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	<title>1461 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1461 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2016 n.1461</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-9-2016-n-1461/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-9-2016-n-1461/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-9-2016-n-1461/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2016 n.1461</a></p>
<p>Pres. Pasca /Est. Moro Sulla estinzione dei reati ex art. 578 c.p.c. ante riforma del 1989 e sulle conseguenze sulla partecipazione alla gara del concorrente che ha omesso di dichiarare una condanna penale antecedente al 1989 Contratti della P.A. – Gara – Condanna non dichiarata &#8211; Pronunciata&#160;prima del 1989 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-9-2016-n-1461/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2016 n.1461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-9-2016-n-1461/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2016 n.1461</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pasca /Est. Moro</span></p>
<hr />
<p>Sulla estinzione dei reati ex art. 578 c.p.c. ante riforma del 1989 e sulle conseguenze sulla partecipazione alla gara del concorrente che ha omesso di dichiarare una condanna penale antecedente al 1989</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Condanna non dichiarata &#8211; Pronunciata&nbsp;prima del 1989 – Art. 578 Codice Rocco ante riforma– Estinzione reato – &nbsp;Presupposti &#8211; Conseguenze .<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Non può escludersi da una gara il concorrente per una condanna non dichiarata&nbsp;qualora il reato e la condanna&nbsp;siano intervenute nella vigenza del c.d. Codice Rocco nella sua formulazione antecedente alla riforma entrata in vigore nell&#8217;ottobre del&nbsp;1989.&nbsp;Infatti l’articolo 578 del codice di procedura penale previgente&nbsp;-a differenza della disciplina processuale penale vigente, che impone solo alla parte di attivarsi in vista della dichiarazione di estinzione &#8211; obbligava il Tribunale medesimo ad attivarsi per la pronuncia di estinzione del reato a decorrere da cinque anni dopo la sentenza di condanna, con conseguente obbligo per&nbsp;l’autorità giurisdizionale di procedere alla dichiarazione di estinzione di quel reato. Di conseguenza anche in detti casi trova applicazione l’art. 38, comma 1, lettera c) e comma 2, del codice dei contratti pubblici, secondo il quale il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 22/09/2016</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01461/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01050/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />
<strong>Lecce &#8211; Sezione Prima</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Russo Luigi Surl &#8211; Costruzioni Edili e Stradali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gianluigi Manelli C.F. MNLGLG76D07E506A, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ludovico Ariosto N. 43;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Giovanna Capoccia C.F. CPCMGV59L48A662S, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Ufficio Legale C/ Amm.Ne Prov.Le;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Basento Scavi Srl non costituito in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>della determinazione n. 50 del 07/06/2016, prot. gen. n. 890 del 7/6/2016, comunicata con nota prot. n. 34085 del 23/6/2016 con cui la Provincia di Lecce ha determinato di revocare l&#8217;aggiudicazione provvisoria disposta in favore della Russo Luigi surl con verbale di gara del 2/2/2016, di escludere la stessa dalla procedura di gara e di dichiarare l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore della Basento Scavi srl, disponendo inoltre l&#8217;escussione della cauzione provvisoria di euro 32.336,00 prodotta dalla ricorrente in sede di partecipazione alla gara;<br />
della nota prot. n. 34167 del 23/6/2016 con cui la Provincia di Lecce, Servizio Appalti ed Espropri ha riscontrato la nota del 13/6/2016;<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l’art.60 c.p.a.<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2016 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;</p>
<p>E’ impugnato il provvedimento epigrafato con il quale la Provincia di Lecce ha determinato di revocare l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della ricorrente in quanto, “dal certificato del casellario giudiziale del sig. Russo Luigi (amministratore unico, legale rappresentante e direttore tecnico della Russo Luigi srl), risulta iscritto un provvedimento di condanna con sentenza della Corte d’Appello di Lecce irrevocabile il 27.6.1989, per la quale ha ottenuto il beneficio della non menzione e che dalla documentazione prodotta in sede di partecipazione alla gara, tale situazione non risulta essere stata dichiarata, pur essendo tale obbligo previsto dall’art.38 c.2 del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.”<br />
Questi i motivi a sostegno del ricorso:<br />
1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.2 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, con riferimento all’art.578 di cui al cpp del 1930 (c.d. Codice Rocco).<br />
2.Violazione dell’art.38 c.2 bis d.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. – violazione della lex specialis di gara – eccesso di potere – illogicità e illegittimità manifesta.<br />
3. Violazione dell’art.3 l.241/1990 e ss.mm.ii – difetto di motivazione – eccesso di potere –carenza di istruttoria – illogicità e illegittimità manifesta.<br />
Con atto depositato in data 26 luglio 2016 si è costituita in giudizio la Provincia di Lecce insistendo per la reiezione del ricorso.<br />
Nella camera di consiglio del 7 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.60 c.p.a.<br />
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />
Il c.2 dell’art.38 del d.lgs. 163/2006 stabilisce che “ Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione”.<br />
Con riferimento all’interpretazione di tale norma, come rilevato anche da parte ricorrente, deve concordarsi con quanto espresso di recente dal Consiglio di Stato ( sent.n.5192/2015), i cui principi in questa sede possono, per analogia, essere riportati.<br />
“L’articolo 578 del codice di procedura penale vigente al tempo della commissione del reato (c.d. Codice Rocco approvato con il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399 e rimasto in vigore fino al 1989) in ordine alla estinzione del reato e delle pene stabiliva “Qualora si sia verificata l’estinzione del reato o della pena, il giudice che ha pronunciato la condanna emette anche d’ufficio in Camera di Consiglio la relativa dichiarazione (…). Se non si è provveduto al modo sopra indicato o se è stata respinta un’istanza del condannato, questi o il Pubblico Ministero può promuovere mandato di esecuzione a termine degli articoli 628 e seguenti”.<br />
In sostanza, a differenza della disciplina processuale penale vigente che impone solo alla parte di attivarsi in vista della dichiarazione di estinzione, l’articolo 578 del previgente codice Rocco obbligava il Tribunale medesimo ad attivarsi per la pronuncia di estinzione del reato a decorrere da cinque anni dopo la sentenza di condanna risalente nel caso all’anno 1974.<br />
Ebbene alla luce della disciplina pubblicistica citata l’autorità giurisdizionale aveva il dovere di procedere alla dichiarazione di estinzione di quel reato.<br />
L’inadempimento a tale dovere non è irrilevante, atteso che il decorso del tempo, ha ingenerato il legittimo affidamento circa l’estinzione del reato e sulla conseguente non necessità della dichiarazione”.<br />
Nella specie il sig. Russo Luigi ha subito una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, divenuta irrevocabile il 27.6.1989, in ordine a un reato di abuso edilizio, sotto la vigenza del codice Rocco e, quindi, in relazione a un reato che avrebbe dovuto essere dichiarato estinto.<br />
Ciò comporta l’applicabilità dell’art. 38, comma 1, lettera c) e comma 2, del codice dei contratti pubblici, secondo il quale il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna.<br />
In tale situazione, obiettivamente, può dubitarsi che il sig. Russo abbia inteso scientemente emettere una dichiarazione reticente o falsa, anche avuto riguardo alla natura del reato commesso (abuso edilizio) sì da incidere sulla buona fede del dichiarante, potendo quindi ravvisarsi la fattispecie omissiva (scusabile per le ragioni suindicate), rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 38 c.2-bis del d.lgs.163/2006.<br />
Il Collegio, condivide, infatti, l’assunto espresso dalla ricorrente circa l’applicabilità del comma 2-bis dell’art.38 cit., a tenor del quale “la mancanza, l&#8217;incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all&#8217;uno per mille e non superiore all&#8217;uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”.<br />
Risulta quindi evidente che, dopo le modifiche introdotte all&#8217;art. 38 d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti 2006) dal suo nuovo comma 2 bis, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta consegue solo se tali dichiarazioni non vengano prodotte o integrate entro il termine assegnato dalla stazione appaltante.<br />
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente annullato l’atto impugnato.<br />
Sussistono nondimeno giustificati motivi (rappresentati dalla peculiarità della questione e dal non univoco orientamento giurisprudenziale in ordine alla necessarietà della dichiarazione ex art.38 anche per i reati estinti con il decorso del tempo- cfr. C.D.S. 4528/2014), per disporre la compensazione delle spese.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<div style="text-align: center;">Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonio Pasca, Presidente<br />
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore<br />
Jessica Bonetto, Referendario</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>Patrizia Moro</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>Antonio Pasca</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-22-9-2016-n-1461/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2016 n.1461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2010 n.1461</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-12-2010-n-1461/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-12-2010-n-1461/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-12-2010-n-1461/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2010 n.1461</a></p>
<p>Pres.: Virgilio &#8211; Est.: Millemaggi Cogliani AIREST s.r.l (Avv.ti V. Domenichelli, G. Zago e V.Candia) / AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI E FORNITURE (Avv. Stato), e altri sull&#8217;applicabilità dei divieti previsti dall&#8217;art. 13 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 per le società controllate 1. Atto amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-12-2010-n-1461/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2010 n.1461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-12-2010-n-1461/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2010 n.1461</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.:   Virgilio  &#8211; Est.: Millemaggi Cogliani <br /> AIREST s.r.l (Avv.ti V. Domenichelli, G. Zago e V.Candia) / AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI E FORNITURE (Avv. Stato), e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dei divieti previsti dall&#8217;art. 13 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 per le società controllate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Atto amministrativo – Parere dell’Avcp –Attività consultiva – Non impugnabilità. </p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara – Ammissione – Società pubbliche o miste &#8211; Divieto ex art. 13 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 – Presupposto – Servizi strumentali all’attività dell’ente. </p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Appalto servizi – Divieto ex art 13 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 – Società controllata da società pubblica o mista – Applicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I pareri di carattere consultivo resi dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella materia contrattuale in funzione di supporto tecnico giuridico alle stazioni appaltanti o ai concorrenti non sono direttamente impugnabili.	</p>
<p>2. L’art 13 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, impone alle società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche Regionali e locali di operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, vietando inoltre alle medesime società di svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati, sia in affidamento diretto sia con gara in quanto società create appositamente per lo svolgimento di compiti propri di tali enti e, dunque, strumentali alla loro attività (fattispecie in tema di sub-concessione aeroportuale di ristorazione). 	</p>
<p>3. Il divieto previsto dall’art.13 del d.l. 223/2206 si estende anche alle società controllate da società pubbliche, in quanto affidamento diretto e strumentalità dell’attività affidata alla società controllata sono ricompresi nell’attività di gestione del servizio della società controllante (contra Cons. St., sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 215).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br />	<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 591 del 2009, proposto da</p>
<p>AIREST s.r.l. già AIRPORT ELITE s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Guido Zago e Vito Candia, con domicilio eletto in Palermo, via Pirandello n. 2, presso lo studio di quest’ultimo;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; la GES.A.P. SOCIETÀ DI GESTIONE DELL’AEROPORTO DI PALERMO s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dello st<br />
&#8211; l’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI E FORNITURE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, è per l<br />
&#8211; la AUTOGRILL s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Beniamino Caravita di Toritto, Mario Libertini, Simone Cadeddu e Massimiliano Mangano, con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, pr<br />
&#8211; la MY CHEF RISTORAZIONE COMMERCIALE s.p.a, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, &#8211; sede di Palermo (sez. I) &#8211; n. 785/09 del 29 aprile 2009 (dispositivo n. 59/2009 del 7 aprile 2009).</p>
<p>Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di GES.A.P. – Società di gestione dell’aeroporto di Palermo s.p.a., dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della soc. Autogrill s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 16 marzo 2009 il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, V. Domenichelli, l’avv. M. B. Miceli, su delega dell’avv. G. Pitruzzella, l’avv. dello Stato Pollara, l’avv. M. Collevecchio, su delega dell’avv. B. Caravita di Toritto, l’avv. M. Libertini e l’avv. M. Mangano;<br />	<br />
Pubblicato il dispositivo n. 23 del 22 marzo 2010;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO    e    DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.1.	La Soc. Airport Elit s.p.a. (ora Airest s.r.l.) è stata esclusa dalla procedura aperta indetta da GES.A.P., per l&#8217;affidamento in subconcessione in esclusiva delle aree esistenti e da realizzare all&#8217;interno dell&#8217;aerostazione &#8220;Falcone e Borsellino&#8221; destinate allo svolgimento dell&#8217;attività di ristorazione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, dopo esservi stata ammessa ed essere stata collocata al primo posto della graduatoria, immediatamente seguita da Autogrill s.p.a..<br />
L’esclusione avveniva in conformità a parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, appositamente sentita, perché indirettamente partecipata da Enti pubblici territoriali.<br />	<br />
Con ricorso notificato il 31 ottobre 2008, e depositato il successivo 3 novembre, ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio: il provvedimento di esclusione, il verbale della seduta riservata del 9 ottobre 2008 della Commissione di gara, nel corso della quale la Commissione medesima ha disposto l’esclusione uniformandosi alle ragioni addotte dall’anzidetta Autorità e, con essi ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità, ivi compreso il parere reso dall&#8217;Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 213 del 31.7.2008 depositato in data 8.8.2008, contestualmente chiedendo la condanna di GES.A.P. s.p.a. al risarcimento del danno cagionato dell&#8217;esclusione.<br />	<br />
L’impugnazione era affidata a censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 13 D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani); dell’art. 3 comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008); dell’art. 41 della Costituzione.<br />	<br />
La GES.A.P. e la contro interessata Autogrill si sono costitute resistendo al ricorso, e proponendo anche regolamento di competenza in favore del T.A.R. Sicilia.<br />	<br />
Parte ricorrente ha aderito alla rilevata competenza del TAR Sicilia e, riassunto il giudizio, la controversia ha ivi ripreso il suo corso, vedendo la presenza (oltre che delle parti già costituite davanti al TAR Lazio) anche dell’Autorità di vigilanza e della soc. My Chef Ristorazione Commerciale s.p.a., la prima per contestare, innanzitutto l’ammissibilità dell’impugnazione del parere adottato dalla stessa Autorità e, comunque, nel merito, il fondamento dell’impugnazione e la seconda intervenuta ad opponendum.<br />	<br />
Con sentenza n. 385/2009 &#8211; preceduta da dispositivo n. 58/2009 &#8211; il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese del giudizio.<br />	<br />
1.2.	Ha proposto appello Airest s.r.l. – già nel corso del giudizio di primo grado succeduta ad Airpot Elite s.r.l. – impugnando dapprima il dispositivo e successivamente la sentenza completa di motivazione, per vizi che inficerebbero il procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alle proprie conclusioni, rinvenuti:<br />
&#8211; nell’avere ritenuto applicabile il c.d. decreto Bersani non soltanto ad Eirest s.r.l., ma anche alla controllante SAVE s.p.a. ed, inoltre, rilevante l’affidamento diretto ad Airest del servizio di ristorazione presso l’Aeroporto di Venezia (I e II motiv<br />
&#8211; nonché (con motivi aggiunti):<br />	<br />
&#8211; 1°) nell’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione del parere dell’Autorità n. 213/08;<br />	<br />
2°) nell’erroneo convincimento che la partecipazione indiretta sarebbe produttiva di effetti limitativi della capacità di agire;<br />	<br />
3°) nel riferimento a tematiche estranee alla controversia quali gli affidamenti in house;<br />	<br />
4°) nella distorta estensione del c.d. decreto Bersani alla materia aeroportuale;<br />	<br />
5°) nell’omessa considerazione delle specifiche modalità di costituzione di SAVE spa, oltre che le vicende relative alla sua privatizzazione ed al suo attuale assetto di società quotata in borsa;<br />	<br />
6°) nel non avere considerato la natura tipicamente commerciale dell’attività aeroportuale;<br />	<br />
7°) nell’avere ritenuto che il decreto c.d. Bersani potesse avere applicazione alla soc. SAVE ed alla controllata soc. Airest.<br />	<br />
1.3.	Si sono costituiti in giudizio la soc. GES.A.P. e la controinteressata Autogrill, resistendo all’appello in entrambe le fasi.<br />
È stata respinta l’istanza di decreto cautelare (decr. Pres. n. 496/2009) e, richiesta la trattazione nel merito, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 16 marzo 2010 e trattenuta in decisione.<br />	<br />
2.1.	L’appello è infondato.<br />
2.2.	L’Airest s.r.l. (già Airport Elite s.r.l.) è società costituita da SAVE, che ne possiede il totale controllo (in quanto proprietaria dell’86,5% delle quote sociali).<br />
Ad essa sono stati affidati, in via diretta, i servizi di ristorazione dell’aeroporto di Venezia.<br />	<br />
A sua volta SAVE è società costituita in applicazione dell’articolo unico della legge n. 938 del 1986, in forza del quale “<i>Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio superiore dell&#8217;aviazione civile, l&#8217;esercizio dell&#8217;aeroporto di Venezia-Tessera è affidato in concessione per la durata di 30 anni ad una apposita società per azioni con partecipazione paritetica e complessivamente maggioritaria della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia, la cui costituzione è promossa dallo stesso Ministro dei trasporti e della navigazione. Alla stessa società è affidata in concessione la realizzazione delle opere di ammodernamento e completamento dell&#8217;aeroporto, ivi comprese quelle relative alla aerostazione. La concessione è disciplinata da apposita convenzione, approvata con lo stesso decreto di concessione o, con le stesse modalità, con successivo decreto</i>”.<br />	<br />
Nel tempo è diminuita la quota di partecipazione pubblica della società, in quanto grande parte del capitale è in mano a privati; la società ha visto sempre di più ampliarsi il proprio ambito operativo, e, come sostiene, ha conseguito la quotazione in borsa.<br />	<br />
È rimasto, tuttavia affidato a SAVE, in concessione totale, l’esercizio dell’aeroporto di Venezia, previsto per legge.<br />	<br />
2.3.	Con il primo motivo di appello é nuovamente posto il problema dell’ammissibilità dell’impugnazione del parere reso dall’Autorità di vigilanza, che la sentenza di primo grado ha negato.<br />
Il giudice di primo grado erroneamente avrebbe negato che la decisione di escludere la concorrente Airport Elite sarebbe stata assunta, sostanzialmente, dall’Autorità di vigilanza, di cui la Commissione di gara non avrebbe fatto altro che recepire acriticamente il parere.<br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
Deve essere infatti, al contrario, ritenuta in errore la parte appellante, indotta in equivoco dalla non corretta e parziale lettura della norma che attribuisce, all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, fra l’altro, di “<i>esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione”,</i> su iniziativa <i>“della stazione appaltante e di una o più delle altre parti</i>”.<br />	<br />
La parte attribuisce valore ad elementi del tutto insignificanti ai fini della qualificazione giuridica del parere e della sua impugnabilità, quali le espressioni riassuntive con le quali, nella verbalizzazione della seduta, sono riportate le ragioni che hanno condotto la Commissione a decidere la sua esclusione dalla gara.<br />	<br />
Al riguardo è agevole rilevare che non può essere annesso per i fini che interessano, alcun significato giuridico ad una usuale tecnica redazionale, la quale nulla toglie all’autonomia e paternità del giudizio e della decisione.<br />	<br />
L’impugnabilità o meno del parere dipende dalla sua natura e non anche dalla autorevolezza che vi attribuisce chi lo ha richiesto, né dalla circostanza che vi si aderisca, interamente, dopo averne conosciuto il contenuto, motivando <i>per relationem</i> la decisione. <br />	<br />
Come non manca di rilevare il giudice di primo grado, l’art. 6, comma 7, lett. n) del D.Lgs. n. 163/2006, disegna le possibilità operative all’Autorità, con riguardo alle “<i>questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara</i>”, con espressioni che non lasciano spazio a dubbi sulla natura dell’attività che l’Autorità di vigilanza è abilitata ad espletare su iniziativa della stazione appaltante o di una o più parti della procedura.<br />	<br />
Si tratta, di un “<i>servizio</i>” che l’Autorità è abilitata a prestare, e non anche di “<i>potere</i>”, attribuito all’Autorità, in funzione di “<i>organo consultivo</i>” delle stazioni appaltanti (o dei concorrenti), nella materia contrattuale.<br />	<br />
La lettura completa della citata lett. n) – che nella seconda parte stabilisce “<i>si applica l’articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</i>”, e quella della disposizione da ultima citata che, a sua volta, dispone “<i>l&#8217;Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi</i>” – integrata da quella del regolamento adottato successivamente dall’Autorità (art. 3, comma 3 del Regolamento 10 ottobre 2006), consentono di affermare che la consulenza resa alla stazione appaltante non differisce per niente da quella richiesta dalle altre parti, salvo che per la circostanza che ove la richiesta provenga dalla prima, essa deve anche contenere l’impegno “<i>a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell&#8217;Autorità</i>”; l’intitolazione del regolamento completa il quadro chiarendo quale sia il ruolo che la norma assegna dell’Autorità, nel tentativo di dirimere controversie insorte in corso di gara, senza che supporto di alta specializzazione tecnico-giuridica reso alle parti acquisti connotazioni di atto amministrativo impugnabile.<br />	<br />
Il motivo, pertanto deve essere respinto.<br />	<br />
2.4.	Entrando nel vivo della controversia, si avverte che i numerosi addebiti mossi alla sentenza appellata e le argomentazioni che la sorreggono non sciolgono il nodo centrale del significato e degli effetti della scelta legislativa (L. n. 938 del 1986) di attribuire la gestione dell’aeroporto di Venezia-Tessera a taluni Enti locali, attraverso una società della quale siano proprietari in parte, e l’altro, che ne deriva, ovvero delle conseguenze, per la società costituita dalla prima e da questa controllata (a sua volta diretta affidataria del servizio di ristorazione dell’aeroporto) ai fini della partecipazione a pubbliche gare.<br />
2.5.	Le tesi del TAR Palermo, sostiene l’appellante, sarebbero incompatibili rispetto alle specifiche modalità di costituzione di SAVE s.p.a., alla sua privatizzazione, al suo assetto attuale di società quotata in borsa (5°e 6° motivo aggiunto, 1° motivo del ricorso principale e 7° di quello incidentale per la parte che investono l’applicabilità a SAVE s.p.a del c.d. decreto Bersani).<br />
Occorre replicare che, con il porre l’accento su tali aspetti, l’appellante elude un aspetto fondamentale della questione, aspetto fondamentale, che segna, invece, il collegamento fra l’affidamento, per legge, della gestione aeroportuale a SAVE, dell’aeroporto veneziano, con l’art. 13 del c.d. decreto Bersani.<br />	<br />
Nessun abbaglio del giudice di primo grado, sul fatto che nel caso in esame non si verta in materia di affidamento <i>in house.<br />	<br />
</i>La sentenza è puntuale infatti su tale aspetto della questione, rispetto al quale, i richiami alla giurisprudenza formatasi sulla materia sono adoperati soltanto per desumerne principi di ordine generale, ed anche per significare, espressamente, come, nel caso di specie, la problematica dell’affidamento <i>in house</i> sia fuori dalla materia del contendere in quanto, nel caso in esame, a monte, lo stesso legislatore ha scelto di assegnare alla titolarità degli enti locali da essa individuati, compiti di gestione aeroportuale, altresì disponendone l’affidamento diretto in concessione ad un nuovo soggetto istituito nelle forme di un’apposita società per azioni, partecipata in maniera maggioritaria da tali enti.<br />	<br />
Invero è questa una realtà storica che non può essere messa in discussione, piuttosto dovendosi constatare che la legge 938/19986, mai abrogata, non è una  legge la cui efficacia si è istantaneamente esaurita con la costituzione della società in parola, l’attribuzione alla stessa della concessione della gestione aeroportuale per 30 anni e la stipulazione della relativa concessione, così come mostra di ritenere l’appellante.<br />	<br />
Al contrario, contiene una norma implicita, mai abrogata, della cui vitalità non può dubitarsi proprio perché, in un assetto ordinamentale nel quale molti interventi innovativi vi sono stati senza che la norma in questione possa neanche considerarsi oggetto di abrogazione tacita per incompatibilità, ovvero quella che attribuisce la titolarità dei compiti di gestione dell’aeroporto veneziano agli enti locali ivi menzionati con il fatto stesso di disporne l’affidamento in concessione ad una società appositamente costituita per pubblica iniziativa, così fissando quella relazione di strumentalità che l’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 8 (c.d. decreto Bersani) pone, a sua volta, alla base dei limiti della capacità ivi contemplati, rendendo con ciò SAVE destinataria del citato art. 13, anche se la gestione (pro quota) dell’aeroporto da parte degli Enti suddetti non é una scelta propria di essi e se il contributo pubblico, mai dismesso interamente, si è ridotto nel tempo lasciando maggiormente spazio a quello privato (o di altri enti locali costituiti a loro volta in società).<br />	<br />
Non sono mai state smentite infatti le notizie fornite dalle resistenti, negli scritti di parte, circa la titolarità di azioni in capo a numerosi altri Enti locali della Regione Veneta, direttamente o, a loro volta, attraverso società dagli stessi costituite o del cui patrimonio questi sono in buona misura titolari.<br />	<br />
La stessa appellante, del resto, non nega la persistente partecipazione degli enti indicati nella norma di base, ma ne minimizza l’entità e la rilevanza ai fini del controllo.<br />	<br />
Circa la sopravvivenza della legge del 1986, afferma l’appel-lante che il giudice di primo grado non soltanto non avrebbe tenuto conto del quadro normativo, indicato nel 4° dei motivi aggiunti, ma lo avrebbe addirittura ignorato (pag. 27 ultimo capoverso).<br />	<br />
Tale affermazione, alla luce della stessa ricostruzione che l’appellante fa della normativa in parola, evidenzia che dismissioni to-tali e privatizzazioni sono conseguite ad espresse previsioni normative e dunque non si possono presumere e che, a tacere d’altro, la sentenza impugnata non le ha tenute in considerazione proprio perché irrilevanti nel giudizio.<br />	<br />
I testi novellati degli artt. 704 e 705 del codice della navigazione, i quali regolano, rispettivamente la gara per l’affidamento in concessione della gestione aeroportuale ed il ruolo, i compiti, i poteri ed i doveri delle società di gestione, nulla tolgono o aggiungono al contenuto volitivo della legge n. 938/1986 ed alla persistenza della volontà statuale di mantenere il collegamento strumentale della società con i compiti attribuiti dalla legge agli Enti ivi indicati e, per il loro tramite, il finanziamento pubblico.<br />	<br />
La formale costituzione per atto notarile della società e l’oggetto sociale enunciato all’atto della costituzione non possono fare superare la strumentalità insita nella legge, i fini perseguiti, le ragioni che sono state alla base dell’affidamento totale in concessione.<br />	<br />
Devono essere pertanto condivise le conclusione alle quali è pervenuto al riguardo il giudice di primo grado in ordine alla riconducibilità di SAVE fra i destinatari del disposto dell’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, in quanto amministrazione partecipata da amministrazioni pubbliche, creata appositamente per lo svolgimento di compiti propri di tali enti, e, dunque, strumentali alla loro attività.<br />	<br />
Al contrario è irrilevante:<br />	<br />
&#8211; che nell’atto costitutivo si sia andati oltre, nel definire l’oggetto della società; rispetto alle attribuzioni previste dalla norma; resta fermo, infatti che si verte in tema di concessione totale, ovvero di affidamento della generalità dei servizi aer<br />
&#8211; che gli ambiti  operativi della  società sul  mercato si siano adesso fortemente ampliati e che l’apporto di capitale pubblico (unitamente al controllo) siano andati nel tempo fortemente affievolendosi, nonché la recente quotazione in borsa.<br />	<br />
Non ignora il Consiglio che la società è oggi a capo di un potente gruppo del quale detiene il controllo.<br />	<br />
Ma questo è un aspetto che correttamente non è stato approfondito dal giudice di primo grado perché estraneo alla controversia, in cui non sono in gioco eventuali anomalie della presenza e della operatività, in concreto, di SAVE, sul mercato, bensì quello dell’assog-gettamento dell’anzidetta società al c.d. decreto Bersani, quale fonte riflessa dell’assoggettamento allo stesso dell’attuale appellante, affidataria diretta del servizio di ristorazione dell’aeroporto di Venezia-Tessera e promanazione della SAVE che ne detiene il controllo.<br />	<br />
In conclusione, l’appello, per la parte esaminata, deve essere respinto.<br />	<br />
2.6.	Ciò non risolve in radice il problema della soggezione anche di Airest s.r.l alle medesime limitazioni di capacità della SAVE.<br />
Si oppone da parte dell’appellante:<br />	<br />
a) l’irrilevanza dell’affidamento diretto ad Airest del servizio di ristorazione presso l’aeroporto di Venezia;<br />	<br />
b) la natura esclusivamente commerciale dell’attività di ristorazione;<br />	<br />
c) l’inapplicabilità della tematica degli affidamenti diretti o <i>in house</i> (3° motivo aggiunto in parte) e, in ogni caso delle preclusioni di cui all’art. 13 del c.d. decreto Bersani.<br />	<br />
Non vi è nulla da aggiungere a quanto già detto per ciò che concerne l’estraneità della controversia alla materia degli affidamenti in house, propriamente considerati.<br />	<br />
Quanto alla natura strettamente commerciale del servizio di ristorazione negli aeroporti, si tratta di una obiezione non dedotta in primo grado.<br />	<br />
In ogni caso Airest s.r.l. è la società appositamente creata da SAVE s.p.a., e da questa controllata, attraverso cui quest’ultima gestisce tutte le attività di ristorazione e di duty free interne all&#8217;aeroporto di Venezia. <br />	<br />
L’ampiezza della concessione totale della quale è beneficiaria SAVE, deve fare ritenere che l’attività di ristorazione direttamente gestita da Airest (e da SAVE attraverso la controllata) non costituisca una mera attività commerciale, ma sia invece riconducibile, alla categoria del “servizi” originario oggetto della concessione SAVE dal quale è stata estrapolata con la creazione di Airest, a sua volta assegnataria diretta della gestione dei suddetti servizi.<br />	<br />
La formula onnicomprensiva della legge non consente differente interpretazione dovendosi ritenere l’attività in parola strumentale e funzionale alla corretta gestione dell’aeroporto e ricompresa, pertanto, nelle attribuzioni di cui alla legge n. 938/1986.<br />	<br />
La lettura coordinata del primo e del terzo comma dell’art. 13 del D.L. n. 223 del 2006, nel testo vigente al tempo della gara, non consente di ritenere che dalle limitazioni di capacità indicate nel comma 1 possa essere esclusa la società controllata, istituita appositamente per la prestazione del servizio in questione nell’aeroporto di Venezia, direttamente affidato alla gestione totale di SAVE.<br />	<br />
La circostanza che la stessa non benefici direttamente del finanziamento pubblico è argomento insufficiente per affermare che tale esclusione si ponga in contrasto con la Costituzione italiana e con la normativa comunitaria in quanto costituirebbe limitazione ingiustificata della capacità di agire della società commerciale nel libero mercato.<br />	<br />
Invero sono applicabili al caso in esame i medesimi principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 326 dell’1 agosto 2008 nella parte in cui afferma che le disposizioni di cui all’art. 13 più volte citato “<i>mirano ad assicurare la parità nella competizione, che potrebbe essere alterata dall&#8217;accesso di soggetti con posizioni di privilegio in determinati mercati</i>” apprestando strumenti idonei ad evitare che a tale effetto distorto si possa pervenire “<i>indirettamente, attraverso proprie partecipazioni o articolazioni”.</i><br />	<br />
Se così è deve dunque concludersi che affidamento diretto e strumentalità dell’attività affidata alla società controllata costituiscano parametri di riferimento, per affermare l’applicabilità o meno anche a tale società i medesimi limiti di capacità fissati dal primo comma dell’art. 13 del c.d. decreto Bersani.<br />	<br />
La conclusione che ne deriva con riferimento alla società appellante è dunque nel senso che legittimamente la stessa è stata esclusa dalla gara, confermandosi anche per tale profilo la sentenza appellata.<br />	<br />
3.	L’appello, pertanto deve essere respinto.<br />
	Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.<br />
In considerazione della complessità e novità della questione, tuttavia, devono essere interamente compensate le spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;<br />	<br />
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, il 16 marzo 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Paolo D’Ange-lo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, Componenti.	</p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />	<br />
il 13 dicembre 2010</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-13-12-2010-n-1461/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2010 n.1461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2010 n.1461</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-3-2010-n-1461/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-3-2010-n-1461/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-3-2010-n-1461/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2010 n.1461</a></p>
<p>Pres. Zaccardi &#8211; Est. Poli De Giorgi (avv Sandulli, Sticchi Damiani) c. Comune di Lecce (Avv. Astuto) (conferma T.A.R. Puglia &#8211; Lecce, Sez. I, 23 aprile 2009, n. 749) Zona c.d. “bianca” esterna al centro abitato &#8211; Permesso di costruire per edificazione produttiva – Art. 9 d.p.r. 380 del 2001</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-3-2010-n-1461/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2010 n.1461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-3-2010-n-1461/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2010 n.1461</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Zaccardi &#8211; Est. Poli <br /> De  Giorgi (avv Sandulli, Sticchi Damiani) c. Comune di Lecce (Avv. Astuto)<br /> <i>(conferma T.A.R. Puglia &#8211; Lecce, Sez. I, 23 aprile 2009, n. 749)</i></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Zona c.d. “bianca” esterna al centro abitato &#8211; Permesso di costruire per edificazione produttiva – Art. 9 d.p.r. 380 del 2001 – Limite della superficie massima coperta realizzabile (pari ad un decimo dell’area di proprietà) e di cubatura (0,03 mc per mq) – Si applicano entrambi – Diniego di permesso di costruire &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di edificazione produttiva in zona c.d. bianca ex art. 9 d.p.r. 380 del 2001, posta all’esterno del perimetro del centro abitato trovano contestuale applicazione i limiti volumetrico (in forza del quale il volume edificato va contenuto entro il rapporto di 0,03 mc. per mq.) e di copertura (che ammette la copertura massima di un decimo dell’area di proprietà), ed è pertanto legittimo il diniego di permesso di costruire ove detti limiti non siano entrambi rispettati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15480_15480.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-3-2010-n-1461/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2010 n.1461</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2007 n.1461</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-14-5-2007-n-1461/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres.Bruno Amoroso, Est.Fulvio Rocco sulle conseguenze dell&#8217;annullamento degli atti di gara rispetto al contratto d&#8217;appalto già stipulato e sui criteri di quantificazione del risarcimento del danno. 1. Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Aggiudicazione della gara – Atto presupposto e atto conseguente – Invalidità viziante e invalidità caducante – Differenze. 2.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Bruno Amoroso, <i>Est.</i>Fulvio Rocco</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze dell&#8217;annullamento degli atti di gara rispetto al contratto d&#8217;appalto già stipulato e sui criteri di quantificazione del risarcimento del danno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Aggiudicazione della gara – Atto presupposto e atto conseguente – Invalidità viziante e invalidità caducante – Differenze.																																																																																												</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Aggiudicazione della gara – Possibilità di una invalidità caducante fra atti di natura diversa – Sussiste.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Aggiudicazione della gara – Rapporto fra aggiudicazione e contratto – Rapporto di preordinazione funzionale – Da ciò consegue una invalidità caducante</p>
<p>4. Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Aggiudicazione della gara – quantificazione del danno – Diritto al risarcimento per mancata qualificazione dell’impresa – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di rapporti fra atto presupposto e atto conseguente, occorre distinguere tra l’invalidità ad effetto viziante, in cui l&#8217;atto c.d. “a valle” deve essere impugnato per essere eliminato dal mondo giuridico (resistendo all’annullamento dell&#8217;atto presupposto), e l’invalidità ad effetto caducante, in cui l&#8217;annullamento dall&#8217;atto presupposto implica l’automatico travolgimento dell&#8217;atto consequenziale senza bisogno di proporre un’impugnativa ad hoc.<br />
In tema di rapporto fra annullamento dell’atto di aggiudicazione e contratto è indispensabile chiarire se il meccanismo dell’invalidità ad effetto caducante sia applicabile anche nei rapporti tra atti amministrativi ed atti negoziali di diritto privato: atti, questi, che assodatamene appartengono  a seriazioni giuridiche ontologicamente eterogenee.<br />
2. Ai fini dell’individuazione degli effetti dell’invalidità della procedura di gara sul contratto di appalto, poiché la diversa natura degli atti in questione non esclude l’applicabilità della distinzione fra invalidità caducante e invalidità viziante, è rilevante, in via esclusiva, l’obiettiva connessione (presupposizione o derivazione) fra atto primario ed atto consequenziale (di natura pubblicistica il primo, privatistica il secondo).</p>
<p>3. L’applicabilità della richiamata distinzione anche ad atti di natura diversa è comprovata dal riconoscimento, in sede giurisprudenziale e dottrinale, della sussistenza del nesso di derivazione fra atti di natura giuridica eterogenea, come ad esempio al rapporto fra regolamento e provvedimento amministrativo (valorizzando il profilo di fonte del diritto del regolamento), ovvero fra sentenza ed atto amministrativo adottato in esecuzione della prima, o – ancora &#8211; fra accordo endoprocedimentale e provvedimento finale (aderendo, peraltro, in quest’ultimo caso alla tesi che configura l&#8217;accordo in un’ottica civilistica).<br />
4. Il nesso di connessione fra atti non sussiste soltanto in caso di legame endoprocedimentale (è, ad esempio, il caso della connessione accordo &#8211; provvedimento di cui all’art. 11 della L. 241 del 1990) ma anche nell’ipotesi di preordinazione funzionale (ossia, legame esterno) fra atti.</p>
<p>5. Sussiste una preordinazione funzionale nel legame fra aggiudicazione e contratto, aderendo alla prevalente ricostruzione che configura tali atti, rispettivamente, come ultimo atto della serie pubblicistica e primo atto della serie privatistica: e che la predetta, “intensa connessione” (preordinazione funzionale) tra aggiudicazione e contratto sussista è giuridicamente evidente.</p>
<p>6. L’inefficacia del contratto stipulato è conseguenza necessitata dalla statuizione di annullamento degli atti di gara.</p>
<p>7. In ipotesi di illegittima aggiudicazione, spetta al soggetto che avrebbe dovuto risultare aggiudicatario un risarcimento pari al medesimo utile, al netto delle spese sostenute e al lordo delle imposte, che la parte controinteressata avrà complessivamente tratto in dipendenza della commessa ricevuta, nonché un’altrettanto adeguata somma a compensazione della mancata qualificazione: il tutto, ovviamente maggiorato di interessi e di rivalutazione del credito, sino al soddisfo del medesimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2005 n.1461</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-2-2005-n-1461/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-2-2005-n-1461/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-24-2-2005-n-1461/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2005 n.1461</a></p>
<p>Pres. Calabrò, est. Panzironi sulla natura e sulla sindacabilità dei provvedimenti del CIP 1. Processo amministrativo &#8211; Legittimazione ed interesse processuale – Impugnazione avverso provvedimenti del CIP sulle tariffe dei prezzi per l’assicurazione della responsabilità civile dei veicoli – Legittimazione ad agire del sindacato a tutela degli interessi del comparto</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calabrò, est. Panzironi</span></p>
<hr />
<p>sulla natura e sulla sindacabilità dei provvedimenti del CIP</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Legittimazione ed interesse processuale – Impugnazione avverso provvedimenti del CIP sulle tariffe dei prezzi per l’assicurazione della responsabilità civile dei veicoli – Legittimazione ad agire del sindacato a tutela degli interessi del comparto scuola – Insussistenza &#8211; Motivi.<br />
2. Pubblica amministrazione &#8211; Atto amministrativo &#8211; Provvedimenti del CIP in attuazione della politica economica del governo – Natura – Sindacabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, l’impugnazione proposta del sindacato a tutela degli interessi del comparto scuola, con particolare riferimento alla fase dei rinnovi contrattuali, avverso i provvedimenti con i quali il Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) determini le tariffe dei prezzi per l’assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore, non essendo ravvisabile una posizione giuridica differenziata in capo al sindacato medesimo che possa radicare un interesse azionabile in giudizio.</p>
<p>2. Gli atti di alta amministrazione, quali quelli emanati dal CIP in attuazione della politica economica del governo in carica, sono caratterizzati dalla discrezionalità, e sono sprovvisti dei requisiti della novità e della libertà, con la conseguenza di non essere sottratti al sindacato ordinario del giudice di legittimità. Tuttavia tale loro configurazione limita e circoscrive il sindacato di legittimità, essendo difficilmente configurabili posizioni soggettive azionabili in sede giurisdizionale e, soprattutto, censure nei confronti delle scelte effettuate dall’amministrazione, concretizzatesi nell’adozione dell’atto di alta amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Corrado Calabrò		PRESIDENTE<br />
#NOME?	COMPONENTE<br />
#NOME?	COMPONENTE, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9142/92 Reg. Gen., proposto da</p>
<p><b>Snals Confsal</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’ avv. Carlo Rienzi e dall’avv. Michele Lioi ed elettivamente domiciliatdeciso presso i medesimi in Roma, v. delle Milizie n.9;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Comitato Interministeriale Prezzi</b>, in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma,Via dei Portoghesi n.12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento n. 5/92 del 22-4-1992 e del provvedimento di ratifica della deliberazione della Giunta con cui il Comitato ha determinato le tariffe dei prezzi per l’assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1’ maggio 1992 al 30 aprile 1993;<br />
del d.m. 22-4-1992 con il quale sono stati stabiliti gli importi complessivi dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della r.c.;<br />
del d.m. 20-2-1991 con cui è stata nominata la commissione consultiva nonché il parere reso da quest’ultima sulla richiesta di aumenti;<br />
di tutti gli atti connessi;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’amministrazione;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 27-10-2004 data per letta la relazione del magistrato Consigliere Germana Panzironi, uditi gli avv. Spina per delega di Rienzi e Greco;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso ritualmente notificato il sindacato istante chiede l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe con i quali il Comitato ha determinato le tariffe dei prezzi per l’assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1’ maggio 1992 al 30 aprile 1993, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere.<br />
Premette in fatto di essere una associazione sindacale particolarmente rappresentativa su base nazionale con particolare riferimento al comparto della pubblica istruzione e di aver intrapreso molte azioni a tutela degli interessi dei lavoratori della scuola.<br />
Ritiene la predetta associazione che la politica economica governativa che si estrinseca nel contenimento degli aumenti salariali dei pubblici dipendenti avrebbe dovuto trovare una compensazione in altrettanto contenimento dei prezzi dei beni e servizi di prima necessità tra i quali rientra la r.c. auto, vista la sua obbligatorietà per tutti.<br />
Gli aumenti r.c. auto concessi con i provvedimenti impugnati risultano, invece, oltre il limite del tasso programmato di crescita  annua dell’ inflazione, e hanno determinato ingenti guadagni alle Compagnie assicuratrici.<br />
Ulteriori censure riguardano il procedimento seguito dal CIP  e la composizione della commissione consultiva che per legge deve esprimere il suo parere in merito alla revisione delle tariffe.<br />
Si è costituita l’amministrazione in resistenza al ricorso, eccependone l’infondatezza e chiedendone il rigetto.<br />
All’udienza del 27-10-2004 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire del sindacato ricorrente.<br />
Il sindacato ricorrente è un’associazione sindacale che, come specificato nel ricorso introduttivo, svolge la sua azione a tutela degli interessi del comparto scuola, con particolare riferimento alla fase dei rinnovi contrattuali.<br />
L’impugnazione riguarda i provvedimenti con i quali il Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) ha determinato le tariffe dei prezzi per l’assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1’ maggio 1992 al 30 aprile 1993, la cui legittimità viene contestata per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Con successiva memoria l’istante ribadisce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati richiamando genericamente precedenti giurisprudenziali in materia di legittimità dei prezzi dell’assicurazione r.c. auto.<br />
Il collegio ritiene l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente non essendo ravvisabile una posizione giuridica differenziata in capo al sindacato medesimo che possa radicare un interesse azionabile nel presente giudizio.<br />
I provvedimenti gravati si configurano come atti di alta amministrazione, essendo stati emanati da un comitato interministeriale, il CIP, in attuazione della politica economica del governo in carica, collocandosi in una posizione “di secondo grado” rispetto agli atti politici rivestendo nei confronti di essi, in particolare degli atti di legislazione ordinaria, una funzione sostanzialmente applicativa.<br />
Gli atti di alta amministrazione sono caratterizzati, quindi, dalla discrezionalità, e sono sprovvisti dei requisiti della novità e della libertà, con la conseguenza di non essere sottratti al sindacato ordinario del giudice di legittimità.<br />
Tuttavia tale loro configurazione limita e circoscrive il sindacato di legittimità, essendo difficilmente configurabili posizioni soggettive azionabili in sede giurisdizionale e, soprattutto, censure nei confronti delle scelte effettuate dall’amministrazione, concretizzatesi nell’adozione dell’atto di alta amministrazione.<br />
Nel caso di specie, come esposto, il sindacato ricorrente è un’associazione che ha come scopo statutario la tutela degli interessi sinadacali del comparto dei lavoratori della scuola, i quali sono incisi dai provvedimenti di determinazione della tariffe per la r.c. auto al pari di tutti i conduttori di autoveicoli.<br />
Non godono, pertanto, di una posizione giuridicamente differenziata da cui scaturisca, come diretta ed effettiva conseguenza, il diritto di azione nei confronti degli atti impugnati.<br />
Nè vale a radicare la legittimazione l’asserita distrazione delle risorse dai rinnovi contrattuali del personale dipendente della scuola, in quanto l’assunto è del tutto indimostrato e, comunque, attiene a scelte di politica economica del governo in carica, del tutto estranee al sindacato di questa giurisdizione.<br />
Conclusivamente il Collegio dichiara inammissibile il ricorso .<br />
Circa le spese e gli onorari del giudizio, si ravvisano giustificati motivi per compensarli tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il  27-10-2004, in Camera di Consiglio.</p>
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