenti richieste di sospensione abbiano già formato oggetto di accoglimento, in relazione agli atti via via impugnati, con ordinanze nn. 2295 del 12 maggio 2003, 5146 del 20 ottobre 2003 e 6395 del 15 dicembre 2003) – viene immediatamente definito nel merito, ai sensi dell’art. 3, comma I, della l 21 luglio 2000 n. 205.<br />
Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un&#8217;esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un&#8217;immediata definizione del merito della controversia.<br />
Ciò preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite, il gravame si dimostra senz’altro fondato.<br />
Il bando di concorso in discussione prevedeva (art. 2, I comma) che potessero essere ammessi a partecipare alla selezione i concorrenti che “non abbiano superato, alla data del 31 dicembre 2003, il trentaduesimo anno di età”.<br />
Va poi osservato che la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione era stata fissata alla (precedente) data del 31 marzo 2003.<br />
Ciò rilevato, il ricorrente – nato il 28 aprile 1971 – è stato escluso dalla selezione anzidetta in ragione del superamento, alla data del 31 dicembre 2003 (e, quindi, in osservanza della riportata prescrizione di bando) del trentaduesimo anno di età.<br />
<br />Se il provvedimento impugnato si è limitato a dare applicazione alla disposizione della lex specialis della procedura – perciò dimostrandosi esente da vizi propri – non può esimersi il Collegio dal rilevare come la prescrizione di bando all’esame non sia, invece, indenne da evidenti profili di illegittimità.<br />
<br />Nel rilevare come il bando di concorso richiami, fra i presupposti, il Decreto Legislativo 8 maggio 2001 n. 165 ed il Decreto Ministeriale 26 settembre 2002, va osservato come l’Amministrazione abbia, nel caso di specie, erroneamente applicato le relative disposizioni, limitatamente all’individuazione del limite di età rilevante ai fini della partecipazione alla selezione concorsuale de qua.<br />
Infatti:<br />
<br />&#8211; se l’art. 23 del D.Lgs. 165/01 stabilisce che – ai fini dell’arruolamento degli Ufficiali nell’Arma dei Carabinieri &#8211; possono partecipare i cittadini italiani che “non abbiano superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso”;<br />
&#8211; l’art. 3 del successivo D.M. 26 settembre 2002 (recante norme in ordine ai “requisiti per la partecipazione e modalità di svolgimento dei concorsi per l&#8217;ammissione ai corsi formativi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata dell&#8217;Esercito,<br />
Ora, che il mantenimento del requisito del limite di età fino “alla nomina ad Ufficiale” non possa essere ragionevolmente richiesto, è elemento logicamente argomentabile dal rilievo per cui, diversamente opinando, si verrebbe a subordinare la ammissione al concorso ad una variabile, ex ante indeterminata ed indeterminabile, dipendente dalla durata dell’iter concorsuale.<br />
E che, del resto, il possesso del limite di età vada esclusivamente riferito alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione – diversamente dai rimanenti requisiti di partecipazione, per i quali è necessaria la persistenza almeno fino alla data di nomina successiva all’approvazione della graduatoria – è principio ben noto; e ripetutamente ribadito in giurisprudenza.<br />
Con insegnamento della cui correttezza logico-giuridica il Collegio non ha motivo di dubitare, è stato infatti sostenuto che il principio secondo il quale i requisiti soggettivi di accesso a pubblici impieghi devono sussistere anche nel momento della nomina trova eccezione relativamente al requisito dell’età massima, che deve essere accertato solo con riferimento al termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso (cfr. C.G.A.R.S., 23 dicembre 1999 n. 689; Cons. Stato, sez. V, 3 luglio 1996 n. 843; T.A.R. Lazio, sez. I, 8 settembre 1995 n. 1557; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 29 giugno 1995 n. 535; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 16 aprile 1988 n. 126).<br />
Deve quindi affermarsi che il bando in esame è illegittimo (per violazione del citato D.M. 26 settembre 2002; nonché per illogicità, in quanto contrastante con i fondamentali principi che disciplinano il possesso dei requisiti di partecipazione ai pubblici concorsi), nella parte in cui – diversamente dall’obbligato riferimento alla sola data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso (31 marzo 2003) – ha fissato alla data del 31 dicembre 2003 il limite massimo di età consentito: <br />per l’effetto dimostrandosi derivativamente inficiate:<br />
<br />&#8211; la determinazione di esclusione dal concorso stesso dell’odierno ricorrente (impugnata con l’atto introduttivo del presente giudizio);<br />
&#8211; ed i successivi provvedimenti (avversati con i motivi aggiunti di seguito proposti) di esclusione dello stesso dalla successive fasi di svolgimento del complesso iter di selezione degli aspiranti.<br />
Né, al contrario di quanto sostenuto dall’Amministrazione, il presente gravame è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di legale conoscenza del bando (e, quindi, della disposizione, in esso contenuta, inibitiva della partecipazione al concorso), atteso che la non univoca interpretabilità della disposizione di cui al I comma dell’art. 2 del bando in questione non consente di configurare integrati (per effetto della sola pubblicazione di quest’ultimo; e, comunque, in difetto della determinazione di esclusione successivamente adottata dalla procedente Amministrazione) i presupposti di piena conoscenza e di attuale lesività idonei a radicare l’interesse alla sollecitazione del sindacato giurisdizionale.<br />
Ribadite le esposte considerazioni, dispone il Collegio l&#8217;accoglimento del presente gravame, con riveniente annullamento degli atti con esso impugnati.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.<br />
<center> <b>P.Q.M. </b> </center></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell&#8217;art. 3, I comma, della l 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla, nei limiti di cui in motivazione:<br />
il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 220 Ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri e di 100 Ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 novembre 2002, limitatamente alla previsione – di cui al I comma dell’art. 2 – relativa all’età massima per l’ammissione alla predetta procedura concorsuale;il provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – in data 8 aprile 2003, recante esclusione del ricorrente dal concorso de quo; <br />
le successive determinazioni – meglio identificate in narrativa ed impugnate dalla parte ricorrente con motivi aggiunti successivamente proposti – di esclusione del sig. Ceccacci dalle ulteriori fasi e corsi formativi previsti nell’ambito dell’iter di selezione. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2004, con l’intervento dei seguenti magistrati:<br />
Cesare MASTROCOLA – Presidente<br />
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore<br />
Pietro MORABITO – Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE IL MAGISTRATO ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-2-2004-n-1474/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2004 n.1474</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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