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	<title>1453 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1453 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2009 n.1453</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-5-2009-n-1453/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-5-2009-n-1453/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2009 n.1453</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Lotti Guaschino ed altri (avv.ti Costanzo, Ingrassia) c. Ministero dell’Interno e Ufficio Elettorale Centrale c/o Tribunale di Alessandria sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnazione dell&#8217;esclusione di una lista elettorale prima della proclamazione degli eletti 1. – Elezioni – Ricorsi – Avverso esclusione lista elettorale – Proposizione – Successiva alla proclamazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-5-2009-n-1453/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2009 n.1453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-5-2009-n-1453/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2009 n.1453</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Lotti<br /> Guaschino ed altri (avv.ti Costanzo, Ingrassia) c. Ministero dell’Interno e Ufficio Elettorale Centrale c/o Tribunale di Alessandria</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnazione dell&#8217;esclusione di una lista elettorale prima della proclamazione degli eletti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Elezioni – Ricorsi – Avverso esclusione lista elettorale – Proposizione – Successiva alla proclamazione eletti.	</p>
<p>2. – Elezioni – Ricorsi – Avverso esclusione lista elettorale – Inammissibilità impugnazione immediata – Ratio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – I ricorsi contro le operazioni elettorali successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, tra le quali ci sono anche quelle relative all’ammissione delle liste elettorali, vanno proposti dopo la proclamazione degli eletti.	</p>
<p>2. – La mancata immediata tutela della lista esclusa si giustifica considerando che la sua ammissione prima delle elezioni potrebbe avvenire soltanto con un provvedimento cautelare e quindi i risultati dell’elezione sarebbero in ogni caso provvisori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2004 n.1453</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-2-2004-n-1453/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-2-2004-n-1453/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2004 n.1453</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, Est. Mangia Giannella (In proprio) c. Ministero della Difesa Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Obbligo di motivazione dell’istanza – Motivazione contenente mere e generiche esigenze difensive ovvero semplice riproposizione di espressioni riportare negli articoli di legge – Insufficienza In tema di accesso agli atti amministrativi,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-2-2004-n-1453/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2004 n.1453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-2-2004-n-1453/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2004 n.1453</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, Est. Mangia<br /> Giannella (In proprio) c. Ministero della Difesa</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Obbligo di motivazione dell’istanza – Motivazione contenente mere e generiche esigenze difensive ovvero semplice riproposizione di espressioni riportare negli articoli di legge – Insufficienza</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di accesso agli atti amministrativi, la motivazione della relativa istanza non può concretizzarsi nell’esposizione di mere e generiche esigenze difensive ovvero nella semplice riproposizione di espressioni riportate negli articoli di legge, bensì deve essere data prova dell’esistenza di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione logico-funzionale intercorrente fra la cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto, mentre, in caso contrario, la richiesta di accesso si atteggia alla stregua di un indifferenziato intendimento ricognitivo circa gli atti dell’Amministrazione, riducibile ad un controllo diffuso ed indistinto sull’attività amministrativa ovvero a mera curiosità, in contrasto con il dettato normativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull’obbligo di motivazione nella richiesta di accesso agli atti</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center></p>
<p><center> <b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio <br />
Sezione I-bis </b> </center></p>
<p>N. Reg. Sent. &#8211; Anno 2004<br />
N. 12889 Reg. Ric &#8211; Anno 2003ha pronunciato la seguente</p>
<p><center> <b>Sentenza</b> </center></p>
<p>sul ricorso n. 12889 del 2003, proposto da<br />
<b>Giannella Delfina</b>  in proprio ex art. 4, comma 3, della legge n. 205/2000, per il presente giudizio elettivamente domiciliata presso la Segreteria di questo Tribunale, situata in Roma, via Flaminia n. 186</p>
<p><center> contro </center></p>
<p>il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del silenzio-rifiuto formatosi sull’atto di richiesta di accesso agli atti del procedimento amministrativo avente ad oggetto copia fotostatica: 1) del foglio matricolare relativo al Capo 1^ Cl. Sc. M.M. Squillaro Vincenzo, completo ed aggiornato alla data di cessazione dal servizio 18.12.1988; &#8211; 2) degli atti dispositivi inerenti l’attribuzione stipendiale sempre del dante causa emessi dall’1.1.1986 alla data di cessazione dal servizio;<br />
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad esaminare agli atti tutti del citato procedimento e di estrarne copia;</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della controversia;<br />
Data per letta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2004 la relazione della Dott.ssa Antonella Mangia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center> <b>FATTO</b> </center></p>
<p>La ricorrente è la vedova del Capo 1^ Cl. Sc. M.M. Squillaro Vincenzo, deceduto in data 18.12.1988.<br />
Con istanza notificata in data 1.10.2003, ha chiesto al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, a norma dell’art. 25 della legge n. 241/90, la documentazione di cui sopra.<br />
L’Amministrazione non ha provveduto ad alcun cenno di risposta.<br />
Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnativa:<br />
&#8211; eccesso di potere per carenza di motivazione;<br />
&#8211; violazione di legge (artt. 2, 10, 22, 23 e 25 legge n. 241/90.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione nella camera di consiglio del 19 gennaio 2004.</p>
<p><center> <b>DIRITTO</b> </center></p>
<p>Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.<br />
A norma dell’art. 22 della legge n. 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi “è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.<br />
Al riguardo, il D.P.R. n. 352/1992, recante il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, prescrive la titolarità di un “interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.<br />
Individuati così i soggetti “legittimati” all’accesso, da intendere in senso più ampio rispetto alla cerchia dei soggetti titolari di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo, va posto, poi, in evidenza che il legislatore ha espressamente sancito, all’art. 25, comma 2, della legge in argomento l’obbligo di motivazione della richieste di accesso.<br />
In termini generali, può, pertanto, affermarsi che chiunque inoltri una richiesta di accesso è tenuto ad indicare la propria posizione legittimante al fine della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e deve, altresì, fornire la motivazione della richiesta stessa (TAR Lazio, Roma, sent. n. 866 del 18.5.95; TAR Puglia, Bari, sent. n. 1066 del 2.11.95; TAR Lazio, Roma, sent. n. 3418 del 26.4.2000). <br />
Nel caso di specie, la ricorrente non si è attenuta alle prescrizioni di legge in quanto non ha in alcun modo rappresentato la sussistenza di una specifica posizione di interesse concreto ed attuale in relazione alla documentazione della quale ha chiesto l’esibizione né ha indicato le ragioni a fondamento della richiesta avanzata.<br />
In proposito, va evidenziato che, ancorchè l’esercizio del diritto di accesso sia rivolto ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale (C.d.S., Sez. IV, sent. n. 14 del 15.1.1998), i soggetti interessati all’accesso non sono, comunque, esentati dalla necessità di esporre l’esistenza di un interesse conoscitivo personale, specifico e concreto a fondamento del diritto di accesso vantato, atteso che gli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 non disciplinano una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato dell&#8217;Amministrazione (C.d.S., Sez. IV, sent. n. 569 del 4.2.2003).<br />
Ne consegue che la motivazione non può concretizzarsi nell’esposizione di mere e generiche esigenze difensive ovvero nella semplice riproposizione di espressioni riportate negli articoli di legge – come è avvenuto nel caso in esame &#8211; bensì deve essere data prova dell’esistenza di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione logico-funzionale intercorrente fra la cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto, mentre, in caso contrario, la richiesta di accesso si atteggia alla stregua di un indifferenziato intendimento ricognitivo circa gli atti dell’Amministrazione, riducibile ad un controllo diffuso ed indistinto sull’attività amministrativa ovvero a mera curiosità, in contrasto con il dettato normativo.<br />
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti costituite, sussistendone giusti motivi.</p>
<p><center> <b>P.Q.M. </b> </center><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I-bis, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2004, con l’intervento dei seguenti magistrati:<br />
Cesare MASTROCOLA – Presidente<br />
Pietro Morabito – Consigliere<br />
Antonella MANGIA –Referendario, relatore, estensore</p>
<p>IL PRESIDENTE IL MAGISTRATO ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-2-2004-n-1453/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2004 n.1453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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