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	<title>1468 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1468 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2015 n.1468</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-10-2015-n-1468/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-10-2015-n-1468/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2015 n.1468</a></p>
<p>Pres. Salamone Est. Malanetto Illegittimo il divieto di applicazione di piercing per personale non medico in presenza di attestato di formazione professionale Tutela della salute – Professioni – Applicazione piercing – Formazione professionale – Limitazione a personale medico – Illegittimità – Ragioni &#160; È illegittima l’ordinanza comunale che impedisce a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-10-2015-n-1468/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2015 n.1468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-10-2015-n-1468/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2015 n.1468</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salamone    Est. Malanetto</span></p>
<hr />
<p>Illegittimo il divieto di applicazione di piercing per personale non medico in presenza di attestato di formazione professionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tutela della salute – Professioni – Applicazione piercing – Formazione professionale – Limitazione a personale medico – Illegittimità – Ragioni<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align:justify">È illegittima l’ordinanza comunale che impedisce a soggetti in possesso di attestati professionali conseguiti in altre regioni di svolgere la pratica di piercing in zone sensibili del corpo, giustificando tale divieto con l’esclusività dell’esercizio dell’attività in favore del personale medico. Considerato, infatti, che la stessa legge regionale permette lo svolgimento dell’attività a chi ha seguito i corsi di formazione professionale sul territorio, sussiste l’obbligo della P.A. di valutare gli attestati professionali conseguiti dall’interessato, senza poterne limitare la rilevanza ai soli corsi espletati nelle singole regioni e non in altre.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align:center">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Seconda)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</div>
<div style="text-align:justify">sul ricorso numero di registro generale 893 del 2014, proposto da:<br />
Natoli Davide, titolare dell&#8217; impresa individuale &#8221; Amanita Tattoo di Natoli Davide&#8221;, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Gallicchio, Roberto Enrico Carlo Sacco, Guido Luciano Fusca&#8217;, con domicilio eletto presso l’avv.to Nicola Gallicchio in Torino, Via Principi D&#8217;Acaja N. 6;<br />
contro<br />
Comune di Torino, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Antonietta Rosa Melidoro, con domicilio eletto presso l’avv.to Antonietta Rosa Melidoro in Torino, Comune To &#8211; Via Corte D&#8217;Appello, 16;<br />
Regione Piemonte, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandra Rava, con domicilio eletto presso l’avv.to Alessandra Rava in Torino, Via Meucci 1;<br />
Azienda Sanitaria Locale A.S.L. To 1;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza del Comune di Torino, Direzione Commercio, Lavoro Innovazione e Sistema Informativo, Area Commercio ed Attività Produttive, Servizio Contenzioso Amministrativo, Ufficio Ordinanze Sanitarie 29.04.2014 n. 65/2014 con la quale si ordinava al<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torino e di Regione Piemonte;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 settembre 2015 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale gli è stata inibita l’esecuzione di <em>piercing</em> “su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa (lingua, genitali, mammelle) in quanto in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici può essere effettuata soltanto da personale medico in strutture sanitarie”.<br />
Deduce parte ricorrente le seguenti censure:<br />
Violazione di legge con riferimento all’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di presupposti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento; violazione della normativa regolamentare con riferimento all’art. 2 d.p.g.r. n. 46/2003 nonché con riferimento alla circolare del Ministero della Sanità 2.8/156 del 5.2.1998 e ai chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore di Sanità e recepiti con circolare del Ministero della Sanità 16.7.1998 n. 2.8/633. Evidenzia parte ricorrente che in materia vigono linee guida nazionali e una normativa regionale che prevede l’attivazione di corsi regionali di qualificazione professionale per abilitare a questo tipo di interventi al di fuori delle strutture sanitarie ma che tali corsi non sono mai stati attivati dalla Regione Piemonte. Evidenzia di avere tuttavia conseguito una abilitazione nella Regione Lazio e che, illegittimamente, l’amministrazione non ne avrebbe valutato l’idoneità.<br />
2-3)Violazione principi generali dell’Ordinamento, con particolare riferimento agli artt. 1 d.lgs. n. 30/2006 e 117 Cost.. Evidenzia parte ricorrente che la normativa, seguendo l’interpretazione proposta dall’amministrazione, comporterebbe un illegittimo ostacolo al libero svolgimento di una attività professionale e da questo punto di vista risulterebbero invase le competenze normative statali.<br />
4) Violazione della normativa comunitaria con riferimento agli artt. 49 e 53 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) nonché 117 Cost; violazione della direttiva 2005/36/CE del 7.9.2005 recepita con il d.lgs. n. 206/2007. La normativa, come interpretata dall’amministrazione, violerebbe altresì la libertà di stabilimento.<br />
Si costituiva la Regione Piemonte deducendo che, a seguito di un sopralluogo effettuato presso l’esercizio del ricorrente da parte del dipartimento di Igiene e Sanità pubblico erano state riscontrate una serie di violazioni (schede individuali non correttamente compilate, prodotti con etichettature portanti termini di scadenza dall’apertura di cui non si poteva evincere il rispetto). Veniva poi contesta la pratica del piercing in sedi anatomiche sensibili e ritenuto che l’interesse alla protezione della salute fosse preminente nel caso di specie.<br />
Si costituiva il Comune di Torino svolgendo rilievi sostanzialmente analoghi.<br />
All’udienza del 29.9.2015 la causa veniva discussa e decisa nel merito.<br />
DIRITTO<br />
Parte ricorrente ha evidenziato di avere ottemperato a tutte le prescrizioni sanitarie imposte; la contestazione mossa si limita a censurare il divieto di praticare piercing in zone anatomiche sensibili.<br />
Ritiene il collegio dirimente, ai fini del decidere, la circostanza che il ricorrente abbia conseguito, e regolarmente esibito in fase procedimentale, un attestato di professionalità conseguito nella Regione Lazio.<br />
Pur condividendo l’assunto secondo cui la materia lascia spazio ad un legislazione regionale concorrente (formazione professionale), si deve prendere atto che lo stesso legislatore regionale piemontese ha ritenuto di esplicitare un bilanciamento degli interessi in gioco: le rilevanti esigenze di tutela della salute pubblica vengono conciliare con quelle al libero esercizio di una attività da parte di soggetti che abbiamo svolto corsi professionalizzanti tesi a garantirne le capacità operative prevedendo, per l’appunto, che la riserva al personale medico della pratica di piercing su parti anatomiche sensibili possa essere rimossa per quei soggetti che seguano corsi di qualificazione professionale, che ne accrescano l’abilità tecnica e le conoscenze in tema di rischi sanitari.<br />
Premesso dunque che il legislatore regionale ha effettuato questa scelta di principio, e’ pacifico che, in Piemonte, l’istituzione di corsi professionalizzanti in materia non abbia trovato mai attuazione; è tuttavia pacifico che il ricorrente abbia frequentato con successo, esibendo il relativo attestato, un corso professionalizzante svoltosi nella Regione Lazio.<br />
Pare al collegio che, come contestato in ricorso, l’amministrazione avrebbe dovuto almeno valutare l’attestato, esplicitando le ragioni per la quali eventualmente non riteneva che il medesimo potesse soddisfare i requisiti prescritti dalla normativa regionale; infatti, anche ammettendo la rilevanza dell’interesse protetto (integrità fisica dei soggetti che si sottopongono a questo tipo di piercing), ciò non consentirebbe alla Regione di prescrivere una formazione professionale a carattere esclusivamente “regionale”.<br />
Siffatta soluzione si porrebbe in contrasto con l’esigenza di circolazione dei titoli e delle persone sul territorio; se quindi il legislatore regionale può prescrivere delle cautele, anche sotto forma di verifica di idoneità professionale, ciò non consente tuttavia alle autorità regionali di semplicemente ignorare attestati conseguiti al di fuori del loro territorio, senza valutarne la rispondenza agli obiettivi della stessa legge regionale ed inibire l’attività a soggetti che hanno conseguito corsi di qualificazione professionale in altre regioni, senza valutarli.<br />
Per questo profilo il ricorso deve trovare accoglimento.<br />
La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />
accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;<br />
compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />
Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore<br />
Antonino Masaracchia, Primo Referendario<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/10/2015</p>
<p>
&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2014 n.1468</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-3-2014-n-1468/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-3-2014-n-1468/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2014 n.1468</a></p>
<p>Pres. V. Poli – Est. C. Saltelli Società Tradeco Srl (avv.ti A. Loiodice e I. Loiodice) vs Comune di Conversano (avv. M. F. Ingravalle) e nei confronti di Lombardi Ecologia Srl (avv.ti A. Clarizia e G. Notarnicola) 1. Contratti della p.a. – D.u.r.c. – Atto dichiarativo – Fa prova fino</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-3-2014-n-1468/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2014 n.1468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-3-2014-n-1468/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2014 n.1468</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. Poli – Est. C. Saltelli<br /> Società Tradeco Srl (avv.ti A. Loiodice e I. Loiodice) vs Comune di Conversano (avv. M. F. Ingravalle) e nei confronti di Lombardi Ecologia Srl (avv.ti A. Clarizia e G. Notarnicola)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della p.a. – D.u.r.c. – Atto dichiarativo – Fa prova fino a querela di falso – Errori – Correzioni da parte del Giudice ordinario – Indici di irregolarità contributiva – Giudice amministrativo – Rilevabilità – Esclusione.						</p>
<p>2.	Contratti della p.a. – Gara – Offerta tecnica – Commissione giudicatrice – Valutazioni soggettive – Insindacabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il documento unico di regolarità contributiva è una dichiarazione di scienza che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell’ente, assistiti da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c. e facenti pertanto prova fino a querela di falso; le inesattezze o gli errori contenuti in detto documento, investendo posizioni di diritto soggettivo, possono essere corretti solo dal giudice ordinario o all’esito della proposizione della querela di falso o a seguito di un’ordinaria controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria. Il Giudice amministrativo non può liberamente apprezzare fatti e circostanze asseritamente indici di irregolarità contributiva.</p>
<p>2. Le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti. Nel caso di specie si risolvono in un mero inammissibile dissenso alle valutazioni della commissione di gara le critiche circa la presunta sopravvalutazione dell’offerta dell’aggiudicataria e l’ingiustificata sottovalutazione di quella dell’appellante fondate su considerazioni e valutazioni di carattere soggettive.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 838 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
SOCIETA&#8217; TRADECO S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice e Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone, n. 12 &#8211; Pal. B; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>COMUNE DI CONVERSANO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari &#8211; Sez. II, n. 225 del 13 febbraio 2014, resa tra le parti, concernente affidamento dei servizi spazzatura, raccolta e trasporto rifiuti urbani.</p>
<p>Visti il ricorso in appello avverso il dispositivo n. 141 del 2014, i motivi aggiunti avverso la sentenza n. 225 del 2014 e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Conversano e della Lombardi Ecologia s.r.l., che ha spiegato anche appello incidentale;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Aldo Loiodice, Massimo Felice Ingravalle, Angelo Clarizia e Gennaro Notarnicola;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con la sentenza n. 225 del 13 febbraio 2014, preceduta dalla pubblicazione del dispositivo n. 141 del 30 gennaio 2014, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla soc. Tra.de.co. s.r.l.:<br />
a) per l’annullamento, in uno con tutti gli atti connessi e presupposti, della determinazione n. 36/Segr. del 28 dicembre 2012, recante l’aggiudicazione definitiva in favore della soc. Lombardi Ecologia s.r.l. dei servizi di spazzatura, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi complementari, raccolta differenziata;<br />
b) per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato (ricorso principale e primo atto di motivi aggiunti);<br />
c) per l’annullamento della nota direttoriale del 16 maggio 2013 dell’INAIL di Bari, di rigetto della richiesta di annullamento in autotutela del Durc INAIL rilasciato in favore dell’aggiudicataria (secondo atto per motivi aggiunti);<br />
ha respinto il ricorso principale ed il primo atto di motivi aggiunti, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario quanto al secondo atto per motivi aggiunti ed ha altresì dichiarato improcedibile il ricorso incidentale dell’aggiudicataria.<br />
1.1. In sintesi, ricordata la natura certificatoria del documento unico di regolarità contributiva e sottolineato che eventuali errori in esso contenuti, involgendo posizioni di diritto soggettivo, possono essere corretti solo dal giudice ordinario all’esito della proposizione della querela di falso o di una ordinaria controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, i primi giudici hanno ritenuto infondati tutti i motivi formulati con il ricorso introduttivo di giudizio ed il primo atto per motivi aggiunti, negando sia la sussistenza in capo all’aggiudicataria di una posizione di irregolarità contributiva in virtù della documentazione versata in atti, sia le doglianze relative all’assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche, profilo in relazione al quale, peraltro, non era neppure stata superata la prova di resistenza ai fini della stessa sussistenza dell’interesse al ricorso.<br />
2. La predetta società Tra.de.co. s.r.l. ha innanzitutto impugnato il dispositivo di sentenza n. 141 del 30 gennaio 2014, lamentando l’erroneità e l’ingiustizia della decisione di rigetto del ricorso e dei primi motivi aggiunti “con riferimento alla situazione della ditta Lombardi risultante dalla documentazione processuale ed accertabile meglio con istruttoria”, “per erronea presupposizione e mancata adozione da parte del TAR delle doverose decisioni sulle esigenze istruttorie” e “con riguardo alle censure del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti”, sostanzialmente riponendo le corrispondenti censure sollevate in primo grado.<br />
2.1. Con il decreto monocratico n. 467 del 31 gennaio 2014 è stata respinta la richiesta di misure cautelari urgenti.<br />
2.2. Hanno resistito al gravame, deducendone l’infondatezza ed insistendo per il suo rigetto, il Comune di Conversano e la soc. Lombardi Ecologia s.r.l.; quest’ultima ha spiegato appello incidentale, riproponendo a sua volta le censure sollevate con il ricorso incidentale di primo grado (articolate su quattro motivi così rubricati: “1) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione degli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Violazione dell’art. 26,d. lgs. n. 81/2008. Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione e disparità di trattamento”; “2. Violazione dell’art. 33 del Capitolato speciale di appalto. Violazione del principio di par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione e disparità di trattamento”; “3. Violazione del disciplinare di gara e degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell’azione amministrativa; nonché dei principi di par condicio dei concorrenti e di segretezza dell’offerta economica. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione e disparità di trattamento”; “4. Violazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c), d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. Violazione dell’art. 47.d.P.R. n. 445/2000. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea presupposizione”), rilevando che, in applicazione dei principi sanciti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011, il ricorso incidentale proposto in primo grado andava esaminato con priorità rispetto a quello principale.<br />
3. La soc. Tra.de.co. s.r.l., dopo aver contestato con apposita memoria depositata in data 14 febbraio 2014 la fondatezza dell’avverso appello incidentale, essendo stata pubblicata la sentenza n. 225 del 13 febbraio 2014, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 14 febbraio 2014 ha formulato motivi aggiunti di appello, denunciando “Erroneità ed ingiustizia della sentenza appellata per mancato integrale esame dei fatti, dei documenti e dei motivi del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti (ritrascritti nell’atto di appello) con riguardo alla carenza periodica di regolarità contributiva della ditta Lombardi” ed “errore ed ingiustizia per mancato esame di tutti i fatti, documenti e motivi aggiunti (ritrascritti nell’atto di appello) con riguardo ai punteggi attribuiti per il progetto di raccolta differenziata”, così ulteriormente riproponendo le censure sollevate col ricorso introduttivo del giudizio e con il primo atto di motivi aggiunti, già peraltro ribadite con l’appello avverso il dispositivo.<br />
3.1. Con decreto n. 708 del 17 febbraio 2014 è stata accolta la domanda di misure cautelari urgenti ed è stata sospesa l’esecutività della sentenza ed è stata fissata per la trattazione dell’istanza cautelare l’udienza in camera di consiglio del 18 febbraio 2014; udienza alla quale la trattazione della causa è stata rinviata alla successiva camera di consiglio del 25 febbraio 2014.<br />
3.2. Con altro decreto n. 799 del 19 febbraio 2014 è stata nuovamente sospesa l’esecutività della sentenza nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare fissata per il 25 febbraio 2014.<br />
3.3. Con atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 21 febbraio 2014 anche la società Lombardi Ecologia s.r.l. ha proposto motivi integrativi dell’appello incidentale. <br />
4. In vista dell’udienza in camera di consiglio del 25 febbraio 2014 il Comune di Conversano ha ribadito le proprie tesi difensive, insistendo per il rigetto dell’appello principale; la società Tra.de.co. s.r.l. ha depositato una prima memoria in data 21 febbraio 2012 a sostegno dell’istanza cautelare e successivamente, in data 24 febbraio 2014, ulteriori note difensive sugli avversi motivi integrativi dell’appello incidentale; anche la società Lombardi Ecologia s.r.l. ha ulteriormente illustrato le proprie conclusioni.<br />
3.4. Alla predetta udienza in camera di consiglio, la Sezione:<br />
a) ha comunicato ai difensori delle parti la possibilità di definire l’incidente cautelare e la stessa causa direttamente nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a.;<br />
b) ha rilevato la tardività delle note depositate dalle parte appellante in data 24 febbraio 2014, ai sensi dell’art. 73 c.p.a.;<br />
c) ha assodato la completezza della documentazione versata in atti ai fini istruttori.<br />
I difensori delle parti hanno condiviso l’intenzione della Sezione, auspicando la sollecita definizione nel merito della controversia e, dopo la rituale discussione, nel corso della quale gli stessi non hanno rappresentato alcun motivo ostativo all’immediata decisione della causa (avendo in particolare il difensore dell’appellante, su sollecitazione del difensore della controinteressata, espressamente rinunciato a tutti i termini, escludendo di dover articolare ulteriori difese), quest’ultima è stata trattenuta in decisione.<br />
5. L’appello è infondato e deve essere respinto, il che esime la Sezione dall’esame dell’appello incidentale e da ogni conseguente pronuncia sullo stesso.<br />
5.1. Deve preliminarmente rilevarsi che non è stato oggetto di appello il capo della sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di annullamento della nota del 16 maggio 2013, di rigetto della richiesta di autotutela del d.u.r.c. rilasciato dall’INAIL in favore dell’aggiudicataria (impugnato col secondo atto di motivi aggiunti in primo grado), così che ogni questione al riguardo è preclusa dal giudicato formatosi sul punto.<br />
5.2. Possono essere trattate congiuntamente le prime due censure, parte della terza censura e quella esposta nell’ulteriore precisazione dell’appello avverso il dispositivo, nonché il primo dei motivi aggiunti di appello, con cui si insiste nella dedotta illegittimità dell’aggiudicazione dell’appalto di cui si discute in favore della società Lombardi Ecologia s.r.l. in quanto quest’ultima sarebbe priva del requisito di regolarità contributiva, circostanza erroneamente non riscontrata dai primi giudici a causa, secondo la tesi dell’appellante, di un’omessa o superficiale valutazione del materiale probatorio versato in atti ovvero di un’insufficiente ed inadeguata istruttoria, oltre che di una motivazione approssimativa, lacunosa e assolutamente non condivisibile.<br />
Le doglianze non meritano favorevole considerazione.<br />
5.2.1. In punto di fatto occorre evidenziare che la regolarità della posizione contributiva della società Lombardi Ecologia s.r.l. risulta accertata: <br />
a) dal d.u.r.c. in data 11 marzo 2013 emesso dall’I.N.A.I.L. – I.N.P.S. di Bari con riferimento alla data del 12 giugno 2012 (termine di scadenza per la presentazione delle offerte per la partecipazione alla gara della cui aggiudicazione si discute) e quindi a conferma delle dichiarazioni prodotte dalla predetta società ai fini della partecipazione alla gara; <br />
b) dal d.u.r.c. in data 24 novembre 2012 rilasciato sempre dall’I.N.A.I.L. – I.N.P.S. di Bari (direttamente alla società Lombardi Ecologica s.r.l.), nel quale si evidenzia la regolarità dei versamenti e dei premi ed accessori alla data del 31 ottobre 2012 quanto all’I.N.A.I.L. e al versamento dei contributi alla data del 16 novembre 2012 quanto all’I.N.P.S.; <br />
c) da un ulteriore d.u.r.c. positivo in data 27 giugno 2013 (richiesto dall’amministrazione appaltante ai fini della stipula del contratto di appalto).<br />
5.2.2. Com’è noto il documento unico di regolarità contributiva è una dichiarazione di scienza che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell’ente, assistiti da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c. e facenti pertanto prova fino a querela di falso; le inesattezze o gli errori contenuti in detto contenuto, investendo posizioni di diritto soggettivo, possono essere corretti solo dal giudice ordinario o all’esito della proposizione della querela di falso o a seguito di un’ordinaria controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (Cons. St., sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682).<br />
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8 del 4 maggio 2012 ha tra l’altro precisato quanto al contenuto del d.u.r.c. che “<i>la valutazione compiuta dagli enti previdenziali sia vincolante per le stazioni appaltanti e preclusa, ad esse, una valutazione autonoma</i>” e che <i>“…la mancanza di d.u.r.c. comporta una presunzione legale iuris et de iure di gravità delle violazioni previdenziali</i>”, enunciando poi il principio di diritto secondo cui “<i>ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d. lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto</i>”.<br />
5.2.3. Ciò posto, stante la (più volte) attestata regolarità contributiva della aggiudicataria l’amministrazione appaltante non avrebbe potuto esimersi dal procedere all’aggiudicazione definitiva in sua favore dell’appalto di cui trattasi, non avendo alcun potere di valutazione di fatti o circostanze, quali quelli evidenziati dalla società appellante, che il documento unico di regolarità contributiva non ha ritenuto rilevanti; ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riguardo ai poteri del giudice amministrativo che, in virtù della natura certificatoria e del valore fidefaciente del contenuto del predetto documento unico di regolarità contributiva non può liberamente apprezzare fatti e circostanze asseritamente indici di irregolarità contributiva, fermo restando ovviamente la facoltà della parte interessata di far eventualmente valere nelle competenti sedi giudiziarie la falsità materiale o ideologica del contenuto del predetto documento.<br />
A ciò consegue la assoluta infondatezza delle censure mosse dall’appellante principale nei confronti della sentenza impugnata in relazione ad una presunta insufficiente o addirittura omessa valutazione del materiale probatorio versato in atti, ad un omesso approfondimento dei fatti e delle circostanze rilevante ed all’omesso esercizio di poteri istruttori, anche ufficiosi (in ragione di una asserita incompletezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione appaltante), volti all’accertamento dell’irregolarità contributiva della società Lombardi Ecologica s.r.l.; assumono per converso rilievo decisivo (ed allo stato insuperabile, in mancanza di una rituale contestazione del loro contenuto), i documenti unici di regolarità contributiva, acquisiti e versati regolarmente in atti (essendo appena il caso di rilevare che ai fini della correttezza della impugnata decisione è priva di qualsiasi autonomo rilievo il mero errore materiale in cui sono incorsi i primi giudici nel riportare la data del 12 giugno 2013, invece che quella del 12 giugno 2012, quale data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara).<br />
5.2.4. Quanto poi alla censura concernente la presunta incompletezza dei documenti di regolarità contributiva sopra indicati, in quanto asseritamene non comprensivi di tutte le posizioni assicurative intestate all’aggiudicataria, anche a voler prescindere dalla sua inammissibilità per genericità, essendo stata prospettata in modo del tutto dubitativo e senza alcun idoneo supporto probatorio, neppure a livello indiziario, non può non rilevarsi, per un verso, che la stessa natura “unica” del d.u.r.c. contraddice, in mancanza di un’apposita puntuale prova contraria, la tesi dell’appellante e, per altro verso, che l’amministrazione appaltante ha correttamente dedotto (e ciò risulta anche dalla documentazione versata in atti) che la richiesta di comprova della regolarità fiscale è stata avanzata con riferimento al codice identificativo dell’azienda (unico).<br />
Deve ancora ribadirsi che sarebbe spettato alla società appellante, nel rispetto del fondamentale principio dell’onere della prova, dimostrare (comunque davanti al giudice ordinario), eventualmente anche per indizi, gravi, precisi e concordanti, che alla (eventuale) mancanza dell’accentramento delle posizioni assicurative presso la sede di Bari si sia accompagnato anche il mancato dialogo tra le sedi degli istituti (I.N.A.I.L. – I.N.P.S.) e che ciò avrebbe dato luogo ad un documento unico parziale ed infedele.<br />
5.2.5. Per completezza &#8211; in relazione alla regolarità della posizione dell’aggiudicataria anche nei confronti del fisco &#8211; deve aggiungersi che l’Agenzia delle Entrate di Bari, con nota prot. n. 2012/159285 del 29 novembre 2012, riscontrando la richiesta dell’amministrazione appaltante, ha comunicato l’inesistenza in capo alla predetta società Lombardi Ecologia s.r.l. di carichi pendenti definitivamente accertati, confermando tale condizione anche alla data del 12 giugno 2012 con la successiva comunicazione prot. n. 2013/18578 dell’8 febbraio 2013.<br />
5.3. Destituiti di fondamento sono anche i rimanenti motivi di gravame che, richiamando le analoghe censure sollevate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nel primo atto per motivi aggiunti, ripropongono la questione dell’asserita manifesta erroneità, illogicità ed irragionevolezza dei punteggi attribuiti alla offerta tecnica della società appellante rispetto a quelli assegnati all’offerta dell’aggiudicataria, lamentando che i primi giudici avrebbero ancora una volta superficialmente apprezzato ovvero travisato il contenuto delle doglianze, omettendo di svolgere la opportuna e necessaria attività istruttoria, anche a mezzo di apposita verificazione, per appurare e valutare correttamente i vizi denunciati.<br />
Premesso che non vi è ragione di discostarsi dal consolidato e convincente indirizzo giurisprudenziale ad avviso del quale le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, evenienze tutte che non sussistono nel caso di specie e prescindendosi da ogni questione concernente la tematica della prova di resistenza, la Sezione osserva che le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici sono puntualmente motivate e condivisibili, le critiche spiegate dall’appellante circa la presunta sopravvalutazione dell’offerta dell’aggiudicataria e l’ingiustificata sottovalutazione della propria fondandosi su considerazioni e valutazioni di carattere soggettive, prive di qualsiasi obiettivo riscontro, e risolvendosi pertanto in un mero inammissibile dissenso alle valutazioni della commissione di gara.<br />
Così quanto alla asserita illogicità dell’ingiustificato minor punteggio conseguito dall’offerta dell’appellante in relazione ai carichi di lavoro, parametro che non risulta logicamente connesso (e direttamente interdipendente) con gli altri parametri di valutazione della frequenza della raccolta e della flessibilità del servizio (rispetto ai quali l’appellante ha ottenuto un punteggio maggiore dell’aggiudicataria), il tribunale pugliese ha correttamente osservato che la controinteressata ha previsto la raccolta congiunta del rifiuto secco e dell’umido, con conseguente necessità del cumulo delle relative ore, cui corrisponde un complessivo maggior numero delle ore di lavoro dell’aggiudicataria e del carico di lavoro dei suoi operatori della Lomabardi Ecologia s.r.l. rispetto all’appellante, con l’ulteriore conseguenza della non illogicità del maggior punteggio per tale parametro attribuito all’aggiudicataria.<br />
Quanto alla presunta erroneità dei punteggi attribuiti al parametro relativo alla Gestione del centro raccolta e a quello concernente maggiori forniture, scorte e sostituzioni relativamente a mezzi, materiali e consumabili, anche a voler prescindere dal fatto che nessuna puntuale critica è stata svolta nei confronti della decisione impugnata, non può non rilevarsi come la stessa parte appellante, pur nel vantare la propria offerta, contemporaneamente ammette la superiorità, sia pur parziale e limitata, dell’offerta della controinteressata per la realizzazione di un centro di raccolta in più (quanto al primo parametro) e per il numero delle vasche raccolte (5 contro 3), degli autocarri (3 contro 2) e porter (5 contro 3), il che dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, la assoluta opinabilità delle sue tesi difensive e correlativamente la non manifesta illogicità ed arbitrarietà delle valutazioni delle commissione di gara.<br />
Ugualmente priva di adeguata contestazione è rimasta la (peraltro convincente) motivazione della decisione di primo grado circa il fatto che i punteggi attribuiti alle offerte in gara in relazione al parametro della compatibilità ambientale non risultano illogici ed irragionevoli, sia perché l’offerta dell’appellante di mezzi al metano non è incondizionata, ma è ristretta nei limiti del possibile, sia perché la realizzazione di un’area boschiva di 10 ettari presuppone anch’essa una condizione, priva di qualsiasi minimo riscontro probatorio, cioè la concessione della stessa da parte dell’amministrazione comunale; ciò senza contare che, come opportunamente rilevato dalla controinteressata, la compatibilità ambientale riguarda il servizio e non semplicemente i mezzi offerti per il suo espletamento.<br />
Anche avuto riguardo all’eguale punteggio che sarebbe stato ingiustificatamente attribuito alle due offerte alla comunicazione ambientale, non può che ribadirsi che la pretesa prevalenza dell’offerta dell’appellante si basa su mere opinioni soggettive, prive di qualsiasi adeguato riscontro probatorio, idoneo a dimostrare inconfutabilmente ovvero ad ingenerare un ragionevole dubbio sulla arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza delle valutazioni della commissione di gara.<br />
Infine, a non diverse conclusioni deve giungersi in relazione al controllo del servizio, la scelta di un determinato sistema informativo rispetto ad un altro rientrando nell’ambito della discrezionalità tecnica, non essendo stato fornito, d’altra parte , alcun adeguato indizio di un’assoluta ed oggettiva inidoneità del sistema offerto dalla controinteressata rispetto ai fini ed agli obiettivi perseguiti dall’amministrazione.<br />
6. In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte l’appello principale deve essere respinto; a ciò consegue l’improcedibilità dell’appello incidentale.<br />
La particolarità della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto dalla società Tra.de.co. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, n. 225 del 13 febbraio 2014, lo respinge; dichiara improcedibile l’appello incidentale spiegato dalla società Lombardi Ecologica s.r.l.<br />
Dichiara altresì compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vito Poli, Presidente FF<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Antonio Bianchi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-26-3-2014-n-1468/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2014 n.1468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2012 n.1468</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-7-2012-n-1468/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-7-2012-n-1468/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2012 n.1468</a></p>
<p>Pres. Guadagno; Est. Pasca L. Zippo (Avv.V. Petrarota) c/ A.S.L. Bari (Avv.ti L. Digiriolamo e E. Trotta), nei confronti di G. Loizzi (Avv. M. Fusaro) sulla competenza del Giudice Amministrativo in materia di assunzione in servizio a seguito dello scorrimento di una graduatoria in luogo di un&#8217;altra 1. Giurisdizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-7-2012-n-1468/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2012 n.1468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-7-2012-n-1468/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2012 n.1468</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guadagno; Est. Pasca<br /> L. Zippo (Avv.V. Petrarota) c/ A.S.L. Bari (Avv.ti L. Digiriolamo e E. Trotta), nei confronti di G. Loizzi (Avv. M. Fusaro)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza del Giudice Amministrativo in materia di assunzione in servizio a seguito dello scorrimento di una graduatoria in luogo di un&#8217;altra</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Scorrimento di graduatorie – Art. 68 DLgs. n.29/03 – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Ragioni.	</p>
<p>2. Assunzioni in servizio – Scorrimento di graduatorie – Illegittimità assunzione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di giurisdizione, l’art. 68, comma 4, del DLgs. n.29/03, delinea una cognizione generale del Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro nelle controversie di pubblico impiego, limitando la cognizione del giudice amministrativo, in via residuale, alle sole ipotesi tassativamente individuate dalla legge, fra cui la materia delle procedure concorsuali finalizzate alla costituzione del rapporto ed all’acquisizione di diversa categoria. Ne consegue che la questione relativa allo scorrimento di una graduatoria in luogo di un’altra esula dalle competenze del Giudice Amministravo, rientrando fra la materie regolate dalla giurisdizione del Giudice Ordinario.	</p>
<p>2. In materia di atti di macro organizzazione, atteso che tali atti sono quelli che riguardano aspetti rilevanti e significativi degli assetti organizzativi di un ente, non può ritenersi sussumibile la scelta dell’Amministrazione di scorrimento di una graduatoria in luogo di un’altra. Ne consegue la illegittimità dell’assunzione in servizio del controinteressato, avvenuta procedendo allo scorrimento di una graduatoria più risalente nel tempo, per la quale si assume essere intervenute decadenza e inefficacia, piuttosto che allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00057/2008 REG. RIC<b>.	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 57 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Lucia Zippo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto presso Vito Petrarota in Bari, c/o St.Trevi via T.Fiore, 62; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>A.S.L. Bari</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Digirolamo, Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Leonardo Digirolamo in Bari, Lungomare Starita, 6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Gianfilippo Loizzi<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Michelangelo De Benedittis, con domicilio eletto presso Mauro Fusaro in Bari, via Dante Alighieri N.24; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione n. 3150 del 19.07.2007 conosciuta in data 19.10.2007, con la quale si è assunto il controinteressato loizzi gianfilippo a tempo indeterminato nel posto vacante presso il po di terlizzi di collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio attingendo da graduatoria di concorso indetto dalla ex usl ba/2 approvata nel 2001; nonché della nota prot. 190161 del 18.10.2007 di reiezione della domanda di assunzione a tempo indeterminato quale cps tecnico di laboratorio biomedico formulata dalla ricorrente e di trasmissione della deliberazione 3150/2007, con espressa riserva di motivi aggiunti e di ogni altro atto presupposto e conseguente ancorchè non conosciuto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.S.L. Bari e di Gianfilippo Loizzi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Vito Petrarota, avv. C. Cagnazzo, su delega dell&#8217;avv. E. Trotta e avv. M. De Benedittis;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente, classificatasi al 16° posto della graduatoria del concorso a n. 7 posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico di laboratorio, approvata dalla AUSL BA/1 con deliberazione n. 1737 del 28/12/2005, deduce l’illegittimità del provvedimento di cui in epigrafe con cui è stata determinata l’assunzione in servizio del controinteressato, inserito come idoneo in una precedente graduatoria di concorso approvata con deliberazione della AUSL BA/2 n. 1270 del 30.7.2001.<br />	<br />
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura: <br />	<br />
1)violazione di legge sotto vari profili. Violazione art. 13 D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Eccesso di potere sotto vari profili;<br />	<br />
2)violazione di legge con riferimento alle leggi regionali n. 22/2000 e n. 32/2001;<br />	<br />
3)violazione dell’art. 14 del bando di concorso indetto nel 2004;<br />	<br />
4)eccesso di potere per illogicità delle scelte operate dalla U.S.L. <br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio l’A.S.L. Bari e il controinteressato, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
All’Udienza del 31 maggio 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Rileva il Collegio che il ricorso in esame è inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. adito, atteso che la cognizione si appartiene al Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro.<br />	<br />
Ed invero, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 29/93, come modificato dal D.Lgs. n. 80/98, sono devolute al Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni.<br />	<br />
Con la normativa citata è stata delineata una cognizione generale del Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro nelle controversie di pubblico impiego, risultando viceversa configurato l’ambito di giurisdizione del Giudice Amministrativo solo con riferimento alle materie e alle controversie specificamente e tassativamente individuate dalla legge, fra cui la materia delle procedure concorsuali finalizzate alla costituzione del rapporto.<br />	<br />
Secondo l’orientamento interpretativo e giurisprudenziale ormai divenuto prevalente restano altresì devolute al Giudice Amministrativo anche le controversie relative a procedure concorsuali di tipo interno, finalizzate non già alla costituzione del rapporto di impiego in senso vero e proprio, bensì all’acquisizione di diversa categoria, secondo la nuova classificazione, intendendo tale circostanza come integrante una sorta di novazione del rapporto, sempre che la nuova posizione funzionale possa considerarsi come una progressione in senso verticale.<br />	<br />
Ed invero tale orientamento – desumibile dai principi più volte espressi dalla Corte di Cassazione SS.UU. (14/5/2007 n. 10940; 11/1/2007 n. 307), secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato “<i>sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato articolo 63 co. IV, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. che si sviluppano fino all’approvazione delle graduatorie …</i>” (SS.UU. 10490/2007); “<i>le controversie relative alla fase successiva all’approvazione della graduatoria di un concorso esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario…</i>” (SS.UU. n. 307/2007) – è stato infine specificamente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con particolare riferimento all’ipotesi in esame.<br />	<br />
Ed invero, la Corte di Cassazione, cui è affidata la funzione regolatrice della giurisdizione, ha più volte affermato tale orientamento, anche con specifico riferimento alla fattispecie della pretesa all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria (<i>ex multis</i> Cass., SS.UU., n. 12865 del 13.6.2011; vedi anche Cons. Stato, Sez. V, 23.1.2012 n. 269).<br />	<br />
Il caso in esame, tuttavia, non rientra in tali ipotesi, trattandosi comunque della pretesa allo scorrimento di una graduatoria in luogo di altra, ritenuta ormai decaduta e priva di efficacia. <br />	<br />
La ricorrente in sostanza si duole del fatto che l’Amministrazione abbia assunto in servizio il controinteressato, procedendo allo scorrimento di una graduatoria approvata nel 2001 indetta dall’AUSL BA/2 e non invece all’assunzione di essa ricorrente, mediante scorrimento della graduatoria nella quale risulta idonea in posizione utile approvata dalla A.U.S.L. BA/1 in data 28.12.2005, assumendo tra l’altro l’intervenuta decadenza e inefficacia della declaratoria del 2001, nonché la priorità e la prevalenza della graduatoria più recente.<br />	<br />
Né può ritenersi sussumibile la scelta dell’Amministrazione di scorrimento di una graduatoria in luogo di altra nell’ambito della fattispecie degli atti di macro organizzazione, atteso che sono tali solo quegli atti che riguardino aspetti rilevanti e significativi degli assetti organizzativi dell’Ente. <br />	<br />
La controversia in esame esula, pertanto, dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, appartenendosi alla giurisdizione del Giudice Ordinario, secondo il succitato orientamento delle Sezioni Unite.<br />	<br />
Tale profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione risulta preliminare ed assorbente di ogni altra questione.<br />	<br />
Resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali maturati nell’intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.<br />	<br />
Ricorrono evidenti ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – II^ Sez., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 57/2008, proposto da Zippo Lucia, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito e statuisce appartenersi la giurisdizione al Giudice Ordinario, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processual-civilistici. <br />	<br />
Spese compensate tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giacinta Serlenga, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/07/2012</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-7-2012-n-1468/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2012 n.1468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2004 n.1468</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-7-2004-n-1468/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-7-2004-n-1468/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2004 n.1468</a></p>
<p>Pres. Arosio, Est. Pupilella Ric. Pomi ed altri contro Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino sull&#8217;errore scusabile che giustifica la rimessione in termini Concorsi &#8211; Concorsi interni e procedure di promozione &#8211; Proposizione del ricorso al giudice ordinario &#8211; Giurisdizione amministrativa &#8211; Errore scusabile &#8211; Rimessione in termini Costituisce errore scusabile,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-7-2004-n-1468/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2004 n.1468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-7-2004-n-1468/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2004 n.1468</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Arosio, Est. Pupilella<br /> Ric. Pomi ed altri contro Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;errore scusabile che giustifica la rimessione in termini</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi &#8211; Concorsi interni e procedure di promozione &#8211; Proposizione del ricorso al giudice ordinario &#8211; Giurisdizione amministrativa &#8211; Errore scusabile &#8211; Rimessione in termini</span></span></span></p>
<hr />
<p>Costituisce errore scusabile, che giustifica la rimessione in termini dei ricorrenti, la proposizione del ricorso dinanzi al giudice ordinario anteriormente al revirement della Corte di Cassazione secondo cui ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo non solo le controversie in materia di concorsi pubblici per l&#8217;accesso dall&#8217;esterno, ma anche quelle in tema di concorsi interni e procedure di promozione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
Mario         AROSIO,	Presidente,<br />
Roberto      PUPILELLA, 	Consigliere, rel. ed est.,<br />
Sergio        FINA,	Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 224/2004 proposto da:</p>
<p><b>Pomi Rita, Bertone Giuseppe, Casamassima Gianfranco e Vaggi Marcello</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Andrea Bava, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, Via alla Porta degli Archi 106;- ricorrenti &#8211;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino e cliniche universitarie convenzionate</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to Carlo Ciminelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo, 155;<br />
&#8211; resistente &#8211;</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p><b>Villa Massimo</b>,<br />
&#8211; non costituito controinteressato &#8211;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
previa rimessione in termini e concessione della misura cautelare necessaria ai fini del rinnovo d’urgenza della procedura selettiva di cui alla delibera n.1913 del 282002 e l’annullamento della citata delibera e delle deliberazioni n.2799 del 9122002 di approvazione dell’esito della selezione e della delibera n. 2413 del 16102002 di nomina della commissione esaminatrice.</p>
<p>Visti gli atti della causa;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Sentiti all’udienza del 01/07/2004, relatore il Consigliere Roberto Pupilella, gli avvocati A. Bava per i ricorrenti e C. Spettoli per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con l’impugnativa in discussione i ricorrenti, dipendenti dell’azienda ospedaliera presentavano domanda di partecipazione alla selezione interna di cui è causa.<br />
Una volta ammessi, tuttavia, venivano considerati non sufficienti nella prova teorico-pratica e non ammessi alla successiva prova orale in data 2122002.<br />
Soltanto in data 1322003 insorgevano contro la loro esclusione dando inizio alla procedura di conciliazione e scegliendo il giudice del lavoro quale organo competente a decidere sul concorso.<br />
Nel successivo mese di giugno 2003 venivano depositati tre distinti ricorsi presso il tribunale del lavoro a seguito del decorso del termine di procedibilità previsto dalla legge e del mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.<br />
All’udienza del 01/07/2004 il giudice adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione (doc. 11 ricorrenti).<br />
A seguito della citata pronuncia, i ricorrenti presentavano ricorso al Tar Liguria nei termini di legge, invocando la rimessione in termini per errore scusabile e chiedendo l’annullamento della procedura concorsuale sulla base di tre distinti motivi di censura.<br />
Con il primo si lamenta la violazione dell’art. 97 della Costituzione e la violazione del punto sette del bando di gara poiché i membri della commissione non avrebbero avuto la qualifica di esperti nella materia come richiesto.<br />
Con il secondo si lamenta la mancata valutazione dei ricorrenti  in violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e degli artt. 3 della l.n.24190 e del punto otto del bando di gara;<br />
Con l’ultimo motivo infine si lamenta  l’omessa predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove selettive, in violazione del principio d’imparzialità e sintomo di eccesso di potere dell’azione amministrativa.<br />
Si costituiva in giudizio l’azienda ospedaliera intimata che contestava nel merito i motivi di ricorso ed avanzava pregiudizialmente una eccezione di tardività della impugnativa per mancato rispetto del termine di decadenza dell’azione, ritenendo non scusabile l’errore commesso dai ricorrenti nella scelta del giudice adito.<br />
All’udienza del 172004 la causa veniva mandata in decisione dalle parti senza discussione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La controversia posta all’attenzione del Tribunale riguarda una procedura concorsuale interna bandita dall’azienda ospedaliera S. Martino per l’assegnazione di un posto del profilo professionale di “collaboratore tecnico professionale informatico da assegnare al S.I.A..<br />
Il Tribunale deve darsi preliminarmente carico della censura di tardività, avanzata dall’azienda ospedaliera poiché il ricorso risulta depositato oltre un anno dopo l’atto lesivo supposto illegittimo, costituito dalla non ammissione degli odierni ricorrenti alla fase orale del concorso.<br />
La questione giuridica posta dalle parti al giudice è costituita dalla esistenza o meno di un errore scusabile che avrebbe determinato la parte ad adire inizialmente il giudice civile, anziché il giudice amministrativo.<br />
Il Collegio ritiene, nella fattispecie qui rappresentata, esistente un errore scusabile, determinato dall’intervenuto mutamento di opinione della Cassazione che con la sentenza n.15403 del 15102003 ha ritenuto la competenza del giudice amministrativo non solo ai concorsi di accesso alla carriera nell’amministrazione, ma ha statuito che “rientrano nella giurisdizione della GA.non solo le controversie in materia di concorsi pubblici, ma anche quelle in materia di concorsi interni e procedure di promozione”.<br />
Quindi poiché la sentenza è intervenuta quando il deposito dei ricorsi individuali dei tre ricorrenti avanti al giudice del lavoro era già avvenuto sin dal mese di giugno il relatore delle cause non ha potuto che prenderne atto, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione.<br />
Né si può affermare, come fa la difesa dell’amministrazione, che i ricorrenti avrebbero dovuto adire contemporaneamente entrambi i giudici nell’incertezza della giurisdizione, o che esistevano già alcune pronunce dello stesso tribunale di Genova che avevano negato la giurisdizione, anteriori alla pronuncia delle sezioni unite.<br />
Quanto a quest’ultima eccezione essa non prova nulla se non che esisteva una obiettiva incertezza della magistratura circa l’interpretazione del dettato dell’art. 63 del decreto legislativo 1652001 che attribuisce la giurisdizione ai due ordini giudiziari.<br />
Contrapposti all’orientamento del giudice di merito infatti si possono citare numerose sentenze della cassazione che con ben altra autorità, sul punto giurisdizione, avevano confermato l’interpretazione dell’attribuzione, al giudice del lavoro, dei concorsi interni ( Cass.SS.UU. 10122001 n.15602;  SS.UU. 2122002 n.2514;  SS.UU.2662002 n.9334;). <br />
In particolare la norma nel suo dettato letterale afferma al quarto comma: “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all&#8217;articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”. <br />
E’ indubbio pertanto che la Cassazione con il proprio revirement, peraltro espressamente ammesso nella sentenza, ha valorizzato il momento concorsuale rispetto al (più limitato) momento dell’accesso nella carriera dei dipendenti pubblici.<br />
Del tutto non condivisibile è poi la tesi difensiva secondo la quale, prima dell’intervento della sentenza del 15 ottobre 2003 della cassazione SS.UU. la norma autorizzasse il ricorrente a scegliere il giudice cui rivolgersi in base al tipo di domanda formulata, con la possibilità di proporre il giudizio dinnanzi ad entrambi.<br />
Innanzitutto una simile proposizione si scontra con i principi cardine del processo e con la stessa funzione attribuita al giudice.<br />
Infatti adire giudici diversi, comporta il rischio di esiti processuali diversi, con buona pace della certezza del diritto.<br />
Ma ancor prima che questa ragione, vi è la necessità di tutela dell’utente del servizio giustizia, che verrebbe obbligato a duplicare gli sforzi processuali ed economici conseguenti, se non vi fosse una chiara scelta del legislatore sulla giurisdizione cui risultano affidate le controversie per le quali chiede giustizia.<br />
Quanto poi alle pronunce del tribunale di Genova, il presunto orientamento negativo risulta smentito dalla pronuncia che declina la giurisdizione nella quale si compensano le spese processuali “considerata la novità della questione trattata”.<br />
Ciò premesso, risultano esistere tutte le condizioni che secondo la giurisprudenza amministrativa (CdS V 3102003 n.5758) giustificano la rimessione in termini dei ricorrenti per l’esistenza di un errore nella individuazione del giudice competente, dovuto a difficoltà obiettive nella interpretazione di una norma che hanno dato origine ad oscillazioni giurisprudenziali che hanno determinato la scelta erronea del giudice adito.<br />
Ciò premesso il Tribunale prescinde dalle ulteriori richieste di parte resistente di integrazione del contraddittorio per ragioni di economia processuale, risultando il ricorso infondato in punto di diritto.<br />
Va anzitutto respinto il primo motivo di ricorso che si fonda su di una lettura erronea del punto sette del bando di selezione che afferma che la commissione incaricata della selezione sia formata da tre componenti individuati tra il personale dipendente esperto per materia”.<br />
Contrariamente a quanto ritenuto la norma non richiede la presenza di tre esperti in informatica ma personale esperto nella materia del concorso.<br />
Dei tre membri della commissione esclusa la dott.ssa Rossi riconosciuta dagli stessi ricorrenti quale esperta (laurea in informatica) la dottoressa Sereni era certamente da considerarsi esperta in quanto responsabile dell’unità operativa sistemi informatici dell’azienda.<br />
Infine il dott. Rossi, che svolgeva funzioni di verbalizzante, risultava scelto secondo le indicazioni dell’art. 5 reg.naz. per i concorsi interni.<br />
Il Collegio ritiene poi infondati gli altri due motivi posti a sostegno della richiesta di annullamento del concorso che lamentano sotto diversi profili l’assenza della predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali e l’assenza di una adeguata motivazione.<br />
L’assunto è smentito in punto di fatto dai documenti depositati dall’amministrazione.<br />
Si rinviene infatti in essi fin dal verbale di costituzione della commissione il 2112002 una puntuale osservanza delle norme del CCNL del comparto sanità in relazione ai punti da attribuire alla valutazione della prova pratica (40 punti) al colloquio (20 punti) ai titoli posseduti (quaranta punti)<br />
Quanto poi alla adeguata valutazione degli stessi ed alla sufficienza della motivazione, è nota la posizione della giurisprudenza amministrativa che in maniera predominante ritiene sufficiente il voto numerico quale motivazione dell’elaborato concorsuale, mentre per ciò che riguarda la valutazione dei titoli risulta dai verbali la minuziosa distinzione tra titoli di servizio, di studio, pubblicazioni, e corsi di aggiornamento.<br />
Entrambe le censure rappresentate risultano perciò infondate e, con esse il ricorso che va, conclusivamente respinto.<br />
Sussistono tuttavia giustificate ragioni per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell’172004.</p>
<p>Mario 		AROSIO 		Presidente <br />	<br />
Roberto	PUPILELLA		Consigliere, estensore.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-1-7-2004-n-1468/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2004 n.1468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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