<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1450 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1450/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1450/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1450 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1450/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2015 n.1450</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2015-n-1450/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2015-n-1450/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2015-n-1450/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2015 n.1450</a></p>
<p>Pres. Sabato Guadagno, est. Alfonso Graziano Comune di Terzigno (Avv. Aristide Bravaccio) c. Regione Campania (Avv. Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina) sulla validità del invio a mezzo pec di istanze e dichiarazione alla P.A. non firmate digitalmente Contributi e finanziamenti pubblici &#8211; Comune di Terzigno – Istanza di finanziamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2015-n-1450/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2015 n.1450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2015-n-1450/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2015 n.1450</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sabato Guadagno, est. Alfonso Graziano<br /> Comune di Terzigno (Avv. Aristide Bravaccio) c. Regione Campania (Avv. Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina)</span></p>
<hr />
<p>sulla validità del invio a mezzo pec di istanze e dichiarazione alla P.A. non firmate digitalmente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contributi e finanziamenti pubblici &#8211;   Comune di Terzigno – Istanza di finanziamento &#8211;  Regione Campania – Trasmissione a mezzo pec – Ammissibilità – Sussiste – Assenza della firma digitale – Irrilevanza &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento con cui la Regione Campania ha respinto l’istanza di finanziamento prodotta dal Comune di Terzigno per la realizzazione di progetti di recupero integrato ambientale e paesaggistico (P.I.R.A.P.), in quanto trasmessa a mezzo posta elettronica certificata e non firmata dal richiedente. Ed invero,  ai sensi dell’art. 65 D.lgs. n. 82/2005, l’invio mediante posta elettronica certificata di istanze e dichiarazioni a un’Amministrazione è da considerarsi valido ad ogni effetto di legge, anche in assenza della firma digitale, atteso che lo stesso presuppone e postula che il titolare della relativa casella sia stato previamente identificato e gli siano state rilasciate le credenziali identificatrici, personali ed incedibili, e ciò si attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3372 del 2014, proposto da:<br />
Comune di Terzigno in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Aristide Bravaccio, con domicilio eletto presso Aristide Bravaccio in Napoli, Via Toledo,256-Avv.L.Tremante; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina in Napoli, Via S.Lucia,81-C/0 Avvocatura Regionale.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento n.260723, 260731, 260733 e 260738 dell’11.4.2014 della Regione Campania aventi oggetto Psr Campania 2007/2013 &#8211; progetto dalla porta del parco di Terzigno alla sentieristica del parco-sentiero Butto del Piscinale, Scappagrande Valle delle Ginestre e Vallone del fico, recanti conferma dell’inclusione nell’elenco delle istanze non ricevibili.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Campania in Persona del Presidente P.T.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;Udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il Comune di Terzigno impugna i provvedimenti in data 11.4.2014 con i quali la Regione Campania, decidendo sulle istanze di riesame dal medesimo presentate avverso il provvisorio inserimento nell’elenco delle istanze non ricevibili, è stata confermata la motivazione di esclusione della domanda prodotta dall’Ente per la realizzazione di progetti di recupero integrato ambientale e paesaggistico (P.I.R.A.P.) nel periodo dall’1.8.2013 all’11.10.2013, Misura 313, finalizzato al miglioramento della sentieristica comunale relativamente a quattro sentieri.<br />
La gravata esclusione è stata disposta poiché le quattro domande in questione non sarebbero state firmate dal richiedente.<br />
1.2. Alla Camera di Consiglio del 24.7.2014 dedicata alla trattazione dell’incidente cautelare, la Sezione accoglieva la domanda di sospensiva motivando diffusamente il fumus boni iuris del ricorso con Ordinanza cautelare n. 1283 del 25.7.2014.<br />
Si costituiva la Regione Campania con decreto di incarico prodotto il 9.7.2014 di poi depositando il 25.11.2014 una relazione istruttoria della competente UOD ed altri documenti.<br />
Il Comune ricorrente produceva memoria per il merito il 6.12.2014 unitamente ad altri atti.<br />
Alla pubblica Udienza dell’8 gennaio 2015 sulle conclusioni delle parti il gravame p stato ritenuto in decisione.<br />
2.1. Deve il Collegio confermare la delibazione di fondatezza dell’azione già funditus tratteggiata nella sede monitoria, rilevando la fondatezza dell’unico motivo di ricorso, con il quale il Comune di Terzigno, rubricando violazione e falsa applicazione del bando relativo al P.S.R. Campania 2007 – 2013, violazione del D.Lgs. n. 82/2005 ed eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, lamenta che gli impugnati quattro decreti reiettivi delle domande di riesame non abbiano tenuto conto di tutte le argomentazioni svolte dall’Ente locale, nelle quali si evidenziava che la volontà di partecipazione del medesimo alla misura per cui è causa, risultava idoneamente espressa mediante la sottoscrizione tradizionale della nota denominata “istanza di finanziamento”, con la quale si trasmetteva alla Regione, oltre al formulario di presentazione, il progetto esecutivo e ben 7 documenti allegati, tutti regolarmente firmati dal Sindaco p.t., legale rappresentante dell’Ente.<br />
I punto di diritto inoltre il Comune esponente deduce la violazione dell’art. 65 comma 1, lett. c) del D.lgs. 7.3.2005 n. 82 nella parte in cui sancisce che l’invio mediante posta elettronica certificata di istanze e dichiarazioni a un’amministrazione è da considerarsi valido ad ogni effetto di legge, anche in assenza della firma digitale, qualora le relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del titolare, e ciò si attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.<br />
Nel caso di specie, dalla produzione versata i atti emergerebbe che la documentazione inerente l’istanza di finanziamento, nonché quest’ultima, è stata inviata dal Comune alla Regione a mezzo pec ed è stata riscontrata dall’Ente regionale mediante una ricevuta completa.<br />
2.2. Ritiene il Collegio che appare risolutiva la soluzione del punto di diritto in ordine all’invocata idoneità della trasmissione delle istanze di ammissione a finanziamento mediante impiego del sistema della posta elettronica certificata a surrogare la stessa sottoscrizione delle domande medesime.<br />
Orbene, come esattamente deduce il Comune ricorrente, il quadro normativo vigente distingue lo strumento di comunicazione costituito dalla posta certificata, dall’impiego della firma digitale, che è uno strumento che permette di attribuire la paternità giuridica di un documento al suo autore.<br />
In materia, tuttavia, rileva il Collegio che l’ordinamento contempla a determinate condizioni, la coincidenza e la sovrapposizione di ambedue gli strumenti al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato mediante posta elettronica certificata, la quale presuppone e postula che il titolare della relativa casella sia stato previamente identificato e gli siano state rilasciate le credenziali identificatrici, personali ed incedibili.<br />
In tali casi se il gestore del sistema di posta certificata, una volta che il titolare della casella invia mediante essa un documento informatico, attesta che la trasmissione del documento è correttamente avvenuta, ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica del documento inviato.<br />
Invero, l’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il testo del codice dell’amministrazione digitale, dispone che “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell&#8217;articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: c-bis) ovvero se trasmesse dall&#8217;autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell&#8217;articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato”.<br />
A maggior chiarimento della riportata norma, l’art 61 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali<br />
stabilisce che “L&#8217;invio tramite posta elettronica certificata di cui all&#8217;art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all&#8217;art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica”.<br />
Il procedimento delineato dalle norma in analisi è stato correttamente eseguito dal Comune di Terzigno, che ha allegato relativamente a tutte e quattro le domande di finanziamento inviate alla Regione mediante p.e.c., i messaggi di ricevuta completa rilasciata dalla Regione stessa. I docc. 12,14,16 e 18 sono infatti le ricevute in questione, attestanti che “l’operazione di invio è stata eseguita con successo”.<br />
Operazione di trasmissione della domanda di contributo e relativa documentazione, che surroga, dunque, a tutti gli effetti, in forza degli artt. 65, comma 1, lett. c-bis) del d.lgs. n. 82/2005 e 61, D.P.C.M. 22.2.2013, la sottoscrizione della domanda mediante firma elettronica.<br />
Illegittimamente quindi la Regione ha ritenuto non sottoscritte le istanze di ammissione al finanziamento che sono state conseguentemente giudicate irricevibili.<br />
3. A conferma, inoltre, di quanto delibato in sede cautelare, va anche rimarcato che l’eventuale mancata sottoscrizione del modulo di domanda da parte del legale rappresentante del Comune è idoneamente surrogata anche dalla sottoscrizione dal medesimo soggetto (Vicesindaco) apposta sulle quattro note, denominate “istanza di finanziamento”, con le quali l’Ente ricorrente trasmetteva, oltre al formulario di presentazione della domanda, il progetto esecutivo e ben 7 documenti ad esso allegati, tutti regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante dell’Ente.<br />
Ebbene, non è chi non veda che tutte le firme, apposte su otto documenti per ciascuna delle 4 domande di contributo, per un totale di 32 sottoscrizioni, sono più che idonee ad attribuire la paternità delle istanze al Comune di Terzigno.<br />
Dal che un ulteriore profilo di illegittimità degli impugnati provvedimenti, che vanno pertanto, in accoglimento del ricorso in scrutinio, annullati.<br />
Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i quattro decreti regionali impugnati.<br />
Condanna la Regione Campania a pagare al Comune i Terzigno le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />
Gianmario Palliggiano, Consigliere<br />
Alfonso Graziano, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/03/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-3-2015-n-1450/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2015 n.1450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.1450</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-2-2009-n-1450/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-2-2009-n-1450/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-2-2009-n-1450/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.1450</a></p>
<p>Pres. Guerrieri Est. Mangia G. Quintili (Avv.ti F. Satta, F. Lattanzi e M. Tariciotti) c/ Comune di Rieti (Avv. P.M. D’Orazi). sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;approvazione di un progetto di ripristino dello stato dei luoghi ai fini dell&#8217;applicabilità di sanzioni precedentemente irrogate dalla P.A. per interventi edilizi abusivi 1. Edilizia ed urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-2-2009-n-1450/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.1450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-2-2009-n-1450/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.1450</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerrieri  Est. Mangia<br />   	  G. Quintili (Avv.ti F. Satta, F. Lattanzi e M. Tariciotti) c/ <br />Comune di Rieti  (Avv. P.M. D’Orazi).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;approvazione di un progetto di ripristino dello stato dei luoghi ai fini dell&#8217;applicabilità di sanzioni precedentemente irrogate dalla P.A. per interventi edilizi abusivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Vincolo paesaggistico &#8211; Interventi abusivi – Sanzioni – Applicabilità &#8211; Presupposti &#8211; Danno ambientale – Esclusione – Ripristino stato dei luoghi successivo – Irrilevanza &#8211; Ragioni. </p>
<p>2. Provvedimento amministrativo – Convalida – Finalità –  Effetti giuridici<br />
– Atto convalidato &#8211; Imputabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa prevista  per interventi edilizi realizzati in zone soggette a vincolo paesaggistico in carenza di autorizzazione (ex art. 7, l. 1497/1939 s.m.i.), il danno ambientale costituisce non il presupposto sostanziale indefettibile per l’applicazione della sanzione ma esclusivamente un elemento che viene in rilievo ai fini del diverso profilo della quantificazione della sanzione, ossia un semplice criterio di commisurazione della sanzione (alternativo al profitto conseguito). Di conseguenza, l’eventuale approvazione di un progetto di rimozione del danno – nella specie di ripristino dello stato dei luoghi &#8211; non può incidere su una sanzione pecuniaria già irrogata, poiché l’approvazione di un progetto di tal genere è inidonea ad interferire con il potere discrezionale di scelta tra sanzione ripristinatoria e sanzione pecuniaria già esercitato dall’Amministrazione e, quindi, non vale di per sé a rappresentare un’ipotesi di riesercizio del potere di cui all’art. 164 del d.lgs. n. 490/1999.	</p>
<p>2. L’istituto della convalida dell’atto amministrativo risponde all’esigenza di eliminare un vizio da cui è inficiato l’atto medesimo. Pertanto, la convalida determina l’emanazione di un nuovo provvedimento, autonomo rispetto al provvedimento da convalidare, di carattere costitutivo, il quale si ricollega – e non si sostituisce – all’atto convalidato al fine di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui esso viene adottato (c.d. efficacia ex tunc della convalida), con la conseguenza che gli effetti giuridici si imputano all’atto convalidato, ponendosi quello convalidante come una mera causa ostativa all’eventuale annullamento per illegittimità<sup>1</sup>. 	</p>
<p></b>________________________________	</p>
<p><sup>1</sup>  Cfr., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, 18 dicembre 2007, n. 6682; TAR Lazio, Latina, 5 maggio 2006, n. 311.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />	<br />
DEL LAZIO<br />	<br />
&#8211;	Sezione I-quater –
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>sul <b>ricorso n. 2416 del 2005</b>, proposto da </p>
<p><B>QUINTILI GIANNI</B>, in qualità di titolare dell’omonima impresa, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo Satta, Filippo Lattanzi e Matilde Tariciotti ed elettivamente domiciliato presso lo studio Satta &#038; Associati, situato in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 47;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Rieti</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Massimo D’Orazi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Sergio Maglio, situato in Roma, via San Saba n. 7;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del Dirigente del Settore X – Ufficio Ambiente e Protezione, prot. n. 5527, notificata il 3 febbraio 2005, con la quale ha pronunciato l’annullamento d’ufficio della “<i>propria determinazione dirigenziale prot. n. 47773 del 27 settembre 2003” </i>ed ha deciso<i> “di irrogare a carico del Sig. Gianni Quintili ….. in qualità di titolare dell’omonima Impresa Quintili Gianni con sede legale in Rieti alla via F.lli Sebastiani n. 171, ai sensi dell’art. 15 L. n. 1497/39, dell’art. 164 d.lvo. n. 490/99 e dell’art. 167 del d.lvo n. 42/04 Codice dei Beni culturali e del paesaggio, la sanzione pecuniaria di € 1.513.000,00 che dovrà essere versata, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica della presente determinazione….”</i>;<br />	<br />
&#8211; della relazione avente ad oggetto “<i>estrazione di materiali inerti, in assenza di autorizzazione o concessione, in loc. Strepparillo di Vazia – Ditta Quintili Gianni – relazione tecnica sulla stima del danno per la determinazione e l’applicazione dell<br />
<i>&#8211; </i>della deliberazione della Giunta Municipale n. 365 del 24.11.2004, mai comunicata al ricorrente, con la quale il Comune di Rieti ha fatto propria detta relazione;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione di Giunta Municipale n. 116 del 10.05.2004, mai comunicata al ricorrente, con la quale veniva conferito all’Ing. Manfredi Tomassetti incarico di consulenza finalizzato alla verifica della correttezza tecnica della suddetta relazione<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;<br />	<br />
e sui <b>motivi aggiunti, </b>notificati in data 28 ottobre 2005 e depositati l’8 novembre successivo, proposti  dal ricorrente contro il Comune di Rieti</p>
<p><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b>&#8211; della nota prot. n. 42241, notificata il 21 luglio 2005, con la quale il Comune di Rieti comunicava al Quintili l’avvio del procedimento di convalida della determina dirigenziale emessa in data 03.02.2005 prot. n. 5527, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2, della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 15/05;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 34918 del 28 settembre 2005, con la quale l’Amministrazione comunale, ricevute le osservazioni di cui all’art. 10 L. n. 241/90 con allegata controperizia tecnica, comunicava al Quintili di aver ritenuto “<i>necessario ottenere osserv<br />
&#8211; nonché in quanto occorrer possa di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;<br />	<br />
e sui <b>motivi aggiunti, </b>notificati in data 14 febbraio 2006 e depositati in data 15 febbraio 2006, proposti dal ricorrente contro il Comune di Rieti </p>
<p><b>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione,<br />	<br />
&#8211; della determina n. 2089 del 15 dicembre 2005, notificata il 16 dicembre 2006, con la quale il Dirigente del Settore X – Ufficio Ambiente e Protezione Civile convalidava “<i>la propria determinazione n. 5527 del 03 febbraio 2005”</i>, reiterando “<i>l’an<br />
&#8211; della relazione istruttoria del 15 dicembre 2005 redatta dall’Ing. Domenico Cricchi, responsabile del procedimento e dirigente del Settore X, posta a fondamento della determina n. 2089;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 69132 del 39.11.2005, con la quale l’Ing. Cricchi domandava all’Ing. Tomassetti informazioni e chiarimenti sulle tabelle allegate dalla IGA Consulting;<br />	<br />
&#8211; della nota del 5 dicembre 2005, acquisita dal Comune al prot. n. 70819, con la quale l’Ing. Tomassetti riscontrava la richiesta del Comune del 30 novembre precedente;<br />	<br />
&#8211; della relazione del 10 novembre 2005, acquisita al protocollo del Comune di Rieti con il n. 66036 del 16 novembre 2005, con la quale l’Ing. Tomassetti ha esaminato la controperizia tecnica della IGA Consulting, formulando controdeduzioni;<br />	<br />
&#8211; della relazione del 26 luglio 2005, con la quale l’Ing. Tomassetti inviava al Comune note di replica in relazione alle argomentazioni tecniche addotte dal Quintili nel ricorso dinanzi al TAR;<br />	<br />
&#8211; nonché nuovamente della nota prot. n. 42241, notificata il 21 luglio 2005, con la quale il Comune di Rieti comunicava al Quintili “<i>l’avvio del procedimento di convalida della determina dirigenziale emessa in data 03.02.05 prot. 5527”</i>, ai sensi de<br />
&#8211; della nota prot. n. 34918 del 28 settembre 2005, con la quale il Comune di Rieti, ricevute le osservazioni di cui all’art. 10 L. n. 241/90 con allegata controperizia tecnica, comunicava al Quintili di aver ritenuto “<i>necessario ottenere osservazioni</	
- della nota prot. 7369/06 del 2 febbraio 2006, con la quale il Comune di Rieti, a seguito di istanza di accesso ex art. 22 L. 241/90, presentata dal Quintili il 17.02.2005, dopo la notificazione della determina n. 2089/05, negava l’accesso ad alcuni docu	
</i>&#8211; in quanto occorrer possa della nota prot. 64371 del 9 novembre 2005;<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso introduttivo del presente giudizio ed i motivi aggiunti in seguito proposti, con la relativa documentazione;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 6689/05, con la quale il Tribunale ha sospeso l’esecuzione della determinazione n. 5527, notificata il 3 febbraio 2005, del Comune di Rieti;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 1279/2006, con la quale il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, formulata con i secondi motivi aggiunti, limitatamente al disposto della determinazione prot. n. 2089 del 15 dicembre 2005 “<i>riferibile alla somma eccedente quella già fissata con il richiamato provvedimento del 27 settembre 2003”.</i>  <br />	<br />
Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2008 il Primo Referendario Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale; <br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Attraverso il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 10 marzo 2005 e depositato il successivo 15 marzo 2005, il ricorrente impugna la determinazione prot. n. 5527 del 3 febbraio 2005, con la quale il Comune di Rieti &#8211; Settore X – Ufficio Ambiente e Protezione Civile ha annullato la determinazione dirigenziale prot. n. 47773 del 27 settembre 2003 ed irrogato a suo carico, in qualità di titolare dell’omonima impresa Quintili Gianni, la sanzione di € 1.513.000,00 “<i>ai sensi dell’art. 15 L. 1497/39, dell’art. 164 D.Lgs. 490/99 e dell’art. 167 del D.Lgs. 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>”, chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
In particolare, il ricorrente espone che:<br />	<br />
&#8211; in qualità di titolare dell’omonima ditta, era in possesso di due autorizzazioni (la n. 20722 del 24 luglio 1996 e la n. 34423 del 31 gennaio 1997), aventi ad oggetto la realizzazione di una discarica per materiali inerti e la predisposizione di un sito<br />
&#8211; essendo emerso &#8211; in seguito ad accertamenti disposti dall’Amministrazione &#8211; che il medesimo aveva intrapreso “<i>un’attività estrattiva in area sottoposta a vincolo di cui al titolo II del d.lvo n. 490/99….. in assenza del prescritto nulla osta ai sensi<br />
&#8211; conferito incarico all’ing. Tomassetti ed al dott. Carrozzoni, in data 2 febbraio 2001 l’Amministrazione adottava l’ordinanza prot. n. 4725, con la quale imponeva di procedere a “<i>lavori di rincalzo</i>” dell’area interessata dalle operazioni di scavo<br />
&#8211; tali lavori venivano eseguiti ed ultimati il 5 marzo 2001, come da accertamento dell’Ufficio Ambiente e Protezione Civile dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
&#8211; posto che, sulla base di una relazione dell’Ing. Tomassetti del 18 luglio 2002, i lavori eseguiti non risultavano esaustivi delle operazioni giudicate necessarie, con ordinanza del 18 gennaio 2003, prot. 2304, il Comune di Rieti gli ordinava di porre in<br />
&#8211; a seguito di ulteriori accertamenti, l’ordinanza de qua risultava non ottemperata;<br />	<br />
&#8211; con ordinanza del 27 settembre 2003, prot. 47773, il Comune di Rieti si determinava ad irrogare nei suoi confronti una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 15 L. n. 1497/39, calcolata – sulla base della perizia redatta dall’Ing. Fiordeponti dell’Uffic<br />
&#8211; avverso tale ingiunzione veniva proposto ricorso in opposizione davanti al Tribunale di Rieti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 689/1981;<br />	<br />
&#8211; in parziale accoglimento del ricorso, con sentenza n. 510/04 il Tribunale riduceva l’ammontare della sanzione a € 159.600,00;<br />	<br />
&#8211; in data 3 febbraio 2005 riceveva la notifica della determinazione dirigenziale n. 5527 con la quale l’Amministrazione – richiamando una nuova relazione redatta dall’Ing. Tomassetti, incaricato di verificare la correttezza della perizia effettuata dall’I<br />
Avverso la determinazione prot. 5527 del 3 febbraio 2005 il ricorrente – dopo aver addotto argomenti a sostegno della giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; deduce i seguenti motivi di impugnativa:<br />	<br />
<b>Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, dell’art. 15 L. 1497/39, dell’art. 164 d.lvo. 490/99 e 167 d.lvo. 42/04 e dell’art. 1 Legge Regionale n. 11/03, nonché violazione dei principi di trasparenza e proporzionalità, eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e difetto di motivazione, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonché violazione dei principi in materia di autotutela. </b>Il ricorrente non ha ricevuto comunicazione dell’avvio del procedimento, nonostante l’utilità del suo intervento ai fini dell’esercizio dell’azione amministrativa. La valutazione compiuta dall’Ing. Tomassetti è erronea e sproporzionata in relazione alla quantità del materiale estratto, al prezzo utilizzato (relativo al pietrisco e, dunque, ad un materiale diverso da quello effettivamente estratto), ai tempi di produzione (in particolare, di scavo, di carico e di trasporto) nonché ai costi di lavorazione dell’impianto. In definitiva, è stato fatto riferimento a dati puramente teorici e non a dati effettivi, scaturenti dalla reale produzione. Sussiste contrasto con le conclusioni del Tribunale di Rieti nonché contraddittorietà con precedenti comportamenti. La motivazione del provvedimento impugnato è carente in quanto l’Amministrazione non ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto più attendibili le conclusioni dell’Ing. Tomassetti rispetto a quelle del Fiordeponti.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 4 aprile 2005 la domanda cautelare è stata rinviata “al merito”.<br />	<br />
In data 26 ottobre 2005 il ricorrente ha depositato una nuova istanza cautelare, rappresentando, tra l’altro, “<i>circostanze sopravvenute nelle more del presente giudizio</i>”, ossia la dichiarazione da parte del Tribunale di Rieti, investito del parallelo giudizio di opposizione alla determina n. 5527, meglio indicata in epigrafe, del proprio difetto di giurisdizione con dispositivo n. 2611/05, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa del Comune, e, dunque, il venir meno della misura cautelare accordata dal giudice unico con ordinanza 8 giugno 2005, nonché l’avvenuta notifica in data 21 luglio 2005 di un avvio di procedimento per la convalida della determina n. 5527 del 3 febbraio 2005 (nota prot. n. 42241).<br />	<br />
Tale istanza è stata accolta dal Tribunale con ordinanza n. 6689 del 18 novembre 2005.<br />	<br />
Avverso la già citata nota n. 42241 di avvio del procedimento di convalida nonché la nota prot. n. 34918 del 28 settembre 2005 di differimento del termine per la conclusione del procedimento di convalida “<i>al 30 novembre 2005</i>” il ricorrente ha proposto motivi aggiunti &#8211; notificati in data 28 ottobre 2005 e depositati il successivo 8 novembre 2005 – deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
<b>Violazione del principio di partecipazione al procedimento, degli artt. 21 octies e nonies legge n. 241/90, per difetto di istruttoria e sviamento.<br />	<br />
Violazione del principio di imparzialità, eccesso di potere per sviamento, </b>atteso che l’incarico di esaminare la controperizia tecnica prodotta dal ricorrente è stato affidato allo stesso Ing. Tomassetti, ossia ad un soggetto che può considerarsi “parte in causa”.<br />	<br />
Il procedimento amministrativo del cui avvio è stata data evidenza si è concluso con l’adozione della determina n. 2089 del 15 dicembre 2005, di convalida della determinazione n. 5527 del 3 febbraio 2005, sicché sono stati reiterati l’annullamento della precedente determinazione dirigenziale n. 47773 del 27 settembre 2003 e l’irrogazione a carico del ricorrente della sanzione pecuniaria di € 1.513.000,00.<br />	<br />
Ciò detto, il ricorrente ha proposto in data 14 febbraio 2006 nuovi motivi aggiunti al fine di chiedere ed ottenere, previa sospensione, l’annullamento della citata determina n. 2089 del 15 dicembre 2005, di una serie ben individuata di atti presupposti (tra cui anche le note già impugnate con i motivi aggiunti in precedenza formulati), nonché della nota in data 2 febbraio 2006, prot. n. 7369/06 di diniego da parte del Comune di Rieti dell’accesso ad alcuni documenti richiesti.<br />	<br />
Le censure formulate sono le seguenti:<br />	<br />
<b>Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 L. n. 1497/1939, dell’art. 164 D.lvo. n. 490/1999 e 167 d.lvo. n. 42/2004, violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione della p.a., del principio di partecipazione e del contraddittorio di cui alla legge n. 241/90, oltre che violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 per la parte relativa al diniego di accesso, eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e falsità dei presupposti, difetto di istruttoria contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità. </b>Il Comune di Rieti sembra ignorare del tutto il significato dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, atteggiandosi come un privato. Non ha, infatti, accolto le controdeduzioni procedimentali e tecniche fornite dal ricorrente non tanto perché errate, quanto perché non accettabili in linea di principio in quanto provenienti dal privato. Ciò ha determinato una grave omissione dal punto di vista procedimentale, consistita nella mancata visione da parte dell’Ing. Tomassetti della documentazione dell’impresa, confessoriamente riconosciuta nella relazione istruttoria. Ciò ha, altresì, determinato un’errata applicazione anche del principio del contraddittorio, la cui centralità nel procedimento valutativo preordinato alla determinazione del <i>quantum</i> sanzionatorio è stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato con la decisione n. 8267/2003. Per quanto riguarda i criteri di determinazione della sanzione, l’Amministrazione ha adottato un concetto di “<i>profitto conseguito</i>” che – in quanto basato su parametri puramente astratti &#8211; non trova alcun fondamento nelle norme di legge. A conferma di ciò opera anche l’osservazione che, se così fosse, la partecipazione del privato non avrebbe alcun senso mentre, invece, la sua utilità è stata ripetutamente riconosciuta. Nella determina n. 2089, così come in tutte le attività istruttorie ad essa prodromiche, manca ogni quantificazione del danno ambientale, nonostante la stessa sia richiesta dall’art. 164 d.lgs. n. 490/99.  Con riguardo alla relazione di Fiordiponti, l’Amministrazione ammette di aver scelto un consulente non dotato di sufficienti capacità, senza considerare che quelle valutazioni erano state sostanzialmente avallate dal Tribunale di Rieti con la sentenza n. 510/04. La quantificazione del materiale estratto in 190.000 mc, coerente, tra l’altro, con i metri cubi venduti nel triennio di riferimento 1997-1999, ha costituito oggetto di una decisione del giudice ordinario allo stato ancora esecutiva e non caducata. <br />	<br />
In ultimo, il ricorrente avanza “istanza istruttoria” al fine di acquisire tutti gli atti e provvedimenti inerenti le procedure che hanno condotto alla determina n. 5527 ed alla convalida assunta con provvedimento n. 2089 del 15 dicembre 2005.  <br />	<br />
Con atto depositato all’udienza camerale del 2 marzo 2006 si è costituito il Comune di Rieti, il quale – nel contempo – ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, adducendo che la determina n. 2089 del 15 dicembre 2005 ha privato di effetti la determinazione n. 5527 del 3 febbraio 2005, nonché l’inammissibilità dei motivi aggiunti depositati in data 20 ottobre 2005 per carenza di  procura alle liti e non impugnabilità della comunicazione di avvio del procedimento. In relazione al ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la determina di convalida n. 2089 del 15 dicembre 2005, ha eccepito l’inammissibilità “<i>perché privo di sufficiente specificità”. </i>Nel merito ha opposto l’infondatezza del ricorso, ritenendo i principi di imparzialità e di buon andamento clausole generali, estranee alla materia del contendere, nonché adducendo il pieno rispetto del diritto di partecipazione e la correttezza della stima del profitto prospettata dal consulente Ing. Tomassetti. Infine, per quanto attiene all’azione ex art. 25 l. 241/90, eccepisce l’assoluta genericità ed indeterminatezza dell’azione e che, comunque, tutti gli atti presupposti sono stati rilasciati in copia al ricorrente.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1279 del 2 marzo 2006 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione formulata con i II motivi aggiunti “<i>limitatamente al disposto del provvedimento riferibile alla somma eccedente quella già fissata con il richiamato provvedimento del 27 settembre 2003”.<br />	<br />
</i>Dopo aver provveduto in data 19 novembre 2008 al deposito di documenti, in data 28 novembre 2008 il ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha preliminarmente rappresentato: &#8211; di aver già provveduto al pagamento della sanzione nella misura indicata dal TAR con l’ordinanza n. 1279/2006; &#8211; che il ricorso per cassazione proposto dal Comune di Rieti avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 510/2004 (la quale aveva ridotto a € 159.000,00 la sanzione irrogata) è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; &#8211; che, nel corso del giudizio instaurato dal Comune di Rieti nei suoi confronti ai sensi dell’art. 18 della legge n. 349/1986, e cioè al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale, è stato disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, nell’ambito della quale il profitto è stato stimato in € 247.645,50; &#8211; che in data 8 luglio 2008 l’Amministrazione ha approvato il progetto dal medesimo presentato per il ripristino dei luoghi. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessata materia del contendere, avendo – appunto – l’Amministrazione approvato il progetto di ripristino dello stato dei luoghi, senza, tra l’altro, far salvi gli effetti della determina n. 2089/05. In via subordinata, ha reiterato le censure già formulate, insistendo sull’erroneità delle valutazioni dell’Ing. Tomassetti, di cui costituisce sicuro indice sintomatico anche la valutazione del CTU nominato nell’ambito del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Rieti per il risarcimento del danno.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 29 novembre 2008, il Comune di Rieti ha affermato che “<i>il comportamento dell’incolpato nel corso del procedimento amministrativo ha reso pienamente legittimo il ricorso in sede decisoria al ragionamento presuntivo, al fine di ricostruire …. il profitto conseguito</i>”. In particolare, ha evidenziato che il Quintili non ha dato un reale ed effettivo apporto al procedimento, ammettendo e giustificando così il ricorso – nella liquidazione &#8211; a “<i>presunzioni</i>”. In relazione alla CTU resa nell’ambito del giudizio civile dal medesimo instaurato per la condanna del ricorrente al risarcimento del danno ambientale ha riferito che l’indagine tecnica non si è ancora conclusa, atteso che il giudice ha disposto che il CTU rispondesse alle osservazioni presentate tramite l’Ing. Tomassetti. In ultimo, ha nuovamente sostenuto l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dal ricorrente avverso la determina di convalida n. 2089 del 15 dicembre 2005 per insufficiente specificità. <br />	<br />
In data 9 dicembre 2008 l’Amministrazione ha depositato un’ulteriore memoria alla cui produzione – ancorché tardiva &#8211; il ricorrente ha formalmente acconsentito. In tale memoria ha rilevato che: &#8211; attraverso l’autorizzazione del progetto di ripristino dei luoghi non ha affatto rivisto la sanzione irrogata; &#8211;  la pluralità di conseguenze (penali, amministrative e civili) di cui il ricorrente mostra di dolersi sono dovute esclusivamente alla plurioffensività della condotta tenuta; &#8211; la censura afferente la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90, che vieta l’esercizio del potere di autotutela a fronte dell’affidamento suscitato nei destinatari dell’atto, è del tutto nuova e, dunque, inammissibile.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2008 il ricorso è stato introitato per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. In relazione al ricorso introduttivo del presente giudizio ed ai motivi aggiunti proposti avverso la determina n. 2089 del 15 dicembre 2005 – di cui il Collegio ritiene opportuna una trattazione congiunta &#8211; è necessario rilevare, in via preliminare, l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità sollevate dall’Amministrazione ma anche dal ricorrente.<br />	<br />
1.1. In particolare, è infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo – proposto avverso la determinazione n. 5527 del 3 febbraio 2005 &#8211; per sopravvenuta carenza di interesse, desunta dall’Amministrazione dall’adozione, nel prosieguo, del provvedimento di convalida, ossia dall’adozione della determina n. 2089 del 15 dicembre 2005.<br />	<br />
Si osserva, infatti, che l’istituto della convalida dell’atto amministrativo risponde all’esigenza di eliminare un vizio da cui è inficiato l’atto medesimo.<br />	<br />
La convalida determina, dunque, l’emanazione di un nuovo provvedimento, autonomo rispetto al provvedimento da convalidare, di carattere costitutivo, il quale si ricollega – e non si sostituisce – all’atto convalidato al fine di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui esso viene adottato (c.d. efficacia <i>ex tunc </i>della convalida), con la conseguenza che gli effetti giuridici si imputano all’atto convalidato, ponendosi quello convalidante come una mera causa ostativa all’eventuale annullamento per illegittimità (cfr., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, 18 dicembre 2007, n. 6682; TAR Lazio, Latina, 5 maggio 2006, n. 311). <br />	<br />
Tutto ciò premesso, è doveroso riconoscere che l’atto convalidato non viene meno, bensì mantiene la propria capacità lesiva, il che determina il persistere dell’interesse del ricorrente alla decisione del relativo gravame.<br />	<br />
1.2. I motivi aggiunti proposti avverso la determina di convalida non sono generici.<br />	<br />
Tali motivi sono – per contro – formulati con adeguata specificità, idonea a far chiaramente comprendere le ragioni di illegittimità denunciate, ossia la <i>causa pretendi</i> posta a fondamento dell’azione di annullamento. <br />	<br />
1.3. Anche l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti in esame, dedotta dal ricorrente sulla base dell’intervenuta approvazione da parte del Comune di Rieti – con la nota prot. n. 51387 dell’8 luglio 2008 – del progetto di ripristino dello stato dei luoghi “<i>a sue spese</i>”, non è meritevole di positivo apprezzamento.<br />	<br />
Al riguardo, appare opportuno ricordare che &#8211; come ripetutamente sostenuto in ambito giurisprudenziale (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 395 del 2004; C.d.S. Sez. VI, n. 2653 del 2003) &#8211; l’indennità prevista per interventi edilizi realizzati in zone soggette a vincolo paesaggistico in carenza della prescritta autorizzazione costituisce una vera e propria sanzione amministrativa.<br />	<br />
Più propriamente, si tratta di una conseguenza strettamente connessa alla violazione dell’obbligo – discendente, in origine, dall’art. 7 della legge n. 1497 del 1939 &#8211; di conseguire in via preventiva il titolo di assenso necessario per la realizzazione dell’intervento modificativo dell’assetto territoriale, la quale permane anche in caso di rilascio di un’autorizzazione postuma “ai fini ambientali” e/o di successiva attività di ripristino dello stato dei luoghi, connessa ad autonome iniziative del privato e, in seguito, assentita dall’Amministrazione.<br />	<br />
A ulteriore specificazione, va, pertanto, rilevato che, in tali ipotesi, il danno ambientale costituisce non il presupposto sostanziale indefettibile per l’applicazione della sanzione ma esclusivamente un elemento che viene in rilievo ai fini del diverso profilo della quantificazione della sanzione, ossia un semplice criterio di commisurazione della sanzione (alternativo al profitto conseguito).<br />	<br />
Da ciò consegue che l’eventuale approvazione di un progetto di rimozione del danno non può incidere sulla sanzione pecuniaria già irrogata.<br />	<br />
In altre parole, è doveroso affermare che l’approvazione di un progetto di tal genere è inidonea ad interferire con la violazione ma anche con il potere discrezionale di scelta tra sanzione ripristinatoria e sanzione pecuniaria già esercitato dall’Amministrazione e, quindi, non vale di per sé a rappresentare un’ipotesi di riesercizio del potere di cui all’art. 164 del d.lgs. n. 490/1999.<br />	<br />
Del resto, la prospettazione giuridica del ricorrente non appare rispettosa del principio del <i>contrarius actus</i>, in base al quale un provvedimento sopravvenuto incide su una precedente determinazione ossia rappresenta esercizio di un mero potere di riesame in virtù del rispetto del medesimo procedimento che ha caratterizzato il provvedimento in origine adottato, con i dovuti riflessi sull’organo competente, sul contraddittorio con l’interessato e sull’attualità dell’interesse pubblico al ritiro – ancorché implicito – del precedente provvedimento.<br />	<br />
E’ sufficiente un veloce raffronto tra le determinazioni impugnate e l’autorizzazione dell’8 luglio 2008 per rendersi conto della totale estraneità del potere esercitato nel secondo caso rispetto a quello che, invece, ha contraddistinto l’adozione delle prime.<br />	<br />
2. Nel merito, il ricorso introduttivo del presente giudizio ed i motivi aggiunti proposti avverso la determina n. 2089 del 15 dicembre 2005 – i quali si presentano maturi per la decisione e, dunque, non giustificano l’accoglimento dell’istanza istruttoria formulata dal ricorrente in relazione al diniego di accesso di cui alla nota del Comune di Rieti prot. n. 7369 del 2 febbraio 2006 &#8211; sono fondati e, pertanto, vanno accolti.<br />	<br />
2.1. Come rappresentato nella narrativa che precede, il ricorrente si duole, tra l’altro, dell’erroneità della determinazione della sanzione, formalmente riferita al “<i>profitto consegui</i>to”.<br />	<br />
In particolare, lamenta la totale “<i>astrazione”</i> e “<i>teoricità</i>” dei calcoli effettuati dal consulente del Comune, l’Ing. Tomassetti, ponendo in risalto – in relazione alle singole componenti dei costi e dei ricavi – la totale carenza di aderenza alla realtà.<br />	<br />
 Al fine di supportare ulteriormente la censura <i>de qua</i> evidenzia, altresì, la radicale diversità dell’importo sanzionatorio originario, riferito del pari al “<i>profitto conseguito</i>”, pari a € 170.520,00 (contemplato nella determinazione dirigenziale prot. n. 47773 del 27 settembre 2003, oggetto di autoannullamento), rispetto a quello da ultimo fissato, pari a € 1.513.000,00, nonché rispetto ad ulteriori valutazioni effettuate nell’ambito di ulteriori processi instaurati dinanzi al giudice ordinario .<br />	<br />
In ragione di tali premesse, denuncia, dunque, violazione dell’art. 15 l. 1497/39, dell’art. 164 d.lgs. 490/99 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/04, nonché travisamento dei fatti e difetto di motivazione.<br />	<br />
Tali censure sono fondate.<br />	<br />
2.2. Come noto, le disposizioni in argomento, succedutesi nel tempo, richiamano – al fine di definire l’importo della sanzione pecuniaria, prescritta in alternativa alla remissione in pristino – la “<i>somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione</i>”, da determinare “<i>previa perizia di stima</i>”.<br />	<br />
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nei casi in cui – come quello in esame – risulti non utile o, meglio, inadeguata l’applicazione di disposizioni vigenti che offrono specifiche modalità di determinazione (qual è quella di cui all’art. 1, comma 2 bis, della L.R. Lazio 1 febbraio 1993, n. 11),  l’Amministrazione – nel procedere al computo del “<i>profitto conseguito</i>” – debba acquisire dati concreti, ossia avvalersi di elementi inerenti alla realtà organizzativa effettiva del trasgressore.<br />	<br />
In altri termini, il computo del <i>quantum</i> della sanzione amministrativa in relazione al “<i>profitto conseguito</i>” – a differenza di quella effettuata sulla base del “<i>danno ambientale</i>” &#8211; deve avvenire mediante una disamina compiuta ed esaustiva di tutta la documentazione che si profili utile al fine di ricostruire il vantaggio economico che il trasgressore ha tratto dall’illecito commesso (da acquisire eventualmente anche presso quest’ultimo), ossia avvalendosi di elementi oggettivi di valutazione, di modo che la quantificazione operata possa essere oggetto di una dimostrazione articolata ed analitica (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2004, n. 16752).<br />	<br />
Orbene, non risulta che, nel caso di specie, l’Amministrazione – la quale non ha certo rappresentato l’impossibilità di quantificare il profitto in termini tecnico – patrimoniali e, quindi, l’eventuale ricorso a criteri equitativi (cfr. art. 1, comma 3, L.R. Lazio n. 11 del 1993)  &#8211; abbia operato nel rispetto dei canoni di cui è stata data evidenza.<br />	<br />
In particolare, va rilevato che:<br />	<br />
&#8211; il volume di materiale estratto calcolato &#8211; determinato in circa 230,000 mc, con ulteriori aumenti riferiti al maggior volume del materiale commercializzato rispetto a quello indisturbato ed all’“<i>aumento di volume di deposito della discarica”</i> – a<br />
&#8211; a ulteriore conferma dell’irragionevolezza di cui sopra, opera, poi, il rilievo che – a differenza delle risultanze della relazione dell’Ing. Fiordeponti, allegata all’ordinanza n. 47773 del 27 settembre 2003, di irrogazione della sanzione pecuniaria di<br />
&#8211; il materiale inerte estratto abusivamente risulta costituito da “<i>ghiaie</i>” e “<i>sabbia</i>”.  Al fine dell’individuazione dei prezzi di mercato, le ghiaie sono, poi, identificate esclusivamente con il “<i>pietrisco</i>”, il quale ne costituisce la<br />
&#8211; anche la valutazione dei costi di produzione è del tutto avulsa da dati reali. Evidente è il procedere dell’Ing. Tomassetti secondo soluzioni “<i>ottimali</i>”, del tutto scevre – in quanto tali &#8211; dalla disamina effettiva dell’attività del ricorrente ma<br />
In definitiva, va condiviso il rilievo del ricorrente secondo il quale la valutazione del “<i>profitto conseguito</i>” operata dall’Ing. Tomassetti e poi ripresa dall’Amministrazione è erronea e, comunque, ispirata da una tecnica che trascende la realtà concreta e fattuale, senza, tra l’altro, che – a supporto di una tale scelta – siano fornite e/o sussistano valide ragioni.<br />	<br />
Al riguardo, preme aggiungere che la sussistenza delle rilevate carenze trova riscontro anche nelle memorie depositate dall’Amministrazione nonché negli atti allegati.<br />	<br />
In particolare:<br />	<br />
&#8211; nella memoria depositata in data 29 novembre 2008, l’Amministrazione riconosce che, nel caso in esame, “<i>una volta individuato e prescelto il tipo di sanzione da irrogarsi</i>”, era tenuta ad esercitare un potere “<i>vincolato</i>” ma, poi, ammette es<br />
&#8211; nella nota del 26 luglio 2006, l’ing. Tomassetti (oltre a persistere nel ribadire l’utilizzo delle risultanze delle relazioni del 16 luglio 2002 e del 16 gennaio 2001 ai fini del computo del materiale estratto e, quindi, nell’ignorare che, nell’ordinanz<br />
&#8211; nella relazione istruttoria del 15 dicembre 2005 a firma del responsabile del procedimento, Ing. Cricchi, proprio in ordine alle lamentale del ricorrente, afferenti la “<i>teoricità o presuntività della metodologia utilizzata</i>”, si legge espressament<br />
A conferma delle carenze rilevate depongono, in ultimo, anche le risultanze della relazione del CTU Dott. Geologo Claudio Paniccia del 18 febbraio 2008, rilasciata nel giudizio civile R.G. 550/06 Tribunale Ordinario di Rieti.<br />	<br />
In  tale relazione, infatti, gli inerti venduti sono indicati in soli mc. 175,000 nonché distinti in diverse percentuali tra “ghiaione”, “mezzanello”, “breccino”, “pietrisco”, “sabbia” e “limo” proprio sulla base dell’analisi granulometrica presente nella relazione del Geol. R. Seri, con indicazione dei relativi prezzi di vendita; il costo di produzione unitario è individuato in € 7,3074. <br />	<br />
Ciò premesso, il CTU computa il profitto conseguito dalla ricorrente in € 247.642,50, ossia in una somma di gran lunga inferiore a quella indicata nei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Ancorché il Comune di Rieti abbia rappresentato che l’indagine tecnica di cui trattasi non si è ancora conclusa, atteso che “<i>il Tribunale di Rieti ha disposto che il CTU rispondesse</i>” alle osservazioni presentate dall’Ing. Tomassetti, “<i>rinviando il giudizio all’udienza del 21.04.2009</i>”, appare, comunque, ragionevole affermare che la differenza intercorrente tra il valore accertato dal citato CTU Paniccia e quello indicato nei provvedimenti impugnati – tratto dalla relazione dell’Ing. Tomassetti &#8211; è troppo profonda per non costituire un valido indice presuntivo della sussistenza di carenze nel computo effettuato – da ultimo – dall’Amministrazione, tanto più ove il confronto si instauri anche con l’ammontare in precedenza indicato nella relazione dell’Ing. Fiordeponti, riconosciuta, tra l’altro, “<i>immune da vizi logici</i>” nella sentenza n. 510 del 2004 del Tribunale di Rieti.<br />	<br />
E proprio in ragione dell’ammontare indicato nella relazione dell’Ing. Fiordeponti, si ritiene, ancora, di condividere l’assunto del ricorrente secondo il quale già il netto divario intercorrente tra questo ammontare e quello indicato nella relazione dell’Ing. Tomassetti avrebbe richiesto una ben diversa motivazione dei provvedimenti impugnati, specie ove si consideri che i citati professionisti avevano entrambi operato su incarico dell’Amministrazione e che la valutazione effettuata dall’Ing. Fiordeponti era stata già vagliata dall’autorità giudiziaria, la quale l’aveva ritenuta – come già ricordato &#8211; “<i>immune da vizi logici</i>”.<br />	<br />
In definitiva, le censure afferenti la violazione dell’art. 15 l. 1497/39, dell’art. 164 d.lgs. 490/99 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/04, nonché il travisamento dei fatti ed il difetto di motivazione sono fondate.<br />	<br />
Tanto rileva ai fini dell’accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio e dei motivi aggiunti depositati in data 15 febbraio 2006, sicché le altre censure formulate sono assorbite.<br />	<br />
3. Permangono da valutare i motivi aggiunti, depositati in data 8 novembre 2005, proposti avverso la nota prot. n. 42241 del 20 luglio 2005 di comunicazione dell’avvio del procedimento di convalida nonché la nota prot. n. 34918 del 28 settembre 2005, con cui l’Amministrazione comunale ha comunicato il differimento del termine per la conclusione del procedimento di convalida.<br />	<br />
Al riguardo, l’Amministrazione oppone eccezione di inammissibilità sulla base della natura non provvedimentale degli atti impugnati.<br />	<br />
Tale eccezione è fondata, atteso che le sopraindicate note sono atti endoprocedimentali, privi di effetti lesivi propri e, pertanto, non impugnabili ex se.<br />	<br />
4. Per le ragioni illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio ed i motivi aggiunti depositati in data 15 febbraio 2006 sono fondati; i motivi aggiunti depositati in data 8 novembre 2005 sono inammissibili.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono – come di regola &#8211; la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00 a favore del ricorrente, oltre IVA e CPA nei termini di legge.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater:<br />	<br />
&#8211;	accoglie il ricorso introduttivo del presente giudizio e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale prot. n. 5527, adottata dal Comune di Rieti – Settore X – Uff. Ambiente e Protezione Civile in data 3 febbraio 2005 nonché gli atti alla stessa presupposti;<br />
&#8211;	dichiara inammissibili i motivi aggiunti, depositati in data 8 novembre 2005;<br />
&#8211;	accoglie i motivi aggiunti depositati in data 15 febbraio 2006 e, per l’effetto, annulla la determina n. 2089, adottata dal Comune di Rieti – Settore X – Ufficio Ambiente e protezione Civile in data 15 dicembre 2005 nonché gli atti alla stessa presupposti;<br />
&#8211;	condanna il Comune di Rieti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in € 3.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.<br />
&#8211;	ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
&#8211;	<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’11 dicembre 2008 con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Dr. Pio GUERRIERI – Presidente<br />	<br />
Dr.ssa Antonella MANGIA– Primo Ref.- Relatore – Estensore<br />	<br />
Dr.ssa Rita TRICARICO – Primo Ref.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-13-2-2009-n-1450/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2009 n.1450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2007 n.1450</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-1450/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-1450/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-1450/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2007 n.1450</a></p>
<p>Pres. Bianchi Est. Scudeller Rossi Bus s.p.a., Calabresi s.r.l., A.T.E.R. Roma s.r.l. ( Avv.ti M. Nucci e A. Pazzaglia) c/ Comune di Latina (Avv. C. Manchisi). sulla legittimazione attiva delle singole imprese raggruppate in A.T.I. Contratti della P.A. – A.T.I. &#8211; Legittimazione attiva &#8211; Singole imprese –Sussiste – Motivi. In</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-1450/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2007 n.1450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-1450/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2007 n.1450</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi         Est. Scudeller<br />                  Rossi Bus s.p.a., Calabresi s.r.l., A.T.E.R. Roma s.r.l. ( Avv.ti M. Nucci e A. Pazzaglia) c/         Comune di Latina (Avv. C. Manchisi).</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione attiva delle singole imprese raggruppate in A.T.I.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – A.T.I. &#8211; Legittimazione attiva &#8211; Singole imprese –Sussiste – Motivi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di associazioni temporanee di imprese, sussiste la legittimazione attiva di ciascuna singola impresa facente parte di un’A.T.I. costituita o costituenda; infatti il conferimento del mandato all’impresa capogruppo, anche se attribuisce al legale rappresentante di quest’ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell’amministrazione e delle imprese terze controinteressate, non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimazione attiva delle singole imprese raggruppate in A.T.I.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
sezione staccata di Latina  &#8211;  Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 490 del 2007, proposto dalla<br />
<b>Rossi Bus s.p.a., dalla Calabresi s.r.l. e dalla A.T.E.R. (Azienda Trasporti Europei Roma) s.r.l.</b>, in persona dei rispettivi leali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Maurizio Nucci e Antonio Pazzaglia, domiciliate elettivamente in Latina, Piazza Roma, n. 3 (avvocato Giovanni Martellucci);</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>comune di Latina</b>, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Cesare Manchisi, domiciliato elettivamente in Latina, alla via Farini, n. 4;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>A.Tra.L. S.C.A.R.L. Gruppo Co.Tra.L. s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Pietrosanti , Luca Maria Pietrosanti e Mario Lauro Pietrosanti, domiciliata elettivamente in Latina, alla piazza Mercato, n. 11;</p>
<p><b>Schiaffini Travel s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Aldo Basile, domiciliata elettivamente in Latina, Segreteria T.a.r.;</p>
<p><b>Co.Tral. s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; della delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29.03.2007, con la quale è stato disposto l’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico di linea su gomma per una percorrenza annua di km 808.030 (cd. collegamento dei borghi) ad ATRAL s.c.a.r.l<br />
&#8211; per quanto possa occorrere, nella parte richiamata nella delibera di C.C. 29/2007, del bando di gara e dei provvedimenti relativi all’affidamento ad ATRAL s.c.a.r.l. del servizio di trasporto urbano ivi compresa la delibera di C.C. n. 133 del 29.7.2003,<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi compresi la nota dell’Avvocatura prot. 116793 del 26.11.2006, la relazione del Dirigente del Settore Mobilità prot. 8128 del 18 gennaio 2007 ed il parere favorevole della Commis</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Latina.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della A.Tra.L. s.c.a.r.l. Gruppo Co.Tra.L. S.p.A.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Schiaffini Travel S.p.A.<br />
Viste le memorie difensive.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12/10/2007 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con atto spedito per la notifica il 24 maggio 2007 &#8211; depositato il successivo 25 -, le ricorrenti espongono: [ì] di aver gestito &#8211; in A.T.I. includente anche la Schiaffini Travel s.p.a. &#8211; dal 1° giugno 2001 la rete del servizio pubblico di trasporto di linea suburbano per il collegamento tra i Borghi e la Città di Latina; [ìì] che il servizio di trasporto pubblico urbano è attualmente disimpegnato dalla A.Tra.L. s.c.a.r.l. del gruppo Co.Tra.L. s.p.a., a seguito di pubblica gara esperita nel 2004; [ììì] che in prossimità della scadenza del contratto (31 maggio 2007) hanno chiesto al comune di conoscere ogni determinazione in esito alla possibile proroga della gestione in essere e sollecitato, in caso negativo, l’indizione della gara per l’affidamento del servizio, con diffida dall’affidamento diretto. Tanto premesso, impugnano: [a] la delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29.03.2007, con la quale è stato disposto l’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico di linea su gomma per una percorrenza annua di km 808.030 (cd. collegamento dei borghi) ad ATRAL s.c.a.r.l.; la nota prot. 50380 con la quale è stato comunicato che detto servizio sarà effettuato da ATRAL s.c.a.r.l. a far data dal 1° giugno 2007; la nota prot. 48932 del 15.5.2007 e la nota prot. 38292 del 13.4.2007; [b] la delibera di C.C. 29/2007, del bando di gara e dei provvedimenti relativi all’affidamento ad ATRAL s.c.a.r.l. del servizio di trasporto urbano ivi compresa la delibera di C.C. n. 133 del 29.7.2003, il provvedimento di G.M. n. 513 dell’8.9.2004, la determinazione dirigenziale n. 2380 del 16.9.2004, non conosciuti; [b] nonché ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi compresi la nota dell’avvocatura prot. 116793 del 26.11.2006, la relazione del Dirigente del Settore Mobilità prot. 8128 del 18 gennaio 2007 ed il parere favorevole della Commissione Consiliare Trasporti espresso nella seduta del 7.2.2007. Hanno formulato i seguenti motivi di diritto: eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto &#8211; contraddittorietà della motivazione e contraddittorietà fra piatti &#8211; violazione della legge regionale Lazio 16 luglio 1998,n. 30 &#8211; violazione dell’art. 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) &#8211; violazione del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 &#8211; eccesso di potere per sviamento &#8211; violazione dell’art. 3 della legge 241/90 &#8211; eccesso di potere per carenza di istruttoria.</p>
<p>2. Con atto depositato in data 26 maggio 2007 si è costituita la Schiaffini Travel s.p.a. che ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità ed opposto l’infondatezza del ricorso.</p>
<p>3. Con decreto presidenziale n. 390 del 30 maggio 2007 è stata respinta l’istanza di tutela cautelare anticipata.</p>
<p>4. Con atto depositato in data 12 giugno 2007 si è costituito il comune di Latina il quale, con memoria del successivo 15, ha eccepito l’inammissibilità ed opposto l’infondatezza del ricorso.</p>
<p>5. Con memoria depositata il 13 giugno 2007 le ricorrenti hanno proposto ulteriori argomentazioni a sostegno della domanda di annullamento.</p>
<p>6. Con atto depositato in data 14 giugno 2007 si è costituita l’ATRAL s.c.a.r.l. che ha eccepito l’irricevibilità ed opposto l’infondatezza del ricorso; ha illustrato la propria posizione anche con memoria depositata il 15 giugno 2007.</p>
<p>7. Con ordinanza n. 414 del 16 giugno 2007 la Sezione ritenendo, “che il ricorso da una prima sommaria delibazione, appare assistito da apprezzabili ragioni circa una positiva definizione nel merito avendo riferimento ai motivi di censura argomentati con riguardo alla violazione del principio della evidenza pubblica;” ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito ai sensi dell’art. 23bis, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.</p>
<p>8. Le parti hanno depositato documentazione e memorie conclusive in prossimità dell’udienza di trattazione.</p>
<p>9. Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2007 il ricorso è stato chiamato, e dopo la discussione, è stato introdotto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Le ricorrenti che hanno gestito in A.T.I. includente anche la Schiaffini Travel s.p.a. fino al 31 maggio 2007 la rete del servizio pubblico di trasporto di linea suburbano per il collegamento tra i Borghi e la Città di Latina, agiscono per l’annullamento dell’affidamento dello stesso servizio ad ATRAL s.c.a.r.l.</p>
<p>2. Prima di affrontare il merito, occorre esaminare le eccezioni in rito. La controinteressata ha argomentato: [a] l’inammissibilità in quanto l’esito ora contestato segue alle previsioni della gara celebrata per l’affidamento della gestione del servizio urbano, dal che deriva che la delibera consiliare sarebbe pertanto priva di autonoma lesività; [b] la carenza di legittimazione in quanto scaduto il precedente contratto, deve ritenersi venuto meno il mandato sotteso alla costituita ATI; [c] l’inammissibilità per difetto di interesse perchè le attuali ricorrenti, singolarmente o in raggruppamento, sono prive di una posizione giuridica qualificata, non avendo partecipato alla gara di affidamento del servizio urbano il cui contratto di servizio risulta ora integrato il che escluderebbe anche la possibile spendita, in punto di interesse, di ogni possibile chance partecipativa. Il resistente ha parimente eccepito il difetto di legittimazione opponendo la rappresentanza esclusiva della mandataria e la mancata partecipazione alla gara dalla quale scaturisce il contratto integrativo concernente il servizio suburbano.</p>
<p>3. In punto di fatto occorre evidenziare che: [ì] la delibera consiliare &#8211; n. 29 del 29 marzo 2007 &#8211; richiama l’articolo 5, comma 7, del contratto relativo al servizio urbano per il quale “il Comune di Latina ha la facoltà di affidare a trattativa privata &#8211; ai fini del raggiungimento di una maggiore efficienza ed economicità dei servizi attraverso l’uniformità di gestione e l’integrazione degli stessi &#8211; quale integrazione del presente contratto e sino alla scadenza dello stesso la rimanente parte di servizio pubblico (collegamento suburbano con i borghi in scadenza al 31.05.2007) per la quale si applica agli stessi patti e condizioni del presente contratto.”; [ìì] una tale possibilità è prevista anche dal “Capitolato tecnico del pubblico incanto per l’affidamento della gestione della rete di trasporto pubblico di linea nella Città di Latina”; [ììì] l’atto introduttivo risulta notificato prima della scadenza del contratto e che lo stesso si connette anche alla richiesta di proroga del servizio in forza di disposizione successiva (articolo 6, comma 4, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300) rispetto alla procedura celebrata nel 2004.</p>
<p>4. In ordine logico va risolta innanzitutto il problema della legittimazione attiva, questione sulla quale giova attingere a pronunzie pertinenti e riassuntive dello stato della giurisprudenza. Il giudice di appello con recenti ordinanze (Consiglio Stato, sez. V, 6 marzo 2007, n. 1042; 11 novembre 2006, n. 6677) ha richiamato l’orientamento favorevole alla “legittimazione ad impugnare in via autonoma il risultato della gara in capo alle singole imprese costituite in raggruppamento temporaneo, rilevando che l’impugnazione non fa venir meno il mandato conferito …E’ stato, altresì ribadito che la legittimazione deve riconoscersi in capo all’impresa singola facente parte di un’A.T.I., sia che il raggruppamento risulti già costituito al momento della presentazione dell’offerta, sia che questo debba costituirsi all’esito dell’aggiudicazione. Ciò perchè il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all’impresa capogruppo, attribuisce al legale rappresentante di quest’ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell’amministrazione e delle imprese terze controinteressate ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim, mancando un’espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento …”. Prendendo atto di siffatto orientamento e di uno specifico precedente della Corte di giustizia [Sezione II^, sentenza resa l’8 settembre 2005 in causa C &#8211; 129/04] il Consiglio di Stato ha chiesto in via pregiudiziale se, l’art. 1 della cd. direttiva ricorsi 89/665 “debba essere interpretato nel senso che osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto possa essere proposto a titolo individuale da uno solo dei membri di un’associazione temporanea priva di personalità giuridica, che ha partecipato in quanto tale ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico e non si è vista attribuire il detto appalto &#8230;”. Il dubbio interpretativo prospettato è stato risolto con ordinanza del 4 ottobre 2007, connessa al procedimento C &#8211; 492/06, della Sezione VI^ della Corte di Giustizia, secondo la quale: [ì] il richiamato precedente “ha stabilito, …, una soglia minima di accesso ai ricorsi in materia di appalti garantita dalla direttiva 89/665.”; [ìì] la cd. direttiva ricorsi “non ha assolutamente escluso che altri Stati membri possano, …, concedere un accesso più esteso a tali ricorsi, sancendo una nozione di legittimazione ad agire più ampia di quella, minima, garantita dalla citata direttiva.”. Alla luce delle esposte indicazioni l’eccezione deve essere respinta. Ed, infatti, la predetta pronunzia attesta la correttezza dell’orientamento interno atto a riconoscere in ogni caso una più ampia legittimazione dei soggetti che, secondo la direttiva ricorsi, hanno interesse a partecipare alla gara, a conseguire l’aggiudicazione di un appalto pubblico e ad impugnare gli atti lesivi di tali situazioni giuridiche soggettive. Non vi è dubbio pertanto che la delibera consiliare e gli atti presupposti sono connotati in tal senso e collettivamente contestati perchè importanti un affidamento che si assume contrario alle regole dell’evidenza pubblica poste a tutela della concorrenza anche nello specifico settore del trasporto pubblico locale.</p>
<p>5. Devono ora essere scrutinate le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità, rapportate alla ricostruzione in termini di pura consequenzialità dell’attuale affidamento rispetto alle previsioni che hanno condotto all’aggiudicazione del servizio per il trasporto urbano. L’esame dell’eccezione presuppone la ricostruzione del valore e del contenuto, anche alla luce della normativa di riferimento, del capitolato tecnico e del contratto di servizio. In base al primo “L’Amministrazione si riserva di affidare, a trattativa privata, agli stessi patti e condizioni del presente capitolato, la rimanente parte del servizio di trasporto pubblico (Collegamento suburbano con i borghi in scadenza al 31 maggio 2007) sino al termine di validità contrattuale del presente appalto …”; in termini analoghi si esprime l’art. 5, comma 7 del citato contratto di servizio, mentre sul versante della presupposizione rileva (allegato sub n. 9 alla memoria depositata il 14 giugno 2007) l’accordo transattivo del 12 febbraio 2007 con il quale l’ATRAL s.c.a.r.l. ha accettato l’estensione dell’appalto di servizio in essere con inclusione del collegamento suburbano, rinunziando a qualsiasi “pretesa di indennità o risarcimento per la eventuale riduzione delle percorrenze previste nel Contratto di servizio n. 64575 di repertorio …”. Gli argomenti spesi a sostegno delle eccezioni non possono essere seguiti. Ed, infatti, correttamente le ricorrenti hanno evidenziato che la normativa disciplinante a suo tempo la procedura di affidamento del servizio di trasporto urbano, non reca alcuna indicazione rilevante in termini di possibile strutturazione ed articolazione delle proposte con specifica connessione al segmento di trasporto suburbano gestito con rapporto in scadenza al 31 maggio 2007, risultando l’oggetto della gara limitato appunto al solo trasporto urbano. Parimenti condivisibile è l’ulteriore indicazione secondo la quale la previsione della “riserva” deve ritenersi indicativa di una facoltà l’esercizio della quale, in termini attuali, avrebbe comportato l’applicazione delle corrispondenti disposizioni del codice degli appalti (art. 27). Né sul punto, ad avviso del Collegio rileva, quanto prospettato da ATRAL (memoria depositata il 2 ottobre 2007) in relazione all’art. 18, comma 3 &#8211; quater della legge 422 del 1997, secondo il quale “A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell&#8217;articolo 19”, dovendosi evidenziare che, l’integrazione può riguardare il contratto avente ad oggetto il servizio già affidato ed inerire alle correlate prestazioni, alla durata dello stesso, a possibili misure compensative per obblighi di servizio pubblico, ma non implica la possibilità di ampliare l’oggetto dello stesso, quindi di includere in esso tratte e/o segmenti di trasporto ulteriori. In conclusione non può essere condivisa la ricostruzione del rapporto tra i menzionati affidamenti in termini di stretta consequenzialità, il che esclude l’esistenza di ogni circostanza rilevante in termini di possibile tardività di una domanda certamente tempestiva quanto alla caducazione dell’affidamento di cui alla delibera impugnata. Tali indicazioni rilevano poi anche in tema di sussistenza dell’interesse a ricorrere che, alla stregua delle cennate conclusioni, è collocabile quanto meno sul piano della sussistenza della situazione giuridica soggettiva connessa alla partecipazione; il tutto in linea con il costante orientamento, spendibile anche a sostegno della infondatezza dell’eccezione posta dalla Schiaffini Travel s.p.a. (memoria depositata il 5.10.2007), per il quale, “Si può ritenere che l’impresa sia legittimata ad impugnare il provvedimento di affidamento a trattativa privata del servizio di trasporto, al quale essa può aspirare, mediante partecipazione alla gara che l’amministrazione potrebbe indire. In tal senso è ormai orientata la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: Sez. V 14 maggio 2003, n. 2580, 17 aprile 2003, n. 2079 e 7 febbraio 2002, n. 726; Sez. VI 7 giugno 2001, n. 3090 e 7 maggio 2001, n. 2541; C. sic: 6 agosto 2002, n. 514.” (Consiglio di stato, sez. V, 16 ottobre 2006, n. 6151).</p>
<p>6. Quanto al merito, le ricorrenti oppongono in primo luogo che, nel bando per il servizio di trasporto urbano non vi è alcuna previsione che giustifichi l’affidamento a trattativa privata, peraltro non ammessa dalla legge regionale e, nel caso, comunque non preceduta dall’attivazione del prescritto procedimento (art. 27 del codice degli appalti). Richiamano poi le norme che prescrivono il “ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi” (artt. 18, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 422/197 e 19, comma 1, della L.R. 30/98) e deducono l’ulteriore motivo, sostenuto con riferimento alla gestione in proroga di servizi di trasporto ed al controllo esercitato dal Co. Tra. L. s.p.a. affidataria in via diretta di servizi di trasporto da parte della regione, per il quale tali evenienze impedirebbero ad ATRAL s.c.a.r.l. di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica (art. 18, comma 2 lett. a) e comma 3 &#8211; septies del D. Lgs. 422/1997). Infine contestano l’assenza di ragioni circa la reiezione dell’istanza di proroga. ATRAL oppone che: [ì] non va condiviso il richiamo alla trattativa privata in quanto, l’affidamento origina dal “posizionamento a gara dell’intero servizio di trasporto locale, sia pur scandendo in due periodi successivi l’attivazione dei lotti”; [ìì] anche ad ammettere la ricorrenza di una trattativa privata, l’attuale codice dei contratti prevede la possibilità dell’affidamento in tal modo di un lotto aggiuntivo a favore dell’aggiudicatario, tale a seguito di gara nel cui bando sia contemplata detta possibilità; [ììì] le preclusioni citate dalle ricorrenti non sono condivisibili in quanto originariamente non introdotte ed infondate perché inesistenti, non adeguatamente provate le dedotte evenienze ed infine perché il regime transitorio, fissato dalla disposizione invocata, è stato prorogato fino al 31.12.2007 dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Nello stesso senso si è espresso il resistente che: [a] ha qualificato in termini integrativi il servizio di trasporto suburbano e ricondotto il suo affidamento alla precedente gara, giustificabile anche in relazione alle previsioni (art. 45 L.R. Lazio 16 giugno 2006, n. 16) che impongono l’affidamento ad un gestore unico del servizio di trasporto comunale strutturato per rete inferiore ai due milioni di chilometri l’anno; [b] ha argomentato la legittimità della delibera impugnata in relazione all’art. 57, comma 5, lett. b) del codice degli appalti ed eccepito l’irricevibilità della censura sul divieto di partecipazione alla gara e di affidamento argomentata dalle ricorrenti con riferimento all’art. 18 del D. Lgs. 422/1997. Sulla stessa linea si è collocata la posizione difensiva della Schiaffini Travel s.p.a.</p>
<p>7. Il ricorso è fondato. Con riferimento al tema del collegamento tra precedente aggiudicazione del servizio di trasporto urbano ed attuale affidamento del servizio suburbano, valgono le già esposte indicazioni, correlate all’esame delle corrispondenti eccezioni in rito; con il che deve ribadirsi che le previsioni del capitolato tecnico e del precedente contratto di servizio non sono spendibili per giustificare anche l’affidamento del servizio di trasporto per i borghi. Né possono assumere rilievo le considerazioni rapportate alle disposizioni del codice degli appalti. Sul punto occorre prendere le mosse dalle disposizioni normative (statali e regionali) che, conferimento al trasporto pubblico locale, contemplano la necessità della procedura ad evidenza pubblica. L’art. 18, comma 2, del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, espressamente prevede “ … a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all&#8217;articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio.”. Nello stesso senso si esprime la legge regionale e l’affidamento in questione privo, per quanto già detto, di ogni possibile collegamento rilevante in termini giustificativi con la pregressa procedura, invera, come correttamente indicato dalle ricorrenti, un vero e proprio affidamento diretto e senza gara del servizio. L’esistenza di una procedura concorrenziale, per quanto ristretta, non è poi argomentabile neanche alla luce dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163 del 2006. Tale norma, rubricata “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” recita: “ … negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: (omissis) b) per nuovi … servizi consistenti nella ripetizione di … servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali … servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all&#8217;articolo 28.”. La distanza dell’affidamento contestato rispetto al riprodotto paradigma normativo è evidente. Esso richiede l’esistenza di una disegno unitariamente &#8211; per l’aspetto economico e funzionale &#8211; raffigurato, stante l’inerenza dell’ulteriore affidamento ad un progetto base, la previsione di un limite temporale di ammissibilità e la rilevanza del complessivo valore economico. Tali elementi non ricorrono nella fattispecie, in quanto: [ì] come detto, la precedente gara è stata esperita solo ed esclusivamente per il trasporto urbano, non rinvenendosi e nei termini di cui alla disposizione invocata, alcun riferimento a tutti gli elementi che ab origine giustifichino la procedura in questione; [ìì] la configurazione della presupposta, unitaria opzione progettuale rilevante per i possibili, successivi affidamenti non si ricava neanche dai precedenti deliberati (CC 133/2003; GM 513/2004) recanti rispettivamente, l’approvazione del “progetto di ristrutturazione del sistema dei trasporti e della mobilità urbana” e la successiva procedura di affidamento dello stesso. Né miglior sorte possono avere le tesi difensive sulla integrazione del contratto, riferite agli artt. 19 del D. Lgs. 422/1997 e 45 L.R. Lazio 16 giugno 2006, n. 16. Ed, infatti, può qui richiamarsi quanto già precedentemente esplicitato e cioè, che la prima delle citate disposizioni non autorizza un’interpretazione &#8211; contrastante con il principio di cui al precedente art. 18, comma 2, lett. a)del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 &#8211; che si risolva nel riconoscere come possibile e legittima l’aggiunzione al precedente rapporto di altro servizio di rilevante consistenza (pari circa 808.000 chilometri) per un esercizio totale pari a 2.568.627 chilometri di percorrenza annua. Con riguardo invece all’invocata norma regionale, la tesi contraria esposta dalle ricorrenti in sede di memoria del 1°.10.2007, merita adesione in quanto è risolutiva la considerazione per la quale, l’unitarietà della gestione non legittima comunque un affidamento senza gara richiesta dal primo comma. Dalle su esposte considerazioni deriva l’accoglimento delle censure di cui ai primi due motivi di ricorso e tanto, implicando il travolgimento del disposto affidamento, esime da ogni valutazione in esito alla verifica della sussistenza di eventuali elementi preclusivi alla possibile partecipazione alla procedura di affidamento del segmento di servizio citato.</p>
<p>8. Fondato è anche l’ultimo motivo di ricorso. Le ricorrenti, ancor prima della scadenza del rapporto in essere, come detto, hanno fatto istanza di proroga dello stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4 &#8211; bis del decreto &#8211; legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito in legge 26 febbraio 2007, n. 17. L’istanza non risulta minimamente considerata dal comune in sede di esame delle possibili e discrezionali soluzioni. Di ciò si trae conferma da tutti gli atti versati (verbale n. 6 in data 7.2.2007 della competente commissione consiliare; parere dell’avvocatura municipale di cui alla nota prot. n. 116793 del 28.11.2006) e dall’assenza di indicazione alcuna, in sede di premesse come in parte dispositiva, nella impugnata delibera consiliare n. 29 del 29 marzo 2007. La mancanza di ogni elemento in esito all’avvenuta delibazione della stessa, depone quindi per l’accoglimento anche dell’ultimo motivo di ricorso, non potendosi appunto e neanche implicitamente rinvenire una minima motivazione a sostegno del valore recessivo della richiesta proroga rispetto al predetto affidamento alla controinteressata del servizio.</p>
<p>9. Il ricorso va quindi accolto. La particolarità della vicenda trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per il Lazio &#8211; Sezione staccata di Latina &#8211; accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati comportanti l’affidamento del servizio pubblico di trasporto di linea suburbano per il collegamento tra i Borghi e la Città di Latina alla controinteressata.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12/10/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore<br />
Davide Soricelli, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/11/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-1450/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2007 n.1450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2004 n.1450</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-7-2004-n-1450/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-7-2004-n-1450/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-7-2004-n-1450/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2004 n.1450</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Baglietto G.B. ed altri (avv. Sicher e Carnino) c. Comune di Gravellona Toce (avv. Marchioni e Savatteri) e S.T.A.I.A. T. (avv. Pisanu, Zanetti, Marengo) incarichi di progettazione: anche una offerta con ribasso unico percentuale del 50% su tutte le voci può essere compatibile con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-7-2004-n-1450/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2004 n.1450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-7-2004-n-1450/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2004 n.1450</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Baglietto<br /> G.B. ed altri (avv. Sicher e Carnino) c. Comune di Gravellona Toce (avv. Marchioni e Savatteri) e S.T.A.I.A. T. (avv. Pisanu, Zanetti, Marengo)</span></p>
<hr />
<p>incarichi di progettazione: anche una offerta con ribasso unico percentuale del 50% su tutte le voci può essere compatibile con il rispetto dei minimi tariffari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &#8211; Contratti della P.A. – Incarichi professionali – Gara – Offerta – Attendibilità – Giustificazioni – Parere di congruità emesso dall’Ordine professionale – Ammissi-bilità</p>
<p>2.- Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Soglia di anomalia – Valutazione – Discrezionalità tecnica – Limiti</p>
<p>3. &#8211; Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Attendibilità – Valutazione – Anomalia – Soglia predeterminata per legge – Rispetto – Irrilevanza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.- Ai fini della verifica dell’attendibilità di un offerta per l’affidamento di incarico di progettazione è ammissibile il ricorso al parere di congruità emesso dall’Ordine profes-sionale (nel caso di specie, la Commissione era chiamata a verificare se l’offerta superasse o meno il limite del 20% sui valori tariffari</p>
<p>2.- La valutazione circa la soglia di anomalia delle offerte costituisce espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile se non per vizi di illogicità manifesta</p>
<p>3.- Non è precluso all’Amministrazione di verificare l’attendibilità delle offerte anche se queste non raggiungono la soglia di anomalia predeterminata per legge</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Simona Rostagno <a href="/ga/id/2004/8/1617/d">&#8220;Rispetto dei minimi tariffari previsti per gli incarichi professionali e anomalia dell’offerta&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Incarichi di progettazione: anche una offerta con ribasso unico percentuale del 50% su tutte le voci può essere compatibile con il rispetto dei minimi tariffari</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /></b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
&#8211; SEZIONE I &#8211;</b></p>
<p>Reg. Sent. n. 1450/04<br />
Reg. Ric. n. 979/04</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 979/04 proposto da</p>
<p><b>BRUSETTI GIUSEPPE, FRANZOSI SERGIO, MAGHETTI ALFREDO, BEVIVINO TOMMASO, COSTA MAURIZIO, FAVRE SERGIO, GIAMMINUTI ENRICO e MAINO ISMAELE</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Sicher ed Elena Carnino ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda in Torino, corso Brunelleschi, 27, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro </p>
<p>il <b>COMUNE DI GRAVELLONA TOCE</b>, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 30 giugno 2004, n. 101 ed in tale qualità rappresentato e difeso da Paolo Marchioni e Alberto Savatteri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, via Pietro Micca, 3, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>e nei confronti dello<br />
<b>STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA “TE.CO.”</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Pisanu, Leonardo Zanetti e Anna Rosa Marengo ed elettivamente domiciliato presso lo studio della terza in Torino, via Vassalli Eandi, 38, come da mandato in calce all’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione<br />
della deliberazione G.C. 21 aprile 2004, n. 78, con la quale il Comune di Gravellona Toce ha definitivamente aggiudicato l’appalto per l’affidamento della progettazione definitiva del nuovo Palazzetto dello Sport – Polivalente allo Studio Te.Co. di Bologna e con la quale è stato, per converso, escluso (rectius: non dichiarato aggiudicatario) il raggruppamento temporaneo di professionisti “A.R. Architetti Riuniti” di Arona, nonché della relativa graduatoria con tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;</p>
<p>e per la condanna<br />
del Comune di Gravellona Toce al risarcimento dei danni conseguenti all’esecuzione del provvedimento impugnato;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gravellona Toce e dello Studio Te.Co.;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il I^ Referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del 22 luglio 2004 l’avv. Francesca Toffoli in sostituzione dell’avv. Francesco Sicher per i ricorrenti, l’avv. Paolo Marchioni per il Comune di Gravellona Toce e l’avv. Enrico Pisanu per lo Studio Te.Co.;<br />
Vista l’istanza cautelare;<br />
Visti gli artt. 23-bis e 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dagli artt. 4 e 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi delle norme sopra citate;<br />
Ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dalle parti re-sistenti, attesa l’infondatezza del ricorso, come infra specificato;<br />
Considerato che il bando della gara per cui è causa prevedeva che la gara stessa sarebbe stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a sensi dell’art. 23, lett. b) D.L.vo 17 marzo 1995, n. 157;<br />
Considerato che, per quanto riguarda il fattore ponderale prezzo, il bando indicava un importo presunto, sul quale i concorrenti avrebbero dovuto indicare la percentuale di ribasso nelle rispettive offerte economiche;<br />Considerato che il bando stabiliva al riguardo che la migliore offerta avrebbe ottenuto il punteggio massimo (venti punti), mentre alle altre sarebbe stato attribuito un punteggio “attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al valore offerto più conveniente, e coefficiente pari a zero, attribuito allo sconto pari a zero sul valore posto a base di gara”;<br />
Considerato che i ricorrenti hanno offerto un ribasso pari al 20%, mentre i con-trointeressati hanno offerto il 50%;<br />
Considerato che, sempre per quanto riguarda l’elemento prezzo,  la commissione giudicatrice ha inizialmente attribuito ai controinteressati un punteggio pari a zero per ritenuta anomalia dell’offerta;<br />
Considerato che la delibera di approvazione della graduatoria risultante è stata successivamente annullata in via di autotutela  e che la Giunta Comunale ha restituito gli atti alla commissione per la formazione di una graduatoria nuova;<br />
Considerato che, dopo aver acquisito le giustificazioni in cui i controinteressati hanno sostenuto che il ribasso da essi offerto non comportava superamento del limite massimo del 20% sui valori tariffari, come stabilito dalla legge, la commissione ha attribuito ai controinteressati 20 punti per il fattore prezzo ed essendo la loro offerta risultata la più vantaggiosa, ha aggiudicato in loro favore la gara;<br />
Considerato che detta graduatoria è poi stata approvata dalla Giunta Comunale con il provvedimento gravato dal ricorso in decisione;<br />
Considerato che con il primo motivo i ricorrenti sostengono che la commissione, attribuendo ai controinteressati 20 punti per il fattore prezzo, avrebbe violato i criteri di giudizio da essa stessa stabiliti nella seduta del 24 novembre 2003, in cui aveva individuato la soglia di anomalia dell’offerta economica, stabilendo che il ribasso percentuale non potesse essere “superiore al 20% dell’onorario stabilito a base di gara escluse le spese (e ciò anche in conformità ai disposti di cui al D.M. 155/89)”;<br />
Considerato che, in effetti, in sede di redazione della nuova graduatoria la commissione ha attribuito ai controinteressati il punteggio massimo per il fattore prezzo sul rilievo che la loro offerta era ammissibile in quanto prevedeva un ribasso del 20% (non rispetto alla base d’asta, ma) ai valori tariffari;<br />
Considerato che la prima graduatoria era stata peraltro annullata in via di autotutela per ritenuta arbitrarietà nella predeterminazione da parte della commissione di soglie preventive di anomalia delle offerte, ivi espressamente compreso il limite massimo del 20% di ribasso unico sul prezzo a base d’asta, non previste dal bando di gara;<br />
Ritenuto che l’annullamento della prima graduatoria per ritenuta illegittimità dei criteri di giudizio a tal fine utilizzati ha evidentemente comportato anche l’an-nullamento dei criteri medesimi, che non potevano perciò più trovare applicazione in sede di redazione della graduatoria nuova;<br />
Ritenuto che la violazione dei detti criteri, dedotta con il primo motivo, non è pertanto configurabile;<br />
Considerato che con il secondo mezzo i ricorrenti sostengono innanzi tutto che il limite del massimo ribasso dovrebbe essere calcolato sul prezzo base d’asta, e non sui valori delle tariffe professionali;<br />
Ritenuto che tale tesi non può trovare accoglimento, non essendo suffragata da alcuna disposizione applicabile alla gara: non del bando, che nulla dispone al riguardo e non della legge, posto che l’art. 17 L. 11 febbraio 1994, n. 109 si limita a stabilire che il prezzo degli incarichi professionali conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni non può essere ribassato oltre il 20% rispetto ai valori di tariffa;<br />
Ritenuto che il primo motivo deve essere perciò respinto per infondatezza;<br />
Considerato che, sempre con il secondo motivo, i ricorrenti deducono che la commissione non avrebbe potuto ammettere giustificazioni in ordine all’attendi-bilità del ribasso diverse da quelle attinenti ai criteri di cui all’art. 29 D.L. vo 19 dicembre 1991, n. 406, con esclusione, quindi, del parere preventivo di congruità dell’ordine professionale;<br />
Ritenuto che la valutazione circa la soglia di anomalia delle offerte costituisce espressione di discrezionalità “tecnica”, non sindacabile se non per vizi di illogi-cità manifesta (Cons. St., IV, 5 luglio 1999, n. 1172; Cons. St., V., 26 gennaio 2000, n. 345; Cons. St., VI, 28 gennaio 2000, n. 400; Cons. St., V, 31 ottobre 2000, n. 5886);<br />
Ritenuto che, così come non è precluso all’Amministrazione di verificare l’atten-dibilità delle offerte anche se queste non raggiungono la soglia di anomalia predeterminato per legge (C.G.A., 12 febbraio 2003, n. 52), analogamente non sono precluse neppure le verifiche eseguite alla luce di parametri diversi e ulte-riori rispetto a quelli stabiliti dal citato art. 29 D.L. vo 19 dicembre 1991, n. 406;<br />
Ritenuto che la questione affrontata dalla commissione consisteva nell’accerta-mento dell’osservanza, da parte dei controintereressati, del limite del ribasso del 20% sui valori tariffari;<br />
Ritenuto che a tale scopo appare logica ed immune dai vizi dedotti con il motivo in esame la richiesta del parere di congruità dell’Ordine Professionale, quale organo istituzionalmente competente per la verifica dell’osservanza delle tariffe professionali;<br />
Ritenuto che anche il secondo mezzo deve quindi trovare reiezione in quanto infondato;<br />
Considerato che con il terzo e ultimo motivo i ricorrenti sostengono che il ribasso praticato dai controinteressati sarebbe inferiore anche ai limiti tariffari, richiamandosi ad un precedente di questa Sezione (sent. 5 maggio 2004, n. 749), in cui è stata ritenuta inferiore a detti limiti un’offerta che aveva praticato un ribasso del 100% per le prestazioni speciali ed accessorie e per il rimborso spese, che costituiscono voci per le quali i minimi tariffari non si applicano;<br />
Ritenuto che il richiamo a detta sentenza non è congruente, in quanto in quel caso l’azzeramento del compenso per tali voci riduceva surrettiziamente il compenso per le altre voci, già ribassate del 20% rispetto ai valori della tariffa, al di sotto di tale limite, mentre nel caso in esame l’offerta dei controinteressati applica un ribasso percentuale unico del 50% sul prezzo base d’asta per tutte le voci;<br />
Ritenuto che il terzo motivo deve perciò essere parimenti respinto per infonda-tezza;<br />
Ritenuto che, non potendo trovare accoglimento la domanda impugnatoria, deve essere respinta anche quella volta al risarcimento dei danni;<br />
Ritenuto che il ricorso deve essere conclusivamente respinto in ogni sua parte;<br />
Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 22 luglio 2004 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto		&#8211; I^ Referendario Estensore<br />	<br />
Paolo Peruggia		&#8211; I^ Referendario																																																																																											</p>
<p>Il Presidente<br />
F.to A. Gomez de Ayala</p>
<p>L’Estensore<br />
F.to B. Baglietto</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di leggeil 22 luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-22-7-2004-n-1450/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2004 n.1450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
